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	<title>08/06/2023 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>08/06/2023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul giudice competente a decidere sull&#8217;azione del dipendente pubblico volta a rivendicare il diritto al rimborso delle spese legali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-decidere-sullazione-del-dipendente-pubblico-volta-a-rivendicare-il-diritto-al-rimborso-delle-spese-legali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 10:54:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-decidere-sullazione-del-dipendente-pubblico-volta-a-rivendicare-il-diritto-al-rimborso-delle-spese-legali/">Sul giudice competente a decidere sull&#8217;azione del dipendente pubblico volta a rivendicare il diritto al rimborso delle spese legali.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Azione per il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Insussistenza &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Sussistenza. L’azione del dipendente volta a rivendicare il diritto al rimborso delle spese legali, ovvero a contestare gli atti dell’amministrazione di appartenenza per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-decidere-sullazione-del-dipendente-pubblico-volta-a-rivendicare-il-diritto-al-rimborso-delle-spese-legali/">Sul giudice competente a decidere sull&#8217;azione del dipendente pubblico volta a rivendicare il diritto al rimborso delle spese legali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Azione per il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Insussistenza &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’azione del dipendente volta a rivendicare il diritto al rimborso delle spese legali, ovvero a contestare gli atti dell’amministrazione di appartenenza per la ripetizione delle somme liquidate allo stesso titolo, a causa del rapporto lavorativo, dà luogo ad un’ordinaria causa di lavoro che rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, specificamente del Tribunale competente per territorio in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 69, comma settimo, d.lgs. n. 165 del 2001.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Panzironi &#8211; Est. Giardino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 372 del 2016, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosalia Tangredi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L’Aquila, via Salaria Antica Est n.27;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Mattei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">della comunicazione prot. n. -OMISSIS-con la quale il Comune di -OMISSIS- riconosceva solo parzialmente il diritto al rimborso delle spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 maggio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS-, dipendente del Comune di -OMISSIS- con funzioni di l’attività di Responsabile dell’Ufficio Tecnico e di Polizia Locale presso il Comune resistente dal 03/09/2002 al 24/05/2008, ha adito l’intesto Tribunale per l’annullamento della Comunicazione prot. n. -OMISSIS- e della Deliberazione di G.C. n. -OMISSIS- con le quali il Comune resistente ha riconosciuto al medesimo solo parzialmente il diritto al rimborso delle spese legali inerenti ai giudizi promossi nei suoi confronti, connessi all’espletamento del servizio dallo stesso esplicato in favore dell’amministrazione resistente, quale responsabile dell’Ufficio Tecnico e di Polizia Locale del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente premette di essere stato coinvolto in tre procedimenti giudiziari per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni: 1) Procedimento Penale RGN -OMISSIS- innanzi al Tribunale Penale di Avezzano, conclusosi con Sentenza n. -OMISSIS- con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto; 2) Procedimento Penale RGN -OMISSIS-, conclusosi con Sentenza del Tribunale Penale di Avezzano n.-OMISSIS- con la quale il sig. -OMISSIS- veniva condannato per il reato p. e p. dall’art. 328, co. 2, c.p. pur venendo assolto in relazione ad uno dei tre capi di imputazione ascrittigli; 3) Giudizio innanzi alla Corte dei Conti RGN. -OMISSIS-, conclusosi con decreto di archiviazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i tre giudizi sopra richiamati con proprie istanze, prot. n. -OMISSIS-, il ricorrente ha richiesto all’ente civico resistente la restituzione delle spese legali sostenute per la propria difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con gli atti oggetto del presente gravame il Comune ha disposto il rimborso della somma di euro 2.823,40 per il solo procedimento Penale avente RGN -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente chiede, quindi, previo annullamento dei gli atti impugnati, che venga accertato il suo diritto al rimborso integrale delle spese legali e di consulenza dal medesimo sostenute.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in resistenza al ricorso il Comune intimato instando per il suo rigetto in quanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, privo di merito di fondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 17 maggio 2023, tenutasi in collegamento da remoto, il gravame è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico va delibata l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione giudice amministrativo sollevata dal Comune resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione è meritevole di positivo apprezzamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, l’azione del dipendente volta a rivendicare il diritto al rimborso delle spese legali, ovvero a contestare gli atti dell’amministrazione di appartenenza per la ripetizione delle somme liquidate allo stesso titolo, a causa del rapporto lavorativo, dà luogo ad un’ordinaria causa di lavoro che rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, specificamente del Tribunale competente per territorio in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 69, comma settimo, d.lgs. n. 165 del 2001 (Cons. Stato Sez. V Sent., 30/10/2017, n. 4967).</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato altresì rimarcato che le controversie aventi ad oggetto questioni attinenti al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di un dipendente pubblico in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la sua responsabilità sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (<em>ex multis</em>, Cons. Stato Sez. IV, 28/11/2019, n. 8146; T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 23/11/2018, n. 1523; T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 12/10/2018, n. 1920).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto la pretesa del dipendente di un ente locale al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale, cui sia stato sottoposto per fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni, attiene all’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, in quanto l’ente, ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 28 del CCNL del 14.9.2000 e dall’art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987, è indefettibilmente tenuto a riconoscere il predetto rimborso. Ne discende che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, quale giudice del lavoro con conseguente difetto della giurisdizione amministrativa (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 06/02/2018, n. 760).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene pertanto che si debba dare seguito al menzionato orientamento giurisprudenziale di talché, deve essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la pretesa vantata da parte ricorrente involve profili di diritto soggettivo (pagamento di somme) connessi al rapporto di lavoro esistente tra il ricorrente e l’Amministrazione ed è, pertanto, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il ricorso in esame, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della <em>translatio iudicii</em>ai sensi dell’art. 11 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione spettando la giurisdizione in favore del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Germana Panzironi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Colagrande, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Referendario, Estensore</p>
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