<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>03/01/2023 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/03-01-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/03-01-2023/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2023 13:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>03/01/2023 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/03-01-2023/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 13:20:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87232</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/">Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procedura di correzione di un errore materiale &#8211; Attivabilità d&#8217;ufficio &#8211; Istanza di parte &#8211; Non necessità. La procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d’ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/">Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/">Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procedura di correzione di un errore materiale &#8211; Attivabilità d&#8217;ufficio &#8211; Istanza di parte &#8211; Non necessità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d’ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa, ed in ogni tempo (v. l’art. 391-bis, prima comma, del codice di procedura civile, applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Maruotti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO COLLEGIALE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">all’esito del procedimento di correzione di un errore materiale, presente nella sentenza della Adunanza Plenaria n. 15 del 2022, che ha deciso l’appello n. 17 del 2022 del ruolo dell’Adunanza Plenaria, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Amodio, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Colonna, n. 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero della giustizia, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Governo della Repubblica dell’India, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>,<br />
della -OMISSIS-, in persona del responsabile <i>pro tempore</i> indicato in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giovanni Albisinni e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;<br />
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la correzione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 6 dicembre 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato Fabio Cintioli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli articoli 79 e 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, nonché l’art. 391, comma 1-bis, del codice di procedura civile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che per mero errore materiale, dovuto a ragioni di natura informatica, nel dispositivo risulta come componente del collegio il consigliere di Stato Hadrian Simonetti, mentre in realtà ha fatto parte del collegio il consigliere di Stato Dario Simeoli, come del resto risulta anche dal relativo ruolo d’udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d’ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa (in termini, v. i decreti collegiali del Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 533; Sez. IV, n. 2358 del 2004), ed in ogni tempo (v. l’art. 391-bis, prima comma, del codice di procedura civile, applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, decreto 7 febbraio 2017, n. 533, cit.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la sentenza dell’Adunanza Plenaria va pertanto corretta, sostituendo il nome del consigliere di Stato Hadrian Simonetti (non componente il collegio) con il nome del consigliere di Stato Dario Simeoli (effettivo componente il collegio), incaricando la Segreteria dei relativi adempimenti;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ordina alla Segreteria l&#8217;effettuazione delle annotazioni di cui all&#8217;art. 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, con la sostituzione del nominativo ‘Dario Simeoli’ in luogo dell’altro ‘Hadrian Simonetti’, nel testo della sentenza n. 15 del 2022 dell’Adunanza Plenaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità degli appellanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmine Volpe, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Neri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angela Rotondano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullattivabilita-dufficio-della-procedura-di-correzione-di-un-errore-materiale/">Sull&#8217;attivabilità d&#8217;ufficio della procedura di correzione di un errore materiale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul ricorso cumulativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-cumulativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:45:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87145</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-cumulativo/">Sul ricorso cumulativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso cumulativo &#8211; Ratio &#8211; Condizioni di ammissibilità &#8211; Connessione oggettiva tra diversi atti &#8211; Casi. Nel processo amministrativo vale la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-cumulativo/">Sul ricorso cumulativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-cumulativo/">Sul ricorso cumulativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso cumulativo &#8211; Ratio &#8211; Condizioni di ammissibilità &#8211; Connessione oggettiva tra diversi atti &#8211; Casi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo vale la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo. La “<em>ratio</em>” del su riferito indirizzo si fonda sia sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi. In particolare, sussiste connessione oggettiva, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando: – fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; – le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale; – sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Donadono &#8211; Est. Nappi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso avente numero di registro generale 79 del 2022, proposto da<br />
– Rossino Centro del Mobile s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale in atti;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– Comune di Lagonegro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Melania Perretta, con domicilio digitale in atti di causa;<br />
– Fm Promotion Innovation s.r.l.s, non costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la declaratoria di nullità</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della nota prot. 22 dell’11 gennaio 2022 a firma dell’amm.re unico della FM Promotion Innovation s.r.l.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota prot. 18669 del 22/11/2021 a firma del Sindaco del Comune di Lagonegro;</p>
<p style="text-align: justify;">– ove occorra, della nota prot. 18200 del 12/11/2021 a firma del Sindaco del Comune di Lagonegro; – ove occorra, della nota del 28/06/2021 della FM Promotion Innovation Srls (priva di ogni indicazione sulla persona fisica/organo che l’ha adottata);</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">– in via gradata, per l’annullamento degli atti innanzi riportati;</p>
<p style="text-align: justify;">– per la condanna <em>ex</em> art. 30 c.p.a. del Comune di Lagonegro e della FM Promotion Innovation s.r.l.s., in solido fra di loro ovvero ciascuna per il rispettivo ambito di competenza, alla rimozione delle strisce di carta recanti la dicitura “affissione abusiva” apposte sui manifesti pubblicitari di cui alle insegne pubblicitarie oggetto della presente controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lagonegro;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 21 dicembre 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Rossino Centro del Mobile s.r.l., con ricorso notificato il 21 gennaio 2022 e depositato il successivo 17 di febbraio, è insorta avverso gli atti in epigrafe, con i quali, rispettivamente, la Fm Promotion Innovations s.r.l.s. ha, tra l’altro, comunicato che «tutti i mezzi pubblicitari installati sul territorio del Comune di Lagonegro sono esclusivamente di proprietà dell’Ente», e l’Ente civico intimato ha denegato la “voltura” di un cartello pubblicitario, perché sprovvisto di autorizzazione e dunque abusivo, dando mandato agli uffici in indirizzo di «valutare l’applicabilità dell’art. 36 – rimozione della pubblicità», del regolamento per la disciplina e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto motivi specifici in punto di difetto di attribuzione, violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La civica Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 il Relatore ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso conseguente alla natura cumulativa dello stesso. Indi, su istanza del procuratore della ricorrente, il Presidente ha assegnato termine il deposito di pertinenti memorie e l’affare è transitato in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La deducente ha successivamente depositato memoria, opinando per l’ammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. L’affare è stato definitivamente delibato alla camera di consiglio riconvocata del 21 dicembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene nel caso di specie in considerazione un ricorso cumulativo, con il quale vengono impugnati più atti amministrativi, emanati da differenti soggetti giuridici, e avente contenuto del tutto autonomo e distinto.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, alcuna immedesimazione, differentemente da quanto asserito dalla ricorrente, sussiste tra l’Ente pubblico e l’impresa privata concessionaria del servizio pubblico, ancorché quest’ultimo possa esercitare taluni poteri amministrativi. Il rapporto concessorio è pur sempre caratterizzato, infatti, dalla presenza di due autonomi soggetti, concedente e concessionario, ed è regolato da apposito contratto di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, gli atti contestualmente qui avversati, come si è osservato innanzi, hanno oggetto diverso, riferendosi l’uno a un diniego di voltura di autorizzazione di cartellone pubblicitario, e l’altro a una mera affermazione circa la proprietà comunale dei mezzi di affissione. Neppure è ravvisabile un nesso di consequenzialità tra l’uno e l’altro, non essendo di certo l’atto del concessionario configurabile quale atto di esercizio del mandato comunale di rimozione della pubblicità. All’opposto, anzi, esso reca l’annullamento di precedente avviso di accertamento notificato alla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nel processo amministrativo valga la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo.</p>
<p style="text-align: justify;">La “<em>ratio</em>” del su riferito indirizzo si fonda sia sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2011, n.6537).</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, sussiste connessione oggettiva, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando: – fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; – le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale; – sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuno di tali presupposti è ravvisabile nel caso di specie ove il ricorso è finalizzato all’annullamento di una pluralità differenti e autonomi atti amministrativi, emanati da distinti soggetti giuridici a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti, aventi a oggetto vicende che, ancorché di tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, ragioni di completezza di delibazione inducono il Collegio a precisare che risulta fondata in parte l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune intimato, relativamente alla natura interlocutoria, “<em>recte</em>” non lesiva, degli atti qui in contestazione. Ciò è di palmare evidenza con riguardo all’atto del concessionario FM Promotion Innovation s.r.l.s. dell’11 gennaio 2022. In relazione alla nota dell’Ente civico del 12 novembre 2021, il diniego di voltura del mezzo pubblicitario riveste palese lesività diretta, concreta e attuale, mentre non altrettanto è a dirsi relativamente al conferimento di mandato ai competenti uffici per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale rimozione delle affissioni abusive.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con riguardo all’Ente civico intimato, non essendovi luogo a disporre in relazione al concessionario, non costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiara inammissibile il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Lagonegro, forfettariamente liquidando le stesse in € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Nulla per le spese relativamente alla FM Promotion Innovation s.r.l.s..</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa..</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 9 novembre 2022 e 21 dicembre 2022, coll’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Donadono, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Pasquale Mastrantuono, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-cumulativo/">Sul ricorso cumulativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
