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	<title>1/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.457</a></p>
<p>Va sospesa la revoca licenza per l&#8217;esercizio di noleggio auto con conducente disposta da un Comune per insussistenza dell’autorimessa dichiarata nella licenza ed in assenza di comunicazione dell’intervenuta variazione della citata rimessa da parte del ricorrente, il quale si limita a depositare due contratti di comodato d’uso privi della data</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca licenza per l&#8217;esercizio di noleggio auto con conducente disposta da un Comune per insussistenza dell’autorimessa dichiarata nella licenza ed in assenza di comunicazione dell’intervenuta variazione della citata rimessa da parte del ricorrente, il quale si limita a depositare due contratti di comodato d’uso privi della data certa; considerato che il periculum è oggettivamente desumibile dalla natura del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00457/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10416/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10416 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Luciano Celletti</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Rianna, Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, via della Giuliana, N.58;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Palestrina</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Romina Scarano, Ciro Gagliardi, con domicilio eletto presso Francesco Giordano in Roma, via Oslavia, 30; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 03671/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA LICENZA PER L&#8217;ESERCIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Palestrina;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Mazzola, su delega dell&#8217;avv. Andrea Rianna e Domenico Sorrentino, su delega degli avv.ti Ciro Gagliardi e Romina Scarano;	</p>
<p>Ritenuto che ad un primo esame , proprio della presente fase del giudizio, il ricorso appare sufficientemente assistito dal prescritto fumus e che il periculum è oggettivamente desumibile dalla natura del provvedimento impugnato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10416/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.493</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Puliatti Regione Veneto (Avv. C. Zampieri, E. Mio, E. Zanon, A.Manzi) c/ Pfizer Italia S.r.l. (Avv. D. Vaiano, R. Izzo) sulla illegittimità dell&#8217;esclusione a seguito della presentazione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello previsto dal bando di gara 1. Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Puliatti<br /> Regione Veneto (Avv. C. Zampieri, E. Mio, E. Zanon, A.Manzi) c/ Pfizer Italia S.r.l. (Avv. D. Vaiano, R. Izzo)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;esclusione a seguito della presentazione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello previsto dal bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Importo inferiore – Esclusione – Illegittimità – Ragioni – Cause di esclusione – Tassatività.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Importo inferiore – Integrazione  &#8211; Ammissibilità – Sussiste – Cauzione definitiva – Importo inferiore – Esclusione  &#8211; Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima l’esclusione dalla gara della concorrente che abbia presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara. Infatti l’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, inserito dall&#8217;articolo 4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche&#8217; nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita&#8217; del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita&#8217; relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. 	</p>
<p>2. La disposizione dell’art. 75, comma 6, cod. contratti, va intesa nel senso che l&#8217;Amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Zampieri, Emanuele Mio, Ezio Zanon e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri N. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Pfizer Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Diego Vaiano, Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio N. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Bayer S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />
Baxter S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 01376/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA D&#8217;APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Pfizer Italia Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Manzi e Vaiano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Regione Veneto impugna la sentenza breve in epigrafe con cui è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto da Pfitzer Italia s.r.l. avverso la propria esclusione dalla gara per la fornitura di medicinali per aver prodotto cauzione inferiore a quella richiesta a garanzia della partecipazione alla gara, suddivisa in più lotti, per un importo complessivo di euro 1.100.000,00 anzicchè per quello corretto di euro 1.913.477,63.<br />	<br />
Il TAR accoglieva il ricorso sul presupposto che l’art. 46, comma 1 bis del codice dei contratti, come introdotto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione da gare.<br />	<br />
La ditta sarebbe incorsa in errore meramente materiale di calcolo ed avrebbe dovuto essere invitata ad integrare la cauzione.<br />	<br />
Con l’atto di appello la Regione deduce, in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti datato 21 luglio 2011 per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati e omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado; l’errore in giudicando e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 del D.lgs 163/2006, anche in combinato disposto con l’art. 46 del D.lgs 163/2006; la violazione e falsa applicazione dei principi del favor partecipationis e della par condicio; l’illegittimità per omessa pronuncia ( art. 112 c.p.c.), contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione, nonché disparità di trattamento.<br />	<br />
Resiste l’appellata.<br />	<br />
All’udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>&#8211; Il ricorso non merita accoglimento.<br />	<br />
&#8211; Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di rito, relativa alla inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto da Pfitzer Italia s.r.l., datato 21.7.2001, per mancata notifica ad almeno un controinteressato. <br />	<br />
Secondo costante giurisprudenza, il ricorso avverso l’esclusione dalla procedura di gara non comporta prima del provvedimento finale l’onere di notifica ai contro interessati, sia perché non sussiste un interesse protetto e attuale in capo agli altri concorrenti che potrebbe essere leso dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso, sia perché l’interesse degli altri partecipanti non emerge direttamente dal provvedimento impugnato ( C.d.S. ,I,1.4.2009, n. 683). <br />	<br />
In ogni caso il ricorso è stato notificato in data 25 luglio 2011 anche alle altre tre Aziende originariamente intimate ( Bayer S.p.a.; Baxter Spa, CSL Behring A.p.A.).<br />	<br />
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado da Pfitzer Italia s.r.l. deve ritenersi ammissibile.<br />	<br />
&#8211; Nel merito, è illegittima l’esclusione dalla gara dell’appellata per aver presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto per poter concorrere all’assegnazione di più lotti.<br />	<br />
Tale circostanza, infatti, non costituisce, in base a norma di legge, causa di esclusione dalla gara. <br />	<br />
L’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, inserito dall&#8217;articolo 4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche&#8217; nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita&#8217; del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita&#8217; relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. <br />	<br />
L’art. 75, 1° e 6° comma, cod. contr., prescrive l’obbligo di corredare l&#8217;offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell&#8217;invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell&#8217;offerente, a garanzia della serietà dell’impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell&#8217;affidatario.<br />	<br />
La norma non prevede, però, alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o di esclusione del concorrente per l’ipotesi in cui la garanzia in parola non venga prestata; a differenza di quanto prevede, invece, l’ 8°comma dello stesso articolo 75, con riferimento alla garanzia fideiussoria del 10 per cento dell&#8217;importo contrattuale per l&#8217;esecuzione del contratto, qualora l&#8217;offerente risultasse affidatario, garanzia che parimenti deve essere presentata unitamente all’offerta.<br />	<br />
L’interpretazione giurisprudenziale precedente la novella legislativa era nel senso che, assolvendo la cauzione provvisoria allo scopo di garantire la serietà dell’offerta, essa ne costituisse parte integrante e non elemento di corredo, che la stazione appaltante potesse liberamente richiedere; sicchè sebbene non espressamente comminata l’esclusione per il caso di mancato deposito, la ratio della norma così interpretata conduceva a ritenere applicabile la sanzione espulsiva (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3746)<br />	<br />
Tuttavia la novella legislativa che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 46, impone una diversa interpretazione anche dell’art. 75, che già la giurisprudenza di merito ha fatto propria, valorizzando la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara ( TAR Liguria 22.9.2011 n. 1396).<br />	<br />
La disposizione dell’art. 75, comma 6, cod. contratti, va, dunque, intesa nel senso indicato dal giudice di primo grado, ovvero nel senso che l&#8217;Amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente. <br />	<br />
Quanto al rilievo dell’appellante secondo cui la novella introdotta con il D.L. n. 70/2011 non sarebbe applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie, perché entrata in vigore successivamente all’approvazione del bando di abilitazione alla gara telematica, si osserva che il bando risulta pubblicato il 4 giugno 2011, ossia in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.L. 13.5.2011, n. 70, che pertanto trovano applicazione.<br />	<br />
In conclusione, l’appello va rigettato.<br />	<br />
Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la novità della questione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) <br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Lundini – Est. Sapone Gea Costruzioni srl (Avv.ti M. Cocco, E. Poscio e M. Letizia) c/ Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture (Avv. Stato), Comune di Sesto San Giovanni (Avv.ti G. Mariotti, G. Pafundi, S. Festucci, L. Lo Campo, P. Scheggia) e Soa Alpi Professional Spa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lundini – Est. Sapone<br /> Gea Costruzioni srl (Avv.ti M. Cocco, E. Poscio e M. Letizia) c/ Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture (Avv. Stato), Comune di Sesto San Giovanni (Avv.ti G. Mariotti, G. Pafundi, S. Festucci, L. Lo Campo, P. Scheggia) e Soa Alpi Professional Spa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;iscrizione nel casellario informatico a seguito di false dichiarazioni sui requisiti di carattere generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazione mendace – Autonoma fattispecie di esclusione – Configurabilità – Sussiste – Ragione	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazioni mendaci – P.A. – Obbligo segnalazione – Sussiste – AVCP – Obbligo iscrizione nel casellario – Sussiste	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti generali – Autocertificazione – Dichiarazione mendace – Iscrizione nel casellario – Ammissibilità – Sussiste – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione mendace (quando il Bando stabilisca l&#8217;obbligo di fornire certe dichiarazioni) costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione (oltre che nelle regole di gara medesime) nell&#8217;art. 75 del D.P.R. 445/00 (richiamato anche dall&#8217;art. 38, comma 2, del D.Lg. 163/06) in tema di autocertificazione, che prevede che &#8220;qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera&#8221;.	</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 27 D.P.R. n. 34/2000 (&#8220;Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici&#8221;), le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all&#8217;Osservatorio tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino e, l&#8217;Autorità di Vigilanza, è tenuta ad inserire nel Casellario informatico tutte le notizie ed i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle SOA e dalle stazioni appaltanti, tra le quali non può non rientrare l&#8217;adozione di un provvedimento di esclusione per dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.	</p>
<p>3. L&#8217;art.27, comma 1, lett t) del DPR n. 34/2000 (&#8220;Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici&#8221;), consente l&#8217;iscrizione nel casellario informatico di qualsivoglia dato rilevante, in aggiunta a quelli tipizzati dalle lettere precedenti del medesimo articolo, ed è dunque idoneo a comprendere le false dichiarazioni sui requisiti di carattere generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.3089 del 2009 proposto dalla </p>
<p>srl Gea Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Cocco, Elvira Poscio e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Letizia in Roma, Viale Angelico n.103;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliataria;<br />
&#8211; Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Mariotti, Gabriele Pafundi, Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, con domicilio eletto presso lo sudio dell’avv. Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14;<br />
&#8211; Soc Soa Alpi Professional Spa, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della seguente annotazione nel casellario informatico dell&#8217;osservatorio dei Contratti pubblici disposta in data 20 febbraio 2009 dall&#8217;intimata Autorità:<br />	<br />
 La stazione appaltante Comune di Sesto San Giovanni sulla base del modello di comunicazione di cui all&#8217;allegato A della determinazione n.1/2005, inviato con nota prot.68504 del 6.8.2008, ha disposto la decadenza del&#8217;aggiudicazione provvisoria e la esclusione della gara di appalto per l&#8217;affidamento dei lavori relativi all&#8217;intervento di adeguamento del Centro socio educativo di Via Boccaccio n.257 e Centro diurno disabili nei confronti dell&#8217;impresa Cea Costruzioni in ATI con altra impresa. Ciò in quanto la stazione appaltante ha accertato il mancato riscontro oggettivo in atti della PA con quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara. La S.A. ha difatti ritenuto che per la Gea Costruzioni srl ricorressero gli estremi previsti dall&#8217;art.38, comma1, lett.c) del D.lgvo n.163/2006. In particolare, dall&#8217;acquisizione del casellario integrale a carico di uno dei soggetti indicati dall&#8217;art. 38, comma 1, lett. b) e c) è risultata sentenza di condanna per reati ritenuti incidenti sulla moralità professionale adottata dalla Corte di Appello di Torino e decreto penale emesso dal GIP della Procura di Novara, non dichiarati in sede di gara. La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art.27 del DPR n.34/2000&#8243;;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguenziale. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture e del Comune di Sesto San Giovanni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente ha partecipato coma mandataria di un rti ad una procedura di appalto indetta dal comune di Sesto San Giovanni, risultandone aggiudicataria.<br />	<br />
Essendo emerso, a seguito della verifica effettuata dalla stazione appaltante di quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara, che nei confronti del Direttore Tecnico della Gea Costruzioni sussistevano una sentenza di condanna per reati ritenuti incidenti sulla moralità professionale adottata dalla Corte di Appello di Torino e un decreto penale emesso dal GIP della Procura di Novara, non dichiarati in sede di domanda, l&#8217;intimato comune ha disposto la decadenza dell&#8217;aggiudicazione provvisoria e l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara de qua, per il mancato riscontro oggettivo di quanto dichiarato dalla società ricorrente. <br />	<br />
Successivamente la stazione appaltante ha comunicato il suddetto provvedimento all&#8217;intimata Autorità, la quale ne ha disposto l&#8217;inserimento nel Casellario informatico ai sensi dell&#8217;art.27 del DPR n.34/2000, inserendo anche il riferimento come motivazione dell&#8217;esclusione all&#8217;art.38, comma 1, lett.c) del D.lgvo n.163/2006, il quale prevede l&#8217;esclusione dalla gare pubbliche dei soggetti &#8220;nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un&#8217;organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all&#8217;articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l&#8217;esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa&#8217; con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio&#8221;. <br />	<br />
La suddetta annotazione è stata impugnata con il presente gravame affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione di legge : art.27, comma 2, del DPR n.34/2000, lett. q), r) s) o, in subordine, t). Carenza di istruttoria nell&#8217;esercizio del proprio potere di vigilanza e controllo e eccesso di potere per carenza dei presupposti applicativi dell&#8217;art.27, comma 2, lettere citate del DPR n.34/2000. Ingiustizia manifesta;<br />	<br />
2) Violazione dell&#8217;art.27, comma 2, lettere t) ed s) del DPR n.34/2000 ed eccesso di potere per falsa applicazione di legge. Falsa interpretazione ed applicazione di legge (combinato disposto art.28, comma 1, lett.c del D.lgvo n.163/2006 e art.38, comma 2, del D.lgvo n.163/2006;<br />	<br />
3) Eccesso di potere per errata interpretazione ed applicazione di legge: combinato disposto art.38, comma 1, lett.c) del d.lgvo n.163/2006 e art.27, comma 2, lett. q) con artt. 163 cp, 167 cp, 445 cpp e con artt. 2 cp, 46 L. 298/1974 e DPR n.507/1999. Manifesta insussistenza del fatto segnalato;<br />	<br />
4) Eccesso di potere per errata applicazione dell&#8217;art. 27 del DPR n.34/2000 per dissociazione dell&#8217;impresa dall&#8217;operato del suo direttore tecnico.<br />	<br />
Si sono costituiti sia l&#8217;Autorità di Vigilanza che il comune di Sesto San Giovanni contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell&#8217;11.1.2012 il proposto gravame è stato assunto in decisione. <br />	<br />
In primis è fondamentale chiarire i rapporti esistenti tra la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante e la successiva annotazione effettuata dalla resistente Autorità.<br />	<br />
Al riguardo, alla luce di quanto meticolosamente affermato dal comune di Sesto San Giovanni in sede di memoria conclusionale sulla base della documentazione versata agli atti, si evince che:</p>
<p>a) la stazione appaltante aveva disposto la decadenza dell&#8217;aggiudicazione provvisoria e la conseguente esclusione dell&#8217;offerta della società ricorrente in ragione della difformità di quanto autocertificato in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all&#8217;art.38 del D.lgvo n.163/2006 da parte del Direttore tecnico di Gea Costruzioni, signor Giovanni Calvigni, rispetto a quanto emerso dal certificato del casellario giudiziale, difformità che configurava la fattispecie di dichiarazione non veritiera; <br />	<br />
b) la successiva segnalazione all&#8217;Autorità si basava unicamente su tale motivo di esclusione;<br />	<br />
c) in sede di annotazione la suddetta Autorità alla citata causa di esclusione aggiungeva autonomamente che per la società ricorrente ricorrevano gli estremi previsti dall&#8217;art.38, comma 1, lett.c) del D.lgvo n.163/2006.<br />	<br />
Così chiariti i termini fattuali della vicenda in esame, con il primo motivo di doglianza l&#8217;odierna istante ha impugnato la annotazione de qua sul presupposto che la segnalazione della stazione appaltante sarebbe stata effettuata al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge.<br />	<br />
La dedotta censura è palesemente infondata.<br />	<br />
In merito deve essere osservato che:<br />	<br />
a) il bando di gara prevedeva, pag.15, come causa di esclusione la mancanza di quanto sopra richiesto alla lett.e), in cui era stabilito, tra l&#8217;altro, che il concorrente doveva indicare espressamente tutte le condanne definitive riportate anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale;<br />	<br />
b) è pacifico che il direttore tecnico della Gea Costruzioni non aveva dichiarato una sentenza di condanna della Corte di Appello confermata in Cassazione e un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, da cui è derivata la successiva esclusione dell&#8217;odierna istante per dichiarazione mendace; <br />	<br />
c) come chiarito dalla giurisprudenza in materia (CS, nn.428 e 7581 del 2010; Tar Friuli n.191/2011; Tar Veneto n.75/2011) la dichiarazione mendace (quando il Bando stabilisca l&#8217;obbligo di fornire certe dichiarazioni) costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione (oltre che, come nel nostro caso, nelle regole di gara medesime) nell&#8217;art. 75 del D.P.R. 445/00 (richiamato anche dall&#8217;art. 38, comma 2, del D.Lg. 163/06) in tema di autocertificazione, che prevede che &#8220;qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera&#8221;, cioè, nella specie, dall&#8217;ammissione alla gara;<br />	<br />
d) conseguentemente, alla luce di quanto costantemente affermato da questa Sezione (n. 7052/2003; 9221/2008) secondo cui ai sensi dell&#8217;art. 27 D.P.R. n. 34/2000, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all&#8217;Osservatorio tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino e, dall&#8217;altro, l&#8217;Autorità di Vigilanza sia tenuta ad inserire nel Casellario informatico tutte le notizie ed i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle SOA e dalle stazioni appaltanti, tra le quali non può non rientrare l&#8217;adozione di un provvedimento di esclusione per dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, ne discende la legittimità della segnalazione della stazione appaltante.<br />	<br />
Da rigettare è anche l&#8217;altro profilo di doglianza prospettato con la censura in esame con cui è stato fatto presente che l&#8217;intimata Autorità prima di effettuare la contestata annotazione non avrebbe effettuato alcuna istruttoria in merito.<br />	<br />
Al riguardo, in linea con quanto meticolosamente affermato dal comune di Sesto San Giovanni in sede di memoria conclusionale, in alcun modo contestato in merito, il Collegio sottolinea che:<br />	<br />
1) il provvedimento di segnalazione riportava la determinazione dirigenziale n.86/2008 di esclusione dove era specificato che si sarebbe proceduto alla successiva segnalazione all&#8217;Autorità;<br />	<br />
2) la stazione appaltante aveva allegato alla segnalazione anche le giustificazioni prodotte dalla società ricorrente che non erano state ritenute fondate;<br />	<br />
3) in tale contesto fattuale non può negarsi che l&#8217;Autorità aveva a disposizione tutti gli elementi necessari al fine di effettuare un&#8217;analitica ed esaustiva disamina della vicenda de qua.<br />	<br />
Infondata è anche la successiva ed articolata doglianza con cui è stato fatto presente che:</p>
<p>a) l&#8217;esclusione in discorso non poteva essere segnalata per la successiva annotazione in quanto l&#8217;art.27, comma 2, lett. r) del DPR n.34/2000 nel prevedere la segnalazione dei provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalla stazione appaltante ai sensi dell&#8217;art.8, comma 7, del DPR n.109/1994, non poteva essere ritenuto applicabile stante l&#8217;avvenuta abrogazione della suddetta disposizione;<br />	<br />
b) in ogni caso la citata previsione di cui alla lettera r) non sarebbe applicabile nel caso di specie perchè l&#8217;obbligo di segnalazione sussisterebbe solo per i requisiti speciali e non per quelli generali, giusta quanto disposto dall&#8217;art.48 del D.lgvo n.163/2006. <br />	<br />
Relativamente alla prima problematica il Collegio osserva che il riferimento alla ipotesi di cui alla lett.r) risulta essere del tutto inconferente, atteso che , come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione VI, n. 2580/2001, l&#8217;art.27, comma 1, lett t) consente l&#8217;iscrizione di qualsivoglia dato rilevante, in aggiunta a quelli tipizzati dalle lettere precedenti del medesimo articolo, ed è dunque idoneo a comprendere le false dichiarazioni sui requisiti di carattere generale. <br />	<br />
In ordine al secondo profilo di doglianza la tesi ricorsuale è in palese contrasto con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, cui il Collegio intende conformarsi, la quale ha affermato, (ex plurimis la citata sentenza n.2580/2011) che &#8220;sono suscettibili di segnalazione e iscrizione nel casellario informatico non solo le false dichiarazioni relative al possesso di requisiti di carattere speciale, ma qualsivoglia falsa dichiarazione resa in gara, anche se relativa al possesso di requisiti di carattere generale, desumendosi ciò:<br />	<br />
&#8211; dal fatto che l&#8217;art. 38, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 163 del 2006, considera ragione di esclusione la falsa dichiarazione sui requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, senza limiti di oggetto e senza dunque distinguere tr<br />
&#8211; dalla circostanza che l&#8217;art. 27, comma 2, lett. t), del d.P.R. n. 34/2000 (&#8220;Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici&#8221;), da applicare nella specie ratione temporis, consente l&#8217;iscrizione di qualsi<br />
&#8211; dalla illogicità, infine, di una interpretazione che dia rilievo solo alle false dichiarazioni relative ai requisiti speciali (oltretutto variabili da appalto ad appalto), e non anche alle false dichiarazioni relative ai requisiti generali, che attengon<br />
Alla luce delle esposte argomentazioni, pertanto, anche la censura in esame deve essere rigettata.<br />	<br />
Con il terzo motivo di doglianza l&#8217;odierna istante ha contestato la gravata annotazione, nella parte in cui l&#8217;Autorità ha fatto presente che le condanne non dichiarate avrebbero inciso sul possesso dei requisiti professionali, sostenendo che:<br />	<br />
I) relativamente alla sentenza di condanna della Corte di Appello di Torino il reato si sarebbe estinto in virtù del combinato disposto degli artt. 163 e 167 del cp non avendo il soggetto attivo del reato commesso un delitto nei cinque anni successivi alle sentenza di condanna ed avendo adempiuto agli obblighi imposti;<br />	<br />
II) in ordine al decreto penale di condanna il reato è stato depenalizzato per effetto del D.lgvo n.507/1999 e quindi il suddetto decreto pur essendo divenuto originariamente irrevocabile, può successivamente essere revocato dal giudice dell&#8217;esecuzione una volta intervenuta la depenalizzazione del reato.<br />	<br />
Per quanto concerne la problematica di cui al punto a) il Collegio osserva che il provvedimento del GE di riabilitazione è del 30.6.2010, ben successivo, quindi, alla data della segnalazione e della successiva annotazione, le quali, pertanto, in base al principio tempus regit actum risultano del tutto legittime; analogamente anche per quanto riguarda il decreto penale di condanna l&#8217;astratta revocabilità dello stesso in forza della depenalizzazione del reato non può di per sè inficiare la legittimità della segnalazione e della successiva iscrizione in assenza, alla data in cui entrambe furono effettuate di un decreto di revoca.<br />	<br />
Pure da rigettare è la successiva doglianza con cui sono state contestate sia la segnalazione che la successiva iscrizione in quanto sia la stazione appaltante che la resistente Autorità non avrebbero considerato che la società ricorrente si era dissociata dall&#8217;operato del proprio direttore tecnico avendo proceduto a revocare l&#8217;incarico, atteso che la prospettata dissociazione non è stata addotta dalla ricorrente in sede di controdeduzioni fornite alla stazione appaltante e non è stato dimostrato che era intervenuta prima della segnalazione.<br />	<br />
Infondato è, infine l&#8217;ultimo motivo di doglianza, con cui l&#8217;odierna istante ha affermato che anche a ritenere che l&#8217;annotazione sia stata effettuata ai sensi della lett. t) del comma 2) dell&#8217;art.27 del DPR n.34/2000, nondimeno la stessa deve essere considerata illegittima in quanto l&#8217;Autorità non ha esternato le ragioni che l&#8217;hanno giustificata, in quanto l&#8217;annotazione risulta essere un atto dovuto una volta valutata l&#8217;afferenza della segnalazione alle ipotesi descritte nel citato art.27.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame poichè è lapalissiano che la esclusione per false dichiarazioni non poteva non rientrare nella ipotesi di cui al punto t) l&#8217;Autorità era vincolata in toto ad effettuarla.<br />	<br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato, <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Lundini, Presidente FF<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.486</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-2-2012-n-486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-2-2012-n-486/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-2-2012-n-486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.486</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Spagnoletti G. M. C. (Avv. S. Orestano) c/ Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla pubblicazione anticipata del dispositivo nei casi non previsti dal codice e sulla esperibilità del giudizio di ottemperanza delle sentenze di annullamento delle deliberazioni del C.S.M. 1. Giustizia amministrativa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-2-2012-n-486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.486</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Spagnoletti<br /> G. M. C. (Avv. S. Orestano) c/ Consiglio Superiore della Magistratura,  Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla pubblicazione anticipata del dispositivo nei casi non previsti dal codice e sulla esperibilità del giudizio di ottemperanza delle sentenze di annullamento delle deliberazioni del C.S.M.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Dispositivo – Pubblicazione anticipata – Fuori dai casi di legge – Ammissibilità – Ragione	</p>
<p>2. Concorso – Magistrati – Incarichi direttivi e semidirettivi – Riforma ex D. Lgs. n. 160/06 – Anzianità – Requisito – Configurabilità – Sussiste – Criterio preferenziale – Inconfigurabilità	</p>
<p>3. Concorso – Magistrati – Incarichi direttivi e semidirettivi – Continuità di servizio prima del collocamento a riposo – Elemento di valutazione positiva – Ammissibilità	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Deliberazione C.S.M. – Sentenza di annullamento – Ottemperanza – Ammissibilità – Ragioni 	</p>
<p>5. Concorso – Magistrati – Incarichi direttivi e semidirettivi – Svolgimento incarichi extragiudiziari – Valutazione – Prudente apprezzamento – Necessità – Sussiste – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La specifica previsione delle controversie per le quali la pubblicazione del dispositivo è assolutamente (art. 120 comma nono) o relativamente obbligatoria (art. 119 comma quinto e 130 comma settimo) non osta alla possibilità di provvedere nello stesso senso qualora particolari esigenze connesse alla peculiare rilevanza e interesse della decisione, segnatamente nei suoi effetti e nei suoi riflessi su un ambito istituzionale di particolare rilevanza (quale nella specie quello relativo all’ufficio direttivo superiore giudicante sub-apicale di legittimità della Corte di Cassazione), consiglino di rendere conto immediato dell’esito del giudizio d’appello, evitando che, sia pure nel periodo relativamente breve intercorrente tra la decisione e la pubblicazione della sentenza, permanga una situazione di sospesa incertezza sull’assetto degli interessi, istituzionali e soggettivi, sui quali la decisione è destinata ad incidere.	</p>
<p>2. In tema di concorsi  per il conferimento di incarichi direttivi, l’anzianità, che prima della riforma di cui al d.lgs. n. 160/2006 costituiva criterio preferenziale a parità di attitudini e merito, assume invece ormai valore del tutto residuale quale mero “requisito di ingresso per una prima utile comparazione. In sostanza, l’anzianità assume rilievo essenzialmente come requisito di legittimazione alla valutazione comparativa con gli altri candidati, nel senso che per ciascuna tipologia di uffici direttivi sono individuati periodi minimi di positivo esercizio delle funzioni in atto svolte da aggiungere all’anzianità di servizio dell’aspirante più giovane partecipante alla procedura concorsuale.	</p>
<p>3. In tema di concorsi  per il conferimento di incarichi direttivi assume rilievo, “quale elemento di valutazione positiva”, la circostanza che l’aspirante possa assicurare, prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, intendendosi essi riferiti al settantacinquesimo anno se è stata chiesta e ottenuta la proroga del trattenimento in servizio ex art. 16 comma 1 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, almeno due anni di permanenza nell’incarico, ossia che non sia stato superato il settantatreesimo anno di età.	</p>
<p>4. Devi riconoscersi la piena esperibilità del giudizio di ottemperanza delle sentenze di annullamento delle deliberazioni del C.S.M. Infatti, il principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), unitamente al principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.), se da una lato affermano l’indipendenza dell’amministrazione, dall’altro comportano esplicitamente l’assoggettamento dell’amministrazione medesima a tutti i vincoli posti dagli organi legittimati a creare diritto, fra i quali, evidentemente, gli organi giurisdizionali. Peraltro, la Costituzione accoglie il principio in base al quale il potere dell’amministrazione merita tutela solo sul presupposto della legittimità del suo esercizio, demandando agli organi di giustizia il potere di sindacato -pieno, ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 113 della Costituzione- sull’esistenza di tale presupposto.	</p>
<p>5. In tema di concorsi  per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, se non può attribuirsi di per se valore negativo allo svolgimento di incarichi extragiudiziari in posizione di fuori ruolo, nondimeno non può essere dubbio che essi debbano essere oggetto di un prudente apprezzamento, nel senso che essi non possono assumere rilievo esclusivo, o, comunque, essere considerati maggiormente qualificanti rispetto ad una specifica esperienza organizzativa maturata e dimostrata in un ambito strettamente giurisdizionale, anche al fine evidente di non creare posizioni di “vantaggio” per magistrati che abbiano maturato minore esperienza nell’attività propria giurisdizionale, e quindi non alimentare il fenomeno delle cosiddette “carriere parallele”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Giuseppe Maria Cosentino, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Orestano, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma alla via de’ Prefetti n. 6, per mandato a margine dell’appello; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;<br />
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Paolo Vittoria, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I, 5159 del 9 giugno 2011, resa inter partes, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti e provvedimenti relativi al conferimento dell’incarico direttivo superiore di legittimità di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Visto il decreto cautelare monocratico n. 5703 del 27 dicembre 2011 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata sino alla camera di consiglio, contestualmente fissata, del 17 gennaio 2012;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012, il Cons. Leonardo Spagnoletti e l’avv. Salvatore Orestano per l’appellante e gli avvocati di Stato Enrico Arena e Anna Collabolletta, questa ultima presente in sede di istanze preliminari, per le Autorità appellate;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con appello notificato il 30 novembre, 1 e 3 dicembre 2011, depositato il 22 dicembre 2011, Giuseppe Maria Cosentino ha impugnato la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I, 5159 del 9 giugno 2011, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti e provvedimenti relativi al conferimento dell’incarico direttivo superiore di legittimità di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione al controinteressato Paolo Vittoria.<br />	<br />
Giova premettere che:<br />	<br />
&#8211; il dott. Giuseppe Maria Cosentino, ricorrente in primo grado e odierno appellante, è magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità (qualifica corrispondente a quella pregressa di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori<br />
&#8211; il controinteressato dott. Paolo Vittoria, è magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente titolare di Sezione (I civile) della Corte di Cassazione dal dicembre 2008; <br />	<br />
&#8211; entrambi, unitamente ad altri candidati, hanno partecipato alla procedura selettiva di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico direttivo superiore di legittimità (sub apicale) di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione;<br />	<br />
&#8211; nella seduta del 22 luglio 2010 il Consiglio Superiore della Magistratura ha esaminato tre distinte proposte formulate dalla competente quinta commissione consiliare permanente, di cui la prima, che aveva riportato il maggior numero di voti (tre), favor<br />
All’esito dell’illustrazione e discussione, sono state votate per ballottaggio la proposta A -che ha conseguito quindici voti- e la proposta B -che ha ottenuto cinque voti-, onde è stato deliberato il conferimento al dott. Paolo Vittoria dell’ufficio direttivo superiore di legittimità (sub apicale) di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione.<br />	<br />
Con il ricorso proposto al primo giudice il dott. Giuseppe Maria Cosentino ha impugnato la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e il successivo decreto di nomina del controinteressato all’ufficio direttivo superiore di legittimità, deducendo, con unico articolato motivo, varie censure (<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12/1941 e degli artt. 5 e 6 della legge n. 352/1951. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche e integrazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990</i>).<br />	<br />
A seguito di ordinanza istruttoria presidenziale delegata, e del deposito della documentazione ivi indicata, il dott. Cosentino ha proposto, con motivi aggiunti, altri due articolati ordini di censure (rispettivamente: I) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12/1941 e degli artt. 5 e 6 della legge n. 352/1951. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6.1 della circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche e integrazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 97 e 104 Cost</i>.; II) <i>Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: irragionevolezza ed irrazionalità; contraddittorietà; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; illogicità ed ingiustizia manifeste; sviamento e falsa rappresentazione della realtà; sproporzione; perplessità; arbitrarietà ed irragionevolezza; discriminatorietà.</i>).<br />	<br />
In sintesi, il dott. Cosentino lamentava la insufficiente motivazione della preferenza accordata al controinteressato e la carenza di effettiva comparazione con il proprio profilo professionale, in relazione ad alcuni aspetti essenziali ai fini di una argomentata e fondata valutazione di prevalenza del dott. Vittoria.<br />	<br />
&#8211; la obliterazione della circostanza che il dott. Vittoria (nato il 31 maggio 1937) -come del pari il dott. Fazzioli (nato l’8 novembre 1936)- non potesse assicurare, a differenza del ricorrente (nato il 26 aprile 1938), almeno un biennio di permanenza ne<br />
&#8211; l’omessa considerazione che il dott. Vittoria aveva esperienza di funzioni giurisdizionali complessive inferiore di gran lunga a quella del ricorrente, per essere cessato a domanda dall’ordine giudiziario dal 1968 al 1986 (periodo durante il quale aveva<br />
&#8211; la maggiore anzianità ed esperienza di funzioni direttive del ricorrente quale Presidente titolare di Sezione della Corte di Cassazione (dal luglio 2008), rispetto a quella del controinteressato (dal dicembre 2008);<br />	<br />
&#8211; l’eccellenza dei risultati conseguiti dal ricorrente, quale Presidente titolare della II Sezione penale, nello smaltimento dell’arretrato, avendo più che dimezzato i ricorsi pendenti nell’arco di un solo anno (da 6992 a settembre 2008 a 3279 a dicembre<br />
&#8211; la circostanza che il controinteressato, a differenza del ricorrente, non aveva mai svolto funzioni giurisdizionali in materia penale, essendo la sua esperienza circoscritta al solo settore civile, e ciò in contrasto con le valutazioni espresse in occas<br />
Con la sentenza appellata il T.A.R. per il Lazio ha rigettato il ricorso integrato da motivi aggiunti, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:<br />	<br />
a) la permanenza biennale per gli incarichi di funzioni direttive superiori di legittimità non costituisce “…un requisito oggettivo per poter aspirare all’incarico ed essere legittimamente comparato, ma un possibile elemento di valutazione nell’ambito della complessiva valutazione comparativa degli aspiranti”; nel caso di specie, osserva il primo giudice, “…essendo il ricorrente nato il 26 aprile 1938 ed il controinteressato nato il 30 maggio 1937, la differenza di “anzianità residua” tra i due candidati è esigua, per cui è da ritenersi ragionevole che l’Autorità procedente non le abbia attribuito un rilievo sostanziale nell’individuazione del candidato più idoneo all’attribuzione dell’ufficio da ricoprire”;<br />	<br />
b) le maggiori attitudini organizzative del controinteressato non possono essere revocate in dubbio perché “…nonostante ricopra il ruolo di Presidente titolare da un tempo di qualche mese inferiore a quello del dott. Cosentino, ricopre il ruolo di Presidente di Sezione da un tempo di circa due anni maggiore rispetto al ricorrente”; peraltro “…indiscutibile è il ruolo di grande rilievo che l’interessato ha avuto nella fase istitutiva e di prima organizzazione della c.d. Struttura unificata, avendone assunto il compito di coordinatore” e dal luglio 2009 l’incarico di curare l’avvio della apposita sezione istituita con la legge n. 69 del 2009; al riguardo il primo giudice richiama testualmente i rilievi oltremodo positivi contenuti nella proposta favorevole al Vittoria, condivisi dal Plenum, anche con riferimento al progetto organizzativo presentato dal controinteressato, concludendo che “Tali circostanze sarebbero già di per sé idonee a giustificare la prevalenza attribuita al controinteressato”;<br />	<br />
c) nell’ambito della complessiva valutazione operata dal Consiglio superiore della magistratura deve essere apprezzata, secondo il primo giudice, “…anche la produzione scientifica, che testimonia del suo spessore culturale, caratterizzata da numerosi studi pubblicati su riviste giuridiche, da relazioni a convegni nonché da parte di opere giuridiche collettive e da due monografie”, che secondo quanto ritenuto nella proposta condivisa dal Plenum “…appare di evidente rilievo per l’altissimo contributo alla funzione nomofilattica della Corte”, concludendosi che “I fattori evidenziati, insomma, si presentano nel loro complesso pienamente esaustivi nel rendere ragionevole la scelta operata dall’organo di autogoverno, sicché non assumono rilievo dirimente le doglianze formulate dal ricorrente”;<br />	<br />
d) in particolare, per quanto attiene “…alle ulteriori esperienze maturate dal dott. Vittoria al di fuori delle funzioni giurisdizionali”, “…a prescindere dalla considerazione che, nella valutazione comparativa svolta dall’organo di autogoverno, il riferimento alle esperienze maturate dal controinteressato al di fuori delle funzioni giurisdizionali non ha assunto un particolare rilievo e richiamata comunque l’attenzione sul fatto che, ai sensi della risoluzione CSM del 10 aprile 2008, le esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate in ambito non giudiziario costituiscono uno specifico indicatore dell’attitudine direttiva relativo al parametro “capacità di organizzare e programmare l’attività” (lett. A, punto 9, degli indicatori dell’attitudine direttiva)… la proposta approvata dall’adunanza plenaria dà specificamente conto dei risultati estremamente lusinghieri ottenuti dal dott. Vittoria nello svolgimento delle sue funzioni magistratuali”; richiamati i rilievi oltremodo positivi formulati nella proposta A in ordine all’elevatissimo profilo professionale e culturale del controinteressato, il T.A.R. capitolino conclude che “…la circostanza che il dott. Vittoria sia stato per diciotto anni (dal 1968 al 1986) al di fuori della magistratura, per avere prestato servizio presso l’Avvocatura dello Stato, non ha assunto una valenza ostativa al conferimento dell’incarico, in quanto non ha inciso sul profilo professionale del candidato e, soprattutto, sulla idoneità ed attitudine all’ottimale svolgimento delle funzioni di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione”;<br />	<br />
e) nemmeno potrebbe assumere rilievo la limitazione dell’esperienza giurisdizionale al solo settore civile, perché “La circostanza che l’attività giudiziaria del controinteressato sia stata espletata nel settore civile, poi, non può ritenersi automaticamente produttiva di una minore attitudine rispetto al ricorrente, la quale attività, peraltro, risulta anch’essa caratterizzata da una significativa prevalenza nel settore penale”.<br />	<br />
A sostegno dell’appello sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:<br />	<br />
I) <i>Omessa ovvero, quanto meno, erronea e, comunque, soltanto apparente motivazione</i>.<br />	<br />
II) <i>Omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Violazione degli artt. 3, 24, 97, 103 e 111 Cost.</i><br />	<br />
La motivazione della sentenza impugnata è affidata a “…frasi apodittiche, quanto generiche, riprese pedissequamente dalla delibera impugnata in prime cure…” che non darebbero conto alcuno di un esame effettivo dei profili di logicità e congruità della preferenza accordata al controinteressato ai fini del conferimento dell’incarico di funzioni direttive superiori di legittimità di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione.<br />	<br />
Sotto un primo aspetto si denuncia la svalutazione dell’ampio periodo (circa ventidue anni) trascorso dal controinteressato fuori dal ruolo organico della magistratura, dapprima quale avvocato dello Stato, e poi quale consigliere giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministro per le politiche comunitarie, a fronte dell’ininterrotto esercizio di funzioni giurisdizionali da parte dell’appellante. Tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata debitamente, laddove invece il C.S.M. ha enfatizzato il maggior periodo (due anni) di esercizio delle funzioni di presidente non titolare di sezione da parte del Vittoria, pure valorizzato dal primo giudice, dal quale non potrebbe desumersi nessuna prevalenza di attitudine direttiva rispetto all’appellante (presidente titolare per un sia pur contenuto periodo più lungo) poiché i presidenti non titolari non svolgono specifiche funzioni organizzative dell’attività giurisdizionale, limitandosi a presiedere collegi per le varie udienze e camere di consiglio, come del pari può accadere anche ai semplici consiglieri anziani.<br />	<br />
Il primo giudice non ha inoltre considerato affatto che deliberazione favorevole al controinteressato, e la sottostante proposta, aveva del tutto obliterato, eludendo quindi un compiuto raffronto comparativo tra i due candidati, gli eccellenti risultati conseguiti dall’appellante, quale Presidente titolare, nello smaltimento dell’arretrato della II Sezione penale, con le connesse soluzioni organizzative (tanto rimarchevoli da meritare ampia segnalazione di esemplarità nella relazione d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009 del Primo Presidente dell’epoca) a fronte dell’arretrato -comparativamente superiore a quello di tutte le altre sezioni civili- della II Sezione civile presieduta dal controinteressato, pari al 30 giugno 2010 a ben 16.696 ricorsi pendenti, che revoca in dubbio e comunque lascia privo di obiettiva base fattuale il giudizio favorevole in ordine alla laboriosità e alle eccezionali capacità organizzative del controinteressato.<br />	<br />
E’ altresì censurato il sostanziale travisamento delle doglianze afferenti alla carenza di un periodo (minimo) biennale di permanenza nelle funzioni direttive superiori di legittimità in capo al controinteressato, che, se non individua un limite di legittimazione, nondimeno avrebbe dovuto essere debitamente considerato, costituendo almeno elemento preferenziale, laddove la completa obliterazione di tale profilo, nella proposta A e nella adesiva deliberazione del Plenum, non potrebbe essere in qualche modo compensata dalla considerazione, contenuta nella sentenza impugnata, della contenuta differenza di età tra controinteressato e appellante, poiché non può considerarsi irrilevante un anno in più di esercizio delle funzioni, sotto il profilo dell’interesse pubblico al più funzionale assolvimento dell’incarico direttivo superiore di legittimità sub-apicale.<br />	<br />
Si ribadisce che nella valutazione comparativa non avrebbe potuto tralasciarsi di apprezzare che, nel profilo professionale del controinteressato, difetta, a differenza che in quello dell’appellante, qualsivoglia esperienza giurisdizionale in materia penale, aspetto tanto più rimarchevole in quanto il Presidente aggiunto svolge funzioni vicarie del Primo Presidente in ogni ambito di attività giurisdizionale, e quindi anche quanto alla presidenza delle sezioni unite penali, e alla conoscenza delle relative problematiche, non potendo tale lacuna argomentativa colmarsi col rilievo del primo giudice secondo cui anche l’appellante aveva svolto funzioni giurisdizionali prevalentemente in campo penale, ribadendosi che in occasione della nomina dell’attuale Primo Presidente l’organo di autogoverno aveva ritenuto elemento preferenziale proprio la completa conoscenza ed esperienza in entrambi i rami, civile e penale, dell’attività giurisdizionale.<br />	<br />
Ancora è censurato il rilievo assegnato alla produzione scientifica del controinteressato, comunque settoriale, a fronte di quella dell’appellante, all’opposto svalutata benché più diversificata in campo civile e penale.<br />	<br />
Infine si contesta l’enfasi posta sul progetto organizzativo presentato dal controinteressato dott. Vittoria, in rapporto alla carente comparazione con quello dell’appellante, esso pure ampio, articolato e fondato su soluzioni organizzative innovative e funzionali.<br />	<br />
Sotto altro aspetto si ripropongono tutte le altre censure già dedotte nel giudizio di primo grado, anche con riguardo al rilievo e importanza dell’attività giurisdizionale di legittimità svolta dall’appellante, sia in relazione alla conduzione dei più importanti processi penali (Craxi, Andreotti), anche di criminalità di stampo mafioso (Riina, Provenzano, Bagarella), sia in relazione all’ampia e centrale competenza della II Sezione penale (reati contro il patrimonio di rilevante entità economica e anche di nuovo impianto normativo, reati di criminalità mafiosa e organizzata, misure personali e cautelari, che richiedono approfondita conoscenza anche del diritto civile, commerciale e internazionale privato).<br />	<br />
Costituitesi in giudizio, le Autorità appellate, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, hanno dedotto l’infondatezza dell’appello richiamando i rilievi svolti nella sentenza impugnata e ponendo in luce come i medesimi confermino l’effettiva valutazione comparativa e la logicità e congruità della motivazione, da considerarsi esauriente, della deliberazione di conferimento al dott. Vittoria delle funzioni direttive superiori giudicanti sub-apicali di legittimità. <br />	<br />
Con decreto cautelare monocratico presidenziale n. 5703 del 27 dicembre 2011 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata sino alla camera di consiglio, contestualmente fissata, del 17 gennaio 2012.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2012, sentite le parti, la Sezione ha dato avviso che avrebbe provveduto a definire il giudizio d’impugnazione mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 60 del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
All’esito della camera di consiglio la Sezione, in relazione alla peculiare rilevanza del giudizio, ha ritenuto di pubblicare il dispositivo della sentenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.) La Sezione ritiene di dover dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di provvedere all’emanazione e alla pubblicazione del dispositivo.<br />	<br />
Il codice della giustizia amministrativa, approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e modificato con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e 15 novembre 2011, n. 195, riferisce la pubblicazione del dispositivo, quale adempimento processuale obbligatorio, alle sole controversie di cui all’art. 119 comma 1 lettera a), ossia a quelle aventi ad oggetto le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché a quelle indicate nel comma primo dell’art. 120 (incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), per le quali il successivo comma nono dell’art. 120 prescrive, appunto, che “Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione”.<br />	<br />
Nelle altre controversie disciplinate dal rito abbreviato di cui all’art. 119, invece, la pubblicazione del dispositivo è condizionata dalla richiesta di almeno una delle parti che, con dichiarazione “attestata nel verbale d’udienza”, asserisca “di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza…” (art. 119 comma quinto).<br />	<br />
In entrambe le ipotesi è proponibile appello avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione dell’esecutività nelle more della pubblicazione della sentenza (art. 119 comma sesto e art. 120 comma undicesimo).<br />	<br />
Nei giudizi relativi alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo, la pubblicazione del dispositivo è obbligatoria, ai sensi dell’art. 130 comma settimo, soltanto se la sentenza non sia pubblicata “entro il giorno successivo alla decisione della causa” a causa della “complessità delle questioni” implicate nella decisione, nel qual caso il dispositivo è pubblicato negli stessi termini di cui al comma sesto, ossia “all’esito dell’udienza”, e la sentenza è pubblicata “entro i dieci giorni successivi”.<br />	<br />
Orbene, la Sezione ritiene che la specifica previsione delle controversie per le quali la pubblicazione del dispositivo è assolutamente (art. 120 comma nono) o relativamente obbligatoria (art. 119 comma quinto e 130 comma settimo) non osti alla possibilità di provvedere nello stesso senso qualora, come nel caso di specie, particolari esigenze connesse alla peculiare rilevanza e interesse della decisione, segnatamente nei suoi effetti e nei suoi riflessi su un ambito istituzionale di particolare rilevanza quale quello relativo all’ufficio direttivo superiore giudicante sub-apicale di legittimità della Corte di Cassazione, consiglino di rendere conto immediato dell’esito del giudizio d’appello, evitando che, sia pure nel periodo relativamente breve intercorrente tra la decisione e la pubblicazione della sentenza, permanga una situazione di sospesa incertezza sull’assetto degli interessi, istituzionali e soggettivi, sui quali la decisione è destinata ad incidere.<br />	<br />
Alla contemplazione delle medesime esigenze ed interessi anzitutto istituzionali è ispirata, d’altro canto, la scelta di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, con l’immediata spedizione a sentenza dell’appello all’esito della trattazione in camera di consiglio dell’incidente cautelare, pur dovendosi procedere ad una attenta disamina dell’impugnativa, che implica una certa diffusa trattazione, più ampia del taglio contenutistico proprio delle c.d. sentenze brevi.<br />	<br />
La valutazione dell’esigenza dell’immediata definizione del giudizio d’appello è d’altro canto rafforzata dalla considerazione che il fattore “temporale” se, in generale, assume grande valenza nel sistema di tutela giurisdizionale (ordinaria, amministrativa, contabile), tanto da trovare consacrazione di principio costituzionale, quale indefettibile connotato del “giusto processo”, nella formula della “ragionevole durata” (art. 111 Cost.), in talune materie e per talune controversie può finire per dispiegare decisiva incidenza ai fini dell’effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, che può risultare “amputata” da sopravvenienze fattuali, anche in relazione ai tempi e modi di riesercizio del potere amministrativo censurato in sede di giurisdizione generale di legittimità, quando alle stesse si assegni valenza di limite invalicabile esterno della giurisdizione amministrativa, nell’ambito dell’attuazione del giudicato, secondo quando chiarito nel decreto cautelare monocratico presidenziale.<br />	<br />
D’altro canto, il codice della giustizia amministrativa, nell’enunciare che la giurisdizione amministrativa “…assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo” (art. 1), e nell’affermare che “Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’art. 111, primo comma, della Costituzione”, indica una direttrice funzionale dalla quale il giudice amministrativo non può discostarsi e anzi cui deve costantemente ispirare l’attività giurisdizionale, conformando contenuti e tempi della tutela giurisdizionale, sia pure nella contemplazione dei limiti della propria giurisdizione, all’obiettivo di assicurare una tutela piena, effettiva e satisfattiva, come espressa anzitutto dal conseguimento dello specifico bene della vita cui è orientato l’esercizio del diritto d’azione, senza la quale tanto il diritto di difesa, ex art. 24 Cost., quanto la tutela nei confronti degli atti (e dei comportamenti espressivi anche mediatamente di potere pubblico), ex art. 113 Cost., rischiano di svuotarsi e comunque di dequotarsi alla mera reintegrazione “per equivalente”, quando possibile, della sfera giuridico-patrimoniale, in chiave deteriore e pregiudizievole, oltre che per il soggetto giuridico privato, per lo stesso interesse pubblico, esposto a conseguenze risarcitorie d’intuitiva incidenza negativa nel contesto della precaria situazione della finanza pubblica.</p>
<p>2.) L’appello è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere dichiarata l’illegittimità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 22 luglio 2010 e del consequenziale decreto di nomina del controinteressato dott. Paolo Vittoria all’ufficio direttivo superiore giudicante sub-apicale di legittimità di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione.<br />	<br />
2.1) Com’è noto, il conferimento degli incarichi di funzione giurisdizionale (di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali), definiti dall’ art. 10 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, è disciplinato normativamente dall’art. 12 dello stesso decreto legislativo, entrambe le disposizioni come sostituite dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.<br />	<br />
Ad esso si provvede, a domanda degli interessati, all’esito di una procedura concorsuale di valutazione comparativa aperta ai magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità volta a volta richiesta: art. 12 commi dal secondo al nono (il solo conferimento delle funzioni al termine di tirocinio, per le funzioni giudicanti e requirenti; la seconda valutazione di professionalità per le funzioni di secondo grado e le funzioni semidirettive di primo grado; la terza valutazione di professionalità per le funzioni direttive di primo grado e le funzioni semidirettive elevate di primo grado; la quarta valutazione di professionalità per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, le funzioni di legittimità, le funzioni direttive di primo grado elevato; la quinta valutazione di professionalità per le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e le funzioni direttive di legittimità; la sesta valutazione di professionalità per le funzioni direttive superiori di legittimità; la settima valutazione di professionalità per le funzioni direttive apicali di legittimità).<br />	<br />
In particolare, per il conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti (Presidente aggiunto della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque), oltre agli elementi desunti dalle valutazioni di professionalità, è richiesto che il magistrato aspirante al conferimento dell’incarico di funzione abbia svolto, alla data di vacanza del posto da coprire, “funzioni di legittimità per almeno quattro anni”, e che siano specificamente valutate “…le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva” (art. 12 comma undicesimo).<br />	<br />
Integrativa della normativa primaria è quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura con la circolare P–13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, come integrata dalla deliberazione del 21 novembre 2007, emanata alla luce delle modificazioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 160/2006, come parzialmente novato dalla legge n. 111/2007.<br />	<br />
In sostanza il raffronto comparativo tra i candidati è condotto alla stregua dei criteri delle attitudini e del merito “opportunamente integrati fra loro”.<br />	<br />
Per “Attitudini” si intende (par. A della circolare):<br />	<br />
&#8211; “…l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente -per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità- le funzioni direttive da conferire…”, anche in considerazione del “…periodo di permanenza che egli è in grado di assicurare nell’ufficio”, precisa<br />
&#8212; l’indipendenza attiene alla “…capacità del magistrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, dimostrata nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie e dalla insussistenza di rapporti che possano influire negativamente sulle modalità di e<br />
&#8212; il prestigio è inerente “…alla stima acquisita dall’aspirante all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l’impegno profuso nell’esercizio dell’attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di ca<br />
&#8212; la capacità è individuata in relazione:<br />	<br />
&#8212; “a) al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnico-giuridica ed equilibrio;”<br />	<br />
&#8212; “b) alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei meto<br />
&#8212; “c) alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario”;<br	
--- “d) al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse”;<br />	<br />
&#8212; “e) al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:<br />	<br />
• di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;<br />	<br />
• di livello pari o superiore”.<br />	<br />
“Di regola” è elemento preferenziale per gli uffici direttivi apicali e superiori di legittimità (Primo Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) “…il positivo esercizio, negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori per almeno un biennio e di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio”<br />	<br />
Per “Merito” si intende (par. B della circolare):<br />	<br />
&#8211; “l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto”;<br />	<br />
&#8211; “-la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni<br />	<br />
dirigenziali”;<br />	<br />
&#8211; “la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei<br />	<br />
propri doveri”;<br />	<br />
&#8211; “la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio”.<br />	<br />
L’anzianità, che prima della riforma di cui al d.lgs. n. 160/2006 costituiva criterio preferenziale a parità di attitudini e merito, assume invece ormai valore del tutto residuale quale mero “requisito di ingresso per una prima utile comparazione” ed assume rilevanza essenzialmente come “criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore…(nel senso che)… partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale e su questa base determini e circoscriva l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa”, con l’avvertenza che “…tra gli aspiranti utilmente collocati in quest’area di valutazione, l’anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini” (cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, integrativa della circolare n. p-13000, par. 5.2).<br />	<br />
In sostanza, l’anzianità assume rilievo essenzialmente come requisito di legittimazione alla valutazione comparativa con gli altri candidati, nel senso che per ciascuna tipologia di uffici direttivi sono individuati periodi minimi di positivo esercizio delle funzioni in atto svolte da aggiungere all’anzianità di servizio dell’aspirante più giovane partecipante alla procedura concorsuale: cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, par. 5.3 (uffici per cui è richiesta almeno la terza valutazione di professionalità, ossia funzioni direttive di primo grado e funzioni semidirettive elevate di primo grado: quattro o sei anni a seconda che l’incarico da conferire abbia o meno figure semidirettive subordinate; uffici per i quali è richiesta almeno la quarta valutazione, ossia funzioni requirenti di coordinamento nazionale, funzioni di legittimità, funzioni direttive di primo grado elevato: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la quinta valutazione, ossia funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e funzioni direttive di legittimità: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la sesta o la settima valutazione, ossia rispettivamente funzioni direttive superiori di legittimità e funzioni direttive apicali di legittimità: dieci anni).<br />	<br />
Il suddetto diaframma ostativo alla valutazione comparativa di merito può cedere (vedi par. 5.4) soltanto in presenza della positiva ricognizione in capo all’aspirante di doti attitudinali e di merito “di spiccato rilievo”, e quindi di elementi valutativi che lo qualifichino e che devono essere “specificamente motivati”, nonché per il conferimento di uffici di peculiare specializzazione (Tribunale di sorveglianza, Uffici minorili, Procure distrettuali e Procure generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata).<br />	<br />
Quanto alla comparazione tra gli aspiranti alla “platea” così individuata la circolare P-13000 al par. 2.) -ritenuto compatibile con la nuova disciplina normativa ex d.lgs. n. 160/2006, come novata dalla legge n. 111/2007, dalle integrazioni di cui alla deliberazione del 21 novembre 2007- precisa che: “La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali” e che “Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all&#8217;assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire”.<br />	<br />
Benché sia stato considerato superato il secondo periodo del paragrafo 2 della circolare n. 13000 (che annoverava come elemento di valutazione positiva la possibilità per l’aspirante all’incarico di assicurare almeno un triennio di permanenza) in funzione dell’introduzione del limite di legittimazione di di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 160/2006, come sostituito dall’art. 2 comma settimo della legge n. 111/2007, la deliberazione consiliare del 21 novembre 2007 ha ritenuto “i periodi successivi compatibili con le nuove indicazioni”, e quindi, per quanto qui rileva, il terzo periodo, secondo il quale:<br />	<br />
“In considerazione della particolare organizzazione degli uffici e delle caratteristiche proprie delle funzioni di legittimità, tale periodo è ridotto a due anni per il conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di cassazione (compresi quelli di Primo Presidente e di Presidente aggiunto della Corte), la Procura Generale presso la stessa Corte (compreso quello di Procuratore Generale) ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche”.<br />	<br />
In sostanza, quindi, assume rilievo “quale elemento di valutazione positiva” la circostanza che l’aspirante possa assicurare, prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, intendendosi essi riferiti al settantacinquesimo anno se è stata chiesta e ottenuta la proroga del trattenimento in servizio ex art. 16 comma 1 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, almeno due anni di permanenza nell’incarico, ossia che non sia stato superato il settantatreesimo anno di età.<br />	<br />
Le integrazioni introdotte dalla deliberazione del 21 novembre 2007, ribadiscono, infine, che “Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive -essendo rivolto ad individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto specifico per cui si concorre- richiede necessariamente una espressa comparazione dei requisiti riconosciuti ai candidati”, evidenziando come “Nell’attuale assetto normativo, per le considerazioni sopra esposte, vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario”.<br />	<br />
2.2) Il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si muove, com’è noto, lungo un crinale sottile, che, nella salvaguardia della sfera impenetrabile di “merito” delle valutazioni e della scelta espressa dall’organo di autogoverno, deve nondimeno assicurare la più puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione.<br />	<br />
Non è fuor di luogo rammentare che la Corte Costituzionale, nel primo fondamentale arresto in ordine alla sottoposizione delle deliberazioni del C.S.M. al sindacato giurisdizionale amministrativo (14 maggio 1968 , n. 44, Presidente Sandulli, estensore Mortati), dando atto della peculiare posizione costituzionale dell’organo (“…che, mentre realizza una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere espresso in prevalenza dallo stesso corpo giudiziario, è poi presieduto dal Capo dello Stato, in considerazione della qualità che questi riveste di potere &#8220;neutro&#8221; e di garante della Costituzione, ed è altresì fornito di una serie di guarentigie corrispondenti al rango spettantegli, nella misura necessaria a preservarlo da influenze che, incidendo direttamente sulla propria autonomia, potrebbero indirettamente ripercuotersi sull&#8217;altra affidata alla sua tutela”), ha ritenuto come “…la sottoposizione delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura ad un controllo di stretta legittimità da parte di un organo appartenente al potere giurisdizionale non sia, di per se, tale da condurre necessariamente a vanificare o comunque ad attenuare l’efficacia della funzione garantista cui esse adempiono”, chiarendo che la prospettata alternativa della sottoposizione degli atti al sindacato giurisdizionale ordinario “…in deroga ai principi, che concentrano nel giudice amministrativo, nella materia del pubblico impiego, quale è quella de qua, ogni specie di tutela sia dei diritti che degli interessi, oltre a suscitare il problema discendente dalle restrizioni di tutela che, almeno secondo la legislazione vigente, ineriscono ai poteri ad essa consentiti, fa sorgere gravi perplessità, data la confluenza che verrebbe a verificarsi negli appartenenti allo stesso &#8220;ordine&#8221;, di destinatari dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e di giudici della regolarità del medesimi”.<br />	<br />
Tali rilievi -ribaditi nel senso che “l’impugnabilità, anche per un organo di garanzia qual è, secondo la communis opinio, il Consiglio superiore della magistratura, deriva dalla <<grande regola>> accolta dall’art. 24 della Costituzione, che dà tutela generalizzata ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi” (Corte Cost., 22 aprile 1992, n. 189, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio in ordine ai provvedimenti emanati dal C.S.M.)-, hanno costituito la premessa dell’affermazione della piena esperibilità del giudizio di ottemperanza delle sentenze di annullamento delle deliberazioni consiliari: la Corte, pronunciandosi sul conflitto di attribuzioni proposto dall’organo di autogoverno, ha con singolare incisività affermato che “l’allegata non sottoponibilità degli atti del C.S.M. alla giurisdizione estesa al merito che il giudice amministrativo esercita in sede di ottemperanza non ha, di per sé, alcun esplicito fondamento costituzionale; né la titolarità delle specifiche competenze attribuite dall&#8217;art. 105 della Costituzione può comportare, quale conseguenza automatica, franchigie dell&#8217;attività di detto organo dal sindacato giurisdizionale, in quanto funzioni svolgentesi su piani diversi”, evidenziando che “il principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), unitamente al principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.), se da una lato affermano l’indipendenza dell’amministrazione, dall’altro comportano esplicitamente l’assoggettamento dell’amministrazione medesima a tutti i vincoli posti dagli organi legittimati a creare diritto, fra i quali, evidentemente, gli organi giurisdizionali”, e chiarendo altresì che “la Costituzione accoglie il principio in base al quale il potere dell’amministrazione merita tutela solo sul presupposto della legittimità del suo esercizio, demandando agli organi di giustizia il potere di sindacato -pieno, ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 113 della Costituzione- sull’esistenza di tale presupposto” (Corte Cost., 15 settembre 1995, n. 435).<br />	<br />
2.3) Orbene, sia pure entro i richiamati limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità nella materia de quo, la Sezione deve rilevare come la valutazione comparativa globale e unitaria tra il dott. Vittoria e il dott. Cosentino, appare viziata in funzione dell’omessa considerazione, dovuta ponderazione e conseguente motivazione di almeno due aspetti essenziali attinenti alla limitata durata di svolgimento, infrabiennale, dell’incarico direttivo superiore giudicante di legittimità, assicurata dal controinteressato rispetto all’appellante, e all’esperienza giurisdizionale complessiva di gran lunga inferiore (ventidue anni in meno) del primo rispetto al secondo.<br />	<br />
2.3.1) Come chiarito sub 2.1), la permanenza almeno biennale nell’incarico sino al raggiungimento del limite d’età, anche prorogato, per il collocamento a riposo, costituisce, ai sensi del paragrafo 2 della circolare n. 13000, “elemento di valutazione positiva”.<br />	<br />
Il primo giudice ha esattamente affermato che esso non rappresenta “…un requisito oggettivo per poter aspirare all’incarico ed essere legittimamente comparato, ma un possibile elemento di valutazione nell’ambito della complessiva valutazione comparativa degli aspiranti”.<br />	<br />
La sentenza gravata non s’è avveduta che tale elemento non era stato oggetto, però, di precipua considerazione, ed anzi nemmeno era stato menzionato, nella proposta A, favorevole al dott. Vittoria, condivisa dal Plenum; laddove, essendo stato esso evidenziato nella proposta B, favorevole al Cosentino, e richiamato in sede di discussione dal consigliere Carrelli Palombi, avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione, sia pure nel complesso degli altri elementi, quantomeno per dare conto, sintetico ma esauriente, delle ragioni particolari che, nel caso di specie, lo rendevano del tutto recessivo.<br />	<br />
In altri termini, se la permanenza almeno biennale (e in effetti l’impossibilità per il dott. Vittoria di assicurarla) non costituiva elemento preferenziale in senso proprio, nondimeno dovendosi far luogo alla sua “positiva valutazione” ove assicurata, e quindi per converso, in relazione ad una sua ritenuta irrilevanza, in quanto carente, il Consiglio superiore della magistratura avrebbe dovuto enunciare le “particolari circostanze ed esigenze” per le quali poteva ritenersi adeguato un periodo più breve.<br />	<br />
Infatti, ancorché il secondo periodo del paragrafo 2 della circolare sia ormai inapplicabile, il terzo periodo che richiede una ridotta permanenza biennale per gli uffici direttivi superiori di legittimità deve raccordarsi, quando a tale elemento non s’intenda attribuire “rilievo positivo”, ad un apprezzamento e all’enunciazione delle particolari ragioni che ne giustificano l’irrilevanza, e quindi alle “particolari circostanze ed esigenze” cui fa cenno il secondo periodo.<br />	<br />
Il limite di permanenza biennale è infatti orientato al perseguimento di un obiettivo di sufficiente stabilità e funzionalità dell’incarico direttivo superiore di legittimità, che deve esplicarsi in un orizzonte temporale contenuto ma comunque significativo, coerente d’altro canto con il superamento del previgente sistema delle qualifiche in relazione al nuovo ordinamento degli incarichi di funzione.<br />	<br />
Né le ragioni del superamento del limite possono rinvenirsi, secondo quanto sostenuto dal T.A.R. Lazio nella sentenza impugnata, nella ritenuta “esiguità” della differenza di anzianità anagrafica tra il dott. Vittoria (nato il 31 maggio 1937) e il dott. Cosentino (nato il 26 aprile 1938).<br />	<br />
Sotto un primo profilo tale rilievo congetturale del giudice capitolino non può valere, con ogni evidenza, a surrogare la specifica considerazione ed enunciazione motiva, carente nella proposta sub A) e nella deliberazione del Plenum, che tale proposta ha condiviso, risolvendosi in una obiettiva eterointegrazione della motivazione da parte del giudice.<br />	<br />
Sotto altro aspetto, poi, non può considerarsi esiguo e irrilevante un periodo temporale, corrispondente alla diversa anzianità anagrafica, pari a poco meno di un anno, e quindi corrispondente pressoché alla metà del biennio, e tale da assicurare una permanenza di uno dei candidati per quasi un triennio intero.<br />	<br />
2.3.2) Del pari nessuna specifica considerazione, nell’ambito della valutazione comparativa globale, è stata svolta, nella proposta A, condivisa dal Plenum, in ordine all’esperienza giurisdizionale complessiva di gran lunga inferiore (ventidue anni in meno) del dott. Vittoria, connessa al periodo in cui egli è cessato a domanda dall’ordine giudiziario (circa diciotto anni, dal 1968 al 1986, nei quali aveva svolto il proprio rapporto d’impiego quale avvocato dello Stato) e a quello di collocamento fuori ruolo (quattro anni dal 1988 al 1992) quale consigliere giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il breve intervallo tra riammissione e collocamento fuori ruolo, nel quale è stato assegnato quale magistrato d’appello applicato alla Corte di Cassazione.<br />	<br />
Il giudice di prime cure, rammentato che “…ai sensi della risoluzione CSM del 10 aprile 2008, le esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate in ambito non giudiziario costituiscono uno specifico indicatore dell’attitudine direttiva relativo al parametro “capacità di organizzare e programmare l’attività” (lett. A, punto 9, degli indicatori dell’attitudine direttiva)”, ha osservato che “….il riferimento alle esperienze maturate dal controinteressato al di fuori delle funzioni giurisdizionali non ha assunto un particolare rilievo…” e che “…“…la circostanza che il dott. Vittoria sia stato per diciotto anni (dal 1968 al 1986) al di fuori della magistratura, per avere prestato servizio presso l’Avvocatura dello Stato, non ha assunto una valenza ostativa al conferimento dell’incarico, in quanto non ha inciso sul profilo professionale del candidato e, soprattutto, sulla idoneità ed attitudine all’ottimale svolgimento delle funzioni di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione”.<br />	<br />
La Sezione rileva però che nel caso di specie non si trattava di attribuire in assoluto “valenza ostativa” al periodo trascorso dal dott. Vittoria fuori dal ruolo organico della magistratura, sebbene di considerare e ponderare, con specifica motivazione, come, nel raffronto comparativo tra i candidati, una rilevante discontinuità nell’esperienza giurisdizionale potesse essere all’opposto del tutto priva di significatività.<br />	<br />
Se, infatti, non può attribuirsi di per se valore negativo allo svolgimento di incarichi extragiudiziari in posizione di fuori ruolo (ed anzi, sotto tale aspetto, la risoluzione ne riconosce la possibile valenza quali indicatori di attitudine direttiva), nondimeno non può essere dubbio che essi debbano essere oggetto di un prudente apprezzamento, come già evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 3266 del 24 maggio 2010 (nel senso che essi “…non possono assumere rilievo esclusivo, o, comunque, essere considerati maggiormente qualificanti rispetto ad una specifica esperienza organizzativa maturata e dimostrata in un ambito strettamente giurisdizionale”).<br />	<br />
D’altro canto periodi più o meno lunghi fuori dal ruolo organico della magistratura, sia permanendo in essa, sia addirittura cessando da essa, con successiva riammissione, debbono essere considerati con particolare attenzione anche al fine evidente di non creare posizioni di “vantaggio” per magistrati che abbiano maturato minore esperienza nell’attività propria giurisdizionale, e quindi non alimentare il fenomeno delle cosiddette “carriere parallele”.<br />	<br />
Né potrebbe sostenersi che lo svolgimento della pur prestigiosa esperienza di avvocato dello Stato patrocinante dinanzi a tutte le magistrature superiori possa assimilarsi all’esperienza di funzioni giurisdizionali, poiché è evidente che i compiti e i contenuti tipici della medesima non si differenziano dall’esperienza professionale forense, salvo che per la natura pubblica dei soggetti patrocinati, che sono chiaramente diversificati dall’attività di jus dicere, in posizione di sintesi e valutazione imparziale delle contrapposte pretese delle parti.<br />	<br />
2.4) Le residue censure svolte dall’appellante colorano ulteriormente l’illegittimità della deliberazione e del decreto di nomina del controinteressato.<br />	<br />
In particolare sono fondati gli ulteriori rilievi attinenti:<br />	<br />
&#8211; ad una mancata debita valutazione, sotto il profilo comparativo, degli elementi rilevanti di attitudine direttiva desumibili dai risultati conseguiti dal dott. Cosentino nell’abbattimento dell’arretrato della II Sezione penale, tanto rimarchevoli da mer<br />
&#8211; alla completa obliterazione dell’esperienza settoriale, sia pure di assoluta eccellenza, del dott. Vittoria, siccome circoscritta al solo settore civile, ed ancorché sia indubitabile il grande spessore culturale e professionale, anche per apporti dottri<br />
2.5) In definitiva la valutazione globale dei due candidati in comparazione è stata carente per aver tralasciato di considerare i profili dianzi indicati, onde i provvedimenti impugnati, in riforma della sentenza gravata, devono essere annullati, salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione, chiamata a rinnovare la valutazione comparativa alla luce del contenuto conformativo della presente sentenza.</p>
<p>3.) In relazione alla peculiarità e relativa complessità delle questioni esaminate, sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per intero le spese ed onorari dei due gradi del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I, 5159 del 9 giugno 2011, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-2-2012-n-486/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.4369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-1-2-2012-n-4369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-1-2-2012-n-4369/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.4369</a></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MAIO Guido &#8211; Presidente Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere Dott. GRILLO Renato &#8211; Consigliere Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere ha pronunciato la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-1-2-2012-n-4369/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.4369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><B>REPUBBLICA ITALIANA </p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE </p>
<p>SEZIONE TERZA PENALE </B>	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: </p>
<p>Dott. DE MAIO Guido &#8211; Presidente </p>
<p>Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Consigliere </p>
<p>Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere </p>
<p>Dott. GRILLO Renato &#8211; Consigliere </p>
<p>Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere </p>
<p>ha pronunciato la seguente: 	</p>
<p align=center>
<p><B>SENTENZA<br /></B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) nato il (OMISSIS);</p>
<p>avverso l&#8217;ordinanza del 5.5.2011 del GIP del Tribunale di Siracusa;</p>
<p>sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;</p>
<p>lette le conclusioni del P.G., dr. Vito D&#8217;Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p align=center>OSSERVA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>1) Il Questore di Siracusa, con provvedimento in data 30.4.2011, notificato il 2.5.2011, vietava a (OMISSIS) di accedere per anni uno ad impianti sportivi siti su tutto il territorio nazionale ed all&#8217;estero, ove si svolgono partite di calcio, e gli prescriveva di comparire presso il Commissariato P.S. di (OMISSIS) nei giorni di svolgimento delle gare in cui e&#8217; impegnata a qualsiasi titolo la squadra del &#8220;(OMISSIS)&#8221; tra il 10 ed il 15 minuto dall&#8217;inizio del primo e del secondo tempo.</p>
<p>Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento.</p>
<p>Il GIP del Tribunale di Siracusa, con ordinanza in data 5.5.2011 convalidava il provvedimento del Questore.</p>
<p>Riteneva il GIP che ricorressero tutti i presupposti applicativi della misura e che in particolare sussistessero la pericolosita&#8217; del (OMISSIS) e le ragioni di necessita&#8217; ed urgenza.</p>
<p>2) Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del difensore, per erronea applicazione della Legge n. 401 del 1989, nonche&#8217; per difetto o insufficienza di motivazione in ordine ai presupposti di legittimita&#8217; del provvedimento. In relazione alla necessita&#8217; ed urgenza, all&#8217;attuale pericolosita&#8217;, all&#8217;attribuibilita&#8217; al ricorrente dei fatti indicati nella notizia di reato. Denuncia, altresi&#8217;, il difetto di motivazione in relazione all&#8217;obbligo di presentazione alla P.S. in occasione di tutte le partite in cui e&#8217; impegnata a qualsiasi titolo la squadra di calcio del &#8220;(OMISSIS)&#8221;, non essendo conoscibili tutte le partite non ufficiali ed amichevoli, ed all&#8217;obbligo di doppia presentazione specialmente con riferimento agli incontri disputati fuori dai confini della Regione Sicilia.</p>
<p>3) Il primo motivo di ricorso e&#8217; infondato.</p>
<p>3.1) Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), risolvendo il contrasto giurisprudenziale manifestatosi in relazione ai requisiti minimi del provvedimento del Questore, con cui viene imposto l&#8217;obbligo di presentazione di cui alla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 2 e succ. modif., dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale n. 512 del 20.11.2002, n. 136 del 23.4 1998 e n. 234 del 20.1.1997, hanno affermato che il controllo di legalita&#8217; deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioe&#8217;: a) la pericolosita&#8217; del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosita&#8217;; b) l&#8217;adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, puo&#8217; essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessita&#8217; ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Con la predetta decisione le sezioni unite hanno anche precisato che il giudice della convalida puo&#8217; avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto del percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato.</p>
<p>Tanto premesso, le censure sollevate dal ricorrente sono infondate avendo il giudice della convalida dimostrato di aver controllato tutti i presupposti legittimanti la misura.</p>
<p>3.1.1) In ordine al fumus di attribuibilita&#8217; delle condotte al ricorrente, il GIP ha richiamato la notitia criminis in forza della quale il (OMISSIS) risultava indagato in stato di liberta&#8217;, essendo stato individuato quale partecipante ad una rissa tra tifosi appartenenti ad opposte fazioni.</p>
<p>3.1.2) Quanto alla pericolosita&#8217;, la misura di prevenzione atipica in questione prescinde, ovviamente, dall&#8217;avvenuto accertamento giudiziale della responsabilita&#8217; ed e&#8217; caratterizzata dall&#8217;applicabilita&#8217; a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosita&#8217; sociale.</p>
<p>Non e&#8217; richiesta pertanto la formulazione di un giudizio di intrinseca pericolosita&#8217; del soggetto, ma soltanto l&#8217;accertamento che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei reati indicati dall&#8217;articolo 6, comma 1, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che egli abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza: situazioni tutte queste ritenute dai legislatore di per se&#8217; idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive quanto l&#8217;obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (cfr.ex multis Cass. pen. sez. 1, 2.3.2004 n. 9684).</p>
<p>Con motivazione, adeguata ed immune da vizi logici, il GIP ha ritenuto che la partecipazione, unitamente ad altre 26 persone, ad una rissa con i tifosi della squadra del &#8220;(OMISSIS)&#8221;, in pieno centro cittadino ed in giornata festiva, era idonea ad attentare alle esigenze di sicurezza ed ordine pubblico e quindi rivelatrice di pericolosita&#8217; sociale. La sussistenza della pericolosita&#8217; e&#8217; stata, quindi, correttamente desunta dalla condotta posta in essere dal ricorrente.</p>
<p>3.1.3) In ordine alla necessita&#8217;, la motivazione non richiede inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravita&#8217; del fatto e dalla pericolosita&#8217; del soggetto, essendo palese, in tali casi, l&#8217;esigenza di garantire, con l&#8217;obbligo di presentazione, l&#8217;osservanza del divieto (Cass. pen. sez. 1 n. 39049 del 26.10.2006; Cass. sez. 3 n. 1212/2008).</p>
<p>Tali principi sono stati osservati in quanto la necessita&#8217; della misura e&#8217; stata implicitamente desunta dalla valutazione estremamente grave delle condotte del ricorrente, rivelatrici della sua pericolosita&#8217; sociale.</p>
<p>L&#8217;urgenza, poi, non va collegata al tempo dei fatti (altrimenti si farebbe dipendere l&#8217;applicazione della misura dalla possibilita&#8217; di individuare con tempestivita&#8217; gli autori delle condotte violente), ma piuttosto al profilarsi di occasioni di reiterazione della condotta; ed il richiamo fatto dal GIP in proposito e&#8217; assolutamente pertinente e sufficiente.</p>
<p>4) Risulta fondato, invece, il ricorso, nei termini di seguito indicati, in relazione all&#8217;obbligo di presentazione in occasione di partite amichevoli.</p>
<p>Il riferimento contenuto nell&#8217;articolo 6 cit. a &#8220;manifestazioni sportive specificamente indicate&#8221; richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente &#8220;lunghezza&#8221; della elencazione, sia perche&#8217; non e&#8217; dato sapere in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento.</p>
<p>Tale determinabilita&#8217; puo&#8217; avvenire, ovviamente, per tutte le partite di campionato o per gli incontri ufficiali programmati, che vengono resi noti al pubblico con largo anticipo ed attraverso i mezzi di comunicazione. Per un &#8220;tifoso&#8221; e&#8217; quindi agevole conoscere le date in cui la squadra di calcio si esibira&#8217; in casa o in trasferta, in campionato od in tornei programmati ed ufficiali.</p>
<p>Non la stessa cosa puo&#8217; dirsi per le partite amichevoli che possono essere decise, senza una preventiva programmazione, in rapporto alle esigenze del momento, alla individuazione delle squadre avversarie, all&#8217;accordo con le stesse, alla disponibilita&#8217; dell&#8217;impianto sportivo. In ipotesi del genere il destinatario del provvedimento verrebbe esposto a divieti indeterminati che potrebbe non essere in grado di rispettare. Il che sarebbe di estrema gravita&#8217; dal momento che la legge prevede, in caso di inosservanza dell&#8217;obbligo, la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.</p>
<p>Nel caso in cui gli incontri amichevoli non siano adeguatamente pubblicizzati (stampa, sito della societa&#8217;, radio, televisione) deve ritenersi, quindi, non esigibile l&#8217;obbligo di osservanza della prescrizione.</p>
<p>L&#8217;ordinanza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all&#8217;obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli non adeguatamente pubblicizzate.	</p>
<p align=center>
<p><B>P.Q.M.</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Annulla senza rinvio l&#8217;ordinanza impugnata limitatamente all&#8217;obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli non adeguatamente pubblicizzate. Rigetta il ricorso nel resto.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.472</a></p>
<p>Non va accolta l&#8217;istanza di un concorrente controinteressato, che chieda la sospensione della determinazione con cui un Comune ha provveduto ad aggiudicare definitivamente ed affidare lavori di consolidamento di dissesti idrogeologici del centro urbano, in quanto, come ritenuto in primo grado, i componenti del consiglio di amministrazione dell&#8217;aggiudicataria controinteressata, se</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta l&#8217;istanza di un concorrente controinteressato, che chieda la sospensione della determinazione con cui un Comune ha provveduto ad aggiudicare definitivamente ed affidare lavori di consolidamento di dissesti idrogeologici del centro urbano, in quanto, come ritenuto in primo grado, i componenti del consiglio di amministrazione dell&#8217;aggiudicataria controinteressata, se privi del potere di rappresentanza, non erano tenuti agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, essendo a ciò obbligato unicamente il Presidente; inoltre, l&#8217;aggiudicataria ha formulato un’offerta economica in cui la componente degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è stata correttamente quantificata, tenendo presente che le previsioni del bando prevalgono, in caso di contrasto, su tutti gli altri atti della procedura di gara e che la ricorrente principale ha omesso di impugnare in parte qua il bando di gara nella parte in cui quantifica gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; in ogni caso, sottolinea il giudice d&#8217;appello, l’interesse fatto valere dal concorrente non aggiudicatario appare risarcibile per equivalente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00472/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00101/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 101 del 2012, proposto da<br />	<br />
<b>Apulia srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Poggiorsini</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gerardo Pedota, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato -Segreteria , Roma, piazza Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>CCC -Cantieri Costruzioni Cemento spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 981/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI CENTRO URBANO POGGIORSINI VERSANTE SUD E ZONA FONTANA LATRIGNA – MCP;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visto il ricorso in appello , con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il decreto pres. n. 12 del 2012;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiorsini e di CCC -Cantieri Costruzioni Cemento spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 31 gennaio 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Vittorio Nardelli, Gerardo Pedota e Ignazio Lagrotta;	</p>
<p>considerato che a un primo e sommario esame non sono emersi elementi significativi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto osservato dal Giudice di primo grado con l’ordinanza impugnata, anche avuto riguardo alla formulazione del bando e al fatto che il bando medesimo non risulta impugnato “in parte qua”;<br />	<br />
che in ogni caso l’interesse fatto valere dall’appellante appare risarcibile per equivalente;<br />	<br />
che le spese del procedimento cautelare vanno compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero 101/2012).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.463</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-463/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-463/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.463</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza dell&#8217;organizzatore di un mercato locale, il diniego al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione della mostra-mercato sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II in Roma (diniego motivato con riferimento al pavimento del porticato) se nelle determinazioni del Comune non appaiono rispettati i principi di coerenza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-463/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-463/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.463</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza dell&#8217;organizzatore di un mercato locale, il diniego al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione della mostra-mercato sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II in Roma (diniego motivato con riferimento al pavimento del porticato) se nelle determinazioni del Comune non appaiono rispettati i principi di coerenza e di proporzionalità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00463/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10255/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10255 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Culturale Nontiscordardime</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giorgio Cicini, con domicilio eletto presso Paolo Cicini in Roma, via Gaetano Casati, n. 38, Sc.A , Int.12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b> &#8211; Già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rosalda Rocchi e Alessandro Rizzo, dell’Avvocatura di Roma Capitale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 04859/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE MOSTRA-MERCATO SOTTO I PORTICI DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale &#8211; Già Comune di Roma;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Cicini e Rosalda Rocchi;	</p>
<p>Rilevato ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare che, sulla base delle considerazioni di fatto e di diritto svolte dalle parti costituite, l’appello risulta assistito da adeguato fumus boni iuris, in quanto nelle determinazioni del Comune non appaiono rispettati i principi di coerenza e di proporzionalità, elementi questi indeclinabili dell’azione amministrativa;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare debba essere accolto;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che vi siano giusti motivi perché le spese della attuale fase cautelare siano compensati tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10255/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare come in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-463/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.451</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione dirigenziale del Comune di Lecco, con la quale la concessione per la gestione dei parcheggi pubblici nella città di Lecco è stata aggiudicata in via definitiva, considerato, quanto al periculum, che si rende opportuna la sospensione degli atti impugnati, atteso che il servizio è comunque allo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione dirigenziale del Comune di Lecco, con la quale la concessione per la gestione dei parcheggi pubblici nella città di Lecco è stata aggiudicata in via definitiva, considerato, quanto al periculum, che si rende opportuna la sospensione degli atti impugnati, atteso che il servizio è comunque allo stato gestito dall’appellante (non aggiudicatario), sicché l’interesse pubblico rappresentato dal Comune di Lecco non subisce pregiudizio alcuno, mentre l’interesse delle parti private può trovare soddisfazione in misure di natura risarcitoria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00451/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07294/2011 REG.RIC.<br /> <br />
N. 10235/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7294 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Linee Lecco S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rusconi e Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso Patrizio Leozappa in Roma, via G. Antonelli, 15;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Lecco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Locati, con domicilio eletto presso Antonella Giglio in Roma, via Antonio Gramsci, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Eltron S.r.l.</b> in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con la <b>Cooperativa Sociale San Paolo</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bormioli e Mariano Protto, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina 2; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10235 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Linee Lecco S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rusconi e Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni Antonelli, 15; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Lecco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Locati, con domicilio eletto presso Antonella Giglio in Roma, via Antonio Gramsci, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Eltron S.r.l.</b> in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i., con la <b>Cooperativa Sociale San Paolo</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bormioli e Mariano Protto, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina 2;<br />	<br />
<b>Cooperativa Sociale San Paolo</b> in proprio e quale mandante della costituenda a.t.i.; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 7294 del 2011:<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Lombardia &#8211; Milano: Sezione I n. 01322/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI	</p>
<p>quanto al ricorso n. 10235 del 2011:<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Lombardia &#8211; Milano: Sezione I n. 01695/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecco, della Eltron S.r.l. e della Cooperativa Sociale San Paolo, nelle rispettive qualità in atti;<br />	<br />
Viste le impugnate ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo regionale di reiezione delle domande cautelari presentate dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 il Consigliere Doris Durante;	</p>
<p>Uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Rusconi, Antonella Giglio, su delega dell&#8217;avv. Marco Locati, nonché Mariano Protto, Giuseppe Rusconi, Antonella Giglio, su delega dell&#8217;avv. Marco Locati;	</p>
<p>Considerata la controvertibilità di buona parte delle censure dedotte in giudizio che richiedono l’esame nella più appropriata sede di merito;<br />	<br />
Considerato, quanto al periculum, che si rende opportuna la sospensione degli atti impugnati, atteso, che il servizio è comunque allo stato gestito dall’appellante, sicché l’interesse pubblico rappresentato dal Comune di Lecco non subisce pregiudizio alcuno, mentre l’interesse delle parti private può trovare soddisfazione in misure di natura risarcitoria;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie gli appelli (Ricorsi numeri: 7294/2011 e 10235/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma delle ordinanze impugnate, accoglie le istanze cautelari in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm..<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-451/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-461/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.461</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concorrente che aveva chiesto l&#8217;esclusione altrui avverso la gara relativa all&#8217;affidamento dei servizi integrati per la manutenzione di una rete regionale di monitoraggio della qualita&#8217; dell&#8217;aria. Considerato che l’appellante ha dedotto un pericolo di pregiudizio derivante dall’esecutività della sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-461/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-461/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concorrente che aveva chiesto l&#8217;esclusione altrui avverso la gara relativa all&#8217;affidamento dei servizi integrati per la manutenzione di una rete regionale di monitoraggio della qualita&#8217; dell&#8217;aria. Considerato che l’appellante ha dedotto un pericolo di pregiudizio derivante dall’esecutività della sentenza appellata, consistente nel vincolo giuridico a carico dell’amministrazione aggiudicatrice di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della ricorrente vittoriosa in primo grado; ritenuto che, in contrario, debba essere accordata preferenza alle esigenze di continuità del servizio e che, comunque, tale pericolo pare superato in base a quanto dichiarato all’udienza dal difensore dell’appellante e cioè che nelle more della definizione di questo giudizio alla medesima è stato affidato provvisoriamente il servizio; considerato, inoltre, che in questa sede non si possa prescindere da una delibazione sommaria del merito, visto il disposto dell’art. 98 cod. proc. amm., e che sotto questo profilo appare corretta la decisione di primo grado di accoglimento del motivo concernente la mancata produzione di aggiornata certificazione di qualità, conformemente alle vincolanti prescrizioni della lex specialis di gara, per cui anche sotto tale profilo l’appello non risulta meritevole di accoglimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00461/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00134/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 134 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Poly Project S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <b>Cid Software Studio Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Rti Orion Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Piero Mazzola, Salvatore Di Mattia, con domicilio eletto presso Salvatore Di Mattia in Roma, via Confalonieri 5;<br />	<br />
<b>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Campania</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Innocenzo Militerni, con domicilio eletto presso Innocenzo Militerni in Roma, p.zza del Popolo, 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 05988/2011, resa tra le parti, concernente GARA RELATIVA ALL&#8217;AFFIDAMENTO DEI &#8220;SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA&#8217; DELL&#8217;ARIA&#8221;- MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rti Orion Srl e di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte e Mario Sanino, Salvatore Di Mattia e Piero Mazzola, nonché l&#8217;avv. Gian Luca Lemmo, su delega dell&#8217;avv. Innocenzo Militerni;	</p>
<p>Considerato che l’appellante ha dedotto un pericolo di pregiudizio derivante dall’esecutività della sentenza appellata, consistente nel vincolo giuridico a carico dell’amministrazione aggiudicatrice di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della ricorrente vittoriosa in primo grado;<br />	<br />
ritenuto che, in contrario, debba essere accordata preferenza alle esigenze di continuità del servizio e che, comunque, tale pericolo pare superato in base a quanto dichiarato all’udienza dal difensore dell’appellante e cioè che nelle more della definizione di questo giudizio alla medesima è stato affidato provvisoriamente il servizio;<br />	<br />
considerato, inoltre, che in questa sede non si possa prescindere da una delibazione sommaria del merito, visto il disposto dell’art. 98 cod. proc. amm., e che sotto questo profilo appare corretta la decisione di primo grado di accoglimento del motivo concernente la mancata produzione di aggiornata certificazione di qualità, conformemente alle vincolanti prescrizioni della lex specialis di gara, per cui anche sotto tale profilo l’appello non risulta meritevole di accoglimento;<br />	<br />
ritenuto infine che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa, in ragione della particolarità della controversia.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 134/2012).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-461/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.452</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-452/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.452</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza sindacale che impone la messa in sicurezza di un immobile in cui vi e&#8217; stoccaggio dei pneumatici, considerato che per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico (“Il Sindaco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.452</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza sindacale che impone la messa in sicurezza di un immobile in cui vi e&#8217; stoccaggio dei pneumatici, considerato che per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico (“Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere…”), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lgv. 267 del 2000; Considerato, peraltro, che l’ordine della rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall’accertamento dell’imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa; Ritenuto sussistente il pregiudizio rappresentato dagli appellanti, attesi i rilevanti costi per la rimozione di rifiuti, al cui deposito e abbandono essi sono del tutto estranei. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00452/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10268/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10268 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Lorenza Carnevaletti, Lorenzo Luzi e Sara Luzi</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Maurizio Discepolo, presso il quale sono elettivamente domiciliati presso Maurizio Discepolo in Roma, via Conca D&#8217;Oro, 184/190;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Falconara Marittima</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Mocchegiani, con domicilio eletto presso avv. Alessandro Coluzzi in Roma, via di Villa Pepoli, 4; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00644/2011, resa tra le parti, concernente ORDINANZA SINDACALE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 il Consigliere Doris Durante;	</p>
<p>Uditi per le parti gli avvocati Emanuela Mazzola, su delega dell&#8217;avv. Maurizio Discepolo, nonché Alessandro Coluzzi, su delega dell&#8217;avv. Mocchegiani;	</p>
<p>Considerato che per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l’art. 192, comma 3, del d. lgv. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico (“Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere…”), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lgv. 267 del 2000;<br />	<br />
Considerato, peraltro, che l’ordine della rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall’accertamento dell’imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa;<br />	<br />
Ritenuto sussistente il pregiudizio rappresentato dagli appellanti, attesi i rilevanti costi per la rimozione di rifiuti, al cui deposito e abbandono essi sono del tutto estranei;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10268/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm..<br />	<br />
Condanna il Comune di Falconara Marittima al pagamento di euro 1.500,00 per spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-2-2012-n-452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2012 n.452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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