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	<title>1/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2005 n.4831</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2005-n-4831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2005-n-4831/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2005-n-4831/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2005 n.4831</a></p>
<p>Pres. Maurizio Nicolosi, Est. Giovanni Zucchini.Edison S.p.A., Termica Boffalora s.r.l., Termica Milazzo s.r.l. (avv.ti Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi) c. Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e il Gas, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (avv. dello Stato) e n.c. Gestore della Rete di Trasformazione Nazionale S.p.A. (non costituito) 1. Energia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2005-n-4831/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2005 n.4831</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2005-n-4831/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2005 n.4831</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maurizio Nicolosi, Est. Giovanni Zucchini.<br />Edison S.p.A., Termica Boffalora s.r.l., Termica Milazzo s.r.l. (avv.ti Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi) c. Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e il Gas, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (avv. dello Stato) e n.c. Gestore della Rete di Trasformazione Nazionale S.p.A. (non costituito)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Energia elettrica – regolamento per l’effettuazione verifiche e sopralluoghi  sugli impianti di produzione energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione – natura – discrezionalita’ tecnica – annullamento per irragionevolezza o manifesta illogicita’ &#8211; ammissibilita’.</p>
<p>2.  Energia elettrica – criteri tecnici per le iniziative prescelte fissati da regolamento cip n. 6 del 29 aprile 1992 – successiva modifica peggiorativa – applicazione retroattiva – inammissibilita’.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I regolamenti approvati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con i quali vengono definiti i criteri per l’effettuazione di verifiche tecniche e sopralluoghi sugli impianti di produzione dell’energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione sono espressione di mera discrezionalità tecnica e, pertanto, giurisdizionalmente annullabili solo in presenza di vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità o irragionevolezza.</p>
<p>2. L’art. 3 comma 7 della legge 14.11.1995 stabilisce che i criteri tecnici stabiliti con regolamento CIP n. 6 del 29.04.1992 in relazione alle “iniziative prescelte” dal medesimo regolamento siano sostanzialmente “intangibili” e che detti criteri non possano, quindi, essere successivamente modificati in senso peggiorativo. Ciò premesso risulta illegittimo il successivo regolamento approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che determina nuovi criteri peggiorativi da applicarsi retroattivamente alle “iniziative prescelte”, già regolate dalla predetta determinazione CIP n. 6/92.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Sentenze: 4831/2005<br />
		Registro Generale:	550/2005 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA <br />
MILANO &#8211; SEZIONE IV</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: MAURIZIO NICOLOSI Presidente; ALESSANDRO CACCIARI Ref.; GIOVANNI ZUCCHINI Ref., relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica del 16 novembre 2005 <br />
Visto il ricorso 550/2005  proposto da:</p>
<p><b>EDISON S.P.A., TERMICA BOFFALORA S.R.L. e TERMICA MILAZZO S.R.L.</b> rappresentate e difese da: BUCELLO MARIO VIOLA SIMONA BASSI NICOLA con domicilio eletto in MILANO  PIAZZA ELEONORA DUSE, 1 presso BUCELLO MARIO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; PER L&#8217;ENERGIA ELETTRICA E IL GAS</b> rappresentata e difesa da: AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO  con domicilio eletto in MILANO VIA FREGUGLIA, 1 presso la sua sede</p>
<p><b>CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO </b>    rappresentata e difesa da:<br />
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO   con domicilio eletto in MILANOVIA FREGUGLIA, 1  presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A.</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
degli articoli 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4 e 9.3 del regolamento per l’effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 215 in data 14 dicembre 2004; nonché di tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
AUTORITA&#8217; PER L&#8217;ENERGIA ELETTRICA E IL GAS<br />
CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Udito il relatore Ref. Giovanni Zucchini e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;           </p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione n. 215/2004, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di seguito per brevità indicata anche come “Autorità” oppure “AEEG”, approvava il regolamento per l’effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione.<br />
Le imprese ricorrenti, tutte titolari di centrali di produzione di energia elettrica alimentate da fonti assimilate a quelle rinnovabili, impugnavano la suindicata deliberazione, denunciando l’illegittimità di alcune disposizioni contenute nell’allegato “A” al provvedimento gravato ed in particolare dei seguenti articoli:<br />
1) illegittimità del combinato disposto degli articoli 6.2, 6.3 e 7.3, laddove, per gli impianti soggetti alle prescrizioni del provvedimento CIP n. 6/1992, determina l’energia elettrica netta scomputando da quella lorda non solo l’energia assorbita dai servizi ausiliari, ma anche quella perduta nei trasformatori principali (si denuncia, in tal caso, la violazione dell’art. 3, comma 7°, legge 481/1995, del provvedimento CIP 6/1992, la violazione del principio di affidamento, oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili);<br />
2) illegittimità dell’art. 6.8, laddove, ai fini degli arrotondamenti, prevede, per l’Indice di risparmio energetico (IRE) ed il Limite termico (LT) previsti dalla deliberazione n. 42/2002, l’arrotondamento alla terza cifra decimale, mentre per l’Indice energetico (IEN) previsto dal provvedimento CIP 6/1992, l’arrotondamento avviene alla seconda cifra decimale (si denuncia, anche in tal caso, la violazione dell’art. 3, comma 7°, legge 481/1995, del provvedimento CIP 6/1992, la violazione del principio di affidamento, oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili);<br />
3) illegittimità dell’art. 9.3, punto 9, laddove prevede che la fruizione degli incentivi di cui al provvedimento CIP 34/1990 spetta soltanto agli impianti la cui data inzio lavori o entrata in esercizio sia successiva all’entrata in vigora del provvedimento CIP 34/1990 e anteriore all’entrata in vigore del provvedimento CIP 6/1992, mentre, ai sensi del titolo VII, punto 5 di quest’ultimo, i benefici del provvedimento CIP 34/1990 valgono anche per gli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento CIP 6/1992, sia stato avviato o espletato l’iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti (anche in questa ipotesi si rileva la violazione dell’art. 3, comma 7°, legge 481/1995, del provvedimento CIP 6/1992, la violazione del principio di affidamento, oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili);<br />
4) illegittimità dell’art. 7.4, sull’idoneità degli strumenti di misura dell’energia, visto che le norme tecniche richiamate nell’articolo (ISO 2314 e IEC 953-2) concernono la fase di collaudo e non di esercizio dell’impianto e tenuto conto, altresì, che l’articolo prevede dei margini di incertezza tollerabili per le misure delle principali grandezze energetiche, riferiti non al fondo scala (vale a dire al valore massimo rilevabile dallo strumento), bensì al valore concretamente misurato della grandezza (in tal caso le ricorrenti denunciano l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, assenza di motivazione ed irragionevolezza);<br />
5) illegittimità dell’art. 6.7, sulla valutazione della quantità di combustibile fossile, strettamente indispensabile per sostenere la combustione di combustibili di recupero aventi basso potere calorifico, in quanto i parametri dettati dall’AEEG sarebbero astratti ed aprioristici e come tali insufficienti per la corretta valutazione di cui sopra (anche per tale ultima ipotesi, si denuncia l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, assenza di motivazione ed irragionevolezza).<br />
Si costituivano in giudizio l’Autorità e la Cassa Conguaglio, entrambe assistite dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
In vista dell’udienza di merito, le parti depositavano memorie illustrative delle proprie posizioni.<br />
In particolare, le ricorrenti, oltre a confermare i motivi dell’atto introduttivo, rilevavano la presunta contrarietà della deliberazione n. 215/2004 con la direttiva CE n. 34 del 1998 e con la legge n. 317/1986 (cfr. pagg. 11-13 della memoria depositata il 10.11.2005).<br />
All’udienza pubblica del 16.11.2005, la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso merita parziale accoglimento.</p>
<p>1. In particolare, deve ritenersi fondato il primo motivo di gravame.<br />
Infatti, il provvedimento CIP 6/1992, al titolo I, determina l’energia elettrica utile al netto dell’energia assorbita dai servizi ausiliari, senza alcun cenno all’energia assorbita dai trasformatori.<br />
Soltanto con la deliberazione dell’Autorità n. 42/2002 (art. 1.1, lett. n), l’energia elettrica netta viene calcolata tenendo conto sia di quella destinata ai servizi ausiliari sia delle perdite nei trasformatori principali.<br />
Anche la deliberazione impugnata, confermando la pregressa n. 42/2002, assimila i trasformatori principali ai servizi ausiliari di impianto, disponendo però che tale valutazione si applichi anche agli impianti soggetti al CIP 6/1992.<br />
Tale assimilazione appare illegittima, visto che lo stesso legislatore (art. 3, comma 7°, legge 481/1995), ha previsto espressamente la perdurante applicazione del provvedimento CIP 6/1992 alle iniziative prescelte, ai fini della stipula delle relative convenzioni, alla data di entrata in vigore della legge 481/1995, vale a dire al 19.11.1995 (sulla sostanziale “intangibilità” del provvedimento CIP 6/1992, preme citare le decisioni del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 155/2002 e n. 960/2002, rese in cause in cui è stata parte l’AEEG).<br />
La deliberazione impugnata ha, fra l’altro senza alcuna motivazione, modificato in senso peggiorativo la disciplina del provvedimento CIP 6/1992, disponendo altresì una sostanziale applicazione retroattiva della deliberazione n. 42/2002, non giustificabile in alcun modo.<br />
Di conseguenza, deve dichiararsi l’illegittimità del combinato disposto dei citati articoli 7.3, 6.2 e 6.3, laddove, per gli impianti soggetti al provvedimento CIP 6/1992, determina l’energia elettrica prodotta al netto non solo di quella assorbita dai serivizi ausiliari ma anche di quella assorbita dai trasformatori principali.</p>
<p>2. Anche il terzo motivo merita accoglimento, per ragioni analoghe a quelle sopra esposte.<br />
Infatti, il provvedimento CIP 6/1992, al punto 5 del titolo VII, ammette ai benefici del CIP 34/1990, fra gli altri, gli impianti per i quali sia stato avviato o espletato l’iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti. Al contrario, la deliberazione impugnata (art. 9.3 dell’allegato “A”), inspiegabilmente non menziona tali impianti, apportando così un’illegittima modifica, in senso peggiorativo, al provvedimento CIP 6/1992, non consentita dalla legge vigente (L. 481/1995, art. 3, comma 7°).<br />
Deve, pertanto, essere annullato l’art. 9.3 dell’allegato “A” alla delibera impugnata, laddove esclude dall’applicazione del provvedimento CIP 34/1990 gli impianti di cui sopra, menzionati dal titolo VII, punto 5 del provvedimento CIP 6/1992.<br />
Gli altri motivi di ricorso non sono invece fondati.</p>
<p>3. Quanto al motivo n. 2 (sugli arrotondamenti), rileva il Collegio che, nel provvedimento CIP 6/1992, l’indice IEN è espresso con due cifre decimali (v.si titolo I, ove si parla di <<Ien (…) maggiore o uguale 0,51>>). Non pare, pertanto, irragionevole o illogica la scelta dell’art. 6.8, che prevede un’approssimazione conforme a quella indicata nel provvedimento CIP.<br />
A diversa conclusione non induce la lettura delle note del Ministero dell’Industria, prodotte dalle ricorrenti quali documenti 5, 6 e 7, ove l’Amministrazione esprime l’indice IEN con tre cifre decimali. Le note suddette costituiscono, infatti, manifestazione di una mera prassi amministrativa, peraltro apparentemente non rispettosa del provvedimento CIP, prassi che non può certo scalfire la chiara indicazione conteuta nel provvedimento in questione.</p>
<p>4. Anche il quarto motivo deve essere respinto.<br />
La scelta dell’Autorità di richiamare, per la verifica dell’idoneità degli strumenti di misura, le norme tecniche sul collaudo degli impianti (ISO 2314 e IEC 953-2), oltre che di riferire il margine di incertezza al valore misurato e non al fondo scala, costituiscono manifestazioni di discrezionalità tecnica, non inficiate da manifesta illogicità o irragionevolezza, quanto piuttosto ispirate all’esigenza di fissare regole il più possibile certe- quali quelle che si rapportano alle specifiche tecniche  progettuali oggetto di collaudo- per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’assimibilità delle fonti energetiche utilizzate a quelle rinnovabili.<br />
L’attività di verifica e controllo appare del resto tanto più rilevante, se si pensa ai benefici che il legislatore assicura agli impianti che utilizzano tali fonti (si veda l’art. 11 del D. Lgs. 79/1999).</p>
<p>5. Per analoghe ragioni deve respingersi il quinto motivo, in ordine alla verifica della quantità di combustibile fossile strettamente indispensabile, da utilizzarsi nell’impianto.<br />
L’Autorità, nel proprio provvedimento, si riferisce, in primo luogo, a criteri che sembrano garantire un adeguato margine di certezza (valori garantiti dal costruttore e/o rilevabili in fase di collaudo), ammettendo peraltro (v.si ultimo comma dell’art. 6.7), che il produttore possa documentare e/o motivare situazioni di esercizio che abbiano causato scostamenti nei confronti dei dati progettuali.<br />
Non pare, al Collegio, che tale disciplina tecnica sia irragionevole o illogica, né nasca da un travisamento dei fatti a base della decisione.<br />
Preme ancora rilevare, in ordine al quarto ed al quinto motivo di gravame, che con riguardo alle condizioni per il riconoscimento dei benefici previsti per la cogenerazione, ed alla loro eventuale eccessiva gravosità, Codesta Sezione si era già pronunciata, con sentenza n. 1144/2005, mettendo in evidenza, fra l’altro, che:<br />
<< (…) in questa sede si discute circa le condizioni di ammissibilità degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai benefici stabiliti dalla normativa esistente, in particolare per quanto riguarda l’accesso prioritario al servizio di trasmissione e dispacciamento e l’esonero dall’obbligo di immettere, nel sistema elettrico nazionale, energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente al 31 marzo 1999. Tali benefici possono essere concessi solo in misura limitata, poiché limitata è la possibilità di carico del sistema elettrico. Appare quindi logico che l’accesso a detti benefici venga riservata -nel rispetto del principio di concorrenza- a quegli impianti che utilizzano le migliori tecnologie e che, come stabilito dalla normativa, producono un significativo risparmio di energia >>; ed ancora che: << la scelta dell’Autorità di stabilire un’alta soglia di accesso per la fruizione dei benefici della cogenerazione non appare irrazionale, né tale soglia sembra oggettivamente irraggiungibile: tale scelta si pone, piuttosto, quale incentivo al miglioramento dell’efficienza nel settore, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (T.A.R. Lombardia – Milano, II, 19 dicembre 2002 n. 5279) >>.<br />
In conclusione: qualora, come nel caso di specie, le scelte di carattere tecnico dell’AEEG non siano suscettibili di censure sotto il profilo della manifesta illogicità o irragionevolezza, la fissazione di soglie anche rigorose per l’ammissione ai benefici della cogenerazione o dell’assimibilità delle fonti energetiche a quelle rinnovabili, appare aderente al dettato legislativo ed alla ratio della politica di incentivazione delle fonti rinnovabili o assimilate.</p>
<p>6. Quanto al motivo dedotto per la prima volta nella memoria difensiva (violazione della direttiva CE 98/34 e della legge 317/1986), lo stesso è inammissibile, non essendo stato fatto valere nell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p>7. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e per l’effetto annulla la deliberazione dell’AEEG n. 215/2004 per quanto attiene al combinato disposto degli artt. 7.3, 6.2 e 6.3 dell’allegato “A” della deliberazione stessa, nei sensi e nei limti di cui in motivazione e per quanto attiene all’art. 9.3 dell’allegato “A” della deliberazione medesima, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Rigetta per il resto il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano, il 16 novembre 2005, nella camera di consiglio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-1-12-2005-n-4831/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2005 n.4831</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/12/2005 n.2977</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-1-12-2005-n-2977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-1-12-2005-n-2977/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-1-12-2005-n-2977/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/12/2005 n.2977</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Dongiovanni Accisa S.r.l. (cessionaria Cetti S.p.a,) (Avv.ti M.Zoppolato e A.Canta) c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (Avv. M.Bucello) sugli effetti dell&#8217;annullamento delle attestazioni SOA 1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Attestazioni SOA – Revoca da parte dell’Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici per false dichiarazioni rese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-1-12-2005-n-2977/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/12/2005 n.2977</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-1-12-2005-n-2977/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 1/12/2005 n.2977</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio  – Est. Dongiovanni<br /> Accisa S.r.l. (cessionaria Cetti S.p.a,) (Avv.ti M.Zoppolato e A.Canta) c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (Avv.  M.Bucello)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti dell&#8217;annullamento delle attestazioni SOA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Attestazioni SOA – Revoca da parte dell’Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici per false dichiarazioni rese all’atto del rilascio – Sono atti di annullamento ex tunc</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Attestazioni SOA – Annullamento da parte dell’Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici – Effetti sui provvedimenti di aggiudicazione degli appalti<br />
3. Contratti della P.A. – Contratto d’appalto &#8211; Subentro del cessionario d’azienda ex 35 legge n. 109/1994 – Nel caso di annullamento attestazione SOA del cedente – Possibilità – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I provvedimenti con i quali l’Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici revoca le attestazioni SOA, per false dichiarazioni rese all’atto del rilascio delle attestazioni stesse, devono intendersi tecnicamente quali atti di annullamento con efficacia ex tunc.</p>
<p>2. L’annullamento da parte dell’Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici dell’attestazione SOA rende conseguentemente illegittima l’aggiudicazione dei lavori a suo tempo disposta dalla stazione appaltante, poiché in assenza di tale attestazione l’impresa non avrebbe potuto partecipare e, comunque nel caso di presentazione dell’offerta, ne sarebbe stata esclusa.</p>
<p>3. Nel caso di annullamento da parte dell’Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici dell’attestazione SOA e di conseguente annullamento dell’aggiudicazione a suo tempo disposta dalla stazione appaltante sul presupposto di tale attestazione, non è invocabile, da parte della Società cessionaria dell’azienda cui era stato aggiudicato l’appalto, il regime giuridico di cui all’art. 35 legge n. 109/1994.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti dell’annullamento delle attestazioni SOA.</span></span></span></p>
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