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	<title>1/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a></p>
<p>Pres. A. Pappalardo, Est. G.o Passarelli Di Napoli Sul carattere immediatamente lesivo, a seguito delle ultime modifche normative, del parere negativo della Soprintendenza preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, in materia di condono edilizio in zona vincolata 1. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pappalardo, Est. G.o Passarelli Di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Sul carattere immediatamente lesivo, a seguito delle ultime modifche normative, del parere negativo della Soprintendenza preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, in materia di condono edilizio in zona vincolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">1. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146 co.8 D.Lgs. n. 42/2004 come modificato dalla L. n. 106/2011 – Soprintendenza &#8211; Parere negativo – Ha carattere immediatamente lesivo &#8211;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Ragioni – Impugnazione immediata innanzi al G.A.- Necessità &#8211; Sussiste<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">2. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146 co.8 D.Lgs. n. 42/2004 ante riforma – Soprintendenza &#8211; Parere negativo – Non ha carattere immediatamente lesivo &#8211;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Ragioni – Impugnazione immediata innanzi al G.A.- Inammissibilità &#8211; Sussiste<o_p></o_p></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span ms="" style="mso-fareast-font-family:" trebuchet=""><span style="mso-list:Ignore">1. </span></span>In materia di condono edilizio in zona vincolata, a seguito della modifica normativa apportata all&#8217;art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio del condono edilizio in zona vincolata, preceduto dalla comunicazione ad opera della stessa Soprintendenza dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, assume carattere immediatamente lesivo, imponendosi al Comune quale atto vincolante, non più rivedibile ad opera della stessa Soprintendenza, e pertanto immediatamente impugnabile innanzi al G.A.<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span ms="" style="mso-fareast-font-family:" trebuchet=""><span style="mso-list:Ignore">2. </span></span><!--[endif]-->In materia di condono edilizio in zona vincolata, nel regime previgente<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>alle modifiche normative apportate con il D.L.n.70/2011, conv. L.n.106/2011 all’art. 146 D.Lgs.n.42/2004, il parere della Soprintendenza, non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>rivedibile a seguito della presentazione delle controdeduzioni da parte degli interessati, non assumeva carattere immediatamente lesivo degli interessi dei destinatari, in quanto la lesione si attualizzava con l&#8217;adozione del provvedimento definitivo di diniego del condono adottato dal Comune, e pertanto lo stesso non <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>era immediatamente impugnabile innanzi al G.A. (1).<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>(1) cfr: Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1174/2014<o_p></o_p></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2534 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Pieffe Re One s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Iannone e Giuseppe Russo, elettivamente dom.ta presso quest’ultimo in Napoli alla via C. Console n. 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;<br />
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale.<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad opponendum:<br />
Condominio del Fabbricato Sito in Napoli via Palepoli 21, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4;&nbsp;<br />
Limonciello Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Napolitano, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Napoli alla via F. Del Carretto n. 26;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) della nota n. 4612 del 17.02.2012, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato il precedente parere favorevole reso dalla stessa Amministrazione in data 1.02.2011; b) ove occorra, della nota del Comune di Napoli n. P.G./2012/190581 del 05.03.2012; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;<br />
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 29.06.2012, per l’annullamento c) del provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia in data 17.5.2012, n. 4726; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
Nonché, con motivi aggiunti depositati in data 13.11.2015, d) del &#8220;Diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 &#8220;Codice dei beni culturali e del paesaggio&#8221; n. 4 del 9 settembre 2015&#8243; adottato dal Comune di Napoli, Direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso con nota comunale PG/2015/687910 del 9 settembre 2015; e di ogni altro atto e/o provvedimento, anche preordinato e/o collegato, istruttorio e/o consultivo, comunque connesso, antecedente e/o successivo;<br />
nonché per il risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti e subendi dalla società Pieffe derivanti dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;azione amministrativa tramite la indicata nota impugnata;<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p>
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Con ricorso iscritto al n. 2534 dell’anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
essere proprietaria di un immobile sito in Napoli tra via Nazario Sauro, via Generale Giordano Orsini, via Palepoli e via Marino Turchi, già adibito a Tesoreria Comunale;<br />
che, con permesso di costruire n. 368 del 06.09.2010, il Comune autorizzava la ricorrente ad una diversa distribuzione interna dell’immobile ed un cambio di destinazione d’uso;<br />
che, nel corso dei lavori, si rendevano necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle facciate dell’immobile, in particolare ripristinando gli accessi preesistenti al piano terra tramite l’eliminazione delle griglie di protezione e dei “travesi”;<br />
di aver pertanto chiesto al Comune l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/04, e che la Commissione Edilizia Integrata, nel verbale n. 240 del 28.10.2010, esprimeva parere favorevole perché l’intervento proposto ripristinava accessi preesistenti;<br />
che pertanto il Comune formalizzava alla Soprintendenza la proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;<br />
che la Soprintendenza, con atto del 1°.02.2011 prot. n. 28853 esprimeva anch’essa parere favorevole, sicché il Comune di Napoli provvedeva al rilascio dell’autorizzazione con provvedimento n. 25 del 15.02.2011;<br />
di aver ricevuto, in data 05.03.2012, una nota da parte del Comune da cui si evinceva che il parere favorevole della Soprintendenza era stato autoannullato in data 17.02.2011, con atto n. 4612, e sostituito con altro parere di segno contrario;<br />
di aver pertanto impugnato tale provvedimento;<br />
che, nelle more del giudizio, la Soprintendenza adottava un altro provvedimento, con cui esprimeva parere contrario alla realizzazione delle opere auspicate dalla ricorrente, atteso che le osservazioni prodotte dalla stessa non erano state considerate idonee a modificare l’orientamento già espresso ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990;<br />
che, in data 29.11.2012, la Soprintendenza, accertato sulla base dei documenti prodotti dalla società Pieffe che i vani porta da ripristinare erano originari e &#8220;Visto che l&#8217;intervento non incide sul contesto paesaggistico&#8221; e, quindi, accertato che l&#8217;originario parere favorevole in data 1.2.2011 n. 28853 non era affetto da erroneo presupposto, &#8220;superava&#8221; il parere contrario del 17.5.2012;<br />
che, in data 27.12.2012, il Comune, con una nota, &#8220;precisava&#8221; che l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25/2011 era &#8220;valida ed efficace&#8221;;<br />
che, con ricorso al TAR Campania, deciso con la sentenza di cui è stata chiesta la corretta ottemperanza con il ricorso n.r.g. 1882/2015, la Sig. Limonciello chiedeva l&#8217;annullamento del parere favorevole n. 23574 del 29.11.2012, della nota comunale del 27.12.2012, con la quale veniva precisato che l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25/2011 era &#8220;valida ed efficace&#8221; e dell&#8217;autorizzazione paesaggistica 15.2.2011 n. 25;<br />
che, in data 3.7.2014, il T.A.R. Campania, con sentenza, n. 3648, accoglieva il ricorso, annullando il parere favorevole per difetto di motivazione (con sentenza n. 2751/2014, il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado);<br />
che, in data 5.12.2014, la società Pieffe presentava alla Soprintendenza un’istanza avente ad oggetto &#8220;adempimenti consequenziali alla sentenza del TAR Napoli, IV, 3648/2014&#8221;, affinché l&#8217;organo statale si ridetermini motivando sulla compatibilità paesaggistica dell&#8217;intervento (anche ai fini dell&#8217;art. 38 t.u. edilizia);<br />
che, in data 3.2.2015, la Soprintendenza emetteva la nota n. 2432 nella quale, stante la reviviscenza del parere sfavorevole del 17.5.2012, l&#8217;organo statale asserisce di non potersi esprimere di nuovo nel merito;<br />
che in data 2.4.2015 la società Pieffe proponeva anche ricorso in ottemperanza configurando il gravato atto quale provvedimento concretante una inesatta esecuzione del giudicato ;<br />
che in data 9.9.2015 il Comune adottava il diniego di autorizzazione paesaggistica, basato sulla reviviscenza del parere sfavorevole della Soprintendenza .<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituivano le Amministrazioni statale e comunale, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 27.01.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
La parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il potere consultivo della Soprintendenza si esaurisce con il rilascio del parere (che nel caso di specie era stato favorevole) sicché è da escludere che la Soprintendenza possa annullarlo in sede di autotutela e sostituirlo con altro, diverso, parere; 2) le garanzie procedimentali sono state del tutto eluse; la ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato oltre un anno dopo e solo attraverso una nota del Comune, sicché vi è stata violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda; nonché violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 3) gli obblighi di comunicazione sopra ricordati erano imposti anche dalla necessità di rispettare il principio del cd. contrarius actus, atteso che il parere favorevole era stato rilasciato previa comunicazione alla ricorrente; 4) la stessa Soprintendenza era consapevole della necessità di rispettare il principio del contraddittorio, atteso che aveva invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni; 5) erano passati appena due giorni dal rilascio del parere favorevole, sicché è singolare che l’orientamento della Soprintendenza sia mutato in così breve tempo; 6) non è stato interpellato il responsabile del procedimento; 7) la Soprintendenza deve pronunziarsi esclusivamente sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento e non sindacare le risultanze dell’istruttoria del Comune; e, comunque, avrebbe dovuto chiedere al Comune chiarimenti o supplementi di indagine; 8) la Soprintendenza si limita ad affermare che non è provata la preesistenza degli accessi, mentre avrebbe dovuto dimostrare perché l’intervento non era congruo né pertinente dal punto di vista paesaggistico, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche ed apodittiche; 9) l’istruttoria eseguita ha comunque dimostrato che gli accessi preesistevano; 10) violazione dell&#8217;art. 21 nonies l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’annullamento e l’omessa considerazione dell’affidamento ingenerato nel privato;<br />
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 29.06.2012: 1) illegittimità derivata da quella degli atti sub a) e b) in epigrafe; 2) violazione degli artt. 146 d.lgs. 42/2004 e 10 bis l. n. 241/1990, atteso che la Soprintendenza per un verso ammette la natura provvedimentale del parere, per altro qualifica l’atto come preavviso di diniego; 3) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 4) difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che la Soprintendenza non motiva in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero condivisibili, rendendo così priva di contenuto l&#8217;eventuale sollecitata partecipazione al procedimento;<br />
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 13.11.2015: 1) violazione del giudicato, atteso che la Soprintendenza è tenuta a riesercitare il potere; la sentenza del Tar Campania Napoli n. 3648/2014 non ha affatto affermato che il potere valutativo della Soprintendenza si è esaurito, ma anzi ha implicitamente presupposto (annullando il parere favorevole per difetto di motivazione) che tale potere debba essere di nuovo esercitato; 2) violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda.<br />
In data 19.06.2012 l’Avvocatura dello Stato depositava l’esposto ed il provvedimento impugnato.<br />
In memoria depositata in data 28.11.2015 la controinteressata Limonciello eccepiva la palese infondatezza della domanda cautelare, atteso che le opere erano state tutte realizzate e che non era stato adottato alcun provvedimento di riduzione in pristino, sicché il parere negativo determinava, al più un mero pregiudizio economico non irreparabile; e l’infondatezza anche del ricorso nel merito, atteso che il Comune, nella nota impugnata con motivi aggiunti depositati il 13.11.2015, ha espressamente richiamato il parere sfavorevole n. 4612/2012, che era adeguatamente motivato.<br />
In memoria depositata in data 23.12.2015 il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo (essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale) e l’inammissibilità per tardività, e comunque l’infondatezza, del ricorso per motivi aggiunti; eccepiva di non aver, comunque, un autonomo potere decisionale e di essere tenuto a conformarsi al parere della Soprintendenza.<br />
In memoria depositata in data 24.12.2015, la controinteressata Limonciello eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla parte controinteressata. In effetti, non mancano precedenti secondo cui “A seguito della modifica normativa apportata all&#8217;art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio del condono edilizio in zona vincolata, preceduto dalla comunicazione ad opera della stessa Soprintendenza dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, assume carattere immediatamente lesivo (che fa sorgere l&#8217;onere di impugnativa), imponendosi al Comune quale atto vincolante, non più rivedibile ad opera della stessa Soprintendenza. Nel regime previgente, invece, la lesione si attualizzava (e l&#8217;onere di impugnativa sorgeva) non al momento del rilascio del parere ma solo con l&#8217;adozione del provvedimento definitivo di diniego del condono, essendo il parere della Soprintendenza, non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, che all&#8217;epoca veniva adottata dal Comune, rivedibile a seguito della presentazione delle controdeduzioni da parte degli interessati, non potendosi altrimenti assegnare alcun rilievo di partecipazione procedimentale a detta comunicazione, contro la sua stessa ratio” (così Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1174/2014). Tuttavia, atteso che, al momento della proposizione del ricorso, la riforma in questione era da poco entrata in vigore, anche a voler aderire all’orientamento sopra citato può in ogni caso essere concesso il beneficio dell’errore scusabile, ed esaminare il ricorso nel merito.<br />
Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />
Come ritenuto da questa Sezione nella sentenza n. 3648/2014, resa in sede di impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15.2.2011 con cui la Soprintendenza assentiva il ripristino di vani terranei siti in Napoli alla via Marino Turchi n. 34, “in un primo momento la Soprintendenza ha espresso parere negativo, con richiamo alla incidenza negativa delle opere sul contesto tutelato ( cfr. parere del 17.5.2012 n. 4726) : il Soprintendente ha espresso chiaramente le proprie valutazioni ritenendo che gli interventi “ ….comportino una alterazione dello stato dei luoghi,mediante la cancellazione di caratteristiche estetiche dell’edificio , che invece risultano costitutive del rapporto dell’edificio stesso col contesto paesistico, la cui importanza è basata sulla interconnessione delle bellezze naturali e delle opere dell’uomo; da opportuni approfondimenti è stato evidenziato che le motivazioni addotte per le alterazioni proposte per le facciate dell’edificio, vale a dire per un presunto ripristino di aperture, le cui effettive esistenza e consistenza non sono in realtà né accertabili né databili, risultano non congrue né pertinenti dal punto di vista paesaggistico e sono improntate a vaghezza e genericità,”; “Il Soprintendente motiva specificamente anche sulla asserita preesistenza delle aperture, deducendo che la documentazione prodotta dal Comune di Napoli circa la presenza di vani terranei non può certamente considerarsi probatoria, ed evidenzia che il prospetto pubblicato nel testo di C. Cocchia “Edilizia a Napoli dal 1918 al 1958” Volume III, contraddice tali affermazioni”. La sentenza in questione prosegue affermando che “la motivazione di un preteso ripristino di aperture pregresse (peraltro non documentato) esattamente non è stata ritenuta idonea a fondare il parere positivo, in ragione della non pertinenza di tale motivazione dal punto di vista paesaggistico, in quanto ogni intervento che comunque alteri lo stato dei luoghi fissato alla data di imposizione del vincolo va giustificato solo in base alla coerenza con le ragioni del vincolo stesso” e che “anche data per dimostrata la presenza di vani terranei in data anteriore alla imposizione del vincolo, la diversa valutazione che attiene alla compatibilità di un ripristino dello status quo ante è incongrua rispetto alla ratio di tutela del bene paesaggistico, poiché non vertendosi in ipotesi di edificio vincolato intrinsecamente quale bene culturale, non è in discussione la realizzazione di un preteso ripristino filologico,ma il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso”.<br />
In base alle predette considerazioni, questa Sezione ha ritenuto incongruente e contraddittorio il “successivo parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza a novembre 2012, basato sulla sola attestazione da parte dell’ufficio toponomastica del Comune di Napoli della preesistenza della attribuzione dei numeri civici ai vani in questione”: infatti, la motivazione del successivo parere positivo “appare frutto di travisamento delle disposizioni di tutela, in quanto tratta il caso come se si vertesse in ipotesi di vincolo specifico sull’immobile e non di vincolo paesaggistico, come ben evidenziato nel primo parere negativo sopra richiamato. Contraddittoriamente con tale parere e senza alcuna valutazione in ordine alla incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico, viene omessa ogni valutazione necessaria a determinare il corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare come sopra rilevato, la originaria preesistenza di vani terranei ( che comunque era stata esclusa dalla Soprintendenza in base a documentazione grafica ed iconografica, e quindi di maggiore peso rispetto ad elementi indiziari quali la presenza dei numeri civici) non rappresenta affatto la compatibilità della modifica con la tutela dei valori estetici che il decreto di vincolo ha inteso proteggere”.<br />
Giova ricordare che la predetta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2751/2015.<br />
Ne consegue, in primo luogo, l’infondatezza della prima censura. Infatti, come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2751/2015, “La funzione esercitata dalla Soprintendenza è perciò consultiva ma non di meno il relativo parere assume valenza, in sostanza, di tipo codecisionale rispetto alla determinazione di autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune, come riconosciuto da questo nel caso di specie quando, con la nota PG/2012/190581 del 5 marzo 2012, seguita all’annullamento da parte della Soprintendenza del parere favorevole del 1° febbraio 2011, ha affermato che “conseguentemente va annullata l’autorizzazione n. 25 del 15 febbraio 2011, salvo diverso avviso di codesta Soprintendenza””. Come correttamente eccepito dalla contro interessata, ne consegue che la Soprintendenza ben può procedere in autotutela, senza che possa venire in rilievo l&#8217;esistenza o meno di un atto d&#8217;impulso del co-titolare del potere de quo — Comune di Napoli; e ben può &#8220;sindacare&#8221; l&#8217;attività istruttoria del medesimo co-titolare. Il che comporta l’infondatezza anche della settima censura proposta con il ricorso introduttivo.<br />
Sono infondate anche tutte le censure di carattere procedimentale.Infatti, come osservato dalla parte contro interessata, “tutta la complessa vicenda in esame è stata caratterizzata dal &#8220;contrapposto intervento&#8221; dei privati che a più riprese hanno prodotto istanze, esposti, documentazione e relazioni tecniche”, sicché le censure con cui ci si duole della mancata possibilità di partecipazione al procedimento non possono essere accolte.<br />
Sono infondate anche l’ottava e la nona censura del ricorso introduttivo. Infatti, nella sentenza di questa Sezione n. 3648/2014 si precisa espressamente che la pretesa natura ripristinatoria dell’intervento che s’intendeva realizzare è del tutto irrilevante, atteso che ciò che conta è “il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso” e che “l’incompatibilità deriva dalla presenza di alterazioni della sistemazione architettonica di tutto il piano terra di un rilevante edificio sito sul lungomare di S. Lucia, “suscettibile di pregiudicare il rapporto della emergenza architettonica con le strade del contesto vincolato, ed in particolare del lungomare stesso””<br />
È infondata anche la decima censura. Il lasso di tempo decorso tra l’adozione del primo parere favorevole, e l’adozione del secondo parere (12 mesi) non può ritenersi eccessivamente lungo, anche alla luce della successiva riforma di cui alla legge n. 124/2015, che ha riscritto l’art. 21 nonies prevedendo, per l’esercizio del potere di annullamento, un termine di diciotto mesi.<br />
Risultano infondate anche le censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 29.06. 2012. Le censure con cui si lamenta l’illegittimità derivata dai vizi già esposti con ricorso introduttivo risultano, evidentemente, infondate per le stesse ragioni già esposte in precedenza. La seconda e la terza censura hanno carattere procedimentale e, pertanto, risultano infondate anch’esse, per i motivi già esposti. Con la quarta censura la ricorrente lamenta un difetto di motivazione, perché la Soprintendenza non motiva in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero condivisibili, rendendo così priva di contenuto l&#8217;eventuale sollecitata partecipazione al procedimento. In realtà, come correttamente osservato dalla parte contro interessata, nel parere sfavorevole la Soprintendenza aveva motivato il suo avviso negativo sostenendo l’irrilevanza, ai fini vincolistici, della preesistenza o meno delle aperture contestate. Dunque, la Soprintendenza non ha certo ignorato le osservazioni della parte ricorrente; semplicemente, ha dato una valutazione diversa da quella auspicata dalla Pieffe Re One. Anche tale censura, pertanto, è infondata.<br />
Sono, infine, infondate anche le censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 13.11.2015. Con la prima censura ci si duole della pretesa violazione del giudicato, in quanto la Soprintendenza avrebbe omesso di riesercitare il potere. In realtà, questa Sezione, nella sentenza n. 3648/2014, ha ritenuto il parere negativo legittimo e congruamente motivato, sicché la Soprintendenza ben poteva limitarsi a richiamarlo, non essendo tenuta ad esternare ulteriori motivazioni.<br />
Con la seconda censura, ci si duole della violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90. Tale censura ha carattere puramente formale; per essa, valgono le considerazioni già effettuate,&nbsp;quanto al fatto che, in concreto, vi è stata un’ampia partecipazione al procedimento di entrambe le parti private.<br />
L’infondatezza del ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti) comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1. Respinge il ricorso n. 2534 dell’anno 2012 ed i motivi aggiunti successivamente proposti ;<br />
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;<br />
3. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle controparti le spese del presente giudizio, che liquida nella seguente misura: € 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia;<br />
€ 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Comune di Napoli;<br />
€ 1.500,00(millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore di Limonciello Maria; somma da attribuirsi all&#8217;avv. Andrea Napolitano, procuratore della Limonciello, dichiaratosi antistatario;<br />
€ 1.500,00(millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Condominio del Fabbricato Sito in Napoli via Palepoli 21.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente FF<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a></p>
<p>Pres. A. Pappalardo, Est. G.o Passarelli Di Napoli Sul carattere immediatamente lesivo, a seguito delle ultime modifche normative, del parere negativo della Soprintendenza preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, in materia di condono edilizio in zona vincolata 1. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pappalardo, Est. G.o Passarelli Di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Sul carattere immediatamente lesivo, a seguito delle ultime modifche normative, del parere negativo della Soprintendenza preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, in materia di condono edilizio in zona vincolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">1. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146 co.8 D.Lgs. n. 42/2004 come modificato dalla L. n. 106/2011 – Soprintendenza &#8211; Parere negativo – Ha carattere immediatamente lesivo &#8211;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Ragioni – Impugnazione immediata innanzi al G.A.- Necessità &#8211; Sussiste<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">2. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146 co.8 D.Lgs. n. 42/2004 ante riforma – Soprintendenza &#8211; Parere negativo – Non ha carattere immediatamente lesivo &#8211;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Ragioni – Impugnazione immediata innanzi al G.A.- Inammissibilità &#8211; Sussiste<o_p></o_p></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span ms="" style="mso-fareast-font-family:" trebuchet=""><span style="mso-list:Ignore">1. </span></span>In materia di condono edilizio in zona vincolata, a seguito della modifica normativa apportata all&#8217;art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio del condono edilizio in zona vincolata, preceduto dalla comunicazione ad opera della stessa Soprintendenza dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, assume carattere immediatamente lesivo, imponendosi al Comune quale atto vincolante, non più rivedibile ad opera della stessa Soprintendenza, e pertanto immediatamente impugnabile innanzi al G.A.<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span ms="" style="mso-fareast-font-family:" trebuchet=""><span style="mso-list:Ignore">2. </span></span><!--[endif]-->In materia di condono edilizio in zona vincolata, nel regime previgente<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>alle modifiche normative apportate con il D.L.n.70/2011, conv. L.n.106/2011 all’art. 146 D.Lgs.n.42/2004, il parere della Soprintendenza, non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>rivedibile a seguito della presentazione delle controdeduzioni da parte degli interessati, non assumeva carattere immediatamente lesivo degli interessi dei destinatari, in quanto la lesione si attualizzava con l&#8217;adozione del provvedimento definitivo di diniego del condono adottato dal Comune, e pertanto lo stesso non <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>era immediatamente impugnabile innanzi al G.A. (1).<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>(1) cfr: Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1174/2014<o_p></o_p></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2534 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Pieffe Re One s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Iannone e Giuseppe Russo, elettivamente dom.ta presso quest’ultimo in Napoli alla via C. Console n. 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;<br />
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale.<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad opponendum:<br />
Condominio del Fabbricato Sito in Napoli via Palepoli 21, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4;&nbsp;<br />
Limonciello Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Napolitano, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Napoli alla via F. Del Carretto n. 26;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) della nota n. 4612 del 17.02.2012, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato il precedente parere favorevole reso dalla stessa Amministrazione in data 1.02.2011; b) ove occorra, della nota del Comune di Napoli n. P.G./2012/190581 del 05.03.2012; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;<br />
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 29.06.2012, per l’annullamento c) del provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia in data 17.5.2012, n. 4726; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
Nonché, con motivi aggiunti depositati in data 13.11.2015, d) del &#8220;Diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 &#8220;Codice dei beni culturali e del paesaggio&#8221; n. 4 del 9 settembre 2015&#8243; adottato dal Comune di Napoli, Direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso con nota comunale PG/2015/687910 del 9 settembre 2015; e di ogni altro atto e/o provvedimento, anche preordinato e/o collegato, istruttorio e/o consultivo, comunque connesso, antecedente e/o successivo;<br />
nonché per il risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti e subendi dalla società Pieffe derivanti dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;azione amministrativa tramite la indicata nota impugnata;<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p>
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Con ricorso iscritto al n. 2534 dell’anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
essere proprietaria di un immobile sito in Napoli tra via Nazario Sauro, via Generale Giordano Orsini, via Palepoli e via Marino Turchi, già adibito a Tesoreria Comunale;<br />
che, con permesso di costruire n. 368 del 06.09.2010, il Comune autorizzava la ricorrente ad una diversa distribuzione interna dell’immobile ed un cambio di destinazione d’uso;<br />
che, nel corso dei lavori, si rendevano necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle facciate dell’immobile, in particolare ripristinando gli accessi preesistenti al piano terra tramite l’eliminazione delle griglie di protezione e dei “travesi”;<br />
di aver pertanto chiesto al Comune l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/04, e che la Commissione Edilizia Integrata, nel verbale n. 240 del 28.10.2010, esprimeva parere favorevole perché l’intervento proposto ripristinava accessi preesistenti;<br />
che pertanto il Comune formalizzava alla Soprintendenza la proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;<br />
che la Soprintendenza, con atto del 1°.02.2011 prot. n. 28853 esprimeva anch’essa parere favorevole, sicché il Comune di Napoli provvedeva al rilascio dell’autorizzazione con provvedimento n. 25 del 15.02.2011;<br />
di aver ricevuto, in data 05.03.2012, una nota da parte del Comune da cui si evinceva che il parere favorevole della Soprintendenza era stato autoannullato in data 17.02.2011, con atto n. 4612, e sostituito con altro parere di segno contrario;<br />
di aver pertanto impugnato tale provvedimento;<br />
che, nelle more del giudizio, la Soprintendenza adottava un altro provvedimento, con cui esprimeva parere contrario alla realizzazione delle opere auspicate dalla ricorrente, atteso che le osservazioni prodotte dalla stessa non erano state considerate idonee a modificare l’orientamento già espresso ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990;<br />
che, in data 29.11.2012, la Soprintendenza, accertato sulla base dei documenti prodotti dalla società Pieffe che i vani porta da ripristinare erano originari e &#8220;Visto che l&#8217;intervento non incide sul contesto paesaggistico&#8221; e, quindi, accertato che l&#8217;originario parere favorevole in data 1.2.2011 n. 28853 non era affetto da erroneo presupposto, &#8220;superava&#8221; il parere contrario del 17.5.2012;<br />
che, in data 27.12.2012, il Comune, con una nota, &#8220;precisava&#8221; che l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25/2011 era &#8220;valida ed efficace&#8221;;<br />
che, con ricorso al TAR Campania, deciso con la sentenza di cui è stata chiesta la corretta ottemperanza con il ricorso n.r.g. 1882/2015, la Sig. Limonciello chiedeva l&#8217;annullamento del parere favorevole n. 23574 del 29.11.2012, della nota comunale del 27.12.2012, con la quale veniva precisato che l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25/2011 era &#8220;valida ed efficace&#8221; e dell&#8217;autorizzazione paesaggistica 15.2.2011 n. 25;<br />
che, in data 3.7.2014, il T.A.R. Campania, con sentenza, n. 3648, accoglieva il ricorso, annullando il parere favorevole per difetto di motivazione (con sentenza n. 2751/2014, il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado);<br />
che, in data 5.12.2014, la società Pieffe presentava alla Soprintendenza un’istanza avente ad oggetto &#8220;adempimenti consequenziali alla sentenza del TAR Napoli, IV, 3648/2014&#8221;, affinché l&#8217;organo statale si ridetermini motivando sulla compatibilità paesaggistica dell&#8217;intervento (anche ai fini dell&#8217;art. 38 t.u. edilizia);<br />
che, in data 3.2.2015, la Soprintendenza emetteva la nota n. 2432 nella quale, stante la reviviscenza del parere sfavorevole del 17.5.2012, l&#8217;organo statale asserisce di non potersi esprimere di nuovo nel merito;<br />
che in data 2.4.2015 la società Pieffe proponeva anche ricorso in ottemperanza configurando il gravato atto quale provvedimento concretante una inesatta esecuzione del giudicato ;<br />
che in data 9.9.2015 il Comune adottava il diniego di autorizzazione paesaggistica, basato sulla reviviscenza del parere sfavorevole della Soprintendenza .<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituivano le Amministrazioni statale e comunale, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 27.01.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
La parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il potere consultivo della Soprintendenza si esaurisce con il rilascio del parere (che nel caso di specie era stato favorevole) sicché è da escludere che la Soprintendenza possa annullarlo in sede di autotutela e sostituirlo con altro, diverso, parere; 2) le garanzie procedimentali sono state del tutto eluse; la ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato oltre un anno dopo e solo attraverso una nota del Comune, sicché vi è stata violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda; nonché violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 3) gli obblighi di comunicazione sopra ricordati erano imposti anche dalla necessità di rispettare il principio del cd. contrarius actus, atteso che il parere favorevole era stato rilasciato previa comunicazione alla ricorrente; 4) la stessa Soprintendenza era consapevole della necessità di rispettare il principio del contraddittorio, atteso che aveva invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni; 5) erano passati appena due giorni dal rilascio del parere favorevole, sicché è singolare che l’orientamento della Soprintendenza sia mutato in così breve tempo; 6) non è stato interpellato il responsabile del procedimento; 7) la Soprintendenza deve pronunziarsi esclusivamente sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento e non sindacare le risultanze dell’istruttoria del Comune; e, comunque, avrebbe dovuto chiedere al Comune chiarimenti o supplementi di indagine; 8) la Soprintendenza si limita ad affermare che non è provata la preesistenza degli accessi, mentre avrebbe dovuto dimostrare perché l’intervento non era congruo né pertinente dal punto di vista paesaggistico, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche ed apodittiche; 9) l’istruttoria eseguita ha comunque dimostrato che gli accessi preesistevano; 10) violazione dell&#8217;art. 21 nonies l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’annullamento e l’omessa considerazione dell’affidamento ingenerato nel privato;<br />
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 29.06.2012: 1) illegittimità derivata da quella degli atti sub a) e b) in epigrafe; 2) violazione degli artt. 146 d.lgs. 42/2004 e 10 bis l. n. 241/1990, atteso che la Soprintendenza per un verso ammette la natura provvedimentale del parere, per altro qualifica l’atto come preavviso di diniego; 3) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 4) difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che la Soprintendenza non motiva in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero condivisibili, rendendo così priva di contenuto l&#8217;eventuale sollecitata partecipazione al procedimento;<br />
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 13.11.2015: 1) violazione del giudicato, atteso che la Soprintendenza è tenuta a riesercitare il potere; la sentenza del Tar Campania Napoli n. 3648/2014 non ha affatto affermato che il potere valutativo della Soprintendenza si è esaurito, ma anzi ha implicitamente presupposto (annullando il parere favorevole per difetto di motivazione) che tale potere debba essere di nuovo esercitato; 2) violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda.<br />
In data 19.06.2012 l’Avvocatura dello Stato depositava l’esposto ed il provvedimento impugnato.<br />
In memoria depositata in data 28.11.2015 la controinteressata Limonciello eccepiva la palese infondatezza della domanda cautelare, atteso che le opere erano state tutte realizzate e che non era stato adottato alcun provvedimento di riduzione in pristino, sicché il parere negativo determinava, al più un mero pregiudizio economico non irreparabile; e l’infondatezza anche del ricorso nel merito, atteso che il Comune, nella nota impugnata con motivi aggiunti depositati il 13.11.2015, ha espressamente richiamato il parere sfavorevole n. 4612/2012, che era adeguatamente motivato.<br />
In memoria depositata in data 23.12.2015 il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo (essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale) e l’inammissibilità per tardività, e comunque l’infondatezza, del ricorso per motivi aggiunti; eccepiva di non aver, comunque, un autonomo potere decisionale e di essere tenuto a conformarsi al parere della Soprintendenza.<br />
In memoria depositata in data 24.12.2015, la controinteressata Limonciello eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla parte controinteressata. In effetti, non mancano precedenti secondo cui “A seguito della modifica normativa apportata all&#8217;art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio del condono edilizio in zona vincolata, preceduto dalla comunicazione ad opera della stessa Soprintendenza dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, assume carattere immediatamente lesivo (che fa sorgere l&#8217;onere di impugnativa), imponendosi al Comune quale atto vincolante, non più rivedibile ad opera della stessa Soprintendenza. Nel regime previgente, invece, la lesione si attualizzava (e l&#8217;onere di impugnativa sorgeva) non al momento del rilascio del parere ma solo con l&#8217;adozione del provvedimento definitivo di diniego del condono, essendo il parere della Soprintendenza, non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, che all&#8217;epoca veniva adottata dal Comune, rivedibile a seguito della presentazione delle controdeduzioni da parte degli interessati, non potendosi altrimenti assegnare alcun rilievo di partecipazione procedimentale a detta comunicazione, contro la sua stessa ratio” (così Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1174/2014). Tuttavia, atteso che, al momento della proposizione del ricorso, la riforma in questione era da poco entrata in vigore, anche a voler aderire all’orientamento sopra citato può in ogni caso essere concesso il beneficio dell’errore scusabile, ed esaminare il ricorso nel merito.<br />
Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />
Come ritenuto da questa Sezione nella sentenza n. 3648/2014, resa in sede di impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15.2.2011 con cui la Soprintendenza assentiva il ripristino di vani terranei siti in Napoli alla via Marino Turchi n. 34, “in un primo momento la Soprintendenza ha espresso parere negativo, con richiamo alla incidenza negativa delle opere sul contesto tutelato ( cfr. parere del 17.5.2012 n. 4726) : il Soprintendente ha espresso chiaramente le proprie valutazioni ritenendo che gli interventi “ ….comportino una alterazione dello stato dei luoghi,mediante la cancellazione di caratteristiche estetiche dell’edificio , che invece risultano costitutive del rapporto dell’edificio stesso col contesto paesistico, la cui importanza è basata sulla interconnessione delle bellezze naturali e delle opere dell’uomo; da opportuni approfondimenti è stato evidenziato che le motivazioni addotte per le alterazioni proposte per le facciate dell’edificio, vale a dire per un presunto ripristino di aperture, le cui effettive esistenza e consistenza non sono in realtà né accertabili né databili, risultano non congrue né pertinenti dal punto di vista paesaggistico e sono improntate a vaghezza e genericità,”; “Il Soprintendente motiva specificamente anche sulla asserita preesistenza delle aperture, deducendo che la documentazione prodotta dal Comune di Napoli circa la presenza di vani terranei non può certamente considerarsi probatoria, ed evidenzia che il prospetto pubblicato nel testo di C. Cocchia “Edilizia a Napoli dal 1918 al 1958” Volume III, contraddice tali affermazioni”. La sentenza in questione prosegue affermando che “la motivazione di un preteso ripristino di aperture pregresse (peraltro non documentato) esattamente non è stata ritenuta idonea a fondare il parere positivo, in ragione della non pertinenza di tale motivazione dal punto di vista paesaggistico, in quanto ogni intervento che comunque alteri lo stato dei luoghi fissato alla data di imposizione del vincolo va giustificato solo in base alla coerenza con le ragioni del vincolo stesso” e che “anche data per dimostrata la presenza di vani terranei in data anteriore alla imposizione del vincolo, la diversa valutazione che attiene alla compatibilità di un ripristino dello status quo ante è incongrua rispetto alla ratio di tutela del bene paesaggistico, poiché non vertendosi in ipotesi di edificio vincolato intrinsecamente quale bene culturale, non è in discussione la realizzazione di un preteso ripristino filologico,ma il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso”.<br />
In base alle predette considerazioni, questa Sezione ha ritenuto incongruente e contraddittorio il “successivo parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza a novembre 2012, basato sulla sola attestazione da parte dell’ufficio toponomastica del Comune di Napoli della preesistenza della attribuzione dei numeri civici ai vani in questione”: infatti, la motivazione del successivo parere positivo “appare frutto di travisamento delle disposizioni di tutela, in quanto tratta il caso come se si vertesse in ipotesi di vincolo specifico sull’immobile e non di vincolo paesaggistico, come ben evidenziato nel primo parere negativo sopra richiamato. Contraddittoriamente con tale parere e senza alcuna valutazione in ordine alla incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico, viene omessa ogni valutazione necessaria a determinare il corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare come sopra rilevato, la originaria preesistenza di vani terranei ( che comunque era stata esclusa dalla Soprintendenza in base a documentazione grafica ed iconografica, e quindi di maggiore peso rispetto ad elementi indiziari quali la presenza dei numeri civici) non rappresenta affatto la compatibilità della modifica con la tutela dei valori estetici che il decreto di vincolo ha inteso proteggere”.<br />
Giova ricordare che la predetta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2751/2015.<br />
Ne consegue, in primo luogo, l’infondatezza della prima censura. Infatti, come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2751/2015, “La funzione esercitata dalla Soprintendenza è perciò consultiva ma non di meno il relativo parere assume valenza, in sostanza, di tipo codecisionale rispetto alla determinazione di autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune, come riconosciuto da questo nel caso di specie quando, con la nota PG/2012/190581 del 5 marzo 2012, seguita all’annullamento da parte della Soprintendenza del parere favorevole del 1° febbraio 2011, ha affermato che “conseguentemente va annullata l’autorizzazione n. 25 del 15 febbraio 2011, salvo diverso avviso di codesta Soprintendenza””. Come correttamente eccepito dalla contro interessata, ne consegue che la Soprintendenza ben può procedere in autotutela, senza che possa venire in rilievo l&#8217;esistenza o meno di un atto d&#8217;impulso del co-titolare del potere de quo — Comune di Napoli; e ben può &#8220;sindacare&#8221; l&#8217;attività istruttoria del medesimo co-titolare. Il che comporta l’infondatezza anche della settima censura proposta con il ricorso introduttivo.<br />
Sono infondate anche tutte le censure di carattere procedimentale.Infatti, come osservato dalla parte contro interessata, “tutta la complessa vicenda in esame è stata caratterizzata dal &#8220;contrapposto intervento&#8221; dei privati che a più riprese hanno prodotto istanze, esposti, documentazione e relazioni tecniche”, sicché le censure con cui ci si duole della mancata possibilità di partecipazione al procedimento non possono essere accolte.<br />
Sono infondate anche l’ottava e la nona censura del ricorso introduttivo. Infatti, nella sentenza di questa Sezione n. 3648/2014 si precisa espressamente che la pretesa natura ripristinatoria dell’intervento che s’intendeva realizzare è del tutto irrilevante, atteso che ciò che conta è “il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso” e che “l’incompatibilità deriva dalla presenza di alterazioni della sistemazione architettonica di tutto il piano terra di un rilevante edificio sito sul lungomare di S. Lucia, “suscettibile di pregiudicare il rapporto della emergenza architettonica con le strade del contesto vincolato, ed in particolare del lungomare stesso””<br />
È infondata anche la decima censura. Il lasso di tempo decorso tra l’adozione del primo parere favorevole, e l’adozione del secondo parere (12 mesi) non può ritenersi eccessivamente lungo, anche alla luce della successiva riforma di cui alla legge n. 124/2015, che ha riscritto l’art. 21 nonies prevedendo, per l’esercizio del potere di annullamento, un termine di diciotto mesi.<br />
Risultano infondate anche le censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 29.06. 2012. Le censure con cui si lamenta l’illegittimità derivata dai vizi già esposti con ricorso introduttivo risultano, evidentemente, infondate per le stesse ragioni già esposte in precedenza. La seconda e la terza censura hanno carattere procedimentale e, pertanto, risultano infondate anch’esse, per i motivi già esposti. Con la quarta censura la ricorrente lamenta un difetto di motivazione, perché la Soprintendenza non motiva in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero condivisibili, rendendo così priva di contenuto l&#8217;eventuale sollecitata partecipazione al procedimento. In realtà, come correttamente osservato dalla parte contro interessata, nel parere sfavorevole la Soprintendenza aveva motivato il suo avviso negativo sostenendo l’irrilevanza, ai fini vincolistici, della preesistenza o meno delle aperture contestate. Dunque, la Soprintendenza non ha certo ignorato le osservazioni della parte ricorrente; semplicemente, ha dato una valutazione diversa da quella auspicata dalla Pieffe Re One. Anche tale censura, pertanto, è infondata.<br />
Sono, infine, infondate anche le censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 13.11.2015. Con la prima censura ci si duole della pretesa violazione del giudicato, in quanto la Soprintendenza avrebbe omesso di riesercitare il potere. In realtà, questa Sezione, nella sentenza n. 3648/2014, ha ritenuto il parere negativo legittimo e congruamente motivato, sicché la Soprintendenza ben poteva limitarsi a richiamarlo, non essendo tenuta ad esternare ulteriori motivazioni.<br />
Con la seconda censura, ci si duole della violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90. Tale censura ha carattere puramente formale; per essa, valgono le considerazioni già effettuate,&nbsp;quanto al fatto che, in concreto, vi è stata un’ampia partecipazione al procedimento di entrambe le parti private.<br />
L’infondatezza del ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti) comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1. Respinge il ricorso n. 2534 dell’anno 2012 ed i motivi aggiunti successivamente proposti ;<br />
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;<br />
3. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle controparti le spese del presente giudizio, che liquida nella seguente misura: € 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia;<br />
€ 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Comune di Napoli;<br />
€ 1.500,00(millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore di Limonciello Maria; somma da attribuirsi all&#8217;avv. Andrea Napolitano, procuratore della Limonciello, dichiaratosi antistatario;<br />
€ 1.500,00(millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Condominio del Fabbricato Sito in Napoli via Palepoli 21.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente FF<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-1-3-2016-n-117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-1-3-2016-n-117/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.117</a></p>
<p>Pres. Eliantonio, Est. Tramaglini Sulla illegittimità dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ordine la dismissione di un allevamento animale in assenza di adeguata motivazione in relazione alla impossibilità di fronteggiare l’emergenza con poteri ordinari. I. Procedimenti autorizzatori – V.I.A. – determinazione infraprocedimentale della Commissione – impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-1-3-2016-n-117/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-1-3-2016-n-117/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Eliantonio, Est. Tramaglini</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ordine la dismissione di un allevamento animale in assenza di adeguata motivazione in relazione alla impossibilità di fronteggiare l’emergenza con poteri ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>I. Procedimenti autorizzatori – V.I.A. – determinazione infraprocedimentale della Commissione – impugnazione a pena di decadenza – esclusione – possibilità di impugnazione unitamente al provvedimento conclusivo &#8211; sussiste<br />
II.<b>&nbsp;</b>Procedimenti autorizzatori – Interventi da eseguirsi in prossimità di aree SIC e ZPS – Necessità della valutazione di incidenza &#8211; Esclusa</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I. L’impugnazione immediata delle determinazioni della Commissione V.I.A. deve intendersi come facoltà e non come onere della parte, atteso che tali determinazioni non esprimono un giudizio definitivo sul progetto, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio del provvedimento finale; di conseguenza, anche ove il parere incida in modo ineluttabile sul contenuto provvedimentale, condizionando il tipo di decisione da assumere, resta sempre impregiudicata la facoltà per gli interessati di attendere la definizione del procedimento autorizzatorio al quale la valutazione di impatto ambientale accede, per impugnare congiuntamente tanto l&#8217;atto conclusivo di quel procedimento, quanto la pronuncia di V.I.A.</p>
<p>II. Tanto la Direttiva 92/43/CEE, quanto il dpr 8 settembre 1997, n. 357, quanto infine la l.r. Abruzzo 19 dicembre 2007 n. 45 prevedono che il procedimento di Valutazione di incidenza trovi applicazione per gli interventi da ubicarsi all’interno del SIC o della ZPS; ne consegue che non possa ritenersi illegittimo il procedimento di V.I.A. relativo ad u progetto esterno a tali aree, benché loro in prossimità, nell’ambito del quale non sia stata compiuta anche la valutazione di incidenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00119/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00826/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>&nbsp;(Sezione Prima)</strong><br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Velina Armati, Marco Angeloni, Claudio Pompilio, Maria Volpe, Annamaria Felli, Stefano Martorelli, Luigi Morgante, Tiziano Di Cristofano, Andrea Viero, Francesco Di Girolamo, Moira Bitti, Luca Martorelli, Vivaldo De Simone, Mario Tiberi, Alfredo Peruzza, Franca Lina Gentile, Roberta Di Giovambattista, Franz Scafati, Erika Martorelli, Daniele Mariani, Federico Angeloni, Maria Luisa Rocco, Enza Maria Ruscetta, Gisa Franceschelli, Carla Mancini, Antonella Monsulscolaro, Fabrizio Franceschelli, Enrico Badura, Maddalena Di Massimo, Antonio Luce, Alessandro Rossi, Giorgio Paris, Maria Rosaria Ruggeri, Umberto Di Carlo, Nicola Blasetti, Franco Perugia, Rita Piccioni, Fabienne Perugia, Luca Parlati, Matteo Montanile, Mariantonietta Montanile, Maria Cristina Maurizi, Silvia Di Giovambattista, Adele Giffi, Maria Teresa Di Giovambattista, Antonello Maurizi, Luigi Macioci, Vincenzo Meschini, Sergio Celi, Gianfranco Iacoboni, Flavia Nanni, Antonio Tangredi, Rosamaria Belitto, Elisa Di Bartolomeo, Ivana Nanni, Luca Principessa, Maurizio Maria Volpe, Vincenzo Tiberi, Valentina Volpe, Valeria Di Carlo, Fausto Tito Morgante, Claudia Volpe, Iolanda Piccone, Gabriella Di Berardino, Francesca Pace, Graziella Rubeo, Giuseppe Di Carlo, Esterina Mordini, Claudio Masciarelli, Antonietta Gentile, Giada Giffi, Maddalena Monaco, Domenico Di Girolamo, Anatolia Di Giovambattista, Antonio De Simone, Elisa De Simone, Paolino Scafati, Giuseppe Delle Coste, Flavia Wooll Farinelli, Ida Vitellozzi, Alberto Massimi, Domenico Nanni, Pierluigi Del Manso, Margherita Bagnetti Rossi, Francesca Di Cristofano, Roberto Antonio Maurizi, Ireno Di Girolamo, Daniele Macioci, Andrea Salustri, Alessandra Volpe, Antonia Rau, Domenico Cucchiarelli, Gaetano Settevendemmie, Claudio Pulsoni, Antonio Petricca, Maria Giovanna Scafati, Fulvio Ficorilli, Mauro Angeloni, Pierluigi Bianchini, Pietro Cucchiarelli, Marcello Morgante, Daniele Di Giovambattista, Roberto Di Paolo, Gabriella Fioravanti, Ines D&#8217;Angelo, Stefania Danese, Angela Di Carlo, Gianfranco Angeloni, Antonia Rosati, Alan Di Santo, Piera Pace, Anna Rita De Simone, Monica Di Biase, Felice Caiola, Roberto Di Felice, Eugenio Viola, Massimo Antonelli, Franco Zitti, Andrea Antonio Pastore, Alessandra De Dominicis, Clara Salsiccia, Rosella Scafati, Emanuela Di Domenico, Antonio Cardone, Maria Verrocchi, Anselma Iannaccone, Florida Buttari, Anna Pandolfi, Giovanna Cifani, Anna Rosa D&#8217;Angelo, Nicola D&#8217;Angelo, Remo De Simone, Carlo Ciampa, Vittorio Rossi, Antonio Gabriele Rossetti, Giuseppe Gentile, Rosanna Petricca, Dario Marianetti, Giuseppe Di Renzo, Enrico Salucci, Pietro Zitti, Ilaria Rodorigo, Alessandro Sabatini, Ermanno D&#8217;Angelo, Antonio Sabatini, Nicola Angeloni, Roberto D&#8217;Angelo, Aldo Rossetti, Vincenza Sabatini, Raffaele Sabatini, Aldo Callocchia, Franco Celi, Maria Rosaria Di Biase, Vittorio Luccitti, Chirstian Salvatore, Antonia Santa Scafati, Marzia Mastroddi, Giovanna Scafati, Fabrizio Di Biagio, Gianluca Silvestri, Pierfrancesco Volpe, Domenico Angelone, Vincenzo Tartaglia, Gianluca Piccirilli, Massimo Di Paolo, Vincenzo Di Benedetto, Marco D&#8217;Ignazio, Guido Di Mattia, Loredana Pietrangeli, Paola Rossi, Emanuela Cerqua, Sara Fadda, Alessandro Blasetti, Alfredo Cesar Jofre, Paolo Crecchia, Emanuele Martorelli, Elisabetta Mariani, Giancarlo Palombo, Marco Di Pofi, Giampiero Abatini, Marina Volpe, Pietro Staffieri, Antonella Rigazzi, Maurizio Santangelo, Patrizia Di Giovambattista, Enrica Panei, Giovanni Cardone, Maria Parlati, Pasqualina Blasetti, Alberto Panunzi, Giova Paolo Martorelli, Mario Carattoli, Carmine Torge, Elisa Martorelli, Angelo Fiocca, Giovanni Scelsa, Vittoriano Ciaccia, Libero Colitti, Maria Cristina Pace, Antonio Martorelli, Stefania Evandro, Antonella Provenzano, Umberto Lino Cerqua, Maddalena Martorelli, Armida Martorelli, Paolo Lombardi, Tullio Fallocco, Maria Felice Tortora, Angela Arcangeli, Carmine Cerrone, Mario Carattoli, Ida De Michele, Iolanda Di Carlo, Alessandro Martorelli, Luigi Pilosi, Andrea Martorelli, Alessandra Melis, Domenico Giffi, Massimo Staffieri, Mario Edoardo Martorelli, Berardina Luce, Carlo Petricone, Antonio Di Giovambattista, Angelo Blasetti, Carmine Di Giovambattista, Silvia Cerrone, Francesco Cerrone, Ernesta Colangeli, Domenico Di Carlo, Virginio Giffi, Raffaella Montanile, Simone Giffi, Gianluca Zanellato, Stefania Di Berardino, Corrado Martorelli, Daniele Di Mattia, Letizia Petricone, Maria Giovanna Blasetti, Martire Rossi, Maria Cristina Di Loreto, Gabriella Di Carlo, Gerardo Condello, Franca Carattoli, Sante Gentile, Luciano Pietrangeli, Vincenzo Pinzari, Viola Colitti, Raffaele Martorelli, Agnese Sbariggi, Vittorio Cipollone, Fabiola Rossi, Danilo Martorelli, Domenico Scafati, Giacomo Antonio Libertini, Emanuela D&#8217;Angelo, Massimo Eugenio Pietrangeli, Cesidio Venanzi, Dino Di Vito Tito, Anna De Simone, Elena Mariotti, Arnaldo Di Renzo, Antonio Vasselli, Silvana Eligi, Filippo Cipollone, Antonio Di Pangrazio, Nana Di Pangrazio, Costantino Pacis, Pietro Gallese, Romolo De Blasis, Flaviano Nirsoni, Ferdinando Di Pangrazio, Annalisa Broccio, Giuseppina Meschini, Emanuela Meschini, Raffaele Dell&#8217;Olio, Giovanni Pinzari, Giancarla Di Teodoro, Oreste Pendenza, Roberto Iucci, Luigi Pinardi, Maria Pia Di Vito, Simone Di Teodoro, Cristian Di Teodoro, Maria Rita Teodorico, Giovanni Mare, Ernesto Cofini, Vito Cardine, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Herbert Simone, con domicilio eletto presso Eleonora Gentileschi in L&#8217;Aquila, Via Piemonte N. 5;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Comune di Massa D&#8217;Albe in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L&#8217;Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 &#8211; Pile; Arta &#8211; Agenzia Regionale per la Tutela dell&#8217;Ambiente, Asl 01 Avezzano/Sulmona/L&#8217;Aquila;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
C.E.S.C.A. S.a.s. di Contestabile Domenico &amp; C, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Fiore, Sonia D&#8217;Angiulli, Evelina Torrelli, con domicilio eletto presso Barbara Avv. Tempesta in L&#8217;Aquila, Via Fontesecco, 16;&nbsp;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad adiuvandum:<br />
Comune di Magliano de&#8217; Marsi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Luigi Iannucci, Mariangela Amiconi, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L&#8217;Aquila, Via Salaria Antica Est;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale del servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo n. DA21/103 del 25.6.2014</em></strong><br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T. e di Comune di Massa D&#8217;Albe in Persona del Sindaco P.T. e di C.E.S.C.A. S.a.s. di Contestabile Domenico &amp; C;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<strong>FATTO e DIRITTO</strong><br />
1. Con ricorso notificato in data 14.11.2014, i ricorrenti in epigrafe indicati impugnavano, chiedendone l’annullamento: la determina regionale n. DA21/103 del 25.6.2014 pubblicata sul BURA il 29.7.2014; il giudizio n. 2283 del 24.9.2013 del Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo; la delibera del Consiglio comunale di Massa d’Albe n. 60 del 2001 e la delibera della Giunta regionale n. 109/C del 2002 di approvazione della variante al “Progetto speciale territoriale recupero cave Alba Fucens” ex artt. 6 e 6 bis della l.r. n. 18 del 1983 e al “Programma poliennale di estrazione e recupero ambientale del Comune di Massa d’Albe” in variante con cui si modificava il PST approvato con atto regionale n. 70/14 del 1997 e le NTA del suddetto programma; la delibera del Consiglio comunale di Massa d’Albe n. 32 del 2001 e la delibera regionale n. 6675 del 2001; le delibere del Consiglio comunale di Massa d’Albe n. 35 del 2012 e n. 13 del 2013.<br />
I ricorrenti premettevano che: la CESCA Sas di Contestabile Domenico e C. (d’ora in poi CESCA) – titolare di una concessione di terre di uso civico utilizzate per attività estrattive – aveva chiesto, con istanza del 28.3.2013, al Comune di Massa d’Albe la permuta al fine di acquistare la proprietà di dette terre; con delibera n. 13 del 2013 il Comune aveva espresso parere favorevole alla suddetta permuta con i fondi privati della CESCA; la CESCA aveva poi presentato, nel settembre 2013, il progetto di un impianto di compostaggio mediante trattamento di fanghi civili e industriali e altri rifiuti agroalimentari da realizzare in località “Il campo”, già adibita ad attività estrattive, che rientra nella zona di risanamento ambientale previsto dal PST per il recupero delle cave di Alba Fucens approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 70/14 del 1997; la zona è sottoposta a vincolo ambientale ex art. 142, lett. h), del d.lgs. n. 42 del 2004, a vincolo paesaggistico posto con DM del 21.10.1984 e ricade in zona C del piano paesistico, a trasformazione condizionata; la zona è altresì soggetta a vincolo sismico ed è situata a poca distanza dai centri abitati di Magliano dei Marsi e Cappelle dei Marsi, nonché dal Parco regionale Sirente-Velino e da siti ricadenti nella rete Natura 2000 e da un’area IBA; la zona, infine, è vicina al sito archeologico di Alba Fucens; il 24.9.2013, il Comitato regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole con prescrizioni, riguardanti il monitoraggio ambientale in fase di esercizio relativamente alle emissioni odorigene e acustiche; nella fase di autorizzazione regionale, la CESCA aveva chiesto una riduzione dei rifiuti conferibili presso l’impianto, escludendo i fanghi civili, industriali e agroalimentari; con la determina n. DA21/103 del 25.6.2014, la Regione ha autorizzato l’impianto in questione.<br />
A fondamento del proprio gravame, i ricorrenti deducevano: A) violazione degli artt. 6 e 6 bis della l.r. n. 18 del 1983; contrasto con il PST approvato con atto regionale n. 70/14 del 1997 della variante approvata con delibera consiliare del Comune di Massa d’Albe n. 60 del 2001, della delibera regionale n. 109/C del 2002, della delibera regionale n. 6675 del 2002; eccesso di potere sotto diversi profili; contrasto con il Programma pluriennale estrazione inerti e recupero ambientale nell’area cave di Alba Fucens e con le NTA del Comune di Massa d’Alba della determinazione regionale n. DA/21 del 2013. Ad avviso della difesa dei ricorrenti, infatti, l’area ove dovrebbe sorgere l’impianto di compostaggio è interessata da un PST (progetto speciale territoriale) adottato nel 1997 a norma degli artt. 6 e 6 bis della l.r. n. 18 del 1983 e delle NTA del Comune di Masse d’Alba, per regolamentare l’attività estrattiva e recuperare il territorio. Il progetto autorizzato con la determina n. DA21/103 del 25.6.2014 non è coerente con il PST, che certo non prevedeva una riconversione dell’area interessata dalle cave in area industriale. Peraltro, la variante apportata al PST nel 2001 non può essere intesa come atto che consente la riconversione industriale della zona interessata dall’attività estrattiva e, quindi, la Regione avrebbe dovuto rigettare l’istanza autorizzatoria della CESCA perché l’impianto proposto non era conforme al PST del 1997. Ad avviso della difesa dei ricorrenti, inoltre, non solo la determina regionale n. DA21/103, ma anche la variante al PST adottata e approvata rispettivamente con la delibera del Consiglio comunale di Massa d’Albe n. 60 del 2001 e con la delibera della Giunta regionale n. 109/C del 2002 sarebbe illegittima perché in contrasto con il PST del 1997 e perché non preceduta dalla V.I.A. La determina regionale n. DA21/103, quindi, sarebbe a sua volta illegittima per i medesimi vizi e perché, come detto, anch’essa in contrasto con il PST del 1997. B) Violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e della l.r. n. 25 del 1988; eccesso di potere sotto diversi profili. Ad avviso della difesa dei ricorrenti, anche la delibera comunale n. 35 del 2012 di approvazione della proposta di permuta avanzata da CESCA sarebbe illegittima, sia perché la realizzazione su terreni civici di attività industriale non è compatibile con l’obiettivo della riqualificazione ambientale, sia perché si fonda su un presupposto erroneo, ossia che il Comune avrebbe ceduto aree gravate da uso civico per diritti inferiori, ossia diritti di livello e non di proprietà. C) Violazione della direttiva Habitat, del Dpr n. 357 del 1997, della l.r. n. 45 del 2007 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Ad avviso della difesa dei ricorrenti, il Dpr n. 357 stabilisce che per i progetti che interessano siti di importanza comunitaria (SIC), zone di protezione speciale (ZPS) la valutazione di incidenza ambientale è compresa nella procedura di V.I.A., che deve considerare anche gli effetti sugli habitat e sulle specie animali e vegetali. Ciò vale, ai sensi della determina regionale n. 119 del 2002, anche per i progetti esterni alle zone SIC e ZPS, che possono avere influenza e incidenza su queste aree. Lo studio di impatto ambientale del progetto in esame rivela che l’area prescelta è prossima al Parco regionale Sirente-Velino, alla ZPS Sirente-Velino e all’IBA 114 Sirente-Velino-Montagne della Duchessa. Quindi, si sarebbe dovuta fare la valutazione di incidenza. D) Violazione della l.r. n. 45 del 2007 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’allegato 4 al Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede che per i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti deve essere valutata la compatibilità con la tutela dei siti Natura 2000. Se poi l’impianto è esterno a questi siti, deve essere dimostrato che la distanza dal sito, possibilmente superiore ai 2 KM, sia tale da escludere i potenziali impatti sulle componenti bioetiche protette. Nel caso di specie, l’impianto dovrebbe sorgere a una distanza di circa 730 metri dalla ZPS Sirente-Velino e dal SIC Sirente-Velino e considerato che, secondo il Piano di gestione dei rifiuti di Padova, gli impianti di compostaggio hanno un’influenza spaziale di circa 1000 metri, la Regione avrebbe dovuto valutare questo elemento penalizzante. E) Violazione del Piano di tutela delle acque, delle determine regionali nn. 614 del 2010 e 492 del 2013, dell’art. 121 del d.lgs. n. 52 del 2006, della direttiva quadro 2000/60/CE, del PRGR e della l.r. n. 83 del 2000. La localizzazione dell’impianto proposto dalla CESCA, inoltre, è vicina al bacino del fiume Imele, già classificato in condizioni pessime, che l’impianto in esame andrebbe a peggiorare. La falda acquifera, peraltro, è estremamente vulnerabile. F) Violazione della l.r. n. 83 del 2000, in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio escludente previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti della distanza dalle funzioni sensibili (nel caso di specie inferiore ai 1500 metri), nonché dalle abitazioni. G) Violazione del d.lgs. n. 42 del 2004 e della l.r. n. 42 del 2001, in quanto non sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza ai beni archeologici e il parere paesaggistico dell’Ente Parco Velino, data la vicinanza dell’impianto al sito archeologico di Alba Fucens e alle aree SIC, ZPS e IBA. H) Violazione del DM 29.1.2007, in quanto l’impianto non sarebbe idoneo a trattare i quantitativi autorizzati di Forsu, agroindustriali e civili. Non sarebbero pertanto rispettate le linee guida nazionali e le linee guida regionali in ordine all’impiego delle migliori tecnologie disponibili. I) Violazione dell’art. 32 Cost. ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto, essendo l’impianto in esame vicino ai centri abitati, vi sarebbe un serio rischio biologico e sanitario. Peraltro, sia la relazione progettuale della CESCA sia le prescrizioni della Regione sono assolutamente generiche. L) Violazione delle norme sulla pubblicità degli atti del procedimento di valutazione di impatto ambientale e sulla partecipazione e dell’art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non è stata effettuata la pubblicazione sul BURA dell’estratto del giudizio del Comitato VIA n. 2283 del 2013. M) Eccesso di potere sotto diversi profili, violazione della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’Amministrazione non ha esaminato le osservazioni e le richieste di audizione dei cittadini e dei Comuni di Magliano e Scuscola. N) Violazione dell’art. 5 e dell’all. V del d.lgs. n. 152 del 2006, del principio di precauzione ed eccesso di potere, in quanto la Regione non ha considerato in modo cumulativo e sinergico i vari impianti e progetti che insistono sul medesimo territorio sia ai fini della verifica di assoggettabilità, sia ai fini della V.I.A., sia ai fini della valutazione di incidenza. Non si è tenuto conto del limitrofo sito della Celi Calcestruzzi Spa e delle altre cave nelle vicinanze. N) Violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, laddove impone la V.A.S. in caso di effetto cumulativo tra diversi progetti. O) Violazione dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla convenzione Aahrus, in quanto sul sito della Regione Abruzzo non è stato pubblicato il monitoraggio degli altri impianti di compostaggio che hanno ottenuto il parere favorevole VIA. P) Violazione del d.lgs. n. 75 del 2010 e del decreto del Mipaaf del 10.7.2013, in quanto il progetto della CESCA riguardava la costruzione di un polo impiantistico destinato al recupero dei rifiuti agroindustriali, dei fanghi di depurazione delle acque civili e industriali, dei rifiuti ligneo cellulosi e a supportare le potenzialità impiantistiche regionali per il recupero della FORSU. In particolare, prevedeva un processo che avrebbe portato a un compost costituito da: 20% metrici lignocellulosiche; 30% funghi; 50% FORSU. Questo progetto ha ottenuto l’assenso del Comitato V.I.A., che però è illegittimo perché successivo al decreto Mipaaf del 10.7.2013 che vieta l’uso dei fanghi per formare il compostato misto. Solamente a fine marzo 2014, la CESCA ha rinunciato all’utilizzo dei fanghi, ma ciò avrebbe dovuto comportare la riapertura del procedimento. Q) Violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (l.r. n. 45 del 2007) e del Piano provinciale di gestione dei rifiuti (l.r. n. 83 del 2000), violazione dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il progetto dell’impianto in esame nasce per trattare rifiuti speciali quali i fanghi, a cui la CESCA ha poi rinunciato. A questo punto, però, l’iter procedimentale avrebbe dovuto ricominciare, in quanto il giudizio sulla sua localizzazione e sulla sua ammissibilità doveva essere nuovamente compiuto, trattandosi di impianto con caratteristiche tecniche diverse. Il mutamento della tipologia dei rifiuti rispetto a quelli del progetto che ha avuto il parere favorevole V.I.A. costituisce una variazione sostanziale che avrebbe richiesto un nuovo giudizio del Comitato V.I.A. R) Violazione dell’art. 6 della convenzione di Aarhus e del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto la Regione avrebbe dovuto diffondere un avviso di avvio della procedura di autorizzazione pubblica, dopo lo svolgimento della V.I.A., mentre non ha dato alcuna pubblicità al procedimento.<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire, la tardività del ricorso e nel merito la sua infondatezza.<br />
Si costituiva altresì il Comune di Massa d’Albe, che deduceva la tardività del ricorso con riferimento alle delibere consiliari n. 32 del 2001 e 60 del 2001 e alle delibere regionali n. 109/C del 2002 e n. 6675 del 2002 – con cui è stato rispettivamente adottato e approvato il programma pluriennale di estrazione e recupero ambientale in variante al PST nell’area di Alba Fucens –, in quanto dette delibere erano immediatamente lesive, imponendo una diversa conformazione al previgente PST, e con riferimento alle delibere consiliari n. 35 del 2012 e n. 13 del 2013 – con cui è stato fornito parere favorevole alla permuta di terreni civici con terreni privati della CESCA – avendo l’atto immediata efficacia lesiva.<br />
Si costituiva in giudizio anche la CESCA di Contestabile D. e C. Sas, che deduceva in via preliminare l’irricevibilità del ricorso, in quanto la determina regionale n. DA21/103 del 25.6.2014 è stata pubblicata sul sito del Comune in data 7.7.2014, nonché il difetto di legittimazione ad agire e di interesse al ricorso e la genericità delle censure sollevate. Nel merito si insisteva per il rigetto del ricorso.<br />
Interveniva in giudizio ad adiuvandum il Comune di Magliano dei Marsi.<br />
Alla pubblica udienza del 16.12.2016, la causa è stata trattenuta in decisione. La causa è stata decisa alla camera di consiglio del 10.2.2016.<br />
2. In via preliminare, ritiene il Collegio di dover esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese resistenti.<br />
2.1. L’eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti è infondata, in quanto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, che il Collegio ritiene di dover condividere, in tema di impugnazione dell’autorizzazione unica regionale alla realizzazione e all’esercizio di impianti di recupero di rifiuti, ai fini delta sussistenza della legittimazione ad agire, è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto, non potendo addossarsi alla parte ricorrente il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito (ex multis, Cons. Stato, n. 263 del 2015; Tar Lombardia, Milano, n. 386 del 2014; Tar Lazio, Roma, n. 6440 del 2012).<br />
Nel caso di specie, il ricorso è proposto da privati residenti nelle zone limitrofe all’area interessata dall’intervento, che si trovano quindi in una situazione di stabile collegamento con essa (cfr. certificati anagrafici depositati in data 9.6.2015 da parte ricorrente).<br />
2.2. Le eccezioni di irricevibilità del ricorso – nella parte in cui si impugnano le delibere del Consiglio comunale di Massa d’Albe n. 32 del 2001 e n. 60 del 2001 e le delibere della Giunta regionale n. 6675 del 2001e n. 109/C del 2002 di approvazione della variante al “Progetto speciale territoriale recupero cave Alba Fucens” ex artt. 6 e 6 bis della l.r. n. 18 del 1983 e al “Programma poliennale di estrazione e recupero ambientale del Comune di Massa d’Albe in variante” con cui si modificava il PST approvato con atto regionale n. 70/14 del 1997 e le NTA del suddetto programma – sono fondate.<br />
Il Programma speciale territoriale (d’ora in avanti PST) approvato dal Consiglio regionale con la delibera n. 70 del 1997 è uno strumento urbanistico previsto e disciplinato dall’art. 6 della l.r. n. 18 del 1983, a cui è demandato di individuare l’ambito territoriale degli interventi programmati, contenente prescrizioni immediatamente vincolanti e conformative della proprietà e del territorio. Nel caso di specie, il PST era volto a regolamentare le aree adiacenti al sito archeologico di Alba Fucens interessate da attività estrattive.<br />
Le delibere comunali del 2001 e quelle regionali del 2002, oggetto di impugnativa, costituiscono la variante apportata al “Programma speciale territoriale per il recupero dell’area cave di Alba Fucens”, sulla cui base il Comune di Masse d’Alba aveva adottato appunto il “Programma poliennale di estrazione e recupero ambientale di detta area” (delibera consiliare n. 30 del 1999).<br />
La giurisprudenza amministrativa, pienamente condivisa dal Collegio, è pacifica nel ritenere che il termine per impugnare lo strumento urbanistico e, conseguentemente, le sue varianti decorra dal giorno di scadenza del periodo di pubblicazione, salva l’ipotesi di prescrizioni di dettaglio che disciplinino aspetti strettamente edilizi dell’attività edificatoria, nel quale caso il termine decorre dal momento in cui le prescrizioni edilizie divengano concretamente lesive per il ricorrente ovvero dal momento della conoscenza del titolo edilizio che le abbia recepite.<br />
Nel caso di specie, le delibere comunali del 2001 e le delibere regionali del 2002 hanno, rispettivamente, adottato ed approvato una variante a un programma regionale volto ad esprimere una specifica scelta urbanistica, quella di riqualificare una determinata area, incidendo sulla relativa destinazione. Di conseguenza il dies a quo per la loro impugnativa decorreva dalla loro pubblicazione sull’albo pretorio e, quindi, l’odierno ricorso, notificato ben oltre 60 giorni da questa pubblicazione, è irricevibile.<br />
2.3. Le eccezioni di irricevibilità del ricorso – nella parte in cui si impugnano le delibere del Consiglio comunale di Massa d’Albe n. 35 del 2012 e n. 13 del 2013 – sono fondate.<br />
Si tratta delle delibere con cui il Comune di Massa d’Alba ha, prima, approvato la perizia di stima dell’ufficio tecnico e, poi, espresso parere favorevole all’istanza di permuta di terreni gravati da usi civici con fondi privati presentata dalla CESCA. Ne è seguita la determinazione dirigenziale del 4.9.2013 con cui la Regione Abruzzo ha autorizzato detta permuta e l’atto notarile stipulato tra il Comune e CESCA in data 16.12.2013. In disparte la considerazione che non è stato impugnato l’atto regionale di autorizzazione della permuta, l’impugnativa avverso le delibere comunali che esprimono parere favorevole sull’istanza di permuta presentata da CESCA è tardiva, in quanto proposta decorso un anno dalla loro adozione. Facendo valere parte ricorrente l’interesse alla conservazione dei terreni gravati da uso civico in mano pubblica, infatti, le delibere in esame dovevano considerarsi immediatamente lesive e, quindi, immediatamente impugnabili.<br />
Il rilascio dell’autorizzazione unica regionale a realizzare, su detti terreni, un impianto di recupero di rifiuti avverso cui parte ricorrente ha proposto ricorso non vale a rimetterla in termini per l’impugnativa dell’atto autorizzatorio della permuta.<br />
2.4. L’eccezione di irricevibilità del ricorso, nella parte in cui si impugna il giudizio n. 2283 del 24.9.2013 del Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo, è infondata.<br />
Secondo la costante e condivisibile giurisprudenza amministrativa, infatti, l’impugnazione immediata delle determinazioni della Commissione V.I.A. deve intendersi come facoltà e non come onere della parte, atteso che tali determinazioni non esprimono un giudizio definitivo sul progetto, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio del provvedimento finale; di conseguenza, anche ove il parere incida in modo ineluttabile sul contenuto provvedimentale, condizionando il tipo di decisione da assumere, resta sempre impregiudicata la facoltà per gli interessati di attendere la definizione del procedimento autorizzatorio al quale la valutazione di impatto ambientale accede, per impugnare congiuntamente tanto l&#8217;atto conclusivo di quel procedimento, quanto la pronuncia di V.I.A. (ex multis, Tar Abruzzo, Pescara, n. 209 del 2015; Tar Campania, Salerno, n. 1508 del 2014).<br />
2.5. Ugualmente infondata è l’eccezione di irricevibilità del ricorso, nella parte in cui si impugna la determina regionale n. DA21/103 del 25.6.2014 pubblicata sul BURA il 29.7.2014.<br />
La mera pubblicazione di un provvedimento su un sito telematico dell’Amministrazione, infatti, non è idonea a far decorrere i termini per l&#8217;impugnazione dell&#8217;atto, in quanto l&#8217;inserimento su un sito internet dei provvedimenti amministrativi non è elevato dalla legge a strumento diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi (Tar Toscana, n. 1422 del 2015). Il dies a quo per l’impugnazione, pertanto, decorre dalla pubblicazione della determina regionale sul bollettino ufficiale.<br />
3. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.<br />
3.1. Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 6 bis della l.r. n. 18 del 1983; il contrasto con il PST approvato con atto regionale n. 70/14 del 1997 della variante approvata con delibera consiliare del Comune di Massa d’Albe n. 60 del 2001, della delibera regionale n. 109/C del 2002, della delibera regionale n. 6675 del 2002; eccesso di potere sotto diversi profili; il contrato con il “Programma pluriennale di estrazione inerti e recupero ambientale nell’area cave di Alba Fucens” e con le NTA del Comune di Masse d’Alba della determinazione regionale n. DA/21 del 2013.<br />
Ad avviso della difesa dei ricorrenti, infatti, l’area dove dovrebbe sorgere l’impianto di compostaggio è interessata da un PST adottato nel 1997 a norma degli artt. 6 e 6 bis della l.r. n. 18 del 1983 e delle NTA del Comune di Massa d’Alba, per regolamentare l’attività estrattiva e recuperare il territorio. Il progetto autorizzato con la determina n. DA21/103 del 25.6.2014 non sarebbe coerente con il PST, che certo non prevedeva una riconversione dell’area interessata dalle cave in area industriale. Peraltro, la variante apportata al PST nel 2001 non può essere intesa come atto che consente la riconversione industriale della zona interessata dall’attività estrattiva e, quindi, la Regione avrebbe dovuto rigettare l’istanza autorizzatoria della CESCA perché l’impianto proposto non era conforme al PST del 1997.<br />
Ad avviso della difesa dei ricorrenti, inoltre, non solo la determina regionale n. DA21/103, ma anche la variante al PST adottata e approvata rispettivamente con la delibera del Consiglio comunale di Massa d’Albe n. 60 del 2001 e con la delibera della Giunta regionale n. 109/C del 2002 sarebbe illegittima perché in contrasto con il PST del 1997 e perché non preceduta dalla V.I.A. La determina regionale n. DA21/103, quindi, sarebbe a sua volta illegittima per i medesimi vizi e perché, come detto, anch’essa in contrasto con il PST del 1997.<br />
In via preliminare, osserva il Collegio che le censure relative alla delibera del Consiglio comunale di Massa d’Albe n. 60 del 2001 e alla delibera della Giunta regionale n. 109/C del 2002, con cui se ne è dedotta l’illegittimità per violazione del PST del 1997, sono inammissibili perché afferenti ad atti tardivamente impugnati con conseguente irricevibilità, in parte qua, del ricorso (cfr. punto 2.2. della sentenza).<br />
Le altre censure sono invece infondate.<br />
Il Piano speciale territoriale (d’ora in avanti PST) approvato, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della l.r. n. 18 del 1983, dalla Regione Abruzzo con delibera consiliare n. 70/14 del 7.10.1997 e avente ad oggetto il recupero della zona delle cave di Alba Fucens, in base al quale è stato poi adottato dal Comune di Massa d’Albe, con deliberazione consiliare n. 30 del 1999, il “Programma poliennale di estrazione e recupero ambientale della suddetta area”, è stato modificato nel 2001.<br />
Con le delibere consiliari n. 32 e n. 60 del 2001, infatti, il Comune ha adottato un nuovo “Programma poliennale di recupero dell’area cave di Alba Fucens”, poi approvato dalla Regione Abruzzo con le delibere n. 109/C e n. 6675 del 2002.<br />
Il nuovo programma estrattivo pluriennale, che disciplina l’attività estrattiva, di recupero e di riconversione delle aree di Alba Fucens del territorio comunale, prevede, tra le attività consentite in sede di riconversione delle aree recuperate dall’attività estrattiva, insediamenti artigianali ed industriali, dettando alcune prescrizioni relative alle opere di urbanizzazione da realizzare e ad altre caratteristiche edilizie da rispettare.<br />
Essendo stato modificato il PST del 1997, il presunto contrasto con esso e con il “Programma poliennale di estrazione e recupero ambientale dell’area delle cave di Alba Fucens”, da parte della determina regionale n. DA21/103, è del tutto privo di rilievo.<br />
Ad avviso di parte ricorrente, però, il progetto autorizzato con la determina n. DA21/103 del 25.6.2014 non sarebbe coerente con il PST neanche come modificato con la variante apportata nel 2001, in quanto detta variante non potrebbe essere intesa come atto che consente la riconversione industriale della zona interessata dall’attività estrattiva.<br />
Peraltro, parte ricorrente non specifica in cosa consisterebbe il contrasto dell’autorizzazione regionale alla realizzazione dell’impianto industriale in esame con il PST e i relativi programmi pluriennali di riconversione.<br />
Comunque, ribadisce il Collegio che l’area interessata dall’intervento in questione ricade, secondo il vigente PRG del Comune di Massa d’Albe, in zona per attività di estrazione di pietra e ghiaia: tuttavia, la destinazione di questa area è stata variata con il PST di cui si è detto, come modificato nel 2001-2002, che rende compatibile, con le previsioni urbanistiche, l’intervento stesso, in quanto ammette la riconversione dell’area per interventi industriali.<br />
3.2. Con un secondo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e della l.r. n. 25 del 1988 ed eccesso di potere sotto diversi profili. Ad avviso della difesa dei ricorrenti, anche la delibera comunale n. 35 del 2012 di approvazione della proposta di permuta avanzata da CESCA sarebbe illegittima, sia perché la realizzazione su terreni civici di attività industriale non è compatibile con l’obiettivo della riqualificazione ambientale, sia perché si fonda su un presupposto erroneo, ossia che il Comune avrebbe ceduto aree gravate da uso civico per diritti inferiori, ossia diritti di livello e non di proprietà.<br />
Le censure in esame sono inammissibili perché afferenti ad atti tardivamente impugnati con conseguente irricevibilità, in parte qua, del ricorso (cfr. punto 2.3 della presente sentenza).<br />
3.3. Con altro motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto la violazione della direttiva Habitat, del Dpr n. 357 del 1997, della l.r. n. 45 del 2007 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti.<br />
Ad avviso della difesa dei ricorrenti, l’art. 5, comma 3, del Dpr n. 357 stabilisce che per i progetti che interessano siti di importanza comunitaria (SIC), zone di protezione speciale (ZPS) la valutazione di incidenza ambientale è compresa nella procedura di V.I.A., che deve considerare anche gli effetti sugli habitat e sulle specie animali e vegetali. Ciò vale, ai sensi della determina regionale n. 119 del 2002, anche per i progetti esterni alle zone SIC e ZPS, che possono avere influenza e incidenza su queste aree. Lo studio di impatto ambientale del progetto in esame rivela che l’area prescelta è prossima al Parco regionale Sirente-Velino, alla ZPS Sirente-Velino e all’IBA 114 Sirente-Velino-Montagne della Duchessa. Quindi, si sarebbe dovuta fare la valutazione di incidenza.<br />
Il motivo di ricorso in esame impone di valutare se vi sia la necessità o meno della valutazione d’incidenza per l’intervento in oggetto che, come pacificamente ammesso dalle parti e come risulta dagli atti di causa, non é ubicato all’interno di siti SIC e ZPS, ma all’esterno di essi e precisamente a circa 2 km dal ZSP Sirente-Velino e a circa 3 km dal SIC Parco regionale Sirente-Velino (cfr. relazione del Comitato regionale V.I.A. n. 2238 del 24.9.2013).<br />
L’art. 5 del Dpr n. 357 del 1997 così recita “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti si di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”, in modo che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito” siano tali da non poter “avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi”; a tali fini, va presentata una “valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell&#8217;allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.<br />
Alla stregua delle norme vigenti, pertanto, devono essere sottoposti a valutazione d’incidenza i piani o progetti che possono avere incidenze significative sul sito, sia che si tratti di siti di importanza comunitaria, sia che si tratti di proposti siti di importanza comunitaria.<br />
La valutazione d’incidenza di piani o di interventi che interessano siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione è “effettuata, sentito l&#8217;ente di gestione dell&#8217;area stessa” e “qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l&#8217;intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete &#8220;Natura 2000&#8221; e ne danno comunicazione al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio”.<br />
Dalla lettura della normativa, si ricava come la stessa faccia riferimento ad un intervento da ubicarsi all’interno del SIC o del ZPS e non per quelli che sono progettati all’esterno, ovvero, come nel caso di specie, nell’ambito di una zona interessata già da attività estrattive ed oggetto di riconversione (in tal senso, Tar Abruzzo, Pescara, n. 325 del 2012).<br />
In particolare, come si è già visto al punto 3.1 della presente sentenza, la realizzazione dell’impianto interessa una porzione dell’area Alba Fucens del Comune di Massa d’Albe che in passato è stata oggetto di attività estrattiva e che è stata poi ridestinata ad area industriale, secondo uno specifico programma di recupero ambientale parte integrante del PST recupero cave Alba Fucens, come modificato dalle delibere consiliari n. 32 e n. 60 del 2001 e dalle delibere regionali n. 109/C e n. 6675 del 2002.<br />
Peraltro, l’intervento, che consiste nella realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata, è stato assentito dall’autorizzazione unica del 25.6.2014 pubblicata, preceduta dal giudizio favorevole del Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo (n. 2283 del 24.9.2013), che si è limitato a fornire prescrizione afferenti il monitoraggio della fase di esercizio dell’impianto.<br />
Il motivo di ricorso in esame, pertanto, va rigettato in quanto privo di pregio.<br />
3.4. Con un ulteriore gruppo di censure, parte ricorrente ha lamentato la violazione della l.r. n. 45 del 2007 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’allegato 4 della l.r. n. 45 del 2007, recante il Piano regionale di gestione dei rifiuti, prevede, infatti, che per i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti deve essere valutata la compatibilità con la tutela dei siti Natura 2000. Se poi l’impianto è esterno a questi siti, deve essere dimostrato che la distanza dal sito, possibilmente superiore ai 2 KM, sia tale da escludere i potenziali impatti sulle componenti bioetiche protette.<br />
Le suindicate censure sono infondate.<br />
L’allegato 4 della l.r. n. 45 del 2007, recante il Piano regionale di gestione dei rifiuti, al punto 2.2, ha elaborato i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti, distinguendo tra criteri escludenti, che hanno valore prescrittivo e precludono la possibilità di localizzazione di un impianto; criteri penalizzanti, che hanno valore di indirizzo e determinano l&#8217;ubicazione di un impianto condizionata a successive verifiche per cercare di risolvere le problematiche relative al sito; criteri preferenziali, che hanno valore di indirizzo e definiscono condizioni di preferenziabilità di un sito ad accogliere un impianto.<br />
Con riferimento agli impianti di compostaggio di rifiuti di matrice organica, quale quello in oggetto, il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede, per quanto qui interessa, quale criterio penalizzante la distanza dalle funzioni sensibili e la presenza di siti Natura 2000.<br />
Con riferimento ai siti Natura 2000, il punto 4.2.1 stabilisce che “Nell&#8217;ambito degli scenari di piano si prospetta un potenziamento impiantistico, che dovrà poi essere valutato a scala di piani subordinati, in funzione della necessità di soddisfare un fabbisogno in crescita a scala regionale. Prospettandosi, quindi, la necessità di prevedere nuovi impianti di trattamento rifiuti sul suolo regionale, sarà indispensabile verificarne la compatibilità anche nei confronti degli indirizzi di tutela dei Siti Natura 2000. Si sottolinea, comunque, che i siti sono compresi tra i criteri escludenti per tutte le tipologie di impianto tranne che per le Stazioni ecologiche, i centri di trasferenza e gli impianti di compost verde, per i quali rappresentano un criterio penalizzante. Una volta localizzato un impianto, dopo aver verificato che sia compatibile con i criteri localizzativi regionali e dei piani subordinati, sarà poi necessario valutare, in funzione della tipologia di impianto (e quindi delle sue potenzialità di impatto sul territorio) e del grado di sensibilità e di vulnerabilità dell&#8217;area protetta, se sia opportuno uno studio di incidenza nonostante l&#8217;impianto si trovi all’sterno del sito Natura 2000. Infatti, dovrà essere dimostrato che la distanza alla quale si collocherà (preferibilmente superiore ai 2 km dal confine dell&#8217;area Natura 2000) sia tale da far si che sì esauriscano tutti i potenziali impatti (diretti e indiretti) generati dall&#8217;attività dell&#8217;impianto, sulle componenti biotiche protette”.<br />
Tanto premesso e con riferimento all’impianto di compostaggio cui si riferisce l’autorizzazione unica impugnata, il Collegio osserva che, come si è già visto al punto n. 3.3 della sentenza, il suddetto impianto non é ubicato all’interno di siti SIC e ZPS, ma all’esterno di essi e precisamente a circa 2 km dal ZSP Sirente-Velino e a circa 3 km dal SIC Parco regionale Sirente-Velino (cfr. parere del Comitato regionale V.I.A. n. 2238 del 24.9.2013). Il criterio penalizzante della vicinanza ai siti Natura 2000, quindi, non risulta operare nel caso di specie, in quanto è rispettato il criterio della distanza minima di 2 Km dai suddetti siti.<br />
Il punto 4.2.2, inoltre, indica,“al fine di fornire indicazioni circa le potenziali interferenze delle previsioni di Piano con l&#8217;ambiente”, “un elenco delle principali categorie di impianto di trattamento dei rifiuti cui sono associate le specifiche criticità”. Queste indicazioni possono risultare utili “in fase di valutazione delle potenziali interferenze in merito a nuovi impianti collocati in localizzazioni potenzialmente interferenti con aree protette”.<br />
Con riferimento agli impianti di compostaggio, quale quello in esame, nessuna delle indicate criticità specifiche del processo di trattamento dei rifiuti è stata riscontrata dal Comitato V.I.A.<br />
Di conseguenza nessuna ulteriore valutazione doveva essere compiuta dalla Regione.<br />
3.5. Con un ulteriore motivo di ricorso, la CESCA ha lamentato violazione del Piano di tutela delle acque, delle determine regionali nn. 614 del 2010 e 492 del 2013, dell’art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, della direttiva quadro 2000/60/CE, del PRGR e della l.r. n. 83 del 2000. La localizzazione dell’impianto proposto dalla CESCA, infatti, sarebbe vicina al bacino del fiume Imele, già classificato in condizioni pessime, che l’impianto in esame andrebbe a peggiorare. La falda acquifera, peraltro, sarebbe estremamente vulnerabile.<br />
Anche questa censura è priva di fondamento.<br />
Come risulta dalla relazione del Comitato V.I.A. (n. 2238 del 24.9.2013), il progetto oggetto della procedura autorizzatoria prevede che la gestione delle acque sarà garantita da apposite reti di raccolta e convogliamento a seconda della natura e provenienza delle stesse. Le acque di prima pioggia confluiranno nel bacino idrico all’uopo realizzato, dopo un trattamento di disoleazione e dissabiatura. Da qui verranno avviate alla vasca delle acque di processo, in modo che, nelle 24 ore successive all’evento meteorico, la vasca di prima pioggia sarà vuota. Le acque meteoriche, dunque, verranno in gran parte riutilizzare nel processo produttivo.<br />
Le acque di processo, invece, ossia i reflui liquidi del processo di formazione del compostaggio, saranno riutilizzate nel processo medesimo. Le eventuali eccedenze non saranno scaricate ma avviate a smaltimento presso un impianto autorizzato.<br />
Di conseguenza, nella fase di esercizio dell’impianto, le acque non interagiranno con il sistema idrico naturale superficiale e sotterraneo, anche in relazione alla distanza degli stessi dall’area di intervento.<br />
Peraltro, la relazione del Comitato V.I.A. chiarisce che l’area di localizzazione dell’impianto in questione non è soggetta a vincolo idrogeologico né risulta interessata da fenomeni di rischio idraulico o geologico (pagg. 17-18).<br />
L’autorizzazione unica gravata, comunque, detta specifiche prescrizioni in tema di acque, assicurando l’opportuna protezione e impermealizzazione delle aree su cui insiste l’impianto in questione.<br />
Appare evidente, alla luce delle considerazioni svolte, che le doglianze dei ricorrenti sono privi di concreta rispondenza nella situazione fattuale.<br />
3.6. Parte ricorrente ha ulteriormente denunciato la violazione della l.r. n. 83 del 2000, in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio escludente previsto dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti della distanza dalle funzioni sensibili (nel caso di specie inferiore ai 1500 metri), nonché dalle abitazioni.<br />
È opportuno precisare, anche alla luce delle osservazioni e controdeduzioni della CESCA, che la l.r. n. 83 del 2000 è stata abrogata dall&#8217;art. 66, comma 1, lettera c), della l.r. n. 45 del 2007, “salvi gli atti attuativi che continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni previste dalla suddetta legge”.<br />
L&#8217;art. 65, commi 1 e 2, della stessa legge, nel dettare ulteriori norme transitorie, prevede che “Il vigente piano regionale di cui alla L.R. 28 aprile 2000, n. 83 recante &#8220;Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l&#8217;approvazione del piano regionale dei rifiuti&#8221; e successive modifiche ed integrazioni, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti, fino all&#8217;entrata in vigore del nuovo piano regionale di cui alla presente legge. 2. I vigenti piani provinciali di gestione dei rifiuti, di cui alla L.R. n. 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti, salvo per le disposizioni in contrasto con il piano regionale e le norme di cui alla presente legge, sino all&#8217;approvazione dei relativi PdA di cui all&#8217;art. 18”.<br />
Ciò premesso, il Collegio rileva che, con riferimento ai criteri localizzativi e in particolare con riferimento alla localizzazione degli impianti rispetto alle funzioni sensibili, il piano regionale dei rifiuti approvato nel 2007 ha previsto un criterio diverso da quello previsto dal piano approvato nel 2000. Quest’ultimo, infatti, prevedeva come criterio escludente una distanza minima di 1500 metri dalle funzioni sensibili, mentre il nuovo piano ha previsto che “Per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l&#8217;area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e le funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) prossime all&#8217;area stessa” (art. 11, parte II).<br />
Insomma ad un criterio che fissa una distanza minima in astratto, se ne è sostituito uno che tenga conto, in concreto, delle caratteristiche dell’impianto e degli impatti che esso è in grado di generare.<br />
È evidente pertanto che i due criteri, oltre ad essere diversi, sono anche contrastanti tra loro, in quanto quello introdotto dalla l.r. del 2007 si fonda proprio su una valutazione concreta che tenga conto del sito ove ubicare l’impianto e delle caratteristiche di esso.<br />
Poiché il piano provinciale dell’Aquila prevedeva un criterio uguale a quello introdotto dal piano regionale approvato nel 2000 (distanza minima di 1500 metri dalle funzioni sensibili), anch’esso deve ritenersi incompatibile con il nuovo criterio introdotto dal piano regionale del 2007 e, quindi, ancorchè non sono stati ancora adottati i Piani di Ambito, deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell’art. 65, comma 2, della l.r. n. 45 del 2007.<br />
Il Comitato V.I.A. ha peraltro rilevato come la realizzazione dell’impianto di compostaggio di cui si discute è in linea con i principi sanciti dalla l.r. n. 45 del 2007 anche con riferimento ai criteri localizzativi. L’impianto, infatti, sorgerà a oltre 1000 metri dal centro urbano di Magliano dei Marsi e dalle funzioni sensibili. Case sparse sono presenti, ma a distanza superiore a 500 metri dall’impianto.<br />
Peraltro, la realizzazione dell’impianto ha conseguito il parere favorevole del Servizio di igiene, epidemiologia e sanità della Asl n. 1 e dell’Arta.<br />
L’autorizzazione unica regionale gravata, inoltre, ha dettato specifiche prescrizioni in caso di eventuali segnalazioni di disagio olfattivo dalla popolazione o dagli enti di controllo, di indicazione, da parte degli strumenti di monitoraggio, di livelli di odore superiori ai livelli previsionali e di impatto olfattivo significativo, di monitoraggio delle emissioni odorigene.<br />
Tutto il processo di lavorazione, infine, dovrà avvenire in ambiente chiuso e l’impianto sarà dotato di apposito sistema di aspirazione e trattamento dell’aria.<br />
Anche le censure in esame, pertanto, sono infondate.<br />
3.7. Con un ulteriore motivo di ricorso, si è dedotta la violazione del d.lgs. n. 42 del 2004 e della l.r. n. 42 del 2011, in quanto non sono stati acquisiti pareri della Soprintendenza ai beni archeologici e il parere paesaggistico dell’Ente Parco Velino, data la vicinanza dell’impianto al sito archeologico di Alba Fucens e alle aree SIC, ZPS e IBA.<br />
Il motivo in esame è infondato, in quanto il parere della Soprintendenza non era necessario, non essendo, l’area su cui è destinato ad essere realizzato l’impianto della CESCA, soggetta a vincolo. Né la dedotta e non meglio specificata “vicinanza” ad un sito archeologico è sufficiente a far ritenere necessario il parere della Soprintendenza.<br />
3.8. Parte ricorrente ha poi dedotto la violazione del DM 29.1.2007, in quanto l’impianto non sarebbe idoneo a trattare i quantitativi autorizzati delle tipologie Forsu, agroindustriali e civili. Non sarebbero pertanto rispettate le linee guida nazionali e le linee guida regionali in ordine all’impiego delle migliori tecnologie disponibili.<br />
La censura in esame è infondata.<br />
Il decreto del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2007 reca le linee guida per l&#8217;individuazione e l&#8217;utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell&#8217;allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.<br />
Le attività in questione, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, sono: gli impianti per l&#8217;eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi; gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani; gli impianti per l&#8217;eliminazione dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; le discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.<br />
L’impianto autorizzato dal provvedimento regionale gravato è un impianto di compostaggio, destinato al recupero di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata per un quantitativo massimo di 50.000 tonnellate e, quindi, non rientra in nessuna delle categorie suindicate e delimitanti l’ambito applicativo del DM del 2007.<br />
A differenza di quanto dedotto da parte ricorrente, l’attività di eliminazione/smaltimento dei rifiuti non è equivalente a quella di recupero, posto che l’obiettivo finale di quest’ultima è quello di non portare a smaltimento i rifiuti che possono essere trattati, sottratti alla destinazione in discarica e destinati a utilizzazione commerciale.<br />
Ne consegue che il decreto ministeriale in esame, riferendosi agli impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi e non anche all’attività di recupero di essi, non si applica all’impianto di compostaggio per cui è causa.<br />
3.9. Parte ricorrente ha denunciato, inoltre, la violazione dell’art. 32 Cost. ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto, essendo l’impianto in esame vicino ai centri abitati, vi sarebbe un serio rischio biologico e sanitario, con particolare riferimento alle emissioni odorigene, alla produzione di bioaerosol e all’”aspergillus fumigatus”. Peraltro, sia la relazione progettuale della CESCA sia le prescrizioni della Regione sarebbero assolutamente generiche.<br />
Anche queste censure sono prive di fondamento.<br />
Lo stesso provvedimento autorizzatorio gravato, infatti, prende in considerazione la problematica, connessa agli impianti di compostaggio, della produzione del fungo “aspergillus fumigatus” e delle malattie che esso può comportare soprattutto in alcune categorie di persone, come bambini e anziani. Il provvedimento recepisce una nota del Consorzio italiano Compostatori, il quale spiega che il fungo “aspergillus fumigatus” rappresenta la contaminazione presente nell’aria di qualsiasi ambiente agricolo o urbano e di per sé non costituisce un pericolo per la salute dell’uomo, se non nel caso di concentrazioni molto elevate.<br />
Peraltro, il provvedimento evidenzia che gli altri impianti di compostaggio presenti nella Regione Abruzzo simili all’impianto in questione non hanno mai dato luogo a problematiche connesse alla presenza del fungo “aspergillus fumigatus” e comunque sia la Asl sia l’Arta hanno espresso parere favorevole in ordine agli aspetti ambientali e sanitari connessi alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di cui trattasi.<br />
Infine, in omaggio al principio di precauzione, l’autorizzazione regionale prevede che, prima dell’esercizio dell’impianto, la CESCA debba concordare con la Asl e l’Arta un protocollo di valutazione della qualità ambientale che preveda un piano di monitoraggio almeno biennale incentrato a valutare la qualità dell’aria con particolare riferimento alle concentrazioni di fungo “aspergillus fumigatus” nei punti sensibili più vicini all’impianto.<br />
Con riferimento poi alle emissioni odorigene, si rinvia a quanto previsto al punto 3.6. della sentenza.<br />
Per quanto concerne poi non l’ambiente esterno ma la sicurezza del lavoro all’interno dell’impianto, il provvedimento impugnato prevede espressamente che, al fine di attenuare i rischi per i lavoratori che operano negli impianti di compostaggio, la CESCA dovrà attenersi a quanto prescritto dal documento dell’Inail sulla sicurezza per gli operatori degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani del 2009, recante appunto le misure di sicurezza.<br />
3.10. Con un ulteriore gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle norme sulla pubblicità degli atti del procedimento di valutazione di impatto ambientale e sulla partecipazione, nonché la violazione del successivo art. 27, in quanto non è stata effettuata la pubblicazione sul BURA dell’estratto del giudizio del Comitato VIA n. 2283 del 2013.<br />
Le censure sono infondate, in quanto lo stesso parere favorevole del Comitato V.I.A. dà atto che l’avviso relativo all’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato pubblicato su Il Messaggero in data 28.5.2013. Peraltro, tutta la documentazione relativa all’istanza è stata pubblicata sul sito della Regione Abruzzo.<br />
Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, infatti, è sufficiente e necessario che “contestualmente alla presentazione di cui all&#8217;articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell&#8217;autorità competente”. Queste “forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all&#8217;articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell&#8217;articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.<br />
Per quanto concerne poi la pubblicazione del provvedimento di valutazione dell&#8217;impatto ambientale nel Bollettino Ufficiale della regione, deve ritenersi ch essa non sia prescritta a pena di illegittimità del provvedimento medesimo, determinando al più il mancato decorso dei relativi termini di impugnazione.<br />
3.11. Parte ricorrente ha lamentato eccesso di potere sotto diversi profili, violazione della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’Amministrazione non avrebbe esaminato le osservazioni e le richieste di audizione dei cittadini e dei Comuni di Magliano e Scurcola.<br />
La censura è priva di pregio, risultando dallo stesso atto gravato che la Regione ha preso in considerazione sia le osservazioni del Comune di Magliano dei Marsi e di Scurcola, sia quelle dei cittadini facenti parte del Comitato difesa territorio equo, controdeducendo specificamente e in modo sufficientemente adeguato alle stesse.<br />
3.12. Con un altro gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 5 e dell’all. V del d.lgs. n. 152 del 2006, del principio di precauzione ed eccesso di potere, in quanto la Regione non avrebbe considerato in modo cumulativo e sinergico i vari impianti e progetti che insistono sul medesimo territorio sia ai fini della verifica di assoggettabilità, sia ai fini della V.I.A., sia ai fini della valutazione di incidenza. Non si è tenuto conto del limitrofo sito della Celi Calcestruzzi Spa e delle altre cave nelle vicinanze.<br />
Si è denunciata altresì la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, laddove impone la V.A.S. (valutazione ambientale strategica) in caso di effetto cumulativo tra diversi progetti.<br />
Le suindicate censure non sono fondate, in quanto l’intervento proposto dalla CESCA è stato sottoposto, per iniziativa della stessa, al procedimento di V.I.A. ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, nel corso del quale sono stati esaminati i sistemi ambientale e territoriale interessati dal progetto, nonché le forme di impatto sull’ambiente ad esso connesse.<br />
Il Comitato V.I.A., nell’esprimere parere favorevole, ha rilevato come non siano state ipotizzate modificazioni dell’ambiente, correlate alla realizzazione dell’impianto, tali da comportare un cambiamento nelle condizioni di salubrità del territorio interessato.<br />
Appare evidente, dalla lettura del quadro di riferimento ambientale della relazione del Comitato V.I.A., la quale definisce qualitativamente e quantitativamente i potenziali impatti esercitati dal progetto sull’ambiente, come siano state presi in considerazioni tutti i fattori di impatto e la loro incidenza, anche cumulativa, sulle varie componenti ambientali, escludendosi un impatto sulla componente “salute pubblica”.<br />
Anche la dedotta violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 è priva di fondamento, in quanto la differenza sostanziale fra V.A.S. e V.I.A. risiede nel fatto che la prima prende in esame l&#8217;incidenza che i piani e i programmi urbanistici, paesaggistici, etc., possono avere su un&#8217;area vasta, atteso che un p.r.g. o un piano delle attività estrattive o uno qualsiasi degli altri piani e programmi indicati dall&#8217;art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 implicano un potenziale stravolgimento dell&#8217;intero territorio al quale il piano o programma si riferisce. Di conseguenza la V.A.S. analizza tutte le possibili interrelazioni che simili decisioni possono arrecare alla salute umana, al paesaggio, all&#8217;ambiente in genere, al traffico, all&#8217;economia, etc. di tutto il territorio coinvolto dal piano: l&#8217;analisi è condotta ad un livello più astratto, perché non è sicuro se il piano sarà effettivamente attuato nella sua integralità, se tale attuazione avverrà in un arco temporale circoscritto e/o se sarà del tutto conforme a quanto ipotizzato, e così via.<br />
Al contrario la V.I.A. analizza l&#8217;impatto ambientale del singolo progetto, il che vuol dire che prende in esame impatti inevitabilmente più circoscritti, perché il progetto riguarda una porzione del territorio in ogni caso più ridotta rispetto a quella investita dal piano ma maggiormente valutabile, perché il progetto, rispetto al piano, si basa su dati concreti, necessariamente definiti e più attuali rispetto a quelli avuti presenti in sede di redazione del piano e quindi di effettuazione della V.A.S. (ex multis, Tar Marche n. 291 del 2014).<br />
La V.A.S. si distingue quindi dalla V.I.A. quanto all&#8217;oggetto e alla funzione. La V.A.S., a differenza della V.I.A., come si è visto, non si riferisce ai progetti delle singole opere, bensì agli strumenti di programmazione e di pianificazione nel loro complesso. Inoltre, la V.A.S. trova la propria ragione giustificatrice nell&#8217;inidoneità della V.I.A. a cogliere le implicazioni sul sistema ambientale causate dal sommarsi sul territorio di singoli interventi puntuali pur sottoposti a valutazione ambientale positiva (Tar Campania, Napoli, n. 5226 del 2012).<br />
Poiché nel caso di specie, si trattava di valutare gli impatti sull’ambiente della realizzazione e dell’esercizio di un singolo impianto progettato, ben ha fatto l’Amministrazione ha sottoporlo a V.I.A.<br />
3.13. Con altro motivo di ricorso, si è dedotta la violazione dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla convenzione Aahrus, in quanto sul sito della Regione Abruzzo non è stato pubblicato il monitoraggio degli altri impianti di compostaggio che hanno ottenuto il parere favorevole V.I.A.<br />
L’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che “il provvedimento di valutazione dell&#8217;impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti”. Ed invero il favorevole parere del Comitato V.I.A. prevede le modalità con cui si dovrà provvedere al monitoraggio ambientale in fase di esercizio dell’impianto.<br />
Il successivo comma 2 stabilisce che “delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell&#8217;autorità competente e dell&#8217;autorità procedente e delle Agenzie interessate”.<br />
Tanto premesso, appare evidente come la censura prospettata non colga nel segno, in quanto l’informazione dovuta ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del d.lgs. n. 152 del 2006 riguarda il monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive del singolo impianto che ha conseguito una favorevole valutazione di impatto ambientale e non anche altri impianti, ancorchè della medesima natura, insistenti sul territorio regionale.<br />
3.14. Con altro gruppo di censure, parte ricorrente ha lamentato la violazione del d.lgs. n. 75 del 2010 e del decreto del Mipaaf del 10.7.2013, in quanto il progetto della CESCA riguardava la costruzione di un polo impiantistico destinato al recupero dei rifiuti agroindustriali, dei fanghi di depurazione delle acque civili e industriali, dei rifiuti ligneo cellulosi e a supportare le potenzialità impiantistiche regionali per il recupero della FORSU. In particolare, prevedeva un processo che avrebbe portato a un compost costituito da: 20% matrice lignocellulosiche; 30% matrice fanghi; 50% matrice FORSU. Questo progetto ha ottenuto l’assenso del comitato V.I.A., che però è illegittimo perché successivo al decreto Mipaaf del 10.7.2013 che vieta l’uso dei fanghi per formare il compostato misto. Solamente a fine marzo 2014, la CESCA ha rinunciato all’utilizzo dei fanghi, ma ciò avrebbe dovuto comportare la riapertura del procedimento di valutazione di impatto ambientale.<br />
Anche queste censure sono infondate.<br />
In primo luogo, osserva il Collegio che il d.lgs. n. 75 del 2010, recante “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell&#8217;articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, individua, tra i fertilizzanti, gli «ammendanti», ossia “i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l&#8217;attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro”.<br />
Le caratteristiche e i tipi di ammendanti sono riportati nell’allegato 2, che è stato modificato appunto dal DM del 10.7.2013, recante appunto “Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”.<br />
Con riferimento all’ammendante compostato, l’allegato 2 del d.lgs. n. 75 del 2010, come modificato nel 2013, prevede: l’ammendato compostato verde: l’ammendato compostato misto, che è un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata (FORSU), da rifiuti di origine animale, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l&#8217;ammendante compostato verde; l’ammendante torboso composto; l’ammendante compostato con fanghi, che è un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per la produzione dell&#8217;ammendante compostato misto.<br />
Il decreto del 2013 ha insomma introdotto una nuova tipologia di ammendante compostato, quello con fanghi, che è costituito dalle matrici del compostato misto e dai reflui dei fanghi.<br />
Appare evidente pertanto che il presupposto da cui muove parte ricorrente nel sollevare le censure in esame, ossia che a seguito del decreto Mipaaf del 10.7.2013, è vitato l’uso dei fanghi per formare il compostato misto è erroneo: dal processo di trasformazione delle matrici previste per la produzione dell&#8217;ammendante compostato misto e dai reflui dei fanghi, infatti, deriva un nuovo tipo di compostaggio, quello con fanghi. Ne consegue che i fanghi sono ancora utilizzabili per formare un ammendante compostato misto, quello costituente, a seguito del 2013, la nuova categoria denominata “ammendante compostaggio con fanghi”.<br />
In secondo luogo, osserva il Collegio che l’istanza di autorizzazione presentata dalla CESCA riguardava un impianto di compostaggio per il recupero di rifiuti di matrice organica derivanti da raccolta differenziata, composti principalmente da rifiuti agroalimentari, da fanghi di depurazione delle acque reflue civili e industriali, rifiuti lignocellulosici e, all’occorrenza, per supportare le potenzialità impiantistiche regionali per il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata (FORSU) qualora temporanee situazioni contingenti lo rendessero necessario.<br />
Inoltre, la relazione del Comitato V.I.A. prevede espressamente che, in linea del tutto generale e indicativa, la miscela costituente il compost verrà realizzata attraverso le seguenti percentuali delle varie matrici: 20% matrice lignocellulosiche; 30% matrice fanghi; 50% matrice FORSU.<br />
La stessa autorizzazione ambientale regionale dispone, al punto 3 del dispositivo, che, nell’impianto autorizzato, possono essere gestiti la FORSU, i rifiuti agroalimentari e i rifiuti lignocellulosici, chiarendo che, fermo restando il quantitativo pari a 10.000 tonnellate all’anno riferito ai rifiuti lignocellulosici, i quantitativi di rifiuti riferiti alle singole tipologie di rifiuti sono meramente indicativi e la società può variarne le quantità in aumento o diminuzione, fermo restando il rispetto della potenzialità complessiva di 40.000 tonnellate all’anno.<br />
Appare pertanto evidente che non vi era alcun vincolo sia nella quantificazione delle singole matrici da utilizzare nel processo di compostaggio, sia nella loro identificazione.<br />
Insomma, l’eliminazione di una delle matrici impiegate per la produzione del’ammendante compostato (nel caso di specie i fanghi) non ha comportato una variazione essenziale del progetto, che avrebbe imposto una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale.<br />
3.15. Con altra connessa censura, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, del Piano regionale di gestione dei rifiuti (l.r. n. 45 del 2007) e del Piano provinciale di gestione dei rifiuti (l.r. n. 83 del 2000), dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il progetto dell’impianto in esame nasce per trattare rifiuti speciali quali i fanghi, a cui la CESCA ha poi rinunciato. A questo punto, però, l’iter procedimentale avrebbe dovuto ricominciare, in quanto il giudizio sulla sua localizzazione e sulla sua ammissibilità doveva essere nuovamente compiuto, trattandosi di impianto con caratteristiche tecniche diverse. Il mutamento della tipologia dei rifiuti rispetto a quelli del progetto che ha avuto il parere favorevole V.I.A. costituisce una variazione sostanziale che avrebbe richiesto un nuovo giudizio del Comitato V.I.A.<br />
Come già visto nel punto 3.14. della sentenza, la rinuncia all’impiego dei fanghi nella formazione del compostaggio misto non ha comportato alcuna variazione dell’impianto sottoposto a valutazione di impianto ambientale, né sotto il profilo delle caratteristiche costruttive, tecniche e di funzionamento, né sotto il profilo della quantità massima di rifiuti che l’impianto stesso può ricevere e trattare, né sotto il profilo degli impatti ambientali. Peraltro, sia dalla relazione del Gruppo di ricerca del CNR-IRSA depositato da parte ricorrente, sia dalla relazione di consulenza tecnica depositata dalla CESCA, emerge che l’eliminazione dei fanghi riduce le emissioni inquinanti.<br />
Anche questa censura, pertanto, è priva di fondamento.<br />
3.16. Infine, con un ultimo gruppo di censure, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 della convenzione di Aarhus e del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto la Regione avrebbe dovuto diffondere un avviso di avvio della procedura di autorizzazione pubblica, dopo lo svolgimento della V.I.A., mentre non ha dato alcuna pubblicità al procedimento.<br />
Dagli atti di causa, risulta che l’avvio sia della procedura di valutazione di impatto ambientale, sia della procedura autorizzatoria è stata pubblicizzata, tanto che a questo secondo procedimento ha partecipato il Comitato di difesa del territorio equo.<br />
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va in parte dichiarato irricevibile, in parte infondato.<br />
Attesa la complessità delle questioni affrontate, possono compensarsi le spese di lite tra le parti.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, in parte lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-1-3-2016-n-117/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-1-3-2016-n-309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-1-3-2016-n-309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.309</a></p>
<p>Pres. Farina, Est. Tenca Sul modello di gestione di una farmacia comunale 1. Farmacie &#8211; Pianta organica &#8211; Revisione &#8211; Istituzione nuova sede &#8211; Prelazione Comune &#8211; Legittimità &#8211; Concessione a terzi &#8211; Legittimità. &#160; 1. Sono legittimi i provvedimenti con cui il Comune ha stabilito di revisionare la pianta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-1-3-2016-n-309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-1-3-2016-n-309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Farina,  Est. Tenca</span></p>
<hr />
<p>Sul modello di gestione di una farmacia comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Farmacie &#8211; Pianta organica &#8211; Revisione &#8211; Istituzione nuova sede &#8211; Prelazione Comune &#8211; Legittimità &#8211; Concessione a terzi &#8211; Legittimità.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono legittimi i provvedimenti con cui il Comune ha stabilito di revisionare la pianta organica e di istituire una seconda sede farmaceutica ed, infine, ha deciso di esercitare il diritto di prelazione, divenendo così titolare di farmacia. Del pari è legittima la scelta dell’Ente locale di optare, come modello di gestione, per l’affidamento in concessione trentennale preceduto da una gara pubblica.<br />
In effetti, l’affidamento della nuova sede in concessione a terzi non lede il principio di indissolubilità tra titolarità e gestione delle farmacie, finalizzato al mantenimento del controllo diretto di una funzione istituzionale, coerentemente con la finalità di servizio pubblico essenziale insista nell’attività farmaceutica. Inoltre, sotto il profilo afferente alla tutela della salute, l’obiettivo del mantenimento in capo al Comune delle proprie prerogative di Ente che persegue fini pubblicistici può essere garantito – in caso di affidamento a terzi – dalle specifiche regole di gara e, più precisamente, dagli obblighi di servizio pubblico da imporre al concessionario, idonei a permettere un controllo costante sull’attività del gestore e di garantire <em>standard </em>adeguati di tutela dei cittadini. In questo senso, l’impostazione risulta perfettamente in linea con il principio comunitario di proporzionalità, per cui le restrizioni al regime di piena concorrenza sono effettivamente ammesse nei limiti in cui risulti strettamente necessario con l’obiettivo da perseguire (nella specie, la salvaguardia della salute pubblica e del benessere dei cittadini).&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00309/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00606/2013 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Farmacia S. Paolo – dott.ssa Silvia Farina &amp; C. sas, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Coppola, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Azzano San Paolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;<br />
A.S.L. della Provincia di Bergamo, non costituitasi in giudizio;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Farmacia Gualteri snc dei dott. Gianmario e Gloria Gualteri, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo, non costituitisi in giudizio; Afm S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Costantino Tessarolo e Cesare Trebeschi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, Via Battaglie n. 50;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
<em>ad adiuvandum</em>:<br />
Antonio Antonioli, Gianmario Gualtieri, Umberto Gazzola, Giorgio Brunelli, Michele Bonaglia, Ferdinando Francesco Pischiulli, Fanco Contenti, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Coppola, Ippolita Riva, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
Ricorso introduttivo:<br />
DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 24/4/2013 N. 12, RECANTE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE IN AZZANO SAN PAOLO;<br />
Primi motivi aggiunti:<br />
DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 27/11/2013 n. 37, DI INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE ATTO CONSILIARE N. 12/2013;<br />
DELLA DETERMINAZIONE 30/1/2014 N. 6, DI APROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO;<br />
DELLA DETERMINAZIONE 7/12/2014 N. 7, DI DEFINIZIONE DELLE DATE DELLA GARA;<br />
Secondi motivi aggiunti:<br />
DELLA DETERMINAZIONE IN DATA 20/11/2014 N. 44, RECANTE L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA’ AFM SPA DI BOLOGNA;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Azzano San Paolo e di Afm S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Il Comune resistente ha stabilito, con provvedimenti incontestati in questa sede avallati dalla Regione Lombardia, di revisionare la pianta organica e di istituire una seconda sede farmaceutica. Con deliberazione consiliare 26/7/2011 n. 27, non ritualmente impugnata, ha deciso di esercitare il diritto di prelazione, divenendo così titolare di farmacia.<br />
Con la gravata deliberazione l’Ente locale ha individuato il modello di gestione, optando per l’affidamento in concessione trentennale preceduto da una gara pubblica. Ad avviso di parte ricorrente, la normativa di settore (L. 475/68) non prevede la predetta forma di gestione, e in secondo luogo lo schema concessorio è incompatibile con le finalità pubbliche sottese alla prelazione legale a favore dei Comuni.<br />
Con l’introdotto gravame la Farmacia S. Paolo si duole del provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto l’illegittimità della procedura prescelta, in quanto:<br />
• l’esercizio della prelazione per la sede farmaceutica è coerente con il modello della gestione diretta e preclude l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, così come stabilito dalla Corte dei conti in numerose pronunce (sez. controllo Lombardia 23/1/2013 n. 26, 5/3/2012 n. 49; 24/10/2012 n. 446, etc.);<br />
• la Corte dei conti ha statuito che la normativa di settore non consente una scissione tra titolarità del servizio e suo concreto esercizio mediante lo strumento tipico della concessione a terzi, in quanto l’Ente locale è tenuto a mantenere il controllo di una propria funzione istituzionale, nel rispetto della finalità di servizio pubblico essenziale propria del servizio farmaceutico;<br />
• l’amministrazione si contraddice laddove afferma di non voler perseguire soltanto scopi meramente commerciali e al contempo demanda la gestione a un soggetto terzo, estraneo alla struttura comunale, senza che possa individuarsi un rimedio efficace nell’attività di monitoraggio e controllo, che resta indefinita e generica.<br />
Con motivi aggiunti depositati il 20/3/2014 parte ricorrente impugna la deliberazione consiliare 27/11/2013 n. 37, recante integrazioni ai criteri di aggiudicazione introdotti dal precedente provvedimento n. 12/2013, la determinazione del responsabile del settore 30/1/2014 n. 28, di approvazione dell’intera documentazione di gara, e la determinazione del responsabile del settore 7/2/2014 n. 7, di definizione delle date del confronto comparativo. Lamenta in diritto che l’Ente locale, avvalendosi dell’<em>outsourcing</em>, si spoglia delle proprie funzioni e prerogative istituzionali mantenendo la mera titolarità della farmacia, e le clausole del contratto di servizio non garantiscono alcun ruolo di indirizzo, programmazione e controllo sul soggetto gestore, che resta l’unico responsabile dell’attività.<br />
Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 10/2/2015, parte ricorrente si duole della determinazione del Settore Amministrazione generale Servizio Segreteria e Personale in data 20/11/2014, recante l’aggiudicazione definitiva della gara ad AFM Spa di Bologna. Sostiene in particolare che la Società vincitrice versa in situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L. 362/91, poiché:<br />
I) è partecipata da numerosi Comuni dell’Emilia Romagna titolari di farmacie comunali (gestite dalla stessa Società), quando la predetta partecipazione è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia (occorre infatti l’oggetto esclusivo di gestione di una farmacia ex art. 8 comma 1 lett. a);<br />
II) AFM è partecipata per il 79,91% da Admenta Spa, leader europeo della distribuzione farmaceutica al dettaglio e intermedia, quando la partecipazione alle Società è incompatibile con qualunque attività esplicata nel settore dell’intermediazione dei farmaci;<br />
III) AFM gestisce altre 14 farmacie, quando il requisito introdotto all’art. 5 lett. b del disciplinare di gara (in conformità all’art. 7 comma 2 della L. 362/91) impone l’oggetto esclusivo della gestione di una farmacia;<br />
IV) l’art. 5 del bando prevede che i soci della partecipante alla gara siano farmacisti iscritti all’Albo da almeno 2 anni, mentre i soci (Admenta e i 14 Comuni) non sono persone fisiche e non possono soddisfare il requisito;<br />
V) sempre ai sensi dell’art. 5, la direzione tecnica deve essere affidata a uno dei soci (che ne è responsabile), mentre la Società non ha alcun socio iscritto all’Albo dei farmacisti.<br />
VI) nella fattispecie è inapplicabile il principio del <em>favor partecipationis</em>.<br />
Sono intervenuti <em>ad adiuvandum</em> i Sigg.ri dott. Antonio Antonioli, Gianmario Gualtieri, Umberto Gazzola, Giorgio Brunelli, Michele Bonaglia, Ferdinando Francesco Peschiulli, Franco Contenti.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Azzano San Paolo e la controinteressata AFM Spa, sollevando plurime eccezioni in rito e chiedendo la reiezione del gravame nel merito.<br />
Con ordinanza 28/5/2015 n. 940 questa Sezione ha motivatamente respinto la domanda cautelare, e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4411 – resa dalla sez. III nella Camera di consiglio del 24/9/2015 – ha respinto l’appello, confermando il provvedimento interinale di primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 17/2/2016 il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Con il ricorso introduttivo in epigrafe la ricorrente Farmacia sostiene che l’affidamento della nuova sede in concessione a terzi, disposto dopo l’esercizio (legittimo) del diritto di prelazione, lede il principio di indissolubilità tra titolarità e gestione delle farmacie, finalizzato al mantenimento del controllo diretto di una funzione istituzionale, coerentemente con la finalità di servizio pubblico essenziale insista nell’attività farmaceutica. Secondo gli invocati pareri della Corti conti Lombardia (sez. controllo) la prelazione legale connota il servizio di “tratti pubblicistici” di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l’intervento diretto dall’amministrazione comunale.<br />
La censura è priva di pregio, in disparte ogni eccezione in rito.<br />
1.1 Come anticipato nell’ordinanza cautelare di reiezione, questo Tribunale (cfr. sez. II – 13/11/2013 n. 950) ha escluso la tassatività dell’elencazione dell’art. 9 della L. 475/68, adottato in un quadro ordinamentale ormai del tutto superato dall’ingresso e dal progressivo affinamento del diritto comunitario: in base a quest’ultimo, la cd. “autoproduzione” (gestione <em>in house</em>) e l’esternalizzazione sono poste sullo stesso piano e l’alternativa tra le due opzioni è rimessa al prudente apprezzamento delle singole amministrazioni. Pertanto, l’assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non crea un ostacolo insormontabile all’adozione del modello concessorio. Con riguardo al profilo afferente alla tutela della salute, l’obiettivo del mantenimento in capo al Comune delle proprie prerogative di Ente che persegue fini pubblicistici può essere garantito – in caso di affidamento a terzi – dalle specifiche regole di gara e, più precisamente, dagli obblighi di servizio pubblico da imporre al concessionario, idonei a permettere un controllo costante sull’attività del gestore e di garantire standard adeguati di tutela dei cittadini. In questo senso, l’impostazione risulta perfettamente in linea con il principio comunitario di proporzionalità, per cui le restrizioni al regime di piena concorrenza sono effettivamente ammesse nei limiti in cui risulti strettamente necessario con l’obiettivo da perseguire (nella specie, la salvaguardia della salute pubblica e del benessere dei cittadini).<br />
1.2 Le riflessioni illustrate sono state condivise dal Consiglio di Stato (cfr. sez. III – 13/11/2014 n. 5587), secondo il quale <em>&lt;<si che="" comune="" deve="" ritenere="" un="">&gt;</si></em>.<br />
1.3 Da ultimo, l’orientamento dei giudici d’appello è stato condiviso in alcune sentenze di primo grado, ove si è sottolineato che, pur se l’art. 9 comma 1 della L. 475/68 è norma tutt’ora vigente e il servizio pubblico farmaceutico, di per sé, è caratterizzato da una spiccata specialità (essendo volto ad assicurare l&#8217;accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, quindi, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale sia il carattere professionale sia l&#8217;indubbia natura commerciale dell&#8217;attività del farmacista) <em>“le modalità di gestione previste dal citato art. 9 non sono tassative, posto che la legislazione successiva ne ha individuate di ulteriori e posto che, in ogni caso, non si dubita che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un Comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (c.d. in house), benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore. E’ pertanto ammissibile, allo stato attuale dell’ordinamento, la scissione tra la titolarità della farmacia comunale e la sua gestione, purché l&#8217;esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all&#8217;esercente a tutela dell&#8217;interesse pubblico. Risulta pertanto ammissibile l’affidamento in concessione a terzi attraverso procedure ad evidenza pubblica, salvaguardando al contempo gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano l’istituzione del servizio pubblico farmaceutico”</em> (T.A.R. Piemonte, sez. II – 29/1/2016 n. 134; negli stessi termini T.A.R. Basilicata – 8/7/2015 n. 404; si veda anche, in precedenza, T.A.R. Veneto, sez. I – 20/3/2014 n. 358).<br />
2. Nello specifico, la questione della mancata salvaguardia degli scopi di rilevanza sociale è stata sollevata con i motivi aggiunti depositati il 20/3/2014, con i quali la Farmacia ricorrente lamenta che l’Ente locale, con l’utilizzo dell’<em>outsourcing</em>, si spoglia delle proprie funzioni e prerogative istituzionali mantenendo la mera titolarità della farmacia, e nello specifico le clausole del contratto di servizio non garantiscono alcun ruolo di indirizzo, programmazione e controllo sul gestore, che resta l’unico responsabile dell’attività.<br />
Detta impostazione non è condivisibile.<br />
2.1 Nel caso esaminato, le esigenze di natura sociale risultano adeguatamente tutelate. In particolare, l’art. 2 del contratto di servizio (doc. 12.2 Comune) impone al concessionario impegni e oneri rispondenti a finalità di natura collettiva, essendo tenuto a:<br />
a) promuovere l’uso corretto dei farmaci, mediante organizzazione di iniziative per favorire l’educazione sanitaria e lo sviluppo di progetti di prevenzione;<br />
b) promuovere l’estensione di servizi connessi e complementari, finalizzati alla promozione e alla cura della salute nell’interesse dell’utente;<br />
c) favorire l’erogazione, anche attraverso prezzi agevolati, di farmaci generici non coperti dal SSN e prodotti di prima necessità, rivolti a anziani con malattie croniche e alla prima infanzia;<br />
d) effettuare test di autodiagnosi e servizi sanitari rivolti all’utenza;<br />
e) realizzare in collaborazione con le ASL o i soggetti affidatari del servizio, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari e eventuali riscossioni ticket;<br />
e) elaborare progetti di consegna farmaci a domicilio, progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di categorie di cittadini disagiati e privi di assistenza familiare senza oneri diretti per il pazienti, nel rispetto della normativa di settore;<br />
f) redigere la carta della qualità dei servizi della farmacia (ossia degli standard di qualità e quantità delle prestazioni da erogare), da allegare agli atti di gara con il vincolo della loro puntuale osservanza;<br />
g) verificare periodicamente l’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio alle esigenze dell’utenza (anche con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori);<br />
h) monitorare in via permanente il livello di qualità dei servizi, sotto la diretta responsabilità del Comune.<br />
L’art. 7 contempla in modo esplicito poteri di vigilanza e controllo sull’attività del gestore ad opera degli uffici comunali, attuabili mediante visite e ispezioni in qualsiasi momento, l’acquisizione di documenti (anche contabili) e di testimonianze sul servizio svolto, con obbligo di cooperazione del concessionario. In caso di inadempimento sono previste una pluralità di sanzioni, e nei casi più gravi il Comune potrà agire per la risoluzione del contratto (cfr. artt. 9, 11 e 12).<br />
3. Con ulteriore censura la ricorrente sostiene che la Società vincitrice all’esito del confronto comparativo versa in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L. 362/91.<br />
La doglianza è inammissibile, e va rimeditato quanto sommariamente sostenuto nella sede cautelare.<br />
3.1 Il punto di partenza è l’articolata ordinanza cautelare n. 4411/2015 del giudice d’appello, nella parte in cui statuisce:<br />
<em>&lt;&lt;- che l’appellante non ha contestato la legittimità dell’istituzione della seconda sede farmaceutica in Azzano San Paolo, e neppure l’assunzione della sua titolarità da parte del Comune; la contestazione riguarda solo la determinazione del Comune di provvedere alla gestione della farmacia comunale nella forma dell’affidamento ad un soggetto terzo, individuato mediante apposita gara;</em><br />
<em>&#8211; che alla gara in questione l’attuale appellante non ha partecipato, né aveva interesse a partecipare; né il ricorso introduttivo in primo grado, né il primo atto di motivi aggiunti, né il secondo atto di motivi aggiunti, fanno cenno ad un interesse del genere, risultando al contrario interamente orientati a dimostrare la (supposta) illegittimità della“scissione tra titolarità e gestione della farmacia”; tanto meno si ravvisano nei suddetti atti di impugnazione argomenti rivolti a censurare il fatto che le clausole del bando di gara precludano (come poi è stato sostenuto in sede di appello) la partecipazione dell’attuale appellante;</em><br />
<em>&#8211; che in questa situazione si potrebbe dubitare che l’appellante abbia un interesse legittimo che le conferisca la legittimazione ad impugnare gli atti che ha impugnato;</em><br />
<em>&#8211; che in effetti l’istituzione della seconda farmacia è legittima (e anzi doverosa in applicazione dei vigenti parametri demografici), mentre l’appellante, come si è già detto, non si mostra interessata a conseguirne essa stessa la titolarità e neppure la gestione per conto del Comune; ma se è così, appare dubbio che la ricorrente abbia un titolo giuridico che la legittimi a sindacare il modo in cui il Comune ne organizza la gestione, trattandosi di questione estranea alla sua sfera giuridica e indifferente per i suoi interessi giuridicamente protetti;</em><br />
<em>&#8211; che l’azione giudiziaria intrapresa dall’appellante si basa interamente sull’assunto che la vicinanza della farmacia comunale sia più pericolosa per i suoi interessi, sotto il profilo della concorrenza, se essa viene gestita da un privato in regime di concessione anziché dal Comune con altra modalità;</em><br />
<em>&#8211; che peraltro tale assunto è indimostrato per non dire arbitrario (non bastando evidentemente i supposti vizi occorsi nella procedura di scelta del gestore a fare di quest’ultimo un “concorrente sleale”); ma quand’anche fosse vero, difficilmente si potrebbe ravvisare nella situazione concreta la lesione di un interesse giuridicamente protetto; basti considerare che la ricorrente sarebbe ugualmente esposta alla concorrenza di un altro imprenditore privato, nell’ipotesi che il Comune rinunciasse alla titolarità di quella farmacia, evento sempre possibile ed al quale l’attuale ricorrente non avrebbe evidentemente alcun titolo per opporsi&gt;&gt;</em>.<br />
3.2 Limitandosi a focalizzare l’attenzione sul secondo ricorso per motivi aggiunti, occorre richiamare la copiosa e consolidata giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I – 23/6/2015 n. 1431 e le pronunce ivi citate; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II – 13/11/2012 n. 679), per la quale la mancata partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dall’impresa avverso l’espletamento della gara stessa, in quanto tale impresa non ha alcun interesse ad impugnare l’atto conclusivo del procedimento d’aggiudicazione, non essendo titolare di posizioni differenziate rispetto all’interesse genericamente sussistente nell’indefinito numero di soggetti che possono astrattamente aspirare all’aggiudicazione stessa: allorché il ricorrente non abbia manifestato il suo interesse a partecipare alla gara (procedura aperta), né mediante presentazione di offerta, né altrimenti, tale mancata partecipazione, di per sé comporta difetto di legittimazione ad agire nei riguardi della procedura medesima, conseguendone che il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
3.3 Questo Tribunale (cfr. sentenza sez. II – 20/3/2015 n. 409) ha statuito che, ad avviso della giurisprudenza, (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 21/6/2013 n. 3404, che fa riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 1/2003 e n. 4/2011) la regola generale – che fa coincidere la legittimazione al ricorso in materia di gare d’appalto con la titolarità di una posizione differenziata per effetto della legittima partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione – conosce tre tassative ipotesi derogatorie, che si verificano quando:<br />
a) si contesti in radice l’indizione della gara;<br />
b) all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto;<br />
c) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti (in relazione all’illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione o di clausole recanti oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara, che di fatto ne impediscano la partecipazione &#8211; T.A.R. Piemonte, sez. I – 3/4/2014 n. 565).<br />
3.4 Ebbene, nella fattispecie parte ricorrente non ha mai avanzato alcuna pretesa a concorrere a una gara della quale, all’opposto, ha denunciato l’illegittimità, ritenendo ammissibile la sola gestione diretta (con asserzioni già ritenute non condivisibili da questo Tribunale nei precedenti paragrafi n. 1 e 2). Pertanto, l’affermazione della Farmacia S. Paolo racchiusa nella memoria difensiva del 13/1/2016 e nella memoria di replica del 27/1/2016 – per cui non avrebbe potuto partecipare alla selezione per l’assenza dei requisiti richiesti – non è suscettibile di apprezzamento in quanto:<br />
&#8211; è palesemente tardiva, rispetto allo svolgimento della gara e all’aggiudicazione;<br />
&#8211; non sono state mosse censure specifiche in tal senso nei motivi aggiunti;<br />
&#8211; non risultano espresse rimostranze neppure in sede procedimentale;<br />
&#8211; è in contraddizione con l’azione principale, tesa a contestare la scelta del modello di gestione (con la formula della concessione a terzi).<br />
4. In conclusione, il gravame introduttivo e i primi motivi aggiunti sono infondati, mentre i secondi motivi aggiunti sono inammissibili.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:<br />
&#8211; respinge il ricorso introduttivo;<br />
&#8211; respinge i primi motivi aggiunti;<br />
&#8211; dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti.<br />
Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 3.500 € e alla controinteressata la somma di 2.500 €, a titolo di competenze per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.<br />
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandra Farina, Presidente<br />
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-1-3-2016-n-309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 1/3/2016 n.64</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-1-3-2016-n-64/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>ROSA, BRAGHO&#8217; SOCIETA’ PARTECIPATE – Indennità di risultato&#160;–&#160;Sulla possibilità di riconoscere in favore degli organi amministrativi di una società partecipata&#160; un’indennità di risultato nella misura stabilita dall&#8217;art. 1, commi 725 e seguenti della Legge n. 296/2006, nel caso di produzione di risultati economici positivi. Con riferimento alla società mista con</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-1-3-2016-n-64/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 1/3/2016 n.64</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ROSA, BRAGHO&#8217;</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">SOCIETA’ PARTECIPATE – Indennità di risultato&nbsp;–&nbsp;Sulla possibilità di riconoscere in favore degli organi amministrativi di una società partecipata&nbsp; un’indennità di risultato nella misura stabilita dall&#8217;art. 1, commi 725 e seguenti della Legge n. 296/2006, nel caso di produzione di risultati economici positivi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Con riferimento alla società mista con partecipazione maggioritaria del socio pubblico, la Sezione ritiene che la specificità dell’oggetto sociale non muti la natura di società di capitali della società di progetto; che alla società a partecipazione pubblica maggioritaria si applichino le disposizioni previste dall’art. 1 commi 725 e 728 della legge 296/2006 e che nella determinazione del compenso variabile previsto a favore degli amministratori la produzione di utili coincida con l’emersione di un risultato economico positivo; che, infine, il criterio direttivo contenuto nella legge delega non costituisca, allo stato, un’innovazione legislativa in materia di corresponsione del compenso variabile a beneficio degli amministratori di società in mano pubblica, posto che si tratta di principio che si inserisce nel solco della legislazione finanziaria tesa a razionalizzare le partecipazioni pubbliche e a contenerne il peso finanziario per il socio pubblico di riferimento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Lombardia/64/2016/PAR</div>
<div style="text-align: center;"><img decoding="async" src="file:///C:UsersFEDERI~1.FISAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.png" /><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
<strong>LA<br />
CORTE DEI CONTI<br />
IN<br />
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA<br />
LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
composta dai magistrati:<br />
dott.ssa Simonetta Rosa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Gianluca Braghò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere&nbsp; (relatore)<br />
dott.ssa Laura De Rentiis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Andrea Luberti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Paolo Bertozzi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Cristian Pettinari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott. Giovanni Guida&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
&nbsp;<br />
nell’adunanza in camera di consiglio del 2 febbraio 2016<br />
&nbsp;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;<br />
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista la nota del 25 novembre 2015, prot. 639769, con la quale il Sindaco del Comune di Milano ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;<br />
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;<br />
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Milano;<br />
Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO CHE</strong></div>
<p>Il sindaco del Comune di Milano mediante nota n. 639769 del 25 novembre 2015, ha posto un quesito in merito al corretto riconoscimento dell’indennità di risultato in favore di organi amministrativi di società partecipata dal comune, esponendo quanto segue.<br />
Il Comune di Milano detiene partecipazioni azionarie di controllo in società di dimensioni significative sia di natura strumentale che esercenti servizi pubblici locali e di interesse strategico.<br />
L&#8217;Amministrazione comunale, in particolare, è socio di controllo, con una partecipazione azionaria pari al 66,67% della società di progetto M4 S.p.A., costituita in data 16 dicembre 2014, avente ad oggetto, in concessione dal Comune di Milano, la costruzione, compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, la manutenzione e la gestione tecnica, amministrativa, economica e finanziaria della linea metropolitana M4 di Milano e l&#8217;erogazione del relativo servizio di trasporto pubblico. La società si caratterizza, dunque, quale società di progetto, avendo come unico oggetto sociale la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’opera stessa.<br />
L&#8217;istituto giuridico della società di progetto, previsto dall&#8217;art. 156 del D.lgs. 163 del2006 dispone che il soggetto pubblico (concedente), interessato alla realizzazione di una infrastruttura, rilascia aduna società che può essere privata o mista, (concessionaria) una concessione che prevede:</p>
<ul>
<li>l&#8217;obbligo, per il concessionario, di costruire l&#8217;opera attraverso risorse proprie (capitale di rischio e capitale di debito);</li>
<li>il diritto di gestirla economicamente durante la durata della concessione, ai fini della remunerazione dell&#8217;investimento iniziale;</li>
<li>il conseguente trasferimento dell&#8217;impianto all&#8217;ente pubblico titolare del servizio, al termine della concessione.</li>
</ul>
<p>In particolare, in relazione alla società M4 S.p.A., è emersa l&#8217;esigenza di individuare idonei meccanismi finalizzati a valorizzare la <em>governance </em>della stessa sulla quale insistono particolari responsabilità legate alla realizzazione di un&#8217;opera infrastrutturale di importanza strategica il cui valore economico complessivo è pari a Euro 1.819,70 milioni. Tale esigenza espressa dall&#8217;Amministrazione comunale risulta, tra l&#8217;altro, in linea con i criteri introdotti dalla legge delega “Madia” (art. 18 Legge Delega n. 124/2015) la quale dispone, tra i principi direttivi per il riordino della disciplina delle società pubbliche che “<em>i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell&#8217;obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio”.</em><br />
In merito alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi delle società, il Sindaco precisa che per le società partecipate degli enti locali, l&#8217;art. 1 commi 725 e ss. della Legge n. 296/2006, prevede che il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti al Sindaco.<br />
Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura, comunque, non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al periodo precedente.<br />
Considerata, pertanto, la predetta possibilità, concessa dalla normativa del riconoscimento agli amministratori di società pubbliche di una indennità di risultato solo in presenza di utili, ai fini della determinazione del compenso degli organi amministrativi della società di progetto M4 S.p.A. il Sindaco sottopone alla Corte alcune considerazioni in merito:</p>
<ul>
<li>nall&#8217;ambito di una società di progetto, costituita con l&#8217;obiettivo di consentire il reperimento e l&#8217;utilizzo di capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, soprattutto nella prima fase di costruzione e gestione, gli utili correlati ai flussi di cassa della società (<em>cash flow</em>) derivanti da un&#8217;efficiente gestione dell&#8217;opera, andranno, in primo luogo, a remunerare il finanziamento concesso dai privati. In altri termini, la società di progetto non ha un bilancio proprio ma il suo bilancio deriva dai costi di gestione e dal <em>cash flow</em> del progetto, che deve necessariamente produrre utili per consentire la remunerazione del capitale dei privati secondo l&#8217;equilibrio stabilito dal PEF del progetto;</li>
<li>la società M4 S.p.A., essendo una società di progetto, per sua natura, non è destinata a produrre utili in favore del socio pubblico, essendo gli stessi destinati, durante la prima fase dell&#8217; operazione, a produrre benefici a vantaggio della realizzazione dell&#8217; opera stessa. In relazione a tale società, quindi, anche in presenza di risultati economici positivi, correlati al mantenimento in equilibrio del PEF, l&#8217;Amministrazione comunale non potrebbe riconoscere agli amministratori alcuna indennità di risultato dal momento che l&#8217;art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, prevede l&#8217;ipotesi di riconoscimento dell&#8217;indennità medesima solo in caso di produzione di utili;</li>
<li>in considerazione, pertanto, alla specifica natura della società in argomento, appare ragionevole equiparare il raggiungimento di risultati economici positivi da parte della società di progetto, come sopra descritti, alla fattispecie prevista dal citato art. 1, comma 725 della Legge n. 296/2006, laddove si prevede il riconoscimento in favore degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali dell&#8217;indennità di risultato solo in caso di produzione di utili.</li>
</ul>
<p>In considerazione di quanto sopra illustrato ed alla luce del criterio introdotto dall&#8217; art. 18 Legge Delega n. 124/2015, il quale prevede, tra i principi direttivi per il riordino della disciplina delle società pubbliche che “<em>i</em> <em>risultati economici positivi </em>o <em>negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell&#8217;obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio”, </em>il Sindaco sottopone all&#8217;attenzione della Corte il seguente quesito:<br />
se il Comune di Milano possa operare il riconoscimento in favore degli organi amministrativi di M4 S.p.A. di un’indennità di risultato nella misura stabilita dall&#8217;art. 1, commi 725 e seguenti della Legge n. 296/2006, nel caso di produzione di risultati economici positivi da parte della stessa rappresentati, come sopra illustrato, dal mantenimento dell&#8217;equilibrio finanziario del PEF del progetto di realizzazione dell&#8217;opera.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA</strong></div>
<p>La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.&nbsp;<br />
Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.<br />
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.<br />
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla corretta applicazione della normativa relativa al contenimento ed alla riduzione alla spesa pubblica in settore particolarmente rilevante rappresentato dalle società a partecipazione pubblica.<br />
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p>Occorre preliminarmente precisare che le concrete modalità interpretative delle norme di contabilità pubblica sono rimesse alle valutazioni discrezionali proprie dell’amministrazione interessata. Cionondimeno il comune richiedente potrà tener conto, nelle determinazioni di competenza, delle osservazioni enunciate nel presente parere.<br />
L’articolata esposizione in fatto che ha determinato il quesito posto dall’amministrazione comunale richiede alcune precisazioni terminologiche e concettuali al fine di chiarire la tematica su cui vertono i dubbi espressi dall’ente locale in ordine alla determinazione dell’indennità di risultato potenzialmente spettante agli organi amministrativi nella prima fase dell’operazione (realizzazione dell’infrastruttura).<br />
Con riferimento alla specificità dell’oggetto sociale della società di progetto, il Collegio ritiene che la formulazione legislativa (art. 156 D. Lgs. 163/2006) declinante le finalità del predetto schema societario, non determini la creazione di un nuovo tipo di società diverso dalle forme previste dal codice civile per la costituzione delle società per azioni, a responsabilità limitata, stipulate anche in forma consortile. Lo scopo lucrativo e il raggiungimento di un equilibrio finanziario della gestione teso al contenimento dei costi rispetto ai ricavi e alla remunerazione del capitale investito dai soci finanziatori pubblici o privati, sono caratteri che rientrano nella nozione di società di progetto, al pari di ogni comune società di capitali.<br />
Ciò posto, occorre esaminare la normativa che si applica nel caso prospettato dall’amministrazione istante.<br />
La società di progetto M4 S.p.A. si configura quale organismo societario a carattere misto con prevalente partecipazione pubblica. Trattandosi di società mista con partecipazione maggioritaria del socio pubblico, troverà applicazione il combinato disposto dell’art.1 commi 725 e 728 della legge n.296/2006, che consente l’elevazione dei tetti ai compensi determinati a norme del comma 725 in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali e nella misura legalmente determinata a seconda delle fattispecie ivi considerate.<br />
L’elevazione proporzionale dei compensi indicata nel comma 728 concerne la sola retribuzione fissa legata ad una frazione delle indennità spettanti al sindaco dell’amministrazione di riferimento, restando ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo del comma 725.<br />
La disciplina in parola, come già affermato da questa stessa Sezione in una precedente pronuncia in materia, deve ritenersi diretta al riassetto delle spese di funzionamento derivanti dalla gestione delle società in mano pubblica così da determinare la diminuzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, nell’ottica di contenimento del debito pubblico nazionale, cui il comparto degli enti locali partecipa in sede di coordinamento della finanza pubblica allargata (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96/2013/PAR).<br />
Orbene, il requisito per la determinazione dell’indennità di risultato dell’amministratore è testualmente connesso alla produzione di utili, da intendersi quale mera differenza di segno positivo derivante dalla somma algebrica di costi e ricavi che si realizza al termine di ogni esercizio sociale.<br />
La spettanza dell’elemento premiale del compenso determinato a norma di legge e di statuto a favore dell’amministratore non richiede, invero, la distribuzione di tali utili ai soci ed in particolare al socio pubblico. La distribuzione dell’utile rientra nello scopo sociale, ma è attività successiva all’emersione del risultato economico positivo ed è demandata ad una delibera assembleare su proposta dell’organo amministrativo.<br />
In estrema sintesi, l’utile coincide con il risultato economico positivo che è preso a parametro di riferimento anche nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega al Governo per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie in mano pubblica (art. 18 comma 1 lett. e, ultimo periodo della legge 7 agosto 2015, n.124). Principi e criteri direttivi che devono ancora trovare concreta attuazione in attesa della pubblicazione dei decreti delegati. Nell’attualità, lo specifico criterio direttivo contenuto nella legge delega, in tema di determinazione del compenso variabile a favore degli amministratori, assume pieno rilievo per le società che erogano servizi alla collettività e dunque, allo stato, e salve ulteriori specificazioni normative, non trova connessione con la remunerazione degli amministratori di una società di progetto durante la fase iniziale di costruzione dell’infrastruttura destinata al successivo utilizzo a beneficio della collettività. Si evidenzia, infatti, che la legge delega contempla testualmente la “<em>previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio</em>”.<br />
In conclusione, la Sezione ritiene che la specificità dell’oggetto sociale non muti la natura di società di capitali della società di progetto; che alla società a partecipazione pubblica maggioritaria si applichino le disposizioni previste dall’art. 1 commi 725 e 728 della legge 296/2006 e che nella determinazione del compenso variabile previsto a favore degli amministratori la produzione di utili coincida con l’emersione di un risultato economico positivo; che, infine, il criterio direttivo contenuto nella legge delega non costituisca, allo stato, un’innovazione legislativa in materia di corresponsione del compenso variabile a beneficio degli amministratori di società in mano pubblica, posto che si tratta di principio che si inserisce nel solco della legislazione finanziaria tesa a razionalizzare le partecipazioni pubbliche e a contenerne il peso finanziario per il socio pubblico di riferimento.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.</p>
<div style="text-align: center;"><span style="text-align: center; line-height: 1.6;">Il Relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente</span><br />
<span style="text-align: center; line-height: 1.6;">(Dott. Gianluca Braghò)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Dott.ssa Rosa Simonetta)</span><br />
<span style="text-align: center; line-height: 1.6;">Depositata in Segreteria</span><br />
<span style="text-align: center; line-height: 1.6;">Il 01/03/2016</span><br />
<span style="text-align: center; line-height: 1.6;">Il Direttore della Segreteria</span></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-1-3-2016-n-64/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 1/3/2016 n.64</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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