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	<title>07/05/2024 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>07/05/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;inammissibilità del ricorso recante esposizioni in fatto e dei motivi realizzate con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-recante-esposizioni-in-fatto-e-dei-motivi-realizzate-con-la-tecnica-del-copia-e-incolla-di-parte-di-provvedimenti-amministrativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 10:39:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-recante-esposizioni-in-fatto-e-dei-motivi-realizzate-con-la-tecnica-del-copia-e-incolla-di-parte-di-provvedimenti-amministrativi/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso recante esposizioni in fatto e dei motivi realizzate con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Contenuto &#8211; Genericità &#8211; Tecnica del “copia e incolla” &#8211; Inammissibilità. E&#8217; inammissibile il ricorso caratterizzato da assoluta genericità delle esposizioni in fatto e dei motivi, peraltro realizzata con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi e con caratteri grafici</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-recante-esposizioni-in-fatto-e-dei-motivi-realizzate-con-la-tecnica-del-copia-e-incolla-di-parte-di-provvedimenti-amministrativi/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso recante esposizioni in fatto e dei motivi realizzate con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Contenuto &#8211; Genericità &#8211; Tecnica del “copia e incolla” &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile il ricorso caratterizzato da assoluta genericità delle esposizioni in fatto e dei motivi, peraltro realizzata con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi e con caratteri grafici a tratti illeggibili, tale da non consentire l’esatta individuazione della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i>, giacché l’art. 40 c.p.a., relativamente al “contenuto del ricorso” introduttivo della lite dinanzi al giudice amministrativo (con disposizione che deve ritenersi senz’altro estesa anche al rimedio del ricorso straordinario, avuto riguardo alla sua attitudine di rimedio alternativo a quello giurisdizionale e con esso concorrente), impone che l’atto contenga, a pena di inammissibilità, i “motivi specifici” su cui lo stesso si fonda (art. 40, co. 2, in relazione al comma 1, lettera d), per i quali è prescritta altresì – ad evitare, per ragioni di chiarezza, di univocità e di precisione, l’inclusione delle puntuali ragioni di doglianza in una parte dell’atto non dedicata alla individuazione delle ragioni giuridiche – l’evidenziazione “distinta” (art. 40, comma 1l).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Poli &#8211; Est. Rizzo</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Prima</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza di Sezione del 24 aprile 2024</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 01241/2023</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della difesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, <i>ex</i> art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor-OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento della determinazione ministeriale n. A582CC REG2023 0004892 del 20 gennaio 2023 di rigetto dell’istanza di transito all’impiego civile.</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la nota del 19 ottobre 2023 di trasmissione del ricorso straordinario, unitamente alla relazione M_D A0582CC REG2023 0059362 del 12 settembre 2023, con la quale il Ministero riferente ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la nota presidenziale del 9 gennaio 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la nota presidenziale del 29 gennaio 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione n. A582CC REG2023 0004892 del 20 gennaio 2023 della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa di rigetto dell’istanza di transito all’impiego civile pervenuta presso l’ente di appartenenza il 20 novembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificatamente contestate dalle rispettive parti, emerge che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) con verbale Mod. J12200369 del 18 ottobre 2022, la Commissione medica di seconda istanza di -OMISSIS- giudicava il graduato scelto-OMISSIS- “<i>non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, in modo assoluto, sì idoneo al transito nell’impiego civile</i>”, menzionando espressamente la facoltà attribuita all’interessato di presentare domanda di transito nei ruoli del personale civile entro trenta giorni dalla notifica del verbale (successivamente effettuata dall’ente di appartenenza con lettera M_D AF40A3 REG2022 0023798 del 19 ottobre 2022, presso il procuratore nel domicilio eletto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) con istanza recante la data 20 ottobre 2022, ma spedita a cura del procuratore dell’interessato con pec del 20 novembre 2022, il ricorrente presentava domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con nota n. A582CC REG2023 0004892 del 20 gennaio 2023, notificata il 23 successivo a mezzo pec presso il domicilio digitale eletto dall’interessato, la Direzione generale per il personale civile decretava l’irricevibilità della richiesta di transito perché presentata oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 18 aprile 2002;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) in data 24 gennaio 2023, l’amministrazione procedeva alla notifica del verbale Modello BL/S n. J12200369 del 18 ottobre 2022 nella sua versione integrale contenente l’esito della visita medica con i dati diagnostici e le patologie riscontrate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) con pec del 16 febbraio 2023, l’interessato reiterava l’istanza di transito con richiesta di accesso agli atti del procedimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) con nota M_D A0582CC REG2023 0015777 del 28 febbraio 2023, la Direzione generale per il personale civile confermava il diniego già espresso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">g) con successiva nota n. M_D A0582CC REG2023 0016135 del 1 marzo 2023, l’amministrazione inviava i documenti richiesti dall’interessato il quale, presa visione degli stessi, per il tramite dello studio legale Reyes, contestava la conferma del rigetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">h) la Direzione generale per il personale civile rispondeva alle contestazioni con nota meramente confermativa dei precedenti dinieghi prot. M_D A0582CC REG2023 0024830 del 31 marzo 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’interessato ha proposto ricorso straordinario, con istanza sospensiva, avverso la determinazione n. A582CC REG2023 0004892 del 20 gennaio 2023, articolando un unico motivo di ricorso (esteso da pag. 4 a pag. 11): “<i>Violazione del d.P.R. n. 46 del 2001; violazione dell’art. 6 del d. m. n. 690 del 1996; violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; violazione dei termini di cui alla tabella allegata al d. m. n. 690 del 1996; violazione dell’art. 24 Cost.; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per irragionevolezza quale rapporto tra elementi di fatto e motivazione del provvedimento; eccesso di potere per errore su presupposti di fatto e motivazione del provvedimento; eccesso di potere per errore su presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sviamento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990; violazione gravissima ai fini del contraddittorio, quindi dell’istruttoria dell’intero procedimento amministrativo, certamente non facoltativa ma doverosa da parte della p.a. ai sensi di legge, non certamente di circolari e/o regolamento interno, che da solo travolge il provvedimento amministrativo finale, oggi impugnato.</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel corso del procedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il Ministero della difesa, con nota del 19 ottobre 2023, ha trasmesso il ricorso straordinario, unitamente alla relazione M_D A0582CC REG2023 0059362 del 12 settembre 2023 con cui ha eccepito la assoluta genericità delle esposizioni in fatto e dei motivi, peraltro realizzata con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi e con caratteri grafici a tratti illeggibili, tale da non consentire l’esatta individuazione della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il ricorrente non ha replicato in alcun modo all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con nota presidenziale del 9 gennaio 2024 è stato richiesto agli interessati se continui a sussistere l’interesse alla definizione del giudizio, se il ricorso sia stato eventualmente trasposto in sede giurisdizionale, se vi siano state sopravvenienze, nel corso del tempo, ulteriori rispetto a quelle già acquisite al fascicolo d’ufficio, se sussistano connessioni con altri ricorsi pendenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) con nota presidenziale del 29 gennaio 2024 sono state reiterate le richieste contenute nella precedente sollecitazione presidenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) l’interessato non ha risposto alle richieste presidenziali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) con foglio del 12 febbraio 2024, il Ministero della difesa ha dato puntuale riscontro alle sollecitazioni presidenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. All’adunanza del 24 aprile 2024, l’affare è stato deciso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In accoglimento dell’eccezione sollevata dal Ministero della difesa, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure prospettate sono state articolate senza sviluppo critico, in termini di mera prospettazione, anche sotto il profilo puramente grafico, delle ragioni di illegittimità e delle norme asseritamente violate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Con recente parere n. 221 del 2024, questa Sezione ha statuito che “<i>l’articolo 40 c.p.a., relativamente al “contenuto del ricorso” introduttivo della lite dinanzi al giudice amministrativo (con disposizione che deve ritenersi senz’altro estesa anche al rimedio del ricorso straordinario, avuto riguardo alla sua attitudine di rimedio alternativo a quello giurisdizionale e con esso concorrente), impone che l’atto contenga, a pena di inammissibilità, i “motivi specifici” su cui lo stesso si fonda (art. 40, comma 2, in relazione al comma 1, lettera d), per i quali è prescritta altresì – ad evitare, per ragioni di chiarezza, di univocità e di precisione, l’inclusione delle puntuali ragioni di doglianza in una parte dell’atto non dedicata alla individuazione delle ragioni giuridiche (c.d. motivi intrusi: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2019, n. 147; sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4413; sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4643) – l’evidenziazione “distinta” (art. 40, comma 1). Invero, i motivi di ricorso sono preordinati a rappresentare – in un sistema di diritto amministrativo fondato sul principio di legalità dell’azione amministrativa – le deviazioni o difformità del provvedimento impugnato rispetto al paradigma legale di riferimento, di tal che, insieme ai pertinenti elementi di fatto, strutturano la causa petendi del ricorso. Il canone di specificità e distinzione (che si desume anche dall’articolo 44, comma 1 lettera a) c.p.a., nella parte in cui prefigura una ipotesi di nullità dell’atto introduttivo per “incertezza […] sull’oggetto della domanda”, correlato alla “inosservanza delle […] norme prescritte nell’articolo 40”) esclude, per tal via, che il ricorso possa essere strutturato come generica critica del provvedimento impugnato, con conseguente traslazione sull’organo giurisdizionale dell’attività di ricerca e individuazione dei puntuali (o più puntuali) tratti e profili di illegittimità. D’altra parte, la regola obbedisce anche ad una esigenza di effettività del contraddittorio processuale, posto che la vaghezza dell’apparato censorio potrebbe inibire una congrua ed appropriata difesa delle altre parti processuali. Inoltre, il requisito trae alimento dal principio della domanda, che regge complessivamente il sistema di diritto processuale amministrativo, e, con esso, del suo corollario del canone di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato (cfr. art. 112 c.p.c., applicabile anche nel giudizio amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c. p.a.), il quale impone che la domanda di annullamento sia formulata in termini idonei ed adeguati ad una puntuale rappresentazione degli elementi, di fatto e di diritto, sui quali si ritengono fondati i prospettati vizi di legittimità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3809 del 2017; sez. IV, n. 475 del2012)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Ad ogni modo, nel merito, alla luce della documentazione versata in atti, l’appello risulta manifestamente infondato, essendo assodata la tardività della richiesta di transito nei ruoli civili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. L’inammissibilità del gravame assorbe l’esame della tutela cautelare invocata dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Per le ragioni che precedono, la Sezione ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato</p>
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