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	<title>02/05/2023 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>02/05/2023 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e sull’irrilevanza del vizio della notifica dell’atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, c. 3, del c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-impugnazione-della-sentenza-che-dichiara-lestinzione-del-giudizio-e-sullirrilevanza-del-vizio-della-notifica-dellatto-di-riassunzione-ai-fini-del-rispetto-del/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 11:16:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-impugnazione-della-sentenza-che-dichiara-lestinzione-del-giudizio-e-sullirrilevanza-del-vizio-della-notifica-dellatto-di-riassunzione-ai-fini-del-rispetto-del/">Sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e sull’irrilevanza del vizio della notifica dell’atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, c. 3, del c.p.a.</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Termini &#8211; Estinzione dichiarata con sentenza &#8211; Disciplina. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Interruzione &#8211; Riassunzione &#8211; Termini &#8211; Disciplina &#8211; Rinvio esterno. 1. &#8211; La disciplina dettata per le ipotesi in cui l’estinzione o l’improcedibilità siano dichiarate con decreto monocratico (art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-impugnazione-della-sentenza-che-dichiara-lestinzione-del-giudizio-e-sullirrilevanza-del-vizio-della-notifica-dellatto-di-riassunzione-ai-fini-del-rispetto-del/">Sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e sull’irrilevanza del vizio della notifica dell’atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, c. 3, del c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-impugnazione-della-sentenza-che-dichiara-lestinzione-del-giudizio-e-sullirrilevanza-del-vizio-della-notifica-dellatto-di-riassunzione-ai-fini-del-rispetto-del/">Sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e sull’irrilevanza del vizio della notifica dell’atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, c. 3, del c.p.a.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Termini &#8211; Estinzione dichiarata con sentenza &#8211; Disciplina.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Interruzione &#8211; Riassunzione &#8211; Termini &#8211; Disciplina &#8211; Rinvio esterno.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
1. &#8211; La disciplina dettata per le ipotesi in cui l’estinzione o l’improcedibilità siano dichiarate con decreto monocratico (art. 85, commi da 1 a 8 del c.p.a.), per la sua eccezionalità, non può estendersi al caso in cui l’estinzione del giudizio sia dichiarata con sentenza: questa ipotesi resta assoggettata alla disciplina ordinaria, compresa quella sul cd. termine lungo di impugnazione ex art. 92, comma 3, c.p.a., senza alcun dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (richiamato dall’art. 85, comma 8, c.p.a.). Ciò, in base al criterio ermeneutico, applicabile anche alle norme processuali, per il quale la disciplina di natura eccezionale non trova applicazione al di fuori dei casi da essa espressamente contemplati e, in particolare, non è suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Tenuto conto, in via generale, del rinvio c.d. esterno al codice di procedura civile contenuto nell’art. 39 c.p.a. e, in particolare, del rinvio specifico che, per la disciplina dell’interruzione, l’art. 79, comma 2, c.p.a. fa alle disposizioni del predetto codice, la tempestività della riassunzione del giudizio seguita alla sua interruzione, aderendo all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sull’art. 305 c.p.c., deve essere ricollegata al deposito dell’atto di riassunzione e non alla sua notifica. Ne consegue che la tempestività del deposito dell’atto di riassunzione consente di ritenere irrilevante il vizio da cui è affetta la notifica dell’atto stesso ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, comma 3, c.p.a.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Contessa &#8211; Est. De Berardinis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6650 del 2021, proposto dalla ditta<br />
Florpagano S.S., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Petrarota e con domicilio digitale come da <i>P.E.C.</i> da Registri di Giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, <i>ex lege</i> rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br />
Coordinatore politico del Patto territoriale della “<i>Conca Barese</i>”, non costituito in giudizio<br />
InnovaPuglia S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci e con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, in Roma, via B. Tortolini, n. 30</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma e/o l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, n. 1679/2020 del 22 dicembre 2020, non notificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la memoria di costituzione e difensiva di InnovaPuglia S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste la memoria e la replica dell’appellante, nonché la memoria di InnovaPuglia S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il Cons. Pietro De Berardinis, uditi per le parti gli avv.ti Vito Petrarota e Pierluigi Balducci e viste le conclusioni del Ministero appellato come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierna appellante, Florpagano S.S. (d’ora in poi “Florpagano” o “Società”), espone di essere una società semplice operante nel settore florovivaistico e di avere formulato nel 1998 un’istanza di finanziamento agevolato <i>ex</i> art. 2, comma 203, della l. n. 662/1996 al Patto territoriale della “<i>Conca Barese</i>” in riscontro all’avviso pubblico del 29 ottobre 1998, riguardante l’attivazione di iniziative imprenditoriali incluse in patti territoriali nell’ambito della Conca Barese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. L’istanza della Società, volta a ottenere un finanziamento del 60% a fondo perduto per il progetto di investimento presentato, veniva tuttavia respinta con provvedimento del 26 febbraio 1999, che la Florpagano impugnava innanzi al T.A.R. Puglia, Bari, deducendone l’illegittimità: l’adito Tribunale, con sentenza della Sez. I n. 5599/2002 passata in giudicato, accoglieva il ricorso, annullando l’ora visto provvedimento di esclusione dal programma di investimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Sulla base di tale pronuncia, la Florpagano promuoveva azione di risarcimento dei danni innanzi al G.O., che però, con sentenza n. 275/2011 del Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Ruvo di Puglia, declinava la propria giurisdizione, in favore di quella amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. La causa risarcitoria veniva pertanto riassunta innanzi al G.A., ma con ordinanza n. 134/2019 del 31 gennaio 2019 il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, dichiarava l’interruzione del giudizio per la morte del coordinatore politico del Patto territoriale della “<i>Conca Barese</i>” (il quale era stato anch’esso evocato in giudizio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Nel frattempo era intervenuta nel giudizio <i>ad opponendum</i> InnovaPuglia S.p.A. (“InnovaPuglia”) in veste di soggetto subentrato nelle posizioni giuridiche dell’Istituto Finanziario Regionale Pugliese (FinPuglia S.p.A.) e della Tecnopolis S.r.l. (temporaneamente raggruppata con FinPuglia S.p.A. per espletare l’attività amministrativa e di assistenza nel procedimento in esame).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.1. Nel corso del giudizio InnovaPuglia mutava il proprio difensore, poiché all’avv. Amodeo, che aveva rinunciato con atto depositato il 24 febbraio 2014, subentrava l’avv. Balducci, che si costituiva con atto depositato il 1° febbraio 2016. Senonché, nel riassumere il giudizio dopo la declaratoria di interruzione del processo, ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a., Florpagano notificava per errore l’atto di riassunzione nei confronti di InnovaPuglia, in base all’art. 170 c.p.c., presso il domicilio dell’avv. Amodeo, anziché presso quello dell’avv. Balducci.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Con la sentenza oggetto di gravame, n. 1679/2020 del 22 dicembre 2020, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di risarcimento dei danni promosso dalla ricorrente, in quanto non riassunto in modo rituale nei termini di legge dopo il verificarsi dell’evento interruttivo (morte di una delle parti), con conseguente applicazione della regola dell’art. 35, comma 2, lett. <i>a)</i>, c.p.a., secondo cui il giudice dichiara estinto il giudizio se nei casi previsti il giudizio non è proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che, per effetto dell’errore commesso dalla ricorrente nella notifica dell’atto di riassunzione del giudizio, la riassunzione stessa non fosse stata effettuata nel termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 80, comma 3, c.p.a. e che quindi si fosse verificata la causa di estinzione del processo prevista dall’art. 35, comma, 1, lett. <i>a)</i>, c.p.a.; il T.A.R. ha escluso che potesse valere come sanatoria l’intervenuta costituzione di InnovaPuglia, sia perché ad opinare diversamente sarebbe stata elusa la disciplina sulla perentorietà del termine, sia perché l’interveniente si è costituita solo per eccepire la nullità della notifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nell’appello in epigrafe la Florpagano formula, con un unico motivo, le doglianze di: erroneità e illegittimità della sentenza impugnata; violazione degli artt. 39 c.p.a., 170 c.p.c., 160 c.p.c., 156 e 157 c.p.c., 44 c.p.a. e 35 c.p.a.; motivazione carente, insufficiente e travisante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. La Società contesta, anzitutto, la declaratoria di estinzione del giudizio pronunciata dal T.A.R., lamentando che la sentenza appellata non avrebbe considerato che il ricorso in riassunzione è stato notificato e depositato nei termini di legge: quindi, a seguito della costituzione di InnovaPuglia S.p.A. conseguente alla riassunzione, ogni vizio relativo alla notifica dovrebbe ritenersi sanato ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c.: infatti, con la costituzione anche tardiva del destinatario dell’atto la riassunzione ha raggiunto lo scopo cui è destinata e perciò, in base al principio del raggiungimento dello scopo <i>ex </i>art. 156, terzo comma, c.p.c., ogni nullità è sanata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1.1. L’appellante richiama, altresì, l’indirizzo della giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in caso di interruzione del processo, il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione va riferito al deposito del ricorso in cancelleria, cosicché, una volta che il deposito sia stato eseguito tempestivamente, eventuali vizi della notifica dell’atto di riassunzione non rilevano ai fini del rispetto del predetto termine perentorio, ma rilevano affinché il giudice ordini la rinnovazione della notifica stessa, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio, ed è solo il mancato rispetto di questo secondo termine che comporta l’estinzione del processo <i>ex </i>artt. 291 e 307 c.p.c.: ma nel caso in esame il deposito dell’atto di riassunzione è stato tempestivo e dunque il T.A.R. avrebbe errato nel dichiarare l’estinzione del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. La Florpagano ripropone, poi, la domanda risarcitoria non esaminata dal T.A.R., replicando alle eccezioni sollevate in primo grado dalle controparti circa l’assenza, nella fattispecie, dell’elemento soggettivo della colpa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.1. In particolare, secondo la Società rileverebbe una nozione oggettiva di colpa, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento (versandosi in un’ipotesi di responsabilità da provvedimento illegittimo annullato in sede giudiziale) e della gravità della violazione commessa dalla P.A.: gravità che nel caso di specie sussisterebbe senz’altro, sia perché la Florpagano avrebbe avuto i requisiti per accedere al finanziamento, sia perché il progetto presentato avrebbe ricalcato il modulo fornito dalla Segreteria tecnica del Patto territoriale. Inoltre, in base all’avviso pubblico, nell’ipotesi di accertata carenza della documentazione allegata alla domanda di finanziamento, l’Ente concedente avrebbe potuto assegnare al richiedente un termine per regolarizzarla.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando in prossimità dell’udienza pubblica brevi note difensive, recanti istanza di passaggio della causa in decisione senza discussione orale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. Si è altresì costituita in giudizio InnovaPuglia S.p.A., eccependo in via preliminare la tardività dell’appello, poiché non rispettoso del dimezzamento dei termini processuali derivante dal combinato disposto degli artt. 85, comma 8, 87, comma 3, e 92 c.p.a.; sempre in via preliminare ha poi eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; ancora, ha eccepito la genericità della domanda risarcitoria e il difetto di legittimazione passiva di FinPuglia S.p.A..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. L’appellante ed InnovaPuglia hanno depositato ulteriore memoria, nonché – la sola appellante – replica. Tale replica risulta superare i limiti consentiti senza la necessaria autorizzazione, cosicché di essa non si tiene conto per la parte eccedente i suddetti limiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.6. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2023 sono comparsi i difensori della Società appellante e di InnovaPuglia, i quali hanno sinteticamente discusso la causa. Di seguito questa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In via preliminare, va analizzata l’eccezione di tardività dell’appello sollevata da InnovaPuglia ai sensi degli artt. 85, 87 e 92 c.p.a.. In particolare, viene eccepito che, ai sensi dell’art. 85, comma 8, c.p.a., nei casi di estinzione o improcedibilità del giudizio di cui all’art. 35 c.p.a. il giudizio di appello si svolge secondo la disciplina dettata dall’art. 87, comma 3, c.p.a., cioè con il dimezzamento di tutti i termini processuali: ne segue che nel caso di specie il termine cd. lungo per appellare la sentenza di primo grado sarebbe stato di tre mesi dalla sua pubblicazione, cioè la metà del termine ordinario <i>ex</i> art. 92, comma 3, c.p.a. (sei mesi). Pertanto, l’appello sarebbe tardivo, siccome notificato il 19 giugno 2021, a fronte della pubblicazione della sentenza appellata in data 22 dicembre 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. L’eccezione non può essere condivisa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. L’art. 85, commi da 1 a 8, c.p.a., detta una disciplina eccezionale per l’ipotesi in cui l’estinzione o l’improcedibilità siano state dichiarate con decreto monocratico, caratterizzata: <i>a)</i> dalla possibilità di proporre opposizione al decreto monocratico, così instaurando un giudizio in sede collegiale che si svolge ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; <i>b)</i> dalla decisione di tale giudizio con ordinanza, la quale, se respinge l’opposizione, condanna l’opponente alle spese senza possibilità di compensazione, se invece accoglie l’opposizione, fissa l’udienza di merito; <i>c)</i> dalla possibilità di proporre appello nei confronti di detta ordinanza, con applicazione della disciplina di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a. anche al medesimo appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Il Collegio ritiene che tale disciplina, per la sua eccezionalità, non possa estendersi al caso in cui l’estinzione del giudizio sia dichiarata con sentenza: questa ipotesi resta assoggettata alla disciplina ordinaria, compresa quella sul cd. termine lungo di impugnazione <i>ex </i>art. 92, comma 3, c.p.a., senza alcun dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (richiamato, come detto, dall’art. 85, comma 8, c.p.a.). Ciò, in base al criterio ermeneutico, applicabile anche alle norme processuali, per il quale la disciplina di natura eccezionale non trova applicazione al di fuori dei casi da essa espressamente contemplati e, in particolare, non è suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32788; id., Sez. VI, 12 ottobre 2016, n. 20578; id., Sez. I, 13 maggio 2004, n. 9170; C.d.S., Sez. VI, 27 novembre 2017, n. 5497; Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 883; id., 17 ottobre 2012, n. 5292; Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251; id., 14 gennaio 2001, n. 3149).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. Nel senso della suesposta conclusione depone, del resto, la stessa lettera dell’art. 85, c.p.a., che racchiude ai commi da 1 a 8 la disciplina eccezionale sopra ricordata, comportante tra l’altro, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., il dimezzamento dei termini per proporre appello, riferendola in modo esplicito al solo giudizio di opposizione al decreto <i>ex</i> art. 85, comma 1, c.p.a. (emesso dal Presidente o da un magistrato da lui delegato) che dichiara l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio: laddove, invece, alla declaratoria dell’estinzione (e dell’improcedibilità) con sentenza è dedicato il successivo e distinto comma 9 del citato art. 85, che la riferisce al caso in cui l’estinzione o l’improcedibilità si verifichino, o siano accertate, all’udienza di discussione, senza richiamare la pregressa disciplina di cui ai commi da 1 a 8 del medesimo art. 85.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.5. Da quanto esposto si desume la tempestività, nel caso di specie, della proposizione dell’appello, essendo questo regolato dai termini ordinari ed avendo la Florpagano provveduto a notificarlo entro il termine cd. lungo di cui all’art. 92, comma 3, c.p.a., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. A questo punto il Collegio ritiene di dover esaminare la censura con cui l’appellante Florpagano ha contestato la declaratoria, da parte del T.A.R., dell’estinzione del giudizio. Si tratta, infatti, di una questione processuale, il cui eventuale accoglimento determina la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., secondo il quale il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado, tra l’altro, quando “<i>riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio</i>” (cfr. C.d.S., Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1773; Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 225; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 17 giugno 2022, n. 719). Per tale ragione il Collegio ritiene che la suddetta censura debba essere esaminata con priorità rispetto all’eccezione di prescrizione del diritto vantato, sollevata da InnovaPuglia, essendo quest’ultima eccezione preliminare di merito, che fa venir meno l’interesse della parte all’accertamento del diritto azionato (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581; id., Sez. lav., 31 luglio 2019, n. 20726): pertanto, qualora la censura mossa dall’appellante avverso la declaratoria di estinzione del giudizio risultasse fondata e conseguentemente la causa dovesse essere rimessa al primo giudice <i>ex</i> art. 105, comma 1, c.p.a., spetterebbe a quest’ultimo, a condizione che la parte (ri)sollevi l’eccezione di prescrizione, esaminarla in sede di pronuncia sul merito della pretesa risarcitoria avanzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Anche le ulteriori eccezioni sollevate da Innovapuglia, attinenti alla genericità della domanda di risarcimento del danno e al difetto di legittimazione passiva di FinPuglia S.p.A., sono logicamente e giuridicamente postergate alla previa disamina della questione della correttezza della pronuncia di estinzione del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. La censura formulata da Florpagano avverso la declaratoria di estinzione del giudizio è fondata e da condividere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Invero, il primo giudice ha dichiarato il giudizio estinto per tardività della riassunzione dello stesso ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a.: ciò, sul rilievo dell’errore da cui è affetta la notifica dell’atto di riassunzione all’interveniente InnovaPuglia, la cui successiva costituzione sarebbe irrilevante, perché avvenuta dopo il decorso del termine perentorio di novanta giorni di cui al citato art. 80, comma 3, e perciò inidonea a sanare la violazione di tale termine perentorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. In via preliminare, va osservato che la notifica dell’atto di riassunzione a Innovapuglia presso il difensore che aveva rinunciato al mandato, anziché presso il nuovo difensore costituitosi in giudizio, deve ritenersi, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nulla e non inesistente (Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 gennaio 2020, n. 2087; id., Sez. III, 18 novembre 2020, n. 26304), con conseguente possibilità di sanatoria mediante rinnovazione della stessa, ovvero in caso di spontanea costituzione del destinatario (quand’anche intervenuta al solo fine di eccepirne la nullità).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Tanto premesso, va poi precisato che, per l’analoga ipotesi disciplinata nel processo civile della riassunzione del giudizio interrotto nel termine di tre mesi (che l’art. 305 c.p.c., al pari dell’art. 80 c.p.a., definisce perentorio), la giurisprudenza di legittimità è costante nel ricollegare la tempestività della riassunzione del giudizio seguita alla sua interruzione al deposito dell’atto di riassunzione nel termine di tre mesi e non alla notifica di tale atto, distinguendo a tal proposito l’<i>edictio actionis </i>dalla <i>vocatio in ius</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Si riportano, al riguardo, le parole di una recente pronuncia della Suprema Corte espressasi sulla questione in esame (Cass. civ., Sez. II, 14 gennaio 2020, n. 450): “<i>1.2. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se entro sei mesi viene depositato il ricorso (Cassazione civile sez. un., 28/12/2007, n. 27183). Una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della</i> <i>“</i>vocatio in ius<i>”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio; solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3 (Cassazione civile sez. III, 20/04/2018, n. 9819; Cassazione civile sez. I, 09/04/2015, n. 7131; Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n. 6921)</i>” (nello stesso senso v. altresì Cass. civ., Sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2526).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3.1. Al riguardo va chiarito che il termine perentorio per la riassunzione previsto dall’art. 305 c.p.c. era di sei mesi ed è stato ridotto a tre mesi per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 14, della l. 18 giugno 2009, n. 69.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4. Il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per distinguere sul punto la disciplina del processo amministrativo da quella del processo civile, tenuto conto, in via generale, del rinvio c.d. esterno al codice di procedura civile contenuto nell’art. 39 c.p.a. e, in particolare, del rinvio specifico che per la disciplina dell’interruzione l’art. 79, comma 2, c.p.a. fa alle disposizioni del predetto codice: questo rinvio specifico toglie valore all’eventuale obiezione per cui in materia di riassunzione del giudizio interrotto l’art. 80 c.p.a. detterebbe una disciplina autosufficiente, sicché non vi sarebbe necessità, né spazio per il c.d. rinvio esterno al codice di procedura civile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4.1. A ben vedere, peraltro, anche in caso di ritenuta autosufficienza della disciplina dettata dall’art. 80, comma 3, c.p.a., neppure questo riconnette espressamente il rispetto del termine perentorio per la riassunzione alla notifica dell’atto di riassunzione, anziché al suo deposito: il comma 3 dell’art. 80 cit., infatti, afferma che la riassunzione avviene “<i>con atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni</i>” e, pertanto, separa con una virgola la parte dell’enunciato normativo dedicata all’attività di notifica da quella relativa alla perentorietà del termine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4.2. Sulla questione non si ravvisa nella giurisprudenza amministrativa un orientamento uniforme, cosicché, in definitiva, tenuto conto del chiaro dettato dell’art. 79, comma 2, c.p.a. (“<i>l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile</i>”), il Collegio giudica preferibile aderire all’indirizzo univoco espresso per il processo civile dalla surriferita giurisprudenza della Cassazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.5. Orbene, nel giudizio di primo grado il deposito dell’atto di riassunzione è stato effettuato dalla ricorrente Florpagano in data 11 marzo 2019 (a fronte della notifica dello stesso effettuata – in modo viziato – a InnovaPuglia il 7 marzo 2019), dunque nel rispetto del termine di novanta giorni <i>ex </i>art. 80, comma 3, c.p.a.: ciò tanto assumendo quale <i>dies a quo</i> per il suo decorso la data di pubblicazione dell’ordinanza che ha dichiarato l’interruzione del giudizio (31 gennaio 2019), quanto assumendo, invece, la data di deposito dell’atto con cui è stata comunicata la causa interruttiva, e cioè il decesso del coordinatore politico del Patto territoriale della “<i>Conca Barese</i>” (14 dicembre 2018), come pare più corretto, in ossequio al disposto del citato comma 3 (che àncora la decorrenza del termine <i>de quo</i> alla “<i>conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.6. La tempestività del deposito dell’atto di riassunzione consente, perciò, di ritenere irrilevante il vizio da cui è affetta la notifica dell’atto stesso ai fini del rispetto del termine perentorio <i>ex</i> art. 80, comma 3, c.p.a.: né, vista l’intervenuta costituzione in giudizio di InnovaPuglia, era necessario che il primo giudice disponesse la rinnovazione della suddetta notifica alla citata interveniente, trattandosi di un adempimento ultroneo e contrario ai principi di economia processuale. Si è già visto più sopra, del resto, che la notifica dell’atto di riassunzione a InnovaPuglia era nulla e non inesistente, cosicché per essa era predicabile la sanabilità anche con la spontanea costituzione in giudizio del destinatario della notifica stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In conclusione, in accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata, che ha dichiarato l’estinzione del giudizio iscritto al n. 607/2012 di R.G., va annullata, con rimessione del giudizio innanzi al T.A.R. Puglia – Lecce affinché, riassunto nei termini di legge, venga deciso nel merito (salvo che a ciò non ostino ulteriori – e diversi – impedimenti processuali).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. La complessità e la novità delle questioni processuali esaminate giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la sentenza impugnata, rimettendo la causa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al giudice di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Morgantini, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-impugnazione-della-sentenza-che-dichiara-lestinzione-del-giudizio-e-sullirrilevanza-del-vizio-della-notifica-dellatto-di-riassunzione-ai-fini-del-rispetto-del/">Sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e sull’irrilevanza del vizio della notifica dell’atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, c. 3, del c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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