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	<title>1/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</a></p>
<p>Pres. Schinaia, est. Maruotti sull&#8217;applicabilità degli artt. 28 e 29 L. 794/1942 agli avvocati amministrativisti 1. Professioni – Avvocati – Mancata liquidazione dell’onorario – Rimedi – Art. 633 ss. C.p.c. &#8211; Artt. 28 e 29 L. n. 794/1942 – Alternatività 2. Professioni – Avvocati – Mancata liquidazione dell’onorario – Rimedi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, est. Maruotti</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità degli artt. 28 e 29 L. 794/1942 agli avvocati amministrativisti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Professioni – Avvocati – Mancata liquidazione dell’onorario – Rimedi – Art. 633 ss. C.p.c. &#8211; Artt. 28 e 29 L. n. 794/1942 – Alternatività																																																																																												</p>
<p>2.	Professioni – Avvocati – Mancata liquidazione dell’onorario – Rimedi – Art. 633 ss. C.p.c. &#8211; Artt. 28 e 29 L. n. 794/1942 – Applicabilità nel processo amministrativo – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (recante disposizioni sugli “onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile”)  consentono all’avvocato, al fine di ottenere la liquidazione del suo onorario dopo la decisione della causa, di seguire la procedura di cui all’art. 633 ss. c.p.c., ovvero di proporre il ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo, attuando pertanto un sistema ‘alternativo’, in cui l’avvocato può scegliere quale tra i due rimedi processuali attivare per la liquidazione del dovuto.																																																																																												</p>
<p>2.	Gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (recante disposizioni sugli “onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile”) si applicano anche al processo amministrativo. A ciò non osta il concetto di ‘materia civile’ richiamato dalla predetta legge, in quanto nella materia si devono includere le controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, quanto meno quando non siano in discussione i suoi poteri pubblicistici. Inoltre il decreto ministeriale n. 585 del 1994 (relativo ai criteri da seguire per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in “materia civile”) richiama nell’articolato e nelle tabelle allegate le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’applicabilità degli artt. 28 e 29 L. 794/1942 agli avvocati amministrativisti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.820/05<br />
Reg.Dec.<br />
N.  4771 Reg.Ric.<br />
ANNO   2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4771 del 2004, proposto<br />
dall’<b>avvocato (omissis)</b> (in proprio, ai sensi dell’art. 86 del codice di procedura civile), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Flaminia n. 79;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune (omissis)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p align=center>omissis…….</p>
<p align=center><b>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</b></p>
<p>	1. Col ricorso n. 16020 del 1993, proposto al TAR per il Lazio, il Comune (omissis) ha impugnato il provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali n. 1414 del 15 luglio 1993.<br />	<br />
Il TAR, con la sentenza n. 75 del 1998, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti gli onorari e le spese del giudizio.<br />
A seguito della definizione del giudizio, l’avvocato (omissis) – nella sua qualità di difensore del Comune nel medesimo giudizio – ha trasmesso all’Amministrazione la nota degli onorari e delle spese, poi sollecitando più volte il pagamento.<br />
Con l’istanza di data 28 agosto 2003, proposta ai sensi dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942 e depositata alla Segreteria del TAR, l’avvocato (omissis) ha chiesto la liquidazione degli onorari e delle spese, nella misura ivi fissata.<br />
Con l’ordinanza collegiale resa nel corso della camera di consiglio del 10 novembre 2003, il TAR ha ritenuto che l’art. 28 della legge n. 794 del 1942 è applicabile “con esclusivo riferimento alle prestazioni giudiziali riguardanti la materia civile” ed ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione.</p>
<p>2. Con l’appello notificato in data 5-10 maggio 2004, l’avvocato (omissis) ha impugnato l’ordinanza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolta l’istanza originaria, eventualmente previa ordinanza che sollevi questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942, ove interpretabile nel senso rilevato dal TAR.<br />
Nel corso della presente fase del giudizio, ha proposto intervento la Società italiana degli avvocati amministrativisti, che ha aderito alle richieste dell’appellante.</p>
<p>3. Preliminarmente, va rilevata l’ammissibilità dell’appello in esame, poiché:<br />
&#8211; l’ordinanza impugnata ha un evidente contenuto decisorio, in ordine alla insussistenza del rimedio previsto dall’art. 28 della legge n. 794 del 1942 (per la tutela del credito sussistente nei confronti del Comune (omissis)) e alla inconfigurabilità del- per la giurisprudenza di questo Consiglio, affermatasi quando ancora nessuna norma prevedeva espressamente l’appello avverso le ordinanze cautelari, le ordinanze del TAR &#8211; aventi un contenuto decisorio – sono appellabili al Consiglio di Stato ai sensi d</p>
<p>4. Può pertanto passarsi all’esame del gravame.</p>
<p>4.1. La legge 13 giugno 1942, n. 794 (recante disposizioni sugli “onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile”) prevede che:<br />
&#8211; “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l’avvocato&#8230;, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codi<br />
&#8211; “il Presidente del Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell’art. 645, ultima parte, del codice di procedura</p>
<p>4.2. Ad avviso della ordinanza impugnata:<br />
&#8211; i riportati articoli 28 e 29 sarebbero di “stretta interpretazione” e non si applicherebbero al processo amministrativo, perché riguardanti la sola “materia civile”;<br />
&#8211; sarebbero manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale (sollevate in primo grado con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), poiché l’avvocato – che ha difeso la parte nel processo amministrativo – può utilizzare “l’ordinario giudiz</p>
<p>4.3. Ritiene il Collegio che le censure dell’appellante – sulla applicabilità dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942 &#8211; risultano fondate e vanno accolte, per le seguenti decisive considerazioni:<br />
a) i riportati articoli 28 e 29 consentono all’avvocato, dopo la decisione della causa, di seguire la procedura di cui all’art. 633 ss. c.p.c., ovvero di proporre il ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo, così attuando un sistema ‘alternativo’, in cui l’avvocato può scegliere quale tra i due rimedi processuali attivare per la liquidazione del dovuto; <br />
b) la considerazione del TAR sulla ‘stretta interpretazione’ da dare all’art. 28 non è condivisibile, per il carattere polisenso del concetto di ‘materia civile’ (cui si riferisce anche la legge n. 1051 del 1957), emergente anche:<br />
&#8211; dall’inclusione delle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, quanto meno quando non siano in discussione i suoi poteri pubblicistici, <br />
&#8211; dal decreto ministeriale n. 585 del 1994, che – nello stabilire i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in “materia civile” – nell’articolato e nelle tabelle allegate ha richiamato le controve<br />
c) anche l’altra considerazione del TAR (per cui la mancata applicabilità dell’art. 28 al processo amministrativo non comporterebbe alcuna disparità di trattamento né inciderebbe sulle facoltà di agire in giudizio) non è condivisibile, poiché l’interpretazione restrittiva dell’art. 28 precluderebbe all’avvocato amministrativista di avvalersi di uno specifico rimedio di tutela, attribuito al collega che svolga l’attività presso il giudice civile;<br />
d) pur se il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolamentazione degli istituti processuali e nella previsione di forme di tutela differenziale con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giudizio (Corte Cost., ord. 10 maggio 2002, n. 179; ord. 24 ottobre 2001 n. 343; ord. 4 febbraio 2000 n. 30; 12 dicembre 1998, n. 406; ord. 21 ottobre 1998 n. 359; 19 marzo 1996, n. 82), nella specie non risulta una espressa previsione del legislatore, ostativa alla applicabilità degli artt. 28 e 29 nel processo amministrativo;<br />
e) tra due possibili interpretazioni di una norma, è corretta quella più conforme alla Costituzione (Corte Cost., 22 aprile 2002, n. 127; ord. 26 febbraio 1998, n. 39; 18 luglio 1997, n. 244; 18 aprile 1997, n. 99; 27 dicembre 1996, n. 421); <br />
f) gli artt. 28 e 29 non risultano incompatibili con le peculiarità del processo amministrativo, perché riguardano pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato ed il proprio cliente, rispetto alle quali il giudice competente a decidere la lite è l’autorità più adeguata a valutare la natura e il valore della controversia e le circostanze del caso (mentre – rispetto a tale rapporto &#8211; non rilevano le esigenze processuali e sostanziali riferibili alla giurisdizione di legittimità e alle posizioni di interesse legittimo);<br />
g) il loro ambito di applicazione non è dunque inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, nel senso che il relativo rimedio di tutela, come spetta all’avvocato che innanzi al giudice civile difenda un cliente (poco importando la sua natura pubblica o privata) in una lite di pubblico impiego, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e negli altri casi in cui siano coinvolte le amministrazioni, così spetta all’avvocato che difenda il cliente in sede di giustizia amministrativa.</p>
<p>5. Per le ragioni che precedono, in riforma della ordinanza impugnata, deve dichiararsi l’ammissibilità dell’istanza formulata dall’avvocato (omissis).<br />
Per l’effetto, la medesima ordinanza va annullata con rinvio, affinché il Presidente del TAR adotti l’atto previsto dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942, per la comparizione degli interessati in camera di consiglio.<br />
Il TAR pronuncerà anche in ordine alle spese ed agli onorari della presente fase del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello n. 4771 del 2004, dichiara ammissibile l’istanza formulata dall’avvocato (omissis) ai sensi dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942 e annulla con rinvio l’ordinanza del TAR per il Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2004, n. 253.<br />
Dispone che il TAR si pronunci anche in ordine alle spese e agli onorari della presente fase del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 12 novembre 2004, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Mario Egidio SCHINAIA		Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI			Consigliere Est.<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Francesco D’OTTAVI		Consigliere<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS		Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-820/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.820</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.816</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.816</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Luce sulla responsabilità precontrattuale della P.A. e sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;acquisto di cosa futura in luogo dell&#8217;appalto di opera pubblica 1. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità precontrattuale – Art. 1337 c.c. – Applicabilità negli appalti di opere pubbliche affidati a trattative private – Sussiste &#8211; Configurazione della responsabilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.816</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Luce</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità precontrattuale della P.A. e sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;acquisto di cosa futura in luogo dell&#8217;appalto di opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Responsabilità e risarcimento – Responsabilità precontrattuale – Art. 1337 c.c. – Applicabilità negli appalti di opere pubbliche affidati a trattative private – Sussiste &#8211;  Configurazione della responsabilità – Elementi e condizioni																																																																																												</p>
<p>2.	Opere pubbliche – Vendita di cosa futura – Ammissibilità – Condizioni																																																																																												</p>
<p>3.	Procedimento amministrativo &#8211; Art. 7 l. n. 241 del 1990 – Applicabilità in caso di controversie risarcitorie da responsabilità precontrattuale – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai sensi dell’art. 1337 del codice civile, applicabile anche al caso di appalto di opera pubblica affidato a trattativa privata, incorre in responsabilità precontrattuale la parte pubblica che nel corso delle stesse si comporta in mala fede; in particolare, che receda immotivatamente dalle trattative pervenute, per concludenza e serietà, ad  una fase tale da ingenerare nella controparte un ragionevole affidamento alla stipulazione del contratto. Pertanto ai fini della configurazione di una responsabilità precontrattuale, non è sufficiente che si sia pervenuti ad uno stato avanzato nelle trattative e che nella controparte sia maturato un obiettivo e ragionevole affidamento sulla stipulazione del contratto, ma occorre, altresì, che il recesso sia immotivato e privo di appropriate giustificazioni. 																																																																																												</p>
<p>2.	L’acquisto di cosa futura è un istituto che non solo opera in deroga alla normativa generale in materia di appalti pubblici, ma, addirittura, si pone in alternativa all’appalto di opera pubblica, che resta il sistema ordinario per l’acquisizione di opere di pertinenza pubblica. Sicché, l’esperibilità della vendita di cosa futura da parte della pubblica amministrazione, pur essendo ammissibile in astratto, in concreto è condizionata dalla ricorrenza di situazioni eccezionalissime e dalla necessità che l’amministrazione valuti preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche. 																																																																																												</p>
<p>3.	L’art. 7 della legge n. 241 del 1990 disciplina l’attività pubblicista dell’amministrazione e non è invocabile per i casi in cui si controverta su di una pretesa risarcitoria di tipo civilistico correlata ad un’asserita ipotesi di responsabilità precontrattuale, rispetto alla quale è irrilevante il momento interno di formazione della volontà della parte contraente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Sesta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b><u>DECISIONE</u></b></p>
<p>Sul ricorso n. 3334/2004, proposto<br />dalla <b>Paolo Baratta &#038; F. s.r.l., </b>in persona dell’amministratore unico, sig. Caprino Ersilio, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Paolino con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>I.N.A.I.L.- Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro</b>, in persona del dirigente generale, direttore della direzione centrale patrimonio arch. Antonio Napolitano rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Pone e Grazia Tota ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, via IV Novembre 144;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza n. 1497/2003, pronunziata dal Tribunale amministrativo regionale<br />
della Campania, Sezione di Salerno, comunicata il 21 novembre 2003, con la quale è stato respinto il ricorso (n.2326/2002) proposto per l’annullamento: a) dell’atto a firma del direttore centrale della direzione centrale patrimonio INAIL, datato 4 settembre 2002, con il quale si è ritenuta definitivamente chiusa la trattativa per l’acquisto dell’immobile, offerto dalla società ricorrente, da destinarsi a sede dell’INAIL nel comune di Battipaglia; b) della nota datata 17 giugno 2002, di sospensione dalle trattative; c) delle eventuali ulteriori determinazioni amministrative, con le quali si sarebbe deciso di concludere (non aggiudicando) la procedura; nonché per il risarcimento, anche in forma specifica, ex art. 7 L. 205/2000, di tutti danni patiti e patiendi dalla società deducente in virtù dell’illegittimo operato dell’intimato istituto, ex art. 7 l. n. 205/2000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere Sabino Luce.<br /> Uditi, altresì, l’avv. Manzi per delega dell’avv. Paolino e l’avv. Tota;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza n. 1497, del  3 aprile-6 novembre 2003, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione di Salerno, respingeva il ricorso (n. 2326/2002) proposto dalla società Paolo Baratta &#038; F. s.r.l. contro l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per l’annullamento: a) della nota, a firma del direttore centrale della Direzione centrale del patrimonio, datata 4 settembre 2002, con la quale si riteneva definitivamente chiusa la trattativa per l’acquisto dell’immobile offerto dalla società, da destinarsi a sede dell’I.N.A.I.L nel comune di Battipaglia; b) della nota datata 17 giugno 2002 di sospensione delle trattative; c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per il risarcimento, anche in forma specifica, di tutti danni patiti e patiendi dalla Paolo Baratta &#038; F. s.r.l. in virtù dell’illegittimo operato dell’Istituto intimato. La società, condannata anche alla refusione delle spese processuali, aveva partecipato, a seguito di avviso pubblicato il 26 maggio 2000, ad una procedura negoziata per l’acquisto d’immobili, già costruiti o da costruire, da adibire ad uffici dell’I.N.A.I.L. ed aveva conseguito- a suo dire- il legittimo affidamento alla stipulazione del contratto relativo alla vendita di un bene da costruirsi in Battipaglia; la sua offerta, infatti, era risultata, all’esito del procedimento di gara informale, quella più conveniente per la stazione appaltante, la quale, tuttavia, con le note indicate aveva, prima sospeso, e poi interrotto, pretestuosamente, la trattativa procurandole un grave danno economico. Secondo i giudici di primo grado, invece, il procedimento di gara informale, ancorché pervenuto alla fase d’individuazione dell’offerta più conveniente, non aveva ancora implicato l’accettazione dell’offerta del ricorrente; sicché, la proposta domanda di risarcimento andava valutata con riferimento, più che all’ipotesi di responsabilità contrattuale come adombrata dalla ricorrente, a quella della responsabilità extracontrattuale, segnatamente di quella precontrattuale. Sennonché- secondo i giudici di prima istanza-la sospensione ed il successivo recesso dalle trattative da parte dell’I.N.A.I.L. erano giustificate da sopravvenute circostanze impeditive al loro prosieguo regolarmente comunicate alla controparte; l’ente, pertanto, aveva agito nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza ritenendo, con valutazione discrezionale, di non potere accettare la proposta finale di vendita unilaterale dell’immobile offerto. Secondo l’appellante, invece, la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per: error in judicando, violazione di legge (l. n. 1034/1971 e l.n. 2005/2000); eccesso di potere (travisamento dei fatti, illogicità, erroneità dei presupposti) (punto uno dei motivi di appello); e per violazione di legge (art. 3 e 7 della. n. 241/90; dell’art. 97 Cost.; del R.D. n. 827/24; dell’avviso di gara); eccesso di potere per contraddittorietà;<br /> illogicità; sviamento per violazione dei principi in tema di autotutela e ius poenitendi (punto II dell’appello). Ritiene l’appellante che il Tribunale amministrativo regionale, nel considerare giustificata l’interruzione delle trattative, non aveva, tuttavia, tenuto conto della circostanze che l’ente le aveva successivamente riprese riattivando, nel luglio 2002, il procedimento all’esito del quale aveva riscontrato positivamente la sussistenza dei presupposti per la sua conclusione. Di modo che dovevano considerarsi maturati i presupposti per la configurazione dell’obbligo della stipulazione ex art. 2932 Codice civile; ed il suo inadempimento implicava l’obbligo del risarcimento in forma specifica o comunque mediante reintegrazione economica dei danni patiti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è infondato e come tale va respinto.<br />
L’Inail ha indetto una gara informale per l’acquisto, a trattativa privata, di un immobile, da costruirsi dall’aggiudicatario e da destinare ad uffici dell’ente nel comune di Battipaglia. La procedura adottata, in quanto tendente alla realizzazione di una (futura) opera pubblica,  come sarà meglio successivamente chiarito, era contrastante e comunque elusiva della normativa di cui all’art. 19 della legge-quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, secondo cui i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di costruzione e gestione.  Nel corso della procedura, tra le offerte proposte, quella dell’impresa Baratta &#038; F. era individuata come la più conveniente per l’amministrazione; non si perveniva, tuttavia, alla stipulazione del contratto per sopravvenute circostanze che inducevano l’ente, prima a comunicare la sospensione, e, successivamente, l’interruzione delle trattative precontrattuali. <br />
Come esattamente, pertanto, ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, la domanda dell’impresa ricorrente- che chiede la stipulazione coattiva del contratto o il ristoro dei danni subiti- attiene ad una pretesa risarcitoria per asserita responsabilità precontrattuale dell’ente appellato, il quale, ingiustificatamente- a suo dire- avrebbe posto termine alle trattative relative all’acquisto della cosa futura. Nella prospettiva dell’appellante, i vizi degli atti impugnati, peraltro asseritamene immotivati, che hanno, prima, sospeso e, poi, definitivamente, interrotto le trattative precontrattuali, deriverebbero dalla mancanza di una loro valida giustificazione; e la pretestuosa loro adozione avrebbe violato l’affidamento sulla stipulazione del contratto, in lei ingenerato dallo stato avanzato delle trattative intraprese.<br />Ciò premesso, si rileva- sul piano civilistico, sul quale è impostata la controversia- che, nella fase antecedente la conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di recedere dalle relative trattative; il che comporta l’inconfigurabilità, qualunque sia stato il livello di sviluppo delle trattative precontrattuali e qualunque sia stato l’affidamento sulla favorevole loro conclusione, di un obbligo legale a contrarre quale previsto dall’art. 2932 codice civile invocato nelle specie, in via principale, dalla parte ricorrente. Come, però, rileva l’appellante, ai sensi dell’art. 1337 del codice civile-che può ritenersi applicabile anche al caso, come quello in esame, di appalto di opera pubblica affidato a trattativa privata- incorre in responsabilità precontrattuale la parte pubblica che nel corso delle stesse si comporta in mala fede; in particolare, che recede immotivatamente dalle trattative pervenute, per concludenza e serietà, ad  una fase tale da ingenerare nella controparte un ragionevole affidamento alla stipulazione del contratto. Per potersi configurare, pertanto, una responsabilità precontrattuale, non è sufficiente che si sia pervenuti ad uno stato avanzato nelle trattative e che nella controparte sia maturato un obiettivo e ragionevole affidamento sulla stipulazione del contratto, ma occorre, altresì, che il recesso sia immotivato e privo di appropriate giustificazioni. In tale prospettiva, pertanto- ai fini della decisione sulla pretesa subordinata dell’impresa Baratta al risarcimento dei danni-  occorreva stabilire se quelle addotte dall’ente appellato costituissero o meno valida giustificazione, dal suo punto di vista, per la sospensione e l’interruzione delle trattative contrattuali. <br />
Ciò premesso, come ammette la stessa società ricorrente, l’Inail ha, in un primo tempo, sospeso le trattative dopo avere acquisito la notizia dell’annullamento da parte dell’amministrazione comunale di Battipaglia della delibera di autorizzazione a costruire il fabbricato da alienare e della proposizione di un ricorso di altra società (Lavid) avverso l’atto del 6 marzo 2002 concernente l’invito, nel corso della svolta gara informale, a presentare un’ulteriore offerta migliorativa. Il che, evidentemente- come correttamente ha ritenuto il Tribunale amministrativo regionale- non poteva non essere considerato un giustificato motivo per la sospensione delle trattative in corso, dato che si prospettava l’eventualità di un’impossibilità di costruzione del bene che l’ente andava ad acquistare e l’annullamento del procedimento che aveva portato all’individuazione della parte alienante. <br />
Né possono valere al riguardo le deduzioni dell’impresa ricorrente, secondo cui il deliberato consiliare di annullamento dell’autorizzazione all’edificazione era stato tempestivamente impugnato e sospeso con ordinanza del 12 giugno 2002 del Tribunale amministrativo regionale  antecedentemente all’emissione del provvedimento del direttore generale dell’Inail di definitiva chiusura delle trattative contrattuali. Tali vicende sono infatti successive alla disposta sospensione e non possono valere a metterne in dubbio la legittima imposizione. Allo stesso modo non può valere l’assunto dell’impresa Baratta (primo motivo di appello lett. C2), secondo cui occorreva tenere anche conto del fatto che, in data 11 luglio 2002, il Tribunale amministrativo regionale, cui la Lavid aveva fatto ricorso, aveva respinto un’istanza cautelare della stessa per la sospensione del provvedimento dell’Inail di invito alla presentazione di un’ulteriore offerta migliorativa. Anche tale evento è, infatti, successivo alla sospensione delle trattative e pertanto ininfluente ai fini della verifica della sua legittimità. L’Inail, poi, con nota del 4 settembre 2002, ha testualmente comunicato all’impresa che a seguito delle problematiche insorte in relazione all’iniziativa in oggetto e della revisione in corso in ordine alle procedure relative agli acquisti immobiliari, quest’Istituto ritiene definitivamente chiusa la trattativa per l’acquisto dell’immobile offerto da codesta società. Anche in tal caso, ad avviso del collegio, è corretta la decisione del giudice di primo grado, secondo cui l’addotta circostanza costituiva valida giustificazione dell’interruzione definitiva del rapporto in corso con la parte ricorrente. L’ente si decideva a rompere il rapporto in conseguenza di una più approfondita riflessione di carattere generale sulla praticabilità della procedura che era stata applicata al caso in esame e che, come già rilevato, contrastava palesemente con la disciplina riguardante l’esecuzione dei lavori pubblici.<br />
 L’acquisto di cosa futura è un istituto che non solo opera in deroga alla normativa generale in materia di appalti pubblici, ma, addirittura, si pone in alternativa all’appalto di opera pubblica, che resta il sistema ordinario per l’acquisizione di opere di pertinenza pubblica. Sicché, l’esperibilità della vendita di cosa futura da parte della pubblica amministrazione, pur essendo ammissibile in astratto, in concreto è condizionata dalla ricorrenza di situazioni eccezionalissime e dalla necessità-dettata dalla finalità di evitare intenti elusivi del principio tendenziale e generale del procedimento d’appalto-che l’amministrazione valuti preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche (Cons. St. Sez. III, 17 febbraio 2000, n. 2). Correttamente, pertanto- come pure rilevato dal Tribunale amministrativo regionale- l’Inail, nel caso in esame- in cui si trattava dell’esecuzione di un ordinario immobile da destinare ad uffici pubblici- ha posto termine ad una  procedura malamente iniziata e che altrettanto malamente non poteva essere conclusa. Né rileva in proposito l’asserita dedotta mancata adozione, e comunque mancata dimostrazione dell’adozione, di modificazioni al regolamento interno dell’Inail sull’acquisto d’immobili, dato che tale addotta circostanza, oltre che non veritiera, non poteva comunque valere ad obbligare l’ente a persistere in un comportamento elusivo e contrastante con la disciplina concernente l’esecuzione dei lavori pubblici. Ed allo stesso modo, neppure poteva valere la considerazione- a dire il vero nemmeno addotta dalla parte appellante- che era stato l’ente a dare avvio al procedimento del cui successivo svolgimento avrebbe dovuto, pertanto, assumere responsabilità e conseguenze; anche la parte appellante avrebbe, infatti, dovuto sapere, o almeno dubitare, dell’irritualità della procedura adottata che appariva all’evidenza non in linea con i principi della concorrenza che sovrintende all’esecuzione delle opere pubbliche.<br />
 Né, infine, sembrano pertinenti al caso in esame i rilievi di cui ai restanti motivi di appello, concernenti, specificamente: l’asserita violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, dei principi generali in tema di autotutela difetto di istruttoria. Le norme di cui si denuncia l’avvenuta violazione sono, infatti, destinate a disciplinare l’attività pubblicista dell’amministrazione e non sono invocabili per il caso, come quello di specie, in cui si controverte su di una pretesa risarcitoria di tipo civilistico correlata ad un’asserita ipotesi di responsabilità precontrattuale rispetto alla quale è irrilevante il momento interno di formazione della volontà della parte contraente. In ogni caso, come esattamente rilevato dal Tribunale amministrativo regionale, si trattava di violazioni insussistenti dato che, essendo già in corso le trattative precontrattuali, non era necessario, per poterle sospenderle o interromperle, farne alcun preventivo avviso alla controparte e non potendosi considerare compatibile con l’interesse pubblico portare a compimento una procedura illegittima che avrebbe, tra l’altro, potuto comportare responsabilità contabili e disciplinari del soggetto procedente. <br />
L’appello va pertanto respinto con la condanna della parte appellante al rimborso delle spese processuali da liquidarsi come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione, sesta, respinge l’appello e conferma la decisione impugnata. Condanna l’impresa appellante al rimborso in favore dell’ente resistente alle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila).<br />
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.<br />
Così deciso in Roma il 19 novembre 2004 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato sezione sesta con l’intervento dei sigg: <br />
Claudio VARRONE			Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE				Consigliere Est.<br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI		Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.817</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.817</a></p>
<p>Pres. Giovannini, est. Romeo sull&#8217;insussistenza di un interesse autonomo del Comune a ricorrere avverso il provvedimento di aumento delle tariffe idriche 1. Processo – Procura ad litem – Delibera della Giunta comunale autorizzativa del conferimento allo studio anziché agli avvocati – Regolarità 2. Processo amministrativo – Servizi pubblici – Provvedimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, est. Romeo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza di un interesse autonomo del Comune a ricorrere avverso il provvedimento di aumento delle tariffe idriche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo – Procura ad litem – Delibera della Giunta comunale autorizzativa del conferimento allo studio anziché agli avvocati – Regolarità																																																																																												</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Servizi pubblici – Provvedimento di modifica delle tariffe del servizio idrico – Impugnazione – Interesse del Comune alla decisione benché il provvedimento sia stato successivamente sostituito – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non sussiste irregolarità del mandato a stare in giudizio qualora la delibera della Giunta comunale autorizzi il Sindaco a conferire la procura allo studio degli avvocati, anziché agli avvocati stessi.																																																																																												</p>
<p>2.	Non sussiste un interesse autonomo del Comune a ricorrere, quale ente esponenziale della comunità di riferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, avverso il provvedimento, successivamente sostituito, di modifica delle tariffe idriche, in quanto tale interesse coincide interamente con quello dei singoli utenti, i cui interessi sono individualmente azionabili. Di conseguenza non può ravvisarsi un interesse morale alla decisione in vista del riconoscimento della sua buona fama di amministratore oculato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Sesta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
<b>Comune di Sandrigo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Mario Bertolissi, dall’avv. Paolo Piva e dall’avv. Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “A.A.T.O. Bacchiglione</b>”, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Testa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Salvatore Di Mattia in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;<br />
e nei confronti<br />
<b>dell’A.I.M. Vicenza S.p.a</b>, non costituita;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 5676 del 12 novembre 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, resa inter partes.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Andrea Manzi per delega dell’avv. Luigi Manzi, e l’avv. Testa;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	1.- Con la sentenza impugnata, il TAR Veneto ha respinto il ricorso del Comune di Sandrigo avverso la deliberazione (n. 13/2002) dell’AATO Bacchiglione di approvazione delle convenzioni per singolo gestore salvaguardato, con l’allegata determinazione del compenso per i servizi idrici, nella parte in cui sono state approvate le tariffe per il servizio idrico integrato, nonché avverso la successiva deliberazione di ricalcolo delle tariffe suddette per le gestioni salvaguardate APGA e CVS (impugnata con motivi aggiunti).<br />	<br />
	2.- Appella il Comune di Sandrigo, il quale ripropone i motivi, dichiarati infondati dal primo giudice, e chiede la riforma della sentenza impugnata.<br />	<br />
	3.- Resiste l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “A.A.T.O. Bacchiglione”, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso d’appello (e di quello originario), e sostenendo l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
	4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 26 novembre 2004.<br />	<br />
	5.- Il Collegio deve esaminare, in via preliminare, due eccezioni sollevate dall’Autorità resistente: la prima riguarda l’irregolarità del mandato conferito dal Sindaco del Comune di Sandrigo a stare in giudizio, perché la delibera di Giunta Comunale del 26.2.2004 ha autorizzato il Sindaco a conferire “la procura allo studio degli avv. ti Bertolissi M. e Piva P.”, e non agli avvocati Mario Bertolissi e Paolo Piva; la seconda concerne la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, in quanto l’A.A.T.O Bacchiglione è intervenuta, nelle more del giudizio, a determinare nuovamente le tariffe relative a tutti i gestori del servizio idrico integrato, “anche con riferimento all’esercizio 2003” (deliberazione n. 11 del 2003).<br />	<br />
	Deve essere disattesa la prima eccezione, dal momento che non sussiste alcun dubbio che la Giunta Comunale, sia pure con una espressione imprecisa, abbia inteso avvalersi della prestazione professionale dei due avvocati indicati nella deliberazione del 26.2.2004, cioè gli avv. ti “Bertolissi M. e Piva P.”. Per questo appare improprio il richiamo della Autorità appellata a precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte in tema di “studio associato” e/o associazione tra professionisti, ai quali non è stata riconosciuta la capacità di stare in giudizio in persona dei suoi componenti.<br />	<br />
	Va invece accolta la seconda eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno gravame, in quanto le tariffe che il Comune di Sandrigo ha contestato sono state rideterminate con la deliberazione dell’A.A.T.O. Bacchiglione, come è dato inequivocabilmente evincere dall’ultimo capoverso della deliberazione n. 11 del 22.12.2003 (richiamata dalla difesa della Autorità appellata): Considerato che una nuova determinazione della tariffa S.I.I. deve essere effettuata anche per l’esercizio del 2003, e dal punto 1 del deliberato, laddove si dà atto che le previsioni contenute nel Piano d’Ambito approvato vanno a ricomprendere o modificare, ove non compatibili, le previsioni del Piano economico-finanziario approvato dall’Assemblea con propria deliberazione n. 13 di reg. del 30.12.2002 (vale a dire la deliberazione, la cui impugnativa il Comune di Sandrigo reitera in questa sede).<br />	<br />
	Il Comune di Sandrigo non è convinto che la modifica delle tariffe (peraltro, in senso peggiorativo), intervenuta nelle more del presente giudizio, possa determinare ex se il venir meno dell’interesse alla impugnativa, perché il provvedimento sopravvenuto non sarebbe idoneo a fare emergere una situazione tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto il profilo meramente strumentale e morale. L’iniziativa del Comune di Sandrigo non potrebbe, quindi, rimanere senza giudiziale risposta, anche perché lo stesso, in caso di pronuncia favorevole, potrebbe proporre un’azione risarcitoria avanti il giudice ordinario (si veda sent. Corte Costituzionale n. 204/04), e perché la presenza di un interesse morale alla decisione non potrebbe comunque essere disconosciuta.<br />	<br />
	Le obiezioni alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di un ricorso, che ha ad oggetto un provvedimento che è stato interamente superato da altro provvedimento, la cui impugnativa (come dichiarato dalle parti) pende innanzi al TAR Veneto, non convincono.<br />
	Una eventuale decisione sarebbe, infatti, del tutto inutile, non potendo influire sul provvedimento sopravvenuto, che mantiene la sua validità ed efficacia, indipendentemente dalla sorte giudiziale del provvedimento che ha sostituito.<br />	<br />
	Neppure sono individuabili quei profili risarcitori e morali, la cui presenza viene data per certa dal Comune appellante, che richiama la sua legittimazione alla impugnazione degli atti sub sudice, quale ente esponenziale della comunità di riferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.<br />	<br />
	La questione della legittimazione ad agire del Comune di Sandrigo meriterebbe un adeguato approfondimento, che non è possibile fare in questa sede, perché si finirebbe per valutare la correttezza della statuizione del TAR sulla giurisdizione del giudice amministrativo, che non è stata contestata dalla Autorità appellata (secondo il TAR, la controversia non attiene a rapporti individuali di utenza, poiché il Comune agisce chiaramente come ente esponenziale di interessi dei propri cittadini e come tale ha sollevato questioni di carattere generale che non riguardano il singolo utente del servizio né comportano conseguenze immediate di natura patrimoniale sulle posizioni individuali dell’utente stesso).<br />	<br />
	Quello che si può affermare, al fine di escludere la presenza di profili risarcitori e morali del Comune, il quale dichiara di avere un interesse ad una decisione che dia “conto della oculatezza ed efficacia della pregressa gestione del servizio idrico da parte del Comune di Sandrigo, rispetto a quello di altri comuni (i.e., opere acquedottistiche realizzate senza accensione di mutui, qualità del servizio fornito, etc.)”, è che l’interesse fatto valere dall’appellante sfugge ad una precisa definizione idonea a circoscriverne il reale contenuto, dal momento che tale interesse è sovrapponibile all’interesse che ogni utente del servizio ha ad ottenere una tariffa del servizio idrico, che sia congrua con gli investimenti che il Comune ha effettuato con le proprie risorse per migliorare il servizio fornito.<br />	<br />
	Il pregiudizio derivante dalla determinazione della tariffa per il servizio idrico, fissata senza tenere conto degli investimenti che il Comune ha eseguito senza ricorrere all’accensione di mutui, è destinato a ricadere interamente sugli utenti comunali del servizio, i cui interessi sono già individualmente azionabili.<br />	<br />
	L’interesse morale, quindi, del Comune a vedersi riconosciuta in sede giurisdizionale l’oculatezza ed efficacia della pregressa gestione del servizio idrico, coincide interamente con l’interesse economico dei singoli utenti, a motivo delle conseguenze di ordine patrimoniale che il mancato riconoscimento delle opere acquedottistiche realizzate senza accensione di mutui, ha avuto nella determinazione nella tariffa per il servizio idrico, che il Comune stesso ritiene pregiudizievole di un suo interesse alla buona fama di amministratore oculato.<br />	<br />
	L’appello va, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara l’improcedibilità dell’appello in epigrafe. Compensa le spese.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Roma, il 26 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giorgio GIOVANNINI			Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				Consigliere<br />	<br />
Giuseppe  ROMEO 				Consigliere Est.<br />	<br />
Francesco D’OTTAVI			Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI				Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-3-2005-n-1417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Michele Perrelli, Est. Michele Buonauro Mancusi Margherita (avv.to Di Meglio Giancarlo) contro il Comune di Barano d’Ischia (n.c.) non sono opere abusive suscettibili di sanatoria le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in aree assoggettate a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici 1. Edilizia ed</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Michele Perrelli, Est. Michele Buonauro<br /> Mancusi Margherita (avv.to Di Meglio Giancarlo) contro il Comune di Barano d’Ischia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>non sono opere abusive suscettibili di sanatoria le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in aree assoggettate a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Nuovo condono edilizio &#8211; Previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003 &#8211; Sospensione di tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti immobili abusivi &#8211; Ex art. 44 della L. n. 47/1985 &#8211; Applicabilità fino alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di condono.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Condono edilizio &#8211; Sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori – Ex art. 38 L. 47/85 – Non è automatica – E’ subordinata all’astratta sanabilità delle opere abusivamente seguite</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Condono edilizio &#8211; Ex art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 conv. L. n. 326/2003, conf. art. 3 lett. a) L.reg.10/04 &#8211; Opere realizzate in aree assoggettate a vincolo imposto a tutela degli interessi degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici – Interventi di nuova costruzione &#8211; Non sono sanabili &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nonostante sia stata presentata domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della l. 326 del 2003, non può operare la sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 44 l. 47/85 richiamato dall’art. 32 citato quando è decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di condono, potendosi al più discutere in ordine all’operatività della diversa sospensione prevista dall’art. 38 della l. 47/85, avente ad oggetto solo il procedimento amministrativo e non quello giurisdizionale.</p>
<p>2. La sospensione dei procedimenti sanzionatori ex art. 38 l. 47/85 in pendenza di una domanda di condono edilizio non è automatica, ma è subordinata all’astratta sanabilità delle opere abusivamente eseguite<br />
3. Non sono opere abusive suscettibili di sanatoria, ai sensi dell&#8217;art. 32, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in aree assoggettate a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici; nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, infatti, l’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ammette la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza, previo parere favorevole da parte dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI<br />   Sezione VI</b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso  n. 1875 del 2002  proposto da <br />
<b>Mancusi Margherita</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Meglio Giancarlo, studio in Barano d’Ischia, p.zza San Rocco 26, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo TAR</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE di Barano d’Ischia</b>, in persona del Sindaco p.t.non costituito<br />
per l’annullamento<br />
del provvedimento n. 152 del 27 novembre 2001, emesso dal responsabile del Comune di Barano d’Ischia, di inibizione delle opere edilizie in località Cartaio, nel medesimo Comune, come descritte nella D.I.A. presentata dalla ricorrente;<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2005, relatore il Magistrato  Michele Buonauro, i difensori;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 25.01.2002 e depositato il 22.02.2002 Mancusi Margherita chiedeva l&#8217;annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, inerente alla inibizione alla prosecuzione di opere edilizie in Barano d’Ischia in località Cretaio.<br />
Al riguardo, la ricorrente, proprietaria del terreno indicato, esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:<br />
&#8211;	 ha presentato, in data 30 maggio 1986 (prot. 3326), istanza di condono edilizio in relazione al fabbricato ubicato il località Cretaio e precedentemente ultimato;<br />	<br />
&#8211;	nelle more della definizione di tale istanza, stanti precarie condizioni manutentive, presentava al Comune una D.I.A. in data 26.11.1999 – prot. 11190, inerente a prospettati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in particolare il consolidamento della tettoia;<br />	<br />
&#8211;	in data 27.11.2001 il dirigente del Comune di Barano d’Ischia ha emanato per tali opere, l’ordinanza n. 152 (prot. 14289) di inibizione all’esecuzione dei lavori denunziati con D.I.A. dalla ricorrente. <br />	<br />
Tanto premesso, la ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità del provvedimento  impugnato in relazione ai vizi di violazione di legge (artt. 3 e 7 l. 241/90; artt. 38 e 44 l. 47/85; art. 51 l. 142 /90; art. 164 d.lgs. 490/99; art. 1 l. reg. 10/82), nonché di eccesso di potere per difetto dei presupposti e di falsa applicazione dell’art. 2 della legge 662 del 1996.<br />
A parere della ricorrente, dovevano rilevarsi la mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento e la omessa considerazione che i lavori rientravano nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, assentibili con D.I.A..<br />
 All’udienza pubblica del 7 febbraio 2005, il ricorso veniva introitato in decisione. In tale sede la ricorrente depositava copia della richiesta di condono edilizio delle opere in esame ai sensi della L. n. 326 del 2003 e L. reg. 10 del 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Innanzitutto va specificato che, nonostante sia stata presentata domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della l. 326 del 2003, non può operare la sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 44 l. 47/85 richiamato dall’art. 32 citato, in quanto è decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di condono, potendosi al più discutere in ordine all’operatività della diversa sospensione prevista dall’art. 38 della l. 47/85, avente ad oggetto solo il procedimento amministrativo e non quello giurisdizionale (su tale punto vedi infra).<br />
Passando all’esame delle censure rivolte avverso l’ordine di inibizione dei lavori, va subito evidenziato che l’inclusione dei lavori denunziati nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, ampiamente condivisibile, non conduce all’illegittimità dell’impugnato provvedimento. Ed invero, la motivazione sottesa all’ordine di inibizione dei lavori non concerne la mancanza di titolo legittimante i lavori ivi indicati, ma piuttosto trae fondamento dal rilievo che il fabbricato su cui si appunterebbero i lavori suddetti, allo stato, deve considerarsi ancora abusivo, in attesa che il procedimento di condono, attivato nel 1986, si concluda con un provvedimento espresso.<br />
Nelle more della conclusione di tale procedimento, non è consentito effettuare dei lavori, sia pure solo manutentivi, su un corpo di fabbrica che non è stato ancora riconosciuto legittimo dal punto di vista edilizio ed urbanistico. In altri termini prima dell’esito favorevole della richiesta di condono attivato con l’istanza del 30 maggio 1986, non è consentito al privato di effettuare interventi edilizi ulteriori.<br />
D’altronde la presentazione di una nuova domanda di sanatoria edilizia (ai sensi dell’art. 32 della L. 326 del 2003), avente ad oggetto l’intero fabbricato (cfr. copia dell’istanza di condono depositata in atti), conferma che, attualmente, la condizione del manufatto è di abusività.<br />
A tale proposito, giova osservare che la sospensione dei procedimenti sanzionatori ex art. 38 l. 47/85 in pendenza di una domanda di condono edilizio (nel caso in esame ai sensi dell’art. 32 della l. 326/03) non è automatica, ma è subordinata all’astratta sanabilità delle opere abusivamente eseguite (cfr. – C.d.S. n. 5412 del 2004; Cass. Pen. n. 3992 del 2004; TAR Campania n. 17690 del 2004); nel caso di specie l’articolo 32, comma ventisettesimo, del decreto-legge n. 269/2003, conv. L. n. 326/2003, confermato sul punto dall’art. 3 lett. a) l. reg. 10/04, si presenta come norma assolutamente preclusiva della domanda di sanatoria presentata, atteso che l’opera abusiva è stata realizzata in zona vincolata  ed è non conforme agli strumenti urbanistici vigenti (come espressamente evidenziato nel provvedimento impugnato); infatti tale norma afferma che “non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere che riguardano immobili soggetti a vincoli imposti sulla base dei leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Nel caso di specie, il territorio è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, sicché, da un lato, l’opera non è sanabile ex art. 13 L. 47/85, dall’altro non vi è spazio per la condonabilità neanche in astratto ai sensi della normativa di cui alla L. 326/2003. D’altra parte, per come detto, la tipologia dei lavori svolti (riconosciuta dalla stessa ricorrente come rientranti nella tipologia “1” del condono ai sensi della L. 326 del 2003, e cioè interventi di nuova costruzione) non consente la sanabilità del fabbricato ai sensi della nuova normativa, ferma restando la possibilità che tale effetto consegua all’accoglimento della prima richiesta di condono del 1986.<br />
Passando poi alle ulteriori censure rivolte al provvedimento impugnato può sinteticamente affermarsi quanto segue:<br />
&#8211;	l’ordine di inibizione dei lavori, come in generale gli atti di repressione degli abusi edilizi, ha natura strettamente vincolata ed è dovuto in assenza di un titolo legittimante; d’altra parte, avendo il privato presentato una D.I.A. proprio per i lavori inibiti è stato in ogni caso posto in condizione di interloquire con l&#8217;amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	non sussiste il difetto di motivazione, atteso che l’amministrazione resistente non ha preso posizione in ordine alla natura degli interventi realizzandi, ma si è limitata ad affermare che i lavori, ricadendo su un fabbricato allo stato abusivo, non potevano essere autorizzati.<br /> <br />
In definitiva il ricorso in esame risulta infondato e deve essere respinto. <br />
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli Sezione VI, definitivamente pronunciandosi, respinge il ricorso n. 1875 del  2002,  proposto da Mancasi Margherita. <br />
Nulle sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 07 febbraio 2005, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Michele	PERRELLI		&#8211;    Presidente  <br />	<br />
Alessandro	PAGANO		&#8211;    Componente<br />	<br />
Michele	BUONAURO		#NOME?</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</a></p>
<p>Pres. Est. Monteleone Di Spirito Antimo (avv.ti Giacomo Giaccio e Gian Luca Lemmo) c il Prefetto ed il Questore di Napoli (Avvocatura dello Stato) sulla natura discrezionale del provvedimento di rinnovo di porto d&#8217;armi 1. Autorizzazioni e concessioni – Diniego di rinnovo di porto d’armi – E’ provvedimento discrezionale dell’autorità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Monteleone<br /> Di Spirito Antimo (avv.ti Giacomo Giaccio e Gian Luca Lemmo) c il Prefetto ed il Questore di Napoli (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura discrezionale del provvedimento di rinnovo di porto d&#8217;armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni – Diniego di rinnovo di porto d’armi – E’ provvedimento discrezionale dell’autorità di polizia – Conseguenze – Giudizio probabilistico sulla possibilità di abuso – Legittimità.</p>
<p>2. Autorizzazioni e concessioni &#8211; Diniego di rinnovo di porto d’armi – Precedente rilascio di licenza di porto di pistola – Irrilevanza.</p>
<p>3. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Nel caso in cui la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sul provvedimento finale – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di porto d’armi l’autorità di polizia è investita di un potere ampiamente discrezionale circa la valutazione dei requisiti di affidabilità del privato al corretto uso delle armi, ai fini del rilascio e del mantenimento della relativa autorizzazione e, stante il carattere preventivo e la pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione, rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, il diniego di rinnovo di porto d’rami non richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso della licenza, essendo sufficiente piuttosto un giudizio probabilistico sulla possibilità di abuso.</p>
<p>2. La circostanza che ad un privato sia stata rilasciata la licenza di porto di pistola, non può certamente implicare che l’Autorità di Polizia debba rinnovare comunque il titolo, anche in presenza di fatti ostativi sopravvenuti, non essendo, infatti, configurabile nella materia in esame una sorta di consolidamento delle posizioni acquisite, con una contestuale rinuncia dell’Amministrazione all’esercizio delle proprie potestà, facendo uso di criteri di valutazione necessariamente rigorosi, al fine di facilitare il controllo delle armi circolanti nel territorio provinciale.</p>
<p>3. Le norme sulla partecipazione procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 non possono essere applicate in modo acritico o formalistico, ma vanno letto alla luce dei criteri generali che governano l’azione amministrativa ed individuano i contenuti essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della posizione del privato (ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza), per cui la sua omissione può inficiare l’atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che se avesse avuto l’opportunità di partecipare tempestivamente al procedimento avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni eventualmente idonee ad incidere, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura discrezionale del provvedimento di rinnovo di porto d’armi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sezione quarta</b></p>
<p> con l’intervento dei signori Magistrati: dott. Nicolò Monteleone 		Presidente – estensore; dott. Dante D’Alessio		Consigliere; dott.ssa Rosa Perna			Referendario																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 9112/2004 proposto da<br />
<b>DI SPIRITO Antimo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Giaccio e Gian Luca Lemmo, presso il cui studio in Napoli, via del Parco Margherita n. 31 è elettivamente domiciliato,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Prefetto ed il Questore di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge,</p>
<p>per l’annullamento<br />
1) del decreto prefettizio n. 2668/6G del 9 aprile 2004, , con il quale è stato negato il rinnovo dell’autorizzazione di polizia per il porto di pistola per difesa personale e patrimoniale, richiesto dal ricorrente;<br />
2) di tutti gli atti connessi, collegati e consequenziali, ivi compresa la nota informativa 8 novembre 2001 del Comando Gruppo Carabinieri Castello di Cisterna.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per l&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti depositati dall’Avvocatura dello stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Presidente Nicolò Monteleone;<br />
Udito alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 il procuratore del ricorrente, come da verbale;<br />
RITENUTO che il presente ricorso può essere deciso con &#8220;sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione sia in rito che nel merito;<br />
PREMESSO che, con il decreto impugnato, il Prefetto della provincia di Napoli ha denegato al ricorrente il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale e patrimoniale, in applicazione degli artt.11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. del 18 giugno 1931 n. 773, avendo ritenuto che il possesso di sostanze stupefacenti, in cui è stato trovato il ricorrente in occasione di un controllo operato dalle Forze dell’ordine (24 ottobre 2001), comporti il venir meno le condizioni in base alle quali il titolo di polizia è stato rilasciato ed un giudizio di capacità di abusarne;<br />
CONSIDERATO che il ricorso si appalesa infondato, in quanto:<br />
-primo motivo: come ha avuto recentemente occasione di affermare questa Sezione in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza n. 10354 del 16 luglio 2004), in materia di porto d’armi l’autorità di polizia è investita di un potere ampiamente discrezion<br />
Si tratta di provvedimenti che, in ragione del loro carattere preventivo ed in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione, rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso della licenza, essendo sufficiente piuttosto un giudizio probabilistico sulla possibilità di abuso, per cui a nulla può rilevare quanto sostenuto in ricorso in ordine alla circostanza che il ricorrente “non si è mai dimostrato incapace di controllare le proprie azione”.<br />
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’apprezzamento della condotta tenuta dall’interessato, attraverso il riferimento al possesso di sostanza stupefacente, ritenuta sintomatica della capacità del ricorrente di abusare del titolo di polizia, sia idoneo ad assolvere all’onere motivazionale imposto all’autorità di pubblica sicurezza, non risultando manifestamente illogico.<br />
-secondo motivo: il fatto che in precedenza al ricorrente sia stata rilasciata la licenza di porto di pistola, non può certamente implicare che l’Autorità di Polizia debba rinnovare comunque il titolo, anche in presenza di fatti ostativi sopravvenuti. Non<br />
-terzo motivo: per quanto appena osservato, non può parlarsi di comportamento “incoerente” da parte dell’Amministrazione che non poteva trascurare il fatto sopravvenuto.<br />
         -quarto motivo: come riportato nell’atto impugnato, sono stati “valutati gli scritti difensivi” presentati dal ricorrente e, in evidente considerazione della rilevata circostanza del possesso di sostanze stupefacenti, sono stati disattesi, Peraltro, è noto l’orientamento giurisprudenziale (fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823), al quale ha avuto recentemente occasione di aderire questa Sezione (v. sentenza 16 luglio 2004, n. 10371), secondo il quale le norme sulla partecipazione procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 non possono essere applicate in modo acritico o formalistico, ma vanno letto alla luce dei criteri generali che governano l’azione amministrativa ed individuano i contenuti essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della posizione del privato (ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza), per cui la sua omissione può inficiare l’atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che se avesse avuto l’opportunità di partecipare tempestivamente al procedimento avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni eventualmente idonee ad incidere, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2003, n. 1357.<br />
Orbene, nel caso in esame, le “osservazioni” presentate dal ricorrente non appaiono idonee a superare il giudizio motivatamente espresso dal Prefetto nell’atto impiugnato, non avendo il ricorrente smentito la grave circostanza posta a base dell’atto medesimo, mentre la valutazione del fatto e quindi la sua proporzionalità sulle conseguenze trattene in termini di affidabilità appartiene, come sopra esposto, all’ampio apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione procedente, in un contesto ordinamentale che sicuramente non favorisce il possesso di armi da parte dei privati.<br />
RITENUTO, pertanto, di respingere ricorso, con compensazione, tuttavia, delle spese di giudizio, ricorrendo giusti motivi connessi alla natura della controversia;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina  che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2005-n-1421/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.1421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Luigi Trivellato &#8211; Presidente; Elvio Antonelli &#8211; relatore sulla necessità del provvedimento concessorio in ordine al mutamento di destinazione d&#8217;uso dovuto al compimento di opere interne Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Struttura edilizia adibita a stalla – Mutamento di destinazione mediante l’esecuzione di opere interne –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato	&#8211;	Presidente; Elvio Antonelli	&#8211; relatore</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del provvedimento concessorio in ordine al mutamento di destinazione d&#8217;uso dovuto al compimento di opere interne</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Struttura edilizia adibita a stalla – Mutamento di destinazione mediante l’esecuzione di opere interne – Necessita di provvedimento concessorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Una struttura edilizia originariamente adibita a stalla cui, mediante “esecuzione di opere quali la costruzione di tramezze interne, posa di pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura delle pareti e del solaio, rifacimento degli impianti elettrico e fognario”, sia impressa una destinazione d’uso a taverna, necessita di provvedimento concessorio, in mancanza del quale ben può il Comune imporre il pagamento degli oneri concessori, in ragione del diverso carico urbanistico correlato alla diversa destinazione d’uso, e della sanzione pecuniaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
#NOME?		Presidente<br />
#NOME?		Consigliere<br />
#NOME?	Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2625/1992, proposto da</p>
<p><b>FINEZZO GIORGIO e DE PRETTO ANNA</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Mancini e Gianni Milner, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma 461, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Vigasio</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento del provvedimento sindacale n. 27/1992 del 2.6.1992 con cui è stato determinato il contributo di concessione ex L.S. 10/77 e L.R. 61/85 ed è stata irrogata la sanzione pecuniaria di lire 7.329.750 ex art. 97 L.R. 61/85;.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 9.9.1992 e depositato presso la Segreteria il 22.9.1992, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito nella pubblica udienza del 4.11.2004 il relatore Consigliere Elvio Antonelli;<br />
Nessuno è comparso per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti premettono in fatto di essere comproprietari di un fabbricato rustico, esistente dagli anni 30-40, adibito, in parte a stalla e in parte a fienile e deposito di attrezzi agricoli. Ora hanno ripavimentato con piastrelle comuni, il locale, ex stalla e ne hanno fatto pulire pareti e soffitto.<br />
Nell’altro locale, annesso alla ex stalla, adibito a ripostiglio e dotato di un rubinetto con sottostante lavello per la pulizia degli addetti ai lavori campestri, è stata posta una vecchia lavatrice, di uso domestico.<br />
Avverso l’atto impugnato i ricorrenti deducono i seguenti motivi:<br />
1) Violazione della Legge n. 10 del 1977, n. 47 del 1985, nonché della L.R. n. 61 del 1985.<br />
La Legge Regionale Veneto 27.6.85 n. 61 con riguardo alle mutazioni di destinazione d’uso, presuppone sempre “opere” che comportino la realizzazione di un organismo edilizio diverso…<br />
La variazione di destinazione d’uso deve in ogni caso collegarsi ad un mutamento che comporti un aggravio di oneri urbanistici, circostanza che non si invera nella specie trattandosi di una stalla destinata, solo occasionalmente, a raccogliere invitati<br />
In ogni caso, se pure si fosse verificata una variazione di destinazione d’uso, non si sarebbe dovuto applicare l’art. 97 L.R. 61/85 perché nessuna sanatoria è stata richiesta e quindi si sarebbe potuto disporre il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione. Il cambio d’uso da fabbricato rurale (adibito stalla) a taverna e lavanderia, sarebbe ravvisabile, secondo il provvedimento impugnato, nell’esecuzione di opere quali la costruzione di tramezze interne, posa di pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura delle pareti e del solaio, rifacimento degli impianti elettrico e fognario.<br />
In realtà non sono state eseguite “tramezze interne”, né posti in opera “rivestimenti” qualsivoglia.<br />
La pavimentazione del locale ex stalla, la tinteggiatura a calce delle sue pareti e del soffitto e la risistemazione degli impianti fognario ed elettrico non possono considerarsi opere di trasformazione edilizia.<br />
Non si è costituito  in giudizio il Comune intimato.<br />
All’udienza del 4.11.2004 la causa è stata ritenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Dal provvedimento impugnato (comunque anche dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente) si evince che nella specie è stata impressa la destinazione d’uso a taverna ad una preesistente struttura edilizia prima adibita a stalla.<br />
Più precisamente, secondo il provvedimento il cambio di destinazione d’uso è avvenuto “mediante esecuzione di opere quali la costruzione di tramezze interne, posa di pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura delle pareti e del solaio, rifacimento degli impianti elettrico e fognario”.<br />
Non vi possono essere dubbi pertanto sul fatto che nella specie vi sia stato un cambio di destinazione d’uso da stalla a taverna.<br />
Ciò stante deve essere disatteso l’assunto secondo il quale non si sarebbero effettuate opere, così come deve essere disatteso l’assunto secondo cui non si sarebbe realizzato un cambio di destinazione d’uso.<br />
Correttamente pertanto il Comune ha imposto il pagamento degli oneri concessori (in ragione del diverso carico urbanistico correlato alla diversa destinazione d’uso) e della sanzione pecuniaria, per essere stato effettuato l’intervento senza titolo concessorio.<br />
In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.<br />
Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo RIGETTA.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 4.11.2004.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 1/3/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-conclusioni-dellavv-generale-1-3-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>1. Contratti della P.A. &#8211; Appalti pubblici – Direttiva 92/50/CEE – Distinzione tra appalto e concessione di pubblico servizio – Fattispecie 2. Servizi pubblici locali – Assegnazione di concessioni di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici – Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento a s.p.a. partecipata</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. &#8211; Appalti pubblici – Direttiva 92/50/CEE – Distinzione tra appalto e concessione di pubblico servizio – Fattispecie																																																																																												</p>
<p>2.	Servizi pubblici locali – Assegnazione di concessioni di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici – Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente dall’ente locale – Violazione art. 43, 49 e 86 Tr. CE – Non sussiste &#8211; Condizioni																																																																																												</p>
<p>3.	Servizi pubblici &#8211; Assegnazione di concessioni di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici – Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente dall’ente locale – Presupposto del controllo analogo a quello esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi – Non esclusione in caso di società per azioni da privatizzare – Non esclusione in presenza di organi societari dotati di autonomia gestionale negli affari di ordinaria amministrazione																																																																																												</p>
<p>4.	Servizi pubblici &#8211; Assegnazione di concessioni di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici – Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente dall’ente locale – Disposizioni statutarie della società che prevedano un ampio ambito operativo contenutistico e territoriale – Non esclusione a priori della rilevanza dello svolgimento della parte più importante dell’attività della società per l’amministrazione aggiudicatrice che la controlla</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non si è in presenza di un pubblico appalto di servizi ai sensi della direttiva 92/50/CEE (ora direttiva 2004/18/CE), bensì di una concessione di servizi che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima, qualora un’amministrazione aggiudicatrice affidi ad una società la gestione di un parcheggio pubblico e tale società sia autorizzata a riscuotere un corrispettivo per l’utilizzazione del parcheggio, obbligandosi, a sua volta, a versare all’amministrazione aggiudicatrice un indennizzo annuale.																																																																																												</p>
<p>2.	Un ente locale non viola gli artt. 43, 49 e 86 Tr. CE affidando la gestione di un parcheggio pubblico a pagamento ad una società per azioni di cui esso costituisca l’unico azionista, senza previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, purché eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società stessa svolga la maggior parte della sua attività prevalentemente per l’ente locale.																																																																																												</p>
<p>3.	Il solo fatto che l’ente locale sia obbligato per legge ad aprire in futuro, entro un determinato termine, il capitale di tale società per azioni alla partecipazione di terzi, oppure che gli organi societari godano di ampi poteri di ordinaria amministrazione, non esclude che l’ente locale eserciti sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.																																																																																												</p>
<p>4.	Il solo fatto che, ai sensi dello Statuto di tale società per azioni, il suo potenziale raggio di attività sia ampio sotto l’aspetto sia contenutistico che territoriale non esclude a priori che la società stessa svolga la maggior parte della propria attività per l’ente locale, essendo piuttosto rilevanti, al riguardo, le attività che in concreto essa svolge.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Antonio Colavecchio, <a href="/ga/id/2005/3/1953/d">&#8220;Affidamento <i>in house</i>: nuovi criteri dalla Corte di giustizia?&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6401_6401.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Pescara &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pescara-ordinanza-1-3-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pescara-ordinanza-1-3-2005-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pescara-ordinanza-1-3-2005-n-0/">Tribunale di Pescara &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2005 n.0</a></p>
<p>Pres. Turco, Est. Figiani D.’A. (Avv.ti Amicarelli e Della Rocca) c. Regione Abruzzo solleva q.l.c. dell&#8217;art. 2, co. 1, lett. n), L.R. Abruzzo n. 51 del 2004, che disciplina i casi di ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti e degli Assessori delle Province Regioni – Art.2, co. 1,</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pescara-ordinanza-1-3-2005-n-0/">Tribunale di Pescara &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Turco, Est. Figiani <br /> D.’A. (Avv.ti Amicarelli e Della Rocca) c.   Regione Abruzzo</span></p>
<hr />
<p>solleva q.l.c. dell&#8217;art. 2, co. 1, lett. n), L.R. Abruzzo n. 51 del 2004, che disciplina i casi di ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti e degli Assessori delle Province</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni – Art.2, co. 1, lett. n), L.R. Abruzzo n. 51 del 2004 – Casi di ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti e degli Assessori delle Province – Q.l.c. in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione – Non è manifestamente infondata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera n) L.R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dei Presidenti e degli Assessori delle Province, atteso che: a) estende l’ineleggibilità a tutto il territorio regionale anziché nell&#8217;ambito della sola provincia nella quale detti soggetti esercitano il proprio mandato; b) non ha disciplinato in modo paritario tutte le situazioni tra loro omogenee e sostanzialmente equivalenti, consentendo &#8211; implicitamente – al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale in carica, di conservare le loro rilevanti funzioni fino al momento delle nuove elezioni e di essere eleggibili, sì da poter cumulare, nel delicato periodo della campagna elettorale, i due ruoli di candidato consigliere e di componente della Giunta regionale in carica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/6408_6408.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pescara-ordinanza-1-3-2005-n-0/">Tribunale di Pescara &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-348/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.348</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Calderoni sull&#8217;attività di stabilimento balneare e di somministrazione di alimenti e bevande Atti autorizzatori per attività di stabilimento balneare e di somministrazione di alimenti e bevande – Sospensione in seguito ad organizzazione in forma imprenditoriale di un pubblico spettacolo e intrattenimento musicale – Violazione dell’art.10 TULPS &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-348/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-348/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Calderoni</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;attività di stabilimento balneare e di somministrazione di alimenti e bevande</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atti autorizzatori per attività di stabilimento balneare e di somministrazione di alimenti e bevande – Sospensione in seguito ad organizzazione in forma imprenditoriale di un pubblico spettacolo e intrattenimento musicale – Violazione dell’art.10 TULPS &#8211; Sussistenza limitatamente alla sospensione dell’autorizzazione relativa allo stabilimento balneare</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di specie, il ricorrente effettuava in forma imprenditoriale, desumibile dalla sua pubblicizzazione, avvenuta mediante la stampa locale e l’affissione di locandine, e dalla considerevole affluenza di pubblico, un pubblico spettacolo per la preselezione di Miss Italia ed un pubblico trattenimento musicale, in mancanza del possesso della prescritta licenza di PS. Il Comune intimato sospendeva, quindi, le autorizzazione dell’attività di stabilimento balneare e di somministrazione di alimenti e bevante. Invero, nell’esercizio dell’attività di stabilimento balneare, l’obbligo di licenza ex art.69 TULPS è escluso, qualora il titolare dello stabilimento organizzi per la propria clientela all’aria aperta, senza mettere in opera strutture autonome e senza far pagare il biglietto, né pretendere un aumento dei costi delle consumazioni, feste da ballo et similia. Tali iniziative sono riconducili nel novero delle attività effettuate da uno stabilimento balenare,  risultando, invece, esorbitanti rispetto alle ordinarie attività di somministrazione di alimenti e bevande, in seguito all’ovvio incremento del volume delle consumazioni. Ne deriva, pertanto, l’illegittimità del solo provvedimento di sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio dello stabilimento balneare per violazione dell’art.10 TULPS.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE II</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano		 	Presidente<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
#NOME?			Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 999/2004  proposto da:</p>
<p><b>AZZI ALBERTO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BOLOGNESI AVV. DARIOBOLOGNESI AVV. VALERIOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA MASSIMO D’AZEGLIO N.42presso<br />
BOLOGNESI AVV. DARIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI COMACCHIO</b> rappresentato e difeso da:<br />
VALGIMIGLI AVV. LORENZO<br />
con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
VIA RUBBIANI 3</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’atto 10.6.2004, n. 23754 del Comune di Comacchio;</p>
<p>e per il risarcimento del danno consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed udita, altresì, l’Avv. Salucci, in sostituzione dell’Avv. Valgimigli, per il Comune resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I. Con l’atto in epigrafe il Comune di Comacchio ha sospeso, per due giorni, sia l’autorizzazione ex art. 86 TULPS relativa allo stabilimento balneare “Malua” in Lido di Spina, sia l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande nel medesimo esercizio, per avere il suo titolare dato luogo all’organizzazione in forma imprenditoriale di un pubblico spettacolo denominato “Preselezione provinciale di Miss Italia”, nonché di un pubblico intrattenimento consistente in diffusione di musica e animazione.<br />
Avverso tale atto, il suddetto titolare deduce, mediante il presente ricorso, le seguenti censure:<br />
1)	violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990;<br />	<br />
2)	violazione degli artt. 68, 69, 80 TULPS e 659 c.p.;<br />	<br />
3)	mancata applicazione dell’art. 12 L.R. n. 14/2003 e dell’ordinanza Sindaco di Comacchio 4.5.2004, n. 165;<br />	<br />
4)	motivazione insufficiente (per omessa ponderazione degli interessi coinvolti) ed irragionevole (per difetto di nesso consequenziale tra presupposti e conclusioni).<br />	<br />
II. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, per resistere alle domande cautelare, annullatoria e risarcitoria proposte con il ricorso introduttivo.<br />
In particolare, oltre a sostenerne l’infondatezza nel merito, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso:<br />
&#8211;	per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in data 16 giugno 2004 il Responsabile Attività Produttive ha disposto, in accoglimento di apposita istanza presentata dal ricorrente, la sospensione dell’impugnato atto 10.6.2004 ed il differimento dell’applicazione delle conseguenti sanzioni per giorni sessanta, decorrenti dalla notifica dell’atto medesimo;<br />	<br />
&#8211;	per carenza di interesse ad agire, in quanto “il ricorrente non contesta affatto il contenuto discrezionale del provvedimento, bensì la veridicità  e l’esattezza dei presupposti sui quali esso si fonda, vale a dire degli accertamenti compiuti dalla Polizia, nonché dei verbali di contestazione”.<br />	<br />
III. Nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2004, questa Sezione, con Ordinanza n. 961, accoglieva limitatamente la domanda cautelare avanzata in ricorso e, per l’effetto, sospendeva l’esecuzione del provvedimento impugnato nella sola parte in cui disponeva la sospensione per due giorni dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento balneare.<br />
IV. Indi, all’odierna udienza pubblica, la causa passava in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il Collegio deve preliminarmente disattendere le eccezioni sollevate in rito dalla difesa del Comune, e ciò per le seguenti considerazioni:       <br />
a)	il provvedimento dirigenziale 16.10.2004 si limita a disporre – in espresso accoglimento di conforme istanza del ricorrente – un semplice  differimento di sessanta giorni del periodo di sospensione e chiusura inizialmente stabilito (da sabato 19.6.2004 a lunedì 21.6.2004), precisando esplicitamente che “i nuovi giorni di sospensione delle autorizzazioni e conseguente chiusura dell’attività saranno oggetto di successivo provvedimento da adottarsi entro lo spirare del termine suindicato”. Pertanto, è soltanto l’esecuzione dell’atto impugnato che viene differita nel tempo e demandata ad un successivo provvedimento di individuazione delle nuove coordinate temporali di applicazione delle determinazioni assunte, sulle quali non vi è, tuttavia, alcun ripensamento da parte dell’Amministrazione: ne consegue l’attualità dell’interesse del ricorrente a contestare la legittimità delle suddette determinazioni, la cui efficacia è sospesa solo temporaneamente, per un periodo breve e predeterminato;<br />	<br />
b)	se è vero che il corpo centrale delle deduzioni del ricorrente (secondo e terzo motivo) si occupa dei risvolti essenzialmente fattuali che caratterizzano il caso di specie, è pur vero che il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 10 TULPS, sotto il profilo del difetto di motivazione e di “ponderazione degli interessi rilevanti”, così censurando l’esercizio del potere discrezionale da parte del Comune e dimostrando la sussistenza di un idoneo interesse ad agire in questa sede giurisdizionale.																																																																																												</p>
<p>2.1. Passando, pertanto, all’esame del merito del ricorso, il Collegio ritiene, innanzitutto, di non poter ravvisare la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, dedotta con il primo mezzo di impugnazione, in quanto, come esattamente osservato dalla difesa comunale, la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso che la notificazione di un verbale di contestazione e accertamento di infrazioni e inadempimenti, redatto da Agenti di Polizia, nella misura in cui consente ai soggetti interessati di prendere conoscenza del procedimento avviato, spiega gli effetti della comunicazione di cui agli artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990 (cfr. ad es. Sezione staccata di Parma di questo T.A.R., 29 gennaio 2001, n. 33 e 25/5/2000 n. 284 ; T.A.R. Toscana, sez. 1^, 18/2/1998 n.86).<br />
Con specifico riferimento al provvedimento di sospensione dell&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande (del quale anche qui si controverte) è stato, poi, ritenuto che, a seguito della notifica del verbale di accertamento di infrazioni, il titolare dell&#8217;autorizzazione amministrativa è pienamente a conoscenza dell&#8217;inizio del procedimento, venendo così a trovarsi nella condizione di poter interloquire con la p.a., con la conseguenza che il suddetto provvedimento non può considerarsi illegittimo, a causa della mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 (T.A.R. Liguria, sez. II, 25 luglio 2001, n. 850, citata anche nell’atto di costituzione del Comune).<br />
E, nella specie, risulta agli atti del giudizio che in data 3 giugno 2004 (e cioè, prima dell’adozione del provvedimento impugnato), sono stati notificati al ricorrente i verbali nn. 28, 29 e 30 (di contestazione di accertata violazione amministrativa), assunti a presupposto del provvedimento medesimo.<br />
2.2. Per quanto già anticipato al precedente capo 1, lett. b), è altresì da condividere, anche se solo limitatamente al secondo e terzo mezzo di impugnazione, la difesa del Comune, laddove evidenzia che le censure dedotte dal ricorrente mirano a contestare fondamentalmente la veridicità ed esattezza dei suddetti accertamenti compiuti dalla Polizia municipale: invero, con il secondo motivo si tende a ridimensionare “la sfilata del 30 maggio 2004” come “attuata da ragazze locali presenti nello stabilimento”; mentre con il terzo motivo si nega che vi sia stato alcun allestimento specifico e che la sala o i luoghi di consumazione dello stabilimento abbiano afflusso superiore alle cento persone. <br />
All’opposto, i suddetti verbali riportano circostanze fattuali affatto differenti, quali:<br />
&#8211;	la forma imprenditoriale (e non meramente “interna”) dell’iniziativa, desumibile dalla sua pubblicizzazione, avvenuta sulla stampa locale in un caso e mediante locandine e depliant, nell’altro;<br />	<br />
&#8211;	la considerevole presenza di pubblico, dalle  300 (verbale n. 28 – ore 17, 35 del giorno 30 maggio 2004) alle mille persone (verbale n. 29 &#8211; ore 20, 40 dello stesso giorno).<br />	<br />
Orbene, è noto che la giurisprudenza tanto del Giudice ordinario (da ultimo: Cassazione civile, sez. lav., 24 giugno 2004, n. 11751), quanto del Giudice amministrativo (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 gennaio 2003, n. 177 e sez. IV, 7 giugno 1999, n. 977) converge nel senso che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell&#8217;autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all&#8217;esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria privilegiata possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati e alle valutazioni del pubblico ufficiale, che possono, invece, essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso. <br />
Nella specie, il ricorrente non solo non ha contrastato le soprariportate risultanze dei verbali di contestazione redatti da agenti della Polizia Municipale di Comacchio mediante il ricorso allo strumento giudiziale della querela di falso, ma neppure ha prodotto alcun  elemento obiettivo di prova, atto a suffragare le proprie argomentazioni e ad inficiare le valutazioni degli organi accertatori, cosicché le une e le altre (risultanze fattuali e relative valutazioni) devono ritenersi come incontroverse in causa.<br />
In particolare, devono considerarsi come non adeguatamente confutate le conclusioni cui pervengono i suddetti verbali, e cioè che il ricorrente ha effettuato in forma imprenditoriale, senza essere in possesso della prescritta licenza di P.S.:<br />
&#8211;	un pubblico spettacolo di preselezione provinciale di Miss Italia, (cfr. verbale n. 28 del 30 maggio 2004);<br />	<br />
&#8211;	un pubblico trattenimento musicale (cfr. verbale n. 29 del 30 maggio 2004).<br />	<br />
Ne consegue l’infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso.<br />
2.3.1. Colgono, invece, nel segno le censure di cui al quarto ed ultimo mezzo di impugnazione, con le quali si deduce che l’esercizio del potere di sospensione attribuito dall’art. 10 TULPS esige una motivazione rigorosa e che quella addotta dal provvedimento impugnato si rivela, viceversa, irragionevole per difetto di nesso consequenziale tra presupposti e conclusioni.<br />
2.3.2. Invero, la giurisprudenza è costante da tempo nel puntualizzare che la suddetta disposizione si riferisce a tutte le fattispecie che concretino un&#8217;utilizzazione non conforme alla disciplina amministrativa dell&#8217;autorizzazione e dell&#8217;attività autorizzata (T.A.R. Campania Napoli, 13 novembre 1986, n. 205): il  che comporta, necessariamente, una stretta riferibilità dell’<abuso> (è questo il termine utilizzato dal citato art. 10) alla medesima attività.<br />
Ma per quanto riguarda, in particolare, l’attività di stabilimento balneare di cui è causa, l’obbligo di licenza ex artt. 68-69 TULPS (il cui difetto è assunto nel provvedimento impugnato a presupposto dell’applicazione dell’art. 10 del medesimo TULPS) viene circoscritto, nello stesso contributo dottrinale versato in atti dal Comune (doc. 10), a quelle iniziative (es. discoteca) che hanno un utilizzo autonomo e indipendente rispetto allo stabilimento balneare; mentre il suddetto contributo &#8211; dopo aver osservato che le autorizzazioni ex artt. 68 e 69 andrebbero riunificate, non avendo più motivo di esistere la distinzione tra le stesse &#8211; esclude la necessità del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 68, qualora il titolare di uno stabilimento balneare organizzi “per la propria clientela, all’aria aperta, senza mettere in opera strutture e senza far pagare biglietto di ingresso, né pretendere aumento nel costo dei servizi offerti dallo stabilimento, una festa da ballo”.<br />
E’ esattamente questa la fattispecie di cui qui si controverte, poiché dai verbali VV.UU. si desume che le iniziative di cui si tratta sono state effettuate “nell’area esterna antistante lo stabilimento balneare”, senza che sia stata messa in opera alcuna struttura autonoma, poiché al più l’area è stata “apprestata” mediante organizzazione degli spazi, dislocazione di sedie e utilizzo di attrezzature precarie (struttura in legno, di supporto alla consolle musicale); mentre è pacifico in causa che non era previsto il biglietto di ingresso e che non era stato attuato l’aumento del costo delle consumazioni: si veda pag. 11 dell’atto di costituzione in giudizio del Comune, ove si aggiunge che l’ingente numero di spettatori costituiva ex se una fonte di ricavo nettamente superiore alle spese sostenute per organizzare la sfilata.<br />
2.3.3. Ma è proprio questo il punto decisivo, e cioè: <br />
&#8211;	se, per un verso, le iniziative, svoltesi il 30 maggio 2004 presso il bagno Malua, non possono essere ritenute esorbitanti (per le concrete modalità con cui si sono svolte e che sono state appena  evidenziate) dal novero delle attività effettuate da uno stabilimento balneare (che è esercizio pubblico) nei confronti della clientela che vi accede, cosicché non necessitano di distinta ed autonoma autorizzazione di P.S.;<br />	<br />
&#8211;	per l’altro, esse si riverberano invece, direttamente ed immediatamente, sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande, determinando un ovvio incremento del volume delle consumazioni.<br />	<br />
Sotto questo profilo, stante il carattere imprenditoriale (rilevato nei verbali di contestazione e non smentito dagli atti di causa) con cui sono state organizzate, esse fuoriescono dall’area di attività ordinariamente coperta dalla relativa licenza di somministrazione e necessitano di distinta autorizzazione ex art.. 68-69 TULPS.<br />
2.3.4. In definitiva, lo scostamento da quanto autorizzato (l’<abuso> ex art. 10 TULPS) è ravvisabile con esclusivo riferimento all’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande e non già anche a quella per l’esercizio dello stabilimento balneare.<br />
Solo relativamente alla sospensione di quest’ultima autorizzazione, l’impugnato provvedimento sanzionatorio incorre, pertanto, nel vizio di “difetto di nesso consequenziale tra presupposti e conclusioni”, dedotto dal ricorrente nella rubrica del quarto mezzo di impugnazione: e solo relativamente a detta parte tale provvedimento va annullato, esattamente come, in sede cautelare, solo per tale parte il medesimo atto era stato, da questa Sezione, sospeso.<br />
La domanda annullatoria va, pertanto, accolta nei limiti dianzi precisati.</p>
<p>3. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che essa era stata delineata dal ricorso introduttivo nei termini che seguono:<br />
&#8211;	nel caso non fosse stata accolta l’istanza cautelare di sospensione, la conseguente chiusura per due giorni avrebbe provocato un danno per mancato guadagno quantificato in euro 35.000 ed un danno all’immagine, a sua volta equitativamente quantificato in euro 4.000;<br />	<br />
&#8211;	la quantità del danno sarebbe stata documentalmente dimostrata in via istruttoria, anche in sede di motivi aggiunti, nel caso di chiusura dello stabilimento balneare.<br />	<br />
Orbene, è agevole constatare che nessuna di queste due “condizioni” si è verificata in corso di causa, poiché, per un verso, la parziale misura cautelare concessa da questo Giudice ha impedito la chiusura proprio dello stabilimento balneare; e, per l’altro, il ricorrente non ha, comunque, provveduto all’integrazione documentale di supporto alla suddetta istanza  e alla sua necessaria ridefinizione sotto il profilo del quantum, in relazione ad entrambe le voci addotte (mancato guadagno e danno all’immagine).<br />
Per l’insieme di tali ragioni, occorre disattendere l’originaria domanda de qua, in quanto non adeguatamente specificata e comprovata in giudizio.</p>
<p>4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto negli esclusivi limiti sopra indicati al capo 2.3.5. e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato nella sola in cui parte dispone la sospensione per due giorni dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento balneare, di cui il ricorrente è titolare.<br />
Per la restante parte (residua domanda impugnatoria ed autonoma domanda risarcitoria) il ricorso deve essere, invece, respinto..<br />
Anche tenuto conto di tale esito della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe nella sola parte in motivazione indicata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-348/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-343/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.343</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Di Benedetto sul riparto di giurisdizione in materia di opposizione avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati Opposizione avverso il fermo amministrativo di un bene mobile registrato ex art.86, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973 – Giurisdizione del giudice ordinario La controversia relativa alla legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-343/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-343/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Di Benedetto</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in materia di opposizione avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opposizione avverso il fermo amministrativo di un bene mobile registrato ex art.86, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973 –  Giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa alla legittimità del fermo amministrativo di un’autovettura disposto da un concessionario della riscossione tributi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale provvedimento rientra nella procedura di esecuzione forzata tributaria, con la conseguenza che le relative liti sono sottratte sia alla giurisdizione tributaria in virtù di quanto dispone l’art.2, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, sia alla cognizione del giudice amministrativo, incidendo su posizioni di diritto soggettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano 	Presidente<br />
#NOME?	Consigliere<br />
#NOME?	Consigliere Rel.Est.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso N. 1247/2004 proposto da</p>
<p><b>Bruno Bertoni</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Zamboni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Bologna, viale Panzacchi n. 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ESATRI Esazione Tributi S. p. A.</b>, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Romano ed elettivamente domiciliata in Bologna, presso l’Avv. Sergio Sentimenti, via D’Azeglio n. 27;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del provvedimento di fermo dell’autovettura di proprietà del ricorrente Fiat Punto 1.9 JJTD 01910, targa BJ119SG e di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza del 20 gennaio 2005 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo il provvedimento, in epigrafe indicato, di fermo dell’autovettura di proprietà, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente intimato che ha controdedotto alle avverse doglianze ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
Il Collegio ritiene di dover, preliminarmente ed in modo assorbente, affrontare il tema della giurisdizione in materia di opposizione agli atti con i quali i concessionari della riscossione impongono il fermo amministrativo.<br />
Il fermo amministrativo è disciplinato dall’art. 86, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. q) D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e dal D.M. 7 settembre 1998, n. 503.        L’art. 3 del citato DM 503/1998 prevede che l’adozione del fermo amministrativo presuppone un pignoramento negativo in relazione al bene mobile registrato. Ne discende che l’emanazione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati in pubblici registri, ai sensi dell’art. 86 DPR 602/73, presuppone la notificazione della cartella di pagamento e il tentativo di pignoramento e quindi rientra nella procedura di esecuzione forzata tributaria, con la conseguenza che le relative liti, sottratte alla giurisdizione tributaria dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Veneto, sez. 1^, 30 gennaio 2003, n. 886). <br />
Sul punto della insussistenza in materia della giurisdizione del giudice amministrativo sussistono, per quanto non univoche, numerose pronunce giurisprudenziali (TAR Lombardia, 1^ sez., n. 5796/2004, TAR Lombardia, 1^ sez., 5 maggio 2003, n. 1140; TAR Toscana, 1^ sez., 26 maggio 2004, n. 1620; TAR Valle d’Aosta, 24 settembre 2004, n. 95; Cons. Stato, ord. 4356/2004; Cons. Stato, ord. 7181/2004). <br />
Il Collegio ritiene di aderire a questo orientamento, confermando i precedenti del T. A. R. per l’Emilia – Romagna sul punto ( T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. I, 19/1/2004, n. 72; 1/10/2003, n. 1714; 25/11/2003, n. 2516).<br />
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Sussistono gustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il giorno 20 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-1-3-2005-n-343/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2005 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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