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	<title>1/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2007 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-2-2007-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-2-2007-n-111/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2007 n.111</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento comunale che nega l’esercizio di autotutela su una procedura ablativa (esecuzione di piano di lottizzazione tramite esproprio: la sospensiva era chiesta da una curatela fallimentare, nei confronti di atti di una societa’ di trasformazione urbana). Infatti, esiste ampia discrezionalità dell’Amministrazione in tema di esercizio del</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-2-2007-n-111/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2007 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento comunale che nega l’esercizio di autotutela  su una  procedura ablativa (esecuzione di piano di lottizzazione tramite esproprio: la sospensiva era chiesta da una curatela fallimentare, nei confronti di atti di una societa’ di trasformazione urbana). Infatti, esiste  ampia discrezionalità dell’Amministrazione in tema di esercizio del potere di autotutela. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 111/2007<br />
Registro Generale: 117/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI DE LEO Presidente<br />FERDINANDO MINICHINI Cons. , relatore<br />
MICHELANGELO MARIA LIGUORI Primo  Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 01 Febbraio 2007<br />
Visto il ricorso 117/2007  proposto da:<br />
<b>CURATELA DEL FALLIMENTO EDIL INVEST S.R.L.</b><br />rappresentato e difeso da:<br />
PERONGINI AVV. SERGIOcon domicilio eletto in SALERNOVIA MANZO 64presso<br />
PERONGINI AVV. SERGIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARONISSI</b><br />  Rappr.to e difeso da<br />
AVV.FABRIZIO MURINO</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>S.T.U. IRNUM S.P.A</b><br />
Rappr.ta e difesa da<br />
AVV.GIUSEPPEVITOLO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’atto di riscontro ed atto di diffida emesso in data 24.10.2006,notificato in data 15.11.2006,recante diniego sull’istanza di annullamento in sede di autotutela degli atti del procedimento espropriativo avente a oggetto l’area dell’ex lottizzazione Ferrerai;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE BARONISSI<br />
S.T.U.IRNUM</p>
<p>Udito il relatore Cons. FERDINANDO MINICHINI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;<br />
Considerato che il ricorso,come rileva il Comune,appare intempestivo nella parte in cui avversa i pregressi provvedimenti ; e tenuto conto nell’ampia discrezionalità della Amministrazione in tema di esercizio del potere di autotutela;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205.<br />
Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO , li 1 Febbraio 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-2-2007-n-723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-2-2007-n-723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.723</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Dell&#8217;Utri EDIL.FA.RI. s.r.l. (Avv.ti G. Inglese, G. Marongiu, A. Bodrito e S. Vinti) c. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia – ARTE – della Provincia di Savona (Avv.ti G. Di Gioia e F. Ruffino); Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-2-2007-n-723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-2-2007-n-723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Dell&#8217;Utri  EDIL.FA.RI. s.r.l. (Avv.ti G. Inglese, G. Marongiu, A. Bodrito e S. Vinti) c. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia – ARTE – della Provincia di Savona (Avv.ti G. Di Gioia e F. Ruffino); Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e del territorio e dei beni e delle attività culturali (Avv. dello Stato) e nei cfr. di EDILRIVVEK s.r.l.</span></p>
<hr />
<p>la mancata corresponsione degli interessi moratori conseguenti al ritardato pagamento di una cartella esattoriale notificata costituisce un&#8217;irregolarità tributaria definitivamente accertata ai sensi dell&#8217;art. 75, co. 1, lett. g) del D.P.R. n. 554 del 1999 indipendentemente dall&#8217;avvenuta richiesta di pagamento da parte dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Requisiti – Irregolarità contributiva ex art. 75, co. 1, lett. g) D.P.R. n. 554/99 – Mancata corresponsione degli interessi moratori conseguenti al ritardato pagamento di una cartella esattoriale – Sussiste – Nessuna richiesta di pagamento da parte dell’Amministrazione – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata corresponsione degli interessi moratori conseguenti al ritardato pagamento di una cartella esattoriale notificata costituisce un’irregolarità tributaria definitivamente accertata ai sensi dell’art. 75, co. 1, lett. g) del D.P.R. n. 554 del 1999, anche ove non sia stata formulata all’impresa alcuna richiesta di pagamento parte dell’Amministrazione finanziaria e non sia stato notificato nei suoi confronti un avviso di riscossione. Infatti, si tratta di un credito tributario, in quanto gli accessori hanno la stessa natura del debito principale, ed ha natura definitiva poiché il carico degli interessi di mora è previsto direttamente dalla legge, che lo ricollega al fatto giuridico dell’inutile decorso del termine di pagamento stabilito dalla stessa legge, e perciò non abbisogna di un autonomo atto di accertamento<sup>1</sup>.<br />
</b>_______________<br />
<i>1) A conferma di quanto esposto nella massima, il TAR osserva che “quanto meno l’an del relativo debito non è più contestabile in sede giurisdizionale, dal momento che l’art. 57 dello stesso testo esclude l’ammissibilità sia delle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c. (ad eccezione di quelle concernenti la pignorabilità dei beni), ovvero quelle tese appunto a contestare il diritto a procedere all’esecuzione forzata, sia le opposizioni di cui all’art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo” e afferma che temporalmente l’accertamento dell’an degli interessi di mora deve farsi risalire “al momento della notifica della cartella esattoriale, ancorché sottoposto alla condizione del mancato pagamento entro la scadenza, sicché quanto va accertato è questo evento e non altro”<br />
</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III TER</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai signori<br />
Francesco Corsaro	PRESIDENTE<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	COMPONENTE, relatore<br />	<br />
Stefano Fantini	COMPONENTE<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7840/04 Reg. Gen., proposto da <br />
<b>EDIL.FA.RI. s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Inglese, Gianni Marongiu, Andrea Bodrito e Stefano Vinti, elettivamente domiciliata presso l’ultimo in Roma, via Emilia n. 88;</p>
<p align=center>contro<BR>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia – ARTE</b> – della Provincia di Savona, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Di Gioia e Francesco Ruffino, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, piazza Mazzini n. 27;<br />
la<b> Presidenza del Consiglio dei ministri</b>, in persona del Presidente in carica, ed i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e del territorio e dei beni e delle attività culturali, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><B>E NEI CONFRONTI<br />
</B>di <b>EDILRIVVEK s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento</b><br />
del decreto 21 maggio 2004 n. 125 dell’amministratore unico di ARTE, nei limiti di cui <i>infra</i>, nonché della nota di trasmissione 25 maggio 2004 n. 2015, di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso e, all’occorrenza, dell’art. 75, comma 1, lett. g), D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m.i..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARTE e delle Amministrazioni statali intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2007, relatore il consigliere Angelica Dell&#8217;Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso notificato i giorni 16, 17 e 21 luglio 2004 e depositato il 26 seguente la EDILFARI s.r.l., aggiudicataria provvisoria della gara a licitazione privata indetta dall’ARTE di Savona per l’affidamento di lavori di risanamento conservativi di suoi fabbricati, ha impugnato il decreto 21 maggio 2004 n. 125 dell’amministratore unico dell’Azienda, col quale è stata esclusa da detta gara, con annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, co. 1, lett. g) del D.P.R. n. 554 del 1999 per essere incorsa in un’irregolarità tributaria definitivamente accertata, concernente il mancato pagamento degli interessi moratori conseguente al ritardato pagamento della cartella esattoriale notificatale l’8 settembre 2003. Premesso tra l’altro che il proprio debito era di entità minima (€ 455,54), a fronte di un appalto di € 920.0000,00, e privo di incidenza sull’affidabilità morale, economica e professionale dell’Impresa, nonché di aver provveduto al pagamento non appena venutane a conoscenza solo e proprio a seguito della verifica effettuata da ARTE, la ricorrente, che ha pure impugnato la nota di comunicazione dell’esclusione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e, ove occorra, l’art. 75 cit., a sostegno dell’impugnativa ha dedotto:<br />	<br />
A) Illegittimità del decreto n. 125/2004 e, conseguentemente, della nota ARTE 25.5.2004 n. 2015.<br />
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75, co. 1, lett. g), D.P.R. n. 554 del 1999 (e s.m.i.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, D.P.R. 29.9.1973 n. 602. Violazione del principio di buon andamento, efficacia e efficienza dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e 1, l. n. 241 del 1990. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’attività amministrativa. Violazione del principio di interpretazione restrittiva delle norme sanzionatorie. Violazione del principio del <i>favor</i> <i>partecipationis</i> alle gare pubbliche. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, sviamento.<br />
1.- ARTE precisa che il debito ha natura fiscale, in quanto concernente accessorio all’obbligazione tributaria, come comprovato dalla relativa disciplina di determinazione, liquidazione e riscossione, e, quanto alla definitività dell’accertamento, che non necessita di ulteriore contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria in quanto sorge automaticamente.<br />
2.- Di contro, il mancato versamento di interessi moratori alla data dell’aggiudicazione provvisoria non implica un’irregolarità nel pagamento di imposte e tasse, tanto meno definitivamente accertata, dunque non giustifica l’esclusione della ricorrente. Infatti l’imposta è stata pagata ed il residuo debito pur avendo natura fiscale riguarda appunto gli interessi moratori, cioè ha titolo diverso dal debito per imposta, sicché non rileva ai fini in questione poiché il detto art. 75 fa espresso riferimento alle “irregolarità nel pagamento relativo ad imposte”. Inoltre, mentre il regime dell’imposta è soggetto al principio costituzionale della capacità contributiva, gli interessi moratori ne sono estranei; la stessa disciplina tributaria della riscossione è diversa. Dunque le suddette irregolarità non possono comprendere quelle per interessi, oltretutto sanate. Peraltro, “irregolarità”, che presuppone un parametro di riferimento, può essere applicata solo all’imposta da pagarsi entro un termine massimo e non anche agli interessi, che decorrono fino al dì del pagamento. Nella specie, poi, non è stata formulata nei riguardi dell’attuale istante alcuna richiesta di pagamento. Né può dirsi che l’assunta irregolarità sia stata definitivamente accertata: l’obbligazione per interessi nasce dalla legge, ma ciò non esime dalla necessità del suo accertamento, che avviene tramite l’atto di riscossione o la pronuncia giurisdizionale non più impugnabile. Opinare diversamente sarebbe ammettere che l’atto dell’Amministrazione con cui si pretendono gli interessi ha i caratteri non solo impositivi ma anche dell’inoppugnabilità, pur incidendo nella sfera patrimoniale del destinatario. E neanche è sostenibile che non occorre una previa contestazione, giacché in caso di mancato pagamento la riscossione avviene mediante intimazione ad adempiere, posto che nella specie non vi è stata alcuna intimazione.<br />
4.- Alla data della verifica dell’ARTE il debito era già stato saldato, con conseguente “sanatoria” dell’eventuale irregolarità, come affermato dall’Agenzia delle entrate di Genova, che dunque diviene irrilevante. Tale profilo non è stato considerato.<br />
5.- Nel verbale di esclusione si afferma che qualunque irregolarità definitivamente accertata è rilevante, a prescindere dalla sua incidenza sull’affidabilità morale e professionale e dalla sua gravità; incidenza peraltro presente perché l’impresa sarebbe stata a conoscenza del debito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria fin dal 2002 e avrebbe provveduto al pagamento solo dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale, tardivamente e  parzialmente. <br />
Il primo assunto è errato alla stregua della giurisprudenza amministrativa più avveduta ed in secondo è smentito dall’esiguità dell’importo e dal pagamento spontaneo e pronto; affermare il contrario si traduce in un intento ingiustificatamente punitivo nei riguardi della ricorrente.<br />
B.- In subordine: illegittimità dell’art. 75, co. 1, lett. g), D.P.R. n. 554 del 1999 e, in via derivata, dei provvedimenti impugnati.<br />
Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, nonché degli artt. 97 Cost. e 1, L. n. 241 del 1990. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 3 Cost.. Violazione del principio del <i>favor partecipationis</i>. Violazione dell’art. 41 Cost.. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.<br />
Ove si ritenesse condivisibile l’interpretazione della norma data dall’ARTE, la stessa sarebbe illegittima per i profili in rubrica.<br />
	L’Azienda si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni con memoria del 4 gennaio 2007.<br />	<br />
	Anche le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio, ma non hanno prodotto scritti difensivi.<br />	<br />
	A sua volta la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi ed insistito per l’accoglimento del ricorso, passato in decisione all’odierna udienza pubblica.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del ricorso in esame, unitamente alla nota 25 maggio 2004 n. 2015 di trasmissione della prevista comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico, il decreto 21 maggio 2004 n. 125 dell’Amministratore unico dell’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (ARTE) della Provincia di Savona, con il quale (per la parte che rileva in questa sede) è stato approvato il verbale in data 20 anteriore della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo di alcuni edifici in Albenga, recante tra l’altro l’esclusione da tale gara ai sensi dell’art. 75, co. 1, lett. g) del D.P.R. n. 554 del 1999 della ricorrente Edil.fa.ri. (già dichiarata aggiudicataria provvisoria in data 18 dicembre 2003), in parziale riforma di precedente provvedimento di esclusione per false dichiarazioni, nonché è stata disposta la sospensione per tre mesi della medesima Impresa dalla partecipazione alle altre gare indette dall’Azienda, è stato stabilito di procedere alla comunicazione dell’esclusione stessa alla predetta Autorità e, infine, la gara è stata aggiudicata definitivamente in favore della Edilrivvek s.r.l..<br />
In subordine, la Edil.fa.ri. impugna il cit. art. 75, co. 1, lett. g).<br />
La vicenda muove dalla notifica in data 8 settembre 2003 all’attuale ricorrente di una cartella esattoriale per imposte liquidate <i>ex</i> art. 36 <i>bis</i> del D.P.R. n. 600 del 1973 relative alla dichiarazione dell’anno 1999, sanzioni e interessi derivanti dalla liquidazione. La cartella non è stata pagata entro i prescritti sessanta giorni, ossia entro il 7 novembre 2003, bensì il successivo giorno 26. L’Agenzia delle entrate, nel corrispondere alla richiesta dell’ARTE circa la regolarità fiscale, con nota in data 14 gennaio 2004 affermava che “la ditta NON risulta in regola con gli obblighi tributari, dato che attualmente risultano in capo al contribuente delle iscrizioni a ruolo non soddisfatte”. A seguito di ciò, l’Impresa prendeva cognizione di un debito relativo al detto pagamento tardivo, pari ad € 455,54, che provvedeva a saldare successivamente, sicché con nota del 3 marzo 2004 l’Agenzia delle entrate comunicava che “la ditta (…) ha provveduto in data 20/2/2004 a sanare la posizione con il saldo della cartella in questione”.<br />
Quanto alla contestata esclusione dalla gara, adottata anche sulla scorta dell’acquisito parere dello studio Uckmar e pur tenuto conto delle controdeduzioni e dei pareri presentati all’Azienda dall’interessata, come si legge nel menzionato verbale allegato al decreto e dichiarato parte integrante e sostanziale del medesimo, è stata disposta nel rilievo &#8211; in estrema sintesi &#8211; della sussistenza di “irregolarità definitivamente accertate (…) al momento dell’aggiudicazione provvisoria (…) giacché in tale data la società risultava debitrice nei confronti dell’Erario degli interessi moratori conseguenti al ritardato pagamento della cartella esattoriale notificata in data 08.09.2003”, estinto solo in epoca successiva.<br />
2.- Ciò posto, il Collegio ritiene che tali conclusioni resistano alle censure proposte col primo, articolato motivo di gravame, con cui in primo luogo si contesta, in sostanza, che manchino entrambi i presupposti richiesti dalla disposizione regolamentare applicata dall’Azienda, ossia che si tratti di un’irregolarità relativa al pagamento di tributi e che siffatta irregolarità sia stata accertata in via definitiva.<br />
	Al riguardo, va premesso che l’art. 75, co. 1, lett. g), del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 concerne l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti per l’esecuzione dei lavori pubblici, nonché il divieto di stipulare i relativi contratti, dei soggetti “che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.<br />	<br />
La situazione della ricorrente alla data del 18 dicembre 2003, di aggiudicazione provvisoria della gara in suo favore, coincide con tale ipotesi.<br />
Essa, invero, a tale data era ancora – e già &#8211; debitrice in via definitiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. <br />
E’ indubbio, infatti, che anche nella procedura seguita nella specie da quest’ultima per la liquidazione di quanto dovuto dalla Edil.fa.ri. per l’anno di imposta 1999 l’iscrizione a ruolo costituisce, oltre che il relativo atto di accertamento, il “titolo esecutivo” di cui all’art. 49, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il quale consente al concessionario della riscossione di promuovere le azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Peraltro al decorso del termine previsto dal precedente art. 25, co. 2, la detta iscrizione a ruolo comporta la  produzione sulle rispettive somme di interessi di mora (al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale) “a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento”, come stabilisce l’art. 30 del cit. D.P.R.. E’ per questo che, a norma dell’art. 45, la riscossione coattiva riguarda non solo le somme espressamente iscritte a ruolo ed altrettanto espressamente indicate nella cartella esattoriale, ma anche gli “interessi di mora”, oltre alle spese di esecuzione.<br />
In altre parole, il carico degli interessi di mora è previsto direttamente dalla legge, che lo ricollega al fatto giuridico dell’inutile decorso del termine di pagamento stabilito dalla stessa legge, e perciò non abbisogna di un autonomo atto di accertamento. Tant’è che quanto meno l’<i>an</i> del relativo debito non è più contestabile in sede giurisdizionale, dal momento che l’art. 57 dello stesso testo esclude l’ammissibilità sia delle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c. (ad eccezione di quelle concernente la pignorabilità dei beni), ovvero quelle tese appunto a contestare il diritto a procedere all’esecuzione forzata, sia le opposizioni di cui all’art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.<br />
Si può quindi affermare, nella specie, che temporalmente l’accertamento dell’<i>an</i> degli interessi di mora deve farsi risalire all’8 settembre 2003, cioè al momento della notifica della cartella esattoriale, ancorché sottoposto alla condizione del mancato pagamento entro la scadenza, sicché quanto va accertato è questo evento (nella specie del tutto incontestato) e non altro.<br />
Tant’è vero che nella cartella in parola è precisato testualmente che “Se (il destinatario della stessa cartella: n.d.e.) dovesse pagare dopo la scadenza prevista, dovrà pagare anche [] gli interessi di mora; [] i compensi di riscossione (…)”.<br />
In quest’ottica, risulta certamente irrilevante che non sia stata formulata alla Edil.fa.ri. alcuna richiesta di pagamento della somma di € 455,54 da parte dell’Amministrazione finanziaria e tanto meno sia stato notificato nei suoi confronti un avviso di riscossione (oltretutto previsto dall’art. 50, D.P.R. n. 602/73 solo nel caso in cui vi sia espropriazione forzata).<br />
Non senza dire, sotto il profilo soggettivo, che la menzionata indicazione recata dalla cartella dimostra indubitabilmente come la ricorrente fosse in condizioni di rendersi conto che il pagamento tardivo avrebbe comportato l’insorgenza di un ulteriore debito; debito che, del pari indubitabilmente, deve essere definito tributario in quanto partecipante della stessa natura del debito principale.<br />
Che, poi, il titolo di tale debito sia costituito da interessi, anziché da imposte o tasse, è elemento valutativo che non rileva ai fini di cui si controverte, poiché l’art. 75, co. 1, lett. g), riportato sopra, richiede non già che l’irregolarità riguardi il pagamento delle imposte e tasse, bensì che l’irregolarità sia tale “rispetto agli obblighi relativi” al detto pagamento, in questo modo ricomprendendo chiaramente ogni irregolarità che attenga a qualsiasi inadempimento collegato ai tributi, indipendentemente dal fatto che si tratti di sorte capitale o di interessi ovvero di interessi di mora.<br />
Ne deriva che nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti predetti.<br />
3.- Sotto altro aspetto, nell’ambito del primo motivo la ricorrente si duole che l’ARTE non abbia considerato come il debito fosse stato saldato alla data della verifica, con conseguente sanatoria. <br />
In realtà, l’Azienda ha ben considerato tale circostanza, di cui ha dato atto in verbale, ma ha ritenuto rilevante ai fini dell’esclusione il momento dell’aggiudicazione provvisoria; e su tale specifico profilo non v’è censura alcuna.<br />
4.- Infine, ancora nell’ambito dello stesso motivo la Edil.fa.ri contesta la tesi dell’ARTE, riportata a verbale, secondo cui ai fini dell’esclusione rileva qualsiasi irregolarità fiscale poiché, diversamente da altre disposizioni dell’art. 75, quali quelle di cui alle lett. e) ed f), la lett. g) non lascerebbe alla stazione appaltante alcuna discrezionalità in ordine all’apprezzamento della gravità della violazione o alla sua incidenza sull’affidabilità morale e professionale del concorrente; tesi alla quale la ricorrente oppone quella secondo cui comporterebbe l’esclusione solo l’irregolarità fiscale che incida sull’affidabilità, sempreché sia compiutamente esternato l’<i>iter</i> logico valutativo seguito, citando in tal senso una pronuncia giurisprudenziale.<br />
Nella specie, non occorre verificare la validità sul piano giuridico dell’una o dell’altra tesi, giacché l’Azienda ha appunto compiutamente motivato in ordine alle ragioni in base alle quali ha ritenuto incidente sull’affidabilità morale e professionale di Edil.fa.ri. l’irregolarità di cui innanzi. Più precisamente, ciò ha ritenuto rilevando come la concorrente, “pur a conoscenza del proprio debito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria quanto meno dal 19.02.2002 (data della comunicazione all’impresa Edil.fa.ri s.r.l. a seguito del controllo formale del Modello Unico presentato per l’anno 1999), ha provveduto al pagamento solo dopo l’iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella esattoriale, tardivamente e parzialmente, estinguendolo solo in data 20.02.2004 e quindi in epoca successiva all’aggiudicazione provvisoria del 18.12.2003”.<br />
E, diversamente da quanto addotto dall’istante, l’<i>iter</i> logico seguito dall’Azienda non è inficiato dall’esiguità dell’importo dovuto all’Erario né dal fatto che la ricorrente abbia provveduto al saldo “prontamente e spontaneamente”. Il debito per interessi di mora ed aggio, infatti, è frutto di una prima inosservanza degli obblighi tributari (mancato pagamento entro il 7 novembre 2003); e del debito principale (peraltro comprensivo di sanzione per “ritardati o omessi versamenti”) Edil.fa.ri. ha avuto cognizione a seguito della comunicazione del 19 febbraio 2002 (peraltro corretta in data 13 marzo 2003, come si legge nella cartella esattoriale), ma non si è data carico di saldarlo senza dar luogo ad ulteriori addebiti. Tanto è ben suscettibile di dimostrare come ella non sia usa ad adempiere correttamente ai propri obblighi; il ché si risolve in una inaffidabilità anche con riguardo all’esecuzione degli adempimenti contrattuali.<br />
D’altra parte, quanto alla tardività del pagamento del ripetuto debito principale, la ricorrente si limita ad addebitarlo ad un “mero disguido organizzativo”, senza ulteriori precisazioni che lascino o, meglio, abbiano lasciato ad ARTE uno spazio per operare una diversa valutazione del ritardo stesso.<br />
5.- Resta a questo punto da esaminare il secondo motivo, diretto a far valere l’illegittimità del ripetutamente menzionato art. 75, co. 1, lett. g).<br />
	Le argomentazioni svolte già portano a superare le doglianze avanzate in proposito. In questa sede basta aggiungere che, come bene osserva la difesa di parte resistente, la norma regolamentare riproduce sostanzialmente il disposto dell’art. 24, co. 1, lett. f), della direttiva comunitaria n. 37/93 del 14 giugno 1993, anzi è improntata ad una maggior garanzia per l’impresa, richiedendo che l’irregolarità sia definitivamente accertata; essa, poi, è altresì conforme al disposto dell’art. 17, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 34 del 2000, il quale, tra i requisiti di ordine generale che le imprese devono possedere ai fini della qualificazione, richiede anch’esso l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; infine, la <i>ratio</i> della medesima disposizione è evidentemente quella di evitare alla stazione appaltante una situazione di pericolo che le deriverebbe dall’intrattenere un rapporto contrattuale con un soggetto la cui inaffidabilità sia rivelata dall’accertata – in via definitiva &#8211; inosservanza degli obblighi fiscali. Pertanto, non può ritenersi che essa contrasti con le norme ed i principi invocati dall’istante.<br />	<br />
6.- In conclusione, il ricorso deve ritenersi infondato e va, conseguentemente, respinto. Tuttavia, nella peculiarità della questione sottoposta al Collegio si ravvisano giusti motivi affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti presenti delle spese di causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III <i>ter</i>, respinge il ricorso in epigrafe.<i><br />
</i>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2007.<br />
Francesco Corsaro	PRESIDENTE<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri	ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-2-2007-n-723/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.839</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-839/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-839/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.839</a></p>
<p>Pres. E. Speranza, est. C. Bonauro. Cerbo Valerio (Avv. R. Manfellotto) c. Comune di Caianello (Avv. Zaza D’Ausilio). sulla necessità della previa approvazione di un piano particolareggiato per il rilascio di un permesso di costruire 1. Edilizia ed Urbanistica &#8211; Diniego di rilascio del permesso di costruire – Motivato con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-839/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.839</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-839/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.839</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Speranza, est. C.  Bonauro.<br /> Cerbo Valerio (Avv. R. Manfellotto) c.  Comune di Caianello (Avv. Zaza D’Ausilio).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della previa approvazione di un piano particolareggiato per il rilascio di un permesso di costruire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica &#8211; Diniego di rilascio del permesso di costruire – Motivato con riferimento alla necessità, prevista dal piano regolatore, della previa approvazione di un piano particolareggiato – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di permesso di costruire &#8211; Preventiva approvazione, prevista dal piano regolatore, di un piano particolareggiato – Obbligo – Non sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il diniego di permesso di costruire, fondato sulla carenza di un piano di lottizzazione (anche se richiesto dal piano regolatore) quando l&#8217;area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettato in rapporto alla situazione generale del comprensorio, e cioè, quando non sia adeguatamente ponderato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona interessata, né siano in modo congruo evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione.</p>
<p>2. In presenza di una richiesta di permesso di costruire, l’obbligo della previa approvazione di un piano esecutivo (richiesto dal piano regolatore)  sussiste solo quando si tratti di asservire per la prima volta un&#8217;area non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli<br />
</b><i>Ottava Sezione
</p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori:</p>
<p>Evasio Speranza				Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi			Componente<br />	<br />
Carlo Buonauro				Componente rel/est.</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 6487/2005  proposto da:<br />
Sig. <i><B>CERBO VALERIO, </B></i>rappresentato e difeso da <i>Anfellotto Raffaele </i>con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R.<i> </p>
<p align=center>
</i><br />
Contro</p>
<p><i></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il <B>COMUNE DI CAIANELLO  </B></i>n.c.,  rappresentato e difeso da <i>Alberto Zaza D’Ausilio </i>con domicilio ex lege in Napoli <i>Segreteria T.A.R. <br />
</i><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento n.4327 del 25.05.2005  con cui è stata respinta l’istanza per permesso a costruire;</p>
<p>nonché per il risarcimento dei danni subiti;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Udito nella pubblica udienza del 18.12.2006, relatore il Ref. Carlo Buonauro;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO   </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente è proprietario di area immobiliare sita in Caianello, in zona tipizzata dal P.R.G. come zona C3, soggetta a pianificazione di terzo livello.<br />
Con il provvedimento meglio individuato in epigrafe, il Comune di Caianello rigettava la richiesta di permesso di costruire presentata dal sig. Cerbo, sulla base del duplice rilievo per cui la richiesta fosse stata presentata ex art. 36 dPR n. 380/01 e non per nuova costruzione, nonché sul rilievo per cui la zona richiedeva preventiva redazione ed approvazione di piano attuativo.<br />
Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente per: 1) illegittimità: pretestuosità del rigetto e mancato esame dell’istanza sostanziale 2) omissione nel procedimento, travisamento dei fatti, eccesso di potere; 3) travisamento dei fatti, sviamento di potere, erronea valutazione della situazione sottostante.<br />
Si costituiva l’amministrazione comunale ritenendo il ricorso infondato e chiedendone il rigetto.<br />
Il ricorso passava in decisione all&#8217;udienza del 18 dicembre 2006.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO
 </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.<br />
Con un articolato motivo di ricorso, il ricorrente rileva come l&#8217;Amministrazione comunale di Caianello non abbia valutato la natura urbanisticamente definita dell&#8217;area oggetto di intervento, caratterizzata dalla presenza di tutte le necessarie opere di urbanizzazione in ragione del numero limitato di insediamenti della stessa specie (cinque) ivi possibili e del relativo “peso urbanistico”.<br />
La censura deve indubbiamente essere decisa mediante applicazione di quell&#8217;orientamento giurisprudenziale che, a partire da importante intervento dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato Ad. Plen. 6 ottobre 1992 n. 12), ha riferito l&#8217;esigenza di un piano esecutivo (di lottizzazione o particolareggiato), solo alle ipotesi in cui <<si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; pertanto, è illegittimo il diniego di concessione edilizia, fondato sulla carenza di un piano di lottizzazione (anche se richiesto dal piano regolatore) quando l'area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettato in rapporto alla situazione generale del comprensorio, e cioè, quando non sia adeguatamente ponderato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona interessata, né siano in modo congruo evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione>> (Cons. Stato Ad. Plen. 6 ottobre 1992 n. 12; sez. VI, 3 dicembre 2004, n. 7847; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 14 giugno 2003, n. 3992).<br />
Nel caso di specie, la relazione tecnica e la relazione di fattibilità urbanistica allegate alla richiesta di permesso di costruire contenevano già una serie di considerazioni in ordine all&#8217;urbanizzazione dell&#8217;area; in particolare, si rilevava, nella prima, che “la soluzione individuata considera il contesto in cui è inserito il terreno come precedentemente urbanizzata, data la presenza di numerosi insediamenti abitativi; mentre nella seconda si precisa che “occorre che l’istanza per permesso di costruire venga valutata rigorosamente in relazione alle concrete esigenze di urbanizzazione in rapporto alla situazione generale del comprensorio e cioè sia preceduta da adeguata ponderazione dello stato di urbanizzazione già presente nella zona e della eventuale esigenza di ulteriore urbanizzazione indotta dalla nuova  costruzione. Nel caso di specie, come ridetto, si tratta di un insediamento abitativo di ridotte dimensioni, in un ambito urbanistico parzialmente urbanizzato, nel quale sarà possibile un numero limitato di insediamenti (cinque) della stessa specie e peso urbanistico”.<br />
Al contrario, l&#8217;Amministrazione comunale di Caianello, piuttosto che dare vita ad una compiuta valutazione (eventualmente sulla base di apposito supplemento istruttorio) dell&#8217;effettivo stato di urbanizzazione dell&#8217;area e quindi della possibilità di realizzare comunque l&#8217;intervento edilizio, ha preferito trincerarsi dietro un motivo di rigetto puramente formale (errata individuazione dei dispositivi di legge) od insufficiente (obbligo di redazione ed approvazione di piano di lottizzazione), così ponendosi in sostanziale contraddizione con i principi affermati da Cons. Stato Ad. Plen. 6 ottobre 1992 n. 12 (principi che impongono indubbiamente una valutazione effettiva della concreta urbanizzazione dell&#8217;area oggetto dell&#8217;intervento e non ritengono certo sufficiente il riferimento alla mera mancanza dello strumento attuativo ovvero la generica contestazione dell’allegato studio di fattibilità urbanistica).<br />
Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, atteso che dalla documentazione in atti risulta che il Comune, nell&#8217;adozione del provvedimento impugnato, ha completamente omesso di valutare la situazione con specifico riferimento a quanto documentato da parte istante, sia in riferimento allo stato di urbanizzazione che con riferimento alla fattispecie dei lotti concretamente edificabili.<br />
Per quanto sinora esposto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego, che, in accoglimento del ricorso, pertanto, deve essere annullato, fatte salvi le ulteriori valutazioni dell’amministrazione nei sensi sopra indicati.<br />
Anche in ragione di tale ultimo rilievo, non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria. Invero, il risarcimento del danno derivante dal provvedimento illegittimo non è una conseguenza automatica del suo annullamento in sede giurisdizionale, richiedendo la presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge; non è quindi, sufficiente la illegittima lesione derivante dal provvedimento ma occorre anche, oltre alla colpa (o dolo) dell&#8217;Amministrazione, la puntuale dimostrazione, da parte del ricorrente, dell&#8217;esistenza di una danno patrimoniale e del nesso causale tra l&#8217;illecito e il danno subito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14. 6. 2000, n. 3169; Sez. V, 21. 1. 2002, n. 350), laddove nel caso di specie il conseguimento del bene della vita da parte dell’odierno ricorrente risulta tuttora sottoposto alla valutazione dell’amministrazione comunale.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. VIII^ di Napoli, definitivamente pronunciando,<br />
a)	accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e limitatamente all’annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
b)	Compensa le spese di lite tra le parti. <br />	<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in NAPOLI, in Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2006 <br />
Evasio Speranza &#8211; Presidente<br />
Carlo Buonauro &#8211;  Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-839/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.839</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.882</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-882/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-882/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-882/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.882</a></p>
<p>Pres. E. Speranza, est. C. Bonauro Zarro Angelo Emiddio (avv.ti Alfredo Contieri e Romolo Zarro) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Stato). sulla sufficienza della votazione numerica attribuita agli elaborati, sulla inammissibilità delle censure relative ai tempi di correzione e sulla fungibilità dei membri della Commissione giudicatrice 1. Esame di abilitazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-882/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Speranza, est. C.  Bonauro<br /> Zarro Angelo Emiddio (avv.ti Alfredo Contieri e  Romolo Zarro) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza della votazione numerica attribuita agli elaborati, sulla inammissibilità delle censure relative ai tempi di correzione e sulla fungibilità dei membri della Commissione giudicatrice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense &#8211;  Censure relative alla presunta insufficienza dei criteri di valutazione delle prove – Infondatezza – Ragioni.</p>
<p>2. Esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense – Attribuzione di un mero punteggio numerico all’elaborato – Assenza di segni di correzione – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>3. Esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense &#8211; Censure relative alla presunta esiguità dei tempi di correzione delle prove – Infondatezza – Ragioni.</p>
<p>4. Esame di abilitazione per l’esercizio alla professione forense – Fungibilità dei membri della Commissione – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, devono ritenersi infondate le censure in merito alla presunta insufficienza dei criteri di valutazione delle prove o comunque della loro irragionevolezza, atteso che, secondo la giurisprudenza dominante, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da una ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità<sup>1</sup>.</p>
<p>2. In materia di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense deve ritenersi valida l’attribuzione di un mero punteggio numerico all’elaborato scritto, in quanto motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione: in particolare il punteggio numerico è di per sè idoneo a sorreggere l&#8217;obbligo di motivazione richiesto dall&#8217;art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell&#8217;elaborato<sup>2</sup></p>
<p>3. In materia di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, devono ritenersi infondate le censure che si rivolgono contro la stringatezza dei tempi di correzione (in particolare, ricavando in via di media aritmetica il tempo dedicato alla correzione del singolo elaborato), in quanto tali censure sono prospettate in relazione ad un dato meramente ipotetico (tempo di correzione basato sulla media aritmetica) <sup>3</sup>.</p>
<p>4. In materia di esame per l’abilitazione per l’esercizio alla professione forense, deve riconoscersi la piena fungibilità tra i membri della commissione giudicatrice, fungibilità che si fonda, da un lato sull’alto profilo di professionalità di ogni componente della commissione stessa, che comunque garantisce l’adeguatezza della valutazione dell&#8217;idoneità dei candidati; e dall’altro, sull’essenza stessa dell&#8217;istituto della supplenza, che mira ad assicurare l’effettività dello svolgimento delle funzioni della commissione.</p>
<p></b>__________________________________</p>
<p><i>(1) Cfr.: Consiglio di Stato sez. IV, 6 maggio 2004 , n. 2798; id. IV, 8 febbraio 2000 n. 679.</p>
<p>(2) Cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127 in tema di concorso notarile; nonché id. sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV 5.8.2005, n. 4165.</p>
<p>(3) Cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2005 , n. 4165.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA  NAPOLI<br />
OTTAVA  SEZIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Registro Sentenze:   882/07<br />
Registro Generale:	8286/2006 </p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
EVASIO SPERANZA Presidente <br />
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons. <br />
CARLO BUONAURO Ref. , relatore </p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
nella Camera di Consiglio  del 29 Gennaio 2007 </p>
<p>Visto il ricorso 8286/2006  proposto da<br />
<b>Zarro Angelo Emiddio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Contieri Alfredo e  Zarro Romolo<i> </i>con domicilio eletto in Napoli in via De Cesare 7<i> </p>
<p></i></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero della Giustizia</b> e <b>Comm..ne esaminatrice esami avvocato,c/o Corte Appello Napoli</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ex lege domicilia in Napoli  alla via Diaz n.11 </p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvdimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione anno 2005/2006;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO<br />
Uditi altresì per le parti,gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in merito ed a scioglimento della riserva espressa in udienza;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />
Considerato che le censure in merito alla insufficienza dei criteri di valutazione delle prove o comunque della loro irragionevolezza non appaiono accoglibili, atteso che, secondo la giurisprudenza dominante, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da una ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità (Consiglio di Stato sez. IV, 6 maggio 2004 , n. 2798; id. IV, 8 febbraio 2000 n. 679);<br />
Considerato che le censure che si rivolgono contro la insufficienza della mera motivazione numerica, la giurisprudenza è oramai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto valida l’attribuzione di un mero punteggio numerico, in quanto motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127 in tema di concorso notarile; nonché id. sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV 5.8.2005, n. 4165);<br />
Considerato altresì che tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso, come quello in scrutinio, in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari o altri professionisti legali), in quanto non idonea ex se a dare prova di quella evidenza richiesta per l’accesso diretto al fatto, salva espressa dimostrazione dei gravi elementi di illegittimità,<br />
Considerato che in sede di valutazione delle prove scritte di un concorso, il punteggio numerico è di per sè idoneo a sorreggere l&#8217;obbligo di motivazione richiesto dall&#8217;art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell&#8217;elaborato (da ultimo T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 dicembre 2004 , n. 1933).<br />
Considerato che le censure che si rivolgono contro la stringatezza dei tempi di correzione (in particolare, ricavando in via di media aritmetica il tempo dedicato alla correzione del singolo elaborato) appaiono non meritevoli di tutela, in quanto la giurisprudenza ha sostenuto, da un lato, la sottrazione della questione, in quanto appartenente al merito, al controllo di legittimità (Consiglio di Stato VI, 27 maggio 1998 n. 829); dall’altro, in modo più radicale, la sua stessa inammissibilità della censura stessa, in quanto prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato ipotetico (tempo di correzione basato sulla media aritimetica) (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2005 , n. 4165);<br />
Considerato che la normativa in tema di motivazione di cui al D.Lvo 24 aprile 2006, n.166 “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell&#8217;articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246” non appare espressiva di un principio generale in materia di professioni, e comunque non appare estensibile, per tipologia di impiego e per struttura del concorso, all’esame di abilitazione per la professione forense;<br />
Considerato che in relazione alla sostituzione dei commissari nell’ambito delle operazioni di correzione, sostituzione ritenuta illegittima in relazione a diversi profili,  l’orientamento dominante (Consiglio di Stato sez. IV, ord. 8 ottobre 2002 n. 4409; id., ord. 18 dicembre 2001 n. 6735; id. 20 settembre 2000 n. 4688) sostiene la piena fungibilità tra i membri della commissione per il concorso, fungibilità che si fonda, da un lato sull’alto profilo di professionalità di ogni componente della commissione, che comunque garantisce l’adeguatezza della valutazione dell&#8217;idoneità dei candidati; e dall’altro, dalla coerenza stessa con l’essenza stessa dell&#8217;istituto della supplenza, ossia con l’esigenza di assicurare l’effettività dello svolgimento delle funzioni della commissione;<br />
Considerato che sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
Respinge il ricorso n. 8286/2006;<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>NAPOLI , li 29 	gen-07</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. E. Speranza, est. C. Bonauro I.G.E.R. Costruzioni s.r.l., (Avv. E. D’Alterio) c. Società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli (Avv. E. Soprano). sulla giurisdizione in merito ad una gara per l&#8217;affidamento di lavori indetta da una società consortile costituita per la costruzione e la gestione dei centri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Speranza, est. C.  Bonauro<br /> I.G.E.R. Costruzioni s.r.l., (Avv. E. D’Alterio) c. Società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli (Avv. E. Soprano).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in merito ad una gara per l&#8217;affidamento di lavori indetta da una società consortile costituita per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Società  consortili costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale – Sono persone giuridiche di diritto privato – Motivi.</p>
<p>2. Competenza e giurisdizione – Gara per l’affidamento di lavori indetta da una società  consortile costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale, a norma dell&#8217;art. 11 comma 16 della L. 18 febbraio 1986, n. 41, sono persone giuridiche di diritto privato, pur in presenza della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ovvero della erogazione di contributi pubblici: invero alla società consortile difetta, il primo e il più importante dei caratteri, che deve possedere l&#8217;organismo di diritto pubblico, vale a dire il fine pubblico, come viene definito dall&#8217;art. 1, lett. b) comma 2, primo alinea, della Direttiva 92-50 CEE, che fa riferimento ad un organismo &#8220;istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale&#8221;.2. E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia proposta da un partecipante ad una gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture viarie a servizio dell’area, indetta da una società consortile costituita per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale: ed infatti appurato essere la committente dell&#8217;appalto una società consortile per azioni, segue che la società opera come persona giuridica privata, nell&#8217;esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con gli enti pubblici che partecipano al capitale sociale<sup>1</sup>.</p>
<p></P><br />
  <P ALIGN=RIGHT><HR ALIGN=LEFT WIDTH="40%" SIZE="7"></P><br />
(1) Cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza n. 107 del 2 marzo 1999 Cass., Sez. Un., 22 giugno 1994, n. 5973 in tema: Cass., Sez. Un., 5 marzo 1996, n. 1726; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1995, n. 4989.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli<br />
Ottava Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori:</p>
<p>Evasio Speranza				Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi			Componente<br />	<br />
Carlo Buonauro				Componente rel/est.</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 461/2006 proposto da <br />
<b>I.G.E.R. Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te, , rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Emanuele D’Alterio, presso il cui studio domicilia in Napoli, viale Gramsci 19          </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli (s.c.p.a. C.A.A.N.)</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Soprano, presso cui selettivamente è domiciliata in Napoli alla via Melisurgo 4</p>
<p>Nonché nei confronti di<br />
<b>Co.G &#038; AP s.p.a.</b>, in persona del l.r.p.t., n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
<u>con ricorso iniziale:<br />
</u>&#8211; della nota prot. 3207 del 4.1.06 a firma del Presidente del C.A.A.N. s.c.p.a., recante la comunicazione alla ricorrente dell’esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture viarie a servizio dell’area C.AA.N. nel Comune di Volla 1° lotto &#8211; 1 ° stralcio e 2° lotto;<br />
&#8211; del verbale della Commissione aggiudicatrice con il quale è stato disposta l’esclusione dalla gara;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, collegato o preordinato in quanto lesivo<br />
<u>Con primo ricorso recante motivi aggiunti:<br />
&#8211;	</u>nota del Presidente del C.A.A.N. prot. 3397 dell’1.2.06;<br />	<br />
&#8211;	verbale recante la valutazione, da parte della Commissione aggiudicatrice, delle giustificazioni prodotte il 27.12.05,nella parte in cui le ritiene inidonee e richiede contestualmente l’integrazione documentale;<br />	<br />
<u>Con ulteriore ricorso recante motivi aggiunti<br />
&#8211;	</u>del verbale con cui la Commissione aggiudicatrice ha ritenuto non esaustiva la relazione giustificativa prodotta dalla ricorrente il 10.02.06;<br />	<br />
&#8211;	del verbale con cui la Commissione aggiudicatrice ha ritenuto non esaustiva la relazione giustificativa del 23.03.06 ed ha escluso l’offerta perché anomala;<br />	<br />
&#8211;	della relazione del R.U.P del 2.5.06:<br />	<br />
&#8211;	del verbale n. 143 del 12.5.06 con cui il CdA del C.A.A.N. ha approvato gli atti di gara nella parte in cui esclude l’offerta della ricorrente perché anomala ed aggiudica la gara all’ATI CO.G. &#038; AP spa ed Ariola Pali spa.<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società intimata <br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese<br />
Visti gli atti tutti della causa<br />
Udito alla pubblica udienza del 15 gennaio 2007 il relatore Carlo Buonauro ed uditi i difensori delle parti<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La I.G.E.R. Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla gara, indetta dalla società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli per l&#8217;affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture viarie a servizio dell’area C.AA.N. nel Comune di Volla 1° lotto &#8211; 1 ° stralcio e 2° lotto. Risultando anomala l’offerta presentata dall’odierna ricorrente, la Commissione aggiudicatrice richiedeva le giustificazioni e, ritenute le stesse inidonee ad attestare la congruità dell’offerta economica, la stessa veniva esclusa dalla gara, con provvedimento gravato in sede di ricorso iniziale. Con duplici  motivi aggiunti venivano poi impugnati gli atti di riapertura della verifica dell’anomalia in contraddittorio ed il suo esito nuovamente sfavorevole per l’odierna ricorrente.  Si è costruita la s.c.p.a. C.A.A.N., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.<br />
2. Appare preliminare ed assorbente la questione di giurisdizione, sollevata dalla parte resistente.<br />
2.1. Deve innanzi tutto precisarsi che, proprio con specifico riferimento alla  natura giuridica dell’odierna resistente, si è puntualmente e perentoriamente pronunciata la Cassazione a Sezione Unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 107 del 2 marzo 1999), precisando, per un verso, che le società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale, a norma dell&#8217;art. 11 comma 16 della L. 18 febbraio 1986, n. 41, sono persone giuridiche di diritto privato, pur in presenza della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ovvero della erogazione di contributi pubblici. Per la verità, nella funzione, nella struttura, nelle attività e nelle vicende di queste società non è ravvisabile alcun connotato pubblicistico, che valga a differenziarle da qualsiasi altro società o impresa privata, che soddisfi &#8220;interessi aventi carattere industriale o commerciale&#8221;. Né appare rilevante la erogazione di contributi pubblici. Invero, la costruzione del centro agro alimentare &#8211; sia per la titolarità del bene costruito (spettante ad un soggetto di diritto privato qual è la società consortile), sia per il difetto assoluto di ogni possibile configurazione di un qualsiasi diritto di uso pubblico sul bene stesso &#8211; non può qualificarsi come opera pubblica, la cui realizzazione possa costituire oggetto di concessione o di altro atto di conferimento di poteri pubblicistici (in relazione all&#8217;esercizio dei quali possa profilarsi la giurisdizione del giudice amministrativo) (Cass., Sez. Un., 22 giugno 1994, n. 5973). Per altro verso, le SS.UU. della Cassazione hanno ulteriormente chiarito che, appurato essere la committente dell&#8217;appalto una società consortile per azioni, composta da enti pubblici territoriali, da istituzioni creditizie, nonché da associazioni di diritto privato, segue che la società opera come persona giuridica privata, nell&#8217;esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con gli enti pubblici che partecipano al capitale sociale. Di la conclusione per cui sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse nei confronti della società dai terzi interessati a partecipare a gare di appalto, indette per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale (in tema: Cass., Sez. Un., 5 marzo 1996, n. 1726; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1995, n. 4989).<br />
2.2. Tali argomentazioni sono senz’altro condivise dal Collegio, anche alla luce di una duplice concorrente serie di considerazioni attinenti alla irrilevanza nel caso di specie sia del richiamo, sul versante soggettivo, alla particolare categoria giuridica dell’“organismo di diritto pubblico”; sia in relazione, sul versante oggettivo, alle previsioni di cui all’art  33, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell’art. 6 della L. n. 205/2000.<br />
2.2.1. Quanto al primo aspetto, deve innanzi tutto essere rammentato che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, sia pure in relazione alla disciplina degli appalti di pubblico servizio &#8211; dopo aver precisato che la società consortile non possa classificarsi tra le amministrazioni dello Stato e tra gli enti pubblici territoriali; che non possa considerarsi neppure come ente pubblico non economico, per difetto di attribuzione dei compiti pubblici e, in particolare, per la mancanza di norme speciali, che la riguardino: ovverosia, per l&#8217;assenza dei riferimenti di diritto positivo, in conformità con il principio di legalità che informa la materia – conclude nel senso che la società consortile non può ricomprendersi neppure tra gli organismi di diritto pubblico, i quali costituiscono l&#8217;unica figura soggettiva in cui potrebbe inserirsi, stante la tipicità degli enti specificamente menzionati dall&#8217;art. 2 comma 1 cit. Alla società difetta, invero, il primo e il più importante dei caratteri, che deve possedere l&#8217;organismo di diritto pubblico: vale a dire il fine pubblico, come viene definito dall&#8217;art. 1, lett. b) comma 2, primo alinea, della Direttiva 92-50 CEE, che fa riferimento ad un organismo &#8220;istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale&#8221;. Trattasi di conclusioni che mantengono la loro piena validità anche con riferimento al settore degli appalti di lavori pubblici in relazione ai quali la normativa di riferimento considera ente pubblico qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività goda in misura maggioritaria di finanziamenti pubblici ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo dei soggetti parimenti pubblici.<br />
Si tratta di un nozione che viene, significativamente, ripresa e condotta a sistema dal nuovo codice dei contratti pubblici (art.3, comma 26, D. lgs n. 163/2006), il quale, accanto al dato giuridico-formale del possesso della personalità giuridica (anche in forma societaria) ribadisce il duplice requisito della funzionalizzazione dell’attività in vista del perseguimento di finalità di interesse collettivo (istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale) e dell’assoggettamento, in senso lato, a controlli pubblici (attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di  questi  ultimi oppure il cui organo d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico).<br />
Quanto al secondo profilo, neppure può sostenersi che, pur prescindendosi dalle definizioni di &#8220;amministrazione aggiudicatrice&#8221; della normativa interna e comunitaria, possa venire in rilievo la circostanza secondo cui l’odierna resistente avrebbe mostrato essa stessa di considerarsi tenuta alle procedure di &#8220;evidenza pubblica&#8221; indicendo una gara secondo lo schema normativo dei contratti pubblici.<br />
In disparte la questione della integralità del rinvio a siffatto schema (ciò che peraltro refluisce sulla stessa ammissibilità e fondatezza delle censure di cui al ricorso), va comunque osservato che, se pure il C.A.A.N. si fosse autolimitato scegliendo spontaneamente di applicare la normativa dell&#8217; &#8220;evidenza pubblica&#8221;, ciò non basterebbe a rendere applicabile le previsioni di giurisdizione amministrativa esclusiva di cui al d. lgs. n. 80/98 ed alla l. 205/2000, giacché esso si riferisce ai &#8220;soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale&#8221;, e non ai soggetti che applichino quelle norme pur senza esservi tenuti.<br />
3. In conclusione, il ricorso dev&#8217;essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. <br />
4. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, VIII Sezione di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso n. 461/06, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2007. </p>
<p>Evasio SPERANZA &#8211; Presidente.<br />
Carlo BUONAURO &#8211;  relatore/estensore</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.761</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-2-2007-n-761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Savo Amodio, Est. Politi M. Piredda, e altri c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. dello Stato), A. De Novellis (n.c.) 70% dei posti disponibili 1. Concorsi – Accesso alla posizione di dirigente di seconda fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Art. 9bis, co. 8, D.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-2-2007-n-761/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.761</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio, Est. Politi<br /> M. Piredda, e altri c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. dello Stato), A. De Novellis  (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>70% dei posti disponibili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi – Accesso alla posizione di dirigente di seconda fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Art. 9bis, co. 8, D. Lgs 303/99 &#8211; Anticipata indizione dei bandi riservati rispetto a quelli pubblici – Legittimità – Sussiste – Condizione.</p>
<p>2. Concorsi – Accesso alla posizione di dirigente di seconda fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio – Art. 9bis, co. 8, D. lgs. 303/99 – Questione di legittimità costituzionale – Nella parte in cui riserva il 70% dei posti disponibili a concorso riservato – Manifesta infondatezza – Ragioni.</p>
<p>3. Concorsi – Accesso alla posizione di dirigente di seconda fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Previsione di requisiti di ammissione differenti per l’accesso al concorso pubblico e per quello riservato – Ex art. 9bis, co. 8, d. lgs. 303/99 – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Ragioni.</p>
<p>4. Concorso riservato – Accesso alla posizione di dirigente di seconda fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Requisito della pregressa esperienza professionale presso la Presidenza del Consiglio &#8211; Art. 9bis, co. 8, d. lgs. 303/99 – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Ragione.</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Azione avverso atto successivo, ma connesso a quello impugnato originariamente – Mediante proposizione di motivi aggiunti – Ammissibilità – Sussiste – Condizione  – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 9bis, co. 8, D. Lgs. 303/99, contenente la disciplina delle procedure di selezione per l’accesso a posizioni dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella fase di prima attuazione della riforma, è legittima l’anticipata indizione dei concorsi riservati rispetto a quelli pubblici, posto che tale disposizione non prescrive un coordinamento di carattere temporale tra le predette procedure, limitandosi a prevedere la priorità logica, rispetto all’emanazione di entrambi i bandi, della determinazione con la quale la Presidenza del Consiglio fissa la complessiva consistenza dei posti da mettere a concorso e la loro ripartizione – nella specie d.p.c.m. 21 giugno 2004.<br />
2.  Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9bis, co. 8, D. Lgs. 303/99, nella parte in cui ha destinato a procedura concorsuale riservata il 70% delle disponibilità delle posizioni di seconda fascia del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Difatti, posto che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale 159/2005, sono consentite deroghe alla regola dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico, ove giustificate e ragionevoli, la riserva de qua può ritenersi ragionevole, in quanto, oltre ad essere solo parziale e temporanea, risponde a ragioni di pubblico interesse, essendo volta a garantire, nella fase di prima attuazione della riforma della Presidenza del Consiglio, una sollecita e adeguata copertura dell’organico mediante ricorso a personale interno già in possesso di specifica esperienza e/o professionalità.</p>
<p>3. L’unitarietà sostanziale del procedimento di reclutamento di risorse professionali di rango dirigenziale di cui all’art. 9bis, co. 8, D. Lgs. 303/99, concerne solo il contesto -ossia la fase di prima applicazione della riforma- dovendo al suo interno considerare distintamente le procedure selettive riservate e pubbliche, di cui alla predetta disposizione, e con esse i rispettivi requisiti di ammissione. Ne deriva che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9bis, co. 8, D. Lgs. 303/99, nella parte in cui prescrive requisiti dissimili per l’ammissione alla procedura selettiva pubblica e riservata, dovendosi peraltro escludere la maggiore onerosità dei primi rispetto ai secondi, tenuto conto che se per l’accesso alla procedura pubblica si richiede l’ulteriore requisito della dimostrazione di una esperienza professionale, per quella riservata, pur essendo consentita la surrogabilità dell’anzianità di servizio quinquennale con il possesso del titolo di specializzazione post lauream, si richiede di dimostrare il pregresso affidamento di funzioni dirigenziali nelle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>4. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9bis, co. 8, D. Lgs. 303/99, nella parte in cui prescrive quale requisito di ammissione al concorso riservato il pregresso affidamento di funzioni dirigenziali nelle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendosi tale richiesta ritenere ragionevole e non arbitrariamente posta, in quanto funzionale all’esigenza di dotare nell’immediato la struttura organizzativa della p.a. di risorse umane adeguatamente qualificate non solo sotto il profilo culturale ma anche con riguardo all’acquisita esperienza di carattere professionale.<br />
5. Ai sensi dell’art. 21 L. 1034/1971 e s.m.i., è ammissibile l’azione giudiziale proposta avverso un atto distinto da quello anteriore già impugnato, ma allo stesso connesso, pur se instaurata mediante la proposizione di motivi aggiunti, ove questi -come nella specie- formino oggetto di rituale notificazione nei confronti dei soggetti divenuti controinteressati. Ne deriva, nella specie, l’ammissibilità dell’azione avverso il bando di pubblico concorso per l’accesso ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio, instaurata mediante proposizione di motivi aggiunti innestatisi sull’originario atto introduttivo, rivolto avverso il solo concorso riservato, essendo concorso pubblico e riservato tra di loro connessi, atteso che l’art. 9bis, co. 8, D.Lgs. 303/99, contempla, in un medesimo contesto dispositivo, nella fase di prima attuazione, siffatte, pur distinte, procedure selettive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.2233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-1-2-2007-n-2233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-1-2-2007-n-2233/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.2233</a></p>
<p>Pres. Senese, est. De Matteis Araldi (Avv. N. Longobardi) c. Agenzia delle Dogane (Avv. Stato) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 18 L. 300/1970 anche ai dirigenti&#160; pubblici e sul conseguente obbligo di reintegra nel posto di lavoro nel caso di accertamento della illegittimità del licenziamento Pubblico impiego – Dirigenti pubblici – Recesso della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-1-2-2007-n-2233/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.2233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Senese,<i> est.</i> De Matteis<br /> Araldi (Avv. N. Longobardi) c. Agenzia delle Dogane (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 18 L. 300/1970 anche ai dirigenti&nbsp; pubblici e sul conseguente obbligo di reintegra nel posto di lavoro nel caso di accertamento della illegittimità del licenziamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Dirigenti pubblici – Recesso della P.A. dal rapporto di lavoro – Illegittimità – Conseguenze – Obbligo di reintegra nel posto di lavoro – Sussiste – Ragioni – Applicabilità dell’art. 18 L. 300/1970</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una pubblica amministrazione con un dirigente della stessa comporta l’applicazione al rapporto fondamentale sottostante della disciplina dell’art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300, a norma dell’art. 51, 2 comma, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mentre all’incarico dirigenziale si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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