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	<title>08/09/2023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul principio di tassatività delle cause di esclusione nel d.lgs. n. 36/2023.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 12:20:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-tassativita-delle-cause-di-esclusione-nel-d-lgs-n-36-2023/">Sul principio di tassatività delle cause di esclusione nel d.lgs. n. 36/2023.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Cause di esclusione &#8211; Principio di tassatività &#8211; Art. 10 del d.lgs. n. 36/2023. La mancata compilazione della domanda secondo le modalità “raccomandate” dalla Stazione appaltante non può integrare una causa di esclusione dalla procedura competitiva, sia per violazione del principio di tassatività delle cause di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-tassativita-delle-cause-di-esclusione-nel-d-lgs-n-36-2023/">Sul principio di tassatività delle cause di esclusione nel d.lgs. n. 36/2023.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-tassativita-delle-cause-di-esclusione-nel-d-lgs-n-36-2023/">Sul principio di tassatività delle cause di esclusione nel d.lgs. n. 36/2023.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Cause di esclusione &#8211; Principio di tassatività &#8211; Art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La mancata compilazione della domanda secondo le modalità “raccomandate” dalla Stazione appaltante non può integrare una causa di esclusione dalla procedura competitiva, sia per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione – oggi consacrato dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 -, sia in virtù delle regole di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione – di cui all’art. 1, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 – che avrebbero dovuto suggerire una richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Dibello &#8211; Est. Dibello</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezioni Unite)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 933 del 2023, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS- S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Terlizzi, Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Bari, non costituiti in giudizio;<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Struttura di Missione Pnrr Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;<br />
Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessia Strada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS- Scarl, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell’efficacia,</em></p>
<p style="text-align: justify;">a. della comunicazione pec del 17 luglio 2023 con la quale la Città Metropolitana di Bari ha reso nota l’esclusione del -OMISSIS- Scarl dalla procedura indetta per l’affidamento dei lavori inerenti l’intervento di “Rigenerazione del tessuto urbano consolidato per la realizzazione di un sistema socio-culturale e di connessione fra Palazzo Municipale e Teatro Biblioteca ex Liceo Classico” siti nel Comune di Terlizzi – cup: B19J21002560001;</p>
<p style="text-align: justify;">b. della esclusione comminata nel corso della seduta di gara del 13.07.2023, trasfusa nel verbale n. 1 del 13.07.2023, che pure si impugna, nel quale è stata esaminata la documentazione presentata dal -OMISSIS- Scarl e si è proceduto all’esclusione del suddetto concorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">c. ove dovesse occorrere, dell’art. 6 della lettera di invito/disciplinare, in cui si raccomanda la corretta compilazione del punto 29 dell’allegato 2bis, e delle indicazioni di corretta compilazione contenute nello stesso allegato 2bis, sia nell’incipit che allo stesso punto 29 b, ove le modalità di espressione della volontà del consorzio e delle esecutrici dovesse essere ritenuta in contrasto con le stesse, nonché del penultimo capoverso dell’articolo 13 del predetto invito/disciplinare, nel quale, parimenti sono, ripetute le modalità di compilazione;</p>
<p style="text-align: justify;">d. ove dovesse occorrere, del punto 7.2 della lettera di invito/disciplinare, nella parte in cui, in relazione alla partecipazione ed ai requisiti dei consorzi stabili, dovesse essere interpretato nel senso di ritenere il possesso di tali requisiti di partecipazione e di qualificazione indispensabili anche da parte delle ditte individuate come esecutrici;</p>
<p style="text-align: justify;">e. ove e per quanto occorra, di tutti gli atti e verbali di gara laddove lesivi degli interessi del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">f. ove e per quanto possa occorrere, dell’Accordo Quadro sottoscritto per l’indizione della gara in oggetto, ove il suo contenuto dovesse essere identico ai punti contenuti nell’invito/disciplinare oggetto di specifica impugnativa;</p>
<p style="text-align: justify;">g. della determina n. 4055 del 27.07.2023 del Dirigente della SUA della Città Metropolitana di Bari con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed aggiudicato l’appalto alla -OMISSIS- scarl;</p>
<p style="text-align: justify;">h. di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">– dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 del d.lgs. 50/2016, per la riammissione a gara del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">– in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. d) n. 1) c.p.a. del diritto della Società ricorrente alla aggiudicazione dell’appalto controverso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Struttura di Missione Pnrr Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Citta’ Metropolitana di Bari;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti l’avv. Antonio Melucci, per la ricorrente, e l’avv. Alessia Strada, per la Città metropolitana resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, ad un sommario esame, tipico della fase cautelare incidentale, il ricorso appare fondato in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">-è stato ingiustificatamente omesso il sub procedimento di verifica dell’affidabilità e della serietà dell’operatore economico;</p>
<p style="text-align: justify;">-la mancata compilazione della domanda secondo le modalità “raccomandate” dalla Stazione appaltante non può integrare una causa di esclusione dalla procedura competitiva, sia per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione – oggi consacrato dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 -, sia in virtù delle regole di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione – di cui all’art. 1, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 – che avrebbero dovuto suggerire una richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante;</p>
<p style="text-align: justify;">-anche la mancata indicazione delle quote di lavorazione che ognuna delle consorziate si impegna ad eseguire non rileva ai fini dell’esclusione dalla procedura competitiva attesa l’autonomia giuridica del consorzio stabile e la regola di cui all’art. 47 del d.lgs. 50/2016, in forza della quale il consorzio assume l’obbligo di eseguire le prestazioni che formano oggetto dell’appalto con la propria struttura;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione unica, accoglie e per l’effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) sospende l’efficacia degli atti impugnati</p>
<p style="text-align: justify;">Demanda al Presidente del Tar per la fissazione della udienza pubblica di trattazione di merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Dibello, Presidente FF, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Donatella Testini, Consigliere</p>
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