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	<title>1/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.1073</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-3-2012-n-1073/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-3-2012-n-1073/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.1073</a></p>
<p>Pres. Est. V. Cernese Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno, (Avv. A. Ferrara) contro Comune di Caivano (NA), Regione Campania, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania A.R.P.A.C.; Ministero dell&#8217;Interno, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio Filiale Campania. 1. Rinvenimento di rifiuti da terzi ignoti &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-3-2012-n-1073/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.1073</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-3-2012-n-1073/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.1073</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est.  V. Cernese<br /> Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno, (Avv. A. Ferrara) contro Comune di Caivano (NA), Regione Campania, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania A.R.P.A.C.; Ministero dell&#8217;Interno, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio Filiale Campania.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Rinvenimento di rifiuti da terzi ignoti &#8211;  il proprietario &#8211; l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.</p>
<p>2.	ordinanza contingibile ed urgente &#8211; comunicazione di avvio del procedimento &#8211; urgenza qualificata &#8211; specifica motivazione</p>
<p>3.	principio partecipativo &#8211; comunicazione di avvio del procedimento &#8211; esigenze di celerità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene riconosciuto a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa; pertanto, lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino. Il d.lgs.152/06 è fondato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, per cui non vi è spazio per una responsabilità oggettiva. Ai fini della responsabilità in questione è perciò fondamentale che sussista e sia dimostrato, attraverso l’esperimento di adeguata istruttoria, l’esistenza di un nesso di causalità fra l’azione o l’omissione ed il superamento dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile meramente in ragione di tale qualità.</p>
<p>2.	il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto; occorre però, un’espressa e specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza anche in considerazione del rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento .</p>
<p>3.	Il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 345 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta, alla Via Roma, n. 80, in persona del legale rappresentante, Villano Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Ferrara, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Ponte di Tappia, n. 47; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Caivano (NA), in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
non costituito in giudizio;	</p>
<p>Regione Campania, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania A.R.P.A.C.; Ministero dell&#8217;Interno, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio Filiale Campania,; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Campania, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio<br />
&#8211; Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio. Filiale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, alla Vi<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensiva</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) dell’ordinanza n. 1785 del Sindaco del Comune di Caivano (NA), prot. 18103 del 7.11.2011, successivamente pervenuta, con la quale è stato ordinato al ricorrente Consorzio di provvedere alla rimozione dei rifiuti sversati da ignoti su suolo che si assume essere nella sua gestione;<br />	<br />
b) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresi per quanto di ragione, della nota prot. 314/A.M. del Capo Settore Tutela Ambientale del 7.11.11 con cui è stata trasmessa l’ordinanza sub a);<br />	<br />
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto di ragione, della nota prot. n. 5310 del 13.10.2011 del Comando di Polizia Locale e, ove mai dovesse ritenersi necessario, del verbale n. 60/FM11 del 5.10.2011 di sopralluogo redatto dal medesimo Comando e da personale dell’A.R.P.A.C., Dipartimento di Napoli, atti richiamati nell’ordinanza sub a).</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
VISTI i motivi aggiunti in epigrafe<br />	<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
UDITA alla Camera di Consiglio del 23 febbraio 2012 la relazione del cons. dr. Cernese;<br />	<br />
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 23 febbraio 2012 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti sono manifestamente fondati. <br />	<br />
2. Il ricorso introduttivo è rivolto avverso l’ordinanza sindacale n. 1785 adottata dal Sindaco del Comune di Caivano (NA), prot. 18103 in data 7.11.2011, ai sensi dell’art. 50 del D.L. vo 18.8.2000, n. 267 e del D.L. vo 3.4.2006, n. 152, nei confronti del Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta, alla Via Roma, n. 80, in persona del legale rappresentante, Villano Francesco, nella qualità di gestore dei regi lagni, con la quale si ordina “di provvedere alla rimozione nonché allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti sopra specificati previa classificazione dei relativi codici C.E.R. ed al ripristino dello stato dei luoghi per gli interventi di rimozione e bonifica, a farsi così come disposto dalla normativa vigente in materia”, inoltre, “di comunicare all’A.R.P.A.C. &#8211; Servizi Territoriali &#8211; all’A.R.P.A.C. Centro Regionale Siti Contaminati, all’A.S.L. Napoli 2 Nord Dipartimento di Prevenzione di Casoria, gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati in fase di esecuzione” ed, infine, ad avvenuta esecuzione dei suddetti interventi e non oltre cinque giorni dall’ultimazione dei lavori, lo stesso “di far pervenire a questo Comune, una relazione tecnica conclusiva attestante l’esecuzione di quanto disposto”.<br />	<br />
Il suddetto provvedimento consegue alla nota prot. n. 5310 del 13.10.2011 con cui il Comando di Polizia Locale trasmetteva notizia di reato nonché copia del verbale di sopralluogo dell’A.R.P.A.C. Dipartimento di Napoli n. 60/FM11 del 5.10.2011 come di seguito riportati: “Il Responsabile del Comando di Polizia Locale unitamente ai suoi collaboratori ed al personale dell’A.R.P.A.C., si è recato presso la località Regi Lagni &#8211; Omo Morto e precisamente lungo tutto il tratto dei Regi Lagni, oggetto di sopralluogo, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti misti a terreno, sversati in modo incontrollato lungo la sponda del controfosso laterale dell’alveo principali ed in parte al suo interno, riconducibili a materiale di scarto di provenienza industriale, di consistenza fangosa e pulverulenta. Si è riscontrato inoltre la presenza di numerosi cocci di discrete dimensioni presumibilmente derivanti dalla frantumazione di onduline di eternit, rifiuti solidi urbani, residui di pneumatici fuori uso, sversati direttamente all’interno del controfosso laterale a diretto contato con il suolo vegetale. Sia l’alveo principale che il predetto controfosso sono del tutto privi di adeguata protezione e recinzione“<br />	<br />
3. Il ricorso è fondato in relazione alla terza censura, nella quale è stata dedotta la violazione di legge (D.L. vo n. 152/2006; L. n. 241/1990) e l’eccesso di potere (per errore nei presupposti in fatto ed in diritto, sviamento, motivazione carente, illogica, stereotipa) ed alla terza censura nella quale è stata dedotta la violazione di legge (L. n. 241/1990; D.L. vo n. 152/2006; D.L. vo n. 267/2000), ed alla quarta censura, nella quale è stato dedotta la violazione di legge (L. n. 241/1990; D.L. vo n. 152/2006; D.L. vo n. 267/2000) e l’eccesso di potere (per difetto di motivazione, illogicità, travisamento, perplessità).<br />	<br />
4. Fondata è anzitutto la terza censura nella quale è stata dedotta la violazione di legge (D.L. vo n. 152/06; L. n. 241/1990; D.L. vo n. 267/2000) e di eccesso di potere sotto i rubricati profili, stante l’inosservanza delle regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa. <br />	<br />
5. Nella fattispecie il Comune di Caivano, in violazione dell’art. 192 del D.L. vo n. 152/2006 che, al terzo comma prescrive che &#8221; Sono tenuti alla rimozione dei rifiuti anche il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area &#8221; ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo &#8220;, illegittimamente non ha coinvolto nel procedimento il Consorzio ricorrente, nella qualità di gestore dei Regi Lagni, area interessata dagli sversamenti di rifiuti, consentendogli di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche necessarie per individuare la soluzione ottimale, tecnica e logistica, della peculiare e complessa problematica sottesa all’impugnata ordinanza per la messa in sicurezza e la bonifica del sito su cui erano stati abbandonati rifiuti anche pericolosi, rinunciando così ad un apporto del Consorzio che, sarebbe stato quanto mai necessario stante la conoscenza, in qualità di gestore, delle caratteristiche dell’area che, in quanto ricompresa nei Regi Lagni, per la sua vastità non era di agevole vigilanza e necessitava per la sua messa in sicurezza e bonifica di una sinergia congiunta fra il Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno, ed il Comune di Caivano, nel cui territorio l’area medesima era ricompresa. <br />	<br />
6. Inoltre, considerato il carattere “misto” dell’impugnata ordinanza, destinata, cioè, a valere (stante il richiamo all’art. 50 del D.L. vo 18.8.2000, n. 267) anche quale provvedimento extra ordinem, e, quindi, ritenendo di non addivenire ad una soluzione concordata con il Consorzio, gestore dell’area utilizzando strumenti ordinari di amministrazione, optando, in alternativa, per lo strumento autoritativo, neanche sotto tale profilo il Comune poteva ritenersi esentato dal comunicare l’avvio del procedimento.<br />	<br />
6.1. Al riguardo il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo la quale il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che, però, deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento (Cfr: T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato. <br />	<br />
6.2. Secondo la giurisprudenza, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, l’obbligo della comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto (Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27.4.2005, n. 692). <br />	<br />
La situazione da ultimo evidenziata è proprio attinente alla fattispecie in esame, in quanto le ragioni che hanno giustificato l’adozione dell’ordinanza impugnata sono da ricondursi ad un sopralluogo in data 5.10.2011 dell’A.R.P.A.C. (quindi di un soggetto diverso dal Comune, presente in loco previa convocazione, che però non si è ritenuta di dover estendere anche al Consorzio ricorrente), con la conseguenza che la presenza dei rifiuti era già nota a quella data mentre l’ordinanza impugnata reca data 7.11.2011 ed è pervenuta al Consorzio in data 14.11.2011 e si è ritenuto non doversi procedere a dare comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 non accennandosi, però, nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento; ne deriva che non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento del diretto interessato che, nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno per identificare congiuntamente le misure più idonee e per rendere praticamente attuabile qualsivoglia tipo di intervento e per consentirgli di dimostrare l’estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico. <br />	<br />
7. Il profilo appena considerato induce alla disamina della quarta censura, nella quale è stata, in particolare, dedotta la violazione del D.L. vo n. 152/2006 e segnatamente dell’art. 192, in relazione al quale la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, Cfr: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004) che, in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).<br />	<br />
Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).<br />	<br />
8. Tale rigorosa disciplina trova conferma anche nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente. In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, alcun spazio v’è per una responsabilità oggettiva, nel senso che &#8211; ai sensi dell’art. 192 &#8211; per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.<br />	<br />
In buona sostanza, in base al D.L. vo n. 152/2006, la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l’obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.L. vo n. 152/2006).<br />	<br />
Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provato, attraverso l’esperimento di adeguata istruttoria, l’esistenza di un nesso di causalità fra l’azione o l’omissione ed il superamento &#8211; o pericolo concreto ed attuale di superamento &#8211; dei limiti di contaminazione, senza che possa che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile meramente in ragione di tale qualità (Cfr. ex plurimis: C. di S., n. 2376/2011m. T.A.R. Toscana, sez. II, 3marzo 2010, n. 594). <br />	<br />
9. Nel caso in esame, sulle base di una nota del Comando di Polizia Locale che trasmetteva notizia di reato nonché copia del verbale di sopralluogo dell’A.R.P.A.C. ed in assenza di accertamenti specifici ed in contraddittorio in ordine alla imputabilità dell’infrazione contestata al comportamento del soggetto sanzionato, se ne fa derivare una responsabilità in capo al Consorzio per illecito smaltimento di rifiuti per la mera circostanza del rinvenimento dei predetti rifiuti in un’ampia area di cui ne ha la gestione.<br />	<br />
10. D’altronde neppure potrebbe imputarsi al resistente Consorzio una responsabilità per culpa in omittendo o in vigilando, atteso che, per pacifica giurisprudenza il dovere di diligenza che fa carico al titolare o al gestore del fondo, non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 14, comma 3, del D.L. vo n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.L. vo n. 152 del 2006), di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni (Cfr., ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795). <br />	<br />
10.1. Nella fattispecie in esame, pacifico risultando che la superficie interessata dallo sversamento dei rifiuti rientra nei Regi Lagni, vasta area di cui il ricorrente Consorzio ne cura la gestione tutta, un obbligo di garanzia a carico della Consorzio, per la mera qualità di gestore/custode, è concretamente inesigibile, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula dal dovere di custodia di cui all’art. 2051 Cod. Civ. la quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato). <br />	<br />
11. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ ordinanza con lo stesso impugnata e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative che il Comune dovrà adottare, tenendo conto che, in questa materia, necessitano comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta in contraddittorio delle parti. <br />	<br />
12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 345/2012 R.G.), per come proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, così dispone:<br />	<br />
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 1785 del Sindaco del Comune di Caivano (NA), prot. 18103 del 7.11.2011, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi;<br />	<br />
b) condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1500,00 (millecinquecento/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />	<br />
Sergio Zeuli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-3-2012-n-1073/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.1073</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.464</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-464/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-464/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.464</a></p>
<p>Sabato Guadagno – Presidente, Desirée Zonno – Estensore sulla natura del servizio di trasporto dei disabili e sul soggetto pubblico cui gravano le spese relative alla sua erogazione 1. Servizi pubblici – Servizi di trasporto – Trasporto dei disabili – Natura – Individuazione. 2. Servizi pubblici – Servizi pubblici locali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-464/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.464</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-464/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.464</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sabato Guadagno – Presidente, Desirée Zonno – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del servizio di trasporto dei disabili e sul soggetto pubblico cui gravano le spese relative alla sua erogazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Servizi di trasporto – Trasporto dei disabili – Natura – Individuazione.	</p>
<p>2. Servizi pubblici – Servizi pubblici locali – Servizio di trasporto dei disabili – Compete ai Comuni – Relative spese – Sono a carico dei Comuni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di servizi pubblici, il  trasporto dei disabili rappresenta una peculiare species del servizio di trasporto pubblico locale, caratterizzato dalla qualificante natura socio-assistenziale.	</p>
<p>2. Il servizio di trasporto dei disabili è di competenza dei Comuni e le relative spese sono poste a loro carico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3021 del 1998, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Jambrenghi in Bari-Mar.S.Giorgio, via Abate Eustasio, n.5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda U.S.L. Ba/4, rappresentata e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Cianciola, con domicilio eletto presso Ernesto Cianciola in Bari, via Calefati, n.266;<br />
Regione Puglia,<br />
Ministero della Sanita&#8217;; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera del direttore generale dell’AUSL Bari 4 n. 1856 del 27.7.1998, trasmessa con nota pervenuta il 31.7.1998, <br />	<br />
del presupposto e ivi menzionato parere espresso dall’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia il 25.11.1997, prot. n. 24/27775/431 (ed ove occorra della risposta quesito di cui alla nota del Ministero della Sanità il 6.4.1998 indirizzata alla Regione Puglia) e di ogni atto presupposto e/o consequenziale, emanato dall’ASL in ottemperanza alla delibera ed ai pareri summenzionati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. Ba/4;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori: avv. F.sco Muscatello, su delega dell&#8217;avv. V.zo Caputi Jambrenghi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comune di Bitonto ricorre avverso la delibera dell’ Azienda U.S.L. Ba/4 n. 1856 del 27.7.1998 con cui questa ha preso atto delle deleghe dei Comuni di Bari e Bitonto per la gestione del servizio trasporto dei soggetti diversamente abili ai sensi dell’art. 3, co 3, d.lgs.502/1992, con oneri a carico dei comuni deleganti ed ha affidato ad un consorzio di imprese di autotrasporti tale servizio, con determinazione dei relativi costi a carico degli enti locali.<br />	<br />
Di tale delibera il Comune ricorrente censura la legittimità per violazione della normativa di settore ed in particolare degli artt. 5, co 1 e 12, co 1 e 2, L.R. 10/97, dell’art. 3, co 3, d.lgs.502/1992, dell’art. 51 l.833/78, dell’art 30 l. 730/83 e del DPCM 8.8.1995.<br />	<br />
Sostiene, in estrema sintesi, che la natura strettamente accessoria del servizio di trasporto a quello sanitario-riabilitativo imporrebbe all’Azienda U.S.L. di sopportarne i relativi costi.<br />	<br />
Afferma, infatti, la difesa di parte ricorrente che dal combinato disposto delle norme nazionali menzionate in rubrica emergerebbe il principio per il quale se la prestazione socio-assistenziale abbia il fine esclusivo (o prevalente) di consentire al disabile di ricevere tutela sanitaria (ad es. trasporto in ospedale o altra struttura socio-sanitaria) il suo costo dovrebbe essere sopportato dal servizio sanitario nazionale, laddove se la medesima prestazione socio-assistenziale sia resa per fini non sanitari (es. trasporto a scuola), il costo della prestazione deve essere integralmente posto a carico dell’Ente locale.<br />	<br />
La tesi non è condivisibile sia che si qualifichi il servizio in questione come servizio di trasporto, sia che se ne ponga in rilievo la natura assorbente di servizio socio-assistenziale.<br />	<br />
Sotto il primo profilo rileva, infatti, la normativa di cui agli artt. 112 e ss. T.U.E.L. (d.lgs 267/2000) che assegna agli enti locali la gestione &#8211; ed i relativi oneri- dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di attività rivolte alla comunità locale, tra cui indiscutibilmente rientra il servizio di trasporto locale.<br />	<br />
Più correttamente, come la stessa difesa di parte ricorrente sostiene, il trasporto dei disabili oggetto di controversia (che la difesa di parte ricorrente circoscrive a quello a fini sanitari – v. pagg.2 e 3 ricorso introduttivo- mentre la difesa dell’ Azienda U.S.L. Ba/4 interpreta in modo omnicomprensivo –v. pag 2 memoria di cost. “per coprire i percorsi dalle abitazioni a tutti i servizi/strutture, anche sanitari”) rappresenta una peculiare species del servizio di trasporto pubblico locale, caratterizzato dalla qualificante natura socio-assistenziale.<br />	<br />
Ciò posto non emerge dalle norme citate alcuna indicazione nel senso sostenuto dal Comune ricorrente.<br />	<br />
Al contrario milita in senso decisamente opposto l’art. 3, co 3 d.lgs. n. 502 /1992 che nel prevedere che “L&#8217;unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali”, ne pone i relativi oneri a carico degli stessi. <br />	<br />
Analoghe indicazioni possono trarsi dall’art. 26 co 1 e 2, L. n. 104/1992 (Mobilità e trasporti collettivi.) che prevede testualmente che: “1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. <br />	<br />
2. I comuni assicurano, nell&#8217;ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.”, con ciò fornendo un’ulteriore indicazione circa la titolarità passiva dell’obbligazione in questione, posto che non viene fatto riferimento alcuno ad eventuali oneri a carico delle A.S.L.<br />	<br />
Infine anche la normativa regionale depone nel senso indicato dal Collegio.<br />	<br />
La L.R. n. 10/1997 che reca &#8221; Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l&#8217; integrazione sociale dei portatori di handicap&#8221;, all’art. 12 (rubricato: “Aiuto alla persona, attività sociali e centri socio – riabilitativi”) testualmente recita: “1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con difficoltà o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai Comuni e dalle USL che hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell&#8217;ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.<br />	<br />
2. Le attività in favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio &#8211; assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale, riguardano:<br />	<br />
a) , b)<i> omissis;</i><br />	<br />
c) trasporto dall&#8217; abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto speciale;<br />	<br />
d), e), f) <i>omissis</i>;”<br />	<br />
Le disposizioni appena menzionate depongono nel senso indicato per un duplice ordine di ragioni:<br />	<br />
Il primo comma affida alle USL ed ai Comuni il compito di esercitare gli interventi a favore dei disabili. La norma non pone alcuna deroga a quelle ordinarie, sicchè, risulta agevole desumere che gli interventi vanno effettuati ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Il servizio di trasporto è di competenza dei Comuni, per ciò a loro carico sono le relative spese;<br />	<br />
Il trasporto dall&#8217; abitazione ai servizi e viceversa, nonché l’ accompagnamento e il trasporto speciale vengono contemplati invece dal secondo comma tra “gli altri” interventi socio – assistenziali. A tanto consegue che il trasporto dei disabili è considerato dalla normativa regionale quale servizio socio-assistenziale, la cui pacifica competenza comunale non è smentita da alcuna delle norme citate da parte ricorrente. Anche sotto tale profilo la relativa spese va posta a carico del Comune.<br />	<br />
Per le ragioni appena esposte non può essere accolta neppure la domanda subordinata di dichiarare che l’onere in questione grava pro pari quota a carico del Comune e dell’ASL.<br />	<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. <br />	<br />
A tale fine il Collegio non può esimersi dal valutare il comportamento precontenzioso del Comune ricorrente che ha impugnato la delibera in esame pur avendone indotto l’adozione con l’accettazione degli oneri relativi al servizio di trasporto (v. del. G.M. 205/1998), salvo poi a revocare tale clausola con successiva (v. del. G.M. n. 717/1998).<br />	<br />
Tanto esclude che possa procedersi a compensazione anche parziale delle spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il Comune di Bitonto al pagamento, in favore dell’ Azienda U.S.L. Ba/4 , delle spese processuali, che liquida in via omnicomprensiva di diritti, onorari e spese in Euro 3.500,00 oltre IVA, CPA e rifusione del contributo unificato come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-1-3-2012-n-464/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.464</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2104/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2104</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Getea Italia Srl (Avv.ti M. Foglia e M. Cipolloni) c/ Anas Spa (Avv. Stato) sulla corretta interpretazione dei concetti di &#8220;servizio analogo&#8221; e &#8220;fornitura analoga&#8221; nelle leggi di gara che regolano le procedure per l&#8217;affidamento di servizi e forniture Contratti della p.a. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2104/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2104/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Getea Italia Srl (Avv.ti M. Foglia e M. Cipolloni) c/ Anas Spa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla corretta interpretazione dei concetti di &ldquo;servizio analogo&rdquo; e &ldquo;fornitura analoga&rdquo; nelle leggi di gara che regolano le procedure per l&#8217;affidamento di servizi e forniture</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Lex specialis – Servizio/fornitura analogo – Interpretazione – Similitudine prestazioni – Ammissibilità – Pretesa identità – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di gare per l’affidamento di servizi, il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura analoga”, deve essere inteso non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. Ma è altrettanto vero che quando la legge di gara definisce con attenzione e offre parametri percentuali sulle tipologie di servizi richiesti, il concorrente deve attenersi alla specifica indicazione e conformarsi ad essa nell’identificare le richieste prestazioni “analoghe”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10538 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Getea Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Foglia e Marco Cipolloni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Anas Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Soc Natura Srl, quale capogruppo dell’ATI con G.T. Geotesting Srl, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della Determina del Capo Compartimento dell’Anas prot. n. UCS-0033100-P del 25/7/2008, notificata il successivo 31.7.2008, avente ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria ex art. 48 comma 2 D.Lgs. 163/2006 del contratto misto per l’esecuzione dei servizi di monitoraggio ambientale ante operam, ivi compresa la realizzazione di pozzi per le indagini in sotterraneo, nell’ambito dei lavori di Impresa aggiudicataria provvisoria Getea Italia S.r.l., per carenza dei requisiti speciali di partecipazione;<br />	<br />
&#8211; della Determina del Capo Compartimento dell’Anas prot. n. UCS-0033100-P del 25/7/2008, notificata il successivo 31.7.2008, avente ad oggetto l’aggiudicazione provvisoria della stessa gara alla concorrente seconda classificata ATI Natura S.r.l. (Capogrup<br />
&#8211; degli atti endo ed extra procedimentali, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e susseguenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Anas Spa, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5771/2008 del 10.12.2008;<br />	<br />
Vista l’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare e riesame proposta dalla ricorrente; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 15 febbraio 2012 il Cons. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 6 novembre 2008 e depositato il successivo 18 novembre, la società in epigrafe chiedeva l’annullamento dei provvedimenti pure ivi indicati con cui era stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria della procedura concorsuale per l’affidamento del contratto misto per l’esecuzione dei servizi di monitoraggio ambientale “ante operam” nell’ambito dei lavori di ammodernamento del Troco 2-Tratto 4-Lotto 3 dal km 221+443 al km 225+800. In particolare, il motivo della revoca era fondato sul rilievo che, in sede di verifica dei requisiti autodichiarati dall’impresa, non risultava alfine dimostrato il possesso del requisito di avere svolto “servizi analoghi” a quelli di gara.<br />	<br />
La società ricorrente lamentava, quindi, in sintesi, quanto segue.<br />	<br />
“<i>1° Violazione di legge artt. 40, 41, 42, 48, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sulla conformità degli atti di gara alle previsioni del Bando, del capitolato Speciale e del Disciplinare Tecnico che riguardano il possesso dei requisiti soggettivi nonché per contrasto con l’art. 3 legge 3 agosto 1990, n. 241, per difetto o insufficiente istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti”</i>.<br />	<br />
In sede di gara era stata depositata documentazione attestante attività di monitoraggio, campionatura, indagini idrologico-ambientali, ritenuta però dalla stazione appaltante non idonea a dimostrare lo svolgimento dei richiesti “servizi analoghi”, identificati come svolgimento anche di attività di misurazione e analisi. <br />	<br />
In particolare, sosteneva la ricorrente, l’attività di monitoraggio comprende anche quella di analisi (ad eccezione di analisi particolari ad ogni modo non richieste nel caso specifico) e, comunque, la definizione di “servizio analogo” implica solo la necessità di ricercare elementi di similitudine e non di identità tra quelli considerati, con prevalenza del principio della massima partecipazione in presenza di clausole equivoche. <br />	<br />
Il monitoraggio ambientale, quale oggetto di gara unitamente alla realizzazione di pozzi, prevede infatti attività di campionamento e analisi (in “situ” e in laboratorio), che la ricorrente illustrava in dettaglio, confermando la sostanziale equiparazione dell’attività. Non riscontrando ulteriori specificazioni nel Disciplinare, la ricorrente concludeva nel senso di ritenere che servizi analoghi a quello di “monitoraggio ambientale” (oggetto di gara) dovessero intendersi tutti quelli di monitoraggio comunque svolti nel settore ambientale, rientrando quindi in tale unico contesto le attività di indagine ambientale dimostrate come svolte in dettaglio dalla ricorrente in corso di gara.<br />	<br />
“<i>2° Violazione di legge di cui all’art. 48, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e all’art. 3, legge 3 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà o illogicità, difetto o insufficiente istruttoria e motivazione, manifesta ingiustizia”.</i><br />	<br />
Ai sensi della legge di gara, si ricavava che il tipo di attività da svolgersi era proprio quello di monitoraggio; inoltre, a differenza di altri bandi di gara, nel caso di specie l’attività specifica di analisi non risultava indicata in quanto tale ma solo per richiedere lo svolgimento della stessa anche in laboratori di analisi. Sotto questo profilo, quindi, era mancata una adeguata attività istruttoria da parte della stazione appaltante, anche in relazione alla produzione documentale della ricorrente, nonché una completa motivazione sulle ragioni della disposta revoca.<br />	<br />
La ricorrente, poi, concludeva la sua esposizione chiedendo anche il risarcimento del danno, secondo i parametri che specificava, da individuarsi – subordinatamente &#8211; anche mediante c.t.u.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Anas spa, chiedendo la reiezione del ricorso, secondo le argomentazioni successivamente esposte in deduzioni scritte per la camera di consiglio.<br />	<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava la domanda cautelare ma parte ricorrente depositava successivamente un’istanza di revoca di tale provvedimento, evidenziando di non avere ricevuto la comunicazione della data della camera di consiglio.<br />	<br />
Fissata nuova data per tale incombente, in tale occasione parte ricorrente chiedeva di rinviare la trattazione al merito.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2012 la causa era trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso non può trovare accoglimento.<br />	<br />
Come può agevolmente rilevarsi dalla lettura del provvedimento impugnato, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria è sì avvenuta sulla base della considerazione per la quale “<i>…i certificati di buona esecuzione prodotti dall’impresa…sono riferiti soltanto ad attività di monitoraggio, campionamento ed indagini idrologico-ambientale, nulla riferendo in merito alle attività di misurazione ad analisi.</i>”, ma è stato anche ulteriormente specificato che “<i>…le attività di misurazione ed analisi fanno parte integrante dell’oggetto dell’appalto e sono state ben conosciute dall’impresa che ha formulato per esse una specifica offerta economica compilando la ‘lista delle forniture’…per le stesse attività di misurazione ed analisi, comunque superiori al 30% dell’importo dei servizi oggetto di gara, l’impresa non ha neppure reso dichiarazione di subappalto, essendosi riservata tale facoltà soltanto per una parte delle ‘attività di monitoraggio’</i>”.<br />	<br />
Ebbene, il Collegio rileva che le censure della ricorrente si soffermano solo sulla prima parte della motivazione sopra riportata, tralasciando di approfondire quanto dettagliatamente indicato nella seconda, che è in vece il nucleo della motivazione che ha portato la stazione appaltante alla disposta revoca dell’aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
Con il primo motivo, infatti, la ricorrente, sia pure con argomentazioni suggestive, ricostruisce solo la ritenuta sostanziale affinità – riconducibile quindi nella nozione di “servizio analogo” e non “identico” elaborata dalla giurisprudenza nell’interpretazione della clausola della legge di gara che prevede tale distinzione – tra attività di monitoraggio (indicata come il “più”) e attività di (campionamento e) analisi (indicata come il “meno”), nel senso che il “più” contiene il “meno” e quindi afferma che la dimostrazione dello svolgimento di attività di monitoraggio nel settore ambientale implicava comunque lo svolgimento di analisi.<br />	<br />
Come accennato, se tale tesi potrebbe pure essere astrattamente condivisa in senso generale, rimane comunque doveroso valutare caso per caso se, in relazione all’oggetto di gara, tale corrispondenza ad ogni modo sussista. Ebbene, nel caso concreto, il Collegio rileva la condivisibilità dell’approfondimento motivazionale contenuto nel provvedimento di revoca impugnato – e non integralmente confutato dalla ricorrente – secondo cui la stessa legge di gara distingueva compiutamente le attività di misurazione ed analisi, assegnando loro anche un considerevole valore ponderale relativamente all’importo di gara, quantificato nel 30% circa.<br />	<br />
Infatti, come correttamente evidenziato dall’Anas spa nelle sue difese, nel bando di gara sono specificate, nel quadro “importo servizi”, due ben distinte voci quali “analisi acque superficiali” e “analisi acque sotterranee”. Inoltre, nella “lista delle forniture” di cui al progetto esecutivo, allegata in atti dall’Anas spa, le attività di misurazione e analisi ricorrono in molte voci, tutte puntualmente oggetto di offerta della ricorrente e così pure accade per l’attività di misurazione e analisi dell’atmosfera e del suolo. <br />	<br />
In sostanza, il Collegio ritiene condivisibile la ricostruzione secondo cui, nel caso di specie, l’oggetto del servizio era considerevolmente indirizzato (almeno per il 30%) alle specifiche attività di misurazione e analisi, da effettuarsi direttamente da parte dell’offerente (in assenza di eventuale formale dichiarazione di subappalto), e tali specifiche attività non sono state attestate dalla ricorrente come direttamente a lei riconducibili in servizi analoghi resi in precedenza, limitati invece a generica attività di monitoraggio ambientale, che non comprendeva – dal contenuto della documentazione prodotta in corso di gara – dirette attività di misurazione e analisi, quest’ultime infatti effettuate per lo più da terzi. <br />	<br />
In argomento il Collegio osserva che è vero, come richiamato dalla ricorrente, che la giurisprudenza ha precisato che il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura analoga”, deve essere inteso non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste (v. TAR Lombardia, Bs, Sez. II, 8.1.11, n. 23 e TAR Piemonte, Sez. II 16.1.08, n. 40), tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità, ma è altrettanto vero che quando la legge di gara, come nel caso di specie, definisce con attenzione e offre parametri percentuali sulle tipologie di servizi richiesti, il concorrente deve attenersi alla specifica indicazione e conformarsi ad essa nell’identificare le richieste prestazioni “analoghe”.<br />	<br />
Nel caso in esame, in sostanza, è mancata la dimostrazione di avere effettuato direttamente proprio quei singoli, specifici, servizi di misurazione e analisi che costituivano ben il 30% dell’importo finale offerto, in presenza di una legge di gara che distingueva, nello specifico, tra attività di monitoraggio, misurazione e analisi, sicchè la dimostrazione di avere effettuato direttamente solo la prima non soddisfaceva il requisito di “analogia” enucleabile dall’esame attento del bando, del disciplinare e della lista delle forniture di gara.<br />	<br />
Quanto dedotto finora, essenzialmente riferibile al primo motivo di ricorso, è richiamabile anche a confutazione del secondo.<br />	<br />
Il Collegio, infatti, ribadisce che un attento esame della legge di gara portava ad escludere che oggetto del servizio fosse la generica attività di “monitoraggio”, se invece era presente una ben distinta elencazione delle tipologie di analisi e misurazioni richieste (per un percentuale ben del 30%), per cui correttamente, in assenza di dimostrazione da parte dell’offerente di svolgimento diretto e non tramite terzi di queste e in assenza di dichiarazione di subappalto, l’impianto motivazionale di cui al provvedimento impugnato richiamava tale circostanza, evidenziando, nel contempo, anche la completezza dell’istruttoria che aveva consentito pure un contraddittorio con l’aggiudicataria provvisoria sul punto, prima di adottare l’atto finale per lei negativo.<br />	<br />
Le considerazioni finora illustrate portano quindi alla reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca e del consequenziale provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla seconda classificata e, di conseguenza, anche della domanda risarcitoria, fondata esclusivamente sull’asserita illegittimità della disposta revoca dell’aggiudicazione provvisoria, invece, per quanto detto, insussistente.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono comunque integralmente compensarsi, attesa la peculiarità e originalità della fattispecie dedotta.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta unitamente alla domanda risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2104/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale D. R. M. quale procuratrice Speciale di D. R. R. (Avv.ti L. Angelisanti e M. V. Santonocito) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato) sui poteri del G.A. nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile 1. Giustizia amministrativa – Giudicato – P.A. – Ottemperanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> D. R. M. quale procuratrice Speciale di D. R. R. (Avv.ti L. Angelisanti e M. V. Santonocito) c/  Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri del G.A. nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudicato – P.A. – Ottemperanza – Obbligo giuridico – Configurabilità – Sussiste –  Proposizione nuove questioni – Inammissibilità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Sentenza civile – Ottemperanza – G.A. – Poteri di stretta esecuzione – Sussistenza – Poteri di attuazione – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste in capo all&#8217;Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l&#8217;esecuzione senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito. 	</p>
<p>2. Considerato che il giudice amministrativo, quando è chiamato a pronunciare su di un&#8217;azione di ottemperanza al giudicato derivante da una sentenza emessa dall’a.g.o., pur trattandosi di giurisdizione estesa al merito, deve limitarsi ad usare i poteri di stretta &#8221; esecuzione &#8221; del giudicato, in quanto l&#8217;esercizio dei poteri di &#8221; attuazione &#8221; idonei a modificare (sia pure arricchendolo) il giudicato originario verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all&#8217;ambito della sua giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10403 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Di Russo Monica quale procuratrice Speciale di Di Russo Renato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Angelisanti e Marco Valerio Santonocito, con domicilio eletto presso lo Studio dei medesimi in Roma, via Etruria, 65; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
&#8211; Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Lavoro, n. 9118/2011 del 17 maggio 2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il dott. Ivo Correale e udito il difensore della parte erariale come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, Monica Di Russo, in qualità di procuratrice del sig. Renato Di Russo giusta procura speciale allegata in atti, richiamava, con ricorso a questo Tribunale ex art. 112 c.p.a., notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 9 dicembre, la sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Terza Lavoro, 17 maggio 2011 n. 9118, con la quale le Amministrazioni resistenti in quel giudizio, Regione Lazio e Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale successore del Ministero del Tesoro), erano condannate, in solido, al pagamento nei confronti di Renato Di Russo rappresentato dalla figlia Monica Di Russo in virtù di procura speciale, della somma di euro 68.427,30 per crediti imputabili agli artt. 40 e 41 Reg. INA, oltre interessi legali dal dovuto all’effettivo saldo e al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 5.250,00 oltre IVA, CPA, spese generali ex art. 14 d.m. 127/2004 e spese di CTU liquidate separatamente.<br />	<br />
La ricorrente, quindi, rappresentando che tale sentenza, ritualmente notificata, era passata in giudicato “formale” ex art. 324 cpc, non avendo proposto le Amministrazioni soccombenti ricorso in appello, come da certificazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Roma in data 30 settembre 2011 e successiva certificazione di “passaggio in giudicato” rilasciata dal Cancelliere del Tribunale di Roma in data 21 novembre 2011, chiedeva l’esecuzione di tale sentenza, con adozione di tutte le misure ed i provvedimenti necessari per assicurare l’ottemperanza al giudicato, ricorrendo anche alla nomina di un “commissario ad acta” in sostituzione delle amministrazioni coinvolte.<br />	<br />
Si costituiva formalmente in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2012 la causa era trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Considerato che l’art. 114, comma 3, c.p.a. prevede che nei giudizi di “ottemperanza” ai sensi dell’art. 112 c.p.a., come quello in oggetto, il giudice decide con forma semplificata;<br />	<br />
Considerato che lo stesso art. 114 cit., comma 1 e 2, prevede che “l&#8217;azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta…” e che “unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l&#8217;ottemperanza, con l&#8217;eventuale prova del suo passaggio in giudicato”;<br />	<br />
Considerato che, nel caso di specie, tutti i presupposti ora richiamati sono sussistenti, in quanto risulta depositata in atti copia autentica della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ritualmente notificata alle parti del giudizio definito, nonché la certificazione che attesta il relativo passaggio in giudicato per mancata proposizione di ricorso in appello;<br />	<br />
Considerato che il presente ricorso ex art. 112 c.p.a. risulta ritualmente notificato alla Regione Lazio e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si è costituito solo formalmente, senza opporre alcun elemento;<br />	<br />
Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ricordato che sussiste in capo all&#8217;Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l&#8217;esecuzione senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito (T.A.R. Lazio, Sez. II, 17.6.10 , n. 18411);<br />	<br />
Considerato che il giudice amministrativo, quando è chiamato a pronunciare su di un&#8217;azione di ottemperanza al giudicato derivante da una sentenza emessa dall’a.g.o., pur trattandosi di giurisdizione estesa al merito, deve limitarsi ad usare i poteri di stretta &#8221; esecuzione &#8221; del giudicato, in quanto l&#8217;esercizio dei poteri di &#8221; attuazione &#8221; idonei a modificare (sia pure arricchendolo) il giudicato originario verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all&#8217;ambito della sua giurisdizione (Consiglio Stato , Sez. VI, 26.1.09, n. 360);<br />	<br />
Considerato, quindi, che in assenza di deduzioni da parte delle amministrazioni intimate, il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per denegare la richiesta esecuzione e, a tal fine, in accoglimento del proposto ricorso, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Lazio di provvedere in via solidale all’esecuzione della su richiamata sentenza, mediante il pagamento alla ricorrente, quale procuratrice speciale, delle somme indicate nella sentenza del Tribunale Civile di Roma di cui sopra;<br />	<br />
Considerato che appare opportuno, al riguardo, assegnare per l&#8217;adempimento “de quo” il termine di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza;<br />	<br />
Considerato che, in caso di inerzia dell&#8217;amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà quale “commissario ad acta”, che si nomina sin da ora, il Prefetto di Roma o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi 40 (quaranta) giorni, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione;<br />	<br />
Considerato che, in caso di intervento del “commissario ad acta” il compenso a quest&#8217;ultimo spettante, a carico del bilancio delle amministrazioni inottemperanti, viene fissato fin da ora nell&#8217;importo di euro 1.500.<br />	<br />
Considerato che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), pronunciando ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
1) ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Lazio di provvedere in via solidale, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o dalla comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma di cui in epigrafe nei confronti della sig.ra Monica Di Russo quale procuratrice speciale del sig. Renato Di Russo, con l’avvertenza che, in caso di persistente inottemperanza, dovrà provvedere , quale “commissario ad acta” allo scopo nominato, il Prefetto di Roma o altro funzionario da questi delegato, nel successivo termine di quaranta giorni dalla scadenza di quello assegnato alle Amministrazioni intimate;<br />	<br />
2) condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Lazio al pagamento in solido delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 800,00 euro oltre Iva e CAP, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2106/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2106/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2106</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Cialvigni Srl (Avv.ti M. Cocco e G. Chiaramonte) c/ Autorita&#8217; di Vigilanza sui contratti Pubblici (Avv. Stato) e Isotecno Soa Organismi di Attestazione Spa (Avv.ti A. Capria, A. Crisafulli e R. Donnini) sulle garanzie procedimentali da rispettare nell&#8217;iter di annotazione nel casellario informatico e sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2106/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2106/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Bianchi – <i>Est.</i> Correale<br /> Cialvigni Srl (Avv.ti M. Cocco e G. Chiaramonte) c/ Autorita&#8217; di Vigilanza sui contratti Pubblici (Avv. Stato) e Isotecno Soa Organismi di Attestazione Spa (Avv.ti A. Capria, A. Crisafulli e R. Donnini)</span></p>
<hr />
<p>sulle garanzie procedimentali da rispettare nell&#8217;iter di annotazione nel casellario informatico e sulle eventuali deroghe</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Casellario informatico presso l’AVCP – Annotazione – Contraddittorio – Necessità – Eccezione – Strumenti equipollenti	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – 21 octies l. 241/90 – Controversie pendenti alla data di entrata in vigore – Applicabilità – Sussiste – Ragione – Norma processuale	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Termine e autorità cui ricorrere – Indicazione – Omissione – Illegittimità – Esclusione – Rimessione in termini – Ammissibilità	</p>
<p>4. Provvedimento amministrativo – Interdizione annuale dalle gare – Dies a quo –Decorrenza – Data di annotazione – Conseguenza – Data commissione illecito – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’autonoma capacità lesiva propria dell’annotazione nel casellario informatico, che preclude la partecipazione a pubbliche gare, deve essere considerata come sanzione e come tale legittimamente adottata solo a seguito di contraddittorio con l’interessato con il quale valutare autonomamente il rilievo delle circostanze segnalate. Tuttavia, pur dovendosi ammettere in astratto la necessità di applicazione delle garanzie procedimentali di cui alla l.n. 241/90, è però possibile derogare in concreto a tale conclusione laddove, caso per caso, siano individuati equipollenti idonei allo scopo al fine di rispetto del principio di economia procedimentale.	</p>
<p>2. L’art. 21 octies, comma 2 della l. n. 241/90, pur se introdotto solo con la legge n. 15/05, è applicabile “ratione temporis” anche alle controversie pendenti alla data di relativa entrata in vigore, essendo essa di natura processuale.	</p>
<p>3. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere avverso un provvedimento amministrativo non rileva sulla legittimità dell’atto ma soltanto, semmai, sulla scusabilità dell’errore in caso di mancata osservanza dei termini di impugnazione.	</p>
<p>4. Il <i>“dies a quo”</i> di interdizione annuale dalle pubbliche gare per chi abbia reso false dichiarazioni decorre dalla data di annotazione nel casellario informatico presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e non dalla data di commissione dell’illecito di riferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02106/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08725/2002 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8725 del 2002, proposto da: 	</p>
<p><b>Cialvigni Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Cocco e Giovanni Chiaramonte, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via dei Querceti, 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità di Vigilanza Sui Lavori Pubblici</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Isotecno Soa Organismi di Attestazione Spa<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Capria, Angelo Crisafulli e Roberto Donnini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Donnini in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 284; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento emesso dal Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 13 giugno 2002 con cui si annulla l’attestazione n. 0137 rilasciata all’impresa Cialvigni s.r.l., in data 31.01.2002 e l’inserimento della conseguente annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1, lettera m) del DPR 34/2000 e di quanto precisato con determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001 e n. 10/2002 del 29 maggio 2002 nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del DPR 34/2000 e di ogni altro atto preparatorio, accompagnatorio,conseguente e comunque connesso a quello summenzionato; e avverso l’annotazione che compare nel sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in base al quale l’impresa non può partecipare alle gare d’appalto per un anno a decorrere dal 14 giugno 2003.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; di Vigilanza sui Lavori Pubblici e di Isotecno Soa Spa, con le relative documentazioni;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4792/2002 del 3 settembre 2002;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 15 febbraio 2012 il Cons. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 25 luglio 2002 e depositato il successivo 30 luglio, la società ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti indicati in epigrafe con cui era stato disposto l’annullamento dell’attestazione SOA a suo tempo rilasciata e dell’inserimento della conseguente annotazione nel Casellario Informatico, anche per quanto riguardava, in subordine, l’effettiva durata.<br />	<br />
La motivazione alla base della decisione del Consiglio della competente Autorità, come si legge dal relativo provvedimento impugnato, riguardava la circostanza per la quale la legale rappresentante della Cialvigni srl, che aveva stipulato contratto con la Isotecno SOA spa in data 23 novembre 2001, non era in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) e m), dpr n. 34/2000 al momento del rilascio dell’attestazione perchè condannata ex art. 444 cpp, per fatti inerenti l’affidamento di lavorazioni con subappalti non autorizzati, in data 30 marzo 2001 e già dimissionaria dalla carica in data 16 novembre 2001.<br />	<br />
La ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.<br />	<br />
“<i>I Violazione di legge degli artt. 2, 3 n. 4, 7, 8, 10 legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 e 16, comma 2, DPR 34/2000, artt. 5 e 6 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554; vizio di eccesso di potere”.</i><br />	<br />
Risultava assente la comunicazione di avvio del procedimento, applicabile sia per i principi generali vigenti sia per quanto previsto dall’art. 5 dpr n. 554/99, che prescrive il contraddittorio con gli interessati, ed era stata omessa nella comunicazione finale la parte dell’annotatazione nel sito dell’Autorità. Era inoltre assente anche l’indicazione del termine e dell’Autorità cui ricorrere.<br />	<br />
“<i>II. Violazione dell’art. 15, n. 6, del DPR 34/2000”</i>.<br />	<br />
L’iniziativa dell’Autorità era stata avviata solo sulla base della comunicazione della SOA Isotecno di procedura di variazione ma tale procedura poteva essere iniziata solo per fatti sopravvenuti al rilascio e/o alla richiesta di rilascio. Nel caso di specie solo per un mero errore era stato comunicato il nominativo della signora Cialvigni ma gli organi amministrativi della società non erano stati sostanzialmente modificati rispetto a quelli in carica al momento del contratto e dell’attestazione.<br />	<br />
“<i>III. Violazione dell’art. 17 del D.P.R. 34/2000, art. 17, comma 1, lett. c) e m), DPR 34/2000, vizi per difetto di motivazione, per ingiustizia manifesta, per erroneità dei presupposti e valutazione dei fatti, per irragionevolezza e illogicità”</i>.<br />	<br />
Al momento della stipula con il contratto con la SOA Isotecno, la signora Anna Maria Cialvigni già non possedeva di fatto la carica sociale, come rilevato anche nelle premesse del provvedimento impugnato, per cui la dichiarazione resa era “tamquam non esset”, in quanto proveniente da soggetto che non possedeva più la qualifica, nonché superflua, non trattandosi di legale rappresentante della società.<br />	<br />
“<i>IV. Violazione dell’art. 75, lett. h), DPR 21 dicembre 1999 n. 554”</i>.<br />	<br />
Nel sito informatico dell’Autorità di Vigilanza era indicato che l’impresa era esclusa dalla partecipazione a gare d’appalto per un anno a decorrere dalla data di notificazione dell’intervenuto annullamento ma l’interpretazione era errata perché l’anno doveva farsi decorrere dalla data di rilascio della falsa dichiarazione, del 21 novembre 2001.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Autorità di Vigilanza, rilevando l’infondatezza del ricorso e così faceva pure, con specifica memoria, la Isotecno SOA spa.<br />	<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava motivatamente la domanda cautelare.<br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza parte ricorrente depositava una memoria, confutando le tesi avverse e insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 15 febbraio 2012, la causa era trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio, anche al non più sommario esame della fase di merito, ritiene di confermare l’orientamento espresso in cautelare, rilevando l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Ripercorrendo in sintesi le premesse di fatto, il Collegio rileva che in data 30 marzo 2001 era pronunciata sentenza di condanna, ex art. 444 cpp, nei confronti della signora A.M. Cialvigni. Costei presentava quindi le sue dimissioni dalla carica sociale di Amministratore Delegato della Cialvigni srl e l’assemblea ordinaria dei soci le accoglieva in data 16 novembre 2001. La Cialvigni srl, poi, stipulava in data 23 novembre 2001 contratto definitivo per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione relativa alle Categorie OG1, OG3 e OS1 con la Isotecno SOA spa. In data 21 novembre 2001, però, la stessa A.M. Cialvigni dichiarava nell’ambito di tale procedura, ai sensi degli artt. 47 e 48 dpr n. 445/2000 ed in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale resa ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a-c-d-e-i-l-m, dpr. n. 34/2000, quale legale rappresentante, di non avere riportato sentenze definitive di condanna penale passate in giudicato, ai sensi dell’art. 444 cpp, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale. Seguiva, quindi, la conclusione del procedimento di attestazione in data 31 gennaio 2002 e, solo in seguito, la comunicazione da parte della Cialvigni srl di variazione della legale rappresentanza ai fini di una nuova attestazione di qualificazione, con allegata la documentazione inerente le circostanze sopra rappresentate, cui seguiva l’invio di una nota di chiarimenti da parte della Isotecno SOA spa all’Autorità di settore, la quale provvedeva con i provvedimenti impugnati nella presente sede.<br />	<br />
Premesso ciò, il Collegio rileva che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la mancata osservanza delle norme legate alla partecipazione procedimentale, ai sensi della l.n. 241/90.<br />	<br />
Tale censura non può essere accolta ma ciò non perché – come sostenuto nelle sue difese dall’Autorità di Vigilanza – il provvedimento adottato era di ordine “vincolato” in merito alla perentorietà della norma di cui all’art.17, comma 1, lett. m), dpr n. 34/2000, alla obbligatorietà del suo esercizio, al tipo di istruttoria e alla natura del provvedimento. Questa Sezione, infatti, ha più volte precisato sul punto (TAR Lazio, Sez. III, n. 5281/11, nn. 28464/10 6640/10, nn. 11068/09 e 11090/09) che l’autonoma capacità lesiva, propria dell’annotazione nel casellario informatico, che preclude la partecipazione a pubbliche gare, deve essere considerata come sanzione e come tale legittimamente adottata solo a seguito di contraddittorio con l’interessato con il quale valutare autonomamente il rilievo delle circostanze segnalate (v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 4.8.09, n. 4905). Pur ammettendo, quindi, in astratto la necessità di applicazione delle garanzie procedimentali di cui alla l.n. 241/90 (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 5.7.10, n. 4243), il Collegio ritiene che in concreto è però possibile derogare a tale conclusione laddove, caso per caso, siano individuati equipollenti idonei allo scopo al fine di rispetto del principio di economia procedimentale (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 15.6.10, n. 3754).<br />	<br />
Inoltre, se è possibile applicare tutte le garanzie procedimentali proprie della l.n. 241/90, come invocato dalla ricorrente, deve anche essere applicabile, in generale, quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, l. cit., secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato ovvero qualora, in relazione alla lamentata mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.<br />	<br />
Tale norma – si ricorda – pur introdotta solo con la legge n. 15/05, quindi posteriore all’adozione del provvedimento impugnato, è applicabile “ratione temporis” anche alle controversie pendenti alla data di relativa entrata in vigore, essendo essa di natura processuale, con la conseguenza che l’Amministrazione può sempre dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, così superando ogni censura di carattere formale (Cons. Stato, Sez. VI, 21.4.11, n. 2080; nonché Sez. VI, 4.9.07, n. 4614; 17.10.06, n. 6192 e 7.7.06, n. 4307; TAR Calabria-Rc, 27.9.07, n. 906; TAR Puglia-Ba, Sez. II, 4.4.07, n. 966; TAR Em.Rom.-Bo, Sez. II, 15.3.07, n. 262).<br />	<br />
Ebbene, il Collegio, a questo proposito, rileva che la stessa società ricorrente aveva comunicato alla Isotecno SOA spa – pure con non giustificato indugio, solo in data 27 febbraio 2002 &#8211; la necessità di variazione dell’attestazione di qualificazione già rilasciata, ritenendo quindi la necessità di cancellazione del nominativo del legale rappresentante A.M. Cialvigni e con ciò chiarendo che comunque l’originale dichiarazione resa da costei era ascrivibile a persona nei cui confronti era stata pronunciata sentenza di condanna ex art. 17, comma 1, lett. c)-m), dpr. 34/2000.<br />	<br />
Sul punto, inoltre, il Collegio ritiene che non assume rilevanza quanto richiamato nelle sue difese dall’Autorità intimata sull’applicabilità dell’art. 75 dpr n. 554/99, che richiama la necessità di considerare anche soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente a meno che l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, non essendo sufficiente la mera sostituzione per dimissioni o allontanamento dalla carica sociale, sia perché tale specificazione è assente dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia perché, quel che rileva nella fattispecie in esame, è la necessità di dimostrare l’affidabilità dell’impresa che deve sempre dare luogo a dichiarazioni veritiere, nel rispetto delle prescrizioni di attualità e completezza di cui all’art. 27 dpr n. 34/2000 nonché di conseguente diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 12, lett. a), dpr cit., come richiamato nelle sue difese dall’Isotecno SOA spa. <br />	<br />
Inoltre è da imputare alla non giustificata negligenza dell’impresa la trasmissione alla società di attestazione SOA, ai fini della stipulazione del contratto, di un certificato CCIAA non aggiornato che riportava ancora il nominativo della sig.ra A.M. Cialvigni tra quelli dei legali rappresentanti.<br />	<br />
In definitiva, quindi, il Collegio condivide la conclusione secondo cui, in presenza di una falsa dichiarazione ex art. 17, comma 1, lett. m), dpr n. 34/2000 e in carenza di dimostrazione da parte dell’impresa interessata, anche in corso di giudizio, di condotta diligente sul punto – non specificando in questa sede la Cialvigni srl per quale ragione non abbia immediatamente trasmesso il certificato CCIAA aggiornato e abbia atteso solo il febbraio 2002, dopo avere ottenuto l’attestazione, per iniziare a comunicare la variazione – al caso di specie può applicarsi l’art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/90, avendo l’Amministrazione dimostrato nel corso del giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, essendo legata la sua decisione a meri riscontri temporali senza necessità di valutazione ulteriore in presenza di tali presupposti.<br />	<br />
Per quel che riguarda, infine, la lamentata carenza di indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, il Collegio richiama la giurisprudenza ormai pacifica, secondo la quale tale assenza non rileva sulla legittimità dell’atto ma soltanto, semmai, sulla scusabilità dell’errore in caso di mancata osservanza dei termini di impugnazione, nel caso di specie non sussistente avendo l’interessata proposto nei termini il suo gravame (v., per tutte: TAR Sicilia-Pa, Sez. I, 9.1.12, n. 11).<br />	<br />
Parimenti infondato si palesa anche il secondo motivo di ricorso, per quanto finora evidenziato.<br />	<br />
Nel caso di specie non si è dato luogo ad una variazione per fatti successivamente sopravvenuti ma ad un annullamento per originaria falsità di dichiarazione ex art. 17, comma 1, lett. m), dpr n. 34/2000. Che la falsità in questione fosse ascrivibile a “mero errore”, come dedotto dalla ricorrente, non è circostanza che può rilevare sul punto, anche perché la stessa impresa ha ritenuto di chiedere la modifica dell’attestazione solo dopo il rilascio della stessa e non ancora in pendenza del relativo procedimento, come sarebbe stato opportuno per evidenziare la necessità di mera rettifica, relativa solo a circostanza non potenzialmente invalidante, come era invece quella relativa alla valutazione su falsità della dichiarazione, da sottoporre all’esame dell’Autorità competente e, infatti, ritenuta tale da questa.<br />	<br />
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.<br />	<br />
Non si riscontra alcuna contraddittorietà nel provvedimento impugnato del Consiglio dell’Autorità il quale, richiamando i presupposti di fatto, ha evidenziato &#8211; evidentemente &#8211; la date e la successione degli eventi proprio per attestare la oggettiva falsità della dichiarazione al momento della stipula del contratto e al momento di rilascio dell’attestazione.<br />	<br />
Nel caso di specie, in definitiva, il Collegio ritiene che non può assumere rilievo il solo aspetto sostanziale invocato dalla ricorrente – che vedeva indubbiamente l’accettazione delle dimissioni della sig.ra Cialvigni da parte dell’assemblea dei soci in data 16 novembre 2001 &#8211; in quanto l’aspetto formale, legato alla veridicità di quanto proveniente dal soggetto dichiarante, assicura l’affidabilità dell’impresa che deve sempre essere attestata da dichiarazioni veritiere, essendo sufficiente altrimenti il mero invio di documentazione postuma da parte dei soggetti interessati al fine della valutazione sostanziale dei soggetti preposti, circostanza questa però non considerata dalle norme vigenti.<br />	<br />
Né si riscontra la presenza di dichiarazioni da parte di “falsus procurator” non ratificate, attesa la riconducibilità espressa a chi si qualificava come rappresentante legale, così come non si riscontra un’inequivoca ed esplicita attività di dissociazione della società Cialvigni, invece richiamata dalla ricorrente nella sua memoria – pur se quel che contava era in realtà la dissociazione dall’operato oggetto della condanna penale – dato che la documentazione invocata (depositata dalla ricorrente in giudizio sub n. 4, 10 e 15) era relativa solo alla successiva comunicazione di variazione e al verbale dell’assemblea dei soci che si limitava a ratificare le dimissioni, ringraziando pure la sig.ra Cialvigni per il suo operato “in nome della società”.<br />	<br />
Per quel che riguarda l’ultimo motivo di ricorso, il Collegio richiama la giurisprudenza più recente, secondo cui il “dies a quo” di interdizione annuale dalle pubbliche gare per chi abbia reso false dichiarazioni decorre dalla data di annotazione nel casellario informatico presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e non dalla data di commissione dell’illecito di riferimento (rilascio falsa dichiarazione), come invece sostenuto dalla ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, 5.8.11, n. 4700 e 25.1.11, n. 517).<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.<br />	<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2106/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.766</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-766/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-766/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-766/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.766</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune di Ariccia che, all’esito di un riesame in autotutela, conferma una revoca di autorizzazione autonoleggio, considerato che, anche alla luce delle recenti ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità comunitaria delle disposizioni normative statali e regionali che impongono il possesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-766/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.766</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-766/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.766</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune di Ariccia che, all’esito di un riesame in autotutela, conferma una revoca di autorizzazione autonoleggio, considerato che, anche alla luce delle recenti ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità comunitaria delle disposizioni normative statali e regionali che impongono il possesso di una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza per noleggio di veicolo con conducente, si ritiene che sussistano allo stato i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00766/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04320/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4320 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Patrizia Piccolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto De Nardo e Enrico Rossi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato De Nardo &#038; Rossi, in Roma, via Ottaviano n. 66;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ariccia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgia La Leggia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ombretta Mattetti, in Roma, viale Giulio Cesare n.45;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>società cooperativa Elegance Service a.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza di cessazione di attività emessa dal dirigente dell’area economico finanziaria del Comune di Ariccia n. 5611 del 2.3.2011 con la quale è stata revocata l’autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura n. 3 del 18.12.2003;	</p>
<p>e con i motivi aggiunti<br />	<br />
del provvedimento del Comune di Ariccia di cui al prot. n. 31541 del 7.12.2011 con la quale all’esito del riesame in autotutela dell’istanza è stato confermata la disposta revoca dell’autorizzazione;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ariccia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, anche alla luce delle recenti ordinanze della sezione di rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità comunitaria delle disposizioni normative statali e regionali che impongono il possesso di una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza per noleggio di veicolo con conducente, si ritiene che sussistano allo stato i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie l’istanza e per l&#8217;effetto l’esecutività del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Germana Panzironi, Consigliere<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-766/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.766</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</a></p>
<p>Va sospesa la nota della Regione Puglia che comunica l’esito sfavorevole di un ricorso gerarchico in tema di programma sviluppo rurale &#8211; Fears 2007-2013 &#8211; Reg. (Ce) 1698/2005 &#8211; Misura 214 &#8211; Azione 1 Agricoltura Biologica bando 2009. Infatti, appare condivisibile la censura formulata con riferimento alla violazione dell’art 21</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota della Regione Puglia che comunica l’esito sfavorevole di un ricorso gerarchico in tema di programma sviluppo rurale &#8211; Fears 2007-2013 &#8211; Reg. (Ce) 1698/2005 &#8211; Misura 214 &#8211; Azione 1 Agricoltura Biologica bando 2009. Infatti, appare condivisibile la censura formulata con riferimento alla violazione dell’art 21 del reg. CE 796/2004(confermato dall’art 23 del reg. CE 1122/2009) che, nel disciplinare il deposito tardivo delle domande di aiuto non distingue la presentazione della domanda in forma telematica dalla sua consegna in forma cartacea, stabilendo che la presentazione della domanda di aiuto oltre il termine prescritto comporta solo la riduzione del premio nella misura dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo qualora il ritardo medesimo sia contenuto nei 25 giorni dalla scadenza , mentre prevede l’irricevibilità della domanda di aiuto se il ritardo si protrae per un termine maggiore; inoltre, le presunte carenze della domanda di aiuto/pagamento presentata dal ricorrente non sono mai state comunicate al privato istante quali cause di non ricevibilità della domanda, disattendendo quanto prescritto al punto 12 del bando e dall’art .10 bis della legge 241/1990. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00182/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01887/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Leo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio eletto presso Gianluca Greco De Pascalis in Lecce, piazza Mazzini,56;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Loenilde Francesconi, Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota Regione Puglia, Area politiche per lo sviluppo rurale, prot. AOO ASPR 4/10/2011 n.335, notificata a mezzo racc. a/r in data 12/10/2011, avente ad oggetto &#8221; PSR 2007/2013 &#8211; Mis.214 az. 1 Agricoltura biologica &#8211; bando anno 2009 comunicazione es<br />
&#8211; della nota Regione Puglia Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio Agricoltura, 01/01/2011, prot. AOO 030 01/807/2011 &#8211; 0052688, avente ad oggetto &#8220;programma sviluppo rurale &#8211; Fears 2007-2013 &#8211; Reg. (Ce) 1698/2005 &#8211; Misura 214 &#8211; Azione 1 &#8220;Agricol	</p>
<p>&#8211; nonché ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare ove occorra e per quanto di interesse:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale 11/10/2010 n. 2184;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del dirigente del Servizio agricoltura della Regione Puglia n.589/2010 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22/7/2010;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara per la presentazione delle domande di aiuto previste da &#8220;Asse II &#8211; Miglioramento dell&#8217;ambiente e dello spazio rurale Misura 214 &#8211; Pagamenti agroalimentari &#8211; azione I &#8211; misura biologica-&#8221; pubblicato sul BURP del 16/4/2009 n.58; nonché d	</p>
<p>Nonché dei motivi aggiunti, depositati in data 11.02.2012 per l&#8217;annullamento della nota Regione Puglia Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura del 21/142/2011, prot. n. 106840, indirizzata la Responsabile PSR Misura 214; nonché ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti G. Greco De Pascalis e M. U. Carletti.;	</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appare condivisibile la censura formulata con riferimento alla violazione dell’art 21 del reg. CE 796/2004( confermato dall’art 23 del reg. CE 1122/2009) che, nel disciplinare il deposito tardivo delle domande di aiuto non distingue la presentazione della domanda in forma telematica dalla sua consegna in forma cartacea , stabilendo che la presentazione della domanda di aiuto oltre il termine prescritto comporta solo la riduzione del premio nella misura dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo qualora il ritardo medesimo sia contenuto nei 25 giorni dalla scadenza , mentre prevede l’irricevibilità della domanda di aiuto se il ritardo si protrae per un termine maggiore;<br />	<br />
-considerato, altresì, che appaiono fondate le censure sviluppate in sede di proposizione di motivi aggiunti , in quanto le presunte carenze della domanda di aiuto/pagamento presentata dal ricorrente ( così come indicate nella nota dirigenziale dell’UPA d<br />
ritenuto sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnati<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 31 maggio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-182/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.182</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a></p>
<p>Va accolta, ritenendo illegittima l’esclusione del ricorrente e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la domanda cautelare avverso la determinazione dirigenziale di un Comune che approva la graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Cio’ perche’ l’esclusione si supporta ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ritenendo illegittima l’esclusione del ricorrente e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la domanda cautelare avverso la determinazione dirigenziale di un Comune che approva la graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Cio’ perche’ l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà, nonché la valutazione dell’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00158/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00181/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 181 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Domenico Ventura</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Corato</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 162 del 27.10.2011, a firma del Dirigente F.F. del V Settore –Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Corato dal 09.11.2011 al 23.11.2011 (all. n. 1) e mai notificata e/o comunicata al ricorrente, avente per oggetto l’”Approvazione graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Presa d’atto delle risultanze del responsabile del procedimento amministrativo” e della relativa graduatoria con la quale il Comune di Corato, a conclusione della rinnovata istruttoria, finalizzata alla modifica dei punteggi di cui al bando de quo, escludeva il ricorrente dal beneficio di che trattasi;<br />	<br />
della nota prot. n. 39857 del 29.12.2011 (all. n. 2) a firma del Dirigente F.F. del V Settore – Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, ricevuta in data successiva, con la quale la P.A., a riscontro della nota del ricorrente del 20.12.2011 (all. n. 3), confermava la non ammissibilità della domanda integrando con giustificazioni postume, la già sintetica motivazione di esclusione posta nella determina n. 162 del 27.10.2011;	</p>
<p>ove occorra, delle clausole lesive degli interessi del ricorrente contenute nel “Bando per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose” e nei relativi allegati approvati con la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Corato n. 26 del 26.02.2010 (all. n. 4 e 5), nella parte in cui esse siano state erroneamente interpretate dalla P.A. resistente in danno del ricorrente ed al fine di determinarne l’esclusione;	</p>
<p>di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento ed, ove esistenti, i verbali delle operazioni di valutazione della procedura, con riserva di formulare in merito, ove lesivi, appositi motivi aggiunti;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Tarantini;	</p>
<p>Considerato che l’istanza cautelare proposta appare meritevole di considerazione solo limitatamente alla disposta esclusione del ricorrente, atteso che l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda; nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà , nonché la valutazione dell’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione;<br />	<br />
Considerato che pertanto l’istanza cautelare può trovare accoglimento entro tali limiti (illegittimità dell’esclusione) e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione con riferimento al merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e fatte salve le ulteriori valutazione dell’Amministrazione.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi di pulizia degli immobili comunali, se il disciplinare di gara contempla, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un fatturato per servizi di pulizia presso Amministrazioni Pubbliche, da provare attraverso dichiarazioni rilasciate dalle stesse Amministrazioni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi di pulizia degli immobili comunali, se il disciplinare di gara contempla, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un fatturato per servizi di pulizia presso Amministrazioni Pubbliche, da provare attraverso dichiarazioni rilasciate dalle stesse Amministrazioni, attestanti la realizzazione degli importi richiesti; la ricorrente ha prodotto la dichiarazione del Consorzio CNS, cui è consorziata, che attesta il possesso del requisito richiesto; Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus, posto che l’esclusione è espressamente correlata all’assenza del requisito di partecipazione e non può quindi estendersi alla mancata dichiarazione della Pubblica Amministrazione; in assenza di una espressa previsione di esclusione per la mancata dichiarazione sopra indicata, si poneva l’obbligo, per la stazione appaltante, di azionare il cosiddetto dovere di soccorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00295/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00418/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 418 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cooperativa Copura &#8211; Cooperativa Pulizie Ravenna &#8211; Soc. Coop.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Sabadini, Riccardo Marletta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Marletta in Milano, p.zza Duse, 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Donato Milanese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Giuliano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via F. Cavallotti, 13; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi di pulizia degli immobili comunali C.I.G., 3413370208 prot. 0000615 del giorno 11 gennaio 2012 class. 04/08 comunicato in via fax il giorno 11 gennaio 2012.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Milanese;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che<br />	<br />
il disciplinare di gara contempla, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un fatturato per servizi di pulizia presso Amministrazioni Pubbliche, da provare attraverso dichiarazioni rilasciate dalle stesse Amministrazioni, attestanti la realizzazione degli importi richiesti;<br />	<br />
la ricorrente ha prodotto la dichiarazione del Consorzio CNS, cui è consorziata, che attesta il possesso del requisito richiesto;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus, posto che l’esclusione è espressamente correlata all’assenza del requisito di partecipazione e non può quindi estendersi alla mancata dichiarazione della Pubblica Amministrazione;<br />	<br />
in assenza di una espressa previsione di esclusione per la mancata dichiarazione sopra indicata, si poneva l’obbligo, per la stazione appaltante, di azionare il cosiddetto dovere di soccorso;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che debba essere disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, compensando le spese di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento di esclusione dalla gara;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’11 maggio 2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera di Giunta del Comune di Milano che ha adottato la nuova disciplina di accesso alla ZTL istituendo la c.d. Area C, l&#8217;approvazione dei sistemi di pagamento e di registrazione della targa per l&#8217;accesso dei veicoli, rilevato che gli atti impugnati, posti in essere dalla Giunta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera di Giunta del Comune di Milano che ha adottato la nuova disciplina di accesso alla ZTL istituendo la c.d. Area C, l&#8217;approvazione dei sistemi di pagamento e di registrazione della targa per l&#8217;accesso dei veicoli, rilevato che gli atti impugnati, posti in essere dalla Giunta Comunale per l’istituzione della c.d. “area C”, trovano aggancio nelle previsioni contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano approvato in data 7 luglio 2003 (nel quale è prevista l’istituzione del cd” Road pricing”); per tale ragione non sembra profilarsi la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267/2000 e 7, comma 9, del d.lgs. n. 285/92, nonché nella circolare 31 luglio 1997 n. 3816 del Ministero dei Lavori pubblici; Ritenuto inoltre che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati sottesi alla vicenda in esame, siano prevalenti gli interessi pubblici volti alla tutela della salute e dell’ambiente nonché al perseguimento dell’obiettivo di riduzione del traffico veicolare in aree critiche cittadine; e che pertanto il sacrificio imposto agli interessi dei privati non sembra travalicare i limiti della ragionevolezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00297/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00254/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 254 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Auto Ariberto Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Autoparcheggio Commenda San Barnaba S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Pietro e Vittoria s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Torquato Bertani s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Autorimessa Valle S.n.c. di Dona&#8217; Claudio e Dona&#8217; Elena</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Autosilo San Marco S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Buonaparte Parking S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Garage Velasca S.r.l</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Carducci Parking S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Coop. Parcheggio e Servizi S.C.A.R.L.</b> in persona del legale rappresentante p.t.; Garage Alle Grazie S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Garage Meravigli Mini Hotel Tiziano S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Garage S. Remo S.r.l</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Ge.Mi.Pa. S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Immobiliare Le Colonne S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Lombardia Parcheggi S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Parking S.a.s. di Goffredo Santamaria &#038; C., </b>in persona del legale rappresentante p.t.; <b>Romana Parking S.a.s. di Bianchi Massimiliano Giancarlo &#038; C., </b>in persona del legale rappresentante p.t., tutti impugnati e difesi dagli avv.ti Valeria Catalano e Raffaella D&#8217;Alberti, con domicilio eletto presso lo Studio della prima in Milano, Piazza G. Grandi n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Calì, Maria Rita Surano e Paola Maria Ceccoli, domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura civica in Milano, Via Andreani n. 10;<br /> <br />
<b>Regione Lombardia</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita;<br />	<br />
<b>Provincia di Milano</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita. 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della delibera di Giunta Comunale prot. n. 79513/2011 del 4 novembre 2011 con cui il Comune di Milano ha adottato la nuova disciplina di accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni, istituendo la c.d. Area C, nonché la delibera prot.883750/2011 n.2800/2011 del 13 dicembre 2011, integrativa della precedente; della determinazione dirigenziale n. 21/2011 recante l&#8217;approvazione dei sistemi di pagamento e di registrazione della targa per l&#8217;accesso dei veicoli nella ZTL Cerchia dei Bastioni durante la fase sperimentale, avente durata 18 mesi, a partire dal 16 gennaio 2012; dell&#8217;ordinanza sindacale n. 6722 del 21 dicembre 2011 con cui si ordina l&#8217;avvio sperimentale del 16 gennaio 2012 per la durata di 12 mesi della disciplina della ZTL Cerchia Bastioni Area C; di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus, atteso che gli atti qui impugnati, posti in essere dalla Giunta Comunale per l’istituzione della c.d. “area C”, trovano aggancio nelle previsioni contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano approvato in data 7 luglio 2003 (nel quale è prevista l’istituzione del cd” Road pricing”); e che per tale ragione non sembra profilarsi la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267/2000 e 7, comma 9, del d.lgs. n. 285/92, nonché nella circolare 31 luglio 1997 n. 3816 del Ministero dei Lavori pubblici;<br />	<br />
Ritenuto inoltre che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati sottesi alla vicenda in esame, siano prevalenti gli interessi pubblici volti alla tutela della salute e dell’ambiente nonché al perseguimento dell’obiettivo di riduzione del traffico veicolare in aree critiche cittadine; e che pertanto il sacrificio imposto agli interessi dei privati non sembra travalicare i limiti della ragionevolezza;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che non sussistano le condizioni per accogliere l’istanza cautelare;<br />	<br />
Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-297/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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