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	<title>02/11/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>02/11/2022 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-proporzionalita-dellazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:15:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-proporzionalita-dellazione-amministrativa/">Sul principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Principio di proporzionalità &#8211; Nozione. Quello della proporzionalità è principio di derivazione comunitaria, previsto all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e deve essere applicato anche come criterio di interpretazione delle proprie norme nazionali da parte delle autorità degli Stati membri, sia quando questi attuino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-proporzionalita-dellazione-amministrativa/">Sul principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-proporzionalita-dellazione-amministrativa/">Sul principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Principio di proporzionalità &#8211; Nozione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Quello della proporzionalità è principio di derivazione comunitaria, previsto all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e deve essere applicato anche come criterio di interpretazione delle proprie norme nazionali da parte delle autorità degli Stati membri, sia quando questi attuino il diritto UE nei propri ordinamenti giuridici nazionali (Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 2019, in causa C-627/19), sia quando la fattispecie oggetto di giudizio non abbia rilevanza diretta per il diritto dell’UE (Corte di giustizia, sentenza 07.09.2006, in causa C-310/04). La giurisprudenza unionale ha decodificato il principio di proporzionalità scandendone il momento applicativo in tre tappe progressive: sindacato sull’idoneità, sindacato sulla necessarietà e sindacato sulla proporzionalità in senso stretto o sull’adeguatezza (Corte di giustizia, sentenza 07.09.2006, in causa C-310/04). Il primo momento, quello dell’idoneità, concerne l’accertamento sulla idoneità dei mezzi impiegati rispetto allo scopo perseguito (Corte giust., sent. 11.03.1987, in cause riun. 279, 280, 285, 286/84). Il secondo momento, quello della necessarietà, impone che qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva (Corte giust., sentenza 16.10.1991, in causa C-24/90). Infine, la proporzionalità in senso stretto o adeguatezza attiene alla valutazione comparativa tra l’interesse pubblico perseguito dall’autorità e le posizioni individuali giuridicamente protette e che si oppongono al suo perseguimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lensi &#8211; Est. Serra</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 654 del 2021, proposto da<br />
Enrico Alessio Pittau, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Carrus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Villacidro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cugia n. 5;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Elisa Pinna, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) della comunicazione del Servizio Tecnico del Comune di Villacidro del 11.6.2021 di esclusione del sig. Pittau Enrico Alessio dalla graduatoria approvata con determinazione n. 462/2018 per la concessione del sub-lotto n. 3 per l’allevamento semibrado dei suini;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa: 2.1) la presupposta determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Villacidro n. 666 del 9.6.2021 mai notificata al sig. Pittau; 2.2) la comunicazione del 10.8.2020 recante i motivi ostativi l’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, v. doc. n. 2; 2.3) l’ordinanza del Sindaco del Comune di Villacidro n. 62 del 11.7.2017 recante la revoca dell’ordinanza sindacale n. 64 del 22.5.2014 (v. doc. n. 3); 2.4) ogni altro provvedimento che subordini la concessione del sub-lotto n. 3 della Località <em>Craccuris</em> agli adempimenti previsti nella predetta ordinanza n. 62 del 11.7.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Villacidro;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente ha esposto di svolgere l’attività di allevamento di suini che, a seguito dell’epidemia suina del 2013, era localizzata, come da delibera della Giunta Comunale n. 29 del 12.3.2013 del Comune di Villacidro, nei terreni civici in Località <em>Craccuris</em>, nella quale, tramite fondi regionali, l’amministrazione comunale ha realizzato i necessari interventi idonei ad accogliere l’allevamento semibrado dei suini secondo le disposizioni impartite dalla Regione per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la predetta area della Località <em>Craccuris</em>, interamente recintata con rete elettrosaldata di 1,8 mt d’altezza e di grosso diametro, è stata suddivisa in n. 6 sub-lotti di circa 3 ettari.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito dell’ordinanza del Sindaco n. 64 del 22.5.2014, è stato disposto che anche tutti i suini dell’azienda del sig. Pittau Enrico Alessio venissero trasferiti urgentemente nella Località <em>Craccuris</em> e, in particolare, nel sub-lotto n. 3, che in data 11.6.2014 veniva consegnato in via provvisoria e a titolo gratuito.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con deliberazione della Consiglio Comunale n. 19 del 13.4.2017 veniva approvato il “<em>Regolamento di attuazione del pascolo dei suini nei terreni civici in Località Craccuris</em>” che, tra le altre cose, prevedeva l’intenzione dell’amministrazione di procedere alla formazione di una graduatoria ai fini della definitiva concessione dei sub-lotti oggetto delle ordinanze sindacali del 2014, con preferenza agli “<em>allevatori di suini insediati nei terreni civici di montagna che sono stati interessati nell’annualità 2014 da apposita ordinanza sindacale di sgombero in materia di sanità</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, in data 11.7.2017, il Comune di Villacidro disponeva la revoca di tutte le ordinanze sindacali del 2014, ordinando tuttavia agli undici allevatori insediati nei sub-lotti della Località <em>Craccuris,</em> la movimentazione del bestiame, nonché lo sgombero delle strutture, attrezzature e il ripristino dello stato dei luoghi entro 120 giorni; ma, al ricorrente veniva notificata l’ordinanza n. 62 del 11.7.2017, con la quale gli si consentiva di continuare ad utilizzare provvisoriamente il sub-lotto n. 3, al fine di predisporre una idonea movimentazione del bestiame e alle condizioni di cui al regolamento sopra citato (che prevedeva la corresponsione di un determinato canone per l’utilizzo dei lotti).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con istanza del 22.11.2017, assunta al protocollo dell’Ente n. 20170021611, il ricorrente ha richiesto la concessione del sub-lotto n. 3, già provvisoriamente assegnatogli e, con determinazione n. 133 del 19.3.2018, sono state approvate le graduatorie distinte per singolo sub-lotto ed egli è risultato al primo posto della graduatoria per la concessione del sub-lotto n. 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l’amministrazione comunale, dapprima con comunicazione di preavviso di rigetto del 10.8.2020 e poi, dopo un altro anno, con nota del 11.6.2021 prot. 16191, ha contestato al ricorrente l’inottemperanza agli adempimenti previsti nell’ordinanza sindacale n. 62 del 11.7.2017 e, conseguentemente, gli ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 666 del 9.6.2021 alla sua esclusione dalla graduatoria approvata nel 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Avverso tali atti il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’illogicità ed irragionevolezza della motivazione del provvedimento adottato dall’amministrazione resistente in relazione al fine perseguito, in quanto il ricorrente, per avere la concessione del sub-lotto n. 3 richiesto, dovrebbe previamente sgomberare il medesimo lotto ove da otto anni esercita la propria azienda suinicola (che attualmente consta ben 49 capi, recinzioni, strutture e attrezzature) per poi insediarsi nuovamente nello stesso lotto di cui è risultato primo per l’assegnazione (rimovimentando il bestiame e ripristinando le opere e attrezzature necessarie per l’azienda).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, ha dedotto la violazione del legittimo affidamento riposto dal ricorrente, in qualità di allevatore di suini da ben sette anni nella Località <em>Craccuris</em> e destinatario della ordinanza di sgombero del 2014 per ragioni sanitarie, all’assegnazione del sub-lotto n. 3 di cui è risultato primo in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha dedotto altresì la violazione dei principi fondamentali che regolano l’azione amministrativa, violazione del regolamento comunale di gestione dei terreni civici e del regolamento di attuazione del pascolo dei suini nei terreni civici in Località <em>Craccuris</em>, violazione del fine pubblico perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha evidenziato poi la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, che proibisce l’adozione di atti e provvedimenti lesivi degli interessi dei privati in misura superiore ovvero sproporzionata a quella strettamente necessaria al pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo, in quanto, a seguito della procedura, sono stati assegnati solo tre sub-lotti e tutti sono utilizzati dagli allevatori precedentemente insediati nei terreni civici di montagna che hanno subìto l’ordinanza di sgombero sanitario nel 2014 e che, come l’odierno ricorrente, hanno interesse all’assegnazione definitiva del lotto (pur essendo tutti impossibilitati a sgomberare preventivamente il proprio bestiame).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Resiste in giudizio il Comune di Villacidro, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del Regolamento di attuazione del pascolo dei suini nei terreni civici in Loc. <em>Craccuris</em>, approvato con Deliberazione n. 19 del 13 aprile 2017, nonché la Determinazione n. 1242 del 19 ottobre 2017, con la quale è stato dato avvio al procedimento per le concessioni dei sub-lotti –nella predetta località-destinati all’allevamento dei suini, nonché il rigetto del ricorso nel merito, siccome infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con ordinanza cautelare n. 316/2021 è stata accolta la domanda cautelare, stante “<em>la probabilità di esito favorevole del ricorso con riferimento alla censura di violazione del principio di proporzionalità e alle censure di difetto di motivazione e contraddittorietà</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza pubblica del 12.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In via preliminare, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa di atti presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’avviso pubblico infatti non era da considerarsi immediatamente lesivo della posizione del ricorrente, stante la rilevanza solo eventuale della circostanza dell’adempimento delle ordinanze del 2017, e deve invece considerarsi impugnato con il ricorso oggi in esame, in quanto espressamente il ricorrente fa riferimento all’impugnazione anche di “<em>ogni altro provvedimento che subordini la concessione del sub-lotto n. 3 della Località Craccuris agli adempimenti previsti nella predetta ordinanza n. 62 del 11.7.2017</em>“; tale locuzione, per quanto non propriamente specifica, è comunque sufficientemente dettagliata da includere gli atti presupposti indicati dal Comune tra quelli impugnati quali atti presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è dunque ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, come anticipato in sede cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Coglie in particolare nel segno la censura di violazione del principio di proporzionalità e irragionevolezza del provvedimento adottato dall’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto ed è stato efficacemente ribadito, anche di recente, “<em>quello della proporzionalità è principio di derivazione comunitaria, previsto all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e deve essere applicato anche come criterio di interpretazione delle proprie norme nazionali da parte delle autorità degli Stati membri, sia quando questi attuino il diritto UE nei propri ordinamenti giuridici nazionali (Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 2019, in causa C-627/19), sia quando la fattispecie oggetto di giudizio non abbia rilevanza diretta per il diritto dell’UE (Corte di giustizia, sentenza 07.09.2006, in causa C-310/04).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La giurisprudenza unionale ha decodificato il principio di proporzionalità scandendone il momento applicativo in tre tappe progressive: sindacato sull’idoneità, sindacato sulla necessarietà e sindacato sulla proporzionalità in senso stretto o sull’adeguatezza (Corte di giustizia, sentenza 07.09.2006, in causa C-310/04).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il primo momento, quello dell’idoneità, concerne l’accertamento sulla idoneità dei mezzi impiegati rispetto allo scopo perseguito (Corte giust., sent. 11.03.1987, in cause riun. 279, 280, 285, 286/84).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il secondo momento, quello della necessarietà, impone che qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva (Corte giust., sentenza 16.10.1991, in causa C-24/90).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Infine, la proporzionalità in senso stretto o adeguatezza attiene alla valutazione comparativa tra l’interesse pubblico perseguito dall’autorità e le posizioni individuali giuridicamente protette e che si oppongono al suo perseguimento (Corte giust., sentenza 28.11.1989, in causa 379/87)</em>” (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20/09/2021, n. 9849).</p>
<p style="text-align: justify;">10. Ciò posto, è opinione del Collegio che il provvedimento impugnato violi il principio di proporzionalità <em>sub</em>specie di necessarietà/proporzionalità in senso stretto della misura erogata.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, il provvedimento risulta sacrificare integralmente l’interesse del privato e la sua situazione giuridica pur non essendo ciò necessario al fine del perseguimento dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso infatti, l’amministrazione lamenta che il ricorrente non possa ottenere la concessione del sub-lotto n. 3, già provvisoriamente assegnatogli, escludendolo perciò dalla graduatoria che lo aveva visto assegnatario, per l’omesso adempimento all’ordinanza n. 62/2017, con riferimento alla movimentazione del bestiame e allo sgombero e rilascio del citato sub-lotto n. 3, a lui provvisoriamente già assegnato, nelle more dello svolgimento della procedura per la concessione definitiva dello stesso, a cui il ricorrente ha partecipato ed è risultato vincitore, in quanto unico partecipante per il sub-lotto n. 3.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Ora, tale decisione ad avviso del Collegio appare sproporzionata rispetto all’interesse pubblico sotteso alla stessa procedura di concessione dei sub-lotti in parola, che si fonda, in termini generali, sul Regolamento comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico che, all’art. 3, dichiara che “<em>si pone l’obiettivo di realizzare i contenuti del Piano di Sviluppo Agricolo Zootecnico e Forestale delle terre pubbliche puntando a razionalizzare, migliorare e regolamentare l’utilizzo dei suoi terreni ad uso civico, sia nel senso di un legittimo e più efficace sfruttamento da parte dei beneficiari, sia in quello di garantire la dovuta redditività all’Amministrazione Comunale, nonché quello di un intervento di risanamento ambientale del territorio e l’adeguamento delle strutture alle vigenti norme</em>” (doc. 5 ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di esso peraltro, il Comune ha anche adottato il Regolamento di attuazione del pascolo dei suini nei terreni civici in Loc. <em>Craccuris</em> (doc. 6), da cui ben emerge come l’unico utilizzo – e comunque senz’altro quello maggiormente corrispondente all’interesse pubblico perseguito dal Comune – per i terreni per cui è causa è quello dell’allevamento semibrado di suini, in ragione delle caratteristiche di tali aree. Tanto è vero che per esse il Comune ha appunto adottato il Regolamento citato relativo allo svolgimento di tale tipologia di attività, dando poi avvio alla procedura di concessione dei sub-lotti.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Ma se così è, sotto appunto il profilo della stretta proporzionalità, non possono non assumere centrale rilevanza le seguenti circostanze di fatto, relative alla posizione giuridica del ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">– come dedotto in ricorso e provato documentalmente, non risultano presentate richieste per la concessione di tutti i sei sub-lotti della Località <em>Craccuris</em> oggetto del bando e alcuni richiedenti hanno pure successivamente rinunciato alle assegnazioni, con la conseguenza che tre sub-lotti sono attualmente liberi e in stato di totale abbandono (cfr. docs. 15 e 16);</p>
<p style="text-align: justify;">– ancora, come dedotto in ricorso, risultano utilizzati per le attività di allevamento dei suini e dunque per le finalità previste nel regolamento comunale di cui si è detto, solo tre sub-lotti, tra cui quello del ricorrente ed altri due, del pari utilizzati da allevatori trasferitisi a seguito delle ordinanze del 2014 (circostanza non contestata e dunque da considerarsi provata <em>ex</em> art. 64, comma 2 cod. proc. amm.).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, emerge da tali circostanze fattuali come il provvedimento di esclusione del ricorrente vincitore per l’assegnazione del sub-lotto n. 3 incide negativamente non solo sulla sua posizione giuridica, ma altresì sullo stesso interesse pubblico in termini di integrale pretermissione dello stesso, poiché, pur risultando non assegnati altri tre sub-lotti ed in assenza di ulteriori domande, il terreno in questione risulterebbe inutilizzato, con grave ed integrale nocumento per l’interesse pubblico, posto che, come visto, l’utilizzo che lo stesso Regolamento comunale preveder per questi terreni è quello del pascolo semibrado di suini, attività svolta dall’odierno ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Per tutte le superiori ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati nella parte in cui hanno disposto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria approvata con determinazione n. 462/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Avendo il ricorrente beneficiato dell’ammissione al gratuito patrocinio (decreto n. 31 del 24.09.2021), va disposto il pagamento delle spese (a carico del Comune di Villacidro) a favore dello Stato (Amministrazione della Giustizia Amministrativa) ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Villacidro al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Amministrazione della Giustizia Amministrativa, liquidandole forfettariamente in complessivi euro 2.000 (duemila/00) per onorari, spese, C.P.A. e IVA se dovuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Villacidro al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00 (seicentocinquanta/00).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali somme dovranno essere versate dal Comune di Villacidro sul conto corrente postale n. 37142015 -codice IBAN IT 97 L 07601 032000 00037142015 intestato a: “Tesoreria Centrale dello Stato -Entrate del Consiglio di Stato e TAR”, indicando nella causale di versamento gli estremi identificativi della presente sentenza ed il codice fiscale del versante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lensi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Plaisant, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Serra, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Sulla portata delle FAQ (frequently asked questions) nell&#8217;ambito delle gare di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-portata-delle-faq-frequently-asked-questions-nellambito-delle-gare-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:21:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-portata-delle-faq-frequently-asked-questions-nellambito-delle-gare-di-appalto/">Sulla portata delle FAQ (frequently asked questions) nell&#8217;ambito delle gare di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Regole &#8211; Portata &#8211; Richiesta di chiarimenti &#8211; FAQ (frequently asked questions) &#8211; Efficacia &#8211; Portata innovativa rispetto alle prescrizioni della lex specialis &#8211; Illegittimità. Posto che le regole contenute nel bando di gara vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Regole &#8211; Portata &#8211; Richiesta di chiarimenti &#8211; FAQ (frequently asked questions) &#8211; Efficacia &#8211; Portata innovativa rispetto alle prescrizioni della <em>lex specialis</em> &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Posto che le regole contenute nel bando di gara vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole a seconda delle varie condizioni dei partecipanti, le risposte fornite in sede di FAQ (frequently asked questions) non possono avere una portata innovativa rispetto a quanto previsto dall’Avviso stesso. Pertanto quel che non prescrive l’avviso, non possono imporre le FAQ (Frequently Asked Questions) ovvero i chiarimenti resi dall’amministrazione procedente su richieste formulate dai soggetti interessati a partecipare alla procedura, poiché esse possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della <em>lex specialis</em>, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, non di certo modificarne il contenuto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sapone &#8211; Est. Piemonte</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3662 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Comune di Grosotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Asiago 8;</p>
<p style="text-align: right;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: center;"><em>previa adozione delle misure cautelari più idonee ex art. 55 c.p.a.</em></p>
<p style="text-align: justify;">– delle note Registro ufficiale U. n. 0005535 del 31/01/2022 (acquisita dal Comune prot. arrivo n. 764/2022 del 01/02/2022) e n. 0014294 del 14/3/2022 (acquisita dal Comune prot. arrivo n. 2007/2022 del 14/03/2022), entrambe a firma del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1.: piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, aventi ad oggetto la prima “comunicazione di non ammissione a finanziamento” e la seconda “Riscontro nota prot. n. 6567 del 4 febbraio 2022”;</p>
<p style="text-align: justify;">-per quanto occorrer possa, del chiarimento n. 8 di cui alle “Risposte alle richieste di chiarimento” Registro Ufficiale U. 0009186 del 15/04/2021, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, precedenti, connessi e conseguenti e, ove esistente, ancorché non conosciuta, della graduatoria definitiva di assegnazione dei contributi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Grosotto il 12/4/2022:</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto 31 marzo 2022, a firma dei Capi dei Dipartimenti sopra indicati, di “Ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”, di cui al Comunicato 7 aprile 2022 che parimenti si impugna, con il relativo allegato 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ministero dell’Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con l’atto introduttivo del giudizio il Comune ricorrente chiedeva l’annullamento della nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione per il Piano di Ripresa e Resilienza, con la quale è stata comunicata la non ammissione al finanziamento dell’intervento presentato dal medesimo comune.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Si costituiva il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente impugnava altresì la graduatoria definitiva di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Il provvedimento finale di esclusione del progetto presentato dal Comune ricorrente è motivato dalla considerazione che “<em>in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’avviso pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia, mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione oggetto del giudizio è già stata esaminata dalla Sezione con precedenti sentenze (ex multis sentenza 21 ottobre 2022 n. 13510) da cui il Collegio non ritiene di discostarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Anche alla luce dell’art. 12 delle preleggi non si può attribuire ad un testo normativo altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla “intenzione del legislatore” da accertarsi attraverso la verifica sistematica e quella logica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di specie, non sono plausibili interpretazioni diverse da quella prospettata dal ricorrente, considerando che l’articolo 2 comma 1, dell’Avviso dispone che “Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia”. Mentre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Avviso “1. Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>E’ vero che il predetto art. 2 riguarda, nella sua prima parte, “interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione” ma è altrettanto vero che nella sua seconda parte si riferisce a “costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia” ed il concetto di “costruzione” e la precisazione “da destinare” vale a disgiungere la realizzazione di centri polifunzionali dallo status quo ante dell’immobile, con l’unico vincolo che si tratti di immobili di proprietà pubblica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In identica direzione orienta il successivo art. 3 dell’Avviso che sancisce chiaramente che sono ammissibili (anche) interventi di “costruzione” di centri polifunzionali per la famiglia, e tale locuzione disegna una fattispecie che prescinde dalle caratteristiche dell’immobile antecedentemente all’intervento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La giurisprudenza cautelare della Sezione ha già evidenziato quanto segue: “l’avviso pubblico in oggetto, all’articolo 3, comma 1, n. 1, ammetta espressamente al finanziamento, tra gli altri, gli interventi di costruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali della famiglia e che l’art. 2, comma 1, del medesimo avviso precisa che possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi, tra l’altro, ad opere pubbliche di costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>ritenuto, pertanto, che nel citato avviso non si richiede espressamente una pregressa destinazione dell’immobile quale centro polifunzionale della famiglia né si escludono espressamente immobili o aeree con diversa destinazione urbanistica;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>ritenuto che analoghe preclusioni – che sarebbero dovute essere puntualmente e analiticamente indicate da parte dell’amministrazione trattandosi nella sostanza di clausole di esclusione degli interventi o di condizioni di ammissibilità degli stessi interventi – non possono ricavarsi né dal DPCM 30 dicembre 2020, né dalla normativa primaria le cui espressioni linguistiche non appaiono univoche nel senso di escludere gli interventi in relazione alla pregressa destinazione urbanistica o al pregresso utilizzo dei centri polifunzionali (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, ordinanze 8 giugno 2022, nn. 3590, 3591, 3593 nello stesso senso la n. 3615/2022).”</em></p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Non si rinvengono elementi sistematici o teleologici per diversamente argomentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento gravato il Ministero ha difatti negato l’ammissione al finanziamento di cui all’avviso pubblico approvato con D.M. 22 marzo 2022 del progetto presentato dal Comune ricorrente per la costruzione di un nuovo centro polifunzionale per la famiglia in quanto gli edifici da demolire, di proprietà del Comune, non erano urbanisticamente destinati alla finalità prevista per la costruzione di nuovi Centri polifunzionali per la famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia il richiamato avviso all’art. 2 co.1 dispone che “<em>Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia.</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto che il dato letterale della disposizione da ultimo richiamata sembra distinguere le due tipologie di intervento, asili nidi e scuole dell’infanzia da un lato e centri polifunzionali per la famiglia dall’altro, prevedendo in quest’ultimo caso l’ammissione di interventi su edifici non già solo “destinati”, ma altresì “da destinare” a centri polifunzionali con la conseguenza che non sembrerebbe richiesto, quale requisito per la presentazione della domanda di contributo, anche quello dell’attuale destinazione degli edifici insistenti sull’area di sedime come è nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione non appare contraddetta con riferimento al caso di specie neppure da una lettura sistematica con la successiva disposizione di cui all’art. 3 del richiamato avviso che, secondo la difesa di parte resistente nel delimitare gli interventi ammissibili, presupporrebbe nelle ipotesi di cui al n.1, tra le quali rientrerebbe l’intervento in questione qualificato in termini di nuova costruzione, anche l’attuale destinazione a centro polifunzionale degli edifici interessati dalla previa demolizione. Tuttavia una siffatta interpretazione non pare supportata dal dato letterale della disposizione richiamata che si limita a recitare: “<em>Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;</em>”, senza alcun specificazione sulla precedente destinazione urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre poiché l’intervento da finanziare non sembra riguardare la previa attività di demolizione degli edifici esistenti, aventi differente destinazione urbanistica, bensì esclusivamente quella successiva di costruzione del centro polifunzionale (l’intervento è infatti classificato nella scheda di presentazione del progetto come “nuova realizzazione” e nella relazione allagata del 23.11.2020 si legge “Entrambi gli edifici saranno demoliti a carico del Comune di Grosotto per la realizzazione del nuovo Centro Servizi alla persona. L’area dunque è da considerarsi sgombera”), non sembrano sussistere paventati profili di inammissibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre sul piano finalistico, l’innovatività dell’offerta di servizi come i centri polifunzionali, scarsamente presenti sul territorio, si sposa con la possibilità di riconvertire urbanisticamente aree o edifici precedentemente aventi altra destinazione, in conformità con gli obiettivi del PNRR e sempre che, come sembrerebbe nel caso di specie, non si ravvisino al riguardo aspetti che ne impediscano la celere attuazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 Ora posto che “<em>le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l’erogazione di contributi pubblici per l’identica natura giuridica – vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole a seconda delle varie condizioni dei partecipanti</em> (Cons. Stato, n. 4295 del 2021), le risposte fornite in sede di FAQ (frequently asked questions) e che avrebbero, secondo il Ministero resistente, chiarito la necessità del requisito ivi contestato, non possono avere una portata innovativa rispetto a quanto previsto dall’Avviso stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato difatti altresì affermato, secondo un orientamento che il collegio ritiene di condividere, che “<em>il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali</em>” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817; IV, 14 giugno 2021, n. 4561; definisce intangibili le prescrizione di un bando Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003)</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto “<em>quel che non prescrive l’avviso, non possono imporre le FAQ (Frequently Asked Questions) ovvero i chiarimenti resi dall’amministrazione procedente su richieste formulate dai soggetti interessati a partecipare alla procedura, poiché esse possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, non di certo modificarne il contenuto </em>“(ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486 e le sentenze ivi richiamate).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4 Ne discende l’accoglimento del ricorso introduttivo con l’annullamento degli atti impugnati e del ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui esclude il comune ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In considerazione della novità delle questioni di lite e della sua complessità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Sapone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Piemonte, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-portata-delle-faq-frequently-asked-questions-nellambito-delle-gare-di-appalto/">Sulla portata delle FAQ (frequently asked questions) nell&#8217;ambito delle gare di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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