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	<title>1/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6345</a></p>
<p>Pres. Leoni – Est. Migliozzi Carpania Sas di Vianelli Gian Galeazzo &#038; C. (Avv.ti A. Bianchini, G. Pafundi) c/ Regione Veneto (Avv.ti A. Cusin, L. Manzi, E. Zanon) sull&#8217;ammissibilità della domanda risarcitoria conseguente all&#8217;annullamento di un provvedimento amministrativo e sul riconoscimento del risarcimento del danno causato da un comportamento inoperoso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leoni – Est. Migliozzi<br /> Carpania Sas di Vianelli Gian Galeazzo &#038; C. (Avv.ti A. Bianchini, G. Pafundi) c/ Regione Veneto (Avv.ti A. Cusin, L. Manzi, E. Zanon)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della domanda risarcitoria conseguente all&#8217;annullamento di un provvedimento amministrativo e sul riconoscimento del risarcimento del danno causato da un comportamento inoperoso della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo -Annullamento del provvedimento amministrativo &#8211;   Risarcimento del danno – Ammissibilità della domanda risarcitoria &#8211; Sussistenza della colpa – Necessità – Ragioni	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Risarcimento del danno – Comportamento inoperoso della P.A. – Spettanza del bene della vita – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’ammissibilità di una domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo non è sufficiente la sola rimozione dell’atto, ma deve valutarsi la sussistenza dell’elemento psicologico quanto meno della colpa, dovendosi, invero la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione conseguente alla rimozione delle determinazioni amministrative dalla stessa assunte inserirsi nel sistema delineato dall’art. 2043 codice civile.	</p>
<p>2. Il giudice amministrativo può riconoscere il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento (inoperoso) dell’amministrazione solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita, atteggiandosi, così il riconoscimento del diritto del ricorrente al bene della vita come presupposto indispensabile per configurare una condanna della P.A. al risarcimento del relativo danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6592 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Carpania Sas di Vianelli Gian Galeazzo &#038; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, viale Giulio Cesare, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Cusin, Luigi Manzi, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br />
Comune di Rosolina,, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 01237/2009, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNI RELATIVO A PRIVAZIONE DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA DI AREE DI PROPRIETA’</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi (nella fase preliminare), Alfredo Bianchini e Luca Mazzeo, su delega dell&#8217;avv. Luigi Manzi (al momento della chiamata della causa);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Società Carpania è proprietaria di alcune aree site nel Comune di Rosolina, interessate per circa 35 ettari, da un Piano di Lottizzazione per insediamenti turistico- residenziali di cui ad apposita convenzione stipulata nel marzo del 1985.<br />	<br />
Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n.4883 del 5/9/1989 la Regione Veneto approvava una variante generale al PRG con modiche d’ufficio tali da comportare lo stralcio del Piano di lottizzazione in questione e tanto sul rilievo della ritenuta incompatibilità delle scelte progettuali con le previsioni dell’adottato Piano territoriale regionale di coordinamento.<br />	<br />
Carpania impugnava tale deliberazione innanzi al TAR per il Veneto che con sentenza n.435/93 , successivamente confermata da questo Consiglio di Stato accoglieva il relativo ricorso, sul rilievo che la L.R. n.61/85 non consentiva alla Regione di conformare gli strumenti urbanistici comunali ad un piano territoriale che, in quanto solo adottato, non era ancora vigente. <br />	<br />
Nelle more venivano approvati sia il Piano territoriale regionale di coordinamento ( deliberazione del Consiglio regionale del 13/12/1991) sia il Piano di Area Delta del Po ( deliberazione del Consiglio regionale del 5/19/1994).<br />	<br />
Intanto la Società interessata chiedeva al TAR per il Veneto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla suindicata sentenza e il Tribunale Amministrativo nel definire il ricorso ex art.37 legge n.1034/71 presentato,con sentenza n.500/99 dava atto della prevalenza della normativa recata dal Piano del Delta del Po ( che aveva imposto un vincolo di inedificabilità dei terreni della Carpania , vietando la “realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo”) rispetto al PRG e, conseguentemente dichiarava il ricorso stesso inammissibile, fatta salva la possibilità per la ricorrente Società di chiedere alla Regione una deroga alle previsioni del Piano di Area.<br />	<br />
Carpania presentava alla Regione Veneto istanza di deroga e in relazione a tale richiesta promoveva innanzi al Tar locale un altro giudizio di ottemperanza con cui si chiedeva che in difetto della modifica del Piano d’Area fosse riconosciuto il risarcimento per i danni conseguenti all’avvenuto esproprio della capacità edificatoria dei fondi di che trattasi.<br />	<br />
Con sentenza n.1080/2000 l’adito Tribunale precisava che la Regione, pur non essendo obbligata ad apportare la chiesta modifica, era tuttavia tenuta a pronunciarsi sulla stessa secondo il procedimento di cui all’art.32 della l.R. n.65/81, in considerazione della posizione particolarmente qualificata della ricorrente.<br />	<br />
Relativamente poi alla domanda di risarcimento danni il Tribunale Amministrativo rilevava la inammissibilità della stessa per difetto di giurisdizione in quanto correlata ad un giudizio definito prima del 30/6/1998.<br />	<br />
Intanto, dopo che si era riunita la Commissione Tecnica Regionale ( assemblea generale del 26/7/2000) in cui veniva presa in esame la questione per cui è causa, la Giunta Regionale del Veneto con un prima delibera , la n.3222 del 6/10/2002, esprimeva l’ opportunità di svolgere verifiche tecnico-disciplinari preordinate all’avviamento di una eventuale procedura di variante al Piano d’ Area ; quindi con la delibera giuntale n.4109 del 30/12/2002 veniva conferito l’incarico per la predisposizione di una relazione finalizzata alla valutazione di fattibilità del progetto dell’odierna appellante Carpania .<br />	<br />
Gli esiti della relazione erano sfavorevoli alla Società e tale documento veniva fatto proprio dalla CTR nella seduta del 22/10/2003, lì dove il predetto Organismo concludeva che “…non è possibile modificare il vigente Piano d’Area del Delta del Po”.<br />	<br />
Il parere della CTR veniva quando integralmente recepito dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.209 del 30/1/2004 con cui definiva in senso sfavorevole il procedimento di verifica della possibilità di introdurre nel Piano d’Area le modificazioni previste dal progetto di piano di lottizzazione di Carpania.<br />	<br />
La Società a questo punto proponeva innanzi al Tar del Veneto ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo stralcio del piano di lottizzazione dell’area di sua proprietà disposto con delibera della G.R. n.4883/89, annullata dal Tar con sentenza n.435/93 ( confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza 842/96), sussistendo a suo dire gli elementi sia oggettivo che oggettivo qualificanti la responsabilità causativa di danno risarcibile. <br />	<br />
L’adito Tar con sentenza n.1237/09, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla pretesa risarcitoria fatta valere, respingeva il relativo ricorso, ritenendolo infondato. <br />	<br />
Carpania s.a.s. è insorta avverso tale decisum, affidando all’appello all’esame i seguenti motivi d’impugnazione:<br />	<br />
carenza di motivazione della sentenza impugnata e omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine ad un profilo fondamentale della domanda risarcitoria;<br />	<br />
Erroneo e/o illegittimo rigetto della domanda risarcitoria relativa alla lesione dello jus aedificandi.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone al reiezione.<br />	<br />
Le parti hanno altresì prodotto memorie difensive ad ulteriore illustrazione delle tesi dalle stesse prospettate. <br />	<br />
All’udienza del 31 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Società Carpania ha avanzato una richiesta di risarcimento patrimoniale articolata su due voci di danno a loro volta collegate ad altrettante circostanze: costituite rispettivamente dal disposto stralcio ad opera della Regione Veneto del Piano di lottizzazione riguardante suoli edificatori di sua proprietà e dal ritardo dell’ Amministrazione a dare esecuzione al giudicato formatosi sulle statuizioni recate dalla sentenza Tar n.435/93 ( confermata in appello dal Consiglio di Stato con la decisione n.842/96) che quello stralcio hanno accertato essere illegittimamente intervenuto. <br />	<br />
In particolare, parte appellante scinde il petitum in due autonome pretese di tutela risarcitoria : <br />	<br />
l’una, collegata alla dedotta privazione dello jus aedificandi:<br />	<br />
l’altra, al comportamento inoperoso tenuto dall’Amministrazione, nel non aver in particolare dato tempestiva esecuzione al decisum emesso dai giudici amministrativi di primo e secondo grado in suo favore.<br />	<br />
A voler seguire l’impostazione concettuale pur pregevolmente esposta ed illustrata dalla difesa di parte appellante, non è possibile accogliere la domanda di accesso alla tutela risarcitoria per il titolo di cui alla rubricata lettera a) per le ragioni qui appresso indicate.<br />	<br />
In primo luogo va rilevato che la richiesta di riparazione di dedotte conseguenze dannose è riferibile ( come correttamente già fatto presente dal giudice territoriale con la sentenza n.1080/2000, emanata in sede di definizione del ricorso per l’ottemperanza della citata sentenza n.435/93) ad un giudizio conclusosi prima del 30 giugno 1998, per cui la cognitio sulla proposta domanda giudiziale ( come autonomamente configurata ) spetterebbe , secondo la norma transitoria recata dall’art.45 comma 18 della legge n.80 del 1998, ad altra giurisdizione.<br />	<br />
Al di là comunque dei profili processuali sopra illustrati ( aventi di per sè valenza preclusiva ), vale osservare come ai fini dell’ammissibilità di una domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo non sia sufficiente la sola rimozione dell’atto, ma deve valutarsi la sussistenza dell’elemento psicologico quanto meno della colpa, dovendosi, invero la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione conseguente alla rimozione delle determinazioni amministrative dalla stessa assunte inserirsi nel sistema delineato dall’art.2043 codice civile ( Cons . Stato Sez. IV 29 settembre 2005 n.5204; idem 11 ottobre 2006 n.6059) e sul punto va dunque espletata un’apposita verifica. <br />	<br />
Ora con riferimento all’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità rivendicata, è la stessa parte ( come rilevasi dalla disamina del ricorso di prime cure ) ad individuarla nel comportamento negligente tenuto dall’Amministrazione nel non dare positivo riscontro alla decisione giurisprudenziale, ma se così è, ci si troverebbe in presenza di un elemento per così dire “dinamico” di responsabilità che caratterizza l’ipotesi di risarcimento ad altro titolo, quello, appunto da ritardo.<br />	<br />
Invero, per la sussistenza del requisito dell’elemento soggettivo la circostanza dell’inoperosità che si imputa all’Amministrazione, quale espressione di colpa grave attiene all’ulteriore domanda, quella avanzata per il titolo rubricato sub b), senza che possa configurarsi in relazione all’avvenuto annullamento giurisdizionale una distinta figura di responsabilità aquiliana tout court, suscettibile in via autonoma di ristoro patrimoniale .<br />	<br />
In altri termini, tenuto conto della stessa causa petendi, l’avvenuto annullamento degli atti oggetto della impugnativa definita con la sentenza Tar n.435/93 non esaurisce né completa la fattispecie risarcitoria, ma è solo un presupposto per “costruire” una domanda di risarcimento danni in relazione al ( supposto ) comportamento di inerzia posto in essere dalla stessa P.A., non risultando, perciò ammissibile una fattispecie risarcitoria del genere di quella avanzata. <br />	<br />
Passando, quindi alla verifica della fondatezza o meno della domanda di risarcimento da ritardo, al riguardo appaiono pienamente condivisibili le osservazioni e conclusioni rese dal primo giudice, salvo una opportuna integrazione motivazionale.<br />	<br />
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha avuto modo di stabilire ( Ad. Plen. 15 settembre 2005 n.7; idem Sez. V 24 marzo 2011 n.1796 ) che il giudice amministrativo può riconoscere il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento ( inoperoso ) dell’amministrazione solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita, atteggiandosi, così il riconoscimento del diritto del ricorrente al bene della vita come presupposto indispensabile per configurare un condanna della P.A. al risarcimento del relativo danno ( Cos. Stato Sez. IV 29 gennaio 2008 n.248), e tale “conditio sine qua non” nella specie non ricorre.<br />	<br />
Invero, la destinazione edificatoria delle aree oggetto di lottizzazione è stata messa in non cale dalle prescrizioni del sovrastante strumento urbanistico costituito dal Piano di Area del Delta del Po le cui ostative prescrizioni non risulta siano state oggetto di specifica impugnativa da parte dall’odierna appellante, per doversi altresì rilevare come siano pure stati opposti all’interessata Società gli esiti negativi del parere della CTR, come recepiti dall’organo procedente della Regione di cui si è fatto cenno in punto di fatto. <br />	<br />
Si invera allora nella specie la circostanza ostativa all’ammissibilità e fondatezza della domanda risarcitoria de qua, quella esattamente identificata dalla giurisprudenza ( sentenza Ad. Pl. n.7/05 ; idem 31/1/2006 n.321) nell’avvenuta adozione sia pure in ritardo di determinazioni che risultino di carattere negativo per il soggetto che ha presentato istanza volta ad essere autorizzato all’ edificazione ( nella specie a mezzo dell’attuazione della previsione lottizzatoria) con statuizioni divenute intangibili.<br />	<br />
Ne’ ai fini della costruzione della fattispecie risarcitoria di che trattasi si può invocare l’assetto dei rapporti giuridici conseguente all’ annullamento degli atti disposto con la sentenza TAR n.435/93 in accoglimento della relativa impugnativa, giacchè in quella evenienza si versa in un sistema di tutela di interessi pretensivi ( propri della materia urbanistico-edilizia ) che consente il passaggio alla riparazione per equivalente dell’interesse legittimo sotteso all’azione impugnatoria solo allorchè tale interesse pretensivo assume la connotazione di interesse sostanziale, a mezzo di un provvedimento vantaggioso per il privato, nel senso di concreta produzione del bene della vita ( cfr sul punto Ad. Pl. n.7/05 citata), situazione, questa, nella fattispecie non verificatasi.<br />	<br />
In altri termini, Carpania al momento dell’intervenuto decisum di annullamento poteva vantare solo una aspettativa al bene della vita , con l’obbligo per la P.A. al riesercizio del potere, ma la mancata soddisfazione dell’interesse finale con la riedizione dell’attività amministrativa di definizione del rapporto de quo impedisce la configurazione di un comportamento “non in iure” sotto la figura dell’inadempienza cui correlare un danno ristorabile. <br />	<br />
Né può configurarsi nella specie una ipotesi di responsabilità da contatto amministrativo qualificato, atteso che l’attività dilatoria o omissiva deve rientrare comunque nello schema paradigmatico di cui alla norma codicistica dell’art.2043 del codice civile, come consegnatoci dalla sentenza n.500/99 della Cassazione e trasfuso nella legge n.205/2000, secondo cui ai fini della sussistenza della condotta illecita sub specie del ritardo occorre verificare la colpa istituzionale dell’Amministrazione ( Cons. Stato Sez. IV 2/3/2011 n.1335) , nella specie assolutamente non rinvenibile.<br />	<br />
Neppure è dato intravvedere una cosiddetta colpa da apparato, la quale (al di là del fatto che non risulta appositamente denunciata ) non può, per le connotazioni dei fatti costitutivi della vicenda , essere introdotta nella struttura dell’illecito giacchè non viene in rilievo una disorganizzazione amministrativa ( Cons. Stato Sez. IV 6 luglio 2004 n.5012) .<br />	<br />
Infine, non si può accordare una tutela risarcitoria legata al mero fatto del ritardo amministrativo in quanto tale, atteso che il caso, ratione temporis, non rientra nella disposizione legislativa di cui all’art.2 bis della legge n.241/90 come innovato dall’art.7 comma 1 lettera c) della legge n.69 del 18 giugno 2009( non accompagnata da un previsione retroattiva ) e ricadendo perciò la fattispecie nel quadro previgente per il quale valgono ai fini della determinazione dell’an della riparazione patrimoniale i parametri giurisprudenziali sopra evidenziati. <br />	<br />
In forza delle suestese considerazioni, l’appello con riferimento ad entrambi i due motivi di gravame ivi dedotti si appalesa infondato e va perciò respinto.<br />	<br />
Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e le competenze del presente grado del giudizio <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Regionale lombarda Emergenza Urgenza con cui è stato disposto di non procedere all&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della procedura di gara in favore della ricorrente, già aggiudicataria provvisoria della fornitura del servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Regionale lombarda Emergenza Urgenza con cui è stato disposto di non procedere all&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della procedura di gara in favore della ricorrente, già aggiudicataria provvisoria della fornitura del servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici e trasferimento delle equipe chirurgiche e di pazienti finalizzato alla attività trapiantologica con mezzi su ruota. La ricorrente, già aggiudicataria provvisoria del servizio ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Azienda resistente, da un lato, ha giudicato anomala l’offerta dalla medesima presentata e, dall’altro, ha disposto di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di annullare l’intera gara; l’annullamento della gara è stato disposto a seguito di intervenuto sequestro da parte della Autorità Giudiziaria degli atti di gara a seguito di indagine penale, nonché sul presupposto che le condizioni di partecipazione imposte ai partecipanti ex art. 8 del disciplinare (comprova della disponibilità dei mezzi necessari) fossero eccessivamente onerose. La ricorrente con il presente ricorso ha dedotto: &#8211; l’illegittimità del giudizio di anomalia espresso in ordine alla propria offerta in quanto sarebbe basato sul recepimento del giudizio formulato dal RUP senza alcuna ulteriore autonoma valutazione della Commissione; &#8211; la violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto la mera pendenza di un procedimento penale non integrerebbe alcuna delle cause ostative alla sottoscrizione del contratto contemplate dalla norma in questione; &#8211; violazione dei principi di segretezza e difetto di istruttoria e apertura delle offerte tecniche in seduta riservata; Considerato: che il procedimento penale pendente vede indagato il legale rappresentante della ricorrente per fatti non estranei alla gara oggetto del presente giudizio e che, pertanto, la valutazione discrezionale della Stazione appaltante di non procedere alla aggiudicazione ed all’annullamento della gara, non pare essere affetta da evidenti profili di irragionevolezza; che, quanto alle censure riferite all’impugnato giudizio di anomalia, il RUP, che ricopriva anche la carica di Presidente della Commissione, sembra aver sottoposto all’esame del seggio di gara gli esiti della propria istruttoria; che, premessa l’ampia discrezionalità che connota i giudizi di anomalia, ad un primo sommario esame, le allegazioni di parte ricorrente non palesano con la dovuta evidenza un distorto esercizio del potere valutativo esercitato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01779/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02957/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Croce Amica One Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando Rizzo e Simona Bonalumi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Milano, Via Podgora, n. 11	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu)</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Avolio e Vittoria Luciano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Lombardia Sanità</b>, non costituitosi in giudizio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
della delibera n. 157/2011 dell&#8217;8.9.2011 del Direttore Generale dell&#8217;AREU e comunicata alla ricorrente via email il 20.9.2011, ma conosciuto dalla ricorrente il 21.10 successivo, con cui è stato disposto di non procedere all&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della procedura di gara in favore della ricorrente, già aggiudicataria provvisoria, nonché dell&#8217;intera procedura aperta avente ad oggetto la fornitura del servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici e trasferimento delle equipe chirurgiche e di pazienti finalizzato alla attività trapiantologica con mezzi su ruota di cui alla delibera n. 186 del 28.12.2010; nonché della nota del Responsabile Unico del Procedimento del 20.6.2011 n. prot.2317; del verbale di riunione della Commissione giudicatrice del 23.6.2011; del precedente atto di avvio del procedimento volto all&#8217;annullamento della gara del 21.7.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che la ricorrente, già aggiudicataria provvisoria del servizio di trasporto organi, tessuti, campioni biologici e trasferimento delle equipe chirurgiche e di pazienti finalizzato alla attività trapiantologia con mezzi su ruota, ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Azienda resistente, da un lato, ha giudicato anomala l’offerta dalla medesima presentata e, dall’altro, ha disposto di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di annullare l’intera gara;<br />	<br />
che l’annullamento della gara è stato disposto a seguito di intervenuto sequestro da parte della Autorità Giudiziaria degli atti di gara a seguito di indagine penale, nonché sul presupposto che le condizioni di partecipazione imposte ai partecipanti ex art. 8 del disciplinare (comprova della disponibilità dei mezzi necessari) fossero eccessivamente onerose;<br />	<br />
che la ricorrente con il presente ricorso ha dedotto:<br />	<br />
&#8211; l’illegittimità del giudizio di anomalia espresso in ordine alla propria offerta in quanto sarebbe basato sul recepimento del giudizio formulato dal RUP senza alcuna ulteriore autonoma valutazione della Commissione;<br />	<br />
&#8211; la violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto la mera pendenza di un procedimento penale non integrerebbe alcuna delle cause ostative alla sottoscrizione del contratto contemplate dalla norma in questione;<br />	<br />
&#8211; violazione dei principi di segretezza e difetto di istruttoria e apertura delle offerte tecniche in seduta riservata;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che il procedimento penale pendente vede indagato il legale rappresentante della ricorrente per fatti non estranei alla gara oggetto del presente giudizio e che, pertanto, la valutazione discrezionale della Stazione appaltante di non procedere alla aggiudicazione ed all’annullamento della gara, non pare essere affetta da evidenti profili di irragionevolezza;<br />	<br />
che, quanto alle censure riferite all’impugnato giudizio di anomalia, il RUP, che ricopriva anche la carica di Presidente della Commissione, sembra aver sottoposto all’esame del seggio di gara gli esiti della propria istruttoria;<br />	<br />
che, premessa l’ampia discrezionalità che connota i giudizi di anomalia, ad un primo sommario esame, le allegazioni di parte ricorrente non palesano con la dovuta evidenza un distorto esercizio del potere valutativo esercitato;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che, per quanto precede, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
che le spese della presente fase cautelare devono essere poste a carico della ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) respinge l’istanza di sospensione.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.200,00, oltre accessori.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Marco Poppi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</a></p>
<p>Va sospesa con prescrizioni l&#8217;ordinanza del responsabile dell’area servizi alla persona e alla famiglia che revoca l’ammissione al centro comunale di accoglienza ed intima a lasciare la struttura entro 48 ore. Rilevato che l’amministrazione ha evidenziato sia l’episodio di violenza del quale la ricorrente si è resa autrice, sia l’intervenuta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa con prescrizioni l&#8217;ordinanza del responsabile dell’area servizi alla persona e alla famiglia che revoca l’ammissione al centro comunale di accoglienza ed intima a lasciare la struttura entro 48 ore. Rilevato che l’amministrazione ha evidenziato sia l’episodio di violenza del quale la ricorrente si è resa autrice, sia l’intervenuta scadenza del termine massimo di permanenza nel Centro previsto dal regolamento; che pertanto la misura adottata dal Comune appare corretta; &#8211; che tuttavia sussiste il periculum in mora in relazione all’allontanamento della cittadina senegalese e dei 2 figli dalla struttura, senza l’individuazione di una soluzione alternativa (circostanza alla quale ha peraltro concorso in maniera significativa l’inerzia di parte ricorrente); &#8211; che, nel bilanciamento dei valori in conflitto e alla luce del coinvolgimento di due minori ai quali va garantita piena tutela, appare congruo accordare un termine ultimativo, da stabilire nella data del 12/1/2012, entro il quale: • la ricorrente è tenuta ad attivarsi per reperire una nuova sistemazione, ed al contempo ricercare opportunità lavorative che le consentano di mantenere se stessa ed i propri figli; • i servizi sociali del Comune sono tenuti a monitorare la situazione e a farsi carico (ove necessario) della famiglia con riguardo particolare ai 2 figli minori. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00886/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01382/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Anta Gueye</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosa Afrune, con domicilio eletto presso Rosa Afrune in Brescia, Via Moretto, 60;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brescia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga, Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Brescia, Corsetto S. Agata,11/B; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA IN DATA 10/6/2011, DI REVOCA DELL’AMMISSIONE AL CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA “CHIZZOLINI” E DI INTIMAZIONE A LASCIARE LA STRUTTURA ENTRO 48 ORE.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che l’amministrazione ha evidenziato sia l’episodio di violenza del quale la ricorrente si è resa autrice, sia l’intervenuta scadenza del termine massimo di permanenza nel Centro previsto dal regolamento;<br />	<br />
&#8211; che pertanto la misura adottata dal Comune appare corretta;<br />	<br />
&#8211; che tuttavia sussiste il periculum in mora in relazione all’allontanamento della cittadina senegalese e dei 2 figli dalla struttura, senza l’individuazione di una soluzione alternativa (circostanza alla quale ha peraltro concorso in maniera significativ<br />
&#8211; che, nel bilanciamento dei valori in conflitto e alla luce del coinvolgimento di due minori ai quali va garantita piena tutela, appare congruo accordare un termine ultimativo, da stabilire nella data del 12/1/2012, entro il quale:<br />	<br />
• la ricorrente è tenuta ad attivarsi per reperire una nuova sistemazione, ed al contempo ricercare opportunità lavorative che le consentano di mantenere se stessa ed i propri figli;<br />	<br />
• i servizi sociali del Comune sono tenuti a monitorare la situazione e a farsi carico (ove necessario) della famiglia con riguardo particolare ai 2 figli minori;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti indicati, la domanda cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase, in ragione della natura delle posizioni coinvolte.<br />	<br />
Rinvia la discussione della causa alla Camera di consiglio del 12 gennaio 2012, ore di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-887/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-887/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.887</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto per i lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas nei comuni di Milano e provincia; Rilevato &#8211; che l’art. 37 comma 12 del Codice dei contratti prevede che – nel caso di procedure ristrette o negoziate,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-887/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-887/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.887</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto per i lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas nei comuni di Milano e provincia; Rilevato &#8211; che l’art. 37 comma 12 del Codice dei contratti prevede che – nel caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo – l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti; &#8211; che il Consorzio ricorrente – che partecipava alla gara quale impresa singola – era autonomamente in possesso dei requisiti tecnici ed economici fissati dalla lex specialis, in conformità all’art. 35 del Codice dei contratti; Atteso &#8211; che l’art. 37 comma 9 del Codice dei contratti vieta tra l’altro “qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall&#8217;impegno presentato in sede di offerta”; &#8211; che non pare logicamente plausibile una distinzione – ai fini dell’applicazione della disposizione (e delle altre correlate) alla parte ricorrente – tra Consorzi ordinari e Consorzi di imprese artigiane; &#8211; che il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a garantire una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti con i quali andranno realmente a contrattare, al fine di poter valutare la loro affidabilità, serietà, moralità, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (Consiglio di Stato, sez. VI – 9/2/2011 n. 888); &#8211; che la ratio della disposizione è rintracciabile nell’esigenza per la stazione appaltante di esercitare, prima della stipula del contratto, ogni possibile controllo su ciascuno dei componenti dell&#8217;Ente plurisoggettivo, sia in vista dell&#8217;applicazione del divieto di partecipazione previsto per i soggetti in conflitto di interessi, sia per la verifica della sussistenza dei requisiti di moralità in capo ai singoli consorziati; &#8211; che di conseguenza, sul piano temporale/procedimentale, va individuato nella presentazione dell’offerta e non già della domanda di partecipazione il momento della procedura dal quale scatta il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 20/1/2011 n. 154); Evidenziato: &#8211; che Internazionale GAS Srl è entrata a far parte del Consorzio (in data 10/5/2011) nella fase di prequalificazione della procedura, e dunque in epoca antecedente all’invio della lettera d’invito ai concorrenti e al termine di presentazione delle offerte; &#8211; che la stessa impresa ha acquisito la certificazione ISO in data 1/7/2011, e dunque anteriormente alla presentazione dell’offerta; &#8211; che pertanto la disposta esclusione si configura illegittima, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, ordina la riammissione della ricorrente alla procedura selettiva e la prosecuzione delle operazioni di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>N. 00887/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 01418/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2011, proposto da:<br />
<b>Cme Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Errico Serra, Elisabetta Mariotti, con domicilio eletto presso Errico Serra in Brescia, Via Cipro, 44;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>A2a Reti Gas Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Raffaello Perfetti, Alessandro Rosi, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, Via Ferramola, 14;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; DEL PROVVEDIMENTO IN DATA 11/10/2011, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI MILANO E PROVINCIA;<br />
&#8211; DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A2a Reti Gas Spa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato, ad un sommario esame:<br />
&#8211; che l’art. 37 comma 12 del Codice dei contratti prevede che – nel caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo – l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti;<br />
&#8211; che il Consorzio ricorrente – che partecipava alla gara quale impresa singola – era autonomamente in possesso dei requisiti tecnici ed economici fissati dalla lex specialis, in conformità all’art. 35 del Codice dei contratti;</p>
<p>Atteso:<br />
&#8211; che l’art. 37 comma 9 del Codice dei contratti vieta tra l’altro “qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall&#8217;impegno presentato in sede di offerta”;<br />
&#8211; che non pare logicamente plausibile una distinzione – ai fini dell’applicazione della disposizione (e delle altre correlate) alla parte ricorrente – tra Consorzi ordinari e Consorzi di imprese artigiane;<br />
&#8211; che il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a garantire una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti con i quali andranno realmente a contrattare, al fine di poter valutare la loro affidabilità, serietà, moralità, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (Consiglio di Stato, sez. VI – 9/2/2011 n. 888);<br />
&#8211; che la ratio della disposizione è rintracciabile nell’esigenza per la stazione appaltante di esercitare, prima della stipula del contratto, ogni possibile controllo su ciascuno dei componenti dell&#8217;Ente plurisoggettivo, sia in vista dell&#8217;applicazione del divieto di partecipazione previsto per i soggetti in conflitto di interessi, sia per la verifica della sussistenza dei requisiti di moralità in capo ai singoli consorziati;<br />
&#8211; che di conseguenza, sul piano temporale/procedimentale, va individuato nella presentazione dell’offerta e non già della domanda di partecipazione il momento della procedura dal quale scatta il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 20/1/2011 n. 154);</p>
<p>Evidenziato:<br />
&#8211; che Internazionale GAS Srl è entrata a far parte del Consorzio (in data 10/5/2011) nella fase di prequalificazione della procedura, e dunque in epoca antecedente all’invio della lettera d’invito ai concorrenti e al termine di presentazione delle offerte;<br />
&#8211; che la stessa impresa ha acquisito la certificazione ISO in data 1/7/2011, e dunque anteriormente alla presentazione dell’offerta;<br />
&#8211; che pertanto la disposta esclusione si configura illegittima;<br />
&#8211; che in questa fase si ritiene di soprassedere rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, esposti in via logicamente subordinata;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, ordina la riammissione della ricorrente alla procedura selettiva e la prosecuzione delle operazioni di gara.</p>
<p>Compensa le spese della presente fase, poiché la questione dibattuta non è di pronta e facile soluzione.<br />
Fissa la data di discussione del merito della causa all’udienza pubblica del 5/4/2012, ore di rito;</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/12/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-887/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</a></p>
<p>Non va sospesa la deliberazione del CIPE del 26 giugno 2009, avente ad oggetto “programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definitivo”, limitatamente alla parte in cui approva “la progettazione definitiva del collegamento dal casello di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la deliberazione del CIPE del 26 giugno 2009, avente ad oggetto “programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definitivo”, limitatamente alla parte in cui approva “la progettazione definitiva del collegamento dal casello di Casirate alla ex SS11”; Considerato: &#8211; che, a prescindere dalla legittimità o meno del procedimento posto in essere da RFI, l’avvenuta realizzazione, da parte di quest’ultima, del sottopasso (a quattro corsie, con due canne) ha di fatto imposto l’adozione della variante progettuale contestata, non essendo ragionevolmente immaginabile altra soluzione tecnica per la realizzazione del collegamento stradale che interseca la linea ferroviaria dell’alta velocità, che quella dell’utilizzazione di tale opera. La dichiarazione di pubblica utilità del collegamento stradale – la cui localizzazione non risulta agli atti essere in contrasto con le relative prescrizioni urbanistiche &#8211; censurata con riguardo esclusivamente a profili attinenti all’autonomo e diverso manufatto rappresentato dal sottovia ferroviario appare, quindi, immune dai vizi dedotti; &#8211; che, peraltro, proprio l’oggettivo collegamento esistente tra sottovia già realizzato e collegamento autostradale realizzando, comporta che la, seppur sintetica, motivazione di cui alle controdeduzioni alle osservazioni appaia idonea a supportare la conferma della censurata scelta tecnica operata nell’individuazione del tracciato definitivo dell’opera viaria; &#8211; che, allo stato attuale, il progetto fornisce adeguata garanzia dell’adozione di tutte le misure idonee ad un’adeguata accessibilità della proprietà. Eventuali difficoltà oggettive che dovessero manifestarsi in sede esecutiva (in specie in termini di raccordo con la preesistente rampa di accesso all’autorimessa) potranno e dovranno essere risolte in tale occasione, con oneri a carico dell’ente espropriante, tenuto ad assicurare la suddetta accessibilità alla proprietà privata, provvedendo anche a calendarizzare occupazioni e lavori in funzione di ciò. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00889/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01156/2009 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Fabrizio Massimo Nembri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Monti, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge in Brescia, via S. Caterina, 6, presso gli Uffici di quest’ultima;<br />	<br />
<b>Concessioni Autostradali Lombarde Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tarcisio Gitti, Carmen Leo e Fabrizio Magri&#8217;, con domicilio eletto presso Tarcisio Gitti in Brescia, p.za Loggia, 5;<br /> <br />
<b>Societa&#8217; di Progetto Brebemi Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Remus e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Rete Ferroviaria Italiana &#8211; R.F.I. Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Claudia Molino, con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, via Cadorna, 7;<br /> <br />
<b>Consorzio Bbm</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
per quanto attiene al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del CIPE n. 42 del 26 giugno 2009, avente ad oggetto “programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definitivo<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresa la nota della CAL S.p.a. prot. CAL-030809-00111 del 3 agosto 2009, di comunicazione delle controdeduzioni del soggetto aggiudicatore alle osservazioni presentate dal ricorrente, nonché la nota della	</p>
<p>per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; del decreto prot. SDP-U-1109-125-5E-MMA del 19 settembre 2011, notificato il 4 ottobre 2011, di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del DPR 327/01.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica , del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, della società Concessioni Autostradali Lombarde Spa e della Societa&#8217; di Progetto Brebemi Spa, nonchè di Rete Ferroviaria Italiana &#8211; R.F.I. Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che, a prescindere dalla legittimità o meno del procedimento posto in essere da RFI, l’avvenuta realizzazione, da parte di quest’ultima, del sottopasso (a quattro corsie, con due canne) ha di fatto imposto l’adozione della variante progettuale contestat<br />
&#8211; che, peraltro, proprio l’oggettivo collegamento esistente tra sottovia già realizzato e collegamento autostradale realizzando, comporta che la, seppur sintetica, motivazione di cui alle controdeduzioni alle osservazioni appaia idonea a supportare la con<br />
&#8211; che, allo stato attuale, il progetto fornisce adeguata garanzia dell’adozione di tutte le misure idonee ad un’adeguata accessibilità della proprietà. Eventuali difficoltà oggettive che dovessero manifestarsi in sede esecutiva (in specie in termini di ra<br />
Ritenuto, pertanto, che il ricorso non sia assistito da elementi di fumus boniiuris tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare presentata nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti come in epigrafe indicato.	</p>
<p>Dispone la compensazione delle spese relative alla presente fase del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.894</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-894/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-894/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.894</a></p>
<p>Va sospeso l’ordine del Questore di cessione delle armi uso caccia e delle munizioni fino alla pronuncia collegiale in sede cautelare dopo attivita&#8217; istruttoria sulla revoca di licenza di porto di fucile per uso caccia. Le misure erano state adottate in seguito alla denuncia-querela per lesioni presentata da un collega</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-894/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.894</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-894/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.894</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l’ordine del Questore di cessione delle armi uso caccia e delle munizioni fino alla pronuncia collegiale in sede cautelare dopo attivita&#8217; istruttoria sulla revoca di licenza di porto di fucile per uso caccia. Le misure erano state adottate in seguito alla denuncia-querela per lesioni presentata da un collega di lavoro del ricorrente per un episodio (pugni) avvenuto sul luogo di lavoro, con versione dei fatti che presentano aspetti che sarebbero stati trascurati dalle autorità di pubblica sicurezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00894/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01411/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>GIANNI PISERI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Curatti, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI CREMONA, QUESTURA DI CREMONA</b>, rappresentate e difese dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
&#8211; del decreto del Questore di Cremona Cat.6F-2011-DIV-PAS del 4 ottobre 2011, con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia intestata al ricorrente;<br />	<br />
&#8211; del decreto del Prefetto di Cremona prot. n. 26385/ARMI/PA/A1 del 6 ottobre 2011, che ha vietato al ricorrente di detenere armi e munizioni e ha imposto la cessione delle stesse a terzi non conviventi entro 60 giorni con la precisazione che decorso inut	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Cremona e della Questura di Cremona;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cpa;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Mauro Pedron;<br />	<br />
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato a un sommario esame:<br />	<br />
1. Con gli impugnati provvedimenti del 4 e 6 ottobre 2011 il Questore e il Prefetto di Cremona hanno rispettivamente revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia intestata al ricorrente e imposto allo stesso la cessione delle armi e delle munizioni a terzi non conviventi entro il termine di 60 giorni.<br />	<br />
2. Queste misure sono state adottate ai sensi degli art. 39-40-43 del RD 18 giugno 1931 n. 773 in seguito alla denuncia-querela per lesioni presentata da un collega di lavoro del ricorrente per un episodio avvenuto l’8 settembre 2011. Entrambi i soggetti coinvolti lavoravano al nastro disosso spalle presso la Cooperativa Produttori Suini ProSus di Vescovato. In tale occasione il ricorrente ha colpito con un pugno (o uno schiaffo) il collega procurandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.<br />	<br />
3. La versione dei fatti esposta nel ricorso evidenzia alcuni aspetti che sarebbero stati trascurati dalle autorità di pubblica sicurezza: (a) prima del contatto fisico il collega avrebbe rivolto pesanti offese al ricorrente accusandolo di avergli lanciato contro un osso; (b) a tali offese il ricorrente non avrebbe risposto; (c) il ricorrente avrebbe colpito il collega percependo una minaccia per la propria incolumità, in quanto il collega si sarebbe diretto con fare minaccioso verso lo sterilizzatore, dove sono custoditi i coltelli.<br />	<br />
4. Queste circostanze devono essere approfondite per valutare se il ricorrente sia in grado di controllare le proprie reazioni e dunque offra ancora garanzie di non abusare delle armi.<br />	<br />
5. Viene quindi disposta istruttoria a carico sia del ricorrente sia dell’amministrazione:<br />	<br />
(i) al ricorrente è chiesto di produrre tutti gli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal datore di lavoro, e in particolare le deposizioni dei colleghi dallo stesso ricorrente indicati nella nota del 14 settembre 2011 (doc. 5);<br />	<br />
(ii) alla Questura è chiesta una relazione che prenda posizione anche sulle circostanze sopra esposte. Deve inoltre essere prodotta la denuncia-querela del lavoratore colpito dal ricorrente e la documentazione trasmessa dalla Stazione dei carabinieri di Vescovato.<br />	<br />
6. Per i suddetti adempimenti istruttori è fissato il termine di 10 giorni dal deposito della presente ordinanza.<br />	<br />
7. Fino alla nuova pronuncia collegiale in sede cautelare rimane sospeso l’ordine di cessione delle armi e delle munizioni.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br />	<br />
(a) dispone istruttoria come precisato in motivazione;<br />	<br />
(b) fissa per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 15 dicembre 2011;<br />	<br />
(c) sospende provvisoriamente l’ordine di cessione delle armi e delle munizioni fino alla pronuncia collegiale in sede cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-894/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.894</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6347</a></p>
<p>Pres. Leoni – Est. Rocco Ditta Calendino Corrado(avv. Principato) c. comune di Diamante (avv. Fortunato) Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Sentenza – Revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. – Omessa pronuncia – Identificabile in motivazione Nell’ambito del vaglio giurisdizionale di ammissibilità della domanda di revocazione disciplinata</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leoni – Est. Rocco <br /> Ditta Calendino Corrado(avv. Principato) c. comune di Diamante (avv. Fortunato)</span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Sentenza – Revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. – Omessa pronuncia – Identificabile in motivazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito del vaglio giurisdizionale di ammissibilità della domanda di revocazione disciplinata dal Titolo III del Libro Terzo del cod.proc. amm., l’omesso esame di un motivo di ricorso da parte dei giudici individuati dall’art. 106 può dar ingresso al giudizio di revocazione della sentenza, quando costituisce errore di fatto di tipo revocatorio, ossia quello ricorrente nei casi di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., e non già errore di diritto: e ciò anche quando cade sull’esistenza o sul contenuto di atti processuali e determina un’omissione di pronuncia, purché quest’ultima sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6827 del 2010, proposto a’ sensi dell’art. 106 e ss. cod. proc. amm. da: 	</p>
<p>Ditta Calendino Corrado &#8211; Costruzioni Civili Stradali, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Principato, dall’Avv. Umberto Gentile e dall’Avv. Paolo Carbone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Pozzetto, 122; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Diamante (Cs), in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Agostino Fortunato Fu Giuseppe, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Fortunato, via Coletti, 39-Sc.C, int.8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2545 dd. 4 maggio 2010, relativa ad autorizzazione rilasciata per la formazione del Piano di lottizzazione denominato “Pina Pin”.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per la ricorrente impresa l’Avv. Paolo Carbone e per il Comune di Diamante l’Avv. Giuseppe Fortunato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.1.1. Il Collegio reputa necessaria una diffusa illustrazione della vicenda da cui è scaturita la decisione qui impugnata per revocazione, in quanto essenziale per la comprensione delle censure revocatorie dedotte dalla parte ricorrente e per la definizione del relativo giudizio.<br />	<br />
Il Sig. Corrado Calendino è proprietario, unitamente ai Signori Domenico Biondi, Leonilda Biondi e Rosa Magurno, di alcuni terreni estesi per mq. 27.341,00 mq ubicati nel Comune di Diamante (Cosenza), località San Francesco e distinti in catasto al foglio di mappa n. 5, particelle numeri 14, 314 e 422.<br />	<br />
Per tali terreni, ricadenti secondo il vigente Piano regolatore generale comunale in zona Tea- Turistico Alberghiera, il Calendino ha presentato, con istanza dd. 17 marzo 2000 acquisita al protocollo del Comune di Diamante in pari data al n. 2390, una domanda di autorizzazione per la formazione di un piano di lottizzazione ad iniziativa privata, denominato <i>“Pina Pin”</i>.<br />	<br />
Dalla presentazione di tale hanno sono scaturite complesse vicende già rese oggetto di vari ricorsi in sede di giurisdizione amministrativa, posto che la domanda anzidetta ha dapprima subito numerosi rinvii nella sua trattazione da parte del Consiglio Comunale, e quindi è stata oggetto di più provvedimenti negativi poi annullati in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Ai fini che qui interessano, giova evidenziare che la lottizzazione proposta è stata respinta una prima volta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dd. 1 settembre 2003. <br />	<br />
Tale diniego, impugnato con ricorso proposto sub R.G. 1472 del 2003 innanzi al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, è stato sospeso in sede cautelare con ordinanza n. 557 dd. 20 novembre 2003 resa dalla Sezione I del T.A.R. medesimo con invito all’organo consiliare a riesaminare il provvedimento.<br />	<br />
Il Calendino, non avendo il Consiglio aderito all’invito del giudice, ha quindi presentato un ulteriore ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza anzidetta, accolto dal medesimo T.A.R. con ordinanza n. 245 dd. 22 aprile 2004, recante la nomina di un Commissario <i>ad acta</i>, il quale, in difetto dell’adempimento da parte del Consiglio Comunale, avrebbe quindi provveduto al riguardo.<br />	<br />
Nel frattempo, il medesimo T.A.R. aveva disposto, mediante sentenza n. 1283 dd. 20 maggio 2004 resa su ricorso parimenti ivi proposto sub R.G. 507 del 2004 dallo stesso Calendino, l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Diamante n. 11 dd. 10 febbraio 2004, recante l’adozione di una prima variante allo strumento urbanistico che limitava l’edificazione sui terreni del ricorrente.<br />	<br />
L’annullamento di tale deliberazione è avvenuto in quanto essa era stata adottata con l’intervento di meno di un terzo dei membri dell’organo consiliare.<br />	<br />
Successivamente il Commissario <i>ad acta </i>nominato in forza della predetta ordinanza n. 245 del 2004 ha interpellato il T.A.R. chiedendo se nel riesame del diniego opposto al Sig. Calendino si dovesse tenere conto anche della <i>medio tempore </i>adottata deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dd. 20 luglio 2004, mediante la quale era stato introdotto un vincolo di inedificabilità assoluta su di una vasta area del territorio comunale interessata dalla presenza di un complesso di Ruderi denominato Cirella<i>,</i> resa concomitantemente oggetto di una proposta di vincolo paesistico da parte del Ministero dei Beni Culturali e comprendente, tra l’altro, la proprietà del Calendino<br />	<br />
Con ordinanza n. 45 dd. 15 luglio 2005 il T.A.R. ha fornito al Commissario <i>ad acta </i>i chiarimenti da lui chiesti, affermando che il riesame del diniego doveva essere effettuato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data del riesame medesimo e che, comunque la testè riferita deliberazione consiliare n. 39 dd. 20 luglio 2004 risultava revocata per effetto della susseguente deliberazione consiliare n. 9 dd. 18 aprile 2005.<br />	<br />
Va qui anche evidenziato che lo stesso Consiglio Comunale, pur disponendo tale revoca, ha contestualmente introdotto un più circoscritto vincolo di inedificabilità assoluta nell’area immediatamente circostante i Ruderi di Cirella e rappresentata in azzurro nella planimetria allegata alla deliberazione medesima.<br />	<br />
In relazione a tale circostanza il Calendino ha impugnato innanzi al T.A.R. sub R.G. 833 del 2005 pure la testè citata deliberazione consiliare n. 9 del 2005.<br />	<br />
Con deliberazione n. 27 dd. 4 agosto 2005 il Commissario <i>ad acta</i>, interpretando i chiarimenti forniti dal T.A.R., ha approvato il predetto piano di lottizzazione presentato in data 17 marzo 2000. Peraltro, l’Amministrazione Comunale non ha dato esecuzione a tale provvedimento, dimodochè in data 11 dicembre 2006 il Calendino ha notificato all’Amministrazione medesima un formale atto di diffida ad eseguire la deliberazione commissariale mediante la conseguente stipula della conseguente di lottizzazione e il rilascio dei titoli edilizi<br />	<br />
In esito a tale diffida, con nota Prot. 13387 dd. 29 dicembre 2006 l’Amministrazione Comunale di Diamante ha comunicato al Calendino di non poter provvedere a quanto da lui chiesto poiché la deliberazione commissariale n. 27 del 2005 era stata revocata per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dd. 24 agosto 2005.<br />	<br />
1.1.2. In dipendenza di tutto ciò, con ricorso proposto sub R.G. 231 del 2007 innanzi al T.A.R. di Catanzaro il Calendino ha pertanto chiesto l’annullamento sia della nota Prot. 13387 del 2006, sia della deliberazione consiliare n. 42 del 2005, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione degli artt. 21-quinquies, 7 e 8, nonché 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e &#8211; ancora &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria ovvero per difetto di motivazione. <br />	<br />
In questo primo giudizio non si è costituito il Comune di Diamante.<br />	<br />
Con sentenza n. 385 dd. 30 aprile 2007, resa a’ sensi dell’allora art. 21, decimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come aggiunto dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la Sezione I dell’adito T.A.R., dopo aver precisato che l’impugnata deliberazione consiliare n. 42 del 2005 andava riguardata non già quale provvedimento recante una revoca ma quale provvedimento di annullamento della deliberazione commissariale adottato a pretesa autotutela dell’Amministrazione Comunale, ha accolto il ricorso sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 21-quinquies della L. 241 del 1990, nel testo a quel momento vigente.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha in tal senso rilevato che nel caso di specie il Commissario <i>ad acta</i> aveva agito a seguito di apposito provvedimento giurisdizionale e che, per tale ragione, l’Amministrazione non poteva annullare d’ufficio i provvedimenti da questi adottati in esecuzione di decisioni giurisdizionali, rispetto alle quali l’Amministrazione medesima era rimasta inerte: e ciò in quanto gli atti del Commissario <i>ad acta</i> sono al caso impugnabili soltanto davanti all’autorità giurisdizionale che lo ha nominato, ossia il giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2005 n. 1952).<br />	<br />
Il T.A.R. ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
1.2.1. Con susseguente sentenza n. 84 dd. 23 gennaio 2008 la stessa Sezione I del T.A.R. di Catanzaro, previa riunione, ha accolto <i>“limitatamente a quanto di interesse del ricorrente”</i> i predetti ricorsi rispettivamente proposti sub R.G. 833 del 2005 avverso la deliberazione consiliare n. 9 dd. 18 aprile 2005 recante il vincolo di in edificabilità assoluta nell’area dei Ruderi di Cirella e sub R.G. n. 1472 del 2003 avverso la deliberazione n. 37 dd. 1 settembre 2003 del Consiglio Comunale di Diamante avente ad oggetto il diniego di approvazione del piano di lottizzazione presentato dal Calendino, la deliberazione consiliare n. 12 dd. 14 maggio 2003 avente ad oggetto “<i>Proposta dell’assessore Sollazzo” </i>e la deliberazione consiliare n. 20 dd.13 giugno 2003 avente ad oggetto <i>“Approvazione verbale seduta precedente”</i> .<br />	<br />
Con la stessa sentenza il giudice di primo grado ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato una domanda di risarcimento concomitantemente azionata dal medesimo Calendino sub R.G. 1472 del 2003.<br />	<br />
Con il ricorso proposto sub R.G. 1472 del 2003 avverso il diniego di autorizzazione alla lottizzazione e gli atti ad esso presupposti il Calendino ha dedotto eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, insussistenza di vincolo paesaggistico, violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione normativa vigente in materia di tutela paesaggistica, violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione normativa vigente in materia di tutela paesaggistica, violazione dell’art.49 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa e falsa motivazione.<br />	<br />
Secondo il Calendino, il Consiglio Comunale era incorso nel vizio di eccesso di potere per sviamento in quanto aveva respinto il piano di lottizzazione per tutelare future varianti in senso restrittivo al piano regolatore non ancora adottate. <br />	<br />
Il Calendino ha pure contestato sia la necessità – viceversa affermata dall’Amministrazione Comunale nel medesimo provvedimento di diniego – del rilascio di un nuovo nulla-osta paesaggistico in ragione di una nuova proposta di vincolo trasmessa dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Reggio Calabria in data 30 novembre 2000, sia l’assunto dell’Amministrazione Comunale secondo il quale il piano di lottizzazione da lui proposto sarebbe difforme rispetto alla destinazione impressa alle relative aree dal vigente Piano regolatore.<br />	<br />
Nel ricorso proposto sub R.G. 833 del 2005 avverso la deliberazione consiliare n. 9 dd. 18 aprile 2005 recante il vincolo di in edificabilità assoluta nell’area dei Ruderi di Cirella il Calendino ha quindi dedotto l’avvenuta violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241 del 1990, l’avvenuta violazione degli artt. 2, 3 e 11 comma 3 della L.R. 16 aprile 2002 n.19, violazione del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 ed eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
Secondo il Calendino, il provvedimento impugnato, proprio in quanto incisivo sulla sua sfera giuridica, avrebbe dovuto essere preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento deputato alla sua emanazione, con conseguente rispetto delle garanzie per la propria partecipazione al procedimento, oltre a tutto ulteriormente rafforzate dalla L.R. 19 del 2002: il che, per l’appunto, non sarebbe avvenuto.<br />	<br />
Sempre secondo il Calendino, risultavano pure nella specie violati anche gli artt. 9 e 11 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, i quali parimenti presuppongono la partecipazione del proprietario del bene al procedimento per l’apposizione del vincolo espropriativo; senza sottacere, da ultimo, che l’Amministrazione Comunale avrebbe adottato il provvedimento impugnato non già per tutelare l’interesse pubblico, ma al solo fine di impedire la realizzazione dell’opera alla cui realizzazione egli ha interesse.<br />	<br />
1.2.2. Il giudice di primo grado ha innanzitutto diffusamente riepilogato i fatti di causa, evidenziando l’invero abnorme lunghezza e complessità del procedimento.<br />	<br />
Secondo lo stesso T.A.R., il provvedimento commissariale di approvazione della lottizzazione presentata del Calendino rimaneva comunque vincolato al positivo esito del ricorso proposto sub R.G. 1472 del 2003, posto che al riguardo doveva intendersi valido il principio per cui, nel caso in cui il giudice amministrativo sospenda in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l’Amministrazione si adegui con un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, non è configurabile l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere (rispettivamente se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all’originario ricorrente): e ciò in quanto l’adozione non spontanea dell’atto consequenziale, con il quale l’Amministrazione dà esecuzione all’ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso e ha una rilevanza provvisoria in attesa che la sentenza definitiva del merito di causa affermi se il provvedimento sospeso è stato &#8211; o meno – legittimamente adottato (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2005 n. 4165).<br />	<br />
In relazione a ciò, quindi, il giudice di primo grado ha evidenziato che il <i>thema decidendum </i>del ricorso ivi proposto sub R.G. 1472 del 2003 si identificava essenzialmente con la statuizione circa l’illegittimità – o meno – del diniego dell’autorizzazione alla lottizzazione contenuto nella deliberazione consiliare n. 37 dd. 2003, nonché degli atti ad esso presupposti.<br />	<br />
Tale impugnativa è stata accolta dal T.A.R. richiamando innanzitutto l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’assenso dell’Amministrazione (comunale o regionale) al piano di lottizzazione non è atto dovuto, ma è pur sempre espressione del potere discrezionale della stessa circa l’opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale; e ciò per evidenti motivi di opportunità, infatti, l’attuazione dello strumento urbanistico può essere articolata per tempi e modalità in relazione alle mutevoli esigenze che, di fatto, si possono manifestare nel periodo di vigenza dello strumento generale (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2004 n. 957 e 2 marzo 2001 n. 1181).<br />	<br />
In particolare il giudice di primo grado ha affermato che, nella fattispecie, le valutazioni rimesse all’Amministrazione Comunale in sede di esame dell’istanza di lottizzazione a scopo edilizio presentata dal privato dovrebbero essenzialmente la corrispondenza o meno del progetto presentato alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.<br />	<br />
Lo stesso giudice ha pure osservato che se è vero che l’approvazione del piano di lottizzazione, ancorchè conforme al piano regolatore vigente, non è atto dovuto, allo stesso tempo l’eventuale provvedimento di diniego dell’approvazione non può fare riferimento ad esigenze che esulino dalle evidenze urbanistiche ed edilizie, dovendo &#8211; per l’appunto – considerare nel proprio impianto motivazionale soltanto il contrasto del relativo progetto con le prescrizioni di legge, di regolamento o degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero l’intervenuta modifica della disciplina delle aree interessate dal proposto piano di lottizzazione per effetto di un nuovo strumento urbanistico (ovvero di sue varianti) adottato ma non ancora approvato (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2004 n. 957), fermo comunque restando che in sede di rilascio del provvedimento abilitativo l’Amministrazione Comunale non ha il potere di introdurre limiti alle facoltà edificatorie dei privati che risultino ulteriori rispetto a quelli di fonte legale o di piano.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha anche affermato che, nella specie, la fase istruttoria del procedimento di approvazione del piano, proprio in quanto lunga e articolata, avrebbe ragionevolmente concorso ad ingenerare in capo al Calendino un affidamento circa l’esito positivo dello stesso a fronte dell’attività complessivamente posta in essere dall’Amministrazione Comunale, non dovendosi sottacere in tal senso la circostanza per cui la pratica era stata regolarmente istruita dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, il quale sin dal 27 dicembre 2002 aveva licenziato la proposta di deliberazione consiliare deputata ad approvare il piano di cui trattasi.<br />	<br />
Nondimeno – ha rilevato lo stesso T.A.R. &#8211; al termine di una articolata fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale ha negato l’approvazione del piano di lottizzazione sulla base <i>“di molteplici ragioni, tra cui le principali di natura urbanistica”</i>.<br />	<br />
In particolare il diniego opposto dal Comune si è fondato sui seguenti elementi.<br />	<br />
1) L’insorgenza di una nuova proposta di vincolo da parte della Soprintendenza archeologica della Calabria.<br />	<br />
2) Considerazioni attinenti al merito tecnico, con le quali è stata censurata la complessiva disposizione della lottizzazione, auspicando un maggiore accorpamento degli spazi.<br />	<br />
3) La lottizzazione si configurerebbe, nel suo insieme, come <i>“un ammasso di seconde case”</i> e non sarebbe, quindi, conforme alla destinazione-turistico alberghiera dell’area.<br />	<br />
4) Lo stesso Consiglio Comunale con le proprie deliberazioni n. 12 dd. 14 maggio 2003 e n. 20 dd. 13 giugno 2003, avrebbe imposto all’Ufficio Tecnico Comunale di astenersi dall’istruire pratiche da sottoporre al Consiglio Comunale relativamente alla zona intorno ai Ruderi di Cirella, approvando contestualmente delle misure di salvaguardia immediatamente esecutive.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha accolto in proposito tutte le censure formulate dal Calendino, evidenziando, rispettivamente, quanto segue:<br />	<br />
1) L’assunto relativo alla sopravvenuta, nuova proposta di vincolo paesaggistico a motivazione archeologica da parte della Soprintendenza archeologica della Calabria non potrebbe fondare il diniego impugnato, posto che, ove pur fosse stato necessario il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica, ciò comunque non avrebbe giustificato la reiezione del piano di lottizzazione, tra l’altro già istruito e per il quale era stato già emesso in precedenza altro nulla osta paesaggistico in considerazione del vincolo vigente; e, semmai, qualora si fosse ritenuta la necessità dell’ulteriore autorizzazione, il procedimento deputato all’approvazione del piano di lottizzazione doveva essere sospeso in attesa della pronuncia dell’Amministrazione competente ad esprimersi sulla conformità paesaggistica del piano medesimo.<br />	<br />
2 &#8211; 3) Le dianzi descritte motivazioni sub 2 e sub 3 risulterebbero complessivamente <i>“affidate a formule generiche ed apodittiche”</i>.<br />	<br />
In particolare la motivazione dianzi descritta sub 2, relativa alla necessità di accorpare le aree della lottizzazione, anche al di là della <i>“assoluta genericità”</i> , si collocherebbe ad avviso del giudice di primo grado in chiara contraddizione con il resto della motivazione del provvedimento, e ciò in quanto quest’ultima risulterebbe volta a non approvare la lottizzazione, e non già ad imporre dei cambiamenti nel merito della stessa, risultando in tal senso inequivoco che nel dispositivo della deliberazione si afferma che il piano di lottizzazione è semplicemente non approvato, senza alcun accenno alle modifiche suggerite dianzi dallo stesso Consiglio Comunale.<br />	<br />
Ancor di più generica &#8211; anche a prescindere dalla mancanza, da parte del Consiglio Comunale, di qualsivoglia disamina delle caratteristiche della lottizzazione proposta &#8211; risulterebbe ad avviso del T.A.R. la motivazione sub 3, laddove si definisce il piano di lottizzazione <i>“un ammasso di seconde case”</i>, con la conseguente affermazione di un giudizio di non conformità del piano medesimo rispetto alla strumentazione urbanistica vigente; secondo lo stesso giudice, all’interno delle N.T.A. del vigente P.R.G. relative alla destinazione a <i>“centro turistico alberghiero –Tca” </i>non si riscontrerebbe, a parte le prescrizioni relative agli standard urbanistici, alcuna particolare prescrizione relativa alle caratteristiche della strutture realizzabili, limitandosi le disposizioni medesime ad indicare che devono essere realizzate <i>“strutture turistico alberghiere”</i>, senza ulteriori dettagli di sorta; né andrebbe sottaciuto che il piano di lottizzazione prevede comunque una struttura adibita a <i>reception </i>e la residenzialità stagionale, dimodochè non potrebbe comunque essere affermata la sussistenza di un contrasto con le previsione del piano regolatore vigente.<br />	<br />
4) Per quanto attiene al motivo descritto sub 4, relativo all’approvazione di misure di salvaguardia da parte del Consiglio Comunale, il T.A.R. ha innanzitutto rilevato che nella deliberazione consiliare n. 12 del 2003 si legge, tra l’altro, che <i>“è intenzione di questa amministrazione in tempi rapidi di adottare una variante al P.R.G. imposta, tra l’altro, dalle nuove norme urbanistiche regionali ed evidenzia che il P.R.G.</i> in itinere <i>è stato adottato dalla volontà di un commissario</i> ad acta <i>e non degli amministratori”</i>.<br />	<br />
Secondo il giudice di primo grado il Consiglio Comunale esprimerebbe essenzialmente, con ciò, delle mere linee programmatiche, senza quindi formulare disposizioni concretamente volte ad <i>“ampliare il vincolo ambientale-archeologico, preservando la collina attorno ai Ruderi di Cirella dalla cementificazione”</i> .<br />	<br />
Peraltro, nella medesima deliberazione si legge – altresì &#8211; che <i>“l’Ufficio Tecnico Comunale si deve astenere a istruire </i>(sic!) <i>pratiche da sottoporre al Consiglio Comunale relativamente alla zona collinare (area) intorno ai Ruderi di Cirella, evidenziata dall’Assessore Sollazzo che già da oggi diventa “misura di salvaguardia”</i> , nel mentre con la susseguente deliberazione n. 20 del 13 giugno 2003 risulta puntualmente descritta l’estensione dell’area tutelata, con allegazione la relativa planimetria, peraltro con la contestuale affermazione che nella specie non si tratterebbe di nuovi vincoli <i>“ma solo di norme di salvaguardia intorno ai Ruderi di Cirella”</i>. <br />	<br />
Il Calendino ha evidenziato che il contenuto di tali disposizioni violava le allora vigenti L. 3 gennaio 1968 n. 1187 e L. 3 novembre 1952 n. 1902, affermando che il presupposto per l’adozione delle misure di salvaguardia si identificherebbe con il provvedimento di adozione della variante al piano regolatore, peraltro per certo non adottata mediante le deliberazioni sopradescritte.<br />	<br />
L’Amministrazione Comunale – a sua volta – nel costituirsi in giudizio ha affermato che nella specie sarebbe configurabile una variante di tipo c.d. <i>“normativo”</i> o “<i>di salvaguardia”</i>, per effetto della quale l’organo consiliare si sarebbe limitato a recepire dei vincoli autonomi per la tutela di valori ambientali e paesistici considerati in una prospettiva specificamente urbanistica.<br />	<br />
La possibilità di adottare consimili provvedimenti è stata condivisa in linea di principio dal T.A.R., ma con la notazione che ciò non eliminava la questione principale, ossia che mediante le predette deliberazioni nn. 12 e 20 del 2003 non sarebbe stata in realtà adottata alcuna variante, ancorchè <i>“normativa”</i> o <i>“di salvaguardia”</i>, essendo state soltanto con esse programmate le linee di una futura ed eventuale variante al piano regolatore e dovendosi comunque reputare illegittimità l’espressione di un diniego di rilascio dell’autorizzazione a lottizzazione motivato essenzialmente con la possibile introduzione di future modifiche al piano regolatore vigente, posto che gli strumenti urbanistici <i>in itinere</i> sono sorretti da misure di salvaguardia, con impossibilità di modifica <i>medio </i>tempore della situazione in atto solo per quanto attiene al rilascio dei titoli edilizi.<br />	<br />
Il T.A.R. ha in tal senso evidenziato che in assenza di adozione di variante alla strumentazione urbanistica vigente il Consiglio Comunale ha nondimeno disposto che l’Ufficio Tecnico si astenesse dall’istruire pratiche da sottoporre al Consiglio medesimo relativamente alla zona collinare attorno ai Ruderi di Cirella., rimarcando che &#8211; anche a prescindere dal problema se tale misura si possa applicare al piano di lottizzazione presentato dal Calendino, in quanto già istruito e già all’esame del Consiglio Comunale medesimo &#8211; la misura di salvaguardia, adottata prima dell’adozione della variante al piano regolatore, di per sé non assume valore. <br />	<br />
Il giudice di primo grado ha pure rimarcato che il diniego opposto dall’amministrazione al piano di lottizzazione risulterebbe <i>ex se </i>illegittimo anche in caso di presenza di una misura di salvaguardia: infatti, in caso di adozione di variante ostativa al rilascio di una concessione edilizia, l’Amministrazione Comunale non potrebbe <i>“tout court”</i> negare il rilascio del titolo edilizio, ma dovrebbe applicare le misure di salvaguardia, ossia sospendere temporaneamente le determinazioni sulla domanda di concessione (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2005 n. 7030), e a suo avviso tale principio non potrebbe che valere anche per un piano di lottizzazione ad iniziativa privata. <br />	<br />
In relazione a tutto ciò, pertanto, il giudice di primo grado ha ravvisato la sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento e di difetto di motivazione, posto che l’impugnato diniego, anche a prescindere dalla sua contraddittorietà interna, in realtà non entrerebbe in alcun modo nel merito del piano, se non in materia generica, sostanziandosi di fatto quale <i>“strumento”</i> per preservare le intenzioni dell’Amministrazione Comunale di imporre un vincolo sull’area: intenzioni peraltro che, all’epoca del diniego stesso non erano state tradotte nella formale adozione di una variante urbanistica.<br />	<br />
In considerazione di tutto quanto sopra, pertanto, il ricorso proposto sub R.G. 1472 del 2003 è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, per quanto di interesse dello stesso Calendino..<br />	<br />
1.2.3. Per quanto attiene al ricorso proposto dal Calendino sub R.G. 833 del 2005 avverso a deliberazione consiliare n. 9 dd. 18 aprile 2005 recante il vincolo di in edificabilità assoluta nell’area dei Ruderi di Cirella, il T.A.R. ha innanzitutto respinto l’opposizione della difesa del Comune alla fissazione della pubblica udienza per la trattazione del ricorso, motivata con la circostanza che la causa stessa era già stata cancellata dal ruolo delle pubbliche udienze su istanza dello stesso Calendino formulata in data 27 aprile 2007.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha motivato la reiezione dell’opposizione affermando che nel processo amministrativo, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, sebbene non previsto dal rito amministrativo, conosce tuttavia una larga applicazione nella prassi curiale per apprezzabili finalità di economia processuale, essendo assimilabile, quanto a finalità ed effetti, alla sospensione del processo disciplinata dall’art. 296 c.p.c. e che per la cancellazione della causa dal ruolo devono concorrere determinate condizioni e sussistere un interesse apprezzabile la cui verifica è demandata al giudice, fermo restando che essa non può comunque essere utilizzata per raggiungere lo scopo tipico della rinuncia al ricorso.<br />	<br />
Per quanto attiene al merito della controversia, il giudice di primo grado ha rimarcato che con l’impugnata delibera consiliare n. 9 del 2005 è stata disposta non solo la revoca della precedente deliberazione consiliare n. 39 del 2004 istituiva un vincolo di inedificabilità assoluta su un’area interessata dalla presenza del complesso dei Ruderi di Cirella, ma è stato contestualmente adottata una diversa variante al P.R.G in attesa dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, recante un vincolo di inedificabilità assoluta per una zona più ristretta circostante i ruderi medesimi.<br />	<br />
Tale zona è stata <i>“evidenziata in colore azzurro nell’allegata planimetria”</i> e in essa è incluso pure il terreno del Calendino.<br />	<br />
Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha &#8211; altresì – dichiarato espressamente di confermare il valore dell’atto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali &#8211; Soprintendenza Archeologica della Calabria Prot. 26932 dd. 30 novembre 2000, recante per tale area una proposta di vincolo anche paesaggistico relativa alla dichiarazione di area di interesse archeologico ai sensi dell’allora vigente art. 146 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490.<br />	<br />
Ciò posto, ad avviso del T.A.R. , <i>“la vicenda relativa alla proposta di lottizzazione presentata”</i> dal Calendino non sarebbe <i>“stata gestita in maniera adeguata dalle amministrazioni interessate”</i>, avuto riguardo all’ <i>“ attenzione che richiederebbe la rilevanza della proposta” stessa, “che comunque prevede la costruzione di ventimila metri quadri in una zona considerata in maniera unanime … come di grande pregio paesaggistico ed archeologico, e comunque attualmente sottoposto a vincolo paesaggistico. I vincoli sono tra l’altro in fase di ampliamento, vista la proposta di vincolo archeologico della Soprintendenza Archeologica della Calabria del 30.11.2000 e l’ulteriore procedimento di vincolo, in corso, ad opera del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività culturali della Calabria per la dichiarazione, ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, della sussistenza dell’interesse culturale sull’area interessata dalla presenza dei Ruderi”</i>.<br />	<br />
Secondo il T.A.R. sussisterebbe indubitabilmente nel <i>“sistema” </i>un potere del Comune di procedere alla tutela del proprio territorio utilizzando gli strumenti del piano regolatore generale e delle relative varianti, posto che la disciplina urbanistica del territorio del Comune si attua, principalmente, per mezzo del piano regolatore generale comunale, il quale a’ sensi dell’art. 7 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 deve considerare la totalità del territorio comunale e deve indicare <i>“i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico”</i>.<br />	<br />
In tal senso, quindi, in sede di adozione del piano regolatore generale il Consiglio Comunale è per certo competente a valutare e a disciplinare gli interessi storici, ambientale e paesistici, esercitando al riguardo una competenza che trova la sua giustificazione nella funzione precipua del piano quale strumento di compiuto governo del territorio. <br />	<br />
Tale competenza – afferma sempre il T.A.R. – risulta, allo stesso tempo, del tutto autonoma rispetto a quelle attribuite in materia allo Stato e alla Regione e, perciò, in linea di principio non viene esclusa dalla legge statale e regionale, ma si aggiunge ad essa, posto che la tutela delle bellezze ambientali e paesistiche raffigura un obiettivo connaturale e primario per la pianificazione urbanistica, perseguibile anche mediante la previsione di aree soggette ad inedificabilità (Cass. civ, SS.UU., 19 novembre 1996, n. 10098).<br />	<br />
Sempre ad avviso del T.A.R., tale potestà va peraltro esercitata all’interno dei consolidati principi in materia di strumenti urbanistici generali, e in tal senso andrebbe pertanto ribadito che la variante di un piano regolatore generale recante una nuova destinazione ad aree già urbanisticamente classificate, necessita, per consolidata giurisprudenza (cfr., ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3524) se le preesistenti destinazioni siano assistite da almeno una delle sottoelencate condizioni, ossia:<br />	<br />
a) l’esistenza di un piano di lottizzazione già approvato;<br />	<br />
b) l’esistenza di un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione;<br />	<br />
3) la reiterazione di un vincolo scaduto.<br />	<br />
Ad avviso del giudice di primo grado il caso di specie non rientrerebbe invero in tali ipotesi, ma presenterebbe evidenti analogie con quello oggetto della decisione resa da Cons. Stato, Sez. IV, 25 febbraio 2003 n. 2386, laddove il dato incontestabile della previa conoscenza da parte dell’Amministrazione Comunale del piano di lottizzazione avviato all’approvazione è stato considerato quale presupposto per la necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che, pur in presenza del piano medesimo, avrebbero giustificato il mutamento della destinazione urbanistica delle aree nello stesso ricomprese.<br />	<br />
Sempre secondo il T.A.R., la necessità di una motivazione specifica della previsione urbanistica sarebbe ulteriormente confermata dalla circostanza che la variante impugnata dal Calendino riguarda un numero limitato di terreni, posto che oltre che per i casi in cui vi sia una particolare situazione soggettivo del proprietario dei terreni, la motivazione è dovuta anche nel caso di varianti specifiche ad oggetto circoscritto (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2006 n. 8040 e da ultimo Cds 28.12.2006 n. 8040); né, sempre ad avviso dello stesso T.A.R., la motivazione specifica per la legittima apposizione del vincolo di in edificabilità potrebbe nella specie reputarsi individuata nella relativa proposta, il cui contenuto è invero limitato all’enunciazione dell’utilità dell’apposizione di quest’ultimo sull’intera area costiera della punta di Cirella e sugli immediati dintorni, senza peraltro recare riferimento alla particolare situazione della proprietà del Calendino.<br />	<br />
L’insieme delle sopradescritte considerazioni ha pertanto indotto il giudice di primo grado ad annullare la variante impugnata.<br />	<br />
1.2.4. Per quanto da ultimo attiene alla domanda risarcitoria concomitantemente proposta dal Calendino sub R.G. 1472 del 2003, il T.A.R. ha innanzitutto escluso che potesse essere in tal senso considerata la mancata realizzazione delle opere contemplate dal piano di lottizzazione, posto che la relativa vicenda non risultava ancora conclusa.<br />	<br />
Al più, secondo lo stesso T.A.R. poteva ammettersi un risarcimento per responsabilità da illecito ritardo, assumendo in tal senso come riferimento il periodo intercorso tra il 27 dicembre 2002, data in cui la proposta di deliberazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Diamante, favorevole al Calendino, è stata per la prima volta presentata per l’approvazione in Consiglio Comunale, e l’adozione della deliberazione commissariale n. 27 dd. 4 agosto 2005 recante l’approvazione del piano di lottizzazione: ma ferma restando l’inammissibilità della domanda risarcitoria per mancata realizzazione della lottizzazione (e, quindi, anche del danno per la <i>“mancata stipula della convenzione” </i>allegato dal Calendino medesimo), tale responsabilità poteva estendersi soltanto agli ulteriori danni derivanti dalla spese di manutenzione del terreno, dalla stipula di una polizza fideiussoria nonché dal finanziamento richiesto per la pratica edilizia.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha peraltro ritenuto che tali voci di danno non siano state nella specie comprovate, e ha pertanto respinto la domanda che le riguardava.<br />	<br />
1.2.5. Il giudice di primo grado ha comunque condannato l’Amministrazione Comunale al pagamento delle spese di giudizio sia per il ricorso proposto sub R.G. 1472 del 2003, sia per il ricorso proposto sub R.G. 833 del 2005, liquidandole nella complessiva misura di € 4.500,00.- <br />	<br />
2.1. Il Comune di Diamante ha dapprima qui proposto sub R.G. 5868 del 2007 appello avverso la sentenza del T.A.R. n. 385 del 2007, recante l’annullamento sia della deliberazione consiliare n. 27 del 2005 con la quale il piano di lottizzazione di cui trattasi era stato approvato, sia l’annullamento della conseguente nota comunale Prot. 13387 del 2006.<br />	<br />
Con ordinanza n. 4352 dd. 28 agosto 2007 questa Sezione ha accolto, a’ sensi dell’allora vigente art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, rilevando che la sentenza medesima, <i>“col disporre l’annullamento della deliberazione consiliare n. 42 del 2005, di revoca della deliberazione commissariale n. 27 del 2005, comporta</i> (va) <i>la reviviscenza di quest’ultima ( adottata per l’esecuzione delle Ordinanze n. 557 del 2003 e n. 245 del 2004 rese dal T.A.R. in sede cautelare nell’ambito del ricorso R.G. n. 1472 del 2003 proposto per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 37 del 2003 di diniego di approvazione della controversa lottizzazione ), la definitività dei cui effetti risulta condizionata all’esito favorevole del citato ricorso n. 1472 del 2003”</i>, a quel tempo infatti ancora pendente in primo grado; inoltre, sempre secondo la Sezione, <i>“controversa risulta</i> (va<i>) pure l’applicabilità alla fattispecie sostanziale degli effetti della delibera consiliare n. 9 del 2005, impugnata con altro ricorso ( R.G. 833 del 2005 )”</i>, parimenti a quel tempo pendente in primo grado, e che <i>“pertanto, sulla base di un bilanciamento degli opposti interessi in ordine al danno dedotto e tenuto conto della opportunità di pervenire al giudizio di mérito una volta che risultino definiti i sopraindicati giudizi strettamente connessi a quello in esame, si rende</i> (va) <i>opportuno sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata”</i>.<br />	<br />
2.2. Il Comune di Diamante ha quindi qui impugnato sub R.G. 2806 del 2008 la sentenza del T.A.R. n. 84 del 2008, a sua volta recante, in accoglimento del ricorso in primo grado R.G. 1472 del 2003 l’annullamento della deliberazione consiliare n. 37 del 2003 di diniego di approvazione del piano di lottizzazione e delle presupposte deliberazioni consiliari n. 12 del 2003 e n. 20 del 2003, nonché recante, in accoglimento del ricorso in primo grado R.G. 833 del 2005, l’annullamento della deliberazione consiliare n. 9 del 2005 istitutiva del vincolo di in edificabilità riguardante &#8211; tra l’altro – pure l’area interessata dalla lottizzazione medesima.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2124 dd. 22 aprile 2008, resa sempre a’ sensi dell’allora vigente art. 33 della L. 1034 del 1971, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, <i>“considerato l’inattualità, allo stato, della gravità e irreparabilità dei danni paventati”</i>. <br />	<br />
2.3. I due ricorsi in appello sono stati entrambi chiamati per la prima volta in decisione alla pubblica udienza del 24 novembre 2009.<br />	<br />
Con decisione interlocutoria n. 8631 dd. 22 dicembre 2009 la Sezione ha innanzitutto riunito i due procedimenti, <i>“sussistendo evidenti ragioni di connessione d’ordine oggettivo, soggettivo e processuale”</i>, e ha quindi rilevato che <i>“deve … convenirsi con il primo Giudice nel considerare che il provvedimento commissariale di approvazione della lottizzazione presentata dall’originario ricorrente ( oggetto del provvedimento comunale di revoca annullato con la sentenza n. 385 del 2007 impugnata con l’atto di appello n. 5868 del 2007, con conseguente reviviscenza degli effetti del provvedimento commissariale medesimo ), in quanto adottato in stretta esecuzione delle Ordinanze n. 537 del 2003 e n. 245 del 2004 rese dal T.A.R. in sede cautelare nell’ambito del ricorso R.G. n. 1472 del 2003 di impugnazione dell’originario diniego di approvazione della controversa lottizzazione, ha una rilevanza meramente provvisoria, non potendo ogni ulteriore effetto favorevole al privato insorto per impugnare il diniego stesso che conseguire dalla pronuncia definitiva di mérito di accoglimento del ricorso introduttivo, la quale, rimuovendo dalla realtà giuridica detto originario diniego, valga così a configurare l’intervenuta esecuzione in senso favorevole al privato stesso dell’ordinanza cautelare come atto avente connotati ed effetti anticipatori dell’attività, cui l’Amministrazione dovrebbe ritenersi obbligata in via successiva in virtù dell’effetto conformativo della pronuncia definitiva medesima”</i>.<br />	<br />
In dipendenza di ciò, la Sezione ha quindi ritenuto <i>“la pregiudizialità logico-giuridica della trattazione dell’appello R.G. n. 2806 del 2008, con il quale viene infatti aggredita la sentenza ( n. 84 del 2008 ), che ha appunto accolto il citato ricorso di primo grado n. 1472 del 2003” </i>e,<i> “con riguardo al secondo ( R.G. n. 833 del 2005 ) dei ricorsi di primo grado definiti ed accolti con la sentenza T.A.R. n. 84 del 2008 impugnata con l’atto di appello R.G. n. 2806 del 2008”</i>, ha reputato <i>“necessario acquisire, ai fini della delibazione del primo motivo di appello, copia autentica del verbale d’udienza del T.A.R.</i> a quo <i>in data 27 aprile 2007, nella parte concernente il ricorso R.G. n. 833 del 2005, che all’udienza stessa risulta, per concorde prospettazione delle parti, esser stato trattato senza peraltro esser trattenuto in decisione”</i>.<br />	<br />
In data 27 gennaio 2010 il Direttore della Segreteria della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro,incaricato dell’incombente istruttorio testè descritto, ha provveduto al deposito del verbale di cui trattasi.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 marzo 2010 la causa è stata quindi nuovamente trattenuta per la decisione.<br />	<br />
2.4. Con decisione n. 2545 dd. 4 maggio 2010 la Sezione:<br />	<br />
a) ha accolto il ricorso in appello proposto sub R.G. 5868/2007 e, in riforma della sentenza del T.A.R. n. 385 del 2007, ha conseguentemente respinto il ricorso proposto in primo grado dal Calendino sub R.G. 231 del 2007;<br />	<br />
b) ha accolto in parte, <i>“nei sensi e nei limiti di cui in motivazione”</i>, il ricorso in appello proposto sub R.G. n. 2806 del 2008 e, in parziale riforma della sentenza T.A.R. n. 84 del 2008, ha respinto il ricorso proposto in primo grado dal Calendino sub R.G. 833 del 2005;<br />	<br />
c) ha confermato la statuizione di accoglimento del ricorso proposto in primo grado dal Calendino sub R.G. 1472 del 2003, contenuta sempre nella medesima sentenza del T.A.R. n. 84 del 2008.<br />	<br />
La Sezione ha integralmente compensato tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
In conseguenza di ciò, quindi, l’assetto discendente dalle dianzi riferite statuizioni è il seguente:<br />	<br />
a) in dipendenza della reiezione del ricorso proposto in primo grado dal Calendino sub R.G. 231 del 2007, seguitano a dispiegare effetto la deliberazione consiliare n. 42 del 2005 di revoca (<i>recte</i>: annullamento) della deliberazione commissariale n. 27 del 2005 e la conseguente nota Prot. 13387 del 2006;<br />	<br />
b) in dipendenza della reiezione ricorso proposto in primo grado dal Calendino sub R.G. 833 del 2005 seguita a dispiegare effetto la deliberazione consiliare n. 9 del 2005, recante l’imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta riguardante anche l’area interessata dal piano di lottizzazione presentato dal Calendino<br />	<br />
c) in dipendenza della conferma della statuizione di accoglimento del ricorso proposto in primo grado dal Calendino sub R.G. 1472 del 2003, rimangono annullate la deliberazione consiliare n. 37 del 2003 recante il diniego di approvazione del piano di lottizzazione presentato all’Amministrazione Comunale dal medesimo Calendino in data 17 marzo 2000, nonché le presupposte deliberazioni consiliari n. 12 del 2003 e n. 20 del 2003.<br />	<br />
3.1. A questo punto, il Calendino ha dunque proposto a’ sensi dell’art. 106 e ss. cod. proc. amm. ricorso per revocazione avverso la sopradescritta decisione n. 2545 del 2010, resa da questa stessa Sezione.<br />	<br />
3.2.1. I motivi di ricorso possono riassumersi ed essere contestualmente decisi così come appresso indicato.<br />	<br />
3.2.2. Con un primo motivo, inerente al ricorso in appello proposto sub R.G. 5868 del 2007 e segnatamente relativo alla sorte della deliberazione consiliare n. 42 del 2005 di annullamento della deliberazione commissariale n. 27 del 2005, il Calendino rimarca che nella decisione n. 2545 del 2010 resa da questa stessa Sezione si afferma, a pag. 23 e ss., relativamente alla predetta deliberazione consiliare n. 42 del 2005, che <i>“detto provvedimento di revoca ( motivato con riferimento alla illegittimità della deliberazione del Commissario </i>ad acta<i> n. 27 in data 4 agosto 2005 per non aver essa tenuto conto del vincolo di inedificabilità assoluta introdotto sulla zona circostante i Ruderi di Cirella con delibera consiliare n. 9 del 2005 e pertanto correttamente qualificato dal T.A.R. come </i>“annullamento per motivi di legittimità, anche se il provvedimento utilizza il termine revoca”<i>) è stato dal Giudice di primo grado annullato per aver lo stesso ritenuto fondato </i>“l’assorbente profilo della violazione dell’art. 21 quinquies della legge 7.8.90, n. 241 e dei principi in materia di autotutela”<i>, individuata in particolare nell’impossibilità per l’Amministrazione, ricavata dall’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che ritiene che </i>“gli atti del Commissario<i> ad acta </i>siano impugnabili solo davanti all’autorità giurisdizionale che lo ha nominato”<i>, di </i>“agire autonomamente in autotutela” <i>laddove </i>“ritenga che le delibere adottate dal commissario<i> ad acta, </i>nominato dal giudice amministrativo, siano affette da illegittimità” <i>( pagg. 5 – 6 sent. ). Fondata si rivela la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. formulata con l’atto di appello. Nella fattispecie, invero, l’originario ricorrente aveva sì basato il ricorso ( anche ) sulla violazione dell’art. 21-quinquies della L. 241 del 1990, ma solo per contestare la sussistenza delle </i>“condizioni previste tassativamente dal Legislatore per potere esercitare il potere di autotutela soprattutto in riferimento a provvedimenti di revoca” <i>( pag. 17 ric. orig. ) ed in particolare la non ricavabilità, </i>“dal tenore del provvedimento impugnato”<i>, di </i>“circostanze sopravvenute”<i> o di altri </i>“elementi non valutati o valutabili in sede di emanazione” <i>del provvedimento oggetto di autotutela, che rappresenterebbero </i>“l’unica – da considerarsi eccezionale – ipotesi che legittima la P.A. a rimuovere i provvedimenti commissariali” <i>( pag. 18 ric. orig. ).</i><br />	<br />
<i>Nella doglianza svolta dal ricorrente, dunque, non veniva affatto evidenziata né lamentata quella impossibilità di annullamento da parte dell’Amministrazione di delibere adottate dal Commissario </i>ad acta<i> quale organo ausiliare del Giudice, che il T.A.R. ha ritenuto di ricavare non dall’insussistenza delle condizioni per l’esercizio di autotutela lamentata dal ricorrente, ma unicamente dalla carenza assoluta in capo all’Amministrazione del potere </i>“di correggere l’azione<i> ( ritenuta ) </i>illegittima del Commissario dovendo essa, a tale scopo, rivolgersi al giudice” <i>( pag. 6 sent. ). Evidente si appalesa quindi il vizio di ultrapetizione, nel quale è incorso il primo Giudice nell’esaminare una questione ( o, meglio, un motivo ), quale quella della preclusione per l’Amministrazione dell’esercizio di poteri di autotutela per </i>“correggere”<i> le illegittimità eventualmente commesse dal Commissario </i>ad acta<i>, non espressamente formulata o sollevata nel ricorso introduttivo e che nemmeno può ritenersi tacitamente proposta nella dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, che si rivela del tutto estranea all’assorbente profilo, che ha condotto il T.A.R. all’accoglimento del ricorso di primo grado.</i><br />	<br />
<i>Invero, nel processo amministrativo di tipo demolitorio, in cui l’oggetto del giudizio è costituito dalla questione di legittimità dell’atto impugnato in relazione esclusivamente ai motivi denunciati con il ricorso, deve ritenersi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ogni volta che il Giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, àlteri, come nella fattispecie è avvenuto, uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione di annullamento proposta, quali debbono ritenersi </i>“i motivi su cui il ricorso si fonda”<i> ( art. 6 n. 3 T.U. C.S. e 17 reg. proc. ), che come esattamente dedotto dall’appellante, rappresentano la </i>causa petendi<i> e cioè la ragione per cui l’azione viene proposta. La statuizione di erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il veduto vizio, vale a dare ingresso ai motivi di censura assorbiti in primo grado da detta pronuncia, nella misura in cui essi risultino effettivamente devoluti dalle parti alla cognizione del Giudice di appello. Rileva in proposito il Collegio come, nella fattispecie, sia del tutto assente il necessario presupposto della riproposizione espressa dei motivi di primo grado ad opera dell’odierno appellato, limitandosi questi, con riferimento peraltro ad uno solo di quei motivi ( omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di adozione della contestata deliberazione consiliare n. 42 del 2005 ), a contestare, </i>“per mero tuziorismo”<i>, le deduzioni contenute nell’atto di appello quanto alla applicabilità al caso all’esame dell’art. 21-octies della L. 241 del 1990, prescindendo del tutto dal riproporre specificatamente la censura di primo grado cui tale controversa applicabilità pertiene ed in particolare omettendo del tutto di riprodurre le relative deduzioni ed argomentazioni”</i>.<br />	<br />
Secondo la prospettazione del Calendino, l’ordine di censure che nella decisione resa da questa stessa Sezione è reputato assente sia nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado proposto sub R.G. 231 del 2007, sia nel correlativo atto di appello, risulterebbe per contro enunciato laddove è stata segnatamente dedotta la violazione dell’art. 21-quinquies della L. 241 del 1990, nonché <i>“l’eccesso di potere per violazione della normativa e dei principi in materia di autotutela, con particolare riferimento ai provvedimenti commissariali”</i>.<br />	<br />
Il Collegio, per parte propria, rileva innanzitutto che l’omesso esame di un motivo di ricorso può dar ingresso al giudizio di revocazione della sentenza, quando costituisce errore di fatto di tipo revocatorio, e non già errore di diritto: e ciò anche quando cade sull’esistenza o sul contenuto di atti processuali e determina un’omissione di pronuncia, purché quest’ultima sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza (cfr. sul punto Cons.giust.amm.sic, sez. giurisd., 2 maggio 2003 n. 178).<br />	<br />
Nel caso di specie, la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado è stata puntualmente colta nella decisione resa da questa Sezione laddove si afferma che il ricorrente in primo grado aveva inteso censurare l’assenza delle “<i>condizioni previste tassativamente dal Legislatore per potere esercitare il potere di autotutela soprattutto in riferimento a provvedimenti di revoca”</i> ( pag. 17 ric. orig. ), ossia di istituto normato per l’appunto dall’art. 21-quinquies della L. 241 del 1990, e non già di annullamento, altro e differente istituto disciplinato a sua volta dalle altrettanto ben diverse disposizioni segnatamente contenute nell’art. 21-octies della medesima L. 241 e alle quali il Calendino medesimo si è richiamato solo <i>“per mero tuziorismo” </i>in sede di appello, laddove – per contro, e come è ben noto – non possono essere introdotte censure ulteriori e diverse rispetto a quelle già formulate in primo grado.<br />	<br />
Nella stessa decisione è stato inoltre correttamente evidenziato che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado si era affermato che <i>“dal tenore del provvedimento impugnato”</i> non era dato di ricavare la sussistenza di <i>“circostanze sopravvenute”</i> o di altri <i>“elementi non valutati o valutabili in sede di emanazione” </i>del provvedimento oggetto di autotutela, che rappresenterebbero <i>“l’unica – da considerarsi eccezionale – ipotesi che legittima la P.A. a rimuovere i provvedimenti commissariali”</i> ( pag. 18 ric. orig. ).<br />	<br />
L’assunto, oggi valorizzato dal Calendino e segnatamente riferito all’avvenuta deduzione di un <i>“eccesso di potere per violazione della normativa e dei principi in materia di autotutela, con particolare riferimento ai provvedimenti commissariali” </i>non è dunque – come egli vorrebbe – polisenso, ossia riferibile alla sussistenza di un vizio inerente all’esercizio da parte del Consiglio Comunale non solo del potere di revoca, ma anche del potere di annullamento.<br />	<br />
Come è ben noto, il vizio che dà ingresso all’impugnazione per revocazione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. è correntemente definito come <i>“abbaglio dei sensi che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa” </i>(così, <i>ex plurimis</i> e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1145): ma nel caso di specie tale <i>“abbaglio” </i>non si rinviene nella decisione qui impugnata , essendo stato &#8211; semmai &#8211; dapprima subìto dal Consiglio Comunale laddove ha reputato di adottare la revoca di un provvedimento che esso intendeva viceversa annullare, poi subìto dal ricorrente in primo grado laddove ha strumentato il relativo ricorso soltanto in funzione della <i>“revoca” </i>formalmente disposta dall’organo consiliare e, da ultimo, subìto dallo stesso giudice di primo grado, il quale – a sua volta – ha affermato la fondatezza dell’assunto giurisprudenziale (intrinsecamente corretto) secondo cui l’Amministrazione non può annullare in sede di autotutela la determinazione del commissario <i>“ad acta”</i> che ha operato presso di sè, riferendolo peraltro in modo del tutto erroneo ad un motivo di ricorso recante in via esclusiva la descrizione di un vizio nell’esercizio del potere di revoca, e non già di annullamento: ossia, riferendolo ad una censura in realtà non dedotta.<br />	<br />
Né può essere accolta un’ulteriore prospettazione dello stesso Calendino con la quale è stata dedotta l’omessa considerazione, nella decisione resa dalla Sezione, della circostanza che il provvedimento di revoca (<i>rectius</i>: di annullamento) formato dall’organo consiliare era stato in realtà adottato in carenza assoluta di potere, e doveva quindi reputarsi nullo, ossia da vizio rilevabile anche <i>ex officio </i>dal giudice.<br />	<br />
Tale prospettazione, infatti, non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., ovvero all’omesso esame di un motivo di impugnazione, poiché inerisce chiaramente ad un supposto errore non già di fatto, ma di diritto: e ciò proprio in quanto si sostanzia in una diversa definizione giuridica della fattispecie, configurandosi per questa via come deduzione di una censura ulteriore e del tutto nuova rispetto a quelle contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.<br />	<br />
3.2.3. Con un secondo motivo, relativo sempre al ricorso in appello proposto sub R.G. 5868 del 2007 &#8211; e, quindi, parimenti relativo alla sorte della deliberazione consiliare n. 42 del 2005 di annullamento della deliberazione commissariale n. 27 del 2005 &#8211; il Calendino contesta un assunto contenuto a pag. 25 e ss. della decisione qui impugnata e peraltro già considerato, sia pure sotto diverso profilo, nel motivo di ricorso già illustrato e deciso al § 3.2.2. della presente sentenza.<br />	<br />
Con tale assunto la Sezione ha reputato <i>“del tutto assente il necessario presupposto della riproposizione espressa dei motivi di primo grado ad opera dell’odierno appellato, limitandosi questi, con riferimento peraltro ad uno solo di quei motivi ( omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di adozione della contestata deliberazione consiliare n. 42 del 05 ), a contestare, </i>“per mero tuziorimo”<i>, le deduzioni contenute nell’atto di appello quanto alla applicabilità al caso all’esame dell’art. 21-octies della L. 241 del 1990, prescindendo del tutto dal riproporre specificatamente la censura di primo grado cui tale controversa applicabilità pertiene ed in particolare omettendo del tutto di riprodurre le relative deduzioni ed argomentazioni”</i>.<br />	<br />
In buona sostanza, il Calendino afferma che l’assunto surriportato sarebbe erroneo in quanto le censure già da lui dedotte in primo grado sarebbero state puntualmente riproposte nel grado di appello, e che tale riproposizione risulterebbe, in particolare, dalla lettura delle pagine 19 e 20 del controricorso, laddove – per l’appunto – si legge che <i>“risulta … evidente come la partecipazione della ditta Calendino avrebbe potuto apportare un contributo determinante al procedimento sfociato nella delibera di revoca oggetto del giudizio di primo grado … In sostanza l’Amministrazione appellante non ha fornito in giudizio la benchè minima prova della superfluità della violazione procedimentale facendo riferimento esclusivamente a mere asserzioni …”</i>.<br />	<br />
Peraltro, anche tale ulteriore prospettazione del Calendino non può avere ingresso nel presente giudizio di revocazione, posto che anche la censurata omissione della comunicazione di avvio del procedimento è stata comunque da lui riferita, innanzi al T.A.R. e anche in sede di appello, alla mancata acquisizione di un contributo partecipativo inerente ad un procedimento di secondo grado deputato alla revoca, e non già all’annullamento dell’anzidetta deliberazione commissariale.<br />	<br />
3.2.4. Da ultimo, il Calendino contesta, nella parte della decisione relativa al ricorso in appello proposto sub R.G. 2806 del 2008 e inerente quindi la sorte della deliberazione consiliare n. 9 del 2005 recante il vincolo di in edificabilità sull’area di sua proprietà, quanto ivi affermato a pag. 15 e ss., laddove si afferma <i>“insussistente in tutta la sua latitudine il vizio di difetto di motivazione, come individuato dal Giudice di primo grado nella indicata deliberazione di variante assunta dal Comune in data 18 aprile 2005 … essendo il controverso Piano di lottizzazione (oggetto del diniego di approvazione, di cui alla deliberazione consiliare n. 37 del 2003 pure annullata con la sentenza n. 84 del 2008 qui appellata) non compatibile con la nuova vocazione legittimamente impressa al suolo. Ogni questione circa la legittimità o meno di tale diniego ( oggetto della successiva trattazione ) può rilevare ai soli, ipotetici, fini risarcitori ( non oggetto del presente giudizio di appello ), essendo ogni eventuale riedizione del potere amministrativo spettante al Comune in ordine all’approvazione del piano di lottizzazione di cui si tratta (che, com’è noto, non è atto dovuto, anche se conforme al piano regolatore generale, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell’autorità chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza: Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1181, id., sez. IV, 2 marzo 2004, n. 957; id., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 248) limitata ad una mera verifica astratta, da porsi in essere ora per allora, dei contenuti del piano di lottizzazione, quale strumento particolareggiato ed attuativo delle prescrizioni del P.R.G. allora vigente, senza che ciò implichi, in caso di esito positivo di una siffatta verifica (che dev’essere congruamente istruita e motivata), la possibilità di concreta esecuzione di tale strumento di pianificazione del territorio comunale mediante la successiva stipula della relativa convenzione e per mezzo del pure successivo rilascio del titolo o dei titoli edilizi, alla concreta estrinsecazione dello </i>ius aedificandi <i>derivante dall’approvazione dello strumento attuativo ostando, come s’è visto, il sopravvenuto vincolo di inedificabilità assoluta dell’area, la cui opponibilità all’originario ricorrente deve ritenersi pacifica, non essendosi affatto in presenza, nel caso di specie, di un giudicato che &#8211; in disparte gli eventi sopravvenuti – formatosi in data anteriore alla variante, abbia inciso sulla pretesa sostanziale vantata, cristallizzandola con effetto retroattivo ( Cons. Stato, Sez. IV, n. 1431 del 2009, cit. )”.</i><br />	<br />
Il Calendino afferma che con ciò la Sezione avrebbe in buona sostanza dato per scontato che il piano di lottizzazione da lui presentato non sarebbe compatibile con la nuova vocazione impressa dalla deliberazione consiliare n. 9 del 2005, contestando quindi l’idoneità di quest’ultima a mutare l’assetto urbanistico dell’area.<br />	<br />
Ma, se così è, ancora una volta l’attuale ricorrente formula una censura non riconducibile alla previsione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., in quanto essa si sostanzia non già nell’illustrazione di un preteso errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante, ma in una diversa &#8211; e, perciò, inammissibile &#8211; definizione giuridica della fattispecie, dovendosi anche in questo caso ribadire che l’attività esegetica rientra nell’alveo proprio dell’esercizio del potere giurisdizionale, e &#8211; a differenza dell’errore di fatto, che deriva dalla supposizione di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti – non può pertanto essere resa oggetto della domanda di revocazione (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, Sez. III, 19 ottobre 2009 n. 2374).<br />	<br />
4. Il ricorso per revocazione in epigrafe va, pertanto, dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono liquidati nel dispositivo.<br />	<br />
Va – altresì – dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002. n. 115 e successive modifiche.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, <br />	<br />
complessivamente liquidati nella misura di € 5.000,00.-, oltre ad I.V.A. e C.P.A.<br />	<br />
Dichiara – altresì – irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002. n. 115 e successive modifiche.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6348</a></p>
<p>Pres. Leoni – Est. La GuardiaSocieta&#8217;Esogest S.r.l. (avv. Gentile) c. Comune di Pignataro Maggiore (avv. Oliva) Edilizia e urbanistica – Abusi – Ordine di demolizione – Questioni giuridiche &#8211; Revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. – Inammissibilità Nell’ambito del giudizio di revocazione di una sentenza amministrativa per errore di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leoni – Est. La Guardia<br />Societa&#8217;Esogest S.r.l. (avv. Gentile) c. Comune di Pignataro Maggiore (avv. Oliva)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi – Ordine di demolizione – Questioni giuridiche &#8211; Revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito del giudizio di revocazione di una sentenza amministrativa per errore di fatto di cui al n.4 dell’art. 395 c.p.c., la domanda è da considerarsi inammissibile qualora verta su questioni qualificabili come giuridiche, giacchè tale istituto non può in nessun modo tradursi in un terzo grado di giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7072 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Societa&#8217; Esogest S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cesare Oliva, con domicilio eletto presso Claudio Santini in Roma, via Ruffini, 2/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. IV n. 01277/2010, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE RELATIVE AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pignataro Maggiore;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Silvia La Guardia e udito per la parte ricorrente l’avvocato Francesco Casertano, su delega dell&#8217;avv. Umberto Gentile;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società Esogest s.r.l. agisce per la revocazione della sentenza in epigrafe, con la quale questa Sezione ha respinto l’appello dalla stessa proposto avverso sentenza del T.A.R. per la Campania che aveva solo parzialmente accolto un suo ricorso avverso ordinanza del Comune di Pignataro Maggiore di demolizione di opere di realizzazione di un impianto di trattamento e depurazione di rifiuti speciali liquidi non pericolosi, escludendo, invece, la regolarità di alcune opere (ossia delle vasche di trattamento, di una struttura in ferro e alluminio, dei serbatoi di stoccaggio di cui ai punti, rispettivamente , 3, 5 e 6 dell’ordinanza di demolizione).<br />	<br />
Resiste il Comune intimato.<br />	<br />
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.06.2011.<br />	<br />
La ricorrente riferisce che le opere in questione erano contemplate dal decreto dirigenziale regionale n. 314/2005 che aveva approvato il progetto dell’impianto, previo parere favorevole della Conferenza dei Servizi, cui aveva partecipato anche l’amministrazione comunale, e sostiene che tale atto ha altresì autorizzato, anche ai fini edilizi, la realizzazione dell’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti predetti; puntualizza che, su attestazione della conformità delle opere eseguite al progetto approvato, è poi stato emanato il decreto dirigenziale regionale n. 683/2006 di autorizzazione alla gestione dell’impianto.<br />	<br />
Soggiunge che il T.A.R. ha ritenuto che né l’esistenza di atti autorizzativi di provenienza regionale, né la procedura di conferenza di servizi deponessero nel senso prospettato dalla società, “in quanto momenti procedurali inerenti la distinta ed autonoma fase della gestione della struttura che non privano l’ente comunale delle prerogative di matrice urbanistica edilizia”.<br />	<br />
Dopo aver richiamato la definizione di errore di fatto revocatorio recepita da concorde giurisprudenza, la ricorrente sostiene che un errore di tale natura sia ravvisabile nella sentenza in epigrafe e consista nell’avere il giudice, per una svista, ritenuto l’esistenza di un fatto inesistente, ossia l’attivazione nel caso di specie di una procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del D.Lgs n. 22/1997 e considerato, viceversa, inesistente un fatto risultante dagli atti, vale a dire l’ottenimento da parte della società di una autorizzazione ordinaria ex art. 27 D.Lgs. cit..<br />	<br />
Tale errore sarebbe stato determinante, avendo il giudicante tratto dall’erronea percezione dell’attivazione di una procedura semplificata la conseguenza della necessità di munirsi anche di titoli edilizi per l’edificazione delle opere in questione, laddove, invece, la procedura ai sensi dell’art. 27 comporta, come indicato al relativo comma 5, che l’approvazione da parte della conferenza dei servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale (le previsioni degli artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22/1997, soggiunge la ricorrente, sono poi state trasfuse nell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006).<br />	<br />
Secondo la ricorrente, dunque, la sentenza dovrebbe essere revocata in quanto incentrata sulla convinzione erronea che i Decreti Regionali adottati ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 avevano una valenza in termini di autorizzazione limitata alla sola gestione ed esercizio dell’impianto, propria delle procedure semplificate, e non anche alla realizzazione ed esecuzione dei lavori costruttivi, precipua della procedura ordinaria ex art. 27 D.Lgs. 22/1997. <br />	<br />
La domanda di revocazione risulta inammissibile, non riscontrandosi il preteso errore di fatto che ne costituisce presupposto.<br />	<br />
Dal tenore della sentenza impugnata non si evince che il giudice non si sia avveduto, ritenendola quindi insussistente, della circostanza che la Esogest aveva ottenuto autorizzazioni ai sensi dell’art. 27 cit.; anzi, proprio a tale norma si fa riferimento tanto al punto 3, evidenziando che di essa era stata dedotta la violazione “sulla considerazione che, essendo stato autorizzato il trattamento dei rifiuti dal competente organo regionale, non sarebbe stato necessario alcun titolo abilitativo per le opere comprese in progetto”, che al punto 3.1, laddove l’art. 27 è richiamato, unitamente agli articoli successivi (il giudice di appello rileva che “Come si è più volte evidenziato in giurisprudenza, il procedimento di cui agli artt. 27, 28, 31 comma 6, 33 e 22 comma 11 d.lgs. n. 22 del 1997 ha funzione acceleratoria della procedura per il rilascio delle autorizzazioni in tema di rifiuti, quando si è in presenza della pianificazione regionale e provinciale, ovvero dell’accordo di programma di cui all’art 22 comma11, sempre del d.lgs n. 22 del 1997. Tuttavia tale fine semplificatorio è limitato dalla necessità di conseguire gli altri provvedimenti di assenso richiesti dalla normativa urbanistica ed edilizia (Consiglio di Stato Sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411), sia perché si tratta di provvedimenti che non sono riconducibili nell’ambito del testo normativo in disamina, avendo ragioni e fondamenti del tutto diversi, sia perché altrimenti si verrebbero ad incidere le prerogative comunali in tema di attività edilizia. I due piani, quello del controllo dell’attività di trattamento dei rifiuti e quello del controllo dell’attività edilizia, operano in ambiti diversi e non sono quindi sostituibili.”).<br />	<br />
Se, poi, l’autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/1997, disposizioni che la sentenza n.1277/2010 puntualmente considera, tenga luogo o meno dei necessari titoli edilizi è questione giuridica (sulla quale si sono appunto incentrati i giudizi di primo e secondo grado), non di fatto; parimenti è questione giuridica se tale pretesa valenza anche edilizia costituisca o no un tratto distintivo rispetto alle previsioni degli artt. 31 e 33, unitariamente considerati nella sentenza; ma il giudizio di revocazione in relazione all’ipotesi di cui al n. 4 dell’art 395 c.p.c. non può tradursi in un terzo grado di giudizio.<br />	<br />
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante, a rifondere al Comune di Pignataro Maggiore le spese del giudizio, che liquida in € 6.000 oltre i.v.a. e c.pa..<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-1-12-2011-n-6348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Pardolesi ASD Golden Sanremese Calcio (Avv. V. Tofi) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e L. Mazzarelli), L.N.D. e Comitato Regionale Liguria L.N.D. (Avv. S. La Porta) 1. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Deposito domande – Termine di 10 giorni</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Pardolesi<br /> ASD Golden Sanremese Calcio (Avv. V. Tofi) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e L. Mazzarelli), L.N.D. e Comitato Regionale Liguria L.N.D. (Avv. S. La Porta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Deposito domande – Termine di 10 giorni – Ragionevolezza – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Accreditamento società – Onere Sindaco – Sussiste – Conseguenze – Affidamento ad altri organismi – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato dilettantistico non può ritenersi irragionevole. La procedura di iscrizione ai campionati trova inevitabile svolgimento in termini particolarmente brevi al fine di conciliare le esigenze della procedura di ammissione delle nuove squadre con quelle di avvio tempestivo del nuovo campionato.	</p>
<p>2. In tema di iscrizione e partecipazione ai campionati dilettanti, il Sindaco è chiamato ad accreditare la squadra e i suoi programmi, manifestando il proprio interesse ad ottenere che quest’ultima prosegua le attività sportive nell’ambito del territorio comunale. Tale compito non può essere dismesso affidandolo ad organismi – quali FIGC e Lega – del tutto inidonei a sostituire il Sindaco in un compito insurrogabilmente affidato alla competenza della predetta autorità (nel caso di specie il Collegio ha riconosciuto l’illegittimità della posizione assunta dal Sindaco, colpevole di aver rimesso la propria determinazione alle decisioni che sarebbero poi state adottate dalla FIGC e dalla LND).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6351</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-12-2011-n-6351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-12-2011-n-6351/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2011 n.6351</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Scanderbeg Giuseppe Capasso e altri (Avv.ti F. Vergara, V. Barone) c/ Comune di Marcianise (Avv. A. Lamberti), Regione Campania (Avv. L. Buondonno) sulla portata dell&#8217;art. 42 bis del d. l. n. 98 del 2011 in tema di espropriazione per pubblica utilità Espropriazione per p.u. &#8211; Opera</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Maruotti – <i>Est.</i> Scanderbeg<br /> Giuseppe Capasso e altri (Avv.ti F. Vergara, V. Barone) c/ Comune di Marcianise (Avv. A. Lamberti), Regione Campania (Avv. L. Buondonno)</span></p>
<hr />
<p>sulla portata dell&#8217;art. 42 bis del d. l. n. 98 del 2011 in tema di espropriazione per pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per p.u. &#8211; Opera pubblica – Realizzazione – Successivo annullamento giurisdizionale – Conseguenze – Demolizione a spese della P.A.  &#8211; Restituzione al privato – Acquisizione sanante con conseguente indennizzo &#8211; Valutazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ipotesi in cui sia realizzata l’opera pubblica ed il giudice amministrativo successivamente annulli gli atti ablatori, l’Amministrazione ai sensi dell’art. 42 bis del d. l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 2011,  valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, può decidere se demolire in tutto o in parte l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’area al proprietario, oppure se disporre l’acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito), con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale. L’Amministrazione ha dunque l’obbligo giuridico di far venire meno la occupazione sine titulo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella diritto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06351/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 07179/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art.114 del Codice sul processo amminostrativo, sull’appello n.r.g. 7179 del 2011, proposto dalla <br />	<br />
<b>s.p.a. Interporto Sud Europa</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale Iannuccilli, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Roma, via C. Mirabello 26; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
I signori <b>Giuseppe Capasso, Paola Capasso</b> e <b>Tommaso Capasso</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vergara e Valerio Barone, con domicilio eletto presso il signor Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88; 	</p>
<p>il <b>Comune di Marcianise</b>, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale dei Parioli, 67;	</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli,29; 	</p>
<p>l’<b>Anas Spa</b> &#8211; <b>Azienda Autonoma Strade, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero per i beni e le Attività culturali, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>i signori <b>Paolina Capasso, Francesca Capasso, Colomba Capasso, Domenica Capasso, Anna Capasso, Antonio Capasso, Giuseppa Di Micco, Carmela Capasso, Maria Rosaria Capasso, Pasquale Capasso, Antonella Capasso, Giuseppe Barbato, Luigi Barbato, Biagio Fusco, Giuseppe Fusco, Angelo Fusco, Anna Fusco, Nicolina Cecaro, Paolina Cecaro, Chiara Cecaro, Giuseppina Cecaro</b>, non costituiti;	</p>
<p>la <b>Provincia di Caserta, il Consorzio per l&#8217;Area di Sviluppo Industriale di Caserta (Asi), la s.p.a. Autostrade per l&#8217;Italia, la Soc. Rfi, Shopville Le Gru</b>, non costituitisi nel secondo grado del giudizio;	</p>
<p>&#8211; l’ing. <b>Giovanni Guglielmi</b>, quale commissario ad acta designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituitosi;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217; ordinanza collegiale del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 1795/2011, resa tra le parti, concernente l’esecuzione della sentenza n. 19597 del 2005 del TAR per la Campania, Sede di Napoli, Sez. V, che ha annullato gli atti della procedura espropriativa sulla connessione dell’Interporto Maddaloni-Marcianise alla viabilità esterna;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Giuseppe Capasso, Paola Capasso e Tommaso Capasso nonché del Comune di Marcianise, della Regione Campania, della spa Anas &#8211; Azienda Autonoma Strade, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Iannuccilli, Barone e Lamberti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. E’ impugnata la ordinanza del Tribunale Amministrativo della Campania 28 marzo 2011, n. 1795, resa sul ricorso per ottemperanza RG n.1140 del 2009, che – dopo due precedenti sentenze già rese dal TAR in sede d’ottemperanza &#8211; ha disposto la nomina del Ministro delle Infrastrutture o di un funzionario dallo stesso nominato, in sostituzione del Prefetto di Caserta, quale commissario ad acta per la esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza dello stesso Tar n. 19597 del 2005, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 86 del 2007. <br />	<br />
Con la richiamata sentenza n.19597 del 2005, il TAR ha annullato, tra l’altro, il verbale del 4 maggio 2004 della conferenza di servizi indetta dal Comune di Marcianise, recante (tra l’altro) l’approvazione dei progetti per la realizzazione delle opere viarie di interesse pubblico funzionali all’interporto di Marcianise Maddaloni. <br />	<br />
La sentenza del 2005, confermata dal Consiglio di Stato, ha rilevato la violazione delle regole procedimentali e della normativa sulla competenza ad approvare i progetti delle opere, in quanto spettante non già al Comune di Marcianise (autorità che ha emanato gli atti del procedimento), bensì al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avrebbe dovuto seguire il procedimento previsto dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 190/2002, trattandosi di opere qualificate dal CIPE (con la delibera n. 121 del 21 dicembre 2001) di preminente interesse nazionale, in applicazione della legge (c.d. “obiettivo”) n. 443 del 2001.<br />	<br />
A seguito della sentenza di annullamento, i proprietari dell’area hanno proposto il ricorso per l’esecuzione del giudicato n. 1140 del 2009, accolto una prima volta dal TAR con la sentenza n. 4080 del 2009, che ha fissato il termine di sessanta giorni per la restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, ed ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di designare un suo delegato.<br />	<br />
Pronunciandosi su una richiesta di chiarimenti del Prefetto, con la successiva seconda sentenza resa in ottemperanza n. 9556 del 2009 il TAR ha rilevato che il commissario ad acta avrebbe potuto esercitare il potere di acqusizione dell’area, previsto dall’art. 43 del testo unico sugli espropri, in alternativa alla materiale restituzione dell’area, previa sua riduzione in pristino.<br />	<br />
2. Con la terza pronuncia resa in ottemperanza (l’ordinanza impugnata in questa sede), il TAR per la Campania si è pronunciata su una ulteriore richiesta di chiarimenti formulata dal commissario ad acta.<br />	<br />
Tale ordinanza:<br />	<br />
&#8211; ha dapprima affermato che – a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del testo unico sugli espropri (disposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010) – si applicherebbe nella fattispecie l’istituto della access<br />
&#8211; ha rilevato che l’accessione però non potrebbe dar luogo a conseguenze dannose per l’economia nazionale, in quanto sulle aree in questione – prese in considerazione negli atti a suo tempo annullati – è stata realizzata la viabilità per la connessione al<br />
&#8211; ha espresso ‘gratitudine’ per l’attività svolta dal Prefetto di Caserta e ne ha disposto la sostituzione, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affinché egli ‘risolva la questione’ se il fondo vada restituito ai privato, previa rimession<br />
3. Con l’appello in esame, la s.p.a. Interporto Sud Europa, nella qualità di possessore delle aree oggetto degli atti a suo tempo annullati, ha dedotto che l’ordinanza gravata (che avrebbe dovuto avere il nomen di sentenza, ai sensi dell’art. 114 del Codice del processo amministratuvo) sarebbe errata sotto vari profili.<br />	<br />
La società ha dedotto che:<br />	<br />
a) la domanda dei proprietari, in quanto volta al risarcimento dei danni, anche in forma specifica, doveva essere proposta con un ricorso ordinario di cognizione, e non in sede di esecuzione del giudicato;<br />	<br />
b) la domanda risarcitoria si sarebbe prescritta, in quanto proposta oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma terzo, del Codice per il processo amministrativo;<br />	<br />
c) sul piano sostanziale, trova applicazione l’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, come introdotto dall’art. 34 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito nella legge n. 111 del 2011.<br />	<br />
La società ha concluso per l’annullamento della impugnata ordinanza. <br />	<br />
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Marcianise, la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, l’Anas spa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze .<br />	<br />
Queste parti o si sono rimesse alle statuizioni di giustizia del Consiglio di Stato o hanno chiesto l’accoglimento parziale dell’appello (v. la memoria depositata dal Comune di Marcianise il 10 novembre 2011)<br />	<br />
Si sono altresì costituiti per resistere all’appello i comproprietari delle aree, i quali hanno richiamato tutte le domande già formulate nel corso delle varie fasi del giudizio.<br />	<br />
5. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
6. Osserva anzitutto il Collegio che va condiviso il rilievo dell’appellante circa la natura sostanziale di sentenza del provvedimento del Tar oggetto di impugnazione in questa sede. <br />	<br />
Al di là della sua erronea e comunque non vincolante qualificazione in termini di “ordinanza”, appare evidente che il TAR avrebbe dovuto statuire con sentenza sulle questioni sorte in sede di esecuzione del giudicato (v. l’art. 114 , terzo comma, del Codice del processo amministrativo).<br />	<br />
Per l’effetto devolutivo dell’appello, e non rientrando il caso tra quelli per cui la legge prevede l’annullamento della pronuncia con rinvio al TAR, la Sezione deve prendere in esame le questioni sollevate dall’appellante e dalle altre parti, nel corso del giudizio di esecuzione dell’originario giudicato. <br />	<br />
6. Vanno respinte le deduzioni della società appellante, secondo le quali non sarebbe questa la sede per decidere le pretese degli appellati, originari ricorrenti in sede di ottemperanza.<br />	<br />
E’ evidente infatti che – col ricorso proposto nel 2009 per l’esecuzione del giudicato – i proprietari del terreno hanno potuto proporre tutte le domande volte a far adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, a seguito dell’annullamento degli atti di natura ablatoria che avevano riguardato il medesimo terreno.<br />	<br />
Vanno altresì respinte le deduzioni secondo cui la domanda risarcitoria si sarebbe prescritta, in quanto proposta oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 3, del Codice per il processo amministrativo.<br />	<br />
Infatti, l’art. 30, comma 3, del Codice riguarda la domanda di risarcimento per lesioni di interessi legittimi, mentre nel caso in esame – con l’annullamento degli atti di natura abatoria, su cui si è già formato il giudicato – gli interessati hanno chiesto la tutela del loro diritto di proprietà, attualmente ancora leso dal possesso altrui da qualificare sine titulo, di cui la società appellante ha acquisito la disponibilità in base agli atti annullati.<br />	<br />
7. Superate le questioni preliminari, osserva la Sezione che – come dedotto nell’atto di appello &#8211; l’impugnata ordinanza del TAR ha erroneamente ricostruito il quadro normativo venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010, che ha dichiarato l’incostituzionalità, per eccesso di delega, dell’art. 43 del testo unico sugli espropri.<br />	<br />
7.1. Come più volte evidenziato da questo Consiglio (cfr. Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830), il medesimo art. 43 era stato emanato dal legislatore delegato per consentire una ‘legale via di uscita’ per i moltissimi casi in cui una pubblica amministrazione (ovvero un soggetto privato da essa immesso nel possesso, in esecuzione di una ordinanza di occupazione d’urgenza) avesse occupato senza titolo un’area di proprietà altrui, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio.<br />	<br />
7.2. In precedenza, la prassi giudiziaria nazionale – innovando dal 1983 rispetto alla precedente ultrasecondare giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che avevano costantemente ammesso la immanente titolarità di un potere di esproprio in sanatoria &#8211; si era consolidata nel senso dell’acquisto dell’area da parte dell’amministrazione (per analogia <i>iuris</i>), nel caso di irreversibile destinazione di un’area, per la quale fosse stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera da realizzare<br />	<br />
Poiché tale prassi era stata qualificata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo come ‘sistematica violazione’ delle disposizioni della Convenzione del 1950, sulla tutela del diritto di proprietà, l’art. 43 aveva dunque consentito che – in presenza di un effettivo interesse pubblico, rilevato nell’atto ablatorio – l’amministrazione avrebbe potuto adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, risarcendo integralmente il danno cagionato al proprietario ed esercitando il potere di acquisizione dell’area detenuta senza titolo.<br />	<br />
7.3. Contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia ora gravata, con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del testo unico, non era divenuto applicabile l’istituto della accessione.<br />	<br />
Tale istituto era stato sempre escluso dalla pacifica giurisprudenza sin dalla seconda metà dell’Ottocento.<br />	<br />
Infatti, la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico, quando avvenga legittimamente, in esecuzione di atti di natura ablatoria solo successivamente annullati in sede di giustizia amministrativa, ha la propria peculiarità nella avvenuta realizzazione di opere nell’interesse della collettività(e in esecuzione di provvedimenti) e comporta il verificarsi di situazioni irriducibili a quelle disciplinate dal codice civile, le cui disposizioni dunque non si applicano.<br />	<br />
Neppure si poteva innovativamente ammettere l’applicabilità dell’art. 938 del codice civile, e ciò non tanto perché esso presuppone la sussistenza della buona fede dell’occupante (di un fondo attiguo a quello proprio, con una estenzione “orizzontale” di un diritto di proprietà) e la spettanza del doppio del valore dell’area a favore di chi perda il suo diritto reale (regola che il legislatore, nella consapevolezza dei notevoli riflessi per i bilanci pubblici, avrebbe potuto estendere – ma che non ha esteso &#8211; anche per i casi in cui manchi la buona fede), ma soprattutto perché le conseguenze derivanti da un giudicato di annullamento del giudice amministrativo non possono considerarsi disciplinate dagli istituti civilistici ( e irrilevanti nella specie, perché sorti per situazioni assolutamente diverse).<br />	<br />
In altri termini, il diritto civile non ha preso in considerazione i casi in cui vi sia la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in esecuzione di provvedimenti autoritativi poi annullati dal giudice amministrativo.<br />	<br />
7.4. La sentenza della Corte n. 293 del 2010 aveva in realtà comportato il ritorno alla attualità del sistema normativo, risalente al 1865, sulla sussistenza del potere di esproprio in sanatoria, sistema sul quale si era consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (superata a partire dal 1983 dalla prassi nazionale postasi in contrasto con la CEDU).<br />	<br />
Infatti, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, la richiamata plurisecolare giurisprudenza riconosceva il proprietario dell’area ancora come tale: ciò va ribadito, alla luce della pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo.<br />	<br />
Mentre però la giurisprudenza civile (allora avente giurisdizione) riteneva che la tutela restitutoria spettante al proprietario fosse preclusa da un atto tacito di destinazione dell’area al pubblico servizio e dunque dall’art. 4 dell’allegato E della legge del 1865 (sulla abolizione del contenzioso amministrativo), tale preclusione si è posta in contrasto con i principi dello Stato di diritto, in quanto “l’atto di destinazione” non era preso in considerazione dalla legge.<br />	<br />
In occasione della redazione del testo unico, questo Conssiglio di Stato aveva redatto l’art. 43, poi trasfuso nel testo unico sugli espropri, proprio per prevedere una legale via d’uscita, per dare una soluzione legislativa – con l’attribuzione di un potere discrezionale all’Amministrazione &#8211; ai casi che oramai stavano comportando la sistematica condanna della Repubblica Italiana innanzi alla CEDU, nei giudizi posti in essere dai proprietari che lamentavano di aver perso il loro diritto di proprietà, sulla base di sentenze pronunciate ex post e senza fondamento normativo, e non sulla base di atti amministrativi la cui emanazione fosse consentita dalla legge.<br />	<br />
La sentenza della Corte Costituzionale – nel rilevare un eccesso di delega e nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 43 – ha dunque fatto tornare l’ordinamento ad una peculiare situazione, in cui di certo da un lato non poteva disconoscersi il perdurante diritto di proprietà del titolare, malgrado la avvenuta costruzione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, e dall’altro non poteva negarsi l’immanente potere di disporre l’esproprio in sanatoria, per evitare la demolizione di quanto costruito a spese della collettività e che, se del caso, ancora risultava conforme alle esigenze di questa.<br />	<br />
L’art. 42 bis del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 2011, ha dunque reintrodotto il potere discrezionale già disciplinato dall’art. 43: l’amministrazione &#8211; valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto – può decidere se demolire in tutto o in parte l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’area al proprietario, oppure se disporre l’acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito).<br />	<br />
L’art. 42 bis prevede, al comma 1, che l’Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, possa disporre, con formale provvedimento, l’acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale; al comma 8 prevede poi che le sue disposizioni “<i>trovano altresì applicazione ai fatti anteriori</i>”, sicché esso si applica senza alcun dubbio anche nella fattispecie in esame.<br />	<br />
8. Anche nell’attuale quadro normativo, l’Amministrazione ha dunque l’obbligo giuridico di far venir meno la occupazione <i>sine titulo</i> e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.<br />	<br />
Essa o deve restituire i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure deve attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell’area da parte del soggetto attuale possessore.<br />	<br />
9 .Nel caso di specie la rilevanza dell’art. 42 bis cit. appare indubbia, poiché sull’area occupata senza titolo (in base agli atti annullati in sede di giustizia amministrativa) sono state realizzate opere di sicuro interesse pubblico, in quanto prese in considerazione nella originaria delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e funzionali alla connessione con la viabilità esterna dell’Interporto Marcianise-Maddaloni.<br />	<br />
Ritiene la Sezione che, in assenza di atti di natura ablatoria ex art. 42 bis o di contratti di acquisto delle relative aree, sussiste il suo potere-dovere di avvalersi (anche per il tramite del commissario ad acta) del Genio civile e del Prefetto di Caserta e di disporre – con le necessarie cautele per la pubblica incolumità – la materiale rimozione, anche con l’esplosivo, delle opere che attualmente risultano senza titolo.<br />	<br />
Tuttavia, ritiene anche la Sezione che – nel presente giudizio di ottemperanza ed in questa fase – essa debba avvalersi dei propri poteri tipici della giurisdizione di merito e dunque che debba tenere in debito conto le esigenze di interesse pubblico che militano – in attesa delle determinazioni da fare assumere ai sensi dell’art. 42 bis &#8211; nel senso del provvisorio mantenimento del nodo stradale ormai completato e da tempo aperto al pubblico transito (in quanto consente la prosecuzione di attività industriali e commerciali, nell’ambito delle quali svolgono il loro lavoro centinaia di addetti, che non potrebbero altrimenti più lavorare).<br />	<br />
10. La Sezione ritiene che la competenza sulla gestione della vicenda (con l’alternativa tra l’emazione dell’atto di acquisizione e la materiale demolizione dell’opera ad opera del Genio Civile) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br />	<br />
Infatti, le opere pubbliche e quelle di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell’Interporto di Marcianise-Maddaloni rientrano, come risulta dalla originaria sentenza di annullamento del 2005 su cui si è formato il giudicato, nel campo di applicazione della legge n. 443 del 2001 (in conformità a quanto disposto dal CIPE), sicché tale Amministrazione centrale risulta anche titolare del potere previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri.<br />	<br />
La Sezione dunque dispone che:<br />	<br />
a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente sentenza), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche mediante il commissario ad acta già nominato dal Ministro in data 16 giugno 2011 nella persona dell’ing. Giovanni Gugliemi (ovvero con altro funzionario incaricato), trasmetta ai proprietari – per il tramite del loro difensore costituito nel presente giudizio – l’avviso di avvio del procedimento previsto dall’art. 42 bis del testo unico degli espropri, consentendo loro, entro un termine non inferiore a sette giorni, di rappresentare il loro punto di vista sia sulla complessiva vicenda e sulla sussistenza o meno di un interesse pubblico, tale da giustificare l’emanazione dell’atto di acquisizione, sia sul valore dell’area in questione (specificando il suo ipotizzato valore complessivo ovvero computandolo a metro quadrato);<br />	<br />
b) decorsi i medesimi termini, entro i successivi sessanta giorni, il commissario:<br />	<br />
b1) debba emanare il formale provvedimento di acquisizione dell’area, ai sensi dell’art. 42 bis, disponendo l’onere a carico della società Interporto Sud Europa, che sarebbe risultata beneficiaria nel caso di emanazione del decreto di esproprio (salva la sua facoltà di proporre opposizione al giudice civile, come previsto dal testo unico sugli espropri);<br />	<br />
b2) in alternativa, debba emettere un atto formale (di cui assumerà tutte le responsabilità), in cui dichiari che il Ministero delle Insfrastrutture e dei Trasporti non ritiene sussistenti i presupposti di emanazione dell’atto di acquisizione previsto dall’art. 42 bis, contestualmente dandone notizia al Genio Civile (affinché tale organo – senza indugio – con l’assistenza del Prefetto di Caserta si rechi sul posto e nel minore tempo possibile disponga la materiale demolizione del tracciato stradale), nonché alla procura competente della Corte dei Conti, affinché essa sia informata delle vicende che hanno condotto allo sperpero del denaro pubblico.<br />	<br />
Il commissario, non appena avrà emanato uno dei due provvedimenti da emanare in alternativa come previsto dalle precedenti lettere b1) e b2), invierà una articolata e documentata relazione alla Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.<br />	<br />
Ove tale termine trascorra inutilmente, senza atti formali, della vicenda sarà data notizia alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.<br />	<br />
11. La Sezione è consapevole della delicatezza degli interessi coinvolti e della nettezza delle misure sopra statuite, ma non può che evidenziare che nello Stato di diritto – anche in base agli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – le decisioni di giustizia, divenute irrevocabili, devono essere eseguite.<br />	<br />
E nella specie l’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto può avere luogo – come sopra rilevato &#8211; o nella riduzione in pristino del terreno in favore dei proprietari (con la spettanza anche del risarcimento del danno derivante dal ritardo della consegna) o nella emanazione del provvedimento di acquisizione (con la spettanza dell’indennizzo di cui all’art. 42 bis).<br />	<br />
12. Per le ragioni che precedono, la Sezione:<br />	<br />
&#8211; accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il suo commissario, emani un atto formale entro il termine sopra indicato, col quale o dispone l’acquisizione del terreno ex art. 42 bis<br />
&#8211; si riserva ogni ulteriore statuizione, su ulteriore impulso di una delle parti o del commissario, sull’importo che risulti spettante ai proprietari a titolo di risarcimento (che può essere quantificato solo dopo che sia stata definito il regime propriet<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (RG n. 7179/11), lo accoglie in parte e per l’effetto ordina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ed al commissario designato dal Ministro) di porre in essere le misure indicate in motivazione, attivando e concludendo il procedimento volto alla emanazione del provvedimento di acquisizione dell’area, ai sensi dell’art. 42 bis del testo unico sigli espropri, ovvero alla materiale rimozione del tratto stradale, con l’ausilio del Genio Civile, entro i termini ivi fissati<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Si riserva di fissare una ulteriore camera di consiglio su impulso di una delle parti, in ordine alle misure previste al punto 12 della motivazione.<br />	<br />
Dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente sentenza parziale, sia trasmessa – oltre che alle parti &#8211; anche:<br />	<br />
&#8211; alla procura regionale della Corte dei Conti della Campania;.<br />	<br />
&#8211; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Antonio Malaschini, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011</p>
<p align=justify>
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