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	<title>02/05/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>02/05/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla legittimazione a sottoscrivere il mandato alle liti nel caso di società sottoposta a sequestro preventivo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 10:39:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-a-sottoscrivere-il-mandato-alle-liti-nel-caso-di-societa-sottoposta-a-sequestro-preventivo/">Sulla legittimazione a sottoscrivere il mandato alle liti nel caso di società sottoposta a sequestro preventivo.</a></p>
<p>Sequestro preventivo dell’intera azienda ex art. 41 D.lgs. 159/2011 e 321 c.p. – Ordinaria e straordinaria amministrazione – Distinzione – Ove sia nominato nuovo organo amministrativo – Permane – Autorizzazione scritta del Giudice delegato – Necessità. Nel caso di sequestro preventivo dell’intera azienda ai sensi degli artt. 41 D.lgs. 159/2011,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-a-sottoscrivere-il-mandato-alle-liti-nel-caso-di-societa-sottoposta-a-sequestro-preventivo/">Sulla legittimazione a sottoscrivere il mandato alle liti nel caso di società sottoposta a sequestro preventivo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-a-sottoscrivere-il-mandato-alle-liti-nel-caso-di-societa-sottoposta-a-sequestro-preventivo/">Sulla legittimazione a sottoscrivere il mandato alle liti nel caso di società sottoposta a sequestro preventivo.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sequestro preventivo dell’intera azienda <em>ex </em>art. 41 D.lgs. 159/2011 e 321 c.p. – Ordinaria e straordinaria amministrazione – Distinzione – Ove sia nominato nuovo organo amministrativo – Permane – Autorizzazione scritta del Giudice delegato – Necessità.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso di sequestro preventivo dell’intera azienda ai sensi degli artt. 41 D.lgs. 159/2011, 321 c.p., 104 <em>bis </em>Disp. att. c.p.p., ove sia nominato dall’A.G.O. un nuovo organo amministrativo, permane la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e gli atti di straordinaria amministrazione. I primi possono essere liberamente adottati dall’organo amministrativo della società, in tal modo garantendo la prosecuzione dell’attività d’impresa; i secondi devono essere approvati dal Giudice delegato al fine di prevenire una distorsione a fini illeciti dell’impresa medesima. In questo modo si attua quel delicato equilibrio fra esigenze diverse che è alla base della disciplina antimafia e specificamente dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La promozione di una causa rientra senza dubbio tra gli atti di straordinaria amministrazione. Pertanto, il rilascio del mandato può avvenire solo su autorizzazione scritta preventiva da parte del Giudice delegato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Processo amministrativo – Sanatoria della procura <em>ex </em>art. 125 Disp. att. c.p.c. – Non si applica – Sanatoria della procura <em>ex </em>art. 182 c.p.c. – Non si applica.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non può trovare applicazione al processo amministrativo la previsione dell’articolo 125 Disp. att. c.p.c., che ammette il rilascio della procura nell’intervallo di tempo che va dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio al suo deposito. La Corte di Cassazione esclude, infatti, che questa norma possa valere laddove l’instaurazione del giudizio presupponga il rilascio di una procura speciale (cfr., Cass. civ., Sez. II, n. 135/2020). E, per giurisprudenza altrettanto pacifica, nel processo amministrativo vige l’obbligo per il difensore di munirsi di procura speciale (cfr. T.A.R Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza n. 805/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Non si applica neppure l’art. 182 c.p.c. Il rinvio mobile di cui all’art. 39 c.p.a. richiama le disposizioni del Codice di procedura civile “in quanto compatibili o espressione di un principio generale”. Con riguardo all’articolo 182 Cod. proc. civ. non ricorre né l’uno, né l’altro presupposto per un’estensione al giudizio amministrativo. Il giudizio amministrativo, infatti, è di tipo fondamentalmente impugnatorio ed è ancorato a un termine decadenziale che soddisfa l’esigenza di dare stabilità e definitività agli atti di esercizio di pubblici poteri. Di talché, il difetto della procura non può essere sanato nel giudizio amministrativo (così T.A.R Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza n. 2253/2021; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 7069/2019; Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 3887/2021).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Gabbricci &#8211; Est. Tagliasacchi</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-a-sottoscrivere-il-mandato-alle-liti-nel-caso-di-societa-sottoposta-a-sequestro-preventivo/?download=86513">Tar Brescia 4282022</a> <small>(166 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-a-sottoscrivere-il-mandato-alle-liti-nel-caso-di-societa-sottoposta-a-sequestro-preventivo/">Sulla legittimazione a sottoscrivere il mandato alle liti nel caso di società sottoposta a sequestro preventivo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sui limiti dimensionali dell&#8217;offerta tecnica nelle gare di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-dimensionali-dellofferta-tecnica-nelle-gare-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 09:10:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-dimensionali-dellofferta-tecnica-nelle-gare-di-appalto/">Sui limiti dimensionali dell&#8217;offerta tecnica nelle gare di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Aggiudicazione della gara &#8211; Offerta tecnica avente numero di pagine superiore a quello indicato dalla lex specialis &#8211; Esclusione &#8211; Limiti. Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-dimensionali-dellofferta-tecnica-nelle-gare-di-appalto/">Sui limiti dimensionali dell&#8217;offerta tecnica nelle gare di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-dimensionali-dellofferta-tecnica-nelle-gare-di-appalto/">Sui limiti dimensionali dell&#8217;offerta tecnica nelle gare di appalto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Aggiudicazione della gara &#8211; Offerta tecnica avente numero di pagine superiore a quello indicato dalla lex specialis &#8211; Esclusione &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ‘ai fini della valutazione dell’offerta’; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Burzichelli &#8211; Est. Burzichelli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 407 del 2022, proposto da<br />
Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio s.c.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Corso Italia 226;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio delle Autostrade Siciliane (Commissione di Gara), rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Mazzù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Isgrò Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Concetta Bosurgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
A.T.I. Isgrò Costruzioni S.r.l. – SIAS S.p.A – Giovetti Sistam, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">a) del decreto n. 46 in data 10 febbraio 2022 con cui il “servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio) A/20 Messina-Palermo, comprensiva del servizio neve per un periodo di mesi dodici” è stato affidato al raggruppamento Isgrò Costruzioni s.r.l. – SIAS s.p.a. – Giovetti Sistam s.r.l.; b) del verbale n. 1 delle sedute pubbliche in data 9 e 10 dicembre 2021; c) del verbale n. 2 delle sedute riservate in data 16 e 20 dicembre 2021 e 18 gennaio 2022; d) del verbale n. 3 della seduta pubblica in data 3 febbraio 2022; e) dell’eventuale contratto nelle more stipulato;</p>
<p style="text-align: center;">nonché per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Daniele Burzichelli;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio ricorrente, chiedendo in subordine il risarcimento del danno, ha impugnato: a) il decreto n. 46 in data 10 febbraio 2022 con cui il “servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti e assistenza al traffico da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina – Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio) A/20 Messina-Palermo, comprensiva del servizio neve per un periodo di mesi dodici” è stato affidato al raggruppamento Isgrò Costruzioni s.r.l. – SIAS s.p.a. – Giovetti Sistam s.r.l.; b) il verbale n. 1 delle sedute pubbliche in data 9 e 10 dicembre 2021; c) il verbale n. 2 delle sedute riservate in data 16 e 20 dicembre 2021 e 18 gennaio 2022; d) il verbale n. 3 della seduta pubblica in data 3 febbraio 2022; e) l’eventuale contratto nelle more stipulato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 5.2 del disciplinare di gara prevedeva che l’offerta tecnica dovesse essere formulata nel rispetto dei contenuti prescritti dal capitolato speciale di appalto e contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione dell’idoneità dei contenuti della prestazione; b) la norma stabiliva, altresì, che la valutazione delle offerte tecniche sarebbe stata effettuata in base ai criteri e sub-criteri ivi indicati; c)</p>
<p style="text-align: justify;">il sub-criterio 4.2 riguardava la “riduzione dei tempi di intervento” e la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la tempestività di intervento sui luoghi oggetto di richieste urgenti, sulla scorta delle attrezzature, dei mezzi e delle risorse umane impiegate all’uopo; d) in relazione a tale sub-criterio potevano essere attribuiti sino a dieci punti nell’ambito del criterio 4 (“miglioramento di affidabilità, tempestività, efficienza, tracciabilità e sostenibilità ambientale”), per il quale la stazione appaltante poteva assegnare sino a trenta punti; e) occorre precisare che la tempestività nell’esecuzione del servizio costituiva condizione del servizio stesso e che i tardivi interventi potevano essere considerati grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto; f) il raggruppamento aggiudicatario ha affermato nella propria relazione tecnica che la sostenibilità dell’impegno era garantita da oggettive condizioni vantaggiose, tra le quali figurava “la territorialità aziendale”, grazie alla disponibilità di “otto sedi operative e logistiche dislocate lungo il tracciato autostradale oggetto del servizio in modo da garantire il tempestivo intervento e rispettare la distanza massima di cinquanta chilometri per singola tratta”; g) in relazione al sub-criterio 4.2 l’offerta dell’aggiudicatario contempla una riduzione dei tempi di intervento pari al 50% rispetto alle previsioni di capitolato, in ragione delle seguenti migliorie: supporto di strumenti informatici, cambi turno sul posto, moduli antincendio, collocazione di stazioni metereologiche, dotazioni aggiuntive di emergenza e, come è stato indicato, disponibilità di otto sedi operative e logistiche dislocate lungo il tracciato autostradale; h) l’offerta del raggruppamento appare, però, generica e indeterminata, in quanto non è il numero delle sedi ad assumere rilievo, ma la loro esatta ubicazione; i) il raggruppamento aggiudicatario ha fatto riferimento alla tavola grafica relativa al criterio 4, ma l’offerta è corredata unicamente delle tavole grafiche relative al sub-criterio 4.l; l) l’offerta appare, quindi, equivoca, dovendo anche osservarsi che l’art. 8 del capitolato (“parte generale”) prevedeva che, per le attività inerenti il servizio di pronto intervento, la stazione appaltante avrebbe potuto richiedere all’impresa la disponibilità dei mezzi indicati nel magazzino o nei magazzini indicati dall’impresa entro e non oltre un’ora dalla chiamata, anche telefonica; m) ai sensi degli artt. 2 e 8 del capitolato speciale (“parte tecnica II”), poi, era fatto obbligo all’appaltatore di raggiungere entro sessanta minuti il luogo di esecuzione della prestazione ed era previsto che gli automezzi e le attrezzature previste avrebbero dovuto essere ubicate in luoghi di ricovero tali da garantire tempi di intervento non superiori a sessanta minuti dal momento dell’attivazione dell’intervento da parte del personale tecnico; n) ne consegue che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso in applicazione dell’art. 86, nono comma, del decreto legislativo n. 50/2016; o) è intervenuta anche la violazione dell’art. 7 del disciplinare, il quale stabiliva che l’offerta tecnica, a pena di esclusione, non poteva essere formulata in maniera alternativa, condizionata, plurima, indeterminata o equivoca, nonché dell’art. 5.2, secondo cui l’offerta priva dei contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale di appalto sarebbe stata ritenuta inappropriata ed esclusa dalla procedura; p) l’art. 5.2 del disciplinare stabiliva, inoltre, che: – la relazione tecnica avrebbe dovuto essere prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca alle pagine e riportando in ciascuna di esse il numero della stessa ed il numero totale delle pagine: – la relazione avrebbe potuto contenere un massimo di quattro pagine per le premesse e 13 paragrafi ciascuno (di un massimo di due pagine) in relazione ai criteri e sub- criteri di cui al punto 6 del disciplinare; – sarebbero stati ammessi allegati in formato A4 ed A3 per curricula, certificazioni, etc., e la formattazione del documento avrebbe dovuto rispettare i seguenti limiti: fontsize 12; interlinea 1,5; q) come è stato precisato, ai sensi dell’art. 5.2 del disciplinare, la relazione tecnica avrebbe dovuto essere versata secondo le modalità di cui al paragrafo 6, il quale stabiliva che la valutazione delle offerte tecniche sarebbe stata effettuata in base ai criteri e sub-criteri ivi indicati; r) in relazione ai sub-criteri il raggruppamento aggiudicatario ha redatto una relazione estremamente generica ed indeterminata, rinviando interamente l’analisi dei sub-criteri agli allegati, i quali nella maggior parte dei casi non sono né elaborati, né grafici, né tavole, né documenti inquadrabili fra i certificati, etc., bensì vere e proprie appendici della relazione tecnica; s) la relazione tecnica risulta, quindi, incontestabilmente indeterminata e il raggruppamento aggiudicatario andava escluso dalla procedura; t) nello specifico, devono essere poste in evidenza le incongruenze relative alla formulazione dell’offerta con riferimento ai sub-criteri 1.4, 2.1, 2.3 e 4.1, come precisato in ricorso; u) in subordine, occorre osservare che la stazione appaltante ha illegittimamente attribuito il punteggio massimo al raggruppamento aggiudicatario con riferimento al sub-criterio 4.2, senza tener conto che, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare, l’assenza all’interno della busta B della documentazione richiesta non consentiva la possibilità di valutare le relative soluzioni tecniche e, pertanto, in tal caso sarebbe stato assegnato un coefficiente pari a zero, risultando anche erronea l’attribuzione del punteggio in relazione ai menzionati sub-criteri 1.4, 2.1, 2.3 e 4.1; v) ne consegue che, in violazione degli artt. 7 e 5.2 del disciplinare, la stazione appaltante ha assegnato il massimo del punteggio in relazione ad un sub-criterio dell’offerta tecnica, nonostante l’assenza di elementi “atti a consentire… la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione”; z) l’art. 7 del disciplinare stabiliva, inoltre, che, al fine di conseguire una valutazione medio-alta, avrebbe dovuto essere presentata una relazione strutturata e sviluppata in modo completo, chiaro, preciso e approfondito; a-a) ne consegue che la stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire zero punti alla relazione tecnica del raggruppamento aggiudicatario con riferimento ai sub-criteri 1.4., 2.1, 2.3. e 4.1, pena la violazione della cosiddetta “par condicio” concorsuale; a-b) l’Amministrazione, pur avendo dimostrato di voler valorizzare la sintesi delle relazioni, ha inspiegabilmente preferito la relazione tecnica in assoluto più prolissa; a-c) qualora il raggruppamento controinteressato venisse escluso, l’aggiudicazione dovrebbe essere disposta in favore del Consorzio ricorrente, secondo graduato con un distacco di appena 10,3246 punti; a-d) in subordine, il Consorzio ricorrente, avuto riguardo alle ulteriori censure che sono state sollevate, avrebbe ottenuto un punteggio superiore a quello conseguito dalla parte controinteressato, con la conseguente aggiudicazione della procedura in suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio delle Autostrade Siciliane, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) nella relazione tecnica del raggruppamento aggiudicatario sono contenuti gli elementi essenziali, sufficienti ed utili per la valutazione dell’offerta da parte della stazione appaltante, anche tramite il rinvio alle tavole allegate; b) le appendici della relazione tecnica, benché corpose, contengono principalmente elementi previsti dal disciplinare di gara a comprova di quanto dichiarato nella relazione tecnica; c) il disciplinare non prevedeva limitazioni di pagine in relazione alle tavole, le quali contengono la documentazione su cui la stazione appaltante ha fondato la propria valutazione; c) per quanto riguarda il sub-criterio 4.2. (“riduzione dei tempi di intervento di cui è richiesta la valutazione della tempestività”), la commissione ha effettuato una valutazione congiuntamente agli altri sub-criteri, con particolare riferimento al criterio 2 trattato nella relazione tecnica, con la quale il raggruppamento ha dettagliato in modo chiaro la descrizione della struttura aziendale sotto il profilo dell’organizzazione spaziale del servizio, con indicazione delle tratte autostradali, nonché dell’organizzazione temporale, con indicazione dei turni per assicurare le prestazioni da effettuare; d) come affermato dalla giurisprudenza, le ipotetiche violazioni relative al numero massimo delle pagine della relazione tecnica non può in concreto determinare alcuna alterazione valutativa dell’offerta, dovendo effettuarsi una valutazione sull’effettivo vantaggio conseguito in ipotesi dal concorrente in danno degli altri partecipanti per effetto dell’eccedenza dimensionale e tenersi, altresì, conto del margine di discrezionalità in ordine ai parametri redazionali laddove essi non siano puntualmente definiti dalla “lex specialis”; e) il disciplinare di gara non prevedeva alcuna sanzione per il caso di superamento del numero di pagine, limitandosi a formulare una mera raccomandazione; f) la parte ricorrente confonde le previsioni contenute nel disciplinare di gara (rilevante ai fini della valutazione della regolarità formale e sostanziale dell’offerta) con quelle del capitolato speciale (rilevante ai fini della verifica del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concorrente aggiudicatario); g) occorre anche considerare che l’Amministrazione è tenuta a motivare puntualmente le sole esclusioni dalla procedura e non anche le ammissioni, qualora in relazione ad esse non sorga contestazione in sede di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La Isgrò Costruzioni S.r.l., costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni relative all’idoneità e alla qualità del progetto sono espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica e il sindacato in sede giurisdizionale è limitato all’ipotesi della obiettiva irragionevolezza; b) la commissione di gara ha effettuato un’attenta e scrupolosa valutazione delle offerte tecniche in relazione ad ogni criterio e sub-criterio contemplati dal disciplinare di gara; c) la ricorrente opera una fantasiosa e soggettiva ricostruzione dei punteggi che, in ipotesi, avrebbero dovuto essere attribuiti ai concorrenti, sicché il ricorso appare, sotto tale profilo, inammissibile; d) il raggruppamento aggiudicatario ha presentato un’offerta tecnica la quale, con i documenti ad essa allegati (che dell’offerta costituiscono parte integrante), risulta completa di tutti gli elementi essenziali e ha consentito alla commissione una valutazione analitica in relazione a tutti i criteri e sub-criteri previsti dalla “lex specialis”; e) il riferimento alla tavola relativa al sub-criterio 4.2 costituisce evidentemente un refuso, dovendo il riferimento intendersi effettuato alla tavola sub-criterio 1, ove viene trattato e citato per dodici volte il richiamo alle sedi operative e logistiche dislocate lungo il tracciato autostradale; f) deve aggiungersi che il disciplinare di gara prevedeva la valutazione della tempestività di intervento sui luoghi oggetto di richieste urgenti sulla scorta delle attrezzature, dei mezzi e delle risorse impiegate e non richiedeva la dimostrazione del possesso della disponibilità di qualsivoglia area; g) in relazione al sub-criterio 4.2 il raggruppamento aggiudicatario ha proposto una moltitudine di soluzioni migliorative idonee a garantire una valida e sostenibile riduzione dei tempi di intervento proprio sulla scorta delle attrezzature, dei mezzi e delle risorse umane impiegate; h) il raggruppamento ha precisato che le otto sedi a disposizione erano dislocate lungo il tracciato autostradale e l’offerta tecnica dell’aggiudicatario risulta superiore “in parte qua” a quella del consorzio ricorrente, per le ragioni puntualmente specificate nella memoria difensiva; i) gli allegati all’offerta tecnica non erano soggetti a tecniche redazionali relative a limiti nella loro estensione e, in ogni caso, le ipotetiche violazioni del numero massimo di pagine della relazione tecnica allegata all’offerta non comportano l’esclusione del concorrente dalla procedura a meno che ciò sia espressamente previsto dalla disciplina di gara; l) le specifiche doglianze sollevate dalla ricorrente con riferimento all’attribuzione dei punteggi in relazione ai sub-criteri appaiono infondate in punto di merito, anche tenuto conto della documentazione che è stata allegata alla relazione tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria in data 11 aprile 2022 il Consorzio ricorrente ha succintamente ribadito le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successive memoria in data 14 aprile 2022 e 15 aprile 2022 il Consorzio delle Autostrade Siciliane e la parte ricorrente hanno insistito nelle rispettive conclusioni, replicando, altresì, alle difese avversarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.</p>
<p style="text-align: justify;">La “lex specialis” non prevedeva a pena di esclusione un limite dimensionale per la relazione tecnica e neppure contemplava a pena di esclusione caratteristiche dimensionali per gli allegati (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, V, n. 577/2020 e, da ultimo, Consiglio di Stato, V, n. 6857/2021, in cui si è affermato quanto segue: “Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ‘ai fini della valutazione dell’offerta’; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro”).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, nessun provvedimento di esclusione avrebbe potuto essere adottato nei confronti del raggruppamento aggiudicatario, né risultano le specifiche e dettagliate ragioni per le quali la parte ricorrente avrebbe subito un effettivo pregiudizio a seguito del superamento dei limiti dimensionali raccomandati dalla stazione appaltante da parte del raggruppamento aggiudicatario, posto che nelle proprie difese il Consorzio interessato ha solo rappresentato di non aver usufruito in punto di fatto di un analogo spazio al fine di descrivere la propria offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario consiste, poi, in una relazione tecnica e in cinque tavole grafiche allegate (criterio 1_doc1; criterio 1_doc2; criterio; criterio 4; criterio 5).</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione tecnica, con riferimento al sub-criterio 4.1 (“Aspetti migliorativi in termini di maggior efficacia e nel prevenire e gestire con maggior efficienza tutte le problematiche ad esso connesse al fine di risolverle”) fa riferimento alla tavola grafica sub-criterio 4.1.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tavola grafica sub-criterio 4.1.A non viene effettuato alcun riferimento in ordine all’ubicazione delle sedi lungo il tracciato autostradale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il raggruppamento controinteressato ha obiettato che le sedi “sono state richiamate per dodici volte” nelle tavole grafiche sub-criterio 1, ma, in primo luogo, non è chiaro se tale “richiamo” consista nell’indicazione dell’ubicazione delle sedi e, in secondo luogo, né il raggruppamento, né l’Amministrazione hanno ritenuto di versare in atti le tavole grafiche sub-criterio 1, sicché la relativa affermazione – specificamente contestata dalla parte ricorrente – è sprovvista di qualsiasi supporto probatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">La specifica indicazione relativa alla dislocazione delle sedi lungo il tracciato autostradale, tuttavia, non costituiva un requisito specifico dell’offerta contemplato nell’invito ad offrire dell’Amministrazione, sicché non può ritenersi che il raggruppamento aggiudicatario dovesse essere escluso per non aver offerto ciò che la stazione appaltante aveva, invece, espressamente richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, nel sostenere la propria tesi, fa riferimento, in primo luogo, all’art. 8, lettera b), del capitolato speciale d’appalto (parte generale), in cui si afferma che “per le attività inerenti il servizio di pronto intervento” la stazione appaltante avrebbe potuto “richiedere all’impresa… la disponibilità dei mezzi ubicati nel magazzino e/o magazzini indicati dall’impresa, entro e non oltre un’ora dalla chiamata anche telefonica”.</p>
<p style="text-align: justify;">A giudizio del Collegio ciò non implica che l’indicazione del magazzino o dei magazzini dovesse essere necessariamente contemplata nell’offerta e ciò in quanto: a) anche senza la puntuale indicazione dell’ubicazione delle sedi, la prestazione offerta risulta comunque esattamente determinata; b) l’indicazione del magazzino o dei magazzini, unitamente a quella relativa alla disponibilità dei mezzi, sembra riguardare, piuttosto, la fase esecutiva dell’accordo (tantoché il menzionato art. 8, lettera b, fa riferimento ad una specifica richiesta dell’Amministrazione in sede di attuazione del contratto); c) nessuna previsione della “lex specialis” contemplava la mancata indicazione dell’ubicazione delle sedi quale causa di esclusione dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, deve osservarsi, per ciò che attiene alla determinazione della specifica prestazione offerta dal raggruppamento aggiudicatario, che il raggruppamento ha affermato nella propria relazione tecnica che la sostenibilità dell’impegno era garantita da oggettive condizioni vantaggiose, tra le quali figurava “la territorialità aziendale”, grazie alla disponibilità di “otto sedi operative e logistiche dislocate lungo il tracciato autostradale oggetto del servizio in modo da garantire il tempestivo intervento e rispettare la distanza massima di cinquanta chilometri per singola tratta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, secondo il Collegio, di un puntuale impegno contrattuale che non risulta compromesso dall’omessa menzione della specifica ubicazione delle sedi, la quale – si ripete – non era contemplata dalla disciplina di gara quale circostanza ostativa all’eventuale incontro della comune volontà delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha anche menzionato ulteriori previsioni del capitolato (artt. 2, 19, 20 del capitolato speciale – parte generale, nonché art. 8 del capitolato speciale – parte tecnica), le quali, però, si riferiscono anch’esse alla fase esecutiva del rapporto e non alla procedura di gara e alla preliminare questione della corretta formulazione dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero, quindi, che l’art. 5.2 del disciplinare stabiliva che l’offerta tecnica avrebbe dovuto essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal capitolato speciale e avrebbe dovuto contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione, è ugualmente vero che il capitolato non indicava espressamente quale elemento imprescindibile ai fini della valutazione dell’offerta tecnica l’indicazione dell’ubicazione delle sedi lungo il tracciato autostradale, tantoché il sub-criterio 4.2, nel contemplare la “riduzione dei tempi di intervento”, non faceva affatto menzione dell’ubicazione delle sedi, ma si riferiva alle attrezzature, ai mezzi e alle risorse umane impiegate all’uopo.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha anche affermato che risulterebbero comunque erronei i punteggi assegnati dalla stazione appaltante all’offerta risultata aggiudicataria con riferimento ai sub-criteri 1.2, 2.1, 2.3, 4.1 e, ovviamente, 4.2.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo va, in primo luogo, precisato che la stazione appaltante, nel raccomandare alcune modalità di redazione dell’offerta, non ha inteso affermare che sarebbe stata privilegiata l’offerta più aderente a tali indicazioni, essendo chiaro che la valutazione dell’offerta concerne (sempre) il merito tecnico del suo contenuto e non le sue caratteristiche formali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue: a) la valutazione relativa alle offerte tecniche, come è ovvio, presenta natura discrezionale e il sindacato del giudice è limitato all’ipotesi in cui la decisione adottata risulti obiettivamente irragionevole; b) in relazione al sub-criterio 1.4 (a, b e c) l’offerta è stata formulata facendo anche riferimento alle tavole allegate, a nulla rilevando, per quanto già è stato indicato, il superamento dei limiti dimensionali indicati a titolo di raccomandazione dalla stazione appaltante; b) considerazioni di identico tenore valgono in relazione ai sub-criteri 2.1, 2.3 e 4.1; c) quanto al sub-criterio 4.2 valgono, ovviamente, le argomentazioni già rassegnate, nel senso che, non solo la mancata specificazione relativa all’ubicazione delle sedi lungo il tracciato autostradale non poteva costituire causa di esclusione dalla procedura, ma anche nel senso che tale specifica indicazione non assurgeva a criterio discretivo quanto all’attribuzione del punteggio relativo a tale sub-criterio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre, tenuto conto della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere</p>
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