<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>09/04/2024 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/09-04-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/09-04-2024/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 07:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>09/04/2024 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/09-04-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 07:27:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88523</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Art. 15 T.U. Espropri &#8211; Interpretazione. L&#8217;art. 15 del T.U. espropri, al primo comma, prevede che “Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Art. 15 T.U. Espropri &#8211; Interpretazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 15 del T.U. espropri, al primo comma, prevede che “<em>Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata</em>”. In forza di tale norma è consentito l’accesso nell’area interessata per eseguire rilievi e operazioni propedeutiche anche alla progettazione di opere pubbliche e all’attuazione di piani urbanistici. Quindi, l’ambito applicativo dell’art. 15 del T.U. espropri non è esclusivamente limitato alle aree destinate ad essere direttamente incise dal futuro esercizio del potere ablatorio, ossia quelle da espropriare e/o da occupare.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione normativa di cui all’art. 15 del T.U. espropri trova il suo antecedente nell’art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che ammetteva la possibilità di introdursi nelle proprietà private per la redazione del progetto di massima, ma con minori garanzie rispetto a quelle previste dalla normativa attualmente in vigore. Peraltro, atteso che l’accesso ad aree private ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropri risulta meramente preordinato allo svolgimento di operazioni di carattere preparatorio – come occorso nel caso di specie, in cui vengono in rilievo operazioni di indagine funzionali alla progettazione e, dunque, preliminari e strumentalmente ancillari rispetto alla realizzazione vera e propria dell’opera pubblica – lo stesso determina una limitatissima compressione dei diritti dominicali dei proprietari delle aree interessate, in quanto con il gravato provvedimento non viene disposta alcuna occupazione, né vengono apposti vincoli preordinati all’esproprio. Ciò, nel ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi in giuoco effettuato a monte dal legislatore, risulta pienamente compatibile con il minimo sacrificio imposto ai proprietari delle aree interessate dall’accesso, ai quali è richiesto solamente di tollerare lo svolgimento delle operazioni di misurazione per il tempo necessario alla loro ultimazione, operazioni che, nel caso di specie, risultano funzionali al soddisfacimento di precipue esigenze di carattere pubblicistico.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sapone &#8211; Est. Biffaro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6551 del 2023, proposto da Tim S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Italferr S.p.A. e Ambiente S.p.A., non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento RFI di autorizzazione n. 76 del 16.12.2022 pervenuto in data 28.2.2023 nella parte in cui si autorizza l’accesso al fondo in proprietà di TIM per eseguire analisi sulla presenza di contaminanti con decorrenza 6 marzo 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società ricorrente impugnava l’autorizzazione n. 76 del 16 dicembre 2022 di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“<em>RFI</em>”), con la quale, ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropriazioni, si autorizzava il personale tecnico di Ambiente S.p.A., APPA – Trento, Italferr S.p.A. e Tecnoverifiche S.r.l. ad accedere a un fondo del quale è comproprietaria la società ricorrente, per eseguire le indagini volte alla caratterizzazione per mezzo di soil gas e/o camere di flusso mediante campionamento e successive analisi di laboratorio, propedeutiche allo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (“<em>PFTE</em>”) denominato “<em>Circonvallazione di Trento</em>”, costituente il Lotto 3A della linea ferroviaria “Verona–Brennero”.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Per comprendere l’ambito nel quale si colloca il provvedimento impugnato nel presente giudizio occorre evidenziare che la “<em>Circonvallazione di Trento</em>” è parte di un’opera ferroviaria più ampia, identificata come «<em>Direttrice Brennero-Verona-Bologna/Tratta di valico e tratta di adduzione – Valico e accesso al Brennero/Accesso al Brennero – Potenziamento linea Fortezza-Verona</em>», che ricade nel Corridoio europeo TEN-T “<em>Scandinavia-Mediterraneo</em>”, di collegamento tra Helsinki e La Valletta, passando per il centro Europa, la dorsale tirrenica e le principali città siciliane, con una lunghezza di 9.400 km.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.1. Si tratta di un progetto di interesse nazionale, inserito fin dal 2001 nel primo programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione n. 121/2001 e confermato dalla successiva deliberazione n. 130/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">L’opera è stata quindi inserita nell’allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, <em>sub</em> 2) «<em>Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione)</em>» ed è finanziata nell’ambito della Missione 3, Componente 1, come risulta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 24 settembre 2021, serie generale n. 229.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.2. L’approvazione di tale progetto ha seguito il procedimento previsto dalla normativa relazionata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“<em>PNRR</em>”), ossia dagli artt. 44 e ss. del decreto-legge n. 77/2021 (applicabile agli interventi inseriti nell’allegato IV del medesimo testo normativo, fra i quali appunto compare il progetto in questione), con la finalità di assicurare la realizzazione delle infrastrutture pubbliche fondamentali con procedure amministrative accelerate e per quanto possibile semplificate.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine è prevista l’approvazione dell’opera, nel livello di progettazione definito come PFTE, mediante procedimenti simultanei, ma autonomi, con cadenze temporali definite, i cui esiti trovano infine componimento nella determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prevista dal sesto comma del suddetto art. 44, e nel successivo completamento della progettazione in base alle prescrizioni impartite nel procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.3. Il PFTE iniziale dell’opera della quale si discute è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, istituito ai sensi dell’art. 44 del citato d.l. n. 77/2021, che si è espresso con il parere n. 1/2021, reso nella seduta del 17 dicembre 2021, ritenendo che il progetto potesse proseguire il suo <em>iter</em> con alcune prescrizioni da attuare secondo il programma indicato nell’anzidetto parere.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.4. In seguito al dibattito pubblico, il progetto è stato sottoposto alle competenti Direzioni generali del Ministero della transizione ecologica (“<em>Mite</em>”) e del Ministero della cultura (“<em>Mic</em>”), ai fini della valutazione di impatto ambientale (“<em>VIA</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto del Mite, di concerto con il Mic, n. 83 del 31 maggio 2022, è stato espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’opera, sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 1 del 29 aprile 2022, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali indicate negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto. Il decreto è stato poi pubblicato in data 31 maggio 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.5. RFI in data 18 luglio 2022, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 44, comma 4, del decreto legge 77/2021 e dell’art. 14-<em>bis</em>, comma 5, della legge 241/1990, ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi con la quale è stato approvato il PFTE del “<em>Lotto 3A: Circonvallazione di Trento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La determinazione è stata pubblicata e poi trasmessa al Comitato Speciale ai fini dell’adozione della determinazione motivata prevista dall’art. 44, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comitato Speciale, nella sua adunanza del 5 agosto 2022, ha poi adottato la determinazione motivata n. 2/2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.6. La Commissaria straordinaria per l’opera in questione, con ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022, ha quindi preso atto dell’intervenuta adozione della sopra citata determinazione del Comitato Speciale, nonché delle prescrizioni alla cui ottemperanza è stata subordinata l’approvazione del progetto delle opere, riportate nell’Allegato 1 “<em>Prescrizioni e raccomandazioni</em>” che forma parte integrante dell’ordinanza stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto è stato adeguato ed è stata verificata l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi, di VIA e tramite la determinazione motivata del Comitato Speciale, ai sensi dell’art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021, ed è quindi stata bandita la gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dell’opera, poi regolarmente aggiudicata e consegnata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Come chiarito da RFI in corso di causa, il progetto ha dovuto tener conto, in generale, degli aspetti ambientali e in particolare dell’interessamento di alcune aree di speciale rilevanza sotto il profilo ambientale, fra le quali alcuni siti di risalente contaminazione nei pressi della citta di Trento, individuati come siti di interesse nazionale (“<em>SIN</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Più in dettaglio, nell’ambito della progettazione dell’opera, anche a seguito di affinamenti progettuali e di prescrizioni imposte nelle varie fasi di approvazione, sono state ritenute necessarie indagini sulle condizioni ambientali di alcuni siti contaminati – fra i quali quello nel quale ricade la proprietà della parte ricorrente, interessati dall’opera o comunque prossimi alle aree di cantierizzazione o di esecuzione – al fine di evitare che l’opera interferisse con le bonifiche in corso, nonché di assicurare condizioni di sicurezza sia per i lavoratori impiegati, sia per la popolazione insediata nella zona.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Il gravato provvedimento è stato funzionalmente adottato per ottemperare alle prescrizioni imposte in sede di approvazione dell’opera, come risulta dalle premesse dello stesso e tenuto conto che:</p>
<p style="text-align: justify;">– il Comune di Trento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23 febbraio 2022, ha rilevato che i dati utilizzati negli elaborati progettuali e nello Studio di Impatto Ambientale relativamente all’analisi del rischio per i lavoratori relativi al soil gas (vapori provenienti dai terreni inquinati) erano datati. Tale ente locale ha, dunque, ritenuto necessaria una nuova campagna preventiva – mediante l’utilizzo di sonde o soluzioni alternative da concordare con gli enti competenti per effettuare le misurazioni – al fine di attualizzare detti dati (cfr. doc. 12, pagg. 6-13 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– la Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 274 del 25 febbraio 2022, ha espresso parere positivo nella procedura di VIA-PNRR, richiamando l’esigenza di una serie di indagini sui siti indicati, illustrando le cautele e le peculiarità delle diverse tecniche di analisi, ossia con la misurazione soil gas e l’uso delle cosiddette camere di flusso (cfr. doc. 13, pagg. 29 e 31, della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– la Commissione tecnica PNRR-PNIEC presso il Mite, con nota, prot. n. 1157 del 1° marzo 2022 (cfr. doc. 14 della produzione di RFI), ha chiesto integrazioni al progetto presentato. In particolare, con riferimento agli interventi previsti nel perimetro del SIN “Trento Nord”, dopo che al punto 12 della richiesta della Commissione tecnica PNRR-PNIEC è stato segnalato che “<em>il progetto proposto presenta diverse interazioni con il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di ‘Trento Nord’ sia in riferimento allo sviluppo lineare della ferrovia e all’ingombro delle opere accessorie (quali sottopassaggi ferroviari e pedonali) sia in relazione alla previsione di utilizzare parte delle aree del SIN con funzioni di aree di stoccaggio</em>”, si è pure rappresentato quanto segue “<em>come già ipotizzato dal Proponente nella documentazione trasmessa, di integrare il progetto con gli esiti di una futura campagna di monitoraggio del soil gas (i dati utilizzati dal Proponente si riferiscono al 2015) stante la necessità di verificare l’esposizione dei lavoratori in corrispondenza dei siti ex SLOI ed ex Carbochimica</em>” (punto 12.3.b);</p>
<p style="text-align: justify;">– la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 1 del 29 aprile 2020 (doc. 15 produzione RFI), adottato nella procedura VIA, con la condizione n. 7 (pag. 72), dopo aver richiamato l’art. 242-<em>ter</em> del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai SIN, ha raccomandato che prima della cantierizzazione venisse realizzata una caratterizzazione dei fondi in vista della gestione dei terreni movimentati, sotto la vigilanza del Ministero e con il coinvolgimento della Provincia e dell’APPA. Tale prescrizione è stata poi ripresa nell’ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022 del Commissario straordinario – <em>sub</em> condizione A36 – (cfr. doc. 10, pag. 31, della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. RFI, inoltre, ha evidenziato come nell’affinamento del progetto, funzionale al suo adeguamento alle richieste emerse nel corso del dibattito pubblico, nonché a quelle formulate dagli enti territoriali che si sono espressi in sede di conferenza di servizi, siano state rimosse le aree di stoccaggio che insistevano sul SIN “Trento Nord”, pur rimanendo un’area di stoccaggio (individuata come AS.01) in prossimità dello stesso SIN che, pertanto, risulta in parte ancora interessato dalle lavorazioni e occupazioni previste nel progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. RFI, in conformità al PFTE e alle prescrizioni ad esso apposte, ha dunque organizzato un piano di indagini ambientali, affidandone l’esecuzione a Italferr – società di presidio ingegneristico del gruppo Ferrovie dello Stato, che si occupa del complesso di servizi ed adempimenti tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o tecnologici della rete ferroviaria – che, a sua volta, si avvale della Società Ambiente S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il fine di illustrare il piano di indagine era stata programmata una conferenza presso il Comune di Trento in data 16 marzo 2022, della quale era stata informata anche la società ricorrente (che vi ha poi preso parte da remoto).</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. In seguito alla suddetta conferenza di presentazione del programma di indagini, sono occorsi i seguenti accadimenti:</p>
<p style="text-align: justify;">– la società ricorrente, in data 18 marzo 2022, ha chiesto un confronto di natura tecnica e Italferr, in data 25 marzo 2022, ha fornito i riferimenti tecnici (cfr. docc. 18 e 19 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– la società ricorrente, con nota prot. 224624 del 12 aprile 2022, ha autorizzato la campagna di indagine chiedendo che alle attività partecipassero anche i suoi consulenti tecnici (cfr. doc. 20 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– Italferr, con nota prot. ACGN.PMBRVT.0047578.22.U del 26 aprile 2022, ha comunicato alla società ricorrente di prendere atto della disponibilità manifestata, avvisandola che erano in corso le attività di coordinamento fra i laboratori coinvolti e che al termine delle attività di “intercalibrazione” sarebbe stato comunicato l’avvio delle attività di campo (cfr. doc. 21 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– Italferr, con nota prot. ACGN.PMBRVT.0055275.22.U del 10 maggio 2022, ha trasmesso alle amministrazioni coinvolte l’aggiornamento del Piano di indagine in base alle richieste della società ricorrente (cfr. doc. 22 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– Italferr, con nota prot. ACGN.PMBRVT.0083099.22.U. del 5 luglio 2022, ha comunicato al MiTE il Piano di monitoraggio soil gas/camere di flusso/cantiere pilota, in ottemperanza alla condizione n. 7 del parere n. 1 del 29 aprile 2022 e all’art. 2 della VIA ministeriale (cfr. doc. 23 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– Italferr, con nota prot. DGPI.AGPN.PMBRVT.0098433.22.U del 4 agosto 2022, ha comunicato ai privati le date di avvio della campagna di indagine, condividendo il protocollo analitico di analisi già concordato con APPA e chiedendo la disponibilità relativamente alle date indicate e a quelle concordate (cfr. doc. 24 della produzione di RFI). Italferr, con nota prot. DGPI.AGPN.PMBRVT.0098535.22.U, ha comunicato al Mite e alle altre amministrazioni le date di esecuzione dei campionamenti (cfr. doc. 25 della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. La società ricorrente, con nota prot. n. 227478 del 5 agosto 2022, si è opposta all’accesso alle aree di cui risulta comproprietaria, mentre gli altri comproprietari hanno manifestato il proprio consenso (cfr. doc. 26 della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Ambiente S.p.A., in data 6 ottobre 2022, ha comunicato l’avvio del procedimento di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. doc. 27 della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente, in data 12 ottobre 2022, ha confermato il diniego di accesso (cfr. doc. 28 della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. RFI, in data 16 dicembre 2022, ha adottato la gravata autorizzazione all’accesso, notificata in data 28 febbraio 2023 da Ambiente S.p.A. e destinata ad essere eseguita in data 6 marzo 2023. Tuttavia, stante l’opposizione della società ricorrente, l’accesso non è stato eseguito in tale data.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La società ricorrente insorgeva avverso tale autorizzazione con la proposizione di un ricorso incardinato dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 49 del 14 aprile 2023 il T.R.G.A. ha accolto l’eccezione di RFI e ha dichiarato la sua incompetenza territoriale indicando questo Tribunale quale giudice competente, dinanzi al quale la società ricorrente ha poi riassunto il giudizio con ricorso notificato in data 25 aprile 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “<em>Violazione di legge: violazione dell’art, 15 TU espropriazioni e violazione dell’art. 242 ter Codice Ambiente.</em> <em>Eccesso di potere per contraddittorietà: Violazione dell’ordinanza n. 3 dell’8.9.2022 e della VIA 29.12.2022 &lt;&gt; nella parte in cui si prevede che il progetto di passante non interferisca (non riguardi) con siti contaminati</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “<em>Violazione dell’art. 11 legge 241 del 1990. L’accesso al sito per ragioni non espropriative ma ambientali da accordo di programma è riservato ai proprietari</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. La società ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “<em>Violazione dell’art. 15 Testo unico espropriazione. I tempi non sono legittimi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.3. La società ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “<em>Eccesso di potere per sproporzione e difetto di motivazione, rispetto ai dati ambientali che attestano un netto miglioramento attestati da Appa. Non vi è alcuna urgenza in tale contesto o necessità di svolgere analisi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. RFI, in data 4 maggio 2023, si costituiva in giudizio e con successiva memoria del 5 maggio 2023 eccepiva l’infondatezza del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. La società ricorrente, con memoria depositata in data 5 maggio 2023, insisteva per l’accoglimento della domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. La Sezione, con ordinanza n. 2427 dell’11 maggio 2023, rigettava la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2469 del 16 giugno 2023, rigettava l’appello cautelare proposto dalla società ricorrente avverso la predetta ordinanza n. 2427/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. La società ricorrente, con memoria depositata in data 21 febbraio 2024, riepilogava i motivi di doglianza, replicava alle difese di RFI e insisteva per la fondatezza del gravame, stante la prospettata illegittima compressione del proprio diritto di proprietà sull’area interessata dalle indagini.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la società ricorrente evidenziava che: <em>i)</em> le indagini erano ancora in corso, essendosi protratte per un periodo eccessivamente lungo; <em>ii)</em> le analisi si sarebbero svolte anche con l’uso di provette contaminate, in violazione delle relative linee guida, al fine di dimostrare che anche il fondo di sua proprietà risulta contaminato; <em>iii)</em> RFI avrebbe rifiutato il contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.6. RFI, con memoria depositata in data 18 marzo 2024, controdeduceva alle difese spiegate dalla società ricorrente con la memoria del 21 febbraio 2024, eccependo l’inammissibilità dei nuovi profili di doglianza non ritualmente introdotti con ricorso o memoria notificata.</p>
<p style="text-align: justify;">RFI eccepiva anche l’infondatezza di tali ulteriori profili di censura, atteso che gli stessi riguardavano la fase esecutiva delle indagini e, quindi, esulavano dalla questione della legittimità del gravato provvedimento, instando per la reiezione dell’intero gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">2.7. Tanto la società ricorrente, quanto RFI, con successive memorie di replica insistevano, rispettivamente, per l’accoglimento e la reiezione del ricorso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">2.8. All’udienza pubblica del 3 aprile 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Collegio, in via preliminare, ritiene meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità sollevata da RFI con riferimento agli ulteriori profili di doglianza articolati dalla società ricorrente con la memoria non notificata del 21 febbraio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza, infatti, “<em>nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il “thema decidendum” (da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2012 n. 2878)</em>” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1715 del 26 marzo 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Collegio, per quel che concerne il merito della controversia, ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento sia per violazione dell’art. 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“<em>T.U. espropri</em>”) e dell’art. 242-<em>ter</em> del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia per eccesso di potere per contraddittorietà con l’ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022 e con la VIA del 29 dicembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Ad avviso del Collegio – a prescindere dai possibili profili di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, stante il carattere non immediatamente lesivo dell’autorizzazione impugnata come a più riprese affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 1986, n. 458; Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 1979, n. 558; tale orientamento è stato seguito a più riprese anche dal giudice amministrativo di prime cure, cfr. T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, 27 marzo 1990, n. 353; T.A.R. Basilicata, sez. I, 19 gennaio 2010, n. 16; T.A.R. Calabria, sezione staccata Reggio Calabria, 10 aprile 2017, n. 332) – risultano innanzitutto infondati i profili di censura relativi alla prospettata violazione dell’art. 15 del T.U. espropri.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.1. Tale disposizione normativa, al primo comma, prevede che “<em>Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In forza di tale norma è consentito l’accesso nell’area interessata per eseguire rilievi e operazioni propedeutiche anche alla progettazione di opere pubbliche e all’attuazione di piani urbanistici.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, quindi, l’ambito applicativo dell’art. 15 del T.U. espropri non è esclusivamente limitato alle aree destinate ad essere direttamente incise dal futuro esercizio del potere ablatorio, ossia quelle da espropriare e/o da occupare.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.2. La previsione normativa di cui all’art. 15 del T.U. espropri trova il suo antecedente nell’art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che ammetteva la possibilità di introdursi nelle proprietà private per la redazione del progetto di massima, ma con minori garanzie rispetto a quelle previste dalla normativa attualmente in vigore.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, atteso che l’accesso ad aree private ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropri risulta meramente preordinato allo svolgimento di operazioni di carattere preparatorio – come occorso nel caso di specie, in cui vengono in rilievo operazioni di indagine funzionali alla progettazione e, dunque, preliminari e strumentalmente ancillari rispetto alla realizzazione vera e propria dell’opera pubblica – lo stesso determina una limitatissima compressione dei diritti dominicali dei proprietari delle aree interessate, in quanto con il gravato provvedimento non viene disposta alcuna occupazione, né vengono apposti vincoli preordinati all’esproprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, nel ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi in giuoco effettuato a monte dal legislatore, risulta pienamente compatibile con il minimo sacrificio imposto ai proprietari delle aree interessate dall’accesso, ai quali è richiesto solamente di tollerare lo svolgimento delle operazioni di misurazione per il tempo necessario alla loro ultimazione, operazioni che, nel caso di specie, risultano funzionali al soddisfacimento di precipue esigenze di carattere pubblicistico.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.3. Come già anticipato, le indagini per la caratterizzazione dei soil gas/camere di flusso mediante campionamenti e successive analisi di laboratorio che RFI ha programmato di realizzare anche sulle aree di cui la società ricorrente è comproprietaria ai fini dello sviluppo del PFTE “Circonvallazione di Trento”, mirano a verificare il grado di diffusione di gas inalabili provenienti dai suoli inquinati con lo scopo di assicurare ai lavoratori e alla cittadinanza residente nelle zone limitrofe all’opera ferroviaria, le condizioni di salute e sicurezza nel rispetto della normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, invero, è espressamente indicato nel gravato provvedimento di autorizzazione, atteso che nelle premesse viene enunciato che le attività di caratterizzazione sono “<em>finalizzate a determinare lo stato qualitativo dei materiali che verranno movimentati in fase di esecuzione lavori ed identificare i corretti impianti di smaltimento finale nonché ad ottemperare alle prescrizioni ambientali degli enti ed a verificare lo stato di salute e sicurezza di lavoratori e cittadini</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, inoltre, vale evidenziare che già con la prima richiesta di integrazione dell’anzidetto progetto, formulata dalla Commissione tecnica presso il Mite, era stato rappresentato che lo stesso “<em>presenta diverse interazioni con il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di ‘Trento Nord’ sia in riferimento allo sviluppo lineare della ferrovia e all’ingombro delle opere accessorie (quali sottopassaggi ferroviari e pedonali) sia in relazione alla previsione di utilizzare parte delle aree del SIN con funzioni di aree di stoccaggio</em>” (doc 14, punto 12, della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò corrobora la legittimità dell’operato di RFI, in quanto il progetto dell’opera pubblica in questione interessa anche il SIN, con la conseguenza che il programma di indagine si appalesa coerente con le esigenze di salvaguardia degli anzidetti interessi di rilievo pubblicistico che potrebbero essere incisi negativamente durante la fase di esecuzione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.4. Peraltro, al netto del fatto che alcune porzioni della proprietà della società ricorrente risultano sottoposte ad espropriazione per la realizzazione della sede stabile della ferrovia e per la deviazione di corsi d’acqua, ovvero ad occupazione in vista delle cantierizzazioni previste per l’esecuzione dei lavori (cfr. doc. 6 della produzione della parte ricorrente e docc. 30 e 31 della produzione di RFI), giova rimarcare che l’opera in questione costeggia il sito di interesse nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, in vista della collocazione delle aree di cantiere e in considerazione della futura presenza <em>in loco</em> dei lavoratori incaricati di eseguire l’opera, tanto sull’area di proprietà della società ricorrente, quanto sulle aree prossime a quella del SIN, le esigenze di carattere pubblicistico rappresentate nella gravata autorizzazione e poste a fondamento del piano di indagine di cui si tratta, risultano tali da giustificare il ricorso, da parte di RFI, allo strumento previsto dall’art. 15 del T.U. espropri per accedere ai terreni di cui la società ricorrente è comproprietaria, tenuto conto che la stessa si è formalmente opposta all’accesso e a prescindere dal fatto che detti terreni non siano direttamente destinati ad essere incisi da futuri provvedimenti ablativi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.5. Infatti il legislatore, in ragione del carattere servente dello strumento di cui all’art. 15, comma 1, del T.U. espropri rispetto a una pluralità di interessi pubblici non predeterminabili <em>ex ante</em>, così come non ha tipizzato le operazioni che possono compiersi una volta effettuato l’accesso sul fondo altrui (emblematico, a riguardo, è l’impiego della locuzione “<em>altre operazioni preparatorie</em>”), del pari non ha limitato l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto alle sole aree direttamente interessate dall’esercizio dei poteri ablativi dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Una eventuale limitazione dello strumento in parola ai soli terreni incisi dalla procedura espropriativa, così come sostenuto dalla ricorrente nelle sue prospettazioni ricorsuali, si porrebbe in antitesi con le polivalenti finalità alle quali l’accesso <em>ex</em> art. 15 del T.U. espropri risulta finalizzato, finalità correlate con l’esigenza di salvaguardare interessi di matrice pubblicistica, direttamente o correlativamente relazionati con la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, tra i quali anche quelli che rilevano nella fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Propende in tal senso, peraltro, anche il fatto che l’ultimo comma dell’art. 15 del T.U. espropri espressamente stabilisce che tale autorizzazione si estende anche, <em>inter alia</em>, alla bonifica dei siti inquinati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Neppure sussiste la violazione dell’art. 242-<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006 in ragione del fatto che, diversamente da quanto prospettato dalla società ricorrente, detta norma consente (e non vieta in termini assoluti) che anche nei SIN possano essere realizzati i progetti ricadenti nell’ambito di applicazione del PNRR, con l’unica condizione che “<em>detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.1. In particolare, con tale previsione normativa del codice dell’ambiente, di cui la società ricorrente lamenta la violazione, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi, prevedendo che la realizzazione di progetti in aree contaminate oggetto di bonifica è sì possibile ma a condizione che avvenga senza rischi per la salute dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione, pertanto, legittima essa stessa il ricorso da parte di RFI allo strumento di cui all’art. 15 del T.U. espropri, in quanto utilizzato con il precipuo fine di caratterizzare le aree interessate dalla futura esecuzione dell’opera – e quelle ad esse limitrofe – per tutelare la salute dei lavoratori che opereranno nel cantiere, nel quale vanno comprese anche le aree di stoccaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.2. Risulta, quindi, che l’invocato pregiudizio ai diritti dominicali della società ricorrente – che il Collegio ha già evidenziato non sussistere e che comunque risulta limitato a una mera, transeunte, compressione, non incidente sulle facoltà insite nel diritto reale di proprietà, né sulla integrità stessa del diritto dominicale in questione – sia <em>ex lege</em> recessivo rispetto alla tutela dell’interesse alla sicurezza e salute dei lavoratori e dei cittadini, risultando per converso illegittima una eventuale realizzazione dell’opera in aree contaminate o prossime ad aree contaminate senza una loro preventiva caratterizzazione mediante la realizzazione di approfondite e aggiornate indagini, come quelle previste dal programma stilato da RFI.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.3. Pertanto, sia alla luce del contenuto normativo degli artt. 15 T.U. espropri e 242-<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006, sia sulla scorta dello stato progettuale dell’opera, la legittimità del provvedimento impugnato non risulta inficiata dai contestati profili di violazione di legge, che nella fattispecie in esame il Collegio non reputa sussistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Il Collegio ritiene che il motivo di ricorso in esame risulta infondato anche con riferimento ai profili di censura inerenti al contestato eccesso di potere per contraddittorietà con l’ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022 e con la VIA del 29 dicembre 2022, nella parte in cui prevedono che le aree oggetto di bonifica non possano subire interferenze inerenti alla bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4.1. Sul punto, oltre a richiamare tutto quanto innanzi esposto e, in particolare, le considerazioni relative all’art. 242-<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006, risulta sufficiente osservare come l’ordinanza commissariale dell’8 settembre 2022 richiami la prescrizione A-36 apposta alla VIA, secondo la quale “<em>il Proponente dovrà effettuare la caratterizzazione e la gestione dei terreni movimentati, nel rispetto di quanto indicato dal comma 4 dell’art. 242-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dandone preventiva comunicazione secondo le procedure vigenti alla competente Direzione del MiTE</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4.2. Il Collegio non ravvisa, dunque, alcuna contraddittorietà dell’operato di RFI rispetto ai provvedimenti invocati dalla società ricorrente a sostegno delle proprie censure, atteso che l’attività di indagine per la quale è stata richiesta l’autorizzazione impugnata, lo si ribadisce, risulta funzionale ad assicurare la salvaguardia di esigenze di rilievo pubblicistico connesse allo sviluppo progettuale dell’opera e alla sua futura realizzazione esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come già più volte evidenziato, la realizzazione dell’opera in questione non potrebbe legittimamente essere compiuta senza assicurare la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati nelle aree interessate – così come quella dei cittadini residenti nelle aree limitrofe – il che rende le indagini da svolgere con l’accesso anche al fondo della società ricorrente effettivamente indispensabili per lo sviluppo progettuale dell’opera.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Risulta, inoltre, infondata la prospettazione della società ricorrente in ordine al fatto che il gravato provvedimento darebbe luogo a un’occupazione del proprio fondo, nonché alla asserita circostanza per cui con detto provvedimento RFI avrebbe indebitamente esercitato un potere di carattere espropriativo su un’area non interessata dalla procedura di esproprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’autorizzazione <em>ex</em> art. 15 del T.U. espropri non dà luogo ad una occupazione dell’area di accesso, ma si limita ad abilitare il personale tecnico ad accedere su fondi di proprietà altrui solo ed esclusivamente per svolgere le operazioni autorizzate, il che comporta una limitazione del diritto di proprietà estremamente meno intensa e completamente differente da quella susseguente a un provvedimento di occupazione temporanea.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo profilo, vale richiamare integralmente le considerazioni già svolte in precedenza circa il fatto che l’autorizzazione all’accesso di cui si tratta è funzionale allo svolgimento di operazioni di carattere preparatorio e preliminare rispetto alla realizzazione di un’opera pubblica; di conseguenza, l’esercizio di tale potere non può essere assimilato, neppure <em>quoad effectum</em>, ad un potere di natura ablativa.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6. Risulta, infine, priva di fondamento la contestazione mossa dalla società ricorrente in ordine al fatto che RFI avrebbe autorizzato “<em>l’accesso su un’area di cui non ha bisogno per l’opera ma per le finalità del Comune</em>” (cfr. pag. 25 del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">4.6.1. In primo luogo, tale profilo di doglianza risulta inammissibile, così come eccepito da RFI nella memoria depositata in data 5 maggio 2023 (pag. 11), in ragione della sua generica formulazione, atteso che la censura si fonda sulla mera e indimostrata ipotesi che il Comune di Trento voglia svolgere analisi sul terreno della società ricorrente e abbia all’uopo strumentalizzato il ruolo svolto da RFI nella realizzazione dell’opera ferroviaria in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6.2. In secondo luogo, tale profilo di censura risulta anche infondato per quel che concerne la asserita inutilità delle attività di indagine da svolgere sul fondo della società ricorrente, come risulta dalle informazioni contenute nel “<em>Report osservazioni e controdeduzioni</em>” allegato al gravato provvedimento (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, consta che alla osservazione della parte ricorrente relativa al fatto che la campagna soil gas non aggiungerebbe alcuna informazione rispetto a quella eseguita a cura del Consorzio di bonifica e sviluppo Trento Nord S.c.a.r.l. del 2015, RFI ha puntualmente controdedotto nei seguenti termini “<em>Le campagne di soil gas eseguite dalla Proprietà non sono validate dagli enti e non sono state ritenute esaustive ai fini progettuali dagli Enti nella CdS del progetto e nella VIA. Inoltre, non sono aggiornate rispetto allo stato dei luoghi attuale (analisi del 2013- 15). Si rammenta inoltre che le Analisi di Rischio presentate dalle Proprietà nel 2017 al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ex MATTM non sono state approvate e sono state richieste indagini integrative che le stesse non hanno ad oggi eseguito</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono, dunque, valide ragioni a fondamento dell’adozione del gravato provvedimento, in quanto la necessità di realizzare la campagna di indagine programmata da RFI si rinviene anche nella carenza di dati completi e aggiornati, nella mancata approvazione da parte dell’autorità ministeriale delle analisi di rischio presentate nel 2017 dai proprietari dei fondi, nonché nella mancata realizzazione delle indagini integrative richieste dal Mite ai proprietari interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento per violazione dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo che “<em>l’accesso al sito per ragioni non espropriative ma ambientali da accordo di programma è riservato ai proprietari</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con tale mezzo di gravame la società ricorrente ha prospettato che l’autorizzazione all’accesso rilasciata da RFI si porrebbe in contrasto con un accordo di programma di cui sono parti anche la stessa società ricorrente, il Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento e nel quale si riservano le attività di bonifica ai proprietari dei terreni.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la tesi della società ricorrente, detto accordo non potrebbe essere pretermesso dalle altre autorità pubbliche – compresa RFI per il ruolo che svolge rispetto alla realizzazione dell’opera ferroviaria – e siccome l’autorizzazione inciderebbe sulle attività di bonifica, la stessa non potrebbe essere legittimamente svolta, sul terreno di cui la stessa società ricorrente risulta comproprietaria, da soggetti terzi, quali i tecnici incaricati da RFI ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropri.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. In proposito, giova osservare che le operazioni che i tecnici incaricati da RFI sono autorizzati a svolgere sul terreno di proprietà della società ricorrente sulla scorta del gravato provvedimento sono tese a verificare le condizioni ambientali necessarie per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, nonché a caratterizzare i materiali che verranno movimentati.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono, dunque, in rilievo attività che esulano dall’ambito oggettivo dell’accordo di programma invocato dalla società ricorrente, in quanto non inerenti ad interventi di bonifica del sito o a caratterizzazioni legate alla bonifica, che continuano ad essere di esclusiva pertinenza e responsabilità dei proprietari dei fondi, ivi inclusa la società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non sussistendo la lamentata violazione dell’accordo di programma, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La società ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento per violazione dell’art. 15 del T.U. espropri sotto un distinto profilo, inerente alla violazione del termine di sette giorni che tale norma prevede che debba intercorrere tra la notifica del provvedimento di autorizzazione e l’accesso al fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nella fattispecie in questione, tale termine risulterebbe violato in quanto la notifica via pec del provvedimento è stata effettuata in data 28 febbraio 2023, mentre l’accesso è stato previsto per il 6 marzo 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. L’impugnato provvedimento di autorizzazione ad accedere al fondo di cui la società ricorrente è comproprietaria, infatti, è stato adottato per lo svolgimento di indagini e attività di caratterizzazione necessarie per lo sviluppo progettuale di un’opera ammessa al PNRR.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione, dunque, trova applicazione il disposto di cui all’art. 14, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “<em>Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta previsione normativa, in particolare, stabilisce che “<em>Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall’articolo 11, comma 2, dall’articolo 13, comma 5, dall’articolo 14, comma 3, lettera a), dall’articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5, dall’articolo 22-bis, comma 4, dall’articolo 23, comma 5, dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26, comma 10, dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall’articolo 46 e dall’articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in considerazione del fatto che l’art. 14, comma 6, del d.l. n. 13/2023 prevede, per le opere ammesse al PNRR, la dimidiazione dei termini previsti dal T.U. espropri e che l’art. 15 di detto corpo normativo non rientra nei casi per i quali il citato decreto-legge espressamente esclude la dimidiazione, nel caso di specie risulta pienamente rispettato da RFI il termine previsto dall’art. 15 del T.U. espropri.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sotto tale contestato profilo, dunque, l’operato di RFI si appalesa conforme ai parametri di legittimità applicabili <em>ratione materiae</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La società ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per “<em>Eccesso di potere per sproporzione e difetto di motivazione, rispetto ai dati ambientali che attestano un netto miglioramento attestati da APPA</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, secondo la prospettazione della società ricorrente la legittimità del gravato provvedimento sarebbe inficiata dal vizio di eccesso di potere, non essendovi alcuna urgenza, né necessità, di svolgere le programmate indagini sul fondo di sua proprietà, atteso il miglioramento di tutti i dati ambientali sul sito “Trento Nord”, come da relazione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – APPA (cfr. doc. 20 della produzione di parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di ricorso non sia meritevole di pregio e meriti di essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. In proposito, vale innanzitutto segnalare che i dati ambientali richiamati dalla società ricorrente e sui quali si fonda la censura in esame, oltre a risalire all’anno 2019 – il che li rende non aggiornati e, del pari, insuscettibili di fornire quel quadro attualizzato della situazione ambientale delle aree di interesse per lo sviluppo progettuale dell’opera ferroviaria richiesto anche dal Mite – riguardano un’area esterna al SIN di proprietà della società Sequenza S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Stante il carattere tecnico-discrezionale delle indagini da compiere, l’assenza di attualità del dato e la non perfetta sovrapponibilità dei risultati del monitoraggio effettuato dall’APPA nel 2019 con la situazione ambientale del sito di proprietà della società ricorrente, non può predicarsi, come prospettato con il motivo di ricorso in esame, che la legittimità del gravato provvedimento sia inficiata da eccesso di potere per sproporzione e difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Innanzitutto, non sussiste il lamentato difetto di motivazione in quanto, RFI ha espressamente dato conto delle ragioni poste a fondamento dell’autorizzazione all’accesso rilasciata ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropri.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltretutto, come già esposto in precedenza, nel “<em>Report osservazioni e controdeduzioni</em>” allegato al gravato provvedimento è stato dato espressamente conto del fatto che il programma di indagini, da realizzare anche sul fondo di cui la parte ricorrente è comproprietaria, si è reso necessario a causa del mancato aggiornamento dei dati relativi alle campagne di soil gas eseguite dai proprietari dei fondi e non validate dagli enti competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Il provvedimento impugnato, inoltre, neppure risulta sproporzionato in quanto la campagna di indagini programmata da RFI – e rispetto alla quale l’accesso al fondo di parte ricorrente risulta strumentale – presenta una portata più ampia delle risultanze del monitoraggio eseguito dall’APPA nel 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, mentre tale ultimo monitoraggio ha riguardato i contaminanti del piombo tetraetile, del piombo trietile e del piombo dietile, le indagini disposte da RFI risultano suscettibili di verificare la presenza di un numero più elevato di agenti contaminanti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5.1. A tal proposito giova evidenziare che nel piano di indagini allegato alla gravata autorizzazione viene affermato che, per il campionamento e le analisi soil gas, i campioni prelevati saranno sottoposti alle seguenti analisi: <em>i)</em> mercurio; <em>ii)</em> idrocarburi leggeri; <em>iii)</em> idrocarburi aromatici (BTEXS); <em>iv)</em> piombo tetraetile; <em>v)</em> alifatici clorurati; <em>vi)</em> idrocarburi policiclici aromatici (IPA); <em>vii)</em> fenoli non clorurati; per un totale di 36 parametri di ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto siccome infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Nulla viene disposto in ordine alle spese nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasposti, costituitosi in giudizio solo formalmente.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Sapone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Chiara Cavallari, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Biffaro, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
