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	<title>0/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>0/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 0/2/2004 n.208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-0-2-2004-n-208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-0-2-2004-n-208/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 0/2/2004 n.208</a></p>
<p>Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Paolo Corciulo Ric. Soc. Fardea S.p.A. c. Azienda Sanitaria locale NA 4 Giustizia Amministrativa – Decreto ingiuntivo &#8211; Giudizio di opposizione al decreto – Decreto ingiuntivo emesso per importo superiore al credito azionato &#8211; Determina la revoca del decreto &#8211; Ragioni Nel processo amministrativo, il giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-0-2-2004-n-208/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 0/2/2004 n.208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-0-2-2004-n-208/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 0/2/2004 n.208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Paolo Corciulo <br /> Ric. Soc. Fardea S.p.A. c. Azienda Sanitaria locale NA 4</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa – Decreto ingiuntivo &#8211; Giudizio di opposizione al decreto – Decreto ingiuntivo emesso per importo superiore al credito azionato &#8211; Determina la revoca del decreto &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice amministrativo qualora riconosca fondata una eccezione di pagamento formulata dall’opponente (benché riconducibile alla commissione di un mero errore materiale) deve comunque revocare il decreto opposto per violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 208 reg. sent. &#8211; anno 2004<br />
N.768 reg. gen. &#8211; anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sezione quinta</b></p>
<p>composto dai signori: Carlo d’Alessandro Presidente &#8211; Paolo Corciulo referendario Estensore &#8211; Ada Russo referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>visto il ricorso n. 768/03 reg. gen., depositato il 31.1.2003, proposto dalla<br />
<b>società Fardea s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Rossini e Raffaele Carrano e domiciliata in Napoli presso la Segretaria del T.A.R. Campania,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda sanitaria locale NA 4</b>, in persona del Direttore generale p.t.,<br />
per l’emissione di decreto ingiuntivo<br />
per il pagamento della somma di euro 55.143,52 , oltre interessi, credito derivante da atto di cessione per notar Morelli di Napoli dell’11.10.2002 intervenuto tra la ricorrente ed il dott. Sergio Angrisano, titolare dell’omonima farmacia, sita in Somma Vesuviana e relativo a forniture di farmaci erogate in regime convenzionale nel mese di novembre 2002 in favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale;</p>
<p>visto il decreto ingiuntivo n. 172 del 27/2/2003 emesso dal Giudice delegato dal Presidente del T.a.r. per la Campania, notificato al debitore in data 18/3/2003;<br />
visto il ricorso in opposizione, notificato il 30/3//2003, proposto dalla A.s.l. NA 4, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Guillot e Lucrezia Velotti , con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. Campania;<br />
vista la memoria di risposta del creditore opposto, recante la richiesta di concessione di ordinanza ex artt. 186-bis c.p.c.;<br />
vista la documentazione prodotta dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla camera di consiglio dell’11/12/2003 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, relatore il referendario Paolo Corciulo, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;<br />
ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;<br />
letto l’art. 8 della legge n. 205 del 2000 e gli artt. 633 e seg. c.p.c.;</p>
<p align=center><b>FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il Dottor Sergio Angrisani, titolare della omonima farmacia sita nel Comune di Somma Vesuviana, era creditore della A.S.L. NA 4 della somma pari a 110.287,03 euro, relativa a ricette afferenti forniture di medicinali spedite nel mese di novembre 2002 e rimaste non pagate dall’Amministrazione sanitaria alla data dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di spedizione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8.7.98 n. 71, nonostante i numerosi solleciti inviati.<br />Nelle more, con atto di cessione dell’11.10.2002, debitamente notificato alla A.S.L. NA 4, il dottor Angrisani cedeva il 50% del proprio credito in favore della società Fardea s.p.a. per un importo, quindi, pari ad euro 55.143,52.<br />
Tale società presentava ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo relativo al pagamento della sorta capitale, oltre interessi nella misura stabilita dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, nonché spese del procedimento.<br />
Il Giudice Delegato emetteva il decreto n. 172/2003 del 27.2.2003 per la somma di 110.287,03 euro, oltre interessi legali dalla scadenza del termine per il pagamento e spese di procedura.<br />
Avverso detto decreto, che veniva notificato all’Amministrazione in data 16.3.2003, proponeva opposizione la A.S.L. NA 4 con ricorso notificato al creditore opposto in data 30.4.2003, rilevando che il provvedimento giurisdizionale contestato era stato emesso per una somma non corrispondente a quella richiesta nel ricorso, ossia per l’intero credito vantato dal dottor Angrisani verso la A.S.L. pari a 110.287,03 euro e non anche per la sola parte oggetto di cessione, pari alla metà e di cui sola la ricorrente era creditrice.<br />
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione la Fardea s.p.a. rilevava che l’indicazione della somma dovuta nel decreto ingiuntivo opposto fosse la conseguenza di un mero errore materiale, concludendo, tuttavia, nel senso che, in caso di revoca, le fosse concessa una ordinanza ai sensi dell’art. 186 bis c.p.c. per le somme contestate, oltre interessi e spese di procedura.<br />
L’opposizione è fondata, atteso che a fronte di una domanda proposta in sede monitoria pari a 55.143,52 euro quale sorta capitale, era stato emesso un decreto ingiuntivo per un credito di valore doppio; benché tale discrasia sia agevolmente riconducibile alla commissione di un mero errore materiale, s’impone la revoca del decreto opposto per violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.<br />Quanto al merito della controversia, la domanda della società ricorrente è meritevole di accoglimento.<br />
Dalla documentazione versata in atti e non contestata dalla Amministrazione resistente, risulta, infatti, che il dottor Sergio Angrisani fosse effettivamente creditore nei confronti di quest’ultima per prestazioni farmaceutiche relative a ricette spedite nel mese di novembre 2002 e rimaste non pagate, credito poi ceduto alla ricorrente giusta l’atto di cessione dell’11.10.2002.<br />Ne discende la fondatezza della domanda e la consequenziale condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore della società Fardea s.p.a. della somma pari a 55.143,52 euro, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine convenzionalmente fissato per il saldo, oltre spese processuali che si liquidano in euro 207 per spese, euro 574,81 per diritti ed euro 238,00 per onorario, oltre 10% su diritti ed onorari come liquidati per spese generali, I.V.A. e C.P.A. quanto alla fase monitoria, con compensazione delle spese nel processo di opposizione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 sul ricorso n. 768/03, così provvede:<br />&#8211; accoglie l’opposizione della A.S.L. NA 4 e revoca il decreto ingiuntivo n.172/03 del G.D. del T.A.R. Campania oggetto di opposizione;<br />
&#8211; condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della società Fardea s.p.a. della somma pari a 55.143,52 euro, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine convenzionalmente fissato per il saldo;<br />
&#8211; condanna la A.S.L. Na 4 al pagamento delle spese processuali per la fase monitoria che si liquidano in euro 574,81 per diritti ed euro 238,00 per onorario, oltre 10% su diritti ed onorari come liquidati per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con compensaz<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’11.12.2003.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-0-2-2004-n-208/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 0/2/2004 n.208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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