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	<title>01/02/2025 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul giudice competente a decidere le controversie in materia di revoca della patente.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 10:53:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-decidere-le-controversie-in-materia-di-revoca-della-patente/">Sul giudice competente a decidere le controversie in materia di revoca della patente.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Revoca patente di guida &#8211; Individuazione del giudice competente &#8211; Giudice ordinario. Le controversie in materia di revoca della patente continuano ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, in quanto, nel caso di specie,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-decidere-le-controversie-in-materia-di-revoca-della-patente/">Sul giudice competente a decidere le controversie in materia di revoca della patente.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Revoca patente di guida &#8211; Individuazione del giudice competente &#8211; Giudice ordinario.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Le controversie in materia di revoca della patente continuano ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, in quanto, nel caso di specie, il provvedimento di revoca si configura come atto dovuto, “partecipando l’atto che dispone la revisione della medesima natura di sanzione accessoria propria dei vari atti di perdita dei punti, applicati in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Anastasi &#8211; Est. Belfiori</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 17 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Tesei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Territoriale del Nord-Est, non costituito in giudizio;<br />
Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">e declaratoria di nullità, con istanze di sospensiva dell’efficacia ex artt. 55 e 56 c.p.a. del provvedimento (Registro Ufficiale U 0239079 del 27/09/2024) di revoca della patente di guida( n. -OMISSIS- di categoria B), del 15/09/2024, notificato il 16/10/2024; – di tutti gli atti precedenti e consequenziali, presupposti o, comunque, connessi</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Ancona;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 16 dicembre 2024 e depositato il 14 gennaio 2025, parte ricorrente impugna l’atto di revoca della patente di guida, in epigrafe meglio descritto, emesso ai sensi dell’art. 130 comma 1 lett. b) Dl.gs. 285/1992 (Codice della strada – c.d.s.) che così dispone, “<em>1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri: a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti; b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo; c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero” (…).</em></p>
<p style="text-align: justify;">La revoca veniva emessa a seguito dell’esito negativo dell’esame di idoneità di cui all’art. 128 c.d.s. disposto quale revisione della patente, come previsto dall’art. 126 bis c.d.s. nel caso di perdita totale dei punti (cfr. doc. n. 5 degli allegati al ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto presidenziale n. 8 del 2025 è stata rigettata l’istanza cautelare monocratica.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025, fissata per trattare la domanda cautelare per misure collegiali, sono stati dati gli avvisi di cui agli artt. 60 e 73 c. 3 del c.p.a., essendo ravvisabile difetto di giurisdizione del giudicante adito e definibile il giudizio con sentenza in forma semplificata. Parte ricorrente ha sottolineato che, in calce all’atto gravato, l’indicazione posta ex art. 3 c. 4 L. 241/1990, indicava nel T.A.R. l’organo a cui era possibile presentare ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito della camera di consiglio il mezzo di gravame è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Va ribadito che “<em>le controversie in materia di revoca della patente continuano ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civile, SS.UU. ordinanza n. 26391/2020)”,</em> (T.A.R. Marche, sez. I, 29 gennaio 2025, n. 56) e che “<em>secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, in quanto, nel caso di specie, il provvedimento di revoca si configura come atto dovuto, “partecipando l’atto che dispone la revisione della medesima natura di sanzione accessoria propria dei vari atti di perdita dei punti, applicati in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale” (cfr. Cassazione Sezioni unite civili, 24 luglio 2015, n. 15573; id. 13 marzo 2012, n. 3936; Cons. Stato, sentenza n. 1342 del 2019; Cons. Stato sentenza n. 4775 del 2020; Cons. Stato sentenza n. 1179 del 2021)</em>, (T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 10 dicembre 2022, n. 3347; in termini T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 17 aprile 2024, n. 478; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 1° giugno 2022, n. 926).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, dunque, essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, vista la definizione in rito della controversia, la ridotta attività difensiva di parte resistente e la menzionata indicazione, ex art. 3 c. 4 L. 241/1990, nell’atto gravato.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, a favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Morri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Belfiori, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
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