<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>07/04/2025 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/07-04-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/07-04-2025/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 09:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>07/04/2025 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/07-04-2025/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 09:40:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89528</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/">Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Comuni &#8211; Consiglio comunale &#8211; Presidente del Consiglio comunale &#8211; Revoca &#8211; Presupposti. Alla luce della funzione notoriamente istituzionale e di garanzia della carica di Presidente del Consiglio comunale, la sua revoca non è giustificata dal solo venir meno di un rapporto di “fiducia politica”, che, peraltro,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/">Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/">Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Comuni &#8211; Consiglio comunale &#8211; Presidente del Consiglio comunale &#8211; Revoca &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Alla luce della funzione notoriamente istituzionale e di garanzia della carica di Presidente del Consiglio comunale, la sua revoca non è giustificata dal solo venir meno di un rapporto di “fiducia politica”, che, peraltro, quanto meno in senso stretto, neppure è strettamente richiesto all’atto della nomina. Viceversa la revoca di una figura caratterizzata da un così elevato rilievo istituzionale deve trovare fondamento in condotte, comprovate in fatto, oggettivamente espressive di un reiterato mal governo della medesima funzione istituzionale e ascrivibili all’attività del Presidente del Consiglio comunale in quanto tale, non invece alla sua (perdurante) veste di consigliere comunale, come tale ancora libero di esprimere le proprie opinioni politiche.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Aru &#8211; Est. Plaisant</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2024, proposto da:<br />
Marco Carta, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pasquale Cannas e Domenica Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Siniscola, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Falchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Gianluigi Farris, Angela Bulla e Antonello Fadda, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione del Consiglio comunale 3 ottobre 2024, n. 53, di revoca del Presidente del Consiglio stesso, nonché degli atti presupposti tra cui la deliberazione consiliare n. 34/2024 di modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio nella parte in cui ha introdotto la mozione di revoca del presidente con una maggioranza diversa rispetto a quella prevista per l’elezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siniscola.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. Marco Carta, odierno ricorrente e dal mese di ottobre 2021 consigliere comunale del Comune di Siniscola, è stato, altresì, eletto, con deliberazione 29 dicembre 2021, n. 67, Presidente del Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri (12 voti favorevoli su 17 consiglieri assegnati al Comune). secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 17 maggio 2024 il Sindaco gli ha trasmesso una <em>“Mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale”,</em> sottoscritta dallo stesso e da altri dieci consiglieri, chiedendo la convocazione straordinaria dell’Organo per l’esame della mozione stessa, nonché convocando la Conferenza dei capigruppo per il giorno 18 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della conseguente Conferenza il sig. Carta ha evidenziato che la competenza a convocare quest’ultima era del Presidente del Consiglio Comunale, ritenendo illegittima la convocazione effettuata dal Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 31 maggio 2024 il Sindaco ha chiesto una nuova convocazione della Conferenza dei capigruppo e quella del Consiglio Comunale per l’esame della mozione di revoca, ma in data 7 giugno 2024 ha, poi, ritirato la mozione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione 14 giugno 2024, n. 34, il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza una modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, inserendovi un nuovo art. 8 bis specificamente dedicato alla revoca del Presidente, per la quale ha previsto come sufficiente l’approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri, voto del Sindaco compreso.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 20 settembre 2024 il Sindaco ha, poi, trasmesso al Sig. Carta una nuova mozione di revoca a suo carico e contestuale nomina del nuovo Presidente del Consiglio comunale, sottoscritta anche da nove consiglieri e motivata nei termini di seguito descritti.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, secondo i proponenti, il Presidente Carta avrebbe <em>“ripetutamente rinunciato al suo ruolo di imparzialità al di sopra delle parti e degli schieramenti politici”</em> per assumere, <em>“attraverso una serie di condotte politiche,…un atteggiamento incompatibile”</em> con il proprio ruolo istituzionale, facendo venir meno la “fiducia politica”, con particolare riferimento: – alle dichiarazioni rese nella seduta consiliare del 25 luglio 2023, stando alle quali, dopo l’inizio del mandato dell’Amministrazione in carica, si sarebbe registrato un progressivo distacco tra l’azione amministrativa e le necessità dei cittadini; – al comunicato stampa del Gruppo consiliare di minoranza del 22 dicembre 2023, sottoscritto anche dal Presidente Carta, recante critiche all’operato della maggioranza nella seduta consiliare del 21 dicembre 2023, nonché l’assunto che <em>“Probabilmente Sindaco, assessori e consiglieri non si rendono conto della gravità dell’atto commesso per il quale, come anticipato in consiglio, ci vediamo costretti ad informare l’autorità giudiziaria in quanto riteniamo che la condotta adottata possa costituire reato. All’attenzione del consiglio anche l’ordine del giorno presentato dall’opposizione in ordine al piano governativo di individuazione delle aree da adibire a deposito scorie nucleari …Come più volte rimarcato certifichiamo la totale assenza ed incapacità della classe politica che governa Siniscola incapace di programmare e proporre soluzioni, auspichiamo in un sussulto di dignità dell’amministrazione Farris affinché prenda atto della propria incompetenza e lasci posto a chi si vuole veramente dedicare con abnegazione alla corretta gestione della città</em>”; – alla comunicazione del 28 dicembre 2023, <em>“ampiamente diffusa nella stampa”</em>, con cui il Presidente Carta aveva manifestato preoccupazione per disservizi emersi presso gli istituti scolastici di La Caletta e Sa Sedda; – ai rilievi sollevati dal Gruppo consiliare di minoranza in data 28 luglio 2023 riguardo alla ritenuta paralisi dell’attività amministrativa comunale; – alle dichiarazioni riportate su La Nuova Sardegna in data 29 ottobre 2023 con cui il Presidente Carta si chiedeva perché la Giunta comunale non avesse ancora distribuito agli aventi diritto le risorse ottenute dalla Regione per il <em>Bonus pane e formaggio</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tali condotte, sempre secondo i firmatari della mozione, il Presidente in carica si sarebbe reso responsabile di <em>“sviamento della funzione attraverso un potere di esternazione di valutazioni prettamente politiche, congiunta con una funzione di impulso e di indirizzo che non spetta, aggravata dall’annunciato esercizio di un potere di “controllo politico” del tutto estraneo alla figura ‘super partes’ del presidente del Consiglio Comunale”</em>, incorrendo, altresì, nella <em>“grave scorrettezza di portare in assemblea fatti che riguardano personalmente i progetti di azione politica che il ricorrente intende perseguire, agendo nella qualità di presidente del Consiglio comunale</em>”, per cui risulterebbe <em>“ormai evidente che, a parte l’inosservanza delle regole che disciplinano l’ordine dei lavori, il ricorrente opera ormai in proprio come protagonista della politica, in violazione della sua posizione istituzionale suo ruolo “di garante e di terzietà”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo i proponenti hanno addebitato al Presidente Carta la violazione di norme statutarie e regolamentari del Comune in relazione alle seguenti condotte: – avere posto all’ordine del giorno, nella seduta consiliare del 30 aprile 2024, una <em>“Risposta interrogazione su modalità svolgimento attività lavorativa del capo di Gabinetto, presentata dai consiglieri di minoranza prot. 7343 del 22.03.2024”</em> nonostante a quell’interrogazione fosse già stata data risposta scritta, secondo quanto previsto dall’art. 31 del regolamento consiliare; – non avere esercitato i propri poteri di ordine e garanzia, previsti dall’art. 4 del Regolamento, nel corso della seduta consiliare sopra indicata, quando il consigliere di minoranza Bomboi si era <em>“messo ad urlare e inveire contro i consiglieri di maggioranza tacciandoli da “ignoranti”</em>; – a seguito della convocazione del consiglio per i giorni 13 e 14 giugno 2024, avere comunicato solo il giorno 13 giugno 2024 di non poter presiedere quella riunione, per poi essere visto <em>“aggirarsi per le vie del paese”</em>; – avere ripetutamente richiesto il parere del segretario comunale <em>“per questioni di scarsissima rilevanza”</em> come il computo di termini e la maggioranza necessaria per modificare norme regolamentari contemplanti maggioranze qualificate; – avere presentato, quale consigliere comunale di opposizione, richieste di sindacato ispettivo contenenti pesanti critiche all’operato dell’amministrazione comunale; – avere costretto a chiedere per una seconda volta la convocazione del consiglio comunale per l’esame della mozione di revoca, in violazione dell’art. 2 del regolamento consiliare; – non essersi accorto dell’incompletezza della documentazione presente agli atti della seduta consiliare del 29 luglio 24, dedicata all’esame del P.U.L., con il conseguente rinvio dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione 3 ottobre 2024, n. 53, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di nove consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, ha approvato la sopra descritta mozione di sfiducia, attribuendo la presidenza consiliare al Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame, notificato in data 2 dicembre 2024, il sig. Carta ha chiesto l’annullamento di quest’ultima deliberazione, unitamente alla sopra descritta deliberazione consiliare 14 giugno 2024, n. 34, pubblicata in data 21 giugno 2024 -con cui era stato aggiunto al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale l’art. 8 bis, specificamente dedicato alla revoca del Presidente- nella parte in cui tale nuova norma prevede la possibilità di deliberare la revoca a maggioranza dei consiglieri assegnati, compreso il voto del Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Siniscola, eccependo l’infondatezza del ricorso, nonché la tardività della domanda di annullamento della sopra descritta norma regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza dell’1 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai fini del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene fondate le prime tre censure, dedotte a fondamento della domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale 3 ottobre 2024, n. 53, con cui il sig. Carta è stato revocato dalla carica di Presidente del Consiglio stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo si contesta l’effettiva esistenza dei necessari presupposti della revoca, evidenziando che: – non risponderebbe al vero che il sig. Carta abbia sottoscritto <em>“in qualità di presidente del Consiglio Comunale”</em> la comunicazione del 28 dicembre 2023, con cui si evidenziavano vari disservizi emersi presso due istituti scolastici comunali (punto della mozione di revoca); – la richiamata nota del 28 luglio 2023, a firma dei consiglieri di minoranza, non sarebbe riconducibile al sig. Carta, non figurante tra i sottoscrittori; – a differenza di quanto si legge nella mozione, durante la seduta consiliare del 30 aprile 2024 il Presidente sarebbe intervenuto per moderare i lavori e ciò anche nei confronti del consigliere Bomboi, il cui intervento, comunque, si sarebbe mantenuto nei limiti di un’accesa dialettica politica, come emergerebbe <em>per tabulas</em> dalle pag. 44 e 47 del relativo verbale; – il sig. Carta non avrebbe presentato richieste e mozioni <em>“qualificandosi sempre come consigliere comunale di opposizione”</em>, avendo egli formulato sia la mozione dell’11 ottobre 2023 sui disservizi postali sia la mozione sul <em>Canale Vivarelli</em>, poi comunque approvate dall’intero Consiglio (come da documenti 16, 16 bis, 18, 18 bis), in veste di consigliere senza ulteriori qualificazioni, così come la mozione sul trasporto pubblico locale, presentata dal Carta qualificandosi come consigliere della minoranza, è stata, poi, approvata dal Consiglio all’unanimità (come da documenti 19, 19 bis); – quanto, nello specifico, alla mozione sul <em>Canale Vivarelli</em>, che secondo i presentatori della mozione di revoca sarebbe connotata da toni particolarmente duri e polemici, la stessa, comunque rientrante nell’ambito della normale critica politica, sarebbe stata predisposta dal Carta su incarico del Sindaco, sottoscritta da consiglieri sia di maggioranza che di opposizione e approvata dal Consiglio comunale all’unanimità (come da documento 13).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce di tali rilievi, difetterebbe il presupposto della revoca presidenziale previsto dall’art. 8-bis, comma 3, del Regolamento, ovvero la <em>“accertata…violazione delle regole comportamentali di imparzialità e rappresentanza istituzionale”</em> da parte del presidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo si contesta il principale assunto giuridico su cui si fonda l’atto impugnato, secondo cui il Carta avrebbe tenuto condotte implicanti rinuncia al <em>“ruolo di imparzialità al di sopra delle parti e degli schieramenti politici”</em>, configurando un <em>“atteggiamento incompatibile col ruolo istituzionale”</em> di garanzia e di terzietà del Presidente del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente, in particolare, le dichiarazioni del Presidente riportate al punto 5 della mozione, il comunicato stampa della minoranza consiliare del 22 dicembre 2023 di cui al punto 6 della stessa, nonché la comunicazione avente a oggetto alcune scuole comunali, le dichiarazioni relative al <em>Bonus pane e formaggio</em> di cui al punto 7.2 sarebbero riconducibili a una legittima espressione di posizioni politiche, non essendo il presidente tenuto a condividere l’azione politica della maggioranza consiliare, restando suo compito solo quello di assicurare, con imparzialità ed equilibrio, il paritario esercizio delle prerogative di tutti i consiglieri e il corretto svolgimento della dialettica politica, come da art. 39 T.U.E.L., il che nel caso in esame non sarebbe mai venuto a mancare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo parte ricorrente, inoltre, le contestazioni mosse al punto 8 della mozione, relative a presunte irregolarità nella conduzione dei lavori consiliari, sarebbero state erroneamente rappresentate dai presentatori della mozione, in quanto: – la (all’epoca non vietata dal Regolamento) sottoposizione all’esame consiliare di un’interrogazione che già aveva ricevuto risposta scritta sarebbe dovuta al fatto che il Presidente Carta non ne era stato informato, tanto è vero che, appena appresa la circostanza, egli aveva chiesto chiarimenti e la questione non era stata, poi, sottoposta all’esame consiliare (come da documento 12, pagg. 38 ss.); – la paventata sottoposizione al Consiglio di una <em>“questione personale”</em> non sarebbe, poi, concretamente avvenuta, posto che la richiesta del Presidente di far uscire il pubblico dall’aula era stato “bloccato” dalla Segretaria comunale (come da documento 12 pagg. 38 ss.); – quanto all’addebito secondo cui il sig. Carta, dopo avere comunicato la propria assenza alla seduta del 14 giugno 2024, era stato <em>“visto aggirarsi per le vie del paese, per cui si presume che l’assenza sia da ritenere strumentale e connotata da scarso rispetto delle istituzioni”</em>, esso sarebbe generico e indimostrato, non essendo stata svolta alcuna istruttoria sul punto e non risultando neppure specificato chi avrebbe visto l’interessato camminare per il paese, attività, questa, comunque, lecita; – così come l’addebito di avere richiesto pareri <em>“per questioni di scarsissima rilevanza”</em> al Segretario comunale, <em>“dimostrando in tal modo di non conoscere i più elementari principi che regolano l’attività amministrativa”</em>, sarebbe destituito di fondamento, avendo l’interessato richiesto allo stesso Segretario, tenuto a darvi riscontro in base alla sua funzione di collaborazione e assistenza agli organi politici prevista dall’art. 97 del T.U.E.L.; – ugualmente corretta sarebbe la condotta tenuta a fronte della prima mozione di revoca presentata dal Sindaco, quando il Presidente avrebbe semplicemente garantito il rispetto delle regole per la convocazione della Conferenza dei capigruppo e del medesimo Consiglio comunale; – quanto, infine, all’addebito di avere inserito all’ordine del giorno l’approvazione del P.U.L. senza previamente verificare la completezza della relativa documentazione, tale assunto non terrebbe conto del fatto che quell’incompletezza documentale era emersa durante la seduta consiliare del 29 luglio 24, quando la consigliera Pau aveva informato il Consiglio di avere presentato una richiesta di accesso ai documenti (doc. 17), nonché del fatto che il Presidente non aveva potuto verificare la completezza degli atti predisposti dagli uffici per il successivo esame da parte consiliare e tanto meno verificare se gli uffici stessi avessero o meno inserito tutti i documenti richiesti da ciascun consigliere.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo parte ricorrente sostiene che, anche alla luce delle censure precedenti, l’impugnato provvedimento di revoca sia sprovvisto di elementi tali da evidenziare concretamente un cattivo esercizio delle funzioni presidenziali sotto il profilo delle garanzie di terzietà e imparzialità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene, nel complesso, condivisibili tali argomentazioni, per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo si osserva che, alla luce della funzione notoriamente istituzionale e di garanzia della carica di Presidente del Consiglio comunale, la sua revoca non è giustificata dal solo venir meno di un rapporto di “fiducia politica”, che, peraltro, quanto meno in senso stretto, neppure è strettamente richiesto all’atto della nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa la revoca di una figura caratterizzata da un così elevato rilievo istituzionale deve trovare fondamento in condotte, comprovate in fatto, oggettivamente espressive di un reiterato mal governo della medesima funzione istituzionale e ascrivibili all’attività del Presidente del Consiglio comunale in quanto tale (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 5 giugno 2017, n. 2678), non invece alla sua (perdurante) veste di consigliere comunale, come tale ancora libero di esprimere le proprie opinioni politiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene tali necessari presupposti dell’atto di revoca non sono ravvisabili nel caso ora sottoposto all’esame del Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, persino ove si vogliano considerare provati tutti i “fatti politici” riportati nella mozione di revoca, che pure il ricorrente contesta anche nella loro dimensione materiale, gli stessi -pur indicando una forte conflittualità tra le forze politiche in campo, di cui lo stesso Carta è stato in alcuni casi partecipe, non evidenziano comportamenti dello stesso ricorrente realmente sconfinanti dal novero della lecita manifestazione del pensiero politico, sia all’esterno che nell’ambito dell’attività consiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Così come la mozione di revoca non contiene l’esposizione di condotte gravemente scorrette o disfunzionali poste in essere dallo stesso ricorrente in sede di diretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali, trattandosi, piuttosto, di episodi rientranti nel “normale”, ancorché in alcuni casi “imperfetto”, svolgimento dei lavori consiliari, nel corso dei quali, come è ovvio, non tutto funziona sempre alla perfezione, senza che ciò giustifichi di per sé la revoca del Presidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò anche alla luce della condivisibile impostazione di fondo secondo cui una decisione delicata come quella di revocare il Presidente dell’Organo consiliare -la cui stabilità in carica e di per sé garanzia del corretto svolgimento dei lavori consiliari- deve trovare fondamento in fatti realmente significativi e non in episodi occasionali e/o di semplice “imperfetto esercizio” delle relative funzioni (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 22 giugno 2021, n. 458).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce della riconosciuta fondatezza dei primi tre motivi di ricorso, merita accoglimento la domanda di annullamento della deliberazione consiliare con cui il ricorrente è stato revocato dalla carica di Presidente del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, a questo punto, da esaminare la quarta censura, che parte ricorrente deduce a fondamento dell’ulteriore domanda di annullamento della deliberazione consiliare introduttiva, all’interno del Regolamento consiliare, del nuovo art. 8 bis, che consente la revoca del Presidente già nominato con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto non merita accoglimento l’eccezione di tardività di tale domanda sollevata dalla difesa del Comune sul presupposto che il sig. Carta dovesse impugnare tale modifica regolamentare entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti tale eccezione è smentita dalla portata non autonomamente lesiva del nuovo art. 8 bis del regolamento consiliare, il quale disciplina in via generale e astratta il regime di presentazione e votazione di una mozione di revoca del presidente, ragion per cui il termine di impugnazione della nuova norma regolamentare ha cominciato a decorrere solo all’atto dell’approvazione della mozione di revoca, intervenuta in data 3 ottobre 2024, rispetto alla quale il gravame è stato tempestivamente notificato in data 2 dicembre 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Passando al suo esame nel merito, con tale quarto motivo di ricorso si sostiene che l’impugnata deliberazione introduttiva della possibilità di revoca del presidente a maggioranza assoluta sia viziata da eccesso di potere per violazione del principio del <em>contrarius actus </em>e<em> </em>sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe questi profili di censura sono, però, infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Cominciando dall’ipotizzato sviamento, si evidenzia, in senso opposto, come sia del tutto fisiologico che il Consiglio comunale -anche in vista della preannunciata presentazione di una mozione di revoca del proprio presidente- ben possa dedicare una norma <em>ad hoc</em> alla relativa fattispecie, introducendo sul punto una disciplina normativa chiara e, peraltro, applicabile anche a future ed eventuali fattispecie analoghe.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’ipotizzata violazione del canone del <em>contrarius actus</em>, essa è smentita dal fatto che detto principio implica tradizionalmente l’esistenza, anche implicita, di un potere simmetrico e contrario ad altro esercitato in prima battuta (nel caso di specie il potere di revoca <em>en pendant</em> con quello di nomina), senza, però, esigere che detto “contropotere” sia esercitato con le stesse forme procedimentali e decisorie previste per quello “principale”, anche perché le due deliberazioni ben possono sottendere valori ed esigenze differenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non era, dunque, proibito al Consiglio comunale -nel momento in cui ha deciso di inserire all’interno del proprio Regolamento l’espressa possibilità di revoca del proprio Presidente- sottoporre tale decisione a una maggioranza meno qualificata di quella prevista per la nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la relativa scelta all’uopo compiuta dal Consiglio può considerarsi viziata sotto il profilo dell’evidente irragionevolezza, giacché i presupposti e i valori in gioco nell’atto di revoca, incentrato sulla valutazione dell’operato di un presidente già in carica, sono <em>ictu oculi</em> differenti da quelli caratterizzanti l’iniziale atto di nomina, espressivo di un ampio consenso iniziale delle forze politiche presenti in Consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto l’approvazione a maggioranza assoluta della mozione di revoca non espone la minoranza a possibili “abusi della maggioranza”, sia perché il relativo atto resta, comunque, sindacabile in sede giurisdizionale -come concretamente accaduto proprio nel caso di specie, ove i motivi di ricorso sollevati nei confronti dello stesso sono stati condivisi dal Collegio (vedi <em>supra</em>)- sia perché, una volta (ipoteticamente) revocato il Presidente in carica a maggioranza assoluta, la nomina del nuovo Presidente resta subordinata alla maggioranza rafforzata all’uopo prevista dal Regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto limitatamente all’impugnazione della deliberazione di revoca e respinto, invece, sull’impugnazione della deliberazione con cui è stato introdotto il nuovo art. 8 bis all’interno del Regolamento consiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, vista la parziale reciproca soccombenza e l’obiettiva complessità fattuale e giuridica della <em>res</em> controversa.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe proposto, annulla la deliberazione del Consiglio comunale di Siniscola 3 ottobre 2024, n. 53, e respinge la domanda di annullamento della deliberazione dello stesso Consiglio comunale di Siniscola 14 giugno 2024, n. 34.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese di lite compensate tra le parti del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Tito Aru, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Esposito, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/">Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
