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	<title>01/12/2023 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>01/12/2023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;interruzione del processo per morte della parte.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 11:38:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterruzione-del-processo-per-morte-della-parte/">Sull&#8217;interruzione del processo per morte della parte.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Interruzione del processo &#8211; Morte della parte &#8211; Dichiarazione &#8211; Modalità &#8211; Art. 79, co. 2, c.p.a. &#8211; Art. 300 c.p.c. Ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterruzione-del-processo-per-morte-della-parte/">Sull&#8217;interruzione del processo per morte della parte.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterruzione-del-processo-per-morte-della-parte/">Sull&#8217;interruzione del processo per morte della parte.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Interruzione del processo &#8211; Morte della parte &#8211; Dichiarazione &#8211; Modalità &#8211; Art. 79, co. 2, c.p.a. &#8211; Art. 300 c.p.c.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi, che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione venga resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale. La dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell’art. 300 c.p.c., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo di conseguire l’effetto interruttivo previsto dal legislatore. Tale interpretazione dell&#8217;art. 300 c.p.c. dev’essere applicata anche al processo amministrativo, in forza dell’integrale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile da parte dell’art. 79, co. 2, c.p.a., con la conseguenza, dunque, che, alla morte della parte viene meno la capacità di stare in giudizio e tuttavia ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato nè notificato dal procuratore della medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tenca &#8211; Est. Tenca</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2012, proposto da<br />
Amalia Rigato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Furlan e Filippo Cagazzon, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Via Garibaldi n. 46/b;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Ponte San Nicolò, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli e Ambrogio Dal Bianco, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Via Cavallotti n. 22;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– DEL PROVVEDIMENTO 23/7/2012 N. 82, RECANTE L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA 29/12/1970 N. 67;</p>
<p style="text-align: justify;">– DEGLI ATTI PRESUPPOSTI, E IN PARTICOLARE DELLA VALUTAZIONE 4/7/2012 SU APPLICABILITÀ E QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE, DEL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 18/7/2012 E DELLE NOTE COMUNALI 12/6/2012, 23/4/2012 E 23/1/2012;</p>
<p style="text-align: center;">e per il risarcimento del danno</p>
<p style="text-align: justify;">PROVOCATO DAL RITARDO A PRONUNCIARSI SULL’ABUSO EDILIZIO.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte San Nicolò;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2023 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, all’epoca dei fatti, era proprietaria di un fabbricato ereditato nel 2010, realizzato in virtù di licenza edilizia 29/12/1970 n. 67, per il quale il Comune ha rilasciato l’abitabilità alla fine del 1979.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 19/11/1979 il tecnico comunale, all’esito di un sopralluogo, segnalava una traslazione dell’edificio verso ovest e nord rispetto alle previsioni progettuali, con conseguente distanza dal confine nord di 4,15 m. e 4,25 m. anziché 5, quando la normativa per tempo vigente prescriveva una distanza di 4 m. dai confini e 5 dalla strada. Solo nel giugno 1975, infatti, la distanza minima dai confini è stata elevata a 5 m.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del 2011 veniva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita del manufatto, e gli addetti preannunciavano ai promissari acquirenti la perduranza dell’abuso e la necessità di sanzionarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo numerosi solleciti, anche a mezzo del legale, il 23/1/2012 Comune qualificava la fattispecie come parziale difformità <em>ex </em>art. 34 del DPR 380/2001, soggetta a sanzione pecuniaria. Lamenta l’esponente che l’ulteriore ritardo ha provocato la risoluzione del negozio preliminare di compravendita in data 13/2/2012 (doc. 10).</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota 23/4/2012 (doc. 12) l’amministrazione rilevava l’aumento delle dimensioni di base dell’immobile (da 10,72 m. lato nord e sud a 10,85 e da m. 8,96 lati est e ovest a 9,05, senza variazioni in altezza) nonché la traslazione verso il confine nord da 5 m. di progetto a 4,10. Malgrado le osservazioni, con nota 12/6/2012 l’Ente locale confermava il proposito di irrogare la sanzione, calcolata in 11.953,27 € secondo il costo di produzione aggiornato agli indici ISTAT fino alla data di irrogazione. La ricorrente provvedeva al pagamento, con riserva di agire per la ripetizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DIFFORMITÀ DELLA TRASLAZIONE VERSO NORD, eccesso di potere per carenza dei presupposti, erroneità e carenza della motivazione:</p>
<p style="text-align: justify;">– nel 1979 il Sindaco (allora autorità competente) ha valutato la difformità e stabilito di non esercitare il potere sanzionatorio, regolarizzando la pratica secondo la nota apposta sul verbale di sopralluogo del 19/11/1979 (come attestato dal rilascio successivo del certificato di abitabilità);</p>
<p style="text-align: justify;">– è stato applicato l’art. 15 comma 12 della L. 10/77, con assenso manifestato ad una variante urbanistica;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’atto sindacale, anche se illegittimo, era comunque produttivo di effetti per cui avrebbe dovuto essere rimosso mediante esercizio del potere di autotutela;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’edificio è stato assentito e realizzato nei suoi componenti strutturali in virtù di un titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della novella del 1975, e all’epoca la distanza inferiore era regolare;</p>
<p style="text-align: justify;">– nessuna istanza di condono è stata inoltrata nella consapevolezza che non vi fosse alcun abuso da sanare (in virtù della dichiarazione del 1979);</p>
<p style="text-align: justify;">– in subordine, difetto di motivazione sull’interesse pubblico specifico a reprimere una violazione commessa 40 anni fa (lasso idoneo a suscitare affidamento) e di modesta entità;</p>
<p style="text-align: justify;">– in ulteriore subordine, illegittimità del <em>quantum</em> per violazione dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001, in quanto avrebbe dovuto essere applicato il doppio del costo di produzione per la parte in difformità (superficie convenzionale <em>ex</em> L. 392/78), mentre al costo base alla data dei lavori sono stati indebitamente applicati gli indici ISTAT per l’attualizzazione alla data di irrogazione della sanzione (cfr. argomento sistematico art. 33 comma 2 T.U.).</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DIFFORMITÀ RIGUARDANTE L’AUMENTO DI DIMENSIONI DELLA BASE</p>
<p style="text-align: justify;">– eccesso di potere per difetto dei presupposti, trattandosi di aumento esiguo di 13 e 9 cm., pari a l’1% rientrante nella tolleranza di cantiere;</p>
<p style="text-align: justify;">– in subordine, difetto di motivazione sull’interesse perseguito dopo oltre 30 anni e alla luce della minima entità dell’abuso;</p>
<p style="text-align: justify;">– in ulteriore subordine, inosservanza dell’art. 34 comma 2 nel calcolo della sanzione, come già illustrato nella doglianza precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">F.1 Parte ricorrente agisce altresì per ottenere il risarcimento del danno per il ritardo delle decisioni del Comune dopo aver preso cognizione dell’abuso nel luglio 2011 e per la conseguente incertezza, che ha provocato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 15/6/2011. Si registrerebbe la violazione del termine di conclusione del procedimento fissato in sede regolamentare in 30 giorni: la situazione era pienamente nota nel luglio 2011 e doveva concludersi nell’arco di un mese.</p>
<p style="text-align: justify;">F.2 Il quantum è determinato dagli interessi che sarebbero maturati sul prezzo fissato per la compravendita in 240.000 € (che l’esponente avrebbe riscosso). Inoltre, è stata perduta l’occasione per cedere un edificio già datato che perderà ulteriormente valore con il trascorrere del tempo, in un periodo di crisi del mercato immobiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame. Dopo la ricostruzione dei fatti coincidente con quella esposta nell’atto introduttivo, sottolinea tra l’altro che gli abusi – dei quali il proprietario era a conoscenza – non sono mai stati oggetto di alcuna regolarizzazione neppure usufruendo dei condoni del 1985, del 1994 e del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 14/11/2023 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame epigrafe, l’esponente si duole del provvedimento che ha irrogato una sanzione pecuniaria per l’avvenuta realizzazione di opere edilizie in difformità dalla licenza 29/12/1970 n. 67.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Nella propria memoria il Comune dà atto del decesso, nel 2021, della ricorrente. Detta dichiarazione non determina l’interruzione del processo.</p>
<p style="text-align: justify;">0.1 Osserva sul punto il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, <em>“ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi, che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione venga resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale (Cass civ sez. 6-3 ord, 21 novembre 2018, n. 30009; Cass. civ. sez. II, 28 settembre 2015, n. 19139). La dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell’art. 300 c.p.c., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo di conseguire l’effetto interruttivo previsto dal legislatore …” </em>(Consiglio di Stato, sez. II – 12/4/2021 n. 2915; sez. II – 12/5/2021 n. 3739).</p>
<p style="text-align: justify;">0.2 Tale interpretazione della Cassazione dev’essere applicata anche al processo amministrativo, in forza dell’integrale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile da parte dell’art. 79 comma 2 Cpa.</p>
<p style="text-align: justify;">0.3 Alla morte della parte, dunque, viene meno la capacità di stare in giudizio e tuttavia <em>“… ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato nè notificato dal procuratore della …. medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato … Per quanto emerge dalle citate Sezioni Unite n. 15295 del 2014 (in particolare pag. 21 e ss.), sono tassative le forme di cui all’art. 300 c.p.c., sicchè, non si produce l’effetto interruttivo se non con dichiarazione in udienza o mediante notificazione alle altre parti; dichiarazione che non deve intendersi alla stregua di una mera dichiarazione di scienza ma quale esteriorizzazione di una determinazione volitiva in fattispecie complessa”</em> (Corte di Cassazione, sez. V civile – 7/7/2021 n. 19197).</p>
<p style="text-align: justify;">0.4 Ne consegue che, nel caso di specie, l’effetto interruttivo non si è prodotto in quanto <em>“il diritto di difesa della parte colpita dall’evento (precipuamente tutelato dall’istituto della interruzione) non riceve alcun pregiudizio dal proseguimento del processo, poiché non viene meno la rappresentanza in giudizio” </em>(Corte di Cassazione, sez. III civile – 20/8/2018 n. 20809; si veda anche Corte di cassazione, sez. lavoro – 2/9/2020 n. 18250).</p>
<p style="text-align: justify;">IL MERITO</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DIFFORMITÀ DELLA TRASLAZIONE VERSO NORD</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il primo motivo investe la qualificazione dell’atto sindacale del 1979, seguito dal rilascio del certificato di abitabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 La Corte costituzionale (cfr. sentenza 21/10/2022 n. 217) ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale <em>&lt;&lt; … la conformità edilizio-urbanistica costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato che oggi si definisce di agibilità, ma “tale considerazione non può … essere strumentalmente piegata a ragionamenti del tutto speculativi e sillogistici al fine di affermare che il rilascio dei certificati di agibilità implica un giudizio (presupposto ed implicito) circa la natura non abusiva delle opere”. “Semmai, all’inverso, l’interprete si dovrebbe interrogare sulla legittimità di tali certificati, non già desumere dal rilascio di essi una qualità – la conformità edilizio-urbanistica – da essi indipendente e anzi presupposta” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 2 maggio 2017, n. 1996). E, infatti, “non v’è necessaria identità di “disciplina” tra titolo abilitativo edilizio e certificato di agibilità”, che “sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili”. In particolare, “il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l’art. 24 del Testo unico dell’edilizia), mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Il che comporta che i diversi piani ben possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 26 agosto 2014, n. 4309; nello stesso senso, sentenze 24 aprile 2018, n. 2456, 22 marzo 2014, n. 1220, nonché sezione quinta, decisione 4 febbraio 2004, n. 365)&gt;&gt;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 In buona sostanza, “”l’avvenuto rilascio del certificato di abitabilità non vale a sanare gli abusi pregressi (quindi non vi è la necessità di un suo annullamento in autotutela), posto che la dichiarazione di abitabilità o agibilità discende direttamente dall’accertamento dell’inesistenza di cause di insalubrità, senza essere condizionata dalla regolarità delle opere sotto il profilo edilizio e urbanistico” (T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 15/06/2022, n.575; T.A.R. Ancona, Sez. I, 9 novembre 2021, n. 790)” (T.A.R. Sardegna, sez. II – 8/6/2023 n. 413; cfr. anche T.A.R. Toscana, sez. III – 11/3/2019 n. 348).</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Ciò premesso in punto di diritto, va condiviso il rilievo della difesa comunale, per cui nel certificato di agibilità 11/12/1979 non vi era alcun riferimento alla regolarità edilizia dell’immobile, bensì l’attestazione di conformità al progetto <em>“per quanto attiene alle caratteristiche igienico-sanitarie”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 Quanto al significato da attribuire alla nota autografa del Sindaco sul verbale di sopralluogo, la stessa non può avere il significato di assenso ad una variante al titolo abilitativo edilizio. L’organo di vertice dell’Ente si è limitato infatti a recepire le risultanze dell’accertamento e a preannunciare il rilascio dell’abitabilità. Se sotto questo secondo profilo già si è detto della divaricazione tra i profili urbanistico-edilizi e quelli igienico-sanitari, la presa d’atto di quanto emerso in sede di sopralluogo non integra una variante della licenza, in totale assenza di una nuova pratica edilizia e di una rituale istanza del soggetto interessato. L’approvazione di cui all’invocato art. 15 comma 12 della L. 10/77 presuppone la sottoposizione di un progetto e la successiva inequivoca manifestazione di volontà di approvarlo. Ne deriva che la nota sindacale, priva di contenuto e valore decisorio, non doveva essere ritualmente posta nel nulla nell’esercizio della potestà di autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5 L’ulteriore aspetto da indagare investe l’avvenuta emissione della licenza anteriormente all’entrata in vigore della novella del 1975, quando cioè la distanza dal confine inferiore a 5 metri (ma superiore a 4) rispettava la normativa per tempo vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6 Il Collegio è dell’opinione che sia stata violata la norma sopravvenuta. L’abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è posto in essere e, dall’altro, in sede di repressione del medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 18/9/2014 n. 4932, secondo il quale <em>“In forza della natura permanente dell’illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l’obbligo di eliminare l’opera abusiva e anche il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, cioè anche per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina tale potere”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7 Le sanzioni edilizie hanno, in linea di principio, una finalità ripristinatoria e non afflittiva e pertanto alle stesse non si attaglia il divieto di retroattività: si è evidenziato che <em>&lt;&lt;“l’abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è posto in essere e, dall’altro, in sede di repressione dell’abuso medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa: in forza della natura permanente dell’illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l’obbligo di eliminare l’opera abusiva e anche il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, cioè anche per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina tale potere” (cfr. Cons. Stato, II, 27 settembre 2019, n. 6464)&gt;&gt;</em> (Consiglio di Stato, sez. VI – 12/4/2023 n. 3671).</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolata prospettazione, in definitiva, non merita condivisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La censura proposta in via subordinata (difetto di motivazione sull’interesse pubblico specifico a reprimere una violazione commessa 40 anni fa e di modesta entità) è priva di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 In materia di abusi edilizi l’ordine di demolizione è atto vincolato il quale non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto: tale orientamento è stato ribadito da Consiglio di Stato, sez. IV – 28/2/2017 n. 908 per cui <em>“La repressione degli abusi edilizi è espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso. Invero, l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. L’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Sull’argomento temporale, anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta rilevando che il decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non priva la P.A. del potere di adottare l’ordinanza di demolizione, in quanto <em>“L’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001 (introdotto dal comma 1, lettera q-bis) dell’art. 17 D.L. 12 settembre 2014, n. 133, e secondo cui “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”), chiarisce che il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva giammai l’Amministrazione del potere di adottare l’ordine di demolizione, configurando piuttosto specifiche – e diverse – conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell’omissione o del ritardo nell’adozione di un atto che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo. ” (Consiglio di Stato ad. plen., 17/10/2017, n.9)”</em> (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 21/6/2021 n. 4232, che sottolinea la conferma dell’orientamento per il quale l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione (se non quella relativa all’accertata abusività dell’opera) indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso, dovendosi escludere in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso o al di lui avente causa).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sulla questione sollevata in via ulteriormente subordinata (illegittima attualizzazione secondo gli indici ISTAT) si è recentemente pronunciato questo T.A.R. (sez. II – 11/5/2023 n. 620), per cui <em>“Il contestato aggiornamento all’ISTAT è invero espressamente previsto dall’articolo 24 della L. n. 392 del 1978 e dalla DGRV 11 settembre 2007, n. 2754, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto della variazione dell’indice ISTAT intervenuta tra il 1998 ed il 2006 e ha deliberato di applicare detta variazione percentuale al costo base di produzione. Inoltre secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in ossequio al rinvio materiale alla normativa sull’equo canone, è legittima l’applicazione dei criteri di attualizzazione dalla stessa contemplati. (Cons. Stato, Sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7847; T.A.R. Lombardia, Milano Sez. II, 18 marzo 2022, n. 635). Del resto il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, in ragione della loro natura di illecito permanente, è quello vigente al momento dell’applicazione della sanzione e non quello vigente all’epoca della consumazione dell’abuso”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 La doglianza di parte ricorrente non è dunque passibile di positivo scrutinio.</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DIFFORMITÀ RIGUARDANTE L’AUMENTO DI DIMENSIONI DELLA BASE</p>
<p style="text-align: justify;">4. La deduzione circa l’esiguità dell’aumento (13 e 9 cm. pari a l’1%) e la riconducibilità nell’alveo della tolleranza di cantiere risulta fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Ai sensi dell’art. 34 comma 2-<em>ter</em> del DPR 380/2001, introdotto dall’art. 5 comma 2 lett. a) n. 5) del D.L. 13/5/2011 n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12/7/2011 n. 106 <em>“Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Anche se la vicenda è intercorsa prima dell’entrata in vigore della disposizione appena citata, si rileva da un lato che ai sensi di quest’ultima è indifferente la data di realizzazione delle modifiche, e al contempo è spendibile l’ulteriore argomento per cui tale approccio è conforme ai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità (che permeano anche l’ordinamento urbanistico-edilizio) per cui non è meritevole di risposta sanzionatoria una difformità del tutto trascurabile rispetto alle misure indicate nel progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 L’accoglimento della censura esime il Collegio dall’affrontare i due motivi formulati in via subordinata.</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DOMANDA RISARCITORIA</p>
<p style="text-align: justify;">5. L’istanza di riparazione pecuniaria è stata rinunciata dalla parte ricorrente nella memoria di replica del 24/10/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In conclusione, la pretesa avanzata deve essere parzialmente accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese di lite possono essere compensate per la soccombenza reciproca.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla parzialmente il provvedimento impugnato del 23/7/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Tenca, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvana Bini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Garbari, Primo Referendario</p>
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