<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>08/04/2024 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/08-04-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/08-04-2024/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 10:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>08/04/2024 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/08-04-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulle nozioni di &#8220;ristrutturazione edilizia&#8221; e di &#8220;nuova costruzione&#8221; e relative differenze.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-nozioni-di-ristrutturazione-edilizia-e-di-nuova-costruzione-e-relative-differenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 10:00:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88511</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-nozioni-di-ristrutturazione-edilizia-e-di-nuova-costruzione-e-relative-differenze/">Sulle nozioni di &#8220;ristrutturazione edilizia&#8221; e di &#8220;nuova costruzione&#8221; e relative differenze.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Art. 10, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 &#8211; Ristrutturazione edilizia &#8211; Nuova costruzione &#8211; Nozioni &#8211; Differenze. Anche se l’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 consente di qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività finalizzate a realizzare un organismo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-nozioni-di-ristrutturazione-edilizia-e-di-nuova-costruzione-e-relative-differenze/">Sulle nozioni di &#8220;ristrutturazione edilizia&#8221; e di &#8220;nuova costruzione&#8221; e relative differenze.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-nozioni-di-ristrutturazione-edilizia-e-di-nuova-costruzione-e-relative-differenze/">Sulle nozioni di &#8220;ristrutturazione edilizia&#8221; e di &#8220;nuova costruzione&#8221; e relative differenze.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Art. 10, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 &#8211; Ristrutturazione edilizia &#8211; Nuova costruzione &#8211; Nozioni &#8211; Differenze.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Anche se l’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 consente di qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività finalizzate a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che implicano modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, è, tuttavia, necessario conservare sempre una linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma abbiano una portata limitata e siano in ogni caso riconducibili all’organismo preesistente: detta continuità con la preesistenza è rimasta del tutto indimostrata.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corciulo &#8211; Est. Valletta</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Palmira Rosa Visone, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casamarciano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">-annullamento provvedimento del Comune di Casamarciano – IV^ Settore Tecnico – S.U.E. prot. n. 661 del 24.01.2023, notificato in data 30.01.2023;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Visone Palmira Rosa il 24/1/2024:</p>
<p style="text-align: justify;">-del provvedimento del Comune di Casamarciano – IV^ Settore Tecnico – S.U.E. prot. n. 661 del 24.01.2023, ad oggetto “S.C.I.A. Alternativa al Permesso di Costruire per la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, efficientamento sismico ed energetico di un fabbricato sito alla Via Santa Maria snc in NCEU al Foglio 1 part. 930 subb. 2-3-4-5” (doc. n. 1 all.to al ricorso introduttivo);</p>
<p style="text-align: justify;">-della nota prot. n. 9549 del 23.10.2023, comunicata in data 27.10.2023, ad oggetto “riscontro nota prot. n. 4990 del 08-06-2023: avvio procedimento di autotutela, ex art. 21-nonies l. 241/90 per la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per emettere eventualmente un provvedimento di annullamento del provvedimento identificato al prot. n. 661 del 24/01/2023. valutazione dei presupposti di diritto e di fatto” (doc. n. 1 all.to ai presenti motivi aggiunti), con cui il Comune di Casamarciano ha disposto che “allo stato attuale non sussistano i presupposti per un intervento in autotutela, ex art. 21-nonies l. 241/90 per la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per emettere eventualmente un provvedimento di annullamento del provvedimento identificato al prot. n. 661 del 24/01/2023, con il quale si è stabilito di non effettuare l’intervento di cui alla SCIA presentata il 30/12/2022”;</p>
<p style="text-align: justify;">-di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamarciano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dedotto di essere comodataria di un immobile sito in Casamarciano alla Via S. Maria n. 10, censito in C.F. al F. 1 – p.lla 932 – sub 1 e p.lla 930 sub 2, 3, 4 e 5 e di aver presentato una SCIA per la realizzazione del seguente intervento: “ristrutturazione edilizia – demolizione e ricostruzione riconducibile alla riqualificazione sismica ed energetica”: con il provvedimento in questa sede gravato il Comune di Casamarciano, tuttavia, inibiva l’effettuazione dell’intervento in commento.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito i motivi di censura sviluppati in ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">1) si osserva, in primo luogo, che l’atto si fonderebbe sul presupposto per cui “permanendo la destinazione esclusiva dell’area in questione ad edilizia economica e popolare e permanendo inalterata la previsione dell’obbligo di approvazione di un piano attuativo” l’intervento <em>de quo</em> violerebbe la vigente disciplina urbanistica: si osserva che, tuttavia, non verrebbe in rilievo un intervento di nuova costruzione, bensì di ristrutturazione di un immobile già regolarmente assentito, sicché i suddetti limiti non opererebbero;</p>
<p style="text-align: justify;">l’intervento sarebbe peraltro consentito anche ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. Reg. Campania 13/2022;</p>
<p style="text-align: justify;">2) si osserva, inoltre, che il provvedimento violerebbe il legittimo affidamento del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha respinto l’istanza di autotutela avanzata dalla parte ricorrente, articolando avverso di esso i seguenti motivi di censura:</p>
<p style="text-align: justify;">1) in primo luogo, si lamenta che il provvedimento non affronterebbe le doglianze esplicate con l’istanza della ricorrente, assunta al prot. n. 2072 del 12.05.2023 del Comune di Casamarciano, limitandosi a riportare nozioni teoriche circa gli strumenti della revoca ex art. 21 quinquies L. 241/1990 e dell’annullamento <em>ex</em> art. 21 <em>nonies</em> L. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">2) il provvedimento violerebbe, inoltre, il legittimo affidamento della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Comune di Casamarciano, chiedendo la reiezione del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica in data 4 aprile 2024 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Si controverte, nel presente giudizio, in ordine alla legittimità del provvedimento di inibizione della S.C.I.A. presentata dalla Sig. Visone, in data 30.12.2022, in relazione a un intervento di demo-ricostruzione, per l’efficientamento sismico ed energetico, con incremento volumetrico nella misura del 10%.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte resistente, senza specifica contestazione sul punto, ha dedotto trattarsi della riproposizione di una analoga istanza, in data 29.04.2022, già respinta dal Comune di Casamarciano con diniego n. 11329 del 23.12.2022, non impugnato in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari è pacifico tra le parti che l’immobile ricade in Zona omogenea C11 (destinata ad edilizia residenziale pubblica) del P.R.G. vigente: l’edificazione, in tale comparto, è soggetta all’approvazione di piano attuativo, ad oggi mancante per intervenuta decadenza del P.E.E.P. in precedenza approvato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non sussistano concreti elementi sulla cui base discostarsi dalle osservazioni già sinteticamente espresse con l’ordinanza reiettiva della domanda cautelare (gravata in appello con impugnazione che non ha trovato accoglimento).</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva, in particolare, la circostanza che l’intervento che ci si propone di realizzare, da un lato, contrasta con la destinazione di zona a edilizia residenziale pubblica; dall’altro, integra una demo-ricostruzione di un edificio preesistente e oggetto di sanatoria edilizia, con modifica dell’attuale consistenza quanto ai volumi e ai prospetti, alla quale osta l’assenza di un vigente piano attuativo, imposto per la zona C11 dalle disposizioni comunali: ciò vale, di per sé, a giustificare il diniego opposto e a destituire di fondamento il primo motivo di gravame dell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente omette, infatti, di evidenziare per quali ragioni l’intervento in progetto dovrebbe essere qualificato come di semplice ristrutturazione, posto che, come noto, anche se l’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 consente di qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività finalizzate a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che implicano modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, è, tuttavia, necessario conservare sempre una linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma abbiano una portata limitata e siano in ogni caso riconducibili all’organismo preesistente: detta continuità con la preesistenza è rimasta del tutto indimostrata (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 21/06/2022, n.4223).</p>
<p style="text-align: justify;">Irrilevante, nel caso di specie, risulta poi il disposto dell’art. 4 della L.R.C. 13/2022, non essendo provato che l’intervento ricada in zona degradata del tessuto urbano (ed essendo, anzi, tale circostanza negata dalla Pubblica Amministrazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure è dato apprezzare alcun legittimo affidamento da tutelare in capo al privato istante, posto che questi non vanta nessuna posizione qualificata nei riguardi della Pubblica Amministrazione rispetto all’intervento che si pretende di effettuare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso introduttivo del giudizio è, dunque, da respingere.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari infondato risulta il ricorso per motivi aggiunti, posto che le ragioni evidenziate nell’istanza di autotutela respinta dall’Amministrazione non possono essere condivise, secondo quanto già rilevato nella disamina del ricorso introduttivo, e data l’insussistenza di un legittimo affidamento da tutelare in capo al privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, il gravame deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">– respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">– condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Corciulo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Laura Maddalena, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-nozioni-di-ristrutturazione-edilizia-e-di-nuova-costruzione-e-relative-differenze/">Sulle nozioni di &#8220;ristrutturazione edilizia&#8221; e di &#8220;nuova costruzione&#8221; e relative differenze.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
