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	<title>1/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.4846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-1-3-2010-n-4846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-1-3-2010-n-4846/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.4846</a></p>
<p>Pres. Luccioli – Rel. Salvago – P.M. Ceniccola Immobiliare Prisma srl in liquidazione (avv. Colarizi, Emiliani) c. Comune di Montegiorgio (avv.ti Ranuzzi, Ortensi) sulla necessità che un atto interruttivo sia ritualmente inserito nel giudizio amministrativo per interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale 1. – Responsabilità e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-1-3-2010-n-4846/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.4846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luccioli – Rel. Salvago – P.M. Ceniccola<br /> Immobiliare Prisma srl in liquidazione (avv. Colarizi, Emiliani) c. Comune di Montegiorgio (avv.ti Ranuzzi, Ortensi)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che un atto interruttivo sia ritualmente inserito nel giudizio amministrativo per interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Responsabilità e risarcimento – Danno extracontrattuale – Termine di prescrizione – Decorrenza – Dal momento dell’emissione del provvedimento amministrativo.	</p>
<p>2. &#8211; Responsabilità e risarcimento – Danno extracontrattuale – Termine di prescrizione –  Interruzione &#8211; Giudizio amministrativo – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il termine di prescrizione per il risarcimento del danno extracontrattuale conseguente ad un atto illegittimo della P.A. inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e pertanto dall’emissione del provvedimento.	</p>
<p>2. – Il ricorso giurisdizionale contro un provvedimento della P.A. causativo di un danno extracontrattuale può valere ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno a condizione che vi sia un atto interruttivo ritualmente inserito dall’interessato nel processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2010-n-1183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2010-n-1183/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1183</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Carella Ministero dell’Economia ( Avv. dello Stato) c/ Martino (n.c.) sull&#8217;incompatibilità di svolgere funzioni di giudice tributario da parte di un soggetto che espleta consulenza tributaria Pubblico impiego – Giudice tributario – Consulenza tributaria- Incompatibilità – Sussiste &#8211; Ragioni Ai sensi dell’art. 8 , del D.Lgs 545/92,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2010-n-1183/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trotta  <i>Est.</i> Carella<br />  Ministero dell’Economia ( Avv. dello Stato) c/ Martino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;incompatibilità di svolgere funzioni di giudice tributario da parte di un soggetto che espleta consulenza tributaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Giudice tributario – Consulenza tributaria- Incompatibilità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 8 , del D.Lgs 545/92, qualsiasi forma di consulenza o assistenza tributaria è incompatibile con la carica di giudice tributario, senza che sia necessario verificare in concreto se il contenuto qualitativo o la continuità nel suo svolgimento compromettono il requisito della terzietà e dell’indipendenza del giudice, essendo siffatta verifica puntuale propria dei soli istituti della ricusazione o dell’astensione del giudice. Nel caso di specie il Ministero dell’Economia dichiarava  l’appellato decaduto dall’incarico di giudice della Commissione tributaria Regionale , in quanto contitolare di uno studio professionale associato svolgente consulenza tributaria pur se esercitata da altri professionisti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01183/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 00229/2003 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 229 del 2003, proposto dal </p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b> e dal <b>Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Martino Luigi</b>, non costituito; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO :Sezione III n. 08445/2001, resa tra le parti, concernente DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TRIB. REG. LOMBARDIA.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il Cons. Vito Carella e udito l’ Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con il provvedimento impugnato in primo grado, il Ministro delle Finanze, recependo il deliberato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dichiarava l’odierno appellato decaduto dall’incarico di giudice della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, alla luce della situazione di incompatibilità in cui esso soggetto versava (art. 8, comma primo, lett. i, del d.lvo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449) in quanto contitolare di uno studio professionale associato svolgente attività di consulenza tributaria pur se esercitata da altri professionisti (perché esercizio della professione anche a lui comunque imputabile).<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato ed, altresì, condannato l’Amministrazione finanziaria ad un risarcimento corrispondente agli emolumenti fissi mensili non percepiti nella misura di lire seimilioni, rilevando che -per ravvisare la situazione di incompatibilità in questione- occorre che l’attività “sia realizzata direttamente dall’interessato quale libero professionista”.<br />	<br />
2.- Il Ministero delle Finanze, con l’appello in esame, ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo come la contitolarità di studio associato denunciata dall’interessato nella sede dell’istruttoria vada a compromettere l’immagine di terzietà ed indipendenza del giudice, anche sotto il profilo dell’apparenza, ed –inoltre- contestando la spettanza e l’entità del risarcimento, in assenza peraltro di valido contraddittorio sulla pretesa.<br />	<br />
L’appellato non si è costituito in giudizio; la sentenza venne sospesa come da ordinanza cautelare n. 747 del 2003.<br />	<br />
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 gennaio 2010.<br />	<br />
3.- L’appello è fondato in relazione a costante e consolidata giurisprudenza della Sezione in materia dalla quale non vi è ragione per discostarsi ed alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr., tra le tante, nn. 6953 – 6519 – 5842 – 3735 – 2644 &#8211; 2636 del 2009).<br />	<br />
In sintesi, con tali precedenti è stato invero affermato: <br />	<br />
&#8211; stante l’estrema latitudine della formula recata dal ricordato art. 8, qualsiasi forma di consulenza o assistenza tributaria è incompatibile con la carica di giudice tributario, senza che sia necessario verificare in concreto se il suo contenuto qualita<br />
&#8211; le cause di incompatibilità, previste dalla normativa richiamata, rispondono all’esigenza di evitare la compromissione della necessaria trasparenza ed imparzialità dell’operato del giudice tributario (inevitabile laddove egli si trovasse nella condizion<br />
&#8211; la contitolarità di uno studio di commercialisti o la partecipazione del professionista-giudice tributario a un&#8217;associazione professionale è di per sé un indizio plausibile di cointeressenza idoneo ad offuscare l&#8217;immagine di imparzialità e terzietà da o<br />
4.- L’ appello è quindi da accogliere e la sentenza impugnata dev’essere perciò riformata in quanto l’appellato, con la sua nota in atti datata 27 febbraio 1998, non ha escluso in modo netto le situazioni e le condizioni precludenti innanzi riportate, bensì formulato dichiarazioni vaghe e ambigue o –meglio- usato costruzioni lessicali tali da negare il contrario delle affermazioni fatte con l’evidente scopo di attenuarle. <br />	<br />
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti per giuste ed eque ragioni.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio. .<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere</p>
<p>Sergio De Felice, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2010-n-1183/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-146/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-146/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.146</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente; P. Ungari &#8211; Estensore D. S.p.a. (avv.ti G. Di Paolo, F. Figorilli e D. Scalera); c/ W. S.p.a. (avv. M. Marcucci) nei confronti di T. Italia S.p.a. (avv.ti N. Baleani e G. F. Ferrari) sulla legittimità o meno di clausole del capitolato speciale contenti prescrizioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-146/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-146/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente; P. Ungari &#8211; Estensore<br /> D. S.p.a. (avv.ti G. Di Paolo, F. Figorilli e D. Scalera); c/ W. S.p.a. (avv.<br /> M. Marcucci)  nei confronti di T. Italia S.p.a. (avv.ti N. Baleani e G. F. Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno di clausole del capitolato speciale contenti prescrizioni cogenti in ordine alla formulazione dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Capitolato speciale – Impugnativa – Termine – E’ quello ordinario di sessanta giorni	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Capitolato speciale – Prescrizioni relative allo svolgimento della gara e alla selezione del contraente – Legittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il capitolato speciale è un provvedimento amministrativo, non un atto normativo, quindi è soggetto al regime ordinario delle impugnazioni entro il termine di decadenza e non è disapplicabile dall’Amministrazione (se non nella misura in cui si ponga in contrasto con la normativa comunitaria).	</p>
<p>2. Sebbene la funzione preminente del capitolato speciale riguarda la definizione dell’oggetto dell’appalto ed i contenuti delle prestazioni delle parti &#8211; capitolato c.d. (meramente) prestazionale, non è certo inusuale che esso contenga anche regole applicabili ai fini dell’individuazione della migliore offerta e della scelta del contraente. In questo secondo caso, il capitolato speciale entra a far parte della lex specialis della procedura di evidenza pubblica, senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga prevista nel bando o nel disciplinare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>D. S.p.a.</b>, con sede in Firenze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Di Paolo, Fabrizio Figorilli e Dover Scalera, con domicilio eletto presso Fabrizio Figorilli in Perugia, via Bontempi, 1; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>W. S.p.a.</b>, con sede in Perugia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Marcucci, anche domiciliatario in Perugia, via Bartolo, 10; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>T. Italia S.p.a.,<i></b></i> con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Nicoletta Baleani e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Nicoletta Baleani in Perugia, via Baglioni, 10; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di esclusione della Metafora Informatica s.r.l. dalla procedura aperta bandita da Webred S.p.a. per la fornitura di un “Sistema Informativo delle Anatomie Patologiche della Regione Umbria e relativo servizio di manutenzione”, adottato dalla commissione di gara in data 4 dicembre 2009 e comunicato con nota prot. 3625 del 9 dicembre 2009;<br />	<br />
&#8211; della racc.a.r. del 21 dicembre 2009, anticipata via fax, con cui Webred S.p.a. ha confermato il provvedimento di esclusione della Metafora Informatica s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; dei verbali della commissione di gara — non conosciuti — ed, in particolare, del verbale relativo alla seduta 4 dicembre 2009 in cui la commissione ha disposto l&#8217;esclusione della Metafora Informatica S.r.l.;<br />	<br />
&#8211; del punto 6. 9. 3, ultimo comma, del Capitolato tecnico di appalto, nella parte in cui ha previsto che “l’importo del canone di manutenzione di cu al precedente punto .1 non dovrà peraltro, pena l’esclusione, superare un importo del 15% della licenza d’<br />
&#8211; del provvedimento di data e numero sconosciuti, di aggiudicazione provvisoria della gara, come comunicato con nota della Webred s.p.a. dell’8 gennaio 2010, in favore della Telecom Italia S.p.a.<br />	<br />
&#8211; ove occorra, del bando di gara e del disciplinare;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ivi inclusa l&#8217;aggiudicazione definitiva ove medio tempore intervenuta e l’eventuale stipula del contratto di appalto;<br />	<br />
<i>nonché per il risarcimento del danno</i><br />	<br />
derivante dall’adozione dei provvedimenti suindicati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Webred S.p.a. e di Telecom Italia S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La Webred S.p.a. – società <i>in house</i> della Regione e delle Aziende Sanitarie dell’Umbria e per esse centrale di committenza ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 8/2007 – con un bando in data 18 settembre 2009 ha indetto una procedura aperta (sotto soglia comunitaria) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di un “Sistema informativo delle Anatomie Patologiche della Regione Umbria e del relativo servizio di manutenzione”.<br />	<br />
Il bando era corredato di un disciplinare di gara e di un capitolato tecnico.<br />	<br />
1.1. Il Capitolato Tecnico prevedeva, tra l’altro (al punto 7.), il peso relativo dell’offerta tecnica (60/100) e di quella economica (40/100) e dei “parametri” in cui era suddivisa l’offerta tecnica (“rispondenza ai requisiti funzionali”, “rispondenza ai requisiti tecnologici”, “capacità tecnica”: il primo ed il terzo dei quali, a loro volta ripartiti in sotto-parametri), e per ciascuno dei parametri e sotto-parametri i “criteri di massima” che la commissione avrebbe seguito nell’attribuzione dei punteggi alle offerte.<br />	<br />
1.2. Inoltre, ed è il profilo che più interessa ai fini della controversia, considerava (al punto 6.9.3.) il “Servizio di manutenzione ed assistenza post garanzia”. Di tale servizio veniva richiesta la “valutazione economica” (in buona sostanza, il prezzo) in relazione a due diverse ipotesi di copertura (nei giorni lavorativi e durante il normale orario di lavoro – punto 1. &#8211; o per 7 giorni su 7 e h 24 – punto 2.). Con le ulteriori precisazioni che :<br />	<br />
&#8211; «<i>La valutazione economica del servizio</i> (…)<i>è da indicare nell’offerta economica ai soli fini di conoscenza del valore; tale valutazione economica non parteciperà quindi alla composizione del prezzo»</i>.<br />	<br />
&#8211; «<i>L’importo del canone di manutenzione di cui al precedente punto 1, non dovrà peraltro, pena l’esclusione, superare un importo pari al 15% della licenza d’uso del software applicativo offerto</i>».<br />	<br />
2. La società Metafora Informatica S.r.l. ha presentato la propria offerta, ma pur avendo ottenuto il miglior punteggio, è stata esclusa per aver indicato un canone annuo del “servizio di manutenzione ed assistenza oltre garanzia” superiore (anche se di poco) alla percentuale massima, del 15% del prezzo della licenza d’uso del software applicativo, prevista dal predetto punto 6.9.3. del capitolato tecnico.<br />	<br />
La gara è stata aggiudicata alla Telecom Italia S.p.a.<br />	<br />
3. La società Dedalus S.p.a. (affermando di aver nel frattempo incorporato la Metafora Informatica S.p.a.) impugna l’esclusione (verbale in data 4 dicembre 2009, comunicato con nota prot. 3625 in data 9 dicembre 2009), unitamente al punto 6.9.3. del capitolato tecnico ed al provvedimento di aggiudicazione della gara, deducendo le censure appresso indicate.<br />	<br />
3.1. Vi sarebbe violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> e dell’articolo 3 del Disciplinare, nonché dei principi generali che regolano le gare d’appalto, illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />	<br />
Al riguardo, sottolinea che né il bando né il disciplinare di gara contenevano alcuna previsione a pena di esclusione, riproduttiva di quella contenuta al punto 6.9.3. del Capitolato Tecnico, e sostiene che soltanto il bando ed il disciplinare formano la <i>lex specialis</i> della gara e possono prescrivere i contenuti e le modalità di presentazione dell’offerte. Conseguentemente, la commissione di gara avrebbe dovuto disapplicare il punto 6.9.3. e valutare l’offerta solo alla luce delle prescrizioni e degli elementi di valutazione inseriti nel Disciplinare.<br />	<br />
In ogni caso, appare del tutto contraddittoria ed illogica la previsione secondo la quale un elemento considerato di limitata rilevanza, tanto da non assumere rilievo in sede di valutazione dell’offerta, divenga ragione di esclusione a prescindere dalla bontà dell’offerta stessa. La stazione appaltante ha “sacrificato” la migliore offerta, per valorizzare un elemento aggiuntivo rispetto a quelli componenti l’offerta, che avrebbe potuto essere apprezzato solo a parità di condizioni delle offerte presentate.<br />	<br />
3.2. Vi sarebbe violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del disciplinare nonché dell’articolo 46 del d.lgs. 163/2006, nonché del principio secondo il quale la <i>lex specialis</i> deve essere interpretata nel senso favorevole alla più ampia partecipazione alla gara.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe dovuto avvalersi della «facoltà di richiedere la regolarizzazione della documentazione e la presentazione di informazioni e chiarimenti assegnando ai concorrenti un termine perentorio», così come previsto dall’articolo 5 del Disciplinare (in attuazione dell’articolo 46 del d.lgs. 163/2006). Una simile richiesta non avrebbe violato la <i>par condicio</i> tra i concorrenti (posto che riguardava un elemento non rilevante ai fini del punteggio), ed avrebbe consentito alla ricorrente di evidenziare che, sottraendo dal canone il costo del servizio di supporto richiesto dalla Noema LIFE, il costo del servizio di manutenzione post garanzia rientra nel 15% richiesto dal punto 6.9.3. del Capitolato. <br />	<br />
4. Si sono costituiti in giudizio e controdeducono puntualmente la Webred S.p.a. e la Telecom Italia S.p.a.<br />	<br />
5. Le parti resistenti eccepiscono anche l’inammissibilità e la irricevibilità del ricorso.<br />	<br />
5.1. Per Webred, la ricorrente difetterebbe di legittimazione ad agire, in quanto Metafora Informatica S.p.a. sarebbe soggetto diverso dalla Metafora Informatica S.r.l. che ha presentato l’offerta oggetto dell’esclusione impugnata.<br />	<br />
In ogni caso, la notificazione del ricorso sarebbe nulla, in quanto richiesta dall’avvocato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 53/1994, per conto di Metafora S.p.a. anziché di Dedalus S.p.a. (cfr. relata di notifica in calce al ricorso – pag. 18).<br />	<br />
5.2. Per Telecom Italia, il ricorso sarebbe tardivo, in quanto la portata lesiva della clausola di cui al punto 6.9.3. del Capitolato era immediatamente percepibile dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto impugnarla entro il termine decorrente dalla pubblicazione del bando. <br />	<br />
6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare dette eccezioni, stante la manifesta infondatezza del ricorso nel merito.<br />	<br />
6.1. Non sembra dubbio che la previsione del punto 6.9.3. del Capitolato Tecnico facesse parte della <i>lex specialis</i> della gara e potesse (dovesse) essere applicata.<br />	<br />
6.1.1. Il capitolato speciale è un provvedimento amministrativo, non un atto normativo, quindi è soggetto al regime ordinario delle impugnazioni entro il termine di decadenza e non è disapplicabile dall’Amministrazione (se non nella misura in cui si ponga in contrasto con la normativa comunitaria).<br />	<br />
La sua funzione preminente riguarda la definizione dell’oggetto dell’appalto ed i contenuti delle prestazioni delle parti &#8211; capitolato c.d. (meramente) prestazionale, ma non è certo inusuale che contenga anche regole applicabili ai fini dell’individuazione della migliore offerta e della scelta del contraente. In questo secondo caso, entra a far parte della <i>lex specialis</i> della procedura di evidenza pubblica, senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga prevista nel bando o nel disciplinare.<br />	<br />
Tali conclusioni sono in linea con la giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, V, 2 novembre 2009, n. 6713; TAR Lazio, Roma, III, 2 marzo 2009, n. 2113 e 12 dicembre 2009, n. 12843; TAR Lombardia, Milano, I, 10 settembre 2009, n. 4633; TAR Sicilia, Palermo, II, 29 settembre 2008, n. 1223; TAR Campania, Napoli, I, 2 luglio 2007, n. 6413; TAR Puglia, Lecce, II, 10 luglio 2007, n. 2716). Vale la pena di sottolineare che non tener conto delle prescrizioni introdotte nel capitolato speciale dell’appalto, solo perché formulate al di fuori della <i>sedes materiae</i> propria, significherebbe aprire il varco a partecipazioni discriminate, e il dubbio sulla cogenza della prescrizione genererebbe incertezza nelle imprese e potrebbe condurre alla autoesclusione soltanto delle imprese dei limiti imposti in qualsiasi atto di regolamentazione del rapporto (cfr. TAR Sicilia, Catania, II, 14 luglio 2005, n. 1135).<br />	<br />
E trovano conferma anche nel tenore letterale degli atti della gara in questione. Infatti, il Disciplinare prevedeva che :<br />	<br />
&#8211; «<i>La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sei sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006, sulla base dei criteri e parametri di valutazione e relativi punteggi, specificati nel Capitolato Tecnico allega<br />
&#8211; «<i>La presente procedura è regolata dal Bando di gara, dal presente Disciplinare che ne forma parte integrante e sostanziale, dal Capitolato Tecnico di gara, dalle dichiarazioni richieste al successivo art. 3 e dallo schema di Offerta economica</i>» (a<br />
Può aggiungersi che anche la decisione invocata dalla ricorrente (Cons. Stato, VI, 30 giugno 2009, n. 4235) non ha affatto affermato il principio che il capitolato speciale non possa contenere prescrizioni cogenti in ordine alla formulazione delle offerte in gara; ma, alla luce della funzione preminente assolta dai capitolati speciali, si è limitata a trarre conferma dell’attinenza al contenuto della prestazione di una clausola di un capitolato oggetto di controversa interpretazione.<br />	<br />
6.1.2. Può ipotizzarsi una gerarchia tra le diverse componenti della <i>lex specialis</i>, utile a risolvere contrasti ed antinomie tra le previsioni che si dimostrino irriducibili.<br />	<br />
Nel caso in esame, però, tali ipotesi non si verificano.<br />	<br />
Infatti, la previsione dell’articolo 5 del Disciplinare, così come, prima ancora, quella contenuta nell’articolo 46 – “<i>Documenti e informazioni complementari</i>” &#8211; del Codice dei contratti pubblici (secondo cui «<i>Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati</i>»), di cui la ricorrente invoca l’applicazione, hanno un contenuto e delle finalità ben diverse.<br />	<br />
Riguardano infatti la possibilità di completare documenti o di chiarirne la portata, mentre nel caso in esame non c’era alcuna oscurità o lacuna, bensì un’offerta della ricorrente del tutto chiara (ancorché non rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio), ed oggettivamente contrastante con una previsione di gara.<br />	<br />
Ed è evidente che l’esercizio del potere previsto dall’articolo 46 postula che il concorrente abbia soddisfatto gli oneri partecipativi imposti dalla <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
6.1.3. Occorre soffermarsi sulla <i>ratio</i> della prescrizione del punto 6.9.3. del Capitolato.<br />	<br />
E’ vero che il prezzo (canone) offerto per la manutenzione ed assistenza per il periodo successivo alla scadenza della garanzia avrebbe potuto entrare a far parte del contenuto dell’offerta economica ed apprezzabile in termini di punteggio (e forse sarebbe stata una scelta opportuna, considerata la rilevanza della prestazione). <br />	<br />
Tuttavia, nei confronti di una simile costruzione della gara, la ricorrente non ha sollevato specifiche censure.<br />	<br />
La fissazione di una percentuale massima per il prezzo del servizio post garanzia risponde comunque all’esigenza di contenere l’onere per un servizio che l’Amministrazione potrà decidere se attivare o meno, precostituendosi fin d’ora la possibilità di fruirne a condizioni economiche accettabili.<br />	<br />
Si tratta quindi di una previsione che ha un valore sostanziale ed è volta ad orientare una componente dell’offerta che, seppur non direttamente rilevante ai fini del punteggio, consegue ad una scelta imprenditoriale di convenienza economica complessiva ed incide sul confronto concorrenziale.<br />	<br />
Rispetto al prezzo in questione, pertanto, non avrebbe potuto operarsi alcuna modifica a posteriori, pena la violazione del principio di <i>par condicio</i> tra i concorrenti.<br />	<br />
6.2. Come esposto, la prescrizione di cui al punto 6.9.3. del Capitolato era univoca, nel contenuto e nella comminatoria di esclusione in caso di un eventuale mancato rispetto.<br />	<br />
Non può quindi assumere alcuna rilevanza ogni considerazione relativa alla marginale incidenza quantitativa del prezzo del servizio post garanzia sul valore dell’appalto, o alla modestia dello scostamento relativo alla soglia massima stabilita per tale prezzo; o, infine, alla circostanza che, all’origine dello scostamento, vi sia una componente di costo dovuta alle prestazioni di supporto da parte di un soggetto terzo (senza contare che, comunque, non si vede la ragione per cui detta ultima componente &#8211; pur sempre ricompresa nell’offerta per scelta del concorrente &#8211; dovesse essere “scomputata” ai fini della verifica di conformità al punto 6.9.3.).<br />	<br />
Ed è perfino ovvio ribadire che può dirsi offerta più vantaggiosa soltanto quella della quale sia stata apprezzata la convenienza applicando le previsioni della gara.<br />	<br />
7. Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge, per spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-146/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-149/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.149</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente; S. Fantini &#8211; Estensore Azienda Agricola T. S.r.l. (avv. L. Calzoni) c/ Comune di Spoleto (avv. M. Marcucci); Provincia di Perugia (avv.ti M. Minciaroni ed I. Sorbini) e nei confronti di Regione Umbria (n.c.); Sviluppumbria S.p.A. (n.c.) sul procedimento di approvazione del PRG in base</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-149/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-149/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente; S. Fantini &#8211; Estensore<br /> Azienda Agricola T. S.r.l. (avv. L. Calzoni) c/ Comune di Spoleto (avv. M. <br />Marcucci); Provincia di Perugia (avv.ti M. Minciaroni ed I. Sorbini) e nei <br />confronti di Regione Umbria (n.c.); Sviluppumbria S.p.A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul procedimento di approvazione del PRG in base alla legislazione regionale umbra</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Pianificazione urbanistica &#8211; PRG – Procedimento di formazione – L.R. Umbria 21.10.1997 n. 31 – Verifica di compatibilità con gli strumenti pianificatori sovraordinati in sede provinciale &#8211; Termini – Decorrenza – Condizioni	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Pianificazione urbanistica &#8211; PRG – Procedimento di formazione – L.R. Umbria 21.10.1997 n. 31 – Verifica di compatibilità con gli strumenti pianificatori sovraordinati in sede provinciale – Termini – Inosservanza &#8211; Conseguenze – Illegittimità dell’approvazione definitiva comunale – Non sussiste	</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Pianificazione urbanistica &#8211; PRG – Discrezionalità – Ampiezza – Motivazione per relationem – Legittimità – Rinvio al giudizio di compatibilità provinciale &#8211; Art. 3, L. 7agosto 1990 n. 241 &#8211; L.R. Umbria 21.10.1997 n. 31 – E’ legittimo	</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica – Pianificazione urbanistica &#8211; PRG – Natura – L.R. Umbria 21.10.1997 n. 31 –Atto composito &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché un termine perentorio per l’esercizio di un’attività di controllo non può che decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’Amministrazione controllante, del provvedimento di base completo dell’intera documentazione, deve ritenersi che, il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 9 della L.R. Umbria 21 ottobre 1997 n. 31 per l’esercizio da parte della Provincia della verifica di compatibilità del P.R.G. comunale con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale, non può dirsi decorso laddove, al momento della convocazione dell’organo deputato ad espletare tale verifica, la documentazione originariamente inviata dal Comune risulti incompleta	</p>
<p>2. L’inosservanza del termine previsto dall’art. 9, comma 2, della L.R. Umbria 21 ottobre 1997 n. 31, per l’esercizio da parte della Provincia della verifica di compatibilità del P.R.G. comunale con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale, seppure qualificato come perentorio, non può ragionevolmente viziare ex post la legittimità del deliberato comunale, in quanto detto termine è, piuttosto, posto a garanzia del Comune, comportando, il suo spirare, soltanto la consumazione dei poteri di intervento e correzione che la legge attribuisce all’Autorità provinciale; ne consegue che il decorso del termine autorizza il Comune a procedere all’approvazione definitiva senza attendere oltre, ma se esso decide (sia pure tacitamente) di attendere la pronuncia della Provincia, e una volta ricevutala vi si conforma, nessun vizio di legittimità ne deriva per l’atto della Provincia né per quello conclusivo del Comune	</p>
<p>3. E’ legittima la delibera comunale di approvazione del P.R.G. -parte operativa- motivata per relationem alla deliberazione della Giunta provinciale contenente il giudizio di compatibilità con la pianificazione sovra comunale; un tanto appare in linea con l’art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed altresì coerente con la disciplina urbanistica regionale, a mente della quale la parte operativa del P.R.G. contiene le prescrizioni di conformazione del territorio (cfr. art. 3 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31), in attuazione della parte strutturale del piano	</p>
<p>4. Alla stregua della L.R. Umbria 21 ottobre 1997 n. 31, il PRG è atto non complesso ma composito, che rappresenta l’epilogo di un procedimento articolato, caratterizzato anche da una fase di controllo diretta alla verifica di compatibilità del P.R.G. comunale con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale, la quale si sviluppa prevalentemente in ambito provinciale e che vede assumere un ruolo operativo assai rilevante agli uffici provinciali; ne consegue che non costituisce motivo di illegittimità la circostanza che il verbale della conferenza istituzionale – organo provinciale deputato a valutare la compatibilità del PRG &#8211;  recepisca per la gran parte le risultanze dell’istruttoria tecnica esperita dagli ufficia provinciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 328 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Azienda Agricola Torregrossa S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lietta Calzoni, presso la quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Bonazzi, 9; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <b>Comune di Spoleto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Marcucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo n. 10; 	</p>
<p>&#8211; <b>Provincia di Perugia</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Minciaroni ed Isabella Sorbini, con i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia, 11; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
&#8211;	</i>Regione Umbria<i></b></i>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; <b>Sviluppumbria S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; <br />	<br />
&#8211;	<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione n. 50 del 1415/2008 pubblicata per estratto nel BUR Umbria 27/5/2008 &#8211; parte III n. 22 ed in forma integrale mediante affissione all’Albo Pretorio dal 19/5/2008 al 3/6/2008 con la quale, in sede di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale &#8211; Parte strutturale, il Consiglio Comunale di Spoleto ha tra l’altro eliminato completamente dall’area di proprietà della Società ricorrente, interessata dal Progetto denominato Spoleto International. Golf, la previsione di 40.000 mc. di volumetria residenziale, nel contempo recependo una serie di puntuali prescrizioni tecniche dettate dalla Giunta Provinciale di Perugia;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Provinciale di Perugia n. 192 del 14/4/2008 nella parte in cui ha dettato le prescrizioni successivamente recepite dalla delibera consiliare del Comune di Spoleto n. 50/2008, acquisendo gli esiti della Conferenza Istituz<br />
&#8211; della deliberazione n. 51 del 15/5/2008. pubblicata per estratto nel BUR Umbria 27/5/2008 &#8211; parte III n. 22 con la quale, tra l’altro, in sede di adozione del Piano Regolatore Generale &#8211; parte operativa, il Consiglio Comunale di Spoleto si è limitato a<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto e della Provincia di Perugia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Spoleto, località Torregrossa, censita al catasto terreni ai fogli nn. 9-18-19-20-34-37-38-40-41-42-51-54 ed al catasto urbano al foglio n. 38, della superficie complessiva di circa 617 ettari (di cui 360 ettari di boschi e 257 ettari di zone agricole), ha impugnato la deliberazione n. 50 del 14 maggio 2008 con cui il Consiglio comunale di Spoleto, in sede di approvazione del nuovo piano regolatore generale-parte strutturale, ha, tra l’altro, eliminato dall’area di proprietà, interessata dal progetto denominato “Spoleto International Golf”, la previsione di 40.000 mc. di volumetria residenziale, recependo le prescrizioni tecniche della Giunta provinciale di Perugia, nonché la delibera di Giunta provinciale n. 192 del 14 aprile 2008, dettante tali prescrizioni, ed, ancora, la deliberazione n. 51 del 15 maggio 2008 con cui il Consiglio Comunale di Spoleto, nell’adottare il piano regolatore generale-parte operativa, si è limitato a fare proprie le prescrizioni dettate dalla delibera di Giunta provinciale suddetta.<br />	<br />
Premette che il progetto “Spoleto International Golf” è inserito nel Primo Protocollo Aggiuntivo Bis, sottoscritto il 30 gennaio 2003, al contratto d’area Terni-Narni-Spoleto, risalente al 1998, strumento flessibile di programmazione negoziata perseguente l’obiettivo di promozione dello sviluppo di aree territoriali, ed in particolare, nel caso di specie, finalità di reindustrializzazione dell’area geografica interessata.<br />	<br />
Per l’iniziativa dell’Azienda Agricola Torregrossa sono stati stanziati contributi pubblici per 9,92 milioni di euro a fronte di investimenti per 54,97 milioni di euro, destinati ad incrementare l’occupazione di 508 unità a regime.<br />	<br />
Espone ancora che con delibera consiliare n. 107 del 25 giugno 2003 il Comune di Spoleto ha adottato il P.R.G.-parte strutturale ai sensi dell’art. 7, comma 6, della l.r. n. 31 del 1997, che non prevedeva l’intervento in questione; conseguentemente l’Azienda Torregrossa formulava le proprie osservazioni, acquisite agli atti del Comune in data 8 ottobre 2003, con cui chiedeva di imprimere all’area una destinazione turistico sportiva coerente con il progetto confluito nel contratto d’area e con le precedenti determinazioni comunali.<br />	<br />
Con delibera consiliare n. 51 del 15 giugno 2005 tali osservazioni sono state parzialmente accolte sulla base dell’istruttoria dell’Ufficio del Piano.<br />	<br />
Rimessa alla Provincia di Perugia la delibera di adozione del P.R.G.-parte strutturale, ai fini dell’esercizio delle competenze di cui all’art. 9 della l.r. n. 31 del 1997, la Giunta Provinciale, con l’impugnata delibera n. 192 del 14 aprile 2008, ha fatto propri gli esiti della Conferenza istituzionale di cui all’art. 9, comma 2, della l.r. n. 31 del 1997, convocata ai fini della prescritta verifica di compatibilità. La Conferenza istituzionale fra Provincia di Perugia e Comune di Spoleto ha approvato un cospicuo numero di prescrizioni, che disattendono radicalmente le precedenti determinazioni del Consiglio Comunale, come detto, di accoglimento parziale delle osservazioni.<br />	<br />
Ne è derivato che il P.R.G.-parte operativa, adottato con delibera consiliare n. 51 del 15 maggio 2008, risulta, di fatto, completamente svuotato di senso e di contenuti, in quanto sopraffatto dalla parte strutturale.<br />	<br />
Ed invero il P.R.G.-parte operativa rinvia puramente e semplicemente agli indici ed alle prescrizioni della parte strutturale (art. 74 delle N.T.A.), ulteriormente specificando che tutti gli interventi (nuova realizzazione e recupero) sono soggetti a piano attuativo; di qui la sua illegittimità in via derivata rispetto al provvedimento di approvazione del P.R.G.-parte strutturale.<br />	<br />
La Conferenza istituzionale ha definito il sistema insediativo mediante macroaree, all’interno delle quali sono state individuate tre macrozone : macrozone della conservazione, macrozone del consolidamento, macrozone della trasformazione.<br />	<br />
Secondo il P.R.G. strutturale approvato, la nuova zonizzazione impressa al compendio immobiliare di proprietà della ricorrente è la seguente : a) individuazione di un’unica macroarea, all’interna della quale ricadono due macrozone (macrozona della trasformazione prevalentemente produttiva-MTP, e macrozona della trasformazione prevalentemente a servizi-SDS); b) ripristino per il territorio esterno alla macroarea sub a) della destinazione di zona agricola, con conseguente eliminazione della macrozona della trasformazione residenziale (MTR) e della macrozona per servizi (SDS) esterna a detta macroarea.<br />	<br />
Gli indici volumetrici e le prescrizioni puntuali per la disciplina delle trasformazioni all’interno della suddetta macroarea prevalentemente produttiva ed a servizi sono contenuti nelle prescrizioni concepite dalla conferenza istituzionale, recepite e dettate con delibera di G.P. n. 192 del 14 aprile 2008, cui il Consiglio comunale di Spoleto si è attenuto in sede di approvazione del P.R.G.-parte strutturale.<br />	<br />
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 9 della l.r. Umbria n. 31 del 1997; incompetenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.<br />	<br />
Ai sensi della norma epigrafata il presidente della Provincia convoca la conferenza istituzionale con il Comune per verificare i contenuti del piano urbanistico entro il termine perentorio di novanta giorni dalla trasmissione alla Provincia stessa del P.R.G.-parte strutturale adottato. Nel caso di specie tale termine non è stato rispettato, risultando il P.R.G. trasmesso alla Provincia in data 20 dicembre 2005, mentre la conferenza istituzionale è stata convocata con nota del 4 febbraio 2008, e cioè dopo circa 26 mesi.<br />	<br />
Inoltre la conferenza istituzionale ha espresso un numero sproporzionato di valutazioni e prescrizioni (ben 15), del tutto incompatibili con un giudizio di compatibilità con la pianificazione di livello superiore.<br />	<br />
La Provincia si è dunque arrogata prerogative di cui era priva, incorrendo così in un evidente sviamento di potere; ed invero il titolare dei poteri esercitati dalla Provincia è indiscutibilmente il Comune, che aveva ritenuto coerente il progetto presentato dall’Azienda ricorrente.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 12 della l.r. Umbria n. 27 del 2000; inesistenza assoluta dei presupposti per l’applicazione della norma; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà rispetto ad altre determinazioni della stessa Amministrazione, difetto di motivazione, sviamento; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.<br />	<br />
La Conferenza istituzionale ha comunque grossolanamente errato anche nelle proprie valutazioni di merito.<br />	<br />
Anzitutto, la Conferenza ha errato nel fondare il proprio veto al progetto originario sul disposto dell’art. 12 della l.r. n. 27 del 2000.<br />	<br />
Inoltre l’applicazione della predetta norma dimostra un chiaro travisamento di fatto ed un vizio motivazionale, come emerge dalla considerazione per cui le aree originariamente destinate ad ospitare strutture residenziali, poi stralciate, non sono interessate da superfici boscate, né da vegetazione ripariale, né da altro vincolo di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, ma insistono su un seminativo semplice.<br />	<br />
3) Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />	<br />
Come rimaneggiata, la conformazione urbanistica delle aree di proprietà dell’Azienda ricorrente appare manifestamente illogica, avuto riguardo al progetto di elaborazione decennale; il progetto risulta infatti monco della sua parte di completamento, con inevitabili riflessi sull’interesse pubblico all’iniziativa, consistenti, tra l’altro, nella creazione di nuovi posti di lavoro nell’ambito di un’area in crisi.<br />	<br />
4) Eccesso di potere per carenza di motivazione (inadeguatezza e contraddittorietà del criterio per relationem), irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />	<br />
Il P.R.G.-parte operativa, adottato con deliberazione n. 51 del 15 maggio 2008, all’art. 74 delle N.T.A., si limita a rinviare, per relationem, alla deliberazione di G.P. n. 192 del 14 aprile 2008.<br />	<br />
Il P.R.G.-parte operativa non contiene dunque una norma specifica per l’Azienda Torregrossa, il che lo rende illegittimo in via derivata dall’atto cui, illegittimamente, si rifà per relationem.<br />	<br />
Inoltre le prescrizioni cui la norma fa rinvio regolano l’intero comparto dell’Azienda Torregrossa, che, per effetto del piano impugnato, consta attualmente di più zonizzazioni (SDS; D2T; EB; EN), laddove l’art. 74 disciplina le sole zone D2T.<br />	<br />
In altri termini, la norma concentra nelle due zone omogenee D2T le prescrizioni che la Provincia aveva dettato per l’Azienda nel suo complesso, con ciò comportando, di fatto, l’inattuabilità di dette previsioni ed al contempo di quelle generali delle macrozone.<br />	<br />
Ne discende un insanabile conflitto logico interno alla stessa disciplina elaborata in sede di pianificazione, oggetto del presente ricorso.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Perugia ed il Comune di Spoleto chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con un primo ricorso per motivi aggiunti l’Azienda Agricola Torregrossa deduce le seguenti ulteriori censure :<br />	<br />
5) Violazione dell’art. 97 della Costituzione ed in particolare del principio del buon andamento; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa; incompetenza; eccesso di potere.<br />	<br />
Dal verbale dell’istruttoria tecnica n. 2 del 3 marzo 2008 si evince che i responsabili delle decisioni riguardanti l’Azienda ricorrente sono il tecnico istruttore arch. Angela Fortuni, ed il dirigente del Servizio P.T.C.P. e Urbanistica ing. Carlo Alberto Brunori; tale verbale istruttorio è poi confluito nel verbale della conferenza istituzionale del giorno successivo, in violazione di quanto prescritto dall’art. 9 della l.r. n. 31 del 1997.<br />	<br />
Ciò evidenzia un profilo di incompetenza funzionale, atteso che il provvedimento finale risulta illegittimo nella misura in cui il contenuto di quest’ultimo è deciso da un ufficio provinciale, e non dall’organo collegiale competente, in condominio tra Comune e Provincia.<br />	<br />
Risulta inoltre che la conferenza è stata convocata con nota del Vice Presidente della Provincia del 4 febbraio 2008, cioè un mese prima che l’istruttoria fosse completata, ad ulteriore dimostrazione del fatto che in sede istruttoria era già stato deciso tutto.<br />	<br />
6) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, e per illogicità manifesta; carenza di motivazione; difetto di istruttoria; violazione del principio di proporzionalità amministrativa.<br />	<br />
Da un esame comparativo delle cartografie prodotte in giudizio dalla Provincia risulta evidente l’illogicità manifesta, la totale insussistenza dei presupposti, la chiara pretestuosità della motivazione, oltre che l’elusione del canone di proporzionalità amministrativa con cui si è sostenuta la necessità dello stralcio delle volumetrie residenziali, sulla base dell’inclusione dell’area in oggetto all’interno della previsione del P.U.T. quale area “di elevata diversità floristico-vegetazionale”.<br />	<br />
Ed infatti l’area di elevata diversità floristico-vegetazionale è vastissima ed include non solo le aree di intervento oggi assentite, ma anche quelle escluse.<br />	<br />
Risulta dunque illegittima l’espunzione in blocco di una volumetria residenziale motivata sulla base di una argomentazione fragile, tanto più che il blocco stralciato, cioè 40.000 mc. quale esubero, non è stato individuato tenendo conto di esigenze di rispetto del P.U.T. o di parametri ambientali, bensì attingendo all’accoglimento delle osservazioni al P.R.G., e quindi a parametri prettamente edilizi.<br />	<br />
Con i secondi motivi aggiunti viene impugnata la deliberazione consiliare n. 90 del 15 settembre 2008 con cui il Comune di Spoleto ha respinto le osservazioni al P.R.G.-parte operativa, presentate dalla società ricorrente, dichiarandole non pertinenti.<br />	<br />
Deduce anzitutto l’illegittimità della delibera n. 90 del 2008 in via derivata dagli atti presupposti, reiterando le censure proposte con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, alla cui esposizione, per brevità, si rinvia; allega inoltre i seguenti ulteriori motivi :<br />	<br />
7) Violazione di legge; eccesso di potere per sviamento; violazione dell’art. 97 della Costituzione, ed in particolare del principio del buon andamento; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.<br />	<br />
La delibera n. 90 del 2008, nel ritenere non pertinenti le osservazioni a suo tempo manifestate dalla società ricorrente al P.R.G.-parte operativa, motiva tale assunto evidenziando la rilevanza delle medesime rispetto al P.R.G.-parte strutturale; ma si è già osservato che proprio in sede di elaborazione, e poi approvazione della parte strutturale, le prescrizioni riguardanti Torregrossa hanno abbondantemente sconfinato l’ambito “strutturale” per debordare impropriamente in un’illegittima predeterminazione di parametri in tutto e per tutto “operativi”. Con ciò eludendo nella sostanza la funzione partecipativa che all’istituto delle osservazioni è sicuramente attribuita dalle norme che lo regolano.<br />	<br />
Atteso che tali osservazioni erano state parzialmente accolte quando furono svolte nei confronti della parte strutturale, salvo poi ad essere superate, appare ora inaccettabile che le stesse osservazioni proposte contro la parte operativa vengano dichiarate non pertinenti perché afferenti alla parte strutturale.<br />	<br />
8) Eccesso di potere per difetto dei presupposti; eccesso di potere per illogicità manifesta; carenza di motivazione; difetto di istruttoria.<br />	<br />
Le osservazioni svolte dalla ricorrente al P.R.G.-parte operativa contengono precisi riferimenti a vizi che, inequivocabilmente, possono ricondursi alla sola parte operativa del P.R.G., ed all’esame dei quali il Comune non poteva e non doveva sottrarsi.<br />	<br />
Il riferimento, in particolare, è alla disposizione dell’art. 74, comma secondo, delle N.T.A. del piano.<br />	<br />
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti viene poi impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Spoleto n. 105 del 17 ottobre 2008 con cui è stato approvato il P.R.G.-parte operativa, deducendosi tutti i motivi-vizi esperiti avverso gli atti presupposti, nel ricorso principale e nei due atti di motivi aggiunti.<br />	<br />
All’udienza 4 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione dell’art. 9 della l.r. Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, anzitutto nella considerazione che la conferenza istituzionale, finalizzata alla verifica della compatibilità della parte strutturale del P.R.G. adottato con la pianificazione e programmazione di livello superiore, non sia stata convocata dal Presidente della Provincia nel prescritto termine perentorio di novanta giorni dalla trasmissione del piano stesso da parte del Comune; ciò in quanto il P.R.G. risulta trasmesso in data 20 dicembre 2005, mentre la conferenza è stata convocata con nota del 4 febbraio 2008.<br />	<br />
La censura non appare meritevole di positiva valutazione, e deve dunque essere disattesa.<br />	<br />
Ed invero risulta dalla documentazione versata in atti che al momento della trasmissione alla Provincia della parte strutturale del P.R.G. adottato il Comune di Spoleto aveva omesso di inviare una parte dei documenti necessari ai fini dell’istruttoria (indicativa è al riguardo la consultazione del verbale di istruttoria tecnica n. 2 del 13 marzo 2008). Già con la nota del 28 febbraio 2006 il Servizio P.T.C.P. e Urbanistica della Provincia di Perugia segnalava la necessità di integrare gli studi di microzonazione sismica e di ottenere chiarimenti relativi alla parte idraulica; a distanza di circa un anno, con nota del 20 aprile 2007, il medesimo Servizio ribadiva al Comune di Spoleto la carenza od incompletezza di alcuni documenti, in particolare con riferimento agli studi idraulici del territorio, alla componente geologica ed alla valutazione d’incidenza del piano sui siti “Natura 2000”.<br />	<br />
Il Comune di Spoleto ha provveduto a trasmettere la documentazione in questione con note dell’8 ottobre 2007 e del 3 marzo 2008, e dunque, l’ultima, addirittura un mese dopo la convocazione della conferenza istituzionale.<br />	<br />
Non può dunque correttamente ipotizzarsi una tardiva convocazione della conferenza da parte del Presidente della Provincia, anche in ragione del fatto che, come evidenziato in giurisprudenza, un termine perentorio per l’esercizio di un’attività di controllo non può che decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’Amministrazione controllante, del provvedimento di base completo dell’intera documentazione; conseguentemente non può dirsi trascorso il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 9 della l.r. n. 31 del 1997 ove, al momento della convocazione della conferenza, la documentazione originariamente inviata dal Comune risulti incompleta (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2008, n. 6192).<br />	<br />
E comunque, a bene considerare, la violazione del termine previsto dall’art. 9, comma 2, della l.r. n. 31 del 1997, seppure qualificato come perentorio, non può ragionevolmente viziare ex post la legittimità del deliberato comunale, che risulterebbe contraddittoriamente travolto dall’inazione dell’Autorità sovraordinata; detto termine è, piuttosto, posto a garanzia del Comune, comportando, il suo spirare, soltanto la consumazione dei poteri di intervento e correzione che la legge attribuisce all’Autorità provinciale (così, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2008, n. 6192). Ciò comporta che il decorso del termine autorizza il Comune a procedere all’approvazione definitiva senza attendere oltre; ma se esso decide (sia pure tacitamente) di attendere la pronuncia della Provincia, e una volta ricevutala vi si conforma, nessun vizio di legittimità ne deriva per l’atto della Provincia né per quello conclusivo del Comune.<br />	<br />
In secondo luogo, la ricorrente deduce l’irragionevole numero di prescrizioni imposte dalla Provincia, sintomo di uno sviamento di potere rispetto alla funzione tipica del giudizio di compatibilità (parametrato alla pianificazione di livello superiore) prefigurato dalla norma, trasformato nel caso di specie in un vero e proprio giudizio di conformità.<br />	<br />
Anche in tale prospettiva la censura non sembra cogliere nel segno.<br />	<br />
Ed infatti, ferma la distinzione tra giudizio di “conformità” e giudizio di “compatibilità”, bene evidenziata da questo Tribunale con la sentenza 13 novembre 2003, n. 871, osserva il Collegio come nel caso di specie si evinca dal verbale della conferenza istituzionale, fatto proprio dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 14 aprile 2008, e poi recepito nella delibera comunale di approvazione del P.R.G.-parte strutturale, che la conferenza istituzionale ha compiuto un giudizio di compatibilità del P.R.G. spoletino con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale.<br />	<br />
In particolare, nelle pagine 9 e 10 del verbale, è posto in evidenza che le previsioni di piano concernenti la località Torregrossa (con costruzione di un albergo e la realizzazione di un campo da golf con relative strutture) insistono su di un’area che, ai sensi della l.r. 24 marzo 2000, n. 27, rientra tra le aree di elevata diversità floristico-vegetazionale, ricomprese dal P.T.C.P. nelle aree di elevato interesse naturalistico (seppure non tra le A.P.I.N.A.), e ciò richiede, ai fini della compatibilizzazione con il P.T.C.P. stesso, una riduzione dell’estensione dell’area prevista ed il rispetto di ulteriori prescrizioni.<br />	<br />
La conferenza istituzionale, e poi la delibera provinciale, in sostanza, non si sono limitate a postulare una difformità del progetto “Spoleto International Golf” con la pianificazione sovracomunale, ma si sono fatte carico di verificare gli ambiti di compatibilità del progetto stesso.<br />	<br />
Il Comune ha infine condiviso gli esiti della conferenza istituzionale orientata ad eliminare la previsione di 40.000 mc. di volumetria residenziale, senza affatto abdicare alle proprie competenze, ma piuttosto operando nell’ottica del coordinamento tra i vari livelli di pianificazione. <br />	<br />
2. &#8211; Con il secondo, articolato, mezzo di gravame la ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 12 della l.r. 24 marzo 2000, n. 27, nell’assunto che le aree destinate ad ospitare le strutture residenziali, poi stralciate dal piano urbanistico, insistono su di un seminativo semplice e non su “zone di elevata diversità floristico-vegetazionale”; ciò denota altresì il vizio motivazionale, specie sotto il profilo della valutazione dell’incidenza sullo stato dei luoghi della “porzione residenziale “ dell’opera, e l’illogicità in cui sono incorsi i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Il motivo, ad avviso del Collegio, è infondato.<br />	<br />
Ed invero, posto che sono sottratte al sindacato giurisdizionale le valutazioni tecniche in ordine all’incidenza sullo stato dei luoghi delle destinazioni residenziali stralciate per circa 40.000 mc. di volumetria, apparendo le limitazioni prescritte non irragionevoli od arbitrarie anche in ragione del sovradimensionamento del progetto rispetto a quanto previsto dal contratto d’area, non appare errato il richiamo dell’art. 12 della l.r. n. 27 del 2000.<br />	<br />
Si intende rilevare che dall’esame delle carte si desume che l’area interessata dall’intervento della società ricorrente risulta contenuta nel perimetro (verde) della carta n. 8 del P.U.T., definito come “zona di elevata diversità floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico”. <br />	<br />
Né può ravvisarsi il dedotto vizio motivazionale, atteso che dalla lettura dei vari atti istruttori è possibile inferire che lo stralcio dei 40.000 mc. di nuovi volumi edificabili riconosciuti alla ricorrente con la delibera consiliare n. 51 del 15 giugno 2005, a seguito delle osservazioni alla parte strutturale del P.R.G., è dipeso dal fatto che si tratta di volumi ricadenti in ambito ambientalmente sensibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 27 del 2000 e dell’art. 36 del P.T.C.P. (piano territoriale di coordinamento provinciale), che contribuivano ad incrementare un consumo del suolo in misura superiore al 10% consentito dall’art. 27, comma 4, della già citata l.r. n. 27 del 2000.<br />	<br />
3. &#8211; Deve essere poi disatteso il terzo motivo, con cui si allega l’illogicità manifesta del progetto che risulta residualmente autorizzato dal piano urbanistico, anche nella prospettiva dell’interesse pubblico ravvisabile nella creazione di nuovi posti di lavoro.<br />	<br />
Ed invero la genericità della censura, indimostrata nei suoi postulati, non consente di cogliere lo squilibrio sostanziale che deriverebbe al progetto “Spoleto International Golf” dall’eliminazione di una quota di volumetria residenziale.<br />	<br />
4. &#8211; Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale, indirizzato nei confronti del P.R.G.-parte operativa adottato con delibera consiliare n. 51 del 15 maggio 2008, si lamenta il vizio motivazionale e l’inadeguatezza del (mero) rinvio alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 2008; si deduce inoltre l’intrinseca contraddittorietà derivante dall’applicazione dell’art. 74 delle N.T.A. che riguarda le sole zone D2T, ove il comparto dell’Azienda Torregrossa si estende su più zonizzazioni.<br />	<br />
La censura non appare meritevole di positiva valutazione.<br />	<br />
Occorre considerare che, per costante giurisprudenza, le scelte adottate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di discrezionalità, con la conseguenza che le scelte effettuate sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto od abnormi illogicità; inoltre la destinazione delle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) seguiti nell’impostazione del piano stesso (tra le tante Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2009, n. 1610).<br />	<br />
Nel caso di specie non è poi tanto contestata la carenza di motivazione, quanto piuttosto il fatto che il P.R.G.-parte operativa sia motivato per relationem alla deliberazione di G.P. n. 192 del 2008, contenente il giudizio di compatibilità con la pianificazione sovracomunale. Il che è consentito in via generale dall’art. 3, comma 3, della legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) ed inoltre appare coerente con la parte operativa del P.R.G., contenente le prescrizioni di conformazione del territorio (cfr. art. 3 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31), in attuazione della parte strutturale del piano.<br />	<br />
Dalla lettura dell’art. 74 delle N.T.A. (della parte operativa del P.R.G.) si evince poi l’infondatezza dell’assunto dell’estensione della disciplina della zona D2T a tutto il compendio immobiliare di proprietà della società ricorrente, in quanto la norma si applica solamente agli interventi, cartograficamente individuati, di trasformazione turistica inseriti all’interno dell’area denominata Torregrossa. <br />	<br />
5. &#8211; Deriva da quanto esposto che il ricorso principale deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.<br />	<br />
6. &#8211; Con il primo motivo aggiunto si deduce l’illegittimità degli atti impugnati essenzialmente nella considerazione che dal verbale dell’istruttoria tecnica n. 2 del 3 marzo 2008, poi trasfuso nel verbale della conferenza istruttoria recante la data del giorno successivo, si evince che le determinazioni relative al progetto della società ricorrente sono state assunte dai tecnici del Servizio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Urbanistica della Provincia di Perugia, e non già dalla conferenza istituzionale prevista dall’art. 9 della l.r. n. 31 del 1997.<br />	<br />
Il motivo, con cui si intende, in sintesi, configurare un vizio di incompetenza funzionale, appare infondato.<br />	<br />
Ed infatti l’art. 9 della l.r. n. 31 del 1997, al secondo comma, prevede che la conferenza istituzionale con il Comune sia convocata dal Presidente della Provincia dopo l’esperimento dell’istruttoria tecnica da parte dei propri (id est : della Provincia) uffici.<br />	<br />
Tale previa istruttoria costituisce il baricentro del modello procedimentale prefigurato dalla norma, come è dimostrato anche dal fatto che il quarto comma dell’art. 9 in esame prevede che i lavori della conferenza istituzionale si concludano nel (breve) termine di quindici giorni dalla convocazione.<br />	<br />
Ciò significa che, pur risultando attribuita al Comune la responsabilità dell’avvio e della definizione del procedimento di approvazione del piano regolatore, il quale non si caratterizza più tanto alla stregua di atto complesso, ma piuttosto di atto composito, proprio in questa prospettiva si delinea un ruolo operativo assai rilevante degli uffici provinciali nella verifica del rispetto, da parte del piano regolatore, della preesistente disciplina sovracomunale.<br />	<br />
Appare evidente dunque che non sussiste un problema di imputazione formale del piano regolatore, che è adottato ed approvato dal Comune (artt. 10 ed 11 della l.r. n. 31 del 1997), ma lo stesso è l’epilogo di un procedimento articolato, caratterizzato anche da una fase di controllo che si sviluppa prevalentemente in ambito provinciale.<br />	<br />
Non costituisce dunque motivo di illegittimità la circostanza che il verbale della conferenza istituzionale recepisca per la gran parte le risultanze dell’istruttoria tecnica n.2 del 3 marzo 2008, esplicitamente richiamata nelle premesse. Ciò non esclude infatti l’esistenza di un autonomo atto (verbale) conclusivo della conferenza istituzionale, mediante il quale detto organo «concordemente fa propri i contenuti e le valutazioni emerse nei vari incontri … e le proposte di modifiche ed integrazioni avanzate dal Servizio P.T.C.P. e Urbanistica al fine di rendere il P.R.G. del Comune di Spoleto compatibile con i contenuti legislativi del P.U.T. e con il P.T.C.P.» (pag. 19 del verbale); gli esiti della conferenza istituzionale sono poi stati recepiti, in conformità di quanto disposto dal solito art. 9 della l.r. n. 31 del 1997, nella delibera di Giunta Provinciale n. 192 del 19 aprile 2008, atto che formalmente conclude la verifica di compatibilità, dettando le eventuali prescrizioni. <br />	<br />
In aggiunta a ciò merita sottolineare come proprio dal verbale dell’istruttoria tecnica, come pure della conferenza istituzionale, si evince che l’istruttoria è stata svolta in costante collaborazione con il Comune di Spoleto, a dimostrazione che la “copianificazione” è stata anticipata già alla fase dell’istruttoria tecnica; il che giustifica a maggiore ragione il fatto che in sede di conferenza istituzionale sia stato “ratificato” quanto già precedentemente concordato.<br />	<br />
7. &#8211; Deve essere disatteso, alla luce delle considerazioni svolte al punto sub 1) della presente motivazione, anche il secondo dei (primi) motivi aggiunti, con cui si deduce l’eccesso di potere che vizierebbe la decisione di stralciare le volumetrie residenziali perché incluse in area “di elevata diversità floristico-vegetazionale”, risultando la stessa particolarmente ampia, e tale da ricomprendere anche aree di intervento assentite.<br />	<br />
Come si è già osservato, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, le ragioni dello stralcio sono multiple, così che non è ravvisabile la figura sintomatica dell’erronea presupposizione denunciata da parte ricorrente.<br />	<br />
Le ragioni dello stralcio di 40.000 mc. edificabili consistono non solo nell’inclusione del volume edificabile in un’area “ambientalmente sensibile”, ma anche nel fatto che l’edificazione avrebbe determinato un superamento dello standard di incremento del 10% delle previsioni edificatorie consentito dall’art. 27 della l.r. n. 27 del 2000. <br />	<br />
E comunque, anche a prescindere da tale considerazione, la tesi di parte ricorrente che vorrebbe desumere l’eccesso di potere dal fatto che sia stata prevista l’edificazione anche nelle aree “di elevata diversità floristico-vegetazionale” appare davvero di scarsa consistenza, quand’anche sostenuta da un effettivo interesse. Tale circostanza contribuisce, al contrario, a dimostrare che gli interventi correttivi al P.R.G. proposti in sede di conferenza istituzionale sono funzionali ad una logica di verifica della compatibilità con la pianificazione sovracomunale, e non propri di un più rigido giudizio di conformità. <br />	<br />
8. &#8211; Vanno conseguentemente disattesi anche i primi motivi aggiunti.<br />	<br />
9. &#8211; Con i secondi motivi aggiunti è poi impugnata la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 90 del 15 settembre 2008, che ha dichiarato “non pertinente” l’osservazione (n. 249) alla parte operativa del P.R.G. presentata dalla ricorrente con la seguente motivazione : «interessa il P.R.G. parte strutturale approvato con delibera di C.C. n. 50 del 14 maggio 2008. Per quanto riguarda le altre osservazioni formulate, queste verrano prese in considerazione in sede di istruttoria del piano attuativo che dovrà essere presentato ai sensi dell’art. 74 delle N.T.A. del P.R.G. parte operativa adottato con delibera del C.C. n. 51 del 15 maggio 2008».<br />	<br />
Lamenta la ricorrente l’illegittimità in parte qua di tale delibera consiliare, nella considerazione che, da parte sua, si sarebbe trattato della reiterazione di osservazioni inizialmente proposte al provvedimento di adozione del P.R.G.-parte strutturale, e (parzialmente) accolte con delibera consiliare n. 51 del 15 giugno 2005, ma poi stralciate nel successivo iter procedimentale, ed in particolare nell’ambito della conferenza istituzionale, di cui all’art. 9 della l.r. n. 31 del 1997, che avrebbe apposto prescrizioni così dettagliate da anticipare la fase operativa.<br />	<br />
La censura è infondata sul piano logico-giuridico.<br />	<br />
Sembra sostenere la ricorrente che, siccome le osservazioni erano state accolte in sede di adozione del P.R.G.-parte strutturale, il fatto che siano state disattese all’esito dell’istruttoria che ha portato all’approvazione del piano stesso ne giustifica una riproposizione dopo l’adozione della parte operativa dello stesso piano urbanistico. In realtà, tale assunto non considera che la parte strutturale e quella operativa riflettono fasi di evoluzione diversa del procedimento pianificatorio, pur permanendo l’unitarietà del piano regolatore, con la conseguenza che la stessa valutazione delle osservazioni è destinata a mutare in una prospettiva diacronica. Inoltre sarebbe illogico ammettere in sede di pianificazione strutturale ciò che è stato motivatamente escluso in sede di approvazione della parte strutturale, proprio alla luce del principio di buon andamento che viene invocato dalla ricorrente.<br />	<br />
Occorre del resto considerare che le osservazioni dei privati al piano regolatore generale, come pure ai piani attuativi, non costituiscono rimedi giuridici, ma apporti collaborativi ai fini dell’individuazione delle scelte urbanistiche più confacenti all’interesse pubblico, con la conseguenza che la motivazione posta a fondamento del loro rigetto è sufficiente che risulti congrua rispetto al contenuto concreto dell’osservazione e denoti che si è tenuto presente l’apporto critico e collaborativo dei privati, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (così, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 29 luglio 2009, n. 4756). <br />	<br />
10. &#8211; Con il secondo dei secondi motivi aggiunti si deduce, in via logicamente gradata, l’omessa considerazione, da parte del Comune, delle osservazioni propriamente attinenti alla parte operativa del P.R.G., ed in particolare rivolte all’art. 74, comma 2, delle N.T.A., che, in modo asseritamente illegittimo, assume il proprio contenuto mediante rinvio alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Perugia con deliberazione di Giunta n. 192 del 14 aprile 2008, senza dunque dettare una specifica disposizione.<br />	<br />
La censura, nonostante una qualche problematicità sul piano formale, può essere disattesa. <br />	<br />
Ed infatti il piano regolatore è atto amministrativo di pianificazione e pertanto segue la disciplina della legge n. 241 del 1990, che ammette la motivazione per relationem; ciò comporta che il contenuto prescrittivo del piano regolatore, ed in particolare delle N.T.A., può anche essere individuato mediante rinvio ad un differente atto, intervenuto nell’ambito del medesimo procedimento pianificatorio, pur difettando forse di perspicuità una siffatta tecnica redazionale.<br />	<br />
Sembra potersi escludere tuttavia, alla stregua del contenuto delle osservazioni prodotte dalla ricorrente, che il rinvio alla delibera di G.P. n. 192 del 2008 da parte dell’art. 74 delle N.T.A. comporti una situazione di inattuabilità delle opere non stralciate, atteso che la predetta disposizione si applica ai soli interventi relativi alla zona D2T inseriti nell’area denominata Torregrossa.<br />	<br />
11. &#8211; I secondi motivi aggiunti vanno dunque respinti, come pure i terzi motivi aggiunti esperiti avverso la deliberazione n. 105 del 17 ottobre 2008 del Consiglio comunale di Spoleto, di approvazione del P.R.G.-parte operativa, con cui vengono dedotti solamente vizi di illegittimità derivata dall’invalidità degli atti presupposti, in questa sede gravati e già scrutinati con l’adozione di statuizioni di rigetto.<br />	<br />
12. &#8211; La reiezione del ricorso principale e dei motivi aggiunti comporta la soccombenza nelle spese di giudizio, nella cui liquidazione si terrà conto della molteplicità dei mezzi d’impugnazione e dei correlativi oneri defensionali imposti alle controparti costituite. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in Euro 7.500 per il Comune ed Euro 5.000 per la Provincia.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-3-2010-n-149/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3204</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3204/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3204</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Rizzetto Kamaldini ( Avv. Latronico) c/ Ministero dell’Interno ( Avv. dello Stato) Giurisdizione e competenza &#8211; Protezione internazionale – Permesso di soggiorno &#8211; Controversia – G.O.- Sussiste Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3204/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3204/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3204</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Tosti<i> Est.</i> Rizzetto <br /> Kamaldini ( Avv. Latronico) c/ Ministero dell’Interno ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Protezione internazionale – Permesso di soggiorno  &#8211; Controversia – G.O.- Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03204/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 02825/2008 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Tchedre Kamaldini</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaspare Latronico, con domicilio eletto presso Gaspare Latronico in Roma, via Nizza, 59; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Questura di Rieti</b>; <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>del decreto del Questore di Rieti del 17.1.2008 concernente revoca del permesso di soggiorno per asilo politico.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente, premesso di essere cittadino del Togo, di essere entrato in Italia il 5.7.2007 e di aver immediatamente presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, ottenendo il relativo permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico, impugna, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il decreto indicato in epigrafe con cui il Questore di Rieti – vista la decisione della Commissione territoriale per il diritto d’Asilo di Roma di non riconoscere lo “status di rifugiato politico” assunta nella seduta del 26.11.2007 – avverso la quale il ricorrente ha proposto ricorso davanti al giudice ordinario &#8211; , ha revocato il permesso di soggiorno predetto.<br />	<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
1) Illegittimità per ingiustizia manifesta. <br />	<br />
L’espulsione del ricorrente vanificherebbe la stessa possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato, la cui spettanza deve ancora essere accertata dal GO, impedendo al ricorrente di difendersi nel giudizio davanti al giudice ordinario e compromettendo, in sostanza, di poter far valere il diritto di asilo politico riconosciuto dalla Costituzione , da Convenzioni internazionali e dai principi generali.<br />	<br />
2) Mancata applicazione degli artt. 2 co. 6 del d.lov n. 286/98 nonché art. 3 co. 3 del dpr n. 394/1999.<br />	<br />
Il Questore ha omesso di fornire al ricorrente una traduzione in lingua conosciuta, senza addurre alcuna motivazione al riguardo, impedendone anche in tal modo la difesa delle proprie posizioni.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2825 del 30.4.2008 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria scritta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 16.12.2009 la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso in esame è volto ad ottenere l’annullamento del decreto della Questura di Rieti del 17.1.2008 con cui, a seguito del pronunciamento negativo della competente Commissione Territoriale in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato politico, è stato revocato il permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato con scadenza al 15.1.2008.<br />	<br />
Com’è noto, al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo “per richiesta asilo politico” finalizzato a consentire la permanenza nel Paese nelle more del procedimento per l’esame dell’istanza di riconoscimento dello speciale status da parte della competente Commissione, titolo che ha una durata limitata fino alla pronuncia della predetta Commissione, in base alla quale il Questore disporrà, con atto avente natura squisitamente vincolata, conformemente al deliberato di tale organo, il rilascio del permesso di soggiorno definitivo ovvero la “revoca” di quello provvisorio.<br />	<br />
Tale ultimo provvedimento si auto qualifica come “revoca” impropriamente, in quanto trattasi di atto che non implica alcuna valutazione discrezionale, essendo in sé giustificato e dovuto a causa del venir meno del presupposto, ovvero “l’attesa” di una decisione della Commissione sull’istanza di riconoscimento dello status in contestazione.<br />	<br />
Tanto chiarito, va in via preliminare esaminata la questione relativa al difetto di giurisdizione già rilevata d’ufficio dal Tribunale nell’ordinanza cautelare sopra richiamata, seppure sulla base di ora risalenti decisioni del Consiglio di Stato.<br />	<br />
Il Collegio – richiamando la propria precedente pronuncia in termini (cfr. Sentenza T.A.R. Lazio Sez. II Quater 26/11/09 n. 11778) – ritiene che anche la presente controversia ricada nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Come già recentemente affermato dalla sezione (v. sentenze nn. 7166 e 7178 del 20.7.2009 e n. 7702 del 30.7.2009), in materia di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Ciò nella considerazione che la Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009, pronunciandosi espressamente su analoghi provvedimenti di diniego di permesso di soggiorno, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, precisando altresì la valenza della precedente ordinanza n. 7933/2008.<br />	<br />
A tale conclusione la predetta Corte di Cassazione è pervenuta nella considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, di quella secondaria, nonché di quella umanitaria è attribuita alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale, il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario anche in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.<br />	<br />
Tali considerazioni sono pienamente applicabili anche nel caso di specie in cui il provvedimento della Questura è, sotto il profilo sostanziale, una mera “revoca” (nel senso sopra chiarito) di un permesso provvisorio “per richiesta asilo politico”, adottato sulla base di un diniego di status opposto dalla Commissione Centrale, anche sulla base della successiva e recentissima ordinanza n. 19393 del 9.9.2009, con cui la stessa Corte di Cassazione, sezioni unite, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, non tanto ponendo l’accento sul potere discrezionale o meno della Questura, ma sul presupposto della “qualificazione della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario”, come di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali.<br />	<br />
Tale situazione giuridica di diritto soggettivo, come precisato dalla menzionata Corte, “gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all’art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo, dovrebbe escludersi nell&#8217;ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all&#8217;art. 27 Cost., comma 3, sostanzialmente corrispondente all&#8217;art. 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali”.<br />	<br />
In altri termini le Sezioni unite, dopo le decisioni richiamate sembrano aver voluto porre un punto fermo sulla questione, incentrando il fulcro dell’attenzione sulla posizione soggettiva da tutelare più che sulle modalità di esercizio dell’attività amministrativa, anche al fine di individuare con certezza il giudice a cui il soggetto, che ritiene di aver diritto a protezione , più o meno gradata nei suoi contenuti, deve rivolgersi per contestare atti ritenuti lesivi dello status vantato. <br />	<br />
La soluzione, oltre che sorretta da argomentazioni giuridiche pienamente condivise, appare anche ragionevole e coerente con i principi costituzionali in materia di giustizia, ove si consideri che al giudice ordinario è ormai pacificamente riconosciuta la giurisdizione in merito ai provvedimenti della Commissione territoriale o centrale, atti presupposti del rilascio o diniego del permesso di soggiorno, e che allo stesso giudice ordinario la legge attribuisce giurisdizione sull’ eventuale decreto di espulsione, conseguente al diniego opposto eventualmente dal questore sulla base delle decisioni fondamentali assunte in materia dalla speciale Commissione, sicchè non può che essere condivisa la concentrazione presso un unico giudice dell’intera vicenda, in cui gli spazi di discrezionalità sono destinati a recedere in presenza delle valutazioni degli organi deputati ad accertare l’esistenza dei presupposti per la concessione di una protezione umanitaria.<br />	<br />
A tale stregua, anche nell’ipotesi di specie, in cui si è in presenza della “revoca” dovuta di un permesso temporaneo, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione del ricorrente, parimenti a quella di tutti i soggetti richiedenti il permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve qualificarsi di diritto soggettivo. <br />	<br />
Per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.<br />	<br />
L’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., V, 29 aprile 2009, n. 2713), anche di questa sezione (v. sentenze sopra richiamate) comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come stabilito dall’art. 59 della legge 16 giugno 2009 n. 69 in tema di decisioni sulla giurisdizione . <br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente, tenuto conto del recente orientamento del giudice della giurisdizione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
 Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3204/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Sandulli Pellecchia ( Avv. Montarsolo) c/ Azienda Usl Roma A ( Avv. Possi) sulle condizioni necessarie per il riconoscimento ai fini retributivi dello svolgimento di mansioni superiori oltre i 60 giorni Pubblico impiego – Sanità – Svolgimento mansioni superiori – Oltre 60 giorni – Retribuzione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Di Giuseppe  <i>Est.</i> Sandulli<br /> Pellecchia ( Avv.  Montarsolo)  c/ Azienda Usl Roma A ( Avv. Possi)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni necessarie per il riconoscimento ai fini retributivi dello svolgimento di mansioni superiori oltre i 60 giorni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Sanità – Svolgimento  mansioni superiori  – Oltre 60 giorni – Retribuzione – Spettanza – Condizioni – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel comparto sanitario, la corresponsione delle differenze retributive relative alle mansioni superiori effettivamente espletate in maniera non temporanea, cioè oltre i sessanta giorni, dai pubblici dipendenti è subordinata, ai sensi dell’art. 29, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla condizione che dette mansioni si siano protratte per oltre i 60 giorni nell’anno solare, si riferiscano ad un posto in pianta organica esistente e vacante e siano state espletate sulla base di formale incarico conferito dall’organo competente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03208/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 04539/1997 REG.RIC.<br />	<br />
N. 06018/1997 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4539 del 1997, proposto da: 	</p>
<p><b>Pellecchia Carolina</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Armando Montarsolo, con domicilio eletto presso Armando Montarsolo in Roma, via Antonio Nibby, 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Usl Roma A</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrica Possi, con domicilio eletto presso Enrica Possi in Roma, via Ariosto, 9; </p>
<p>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 6018 del 1997, proposto da: 	</p>
<p><b>Pellecchia Carolina,</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Armando Montarsolo, con domicilio eletto presso Armando Montarsolo in Roma, via Antonio Nibby, 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Usl Roma A</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Gentile, Enrica Possi, con domicilio eletto presso Enrica Possi in Roma, via Ariosto, 9; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>quanto al ricorso n. 4539 del 1997: del provvedimento con il quale è stato disposto il recupero di somme pretesamene versate in eccedenza rispetto a quelle dovute.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 6018 del 1997: del suo diritto a differenze stipendiali per aver svolto mansioni superiori.</p>
<p>Visto i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti delle cause;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Linda Sandulli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con due distinti ricorsi, la signora Carolina Pellecchia, impugna la determinazione con la quale è stato disposto il recupero di somme pretesamene corrisposte in più a titolo di indennità ex articolo 50 del dPR n. 384 del 1990 e il diniego di riconoscimento del suo diritto alla percezione di differenze retributive che assume dovute in relazione alle superiori mansioni svolte.<br />	<br />
Deduce, con riferimento al primo ricorso:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di recupero somme percepite in buona fede. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di corretta amministrazione.<br />	<br />
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Relativamente al secondo ricorso deduce:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 della legge n. 761 del 1979; dell’articolo 55 del dPR n. 385 del 1990 e dei principi generali vigenti in materia in relazione all’articolo 36 della Costituzione e all’articolo 2126 c.c. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Azienda intimata che ha eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso sotto diversi profili e l’infondatezza di entrambi nel merito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va, preliminarmente, disposta la riunione dei due ricorsi citati in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.<br />	<br />
Dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A con la qualifica di ausiliario specializzato, la signora Pellecchia, secondo quanto riferisce la predetta Azienda, ha presentato istanza per il passaggio nel ruolo amministrativo ai sensi dell’articolo 17 del dPR n. 384 del 1990, ottenendolo con la delibera n. 681 del 6 aprile 1992.<br />	<br />
Dal momento dell’inquadramento nel nuovo ruolo non ha più avuto titolo all’indennità in precedenza percepita e prevista dall’articolo 50, comma 1, del dPR n. 384 del 1990, relativa all’“incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi”.<br />	<br />
Poiché tale indennità le è stata erroneamente corrisposta l’Azienda ha provveduto al recupero di quanto indebitamente versato.<br />	<br />
Nel proporre il primo gravame la signora Pellecchia non contesta la non spettanza dell’indennità i cui importi sono stati chiesti in restituzione ma denuncia l’illegittimità del recupero disposto nei suoi confronti con tre censure tutte parimenti infondate.<br />	<br />
Nel caso in esame si è in presenza di un indebito oggettivo, disciplinato dall’articolo 2033 del c.c. secondo il quale: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”<br />	<br />
Secondo quanto ha precisato la Corte di cassazione sul punto (Cassazione civile, sez. III, 1 luglio 2005, n. 14084) l&#8217; indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (&#8220;conditio indebiti sine causa&#8221;) o perché la causa originaria del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (&#8220;conditio ob causam finitam&#8221;). Nel caso in esame la causa giustificativa dell’esborso è mancata fin dall’origine in quanto l’indennità di cui viene chiesta la restituzione non è dovuta al personale amministrativo nel cui ruolo la stessa signora Pellecchia ha chiesto di essere inquadrata. <br />	<br />
Trattandosi, secondo quanto appena sopra precisato, di ripetizione di indebito oggettivo si ha la conseguenza che il recupero delle somme erogate e non dovute costituisce un comportamento doveroso a carico dell’Amministrazione in quanto discende direttamente dalla disposizione contenuta nell&#8217;art. 2033 c.c. (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 11 aprile 2005, n. 208).<br />	<br />
Ne deriva che la buona fede dell’accipiens appare inconferente se non nei limiti della restituzione degli interessi, questione, questa, estranea alla controversia in esame, così come si rivela inconferente l’interesse pubblico attuale alla restituzione delle somme, attesa la doverosità della relativa richiesta.<br />	<br />
Quanto alla motivazione, osserva il Collegio che la stessa è rinvenibile nell’indicazione della ragione della non debenza dell’indennità erroneamente corrisposta che risulta non prevista per il personale cui la ricorrente appartiene. <br />	<br />
Viene, infine, in rilievo l’eccepita violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, vale a dire l’omesso invio dell’avviso di procedimento.<br />	<br />
Premesso che nella nota di comunicazione impugnata vi è il riferimento all’articolo che si assume violato proprio al fine di ottenere controdeduzioni deve, in ogni caso, osservarsi che secondo un orientamento al quale il Collegio aderisce: “Non è necessaria la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento rispetto al provvedimento di recupero di somme erroneamente corrisposte dall&#8217;Amministrazione, in quanto, detta omissione, pur costituendo infrazione al generale dovere di trasparenza, non costituisce causa di illegittimità dell&#8217;atto stesso, ferma restando la possibilità per l&#8217;interessato di contestare errori di conteggio o la sussistenza dell&#8217;indebito, nonché di chiedere, nel termine di prescrizione, la restituzione di quanto trattenuto” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 09 dicembre 2009, n. 2053).<br />	<br />
Il primo ricorso esaminato deve essere pertanto respinto.<br />	<br />
Parimenti infondato si rivela il secondo ricorso con il quale la signora Pellecchia chiede l’accertamento del suo diritto a maggiori somme per le superiori mansioni svolte e lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 della legge n. 761 del 1979; dell’articolo 55 del dPR n. 385 del 1990 e dei principi generali vigenti in materia in relazione all’articolo 36 della Costituzione e all’articolo 2126 c.c. nonché l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti.<br />	<br />
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Azienda resistente relativamente al periodo fino al 31 dicembre 1994.<br />	<br />
Si è formata, su tale punto, una consolidatissima giurisprudenza secondo la quale le AAUUSSLL non rispondono dei debiti delle disciolte UUSSLL, per il periodo antecedente al 31 dicembre 1994, vale a dire prima della loro costituzione (Corte di cassazione, SSUU n.1998/1998 TAR del Lazio, sezione III, 18 dicembre 2006 n. 14806; Cassazione civile, sez. lav., 4 agosto 2009, n. 17913).<br />	<br />
Va esaminata e accolta anche la seconda eccezione con la quale l’Azienda intimata eccepisce l’intervenuta prescrizione fino al 3 aprile 1992.<br />	<br />
Effettivamente il ricorso risulta notificato il 3 aprile 1997 e non risultano eccepiti né prodotti atti interruttivi della prescrizione sicchè l’eccezione di prescrizione quinquennale, valida nella fattispecie in esame, può dirsi fondata con la conseguenza che è effettivamente intervenuta nei limiti temporali indicati.<br />	<br />
Quanto al merito della domanda della ricorrente – il riconoscimento, ai fini economici, delle mansioni superiori svolte – questa risulta relativa al periodo anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego e soggiace, pertanto, alle norme e all’indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto.<br />	<br />
Quest’ultimo è costante nell’affermare che: “Nel comparto sanitario, la corresponsione delle differenze retributive relative alle mansioni superiori effettivamente espletate in maniera non temporanea, cioè oltre i sessanta giorni, dai pubblici dipendenti è subordinata, ai sensi dell&#8217;art. 29, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla condizione che dette mansioni si siano protratte per oltre 60 giorni nell&#8217;anno solare, si riferiscano ad un posto in pianta organica esistente e vacante e siano state espletate sulla base di formale incarico conferito dall&#8217;organo competente (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 17 ottobre 2009, n. 543; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 maggio 2009, n. 4870; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 22 aprile 2009, n. 140; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 gennaio 2009, n. 226).<br />	<br />
In merito al richiamo al principio della giusta retribuzione del lavoratore, sancito dall&#8217;art. 36 Costituzione e a quello dell’indebito arricchimento, osserva il Collegio che il primo “ oltre a trovare un limite in altri principi costituzionali, quali quello di cui all&#8217;art. 97 Costituzione, riguarda l&#8217;attività normativa, costituendo, quindi, un criterio di valutazione della legittimità degli atti normativi dell&#8217;amministrazione, (oltre che del legislatore ordinario) in materia di disciplina del trattamento retributivo dei dipendenti, per cui non può essere direttamente invocato a fondamento della pretesa ad una migliore retribuzione rispetto a quella corrisposta. Né può invocarsi, per ottenere una maggiore retribuzione rispetto a quella corrisposta, il principio civilistico dell&#8217;indennizzabilità dell&#8217;arricchimento senza causa, non sussistendo, nel caso di utilizzazione del dipendente in mansioni superiori a quelle della qualifica posseduta, la diminuzione patrimoniale richiesta dall&#8217;art. 2041 c.c., quale presupposto necessario del diritto all&#8217;indennizzo” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 novembre 2006, n. 12135).<br />	<br />
Nel caso della signora Pellecchia, secondo quanto sostenuto senza contestazioni ex adverso, dall’Amministrazione resistente, non sussiste nessuno dei due requisiti prescritti: non la vacanza del posto in organico corrispondente alle mansioni di assistente amministrativo rivendicate né, soprattutto, un incarico formale di affidamento delle mansioni, pretesamene superiori, svolte.<br />	<br />
Inconferente, infine, il richiamo all’articolo 55 del dPR 384 del 1990 atteso che secondo la giurisprudenza amministrativa “ Ai fini dell&#8217;attribuzione della rilevanza economica e giuridica alle mansioni superiori svolte in via di fatto, si deve ritenere che l&#8217;art. 55 del D.P.R. n. 384/1990 non solo richieda l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico relativo alla copertura di posto vacante mediante apposito atto formale adottato dall&#8217;organo competente alla organizzazione e gestione delle risorse umane, ma anche l&#8217;attivazione delle procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura dello stesso posto vacante” ( CdS, Sez. V, n. 4431 del 17.9.2008).<br />	<br />
Ed ancora che “In materia di differenze stipendiali per l&#8217;esercizio di mansioni superiori, l&#8217;art. 55 del D.P.R. n. 384/1990 richiede che siffatti incarichi siano conferiti a determinate condizioni e fa obbligo all&#8217;Amministrazione di non rinnovarli dopo il periodo eccedente i sei mesi, ma nell&#8217;ipotesi di superamento del termine, tale disposto, non preclude la corresponsione delle differenze fra lo stipendio iniziale della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza.” (CdS, Sez. V, n. 2821 del 9/6/2008).<br />	<br />
Rileva, infine, il Collegio che la ricorrente afferma di aver svolto mansioni superiori ma non si attarda nella dimostrazione e nemmeno fornisce un principio di prova teso a dimostrare l’effettivo svolgimento delle mansioni rivendicate, tanto meno si sofferma nell’indicazione di quali sono quelle svolte “in modo prevalente sotto i profili qualitativo e temporale” così come prescrive l’articolo 52, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001 sicchè anche alla luce di tale norma successiva alla privatizzazione del pubblico impiego non si rinvengono ragioni per ritenere fondate le censure sollevate.<br />	<br />
Il secondo ricorso deve, pertanto, essere respinto.<br />	<br />
La natura della complessiva vicenda esaminata consente al Collegio di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i ricorsi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />	<br />
Previa loro riunione, respinge i due ricorsi proposti dalla signora Pellecchia Carolina, i cui estremi sono richiamati in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Mario Di Giuseppe, Presidente<br />	<br />
Linda Sandulli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-3149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-3149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-3149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3149</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Spagnoletti Garufi (Avv. Ginammi) c/ Ministero della Giustizia ( Avv. dello Stato) sulla sufficienza della motivazione espressa in un punteggio nell&#8217; ambito dell&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense Concorsi pubblici – Abilitazione professione forense – Prove &#8211; Giudizio – Motivazione &#8211; Punteggio numerico – Sufficienza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-3149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-3149/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giovannini <i> Est. </i> Spagnoletti<br /> Garufi  (Avv. Ginammi) c/ Ministero della Giustizia  ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza della motivazione espressa in un punteggio nell&#8217; ambito dell&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Abilitazione professione forense – Prove &#8211; Giudizio – Motivazione &#8211;   Punteggio numerico  – Sufficienza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I giudizi negativi delle commissioni costituite per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione  di avvocato, sono legittimamente espressi anche soltanto in forma numerica, senza che sia necessaria una ulteriore estrinsecazione argomentativa, poiché il voto o punteggio “esprime e sintetizza il giudizio tecnico- discrezionale, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di spiegazioni e chiarimenti”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03149/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 09889/2006 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 9889 del 2006, proposto da: 	</p>
<p><b>Laura GARUFI</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Albanese Ginammi, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Balduina n. 187, per mandato a margine del ricorso; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>MINISTERO della GIUSTIZIA</b>, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento di non ammissione alle prove orali in seguito a giudizio di non idoneità delle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 6383 del 22 novembre 2006 di reiezione dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 26 ottobre 2006 e depositato il 2 novembre 2006 Laura Garufi ha impugnato l’atto in epigrafe meglio specificato.<br />	<br />
La ricorrente ha partecipato alla sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguendo in esito alla valutazione delle prove scritte punti 88 (di cui 28 per il parere motivato in materia civile, 30 per il parere motivato in materia penale,30 per l’atto giudiziario) inferiori al minimo richiesto per l’ammissione alle prove orali (punti 90 complessivi, di cui almeno punti 30 in ciascuna delle tre prove).<br />	<br />
Avverso l’atto impugnato sono state dedotte le seguenti censure:<br />	<br />
1) <i>Eccesso di potere concretatesi in presumibili manchevolezze nella valutazione degli elaborati – non adeguatezza del tempo medio impiegato dalla commissione alla stregua della comune esperienza e delle previsioni degli artt. 17 bis, 23 e 24 r.d. m. 37/1934, come modificati dalla legge n. 242/1988</i></p>
<p>Il tempo di correzione, valutabile in circa 3 minuti per elaborato (tenuto conto dell’orario di apertura e chiusura del verbale e del numero di elaborati visionati, relativi a 22 candidati) è del tutto incongruo rispetto alle esigenze di una ponderata valutazione.<br />	<br />
2) <i>Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990). Difetto di motivazione</i><br />	<br />
Gli elaborati non recano segno alcuno di correzione e né dal punteggio assegnato né dal verbale possono arguirsi le ragioni della valutazione d’insufficienza espressa dalla commissione, dovendosi ritenere che il voto numerico non possa sostituire un giudizio argomentativo.<br />	<br />
Costituitosi in giudizio, il Ministero della giustizia ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 6383 del 22 novembre 2006 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato<br />	<br />
All’udienza pubblica del 14 ottobre 2009 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto respinto.<br />	<br />
1.1) Com’è noto l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è disciplinato dagli artt. 15 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (recante “Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato”), come modificate e integrate dalle disposizioni del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180.<br />	<br />
La novellata disciplina prevede che la correzione delle prove scritte sia effettuata da sottocommissione diversa da quella della Corte d’Appello in cui sono sostenute, e in cui si svolge l’eventuale prova orale, come determinata mediante sorteggio “…previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede” (art. 15).<br />	<br />
Le prove scritte consistono nella redazione di due pareri (rispettivamente in materia regolata dal diritto civile e dal diritto penale) e di un atto giudiziario “…che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo”, per ciascuna delle quali prove scritte i componenti della commissione dispongono di dieci punti, con limite minimo di ammissione alla prova orale pari a 90 punti complessivi e non meno di 30 punti per ciascun elaborato (art. 17 bis commi 1 e 2).<br />	<br />
Le prove orali sono costituite dalla “…discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario” e dalla “dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato”; anche per esse ogni componente della commissione dispone di dieci punti, e la prova è superata e il candidato è idoneo se consegue almeno 180 punti, e punti 30 in almeno cinque prove (art. 17 bis comma 3).<br />	<br />
1.2) La ricorrente, all’esito della valutazione delle prove scritte, ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 88, inferiore al minimo richiesto di punti 90, e solo in due delle tre prove ha riportato un punteggio non inferiore a 30 (avendo conseguito punti 28 per il parere motivato in materia civile, 30 per il parere motivato in materia penale, 30 per l’atto giudiziario).<br />	<br />
1.2.1) Non hanno pregio giuridico le censure svolte nel primo motivo di ricorso, dovendosi escludere che sia sindacabile la sufficienza dell’intervallo temporale nel quale ricade la valutazione di un elaborato (Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5725, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 ottobre 2009 n. 9854 e 4 maggio 2009, n. 4486).<br />	<br />
1.2.2) Quanto alle censure dedotte nel secondo motivo di ricorso, deve rammentarsi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, i giudizi negativi delle commissioni di concorso e di esame, in generale, e anche di quelle costituite per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sono legittimamente espressi anche soltanto in forma numerica (secondo quanto peraltro specificamente prescritto dalle disposizioni innanzi richiamate), senza che sia necessaria una ulteriore estrinsecazione argomentativa, poiché il voto o punteggio “esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di spiegazioni e chiarimenti” (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009, n. 5227, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182 e 19 dicembre 2006, n. 6710; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 maggio 2009, n. 4486 e 15 gennaio 2009, n. 233).<br />	<br />
La sufficienza del giudizio in forma numerica non è revocata in dubbio dall’assenza di non richiesti segni grafici tesi a evidenziare errori, inesattezze o carenze dell’elaborato o dalla mancata esposizione nei verbali della seduta dei profili di lacunosità della prova (Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2009, n. 6943; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 ottobre 2009 n. 9854).<br />	<br />
D’altro canto la previsione per il solo concorso notarile dell’obbligo di motivazione del giudizio di non idoneità (invocata dalla ricorrente) costituisce eccezione alla regola generale della sufficienza del voto numerico, in estensibile quindi alla ben diversa procedura dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense.<br />	<br />
Alla stregua dei rilievi che precedono risultano, quindi, infondate le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso.<br />	<br />
2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.<br />	<br />
3.) Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2010</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Graziano Precollina Vernea srl (avv.ti Ludogoroff, Ferrero) c. Regione Piemonte (avv. Chesta), Comune di Torino (avv. Lacognata) sull&#8217;applicabilità del principio del contraddittorio nei confronti dei controinteressati anche in caso di ricorsi gerarchici 1. – Atti amministrativi – Controinteressato &#8211; Principio del contraddittorio – Ricorsi gerarchici –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br /> Precollina Vernea srl (avv.ti Ludogoroff, Ferrero) c. Regione Piemonte (avv. Chesta), Comune di Torino (avv. Lacognata)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del principio del contraddittorio nei confronti dei controinteressati anche in caso di ricorsi gerarchici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Atti amministrativi – Controinteressato &#8211; Principio del contraddittorio – Ricorsi gerarchici – Applicabilità.	</p>
<p>2. &#8211; Atti amministrativi – Controinteressato &#8211; Principio del contraddittorio – Ricorsi gerarchici – In presenza di situazioni di non agevole situazione – Interesse pubblico.	</p>
<p>3. &#8211; Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte &#8211; Variante parziale – Indicazione.	</p>
<p>4. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte &#8211; Diritti edificatori – Traslazione da una zona ad un’altra – Variante strutturale – Esclusione.	</p>
<p>5. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte – Art. 17, comma 10 bis lrp 56/77 – Contestazioni di merito – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il principio del contraddittorio nei confronti del controinteressato trova applicazione anche nel caso dei ricorsi gerarchici che costituiscono rimedi paragiurisdizionali.	</p>
<p>2. – Il principio del contraddittorio nei confronti del controinteressato trova particolarmente applicazione nei casi in cui la vicenda si caratterizzi per incertezza dei profili di fatto e non agevolezza della soluzione giuridica della vertenza, rispondendo anche ad un interesse pubblico.	</p>
<p>3. &#8211; In Piemonte, nei casi in cui la variante di PRG non presenti i caratteri indicati nei commi 4 e 6 dell’art. 17 lrp 56/1977 e s.m.i., viene considerata parziale.	</p>
<p>4. – Non si è in presenza di una variante strutturale nei casi in cui la variante non sia finalizzata ad incrementare la capacità insediativa e quindi non si è in presenza di una variante strutturale qualora i diritti edificatori vengano traslati da una zona ad un’altra.	</p>
<p>5. – La Regione può utilizzare il rimedio consentito dall’art. 17, comma 10 bis, LRP 56/77 e smi, per contestare che una determinata variante al piano regolatore ha carattere strutturale e non parziale ma non anche per operare delle contestazioni di merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1306/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1306</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Graziano Comune di Torino (avv. Lacognata) c. Regione Piemonte (avv. Chesta) e Associazione Pro Natura Torino onlus sull&#8217;individuazione della variante parziale di prg in Piemonte 1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte &#8211; Variante parziale – Indicazione. 2. – Edilizia ed urbanistica</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1306/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br /> Comune di Torino (avv. Lacognata) c. Regione Piemonte (avv. Chesta) e Associazione Pro Natura Torino onlus</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione della variante parziale di prg in Piemonte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte &#8211; Variante parziale – Indicazione.	</p>
<p>2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte &#8211; Diritti edificatori – Traslazione da una zona ad un’altra – Variante strutturale – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – In Piemonte, nei casi in cui la variante di PRG non presenti i caratteri indicati nei commi 4 e 6 dell’art. 17 lrp 56/1977 e s.m.i., viene considerata parziale.	</p>
<p>2. – Non si è in presenza di una variante strutturale nei casi in cui la variante non sia finalizzata ad incrementare la capacità insediativa e quindi non si è in presenza di una variante strutturale qualora i diritti edificatori vengano traslati da una zona ad un’altra.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15363_15363.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1306/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3217/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3217/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3217</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Orsola Spiezia Bernardini (Avv. Merlani) c/ Asl 109 Viterbo ( Avv. Scalzini) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative sia al rapporto di lavoro pubblico, sia all&#8217;assunzione, sia al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali Giurisdizione e competenza – Dipendenti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3217/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3217/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Di Giuseppe <i> Est.</i> Orsola Spiezia<br />  Bernardini  (Avv. Merlani) c/ Asl 109 Viterbo ( Avv. Scalzini)</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative sia al rapporto di lavoro pubblico, sia all&#8217;assunzione, sia al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza –  Dipendenti della P.A. – Rapporto di lavoro – Dirigenti –Conferimento  e revoca incarico  – Controversia – G.O.  &#8211;  Sussiste –Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie  relative sia lo svolgimento del<br />
rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione sia   all’assunzione al lavoro, al<br />
conferimento e dalla revoca degli incarichi dirigenziali. Tale giurisdizione sussiste in quanto si tratta  sia di  un rapporto di lavoro dirigenziale e , come nel caso di specie, sia di una modifica del rapporto di lavoro in atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03217/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 11225/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Quater)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ai sensi dell’art. 9 legge 205/2000	</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 11225 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Rolando Bernardini</b>, <b>Ada Taratufolo</b> e <b>Daniela Fiorucci</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Marina Merlani, con domicilio eletto presso Federico Hernandez in Roma, via Antonio Gramsci, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Asl 109<i></b></i> &#8211; <b>Viterbo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Elaine Bolognini, Alessandra Scalzini, con domicilio eletto presso Paolo Borioni in Roma, via Caposile, 10; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Anna Federici<i></b></i> e <b>Roberto Riccardi</b>, non costituiti;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>delibera 181/09 del 29.09.2009 con cui il Commissario straordinario dell’Azienda USL di Viterbo ha disposto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato in materia di personale precario, nonché delibera Commissario straordinario suddetto 29.09.2009 n.178 avente ad oggetto l’accordo di concertazione con le OO.SS. della Dirigenza del 29.09.2009.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 109 &#8211; Viterbo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe sono impugnate le deliberazioni del Commissario straordinario Azienda USL di Viterbo con le quali il Commissario suddetto, da un lato, ha recepito l’accordo di concertazione con le OO.SS. della Dirigenza in tema di stabilizzazione del personale della Dirigenza, mentre, dall’altro, ha disposto che entro il 30 settembre 2009 avrebbe immesso in ruolo – tra gli altri – i dirigenti di professione sanitaria dr.Riccardi Roberto e dott.ssa Federici Anna, facenti parte del personale vincitore di procedure selettive cui fosse stato conferito un incarico prima del 31 dicembre 2008. <br />	<br />
I tre ricorrenti, tutti in servizio presso l’Azienda USL di Viterbo, in possesso di diploma di laurea ed inquadrati nella categoria DS (con oltre cinque anni di servizio nella categoria D), hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, delle suddette deliberazioni censurandole per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili (con due articolati motivi). <br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Azienda USL di Viterbo che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e carenza di interesse, nel merito ne ha peraltro chiesto il rigetto.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2010, i difensori presenti sono stati informati che la controversia, ai sensi dell’art.9 della legge n.205/2000, poteva essere decisa direttamente nel merito, con sentenza in forma semplificata, ravvisandosene i presupposti. <br />	<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto preliminarmente l’Azienda USL di Viterbo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di giurisdizione sia per carenza di interesse.<br />	<br />
In primo luogo va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, che appare fondata.<br />	<br />
Infatti la controversia all’esame concerne le delibere con cui i due controinteressati, dipendenti dell’Azienda USL di Viterbo con incarico dirigenziale a termine, sono stati inseriti nell’organico, trasformando il loro rapporto di lavoro in altro a tempo indeterminato con l’impegno a stipulare i relativi contratti con decorrenza dal 1 ottobre 2009.<br />	<br />
Pertanto, poiché il presente giudizio riguarda non l’instaurazione del rapporto di lavoro, ma la modifica del medesimo (quanto alla durata), nel caso di specie non può trovare applicazione il comma 4 dell’art.63 del D.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, bensì il comma 1 del suddetto articolo che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sia (per regola generale) tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sia quelle relative (in particolare) all’assunzione al lavoro, al conferimento e dalla revoca degli incarichi dirigenziali.<br />	<br />
2.1. Quindi, secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR Lazio (vedi, ex multis, sezione 3^ quater 14 novembre 2007 n.1239), la controversia all’esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario per un duplice ordine di ragioni, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro dirigenziale ed in quanto la vicenda, comunque, concerne la modifica di un rapporto di lavoro in atto.<br />	<br />
2.2. In disparte e per completezza, peraltro, il collegio rileva che, comunque, i ricorrenti non hanno interesse ad impugnare le delibere in epigrafe in quanto in realtà – a differenza di quanto asserito – non posseggono i requisiti per accedere alle procedure concorsuali da indire per la copertura del posto di dirigente del servizio assistenza infermieristica e del posto di dirigente del servizio didattico delle professioni sanitarie. <br />	<br />
Infatti (secondo quanto ha eccepito l’Azienda sanitaria senza replica di parte ricorrente) il ricorrente Bernardini ha conseguito la laurea magistrale in “Educatore professionale coordinatore dei Servizi”, che non afferisce alla Facoltà di Medicina (ma a quella di Scienze della Formazione); in analoga situazione si trova anche la ricorrente Taratufolo, che possiede la laurea magistrale in”Educazione degli adulti,” mentre la ricorrente Fiorucci possiede una laurea magistrale in “Scienze biologiche”, che non è ricompresa tra i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie specificati dal Ministero dell’Istruzione e Università con D.M. 8 gennaio 2009. <br />	<br />
Quindi i ricorrenti non potrebbero partecipare ad un eventuale concorso per le qualifiche dirigenziali, a cui si riferisce la censurata trasformazione a tempo indeterminato degli incarichi dirigenziali a termine conferiti ai due controinteressati dall’Azienda USL di Viterbo.<br />	<br />
3. Concludendo, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile innanzitutto per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la materia controversa è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, fermo restando che vengono comunque conservati gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta innanzi a questo TAR Lazio (vedi Corte Costit.le sent.77/2007). <br />	<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in relazione a non risalenti incertezze giurisprudenziali; nulla si statuisce con riguardo ai contro interessati non costituito in giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, preliminarmente dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Spese di lite compensate tra le parti costituite, nulla per i contro interessati non costituiti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Mario Di Giuseppe, Presidente<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2010</p>
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