<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1/3/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-3-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-3-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1/3/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/1-3-2013/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2013 n.460</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-3-2013-n-460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-3-2013-n-460/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-3-2013-n-460/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2013 n.460</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente, P. Marotta – Estensore. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – ASL – Servizi di ausiliariato, di supporto logistico e di portierato presso le proprie strutture e le unità operative – Affidamento in house – Legittimità. E’ legittimo l’affidamento in house da parte di una ASL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-3-2013-n-460/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2013 n.460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-3-2013-n-460/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2013 n.460</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente, P. Marotta – Estensore.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – ASL – Servizi di ausiliariato, di supporto logistico e di portierato presso le proprie strutture e le unità operative – Affidamento in house – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo l’affidamento in house da parte di una ASL dei servizi di ausiliariato, di supporto logistico e di portierato presso le strutture e le unità operative della stessa, perché si tratta di servizi che possono essere  qualificati come servizi lato sensu sanitari o assistenziali o, comunque, strumentali alle funzioni assistenziali e sanitarie svolte nelle strutture e nelle unità operative della A.S.L.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00460/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01075/2012 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2012, proposto da:	</p>
<p><b>C.I.C.L.A.T. – Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop</b>, in proprio e nella qualità di mandatario del R.T.I. CICLAT – MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT, rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Chirico, con domicilio eletto presso l’avv.to Giulia Esposito in Lecce, via D’Andrea n.8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Azienda Sanitaria Locale di Brindisi<i></b></i>, rappresentata e difesa dall’avv.to Pierandrea Piccinni, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Cicolella n.3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Sanitaservice Asl Br s.r.l.<i></b></i>, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione del Direttore generale della A.S.L. di Brindisi n. 770 del 16 aprile 2012 e di ogni altro atto connesso, presupposto, e consequenziale, con conseguente condanna della A.S.L. di Brindisi al risarcimento dei danni;<br />	<br />
per l’annullamento (in via incidentale) del silenzio &#8211; rifiuto (rectius, silenzio –diniego) opposto dalla A.S.L. di Brindisi all’istanza di accesso presentata dal Consorzio ricorrente in data 16 maggio 2012;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avv.to M. Chirico e l’avv.to P. Piccinni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Consorzio ricorrente, in proprio ed in qualità di mandatario del R.T.I. C.I.C.L.A.T. – MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT, ha impugnato la deliberazione n. 770 del 16 aprile 2012, con la quale il Direttore generale della A.S.L. di Brindisi ha affidato in house alla società Sanitaservice A.S.L. BR s.r.l., con decorrenza dal 1° maggio 2012 e per il periodo di sei anni, il servizio di ausiliariato, supporto logistico e portierato delle strutture e delle unità operative dell’A.S.L. di Brindisi, autorizzando nel contempo l’Amministratore della società, in applicazione della clausola sociale di cui all’art. 30 della legge regionale della Puglia n. 4/2010, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato i titolari di contratto di lavoro subordinato con il precedente gestore esterno, inquadrandoli nella categoria A del Contratto nazionale della Sanità privata (AIOP).<br />	<br />
Dopo aver evidenziato di aver presentato a mezzo fax e raccomandata A.R. in data 16 maggio 2012 istanza di accesso agli atti del procedimento in esito al quale è stata adottata la deliberazione sopra richiamata e che la predetta istanza è rimasta priva di riscontro, il Consorzio ricorrente contesta la legittimità della deliberazione impugnata per i seguenti motivi:<br />	<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 27 della l. n. 244/2007, per il quale è fatto divieto di internalizzare i servizi non strettamente necessari alle finalità istituzionali dell’Ente, tra cui vanno compresi i servizi di portierato e ausiliariato;<br />	<br />
2. Omessa istruttoria e difetto di motivazione in ordine alle ricadute sugli obblighi di contenimento delle spese per il personale, stabiliti dalle diposizioni normative relative al “Patto di stabilità” ed alla programmazione delle risorse per la spesa sanitaria e violazione di queste ultime. Violazione del principio di economicità e dell’obbligo di copertura finanziaria. Violazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 502/1992. Violazione delle ulteriori prescrizioni a presidio della certezza e del contenimento dei costi di gestione delle aziende sanitarie pugliesi in relazione agli appalti di servizi stabilite dalle leggi regionali n. 38/1994, 28/2000, 14/2001, 32/2001, 20/2002, 4/2003, 1/2004, 14/2004 nonché del regolamento regionale 9/2002. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà interna ed illogicità manifesta;<br />	<br />
3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea presupposizione in fatto e in diritto, illogicità manifesta. Violazione dei principi relativi all’esercizi della discrezionalità tecnica da parte delle pubbliche amministrazioni. Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 10, n. 27-ter del d.P.R. 633/1972. Eccesso di potere per violazione di circolari.<br />	<br />
Il Consorzio ricorrente ha chiesto, quindi, l’annullamento della deliberazione impugnata e la condanna della A.S.L. di Brindisi al risarcimento del danno riveniente dal recesso del contratto di appalto stipulato tra la A.S.L. di Brindisi e il R.T.I. C.I.C.L.A.T. – MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT in data 24 marzo 2010. <br />	<br />
In via incidentale, il Consorzio ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio-rifiuto (rectius, silenzio &#8211; diniego) serbato dalla A.S.L. di Brindisi sulla istanza di accesso documentale presentata in data 16 maggio 2012.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la A.S.L. di Brindisi, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancato perfezionamento della notifica nei confronti della società controinteressata (Sanitaservice A.S.L. BR s.r.l.), la sua irricevibilità per tardività nel deposito (non essendo stato rispettato il termine dimidiato previsto per il deposito del ricorso in base al combinato disposto degli artt. 45 e 119 2° comma del c.p.a.) nonché l’irricevibilità per tardività del ricorso, non essendo stati tempestivamente impugnati i provvedimenti presupposti (le deliberazioni della A.S.L. di Brindisi n. 1364 del 10 maggio 2011 e n. 1711 del 6 giugno 2011, con le quali si dava mandato all’Area gestione del patrimonio di predisporre formale disdetta del contratto d’appalto stipulato con il R.T.I. C.I.C.L.A.T. – MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT, in relazione alla programmata internalizzazione del relativo servizio). Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande azionate e ne ha chiesto pertanto la reiezione.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 17 gennaio 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
1.2 Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda (incidentale) relativa alla dedotta illegittimità del silenzio-diniego serbato dalla A.S.L. di Brindisi sulla istanza di accesso presentata dal Consorzio ricorrente in data 16 maggio 2012.<br />	<br />
Già antecedentemente alla notifica del ricorso, con nota del 14 giugno 2012 (prot. 38309), la A.S.L. di Brindisi ha autorizzato l’accesso agli atti del procedimento relativo alla deliberazione impugnata, (accesso) che è avvenuto in data 5 &#8211; 6 luglio 2012, come risulta dal verbale di accesso agli atti sottoscritto dal procuratore del Consorzio (avv.to Mario Chirico) in data 6 luglio 2012, depositato dallo stesso Consorzio ricorrente.<br />	<br />
1.2 Ritiene, poi, il Collegio di poter prescindere dalla disamina delle pur rilevanti eccezioni di irricevibilità/inammissibilità del ricorso, sollevate dalla Amministrazione resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.<br />	<br />
1.3 Con il primo motivo, il Consorzio ricorrente deduce violazione dell’art. 3, comma 27, della l. n. 244/2007, a norma del quale: “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.<br />	<br />
Nel caso di specie, la A.S.L. di Brindisi avrebbe violato il suddetto divieto, affidando in house alla Sanitaservice A.S.L. BR s.r.l. servizi non connessi alle funzioni istituzionali dell’Ente. A sostegno della sua tesi, il Consorzio ricorrente richiama una sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, che ha evidenziato che i servizi di pulizia non possono considerarsi come strumentali rispetto all’esercizio delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 17 maggio 2010 n. 1898).<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Con la deliberazione impugnata, la A.S.L. di Brindisi ha affidato, in house, con decorrenza dal 1° maggio 2012, alla società Sanitaservice A.S.L. BR s.r.l. i servizi di ausiliariato, di supporto logistico e di portierato presso le strutture e le unità operative della A.S.L., precedentemente affidati al R.T.I. C.I.C.L.A.T. – MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT.<br />	<br />
Orbene, proprio dal contratto di appalto precedentemente stipulato (in data 24 marzo 2010) dalla A.S.L. di Brindisi con il predetto R.T.I. emerge ictu oculi l’infondatezza della dedotta censura. Nel contratto in questione viene specificato, sia pure a titolo esemplificativo, che:<br />	<br />
&#8211; la logistica comprende: “trasporto materiale vario sanitario, economale, monouso, di cancelleria, tecnico; trasporto dei rifiuti all’interno delle strutture; trasporto campioni biologici e parti anatomiche; ritiro e consegna materiale da sterilizzare e<br />
&#8211; l’ausiliariato comprende: “supporto al personale infermieristico per l’accompagnamento, all’interno dei presidi, di pazienti non deambulanti; supporto al personale infermieristico per le attività di igiene della persona malata e, comunque,nelle funzioni<br />
&#8211; il portierato comprende: “attività di presidiamento non armato delle sedi, strutture ed ambulatori”.<br />	<br />
Da quanto sopra richiamato è agevole rilevare che i servizi affidati dalla A.S.L. di Brindisi alla società Sanitaservice A.S.L. BR s.r.l. nulla hanno a che vedere con la pulizia dei locali, dovendo essere qualificati come servizi lato sensu sanitari o assistenziali o, comunque, strumentali alle funzioni assistenziali e sanitarie svolte nelle strutture e nelle unità operative della A.S.L.<br />	<br />
Del resto, in una vicenda analoga (relativa alla internalizzazione dei servizi di ausiliariato da parte della A.S.L. di Lecce), questo Tribunale è pervenuto alle medesime conclusioni (T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 7 marzo 2012 n. 425).<br />	<br />
2. Con il secondo motivo, il Consorzio ricorrente sostiene che la scelta della A.S.L. di Brindisi di internalizzare i servizi sopra richiamati sia incompatibile con le disposizioni relative al Patto di stabilità e violativa del principio di economicità e dell’obbligo di copertura finanziaria. Deduce, inoltre, eccesso di potere sotto diversi profili (carenza di istruttoria, contraddittorietà interna, illogicità manifesta).<br />	<br />
In particolare, il Consorzio ricorrente si duole del fatto che la A.S.L. di Brindisi non abbia proceduto ad una corretta valutazione del costo dell’internalizzazione e non abbia tenuto conto dei fattori endogeni che possono incidere sulla quantificazione dei costi; lamenta, altresì, che la A.S.L. di Brindisi non abbia proceduto ad una valutazione comparativa dei costi da sostenere rispetto al precedente contratto d’appalto. <br />	<br />
3. Con il terzo motivo di gravame, il Consorzio ricorrente deduce violazione dell’art. 10 n. 27 ter del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che i costi della internalizzazione siano stati sottostimati, avendo la A.S.L. erroneamente ritenuto i servizi in house esenti dal IVA<br />	<br />
Le censure sopra richiamate (ai punti 2 e 3) vengono esaminate dal Collegio congiuntamente, attenendo a profili connessi. Esse sono palesemente inammissibili per genericità. <br />	<br />
Occorre premettere che nella deliberazione impugnata la A.S.L. di Brindisi dà atto che “l’internalizzazione del servizio in questione non determina maggiori costi rispetto agli oneri già sostenuti dalla ASL per l’affidamento esterno dello stesso…”. <br />	<br />
Alla deliberazione è allegato un prospetto dei costi previsti che, pur nella sinteticità dei dati forniti, indica per l’internalizzazione dei servizi (di ausiliariato, di supporto logistico e di portierato) una previsione di spesa di € 7.858.755,00 oltre IVA, che viene rapportata al costo del servizio esterno (€ 7.912.828,00). Viene, quindi, evidenziato un minor costo previsto per il servizio di autoproduzione di € 54.073,00. <br />	<br />
La deliberazione in questione risulta, inoltre, corredata del parere del Direttore amministrativo e di quello del Direttore sanitario.<br />	<br />
Premesso ciò, il Collegio fa rilevare che il Consorzio ricorrente si limita a contestare genericamente la sostenibilità finanziaria e l’economicità della scelta della A.S.L. di internalizzare i predetti servizi, senza tuttavia fornire elementi specifici e puntuali, idonei ad infirmare, sia pure a livello presuntivo, i dati indicati nel prospetto allegato alla deliberazione impugnata, attestanti la copertura finanziaria e l’economicità (rispetto alla precedente gestione esterna) della internalizzazione dei servizi in questione.<br />	<br />
La reiezione della domanda demolitoria del provvedimento impugnato determina inevitabilmente il rigetto anche della connessa domanda risarcitoria formulata dal Consorzio ricorrente.<br />	<br />
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria dell’inammissibilità della domanda (incidentale) relativa all’impugnazione del silenzio-diniego opposto dalla A.S.L. di Brindisi alla istanza di accesso documentale (presentata dal Consorzio ricorrente in data 16 maggio 2012), respinge la domanda di annullamento della deliberazione della A.S.L. di Brindisi n. 770 del 16 aprile 2012 e la connessa domanda risarcitoria.<br />	<br />
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento in favore della A.S.L. di Brindisi delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA e C.P.A.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Marotta, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2013</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-1-3-2013-n-460/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2013 n.460</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-1-3-2013-n-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-1-3-2013-n-100/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-1-3-2013-n-100/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.100</a></p>
<p>Pres. Trizzino – Rel. Marotta accolta la sospensione dell&#8217;approvazione dei verbali di gara per inadempimento dell&#8217;obbligo di dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs 163/06 da parte del socio titolare di una quota pari al 50% Contratti della P.A. – Gara – Socio al 50% – Requisiti di partecipazione – Dimostrazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-1-3-2013-n-100/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-1-3-2013-n-100/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trizzino – Rel. Marotta</span></p>
<hr />
<p>accolta la sospensione dell&#8217;approvazione dei verbali di gara per inadempimento dell&#8217;obbligo di dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs 163/06 da parte del socio titolare di una quota pari al 50%</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Socio al 50% – Requisiti di partecipazione – Dimostrazione – Obbligo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’obbligo di rendere le dichiarazioni di ordine generale grava anche sul socio al 50% in quanto, pur non potendo questi definirsi socio di maggioranza, ha comunque la possibilità di incidere in maniera significativa sulle scelte gestionali della compagine societaria. Ne consegue l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’approvazione dei verbali di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 227 del 2013, proposto da:</p>
<p>Edilsalento Strade s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt Fanteria n. 9;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Trepuzzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Sansonetti, Paolo Sansonetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via F. Casotti 22/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>De.co. s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale O. Quarta n. 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione del settore urbanistica e lavori pubblici del Comune di Trepuzzi n. 188 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla procedura per l&#8217;affidamento dei lavori realizzazione di un centro sociale e di spazi di socializzazione nelle corti adiacenti il C.so Umberto I°;<br />	<br />
delle determinazioni della Commissione di gara di ammissione della società De.co. s.r.l. alla procedura di gara de qua, nonché in parte qua dei relativi verbali;<br />	<br />
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;<br />	<br />
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e per la condanna a disporre il subentro della ricorrente nell&#8217;aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché per il risarcimento del danno per equivalente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trepuzzi<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Deco s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi i difensori avv.to E. Sticchi Damiani, per la ricorrente, e avv.to R. Barsi, anche in sostituzione degli avv. A. e P. Sansonetti, per il Comune di Trepuzzi e per la controinteressata;	</p>
<p>Premesso che il d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106, nel modificare l’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici, ha esteso l’obbligo di rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale, tra gli altri, anche al “socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”;<br />	<br />
Rilevato che, in contrasto con l’orientamento ermeneutico adottato inizialmente da alcuni Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III 1 agosto 2012 n. 1449; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 4 aprile 2012 n. 1624), il Consiglio di Stato ha recentemente ritenuto di estendere in via interpretativa l’obbligo di rendere le predette dichiarazioni anche al socio al 50%, in quanto, pur non potendo questi definirsi “socio di maggioranza”, ha comunque la possibilità di incidere in maniera significativa sulle scelte gestionali della compagine societaria (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013 n. 513; Sezione Quinta, 30 agosto 2012 n. 4654);<br />	<br />
Ritenuto quindi di accogliere l’istanza cautelare e, conseguentemente, di sospendere l’efficacia dell’impugnato atto di aggiudicazione, conformemente al recente orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, ravvisandosi anche il dedotto periculum in mora (anche in considerazione della probabile qualificazione del provvedimento impugnato come atto di aggiudicazione definitiva);<br />	<br />
Considerato, tuttavia:<br />	<br />
a) che l’estensione dell’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 al socio al 50%, è avvenuta in via di interpretazione teleologica della norma e non sulla base del dato meramente letterale della stessa;<br />	<br />
b) che, nel caso di specie, non avendo il bando di gara espressamente enunciato l’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 anche da parte del socio al 50%, appare prima facie difficilmente compatibile con il principio del favor partecipationis una esclusione automatica della aggiudicataria provvisoria (DE.CO. s.r.l.), senza una previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti normativamente previsti in capo al socio al 50%;<br />	<br />
c) che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 ricollega l’esclusione dalla gara al mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione; conseguentemente, solo la sussistenza in concreto delle tassative cause di esclusione previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 comporta “ope legis” l’automatico effetto espulsivo, a meno che la legge di gara non riconnetta espressamente tale sanzione ad apposite indicazioni o a dichiarazioni dei soggetti specificamente individuati (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 2011 n. 846);<br />	<br />
d) che l’art. 46 comma 1bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotto dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70, nel testo convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106, ha individuato in maniera tassativa le cause di esclusione dalle procedure di gara;<br />	<br />
Ritenuto, conseguentemente, di dover far salva la possibilità per la stazione appaltante di verificare, nelle forme di cui all’art. 46 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, se il socio al 50% della DE.CO. s.r.l. (De Cillis Antonio) sia o meno in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 38 del codice degli appalti pubblici;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda accoglie l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente e, conseguentemente, sospende l’efficacia dell’atto impugnato, facendo tuttavia salva, per le ragioni sopra indicate, la possibilità per la stazione appaltante di verificare, nelle forme di cui all’art. 46 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, se il socio al 50% della DE.CO. s.r.l. (De Cillis Antonio) sia o meno in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del codice degli appalti.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 maggio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-1-3-2013-n-100/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</a></p>
<p>Pres. Amoroso – Est. Coppari Adigest S.r.l. (Avv.ti G. Mazzola e S. Uliana); Caramori Piante S.r.l., Eco Green S.r.l. (Avv. S. Uliana) c/ Societa&#8217; Concessioni Autostradali Venete &#8211; Cav S.p.A. e (Avv.ti A. Biagini, A. Giuman) e nei confronti di Impresa Terranova Giuseppe e De Zottis S.p.A. (Avv.ti F. Lilli,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso – Est. Coppari<br /> Adigest S.r.l. (Avv.ti G. Mazzola e S. Uliana); Caramori Piante S.r.l., Eco Green S.r.l. (Avv. S. Uliana) c/ Societa&#8217; Concessioni Autostradali Venete &#8211; Cav S.p.A. e (Avv.ti A. Biagini, A. Giuman) e nei confronti di Impresa Terranova Giuseppe e De Zottis S.p.A. (Avv.ti F. Lilli, L. Mastrovincenzo, S. Tonon)</span></p>
<hr />
<p>sospesa l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto per mancata corrispondenza tra la quota di servizio dichiarata ed il fatturato globale dell&#8217;impresa aggiudicataria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gare – ATI – Quota esecuzione servizio e partecipazione ATI – Non sussiste – Corrispondenza – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa, ai fini dell’annullamento, l’aggiudicazione della gara d’appalto nelle ipotesi in cui l’impresa aggiudicataria si sia discostata dal disciplinare di gara non dimostrando di possedere il requisito di capacità economico finanziaria richiesta in misura corrispondente alla quota di partecipazione all’ATI, di cui è mandataria, e alla quota di esecuzione del servizio dichiarata. Il fatturato globale indicato dal’impresa aggiudicataria, infatti, non corrisponde al 90% del servizio che la mandataria ha dichiarato di voler eseguire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 144 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p>Adigest S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giampaolo Mazzola, Simone Uliana, con domicilio eletto presso Maria Teresa Muffato in Spinea, via Alfieri, 2; Caramori Piante S.r.l., Eco Green S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simone Uliana, con domicilio eletto presso la Segreteria dell’intestato TAR ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a), c.p.a.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Societa&#8217; Concessioni Autostradali Venete &#8211; Cav S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa Terranova Guseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lilli, Luciano Mastrovincenzo, Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901; De Zottis S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lilli, Sebastiano Tonon, Luciano Mastrovincenzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione dell&#8217;Amministratore delegato della società intimata n. 15512 del 20.12.2012 con cui si è aggiudicato in via definitiva la gara d&#8217;appalto ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria del verde presso le competenze autostradali per gli anni 2013, 2014, 2015 &#8211; Bando rif. CAV/07/2012 &#8211; C.I.G. 4207348D64 &#8211; alla parte controinteressata; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Societa&#8217; Concessioni Autostradali Venete &#8211; Cav S.p.A. e di Impresa Terranova Guseppe e di De Zottis S.p.A.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ati Impresa Terranova Giuseppe, Societa&#8217; De Zottis Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Tonon, Francesco Lilli, Luciano Mastrovincenzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, ad una prima delibazione propria della fase cautelare:<br />	<br />
a) i motivi di censura sollevati con il ricorso incidentale, alla luce delle controdeduzioni svolte dalla ricorrente, non appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento;<br />	<br />
b) il ricorso principale appare, invece, sostenuto da idonei elementi con particolare riguardo al primo motivo di censura proposto.<br />	<br />
Sotto tale ultimo profilo, infatti, quanto ai requisiti di capacità economico-finanziaria il capo A4)-Punto IX- del Disciplinare richiedeva espressamente: “…dichiarazione indicante il fatturato globale d’impresa realizzato negli esercizi 2009, 2010 e 2011 che complessivamente non deve essere inferiore ad Euro 6.747.553,00”, specificando altresì che, “nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) … la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande e consorziate/consorziande deve essere in possesso del requisito in questione nella misura del 100%. In ogni caso il mandatario o l’impresa indicata come tale … deve possedere almeno il 40% del requisito in questione mentre il restante 60% deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del requisito in questione (…)”.<br />	<br />
Inoltre il Punto VII del medesimo atto della legge di gara prescriveva espressamente che : “… in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti in cui i soggetti assumano ciascuno una prestazione, il possesso dei requisiti deve essere commisurato alle prestazioni che in caso di aggiudicazione saranno da ciascuno assunte”.<br />	<br />
Pertanto, considerate le specifiche quote di partecipazione al raggruppamento dell’ATI controinteressata, avendo la mandataria dichiarato di voler eseguire in gara il 90% del servizio, in considerazione della specifica prescrizione sub Punto VII sopra richiamata, l’Impresa Terranova Giuseppe avrebbe dovuto dimostrare di possedere il requisito di capacità economico finanziaria in misura corrispondente alla quota di partecipazione all’ATI e alla quota di esecuzione del servizio dichiarata.<br />	<br />
Di contro, il fatturato globale indicato dall’Impresa Terranova non risulta corrispondente a tale ultimo parametro.<br />	<br />
Pertanto, alla luce delle considerazioni che procedono, ricorrono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta.<br />	<br />
Tuttavia, in ragione della complessità delle questioni sollevate, le spese della presente fase cautelare, possono essere integralmente compensate<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere<br />	<br />
Silvia Coppari, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-1-3-2013-n-104/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2013 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
