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	<title>1/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4508</a></p>
<p>Pres. Olla – Rel. Bonomo – P.M. Apice Comune di Monterotondo (avv. Venettoni) c. Food Italia Group srl (avv. De Cilla) le S.U. sui criteri per il riparto rispetto a controversie incidenti su contratto di appalto di oopp. Giurisdizione e competenza – Contratto oopp. – Autotutela della PA per vizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla – Rel. Bonomo – P.M. Apice<br /> Comune di Monterotondo (avv. Venettoni) c. Food Italia Group srl (avv. De Cilla)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le S.U. sui criteri per il riparto rispetto a controversie incidenti su contratto di appalto di oopp.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contratto oopp. – Autotutela della PA per vizi di aggiudicazione – domanda di dichiarazione di validità del contratto – Giurisdizione esclusiva del GA</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 6 l. 205/00 spetta al Giudice Amministrativo di conoscere la controversia relativa alla domanda di dichiarazione di invalidità del contratto di appalto di opera pubblica proposta a seguito di autotutela della PA che ha sospeso gli effetti di contratto già stipulato per vizi della fase unilaterale dell’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8004_8004.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4508/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4509</a></p>
<p>Pres. Olla – Rel. Bonomo – P.M. Maccarone Ipa srl (avv. Alvano) c. Comune di Napoli (avv. Barone) e Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Napoli (avv. Della Pietra) Giurisdizione e competenza – Contratto oopp. – Domanda di dichiarazione di invalidità del contratto – Ragioni – Estraneità alla fase</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla – Rel. Bonomo – P.M. Maccarone<br /> Ipa srl (avv. Alvano) c. Comune di Napoli (avv. Barone) e Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Napoli (avv. Della Pietra)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contratto oopp. – Domanda di dichiarazione di invalidità del contratto – Ragioni – Estraneità alla fase unilaterale dell’aggiudicazione ed anche all’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione – Diritti soggettivi – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Giudice Ordinario di conoscere la controversia relativa alla domanda di dichiarazione di invalidità del contratto di appalto di opera pubblica per ragioni estranee alla fase unilaterale dell’aggiudicazione ed anche all’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione (trattasi di fattispecie antecedente all’entrata in vigore della l. 205/00).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8005_8005.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4509/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4511</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Varrone – P.M. Apice S.I.F.F.A.T.T. srl (avv. Sanino, Marchese) c. Procuratore Regionale della Corte de Conti, Impresa Mediocredito spa (n.c.) definitivo colpo di spugna delle SU al rilievo della natura del soggetto e del titolo di gestione del denaro pubblico rispetto al riparto con la giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Varrone – P.M. Apice<br /> S.I.F.F.A.T.T. srl (avv. Sanino, Marchese) c. Procuratore Regionale della Corte de Conti, Impresa Mediocredito spa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">definitivo colpo di spugna delle SU al rilievo della natura del soggetto e del titolo di gestione del denaro pubblico rispetto al riparto con la giurisdizione contabile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Riparto giurisdizione contabile rispetto a giurisdizione ordinaria – Criterio – Titolo della gestione del pubblico denaro – Irrilevanza – Fattispecie.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Riparto giurisdizione contabile rispetto a giurisdizione ordinaria – Criterio – Natura del danno e degli scopi perseguita – Rilievo esclusivo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del riparto fra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria risulta del tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta (potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ovvero in una concessione amministrativa o in un contratto privato (nel caso di specie, le S.U. hanno ritenuto irrilevante che il soggetto privato non assumesse la posizione di ente strumentale dell’ente pubblico, esaurendosi il rapporto fra l’ente erogante ed il soggetto beneficiario nella mera destinazione delle somme erogate alla finalità prevista).</p>
<p>2. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato alla natura del danno e degli scopi perseguiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8006_8006.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-3-2006-n-4511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.4511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4513</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4513/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4513/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4513</a></p>
<p>Pres. Corona – Rel. Luccioli – P.M. Ceniccola Antonio Ceravolo (avv. Masini) c. Comune di Crispiano (avv. Mangili) opposizione a sanzione in materia di edilizia: l&#8217;impatto di Corte Cost. n. 281 del 2004 1. Giurisdizione e competenza – Opposizione a sanzione in materia di edilizia – Art. 34 dlgs. n°</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4513/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4513/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4513</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Rel. Luccioli – P.M. Ceniccola<br /> Antonio Ceravolo (avv. Masini) c. Comune di Crispiano (avv. Mangili)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">opposizione a sanzione in materia di edilizia: l&#8217;impatto di Corte Cost. n. 281 del 2004</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza –  Opposizione a sanzione in materia di edilizia – Art. 34 dlgs. n° 80/98 – Illegittimità costituzionale (Corte Cost. n° 281/2004) – Regime – Applicazione art. 16 l. 10/1977 – Successiva introduzione l. 689/1981 – Irrilevanza – Giurisdizione – Giudice Amministrativo.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza –  Opposizione a sanzione in materia di edilizia – Art. 34 dlgs. n° 80/98 – Illegittimità costituzionale (Corte Cost. n° 281/2004) – Regime – Applicazione art. 16 l. 10/1977 – Successiva introduzione d.lgs. 507/1999 – Irrilevanza – Giurisdizione – Giudice Amministrativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’opposizione a sanzione in materia di edilizia a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34 del dlgs. n° 80/98 è regolata dall’art. 16 l. 10/1977 e deve essere sottoposta al Giudice Amministrativo, restando irrilevante rispetto a tale assetto il successivo intervento della l. 689/81.</p>
<p>2. L’opposizione a sanzione in materia di edilizia a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34 del dlgs. n° 80/98 è regolata dall’art. 16 l. 10/1977 e deve essere sottoposta al Giudice Amministrativo, restando irrilevante rispetto a tale assetto il successivo intervento del d.lgs. 507/1999.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8007_8007.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4513/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4510/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4510</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Finocchiaro – P.M. Martone Italtec srl (avv. Barbera) c. Regione Puglia (avv. Liuzzi) le S.U. ricompongono il contrasto rispetto all&#8217;estensione del giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto Giustizia civile – Decreto ingiuntivo – Mancata opposizione – Effetti – Giudicato – Estensione – Domanda o capo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4510/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4510/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Finocchiaro – P.M. Martone<br /> Italtec srl (avv. Barbera) c. Regione Puglia (avv. Liuzzi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le S.U. ricompongono il contrasto rispetto all&#8217;estensione del giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia civile – Decreto ingiuntivo – Mancata opposizione – Effetti – Giudicato – Estensione – Domanda o capo di domanda non accolta – Non sussiste – Applicazione art. 640 u.c. cpc.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacai di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di di domanda non accolta, in quanto la regola dell’art. 640, u.c. cod. proc. civ. trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di accoglimento parziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8021_8021.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4510/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4514/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4514/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4514</a></p>
<p>Pres. Corona – Rel. Roselli – P.M. Ceniccola Eraldo Bartolucci (avv. Benincasa, Fregni) c. Cinzia Ronconi, Elisabetta Loredana Voce (avv. Mangili) le S.U. chiariscono la nozione di &#8220;materia concorsuale&#8221; ai fini del riparto ex art. 63, 1&#176; e 4&#176; co. dlgs. 165/2001 Giurisdizione e competenza – Procedure concorsuali per l’assunzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4514/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4514/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Rel. Roselli – P.M. Ceniccola<br /> Eraldo Bartolucci (avv. Benincasa, Fregni) c. Cinzia Ronconi, Elisabetta Loredana Voce (avv. Mangili)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le S.U. chiariscono la nozione di &#8220;materia concorsuale&#8221; ai fini del riparto ex art. 63, 1&deg; e 4&deg; co. dlgs. 165/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici dipendenti – Materia concorsuale – Nozione ex art. 63, 4° co. dlgs. 165/2001 – Assunzione di dipendenti in dispregio di graduatoria non contestata – Non è’ tale &#8211; Giurisdizione ex art. 63, 1° co. dlgs. 165/2001 – Giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella nozione di materia concorsuale ai sensi dell’art. 63, 4° co. dlgs. 165/2001 non rientra la controversia relativa all’assunzione di dipendenti pubblici in dispregio di graduatoria di concorso non contestata, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 63, 1° co. d.lgs. n° 165/2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4517/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-3-2006-n-4517/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4517</a></p>
<p>Pres. Corona – Rel. Roselli – P.M. Pivetti Alfonso Catalano (avv. Virzì) c. Antonella Siragusa (avv. Paoletti, Rubino) Giurisdizione e competenza – Procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici dipendenti – Materia concorsuale – Nozione ex art. 63, 4° co. dlgs. 165/2001 &#8211; Contestazione di graduatoria – E’ tale &#8211; Giurisdizione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corona – Rel. Roselli – P.M. Pivetti<br /> Alfonso Catalano (avv. Virzì) c. Antonella Siragusa (avv. Paoletti, Rubino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici dipendenti – Materia concorsuale – Nozione ex art. 63, 4° co. dlgs. 165/2001 &#8211; Contestazione di graduatoria – E’ tale &#8211; Giurisdizione – Giudice Amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 63, 4° co. dlgs. 165/2001 sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni all’interno della quale deve comprendersi la contestazione di graduatoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.263</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-1-3-2006-n-263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-1-3-2006-n-263/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-1-3-2006-n-263/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.263</a></p>
<p>Pres. Ferlisi, est. Tulumello Consorzio Olimpo(avv. Mangano)c.Comune di Palermo(avv. Lauria);Presidenza del Consiglio dei Ministri(Avvocatura generale dello Stato); Sindaco del Comune di Palermo(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo);Poste Italiane S.p.a.(Avv. Granozzi, Filippetto,Bono) Giurisdizione e Competenza &#8211; D.l. 245/05 convertito con mod. da l. 21/06 -Competenza esclusiva del TAR Lazio sui provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-1-3-2006-n-263/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-1-3-2006-n-263/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.263</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferlisi, est. Tulumello<br /> Consorzio Olimpo(avv. Mangano)c.Comune di Palermo(avv. Lauria);Presidenza del Consiglio dei Ministri(Avvocatura generale dello Stato); Sindaco del Comune di Palermo(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo);Poste Italiane S.p.a.(Avv. Granozzi, Filippetto,Bono)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza &#8211; D.l. 245/05 convertito con mod. da l. 21/06 -Competenza esclusiva del TAR Lazio sui provvedimenti dei commissari straordinari in situazioni di emergenza – conseguenze &#8211; possibilità per il giudice incompetente di pronunciarsi sulla cautelare – sussiste – condizioni &#8211; notifica del ricorso prima del 29 gennaio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora il ricorso venga notificato prima del 29/ Gennaio 2006 (data di entrata in vigore del d.l..245/2005, convertito in legge il 21/06 con modificazioni il quale introduce una nuova ipotesi di competenza inderogabile del TAR Lazio su situazioni di emergenza) il giudice territorialmente incompetente può decidere sulla domanda cautelare. Diversamente, si opererebbe una interpretazione irragionevole delle disposizioni in esame, peraltro lesiva del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., perché si pretenderebbe dal difensore della parte al momento della redazione e della notifica del ricorso, l’osservanza di un criterio inderogabile di competenza territoriale non ancora reso conoscibile e soprattutto non ancora entrato in vigore all’atto della proposizione dell’istanza, con la conseguente vanificazione della domanda di cautela presentata dalla parte, la quale sarebbe privata di una decisione di merito dovendo investire ex novo altra autorità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>              REPUBBLICA ITALIANA<br />
</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
sede di Palermo, Sezione Terza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
CALOGERO FERLISI               &#8211; Presidente,  f.f.<br />
GIOVANNI TULUMELLO        &#8211; Referendario<br />
ACHILLE SINATRA                &#8211; Referendario, relatore   <br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
O R D I N A N Z A</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato &#8211; in via giurisdizionale &#8211; con ricorso n. <b>234-06</b>, proposto da</p>
<p><B>MAGGIOLI SPA, </B>in persona del legale rappresentate pro-tempore<b>,</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti  Pier Paolo Poggi e Giovanni Immordino, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà n.161, presso lo studio del secondo;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>C O N T R O</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
&#8211; <b>il Comune di Palermo</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo Lauria, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale, in Palermo, Piazza Marina n. 39, </p>
<p>&#8211; <b>il Sindaco di Palermo n.q.</b> , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in Palermo, Via A. De Gasperi n.81, è elettivamente domiciliato; </p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
delle Poste Italiane SPA con sede in Roma</b>, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano Granozzi, Marco Filippetto e Giuseppe Bono, elettivamente domiciliato in Palermo, via Epicarpo n.3, presso quest’ultimo, nell’Ufficio legale di Poste Italiane s.p.a.;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>dell’ordinanza commissariale n.7/CT del 22.11.2005 del comune di Palermo, con la quale si stabiliva, per il periodo di quattro anni, con possibilità di rinnovo, l’affidamento a trattativa privata a Poste italiane Spa del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alle violazioni al codice della strada, dei servizi di gestione completa delle notifiche dalla stampa alla rendicondazione  degli atti giudiziari relativi ad infrazioni  al codice della strada, nonché di gestione del servizio di archiviazione elettronica e fisica degli avvisi di ricevimento, dei bollettini e dei verbali e di gestione dei servizi di trasmissione al comune di ogni dato relativo alla notificazione dell’atto ed al suo pagamento; <br />	<br />
<b><br />
VISTO </b>il ricorso introduttivo del giudizio;<br />
<B>VISTA</B> la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
<B>VISTO</B> l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;<br />
<B>UDITO</B> il relatore Referendario Achille Sinatra e  uditi    altresì, i    procuratori   delle    parti   come da verbale;<br />
<B>VISTA</B> la documentazione tutta in atti;    <br />
<B>VISTO</B> l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, come modificato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
<B>VISTO,</B> altresì, l’art. 23 <i>bis </i>della citata legge 6 dicembre 1971, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Sulla questione di competenza territoriale sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, il collegio osserva:<br />
&#8211;	i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21), introdotti in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione (art. 15, comma 5, legge 23 agosto 1988, n. 400): essendo stata pubblicata la legge n. 21 del 2006 nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006, le disposizioni in parola sono dunque entrate in vigore il 29 gennaio 2006;<br />	<br />
&#8211;	tali disposizioni distinguono due ipotesi: quella di cui al comma 2-quater dell’art. 3, relativa ai “processi in corso”, nella quale rimane salvo il potere cautelare del giudice incompetente per territorio, i cui provvedimenti possono tuttavia essere soggetti a modifica o revoca da parte del T.A.R. del Lazio (ma finché non lo sono mantengono la loro piena efficacia);<br />	<br />
&#8211;	la seconda ipotesi è invece quella disciplinata dal comma 2-bis dell’art. 3, che per i processi instaurati successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni derogatorie in esame preclude al giudice incompetente per territorio finanche l’esame della domanda cautelare;<br />	<br />
&#8211;	nel caso in esame il ricorso è stato notificato il 26 gennaio 2006, vale a dire prima dell’entrata in vigore (e prima anche della pubblicazione) delle disposizioni derogatorie in esame;<br />	<br />
&#8211;	la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 213 e 382 del 2005, ha affermato che “per principio generale del processo, ribadito dalla legge disciplinatrice del processo amministrativo – art. 36 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), richiamato dall&#8217;art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); artt. 21 e 23-bis, comma 7, della legge n. 1034 del 1971 –, la controversia deve ritenersi “proposta” e, conseguentemente, impedita ogni decadenza, con la notifica del ricorso, assumendo il deposito del ricorso rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità (ovvero, in via transitoria ed eccezionale, per radicare l&#8217;originaria – ed eccezionale, dopo l&#8217;introduzione del doppio grado nel giudizio amministrativo – competenza del Consiglio di Stato rispetto a quella, sopravvenuta ed ordinaria, dei tribunali amministrativi regionali, come previsto dall&#8217;art. 38 della legge n. 1034 del 1971: cfr. Consiglio di Stato &#8211; adunanza plenaria 28 luglio 1980, n. 35)”;<br />	<br />
&#8211;	conseguentemente, avuto riguardo alla data della notificazione del ricorso giurisdizionale in esame (26 gennaio 2006), il presente processo doveva considerarsi “in corso”, ai sensi del citato comma 2-quater dell’ art. 3 del d.l. 245/2005, alla data di entrata in vigore (29 gennaio 2006) della predetta disposizione che, derogando ai criteri generali di individuazione del giudice competente per territorio, ha introdotto una nuova ipotesi di competenza inderogabile del T.A.R. del Lazio, sicché deve ritenersi che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, questo Tribunale allo stato può e deve pronunciarsi sulla domanda cautelare (fermi restando i poteri di modifica o revoca del giudice competente per territorio);<br />	<br />
&#8211;	diversamente argomentando, peraltro, si opererebbe una interpretazione irragionevole delle disposizioni in esame, peraltro lesiva del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., perché si pretenderebbe dal difensore della parte, al momento della redazione e della notifica del ricorso,  l’osservanza di un criterio inderogabile di competenza territoriale prima ancora che tale criterio sia stato enucleato, reso conoscibile  e sia entrato in vigore, con la conseguenza di vanificare la domanda di cautela presentata dalla parte, che, pur avendo correttamente individuato il giudice competente per territorio secondo la disciplina vigente al momento della instaurazione della lite, si vedrebbe privata di una decisione in merito dovendo investire ex novo altra autorità giurisdizionale;<br />	<br />
&#8211;	avendo il giudice il dovere di perseguire una interpretazione adeguatrice delle disposizioni processuali in esame, compatibile con il testo costituzionale, deve pertanto ritenersi la sussistenza in capo a questo T.AR. del potere-dovere di decidere sulla domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente; <br />	<br />
&#8211;	la non applicabilità alla fase cautelare del presente giudizio della disposizione che deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale, non consente di sollevare (come richiesto dalla difesa della parte ricorrente) alcuna questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, per difetto di rilevanza della questione medesima nel giudizio a quo (indipendentemente dalla valutazione del profilo della manifesta infondatezza).<br />	<br />
Nel merito, ritiene il collegio che il ricorso, ad una sommaria cognizione, appare assistito da rilevanti elementi di fondatezza, tali da indurre ad una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso, in quanto la deroga alle norme imperative poste a tutela della effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici è stata operata al di fuori di un collegamento, giuridicamente apprezzabile, con i presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’esercizio del potere emergenziale da parte dell’organo straordinario.<br />
Sussistono inoltre ragioni di estrema gravità ed urgenza, anche in ragione dell’importo del servizio affidato e alle sue caratteristiche strutturali (che rendono non conforme all’interesse pubblico una soluzione di continuità nelle metodologie gestionali), che impongono l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, in relazione alla necessità di evitare che detti provvedimenti vengano portati ad ulteriore esecuzione, giacché in tal caso gli effetti di una eventuale pronuncia demolitoria non potrebbero soddisfare la pretesa sostanziale della parte ricorrente, che troverebbe tutela solo per equivalente monetario, con duplicazione per l’amministrazione dell’esborso  economico per il servizio.<br />
Non si fa luogo a fissazione dell’udienza di merito, fermi restando i poteri delle parti di cui all’art. 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 245 del 2005.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, <B>ACCOGLIE</B> la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato.</p>
<p>	La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-1-3-2006-n-263/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2006 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.1003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.1003</a></p>
<p>Pres. ed est. Saltelli COGIP S.r.l. (Avv. P. Piselli) c. A.N.A.S. S.p.A. (Avv. ti F. de Luca e E. Speziale), ROMANA SCAVI S.r.l., TIS S.p.A. e PRISMO S.p.A. (Avv. R. Barberis) sulla configurabilità dell&#8217;ANAS come organo indiretto dello Stato e sulla competenza del Tar Lazio su tutte le controversie relative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.1003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-3-2006-n-1003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.1003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Saltelli<br /> COGIP S.r.l. (Avv. P. Piselli) c. A.N.A.S. S.p.A. (Avv. ti F. de Luca e E. Speziale),  ROMANA SCAVI S.r.l., TIS S.p.A. e PRISMO S.p.A. (Avv. R. Barberis)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità dell&#8217;ANAS come organo indiretto dello Stato e sulla competenza del Tar Lazio su tutte le controversie relative alle gare da questo bandite</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale dei TT.AA.RR. – Gare bandite dall’ANAS – Previsione di clausola derogatoria della competenza per territorio – Illegittimità – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale dei TT.AA.RR. – Derogabilità – Limiti																																																																																												</p>
<p>3.	Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale dei TT.AA.RR. – Gare bandite dall’ANAS per l’affidamento di lavori autostradali – Competenza esclusiva del TAR Lazio &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ANAS, dopo la trasformazione in società per azioni, rappresenta un soggetto privato investito, con specifico provvedimento concessorio ex lege, della cura di rilevanti interessi pubblici, di natura non disponibile. Pertanto l’ANAS non può prevedere negli atti di gara (nella specie nella lettera d’invito) per l’affidamento di lavori pubblici una clausola derogatoria della competenza per territorio.</p>
<p>2. La competenza in materia di giurisdizione amministrativa è derogabile esclusivamente con lo strumento del regolamento di competenza ex art. 31 L. 1034/1971, solo quando la controversia sia stata già instaurata (e mai preventivamente) e sempre con l’intervento del giudice che decide sul regolamento di competenza o che prende atto dell’adesione delle parti sulla indicazione del giudice competente contenuta nel regolamento di competenza.</p>
<p>3. Gli atti di gara dispiegano effetti riguardanti l’intero territorio nazionale (e addirittura coinvolgenti l’intero ambito comunitario, in forza dei noti principii in esso operanti della libera prestazione di servizi e della libera concorrenza ), in quanto finalizzati alla scelta del contraente, alla quale sono interessate sicuramente tutte le imprese del settore operanti in ambito nazionale e comunitario. Pertanto le eventuali controversie in tema di gare bandite dall’ANAS, in quanto organo indiretto dell’amministrazione centrale, per l’affidamento di lavori autostradali rientrano nella competenza del TAR Lazio. Né tantomeno la circostanza che eventuali controversie circa la legittimità del progetto delle opere da eseguire o dei provvedimenti di occupazione ed espropriazione necessari siano di competenza del tribunale amministrativo locale può determinare la competenza di questo anche per la fase procedurale di scelta del contraente indetta con bando di gara dall’organo (ancorché) indiretto dell’autorità centrale dello Stato, atteso che non vi alcun nesso di collegamento diretto ed immediato tra le eventuali predette controversie, diversi essendo i soggetti eventualmente interessati, gli interessi tutelati e gli stessi beni della vita incisi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla configurabilità dell&#8217;ANAS come organo indiretto dello Stato e sulla competenza del Tar Lazio su tutte le controversie relative alle gare da questo bandite</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 6308 dell’anno 2005 proposto dalla<br />
<b>società COGIP S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Piselli, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Flavio de Luca e Emiliano Speziale, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Prestinari, n. 23;<br />
e nei confronti di<br />
<b>ROMANA SCAVI S.r.l., TIS S.p.A. e PRISMO S.p.A.</b>, ciascuna in persona del suo legale rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dall’avvocato Riccardo Barberis con il quale sono elettivamente domiciliate in Roma, via A. Pollaiolo n. 3;</p>
<p>per regolamento di competenza<br />
sul ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dalle società Romana Scavi S.r.l., Prismo S.p.A. e TIS S.p.A. per l’annullamento: a) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato con verbale del 26 luglio 2004 dell’appalto dei lavori di riqualifica del tratto autostradale mediante interventi di sostituzione di giunti di dilatazione nei viadotti tra i Km. 0+00 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, indetto con bando PA 67/03 del 22 luglio 2003; b) del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva; c) del provvedimento di ammissione alla gara delle società SIPA e COGIP S.r.l.; d) dei verbali della Commissione per la verifica della congruità delle offerte; e) delle relazioni per il responsabile del procedimento del 23 giugno 2004 e del 21 luglio 2004  della Commissione per la verifica della congruità delle offerte; f) delle conclusioni del responsabile del procedimento; g) di ogni altro atto connesso, preliminare e consequenziale; h) dei verbali di gara nella parte in cui sono state ammesse la SIPA  e la COGIP S.r.l. ed è stata dichiarata congrua e meritevole di aggiudicazione la relativa offerta; i) di ogni altro atto connesso, preliminare e consequenziale a quello oggetto di impugnativa ivi compresa la lettera di invito ed il disciplinare, in via esemplificativa e cautelativa, nella parte in cui la stessa dovesse interpretarsi nel senso opposto a quello illustrato nel seguito del ricorso;<br />
Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla COGIP S.r.l.;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S., della Romana Scavi S.r.l., della TIS S.p.A. e della Prismo S.p..A;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti tutti gli atti di causa;	<br />	<br />
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 28 ottobre 2005 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi l’avvocato Piselli per la COGIP S.r.l.; l’avvocato Barberis per le società Romana Scavi S.r.l., TIS S.p.A. e Prismo S.p.A. e l’avvocato Pirocchi, su delega dell’avvocato De Luca per l’ANAS S.p.A.; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 7 dicembre 2004 le società Romana Scavi S.r.l., la TIS S.p.A. e la Prisma S.p.A., che avevano partecipato alla licitazione privata indetta dall’ANAS S.p.A. per l’affidamento dei lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione dei viadotti tra i K. 0+00 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, aggiudicata alla COGIP S.r.l., hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento: a) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato con verbale del 26 luglio 2004 dell’appalto dei lavori di riqualifica del tratto autostradale mediante interventi di sostituzione di giunti di dilatazione nei viadotti tra i Km. 0+00 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, indetto con bando PA 67/03 del 22 luglio 2003; b) del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva; c) del provvedimento di ammissione alla gara delle società SIPA e COGIP S.r.l.; d) dei verbali della Commissione per la verifica della congruità delle offerte; e) delle relazioni per il responsabile del procedimento del 23 giugno 2004 e del 21 luglio 2004  della Commissione per la verifica della congruità delle offerte; f) delle conclusioni del responsabile del procedimento; g) di ogni altro atto connesso, preliminare e consequenziale; h) dei verbali di gara nella parte in cui sono state ammesse la SIPA  e la COGIP S.r.l. ed è stata dichiarata congrua e meritevole di aggiudicazione la relativa offerta; i) di ogni altro atto connesso, preliminare e consequenziale a quello oggetto di impugnativa ivi compresa la lettera di invito ed il disciplinare, in via esemplificativa e cautelativa, nella parte in cui la stessa dovesse interpretarsi nel senso opposto a quello illustrato nel seguito del ricorso.<br />
A sostegno dell’impugnativa le ricorrenti formulavano tre motivi di censura, rubricati rispettivamente “Violazione del bando di gara e del relativo disciplinare. Violazione dell’art. 75 comma 1 lett. h) D.P.R. 554/99. Eccedo di potere per assenza dei presupposti dell’atto amministrativo” (primo motivo); “Violazione delle regole in materia di partecipazione di partecipazione alle gare di appalto – Violazione delle norme del bando di gara sezione III in materia di ammissione alla gara e qualificazione – Inammissibilità della offerta COGIP per difetto di legittimazione – Violazione dell’art. 35 della legge 109/94 – Eccesso di potere in tutte le sintomatiche configurazioni” (secondo motivo); “Violazione della lettera di invio e relativo disciplinare sull’obbligo di non modificare gli schemi di analisi e di produrre relazione giustificativa a corredo della offerta – Violazione delle regole sulla ammissione dei concorrenti alla gara e sulla valutazione di congruità delle offerte – Violazione delle norme della lettera di invito e del disciplinare sui contenuti delle offerte commerciali, delle analisi e sottoanalisi e sull’obbligo di relazioni giustificative – Violazione dell’obbligo di produrre offerte impegnative per tutta la durata dell’appalto – Violazione delle norme di gara sul prezzo della manodopera applicabile – Violazione dell’art. 21 comma 1 bis della legge 109/94 – Violazione delle norme della lettera di invito sulla immodificabilità delle offerte commerciali e delle analisi presentate a corredo della offerta –Eccesso di potere per manifesta incongruità, insufficiente istruttoria, violazione della par condicio e carenza di motivazione”.<br />
L’ANAS S.p.A., costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso; la COGIP S.r.l. ha spiegato ricorso incidentale deducendo la nullità della clausola del bando relativa alla competenza esclusiva del foro di Roma, la tardività del ricorso e l’improcedibilità dello stesso per difetto di interesse.         <br />
Con atto notificato il 10 gennaio 2005 la stessa società COGIP S.r.l. ha proposto istanza per regolamento di competenza, sostenendo che, essendo oggetto di impugnazione gli atti e gli esiti della gara indetta dall’ANAS S.p.A. con bando PA67/03 del 22 luglio 2003 per l’affidamento dei lavori di riqualifica del tratto autostradale mediante interventi di sostituzione di giunti di dilatazione nei viadotti tra i Km. 0+00 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, si radicherebbe la competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, trattandosi di atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata territorialmente ad una provinciale (Trapani) ricadenti nella circoscrizione di quel tribunale.<br />
Mancando l’adesione delle altre parti alla formulata eccezione, l’adito Tribunale con ordinanza n. 1030 del 15 luglio 2005, ritenuta l’istanza per regolamento di competenza non manifestamente inammissibile, né manifestamente infondata, ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>I. Sono oggetto di impugnazione in primo grado da parte delle società Romana Scavi S.r.l., TIS S.p.A. e Prismo S.p.a. gli atti della procedura di gara indetta dall’A.N.A.S. S.p.A. per l’affidamento dei lavori di riqualifica del tratto autostradale mediante interventi di sostituzione di giunti di dilatazione nei viadotti tra i Km. 0+000 e 36+900 dell’Autostrada A29 Alcamo – Trapani, di cui è risultata aggiudicataria l’impresa GOGIP S.r.l.<br />
Quest’ultima ha sollevato ritualmente la questione della competenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, indicando quale giudice competente il Tribunale amministrativo regionale per Sicilia sul rilievo che i lavori (della legittimità del cui appalto si discute) devono essere eseguiti interamente nel territorio della regione.<br />
Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.</p>
<p>II.1. Non sono meritevoli di accoglimento le argomentazioni difensive dell’ANAS S.p.A. e delle società ricorrenti in primo grado le quali, a sostegno della competenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, invocano la specifica previsione contenuta al punto C.16 della lettera d’invito alla licitazione privata di cui si discute, accettata senza riserve e condizioni dalle imprese partecipanti alla gara (tra cui anche la COGIP S.r.l.), secondo cui “Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente procedimento concorsuale, il Foro competente sarà quello di Roma”.<br />
Si osserva al riguardo che l’ANAS, trasformato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (modificato dall’articolo 76 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), da ente pubblico economico in società per azioni, svolge i compiti di cui alle lettere da a) a g), nonché l), dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (tra cui rientrano pacificamente i lavori oggetto dell’affidamento contestato) in regime di concessione, assentita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze.<br />
Si è, pertanto, si è in presenza, di un soggetto privato investito, con specifico provvedimento concessorio che trova fonte nella stessa previsione legislativa, della cura di rilevanti interessi pubblici (quali sono evidentemente quelli connessi alla gestione delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato, nonché della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di cui all’articolo 2, lett. a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143), per la cui attuazione esso è tenuto all’applicazione della norme di evidenza pubblica in materia di appalti (profilo quest’ultimo che non costituisce oggetto di contestazione).<br />
Proprio in ragione di ciò, gli interessi pubblici sottesi alla procedura di scelta del contraente cui affidare i lavori rientranti nei compiti oggetto della concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’A.N.A.S. S.p.A. non possono essere considerati disponibili da quest’ultima, essendo intimamente connessi al rispetto dei principi costituzionali (di legalità, imparzialità e buon andamento predicati dall’articolo 97) e comunitari (di concorrenza, adeguatezza e non discriminazione) che devono sempre presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa, anche quando quest’ultima si manifesti non già direttamente, attraverso l’apparato pubblico, ma sia mediata da soggetti privati, come nel caso di specie.<br />
Ciò rende priva di effetto la ricordata clausola della lettera d’invito, atteso che, d’altra parte, diversamente opinando, verrebbero ad essere svuotate di qualsiasi significato le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non si limitano alla mera individuazione del giudice amministrativo competente in relazione alla natura dell’organo emanante il provvedimento impugnato o agli effetti di quest’ultimo, ma che sono anche attributive al giudice stesso della relativa potestas iudicandi: con la conseguenza che la competenza in materia di giurisdizione amministrativa è derogabile esclusivamente con lo strumento del regolamento di competenza previsto dall’articolo 31 della ricordata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, solo quando la controversia sia stata già instaurata (e giammai preventivamente, proprio in ragione degli interessi pubblici coinvolti) e sempre con l’intervento del giudice che decide sul regolamento di competenza o che prende atto dell’adesione delle parti sulla indicazione del giudice competente contenuta nel regolamento di competenza.<br />
Per mera completezza, non può non rilevarsi che la clausola derogatoria della competenza contenuta nella ricordata lettera di invito (anche a voler prescindere dalla disamina della questione circa la natura contrattuale da assegnarsi al bando di gara e/o alla lettera di invito) non può che essere considerata come clausola vessatoria, con la conseguenza che ai fini della sua validità era necessaria la sua specifica e separata approvazione per iscritto (in modo da richiamare l’attenzione del sottoscrittore su dimessa, Cass., sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18680), circostanza che non risulta verificatasi nella circostanza, non potendo considerasi sufficiente la generica accettazione delle clausole della lettera d’invito (e del bando) conseguente alla stessa partecipazione alla gara (sulla non sufficienza della generica adesione a tutte le clausole contrattuale ai fini della validità della clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo, Cass. Sez. I, 2 febbraio 2005, n. 2077).</p>
<p>II.2. Sussiste, tuttavia, nel caso di specie la competenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente COGIP S.r.l., gli effetti prodotti dagli impugnati provvedimenti attinenti alla procedura di affidamento dei lavori sopra ricordati non possono considerarsi limitati al luogo in cui dovranno essere effettuati i lavori stessi (tratto dell’autostrada A29 Alcamo Trapani tra i Km 0+000 e 36+900).<br />
Non ignora la Sezione che anche recentemente in controversie anche analoghe si è pervenuti ad affermare la competenza del Tribunale amministrativo regionale locale proprio in relazione ad una gara per l’affidamento di lavori di adeguamento di strade statali e autostrade, anche in presenza dell’impugnazione del bando di gara, ma le conclusioni ivi raggiunte, re melius perpensa, non sono definitivamente persuasive, tanto più che in quella stessa decisione (C.d.S., sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 82169, si dà comunque atto che proprio in subiecta materia non vi è un indirizzo giurisprudenziale del tutto univoco.<br />
Invero, la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all’articolo 3, comma 2, per quanto attiene agli atti emessi dagli organi centrali dello Stato o dagli enti pubblici a carattere ultraregionale, prevede la competenza del tribunale amministrativo regionale locale per gli atti la cui efficacia è territorialmente limitata e quella del tribunale amministrativo regionale per il Lazio negli altri casi.<br />
Per quanto attiene all’ANAS S.p.A., nella sua veste di soggetto privato, ma concessionario per gestione e la manutenzione delle strade e autostrade statale, la Sezione è dell’avviso che esso debba essere considerato un organo indiretto dell’amministrazione centrale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), così che ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere degli atti in questione deve stabilirsi se essi abbiano o meno un’efficacia limitata al luogo in cui saranno realizzati i lavori.<br />
Ad avviso della Sezione, la risposta deve essere negativa.<br />
Occorre infatti tener ben distinti gli effetti del bando di gara, degli atti della procedura concorsuale svolta ai fini della individuazione del soggetto cui affidare i lavori e dell’aggiudicazione da quelli collegati direttamente all’esecuzione del contratto: mentre per questi ultimi non può ragionevolmente dubitarsi che essi abbiano un effetto limitato al luogo i cui i lavori stessi saranno eseguiti, per i primi la limitazione territoriale appare una forzatura non giustificata da alcun elemento significativo, dovendo in proposito osservarsi che gli atti relativi alla procedura contestata (l’attività di verifica delle offerte, la ammissione delle imprese alla gara, etc.), anche a prescindere dal fatto che la stessa si è svolta interamente a Roma, dispiegano effetti riguardanti l’intero territorio nazionale ( e addirittura coinvolgenti l’intero ambito comunitario, in forza dei noti principii in esso operanti della libera prestazione di servizi e della libera concorrenza ), in quanto finalizzati alla scelta del contraente, alla quale sono interessate sicuramente tutte le imprese del settore operanti in ambito nazionale e comunitario.<br />
Né valgono, come s’è già accennato, a conferire una efficacia territorialmente limitata a detti atti gli ulteriori effetti, che conseguono alla scelta del contraente, culminanti nella stipula del contratto e nella indicazione del luogo dove le prestazioni contrattuali devono essere eseguite, trattandosi di effetti che non rientrano sctrictu sensu in quelli propri della procedura concorsuale impugnata.<br />
D’altra parte, la circostanza che eventuali controversie circa la legittimità del progetto delle opere da eseguire o dei provvedimenti di occupazione ed espropriazione necessari siano di competenza del tribunale amministrativo locale non costituisce argomento sufficiente a far ritenere quest’ultimo competente anche per la fase procedurale di scelta del contraente indetta con bando di gara dall’organo (ancorché) indiretto dell’autorità centrale dello Stato, atteso che non vi alcun nesso di collegamento diretto ed immediato tra le eventuali predette controversie, diversi essendo i soggetti eventualmente interessati, gli interessi tutelati e gli stessi beni della vita incisi.</p>
<p>II. Deve quindi concludersi che la competenza a conoscere del ricorso proposto in primo grado spetta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con conseguente rigetto del ricorso per il regolamento deve essere respinto.<br />
Le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),  respinge il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla COGIP S.r.l.<br />
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre  2005, con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
SALTELLI  CARLO			&#8211;  Presidente F.F., est.<br />	<br />
DEODATO  CARLO			&#8211;  Consigliere<br />	<br />
CACACE  SALVATORE		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
DE FELICE  SERGIO		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
MELE  EUGENIO			#NOME?																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
1 marzo 2006<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4572</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-1-3-2006-n-4572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-1-3-2006-n-4572/</guid>

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<p>Presidente Riggio, Estensore Napoletano estinzione del giudizio e chiusura della lite fiscale Imposte e tasse – Chiusura della lite fiscale – ordinanza di estinzione del giudizio – provvedimento ordinatorio – non sufficienza – necessità di un giudizio circa la sussistenza dei requisiti per la definizione della lite La definizione della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-1-3-2006-n-4572/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2006 n.4572</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Riggio, Estensore Napoletano</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">estinzione del giudizio e chiusura della lite fiscale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Chiusura della lite fiscale – ordinanza di estinzione del giudizio – provvedimento ordinatorio – non sufficienza – necessità di un giudizio circa la sussistenza dei requisiti per la definizione della lite</span></span></span></p>
<hr />
<p>La definizione della causa provoca, come riflesso processuale, l’estinzione del giudizio, ma non si esaurisce in un evento del processo, perchè configura vicenda più complessa, elidendo la pretesa impositiva unitamente all’impugnazione del contribuente, nel concorso di condizioni ed adempimenti prestabiliti. Il contrasto fra le parti, sul verificarsi di quelle condizioni e di quegli adempimenti, si traduce in dibattito sulla cessazione o meno della materia del contendere e, dunque, deve trovare una soluzione in una decisione del collegio (diversi dall’ordinanza di estinzione del giudizio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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