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	<title>1/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.960</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.960</a></p>
<p>Non va sospeso un decreto del Ministero della Giustizia recante autorizzazione all&#8217;estradizione del ricorrente, se i motivi di ricorso riguardano, precipuamente, la mancanza di indicazione relativa al termine di consegna all’Autorità dello Stato ad quem, in asserito contrasto con le indicazioni di cui all’art. 18 della Convenzione europea sull’estradizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.960</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso un decreto del Ministero della Giustizia recante autorizzazione all&#8217;estradizione del ricorrente, se i motivi di ricorso riguardano, precipuamente, la mancanza di indicazione relativa al termine di consegna all’Autorità dello Stato ad quem, in asserito contrasto con le indicazioni di cui all’art. 18 della Convenzione europea sull’estradizione e 708, comma 6, c.p.p.: sennonche&#8217; la denunciata omissione rileva solo quale profilo inficiante la legittimità dell’avversata determinazione, cosi&#8217; come la lamentata mancata traduzione del provvedimento nella lingua parlata dall’estradando. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00960/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01210/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 1210 del 2011, proposto dal signor <b>Stalin Erik PILATASIG DIAZ</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Giangrandi e Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paoletti in Roma, via Buzzoni, 3,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
il <b>GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’ECUADOR</b>, non costituito,	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I nr. 506/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ESTRADIZIONE – MCP.	</p>
<p>Visto l’art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011, il Consigliere Raffaele Greco;	</p>
<p>Uditi l’avv. Fabrizio Paoletti, su delega dell’avv. Giangrandi, per l’appellante e l’avv. dello Stato Palatiello per l’Amministrazione;	</p>
<p>Rilevato che le norme internazionali invocate dalla parte appellante disciplinano i rapporti tra Stati e non sono poste invece a garanzia del diritto di difesa dell’estradando, per il quale soccorrono le norme interne le quali non appaiono contrastanti con quelle convenzionali, e in particolare:	</p>
<p>&#8211; l’art. 708, comma 4, cod. proc. pen., al pari dell’art. 18 della Convenzione, dispone che la data di consegna dell’estradando debba essere comunicata allo Stato richiedente, senza però prevedere che tale comunicazione debba essere necessariamente conten	</p>
<p>&#8211; la mancata traduzione del decreto nella lingua dello Stato richiedente è anch’essa posta a garanzia dei rapporti tra Stati come organismi di diritto internazionale, mentre nell’ordinamento italiano resta valido l’art. 143 cod. proc. pen., il quale impon	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello (Ricorso numero: 1210/2011).	</p>
<p>In considerazione della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini di un riesame, il diniego di ammissione alle prove orali degli esami di avvocato sessione 2009 (Corte d’appello di Catania) se e&#8217; dubbio si sia in presenza di copiatura da un testo non consentito, non essendovi corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini di un riesame, il diniego di ammissione alle prove orali degli esami di avvocato sessione 2009 (Corte d’appello di Catania) se e&#8217; dubbio si sia in presenza di copiatura da un testo non consentito, non essendovi corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello sviluppo della traccia – fra la prova di esame e i testi vietati indicati dalla Commissione d’esame, di modo che non è inverosimile che si tratti di mera parafrasi di massime giurisprudenziali tratte da commenti dei quali era consentita la consultazione (idonea a essere valutata negativamente sul versante dell’originalità dell’apporto del candidato, ma non a dar luogo a esclusione dalla prova). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00959/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00596/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 596 del 2011, proposto dalla <b>dottoressa Maria CERBELLI</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Monaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Perticaro in Roma, viale delle Milizie, 38,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO : SEZIONE II nr. 773/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO SESSIONE 2009.	</p>
<p>Visto l’art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011, il Consigliere Raffaele Greco;	</p>
<p>Udita l’avv. Monadi per la appellante;	</p>
<p>Ritenuto che nella specie è quanto meno dubbio che si sia in presenza di copiatura da un testo non consentito, non essendovi corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello sviluppo della traccia – fra la prova di esame e i testi vietati indicati dalla Commissione d’esame, di modo che non è inverosimile che, come assume parte appellante, si tratti di mera parafrasi di massime giurisprudenziali tratte da commenti dei quali era consentita la consultazione (idonea a essere valutata negativamente sul versante dell’originalità dell’apporto del candidato, ma non a dar luogo a esclusione dalla prova); 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l’appello (Ricorso numero: 596/2011) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai fini di un riesame degli atti da parte della Commissione esaminatrice in diversa composizione.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-959/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.952</a></p>
<p>Va sospeso, fino alla definizione del giudizio penale, il provvedimento recante sospensione discrezionale dall&#8217;impiego di un finanziere, perche&#8217; l&#8217;effettivo danno grave e irreparabile del ricorrente non e&#8217; controbilanciato – allo stato attuale dell’azione penale – da un effettivo interesse dell’amministrazione ad evitare un danno che possa derivarle dalla permanenza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, fino alla definizione del giudizio penale, il provvedimento recante sospensione discrezionale dall&#8217;impiego di un finanziere, perche&#8217; l&#8217;effettivo danno grave e irreparabile del ricorrente non e&#8217; controbilanciato – allo stato attuale dell’azione penale – da un effettivo interesse dell’amministrazione ad evitare un danno che possa derivarle dalla permanenza in servizio del ricorrente, tenuto conto che resta comunque sempre ferma la possibilità dell’amministrazione di rideterminarsi in esito agli ulteriori sviluppi dell’azione penale, tenendo altresi&#8217; conto di un provvedimento di trasferimento ad altra sede. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00952/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00414/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 414 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, in persona del Ministro in carica,rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Salvatore Paglino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Fusco, Luigi Volpe, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA &#8211; TRIESTE: SEZIONE I n. 00232/2010, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DISCREZIONALE DALL&#8217;IMPIEGO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Salvatore Paglino;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Volpe e l&#8217;avv. dello Stato Greco;	</p>
<p>Ritenuto che l’ordinanza impugnata, in questa fase di delibazione della domanda cautelare, appare immune dalle censure proposte, avuto riguardo agli sviluppi dell’azione penale, con conseguente significativa attenuazione della gravità degli addebiti mossi all’inquisito sottoposto a sospensione facoltativa dal servizio con il provvedimento impugnato.	</p>
<p>Considerato che , nella valutazione bilanciata degli interessi in gioco, da tali addebiti non pare emergere incompatibilità con lo svolgimento del servizio, tenuto conto che l’antecedente provvedimento di trasferimento ad altra sede ha mantenuto efficacia non essendo stato contestato. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 414/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.962</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-962/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-962/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-962/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.962</a></p>
<p>Va sospesa la revoca dell&#8217;assegnazione temporanea di un militare (eletto pubblico amministratore) a Capua e l&#8217;ordine di rientro a Casarsa, in quanto per l’art. 78 comma 6 t.u.e.l., “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l&#8217;esercizio del mandato”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-962/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca dell&#8217;assegnazione temporanea di un militare (eletto pubblico amministratore) a Capua e l&#8217;ordine di rientro a Casarsa, in quanto per l’art. 78 comma 6 t.u.e.l., “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l&#8217;esercizio del mandato” e la revoca dell’assegnazione temporanea a Capua, necessaria per l’espletamento del mandato, è di fatto assimilabile ad un trasferimento e non può essere disposta in presenza della semplice pendenza di un procedimento penale. Cio&#8217; anche in considerazione che l&#8217;udienza di merito e&#8217; imminente (circa un mese). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00962/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00418/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 418 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Giovanni Gravante</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Tommaso Ventre, con domicilio eletto presso Antonella Le Rose in Roma, via Cavour, 228/B; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VII n. 02235/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL RICORRENTE AL R.U.A.DI CAPUA E ORDINE DI RIENTRO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giovanni Gravante;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Ventre e l&#8217;avv. dello Stato Palatiello;	</p>
<p>Considerato che la trattazione nel merito del ricorso è stata fissata dal Tribunale per la assai prossima data del 23.03.2011 ed in tali brevi more il danno lamentato non presenta carattere di gravità (anche tenuto conto che non sono emersi sviluppi rispetto all’avviso di garanzia che l’appellato riferisce risalire al 2009);	</p>
<p>Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, che sussistono ragioni di compensazione delle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello (ricorso n. 418/2011).	</p>
<p>Compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.1906</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2011-n-1906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2011-n-1906/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2011-n-1906/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.1906</a></p>
<p>Pres. Scafuri – Est. Santoleri Impresa F.F. (Avv. A. Granata) c/ Provincia di Rieti (Avv. M. Cari), sulla legittimità della verbalizzazione unica riferita a più sedute di gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta tecnica – Valutazione – Motivazione – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni. 2. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2011-n-1906/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.1906</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2011-n-1906/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.1906</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri – Est. Santoleri <br /> Impresa F.F.  (Avv. A. Granata) c/ Provincia di Rieti (Avv. M. Cari),</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della verbalizzazione unica riferita a più sedute di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta tecnica – Valutazione – Motivazione – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211;  Gara – Sedute &#8211; Verbalizzazione unica – Legittimità – Condizioni – Arco temporale breve.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure per l&#8217;aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell&#8217;offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata mediante l&#8217;attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l&#8217;individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell&#8217;offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico, qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria.	</p>
<p>2. Nelle gare pubbliche, l’unica verbalizzazione delle operazioni di gara, riferita a più sedute costituisce una mera irregolarità, e non è di per sè illegittima a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale dispersione degli elementi informativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7002 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Impresa Fioretti Fiorello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Granati, con domicilio eletto presso Alessandra Granati in Roma, via dei Gracchi, 56; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Rieti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mariella Cari, con domicilio eletto presso Alberto Costantini in Roma, corso D&#8217;Italia, 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consorzio Abruzzese Lavori e Ambiente (Coala), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mirco Di Bonaventura, con domicilio eletto presso Lucrezia Vaccarella in Roma, Piazzale Porta Pia, 121; 	</p>
<p>A.T.I. Soc Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina Sas, Soc Esseti Srl. n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione dirigenziale della Provincia di Rieti prot. 363 in data 22.06.2010 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Miglioramento Collegamento Terminillo – Leonessa S.R. 4 bis e S.P. 10 al Consorzio Stabile Consorzio Abruzzese Lavori e Ambiente – CO.A.LA;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara, del contratto di appalto, dell’avviso di gara per l’appalto dei lavori nella parte in cui è da intendersi lesivo della posizione dell’attuale ricorrente, al momento della sua concreta applicazione, con particolare riferimento<br />
e per la declaratoria <br />	<br />
di inefficacia del contratto e conseguente accoglimento della domanda dell’impresa ricorrente a vedersi aggiudicato l’appalto con riconoscimento del diritto della ricorrente medesima a subentrare, con effetti retroattivi, nel contratto;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Rieti e di Consorzio Abruzzese Lavori e Ambiente (Coala);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con avviso n. 17518 del 16 aprile 2010, pubblicato sulla G.U.R.I. in pari data, la Provincia di Rieti ha indetto una gara di appalto per la realizzazione dei lavori di “Miglioramento Collegamento Terminillo – Leonessa S.R. 4 bis e S.P. 10” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/06.<br />	<br />
Il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di punti 30 per l’offerta economica e di punti 70 per l’offerta tecnica, stabilendo una serie di sottocriteri: <br />	<br />
&#8212; T.1 – “Soluzioni tecniche migliorative rispetto alla gestione della viabilità interna al cantiere durante l’esecuzione dei lavori” per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 20, distinto a sua volta in:<br />	<br />
T.1 a) “Mantenimento viabilità interna in fase di cantiere” (punti 10)<br />	<br />
T.2 b) “Soluzioni alternative per migliorare la sicurezza stradale in relazione alla tipologia di pavimentazione, alle opere di protezione e alle varie finiture” (punti 10);<br />	<br />
&#8212; T.2 – “Soluzione tecniche migliorative in materia di impatto ambientale del cantiere” per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 40, distinto in:<br />	<br />
T.2 a) “Organizzazione del cantiere” (punti 5)<br />	<br />
T.2 b) “Impatto acustico” (punti 10)<br />	<br />
T.2 c) “Impatto sulle acque” (punti 5)<br />	<br />
T.2 d) “Impatto sull’atmosfera” (punti 5)<br />	<br />
T.2 e) “Impatto sul suolo” (punti 5)<br />	<br />
T.2 f) “Impatto sulla vegetazione”(punti 10);<br />	<br />
&#8212; T.3 “Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori” per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 10.<br />	<br />
Alla gara hanno partecipato – tra le tante &#8211; l’impresa ricorrente, il Consorzio Abruzzese Lavori e Ambiente – CO.A.LA e l’A.T.I. Brunelli Costruzioni di Mancini Giuseppina S.a.s. e Esseti S.r.l..<br />	<br />
All’esito della gara il Consorzio CO.A.LA è risultato il primo classificato con punti 61,950, l’A.T.I. Brunelli si è classificata al secondo posto della graduatoria con punti 57,945 e la ricorrente si è classificata al terzo posto con punti 56,196.<br />	<br />
Con provvedimento prot. n. 363 del 22 giugno 2010, comunicato con nota in pari data, la Provincia di Rieti ha aggiudicato l’appalto alla controinteressata.<br />	<br />
La ricorrente ha impugnato l’atto di aggiudicazione e tutti gli atti di gara deducendo i seguenti motivi di impugnazione:<br />	<br />
___1. Illegittimità dell’aggiudicazione definitiva e dei verbali di gara recanti la valutazione delle offerte tecniche per violazione della lex specialis di gara consistente nel progetto relativo all’opera approvato con Determinazione n. 102 del 19/2/2010. Violazione dell’avviso di gara prot. n. 17518 del 16/4/2010. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, travisamento, difetto di istruttoria.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che la Commissione avrebbe erroneamente valutato la propria offerta e quella delle controinteressate: il punteggio assegnato dalla Commissione sarebbe del tutto illogico ed irrazionale.<br />	<br />
____2. Illegittimità dei verbali e dell’atto di aggiudicazione: per violazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per violazione del criterio di proporzionalità nella valutazione delle offerte tecnica ed economica e di trasparenza; per carenza della ponderazione relativa attribuita a ciascun criterio. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità. Difetto di motivazione.<br />	<br />
Lamenta la ricorrente la mancata verbalizzazione delle sedute nelle quali la Commissione ha proceduto ad esaminare le offerte tecniche.<br />	<br />
L’operato dei commissari sarebbe oscuro non potendosi comprendere le ragioni in base alle quali sarebbero stati assegnati i punteggi, e comunque la Commissione avrebbe assegnato punteggi troppo bassi per l’offerta tecnica svuotando – quindi &#8211; la rilevanza della componente tecnica dell’offerta.<br />	<br />
____3. Illegittimità dell’avviso di gara per violazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Eccesso di potere per carenza dei criteri di valutazione dell’offerta, della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Irrazionalità.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che il bando non recherebbe i criteri motivazionali sulla base dei quali effettuare la valutazione delle offerte ed assegnare i punteggi ai sub criteri previsti nell’avviso: il bando sarebbe quindi illegittimo.<br />	<br />
Chiede quindi l’accoglimento del ricorso con conseguente aggiudicazione del contratto e declaratoria di inefficacia del contratto di appalto.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Rieti che – dopo aver contro dedotto in merito a tutti i profili di impugnazione – ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio anche il Consorzio CO.A.LA, che dopo aver replicato sulle censure proposte, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />	<br />
Con ordinanza n. 4636 del 21 ottobre 2010 la domanda cautelare è stata respinta.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il primo e parte del secondo motivo, la ricorrente censura i criteri di valutazione dell’offerta tecnica.<br />	<br />
Occorre premettere che la giurisprudenza, formatasi specialmente in tema di sindacato giurisdizionale sulla predeterminazione dei criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica, riconosce ampia discrezionalità all&#8217;Amministrazione, salvo che le valutazioni compiute siano manifestamente irragionevoli, arbitrarie, sproporzionate, illogiche e contraddittorie; ciò significa che il giudice amministrativo, nell&#8217;esercizio della propria giurisdizione di legittimità, non può sostituire le proprie scelte a quelle dell&#8217;Amministrazione, invadendo il merito amministrativo, ma può comunque verificare che le scelte del&#8217;Amministrazione non siano il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti ed irragionevoli, sì da comportare un vizio della funzione (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2009, n. 837; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 maggio 2009, n. 5196; T.A.R. Umbria 27/11/09 n. 739).<br />	<br />
La giurisprudenza ha poi precisato che nelle procedure per l&#8217;aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell&#8217;offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata mediante l&#8217;attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l&#8217;individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell&#8217;offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico, qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Sez. Salerno 1/10/10 n. 11291;T.A.R. Toscana Sez. II 20/5/10 n. 1534; T.A.R. Lazio Sez. I 4/11/09 n. 10828).<br />	<br />
Nel caso di specie il bando di gara prevedeva un punteggio massimo di punti 70 per l’offerta tecnica, stabilendo una serie di sottocriteri ciascuno dei quali sufficientemente dettagliato e contenente gli elementi che sarebbero stati oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione: ne consegue che nel caso di specie non soltanto deve ritenersi sufficiente la motivazione numerica, ma sarebbe stata del tutto inutile la predisposizione dei criteri motivazionali della cui mancanza si duole la ricorrente. <br />	<br />
Per quanto attiene, poi, all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando ha utilizzato il metodo aggregativo/compensatore, di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 riportando la specifica formula contenente anche le indicazioni relative al computo dei punteggi per l’offerta tecnica.<br />	<br />
Sicché in seno alla Commissione, ogni commissario ha assegnato per ciascun offerta relativa al sottocriterio di riferimento, il punteggio ricompreso tra 0 ed 1 (rispettivamente il minimo ed il massimo); partendo dai tre punteggi assegnati dai Commissari, è stato così calcolato il punteggio medio assegnato per ciascuna offerta relativa al sottocriterio di riferimento; detto punteggio medio è stato poi rapportato al punteggio massimo previsto per il sottocriterio di riferimento, in modo tale da ricavare il punteggio concretamente assegnato alla singola offerta nell’ambito del sottocriterio di riferimento stesso; infine, i vari punteggi assegnati al singolo concorrente per ogni sottocriterio sono stati sommati, ricavando così il punteggio conseguito in relazione all’offerta tecnica.<br />	<br />
La Commissione nell’attribuire i punteggi ha applicato puntualmente i criteri individuati nel bando e ha rapportato i punteggi medi assegnati a ciascun sottocriterio al punteggio massimo previsto nel bando stesso: il bando non prevedeva l’obbligo di attribuire necessariamente il punteggio massimo per l’offerta tecnica, così come invece previsto per quella economica, rimettendo alla discrezionalità della Commissione la commisurazione del singolo punteggio da quantificarsi in considerazione della qualità migliorativa della proposta di intervento.<br />	<br />
Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio massimo per le offerte tecniche non è sintomo di illogicità delle determinazioni della Commissione, ma è derivato dalla qualità – tutto sommato modesta a giudizio della Commissione – delle offerte migliorative.<br />	<br />
Inoltre, la specificazione dei criteri e sub-criteri di valutazione hanno reso del tutto inutile la motivazione sui punteggi, essendo sufficientemente esplicativo il punteggio numerico, così come non necessaria era la predisposizione dei criteri motivazionali tenuto conto dell’assoluta chiarezza dei criteri e sottocriteri di valutazione.<br />	<br />
Dette precisazioni consentono di respingere anche il terzo motivo.<br />	<br />
Deve essere ora esaminata la doglianza con la quale la ricorrente ha denunciato la palese illogicità dei punteggi assegnati dalla Commissione per le offerte tecniche.<br />	<br />
Come già ricordato, il bando prevedeva il punteggio massimo di punti 70 per l’offerta tecnica, stabilendo una serie di sottocriteri: <br />	<br />
&#8212; T.1 – “Soluzioni tecniche migliorative rispetto alla gestione della viabilità interna al cantiere durante l’esecuzione dei lavori” per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 20, distinto a sua volta in:<br />	<br />
T.1 a) “Mantenimento viabilità interna in fase di cantiere” (punti 10)<br />	<br />
T.1 b) “Soluzioni alternative per migliorare la sicurezza stradale in relazione alla tipologia di pavimentazione, alle opere di protezione e alle varie finiture” (punti 10);<br />	<br />
&#8212; T.2 – “Soluzione tecniche migliorative in materia di impatto ambientale del cantiere” per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 40, distinto in:<br />	<br />
T.2 a) “Organizzazione del cantiere” (punti 5)<br />	<br />
T.2 b) “Impatto acustico” (punti 10)<br />	<br />
T.2 c) “Impatto sulle acque” (punti 5)<br />	<br />
T.2 d) “Impatto sull’atmosfera” (punti 5)<br />	<br />
T.2 e) “Impatto sul suolo” (punti 5)<br />	<br />
T.2 f) “Impatto sulla vegetazione”(punti 10).<br />	<br />
&#8212; T.3 “Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori” (punti 10).<br />	<br />
Parte ricorrente contesta la valutazione relativa ai sottocriteri T.1 a), T.1 b), T.2 a), T.2 b), T.2 c), T.2 d), T.2 e) e T.2 f).<br />	<br />
Prima di passare alla disamina delle singole censure è necessario premettere che, come correttamente rilevato dalla controinteressata, l’assunto di parte, esigerebbe l’assegnazione di 0 punti per la sua offerta tecnica con riferimento a quasi tutti i sottocriteri, conclusione intuitivamente inaccettabile per la sua assolutezza, richiedendo una valutazione estremamente deteriore, non suffragata da alcun conforto probatorio e contrastante in concreto con le caratteristiche peculiari di tale offerta, in specie l’uso di elicotteri per trasporti rapidi e non impattanti in alta quota nonchè l’uso di animali da soma per il trasporto di materiali ed attrezzature, mezzi che per un appalto della specie – concernente lavori di adeguamento di una strada di montagna tra i 1000 e i 1900 metri (come chiarito dalla Provincia di Rieti) &#8211; rappresentano un’evidente utilità.<br />	<br />
Passando ad esaminare separatamente le singole censure, ritiene il Collegio che i punteggi assegnati per il punto T.1 a) – mantenimento della viabilità interna in fase di cantiere, non siano palesemente illogici, tenuto conto che le offerte del Consorzio CO.A.LA e dell’ATI Brunelli sotto il profilo della sicurezza stradale sono sostanzialmente simili – atteso che anche l’offerta della Brunelli e prevede dei tratti di strada a senso unico alternato &#8211; , mentre l’offerta della ricorrente ha ottenuto un punteggio più elevato proprio per aver proposto l’eliminazione del senso unico alternato a chiusura di ogni singola giornata di lavoro, ma la sua offerta – nel contempo – non prevedeva alcuna soluzione migliorativa per quanto concerne la protezione contro la caduta accidentale di detriti sul versante sovrastante la strada provinciale: ne consegue che il punteggio assegnato alle offerte dalla Commissione alle tre concorrenti non appare né illogico, né irragionevole.<br />	<br />
Lo stesso deve ritenersi per il punto T.1 b) – Tipologia di pavimentazione e opere di protezione, per la quale l’offerta della ricorrente, presentandosi come più completa, è stata premiata con un maggior punteggio.<br />	<br />
Nessuna evidente illogicità è rinvenibile nei punteggi assegnati per il sottocriterio T.2 a) – Organizzazione del cantiere, tenuto conto che la ricorrente ha ottenuto per detto sottocriterio un punteggio più elevato rispetto alle altre concorrenti in considerazione della tipologia dei materiali di recinzione, essendo per il resto le offerte assai simili.<br />	<br />
Nessuna illogicità è ravvisabile con riferimento ai punteggi assegnati con riferimento al sottocriterio T.2 b) -Impatto acustico, atteso che il punteggio attribuito alla aggiudicataria è giustificato dall’utilizzazione di animali da soma per il trasporto di materiali ed utensili dalla sede stradale ai vari punti in declivio in prossimità dei quali installare barriere anticaduta massi o di contenimento della neve, mentre la ricorrente ha conseguito comunque il punteggio più elevato tenendo conto della presentazione dello studio sull’acustica del sito.<br />	<br />
Lo stesso deve ritenersi con riferimento al sottocriterio T.2 c) – Impatto sulle acque, per il quale la valutazione della Commissione non appare irrazionale, tenuto conto della particolarità dell’offerta della controinteressata con riferimento alla risoluzione del problema della dispersione della miscela cementizia nel sottosuolo.<br />	<br />
Anche il maggior punteggio assegnato all’aggiudicataria per il sottocriterio T. 2 d) – Impatto sull’atmosfera, è riconducibile all’utilizzazione di animali da soma, e dunque non è irragionevole, mentre il punteggio assegnato alla ricorrente risulta ampiamente giustificato, tenuto conto che l’impresa doveva effettuare soltanto carotaggi di modesta altezza e larghezza.<br />	<br />
Non può ritenersi illogico neppure il punteggio di punti 0 assegnato alla ricorrente per il sottocriterio T.2 e), non avendo presentato proposte migliorative.<br />	<br />
Per quanto riguarda, invece, il sottocriterio T.2 f) – Impatto sulla vegetazione, l’attribuzione del medesimo punteggio a tutte e tre le concorrenti non appare irragionevole tenuto conto della sostanziale equivalenza delle offerte, considerato anche che l’utilizzazione dei mezzi prescelti dalla controinteressata (elicottero e animali da soma) non rende necessario l’intervento di rinaturalizzazione.<br />	<br />
Ritiene quindi il Collegio che le valutazioni della Commissione non siano affette da palesi irragionevolezze ed illogicità e che quindi la doglianza debba essere respinta.<br />	<br />
Con altro profilo del secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la mancanza di verbalizzazione contestuale delle sedute.<br />	<br />
Sul punto il Collegio si è già pronunciato in sede cautelare rilevando che costituisce una mera irregolarità, atteso che non viene allegata alcuna violazione delle regole di sicurezza ed integrità delle offerte e della relativa documentazione tecnica e che – comunque – è stata effettuata una verbalizzazione anche se tardiva.<br />	<br />
“L&#8217;unica verbalizzazione delle operazioni di gara di appalto, riferita a più sedute, non è di per sé illegittima, a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi” (Cons. Stato , sez. V, 21 gennaio 2009 , n. 278; cfr. T.A.R. Piemonte Sez. II 6/10/07 n. 3017; 14/3/05 n. 459).<br />	<br />
Nella fattispecie è stato redatto un unico verbale complessivo relativo alle tre sedute di valutazione delle offerte tecniche nel quale è stata riportata l’intera attività di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione.<br />	<br />
Non sussiste quindi alcuna illegittimità nell’operato della Commissione, ma al massimo una semplice irregolarità.<br />	<br />
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando così dispone:<br />	<br />
respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che vengono liquidate rispettivamente per € 1.000,00 in favore dell’Amministrazione e per € 1.000,00 in favore della controinteressata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Floriana Rizzetto, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2011-n-1906/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.1906</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.52</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-3-2011-n-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-3-2011-n-52/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-3-2011-n-52/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.52</a></p>
<p>M. Perrelli Pres. &#8211; E. Loria Est. Soc. Coop. P.A., ATI Coopservice Soc. Coop. Pa in proprio e quale mandataria del raggruppamento da costituirsi con Gesta S.p.a., Servizi Italia S.p.a., Manutencoop Facility Management S.p.a. (Avv.ti E. Coffrini e M. Coffrini) contro il Comune di Reggio nell’Emilia e Scuole e nidi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-3-2011-n-52/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-1-3-2011-n-52/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.52</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Perrelli Pres. &#8211; E. Loria Est. <br /> Soc. Coop. P.A., ATI Coopservice Soc. Coop. Pa in proprio e quale mandataria del raggruppamento da costituirsi con Gesta S.p.a., Servizi Italia S.p.a., Manutencoop Facility Management S.p.a. (Avv.ti E. Coffrini e M. Coffrini) contro il Comune di Reggio nell’Emilia e Scuole e nidi d’Infanzia &#8211; Istituzione del Comune di Reggio Emilia (Avv. S. Gnoni) e nei confronti del Consorzio Servizi e Appalti &#8211; C.S.A e ATI con Koinos Soc. Consortile a r.l. &#8211; Guerrato S.p.a. (Avv.ti A. Molinari e L. Piscitelli) e di  Koinos Società Consortile a r.l. ed altra (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>in tema di intestazione della cauzione prestata da un raggruppamento temporaneo di imprese</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Cauzione – A.T.I. &#8211; Contraente la sola capogruppo &#8211; Clausola per cui si dà e si prende atto che la contraente è capogruppo della costituenda A.T.I. formata dalle mandanti espressamente indicate – Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di intestazione della cauzione prestata da un raggruppamento temporaneo la clausola inserita nella polizza per cui “si dà e si prende atto che la contraente C.S.A. è capogruppo della costituenda A.T.I. formata dalle seguenti mandanti: Koinos e Guerrato” appare sufficiente a sancire l’impegno del garante nei confronti della stazione appaltante per il mancato adempimento della totalità degli obblighi e oneri inerenti la partecipazione alla gara del contraente C.S.A., anche in qualità di mandataria del raggruppamento costituendo, essendovi l’espresso riferimento a “ogni e qualsiasi obbligo inerente la partecipazione alla gara”. Il garante è difatti tenuto a rispondere per gli inadempimenti eventualmente realizzati da qualsiasi sottoscrittore dell’offerta congiunta, venendo in rilievo il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al raggruppamento che hanno sottoscritto l’offerta; infatti, gli obblighi inerenti la partecipazione alla procedura di gara sono stati assunti solidalmente dalle imprese facenti parte del raggruppamento, che, ai termini del bando di gara, hanno presentato un’offerta sottoscrivendola congiuntamente. Ne consegue che nella specie non sussiste alcuna violazione del bando il quale richiedeva sul punto che in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione “dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 225 del 2010, proposto da </p>
<p>Coopservice Soc. Coop. P.A., ATI Coopservice Soc. Coop. Pa, in proprio e quale mandataria del raggruppamento da costituirsi con Gesta S.p.a., Servizi Italia S.p.a., Manutencoop Facility Management S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avv. Ermes Coffrini e Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, Piazzale Santafiora 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Reggio nell’Emilia, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, Scuole e nidi d’Infanzia &#8211; Istituzione del Comune di Reggio Emilia, rappresentati e difesi dall’avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Pagliari in Parma, borgo Antini 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Consorzio Servizi e Appalti &#8211; C.S.A e ATI con Koinos Soc. Consortile a r.l. &#8211; Guerrato S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Molinari e Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Parma, via Mistrali, 4; Koinos Società Consortile a r.l., Guerrato S.p.a.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione e previa richiesta di misure cautelari monocratiche in via d’urgenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione dirigenziale prot. 517/DR, n. 106.10 del 6 settembre 2010, avente ad oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento della gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi per il funzionamento delle scuole e nidi d’infanzia. Periodo contrattuale 25.8.2010 &#8211; 31.7.2015. Approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva”;<br />	<br />
della determinazione, di cui non si conoscono gli estremi di adozione, con la quale è stato deciso l’affidamento, almeno in parte in via immediata e diretta, alle imprese aggiudicatarie dello svolgimento dei servizi in gara, nell’attesa della stipula del contratto di appalto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio nell&#8217;Emilia e di Scuole e Nidi d&#8217;Infanzia &#8211; Istituzione del Comune di Reggio Emilia e di Consorzio Servizi e Appalti &#8211; C.S.A e ATI con Koinos Soc. Consortile a r.l. &#8211; Guerrato S.p.a.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da C.S.A. &#8211; Consorzio Servizi e Appalti e A.T.I. con Koinos Soc. Cons. a r.l. e Guerrato S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Molinari e Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa Molinari in Parma, via Mistrali, 4; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, d.lgs. 7 luglio 2010 n. 156;<br />	<br />
Dato atto che è stato pubblicato il dispositivo di sentenza ai sensi dell’articolo 120, co. 9, d.lgs. 7 luglio 2010 n. 156;<br />	<br />
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 24/27 settembre 2010 e depositato in data 24 settembre 2010, la COOPSERVICE, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con Gesta S.p.a., Servizi Italia s.p.a., e Manutencoop Facility Management s.p.a., impugna gli atti relativi all’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi per il funzionamento delle scuole d’infanzia per il periodo contrattuale dal 25 agosto 2010 al 31 luglio 2015.<br />	<br />
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Il ricorrente prospetta i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1 – Violazione e/o erronea applicazione delle previsioni e prescrizioni della <i>lex specialis</i> con riferimento specifico al punto 1 e al punto 7.2 in tema di offerta economica. Illogicità e travisamento , difetto di istruttoria e/o di motivazione su un aspetto decisivo dell’aggiudicazione. L’appalto, secondo la <i>lex specialis</i> pur essendo a lotto unico, sarebbe stato suddiviso in svariati specifici servizi, per ognuno dei quali è stato indicato il valore complessivo a base di gara. L’aggiudicazione è stata prevista con riferimento al ribasso effettuato sul prezzo complessivo di tutti i servizi; è stato vietato ai concorrenti di proporre “valori per servizio superiori alla base di gara”. Nonostante ciò, l’offerta dell’aggiudicataria presentava tre servizi in aumento, i servizi B2, il B3 e C1. La Commissione di gara e il dirigente non si sono avveduto di tale elemento, sottraendosi in tal guisa all’onere istruttorio e al controllo che avrebbero dovuto effettuare.<br />	<br />
2 – Violazione e /o erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di presentazione delle offerte nelle pubbliche gare e nello specifico, violazione del punto 4 del disciplinare laddove prescrive che tutta la documentazione debba essere redatta in lingua italiana e non contenere correzioni – illogicità – difetto istruttorio – travisamento – difetto motivo. Il disciplinare richiedeva che tutta la documentazione doveva essere redatta in lingua italiana, laddove gli allegati dell’offerta della controinteressata riguardanti gli impianti di servizi tecnici, sono stati redatti in lingua tedesca.<br />	<br />
3 – Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 38 decr. lgs. 163/2006 – nello specifico violazione e/o erronea applicazione del punto 5 – Paragrafo I del disciplinare di gara – Assoluta carenza motiva sul punto. Il disciplinare prescrive la doverosa indicazione da parte dei partecipanti alla procedura di gara, di tutte le condanne subite, senza o con il beneficio della non menzione. La stazione appaltante si è riservata il giudizio sulla affidabilità morale e professionale dell’impresa. Il legale rappresentante della Koinos a r.l. ha dichiarato di avere subito una serie di condanne penali, di cui solo in caso il reato risulta estinto, mentre negli altri casi, i reati continuano a subire i loro effetti collaterali, per cui la stazione appaltante avrebbe dovuto effettuare la verifica di affidabilità, mentre manca ogni motivazione sul punto nei provvedimenti con cui è stata disposta l’aggiudicazione.<br />	<br />
4 – Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 75 decr. Lgs. 163/2006 &#8211; nello specifico: violazione e/o erronea applicazione del punto 5 – Paragrafo VI del disciplinare in tema di cauzione provvisoria – illogicità – travisamento –difetto motivo ed istruttorio. Il disciplinare prevedeva la presentazione della cauzione a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La cauzione presentata dal raggruppamento contro interessato è stata rilasciata dalla compagni assicuratrice Aurora con contraente e obbligato principale solo il C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti, società mandataria e non , invece, le altre imprese raggruppate. <br />	<br />
5 – Violazione e/o erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 10 e 11 decr. Legis. 163/2006, violazione e/o erronea applicazione dell’art. 125 decr. legis. 163/2006. Illogicità – difetto di motivazione – travisamento – contraddittorietà. A decorrere dall’agosto del 2010 la stazione appaltante ha chiesto la restituzione degli immobili e degli impianti alla ricorrente, precedente gestrice del servizio, nonostante la disponibilità di quest’ultima a assicurare, medio tempore, la gestione. Appare, in tal modo, essere stata violata la disposizione di cui all’art. 11 punto 9 d.lgs. 163/2006, che considera l’esecuzione d’urgenza, in attesa del contratto, una eccezione alla regola generale. Inoltre, ai sensi dell’art. 125 c. 11 d.lgs. 163/2006 l’affidamento diretto è consentito, da parte del responsabile del procedimento, per i servizi di importo inferiore a euro 20.000, mentre per le somme superiori è necessario procedere con procedura negoziata, per le quale le imprese ricorrenti erano comunque titolate a partecipare.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Emilia nonché l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, oltre al Consorzio Servizi e Appalti, contro interessato, in proprio e quale mandatario del costituito raggruppamento con Koinos soc. cons. a r.l. e Guerrato s.p.a.<br />	<br />
Quest’ultimo raggruppamento ha, altresì, depositato ricorso incidentale in data 03 novembre 2010, con il quale ha chiesto l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del raggruppamento di imprese ricorrente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse del ricorso principale.<br />	<br />
Con decreto monocratico in data 24 settembre 2010 è stata respinta la richiesta di misura cautelare ai sensi dell’art. 56 cod .proc. amm.<br />	<br />
Con ordinanza in data 12 ottobre 2010 è stato dato atto della rinuncia all’istanza cautelare, resa a verbale dalla parte ricorrente, e fissata l’udienza di merito.<br />	<br />
In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie e documenti<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
In data 21 dicembre 2010 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza ai sensi dell’articolo 120, co. 9, d.lgs. 7 luglio 2010 n. 156.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato nel merito, per cui si ritiene che non sia necessario trattare l’eccezione di inammissibilità per difetto del contraddittorio sollevata dal raggruppamento contro interessato.<br />	<br />
I. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il raggruppamento contro interessato non avrebbe dovuto aggiudicarsi la gara in quanto ha presentato nell’offerta economica tre servizi in aumento rispetto al valore posto a base di gara, sebbene il valore complessivo dell’appalto fosse più vantaggioso rispetto alla propria offerta.<br />	<br />
Per valutare la fondatezza di tale censura occorre interpretare il bando e il disciplinare di gara. <br />	<br />
L’articolo 1 del bando sancisce che l’appalto è “un lotto unico”, sia pure suddiviso in una serie di servizi che vengono specificati nelle pagine da 31 a 45 dello stesso bando e a cui viene attribuito un valore presunto per il periodo contrattuale. <br />	<br />
Il bando precisa che ai fini dell’aggiudicazione è valutato esclusivamente il valore complessivo (per le prestazioni a canone e a misura), nonostante non potessero essere proposti valori per servizio superiori alla base di gara. Giova rilevare, in puto di fatto, che la base di gara ammonta a euro 8.314.058,33, laddove l’offerta della controinteressata aggiudicataria ammonta a euro 8.026.961,41 e quella del raggruppamento ricorrente a euro 8.224.665,02, per cui l’aggiudicazione al raggruppamento CSA, Koinos, Guerrato ha comportato un significativo vantaggio economico per l’Amministrazione.<br />	<br />
Inoltre, giova rilevare, al fine di valutare la fondatezza della censura, che anche la ricorrente ha indicato, nella propria offerta economica, alcuni valori in rialzo rispetto alla base d’asta del singolo servizio (C1, anni 2010 e 2015), senza che, per tale motivo, sia stata esclusa dalla procedura di gara.<br />	<br />
Del resto, la norma sopra richiamata non prevedeva la sanzione dell’esclusione per l’eventuale indicazione in rialzo sui singoli servizi che andavano a comporre il lotto unico, di talché avrebbe costituito una violazione del principio di massima partecipazione escludere la controinteressata per il fatto di avere indicato su taluni dei singoli servizi, non influenti sul prezzo finale complessivo offerto, dei valori maggiori rispetto a quelli indicati nell’Allegato 1.<br />	<br />
In ogni caso, come già rilevato, appare corretta la valutazione dell’Amministrazione, che ha applicato lo stesso criterio anche per l’offerta della ricorrente, che pure prevedeva un importo in aumento rispetto al valore del servizio di funzionamento contrassegnato con la lettera C1), in tal modo sostanzialmente salvaguardando il criterio di massima partecipazione e sostanzialmente indirizzando la propria scelta secondo un canone di buona amministrazione che la ha consentito di scegliere l’offerta per essa più vantaggiosa in termini economici, oltre che tecnici, essendo indubitabile che l’offerta economica complessiva del raggruppamento controinteressato era economicamente “più vantaggiosa” per la stazione appaltante.<br />	<br />
II. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione del punto 4 del disciplinare di gara laddove prescrive che tutta la documentazione dell’offerta debba essere redatta in lingua italiana e non contenere correzioni. Parte dell’offerta tecnica della controinteressata conterrebbe, infatti, documenti redatti in lingua tedesca, che quindi sarebbero risultati incomprensibili per la commissione di gara.<br />	<br />
Il motivo è infondato, atteso che la disposizione citata del punto 4 (peraltro non assistita dalla sanzione dell’esclusione per la sua violazione) deve essere integrata con quanto stabilito dal medesimo disciplinare al punto 7, ove si precisano le modalità di redazione dell’offerta tecnica: è evidente che questa parte dell’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, ma ciò non esclude che eventuali allegati (che pure vengono citati al punto 7 relativamente alla documentazione cartacea) possano essere prodotti in altra lingua. Nel caso di specie, è stato prodotto in lingua tedesca un allegato che si riferisce alla scheda tecnica di un prodotto che costituisce materiale isolante, peraltro accompagnato da una presentazione in lingua italiana, per cui l’offerta tecnica nel suo complesso deve ritenersi che sia risultata sufficientemente intellegibile per la commissione di gara.<br />	<br />
Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere disatteso.<br />	<br />
III. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione da parte della stazione appaltante e del seggio di gara dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 e del punto 5, paragrafo I del bando. Ciò in quanto l’amministrazione, a fronte delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di una delle ditte facenti parte del raggruppamento aggiudicatario relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del d.lgs. 163/2006, non ha svolto alcuna istruttoria né ha motivato in ordine al perché ha ritenuto irrilevanti le condanne subite dal soggetto sopraindicato.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
L’art. 5 del bando di gara, che si assume violato, prevede, al paragrafo I, che i concorrenti, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, debbano comunicare, tra l’altro, tutte le condanne subite, senza o con il beneficio della non menzione, al fine di verificare se esse incidano sull’affidabilità morale professionale del soggetto partecipante ai fini dell’eventuale esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006.<br />	<br />
L’articolo 38 si pone, infatti, l’obiettivo di far sì che non partecipino alle pubbliche gare coloro che hanno commesso reati accertati rilevanti ai fini della presenza o meno in capo agli stessi della moralità professionale.<br />	<br />
Nel caso di specie, il legale rappresentante della Koinos ha dichiarato, seguendo le prescrizioni del bando, di avere subito cinque procedimenti penali, uno per un reato amnistiato, un altro dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., tre conclusi con sentenza di patteggiamento della pena. Ciò che potrebbe rilevare ai fini dell’accertamento della moralità professionale sono le tre sentenze di patteggiamento, tuttavia le tre condanne sono state irrogate per tre reati (omicidio colposo, omicidio colposo a seguito di incidente stradale, lesioni colpose) che non sembrano avere incidenza sulla moralità professionale, anche in considerazione della loro natura colposa.<br />	<br />
In ogni caso, anche se sarebbe stato preferibile che il seggio di gara si pronunciasse in merito alle stesse, tuttavia ciò sarebbe dovuto avvenire in fase di ammissione e non in fase di aggiudicazione della commessa pubblica, per cui il motivo di ricorso appare addirittura tardiva per come è stato prospettato.<br />	<br />
Peraltro, un onere motivazionale stringente può predicarsi nel caso in cui i reati accertati comportino l’esclusione a seguito della positiva valutazione di incidenza sulla affidabilità morale e professionale del concorrente, non nel caso in cui vi sia pacificamente l’ammissione alla procedura di gara (anche il raggruppamento ricorrente peraltro, aveva una problematica analoga e il seggio di gara non ha motivato nulla in punto di ammissione alla procedura di gara).<br />	<br />
IV. Con il quarto motivo si sostiene che la cauzione prestata dal raggruppamento controinteressato sarebbe stata rilasciata in violazione delle prescrizioni contenute nel bando, in quanto farebbe menzione solo della C.S.A. e non delle altre imprese raggruppate.<br />	<br />
Conviene partire, anche in tal caso, da quanto prescritto dalla legge di gara.<br />	<br />
Il bando dispone, sul punto, che in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito; tale disposizione è in linea con l’art. 75, comma 1, d.lgs. 168/2006.<br />	<br />
La garanzia presentata dalla contro interessata e rilasciata da “Aurora Assicurazioni” contiene l’impegno del garante nei confronti della stazione appaltante al pagamento delle somme dovute dal contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti la partecipazione alla gara. La polizza contiene, inoltre, la clausola per cui <i>“si dà e si prende atto che la contraente C.S.A. è capogruppo della costituenda A.T.I. formata dalle seguenti mandanti: Koinos e Guerrato”.</i><br />	<br />
Tale affermazione contenuta nella polizza appare sufficiente a sancire l’impegno del garante nei confronti della stazione appaltante per il mancato adempimento della totalità degli obblighi e oneri inerenti la partecipazione alla gara del contraente C.S.A., anche in qualità di mandataria del raggruppamento costituendo, essendovi l’espresso riferimento a <i>“ogni e qualsiasi obbligo inerente la partecipazione alla gara”</i>. <br />	<br />
Il garante è tenuto a rispondere per gli inadempimenti eventualmente realizzati da qualsiasi sottoscrittore dell’offerta congiunta, venendo in rilievo il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al raggruppamento che hanno sottoscritto l’offerta; infatti, gli obblighi inerenti la partecipazione alla procedura di gara sono stati assunti solidalmente dalle imprese facenti parte del raggruppamento, che, ai termini del bando di gara, hanno presentato un’offerta sottoscrivendola congiuntamente.<br />	<br />
Il motivo di ricorso è, per tali ragioni, infondato.<br />	<br />
V. Con il quinto motivo il raggruppamento ricorrente si duole della circostanza che al controinteressato sia stata affidata la gestione dei servizi oggetto della gara d’appalto in via provvisoria, nelle more della gara d’appalto, mentre, considerato il valore economico della commessa, avrebbe dovuto essere svolta una procedura negoziata a cui lo stesso raggruppamento avrebbe potuto partecipare. Inoltre, la stessa ricorrente che precedentemente gestiva il servizio, si era dichiarata disponibile a proseguire in via provvisoria. <br />	<br />
La censura è infondata, in quanto precise disposizioni del bando di gara (non impugnate tempestivamente dalla ricorrente) prevedono la facoltà in capo alla stazione appaltante di chiamare ad eseguire il contratto l’aggiudicatario definitivo, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto “senza peraltro sollevare eccezione alcuna in merito ai corrispettivi”. Trattasi di scelta discrezionale dell’amministrazione, che, peraltro, oltre a non essere stata contestata nei termini, non appare irrazionale in quanto è volta a inserire l’aggiudicatario nell’organizzazione del servizio in modo sollecito, iniziando da subito a fruire delle prestazioni così come rivenienti dall’offerta ritenuta meritevole di aggiudicazione.<br />	<br />
VI. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Collegio ritiene, per ragioni di economia processuale, di non esaminare il ricorso incidentale, attesa la sua strumentalità (attraverso la dichiarazione di illegittimità dell’ammissione della ricorrente) a paralizzare il ricorso principale, giudicato infondato per le ragioni dianzi esposte.<br />	<br />
VII. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 da suddividersi, in ragione del 50% in favore delle Amministrazioni resistenti e del 50% in favore della controinteressata, oltre IVA e C.P.A. come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-383/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.383</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. P. De Berardinis Est.Opera Prima S.r.l. (Avv.ti S. Bianchi e P. Barbino) contro il Comune di Firenze (Avv. A. Sansoni) e nei confronti di Iavicoli V. (non costituito) in tema di ordinanze contingibili ed urgenti emesse a tutela della salute degli abitanti di un appartamento soprastante un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-383/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-383/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. P. De Berardinis Est.<br />Opera Prima S.r.l. (Avv.ti S. Bianchi e P. Barbino) contro il Comune di Firenze (Avv. A. Sansoni) e nei confronti di Iavicoli V. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>in tema di ordinanze contingibili ed urgenti emesse a tutela della salute degli abitanti di un appartamento soprastante un pubblico esercizio da cui proverrebbero esalazioni di fumo di tabacco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Cessazione della materia del contendere – Nozione 	</p>
<p>2. Igiene e sanità – Ordinanza contingibile ed urgente &#8211; Divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale – Assenza di misurazioni e rilevazioni di fumo nell’appartamento soprastante &#8211; Mancata verifica dell’adeguatezza dell’impianto di ricambio dell’aria – Presenza di altri pubblici esercizi &#8211; Difetto di istruttoria errore e travisamento dei fatti – Sussistenza &#8211; Illegittimità	</p>
<p>3. Igiene e sanità – Ordinanza contingibile ed urgente &#8211; Divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale – Segnalazione e sopralluoghi risalenti ad anni addietro – Difetto del requisito dell’urgenza – Sussistenza &#8211; Illegittimità	</p>
<p>4. Igiene e sanità – Ordinanza contingibile ed urgente &#8211; Divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale – Mancata spiegazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificassero un sacrificio così gravoso per gli interessi della ricorrente &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Si ha cessazione della materia del contendere quando la P.A., in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso, sicché il nuovo provvedimento, che supera quello impugnato, è pienamente satisfattivo degli interessi sostanziali del ricorrente (così, ora, dispone l’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010)	</p>
<p>2. È illegittima per difetto di istruttoria errore e travisamento dei fatti l’ordinanza sindacale con cui è stata ingiunta l’attivazione del divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale laddove la prova della provenienza del fumo dal pubblico esercizio in discorso (che si sarebbe insinuato nell’abitazione soprastante) si basa essenzialmente su deduzioni, se non su presunzioni, discendenti da percezioni olfattive, ma senza vere e proprie misurazioni. A ciò aggiungasi la mancata verifica tecnico-scientifica dell’adeguatezza o no dell’impianto di ricambio dell’aria del pubblico esercizio per cui è causa e la circostanza che nello stabile interessato sono presenti anche, rispettivamente al pian terreno ed al seminterrato, una sala di scommesse ippiche e soprattutto un altro pubblico esercizio al quale è stato riconosciuto il ruolo di concausa nelle immissioni di fumo che si producono nell’appartamento sovrastante	</p>
<p>3. È illegittima per difetto del requisito dell’urgenza, espressamente richiesto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, l’ordinanza contingibile ed urgente con cui è stata ingiunta l’attivazione del divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale pubblico laddove le lamentele del proprietario dell’appartamento sovrastante per le immissioni di fumo risalivano già al 2002 e gli accertamenti erano stati svolti nel medesimo periodo. Il fatto che il problema sussistesse da molto tempo, senza che medio tempore siano accaduti eventi straordinari ed imprevedibili, porta ad escludere l’utilizzabilità, nella fattispecie, dello strumento dell’ordinanza ex art. 50 cit.. 	</p>
<p>4. È illegittima l’ordinanza sindacale con cui è stata ingiunta l’attivazione del divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno di un locale laddove nell’atto non siano state elencate le ragioni di pubblico interesse che giustificassero un sacrificio così gravoso per gli interessi della ricorrente, invece di prescrivere accorgimenti e misure tali da consentire di ottenere il risultato avuto di mira (tutela della salute degli abitanti dell’appartamento soprastante) con un minor onere per la ricorrente (ad es. l’adeguamento dell’impianto di ricambio dell’aria del locale, se, però, ne fossero state sufficientemente spiegate le lacune, o la sostituzione del solaio). A tal proposito si ricorda che l’ordinanza sindacale, nell’imporre specifiche prescrizioni ad un soggetto onde porre rimedio a concreti pericoli per la salute pubblica, deve circoscrivere (a pena, in caso contrario, di illegittimità) l’ambito di operatività delle misure adottate alle specifiche esigenze che il provvedimento intende soddisfare, rispettando il principio di proporzionalità, in base al quale il sacrificio imposto al privato non deve andare oltre le esigenze di tutela che si debbono garantire nell’immediatezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00383/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02448/2004 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2448 del 2004, proposto dalla </p>
<p><b>società Opera Prima S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Luciano Peruzzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bianchi e Paolo Barabino e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via La Marmora n. 39 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Sansoni e con domicilio eletto presso la Direzione Avvocatura, in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio)</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Iavicoli Vincenzo<i></b></i>, non costituito in giudizio </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; dell’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2004/00610 del 23 luglio 2004, notificata il successivo 29 luglio 2004, con cui è stata ingiunta alla società ricorrente l’attivazione del divieto assoluto di fumo di tabacco all’interno del pubblico esercizio denominato “Slowly”, sito in Firenze, via Porta Rossa n. 63/R, gestito dalla ricorrente medesima; <br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di Firenze – Nucleo Ambientale, prot. n. 21366/01/2004M6 del 3 aprile 2004.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, nonché la memoria ed i documenti da questo depositati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 gennaio 2011 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue </p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente, Opera Prima S.r.l., espone di gestire il pubblico esercizio denominato “Slowly”, ubicato in Firenze, via Porta Rossa, con accesso principale al n. 63/R.<br />	<br />
1.1. A seguito di esposti del proprietario dell’appartamento sovrastante, sig. Vincenzo Iavicoli, con cui si lamentava che dal soffitto del pubblico esercizio sarebbero filtrati nell’appartamento in esame fumi di tabacco, e dopo un carteggio analiticamente descritto nel gravame, la Polizia Municipale di Firenze effettuava accertamenti nell’immobile interessato, di cui dava resoconto nel rapporto del 3 aprile 2004. <br />	<br />
1.2. In base a tali accertamenti è emersa la presenza di odore di fumo di sigarette, man mano sempre più intenso e sgradevole, nella stanza da letto dei figli del suindicato sig. Iavicoli, in corrispondenza dello spazio fumatori del pubblico esercizio sottostante ed è pure emerso che la tipologia costruttiva del solaio che divide i due ambienti non assicurerebbe la completa impermeabilità dei locali. <br />	<br />
1.3. Preso atto del rapporto della Polizia Municipale, l’Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. n. 10 di Firenze ha quindi proposto l’emissione di un provvedimento d’urgenza, a fini di igiene, che vietasse il fumo all’interno del pubblico esercizio in discorso. In accoglimento di tale proposta, il Sindaco di Firenze ha emanato l’ordinanza n. 2004/00610 del 23 luglio 2004, con cui ha imposto alla società esponente l’attivazione del divieto di fumo di tabacco all’interno dei locali del pubblico esercizio denominato “Slowly”, nonché l’esposizione all’interno ed all’esterno di appositi cartelli indicanti agli avventori il divieto.<br />	<br />
2. Avverso l’ora vista ordinanza sindacale è insorta la società esponente, impugnandola, unitamente al verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
2.1. A supporto del gravame, ha dedotto le seguenti doglianze:<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore e travisamento dei fatti, errore e/o difetto e/o carenza assoluta di istruttoria, manifesta irragionevolezza, sviamento di potere, perché l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa dopo un iter proce<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, ulteriore eccesso di potere per carenza dei presupposti, giacché nel caso di specie mancherebbero i presupposti dell’urgenza e della contingibilità cui la legge subordina l’adoz<br />
&#8211; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per non avere il Comune di Firenze comunicato l’avvio del procedimento, adducendo esigenze di celerità procedimentale, smentite, tuttavia, dal fatto che la prima corrispondenza sul problema risalirebbe al lug<br />
&#8211; eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per carenza di motivazione, in quanto l’ordinanza sindacale non avrebbe esplicitato né i tipi di rimedi adottabili dalla società ricorrente, né l’esistenza di un interesse pubblico autonomo<br />
2.2. La società si è anche riservata di presentare domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
2.3. Si è costituito il Comune di Firenze, depositando, in vista dell’udienza pubblica, una memoria difensiva con la relativa documentazione e chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel merito ha inoltre eccepito l’infondatezza delle censure, chiedendo la reiezione del ricorso, con reiezione, altresì, di ogni pretesa risarcitoria.<br />	<br />
2.4. All’udienza pubblica del 4 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
3. In via preliminare, si deve respingere la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, avanzata dalla difesa del Comune di Firenze sul rilievo dell’entrata in vigore, in data 10 gennaio 2005, della disciplina di cui al d.P.C.M. 23 dicembre 2003 in materia di requisiti tecnici dei locali per fumatori e dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria, per effetto della quale l’ordinanza gravata ha perso la propria efficacia (giusto il disposto dell’ordinanza stessa).<br />	<br />
3.1. Secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza, si ha cessazione della materia del contendere quando la P.A., in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 marzo 2010, n. 1280), sicché il nuovo provvedimento, che supera quello impugnato, è pienamente satisfattivo degli interessi sostanziali del ricorrente (così, ora, dispone l’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010). A tale stregua, è evidente che nel caso di specie non si è verificata alcuna cessazione della materia del contendere, non avendo il Comune di Firenze emanato alcun atto di annullamento o riforma dell’ordinanza impugnata e tantomeno in senso satisfattorio per gli interessi dell’odierna ricorrente. Peraltro, non si può nemmeno sostenere che l’entrata in vigore della disciplina di cui al d.P.C.M. 23 dicembre 2003 abbia cagionato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, questa si verifica quando vi è un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che fa venire meno l’effetto del provvedimento impugnato, o quando la P.A. adotta un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, ma senza aver alcun effetto satisfattivo per il ricorrente: in tutti i casi, però, è necessario che la nuova situazione o il nuovo provvedimento siano tali da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche solo strumentale, o morale, o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice (cfr.,ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; id., n. 1280/2010, cit.). Ma nella fattispecie per cui è causa residua un’utilità, almeno a fini risarcitori, della pronuncia giudiziale, sebbene la ricorrente si sia soltanto riservata l’eventuale proposizione della domanda di risarcimento dei danni, ma non l’abbia (al momento) proposta, come invece ritiene, incorrendo sul punto in un equivoco, la difesa comunale. Ne discende l’infondatezza sotto ogni profilo dell’eccezione preliminare formulata dal Comune di Firenze. <br />	<br />
4. Nel merito, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza, in particolare, delle doglianze dedotte con il primo, con il secondo e con il quarto motivo.<br />	<br />
4.1. Ed invero, vanno anzitutto condivise le doglianze di carenza di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, dedotte dalla società ricorrente con il primo motivo. Sul punto si osserva che la prova della provenienza del fumo dal pubblico esercizio in discorso si basa essenzialmente su deduzioni, se non su presunzioni, discendenti da percezioni olfattive, ma senza vere e proprie misurazioni, atteso che le rilevazioni di cui si parla nel rapporto della Polizia Municipale del 3 aprile 2004 sono di carattere fonometrico. Nello specifico, le succitate deduzioni e presunzioni riposano sulla presenza del fumo di tabacco nell’abitazione del sig. Iavicoli, più in particolare nella stanza dei figli di quest’ultimo, al di sopra del pubblico esercizio “Slowly”, e sulla pretesa correlazione tra l’incremento del numero di avventori-fumatori nel locale e l’aumento delle percezioni olfattive sgradevoli nella predetta stanza, nonché sull’(asserita) inadeguatezza dei materiali da cui è costituito il solaio di separazione dei due ambienti, che non impedirebbe l’immissione di fumi dal locale nella stanza stessa. Al riguardo, c’è, anzitutto, da sottolineare la fondatezza della censura con cui si lamenta la mancata verifica tecnico-scientifica dell’adeguatezza o no dell’impianto di ricambio dell’aria del pubblico esercizio per cui è causa: detto impianto non risulta neppure sommariamente descritto nel citato rapporto della Polizia Municipale, ma di esso gli agenti accertatori – e, sulla loro base, la proposta di intervento trasmessa dell’A.U.S.L. n. 10 di Firenze e l’ordinanza sindacale gravata – sottolineano l’inadeguatezza, senza, però, corredare il giudizio di alcun supporto probatorio. Già per questo verso, l’ordinanza sindacale stessa risulta affetta da carenza di istruttoria e, quindi, illegittima.<br />	<br />
4.2. Ma c’è di più: anche gli ulteriori elementi, sulla base dei quali è stata desunta la riconducibilità del fumo al pubblico esercizio “Slowly”, si rivelano del tutto insufficienti, ove si consideri che nello stabile interessato sono presenti anche, rispettivamente al pian terreno ed al seminterrato, una sala di scommesse ippiche e soprattutto un altro pubblico esercizio, denominato “Loonees”, al quale è stato riconosciuto il ruolo di concausa nelle immissioni di fumo che si producono nell’appartamento del sig. Iavicoli. Sotto questo profilo, infatti, gli agenti hanno evidenziato la dislocazione del “Loonees” rispetto alle scale condominiali, giacché, quando la porta di accesso al suddetto esercizio è aperta, le scale funzionerebbero da autentica canna fumaria per il fumo proveniente dallo stesso, favorendone la diffusione anche all’interno della zona d’ingresso dell’appartamento del sig. Iavicoli. Tuttavia, in base al citato rapporto della Polizia Municipale del 3 aprile 2004, nonché a quello dell’ottobre 2004 relativo al sopralluogo eseguito nel pubblico esercizio “Loonees” (v. doc. 5 del Comune di Firenze), il fumo percepito olfattivamente nella stanza dei figli del sig. Iavicoli sarebbe proveniente dal locale “Slowly” e non dall’altro pubblico esercizio, poiché la cameretta da letto dei bambini è separata da numerose porte dalla zona di ingresso dell’appartamento e nei locali posti nella zona intermedia tra le due aree (un salotto e due corridoi) le immissioni di fumo sarebbero pressoché non avvertibili: se ne deduce, secondo la P.A., che ci si troverebbe in presenza di immissioni nettamente distinte e che sarebbero provenienti separatamente dai due pubblici esercizi, mantenendosi distinte anche dentro l’appartamento in discorso. L’una, limitata alla zona d’ingresso dell’appartamento, riconducibile al “Loonees”, l’altra, confinata nella camera dei bambini (distante circa 10 m.), riconducibile, invece, al pubblico esercizio “Slowly”. <br />	<br />
4.3. Ad avviso del Collegio, tuttavia, un tale giudizio, non supportato da misurazioni e/o rilevazioni scientifiche, si basa su una premessa illogica e contraria alle regole della comune esperienza: quella per cui, all’interno di una stessa abitazione, si potrebbero isolare e rendere tra loro completamente non comunicanti due diverse immissioni di fumo, provenienti da fonti distinte, senza che si possano mai mescolare in alcun modo e senza che l’una immissione possa raggiungere l’area dell’alloggio in cui filtrerebbe esclusivamente l’altra. In altri termini, non è verosimile che il fumo, proveniente dal “Loonees” attraverso le scale condominiali, raggiunga la zona di ingresso dell’appartamento del sig. Iavicoli, senza poter mai invadere le altre stanze di questo ed in particolare la stanza dei bambini, a causa della presenza di porte e stanze intermedie che, dunque, farebbero da barriera: non si capisce, in particolare, perché il fumo, se è in grado di filtrare dal piano sottostante tramite le scale, non sia poi in grado di diffondersi nei vari ambienti dell’abitazione, pur in presenza di porte chiuse ed altri accorgimenti del genere. (Ovviamente, lo stesso discorso dovrebbe farsi per l’eventuale immissione proveniente dal pubblico esercizio “Slowly”, di cui non si capisce perché non potrebbe raggiungere le altre stanze dell’appartamento). Né, certo, a superare l’obiezione può bastare il fatto che, secondo le percezioni olfattive degli agenti, nelle aree e stanze intermedie che separano la stanza dei bambini dall’ingresso dell’appartamento non sarebbe stato percepibile l’odore del fumo. Se a ciò si aggiunge che la permeabilità alle sostanze gassose del solaio ubicato tra la stanza dei bambini ed il sottostante esercizio della ricorrente viene affermata in base ai materiali da cui è composto il solaio stesso, ma, senza nessuna misurazione scientifica, emerge con chiarezza l’insufficienza del complessivo quadro istruttorio. Per l’altro pubblico esercizio coinvolto, infatti, vi è un principio di prova costituito dalla continua apertura della porta di accesso che si affaccia sulle scale e, tramite queste, veicola il fumo all’interno del condominio; per l’esercizio della ricorrente, invece, mancano elementi, in assenza di misurazioni rigorose della permeabilità del solaio. Se ne ricava la fondatezza, anche da questo punto di vista, della censura di carenza di istruttoria, dedotta con il primo motivo.<br />	<br />
4.4. Parimenti da condividere è poi il secondo motivo di ricorso, giacché nel caso di specie manca il presupposto dell’urgenza, la cui esistenza è richiesta dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dell’esercizio del potere di ordinanza da parte del Sindaco nelle ipotesi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Si ricorda, sul punto, che, per la giurisprudenza costante (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477) l’esercizio, da parte del Sindaco, del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene è condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: necessità di intervenire in certe materie, quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo e di danno; mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale. Nella vicenda per cui è causa, tuttavia, l’assenza del presupposto dell’urgenza è dimostrata dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, che attesta come le lamentele del proprietario dell’appartamento sovrastante per le immissioni di fumo risalissero già al 2002 (cfr., in particolare, la nota dell’Azienda Sanitaria di Firenze del 18 dicembre 2002, all. 5 al ricorso). Anche il rapporto della Polizia Municipale del 3 aprile 2004, del resto, si riferisce ad accertamenti eseguiti negli anni precedenti per motivi di rumorosità, nei quali era stata rilevata anche la presenza di fumo nell’abitazione del reclamante. Il fatto che il problema sussistesse da molto tempo, senza che medio tempore siano accaduti eventi straordinari ed imprevedibili, porta ad escludere l’utilizzabilità, nella fattispecie, dello strumento dell’ordinanza ex art. 50 cit.: donde la fondatezza della doglianza ora in esame.<br />	<br />
4.5. Infine, deve essere condiviso anche il quarto motivo di ricorso, giacché l’ordinanza impugnata non ha elencato le ragioni di pubblico interesse che giustificassero un sacrificio così gravoso per gli interessi della ricorrente, invece di prescrivere accorgimenti e misure tali da consentire di ottenere il risultato avuto di mira (tutela della salute degli abitanti dell’appartamento soprastante) con un minor onere per la ricorrente (ad es. l’adeguamento dell’impianto di ricambio dell’aria del locale, se, però, ne fossero state sufficientemente spiegate le lacune, o la sostituzione del solaio). A tal proposito, si ricorda che, per la giurisprudenza, l’ordinanza sindacale, nell’imporre specifiche prescrizioni ad un soggetto onde porre rimedio a concreti pericoli per la salute pubblica, deve circoscrivere (a pena, in caso contrario, di illegittimità) l’ambito di operatività delle misure adottate alle specifiche esigenze che il provvedimento intende soddisfare, rispettando il principio di proporzionalità, in base al quale il sacrificio imposto al privato non deve andare oltre le esigenze di tutela che si debbono garantire nell’immediatezza (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 febbraio 2002, n. 440).<br />	<br />
4.6. Non può, invece, condividersi il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per non avere la P.A. comunicato l’avvio del procedimento, giacché dall’esistenza della pregressa corrispondenza con il reclamante, se non anche dai sopralluoghi degli agenti della Polizia Municipale del 9 e 10 marzo 2004 (di cui il rapporto del 3 aprile 2004 dà il resoconto), la ricorrente è stata messa in grado di conoscere l’esistenza del procedimento poi sfociato nell’ordinanza gravata. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento non sussiste quando l’interessato abbia avuto conoscenza aliunde della sua attivazione, in tempo utile per potere partecipare al relativo iter istruttorio (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3086; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 29 aprile 2010, n. 216).<br />	<br />
5. In definitiva, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo, e va accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento degli atti con esso impugnati.<br />	<br />
5.1. Nessuna statuizione deve essere pronunciata su istanze risarcitorie, atteso che di dette istanze la ricorrente si era soltanto riservata la presentazione, senza poi azionarle.<br />	<br />
6. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, attesa la novità e peculiarità della questione in materia di misure cd. antifumo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti con esso impugnati.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 4 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-385/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.385</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. P. De Bernardinis Total Italia S.p.A. (Avv. ti F. Vecchio, M. C. Breida e N. Ceccuzzi) c/ Provincia di Grosseto (Avv.ti C. Canuti, I. Sechi e S. Sorrenti), Comune di Grosseto (Avv. S. Cruciani) e A.R.P.A.T. (n.c.) 1. Bonifica “ex situ”– Artt. 12 d.m. n. 471/1999</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-385/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-385/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. P. De Bernardinis<br /> Total Italia S.p.A. (Avv. ti F. Vecchio, M. C. Breida e N. Ceccuzzi) c/ Provincia di Grosseto (Avv.ti C. Canuti, I. Sechi e S. Sorrenti), Comune di Grosseto (Avv. S. Cruciani) e A.R.P.A.T. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Bonifica “ex situ”– Artt. 12 d.m. n. 471/1999 e 248 del d. lgs. n. 152/2006 – Conclusione intervento di bonifica &#8211; Rilascio certificazione unitaria – Mancata previsione certificazioni parziali	</p>
<p>2. Bonifica “ex situ” – Art. 11 d.m. n. 471/1999 – Intervento di bonifica per fasi distinte – Previsione certificazioni parziali (relative alle singole fasi)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il contesto normativo di riferimento, già costituito dagli artt. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997 (cd. decreto Ronchi) e 12 del d.m. n. 471/1999, è ora costituito dall’art. 248 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambiente), il cui testo, peraltro, riproduce in gran parte quello dell’art. 12 cit., elevandone il rango nella gerarchia delle fonti (da fonte secondaria a fonte primaria).<br />
L’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede ora che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità di essi al progetto approvato sia accertata dalla Provincia tramite apposita certificazione, sulla base della relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.<br />
Orbene, dal quadro normativo così riprodotto emerge come la certificazione in esame sia rilasciata una volta concluso l’intervento di bonifica, non essendo previsto da nessuna delle norme riportate più sopra il rilascio di una certificazione parziale, attestante il completamento di una parte soltanto dell’intervento di bonifica.	</p>
<p>2. L’art. 11 del d.m. n. 471/1999 consente una progettazione per fasi distinte dell’intervento di bonifica, tra l’altro per rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00385/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01804/2008 REG.RIC.<br />	<br />
N. 02093/2008 REG.RIC.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />	<br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</b><br />	<br />
<i><b>(Sezione Seconda)</b></p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1804 del 2008, proposto dalla <br />	<br />
<b>Total Italia S.p.A.</b>, in persona del direttore generale vicario marketing e raffinazione pro tempore, sig. Xavier Dumont de Chassart, e del direttore, sig. Paul Mannes, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Vecchio, Maria Cristina Breida e Nicola Ceccuzzi e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via de’ Benci n. 16<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provincia di Grosseto<i></b></i>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Canuti, Ivana Sechi e Stefania Sorrenti e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40 	</p>
<p><b>Comune di Grosseto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Cruciani e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Massimo Pozzi, in Firenze, lungarno Vespucci n. 20	</p>
<p><b>Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana </b>– <i><B>A.R.P.A.T.</B></i>, non costituita in giudizio</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Total Italia S.p.A.</b>, in persona del direttore generale vicario marketing e raffinazione pro tempore, sig. Antonio Fedele, e del direttore, sig. Paul Mannes, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come nel precedente ricorso<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Grosseto<i></b></i>, in persona del Vice Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come nel precedente ricorso	</p>
<p><b>Provincia di Grosseto</b>, non costituita in giudizio	</p>
<p><b>Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana </b>– <i><B>A.R.P.A.T.</B></i>, non costituita in giudizio<br />	<br />
<i></b></p>
<p align=center>A) quanto al ricorso n. 1804 del 2008:</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; con il ricorso originario<br />	<br />
per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’esecuzione,</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Ingegneria Ambientale della Provincia di Grosseto, prot. n. 108034 del 10 luglio 2008, con cui è stata respinta la richiesta di certificazione di avvenuta bonifica per l’area del punto vendita Total sita in Grosseto, v.le Michelangelo, presentata dalla Total Italia S.p.A.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni</p>
<p>&#8211; con i motivi aggiunti depositati il 2 dicembre 2008<br />	<br />
per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’esecuzione,</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota del Comune di Grosseto – Direzione Gestione del Territorio – Ufficio Edilizia Privata, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, trasmessa alla ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 16 settembre 2008, recante comunicazione del parere negativo sull’intervento di cui alla D.I.A. del 17 luglio 2006 per lavori di manutenzione straordinaria nel punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie ed inclusa la comunicazione della Provincia di Grosseto prot. n. 108034 del 10 luglio 2008 (già impugnata con il ricorso originario) e la relazione s<br />
 <br />	<br />
B) quanto al ricorso n. 2093 del 2008:<br />	<br />
per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’esecuzione,</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota del Comune di Grosseto – Direzione Gestione del Territorio – Ufficio Edilizia Privata, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, trasmessa alla ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 16 settembre 2008, recante comunicazione del parere negativo sull’intervento di cui alla D.I.A. del 17 luglio 2006 per lavori di manutenzione straordinaria nel punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo (già impugnata con il ricorso R.G. n. 1804 del 2008);<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie ed inclusa la comunicazione della Provincia di Grosseto prot. n. 108034 del 10 luglio 2008 e la relazione sull’intervento di bonifica dell’area del p<br />
 <br />	<br />
Visti il ricorso originario n. 1804/2008 di R.G. ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto (solo nel giudizio instaurato con il ricorso R.G. n. 1804/2008) e del Comune di Grosseto;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti sul ricorso R.G. n. 1804/2008;<br />	<br />
Visti il ricorso R.G. n. 2093/2008, recante riproduzione dei motivi aggiunti, ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 1151/2008 del 10 dicembre 2008, con cui sono stati riuniti i ricorsi ed è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione;<br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 9 novembre 2010 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, Total Italia S.p.A., espone di gestire attività di distribuzione di carburanti su tutto il territorio nazionale e di avere, a tal fine, acquistato la proprietà del terreno su cui insiste un proprio impianto di carburanti in Grosseto, v.le Michelangelo.<br />	<br />
Nel corso del 2004 l’esponente avviava la bonifica del terreno su cui insiste l’impianto e di alcuni terreni con esso confinanti, in conformità al piano di bonifica approvato dalle autorità competenti, dovendo, per poter utilmente eseguire la bonifica, sospendere l’attività dell’impianto.<br />	<br />
Con lettera del 3 aprile 2007 la società inviava alle varie P.A. interessate una copia della relazione tecnica di fine lavori, chiedendo alla Provincia di Grosseto la certificazione di avvenuta bonifica per l’area in esame. La Provincia riscontrava la lettera con nota prot. n. 108034 del 10 luglio 2008, con la quale, tuttavia, respingeva la richiesta di certificazione, giacché il progetto di bonifica approvato aveva previsto, quale momento conclusivo dell’intervento, quello in cui i valori di concentrazione degli analiti traccianti della contaminazione, rilevati nelle acque sotterranee, sarebbero risultati al di sotto dei limiti previsti dal d.m. n. 471/1999: nel caso di specie, però, tale evenienza non si sarebbe verificata, persistendo la contaminazione dell’acquifero superiore ed essendo ancora in atto i sistemi di trattamento in situ. Per tal ragione, la Provincia di Grosseto negava la certificazione richiesta, pur riconoscendo, nella nota in parola, che gli interventi di bonifica si erano in effetti conclusi nell’area del punto vendita, “trattandosi di bonifica ex situ”.<br />	<br />
Avverso il succitato diniego della certificazione di avvenuta bonifica è insorta la società esponente, impugnandolo con il ricorso rubricato al n. 1804/2008 del R.G. e chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato.<br />	<br />
A supporto del gravame, la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, le censure di: violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242 e segg. e 249 del d.lgs. n. 152/2006; contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.<br />	<br />
In sintesi, la ricorrente lamenta che, a causa del mancato rilascio della certificazione, non potrebbe eseguire interventi edilizi sull’impianto, finalizzati alla riapertura del medesimo e che, atteso che le opere di bonifica, per quanto riguarda l’area su cui insiste il punto vendita, sono state completate, la Provincia avrebbe dovuto procedere al rilascio della certificazione richiesta con riferimento all’area de qua, vincolando la Total Italia S.p.A. alla prosecuzione delle opere nelle aree per cui l’attività di bonifica risulta ancora non completata.<br />	<br />
La società ha proposto, altresì, domanda di risarcimento dei danni, riservandosi di quantificarli nel corso del giudizio.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto, depositando memoria, con la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione, con reiezione, altresì, dell’istanza di sospensione.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio, altresì, il Comune di Grosseto, mentre non si è costituita l’A.R.P.A.T. – Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati in data 2 dicembre 2008 – presentati anche quale ricorso autonomo, rubricato al n. 2093/2008 di R.G. – la società ha impugnato la nota del Comune di Grosseto, prot. n. 108088 del 9 settembre 2008, recante parere negativo sull’intervento di manutenzione straordinaria del punto vendita Total sito in Grosseto, v.le Michelangelo, di cui alla D.I.A. presentata in data 17 luglio 2006 dalla società stessa, nonché gli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe, compresa la relazione dell’A.R.P.A.T. del 20 marzo 2008. La suddetta nota del Comune di Grosseto si fonda sull’avviso negativo della Provincia sul rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, a seguito del persistere di una contaminazione dell’acquifero e nonostante la conclusione della bonifica per quanto riguarda l’area del punto vendita.<br />	<br />
A supporto dei motivi aggiunti e del ricorso autonomo n. 2093/2008 di R.G., la società ha dedotto le censure di: <br />	<br />
&#8211; violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997, degli artt. 10 e 12 del d.m. n. 471/1999, nonché delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 240, 242 e segg., 248 e<br />
&#8211; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, violazione del principio di proporzionalità, per essers<br />
&#8211; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per non avere indicato l’atto impugnato l’Autorità cui è possibile ricorrere ed il termine entro cui ricorrere.<br />	<br />
Il Comune di Grosseto, già costituitosi, ha depositato una memoria sui motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1804/2008, (nonché una di identico tenore sul ricorso R.G. n. 2093/2008), eccependo in via preliminare l’inammissibilità dei citati motivi aggiunti, non avendo la società ricorrente impugnato la nota comunale del 31 marzo 2008, recante invito alla società stessa a produrre la certificazione di avvenuta bonifica, o in alternativa l’attestazione di compatibilità delle opere con la prosecuzione dei lavori di bonifica. Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza delle doglianze formulate con i motivi aggiunti e con il ricorso R.G. n. 2093/2008, concludendo per il loro integrale rigetto, previo rigetto, altresì, dell’istanza cautelare.<br />	<br />
Anche la Provincia di Grosseto – costituitasi unicamente nel giudizio instaurato con il ricorso R.G. n. 1804/2008 – ha depositato una memoria, eccependo la tardività dei motivi aggiunti relativamente all’impugnazione della nota prot. n. 108034 del 10 luglio 2008, e, comunque, la loro infondatezza e chiedendone la reiezione, con reiezione dell’istanza cautelare.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2008 il Collegio, riuniti preliminarmente i due ricorsi in epigrafe e considerate: a) la nota dell’A.R.P.A.T. – Dipartimento di Grosseto del 20 luglio 2007, in cui era precisata l’incompatibilità degli interventi di bonifica con l’esercizio dell’attività del punto vendita carburanti; b) la nota della Provincia di Grosseto del 10 luglio 2008, che aveva escluso che la bonifica fosse conclusa, vista la persistenza della contaminazione della falda acquifera superiore, con ordinanza n. 1151/2008 ha respinto l’istanza cautelare.<br />	<br />
In vista dell’udienza di merito, la società ricorrente ha depositato una memoria difensiva unitaria e dei documenti nei ricorsi riuniti, insistendo per il loro integrale accoglimento.<br />	<br />
Anche il Comune di Grosseto ha depositato una memoria, con documentazione allegata, insistendo nelle eccezioni già sollevate ed in particolare in quella di inammissibilità dei motivi aggiunti.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 9 novembre 2010 ambedue i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso originario rubricato al n. 1804/2008 di R.G. viene impugnato il provvedimento della Provincia di Grosseto recante il diniego di rilascio della certificazione di intervenuta bonifica per i lavori eseguiti dalla Total Italia S.p.A. nell’area dov’è posto il punto vendita carburanti di Grosseto, v.le Michelangelo, appartenente alla predetta società.<br />	<br />
Con i motivi aggiunti – riproposti con ricorso autonomo rubricato al n. 2093/2008 di R.G. – viene, poi, impugnato l’avviso negativo del Comune sull’intervento di manutenzione straordinaria di cui alla D.I.A. presentata dalla società in relazione al predetto punto vendita, basato sull’insussistenza delle condizioni per il rilascio, da parte della Provincia, della certificazione di avvenuta bonifica in relazione all’area in esame.<br />	<br />
Il Collegio prende preliminarmente atto dell’intervenuta riunione dei ricorsi, disposta con ordinanza cautelare n. 1151/2008, confermandola ai fini della decisione del merito. <br />	<br />
Il ricorso originario rubricato al n. 1804/2008 di R.G. è infondato.<br />	<br />
Invero, con l’unico motivo di gravame la ricorrente sostiene che la Provincia di Grosseto le avrebbe dovuto rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica in relazione all’area su cui insiste l’impianto di distribuzione dei carburanti, avendo riconosciuto essa stessa per tale area il completamento delle opere di bonifica, salvo vincolarla alla prosecuzione di dette opere nelle aree – esterne all’impianto – per le quali l’attività di bonifica non risultava ancora completata. <br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Il contesto normativo di riferimento, già costituito dagli artt. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997 (cd. decreto Ronchi) e 12 del d.m. n. 471/1999, è ora costituito dall’art. 248 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambiente), il cui testo, peraltro, riproduce in gran parte quello dell’art. 12 cit., elevandone il rango nella gerarchia delle fonti (da fonte secondaria a fonte primaria).<br />	<br />
L’art. 17, comma 8, cit., prevedeva che il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al precedente comma 2, lett. c) – cioè dei progetti di bonifica delle aree inquinate – venisse attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. In attuazione di detta norma, l’art. 12 del d.m. n. 471/1999 ha stabilito, al comma 2, che il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato fossero accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell’All. 5: la predetta certificazione costituiva, in base al successivo comma 3, titolo per lo svincolo della garanzie finanziarie da prestare, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del d.m. n. 471 stesso, una volta approvato il progetto definitivo di bonifica, per la corretta esecuzione ed il completamento dell’intervento. L’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede ora che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità di essi al progetto approvato sia accertata dalla Provincia tramite apposita certificazione, sulla base della relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Anche in questo caso, la certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.<br />	<br />
Orbene, dal quadro normativo così riprodotto emerge come la certificazione in esame sia rilasciata una volta concluso l’intervento di bonifica, non essendo previsto da nessuna delle norme riportate più sopra il rilascio di una certificazione parziale, attestante il completamento di una parte soltanto dell’intervento di bonifica, come, invece, pretenderebbe di ottenere la ricorrente. Vero è che, come sottolinea il Comune di Grosseto, l’art. 11 del d.m. n. 471/1999 consente una progettazione per fasi distinte dell’intervento di bonifica, tra l’altro per rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree: tuttavia, dagli atti non risulta che la ricorrente si sia avvalsa di tale procedura (per ottenere le certificazioni relative alle singole fasi), avendo invece presentato – come osserva ancora la difesa del Comune – sempre progettazioni unitarie, comprensive della bonifica sia del terreno, sia delle acque sotterranee.<br />	<br />
Tanto premesso, nel caso di specie è indubbio che l’intervento unitario di bonifica non si sia ancora concluso. Ciò è ammesso dalla stessa Total Italia S.p.a., nel ricorso e nella documentazione versata in atti. In particolare, si legge nell’introduzione della “relazione tecnica di fine lavori” del 21 marzo 2007 – presentata dalla società in allegato alla lettera del 3 aprile 2007 con cui era stata richiesta la certificazione di avvenuta bonifica – che “alla data attuale è terminato nelle 2 aree (cioè le due aree oggetto della bonifica: l’area del punto vendita carburanti, sita in v.le Michelangelo, e quella di via Masaccio) l’intervento di bonifica tramite scavo e rimozione selettiva; perdura ancora il sistema di Biosparging e l’utilizzo degli ORC per il risanamento dell’acqua sotterranea”. Successivamente, la relazione descrive le attività di bonifica svolte ed i relativi risultati tecnici, riferendosi soltanto alla bonifica dei terreni ed anche le conclusioni cui perviene si riferiscono esclusivamente alla bonifica dei terreni. Tuttavia, come ricorda l’introduzione della citata relazione, nel 2002 sul sito de quo era stato constatato il superamento dei limiti di concentrazione accettabile nelle matrici ambientali del sottosuolo (tanto il terreno, quanto le acque sotterranee). E le più versioni del progetto definitivo di bonifica – quella originaria, allegata alla lettera della società del 19 marzo 2003 (all. 7 al ricorso) e quelle nascenti dalle integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi (v., in specie, all. 9 al ricorso) – hanno ad oggetto sempre, oltre al terreno nell’area dei serbatoi interrati ed al terreno sottostante a via Masaccio, le acque sotterranee della falda superiore e della falda inferiore. Né va trascurato che, secondo la relazione dell’A.R.P.A.T. del 20 marzo 2008 – impugnata con i motivi aggiunti e con il ricorso R.G. n. 2093/2008, ma non contestata sul punto dalla ricorrente – al momento i monitoraggi dimostravano “uno stato di qualità dell’acquifero superiore fortemente interessato dalla presenza di contaminazione” ed erano ancora in atto i sistemi di trattamento in situ.<br />	<br />
Da quanto detto si desume che, del tutto correttamente, l’A.R.P.A.T., nella suddetta relazione del 20 marzo 2008, ha sostenuto l’insussistenza delle condizioni per la certificazione di avvenuta bonifica, rimarcando la differenza dell’iter procedimentale seguito dalla ricorrente rispetto a quello (previsto, come esposto più sopra, dall’art. 11 del d.m. n. 471/1999) della certificazione per fasi distinte, che, nel caso di specie, si sarebbe potuta articolare nella certificazione in tempi distinti per il terreno del punto vendita e per l’area di via Masaccio, ovvero nella certificazione dei suoli, distinta rispetto a quella della falda. Atteso, invece, il carattere unitario dell’intervento e, prima ancora, della relativa progettazione, legittimamente la Provincia di Grosseto ha preso atto del mancato completamento, al momento, dell’intervento di bonifica e, per conseguenza, ha respinto con la nota prot. n. 108034 del 10 luglio 2008 la richiesta di certificazione. Donde l’infondatezza del ricorso originario, nonché del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso R.G. n. 2093/2008, nella parte in cui (par. 1.2) è rivolto a contestare la legittimità del diniego del certificato di avvenuta bonifica.<br />	<br />
A conclusioni completamente opposte deve, invece, pervenirsi in riferimento alle doglianze dedotte con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso R.G. n. 2093/2008, nonché con il primo motivo, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo è rivolto a contestare la valutazione, da parte del Comune di Grosseto, dell’incompatibilità tra la bonifica e l’intervento di ristrutturazione e riattivazione del punto vendita, per il quale era stata presentata apposita D.I.A. dalla ricorrente il 17 luglio 2006. Tali doglianze debbono, infatti, essere condivise.<br />	<br />
Sul punto, va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti formulata dalla difesa del Comune di Grosseto sul rilievo della mancata impugnazione, ad opera della società ricorrente, della nota comunale del 31 marzo 2008, prot. n. 39819: con questa sono stati interrotti, a fini istruttori, i termini del procedimento di manutenzione straordinaria del punto vendita, essendosi richiesta la produzione di un atto della Provincia attestante la conclusione dei lavori di bonifica o la compatibilità degli stessi con la prosecuzione (rectius, riattivazione) dell’attività di distribuzione dei carburanti. Si tratta, pertanto, di una richiesta istruttoria, avente natura di atto endoprocedimentale, come tale, per giurisprudenza costante, privo di carattere lesivo e non immediatamente impugnabile (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 8 luglio 2010, n. 2922). Né potrebbe obiettarsi che si tratta di atto soprassessorio, perché l’immediata lesività e, quindi, la diretta impugnabilità di tali atti sono riconosciute dalla giurisprudenza solo laddove dall’atto soprassessorio derivi un vero e proprio arresto a tempo indeterminato del procedimento (T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 giugno 2007, n. 1259): circostanza, questa, del tutto assente nel caso di specie, considerato che la citata nota comunale del 31 marzo 2008 assegnava alla società un termine ben preciso di sessanta giorni dal suo ricevimento per produrre la documentazione richiesta. Donde l’infondatezza, anche per tal verso, dell’eccezione di inammissibilità ora analizzata. Resta invece assorbita l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti formulata dalla difesa della Provincia di Grosseto, attesa la suesposta infondatezza delle doglianze (sia di quelle contenute nel ricorso originario, sia di quelle contenute nel ricorso per motivi aggiunti e riprodotte nel distinto ricorso R.G. n. 2093/2008) avanzate dalla ricorrente nei confronti della nota provinciale prot. n. 108034 del 10 luglio 2008.<br />	<br />
Nel merito dei motivi aggiunti e del ricorso R.G. n. 2093/2008, per la parte ora in esame, il Collegio sottolinea il difetto di istruttoria e di motivazione in cui è incorso il Comune nell’esprimersi, con la nota del 9 settembre 2008, n. 108088, negativamente sull’intervento di manutenzione straordinaria oggetto della D.I.A. della ricorrente. Detta nota è basata sul diniego di certificazione espresso dalla Provincia di Grosseto tramite il provvedimento gravato con il ricorso originario, tanto che la difesa comunale configura la risposta negativa del Comune di Grosseto quale atto conseguente al diniego della Provincia. E tuttavia, la documentazione versata in atti è tutt’altro che univoca sul problema – determinante per le decisioni da assumere sulla D.I.A. – della compatibilità dell’intervento proposto con le residue opere di bonifica.<br />	<br />
Ed invero, come correttamente osservato dalla ricorrente nei motivi aggiunti, la nota comunale del 31 marzo 2008 aveva condizionato il proseguimento dell’istruttoria sull’intervento di manutenzione straordinaria all’acquisizione di un parere della Provincia dal quale si evincesse, in alternativa:<br />	<br />
a) o la conclusione dei lavori di bonifica;<br />	<br />
b) ovvero la compatibilità di tali lavori con la prosecuzione dell’attività nel punto vendita.<br />	<br />
Se ne deduce che, ai fini della decisione negativa sull’intervento edilizio de quo, non era sufficiente accertare l’assenza della certificazione di avvenuta bonifica, ma sarebbe stato necessario verificare, altresì, la compatibilità tra l’intervento edilizio e la riattivazione dell’impianto di distribuzione dei carburanti, da un lato, ed il completamento delle opere di bonifica, dall’altro. Invece, il Comune di Grosseto si è limitato ad effettuare la prima verifica, senza nulla dire sulla seconda, così incorrendo nei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione del diniego gravato. Ciò, considerato che l’esigenza di svolgere sul punto un approfondimento istruttorio emergeva con netta evidenza dal carattere non univoco – come accennato – della documentazione a disposizione del Comune di Grosseto, di fonte A.R.P.A.T.: si fa riferimento, in specie, alla relazione dell’A.R.P.A.T. – Dipartimento di Grosseto del 1° giugno 2007, trasmessa al Comune con nota prot. n. 3341/1.23.12/4 del 18 luglio 2007, dove si concludeva nel senso della non interferenza tra gli interventi di bonifica in atto e la prosecuzione dell’attività del punto vendita carburanti, ed al supplemento di relazione dell’identico Dipartimento dell’A.R.P.AT., datato 19 giugno 2007 ed inviato al Comune con nota prot. n. 3384/1.23.12/47 del 20 luglio 2007, dove si perviene, invece, alla conclusione opposta, senza peraltro illustrare in alcun modo le motivazioni che spingevano a capovolgere il precedente giudizio. E va aggiunto che le due relazioni sono sottoscritte dalla medesima persona fisica, il che rende ancor più incomprensibile, in assenza di ulteriori indicazioni esplicative, il suindicato ripensamento.<br />	<br />
Il Comune di Grosseto, autovincolatosi a verificare, altresì, la compatibilità tra intervento edilizio e bonifica, avrebbe, quindi, dovuto rilevare la contraddizione in cui era incorsa l’A.R.P.A.T. nelle due relazioni ora viste e chiedere i necessari chiarimenti in proposito, prima di esprimersi negativamente sull’intervento edilizio proposto: ciò, tanto più – si ribadisce – in presenza di un ripensamento privo di motivazione, mentre nella relazione del 1° giugno 2007 la valutazione positiva dell’A.R.P.A.T. si presentava quale sintesi conclusiva della compiuta descrizione delle attività di bonifica effettuate e tuttora da eseguire (in particolare per la falda acquifera superiore, ancora contaminata). L’omissione del suddetto approfondimento istruttorio da parte del Comune di Grosseto risulta tanto più grave, in virtù del fatto che la stessa Provincia, pur negando il completamento dell’intervento di bonifica, ha, comunque, riconosciuto, nell’impugnata nota del 10 luglio 2008, la conclusione della bonifica per il terreno su cui insiste il punto vendita. Donde, anche per questo profilo, l’esigenza di approfondire le ragioni su cui si fonderebbe l’incompatibilità tra i lavori di completamento della bonifica e l’attività di riattivazione e rimessa in esercizio dell’impianto, sostenuta dall’A.R.P.A.T. nella relazione del 19 giugno 2007. Il non aver provveduto al descritto approfondimento vizia irrimediabilmente l’operato del Comune e porta all’accoglimento delle doglianze più sopra riportate (il primo, in parte qua, ed il secondo dei motivi aggiunti e motivi autonomi del ricorso R.G. n. 2093/2008). <br />	<br />
Prive di pregio si rivelano le obiezioni avanzate dalla difesa comunale sul rilievo del lungo periodo di chiusura dell’impianto di distribuzione dei carburanti di cui si discute, e della presentazione della richiesta di ripristino a distanza di oltre tre anni dal dissequestro del sito: infatti, è agevole replicare, sul punto, che era necessario provvedere prima alla bonifica del terreno su cui insiste l’impianto (la quale bonifica, secondo la ricorrente, non era compatibile con la prosecuzione dell’attività, giacché presupponeva la rimozione dell’impianto stesso). Ed è ragionevole ritenere che la società ricorrente abbia richiesto il ripristino una volta terminata la bonifica di siffatto terreno – come attesta anche la più volte ricordata nota della Provincia di Grosseto del 10 luglio 2008 – sebbene i lavori di bonifica non fossero ancora conclusi per la parte residua.<br />	<br />
Va, invece, respinto il terzo ed ultimo motivo aggiunto (e motivo del ricorso R.G. n. 2093/2008), in quanto, per giurisprudenza oramai consolidata, la mancata indicazione, nel provvedimento gravato, dell’autorità amministrativa e di quella giudiziaria davanti alla quale proporre l’impugnazione e del relativo termine di decadenza, non vizia il provvedimento stesso, trattandosi di mera irregolarità che al più, e nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo alla rimessione in termini (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 22 giugno 2010, n. 15532).<br />	<br />
In definitiva, mentre il ricorso originario R.G. n. 1804/2008 deve essere respinto, i motivi aggiunti su tale ricorso e l’autonomo ricorso R.G. n. 2093/2008, che li ha riprodotti integralmente, debbono, al contrario, essere accolti nei sensi indicati, attesa la fondatezza delle doglianze sopra illustrate. Per conseguenza, deve essere annullato il diniego sull’intervento edilizio di cui alla D.I.A. del 17 luglio 2006, formulato dal Comune di Grosseto con la nota prot. n. 108088 del 9 settembre 2008.<br />	<br />
Deve essere respinta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni, presentata dalla ricorrente con il ricorso originario R.G. n. 1804/2008, ma di seguito non sviluppata né supportata dall’indispensabile apparato probatorio, essendosi, anzi, la Total Italia S.p.A. riservata nei motivi aggiunti e nel ricorso R.G. n. 2093/2008 di azionare le eventuali pretese risarcitorie in separato giudizio.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della complessità e della peculiarità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispostane previamente la riunione, respinge il ricorso originario rubricato al n. 1804/2008 di R.G., respingendo altresì la domanda di risarcimento del danno ivi contenuta, ed accoglie, nei sensi indicati in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti, nonché il ricorso n. 2093/2008 di R.G., riproduttivo dei motivi aggiunti, per l’effetto annullando il provvedimento del Comune di Grosseto con gli stessi impugnato, come specificato in motivazione.<br />	<br />
Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
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</b>	<b></p>
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</b>	<b></p>
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</b><br />
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</b>	<b></p>
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</b>	<b></p>
<p align=center>
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</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-385/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.389</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-389/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-389/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-389/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.389</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. P. De Bernardinis Azienda Agricola La Sterza di Dui Salvatore &#038; C. S.n.c. (Avv. J. Sanalitro) c/o A.R.P.A.T. (Avv. M. Simongini) 1. Ordinanza di rimozione rifiuti – Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità ordinanza 2. Rifiuti – Fanghi derivanti dal processo di lavaggio e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-389/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-389/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.389</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. P. De Bernardinis<br /> Azienda Agricola La Sterza di Dui Salvatore &#038; C. S.n.c. (Avv. J. Sanalitro) c/o A.R.P.A.T. (Avv. M. Simongini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinanza di rimozione rifiuti – Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità ordinanza	</p>
<p>2. Rifiuti – Fanghi derivanti dal processo di lavaggio e chiarificazione delle acque – Non rientrano nella disciplina ex art. 186 del d. lgs. 152/2006	</p>
<p>3. Rifiuti – Fanghi derivanti dal processo di lavaggio e chiarificazione delle acque – Qualifica di sottoprodotto – Non di rifiuto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ pacifico in giurisprudenza che ai procedimenti preordinati all’emanazione dell’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 si debba applicare la disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, in quanto adempimento obbligatorio, rispetto al quale risulta recessivo, nella specifica materia, l’art. 21-octies della l. n. 241/1990, con conseguente illegittimità dell’ordinanza non preceduta dalla comunicazione stessa (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 settembre 2009, n. 4598; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 7 maggio 2009, n. 1826).<br />
2. L’art 186, comma 7-ter, del d.lgs. n. 152/2006 concerne i residui dell’attività di lavorazione, non già di mera estrazione di pietre e marmi. I fanghi derivanti dal processo di lavaggio e chiarificazione delle acque non rientrano nell’ambito applicativo della Parte IV del d.lgs. n. 152 cit., tra l’altro, i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave<br />
3. Non si può sostenere l’esistenza di un principio generale, per il quale l’impiego di un reagente non naturale comporterebbe sic et simpliciter l’assoggettamento alla disciplina sui rifiuti, atteso che, nel caso di specie – è proprio l’utilizzo del c.d. flocculante che, favorendo la separazione tra elemento liquido e solido, fa sì che dal processo di lavaggio e di chiarificazione delle acque origini un “sottoprodotto” (e cioè i fanghi) e non dei rifiuti.<br />
A riguardo non convince neppure il richiamo della ricorrente all’art 186, comma 7-ter, del d.lgs. n. 152/2006 (sempre nel testo in vigore al tempo dell’adozione dell’ordinanza sindacale), invocato per sostenere, con ragionamento a contrario, che laddove nella lavorazione si utilizzino reagenti non naturali, i relativi residui sono da considerare rifiuti, assoggettati alla disciplina prescritta per questi ultimi dalla predetta Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</B><br />	<br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</b><br />	<br />
<b>(Sezione Seconda)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 392 del 2010, proposto dalla </p>
<p>società Azienda Agricola La Sterza di Dui Salvatore &#038; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Salvatore Dui, nonché dal sig. Salvatore Dui in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Jacopo Sanalitro e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, c.so Italia n. 2<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.R.P.A.T. – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michela Simongini e con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’A.R.P.A.T., in Firenze, via Porpora n. 22<br />
Comune di Chianni, non costituito in giudizio<br />
Provincia di Pisa, non costituita in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Bartoli S.r.l., non costituita in giudizio<br />
P&#038;P S.r.l., non costituita in giudizio <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, </b></i><br />	<br />
<i>previa sospensione cautelare e previe misure cautelari inaudita altera parte,</i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell’ordinanza del Sindaco di Chianni n. 1 dell’8 gennaio 2010, notificata il 15 gennaio 2010, avente ad oggetto “Rimozione dei rifiuti dai terreni agricoli e relativo smaltimento/recupero in Chianni Loc. La Sterza di cui alla DIA n. 9/2007”, lì dove ha ingiunto al sig. Salvatore Dui, quale titolare dell’Azienda Agricola La Sterza di Dui Salvatore &#038; C. S.n.c., la rimozione dei rifiuti dai terreni agricoli posti in località La Sterza ed il relativo smaltimento/recupero nei trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, e lì dove ha ingiunto il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 155,00 ai sensi dell’art. 255 del d.lgs. n. 152/2006;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare:<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza-ingiunzione dell’Ufficio tecnico, Settore urbanistico – Edilizia Privata, del Comune di Chianni, n. 1 del 17 gennaio 2009, recante l’ingiunzione alla sospensione immediata dei lavori di reinterro dell’appezzamento a destinazione agricola<br />
&#8211; del documento dell’A.R.P.A.T. di Pisa pervenuto al Comune di Chianni l’8 gennaio 2009, prot. n. 55, menzionato nell’ora vista ordinanza-ingiunzione di sospensione;<br />	<br />
&#8211; della nota dell’A.R.P.A.T. – Dipartimento provinciale Pisa, prot. n. 77494 del 6 ottobre 2009, in cui si afferma che i materiali utilizzati attraverso spandimento sui terreni dell’Azienda ricorrente, prodotti presso l’impianto della Bartoli S.r.l. posto<br />
&#8211; di ogni ulteriore documento, parere, allegato dei suddetti atti, anche se non richiamato<br />	<br />
e per la condanna <br />	<br />
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte ed il decreto presidenziale n. 196/2010 del 12 marzo 2010, con cui la suddetta istanza è stata respinta;<br />	<br />
Vista l’istanza di sospensione degli atti impugnati, formulata in via incidentale dai ricorrenti;<br />	<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A.T., nonché la memoria ed i documenti da questa depositati;<br />	<br />
Viste le note d’udienza depositate dai ricorrenti;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 247/2010 del 1° aprile 2010, con cui è stata parzialmente accolta l’istanza di sospensione;<br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Viste, altresì, le memorie di replica depositate dalle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 gennaio 2011 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Azienda Agricola La Sterza di Dui Salvatore &#038; C. S.n.c. espone di essere titolare di un immobile sito in località La Sterza, nel Comune di Chianni, adibito a terreno agricolo, in riferimento al quale presentava, il 10 marzo 2007, apposita D.I.A. (n. 9/2007) per la realizzazione di opere di reinterro e riporto di terreno. Ad essa seguiva nel giugno 2008 una successiva integrazione, con cui l’Azienda comunicava che per il reinterro sarebbe stato utilizzato materiale inerte proveniente dal lavaggio dei materiali di cava (limo) prodotto dalla Bartoli S.r.l. nell’impianto di Peccioli, rendendo altresì noto che la Provincia di Pisa, con apposito parere, aveva escluso tale materiale dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, qualificandolo come “sottoprodotto”.<br />	<br />
In dettaglio, il predetto limo veniva prodotto dalla Bartoli S.r.l. e da questa venduto alla P&#038;P S.r.l., che ha poi provveduto a stenderlo sull’appezzamento sito in località La Sterza.<br />	<br />
L’A.R.P.A.T. (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) eseguiva dapprima un sopralluogo sui terreni interessati e poi ulteriori attività istruttorie, al fine di accertare la reale natura ed il reale utilizzo dei fanghi in parola, giungendo a concludere che si trattasse di veri e propri rifiuti e che mancassero gli elementi per poterli, invece, qualificare come sottoprodotti. Ritenendo, perciò, che ci si trovasse di fronte ad un caso di gestione non autorizzata di rifiuti, proponeva al Comune di Chianni di disporre la sospensione dei lavori. La proposta veniva accolta dal Comune, che adottava, infatti, il provvedimento n. 1 del 17 gennaio 2009, con cui ingiungeva al sig. Salvatore Dui, titolare dell’Azienda esponente, l’immediata sospensione dei lavori. Poiché, tuttavia, a tale ingiunzione non facevano seguito i provvedimenti definitivi entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori, l’ingiunzione stessa perdeva la sua efficacia, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, <br />	<br />
In data 8 ottobre 2009 l’A.R.P.A.T. – Dipartimento provinciale Pisa, inviava al Comune di Chianni la nota prot. n. 77494 del 6 ottobre 2009, proponendo che i materiali usati per il reinterro, in quanto rifiuti, fossero assoggettati a rimozione e smaltimento/recupero. Recependo la proposta, il Sindaco di Chianni ha emanato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, l’ordinanza n. 1 dell’8 gennaio 2010, con cui ha ingiunto al sig. Salvatore Dui, quale titolare dell’Azienda esponente, la rimozione e lo smaltimento/recupero dei predetti rifiuti ed ha irrogato a carico del medesimo la sanzione di € 155,00, ai sensi dell’art. 255 del d.lgs. n. 152/2006.<br />	<br />
Avverso l’indicata ordinanza sindacale, nonché l’ordinanza-ingiunzione n. 1/2009 (richiamata nelle premesse della precedente) e gli altri atti presupposti specificati in epigrafe, sono insorti l’Azienda esponente, nonché, in proprio, il sig. Salvatore Dui, impugnandoli con il ricorso del pari indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari anche inaudita altera parte.<br />	<br />
A supporto del gravame, hanno dedotto le seguenti doglianze:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, giacché la P.A. non avrebbe<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto di<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 185, comma 1, lett. b), n. 4, e 192 del d.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità, illogic<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 1, lett. a) e lett. p), e dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 3 della l. n. 241/1990, ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttori<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 262 del d.lgs. n. 152/2006, difetto assoluto di attribuzione, incompetenza assoluta, nullità, perché l’ordinanza gravata sarebbe nulla nella parte in cui impone il pagamento della sanzione amministrativa pecunia<br />
I ricorrenti hanno chiesto, altresì, la condanna del Comune di Chianni al risarcimento dei danni, che hanno stimato in € 56.224 per l’attività di rimozione del limo ed € 92.954,40 a titolo di costo per lo smaltimento in discarica.<br />	<br />
La domanda di concessione di misure cautelari inaudita altera parte, formulata dai ricorrenti, è stata respinta con decreto presidenziale n. 196/2010 del 12 marzo 2010.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’A.R.P.A.T., depositando in vista della discussione dell’istanza cautelare una memoria con documentazione allegata e concludendo per l’infondatezza delle doglianze ed il conseguente rigetto del gravame, previa reiezione dell’istanza di sospensione. <br />	<br />
Né il Comune di Chianni, né la Provincia di Pisa, sebbene ritualmente evocati, si sono costituiti in giudizio. <br />	<br />
I ricorrenti hanno depositato note d’udienza, insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 1° aprile 2010 il Collegio, valutata positivamente nella comparazione dei contrapposti interessi la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio discendente dalla rimozione del materiale in contestazione già sparso sul terreno, ha parzialmente accolto l’istanza cautelare, solo ai fini della sospensione dell’obbligo di rimozione, smaltimento e recupero dei fanghi provenienti da trattamento depurativo già sparsi, rimanendo escluso dalla misura cautelare concessa ogni ulteriore spandimento dei fanghi stessi.<br />	<br />
In vista dell’udienza di merito i ricorrenti hanno depositata una memoria, con ulteriori documenti, insistendo per l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni. Anche l’A.R.P.A.T. ha depositato una memoria in cui, dopo aver riepilogato i fatti, ha insistito per l’integrale reiezione del ricorso. Le parti hanno inoltre depositato memorie di replica.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 4 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe viene impugnata, unitamente agli atti presupposti e connessi, l’ordinanza del Sindaco di Chianni che ha ingiunto al titolare dell’Azienda Agricola ricorrente la rimozione dei rifiuti consistenti nel limo sparso (a fini di reinterro) sull’appezzamento agricolo di proprietà della predetta Azienda.<br />	<br />
Viene anzitutto dedotta, con il primo motivo, la censura di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per non avere la P.A. comunicato l’avvio del procedimento preordinato all’adozione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, impedendo agli interessati di parteciparvi.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
Invero, è pacifico in giurisprudenza che ai procedimenti preordinati all’emanazione dell’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 si debba applicare la disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, in quanto adempimento obbligatorio, rispetto al quale risulta recessivo, nella specifica materia, l’art. 21-octies della l. n. 241 cit., con conseguente illegittimità dell’ordinanza non preceduta dalla comunicazione stessa (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 settembre 2009, n. 4598; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 7 maggio 2009, n. 1826). <br />	<br />
Sulla questione si è pronunciata, recentemente, anche questa Sezione (cfr.T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 maggio 2009, n. 772), che, sebbene non abbia escluso in via di principio l’applicabilità alla materia in esame dell’art. 21-octies, comma 2, cit., ha, però, insistito sulla rilevanza dell’avviso ex art. 7 cit. nei procedimenti preordinati all’emanazione dell’ordinanza di rimozione di rifiuti, per l’apporto che può essere fornito dagli interessati, sotto più profili: l’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 64); il contraddittorio tra l’Amministrazione procedente e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, prescritto dallo stesso art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, lì dove dispone, al comma 3, che i controlli da effettuare sui rifiuti siano svolti in contraddittorio con i privati interessati; la possibilità che la partecipazione del privato rechi un contributo sull’accertamento dei presupposti di fatto necessari per l’emanazione del provvedimento (il che giustificherebbe la doverosità della comunicazione ex art. 7 della l. n. 241 cit. anche ove si volesse sostenere il carattere vincolato dell’ordinanza in esame: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 24 marzo 2005, n. 692). <br />	<br />
Andando ad applicare i suesposti principi al caso di specie, si osserva come l’impugnata ordinanza del Sindaco di Chianni n. 1 dell’8 gennaio 2010 non rechi alcuna menzione di esser stata preceduta dalla comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990; nemmeno è stato prodotto in giudizio alcun atto di valore o significato equipollente da nessuna delle parti. Donde la fondatezza dei rilievi mossi sul punto dai ricorrenti, anche perché, alla luce di quanto si dirà oltre, non vi è spazio per l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 21-octies, comma 2, della citata l. n. 241.<br />	<br />
Va precisato che, a giustificazione dell’omissione della comunicazione ex art. 7 cit., non si possono nemmeno invocare ragioni di urgenza e/o particolari esigenze di celerità del procedimento, peraltro non specificate nell’ordinanza gravata, atteso il considerevole lasso di tempo intercorso tra l’inizio dei lavori di spandimento del materiale contestato e l’adozione dell’ordinanza stessa. Ciò, anche se si voglia considerare come dies a quo la data del ricevimento, da parte del Comune di Chianni, delle notizie sull’utilizzo del limo nei lavori di reinterro, a seguito della presentazione, il 19 giugno 2008, dell’integrazione all’originaria D.I.A. n. 9/2007 ad opera dell’Azienda Agricola ricorrente: invero, tra tale data e quella di emanazione dell’ordine di rimozione dei rifiuti (8 gennaio 2010) è trascorso, comunque, circa un anno e mezzo. E la conclusione si impone tanto più, in quanto dopo l’ordine di sospensione dei lavori (in data 17 gennaio 2009) non è stato emesso dal Comune di Chianni nessun provvedimento, tantomeno in base alla disciplina prevista in materia edilizia dal d.P.R. n. 380/2001, facendo sì che il suindicato ordine perdesse la sua efficacia decorso inutilmente il termine ex art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 cit.. <br />	<br />
In difetto di costituzione del Comune di Chianni, è la difesa dell’A.R.P.A.T. a contestare la censura di violazione dell’art. 7 cit., sostenendo che, nella vicenda in esame, la comunicazione prescritta da detta norma esisterebbe, dovendo rinvenirsi nel medesimo ordine di sospensione dei lavori emanato con l’ingiunzione n. 1 del 17 gennaio 2009, che aveva previsto la possibilità di visionare gli atti e di presentare memorie scritte e documenti “pertinenti all’oggetto del procedimento” entro venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione. In ogni caso, il sopralluogo dei tecnici dell’A.R.P.A.T. presso l’appezzamento interessato, eseguito il 16 ottobre 2008, avrebbe avuto luogo in presenza dei titolari dell’Azienda Agricola, i quali avrebbero anche formulato osservazioni (cfr. doc. 5 dell’A.R.P.A.T.) e, successivamente, fatto pervenire all’Agenzia Regionale tutta la documentazione ritenuta utile per l’istruttoria del procedimento. <br />	<br />
Ad avviso del Collegio, si tratta, tuttavia, di obiezioni non pertinenti e, comunque, infondate, atteso che, come correttamente osservato dai ricorrenti, l’ordinanza-ingiunzione n. 1 del 17 gennaio 2009 concerne il distinto procedimento edilizio relativo ai lavori di reinterro di cui alla D.I.A. n. 9/2007, tanto è vero che reca contestazione delle modalità esecutive dell’intervento de quo rispetto a quanto indicato nella predetta D.I.A.: non ha rilievo il fatto che l’ordinanza-ingiunzione menzioni altresì la violazione “delle norme ambientali di cui al d.lgs. n. 152/2006”, essendo essa comunque emanata ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Nessuna equipollenza può stabilirsi tra il procedimento ex art. 27 del d.P.R. n. 380 cit. e quello (cui invece attiene l’ordinanza sindacale n. 1/2010) ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, considerata la diversità dei rispettivi oggetti (vigilanza urbanistico-edilizia e repressione delle violazioni edilizie, nel primo caso; repressione dell’illecito ambientale consistente nell’abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti, nel secondo), nonché le evidenti differenze sul piano procedimentale, della competenza ad adottare il provvedimento finale, ecc.. Ciò, tanto più, in quanto nel caso di specie – come già ricordato – all’ordinanza di sospensione dei lavori non ha fatto seguito l’adozione, nei successivi quarantacinque giorni, di alcun provvedimento definitivo, sicché l’ordinanza stessa ha perso la sua efficacia (art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001): ma una volta venuta meno l’efficacia di detto provvedimento, non si comprende a che cosa i ricorrenti avrebbero dovuto replicare, presentando memorie e documenti. L’inidoneità dell’ordinanza-ingiunzione del 17 gennaio 2009 a costituire comunicazione di avvio del – diverso – procedimento ex art. 192 cit., poi, travolge anche le obiezioni mosse dalla difesa dell’A.R.P.A.T. circa l’esecuzione il 16 ottobre 2008 del sopralluogo sui terreni interessati alla presenza, ed in contraddittorio, con i titolari dell’Azienda Agricola, attesa l’anteriorità di tale sopralluogo rispetto alla predetta ordinanza-ingiunzione e quindi la difficoltà di riferirlo al procedimento edilizio, piuttosto che a quello ambientale. Né va trascurato che nel periodo di riferimento (autunno del 2008) l’A.R.P.A.T. stava sì eseguendo accertamenti sul limo impiegato, ma presso la società produttrice (Bartoli S.r.l.), tanto è vero che la produzione della documentazione richiamata dalla difesa dell’Agenzia Regionale è ascrivibile alla citata Bartoli S.r.l. (cfr. docc. 8 e 9 allegati al ricorso) e non ai ricorrenti, come erroneamente sostenuto dalla medesima difesa. Ne discende che, al fine di considerare adempiuto dal Comune di Chianni l’obbligo ex art. 7 della l. n. 241 cit. nei riguardi degli odierni ricorrenti, nessuna rilevanza può attribuirsi all’istruttoria ed alle relative produzioni documentali attinenti al (distinto) procedimento in contraddittorio con la Bartoli S.r.l.: donde, anche per questa via, la fondatezza della doglianza in esame.<br />	<br />
Va condiviso anche il secondo motivo, con cui l’ordinanza sindacale viene censurata per non avere essa spiegato i motivi che hanno portato l’Amministrazione comunale a disattendere il parere della Provincia di Pisa: parere, in base al quale il limo utilizzato per l’intervento di reinterro non sarebbe un rifiuto, ma un “sottoprodotto”. <br />	<br />
Anche questa volta, è la difesa dell’A.R.P.A.T. ad affermare la legittimità dell’ordinanza sindacale, contestando la fondatezza della censura sul rilievo dell’esistenza di una specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione comunale a disattendere il citato parere provinciale: in particolare, siffatta indicazione sarebbe contenuta nell’ordinanza-ingiunzione n. 1 del 17 gennaio 2009, lì dove si richiama nelle premesse (tra i “visti”) il parere in discorso, prendendo atto che esso avrebbe individuato in maniera generica il materiale impiegato per il reinterro quale sottoprodotto, senza una specifica analisi dello stesso. Poiché la citata ordinanza-ingiunzione viene espressamente richiamata dall’ordinanza sindacale n. 1 del 2010, ne deriverebbe, secondo l’Agenzia Regionale, la conclusione per cui non è vero che il Comune di Chianni abbia “trascurato” il parere della Provincia di Pisa, ma lo ha vagliato, pervenendo, nondimeno, ad una diversa qualificazione dei fanghi prodotti dalla Bartoli S.r.l.. Nel merito, poi, il suddetto parere sarebbe erroneo, giacché il limo impiegato per il reinterro non deriverebbe puramente e semplicemente dal lavaggio del materiale di cava, come ha ritenuto la Provincia, ma (come si vedrà meglio più oltre) da un trattamento depurativo delle acque di dilavamento del piazzale e delle acque di lavaggio provenienti dall’impianto della Bartoli S.r.l. (a mezzo di un reagente flocculante e poi con sedimentazione e filtropressatura). Inoltre, il parere della Provincia avrebbe riscontrato nel limo solo alcuni dei caratteri, la cui presenza è necessaria affinché possa parlarsi di “sottoprodotto” e, dunque, del tutto correttamente il Comune di Chianni lo avrebbe disatteso.<br />	<br />
Tralasciando, per il momento, il merito del succitato parere della Provincia – che formerà oggetto di analisi in sede di disamina dei prossimi terzo e quarto motivo di ricorso – c’è da dire che comunque il rinvio operato dall’ordinanza sindacale n. 1/2010 alla precedente ordinanza-ingiunzione n. 1/2009 non è sufficiente al fine di far ritenere assolto l’obbligo della motivazione circa le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale a disattendere il predetto parere. Più in dettaglio, è la medesima motivazione contenuta nell’ordinanza-ingiunzione n. 1/2009 a non essere esaustiva. Invero, la citata ordinanza-ingiunzione definisce “generico” il parere della Provincia e ritiene che il processo tramite cui è prodotto il limo utilizzato lo faccia qualificare come rifiuto. Non spiega, tuttavia, le ragioni per cui non è possibile configurarlo quale “sottoprodotto”, secondo la classificazione che ne ha dato la Provincia, tanto è vero che tali ragioni (in specie, la mancata individuazione, nel limo impiegato, di tutte le caratteristiche prescritte dall’art. 183, comma 1, lett. p), ed ora dall’art. 184-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per i “sottoprodotti”) risultano elencate unicamente nelle memorie difensive dell’Agenzia Regionale: il che costituisce, però, un’integrazione postuma della motivazione, per di più di un atto di un’altra P.A., da giudicare, alla stregua della giurisprudenza consolidata (cfr., da ultimo, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 dicembre 2010, n. 4550; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 14222; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 2691), inammissibile.<br />	<br />
Venendo al terzo ed al quarto motivo – da esaminare congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico-giuridico – con gli stessi i ricorrenti lamentano che: <br />	<br />
a) i fanghi utilizzati nelle operazioni di spandimento, in quanto derivanti direttamente dall’attività di lavaggio dei materia di cava effettuata dalla Bartoli S.r.l., non costituirebbero rifiuti e, per l’effetto, resterebbero esclusi dalla relativa disciplina,<br />	<br />
b) i predetti fanghi rientrerebbero, invece, nella nozione di “sottoprodotto”, avendo tutti i requisiti stabiliti in proposito dall’art. 183, comma 1, lett. p) (ora dall’art. 184-bis) del d.lgs. n. 152/2006 ed in particolare:<br />	<br />
b1) perché i fanghi originerebbero da un processo non destinato direttamente alla loro produzione, trattandosi di materiale secondario derivante dal ciclo di produzione degli inerti; <br />	<br />
b2) perché ne sarebbe certo riutilizzo, la commercializzazione dei fanghi ad opera della Bartoli S.r.l. essendo dimostrata dal listino prezzi della stessa società, prodotto dai ricorrenti sub doc. 12; <br />	<br />
b3) perché il loro utilizzo non comporterebbe per l’ambiente e per la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle connesse alle normali attività produttive;<br />	<br />
b4) perché i fanghi non sarebbero sottoposti ad ulteriori trattamenti, essendo impiegato il limo nello stato in cui si presenta a seguito del procedimento di lavaggio e compattatura derivante dal processo di produzione degli inerti (frantumazione, selezione e lavaggio); <br />	<br />
b5) perché il limo verrebbe commercializzato dal produttore, il quale ne ricaverebbe in tal modo un vantaggio economico, andando a soddisfare il fabbisogno di altri operatori economici.<br />	<br />
La difesa dell’A.R.P.A.T. contesta le ora viste asserzioni, obiettando, nello specifico:<br />	<br />
&#8211; rispetto al punto a), che i fanghi deriverebbero non già da una mera attività di lavaggio degli inerti collegata all’estrazione della cava, ma da un vero e proprio trattamento di depurazione delle acque reflue, come dimostrerebbe la circostanza che non<br />
&#8211; rispetto al punto b), che nel caso di specie mancherebbero i requisiti per poter considerare il limo quale “sottoprodotto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p) del(la preesistente versione del) d.lgs. n. 152/2006. Nello specifico, mancherebbe cert<br />
Così sintetizzate le posizioni delle parti sulle questioni in esame, il Collegio ritiene che per tutte tali questioni le doglianze mosse dalle ricorrenti siano fondate e meritevoli di condivisione, e che siano, invece, da respingere le eccezioni al riguardo sollevate dalla difesa dell’A.R.P.A.T..<br />	<br />
Ed invero:<br />	<br />
&#8211; quanto al punto a), non convincono le argomentazioni volte a dimostrare che i fanghi utilizzati dai ricorrenti per lo spandimento costituiscano rifiuti e siano, dunque, sottoposti alla relativa disciplina. In particolare, non convince l’asserzione per c<br />
In proposito si osserva che i ricorrenti hanno descritto con precisione – con termini sostanzialmente confermati dalla relazione dell’A.R.PA.T. – Dipartimento Provinciale di Pisa del 31 dicembre 2008 (doc. 1 depositato dall’Agenzia Regionale il 31 marzo 2010) – il processo produttivo che si effettua nell’impianto della Bartoli S.r.l. e da cui scaturisce anche il limo impiegato dall’Azienda Agricola ricorrente per il reinterro dell’appezzamento di sua proprietà. Detto processo si articola:<br />	<br />
&#8211; nella frantumazione degli inerti e nella selezione degli stessi, una volta frantumati, in pietrischi e sabbie;<br />	<br />
&#8211; nella vagliatura dei pietrischi e nell’invio delle sabbie all’idrociclone per il lavaggio (attraverso il prelievo di acqua da una vasca/cisterna dove sono convogliate le acque prelevate dal fiume Era e le acque da riutilizzare dopo le operazioni di chia<br />
&#8211; nel lavaggio/depurazione delle acque, al fine – come detto – del loro riutilizzo, mediante l’utilizzo di un reagente chimico flocculante che serve a chiarificare l’acqua, e nella loro re-immissione nella vasca/cisterna, per un nuovo utilizzo nel ciclo d<br />
&#8211; nella separazione dei fanghi provenienti, appunto, dal lavaggio delle acque (il limo), che vengono poi compattati con una filtropressa, che li disidrata in modo da formare pannelli di fango pressato, asciutti, trasportabili e pronti per il riutilizzo o<br />
In questa prospettiva, risultano condivisibili le tesi dei ricorrenti, che insistono sull’unicità del ciclo produttivo, il cui oggetto principale sarebbe, dunque, la produzione degli inerti. Ma anche qualora si volesse seguire l’opposta tesi dell’A.R.P.A.T., per affermare che il lavaggio delle acque è un vero e proprio trattamento di depurazione delle acque reflue, le conclusioni non cambierebbero, poiché lo scopo principale (l’oggetto diretto) di tale operazione non è la produzione del limo – che, piuttosto, ne costituisce una conseguenza indiretta ed ulteriore – ma il lavaggio e la chiarificazione dell’acqua al fine del suo reimpiego. Ciò è dimostrato dall’utilizzazione del reagente chimico che, attraverso la cd. flocculazione, consente di separare la fase solida da quella liquida, operazione necessaria per il successivo riutilizzo dell’acqua stessa nel ciclo produttivo diretto alla produzione di ghiaia e sabbia. Né, in contrario, basta obiettare che, insieme alle acque provenienti dall’impianto, sono convogliate nelle operazioni di lavaggio le acque di dilavamento del piazzale prospiciente l’impianto. Come si sottolinea nella succitata relazione dell’Agenzia Regionale del 31 dicembre 2008, il lavaggio delle acque serve a consentirne il riciclo, evitando così lo scarico delle medesime: è evidente il vantaggio economico di una tale operazione per la Bartoli S.r.l., anche a prescindere della produzione e dalla vendita del limo, che ne rappresenta un beneficio ulteriore. Il fatto che il trattamento avvenga fuori cava non sposta, ad avviso del Collegio, i termini del problema: invero, il ragionamento svolto a tal riguardo dalla difesa dell’A.R.P.A.T. (cfr. pp. 9-10 della memoria per la Camera di consiglio del 1° aprile 2010) circa l’applicabilità al caso in esame della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, in quanto si tratterebbe di rifiuti gestiti fuori dal sito, ignora l’eccezione dettata dall’art. 185, comma 1, n. 4) del d.lgs. n. 152 cit. (nel testo vigente al tempo dell’adozione dell’ordinanza sindacale) – eccezione che è riportata dal più volte citato parere della Provincia di Pisa – secondo cui non rientrano nell’ambito applicativo della Parte IV del d.lgs. n. 152 cit., tra l’altro, i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave. Per di più, come meglio si vedrà oltre, nella vicenda de qua non deve parlarsi di rifiuti, ma di “sottoprodotti”, secondo la nozione che ne dà l’attuale art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.<br />	<br />
Nemmeno convince il richiamo all’art 186, comma 7-ter, del d.lgs. n. 152 cit. (sempre nel testo in vigore al tempo dell’adozione dell’ordinanza sindacale), invocato per sostenere, con ragionamento a contrario, che laddove nella lavorazione si utilizzino reagenti non naturali, i relativi residui sono da considerare rifiuti, assoggettati alla disciplina prescritta per questi ultimi dalla predetta Parte IV del d.lgs. n. 152/2006<u>:</u> infatti, è proprio la difesa dell’Agenzia Regionale (cfr. pp. 14-15 della memoria depositata per l’udienza pubblica) a riconoscere la differenza tra la fattispecie regolata dall’art 186, comma 7-ter, cit. (concernente i residui dell’attività di lavorazione – non già di mera estrazione – di pietre e marmi) e quella qui in esame. Né si può sostenere l’esistenza di un principio generale, per il quale l’impiego di un reagente non naturale comporterebbe sic et simpliciter l’assoggettamento alla disciplina sui rifiuti, atteso che, nel caso di specie – come già detto e come meglio si vedrà tra poco – è proprio l’utilizzo del cd. flocculante che, favorendo la separazione tra elemento liquido e solido, fa sì che dal processo di lavaggio e di chiarificazione delle acque origini un “sottoprodotto” (e cioè i fanghi) e non dei rifiuti.<br />	<br />
Per quanto concerne, infine, le osservazioni sulla tossicità del reagente impiegato, si tratta con ogni evidenza di argomento inammissibile, in quanto costituente integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati (in particolare dell’ordinanza sindacale n. 1/2010). Peraltro, anche nel merito l’argomento è infondato, poiché, come correttamente replicano i ricorrenti, l’inserimento del cd. flocculante nella “Candidate list” prelude ad una valutazione ad opera dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche circa gli effetti di detta sostanza sull’uomo e sull’ambiente, al fine di renderne l’uso condizionato ad autorizzazione: valutazione che, tuttavia, ad oggi non risulta ancora eseguita, né tantomeno era stata eseguita al tempo dell’adozione dell’ordinanza sindacale gravata;<br />	<br />
&#8211; quanto al punto b), deve ritenersi che nel caso di specie esistano tutti gli elementi per considerare i fanghi derivanti dal processo di lavaggio e chiarificazione delle acque come “sottoprodotti”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p) della preesis<br />
Sul punto, non convincono le osservazioni esposte dall’Agenzia nella memoria di replica, perché:<br />	<br />
1) non è vero che dalla relazione dei tecnici dell’A.R.P.A.T. del 31 dicembre 2008 si desuma che il limo derivasse da un processo produttivo direttamente destinato alla sua produzione;<br />	<br />
2) la programmazione di un impiego certo ed integrale del materiale sin dalla fase della produzione di questo è individuabile quantomeno dal 20 maggio 2008 e cioè dalla data in cui la Bartoli S.r.l. si è rivolta alla Provincia di Pisa per chiedere un parere circa la qualificazione o meno del limo come “sottoprodotto”, invece che come rifiuto, perché è evidente come detta richiesta fosse preordinata al possibile futuro utilizzo economico del materiale, tanto che immediatamente dopo il positivo parere della Provincia di Pisa veniva presentata dall’Azienda Agricola ricorrente l’integrazione alla D.I.A. n. 9/2007, con cui si dava comunicazione dell’utilizzo dei fanghi per il reinterro (cfr. docc. 5 e 7 dei ricorrenti).<br />	<br />
Quanto, poi, al contenuto della relazione tecnica allegata alla nota dell’A.R.P.A.T. del 12 novembre 2010, osserva il Collegio che tale relazione non porta a modificare le conclusioni sin qui raggiunte, limitandosi essa a riproporre le argomentazioni già esaminate e superate poc’anzi. Anche in questo caso risultano, in particolare, pretestuose tutte le argomentazioni in ordine all’assenza di una prova documentale dell’utilizzo certo ed inequivocabile dei fanghi nelle opere di reinterro, che trascurano la surriferita stretta connessione logico-temporale tra la richiesta del parere alla Provincia di Pisa da parte della Bartoli S.r.l. e l’integrazione alla D.I.A. n. 9/2007 ad opera dei ricorrenti.<br />	<br />
Da ultimo, si precisa che la difesa dell’Agenzia Regionale aveva eccepito, nella memoria presentata per la discussione dell’istanza cautelare, altresì la mancanza del requisito previsto dal punto 3 della lett. p) dell’art. 183 cit., per assenza di idonea certificazione circa il rispetto, da parte dei materiali impiegati, dei limiti dettati dall’all. 5, Tab. B, al d.lgs. n. 152/2006: peraltro, l’eccezione non è stata più riproposta nelle successive memorie e deve, perciò, ritenersi rinunciata, anche alla stregua della documentazione (perizia giurata) depositata dai ricorrenti il 24 novembre 2010.<br />	<br />
Da tutto quanto sopra detto si evince, pertanto, la fondatezza sia del terzo, sia del quarto motivo di ricorso: ciò – unitamente alla fondatezza del primo e del secondo motivo – non può che condurre ad una pronuncia di integrale annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Chianni, adottata ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Diventa, dunque, superfluo l’esame del quinto ed ultimo motivo di gravame, con il quale viene contestata l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 255 del d.lgs. n. 152 cit. a carico del ricorrente sig. Dui Salvatore, del pari contenuta nella citata ordinanza sindacale. <u>Infatti, l’annullamento di tale ordinanza non può che travolgere anche l’irrogazione della predetta sanzione, che consegue strettamente alla qualificazione come rifi</u>uti dei fanghi utilizzati per l’intervento di reinterro: qualificazione della quale si è sopra dimostrata l’illegittimità ed il cui venir meno fa venir meno anche la sanzione che vi si ricollega. Si può, quindi, procedere all’assorbimento del quinto motivo, prescindendo dall’analisi degli eventuali profili di difetto di giurisdizione che lo connotano, vista – si ribadisce – la superfluità di detta analisi.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, in ragione della fondatezza dei primi quattro motivi e con assorbimento del quinto. Per conseguenza, si deve pronunciare l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 1/2010 e degli atti presupposti specificati in epigrafe (incluso l’ordine di sospensione dei lavori, per quanto richiamato dall’ordinanza sindacale). <br />	<br />
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni, atteso che, come correttamente eccepisce la difesa dell’A.R.P.A.T., l’accoglimento dell’istanza di sospensione del provvedimento sindacale impugnato ha impedito il verificarsi, a carico dei ricorrenti, dell’esborso economico che i medesimi avevano lamentato quale danno ingiusto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in virtù della complessità delle questioni affrontate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, respingendo, invece, la domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
Compensa le spese. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 4 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-3-2011-n-389/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-3-2011-n-336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-3-2011-n-336/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-3-2011-n-336/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.336</a></p>
<p>Pres. G. Di Nunzio, Est. S. Mielli A.S.A. Snc di Boccato M. &#038; C. e altri (Avv. F. de Poli) c/o Comune di Musile di Piave (Avv. F. Longo) 1. Soggetti terzi – Svolgimento attività ad elevato impatto ambientale – Proprietario del sito – Obblighi vigilanza e controllo 2. Proprietario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-3-2011-n-336/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-3-2011-n-336/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Di Nunzio, Est. S. Mielli<br /> A.S.A. Snc di Boccato M. &#038; C. e altri (Avv. F. de Poli) c/o Comune di Musile di Piave (Avv. F. Longo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Soggetti terzi – Svolgimento attività ad elevato impatto ambientale – Proprietario del sito – Obblighi vigilanza e controllo	</p>
<p>2. Proprietario del sito – Attività sul medesimo sito svolta da terzi &#8211; Conoscenza del proprietario dello stato di contaminazione del sito – Assenza di iniziative – Esistenza elemento soggettivo del proprietario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il proprietario di un compendio immobiliare nel quale da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, vengano svolte attività, conserva comunque la disponibilità giuridica e dunque la custodia dei beni, tant’è vero che non è possibile compiere nell&#8217;immobile interventi e modifiche senza il consenso del proprietario il quale, per questa via, ne assume la eventuale responsabilità verso i terzi.<br />
Inoltre al fine di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (che è principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), nel caso in cui siano svolte da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato impatto ambientale, pericolose per la salute e l’ambiente (nel caso all’esame vi era esercitata un’industria insalubre), in capo al proprietario sono configurabili obblighi di vigilanza e controllo da svolgere secondo standard di diligenza adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni.	</p>
<p>2. Il provvedimento impugnato appare sufficientemente e congruamente motivato laddove esplicita che l’esistenza dell’elemento soggettivo può dedursi dal tipo di rapporti intercorsi tra le due Società (la prima proprietaria di un terreno e la seconda che esercita attività sullo stesso in forza di un rapporto contrattuale), dalla costante e completa conoscenza dello stato di grave contaminazione dell’area e dall’inerzia manifestata dalla Società proprietaria del sito la quale, pur potendo e dovendo intervenire in qualità di proprietaria, non ha mai assunto alcuna iniziativa, né ha mai ottemperato agli ordini impartiti dalle autorità competenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 851 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>A.S.A. Snc di Boccato M. &#038; C. e dai Sig.ri Roberto Trentin, Maurizio Boccato e Rosanna Piccolo rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Filippo De Poli, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 312/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Musile di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Perulli in Venezia -Mestre, via Torino, 186;<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cromatura Piavense Srl, non costituitasi in giudizio;<br />
Fallimento Cromatura Piavense Srl, non costituitosi in giudizio;<br />
Arpa Veneto, non costituitasi in giudizio;<br />
Ceschel Giovanni, non costituitasi in giudizio;<br />
Provincia di Venezia, non costituitasi in giudizio;<br />
Comando locale del Comune di Musile di Piave, non costituitosi in giudizio;<br />
Francesco Bergamo, non costituitosi in giudizio;<br />
Ideambiente Srl, non costituitasi in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) quanto al ricorso originario:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 2932 del 19.2.2008 notificato il 26 e 28 febbraio 2008 con cui il sindaco del Comune di Musile di Piave ha ordinato alla ditta ASA s.n.c. di provvedere alle “immediate misure operative ritenute opportune per la messa in sicure<br />
&#8211; della nota prot. n. 20296 del 6 dicembre 2007, di avvio del procedimento per l’emissione dell’ordinanza sindacale;<br />	<br />
&#8211; delll’ordinanza sindacale prot. n. 4839 del 18 marzo 2008, notificata il 27 marzo 2008, di concessione della proroga sino al 31 marzo 2008, per l’adempimento delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 15 del 19 febbraio 2008, nonché della nota prot. n.<br />
<br />	<br />
B) quanto ai primi motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 29 aprile 2008 con cui, preso atto dell’inerzia, si è deliberato di procedere in via sostitutiva per effettuare le misure di messa in sicurezza definitiva del sito, precisando che il relativo costo gra<br />
&#8211; della determina dirigenziale n. 241 del 5 giugno 2008 di approvazione della documentazione per l’individuazione del contraente, della lettera di invito prot. n. 9352 del 5 giugno 2008, della determina dirigenziale n. 287 del 30 giugno 2008 di aggiudicaz<br />
<br />	<br />
C) quanto ai secondi motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; della determina dirigenziale n. 196 del 20 aprile 2010, prot. n. 6887, di approvazione del quadro economico di spesa finale relativo agli interventi sostitutivi effettuati ed atti connessi, ivi compresa la nota prot. n. 6787 del 26 aprile 2010, di comun<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Musile di Piave;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Filippo De Poli per la parte ricorrente e avv. Francesco Longo per il Comune resistente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente Società A.S.A. Snc di Boccato M. &#038; C., espone di essere proprietaria di un terreno e di un capannone sito nel Comune di Musile di Piave, in via Emilia n. 6, presso il quale fino al 31 agosto 2007 ha svolto la propria attività la ditta Cromatura Piavense Srl,<u> </u>che opera nel campo della metallizzazione, cromatura e nichelatura di manufatti in alluminio, il cui legale rappresentante ed amministratore unico e socio unico, il Sig. Renato Cattapan, è deceduto nel mese di settembre 2007.<br />	<br />
Il Comune di Musile di Piave, richiamato lo stato di contaminazione delle aree accertato fin dall’anno 2002, per il quale sono stati avviati interventi di bonifica, e riscontrato l’abbandono di grandi quantità di rifiuti derivanti da bagni e residui di lavorazione, bagni di nichel cromo esavalente ed altre soluzioni e sostanze del processo produttivo, con ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2008, ha ordinato alla Cromatura Piavense Srl, alla Sig.ra Luigia Basso, moglie ed erede del Sig. Renato Cattapan, e alla Società A.S.A. Snc, di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, e a presentare un piano di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stati dei luoghi.<br />	<br />
Il Comune, preso atto che la Sig.ra Luigia Basso aveva però rinunciato all’eredità, ha revocato l’ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2008, e con successiva ordinanza n. 15 del 19 febbraio 2008, ha reiterato l’ordine nei confronti della Società A.S.A. Snc e dei suoi soci, in qualità di proprietaria dell’area, per il rilievo che la stessa, pur notiziata fin dal 2002 dello stato di contaminazione del terreno e del danno ambientale cagionato dalla ditta Cromatura Piavense Srl, non ha intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della stessa volta a contenere e limitare l’inquinamento delle matrici ambientali, nonostante i reiterati comportamenti omissivi di quest’ultima.<br />	<br />
Su richiesta della Società i termini per gli interventi sono stati successivamente prorogati con ordinanza n. 34 del 31 marzo 2008.<br />	<br />
Tali provvedimenti, unitamente all’atto di comunicazione di avvio del procedimento, sono impugnati per le seguenti censure:<br />	<br />
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di istruttoria, carenza di presupposti, insufficienza, incongruità e contraddittorietà della motivazione, perché la Società è proprietaria dell’area e del capannone, e non è responsabile a titolo di dolo o colpa dell’abbandono dei rifiuti;<br />	<br />
II) difetto di istruttoria, motivazione illogica ed insufficiente ed incongruità sotto altro profilo, perché l’ordinanza di rimozione richiama, per fondare la responsabilità della Società ricorrente, episodi di inquinamento antecedenti che si riferiscono a fattispecie distinte, ed esulano dall’abbandono dei rifiuti che è conseguito alla morte dell’amministratore della ditta Cromatura Piavense Srl.<br />	<br />
Successivamente la Società A.S.A. Snc con nota del 31 marzo 2008 ha comunicato al Comune di non poter sostenere gli oneri derivanti dalla bonifica.<br />	<br />
Il Comune con deliberazione di Giunta n. 79 del 29 aprile 2008, notificata con nota prot. n. 11741 del 9 luglio 2008, accertata l’inottemperanza, ha deliberato di procedere in via sostitutiva per effettuare le misure operative di messa in sicurezza definitiva del sito, con provvedimento dirigenziale n. 241 del 4 giugno 2008.<br />	<br />
Con motivi aggiunti tali atti, unitamente a quelli della procedura di evidenza pubblica attivata per individuare il soggetto cui affidare gli interventi, sono impugnati per le medesime censure già proposte con il ricorso originario.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Musile di Piave chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.<br />	<br />
Con ordinanza n. 610 del 31 luglio 2008, è stata respinta la domanda cautelare.<br />	<br />
Successivamente la Giunta comunale con deliberazione n. 115 del 6 agosto 2009, ha disposto misure integrative di messa in sicurezza del sito ridefinendo in € 324.000 il quadro di spesa degli interventi, e con provvedimento dirigenziale n. 196 del 20 aprile 2010, a consuntivo, è stato approvato il quadro economico di spesa finale relativo agli interventi effettuati in via sostitutiva (con riepilogo analitico e le relative fatture) per un importo di € 339.300,88.<br />	<br />
Anche questi atti sono impugnati con ulteriori motivi aggiunti per le medesime censure già proposte con il ricorso originario ed i primi motivi aggiunti.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione, la difesa della parte ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione depositata in giudizio dal Comune il 10 dicembre 2010.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente il Collegio, tenuto conto che è ancora recente l’introduzione, ad opera del codice del processo amministrativo, della nuova disciplina dei termini di deposito dei documenti, ritiene di autorizzare, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del codice, la produzione documentale da parte del Comune, essendo stato in ogni caso assicurato il rispetto del contraddittorio su tali atti (la parte ricorrente ha avuto modo di replicare nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, nella memoria di replica e in sede di trattazione orale).<br />	<br />
1.1 Sempre in via preliminare deve essere respinta l’eccezione con la quale il Comune sostiene l’inammissibilità del ricorso originario per l’omessa impugnazione dell’ordinanza n. 34 del 18 marzo 2008, con cui è stato prorogato il termine per l’adempimento dell’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati, nonché l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per l’omessa impugnazione dell’atto presupposto, richiamato dal provvedimento dirigenziale n. 196 del 20 aprile 2010, costituito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 6 agosto 2009, con cui sono state disposte misure integrative per la messa in sicurezza dell’area a seguito dei risultati emersi dal piano di caratterizzazione del sito, atteso che in realtà i predetti atti sono stati espressamente impugnati.<br />	<br />
2. Nel merito con i motivi proposti la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché tale norma prevede una responsabilità solidale in capo ai proprietari delle aree solo quando l’abbandono sia imputabile ad essi per dolo o colpa, e nel caso all’esame nulla può essere rimproverato alla Società dato che le condotte contestate sono state poste in essere unicamente dalla ditta Cromatura Piovense Srl, e sono da addebitare alla morte dell’amministratore ed unico socio della stessa, mentre l’ordinanza fa riferimento a fatti di contaminazione dei luoghi risalenti ad un periodo antecedente ed estranei all’abbandono di rifiuti oggetto dei provvedimenti impugnati, e nessuna contestazione può essere mossa alla Società ricorrente che, ogni volta che è stata convocata dalle autorità, si è sempre presentata.<br />	<br />
2.1 Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate e devono essere respinte, perché muovono dall’errata premessa che non sia configurabile nel caso di specie una responsabilità in capo alla ricorrente.<br />	<br />
La parte ricorrente afferma di essere totalmente estranea all’abbandono dei rifiuti commesso dalla ditta Cromatura Piovense Srl, e che pertanto ad essa non può essere imputabile alcuna responsabilità.<br />	<br />
Tale conclusione si basa tuttavia su una ricostruzione parziale ed incompleta sia dei presupposti che fondano la responsabilità del proprietario, che delle peculiarità fattuali che hanno caratterizzato la specifica vicenda.<br />	<br />
La tesi prospettata non tiene infatti conto che il proprietario di un compendio immobiliare nel quale da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, vengano svolte attività, conserva comunque la disponibilità giuridica e dunque la custodia dei beni, tant’è vero che non è possibile compiere nell&#8217;immobile interventi e modifiche senza il consenso del proprietario il quale, per questa via, ne assume la eventuale responsabilità verso i terzi, ed inoltre la tesi non considera che il fine di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (che è principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), comporta che, nel caso in cui siano svolte da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato impatto ambientale, pericolose per la salute e l’ambiente (nel caso all’esame vi era esercitata un’industria insalubre), in capo al proprietario sono configurabili obblighi di vigilanza e controllo da svolgere secondo standard di diligenza adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni.<br />	<br />
Ciò consente di configurare, con riferimento a casi particolari, responsabilità di carattere omissivo o colposo anche in capo al proprietario delle aree in concorso con l’autore materiale dell’abbandono di rifiuti.<br />	<br />
3. Nel caso all’esame sono ravvisabili specifiche circostanze, evidenziate dai provvedimenti impugnati e desumibili da elementi univoci e significativi, per affermare che la condotta della proprietà può essere qualificata alla stregua di un concorso omissivo quantomeno colposo (se non addirittura doloso) in funzione agevolatrice della realizzazione della condotta vietata che ha comportato la contaminazione del sito e l’abbandono dei rifiuti all’origine dell’ordine di rimozione.<br />	<br />
Quanto ai rapporti intercorsi tra A.S.A. Srl, Società ricorrente, proprietaria del sito, e Cromatura Piovense Srl, che vi ha svolto l’attività, va infatti considerato che le parti sono ricorse ad uno schema contrattuale che garantisce al proprietario pregnanti poteri di controllo sull’uso dei beni, correlati alla facoltà di ottenere la sollecita restituzione del bene in caso di inadempimento degli obblighi di custodia e conservazione.<br />	<br />
Risulta infatti che il terreno e l’immobile erano utilizzati da Cromatura Piovense Srl in forza di un contratto di comodato gratuito stipulato il 1 dicembre 2002 (il dato, non contestato, emerge dall’annotazione di Polizia Giudiziaria di cui al doc. 77 depositato in giudizio dal Comune di Musile di Piave).<br />	<br />
Ebbene, nonostante ciò, risulta che la Società ricorrente non si è mai in alcun modo attivata nei confronti di Cromatura Piovense Srl pur essendo da sempre a conoscenza dello stato di contaminazione del sito e dell’abbandono dei rifiuti e non è pertanto condivisibile l’affermazione, più volte ripetuta negli scritti difensivi, che la Società ricorrente, in qualità di proprietaria del sito, non avrebbe potuto e dovuto fare nulla di più che presentarsi alle convocazioni del Comune per lo svolgimento degli accertamenti tecnici, o per le conferenze di servizi aventi ad oggetto la procedura per la bonifica del sito.<br />	<br />
Infatti, come evidenziato dai provvedimenti impugnati, la Società ricorrente era a conoscenza fin dal principio della compromissione ambientale in atto.<br />	<br />
Nel 2002, a seguito di accertamenti di carattere ambientale e dei rilievi effettuati dall’Arpav, era stata riscontrata la contaminazione del terreno della ditta con cromo, zinco, rame, nichel e piombo, per la quale è stata adottata l’ordinanza sindacale n. 113 del 4 dicembre 2002, con cui è stata ordinata la presentazione di un piano di caratterizzazione dell’area per la bonifica e il ripristino ambientale.<br />	<br />
Successivamente è stata anche accertata la presenza di reflui pericolosi in un fossato, e la presenza, in un pozzo freatico, di elevati valori dei parametri COD, azoto ammoniacale, solfati, cloruri, fluoruri, sodio, zinco, nichel, borio e argento, e da ciò è scaturita l’ordinanza n. 91 del 2 dicembre 2003, con la quale il Sindaco ha vietato la captazione di acque superficiali e sotterranee in un ampio ambito territoriale contaminato, e ha imposto, con ordinanza n. 92 del 3 dicembre 2003, l’esecuzione di opere di protezione, bonifica e pulizia delle condotte contenenti acque reflue.<br />	<br />
In seguito il progetto preliminare di bonifica presentato da Cromatura Piavense Srl è stato respinto con provvedimento del Comune prot. n. 20466 del 30 novembre 2005 a seguito delle valutazioni negative emerse nella conferenza di servizi del 3 novembre 2005, e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di rimozione e smaltimento dei rifiuti, sono stati quindi svolti in via sostitutiva dal Comune.<br />	<br />
Ebbene, come precisa l’ordinanza impugnata, nonostante tutti gli atti delle menzionate procedure siano stati costantemente notificati, oltre che a alla ditta Cromatura Piavense Srl, anche alla ricorrente Società A.S.A. Snc, questa ha mantenuto un comportamento omissivo, e non ha mai posto in essere alcuna iniziativa al fine di scongiurare l’aggravamento del danno ambientale in atto.<br />	<br />
La censura con cui la ricorrente contesta l’illogicità dell’ordinanza impugnata per aver messo in relazione gli episodi di inquinamento emersi fin dall’anno 2002, con l’episodio di abbandono di rifiuti avvenuto nell’anno 2007, tra loro estranei, non può essere condivisa, in quanto il Comune, lungi dall’attribuire in modo automatico la responsabilità dell’abbandono al proprietario secondo i parametri propri di una responsabilità oggettiva, si è in realtà limitato a verificare la sussistenza o meno dell’imputabilità dell’abbandono dei rifiuti al proprietario dell’area, traendo argomenti, con procedimento che appare immune da vizi logici, da fatti noti, ovvero dalle condotte pregresse e dal contesto dei rapporti intercorrenti tra lo stesso ed il gestore dell’attività.<br />	<br />
Pertanto, anche a prescindere da quanto è emerso in sede penale circa l’esistenza di fatto di un unico centro di imputazione, gestionale ed economico, tra diverse Società, tra le quali anche A.S.A. Snc e Cromatura Piovense Srl, da cui è derivato il rinvio a giudizio dei soci di A.S.A. Snc per aver concorso a gestire, o comunque consentito e tollerato la gestione dell’attività con modalità gravemente pregiudizievoli per l’ambiente (cfr. doc. 78 depositato in giudizio dal Comune), le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di istruttoria, illogicità, incongruità e carenza di presupposti, devono essere respinte, in quanto il provvedimento impugnato appare sufficientemente e congruamente motivato laddove esplicita che l’esistenza dell’elemento soggettivo può dedursi dal tipo di rapporti intercorsi tra le due Società, dalla costante e completa conoscenza dello stato di grave contaminazione dell’area, e dall’inerzia manifestata dalla Società ricorrente la quale, pur potendo e dovendo intervenire in qualità di proprietaria, non ha mai assunto alcuna iniziativa nei confronti di Cromatura Piovense Srl, né ha mai ottemperato agli ordini impartiti.<br />	<br />
In conclusione il ricorso originario, e i relativi motivi aggiunti, devono essere respinti.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e relativi motivi aggiunti, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Musile di Piave liquidandole in complessivi € 5.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-1-3-2011-n-336/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2011 n.336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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