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	<title>01/02/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:11:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-3/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Caratteri. L&#8217;errore di fatto revocatorio, per essere dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (per come espressamente richiamato dall’art. 106 del cod. proc. amm.), deve essere infatti: a) dovuto ad una “svista” sulla percezione delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-3/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Caratteri.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;errore di fatto revocatorio, per essere dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (per come espressamente richiamato dall’art. 106 del cod. proc. amm.), deve essere infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) dovuto ad una “svista” sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili per cui il Giudice supponga l’esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa;</p>
<p style="text-align: justify;">b) decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;</p>
<p style="text-align: justify;">c) non relativo ad un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato;</p>
<p style="text-align: justify;">d) contraddistinto dai caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;</p>
<p style="text-align: justify;">e) non consistente in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Neri &#8211; Est. Fratamico</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5015 del 2023, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">AGER Puglia – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Puglia, non costituita in giudizio</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">R.T.I. tra -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Federazione Italiana Libera – Segreteria regionale territoriale Puglia, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGER Puglia e del R.T.I. tra -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La -OMISSIS- s.r.l. ha agito per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. -OMISSIS- di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. -OMISSIS- che aveva respinto il ricorso (corredato di motivi aggiunti) per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’ATI -OMISSIS- s.r.l.- -OMISSIS- s.p.a. della gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e conferimento di rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune di -OMISSIS-, indetta da AGER Puglia.</p>
<p style="text-align: justify;">2. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente ha dedotto la presenza, nella pronuncia appellata, di due errori di fatto revocatori <em>ex</em>art. 395 n. 4 c.p.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituite in giudizio AGER Puglia e il R.T.I.composto da -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.p.a., eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito della revocazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Le due società controinteressate hanno, altresì, riproposto nel giudizio di revocazione le censure in precedenza formulate con il ricorso incidentale e con l’appello incidentale, già dichiarate improcedibili dal Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con memorie depositate nelle date del 20 e 21 novembre 2023 e repliche del 25 novembre le parti hanno articolato ulteriormente le loro difese, insistendo nelle rispettive conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con nota del 5 dicembre 2023 AGER Puglia ha chiesto che la causa venisse decisa senza previa discussione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza pubblica del 7 dicembre 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. La controversia in esame trae origine dal ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Puglia dalla -OMISSIS- s.r.l., che, classificatasi al terzo posto nella graduatoria della gara indetta da AGER Puglia per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento rifiuti per il Comune di -OMISSIS-, ha impugnato l’aggiudicazione del servizio all’ATI -OMISSIS-/-OMISSIS-, risultata seconda in graduatoria, effettuata dalla Stazione appaltante dopo l’esclusione della prima classificata per anomalia dell’offerta, lamentando, tra l’altro, la mancanza in capo all’aggiudicataria del requisito di capacità tecnico-professionale dello svolgimento <em>“nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno (di) un servizio analogo di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani comprendente anche il servizio di spazzamento e gestione CCR…a favore di un’amministrazione comunale avente una popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti”,</em>requisito che, in caso di RTI, avrebbe dovuto essere posseduto integralmente dalla mandataria.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sia il T.a.r. per la Puglia sia il Consiglio di Stato nella sentenza revocanda hanno ritenuto infondata tale censura, poiché, per soddisfare il requisito in parola, la mandataria -OMISSIS- s.r.l. era ricorsa all’istituto dell’avvalimento, indicando quale soggetto ausiliario la stessa mandante -OMISSIS- s.p.a che, a sua volta, aveva dichiarato di aver svolto un servizio analogo in favore del Comune di -OMISSIS-; tale ente locale, in base alle certificazioni acquisite, aveva nel 2016 una popolazione residente di 90.240 unità, che, però, arrivava alle 100.000 unità tenuto conto della <em>“popolazione equivalente”, </em>per tale intendendosi la somma delle utenze domestiche non residenti, degli studenti universitari fuori sede, dei flussi turistici e delle attività produttive.</p>
<p style="text-align: justify;">10. La società ricorrente ha, dunque, dedotto, con il primo motivo del ricorso per revocazione, che un primo grave errore di fatto inficiante la pronuncia del Consiglio di Stato sarebbe consistito nel fatto che quest’ultimo, per verificare la sussistenza del requisito in questione, avrebbe preso in considerazione solo la certificazione amministrativa resa dal competente Ufficio servizi demografici del Comune di -OMISSIS-, considerandola fidefacente, e non anche la nota del <em>Contact Centre </em>dell’Istat che, rispondendo ad un’istanza da essa autonomamente inviata, avrebbe chiarito di non aver mai diffuso metodologie o informazioni per il calcolo degli abitanti equivalenti.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Un ulteriore grave errore di percezione, oggetto del secondo motivo del ricorso per revocazione, avrebbe condotto il Consiglio di Stato a dichiarare inammissibili perché non proposte in primo grado le censure sul mancato rispetto, nel computo degli abitanti equivalenti, del meccanismo di trasformazione delle utenze non domestiche e delle utenze domestiche non residenti elaborato dall’AGER, non essendosi “<em>il Collegio giudicante…avveduto del fatto che in nessun punto dei provvedimenti impugnati in prime cure si afferma(va) di poter computare gli abitanti equivalenti in applicazione del decreto n. 23 del 28.3.2019 prot. 2398, adottato dal Direttore Generale di AGER”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">12. In via rescissoria, la -OMISSIS- ha, poi, sostenuto che, in assenza di tali errori revocatori, il Consiglio di Stato non sarebbe potuto giungere a ritenere integrato il predetto requisito ed avrebbe certamente riformato la sentenza del T.a.r. per la Puglia, accogliendo il ricorso di primo grado ed annullando l’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Il ricorso per revocazione si rivela inammissibile, in quanto proposto in assenza dei presupposti previsti dalla legge per tale mezzo di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Le doglianze esposte nel ricorso non possono, infatti, neppure in astratto rilevare ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4, costituendo una mera riproposizione delle censure già esposte nei precedenti gradi di giudizio e compiutamente esaminate dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata e non avendo nessuna delle caratteristiche individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Questo, per essere dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (per come espressamente richiamato dall’art. 106 del cod. proc. amm.), deve essere infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) dovuto ad una “svista” sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili per cui il Giudice supponga l’esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa;</p>
<p style="text-align: justify;">b) decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;</p>
<p style="text-align: justify;">c) non relativo ad un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato;</p>
<p style="text-align: justify;">d) contraddistinto dai caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;</p>
<p style="text-align: justify;">e) non consistente in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; id., Sez. VI, 2 ottobre 2019 n. 6749; id., Sez. III, 6 settembre 2019 n. 6106; id., Sez. V, 22 agosto 2019 n. 5788; id., Sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4348).</p>
<p style="text-align: justify;">16. Detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché lo si può ravvisare solo nell’attività preliminare del Giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale. Esso non deve, invece, coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni (cfr. <em>funditus</em>, Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2019 n. 7938).</p>
<p style="text-align: justify;">17. Occorre, poi, sottolineare, soprattutto, che “<em>la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome &lt;&lt;rationes decidendi&gt;&gt; rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo”</em>(Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678).</p>
<p style="text-align: justify;">18. Nella sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha, da un lato, espressamente fatto riferimento alle certificazioni poste alla base del riconoscimento della sussistenza del requisito di capacità tecnico-professionale <em>de quo,</em>dall’altro precisato che, trattandosi di attestazioni provenienti dal competente ufficio “Servizi demografici e statistica” del Comune, a tali atti doveva essere riconosciuto valore fidefacente, in mancanza della proposizione di apposita querela di falso, dimostrando così di aver specificamente affrontato il problema della prova del requisito stesso e giungendo a risolverlo positivamente tramite una attenta valutazione dell’idoneità allo scopo della documentazione prodotta in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Come sottolineato, poi, dalla costante giurisprudenza amministrativa <em>“non può giustificare il ricorso per revocazione una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione; non sussiste pertanto errore revocatorio per il mero ‘fatto’ che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento”</em>(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 2023 n. 2542; Sez. II, 20 ottobre 2022 n.8956).</p>
<p style="text-align: justify;">20. Ciò risulta puntualmente avvenuto nel caso di specie, in cui il Consiglio di Stato ha compiutamente esaminato nel loro concreto significato le certificazioni prodotte dall’Amministrazione in risposta all’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, in alcun modo smentite neppure dalla mail –dal contenuto, in verità assai generico – del <em>Contact Centre</em>dell’ISTAT del 23 dicembre 2022, ricevuta in risposta ad un autonomo quesito di -OMISSIS- e da questa successivamente prodotta in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Parimenti inammissibile, in quanto non corrispondente alla suindicata nozione di errore di fatto ex art. 395 comma 1 n. 4 ancora, è il secondo motivo di revocazione, con cui la -OMISSIS- ha cercato di porre in discussione la valutazione di inammissibilità quali censure “nuove” – perchè articolate solo in sede d’appello – effettuata dal Consiglio di Stato, in ordine alle doglianze svolte sul preteso mancato rispetto –nel computo operato dal Comune di -OMISSIS-– del meccanismo di trasformazione in abitanti/equivalenti delle diverse utenze non domestiche e delle utenze domestiche non residenti, definito con decreto n. 23 del 28 marzo 2019 prot. 2398, adottato dal Direttore Generale di AGER.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Tale motivo di impugnazione, lungi dall’evidenziare l’esistenza di un errore di fatto, occorso nella attività percettiva del giudice, si traduce in una critica di merito al contenuto dalla decisione assunta dal Collegio giudicante, essendo volto a riproporre una tesi difensiva dibattuta dalle parti in sede d’appello e, infine, respinta dal Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">23. Sul punto può precisarsi, che, come già ricordato, l’errore revocatorio non può mai riguardare l’attività di interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti acquisiti al processo e non ricorre, quindi, nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, che danno luogo, semmai, a un ipotetico errore di giudizio non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore terzo grado di giudizio non previsto dall’ordinamento (Cons. Stato Sez. III, 21settembre 2023, n.8457; Sez. II, 28 novembre 2022, n. 10463; Sez. III, 4 luglio 2022, n. 5534; Sez. IV, 28 febbraio 2022, n. 1322).</p>
<p style="text-align: justify;">24. In ragione della inammissibilità del motivo revocatorio, la questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente in relazione alla compatibilità dell’art. 104 c.p.a. con gli artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui tale disposizione non dovesse consentire al ricorrente di prime cure di proporre, in sede di appello,<em>“censure volte a contestare una motivazione non presente nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, ma aggiunte dal Giudicante al momento della redazione della sentenza” </em>risulta priva del requisito della rilevanza.</p>
<p style="text-align: justify;">25. La suddetta questione, oltre che irrilevante è anche manifestamente infondata poiché l’art. 104 c.p.a. costituisce specificazione della regola generale prevista dall’art. 345 c.p.c. volta a riservare alla cognizione del giudice di appello il<em>thema decidendum</em>così come definito nel giudizio di primo grado e nella sentenza impugnata, che non può ricevere ampliamenti – in tal modo sfuggendo alla regola del doppio grado di giudizio – ma semmai riduzioni, per effetto dei motivi di impugnazione concretamente proposti dalle parti, che ben possono circoscriverlo in secondo grado. Il divieto di proposizione di motivi nuovi in appello, costituisce, poi, attuazione dei principi enunciati dall’art. 24 Cost. in tema di diritto alla tutela giurisdizionale e di diritto di difesa, cui inerisce il principio di parità processuale delle parti, con conseguente piena coerenza anche sotto questo profilo dell’art. 104 c.p.a. con il sistema costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">26. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere, come anticipato, dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di AGER Puglia e del R.T.I. costituito da -OMISSIS- e -OMISSIS-, delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge per ciascuno</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Neri, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Rotondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Furno, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Marotta, Consigliere</p>
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