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	<title>1/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</a></p>
<p>Va sospesa la nota della Regione Puglia che comunica l’esito sfavorevole di un ricorso gerarchico in tema di programma sviluppo rurale &#8211; Fears 2007-2013 &#8211; Reg. (Ce) 1698/2005 &#8211; Misura 214 &#8211; Azione 1 Agricoltura Biologica bando 2009. Infatti, appare condivisibile la censura formulata con riferimento alla violazione dell’art 21</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota della Regione Puglia che comunica l’esito sfavorevole di un ricorso gerarchico in tema di programma sviluppo rurale &#8211; Fears 2007-2013 &#8211; Reg. (Ce) 1698/2005 &#8211; Misura 214 &#8211; Azione 1 Agricoltura Biologica bando 2009. Infatti, appare condivisibile la censura formulata con riferimento alla violazione dell’art 21 del reg. CE 796/2004(confermato dall’art 23 del reg. CE 1122/2009) che, nel disciplinare il deposito tardivo delle domande di aiuto non distingue la presentazione della domanda in forma telematica dalla sua consegna in forma cartacea, stabilendo che la presentazione della domanda di aiuto oltre il termine prescritto comporta solo la riduzione del premio nella misura dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo qualora il ritardo medesimo sia contenuto nei 25 giorni dalla scadenza , mentre prevede l’irricevibilità della domanda di aiuto se il ritardo si protrae per un termine maggiore; inoltre, le presunte carenze della domanda di aiuto/pagamento presentata dal ricorrente non sono mai state comunicate al privato istante quali cause di non ricevibilità della domanda, disattendendo quanto prescritto al punto 12 del bando e dall’art .10 bis della legge 241/1990. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00182/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01887/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Leo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio eletto presso Gianluca Greco De Pascalis in Lecce, piazza Mazzini,56;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Loenilde Francesconi, Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota Regione Puglia, Area politiche per lo sviluppo rurale, prot. AOO ASPR 4/10/2011 n.335, notificata a mezzo racc. a/r in data 12/10/2011, avente ad oggetto &#8221; PSR 2007/2013 &#8211; Mis.214 az. 1 Agricoltura biologica &#8211; bando anno 2009 comunicazione es<br />
&#8211; della nota Regione Puglia Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio Agricoltura, 01/01/2011, prot. AOO 030 01/807/2011 &#8211; 0052688, avente ad oggetto &#8220;programma sviluppo rurale &#8211; Fears 2007-2013 &#8211; Reg. (Ce) 1698/2005 &#8211; Misura 214 &#8211; Azione 1 &#8220;Agricol	</p>
<p>&#8211; nonché ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare ove occorra e per quanto di interesse:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale 11/10/2010 n. 2184;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del dirigente del Servizio agricoltura della Regione Puglia n.589/2010 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22/7/2010;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara per la presentazione delle domande di aiuto previste da &#8220;Asse II &#8211; Miglioramento dell&#8217;ambiente e dello spazio rurale Misura 214 &#8211; Pagamenti agroalimentari &#8211; azione I &#8211; misura biologica-&#8221; pubblicato sul BURP del 16/4/2009 n.58; nonché d	</p>
<p>Nonché dei motivi aggiunti, depositati in data 11.02.2012 per l&#8217;annullamento della nota Regione Puglia Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura del 21/142/2011, prot. n. 106840, indirizzata la Responsabile PSR Misura 214; nonché ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti G. Greco De Pascalis e M. U. Carletti.;	</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appare condivisibile la censura formulata con riferimento alla violazione dell’art 21 del reg. CE 796/2004( confermato dall’art 23 del reg. CE 1122/2009) che, nel disciplinare il deposito tardivo delle domande di aiuto non distingue la presentazione della domanda in forma telematica dalla sua consegna in forma cartacea , stabilendo che la presentazione della domanda di aiuto oltre il termine prescritto comporta solo la riduzione del premio nella misura dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo qualora il ritardo medesimo sia contenuto nei 25 giorni dalla scadenza , mentre prevede l’irricevibilità della domanda di aiuto se il ritardo si protrae per un termine maggiore;<br />	<br />
-considerato, altresì, che appaiono fondate le censure sviluppate in sede di proposizione di motivi aggiunti , in quanto le presunte carenze della domanda di aiuto/pagamento presentata dal ricorrente ( così come indicate nella nota dirigenziale dell’UPA d<br />
ritenuto sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnati<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 31 maggio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a></p>
<p>Va accolta, ritenendo illegittima l’esclusione del ricorrente e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la domanda cautelare avverso la determinazione dirigenziale di un Comune che approva la graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Cio’ perche’ l’esclusione si supporta ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ritenendo illegittima l’esclusione del ricorrente e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la domanda cautelare avverso la determinazione dirigenziale di un Comune che approva la graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Cio’ perche’ l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà, nonché la valutazione dell’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00158/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00181/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 181 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Domenico Ventura</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Corato</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 162 del 27.10.2011, a firma del Dirigente F.F. del V Settore –Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Corato dal 09.11.2011 al 23.11.2011 (all. n. 1) e mai notificata e/o comunicata al ricorrente, avente per oggetto l’”Approvazione graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Presa d’atto delle risultanze del responsabile del procedimento amministrativo” e della relativa graduatoria con la quale il Comune di Corato, a conclusione della rinnovata istruttoria, finalizzata alla modifica dei punteggi di cui al bando de quo, escludeva il ricorrente dal beneficio di che trattasi;<br />	<br />
della nota prot. n. 39857 del 29.12.2011 (all. n. 2) a firma del Dirigente F.F. del V Settore – Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, ricevuta in data successiva, con la quale la P.A., a riscontro della nota del ricorrente del 20.12.2011 (all. n. 3), confermava la non ammissibilità della domanda integrando con giustificazioni postume, la già sintetica motivazione di esclusione posta nella determina n. 162 del 27.10.2011;	</p>
<p>ove occorra, delle clausole lesive degli interessi del ricorrente contenute nel “Bando per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose” e nei relativi allegati approvati con la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Corato n. 26 del 26.02.2010 (all. n. 4 e 5), nella parte in cui esse siano state erroneamente interpretate dalla P.A. resistente in danno del ricorrente ed al fine di determinarne l’esclusione;	</p>
<p>di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento ed, ove esistenti, i verbali delle operazioni di valutazione della procedura, con riserva di formulare in merito, ove lesivi, appositi motivi aggiunti;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Tarantini;	</p>
<p>Considerato che l’istanza cautelare proposta appare meritevole di considerazione solo limitatamente alla disposta esclusione del ricorrente, atteso che l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda; nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà , nonché la valutazione dell’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione;<br />	<br />
Considerato che pertanto l’istanza cautelare può trovare accoglimento entro tali limiti (illegittimità dell’esclusione) e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione con riferimento al merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e fatte salve le ulteriori valutazione dell’Amministrazione.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi di pulizia degli immobili comunali, se il disciplinare di gara contempla, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un fatturato per servizi di pulizia presso Amministrazioni Pubbliche, da provare attraverso dichiarazioni rilasciate dalle stesse Amministrazioni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi di pulizia degli immobili comunali, se il disciplinare di gara contempla, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un fatturato per servizi di pulizia presso Amministrazioni Pubbliche, da provare attraverso dichiarazioni rilasciate dalle stesse Amministrazioni, attestanti la realizzazione degli importi richiesti; la ricorrente ha prodotto la dichiarazione del Consorzio CNS, cui è consorziata, che attesta il possesso del requisito richiesto; Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus, posto che l’esclusione è espressamente correlata all’assenza del requisito di partecipazione e non può quindi estendersi alla mancata dichiarazione della Pubblica Amministrazione; in assenza di una espressa previsione di esclusione per la mancata dichiarazione sopra indicata, si poneva l’obbligo, per la stazione appaltante, di azionare il cosiddetto dovere di soccorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00295/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00418/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 418 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cooperativa Copura &#8211; Cooperativa Pulizie Ravenna &#8211; Soc. Coop.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Sabadini, Riccardo Marletta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Marletta in Milano, p.zza Duse, 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Donato Milanese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Giuliano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via F. Cavallotti, 13; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi di pulizia degli immobili comunali C.I.G., 3413370208 prot. 0000615 del giorno 11 gennaio 2012 class. 04/08 comunicato in via fax il giorno 11 gennaio 2012.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Milanese;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che<br />	<br />
il disciplinare di gara contempla, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un fatturato per servizi di pulizia presso Amministrazioni Pubbliche, da provare attraverso dichiarazioni rilasciate dalle stesse Amministrazioni, attestanti la realizzazione degli importi richiesti;<br />	<br />
la ricorrente ha prodotto la dichiarazione del Consorzio CNS, cui è consorziata, che attesta il possesso del requisito richiesto;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus, posto che l’esclusione è espressamente correlata all’assenza del requisito di partecipazione e non può quindi estendersi alla mancata dichiarazione della Pubblica Amministrazione;<br />	<br />
in assenza di una espressa previsione di esclusione per la mancata dichiarazione sopra indicata, si poneva l’obbligo, per la stazione appaltante, di azionare il cosiddetto dovere di soccorso;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che debba essere disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, compensando le spese di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento di esclusione dalla gara;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’11 maggio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera di Giunta del Comune di Milano che ha adottato la nuova disciplina di accesso alla ZTL istituendo la c.d. Area C, l&#8217;approvazione dei sistemi di pagamento e di registrazione della targa per l&#8217;accesso dei veicoli, rilevato che gli atti impugnati, posti in essere dalla Giunta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera di Giunta del Comune di Milano che ha adottato la nuova disciplina di accesso alla ZTL istituendo la c.d. Area C, l&#8217;approvazione dei sistemi di pagamento e di registrazione della targa per l&#8217;accesso dei veicoli, rilevato che gli atti impugnati, posti in essere dalla Giunta Comunale per l’istituzione della c.d. “area C”, trovano aggancio nelle previsioni contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano approvato in data 7 luglio 2003 (nel quale è prevista l’istituzione del cd” Road pricing”); per tale ragione non sembra profilarsi la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267/2000 e 7, comma 9, del d.lgs. n. 285/92, nonché nella circolare 31 luglio 1997 n. 3816 del Ministero dei Lavori pubblici; Ritenuto inoltre che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati sottesi alla vicenda in esame, siano prevalenti gli interessi pubblici volti alla tutela della salute e dell’ambiente nonché al perseguimento dell’obiettivo di riduzione del traffico veicolare in aree critiche cittadine; e che pertanto il sacrificio imposto agli interessi dei privati non sembra travalicare i limiti della ragionevolezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00297/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00254/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 254 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Auto Ariberto Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Autoparcheggio Commenda San Barnaba S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Pietro e Vittoria s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Torquato Bertani s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Autorimessa Valle S.n.c. di Dona&#8217; Claudio e Dona&#8217; Elena</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Autosilo San Marco S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Buonaparte Parking S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Garage Velasca S.r.l</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Carducci Parking S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Coop. Parcheggio e Servizi S.C.A.R.L.</b> in persona del legale rappresentante p.t.; Garage Alle Grazie S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Garage Meravigli Mini Hotel Tiziano S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Garage S. Remo S.r.l</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Ge.Mi.Pa. S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Immobiliare Le Colonne S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Lombardia Parcheggi S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Parking S.a.s. di Goffredo Santamaria &#038; C., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Romana Parking S.a.s. di Bianchi Massimiliano Giancarlo &#038; C., </b>in persona del legale rappresentante p.t., tutti impugnati e difesi dagli avv.ti Valeria Catalano e Raffaella D&#8217;Alberti, con domicilio eletto presso lo Studio della prima in Milano, Piazza G. Grandi n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Calì, Maria Rita Surano e Paola Maria Ceccoli, domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura civica in Milano, Via Andreani n. 10;<br /> <br />
<b>Regione Lombardia</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita;<br />	<br />
<b>Provincia di Milano</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita. 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della delibera di Giunta Comunale prot. n. 79513/2011 del 4 novembre 2011 con cui il Comune di Milano ha adottato la nuova disciplina di accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni, istituendo la c.d. Area C, nonché la delibera prot.883750/2011 n.2800/2011 del 13 dicembre 2011, integrativa della precedente; della determinazione dirigenziale n. 21/2011 recante l&#8217;approvazione dei sistemi di pagamento e di registrazione della targa per l&#8217;accesso dei veicoli nella ZTL Cerchia dei Bastioni durante la fase sperimentale, avente durata 18 mesi, a partire dal 16 gennaio 2012; dell&#8217;ordinanza sindacale n. 6722 del 21 dicembre 2011 con cui si ordina l&#8217;avvio sperimentale del 16 gennaio 2012 per la durata di 12 mesi della disciplina della ZTL Cerchia Bastioni Area C; di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus, atteso che gli atti qui impugnati, posti in essere dalla Giunta Comunale per l’istituzione della c.d. “area C”, trovano aggancio nelle previsioni contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano approvato in data 7 luglio 2003 (nel quale è prevista l’istituzione del cd” Road pricing”); e che per tale ragione non sembra profilarsi la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267/2000 e 7, comma 9, del d.lgs. n. 285/92, nonché nella circolare 31 luglio 1997 n. 3816 del Ministero dei Lavori pubblici;<br />	<br />
Ritenuto inoltre che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati sottesi alla vicenda in esame, siano prevalenti gli interessi pubblici volti alla tutela della salute e dell’ambiente nonché al perseguimento dell’obiettivo di riduzione del traffico veicolare in aree critiche cittadine; e che pertanto il sacrificio imposto agli interessi dei privati non sembra travalicare i limiti della ragionevolezza;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che non sussistano le condizioni per accogliere l’istanza cautelare;<br />	<br />
Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-301/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-301/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.301</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con il quale un Questore ha decretato la sospensione per quindici giorni, con effetto immediato, della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico, considerato che la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici costituisce fattispecie contravvenzionale idonea ad integrare una situazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-301/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-301/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con il quale un Questore ha decretato la sospensione per quindici giorni, con effetto immediato, della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico, considerato che la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici costituisce fattispecie contravvenzionale idonea ad integrare una situazione di pericolo per l&#8217;ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, che consente l&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 100, comma 1, R.D. n. 773 del 1931; nella fattispecie la violazione contestata al ricorrente trova oggettiva riprova nelle circostanze riferite nel provvedimento impugnato, nel quale si dà atto che lo stato di ebbrezza e incoscienza dei minori ha reso necessario il loro trasporto presso il pronto soccorso per le cure del caso; la natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di ordine pubblico e di sicurezza, peculiare del provvedimento previsto dall&#8217;art. 100, t.u.l.p.s. esclude, per ragioni di celerità, l&#8217;obbligo di preventivo avviso previsto dall&#8217;art. 7, l. n. 241 del 1990. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00301/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00275/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 275 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alfonso Carlo Vanetti</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Rimoldi e Paolo Bossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Boezio in Milano, via Cadore 36;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Varese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento Cat. 11-A Div. PASI del 31 gennaio 2012, notificato il 1° febbraio 2012, con il quale il Questore della provincia di Varese ha decretato la sospensione per quindici giorni, con effetto immediato, della licenza per la conduzione dell&#8217;esercizio pubblico denominato &#8220;MOON&#8221; e di ogni altro atto connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno Questura di Varese;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>considerato che:<br />	<br />
la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici costituisce fattispecie contravvenzionale idonea ad integrare una situazione di pericolo per l&#8217;ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, che consente l&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 100, comma 1, R.D. n. 773 del 1931;<br />	<br />
nella fattispecie la violazione contestata al ricorrente trova oggettiva riprova nelle circostanze riferite nel provvedimento impugnato, nel quale si dà atto che lo stato di ebbrezza e incoscienza dei minori ha reso necessario il loro trasporto presso il pronto soccorso per le cure del caso;<br />	<br />
la natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di ordine pubblico e di sicurezza, peculiare del provvedimento previsto dall&#8217;art. 100, t.u.l.p.s. esclude, per ragioni di celerità, l&#8217;obbligo di preventivo avviso previsto dall&#8217;art. 7, l. n. 241 del 1990;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare.	</p>
<p>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 300,00.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-301/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-303/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-303/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.303</a></p>
<p>Va sospeso il bando di gara dell&#8217;appalto di un’Azienda Ospedaliera per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi se, in relazione al lotto per cui è causa, l’esclusione della tipologia “cartone”, in quanto materiale rigido ma non resistente al taglio, concreta un irragionevole</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-303/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-303/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di gara dell&#8217;appalto di un’Azienda Ospedaliera per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi se, in relazione al lotto per cui è causa, l’esclusione della tipologia “cartone”, in quanto materiale rigido ma non resistente al taglio, concreta un irragionevole e non proporzionato restringimento del mercato dal momento che l’art. 8 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell&#8217;articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) prescrive: per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l’utilizzo di apposito imballaggio a perdere anche flessibile; se si tratta, poi, di rifiuti taglienti o pungenti, l’utilizzo (in ogni caso, cioè anche in presenza di un contenitore esterno di plastica) di apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura; entrambi tali imballaggi “interni” devono essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00303/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00225/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 225 del 2012, proposto da:	</p>
<p align=center><b>DOUGLAS ECOLOGY S.R.L.</b></p>
<p>, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Giavazzi, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia in Milano, via Corridoni n. 39;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO</b>, non costituito in giudizio;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del bando di gara dell&#8217;appalto dell’Azienda Ospedaliera- Ospedale civile di Legnano del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, pubblicato sulla GURI n. 152 del 30.12.2011; nonché di tutti gli a	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il COLLEGIO,	</p>
<p>RITENUTO che, in relazione al lotto per cui è causa, l’esclusione della tipologia “cartone”, in quanto materiale rigido ma non resistente al taglio, concreti un irragionevole e non proporzionato restringimento del mercato dal momento che l’art. 8 d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell&#8217;articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) prescrive: per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l’utilizzo di apposito imballaggio a perdere anche flessibile; se si tratta, poi, di rifiuti taglienti o pungenti, l’utilizzo (in ogni caso, cioè anche in presenza di un contenitore esterno di plastica) di apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura; entrambi tali imballaggi “interni” devono essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
SOSPENDE il provvedimento impugnato;<br />	<br />
CONDANNA l’amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00;<br />	<br />
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 ottobre 2010.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-307/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-307/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.307</a></p>
<p>Vanno sospesi i bandi ANAS aventi ad oggetto, per il triennio 2012-2014, il servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento e potature delle alberatura ed altre manutenzioni alle opere verdi; ritenendo priva di fondamento, oltre che non adeguatamente circostanziata, la pretesa al riadeguamento del prezzo delle prestazioni; inoltre, “l’errore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-307/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-307/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.307</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i bandi ANAS aventi ad oggetto, per il triennio 2012-2014, il servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento e potature delle alberatura ed altre manutenzioni alle opere verdi; ritenendo priva di fondamento, oltre che non adeguatamente circostanziata, la pretesa al riadeguamento del prezzo delle prestazioni; inoltre, “l’errore di scansione” delle schede di rilevamento abbia concretamente inciso sulle possibilità della ricorrente di presentare l’offerta nei termini previsti dal bando. In conseguenza, si ordina alla stazione appaltante di assegnare alla ricorrente, non appena ricevuta comunicazione dell’ ordinanza, un nuovo termine di 15 giorni per presentare l’offerta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00307/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00414/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 414 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>SANTAMARIA S.R.L.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale in Milano, via Corridoni n. 39;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANAS &#8211; COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA LOMBARDIA</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n. 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dei bandi di gara MI024-11 e MI025-11 aventi entrambi ad oggetto, per il triennio 2012-2014, il servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento e potature delle alberatura ed altre manutenzioni alle opere verdi;	</p>
<p>&#8211; nonché di tutti gli atti connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di ANAS, COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA LOMBARDIA;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il Collegio,	</p>
<p>RITENUTA priva di fondamento, oltre che non adeguatamente circostanziata, la pretesa al riadeguamento del prezzo delle prestazioni;<br />	<br />
RITENUTO, per contro, che “l’errore di scansione” delle schede di rilevamento abbia concretamente inciso sulle possibilità della ricorrente di presentare l’offerta nei termini previsti dal bando;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza cautelare e, per l’effetto:<br />	<br />
ORDINA alla stazione appaltante di assegnare alla ricorrente, non appena ricevuta comunicazione della presente ordinanza, un nuovo termine di 15 giorni per presentare l’offerta;<br />	<br />
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 ottobre 2012.<br />	<br />
COMPENSA le spese della presente fase cautelare, attesa la particolarità della vicenda.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-307/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.207</a></p>
<p>Pres. ed est. F. Scano S. B., A. B. (avv.ti S. Balardi e R. Usai) c/ Comune di Santa Teresa Gallura (avv.ti P. Corda e G. Del Rio); Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici di Sassari (Avv. Distr. St.) e nei confronti di Società M. O. Immobiliare di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. F. Scano<br /> S. B., A. B. (avv.ti S. Balardi e  R. Usai) c/  Comune di Santa Teresa Gallura (avv.ti P. Corda e G. Del Rio); Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici di Sassari (Avv. Distr. St.) e nei confronti di Società M. O. Immobiliare di B. F. M. &#038; C Sas (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;assenso condominiale ai fini dell&#8217;autorizzazione edilizia per opere incidenti su parti comuni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Condomino – Ampliamento di un balcone incidente sulla facciata dell’edificio – Domanda – Previa autorizzazione condominio – Necessità –Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La richiesta della concessione edilizia da parte del proprietario di un appartamento sul quale devono essere eseguiti i lavori deve essere corredata dell’autorizzazione dell’assemblea del condominio tutte le volte in cui le opere (nella specie ampliamento di un balcone) incidono sulle parti comuni dell’edificio condominiale (facciata dell’edificio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2011, proposto da:<br />	<br />
S. B., A. B., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sandra Balardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberta Usai in Cagliari, via Falletti 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Comune di Santa Teresa Gallura, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Corda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio in Cagliari, via Dante, N. 65/D;<br />	<br />
Sopriintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici di Sassari, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>Società M. O. Immobiliare di B. F. M. &#038; C Sas, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; dell&#8217;autorizzazione edilizia n. 150 dell&#8217;8.06.2011 a firma del Responsabile del Settore Ing. Giovanni Antonetti e del Responsabile del procedimento Geom. Alessandro Addis;</p>
<p>&#8211; dell&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 1429 del 22.02.2011 (pratica edilizia n. 261/2010);</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santa Teresa Gallura e della Sopriintendenza Per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici di Sassari;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>	<br />
<B>CONSIDERATO<br />	<br />
</B><br />	<br />
Che appare fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si censurano gli atti impugnati per non avere la società controinteressata acquisito la previa autorizzazione dell’assemblea del condominio;</p>
<p>che la richiesta della concessione edilizia da parte del proprietario di un appartamento sul quale devono essere eseguiti i lavori , deve essere corredata dell’autorizzazione dell’assemblea del condominio tutte le volte in cui le opere (nella specie ampliamento di un balcone) incidono sulle parti comuni dell’edificio condominiale (facciata dell’edificio);</p>
<p>che l’intervento edilizio autorizzato con gli impugnati provvedimenti, riguardante la facciata dell’edificio, avrebbe potuto essere assentito solo previa autorizzazione della competente assemblea del condominio, non potendo ritenersi sufficiente il nulla osta dell’amministratore del condominio medesimo, espresso in assenza della conforme delibera dell’assemblea;</p>
<p>che pertanto il ricorso deve essere accolto;</p>
<p>che le spese del giudizio vanno poste a carico della società controinteressata che a corredo della domanda di autorizzazione edilizia ha presentato una dichiarazione dell’amministratore del condominio, attestante il “nulla osta del condominio al perfezionamento della pratica di ampliamento del balcone”, non supportata dalla previa delibera dell’assemblea, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Santa Teresa di Gallura e dell’Amministrazione dello Stato.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)</p>
<p>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p>Condanna la società controinteressata al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Francesco Scano, Presidente, Estensore</p>
<p>Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<p>Tito Aru, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-3-2012-n-407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-3-2012-n-407/</guid>

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<p>P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est. G. ed A. Scatizzi (Avv.ti N. Felli e L. Righi) contro il Comune di Agliana (Avv. L. Magrini) sulla decorrenza della prescrizione al risarcimento nel caso di occupazione abusiva di immobile da parte della p.a. e sui limiti del potere del g.a. di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est.<br /> G. ed A. Scatizzi (Avv.ti N. Felli e L. Righi) contro il Comune di Agliana (Avv. L. Magrini)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza della prescrizione al risarcimento nel caso di occupazione abusiva di immobile da parte della p.a. e sui limiti del potere del g.a. di disporre la c.d. &ldquo;acquisizione sanante&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Occupazione senza titolo – Natura &#8211; Illecito permanente – Prescrizione – Decorrenza &#8211; A partire da ogni momento dell’illecita occupazione	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Potere del g.a. di disporre l’acquisizione sanante – Limite – Giurisdizione esclusiva &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’istituto dell’occupazione appropriativa, creato in via pretoria, è stato dichiarato non conforme alla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (sentenza CEDU 30 maggio 2000, ric. 31524/96) ed espunto dall’ordinamento, sicché il fondo oggetto di causa è tuttora in proprietà dei ricorrenti e l’Amministrazione lo occupa senza titolo, ponendo in essere un illecito permanente che cesserà nel momento in cui avverrà l’effetto traslativo a suo favore, con l’acquisizione sanante ex art. 42 bis. D.P.R. 327/2001 o con un contratto di compravendita, senza che possa eccepirsi alcuna prescrizione al riguardo. Infatti, una volta escluso che il dies a quo della prescrizione possa coincidere con l’irreversibile trasformazione dell’immobile, il termine quinquennale di prescrizione decorre a partire da ogni momento dell’illecita occupazione 	</p>
<p>2. Il potere di disporre l’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis, comma 1, del d.p.r. 327/2001, è esplicazione di quel più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti dotati di poteri pubblici nel nostro ordinamento, ed in esso il Giudice Amministrativo può ingerirsi solo laddove sia dotato di giurisdizione nel merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2007, proposto da: 	</p>
<p>Giuseppe Scatizzi e Antonio Scatizzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicoletta Felli e Roberto Righi, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via delle Mantellate 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Agliana in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Magrini, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Gabbrielli in Firenze, via Cavour 32; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’occupazione abusiva ed illecita da parte del Comune di Agliana del fondo di cui è causa, e per la declaratoria dell’obbligo di questo di provvedere ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 ovvero, previa fissazione del termine entro il quale definire formalmente ai sensi della medesima norma la sorte della titolarità dell’area di cui è causa, per la condanna dello stesso al pagamento dell’indennizzo o del risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti, previo espletamento di consulenza tecnica ovvero, in subordine, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., in misura corrispondente al valore di mercato dell’area illecitamente occupata al momento della sua acquisizione da parte del Comune, maggiorata di una percentuale del 5% per ogni anno di occupazione, a titolo di risarcimento del danno dovuto per la mancata disponibilità del fondo, e di una ulteriore percentuale pari al 20% del medesimo valore a titolo di danno non patrimoniale, con corresponsione sugli importi derivanti di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Agliana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. I ricorrenti sono proprietari di un fondo sito nel territorio del Comune di Agliana, che a suo tempo venne inserito in un Piano di edilizia economica e popolare e fu assoggettato a vincolo espropriativo; con la dichiarazione di pubblica utilità le opere furono anche dichiarate indifferibili e urgenti. Con decreto sindacale 31 maggio 1988, n. 34, venne quindi disposta l’occupazione d’urgenza dell’area per una superficie pari a mq. 390; i restanti mq. 120 furono utilizzati, a dire dei ricorrenti, per realizzare un tratto della via Colzi, strada comunale. La porzione maggiore del fondo fu materialmente occupata il 12 luglio 1988 e l’occupazione è stata successivamente prorogata fino al 12 luglio 1996. Dopo la comunicazione dell’importo dell’indennità provvisoria di espropriazione l’Amministrazione non ha emesso il decreto definitivo di esproprio né versato l’indennità, mentre il 25 gennaio 1995 aveva già disposto la cessione in proprietà delle aree interessate dal Piano alla cooperativa CAREP per la realizzazione dell’intervento di edilizia residenziale convenzionata, poi effettuato. <br />	<br />
Con il presente gravame, notificato il 30 novembre 2007 e depositato il 12 dicembre 2007, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’illiceità dell’occupazione compiuta dall’intimato Comune e il conseguente obbligo di provvedere all’acquisizione sanante ovvero di stabilire un termine all’Amministrazione per definire la sorte della titolarità dell’area, e comunque di condannare la stessa al ristoro dei danni, patrimoniali e non, da loro subiti in misura corrispondente al valore di mercato attuale dell’area, maggiorata di una percentuale pari al 5% per ogni anno di occupazione e di una percentuale ulteriore pari al 20% per il ristoro del danno non patrimoniale, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione fino al saldo. <br />	<br />
Si è costituito il Comune di Agliana contestando che la proprietà dei ricorrenti riguardi la porzione di fondo occupata dalla via Colzi. Eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli assegnatari degli alloggi costruiti dalla cooperativa CAREP, poiché il loro interesse alla conservazione dei medesimi risulterebbe inciso dalla restituzione del fondo ai ricorrenti. Eccepisce poi la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni poiché il primo atto interruttivo è stato ricevuto dall’Amministrazione il 15 aprile 2006 mentre il collaudo delle opere, momento che avrebbe determinato la radicale trasformazione del fondo, è avvenuto il 30 maggio 1996. In subordine, chiede che venga emessa una sentenza la quale disponga la condanna dell’Ente al risarcimento del danno con esclusione della restituzione del bene. Chiede inoltre che il risarcimento dei danni venga calcolato secondo i criteri stabiliti dall’art. 55, d.p.r. 327/2001 per le occupazioni senza titolo anteriori al 30 settembre 1996.<br />	<br />
All’udienza del 18 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
2. Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità introdotta dalla difesa comunale. La richiesta di restituzione del terreno, formulata peraltro in via subordinata rispetto a quella risarcitoria, era contenuta nel ricorso originario ma è stata abbandonata nel corso del processo. La memoria finale infatti precisa e modifica le conclusioni dei ricorrenti ribadendo unicamente la domanda risarcitoria, previa dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere all’acquisizione sanante. La posizione degli assegnatari degli alloggi realizzati nell’area occupata non é quindi messa in discussione.<br />	<br />
3. L’eccezione di prescrizione introdotta dalla difesa comunale deve essere respinta parzialmente. Essa è infondata laddove presuppone che sia avvenuta l’occupazione appropriativa dell’area da parte del Comune intimato poiché questo istituto, creato in via pretoria, è stato dichiarato non conforme alla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (sentenza CEDU 30 maggio 2000, ric. 31524/96) ed espunto dall’ordinamento, sicché non è in alcun modo predicabile l’avvenuta acquisizione dell’area da parte dell’Amministrazione (T.A.R. Toscana I, 22 dicembre 2011 n. 2013). Ne segue che il fondo in discussione è tuttora in proprietà dei ricorrenti e che l’Amministrazione lo occupa senza titolo, ponendo in essere un illecito permanente che cesserà nel momento in cui avverrà l’effetto traslativo a suo favore, con l’acquisizione sanante ex art. 42 bis. D.P.R. 327/2001 o con un contratto di compravendita, senza che possa eccepirsi alcuna prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti medesimi. Infatti, una volta escluso che il <i>dies a quo</i> della prescrizione possa coincidere con l’irreversibile trasformazione dell’immobile, il termine quinquennale di prescrizione decorre a partire da ogni momento dell’illecita occupazione (C.d.S. IV, 2 dicembre 2011 n. 6375). L’eccezione deve invece essere accolta relativamente ai ratei che risultino dovuti dall’Amministrazione ai ricorrenti per il mancato godimento dei terreni nel periodo compreso tra il momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima e il quinquennio antecedente la data del primo atto interruttivo della prescrizione. <br />	<br />
4. La pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti riguarda l’intero periodo di occupazione, che risulta essere stata legittimamente posta in essere fino al 12 luglio 1996, data di scadenza dell’ultima proroga disposta con decreto sindacale n. 3/1996. Per il periodo antecedente tale data non appare predicabile una pretesa risarcitoria in capo ai ricorrenti, i quali invece hanno titolo ad un indennizzo per occupazione legittima e la relativa pretesa deve essere formulata innanzi alla giurisdizione ordinaria a norma dell’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a., stante l’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (C.d.S. IV, 4 febbraio 2011 n. 804). <br />	<br />
I danni subiti dai ricorrenti nel periodo successivo sono invece ascrivibili ad un comportamento illecito dell’Amministrazione e relativamente a tale pretesa questo Tribunale Amministrativo può pronunciarsi.<br />	<br />
5. Nel merito risulta fondata la contestazione della difesa comunale in ordine alla porzione di fondo su cui insiste la via Colzi poiché gli atti prodotti dalla stessa, e non contestati dai ricorrenti, dimostrano che tale via preesisteva alla realizzazione dell’intervento edilizio di cui si discute e finanche all’acquisto del terreno da parte del padre degli odierni ricorrenti. La loro pretesa deve quindi essere limitata all’area di cui sono titolari, con esclusione di quella su cui insiste la via Colzi.<br />	<br />
Inoltre deve ritenersi operante l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa comunale per il periodo compreso tra il 12 luglio 1996 e il quinquennio antecedente la data in cui l’Amministrazione ha ricevuto il primo atto interruttivo.<br />	<br />
Ridotta in tali ambiti la pretesa risarcitoria dei ricorrenti risulta fondata, poiché dagli atti risulta incontestabilmente che l’occupazione disposta dall’Amministrazione, a decorrere dal 13 luglio 1996 non è più stata assistita da alcun provvedimento. Essa pertanto configura un comportamento illecito che fonda il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento per la mancata disponibilità dei terreni fino ad oggi. <br />	<br />
Il Collegio non ritiene però di accogliere la richiesta di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla sorte della titolarità dell’area, anche mediante l’acquisizione sanante. <br />	<br />
L’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, al comma 1, recita che l’autorità la quale utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento (anche) di esproprio, può disporne l’acquisizione previa valutazione e contemperamento degli interessi in conflitto. La norma configura il potere di acquisizione sanante come discrezionale ed attinente a criteri di buona amministrazione, i quali devono esplicarsi nel giusto contemperamento degli interessi in gioco. In altri termini il potere di disporre l’acquisizione sanante è esplicazione di quel più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti dotati di poteri pubblici nel nostro ordinamento, ed in esso il Giudice Amministrativo può ingerirsi solo laddove sia dotato di giurisdizione nel merito, ciò che non avviene nel caso di specie. Ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere all’acquisizione sanante o comunque di definire formalmente la sorte della titolarità del fondo di cui è causa, per quanto appaia auspicabile tale conclusione della vicenda, significherebbe invadere un’area di amministrazione attiva che le è riservata. Il Comune di Agliana può ricorrere all’acquisizione sanante od anche, con il consenso dei ricorrenti, acquisire in via negoziale i terreni <i>de quibus</i>, ma trattasi di scelte che attengono all’amministrazione attiva ed a criteri di opportunità e convenienza della stessa, i quali esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale nella materia in esame. <br />	<br />
Il ricorso deve essere quindi essere accolto nel senso che spetta ai ricorrenti il risarcimento del danno per lo spossessamento del loro fondo relativamente al periodo che inizia con la scadenza del termine di occupazione legittima (12 luglio 1996), con eccezione del quinquennio coperto dalla prescrizione eccepita dalla difesa comunale, fino a quando l’Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area. La quantificazione del danno deve essere determinata in riferimento agli interessi legali sul valore del bene riferito a ciascun anno di occupazione considerato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di ristorare appunto il mancato godimento del bene stesso. Per calcolarne il valore venale il Collegio ritiene necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 63 ss. c.p.a., della quale si affida l’esecuzione al funzionario responsabile del Genio Civile sede di Pistoia, con facoltà di delega, perché risponda al seguente quesito: “Accerti il verificatore il valore del bene di proprietà dei ricorrenti illegittimamente occupato dal Comune di Agliana, alla luce della qualificazione urbanistica allo stesso attribuita nel corso degli anni, a partire dal 1996 e fino ad oggi”. Assegna al verificatore nominato il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per depositare la relazione conclusiva della verificazione, la quale dovrà essere altresì comunicata ai difensori delle parti perché possano contraddire sulla stessa prima della prossima udienza di trattazione della causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Nomina verificatore il responsabile dell’Ufficio del Genio Civile, sede di Pistoia, con facoltà di delega, perché, effettuati gli accertamenti necessari, risponda al quesito di cui in motivazione, depositando relazione di risposta al quesito posto entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.<br />	<br />
Rinvia per l’ulteriore corso della causa alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2012.<br />	<br />
Spese al definitivo. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-3-2012-n-407/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.67</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2012-n-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2012-n-67/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2012-n-67/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.67</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti, Est. S. Fantini Monte Massa Martano S.r.l. (Avv. C. Belei) c/ Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria (Avv. Stato); Comune di Perugia (Avv. L. Zetti) 1. Realizzazione infrastrutture di comunicazione elettronica – Autorizzazione del Comune – Assenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2012-n-67/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2012-n-67/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.67</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti, Est. S. Fantini<br /> Monte Massa Martano S.r.l. (Avv. C. Belei) c/ Ministero per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria (Avv. Stato); Comune di Perugia (Avv. L. Zetti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Realizzazione infrastrutture di comunicazione elettronica – Autorizzazione del Comune – Assenza di valutazioni tecnico-giuridiche &#8211; Provvedimento di annullamento della Soprintendenza &#8211; Legittimità	</p>
<p>2. Realizzazione infrastrutture di comunicazione elettronica – Eccessiva altezza del traliccio – Dequalificazione del contesto paesaggistico 	</p>
<p>3. Realizzazione infrastrutture di comunicazione elettronica – Soprintendenza &#8211; Valutazione tecnica &#8211;  Sindacabilità giurisdizionale – Motivazioni: illogicità e erronea presupposizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento della Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per difetto di istruttoria, evidenziabile nella «assenza di valutazioni tecnico-giuridiche giustificative dell’emanazione del parere favorevole all’intervento», ed in particolare per la mancanza «della esplicitazione delle forme e contenuti progettuali che rendono l’intervento stesso legittimo e compatibile con gli aspetti paesaggistici tutelati» (…) tale è l’ambito proprio del parere della Soprintendenza, che è chiamata a verificare la compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso.	</p>
<p>2. Ed invero l’elemento ostativo all’infrastruttura è ravvisato nell’eccessiva altezza del traliccio, che determina una modificazione dell’assetto percettivo scenico o panoramico, con effetto di dequalificazione del contesto paesaggistico.	</p>
<p>3. Quella compiuta dalla Soprintendenza è una valutazione tecnica, che è peraltro espressione di un potere sindacabile in sede giurisdizionale solamente allorché manifestamente illogica od inficiata da erronea presupposizione, come è ogni volta che ci si trovi al cospetto di una manifestazione di giudizio fondata su scienze opinabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 64 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Monte Massa Martano S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cristina Belei, presso la quale è elettivamente domiciliata in Perugia, viale Centova, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-Ministero Per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell&#8217; Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;<br />
&#8211; Comune di Perugia, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Zetti, con il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, corso Vannucci 39, Uff. Leg. Comune Perugia;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento 16.12.2009 prot. 13166 con il quale la Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell‘Umbria ha annullato l’autorizzazione ambientale n. 179371 del 30.9.2009 assentita ex art. 146 d.lgs. 22.1.2004 n. 42 dal Comune di Perugia a favore della società ricorrente per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni in località Monte Giogo-Montelaguardia, nonché del successivo provvedimento del Comune di Perugia prot. 2009/0236068 del 22.12.2009 con cui la società ricorrente viene diffidata dal disporre qualsiasi intervento edilizio in loco, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell&#8217; Umbria, nonchè del Comune di Perugia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo vengono impugnati il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria-Perugia in data 16 dicembre 2009, con cui è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata alla società esponente il precedente 30 settembre dal Comune di Perugia, avente ad oggetto l’installazione di un impianto per telecomunicazioni in Perugia, località Monte Giogo-Montelaguardia, finalizzata alla delocalizzazione dell’emittente Umbria TV, nonché la successiva diffida del Comune di Perugia, in data 22 dicembre 2009, dall’eseguire i lavori nelle more del rinnovo del procedimento autorizzatorio.<br />	<br />
La Monte Massa Martano S.r.l. espone che l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è fondato sul difetto di motivazione e di istruttoria che vizierebbe il provvedimento comunale, adottato invece, previo parere favorevole, seppure condizionato, della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, all’esito di un’istruttoria particolarmente accurata, caratterizzata dall’acquisizione del parere dell’ARPA, della Soprintendenza per i beni archeologici, nonché dall’autorizzazione della Comunità Montana, e comunque con riferimento ad un intervento pienamente compatibile con il piano comunale per gli insediamenti degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 103 del 28 aprile 2004. <br />	<br />
A sostegno del ricorso deduce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica essenzialmente per eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, dell’erronea presupposizione, della illogicità, dell’ingiustizia manifesta, della contraddittorietà e del difetto di motivazione, assumendosi la completezza dell’istruttoria amministrativa effettuata dal Comune, idonea a dimostrare, anche in virtù dell’acquisita relazione paesaggistica integrativa, e delle foto simulate alla stessa allegate, che l’intervento edilizio era appena percepibile dai diversi punti cardinali del territorio e dai centri abitati circostanti.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Perugia ed il Mi.B.A.C.; il primo ha essenzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’Amministrazione statale ha controdedotto sulla censura di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Con ordinanza 25 novembre 2010, n. 39 questo Tribunale ha disposto l’acquisizione del sopravvenuto parere negativo di compatibilità paesaggistica espresso in data 18 maggio 2010 e confermato in data 29 ottobre 2010 dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 sul “procedimento di rinnovo” dell’autorizzazione paesaggistica introdotto dalla società ricorrente con istanza del 16 febbraio 2010, trattandosi di atti tardivamente (rispetto all’udienza del 17 novembre 2010) e peraltro in modo incompleto prodotti in giudizio dall’Amministrazione comunale.<br />	<br />
L’incombente istruttorio è stato adempiuto dal Comune di Perugia, che ha versato in atti anche il successivo e vincolato diniego (dello stesso Comune) in data 11 novembre 2010.<br />	<br />
Tali atti (parere negativo di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria-Perugia, e diniego comunale) sono stati impugnati deducendo i seguenti motivi aggiunti :<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, lamentandosi che nel parere finale della Soprintendenza del 29 ottobre 2010 e nel diniego comunale del successivo 11 novembre non si è tenuto conto delle osservazioni presentate dalla società ricorrente in sede di contraddittorio predecisorio (in particolare, con nota del 21 giugno 2010) ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
2) Difetto di motivazione sotto diverso profilo; motivazione generica e tautologica del parere negativo della Soprintendenza che si è limitato a rilevare l’eccessiva altezza del traliccio di sostegno rispetto al contenuto del vincolo ambientale, il quale afferma che la località interessata costituisce «un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, visibilmente godibile dalla strada di accesso e dalla corona dei crinali a confine dei bacini visuali». La considerazione che si tratti di un traliccio di 35 ml, in luogo del precedente, esistente da decenni, di 21 ml, per di più collocato ad una quota altimetrica inferiore di 5 ml, non appare sufficiente a sorreggere il diniego opposto, come del resto ritenuto dall’Amministrazione comunale.<br />	<br />
3) Violazione del’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per straripamento e difetto di motivazione nella considerazione che la Soprintendenza avrebbe proceduto ad un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discerzionali del Comune, illegittimamente sovrapponendosi alle stesse, anziché limitarsi ad un mero controllo di legittimità.<br />	<br />
4) Violazione del principio del <i>clare loqui</i> e del principio di leale collaborazione, nell’assunto che la Soprintendenza, quanto meno, avrebbe dovuto indicare entro quali limiti il traliccio poteva elevarsi senza avere un intollerabile impatto paesaggistico.<br />	<br />
5) Eccesso di potere per mancata comparazione dei contrapposti interessi pubblici, nella prospettiva che l’installazione di stazioni radio base è assimilata alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, ed è opera di pubblico interesse, risultando dunque compatibile con qualsiasi destinazione di zona. Conseguentemente, l’interesse sotteso alla realizzazione della stazione radio doveva essere adeguatamente ponderata con l’interesse paesaggistico.<br />	<br />
Le Amministrazioni intimate resistono ai motivi aggiunti chiedendone la reiezione.<br />	<br />
All’udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Principiando dunque dal ricorso introduttivo, va anzitutto rilevato che lo stesso non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell’ulteriore diniego opposto, atteso che, in astratto, permane l’utilità alla decisione in ragione della “retrodatazione” dell’illegittimità provvedimentale ai fini risarcitori.<br />	<br />
2.- Il ricorso avverso il provvedimento soprintendentizio n. 13166 del 16 dicembre 2009, di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale del 30 settembre 2009, ed il successivo atto comunale di partecipazione in data 22 dicembre 2009, è infondato, e deve pertanto essere disatteso.<br />	<br />
In particolare, i profili sintomatici dell’eccesso di potere, incentrati comunque sul vizio motivazionale, che vizierebbero il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, non sono ravvisabili.<br />	<br />
Il provvedimento della Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Perugia il 30 settembre 2009 per difetto di istruttoria, evidenziabile nella «assenza di valutazioni tecnico-giuridiche giustificative dell’emanazione del parere favorevole all’intervento», ed in particolare per la mancanza «della esplicitazione delle forme e contenuti progettuali che rendono l’intervento stesso legittimo e compatibile con gli aspetti paesaggistici tutelati».<br />	<br />
Tale corredo motivazionale appare immune dai vizi denunciati, come emerge dalla constatazione che l’autorizzazione paesaggistica (del 30 settembre 2009) è stata adottata in assenza della relazione paesaggistica, acquisita (completa della documentazione fotografica e degli elaborati grafici), su richiesta (rivolta al Comune) della Soprintendenza, solamente il 20 novembre 2009.<br />	<br />
Al fine di escludere la dedotta illogicità ed ingiustizia manifesta che si concreterebbe nell’avere la Soprintendenza richiesto (con nota del 26 ottobre 2009) un supplemento di documentazione, ed, una volta ottenutala, annullato l’autorizzazione per difetto di istruttoria, occorre precisare che non può rilevare la documentazione (ed in particolare quella che parte ricorrente definisce “relazione integrativa”) acquisita <i>post actum</i>, di questa non avendo tenuto conto l’Amministrazione comunale.<br />	<br />
Va anche precisato, con riferimento a quanto allegato dalla società ricorrente nella memoria datata 15 aprile 2010, che il regime transitorio di cui all’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (in vigore fino al 31 dicembre 2009) descrive un procedimento duale, caratterizzato da una prima fase di ordine autorizzatorio, di competenza, in Umbria, dell’ente locale delegato, e da un secondo momento di verifica dell’autorizzazione rilasciata, attribuito all’Autorità statale. In tale contesto bifasico, non era data all’Amministrazione dei Beni Culturali la possibilità di verificare, sulla base della documentazione sopravvenuta, la compatibilità paesaggistica dell’opera, sostituendosi al Comune, e dunque sovrapponendo una propria valutazione di merito a quella compiuta dal Comune in sede di rilascio dell’autorizzazione stessa.<br />	<br />
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, l’art. 159 del codice dei beni culturali attribuiva alla Soprintendenza solamente un controllo di legittimità, esteso a tutti i vizi di legittimità (incluso dunque l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche), sull’autorizzazione paesaggistica.<br />	<br />
3. &#8211; Procedendo alla disamina dei motivi aggiunti, con la prima censura si lamenta che il parere negativo della Soprintendenza in data 29 ottobre 2010 (<i>melius</i>, la conferma del precedente parere del 18 maggio) non abbia tenuto conto del contributo partecipativo della ricorrente, contenuto nella memoria procedimentale del 26 ottobre 2010.<br />	<br />
La censura, sulla base di un’interpretazione sostanziale, deve essere disattesa.<br />	<br />
Non può obliterarsi che il parere negativo della Soprintendenza in data 29 ottobre, configurandosi come conferma del precedente parere del 18 maggio, non ha tenuto formalmente conto del contributo di parte ricorrente.<br />	<br />
E’ però vero che la motivazione dei pareri riposa sull’assunto dell’eccessiva altezza del traliccio di sostegno di ml. 35, e del suo notevole impatto visivo con riguardo alla zona nella quale verrebbe ad insistere, di notevole valenza paesaggistica ed importante posizione panoramica.<br />	<br />
La memoria della società Monte Massa Martano si limita a spiegare che, ai fini di copertura radioelettrica, la struttura non può essere inferiore a 35 metri, e che il nuovo traliccio sarebbe solamente di 15 metri più alto dell’attuale, sporgendo in definitiva di dieci metri; inoltre allega, richiamando la documentazione fotografica, l’assenza di un impatto ambientale dell’intervento.<br />	<br />
Ora, tali allegazioni non sono funzionali ad una effettiva dialettica procedimentale, ma si pongono come affermazione contraria alla valutazione tecnica compiuta dalla Soprintendenza, che è peraltro espressione di un potere sindacabile in sede giurisdizionale solamente allorché manifestamente illogica od inficiata da erronea presupposizione, come è ogni volta che ci si trovi al cospetto di una manifestazione di giudizio fondata su scienze opinabili.<br />	<br />
In questi termini, dal punto di vista logico, la motivazione del parere del 29 ottobre non avrebbe potuto aggiungere molto di più di quanto già indicato nel parere del 18 maggio, cui infatti viene fatto rinvio.<br />	<br />
4. &#8211; Le considerazioni ora esposte impongono di disattendere anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo aggiunto, che possono essere trattati congiuntamente per la loro complementarietà, censurando il difetto di motivazione, o, meglio, la genericità del parere della Soprintendenza, asseritamente basato solamente sull’altezza del traliccio, tra l’altro in contraddizione con quanto ritenuto dal Comune in sede istruttoria.<br />	<br />
Ed invero l’elemento ostativo all’infrastruttura è ravvisato nell’eccessiva altezza del traliccio, che determina una modificazione dell’assetto percettivo scenico o panoramico, con effetto di dequalificazione del contesto paesaggistico.<br />	<br />
Tale è l’ambito proprio del parere della Soprintendenza, che è chiamata a verificare la compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso.<br />	<br />
Non è poi postulabile una contraddittorietà con le valutazioni espresse in sede istruttoria dall’Amministrazione comunale, in quanto l’art. 146 del codice dei beni culturali, nel ridisegnare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prevede l’intervento dell’Amministrazione statale in sede procedimentale, che assume la forma di un parere obbligatorio ed, al momento, anche vincolante, espressione di un potere decisorio complesso, facente capo a due apparati diversi, che sono inevitabilmente esponenziali di prospettive, se non anche di interessi non perfettamente sovrapponibili. <br />	<br />
Va aggiunto che nel delineato sistema, diversamente dal regime transitorio dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, la Soprintendenza non è limitata all’esercizio di un controllo di legittimità su di un predente atto, ma interviene nell’esercizio di un potere attivo di cogestione del vincolo paesaggistico.<br />	<br />
Ciò esclude anche che l’organo dell’Amministrazione statale sia tenuto, nel momento in cui esprime il proprio parere negativo ad un progetto, a delineare, astrattamente, i limiti di compatibilità paesaggistica dell’intervento.<br />	<br />
5. &#8211; Anche l’ultimo motivo, con cui si deduce la mancata comparazione dei contrapposti interessi pubblici (l’interesse paesaggistico e quello alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica), non appare meritevole di positiva valutazione.<br />	<br />
La graduazione degli interessi risulta infatti già prefigurata dal legislatore, il quale, all’art. 86, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259), precisa, in tema di infrastrutture di comunicazione, che «restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490» (si tratta del t.u., cui ha poi fatto seguito il codice dei beni culturali).<br />	<br />
La disciplina della tutela paesaggistica è dunque espressiva di un interesse <i>altior</i> nella gerarchia dei valori in giuoco; né può indurre in errore la circostanza che il predetto art. 86, al comma 3, stabilisca che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Tale disposizione, infatti, nell’assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 gennaio 2011, n. 22), senza produrre peraltro alcun effetto sul vincolo paesaggistico.<br />	<br />
6. &#8211; In conclusone, alla stregua di quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.<br />	<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nelle camere di consiglio dei giorni 26 ottobre e 21 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2012-n-67/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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