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	<title>1/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1907</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-1-3-2004-n-1907/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-1-3-2004-n-1907/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1907</a></p>
<p>Pres., Est. Giulia Chiovenda Anna (Avv.ti Cassiano, Milli) c/ Comune di Pomezia Procedimento amministrativo –equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio –– pareri discordanti di più organi investiti del giudizio di dipendenza delle infermità da causa di servizio – provvedimento di diniego &#8211; difetto di motivazione per violazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-1-3-2004-n-1907/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1907</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-1-3-2004-n-1907/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1907</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Est. Giulia<br /> Chiovenda Anna (Avv.ti Cassiano, Milli) c/ Comune di Pomezia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo –equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio –– pareri discordanti di più organi investiti del giudizio di dipendenza delle infermità da causa di servizio – provvedimento di diniego &#8211; difetto di motivazione per violazione art. 3 l. n. 241/90 &#8211; sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove, in presenza di pareri discordanti espressi dagli organi investiti del giudizio di accertamento della eventuale dipendenza di infermità da cause di servizio, l’Amministrazione recepisca quello di contenuto negativo emanando un provvedimento di diniego sull’istanza di equo indennizzo, tale provvedimento difetta di motivazione quando vi sia stata la mancata esibizione del parere posto fondamento del diniego in violazine dell’obbligo ex art. 3, terzo comma, legge n. 241/90 e quano &#8211; pur non non essendovi un obbligo di motivare la preferenza accordata &#8211; l’Amministrazione non abbia comunque verificato che l’organo di cui condivide il parere abbia tenuto conto degli altri giudizi eventualmente discordanti, esplicitando le ragioni del proprio contrario avviso (cfr.; ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18.4.2000, n. 2330; Sez. IV, 22.6.2000, n. 3544; Sez. VI, 2.7.2002, n. 3613).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Difetto di motivazione del provvedimento di diniego di riconoscimento di equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio emanato in presenza di pareri discordanti</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA</center></b><br />
<center><b> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b><br />
<center><b> Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. II bis)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b> SENTENZA</center></b><br />
sul ricorso n. 3849/95 proposto da<br />
<b> CHIOVENDA Anna</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Cassiano e Marina Milli, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Via F. Civinini, 12;<br />
<center>contro</center><br />
il <b> Comune di Pomezia in persona del Sindaco in p.t.</b>, non costituitosi in giudizio,<br />
per l’annullamento <br />
del provvedimento prot. 2407 in data 20.1.1995, col quale il Comune ha respinto l’istanza di equo indennizzo presentata da Francesco Di Stefano;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la sentenza interlocutoria n. 6228 del 14.7.2003; <br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 15/01/2004 il Consigliere Dott. Patrizio Giulia;<br />
Udito altresì l’avv. M. Milli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b> FATTO</center></b><br />
Con ricorso notificato in data 17.3.1995 la sig.ra Anna Chiovenda, vedova di Francesco Di Stefano, ha impugnato il provvedimento n. 2407 del 20.1.1995 con il quale il Comune di Pomezia, su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ha respinto l’istanza di equo indennizzo presentata dal sig. Francesco Di Stefano.<br />
La ricorrente, dopo aver premesso che le infermità da cui il sig. Di Stefano era affetto erano state riconosciute dalla Commissione Medica presso l’Ospedale Militare di Roma come dipendenti da causa di servizio (verbale 13.12.1991) e che sulla domanda di equo indennizzo si era favorevolmente espresso il Comune di Pomezia (delibera 9.3.1994) deduce che il provvedimento di diniego è viziato da difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, non essendo possibile conoscere le ragioni per le quali il C.P.P.O. e l’Amministrazione Comunale hanno ritenuto le infermità in questione non dipendenti da causa di servizio, senza considerare che l’interessato aveva svolto le proprie mansioni presso l’Archivio comunale e l’Ufficio protocollo Generale in locali freddi ed umidi, provvedendo, pur essendo di costituzione obesa, allo spostamento di materiale più o meno pesante.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 6228 del 14.7.2003 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ai quali il Comune di Pomezia non ha adempiuto.<br />
Nella pubblica udienza del 15.1.2004 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><center><b> DIRITTO</center></b></p>
<p>Con il provvedimento impugnato il Sindaco di Pomezia ha respinto la domanda di equo indennizzo presentata dal sig. Francesco Di Stefano, coniuge della ricorrente, sulla base del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che aveva ritenuto le infermità lamentate dall’interessato non dipendenti da causa di servizio.<br />
E’ fondata la censura di difetto di motivazione proposta dalla ricorrente in relazione alla omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a recepire il parere negativo del predetto C.P.P.O., contrastante con quello precedentemente espresso della Commissione medico ospedaliera, presso l’Ospedale Militare di Roma.<br />
Al riguardo il Collegio rileva che il richiamato parere del Comitato non è stato esibito dall’Amministrazione, nonostante l’obbligo sancito dall’art. 3, terzo comma, della legge 7.8.1990, n. 241 e la richiesta contenuta in due ordinanze presidenziali e in una decisione istruttoria, per cui la dedotta mancanza di motivazione deve ritenersi provata, nei confronti del predetto parere del C.P.P.O., alla stregua della regola di giudizio sancita dall’art. 116 cod. proc. Civ., applicabile per pacifica giurisprudenza anche nel processo amministrativo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 29.1.2002, n. 476).<br />
Ora, anche se, in linea di principio, l’Amministrazione non ha l’obbligo di motivare la preferenza accordata al parere emesso dal C.P.P.O., essa è comunque tenuta a verificare che il Comitato abbia tenuto conto degli altri giudizi eventualmente discordanti, esplicitando le ragioni del proprio contrario avviso (cfr.; ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18.4.2000, n. 2330; Sez. IV, 22.6.2000, n. 3544; Sez. VI, 2.7.2002, n. 3613).<br />
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. verbale della Commissione medica ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Roma in data 13.12.1991) emerge che la CMO aveva giudicato alcune delle infermità denunciate dal Sig. Di Stefano (spondiloartrosi con discopatie multiple; cardiopatia ischemica con pregresso infarto del miocardio; esiti di safenectomia bilaterale con residua insufficienza del circolo venoso) dipendenti da causa di servizio, in quanto “risulta dagli atti come il paziente per lungo tempo ha prestato servizio gravoso, in ambienti non idonei”.<br />
Pertanto, in presenza di tale giudizio, al quale il C.P.P.O., a quanto risulta, si è limitato a contrapporre apoditticamente il proprio diverso parere, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di dover preferire quest’ultimo rispetto a quello discordante della C.M.O., tanto più che, in precedenza la stessa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale in data 9.3.1994 aveva espresso parere favorevole alla dipendenza da causa di servizio, dando altresì atto (cfr. rapporto informativo in data 21.3.1994) che il Di Stefano “fino a tutto il 1997 è stato in servizio presso l’Archivio comunale in locali freddi e umidi”.<br />
Il ricorso va, in conclusione, accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p><center><b> P.Q.M.</center> </b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da Chiovenda Anna e , per l’effetto, annulla l’atto impugnato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Condanna il Comune di Pomezia al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15.1.2004, con l’intervento dei signori:<br />
Patrizio Giulia Presidente, est.<br />
Evasio Speranza Consigliere<br />
Solveig Cogliani Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1902/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1902</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sapone Istituto Suore Oblatre Gesù e Maria (Avv. Biaggi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Valutazione delle opere abusive con il vincolo archeologico – Competenza esclusiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1902/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1902/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1902</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sapone<br /> Istituto Suore Oblatre Gesù e Maria (Avv. Biaggi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Valutazione delle opere abusive con il vincolo archeologico – Competenza esclusiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Sussiste – Competenza degli enti locali – E’ Esclusa – Obbligo di adottare i relativi provvedimenti indipendentemente dalla presentazione di un’istanza di sanatoria ex art.13 L. n.47/85 – E’ Tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta in via esclusiva al Ministero dei Beni e per le Attività Culturali la valutazione della compatibilità delle opere abusive con il vincolo archeologico, e la stessa, pertanto, è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti ripristinatori indipendentemente da un’eventuale presentazione al comune di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art.13 della L. n.47/1985, non avendo l’ente locale alcuna competenza in materia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è tenuto, in via esclusiva, ad adottare i relativi provvedimenti indipendentemente dalla presentazione di una istanza di sanatoria ex art.13 della L. n.47/85</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center><br />
N.9261 RGR &#8211; Anno 2003<br />
<center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE II</b></center></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center></p>
<p>sul ricorso 9261 del 2003 proposto<br />
dall’<b>Istituto Suore Oblate Gesù e Maria</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Biaggi ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Sezione;</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario; <br />
per l’annullamento:<br />
dell’ingiunzione di demolizione della tettoia e della camma fumaria, abusivamente realizzate su immobile sottoposto a vincolo ex lege 1089/1939, ricevuta in epoca successiva al 20/5/2003;<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;<br />Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il dottor Giuseppe Sapone;<br />
Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2004;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p>Con il proposto gravame l’istituto ricorrente, proprietario dell’immobile sito in Albano Laziale, Via Cellomaio, che ingloba le terme di Cellomaio, monumento sottoposto a vincolo archeologico con DM dell’8 febbraio 1929, ha impugnato la determinazione del 9 maggio 2003 con cui la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha disposto la demolizione delle seguenti opere in quanto abusivamente realizzate:</p>
<p>un porticato ancorato alla struttura principale con pilastri di mattoni e copertura in legno avente le dimensioni di metri 11,90 x 6,10;una canna fumaria.<br />Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:<br />
Violazione di legge e difetto di istruttoria.<br />
Si è costituito l’intimato Ministero contestando le prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />Alla pubblica udienza dell’11 febbraio il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>Con il proposto gravame l’istituto ricorrente, proprietario dell’immobile sito in Albano Laziale, Via Cellomaio, che ingloba le terme di Cellomaio, monumento sottoposto a vincolo archeologico con DM dell’8 febbraio 1929, ha impugnato la determinazione del 9 maggio 2003 con cui la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha disposto la demolizione delle seguenti opere in quanto abusivamente realizzate:<br />
a) un porticato ancorato alla struttura principale con pilastri di mattoni e copertura in legno avente le dimensioni di metri 11,90 x 6,10;<br />
b) una canna fumaria.<br />
Non suscettibile di accoglimento è l’unica doglianza prospettata con cui è stato fatto presente che la contestata determinazione è stata assenta senza il supporto di un’adeguata istruttoria ed avrebbe precluso al comune di Albano Laziale di effettuare l’esame dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art.13 della L. n.47/1985.<br />
Al riguardo il Collegio osserva, alla luce della documentazione versata agli atti dall’intimata amministrazione, che:</p>
<p>l’adozione della gravata determinazione è stata preceduta da un sopralluogo in cui è stata riscontrata la sussistenza e l’entità degli abusi de quibus ed è stato invitato l’istituto ricorrente a presentare un progetto al fine di ottenere l’eventuale rilascio, in sanatoria, della prescritta autorizzazione; <br />
la mancata produzione del richiesto progetto ha indotto la resistente amministrazione a disporre la rimozione delle opere de quibus.<br />Relativamente al secondo profilo di doglianza deve essere sottolineato che, spettando la valutazione della compatibilità delle opere abusive con il vincolo archeologico all’esclusiva competenza dell’intimata amministrazione, la stessa, pertanto, è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti ripristinatori indipendentemente da un’eventuale presentazione al comune di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art.13 della L. n.47/1985, non avendo l’ente locale alcuna competenza nella materia oggetto della presente controversia.<br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.<br />
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</b></center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9261 del 2003, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna l’istituto ricorrente al pagamento a favore della resistente amministrazione delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento). <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:<br />
Dr. Domenico LA MEDICA &#8211; Presidente<br />
Dr. Francesco RICCIO &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe SAPONE &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1900</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sapone Bellocci (Avv.ti Mariani Marini e Gobbi) c. Amm.ne Autonoma Monopoli di Stato Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Commissione Centrale per la revisione dei corrispettivi di appalto relativi alla gestione per la vendita di generi di monopolio – Nuova determinazione del corrispettivo di gestione – Criterio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1900</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sapone<br /> Bellocci (Avv.ti Mariani Marini e Gobbi) c. Amm.ne Autonoma Monopoli di Stato</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Commissione Centrale per la revisione dei corrispettivi di appalto relativi alla gestione per la vendita di generi di monopolio – Nuova determinazione del corrispettivo di gestione – Criterio adoperato dalla P.A. che non tiene conto del fatto che la mole di lavoro di un magazzino cresce proporzionalmente al numero delle rivendite che vi fanno capo &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il criterio adoperato dall’amministrazione per la determinazione del corrispettivo di gestione, deve tener conto che se è vero che il numero dei prelevamenti può essere positivamente correlato al numero delle rivendite servite, è altrettanto vero che ad un maggior importo complessivo dei prelevamenti può corrispondere verosimilmente un maggior numero degli stessi, rappresentando l’ipotesi opposta, fondata sul maggior importo dei singoli prelevamenti in relazione soprattutto al maggior valore delle merci prelevate, una sorta di eccezione, che se ben può accadere in specifiche e particolari ipotesi, tuttavia, non assume una valenza generale. Ed invero, anche ad ammettere l’ipotesi del maggior numero dei prelevamenti di minor importo unitario in relazione al maggior numero delle rivendite servite, da ciò non ne consegue automaticamente una maggior incidenza nell’ambito dell’attività lavorativa espletata dagli addetti ai magazzini, in quanto è incontestabile che ad una maggiore quantità di merci prelevate con un singolo prelevamento corrisponde un maggior utilizzo del personale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di determinazione dei corrispettivi di gestione per la vendita di generi di monopolio è legittimo il criterio adoperato dall’amministrazione che non tiene conto del fatto che la mole di lavoro di un magazzino cresce proporzionalmente al numero delle rivendite che vi fanno capo</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center><br />
N. 3205 RGR &#8211; Anno 1988<br />
<center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />SEZIONE II</b></center><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center></p>
<p>sul ricorso n.3205 del 1988 proposto dal signor<br />
<b>Bellucci Mario</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alarico Mariani Marini e Goffredo Gobbi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gobbi in Roma, Via Maria Cristina n.8;</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p>l’<b>Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;per l’annullamento:</p>
<p>a) del provvedimento adottato dalla Commissione Centrale per la revisione dei corrispettivi di appalto nella seduta del 26/11/1987, comunicato al ricorrente con nota dell’Ispettorato Compartimentale di Pescara n.825 dell’11/2/1988 pervenuta il 19 febbraio 1988, con cui è stato assegnato al magazzino vendita generi di monopolio di Teramo il nuovo corrispettivo di gestione di 7,800 per mille a decorrere dal 1° maggio 1985;<br />b) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente compresi il verbale della Commissione paritetica, di cui all’art.34 del DPR n.971/1973, del 13/12/1984 ed il verbale delle sedute della suddetta commissione tenutesi nei giorni 17 giugno e 21 giugno 1987.<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione autonoma; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Gobbi per il ricorrente;<br />Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, gestore del magazzino di vendita dei generi di monopoli di Stato di Teramo, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha disposto la revisione di ufficio del corrispettivo di gestione portandolo, con decorrenza 1° maggio 1985, da lit. 10.670 per mille sull’importo lordo dei prelevamenti a lit.7.800 per mille.</p>
<p>Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:</p>
<p>Eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.<br /> Violazione dell’art.33, penultimo comma, del DPR n.1074/1958, come sostituito dall’articolo unico del DPR n.81/1970. <br />
Si è costituita l’intimata amministrazione contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, gestore del magazzino di vendita dei generi di monopoli di Stato di Teramo, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha disposto la revisione di ufficio del corrispettivo di gestione portandolo, con decorrenza 1° maggio 1985, da lit. 10.670 per mille sull’importo lordo dei prelevamenti a lit.7.800 per mille.<br />
Con il primo motivo di doglianza l’attuale istante, premesso che il corrispettivo de quo è determinato dal rapporto espresso in millesimi, tra le spese di gestione riconosciute e l’importo dei prelevamenti del gestore, ha prospettato la palese illogicità del criterio utilizzato per individuare le spese di gestione, derivante dalle seguenti operazioni:</p>
<p>il costo effettivo sostenuto per il personale impiegato deve essere rapportato all’importo annuo dei prelevamenti ed al numero delle rivendite servite dal magazzino;<br />
il quoziente in tal modo ottenuto viene successivamente convertito in un corrispondente numero di dipendenti e di giornate lavorative.<br />
In tale contesto, premesso che l’importo dei prelevamenti è largamente prevalente rispetto al numero delle rivendite servite, l’interessato ha evidenziato l’illogicità del suddetto criterio, il quale non tiene conto che “la mole di lavoro di un magazzino cresce proporzionalmente al numero delle rivendite che vi fanno capo e solo marginalmente in relazione all’importo dei generi prelevati” (pag.5), e “privilegia irrazionalmente “i gestori dei magazzini delle zone nelle quali si registra uno smercio più elevato, quantitativamente e/o qualitativamente di prodotti (pag.6).<br />
In sostanza la tesi ricorsuale, nel riconoscere che il costo sostenuto per l’utilizzo del personale è condizionato dal numero dei prelevamenti, si basa sull’assunto che ad un maggior importo complessivo dei prelevamenti non corrisponde automaticamente un maggior numero degli stessi, atteso che occorre tener presente anche l’importo unitario degli stessi, mentre il numero dei prelevamenti è, invece, sicuramente positivamente correlato al numero delle rivendite servite.<br />
Al riguardo, premesso che la materia de qua è riservata ad una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, il Collegio non può non sottolineare che il criterio contestato non appare inficiato dalla dedotta illogicità, ed anzi ben può ritenersi razionalmente raccordato, tenuto conto dell’esigenza di dettare una disciplina uniforme, a quella che secondo l’id quod plerumque accidit può essere considerata la tipica situazione fattuale.<br />
In merito il Tribunale osserva che:</p>
<p>se è vero che il numero dei prelevamenti può essere positivamente correlato al numero delle rivendite servite, è altrettanto verso che ad un maggior importo complessivo dei prelevamenti può corrispondere verosimilmente un maggior numero degli stessi, rappresentando l’ipotesi opposta, fondata sul maggior importo dei singoli prelevamenti in relazione soprattutto al maggior valore delle merci prelevate, una sorta di eccezione, che se ben può accadere in specifiche e particolari ipotesi, tuttavia, non assume una valenza generale;<br />
anche ad ammettere l’ipotesi ricorsuale (maggior numero dei prelevamenti di minor importo unitario in relazione al maggior numero delle rivendite servite) da ciò non ne consegue automaticamente una maggior incidenza nell’ambito dell’attività lavorativa espletata dagli addetti ai magazzini, in quanto è incontestabile che ad una maggiore quantità di merci prelevate con un singolo prelevamento corrisponde un maggior utilizzo del personale.<br />Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la censura in trattazione deve essere rigettata.<br />
Non suscettibile di favorevole esame è anche la successiva doglianza con cui è stata contestata la decorrenza retroattiva della gravata determinazione.<br />
Al riguardo deve essere sottolineato che:</p>
<p>a) nella vicenda de qua l’amministrazione aveva disposto la revisione di ufficio del corrispettivo <br />
b) l’art.33, c.5, del DPR 1074/1958 ha previsto che nel caso di revisione di ufficio il nuovo corrispettivo avrà decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di notifica della relativa decisione della direzione generale; <br />
c) la determinazione dell’amministrazione di procedere alla revisione di ufficio del corrispettivo era stata comunicata all’odierno istante in data 12 aprile 1985.<br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b> </center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3205 del 1988, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:<br />
Dr. Domenico LA MEDICA &#8211; Presidente Dr. Francesco RICCIO &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe SAPONE &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1844</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica, Est. Giordan Associazione Operatori Beni Culturali ed altre associazioni di categoria (Avv. Mannucci e Valeri) c. Ministero per i beni e le attività culturali; Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – D.M. 24 ottobre 2001 nr.420 concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-3-2004-n-1844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Giordan <br /> Associazione Operatori Beni Culturali ed altre associazioni di categoria (Avv. Mannucci e Valeri) c. Ministero per i beni e le attività culturali;</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – D.M. 24 ottobre 2001 nr.420 concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici di beni architettonici – Impresa che debba avere come oggetto esclusivo l’esecuzione dei soli lavori contemplati dal D.M. – Illogicità del requisito – Eccessiva specializzazione che deprime il mercato e la concorrenza – Sussiste</p>
<p>Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – D.M. 24 ottobre 2001 nr.420 concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici di beni architettonici – Possesso del requisito di restauratore e di collaboratore restauratore ancorato alla data di entrata in vigore del D.M. – Illogicità e manifesta ingiustizia per coloro che stanno completando il percorso professionale per il conseguimento della qualifica di interesse – E’ tale – Previsione di un adeguato periodo transitorio &#8211; Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il D.M. 24 ottobre 2001 n.420 laddove prevede tra i requisiti richiesti, che l’impresa partecipante debba avere come oggetto esclusivo l’esecuzione dei soli lavori contemplati nel D.M. in quanto, se da un lato appare condivisibile la “ratio” che tende ad assicurare un maggior livello di preparazione e specializzazione delle imprese operanti nel settore, dall’altro deve riconoscersi che un eccessiva specializzazione delle medesime non giova affatto al mercato perché deprime la concorrenza e costringe irragionevolmente i soggetti interessati a limitare il proprio campo d’azione ad un settore che ben può costituire un segmento qualificato ed importante di una più vasta e complessiva attività aziendale.</p>
<p>2. Sono illegittime le disposizioni regolamentari che prevedono di ancorare alla data di entrata in vigore del D.M., il possesso dei prescritti requisiti di restauratore e di collaboratore restauratore, in quanto esse penalizzano in maniera rilevante non solo coloro che non abbiano maturato i requisiti richiesti, ma anche le imprese alle cui dipendenze essi lavorano, precludendo agli interessati di entrare in possesso del requisito di qualificazione, ove non ne risultino già dotati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare. Del resto appare più rispondente ad un criterio di giustizia sostanziale la previsione di un adeguato periodo transitorio al fine di consentire a chi fosse già impegnato nell’attività finalizzata alla maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento della qualifica di interesse, il completamento del percorso professionale già iniziato alla data di cui trattasi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Annullato nei limiti di cui in motivazione il D.M. 24 ottobre 2001 nr.420 concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici di beni architettonici</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA </center><br />
<center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b><br />
<center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</center><center>SEZIONE SECONDA</center></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>S E N T E N Z A</center></b><br />
sul ricorso n. 1580/2002 proposto da<br />
<b>A.O.B.C. &#8211; ASSOCIAZIONE OPERATORI BENI CULTURALI , ASSOCIAZIONE NAZIONALE RESTAURATORI BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI, SO.V.ED. S.p.A., LEPSA s.r.l., P.T. COLOR s.r.l., GIUSEPPE SILVESTRINI s.r.l., VALOPPI s.r.l., A.L.E.S.S. – ARREDAMENTI LAVORI EDILI STRADALI SCAVI s.r.l., RAREM RESTAURI E APPALTI s.r.l., DITTA INDIVIDUALE RAIMONDO MILIO, DITTA INDIVIDUALE ERCOLE LELLI</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Mannucci e Valerio Valeri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via G. D. Romagnosi n. 20;<br />
<center>c o n t r o</center><br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI </b> , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;<br />
per l’annullamento <br />
in parte qua del decreto 24 ottobre 2001, n.420 (G.U. n.280 del 1/12/2001) portante “Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.”<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Vista la memoria prodotta dalle ricorrenti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, per la pubblica udienza del 25 giugno 2003, il Consigliere Francesco Giordano;<br />
Uditi preliminarmente l’avv. S. Durante su delega dell’avv. F. Mannucci per la ricorrente e l’avv. dello Stato Tortora per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<center><b>F A T T O</center></b><br />
Le ricorrenti sono associazioni di categoria ed imprese ad esse aderenti, che operano nel settore dei beni di interesse storico, artistico, architettonico ed archeologico.<br />
Il Ministero intimato -in attuazione dell’art. 8 comma 11 sexies della legge n. 109/94 (legge Merloni), che ha demandato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Ministro dei Lavori Pubblici, l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici- aveva adottato con D.M. n. 294/2000 il Regolamento concernente l’individuazione dei detti requisiti di qualificazione.<br />
Tale decreto è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale il quale, con ordinanza della Sezione II n. 920 dell’8 febbraio 2001, ha accolto l’istanza cautelare ordinando un riesame motivato delle disposizioni regolamentari oggetto di contestazione.<br />
E’ stato, quindi, emanato il D.M. specificato in epigrafe il quale, a detta delle ricorrenti, presenta molteplici profili di illegittimità e si rivela palesemente inidoneo a perseguire quella che dovrebbe essere la finalità delle norme di qualificazione.<br />
Le interessate, pertanto, ritenendosi fortemente penalizzate, in quanto la disciplina introdotta da tale ultimo provvedimento, di fatto, le priva dell’idoneità ad eseguire i lavori in questione, rientranti nella categoria OS2 del D.P.R. n. 34/2000 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistici), impugnano il decreto ministeriale specificato in epigrafe, prospettando a suo carico i seguenti vizi:<br />
Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria ed errore nei presupposti. Violazione e falsa applicazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94, come successivamente modificata. Sviamento di potere. Violazione dei principi generali in materia di appalti di lavori pubblici. Violazione dell’art. 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000.<br />
Si censura l’art. 5 del D.M. n. 294/2000, come modificato dall’art. 1 del decreto impugnato, che, nel disciplinare il requisito dell’idoneità organizzativa richiesto per la qualificazione delle imprese all’esecuzione dei lavori de quibus, rapporta il numero di restauratori e collaboratori restauratori all’organico complessivo, evidenziando l’erroneo convincimento che l’impresa possa e debba avere come oggetto esclusivo l’esecuzione dei soli lavori contemplati dal D.M. n. 294/2000.<br />
Sarebbe, inoltre, incomprensibile ed illogico il riferimento ai costi sostenuti per il solo personale dipendente e non anche per i collaboratori in forma coordinata e continuativa.<br />
Ulteriore incongruenza della disposizione in esame risiede nel criterio, che individua l’arco temporale preso in considerazione nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione.<br />
Sarebbero, poi, spropositati ed abnormi, oltre che illogici, i parametri economici fissati dalla norma nella misura complessiva del 50% (20% per i restauratori e 30% per i collaboratori restauratori) dell’importo dei lavori rientranti nella categoria OS2 dell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000.<br />
La norma così congegnata consentirebbe, altresì, un’indebita ingerenza nell’attività di gestione dell’impresa, che viene assoggettata ad inaccettabili “balzelli”, spropositati nella misura.<br />
Non si comprenderebbe, infine, a quale data e per quale periodo l’impresa, che intenda dimostrare la propria idoneità organizzativa, debba avere nel proprio organico restauratori e collaboratori restauratori nella misura indicata.<br />
Eccesso di potere per illogicità e genericità manifesta.<br />
Si evidenzia la genericità e l’indeterminatezza dell’espressione referenze bancarie, relativa alla dimostrazione del requisito della “adeguata capacità economica e finanziaria dell’impresa”.<br />
Eccesso di potere per illogicità, errore nei presupposti e confusione. Violazione e falsa applicazione della L. n. 109/94 e successive modificazioni.<br />
Con riferimento alle ipotesi previste per il conseguimento della qualifica di restauratore, si sostiene che la responsabilità diretta nella gestione tecnica appartiene all’impresa esecutrice dei lavori e non già al soggetto che materialmente esegue il restauro.<br />
Non è, poi, precisato con quali modalità la responsabilità diretta dell’operatore debba essere dimostrata e certificata, né si considera che in passato i rapporti di “collaborazione coordinata e continuativa” erano espressamente vietati dalla normativa in materia di lavoro e previdenza nonché da quella concernente i lavori pubblici<br />
Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.<br />
Con riguardo alla figura del collaboratore restauratore di beni culturali, si sostiene che il comma 2° dell’art. 8 del D.M. n. 294/2000 (come sostituito dall’art. 4 dell’impugnato D.M. n. 420/2001) penalizzerebbe sia chi non ha maturato, alla data di entrata in vigore del Regolamento, l’esperienza richiesta, sia le imprese che hanno alle loro dipendenze soggetti che si trovano nella predetta situazione.<br />
Analoghe considerazioni vanno riferite anche alla figura del restauratore, dal momento che, anche nelle ipotesi previste dal comma 2° dell’art. 7 del D.M. n. 294/2000 (come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 420/2001), il possesso dei requisiti richiesti viene correlato alla data di entrata in vigore del regolamento.<br />
In una successiva memoria le ricorrenti hanno espresso alcune brevi considerazioni sulle censure dedotte in ricorso, alla luce del parere formulato sul contestato D.M. dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, insistendo per l’accoglimento della proposta impugnativa. <br />
Con sentenza interlocutoria n. 2342 del 18 marzo 2003, la Sezione ha disposto un incombente istruttorio ritenuto necessario ai fini del decidere.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</center></b><br />
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.<br />
La prima questione che le ricorrenti pongono all’attenzione del Collegio è quella che concerne la disciplina del requisito dell’idoneità organizzativa, recata dall’art. 1 del decreto ministeriale n. 420/2001, a modifica ed integrazione dell’art. 5 del precedente decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 294 del 2000.<br />
Sostengono le istanti che la disposizione del comma primo del menzionato articolo è radicalmente illegittima, in quanto rapporta all’organico complessivo dell’impresa il numero di restauratori e collaboratori richiesti per la sussistenza del menzionato requisito speciale di qualificazione.<br />
La norma sarebbe profondamente illogica, perché riposerebbe sull’errato convincimento che l’impresa possa e debba avere come oggetto esclusivo l’esecuzione dei soli lavori contemplati dal censurato decreto n. 294/2000.<br />
La doglianza coglie nel segno.<br />
Recita testualmente la richiamata disposizione, nell’attuale stesura: “Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori … in numero non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali … in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.”<br />
<br />Ora, se appare pienamente condivisibile la ratio che sottende la riportata prescrizione, la quale va individuata nell’intendimento del legislatore di assicurare, nella delicata materia del restauro e della manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, un maggior livello di preparazione e specializzazione delle imprese operanti nel settore, al fine di salvaguardare il patrimonio storico-artistico e culturale esistente e di garantirne la conservazione, deve, tuttavia, convenirsi sul “rischio che un’eccessiva specializzazione delle imprese, indotta dai parametri regolamentari, possa incidere in misura considerevole sull’esistenza di imprese organizzate in più rami (anche nello stesso settore quale quello del restauro e manutenzione di beni immobili e degli scavi archeologici), e, quindi, con una comprovata esperienza anche in tale categoria di lavorazioni …” (cfr. parere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pag. 6, trasmessa con nota ministeriale del 7 agosto 2002, prot. n. 56133).<br />
Vero è che le modifiche introdotte al D.M. n. 294/2000 dall’art. 1 del D.M. n. 420/2001, con la riduzione dal cinquanta al quaranta per cento dei collaboratori restauratori di beni culturali, di cui necessita l’impresa per dimostrare il possesso del requisito dell’idoneità organizzativa, perseguono l’obiettivo di ampliare la platea delle imprese che possono chiedere ed ottenere la qualificazione, giacché tendono a consentire anche a quelle che non svolgono in via esclusiva i lavori di cui trattasi, di espletare l’attività propria del settore di riferimento.<br />
Peraltro, deve ritenersi che neppure la più recente e meno rigorosa disciplina appare in grado di eliminare la rilevante incidenza che la regolamentazione in argomento esercita sulla posizione degli operatori già presenti sul mercato, con tutti gli inevitabili effetti negativi che si determinano con riguardo al principio della concorrenza, atteso che, verosimilmente, non poche ditte saranno costrette ad adeguare i propri organici ai nuovi parametri, mentre, invece, molte altre, persino quelle dotate di un’alta specializzazione e di una comprovata esperienza nel campo del restauro e della manutenzione dei beni culturali ed ambientali, rischieranno di rimanere estromesse dal ristrettissimo novero di imprese che risulteranno legittimate a partecipare alle gare di appalto che verranno indette per l’affidamento dei lavori in questione.<br />
Deve, dunque, riconoscersi che un’eccessiva specializzazione delle imprese non giova affatto al mercato, perché deprime la concorrenza e costringe irragionevolmente i soggetti interessati a limitare il proprio campo d’azione ad un settore che, pur essendo caratterizzato da particolare competenza ed elevata professionalità, ben può costituire un segmento qualificato ed importante di una più vasta e complessiva attività aziendale.<br />
Quanto agli ulteriori rilievi rubricati nell’ambito del primo capo di domanda, osserva il Collegio che soltanto in alternativa a quanto stabilito nel primo comma dell’art. 5, il secondo comma dello stesso articolo prevede che l’idoneità organizzativa dell’impresa possa essere dimostrata con riferimento al costo complessivo sostenuto per le qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, nelle fissate percentuali dell’importo dei lavori realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione.<br />
Posto, per incidens, che non sembra effettivamente congruo prendere in considerazione i soli costi sostenuti per i restauratori ed i collaboratori restauratori dipendenti, senza includere nel computo finale anche quelli relativi ai collaboratori in forma coordinata e continuativa -quanto meno in una ragionevole percentuale che non si ponga come incentivo a stipulare contratti, al solo fine di aumentare il numero degli specialisti per ottenere la qualificazione (cfr. parere Ministero LL.PP.- Uff. Studi e Legislazione in data 8/5/2001, pag. 3)- deve perciò ritenersi che sia comunque garantita alle ditte ricorrenti, le quali dichiarano di aver già sottoscritto il contratto con la S.O.A., la possibilità di conseguire il riconoscimento del requisito dell’idoneità organizzativa, prescindendo dal criterio del costo complessivo e dal riferimento ai lavori realizzati nell’arco temporale, individuato dal legislatore nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del menzionato contratto.<br />
Va, al contrario, condivisa la perplessità da ultimo evidenziata dalle istanti, con riguardo alla mancata indicazione, nel primo comma dell’art. 5, di un criterio temporale al quale ancorare stabilmente l’organico comprensivo delle previste qualifiche, nelle misure percentuali per esse rispettivamente stabilite, ancorché in questa sede ritenute ridondanti dal Collegio giudicante.<br />
Prive di pregio si rivelano le censure rubricate nel secondo mezzo di gravame.<br />
Lamentano le istanti che, laddove l’art. 6 del D.M. n. 294/2000, come modificato dall’art. 2 del D.M. n. 420/2001, richiede all’impresa di presentare “idonee referenze bancarie”, al fine di dimostrare un’adeguata capacità economica e finanziaria, viene indicato uno strumento probatorio alquanto generico ed indeterminato, che non consentirebbe di individuare con esattezza e precisione né il contenuto, né la portata del prescritto requisito.<br />
Al riguardo, osserva il Collegio che tale elemento è espressamente contemplato dalla lettera a) del richiamato art. 18, comma 2° del Regolamento (non impugnato), approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e va definito, proprio a dimostrazione del requisito speciale dell’adeguata capacità economica e finanziaria, alla luce di quanto prescritto nelle successive lettere b) e c) del predetto comma 2°, nonché nei commi 3° e 4° del medesimo articolo, con riferimento alle voci costituite dalla cifra di affari, per attività diretta ed indiretta, e dal capitale netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.<br />
Del pari non condivisibili devono ritenersi le doglianze rubricate nel terzo punto di domanda, ove si consideri che la nozione di responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, richiesta per il conseguimento della qualifica di restauratore dall’art. 7 del D.M. n. 294/2000, come modificato dall’art. 3 del D.M. 420/2001, non va chiaramente intesa nel suo stretto significato tecnico-giuridico, giacché è evidente che non può farsi carico a chi esegue effettivamente il restauro, dei rapporti e delle responsabilità che sono, sul piano giuridico, esclusivamente riconducibili all’impresa assuntrice dei lavori.<br />
Sembra, invece, plausibile che, con espressione non felice e comunque eccessiva e non appropriata al fine, il concetto di responsabilità diretta sia stato utilizzato per indicare soltanto la riferibilità dell’opera al suo autore o esecutore materiale, nell’ottica esclusiva dell’abilità tecnica e della capacità professionale dimostrate nella specifica circostanza.<br />
Sicché, appare da condividere l’avviso dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, allorché, con riguardo alla responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, assume che la norma del decreto non precluda la dimostrabilità dei lavori, eseguiti dalla singola persona fisica all’interno dell’impresa (cfr. parere A.V., cit., pagg. 4 e 5).<br />
Fondate, infine, si appalesano le censure dedotte nel quarto ed ultimo capo di domanda.<br />
Si sostiene l’illegittimità delle disposizioni regolamentari di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 294/2000, nel testo vigente, laddove viene ancorato alla data di entrata in vigore del decreto (comma 2°) il possesso dei prescritti requisiti, sia per i restauratori di beni culturali che per i collaboratori restauratori di beni culturali. <br />
In effetti, le suddette statuizioni si rivelano illogiche e manifestamente ingiuste, atteso che penalizzano in maniera rilevante non solo coloro che non abbiano maturato i requisiti richiesti, ma anche le imprese alle cui dipendenze essi lavorano, precludendo agli interessati di entrare in possesso del requisito di qualificazione, ove non ne risultino già dotati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare.<br />
Sarebbe stata, quindi, vieppiù rispondente ad un criterio di giustizia sostanziale la previsione di un adeguato periodo transitorio ovvero l’eliminazione del riferimento al termine di entrata in vigore del decreto, proprio al fine di consentire a chi fosse già impegnato nell’attività finalizzata alla maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento della qualifica di interesse, il completamento del percorso professionale già iniziato alla data di cui trattasi (cfr. parere A.V., cit., pagg. 4 e 6/7)In effetti, il predetto limite temporale “pregiudicherebbe irrimediabilmente coloro che sono in fase di formazione e non hanno maturato l’esperienza richiesta alla data di entrata in vigore del decreto.” (cfr. parere del Ministero dei LL. PP. – Ufficio Studi e Legislazione, in data 8 maggio 2001).<br />
Conclusivamente, il ricorso si rivela fondato nei limiti sopra specificati e va, conseguentemente, accolto in parte qua, con la caducazione per quanto di ragione del decreto impugnato.<br />
Circa le spese del giudizio, si ritiene equa l’integrale compensazione delle stesse fra le parti in causa.<br />
<center><b>P. Q. M.</center></b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, accoglie in parte qua il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato nei limiti risultanti dalle considerazioni espresse in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2003, con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA Presidente <br />
Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore<br />
Francesco RICCIO Consigliere<br />
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-3-2004-n-813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.: Dott. Ezio Maria Barbieri, Estensore: Dott.ssa Elena Quadri RIVA ANTONIO &#038; C. S.A.S.(avv. Graziano Dal Molin) contro REGIONE LOMBARDIA, (non costituitasi in giudizio) e COMUNE DI AROSIO (avv. Carmen Pisacane) in caso di mancanza del piano di zonizzazione acustica si applicano i soli limiti assoluti di emissione ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-3-2004-n-813/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.: Dott. Ezio Maria Barbieri, Estensore: Dott.ssa Elena Quadri<br /> RIVA ANTONIO &#038; C. S.A.S.(avv. Graziano Dal Molin) contro REGIONE LOMBARDIA, (non costituitasi in giudizio) e COMUNE DI AROSIO (avv. Carmen Pisacane)</span></p>
<hr />
<p>in caso di mancanza del piano di zonizzazione acustica si applicano i soli limiti assoluti di emissione ex art. art. 6, comma 1, D.P.C.M. 1.3.1991 e non già i limiti differenziali ex art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 AMBIENTE E TERRITORIO &#8211; INQUINAMENTO ACUSTICO &#8211; APPLICAZIONE LIMITI DIFFERENZIALI DI RUMOROSITA&#8217; EX D.P.C.M. 14.11.1997 &#8211; MANCATA ADOZIONE PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE &#8211; IMPOSSIBILITA&#8217;</p>
<p>2 AMBIENTE E TERRITORIO &#8211; INQUINAMENTO ACUSTICO &#8211; ART. 9 LEGGE 447/95 &#8211;  ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE &#8211; MISURE DEFINITIVE &#8211; ILLEGITTIMITA&#8217;</span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Il piano di zonizzazione acustica è lo strumento necessario per individuare sia le aree sulle quali possono essere consentiti più elevati strumenti di rumorosità, cioè spazi necessari a garantire un adeguato abbattimento del rumore stesso in relazione alle sorgenti sonore presenti ed ai livelli di rumorosità da esse prodotte, sia le eventuali «fasce-cuscinetto» tra zone diversamente classificate. In mancanza del piano di zonizzazione comunale, trovano applicazione solo i limiti assoluti di emissione stabiliti dall&#8217;art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1.3.1991, e non i limiti differenziali di cui all&#8217;art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997<br />
2) L&#8217;art. 9 della Legge 447/95 (Legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico) autorizza il Sindaco, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente, ad ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, non già a prescrivere l&#8217;adozione di misure definitive, tese all&#8217;abbattimento dell&#8217;inquinamento acustico, senza stabilire alcun termine temporale di efficacia delle stesse</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del dott. Luigi Vernile <a href="/ga/id/2004/3/1442/d">&#8220;Mancata adozione del Piano di Zonizzazione Acustica e limiti differenziali di rumorosita&#8217;&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In caso di mancanza del piano di zonizzazione acustica si applicano i soli limiti assoluti di emissione ex art. art. 6, comma 1, D.P.C.M. 1.3.1991 e non già i limiti differenziali ex art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia <br />
prima sezione</center></b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 1449/01 proposto da</p>
<p><b>RIVA ANTONIO &#038; C. S.A.S.</b>, rappresentata  e difesa  dall’avv. Graziano Dal Molin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via G. Leopardi n.22;<br />
<center>contro</center></p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>,<br />
non costituitasi in giudizio;</p>
<p><b>COMUNE DI AROSIO </b> , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Carmen Pisacane ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Borgogna n. 9;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
della deliberazione della giunta regionale 8.10.2000, n. 1512, di proposta di modifiche d’ufficio al piano regolatore generale del comune di Arosio; della delibera del consiglio comunale di Arosio 28.11.2000, n. 50, con la quale è stata recepita integralmente la proposta di modifiche d’ufficio formulata dalla regione Lombardia; delle deliberazioni consiliari 11.3.1999, n. 8, di adozione della variante al PRG e 20.12.1999, n. 56, di controdeduzioni sulle osservazioni, tutte limitatamente alla destinazione artigianale conferita con lo strumento urbanistico impugnato alle aree costituenti il complesso industriale utilizzato dalla società ricorrente e alla destinazione residenziale data alla restante area di sedime delle due abitazioni prima riservate a residenza dell’imprenditore;</p>
<p>sul ricorso n. 1487/03 proposto da</p>
<p><b>RIVA LOGISTIC &#038; SERVICE S.R.L.</b>,<br />
rappresentata  e difesa  dagli avv.ti Graziano Dal Molin ed Ornella Del Frate ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via G. Leopardi n.22;<br />
<center>contro</center></p>
<p><b>COMUNE DI AROSIO</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>SEGAT LUCIANO</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza prot. n. 1461- 9 del 15.3.2003, con la quale il Sindaco del comune di Arosio ha ordinato alla società ricorrente “di attuare immediatamente misure organizzative delle attività lavorative, di riscaldamento degli automezzi, manovra degli stessi, riparazione e lavaggio, che possano portare ad una riduzione del livello di emissione prodotta”;con ricorso per motivi aggiunti, della nota del Responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Arosio prot. n. 3109 del 7.6.2003, con la quale “si richiede di produrre entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, le convenzioni con le proprietà confinanti interessate alla realizzazione della barriera, nonché elaborati integrativi e particolari del suddetto manufatto (barriera fonoassorbente)”, in assenza dei quali la ditta ricorrente “verrà dichiarata inadempiente rispetto a quanto prescritto con l’ordinanza” n. 9 del 15.3.2003, “con conseguente segnalazione all’autorità competente a norma dell’art. 650 del codice penale”;<br />
Visti i ricorsi  con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune relativo al primo gravame;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti relativo al secondo gravame;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti  a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Udito il ref. Elena Quadri, designato relatore per l’udienza del 12.2.2004; Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con il primo gravame la ricorrente, prima società utilizzatrice e successivamente divenuta proprietaria del complesso industriale di circa  12.000 mq. nel quale esercita l’attività di autotrasporto di merci per conto terzi con deposito, magazzinaggio e attività di spedizione, impugna in parte la variante urbanistica al P.R.G. di Arosio, adottata ed approvata con le deliberazioni indicate in epigrafe, deducendo, con un unico ed articolato  motivo di diritto:</p>
<p>1.	Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 18 e 21 della L.R. 15.4.1975, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione e falsa rappresentazione dello stato di fatto, per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà della scelta urbanistica, atteso che la variante impugnata sarebbe fondata su una erronea valutazione dello stato di fatto e carente di motivazione circa la nuova destinazione conferita sia all’area artigianale che a quella residenziale, in considerazione della preesistente destinazione industriale di entrambe le aree – sulle quali le due residenze esistenti erano state costruite solo in quanto abitazioni dell’imprenditore – nonché della persistente destinazione industriale di tutta la zona in cui le suddette aree risultano inserite.<br />	<br />
Si è costituito il comune intimato, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.</p>
<p>Con il secondo ricorso la società ricorrente impugna l’ordinanza sindacale  indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />
1.	Violazione dell’art. 54 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 9 della legge 447/95; eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento di potere, violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241 per assoluta carenza di motivazione, in quanto non sussisterebbero i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, non essendoci alcun pericolo di danno per la salute pubblica – in ogni caso non evidenziato nell’atto impugnato &#8211; ma solo problemi di immissioni acustiche moleste per un soggetto privato, da tutelarsi in altre sedi.<br />	<br />
2.	Violazione dell’art. 9 della legge 447/95; eccesso di potere per carenza di motivazione, atteso che tale norma autorizza il Sindaco ad ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, mentre l’ordinanza impugnata prescriverebbe misure definitive, senza fissare per le stesse alcun termine temporale di efficacia.<br />
 Con il ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente impugna la nota del responsabile comunale indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />
1.	Illegittimità derivata dai vizi dell’ordinanza n. 9 del 15.3.2003, con la quale la suddetta nota sarebbe in rapporto consequenziale;<br />	<br />
2.	Difetto sui presupposti e manifesta illogicità; violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, in quanto le prescrizioni impartite con l’ordinanza n. 9 sarebbero state integralmente adempiute dalla ricorrente ed inoltre l’amministrazione, mediante la mera formulazione di rilievi generici, non avrebbe specificato le norme in base alle quali la proposta di piano di risanamento acustico presentata dalla società non sarebbe idonea a risolvere i problemi di inquinamento. <br /> <br />
3.	Abuso di potere e sviamento di potere, atteso che gli atti impugnati non sarebbero stati emessi a tutela del pubblico interesse, bensì per l’interesse del vicino a non essere disturbato dalle immissioni rumorose provenienti dal complesso industriale.<br />	<br />
La ricorrente formula, in entrambi i ricorsi, istanza risarcitoria, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80.<br />
Alla pubblica udienza del 12.2.2004, i gravami sono stati, quindi, trattenuti per la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Con i ricorsi all’esame la società ricorrente, proprietaria di un complesso industriale nel quale esercita l’attività di autotrasporto per conto terzi,   impugna le deliberazioni afferenti l’approvazione della variante generale al P.R.G. del comune di Arosio, limitatamente alla destinazione artigianale conferita con lo strumento urbanistico alle aree costituenti il complesso industriale utilizzato dalla società ricorrente e alla destinazione residenziale data alla restante area di sedime delle due abitazioni, prima riservate a residenza dell’imprenditore, nonché i provvedimenti comunali con i quali le è stata ordinata l’attuazione immediata di misure organizzative delle attività lavorative che possano portare ad una riduzione del livello di emissione acustica prodotta.<br />
Il collegio ritiene, in via preliminare, di disporre la riunione dei gravami, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
Passando all’esame del merito della presente controversia, la ricorrente lamenta, sostanzialmente, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, che avrebbe effettuato una scelta urbanistica illogica e contraddittoria mutando la destinazione dell’area di sua proprietà in zona artigianale, nonché conferendo la destinazione residenziale all’area sulla quale sorgono le abitazioni la cui costruzione era stata permessa solo per destinarle a residenza dell’imprenditore, in considerazione della preesistente destinazione industriale di entrambe le aree, nonché della persistente destinazione industriale di tutta la zona in cui le suddette aree risultano inserite.<br />
Il Sindaco del comune di Arosio avrebbe, poi, utilizzato impropriamente il proprio potere di ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare l’interesse di un singolo, seguito nel proprio illegittimo operato dal responsabile dell’ufficio tecnico.<br />
I ricorsi risultano fondati alla luce delle seguenti considerazioni.<br />
È indiscusso, in primo luogo, che la pianificazione urbanistica sia caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità, in quanto il comune è chiamato a compiere le sue scelte in vista del migliore assetto da attribuire al proprio territorio. Questo non significa, però, che tali scelte non debbano pur sempre garantire una imparziale ponderazione degli interessi coinvolti, ma soprattutto una particolare considerazione dello stato di fatto preesistente, dovendo l’amministrazione valutare attentamente se l’astratto miglioramento della situazione urbanistica non contrasti invece con rilevanti sacrifici di interessi preesistenti, anche privati.<br />
E’ proprio la contestuale ponderazione degli interessi in gioco, derivante dalla considerazione totale del territorio in sede di previsioni urbanistiche, che garantisce l’imparzialità delle scelte pianificatorie.<br />
Senza dubbio, nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione non si è uniformato ai principi della corretta pianificazione urbanistica, che traspaiono dalla normativa del settore e che sono stati ben posti in evidenza dalla giurisprudenza amministrativa.<br />
Con la variante impugnata, infatti, il comune, mutando in residenziale C2 la destinazione dell’area sulla quale insistono le due abitazioni costruite per la residenza dell’imprenditore e conferendo la destinazione artigianale D3 al sito dei capannoni di proprietà della società ricorrente, ha manifestato una scelta non solo contrastante con la relazione illustrativa della variante medesima, nella quale risulta esternata la volontà di collocare la zona residenziale nella riserva di spazi liberi ed in luoghi non compromessi dal punto di vista ambientale e perciò più idonei all’abitazione, ma anche illogica rispetto alla destinazione produttiva di tutta la zona circostante, che non muta secondo le previsioni della variante urbanistica oggetto di impugnazione. <br />
Senza dubbio l’amministrazione comunale non ha attentamente valutato lo stato di fatto della zona sulla quale veniva ad incidere, atteso che il presupposto della destinazione residenziale è la sua compatibilità con le preesistenti strutture che, nel caso di specie, non sussiste.<br />
Risultano pure fondate le doglianze dedotte con il secondo gravame.<br />
Il Sindaco del comune di Arosio ha, infatti, esercitato il proprio potere di ordinanza – attribuito secondo le disposizioni vigenti per fronteggiare situazioni contingibili ed urgenti a tutela dell’interesse pubblico – per risolvere problemi di immissioni acustiche moleste per un soggetto privato, per la risoluzione dei quali l’ordinamento – e più specificamente il codice civile &#8211; predispone apposite forme di tutela da esperire nelle opportune sedi civilistiche.<br />
Dall’esame dell’ordinanza impugnata non emerge, infatti, la sussistenza di alcun pericolo di danno per la salute pubblica, oltretutto da escludere in considerazione della destinazione industriale della zona circostante i capannoni. Né l‘operato dell’amministratore può riportarsi alle prescrizioni dell’art. 9 della legge 447/95, in quanto tale norma autorizza il Sindaco ad ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, mentre il provvedimento impugnato prescrive l’adozione di misure definitive, tese all’abbattimento dell’inquinamento acustico, senza stabilire alcun termine temporale di efficacia per le stesse.<br />
Né alcun rilievo può attribuirsi all’accertamento fonometrico posto in essere dall’A.R.P.A. su sollecitazione dei proprietari delle due residenze contigue allo stabilimento, evidenziante il superamento dei limiti di rumore sul presupposto dell’inserimento delle abitazioni medesime nella zona residenziale e facente, quindi, riferimento ad un superamento del valore differenziale di immissione non contemplato per le aree esclusivamente industriali, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, accertamento, oltretutto, esperito in un comune che non si è dotato del piano di zonizzazione acustica.<br />
Come statuito di recente dal Supremo Consesso amministrativo, infatti, in tema di superamento dei valori limite differenziali &#8211; normativamente disciplinati dalla legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447 e dall’art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dall’art. 4 del D.P.C.M.14 novembre 1997, che hanno introdotto i «valori limite differenziali di immissione» &#8211; il sistema previsto dall&#8217;art. 6 della richiamata legge presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed è onere del comune predisporre i piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che &#8211; come nel caso di specie – … meritano di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica (Cons. di Stato, sez. IV, 18.2.2003, n. 880).<br />
Dunque, nella situazione in cui il comune di Arosio ha operato, non è stato ancora adottato alcun piano di zonizzazione acustica, strumento necessario per individuare sia quelle aree sulle quali possono essere consentiti più elevati strumenti di rumorosità, cioè spazi necessari a garantire un adeguato abbattimento del rumore stesso in relazione alle sorgenti sonore presenti ed ai livelli di rumorosità da esse prodotte, sia le eventuali «fasce-cuscinetto» tra zone diversamente classificate.<br />
È proprio l&#8217;art. 4 della menzionata legge n. 447 del 1995, infatti, che prevede esplicitamente che le Regioni, nel fissare con legge i criteri di classificazione, devono stabilire il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.<br />
Pertanto, nella fattispecie in questione, per verificare effettivamente quali possano essere gli effettivi limiti di rumorosità che dovranno essere rispettati dagli operatori, è necessaria la preventiva predisposizione del piano di zonizzazione acustica, allo stato mancante. Per le suesposte considerazioni i ricorsi vanno accolti, e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento degli atti avversati, limitatamente alle parti oggetto delle presenti impugnazioni;<br />
Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, non essendo stata fornita alcuna prova della concreta incisione degli atti annullati sulla propria sfera giuridico – patrimoniale.<br />
Ai fini dell&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione per risarcimento dei danni davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 34 e 35 D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, l&#8217;accertamento della illegittimità dell&#8217;atto adottato dall&#8217;Amministrazione da cui dipende la lesione dell&#8217;interesse legittimo è presupposto necessario, ma non sufficiente, per la configurazione di una responsabilità, costituendo ulteriori passaggi necessari e progressivi la prova dell&#8217;esistenza di un danno &#8211; che deve essere fornita dall&#8217;interessato &#8211; la verifica successiva della consistenza della protezione che l&#8217;ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del richiedente e l&#8217;accertamento del nesso di causalità diretta e immediata tra l&#8217;evento dannoso e l&#8217;atto o il comportamento ascrivibile all&#8217;Amministrazione a titolo di colpa o di dolo (T.A.R. Lazio, sez. I, 23.11.1999, n. 2838).<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />
<center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione &#8211;  accoglie i ricorsi riuniti in epigrafe e per l’effetto dispone l’annullamento degli atti impugnati come in motivazione. <br />
Respinge la richiesta di risarcimento del danno.<br />
Condanna il Comune di Arosio a corrispondere le spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 5.000 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa. Compensa le spese tra la ricorrente e la regione Lombardia.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso, in Milano, il 12.2.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Ezio Maria Barbieri Presidente <br />
Elena Quadri giudice est.<br />
Luca Monteferrante giudice</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-1-3-2004-n-813/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1911</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-3-2004-n-1911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-3-2004-n-1911/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1911</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Rel. Taglienti REGIONE LAZIO (Avv.ti Scacchi e Racco) c/ MET.RO. s.p.a. – Metropolitana di Roma (Avv.ti prof. Venchi e Di Luccio) Servizi pubblici – appalto di servizio indetto dalla concessionaria – presunta illegittimità &#8211; carenza di interesse dell’ente concedente &#8211; mancato diritto di partecipare al procedimento di determinazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-3-2004-n-1911/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-3-2004-n-1911/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1911</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, Rel. Taglienti  REGIONE LAZIO (Avv.ti Scacchi e Racco) c/ MET.RO. s.p.a. – Metropolitana di Roma (Avv.ti prof. Venchi e Di Luccio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – appalto di servizio indetto dalla concessionaria – presunta illegittimità &#8211; carenza di interesse dell’ente concedente &#8211; mancato diritto di partecipare al procedimento di determinazione degli oneri – rischio d’impresa – incombe solo sulla concessionaria.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ carente di interesse l’ente concedente del servizio pubblico rispetto alla legittimità della gara bandita dalla concessionaria per l’affidamento di un servizio relativo ai beni immobili oggetto del rapporto concessorio.<br />
Qualora i contratti di servizio tra ente concedente e società concessionaria non impongano specifiche modalità, la scelta relativa ai modi in cui assicurare un determinato servizio (per es. servizio di pulizia) per la gestione di beni affidati alla concessionaria rientra nelle competenze esclusive della medesima, di talchè l’ente concedente non ha diritto di “ partecipare al procedimento di determinazione degli oneri”, se per esso debba intendersi l’affidamento del servizio in questione.<br />
Tanto più, quando la concessionaria sia una S.p.A., l’ente concedente non ha alcun interesse da tutelare con l’impugnativa del bando, poichè la scelta fatta rientra nel rischio d’impresa della concessionaria, unico soggetto ad essere impegnato con il contratto stipulato con l’aggiudicataria del servizio di pulizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla carenza di interesse dell’ente concedente del servizio pubblico rispetto alla legittimità della gara bandita dalla concessionaria per l’affidamento di un servizio relativo ai beni immobili oggetto del rapporto concessorio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE SECONDA TER</b></p>
<p>Composta dai magistrati:<br />
Consigliere ROBERTO SOGNAMIGLIO Presidente<br />
Consigliere PAOLO RESTAINO Correlatore<br />
Consigliere CARLO TAGLIENTI Relatore</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>Sul ricorso n. 4244 del 2003 proposto dalla<br />
<b>REGIONE LAZIO</b> in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi e Mario Racco, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio n. 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>MET.RO. s.p.a. – Metropolitana di Roma</b> , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio, presso quest’ultima domiciliata in Roma, via Tiburtina n. 770;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Comune di ROMA</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’a.avv. Daniela Barbicinti dell’Avvocatura comunale, presso la quale risulta domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del bando di gara per l’affidamento del servizio triennale di pulizia delle stazioni, delle sedi, dei depositi officine e dei mezzi metroferroviari,<br /> pubblicato sulla GUCE n. 37 del 21.02.2003;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della MET.RO s.p.a. e del comune di Roma;<br />
visti i motivi aggiunti prodotti dalla ricorrente;<br />
viste le memorie presentate dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2004 il consigliere Carlo Taglienti;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 22 aprile 2003 e depositato il 29 successivo, la Regione Lazio ha impugnato la deliberazione della METR.RO s.p.a. con la quale è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del servizio triennale di pulizia delle stazioni, delle sedi, dei depositi officine e dei mezzi metro ferroviari, riguardante anche le linee ferroviarie Roma-Lido, Roma-Pantano e Roma-Viterbo, di competenza regionale.<br />
La ricorrente, nelle premesse in fatto, espone la normativa, statale e regionale, in base alla quale i compiti connessi al servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, sono stati trasferiti alle regioni ed agli enti locali, evidenziando in particolare gli atti con i quali il servizio di trasporto pubblico delle linee ferroviarie sopra indicate è confluito nelle competenze della Regione Lazio.<br />
Ha quindi evidenziato la natura provvisoria e temporalmente limitata degli atti che hanno consentito alla Met.ro, precedente concessionaria, di continuare a svolgere per la regione il servizio nelle linee ferroviarie che da Roma conducono appunto al Lido di Ostia, a Pantano S.Cesareo ed a Viterbo.<br />
Precisato quindi che “nell’imminenza della presa in consegna dei beni, impianti ed infrastrutture” da parte della regione Lazio, la Met.ro. bandiva la gara per un servizio triennale, nonostante la diffida della regione stessa “a soprassedere da qualsiasi atto o nuovo contratto di gestione di detti beni, fatta salva la proroga dei contratti già stipulati, sebbene scaduti, attualmente utilizzati per la manutenzione dei beni, delle infrastrutture e per l’erogazione del servizio”, avverso la decisione di indire detto bando la ricorrente solleva le seguenti censure:<br />
violazione del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, in particolare degli articoli 8, 9, 10, 12, 18, 19; della legge regionale 16 luglio 1988 n. 30, in particolare degli articoli 19 e 24; eccesso di potere sotto diversi profili: la Regione Lazio ha deliberato di stipulare contratti annuali di servizio con la Met.ro non oltre il 31 dicembre 2003, ritenendo di non avvalersi della proroga biennale del periodo transitorio prevista dalla legge (art. 11 legge n. 166/2002), ed ha, in particolare deciso, in un primo tempo, di non prorogare il contratto per l’anno 2003: allo stato la disponibilità dei beni e delle infrastrutture in capo alla Met.ro è funzionale esclusivamente all’esercizio interinale del servizio pubblico e non può esorbitare le esigenze temporali dello stesso; pertanto è illegittimo l’affidamento del servizio di pulizia per un triennio decorrente dal 2003.<br />
Con motivi aggiunti notificati in data 3 giugno 2003, la Regione Lazio contesta la nota della Met.ro del 30 aprile 2003, nella parte in cui si afferma che la Met.ro stessa sarebbe titolare delle concessioni di esercizio delle linee in questione per effetto dell’art. 3 comma 3 della legge 15. Dicembre 1990 n. 385; ribadisce infatti la propria posizione di effettiva titolare della gestione del servizio di trasporto pubblico in esame, ed evidenzia l’insufficienza delle clausole di salvaguardia inserite nel bando.<br />
Costituitasi la Met.ro. s.p.a., ha premesso di essere subentrata, a seguito della trasformazione dell’A.CO.TRA..L. (e poi della Metroferro s.p.a.) cui era stato affidato il servizio di trasporto, tra l’altro, anche delle linee qui in questione con decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti 3 settembre 1993 n. 391/51, nella gestione delle suddette linee ferroviarie; che con la Regione Lazio, a seguito delle modifiche normative già evidenziate, sono stati stipulati i contratti di servizio per gli anni 2001 e 2002; che in quest’ultimo è previsto: “A partire dal 1 gennaio 2003 e sino alla stipula del nuovo contratto di servizio, Met.ro s.p.a. s’impegna a garantire, senza interruzione, lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulle linee Roma-Viterbo, Roma-Lido di Ostia e Roma-Pantano S.Cesareo”, precisandosi ivi che in sede di ulteriore rinnovo sarebbero stati regolati i rapporti economici con eventuali conguagli attivi o passivi; che il contratto di pulizia, riguardante anche le linee gestite in concessione dal comune, scadeva il 31 marzo 2003 e che la resistente non aveva altro strumento che la gara europea per assicurare il servizio con un nuovo affidamento; che veniva quindi bandita la gara in questione, con l’inserimento però di specifiche clausole di salvaguardia che prevedevano il recesso nell’ipotesi di cessazione dell’esercizio gestito dalla committente o “qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per la Met.ro. che rendono impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza”.<br />
Rileva quindi la resistente l’infondatezza del ricorso, sia per essere le norme citate in ricorso inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, sia perché unica fonte dei rapporti con la regione è ora il contratto di servizio, che obbliga la Met.ro a fornire anche il servizio di pulizia per le reti affidate in gestione; precisa che si è ritenuta necessaria la durata almeno triennale, considerato il notevole impegno richiesto, che riguarda anche le linee della metropolitana di Roma; che in ogni caso nelle norme di gara sono inserite condizioni che evitano ogni rischio di oneri diretti a carico della Regione Lazio; che la resistente ha fatto uso della propria discrezionalità tecnica nel definire i termini della gara e dell’affidamento; che la regione non ha mai comunicato ufficialmente alla resistente la volontà di non stipulare alcun contratto per il 2003; che la gara è stata bandita in costanza della proroga contenuta nel contratto di servizio per l’anno 2002 (art.3 comma 2).<br />
Il Comune di Roma risulta formalmente costituito in giudizio.<br />
La richiesta cautelare è stata rinviata al merito e quindi rinunciata (camera di consiglio del 14 luglio e udienza di merito del 24 novembre 2003).<br />
Con ampie memorie predisposte per le pubbliche udienze del 24 novembre 2003 e 26 gennaio 2004 ricorrente e resistente hanno ribadito tesi e ragioni.<br />
Da esse e dai documenti depositati successivamente, è emerso in particolare che la regione ha stipulato con la Met.ro il contratto di servizio anche per l’anno 2003 e che in esso è contenuta una clausola identica a quella contenuta nel contratto per il 2002, in ordine alla prosecuzione del servizio anche per l’anno 2004, sino alla stipula di nuovo contratto; che la gara è stata aggiudicata al consorzio AGECO, che svolge il servizio dal 1 ottobre 2003; che è stata adottata dalla Regione Lazio la legge regionale n.16 del 16 giugno 2003, la quale consente la proroga dei servizi in questione sino al 31 dicembre 2006.<br />
La Regione ha poi messo in risalto come i costi del servizio di pulizia abbiano una incidenza diretta sul proprio bilancio; di qui l’interesse a “partecipare al procedimento di determinazione degli oneri”.<br />
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2004 i difensori delle parti hanno ribadito e specificato le proprie ragioni, con richiami anche giurisprudenziali, ed hanno quindi concordemente spedito la causa in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe la regione Lazio ha impugnato la deliberazione della Met.ro. s.p.a. di bandire, nel febbraio 2003, una gara per l’affidamento triennale del servizio di pulizia delle sedi, locali, depositi officine e mezzi metro ferroviari, considerato che nell’ambito di questi sono inclusi anche i beni rientranti nelle tratte ferroviarie che da Roma conducono ad Ostia Lido, a Pantano S.Cesareo ed a Viterbo; linee ferroviarie rientranti nella competenza regionale.<br />
Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.<br />
Ed infatti l’interesse sostanziale della regione, vantato nella presente impugnativa, che evidentemente è cosa diversa dalle ragioni giuridiche poste a base della presunta illegittimità dell’atto, consiste nell’evitare di essere pregiudicata economicamente da un appalto che verosimilmente graverà sul proprio bilancio, o direttamente, quando dovesse riprendere il possesso materiale dei beni strumentali del servizio di trasporto pubblico per le linee sopra indicate, ovvero indirettamente, refluendo i costi nel contratto di servizio con la Me.tro. s.p.a. (o anche con altra società).<br />
Orbene, nessuna questione si pone in ordine alla circostanza che in base a normativa statale (decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 442 , decreto legislativo 9 settembre 1999 n. 400; legge 1 agosto 2002 n. 166) e regionale ( L.R. 16 luglio 1998 n. 30; L.R. 19 dicembre 2001 n. 35 e L.R. 16 giugno 2003 n. 16) le competenze relative al servizio di trasporto pubblico delle linee ferroviarie in questione sono state trasferite alla regione; né che l’esercizio dei servizi di trasporto venga regolato da appositi “contratti di servizio” tra regione e società concessionaria; né, d’altra parte, che nel caso specifico sussistono tra la regione e la Met.ro s.p.a. contratti di servizio per gli anni 2001, 2002, e 2003, con impegno di questa società a proseguire il servizio stesso anche per il 2004, senza interruzione, fino a stipula di nuovo contratto.<br />
Non v’è questione, stando anche agli atti, nemmeno sulla circostanza che al momento della decisione di bandire la gara (gennaio-febbraio 2003), pur essendo scaduto il contratto di servizio al 31 dicembre 2002, la Met.ro. era impegnata, con la formula sopra indicata riprodotta nei vari contratti, a proseguire senza interruzione la gestione delle linee ferroviarie in questione, sino a stipula di nuovo contratto.<br />
Pertanto risulta chiaro che rientrava nella responsabilità della Met.ro assicurare anche il servizio di pulizia dei beni strumentali per la suddetta gestione.<br />
Risulta anche dagli atti che il precedente contratto di pulizia, sia per le suddette linee ferroviarie che per quelle della metropolitana di Roma, gestite su concessione del comune, veniva a scadenza nel marzo 2003 e che quindi la Met.ro s.p.a. doveva provvedere, anche con una certa urgenza, a predisporre le cose in maniera da evitare interruzioni anche del servizio di pulizia.<br />
Se quindi i fatti risultano essere nei termini sopra indicati, appare in primo luogo certo che la scelta relativa ai modi in cui assicurare il servizio di pulizia per la gestione di beni che sicuramente erano affidati alla resistente, rientrava nelle competenze esclusive della concessionaria, non risultando che i contratti di servizio stipulati con l’ente concedente imponessero specifiche modalità.<br />
E’ quindi destituita di fondamento giuridico in primo luogo la pretesa della regione ricorrente di “ partecipare al procedimento di determinazione degli oneri”, se per esso debba intendersi l’affidamento del servizio di pulizia.<br />
Ma soprattutto il collegio ritiene che la regione non abbia alcun interesse da tutelare con l’impugnativa del bando, poichè la scelta fatta dalla Met.ro. , in quanto tra l’altro società di capitali, rientra nel suo rischio d’impresa ed il contratto stipulato con l’aggiudicataria del servizio di pulizia non può che impegnare la sola Met.ro.<br />
Sotto tale profilo appare rilevante anche la doppia clausola di salvaguardia inserita sia nelle norme di gara (punti 1.5.4 , 1.5.5 e 1.5.6 del Capitolato speciale) che nel contratto, in base alla quale la Met.ro stessa può recedere dal rapporto con l’affidataria sia nel caso in cui dovesse perdere la concessione della gestione del servizio, sia per disposizioni superiori, vincolanti per la Met.ro stessa.<br />
Anche se il recesso non appare automatico, è evidente che la resistente non avrebbe alcun interesse a non attivare la clausola in caso di perdita della concessione del servizio pubblico di trasporto, giacchè rimarrebbe a suo carico l’onere per un servizio di pulizia che non potrebbe essere più svolto, dovendo restituire i beni strumentali alla regione; né risulta dagli atti e dalle memorie, evidenziato alcun impegno per la subentrante a continuare ad utilizzare detto contratto.<br />
Del resto appare evidente che la Met.ro si è assunta tale rischio (peraltro “calcolato”, considerato che la regione per il 2003, nonostante un primo intendimento contrario, ha stipulato il contratto di servizio con la resistente, con la clausola di continuazione anche per il 2004), valutando comunque conveniente una gara che includesse anche le linee della metropolitana, al fine di ottenere un onere inferiore a quello che poteva risultare da contrattazioni separate e limitate nel tempo.<br />
Trattasi comunque, come detto, di un rischio d’impresa gravante interamente sulla Met.ro.<br />
La ricorrente afferma a tal proposito che comunque il costo del servizio di pulizia, in quanto facente parte degli oneri complessivi della concessione, graverà comunque sulla regione.<br />
Ma il ragionamento, come suol dirsi, “prova troppo”, perché in base ad esso si dovrebbe ammettere che l’ente concedente ha la possibilità di ingerirsi nelle modalità e nella misura di tutte le spese che la concessionaria deve sostenere per assicurare il servizio.<br />
La verità è invece che il compenso complessivo non può che essere stabilito sulla base di costi predeterminati, e comunque oggettivamente valutabili, ed in sede contrattuale o di conguaglio la regione ha tutto il diritto di non riconoscere spese irragionevoli formanti l’onere complessivo della “offerta”, ovvero di non rinnovare il contratto stesso a condizioni troppo onerose ( le trattative per l’eventuale rinnovo del contratto 2004 devono essere avviate, in base a contratto, entro il mese di novembre 2003).<br />
Né al riguardo appare ragionevolmente sostenibile che nell’ambito del contratto stipulato dalla Met.ro. con l’aggiudicataria del servizio di pulizia, non siano scorporabili gli oneri per le linee ferroviarie di competenza regionale.<br />
In ogni caso ciò non sarebbe comunque determinante ai fini del riconoscimento di un interesse ad impugnare il bando di gara, in quanto il compenso per la concessione del servizio deve essere determinato in base a valori di mercato oggettivamente verificabili tramite specifici monitoraggi espressamente previsti, non risultando che la regione sia obbligata ad accettare qualsiasi costo impostole dalla concessionaria (si vedano le norme contenute nell’art. 19 del D.leg.vo n. 422/97 e negli artt. 24-26 L.R. n. 30/98).<br />
Per le suddette ragioni il Collegio ritiene che la regione non abbia alcun interesse giuridicamente rilevante alla caducazione della gara indetta dalla Met.ro per l’affidamento del servizio di pulizia delle linee ferroviarie in concessione.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter,<br /> dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile;<br />
spese compensate;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 26 gennaio e del 9 febbraio 2004.</p>
<p>IL RELATORE IL PRESIDENTE<br />
(Cons. Carlo Taglienti) (Cons. Roberto Scognamiglio)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-1-3-2004-n-1911/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2004 n.1911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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