<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>06/12/2023 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/06-12-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/06-12-2023/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 12:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>06/12/2023 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/06-12-2023/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sul ricorso collettivo (in materia concorsuale).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo-in-materia-concorsuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 12:00:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88074</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo-in-materia-concorsuale/">Sul ricorso collettivo (in materia concorsuale).</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Proponibilità &#8211; Condizioni. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Materia concorsuale &#8211; Conflitto di interessi &#8211; Sussistenza. &#8211; In via generale deve dirsi che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, è ammissibile nel processo amministrativo il ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo-in-materia-concorsuale/">Sul ricorso collettivo (in materia concorsuale).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo-in-materia-concorsuale/">Sul ricorso collettivo (in materia concorsuale).</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Proponibilità &#8211; Condizioni.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Materia concorsuale &#8211; Conflitto di interessi &#8211; Sussistenza.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">&#8211; In via generale deve dirsi che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, è ammissibile nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, solo nel caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti. La proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Quindi, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti è soggetta al rispetto di stringenti requisiti di segno negativo e positivo. Con riferimento, in particolare, all’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, questa deve intendersi anche in senso solo potenziale e deve trattarsi di una situazione per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; In tema di procedure selettive, in particolare, si è ritenuta sussistere una radicale incompatibilità tra le posizioni di chi ha partecipato alla prova per una medesima graduatoria concorsuale, vista la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi fra gli stessi derivante dalla circostanza che in un concorso per il reclutamento di un numero determinato di personale ciascun concorrente è portatore di un interesse individuale al superamento delle prove del concorso stesso potenzialmente contrapposto a quello degli altri concorrenti.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tricarico &#8211; Est. Tricarico</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta Ter)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 15455 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Laura Josefina Allevi, Antonio Amalfitano, Mariagiovanna Dell’Aglio, Francesca Felciani, Federica Lautizi, Filippo La Vecchia, Alessandro Mucci, Giordano Muccio, Giancarlo Musto, Giancarlo Neri, Marco Pesola, Giuseppe Cosimo Petracca, Laura Prosperi e Luca Vicinanza, rappresentati e difesi dall’Avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">SNA- Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Formez, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>e con l’intervento di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>ad opponendum</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">
Riccardo Fruscella, rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">RICORSO INTRODUTTIVO:</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’avviso pubblicato in data 4 ottobre 2022 sul sito della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, contenente l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale per mancato superamento delle prove scritte d’esame;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti e, in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">a) dei verbali tutti della Commissione esaminatrice e, in particolare, del verbale con cui essa ha definito i criteri per la valutazione delle prove scritte, trasposti all’interno delle istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte pubblicate sul sito dell’Amministrazione in data 13 maggio 2022, e dei verbali di correzione delle prove;</p>
<p style="text-align: justify;">b) del decreto di nomina della Commissione approvato con DPCM del 6 ottobre 2020, del decreto integrativo del 5 marzo 2022 e del decreto di sostituzione e integrazione della Commissione pubblicato in data 11 ottobre 2022;</p>
<p style="text-align: justify;">c) ove occorrer possa, della <em>lex specialis</em>tutta e specie del bando e dei suoi relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">d) dei provvedimenti, ove esistenti, di esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per mancato superamento delle prove scritte d’esame</p>
<p style="text-align: justify;">MOTIVI AGGIUNTI:</p>
<p style="text-align: justify;">– del decreto del Presidente SNA n. 261/2022 id. 43783001 del 27 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell’Ente il 28 dicembre 2022, avente ad oggetto <em>“Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– del decreto del Presidente SNA n. 2/2023, id n. 43921611 del 5 gennaio 2023, pubblicato sul sito dell’Ente l’8 gennaio 2023 avente ad oggetto <em>“Rettifica graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n. 86 relativo alla seduta del 15 dicembre 2022, nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’intervento <em>ad opponendum</em> di Riccardo Fruscella;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. I ricorrenti hanno tutti partecipato al “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici” indetto con DPCM pubblicato in GU 4^ serie speciale “concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">I.1. Il bando prevedeva l’espletamento di: a) una prova preselettiva, in caso di numero di partecipanti superiore almeno a tre volte il numero dei posti banditi; b) due prove scritte, alle quali si accedeva in caso di superamento della preselezione, ove espletata; c) una prova orale, alla quale avrebbero preso parte i candidati risultati idonei alle prove scritte.</p>
<p style="text-align: justify;">I.2. In data 15 marzo 2022 si svolgevano le prove preselettive (contestualmente su 14 sedi: Roma, Milano, Torino, Padova, Bologna, Arezzo, Roma, Pescara, Napoli, Foggia, Rende, Catania, Siracusa e Sassari), all’esito delle quali i ricorrenti venivano ammessi alle prove scritte.</p>
<p style="text-align: justify;">I.3. Con avviso del 29 aprile 2022, pubblicato sul sito dell’Amministrazione e in Gazzetta ufficiale, era comunicato il calendario delle prove scritte con l’indicazione delle rispettive modalità di svolgimento: entrambe si sarebbero svolte in Roma, presso la nuova Fiera di Roma, il giorno 17 maggio 2022 alle ore 8.30 e 15:00.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione delle prove sarebbe avvenuta sulla base dei criteri di correzione fissati dalla Commissione all’esito della seduta del 9 maggio 2022, giusta verbale n. 9.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, tenutasi regolarmente la prima prova il 17 maggio 2022, a causa del ritardo accumulato per l’inizio della stessa, lo svolgimento della seconda prova scritta veniva differito al 1° giugno 2022 alle ore 13,00.</p>
<p style="text-align: justify;">I.4. La Commissione procedeva poi alla correzione della prima prova; solo in caso di suo superamento – con punteggio di almeno 70/100 – la stessa avrebbe corretto anche la seconda prova.</p>
<p style="text-align: justify;">I.5. In data 4 ottobre 2022 veniva pubblicata sul sito dell’Amministrazione la graduatoria degli ammessi alle prove orali, tra i quali non figuravano gli odierni ricorrenti, non avendo superato le prove scritte.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso l’avviso del 4 ottobre 2022 contenente l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché i verbali della Commissione ed i decreti di sua nomina è stato proposto il ricorso introduttivo in epigrafe, affidato ai seguenti motivi di censura:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 97 Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990; violazione della <em>lex specialis</em> e del principio di autovincolo; violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, violazione dei principi di trasparenza e <em>favor partecipationis</em>; eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione. illogicità, manifesta abnormità e irragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella griglia recante i criteri non sarebbero stati indicati i punteggi stabiliti per ciascun parametro di correzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre il voto unico non consentirebbe di verificare il rispetto o meno dei criteri di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro nei verbali non è stato riportato il punteggio di ciascun commissario o comunque non si desumerebbe come si è pervenuti al punteggio finale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ricorso si fanno poi deduzioni rispetto agli elaborati risultati sufficienti per il superamento della prova, sostenendo che gli stessi, relativi alla prima prova, risulterebbero carenti sotto svariati dei criteri oggetto di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990; violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione; eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si contesta l’esiguità del tempo medio di correzione, pari a 4/5 minuti per elaborato.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990, violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; violazione dell’art. 9 del d.P.R. n.487/1994; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sarebbe stato garantito il collegio perfetto durante lo svolgimento delle operazioni di correzione degli elaborati perché la professoressa Lidia Cavallari, componente effettivo, si è dimessa il 28.02.2022 ed è stata sostituita solo con decreto di ottobre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Violazione della regola dell’anonimato e della <em>par condicio</em> dei candidati; violazione della <em>lex specialis</em> della procedura; eccesso di potere per ingiustizia ed irragionevolezza manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">I verbali della procedura non darebbero mai conto delle modalità che le società Formez – Dromedian hanno attuato per garantire il rispetto dei principi <em>“anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle correzioni”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti sarebbe impossibile comprendere i mezzi e gli strumenti informatici impiegati per assicurare il rispetto della regola dell’anonimato e, quindi, del corretto abbinamento dei voti delle prove con ciascuno dei candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con decreto del Presidente SNA n. 261/2022 id. 43783001 del 27 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell’Ente il 28 dicembre 2022, è stata approvata la graduatoria del concorso <em>de quo</em>, successivamente rettificata con decreto del Presidente SNA n. 2/2023 id n. 43921611 del 5 gennaio 2023, pubblicato sul sito dell’Ente l’8 gennaio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">IV.1. I suddetti provvedimenti, unitamente al verbale n. 86 relativo alla seduta del 15 dicembre 2022 (nel corso della quale è stata formulata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale), sono stati gravati con i motivi aggiunti, con i quali è stata dedotta l’illegittimità derivata da quella inficiante gli atti a monte già impugnati col ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’Avvocatura dello Stato in data 27 gennaio 2023 ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha <em>in primis</em>eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per l’assenza di identità di posizioni tra i ricorrenti, necessaria per giustificarne la proposizione, e in via gradata ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, controdeducendo alle censure di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">5. È intervenuto <em>ad opponendum</em>il Signor Riccardo Fruscella, ammesso alla frequenza dell’8 corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti pubblici (poi <em>medio tempore</em>conclusosi) presso la sede di Caserta della SNA.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.1. Anche questi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, per assenza di identità di posizioni tra i ricorrenti, e nel merito ne ha dedotto l’infondatezza, osservando che i ricorrenti non lamentano un’erronea valutazione delle prove scritte dagli stessi effettuate e non producono alcun documento da cui possa desumersi implicitamente che le loro prove scritte siano state erroneamente valutate, non dimostrando in nessun modo che queste avrebbero ottenuto un punteggio sufficiente se correttamente valutate ma limitandosi ad affermare (senza per altro dimostrarlo) che le prove di tre candidati risultate sufficienti erano in realtà carenti.</p>
<p style="text-align: justify;">VII. Fissata la camera di consiglio del 22 febbraio 2023 per la trattazione dell’istanza cautelare, la sezione IV del T.a.r., con ordinanza n. 3119 del 23 febbraio 2023, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio attraverso pubblici proclami con le specifiche modalità ivi stabilite. A tale incombente la parte ricorrente ha tempestivamente adempiuto, depositandone attestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1. Alla nuova camera di consiglio del 10 maggio 2023, dandosi atto della richiesta di abbinamento al merito della proposta domanda cautelare, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.2. Successivamente, fissata l’udienza pubblica del 31 ottobre 2023 per la trattazione del merito, i ricorrenti e l’interventore hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">VII.3. Infine nella predetta udienza pubblica del 31 ottobre 2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII. Occorre preliminarmente disaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, per l’assenza di identità di posizioni tra i ricorrenti, sollevata dalla parte resistente e dall’interventore.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII.1. In proposito, per sostenere che invece tale identità ci sarebbe, parte ricorrente, con memorie depositate il 15 febbraio 2023 ed il 26 settembre 2023, ha così controdedotto: <em>“le censure formulate sono tutte tese all’annullamento delle operazioni di concorso ed al rinnovo della procedura per vizi caratterizzanti il </em>modus operandi<em> della commissione di concorso.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>D’altronde è, per così dire, pacifico che alcuno dei ricorrenti ha superato le prove scritte.”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII.2. A ben vedere, dalla lettura del ricorso si ricava che l’interesse fatto valere è principalmente quello ad una rinnovazione della sola correzione delle prove scritte del concorso <em>de quo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che si contesta nei primi tre vizi è, sotto diversi profili, il <em>modus operandi</em> della Commissione nella correzione degli elaborati; per tale ragione si chiede, non che l’intera procedura concorsuale venga annullata, bensì la caducazione delle operazioni di correzione svolte dalla Commissione, <em>“con riedizione delle attività di correzione delle prove scritte e orali, al fine di ripristinare la legalità violata, con conservazione delle operazioni concorsuali al contrario non inficiate da illegittimità e cioè relative alla fase prodromica delle prove preselettive”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII.3. Solo con l’ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione della regola dell’anonimato e della <em>par condicio</em> dei candidati, assumendosi che <em>“dai verbali della procedura riesce assolutamente impossibile comprendere quali siano stati i mezzi e gli strumenti informatici impiegati per assicurare il rispetto della regola dell’anonimato e, quindi, del corretto abbinamento dei voti delle prove con ciascuno dei candidati”</em>, si afferma che ciò vizierebbe <em>“ulteriormente l’intera procedura concorsuale”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Tuttavia detto motivo – l’unico a dover essere esaminato nel merito, rinvenendosi rispetto all’annullamento dell’intera procedura un’omogeneità di posizioni – è privo di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">IX.1. Al riguardo si rileva che dal verbale n. 50 del 28 settembre 2022 la Commissione, riunitasi in parte in presenza ed in parte da remoto mediante la piattaforma Teams, ha dato atto a verbale, all’esito delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati dei candidati, che <em>“La Dr.ssa Mecca”</em>, della società Dromedian, ha illustrato <em>“la procedura di elaborazione e di abbinamento delle due prove con le anagrafiche dei candidati ai presenti, dando l’avvio alla elaborazione dei dati.”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, <em>“al termine dell’elaborazione dei dati, la Dr.ssa Mecca [ha] consegna[to] alla Commissione su supporto USB fornito dalla Commissione, un file excel contenente tutti i candidati -anagrafica e numero identificativo – partecipanti alle due prove con relativi punteggi.”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“La Commissione [ha] deci[so] di trasmettere il predetto file, in formato cartaceo … all’Amministrazione”</em> e, <em>“con il supporto della succitata Dr.ssa Mecca, [ha] elabora[to], sulla base del file excel consegnato, un ulteriore documento dei candidati in ordine alfabetico che hanno superato le prove scritte”</em>, stabilendo <em>“di trasmettere all’Amministrazione anche il predetto elenco in formato cartaceo”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">IX.2. Non si comprende come sarebbero stati violato i principi dell’anonimato e della <em>par condicio</em> dei candidati; dalla lettura del verbale si desume invece che si è data rilevanza proprio alla garanzia dell’anonimato, assicurando che la Commissione solo dopo la valutazione degli elaborati fosse informata dalla Società che si è occupata degli abbinamenti delle due prove con le anagrafiche dei candidati delle modalità con cui essi sono avvenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Acclarato che l’interesse fatto valere in via principale dai ricorrenti è quello ad una nuova correzione delle prove scritte, essendo meramente residuale quello strumentale all’annullamento dell’intera procedura, rispetto al quale si è evidenziata l’infondatezza dell’unico motivo dedotto, il Collegio è chiamato a vagliare l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">X.1. In via generale deve dirsi che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, è ammissibile nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, solo nel caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Quindi, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti è soggetta al rispetto di stringenti requisiti di segno negativo e positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento, in particolare, all’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, questa deve intendersi anche in senso solo potenziale e deve trattarsi di una situazione per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri (Cons. St. IV, n. 8470/2021; Cons. St. II, n. 7185/2021; Cons. St. III, n. 1866/2017; Cons. St. VI, n. 831/2015; Cons. St. IV, n. 363/2015; Cons. St. III, n. 1866/2017; Cons. St. VI, n. 3747/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di procedure selettive, in particolare, si è ritenuta sussistere una radicale incompatibilità tra le posizioni di chi ha partecipato alla prova per una medesima graduatoria concorsuale, vista la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi fra gli stessi derivante dalla circostanza che in un concorso per il reclutamento di un numero determinato di personale ciascun concorrente è portatore di un interesse individuale al superamento delle prove del concorso stesso potenzialmente contrapposto a quello degli altri concorrenti (Cons. St. V, n. 3725/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">X.2. Fatta questa dovuta premessa di ordine generale, nella specie manca sicuramente la prova della identità di posizioni tra i diversi ricorrenti, dei quali non è noto il punteggio attribuito alle prove dagli stessi sostenute, essendo noto unicamente che esso è inferiore a quello minimo di 21/30 necessario per accedere alla prova orale.</p>
<p style="text-align: justify;">Essi potrebbero aver svolto delle prove molto distanti tra loro quanto al punteggio ottenuto, con la conseguenza che la richiesta rinnovazione della correzione, ove le doglianze mosse fossero ritenute meritevoli dal Collegio, presumibilmente potrebbe non recare i medesimi risultati favorevoli per tutti i ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">X.3. Il potenziale conflitto tra i ricorrenti è poi connaturato alle procedure concorsuali, atteso che ciascun concorrente è portatore di un interesse individuale al superamento delle prove del concorso stesso potenzialmente contrapposto a quello degli altri concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Ne deriva che il ricorso è inammissibile nella parte in cui si fa valere l’interesse principale alla rinnovazione della correzione degli elaborati.</p>
<p style="text-align: justify;">XII. Esso è, pertanto, in parte inammissibile ed in parte infondato e da respingere.</p>
<p style="text-align: justify;">XIII. Data la peculiarità delle questioni esaminate, le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">– in parte dichiara inammissibile ed in respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;</p>
<p style="text-align: justify;">– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2023 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Tricarico, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valerio Bello, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Monica Gallo, Referendario</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo-in-materia-concorsuale/">Sul ricorso collettivo (in materia concorsuale).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
