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	<title>07/12/2023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul giudice competente a conoscere della controversia avente a oggetto la concessione della cittadinanza per matrimonio.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:50:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-controversia-avente-a-oggetto-la-concessione-della-cittadinanza-per-matrimonio/">Sul giudice competente a conoscere della controversia avente a oggetto la concessione della cittadinanza per matrimonio.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Concessione della cittadinanza per matrimonio &#8211; Diritto soggettivo &#8211; Giudice competente &#8211; Giudice ordinario &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di</p>
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<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Concessione della cittadinanza per matrimonio &#8211; Diritto soggettivo &#8211; Giudice competente &#8211; Giudice ordinario &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Rizzetto &#8211; Est. Rizzetto</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quinta Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 31 e 117 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 12870 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuel Napoleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento</em></p>
<p style="text-align: justify;">sulla domanda di cittadinanza per matrimonio -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna della PA</p>
<p style="text-align: justify;">a pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla sua richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">con il ricorso il esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di richiesta della cittadinanza per matrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">con memoria del 25.10.2023 la ricorrente ha replicato all’eccezione;</p>
<p style="text-align: justify;">alla camera di consiglio del 28.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;">la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, ormai consolidatosi nel senso che “rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all’acquisto della cittadinanza italiana, l’unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020 n. 4677; Cons. Stato, sez. III, n. 2768 del 29 aprile 2019; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019; n. 1994/2019; n. 8153/2019; n. 10986/2021”)</p>
<p style="text-align: justify;">È infatti stato superato quell’orientamento che riteneva rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione delle controversie relative al diniego della cittadinanza per precedenti penali, che risulta, ormai minoritario (vedi, di recente, Cons. Stato, sez, I, 8.7.2020 parere su affare 696/2020). La Corte di Cassazione ha altresì di recente precisato che nessun dubbio, al riguardo, è prospettabile con riferimento del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, co 2, conv. In L. 13 aprile 2017, n. 46, chiarendo che tale disposizione, nell’attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza in ordine alle controversie sull’accertamento dello stato di cittadinanza italiana, si limita a fissare regole relative alla “competenza per materia”, quindi concerne unicamente il riparto delle competenze all’interno della giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione (Cass. civile sez. un., 21/10/2021, n.29297)»; in termini TAR Lazio, sez. V bis, nn. 1105/2023; 13426/2022; 13676/2022);</p>
<p style="text-align: justify;">secondo l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, il ricorso avverso il silenzio rifiuto è esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva;</p>
<p style="text-align: justify;">in applicazione di tale criterio i ricorsi avverso il silenzio serbato sulle richieste di cittadinanza per matrimonio sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. II quater, n. 1419/2011, T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019; 1994/2019; 8153/2019; 11750/2020, 10986/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 7515/2022, n. 13426/2022, 13676/2022, 14123/2022) con condanna alle spese della parte soccombente (vedi, in tal senso, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. v bis, n. 17305/2023; 16789/2023; 17385/2022; 1997/2023 1095/2023; 1105/2023; 4256/2023; 4790/2023; 5547/2023; 8542/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia rientrante tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. Amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio liquidate nella misura di €. 1000,00 oltre agli accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico Mattei, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonietta Giudice, Referendario</p>
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