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	<title>Vito Tenore Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Vito Tenore Archivi - Giustamm</title>
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		<title>In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a></p>
<p>ARTICOLO &#160; In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di &#160;fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica &#160; &#160; di Vito TENORE Consigliere della Corte dei Conti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a></p>
<div abp="844" style="text-align: center;"><strong abp="845"><span abp="846"><span abp="847">ARTICOLO</span></span></strong><br abp="848" /><br />
&nbsp;<br abp="849" /><br />
<strong abp="850"><span abp="851"><span abp="852">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,</span></span></strong><br abp="853" /><br />
<strong abp="854"><span abp="855"><span abp="856">alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di</span></span></strong><br abp="857" /><br />
<strong abp="858"><span abp="859"><span abp="860">&nbsp;fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati</span></span></strong><br abp="861" /><br />
<strong abp="862"><span abp="863"><span abp="864">dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</span></span></strong><br abp="865" /><br />
&nbsp;<br abp="866" /><br />
&nbsp;<br abp="867" /><br />
<span abp="868"><span abp="869">di Vito TENORE</span></span><br abp="870" /><br />
<span abp="871"><span abp="872">Consigliere della Corte dei Conti</span></span><br abp="873" /><br />
<span abp="874"><span abp="875">Professore presso la S.N.A.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="876" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="877" style="text-align: justify;"><span abp="878"><strong abp="879"><span abp="880">SOMMARIO</span></strong><span abp="881">: 1. In attesa del testo unico, considerazioni sul censimento del fenomeno societario pubblico e sulla “fuga” dalla giurisdizione contabile. – 2. </span><span abp="882">Il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile sotto il profilo dell’ente danneggiato, con particolare riferimento agli enti pubblici economici. &#8211; 3.&nbsp; </span><span abp="883">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: l’iniziale orientamento della Corte di Cassazione ed il criterio dell’incidenza del danno. &#8211; 4.</span> <span abp="884">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: le sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519. &#8211; 5</span><span abp="885"> G</span><span abp="886">iurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: il parziale <em abp="887">revirement</em> della Corte di Cassazione in relazione ai danni patiti dalle società <em abp="888">in house</em> (</span></span><span abp="889"><span abp="890">sentenza sez.un., </span><span abp="891">25 novembre 2013 n. 26283).</span></span><span abp="892"> <span abp="893">– 6. </span><span abp="894">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti dopo la sentenza delle sezioni unite </span></span><span abp="895">25 novembre 2013 n. 26283. – 6.1. Danni </span><span abp="896">a peculiari società partecipate vagliabili dalla Corte dei Conti secondo la Cassazione. </span><span abp="897">– 7. </span><span abp="898"><span abp="899">L’art.12 della criticabile bozza di testo unico in esame.</span><span abp="900"> Conclusioni.</span></span><br abp="901" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="903" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="904" style="text-align: justify;"><strong abp="905"><span abp="906">1. In attesa del testo unico, considerazioni sul censimento del fenomeno societario pubblico e</span></strong><span abp="907"> <strong abp="908">sulla “fuga” dalla giurisdizione contabile</strong>.</span><br abp="909" /><br />
<br abp="910" /><br />
<span abp="911"><span abp="912">Siamo da tempo in “trepidante attesa” della versione definitiva del cangiante testo unico sulle società a partecipazione pubblica che il </span><span abp="913"><span abp="914">Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato il 20 gennaio 2016, in esame preliminare, in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il testo della bozza di decreto legislativo, che ha avviato il suo tortuoso ma doveroso <em abp="915">iter</em> procedurale (esame della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti) prima della pubblicazione, è disponibile via internet</span><a abp="916" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span abp="917"><span abp="918"><span abp="919"><span abp="920"><span abp="921">[1]</span></span></span></span></span></a><span abp="922"> e prevede, tra le sue linee portanti, rimarcate da Palazzo Chigi in una nota di accompagno di valenza meramente politica (e che dunque non si sofferma su alcun passaggio tecnico del testo), la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro, aggiunge la nota governativa,&nbsp;sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate. </span></span></span><br abp="923" /><br />
<span abp="924"><span abp="925">In ordine ai tanti profili tecnici affrontati dal testo unico, la cui analisi sistematica esula dagli intenti di questo settoriale studio, va ricordato quello, assai rilevante, della regolamentazione delle patologie comportamentali degli amministratori e controllori delle società partecipate, sovente protagonisti di incresciose vicende giudiziarie di <em abp="926">mala gestio</em>. </span></span><br abp="927" /><br />
<span abp="928"><span abp="929">In punto di giurisdizione, a fronte di danni prodotti da amministratori e degli organi di controllo, l’attuale bozza di t.u., all’art.12, prevede, con formulazione che parrebbe meramente ricognitiva</span><a abp="930" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span abp="931"><span abp="932"><span abp="933">[2]</span></span></span></a><span abp="934"> dell’attuale (e a nostro avviso non condivisibile) stato della giurisprudenza della Cassazione infra-analizzata, che “<em abp="935">1. </em></span></span><em abp="936"><span abp="937"><span abp="938">I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale. 2. Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, </span></span></em><span abp="939"><span abp="940">[direttamente</span><a abp="941" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><em abp="942"><span abp="943"><strong abp="944"><span abp="945"><span abp="946">[3]</span></span></strong></span></em></a><span abp="947">]<em abp="948"> subìto dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione</em>”.</span></span><br abp="949" /><br />
<span abp="950"><span abp="951">Il testo unico <em abp="952">in itinere</em> farà, si spera, chiarezza su tanti aspetti del complesso regime giuridico delle società, tematica storicamente appannaggio degli studiosi del diritto commerciale e delle decisioni della magistratura ordinaria, ma che è sempre più spesso negli ultimi anni venuto al pettine anche della dottrina amministrativistica e, soprattutto del giudice amministrativo e di quello contabile, con riferimento alle società partecipate o controllate da soggetti pubblici centrali o locali</span><a abp="953" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span abp="954"><span abp="955"><span abp="956">[4]</span></span></span></a><span abp="957">.</span></span><br abp="958" /><br />
<span abp="959"><span abp="960">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale rinnovato e crescente interesse non è dovuto solo a “mode” giuridiche, sovente riscontrabili anche nel campo dottrinale, ma è spesso&nbsp; un indotto scientifico di importanti indagini della magistratura penale e contabile su diffusi fenomeni di malcostume (lucrosi compensi per gli amministratori, corruzione, incarichi esterni clientelari, assunzioni <em abp="961">contra legem, </em>vendite a prezzo vile di azioni o di immobili societari, investimenti dannosi, assenteismo, prescrizioni di crediti per mancato recupero degli stessi, etc.) che hanno toccato i vertici di molte società pubbliche al pari di quanto accade in molti enti pubblici in senso stretto: quando il cerchio si stringe intorno agli autori di tali fatti di reato e di danno, le difese dei convenuti pongono, come sovente accade, molte questioni preliminari, tra le quali, nella specie, quella sulla natura giuridica delle società partecipate e controllate ed il relativo regime giuridico, con riflessi in punto di giurisdizione sui danni arrecati dai propri amministratori. Da qui la nascita di studi e convegni su tali temi, occasionati da importanti pronunciamenti della magistratura, e tesi ad influenzarne o criticarne gli esiti, o ad auspicare <em abp="962">revirement</em> giurisprudenziali con raffinate costruzioni dogmatiche e sistematiche.</span></span><br abp="963" /><br />
<span abp="964"><span abp="965">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un ulteriore e concorrente spunto per diffuse analisi giuridiche ed anche economico-finanziarie sulle società partecipate o controllate da soggetti pubblici è offerto da allarmanti dati sulla crescita esponenziale del numero e dei costi gestionali di tali anfibie realtà, connotate da profili privatistici e concorrenti profili pubblicistici: il proliferare di società pubbliche, non sempre create, come si legge in teorici manuali di diritto pubblico dell’economia, per dare maggior snellezza gestionale in taluni campi dell’azione pubblica, ma per più profane esigenze “politiche”, (nella accezione deteriore del termine) e clientelari, ha da un lato svilito la centralità gestionale di Ministeri, di enti centrali e locali, ed ha nel contempo creato costi (soprattutto per pletorici consigli di amministrazione, organi di “controllo” e, soprattutto, per personale, sovente sovradimensionato) non adeguatamente bilanciati da idonee entrate o risultati gestionali che giustificassero la sopravvivenza di tali società partecipate. Da qui vari interventi tesi a monitorare (e si auspica poi, grazie all’impegno dell’attuale Governo tramite l’imminente testo unico <em abp="966">in itinere,</em> a ridurre il numero e i costi per pletorici CdA di) tali organismi privatistici dalle finalità pubblicistiche.</span></span><br abp="967" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="968"><span abp="969">Recenti analisi hanno quantificato il numero impressionante di tali entità: con il <em abp="970">Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2011,</em> pubblicato dal Ministero del Tesoro a dicembre 2013, sono state censite circa 7.300 società e sono stati individuati oltre 30.100 “legami” (di cui 24.500 partecipazioni dirette e 5.500 partecipazioni indirette) tra queste e le Amministrazioni pubbliche</span><a abp="971" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span abp="972"><span abp="973"><span abp="974">[5]</span></span></span></a><span abp="975">. Un successivo </span><span abp="976">censimento effettuato sempre dal Tesoro<a abp="977" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span abp="978"><span abp="979"><span abp="980"><span abp="981">[6]</span></span></span></span></a> ha rilevato, nel 2012, 8.146 società partecipate, di cui 423 partecipate dalle amministrazioni centrali, 7.726 dalle amministrazioni locali, 17 da enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza e 201 da amministrazioni non appartenenti al sottosettore S13 rilevante ai fini della normativa europea. Inoltre, sono state rilevate 36.125 partecipazioni.</span></span><br abp="982" /><br />
<span abp="983"><span abp="984">Il comunicato ISTAT pubblicato il 22 dicembre 2014</span><span abp="985"><span abp="986"> ci informa che, nel 2012, sono 11.024 le unità per le quali si registra una forma di partecipazione pubblica in Italia, con un peso in termini di addetti pari a 977.792</span><a abp="987" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span abp="988"><span abp="989"><span abp="990">[7]</span></span></span></a></span><span abp="991">.</span></span><br abp="992" /><br />
<span abp="993">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lo <span abp="994">studio del commissario straordinario alla <em abp="995">spending review</em> Carlo Cottarelli ha invece riconosciuto come le società collegate alla macchina pubblica superino le 8 mila, per un totale di oltre 36mila partecipazioni a vario titolo. Il commissario Cottarelli </span></span><span abp="996"><span abp="997">ha presentato poi un programma di razionalizzazione delle partecipate locali</span><a abp="998" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span abp="999"><span abp="1000"><span abp="1001"><span abp="1002">[8]</span></span></span></span></a><span abp="1003"> ai sensi dell&#8217;art. 23 del decreto-legge n. 66 del 2014.</span></span><br abp="1004" /><br />
<span abp="1005"><span abp="1006">Il Commissario ha utilizzato i dati forniti dal Tesoro per analizzare le 7.726 società partecipate dalle amministrazioni locali. Secondo le sue rilevazioni, i servizi pubblici di rilevanza economica a rete (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) rappresentano il 23 per cento del numero totale delle società e il 60 per cento del valore della produzione. Ammonta invece al 42 per cento il numero delle società che svolgono servizi pubblici privi di rilevanza economica, mentre il 13 per cento svolge servizi strumentali per l&#8217;ente pubblico di riferimento. Il 22 per cento svolge attività di vendita di beni e servizi in mercati concorrenziali. Nel 2012, secondo lo studio del commissario Cottarelli, le perdite lorde delle partecipate censite sono state di circa 1.200 mln. Si rilevano perdite in quasi tutti i settori anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il trasporto pubblico (con perdite eccedenti i 300 mln, di cui la metà sono relative all’ATAC di Roma). Altri settori con perdite elevate (superiori al 20 percento) rispetto al capitale investito sono l’informatica, i servizi amministrativi, le società di trasformazione urbana (STU), le&nbsp;<em abp="1007">multiutility</em>&nbsp;e il turismo.</span></span><br abp="1008" /><br />
<span abp="1009"><span abp="1010">Anche la Corte dei conti ha presentato nel giugno 2014 una Relazione</span><a abp="1011" href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span abp="1012"><span abp="1013"><span abp="1014">[9]</span></span></span></a><span abp="1015"> sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali, ai sensi dell&#8217;art.7, co.7, l. 5 giugno 2003, n. 131; l’indagine muove dagli organismi censiti nella banca dati SIQUEL della Corte dei conti, di cui sono stati esaminati i dati di bilancio anche al fine di ricostruire i flussi finanziari con i soggetti pubblici partecipanti/controllanti. Nel sistema SIQUEL, al 18 aprile 2014, risultano censiti n. 7.472 organismi, di cui 6.386 in attività (la restante parte è costituita da enti cessati o in liquidazione). L&#8217;analisi della Corte sui risultati economici negli organismi osservati evidenzia la maggiore entità dei risultati negativi nelle partecipate pubbliche al 100 per cento, ove le perdite d’esercizio risultano in larga misura superiori agli utili d’esercizio, al netto delle imposte (rispettivamente, 506 e 350 milioni di euro), laddove, nel complesso degli organismi osservati, gli utili superano i 2,2 miliardi di euro e le perdite si attestano a 1,2 miliardi di euro.</span></span><br abp="1016" /><br />
<span abp="1017"><span abp="1018">Da questi plurimi rilievi di varia ed oggettiva fonte è scaturito il recente decreto interministeriale 25 gennaio 2015</span><a abp="1019" href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span abp="1020"><span abp="1021"><span abp="1022">[10]</span></span></span></a><span abp="1023"> tra il Ministro dell’Economia e quello per la semplificazione e la p.a., che ha delineato la <em abp="1024">road map&nbsp;</em>per il censimento delle società partecipate, stabilendo, anche in attuazione della legge anticorruzione n. 190 del 2012 e&nbsp;del d.l. Madia n. 90 del 2014, che tutte le p.a. e gli enti pubblici inseriti nell&#8217;elenco Istat apposito debbano inviare telematicamente i dati sul settore di attività, i&nbsp;risultati di bilancio, le attività svolte,&nbsp;gli oneri, ivi compresi amministratori e stipendi. </span></span><br abp="1025" /><br />
<span abp="1026"><span abp="1027">A fronte di questi molteplici studi e rilievi fattuali sul fenomeno “società partecipate e controllate”, tuttavia nessun piano di reale snellimento-soppressione risulta ad oggi attuato, rimanendo tale obiettivo uno sterile proclama, politicamente spendibile solo sul piano verbale.</span></span><br abp="1028" /><br />
<span abp="1029"><span abp="1030">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un più incisivo intervento, sia in punto di semplificazione normativa che di regolamentazione/razionalizzazione/riduzione di tali società, sarà si auspica doverosamente attuato dai decreti attuativi della recente legge Madia 7 agosto 2015 n.124, che, all’art.16, co.1, lett.b), e soprattutto all’art.18 stabilisce che: <em abp="1031">“</em></span><em abp="1032"><span abp="1033">1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all&#8217;articolo 16:</span></em></span><br abp="1034" /><br />
<em abp="1035"><span abp="1036"><span abp="1037">a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell&#8217;affidamento, nonchè alla quotazione in borsa o all&#8217;emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d&#8217;impresa;</span></span></em><br abp="1038" /><br />
<em abp="1039"><span abp="1040"><span abp="1041">b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l&#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;</span></span></em><br abp="1042" /><br />
<em abp="1043"><span abp="1044"><span abp="1045">c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;</span></span></em><br abp="1046" /><br />
<em abp="1047"><span abp="1048"><span abp="1049">d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell&#8217;immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l&#8217;autonomia rispetto agli enti proprietari;</span></span></em><br abp="1050" /><br />
<em abp="1051"><span abp="1052"><span abp="1053">e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell&#8217;obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; </span></span></em><br abp="1054" /><br />
<em abp="1055"><span abp="1056"><span abp="1057">f) promozione della trasparenza e dell&#8217;efficienza attraverso l&#8217;unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonchè la loro pubblicità e accessibilità;</span></span></em><br abp="1058" /><br />
<em abp="1059"><span abp="1060"><span abp="1061">g) attuazione dell&#8217;articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;</span></span></em><br abp="1062" /><br />
<em abp="1063"><span abp="1064"><span abp="1065">h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;</span></span></em><br abp="1066" /><br />
<em abp="1067"><span abp="1068"><span abp="1069">i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;</span></span></em><br abp="1070" /><br />
<em abp="1071"><span abp="1072"><span abp="1073">l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;</span></span></em><br abp="1074" /><br />
<em abp="1075"><span abp="1076"><span abp="1077">m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:</span></span></em><br abp="1078" /><br />
<em abp="1079"><span abp="1080"><span abp="1081">1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l&#8217;internalizzazione nonchè di procedure, limiti e condizioni per l&#8217;assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;</span></span></em><br abp="1082" /><br />
<em abp="1083"><span abp="1084"><span abp="1085">2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell&#8217;Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;</span></span></em><br abp="1086" /><br />
<em abp="1087"><span abp="1088"><span abp="1089">3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell&#8217;entità e del numero delle partecipazioni e l&#8217;incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;</span></span></em><br abp="1090" /><br />
<em abp="1091"><span abp="1092"><span abp="1093">4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;</span></span></em><br abp="1094" /><br />
<em abp="1095"><span abp="1096"><span abp="1097">5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;</span></span></em><br abp="1098" /><br />
<em abp="1099"><span abp="1100"><span abp="1101">6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;</span></span></em><br abp="1102" /><br />
<span abp="1103"><em abp="1104"><span abp="1105">7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell&#8217;esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l&#8217;adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata”</span></em><span abp="1106">.</span></span><br abp="1107" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="1108"><span abp="1109">Da tale delega nasce il testo unico predetto, approvato nelle sue linee portanti dal Governo il 20 gennaio 2016 ed attualmente in fase istruttoria presso vari competenti organi, ispirato ad una drastica riduzione sia del numero delle società, sia dei componenti dei Consigli di amministrazione, passando ad un regime gestionale di regola monocratico (si dovrebbe passare dalle attuali 37.000 cariche sociali, che hanno un costo annuo di 4000 milioni, a 15.000</span><a abp="1110" href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span abp="1111"><span abp="1112"><span abp="1113">[11]</span></span></span></a><span abp="1114">).</span></span><br abp="1115" /><br />
<span abp="1116"><span abp="1117">Ben più attiva e concreta, nelle more di tali tardivi interventi normativi tesi alla regolamentazione, riduzione e moralizzazione del fenomeno societario in mano pubblica, è stata invece la magistratura (penale e contabile), che è dovuta spesso intervenire su patologie comportamentali degli amministratori di tali società.</span></span><br abp="1118" /><br />
<span abp="1119"><span abp="1120">La realtà (anche) giudiziaria ha così evidenziato, e sta ancora evidenziando, diffusissimi fenomeni di malaffare legati alla <em abp="1121">mala-gestio</em> dei vertici gestionali di società a partecipazione o controllo pubblico, soprattutto con riferimento a fatti di corruzione legati ad appalti, a conferimenti illegittimi di incarichi e consulenze, ad erogazione di somme non dovute, ad alienazioni a prezzi vili di beni &nbsp;o di partecipazioni azionarie</span><a abp="1122" href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span abp="1123"><span abp="1124"><span abp="1125"><span abp="1126">[12]</span></span></span></span></a><span abp="1127">, ad assunzioni <em abp="1128">contra legem.</em></span></span><br abp="1129" /><br />
<span abp="1130"><span abp="1131">&nbsp;E la evidente centralità di tali strumenti societari, nel più generale malaffare che ontologicamente connota il nostro Paese, ha spinto il legislatore alla piena applicazione a tali soggetti, oltre che del “dedicato”&nbsp; d.lgs. n.231 del 2001, anche della nota legge anticorruzione n.190 del 2012</span><a abp="1132" href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span abp="1133"><span abp="1134"><span abp="1135"><span abp="1136">[13]</span></span></span></span></a><span abp="1137">, sul cui recepimento nelle società controllate o partecipate e sul cui coordinamento con le norme del d.lgs. n.231 è intervenuta la recente <span abp="1138">Determinazione ANAC n. 8 del 17/23 giugno 2015 «<em abp="1139">Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>». </span>Ma già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici. La nomina di un responsabile anticorruzione, valorizzazione dei conflitti di interesse, delle incompatibilità e inconferibilità, gli strumenti di trasparenza, la rotazione degli incarichi, la tutela delle segnalazioni, la valorizzazione dei controlli interni,&nbsp; i codici etici, saranno strumenti importanti per arginare fenomeni di illegalità all’interno (anche) delle società partecipate e controllate).</span></span><br abp="1140" /><br />
<span abp="1141"><span abp="1142">Tuttavia anche in precedenza la normativa aveva opportunamente drenato possibili fenomeni di illegalità, imponendo procedure selettive paraconcorsuali e trasparenti per il reclutamento del personale: si fa riferimento all’art.18 del d.l. n.112 del 2008 convertito nella legge n.133 del 2008. </span></span><br abp="1143" /><br />
<span abp="1144"><span abp="1145">Altri interventi recenti si sono incentrati sui rilevanti (ed ingiustificati) costi di tali società, sovente “baracconi” ove sistemare politici in disarmo nei CDA con pingui remunerazioni, o dove assumere con criteri clientelari, giungendosi alla loro razionalizzazione: si pensi alla l</span><span abp="1146"><span abp="1147">egge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a&nbsp; 616, legge 190 del 23 dicembre 2014) ed alla fissazione di tetti retributivi</span><a abp="1148" href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span abp="1149"><span abp="1150"><span abp="1151">[14]</span></span></span></a><span abp="1152">.</span></span></span><br abp="1153" /><br />
<span abp="1154"><span abp="1155">La valenza pubblicistica delle società a partecipazione pubblica e dei relativi bilanci (che avalla la giurisdizione contabile su detti soggetti) e la necessità di maggiori controlli sulle stesse è stata poi confermata dall&#8217;art. 6 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (conv.to nella l. 7 agosto 2012 n. 135) che ha stabilito che “<em abp="1156">il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall&#8217;articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto</em>”.</span> </span><br abp="1157" /><br />
<span abp="1158"><span abp="1159">La frequenza degli interventi della magistratura penale e contabile su tali peculiari società spiega perché uno dei più interessanti temi che ha coinvolto molto sia la dottrina che la giurisprudenza (ingolfando letteralmente le sezioni unite della Cassazione), e che ha occasionato dibattiti, convegni e studi monografici, è quello dei danni cagionati da amministratori di società a partecipazione o controllo pubblico, danni in continua espansione, in perfetta sintonia con il progressivo degrado etico e la crescente e diffusa illegalità nel nostro Paese, alla quale non sono estranee le società partecipate che, anzi, sono state e sono a tutt’oggi, come detto, al centro di diffuse indagini della magistratura penale e contabile, oltre ad essere monitorate dall’Anac</span><a abp="1160" href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><span abp="1161"><span abp="1162"><span abp="1163">[15]</span></span></span></a><span abp="1164">.</span></span><br abp="1165" /><br />
<span abp="1166"><span abp="1167">Come si vedrà nella dettagliata analisi della evoluzione giurisprudenziale in materia sunteggiata in questo studio, il tema di fondo non è tanto la peculiarità o meno della tipologia degli illeciti sostanziali posti in essere dagli amministratori di tali società, che, giudiziariamente, non presentano significative varianti rispetto a quelli posti in essere da amministratori e dirigenti di enti pubblici (fatti di corruzione legati a gare, incarichi e consulenze <em abp="1168">contra legem</em>, acquisti incongrui o investimenti finanziari dannosi, erogazione di somme non dovute, assunzioni illegali</span><a abp="1169" href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><span abp="1170"><span abp="1171"><span abp="1172">[16]</span></span></span></a><span abp="1173"> etc.), ma piuttosto “<em abp="1174">chi debba giudicare</em>” i danni arrecati da tali illeciti al patrimonio societario o pubblico (o societario, e dunque pubblico) a fronte di tali diffuse patologie comportamentali dei vertici gestionali.</span></span><br abp="1175" /><br />
<span abp="1176"><span abp="1177">Premesso che è assai triste, in generale, che in un Paese, quale è l’Italia, connotato da un sistema giudiziario estremamente rallentato e, contrariamente a quanto ritenuto da taluni faziosi legulei, ipergarantista, si debba “litigare”, e dunque “perder tempo” (in vista di auspicate inerzie risarcitorie legate al fluire del tempo e all’abulismo dei titolari dell’azione risarcitoria in sede civile) persino su “chi sia il giudice competente” a vagliare fatti storicamente certi e dannosi posti in essere da ben individuati soggetti, va oggettivamente rimarcato che i conflitti di giurisdizione sono in generale molto frequenti nel nostro litigioso sistema</span><a abp="1178" href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><span abp="1179"><span abp="1180"><span abp="1181">[17]</span></span></span></a><span abp="1182">. </span></span><br abp="1183" /><br />
<span abp="1184"><span abp="1185">Sovente le questioni di giurisdizione, seppur formalmente nascenti da dubbi ed incertezze interpretative, esprimono storicamente contrasti tra le magistrature per “conquistare spazi di giurisdizione”: in estrema sintesi per acquisire “potere” nel decidere materie di rilevante impatto sociale ed economico. Tale considerazione ben si attaglia, a nostro avviso, a diversi e noti contrasti tra il giudice ordinario e quello amministrativo, spesso desiderosi di sottrarsi reciprocamente spazi di giurisdizione</span><a abp="1186" href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><span abp="1187"><span abp="1188"><span abp="1189">[18]</span></span></span></a><span abp="1190">.</span></span><br abp="1191" /><br />
<span abp="1192"><span abp="1193">Tale espansionistica smania di “potere giurisdizionale” ci sembra invece decisamente estraneo ai (più rari ed etici) conflitti tra il giudice ordinario e quello contabile, soprattutto in materia di responsabilità amministrativo-contabile. Difatti, da una serena ed oggettiva lettura dei numerosi contenziosi in punto di giurisdizione, &nbsp;le ragioni sottese al tentativo di “fuga” dalla giurisdizione contabile verso quella ordinaria da parte di numerosi avvocati (sovente accademici) dei convenuti amministratori non vanno tanto rinvenute in ragioni giuridico-sistematiche o in desideri di ricerca di un giudice più “moderato”, ma bensì &nbsp;nell’auspicio dei difensori delle parti evocate innanzi alla Corte dei conti che lo spostamento verso l’a.g.o. porti alla impunità dei propri clienti &#8211; amministratori autori di rilevanti danni &#8211; &nbsp;confidando nella inerzia del soggetto danneggiato (socio pubblico) nel promuovere le pur doverose azioni di responsabilità previste dal codice civile, nel far maturare prescrizioni per decorso dei termini o, comunque, nel “guadagnare tempo”, magari liberandosi<em abp="1194"> medio tempore </em>di beni e cospicui patrimoni.&nbsp; </span></span><br abp="1195" /><br />
<span abp="1196"><span abp="1197">Difatti, la temuta alternativa al giudice ordinario in materia di danni arrecati al patrimonio sociale (e/o al socio pubblico ed alle sue casse) è data dalla rapida azione della Procura della Corte dei Conti, notoriamente <em abp="1198">doverosa</em> ed <em abp="1199">officiosa</em> (come quella penale), e come tale non fondata, per la sua attivazione, sulla domanda risarcitoria (citazione) ad iniziativa di parte imposta per l’inizio di un giudizio civile, domanda sovente…. non esercitata (o tardivamente esercitata) dal socio danneggiato inerte o colluso. Difatti, la Procura contabile, come parte pubblica, si attiva doverosamente a fronte della mera <em abp="1200">notitia damni</em>, concreta, puntuale e dettagliata, mentre il giudice civile necessita di una citazione per vagliare una pretesa risarcitoria.</span></span><br abp="1201" /><br />
<span abp="1202"><span abp="1203">E’ dunque bene aver chiaro, e la Corte di Cassazione sembra finalmente di ciò consapevole in alcuni <em abp="1204">obiter </em>delle sue più recenti sentenze e in talune condivisibili aperture ermeneutiche degli ultimi tempi alla giurisdizione contabile (società <em abp="1205">in house</em>), &nbsp;che lo statuire la giurisdizione contabile o quella ordinaria su danni arrecati da taluni soggetti (es. amministratori di s.p.a.&nbsp; a partecipazione pubblica) non è solo questione “di diritto” e di speculativa elaborazione sul riparto di giurisdizione, ma si traduce nel pragmatico recupero o meno del danno arrecato alle casse pubbliche: difatti, ove venisse esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti, la cui Procura è tenuta al doveroso ed officioso&nbsp; esercizio dell’azione a fronte della <em abp="1206">notitia damni</em>, l’azione civile spettante al soggetto danneggiato <em abp="1207">(actio pro socio</em> o <em abp="1208">actio pro societate</em> in caso di s.p.a. a partecipazione pubblica), non essendo officiosa, potrebbe anche non essere esercitata per comprensibili (e censurabili) motivazioni extragiuridiche. In tali casi, si aprirebbero, come rimarca anche l’art.12 della bozza di testo unico del 2016 attuativo della riforma Madia, più complessi spazi per una successiva azione della Procura contabile sulle inerzie dei soggetti titolari dell’azione civile, ove conosciute (evenienza di difficile realizzazione</span><a abp="1209" href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><span abp="1210"><span abp="1211"><span abp="1212">[19]</span></span></span></a><span abp="1213">), ma il percorso diviene lungo, tortuoso e spesso infruttifero già per il solo mero decorso del tempo.</span></span><br abp="1214" /><br />
<span abp="1215"><span abp="1216">Identiche considerazioni (“fuga” dalla giurisdizione contabile) si pongono per recenti contrasti, in punto di giurisdizione, sul giudice competente a sindacare lo storno a fini privati di fondi pubblici destinati a finanziare i partiti politici</span><a abp="1217" href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><span abp="1218"><span abp="1219"><span abp="1220">[20]</span></span></span></a><span abp="1221"> o a coprire le spese istituzionali dei Gruppi regionali</span><a abp="1222" href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><span abp="1223"><span abp="1224"><span abp="1225">[21]</span></span></span></a><span abp="1226">.</span></span><br abp="1227" /><br />
<span abp="1228"><span abp="1229">Alla luce di tale doverosa premessa, che rappresenta però l’essenza “reale” (da taluni celata dietro dogmatiche giustificazioni di attribuzione della materia all’a.g.o. per “coerenza sistematica” con l’inquadramento privatistico-civilistico dello strumento societario utilizzato) del contrasto in punto di giurisdizione sui danni arrecati da amministratori di società partecipate o controllate da enti pubblici, può passarsi, più tecnicamente, all’esame della evoluzione giurisprudenziale in materia, auspicando un intervento correttivo sull’attuale art.12 della bozza di testo unico 2016 attuativo della delega data al Governo dall’art.18 della legge Madia n.124 del 2014, che devolva <em abp="1230">in toto</em> la materia alla Corte dei Conti, valorizzando il basilare dettato degli art.100 e 103 della Costituzione, che attribuiscono una generale giurisdizione sulle casse pubbliche a tale Magistratura e tenendo conto, più pragmaticamente, della maggiore incisività del giudice contabile (che si attiva officiosamente ed obbligatoriamente) rispetto a quello ordinario (che necessita di citazione del soggetto danneggiato per attivarsi) nel perseguire gli amministratori delle società partecipate o controle.</span></span><br abp="1231" /><br />
<br abp="1232" /><br />
<strong abp="1233"><span abp="1234">2. Il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile sotto il profilo dell’ente danneggiato, con particolare riferimento agli enti pubblici economici. </span></strong><br abp="1235" /><br />
<br abp="1236" /><br />
<span abp="1237"><span abp="1238">Circa la</span></span><span abp="1239"><span abp="1240"> latitudine <em abp="1241">soggettiva</em> della giurisdizione contabile, con riferimento all’individuazione degli enti danneggiati la cui lesione patrimoniale è azionabile dal Procuratore contabile</span><a abp="1242" href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><span abp="1243"><span abp="1244"><span abp="1245">[22]</span></span></span></a><span abp="1246">, si è da più parti rimarcato che siffatto ambito si è storicamente sviluppato «&#8201;inseguendo tendenzialmente i danni subiti da tutti i soggetti pubblici, man mano che l&#8217;ordinamento, parallelamente all&#8217;incremento della spesa pubblica, creava nuove realtà entificate&#8201;»: in particolare il legislatore ha progressivamente ampliato la giurisdizione della Corte dei conti dai dipendenti statali, a quelli degli enti pubblici (l. 20 marzo 1975, n. 70), a quelli regionali (art. 8, l. 19 maggio 1976, n. 335), a quelli delle USL (artt. 18, 30, 31, l. 20 dicembre 1979, n. 761), recependo indirizzi estensivi già propugnati dalla Corte costituzionale e dalla stessa magistratura contabile</span><a abp="1247" href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><span abp="1248"><span abp="1249"><span abp="1250">[23]</span></span></span></a></span><span abp="1251"><span abp="1252">.</span> </span><br abp="1253" /><br />
<span abp="1254"><span abp="1255">Nonostante tale crescente estensione oggettiva della giurisdizione contabile, un lapidario indirizzo delle Sezioni unite della Corte di Cassazione aveva invece escluso, sino al recente passato, la giurisdizione contabile sulle condotte dei dipendenti e amministratori di<em abp="1256"> enti pubblici economici</em> esplicative di attività imprenditoriale, limitandola alle sole condotte dannose che esorbitassero da tale attività, che fossero espressione di poteri autoritativi e pubblicistici o di funzioni esercitate dall&#8217;e.p.e. in quanto impresa-organo dello Stato</span><a abp="1257" href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><span abp="1258"><span abp="1259"><span abp="1260">[24]</span></span></span></a></span><span abp="1261"><span abp="1262">. Corollario di tale impostazione, evidenziato dallo stesso giudice di legittimità nella sentenza Cass., sez. un., n. 9780 del 1998 (che devolve al legislatore la soluzione del problema), è stato individuato nella sostanziale impunità, sotto il profilo pecuniario, di molti amministratori di enti pubblici economici, sebbene condannati in sede penale per vicende spesso di notevole risonanza sociale e dagli onerosi risvolti erariali (occultamento e illecita gestione di somme provenienti dalle attività d&#8217;impresa delle società partecipate; occultamento e illecita gestione di fondi IRI; pagamento di mega tangenti Enimont; spese di rappresentanza, etc.)</span><a abp="1263" href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><span abp="1264"><span abp="1265"><span abp="1266">[25]</span></span></span></a></span><span abp="1267"><span abp="1268">.</span> </span><br abp="1269" /><br />
<span abp="1270"><span abp="1271">Non potendo, sino alla sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle sezioni unite della Cassazione (cui si farà riferimento nel prosieguo), la Corte dei conti perseguire tali amministratori in assenza di una espressa previsione di legge (una previsione in tal senso contenuta nel d.l. 25 febbraio 1995, n. 47 non è mai stata convertita in legge), e non riscontrandosi, di regola, la proposizione di azioni civili innanzi all&#8217;a.g.o. da parte dei vertici degli enti danneggiati nei confronti&#8230;..dei propri amministratori (<em abp="1272">ergo</em>, di sé medesimi o di propri predecessori), si è assistito, di fatto, al non raro accollo dei costi di tale <em abp="1273">mala gestio</em> degli enti pubblici economici in capo alla collettività, evenienza spesso riscontrabile allorquando si sono sottratte all&#8217;organo giuscontabile alcune materie per attribuirle all&#8217;a.g.o. con interventi normativi o in sede di conflitto di giurisdizione</span><a abp="1274" href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><span abp="1275"><span abp="1276"><span abp="1277">[26]</span></span></span></a></span><span abp="1278"><span abp="1279">. A tale desolante situazione si sarebbe potuto forse porre rimedio proponendo un&#8217;azione risarcitoria giuscontabile nei confronti degli amministratori che non avessero intrapreso, dolosamente o colposamente, azioni civili per il recupero del danno patito dall&#8217;e.p.e.: qualificando tale scelta omissiva come «&#8201;espressione di poteri autoritativi e pubblicistici&#8201;» e non già «&#8201;privatistico-manageriale&#8201;», sarebbe stato ipotizzabile un intervento sanzionatorio della Corte dei conti</span><a abp="1280" href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><span abp="1281"><span abp="1282"><span abp="1283">[27]</span></span></span></a></span><span abp="1284"><span abp="1285">.</span> </span><br abp="1286" /><br />
<span abp="1287"><span abp="1288">La tradizionale impostazione ostativa alla giurisdizione contabile (nei limiti supraprecisati), sebbene costantemente avallata dalle Sezioni unite della Cassazione, era fortemente criticata dalla prevalente dottrina, fautrice della devoluzione della giurisdizione alla Corte dei conti, alla luce della sentenza della C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466 (sulla permanenza del controllo contabile <em abp="1289">ex</em> l. 21 marzo 1958, n. 259 sulle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici), di alcuni interessanti spunti in tema di danni cagionati all&#8217;erario da dipendenti di società per azioni a partecipazione pubblica e della l. 27 marzo 2001, n. 97</span><a abp="1290" href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><span abp="1291"><span abp="1292"><span abp="1293">[28]</span></span></span></a></span><span abp="1294"><span abp="1295">.</span> </span><br abp="1296" /><br />
<span abp="1297"><span abp="1298">In particolare, molti autori hanno adeguatamente valorizzato la circostanza che, sul piano comunitario e nazionale in materia di appalti, la nozione di «&#8201;organismo di diritto pubblico&#8201;»</span><a abp="1299" href="#_ftn29" name="_ftnref29" title=""><span abp="1300"><span abp="1301"><span abp="1302">[29]</span></span></span></a></span> <span abp="1303"><span abp="1304">è oggettiva, in quanto prescinde dalla qualifica formale, pubblicistica o privatistica (s.p.a.), essendo ancorata, oltre che alla sussistenza del possesso della personalità giuridica, a determinati parametri funzionali: lo scopo perseguito dall&#8217;organismo (produrre utilità strumentali per l&#8217;interesse generale e non aventi carattere industriale o commerciale); la derivazione pubblica delle risorse gestite; il suo collegamento con la p.a. (es. titolare di quote della s.p.a.). Tale indirizzo è stato oggi recepito nella definizione di organismo di diritto pubblico data dall&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)</span><a abp="1305" href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><span abp="1306"><span abp="1307"><span abp="1308">[30]</span></span></span></a></span><span abp="1309"><span abp="1310">. </span> </span><br abp="1311" /><br />
<span abp="1312"><span abp="1313">In altri termini, ciò che rileva ai fini dell&#8217;applicazione di regole pubblicistiche (es. sui controlli) e della sussistenza della giurisdizione contabile, costituzionalmente garante delle casse pubbliche, è l&#8217;utilizzo di beni e denaro pubblico per la cura di pubblici interessi, a prescindere dallo strumento, privatistico o meno utilizzato.</span> </span><br abp="1314" /><br />
<span abp="1315"><span abp="1316">A ciò aggiungasi che la progressiva «&#8201;depubblicizzazione&#8201;» della pubblica amministrazione operata dal legislatore e il sempre più frequente ricorso a moduli privatistici per l&#8217;espletamento di funzioni pubbliche o per gestire il personale della p.a.</span><a abp="1317" href="#_ftn31" name="_ftnref31" title=""><span abp="1318"><span abp="1319"><span abp="1320">[31]</span></span></span></a></span><span abp="1321"><span abp="1322">, hanno gradualmente attenuato la netta distinzione tra enti pubblici ed enti pubblici economici.</span> </span><br abp="1323" /><br />
<span abp="1324"><span abp="1325">Né va trascurata, sul piano testuale, l&#8217;importante previsione di cui all&#8217;art. 7, l. 27 marzo 2001, n. 97</span><a abp="1326" href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><span abp="1327"><span abp="1328"><span abp="1329">[32]</span></span></span></a></span><span abp="1330"><span abp="1331">, secondo cui la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell&#8217;art. 3 (dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di <em abp="1332">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l&#8217;eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.</span> </span><br abp="1333" /><br />
<span abp="1334"><span abp="1335">La norma cennata sembrava dunque aver introdotto quella <em abp="1336">interpositio legislatoris</em> che giustificherebbe, secondo gli insegnamenti della Consulta, l&#8217;estensione della giurisdizione contabile ai dipendenti di enti a prevalente partecipazione pubblica e, a maggior ragione, di dipendenti di enti pubblici economici.</span> </span><br abp="1337" /><br />
<span abp="1338"><span abp="1339">Era evidente, in un sistema che si evolve verso la progressiva «&#8201;privatizzazione&#8201;» dell&#8217;apparato pubblico, l&#8217;incidenza negativa sulla finanza pubblica del pregresso lapidario indirizzo ostativo delle Sezioni Unite sulla possibilità di perseguire patrimonialmente gli amministratori e i dipendenti di numerosi enti pubblici economici autori di gravi illeciti gestionali, nonché dei dipendenti delle molte amministrazioni che hanno progressivamente assunto natura di enti pubblici economici e talvolta di s.p.a.</span> </span><br abp="1340" /><br />
<span abp="1341"><span abp="1342">L&#8217;evoluzione «&#8201;privatistica&#8201;» della pubblica amministrazione, definita da autorevole dottrina una «&#8201;fuga nel diritto privato&#8201;»</span><a abp="1343" href="#_ftn33" name="_ftnref33" title=""><span abp="1344"><span abp="1345"><span abp="1346">[33]</span></span></span></a></span><span abp="1347"><span abp="1348">, potrebbe condurre ad un aggiramento di basilari regole pubblicistiche, quali quella concorsuale per le assunzioni (rischio solo in parte temperato dall’obbligo di procedere a procedure comparative per i reclutamenti delle società pubbliche <em abp="1349">ex </em>l. n. 133/2008) e ad una progressiva erosione degli spazi di intervento dell&#8217;azione giuscontabile; ciò dimenticando, come già avvenuto a seguito della parallela progressiva erosione dei controlli preventivi della Corte, che lo sbandierato efficientismo (semplificazione-tempestività della p.a.) che, sulla carta, rappresenta la <em abp="1350">ratio</em> dell&#8217;evoluzione privatistica suddetta, non potrà mai andare a scapito della liceità delle scelte gestionali che, ove si rivelino dannose, andranno doverosamente perseguite, meglio se con un&#8217;azione officiosa e doverosa (quella della Corte dei conti), piuttosto che con un&#8217;azione promossa «&#8201;a domanda&#8201;» dallo spesso latitante creditore (talvolta indolente, pavido o colluso) e dunque discrezionale (quella risarcitoria azionabile dalla p.a. innanzi all&#8217;a.g.o.).</span> </span><br abp="1351" /><br />
<span abp="1352"><span abp="1353">Recependo i predetti interessanti spunti provenienti dalla dottrina e da alcune decisioni della magistratura contabile, la sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle sezioni unite della Cassazione, incidentalmente confermata da Cass., sez. un., 26 febbraio 2004 n. 3899 e poi seguita da altre univoche pronunce</span><a abp="1354" href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><span abp="1355"><span abp="1356"><span abp="1357">[34]</span></span></span></a></span><span abp="1358"><span abp="1359">, ha coraggiosamente sconfessato il proprio precedente indirizzo ostativo, ed ha statuito la giurisdizione contabile su amministratori e dipendenti di enti pubblici economici per i fatti successivi alla l. n. 20 del 1994, affermando che “spettano alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa esperiti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici (anche economici) per i fatti commessi dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1, ultimo comma, l. 14 gennaio 1994 n. 20, poiché, nell&#8217;attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall&#8217;evento dannoso verificatosi a carico di una p.a. e non più dal quadro di riferimento — pubblico o privato — nel quale si colloca la condotta produttiva del danno”.</span> </span><br abp="1360" /><br />
<span abp="1361"><span abp="1362">Le decisioni hanno tratto basilari argomenti a sostegno di tale approdo ermeneutico dai seguenti concorrenti rilievi: <em abp="1363">a</em>) la progressiva privatizzazione della p.a., che ha reso labile la distinzione tra enti pubblici ed enti pubblici economici; <em abp="1364">b</em>) l&#8217;irrilevanza dello strumento, privatistico o pubblicistico, utilizzato dalla p.a. per l&#8217;esercizio di funzioni istituzionali; <em abp="1365">c</em>) il progressivo ampliamento della giurisdizione contabile operato dal legislatore; <em abp="1366">d</em>) la devoluzione alla Corte dei conti degli illeciti extracontrattuali derivanti da condotte dannose poste in essere da dipendenti pubblici nei confronti di amministrazioni ed enti diversi da quelli di appartenenza (art. 1, ultimo co., l. n. 20 del 1994); <em abp="1367">e</em>) l&#8217;ampliamento della giurisdizione contabile nei confronti di dipendenti e amministratori di enti a prevalente partecipazione pubblica operato dall&#8217;art. 7, l. n. 97 del 2001; &nbsp;<em abp="1368">f</em>) la moderna nozione comunitaria e nazionale di ente pubblico.</span> </span><br abp="1369" /><br />
<span abp="1370"><span abp="1371">L&#8217;innovativo indirizzo della Cassazione è stato immediatamente recepito dalla magistratura contabile</span><a abp="1372" href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><span abp="1373"><span abp="1374"><span abp="1375">[35]</span></span></span></a></span><span abp="1376"><span abp="1377">, ribadito anche per le aziende municipalizzate e da ultimo per quelle </span><em abp="1378"><span abp="1379">in house</span><a abp="1380" href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><span abp="1381"><strong abp="1382"><span abp="1383"><span abp="1384">[36]</span></span></strong></span></a></em></span><span abp="1385"><span abp="1386">.<br abp="1387" /><br />
<br abp="1388" /><br />
<strong abp="1389">3.</strong> </span></span><strong abp="1390"><span abp="1391">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: l’iniziale orientamento della Corte di Cassazione ed il criterio dell’incidenza del danno. </span></strong><br abp="1392" /><br />
<br abp="1393" /><br />
<span abp="1394"><span abp="1395">Tale chiara e condivisibile evoluzione giurisprudenziale è stata poi portata ad ulteriori sviluppi ad opera della magistratura contabile, inizialmente avallata dalle sezioni unite della Cassazione, con l&#8217;attribuzione alla Corte dei Conti, sulla scorta dei medesimi soprarichiamati argomenti afferenti gli e.p.e., della <em abp="1396">giurisdizione sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em> (anche minoritaria e indiretta, c.d. di secondo grado, secondo talune recenti pronunzie), quale attribuzione diretta di giurisdizione su ente pubblico in una moderna accezione e non già, come già in passato affermato, in virtù del classico ragionamento fondato sul <em abp="1397">rapporto di servizio</em> tra la società (es.concessionaria di servizi pubblici o destinaria di finanziamenti pubblici) e la p.a. Tale indirizzo, come si evidenzierà, è stato poi parzialmente superato dalla infrarichiamata giurisprudenza della Cassazione intervenuta dal 2009 in poi e, in parte, dal criticabile sopravvenuto art. 16<em abp="1398">-bis</em>, l. 28 febbraio 2008 n. 31 che aveva escluso la giurisdizione contabile, a favore dell&#8217;a.g.o., per le società quotate in borsa con partecipazione pubblica inferiore al 50%.</span> </span><br abp="1399" /><br />
<span abp="1400"><span abp="1401">L&#8217;iniziale indirizzo favorevole all&#8217;ampliamento della giurisdizione contabile, assai rilevante in un momento storico caratterizzato da sistematiche trasformazioni di e.p.e. in s.p.a. e di diffusi (discutibili) ricorsi a crescenti strutture societarie per gestire la cosa pubblica, era stato favorevolmente salutato dalla dottrina più avveduta</span><a abp="1402" href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><span abp="1403"><span abp="1404"><span abp="1405">[37]</span></span></span></a></span><span abp="1406"><span abp="1407">,</span></span><span abp="1408"><span abp="1409"> che non aveva però mancato di evidenziare taluni problemi di concorso con le parallele azioni civilistiche a tutela dei soci solo di recente risolti dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione</span><a abp="1410" href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><span abp="1411"><span abp="1412"><span abp="1413">[38]</span></span></span></a></span><span abp="1414"><span abp="1415">.</span> </span><br abp="1416" /><br />
<span abp="1417"><span abp="1418">Su tali soggetti, sovente protagonisti di evocazioni innanzi alla magistratura per fatti di danno, sussisteva, in base al predetto estensivo iniziale orientamento, la giurisdizione della Corte dei Conti anche in caso di danno erariale cagionato da dipendenti o amministratori di società per azioni partecipate in modo totalitario da altra società a sua volta partecipata con quota minoritaria (prima del sopravvenuto art. 16-<em abp="1419">bis</em>, l. n. 31 del 2008) da ente pubblico, in occasione dell&#8217;espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per favorire talune imprese. Difatti, la giurisdizione contabile prescinde dalla veste formale, societaria o meno, dell&#8217;ente danneggiato, stante, sul piano normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario</span><a abp="1420" href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><span abp="1421"><span abp="1422"><span abp="1423">[39]</span></span></span></a></span><span abp="1424"><span abp="1425">, la pacifica nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l&#8217;organizzazione dell&#8217;ente (ente pubblico, e.p.e., o società a partecipazione pubblica), occorrendo più modernamente concentrare la propria attenzione sull&#8217;elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, come nel caso di specie (energia elettrica), con utilizzo, anche parziale, di denaro pubblico.</span> </span><br abp="1426" /><br />
<span abp="1427"><span abp="1428">Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell&#8217;amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è dunque irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto — che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico — alla <em abp="1429">natura del danno</em> (pubblico) e degli <em abp="1430">scopi perseguiti</em> (pubblici).</span> </span><br abp="1431" /><br />
<span abp="1432"><span abp="1433">Tale giurisprudenza ha dunque ritenuto che sulla scorta della sentenza 1 marzo 2006 n. 4511 delle sezioni unite della Cassazione (che ha correttamente superato i limiti della pronuncia 28 dicembre 1993 n. 466 della Consulta e dell&#8217;art. 7, l. n. 97 del 2001, che fanno riferimento agli “enti a <em abp="1434">prevalente</em> partecipazione pubblica” ai limitati fini, rispettivamente, della permanenza del controllo della Corte dei conti e della comunicazione alla Procura giuscontabile di danni dagli stessi arrecati) deve ritenersi sussistere la giurisdizione contabile <em abp="1435">quale che sia la entità della partecipazione pubblica in una società privata danneggiata</em> da propri dipendenti in quanto anche una minima quota sociale detenuta da un Ministero o da un ente locale coinvolge denaro pubblico e produce danno a carico della p.a., della cui corretta gestione e della cui lesione la Corte dei Conti è incondizionatamente giudice in base ad investitura costituzionale <em abp="1436">ex</em> art. 103, co. 2, cost.</span><a abp="1437" href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><span abp="1438"><span abp="1439"><span abp="1440">[40]</span></span></span></a></span><span abp="1441"><span abp="1442">.</span> </span><br abp="1443" /><br />
<span abp="1444"><span abp="1445">Come sopra evidenziato, il sopravvenuto art. 16-<em abp="1446">bis</em>, l. 28 febbraio 2008 n. 31</span><a abp="1447" href="#_ftn41" name="_ftnref41" title=""><span abp="1448"><span abp="1449"><span abp="1450">[41]</span></span></span></a></span><span abp="1451"><span abp="1452">, ha tuttavia ridimensionato tale generalizzata apertura giurisprudenziale alla giurisdizione contabile, limitandola alle sole ipotesi di danni arrecati da amministratori e dipendenti di s.p.a. non quotate in borsa con partecipazione (anche indiretta) pubblica superiore al 50%. Nelle restanti ipotesi la giurisdizione è stata devoluta all&#8217;a.g.o. Difatti la norma recita: “<em abp="1453">Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</em>”.</span> </span><br abp="1454" /><br />
<span abp="1455"><span abp="1456">Trattasi di un riparto di giurisdizione di dubbia ragionevolezza costituzionale, in quanto se la Corte dei Conti è giudice del danno alle casse pubbliche, appare irrilevante la partecipazione maggioritaria o minoritaria pubblica in una s.p.a. ai fini della sussistenza di un (parziale) danno erariale. Ancor più incompresibile appare poi il distinguo fondato sulla quotazione o meno in borsa della società ai fini del radicamento della giurisdizione, contabile o ordinaria. Non appariva difficile presagire rimessioni alla Consulta della norma, per la sua evidente irragionevolezza, mentre per la paventata incidenza (<em abp="1457">ad personam</em>) su eventuali fattispecie <em abp="1458">sub iudice</em>, che avrebbero potuto portare ad una statuizione di difetto di giurisdizione innanzi alla Corte dei Conti, la norma prevede una testuale inapplicabilità ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore (resta ovviamente il problema della incidenza su istruttorie avviate dalla Procura contabile, ancora in corso a tale data in quanto non addivenute alla citazione).</span> </span><br abp="1459" /><br />
<span abp="1460"><span abp="1461">A fronte di una testuale inequivoca giurisdizione esclusiva dell&#8217;a.g.o. in caso di danni patiti da s.p.a. a partecipazione minoritaria quotate, restava a nostro avviso confermata la giurisdizione generalizzata della Corte sui danni pubblici, salvo <em abp="1462">interpositio legislatoris</em> in negativo (attributiva cioè di giurisdizione in materia ad altro giudice, quello appunto ordinario), sebbene qualche autore</span><a abp="1463" href="#_ftn42" name="_ftnref42" title=""><span abp="1464"><span abp="1465"><span abp="1466">[42]</span></span></span></a></span><span abp="1467"> <span abp="1468">ritenesse che la norma non desse per scontata la giurisdizione contabile senza una valutazione, caso per caso, sulla tipologia di azionariato, sulle funzioni svolte, sui fini perseguiti, sui meccanismi di <em abp="1469">governance</em>.</span> </span><br abp="1470" /><br />
<span abp="1471"><span abp="1472">La norma lasciava poi aperto il dubbio, su cui si tornerà nel prosieguo, circa il possibile concorso, per le società con partecipazione pubblica maggioritaria, della giurisdizione contabile con quella ordinaria (<em abp="1473">actio pro socio ex</em> art. 2395 c.c. ed <em abp="1474">actio pro societate ex</em> artt. 2393 e 2393-<em abp="1475">bis</em> c.c.).</span> </span><br abp="1476" /><br />
<span abp="1477"><span abp="1478">Anche in sede penale la Cassazione ha ribadito, in sintonia con tale indirizzo, che la trasformazione di amministrazioni pubbliche in enti pubblici economici e poi in società per azioni non ne fa venir meno la natura pubblicistica con il conseguente persistere, per i rispettivi dipendenti, della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio</span><a abp="1479" href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><span abp="1480"><span abp="1481"><span abp="1482">[43]</span></span></span></a></span><span abp="1483"><span abp="1484">.</span> </span><br abp="1485" /><br />
<span abp="1486"><span abp="1487">Lo stesso Consiglio di Stato</span><a abp="1488" href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><span abp="1489"><span abp="1490"><span abp="1491">[44]</span></span></span></a></span><span abp="1492"><span abp="1493"> si è espresso in maniera univoca nell&#8217;escludere che la semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo (maggioritario o meno) dell&#8217;azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici e ha affermato — in sede di regolamento di competenza in cui risulta ricorrente una società privata TSF — Tele Sistemi Ferroviari S.p.a., quale mandataria della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. —, che “&#8230;in un interpretazione evolutiva della <em abp="1494">nozione di pubblica amministrazione</em> di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 1034 del 1971, sono da considerare enti pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo autoritativo tradizionali, ma anche quelli — come è per il TSF s.p.a. — che pongono in essere attività di rilievo oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina dell&#8217;evidenza pubblica”.</span> </span><br abp="1495" /><br />
<span abp="1496"><span abp="1497">A fronte di tale sopravvenienza normativa (l. n. 31 del 2008) e del pregresso estensivo indirizzo sulla giurisdizione contabile su dipendenti e amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica, restava il problema della ricerca del reale soggetto danneggiato: andava individuato nella stessa entità societaria partecipata lesa da suoi amministratori o dipendenti, quale autonomo soggetto di diritto, o nel soggetto pubblico azionista (di maggioranza o di minoranza) leso economicamente? La prima soluzione ci sembrava preferibile</span><a abp="1498" href="#_ftn45" name="_ftnref45" title=""><span abp="1499"><span abp="1500"><span abp="1501">[45]</span></span></span></a></span><span abp="1502"><span abp="1503">, stante l&#8217;autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale della società ancorché partecipata da un Comune o altro ente pubblico, e alla luce della soprarichiamata nozione di autonomo organismo di diritto pubblico da riconoscere alla s.p.a. partecipata.</span> </span><br abp="1504" /><br />
<span abp="1505"><span abp="1506">Come già rimarcato, altro delicato problema, da risolvere a nostro avviso nel senso di una “pacifica convivenza” stante la diversa finalità degli strumenti di tutela, era quello della coesistenza giuridica tra azione della Procura contabile a garanzia delle casse pubbliche ed azioni civilistiche riconosciute al singolo socio o del terzo creditore (<em abp="1507">actio pro socio ex</em> art. 2395 c.c.) e all&#8217;assemblea o ai soci di minoranza (<em abp="1508">actio pro societate ex</em> art. 2393 e 2393<em abp="1509">-bis</em> c.c.)</span><a abp="1510" href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><span abp="1511"><span abp="1512"><span abp="1513">[46]</span></span></span></a></span><span abp="1514"><span abp="1515"> almeno per i danni arrecati da amministratori e dipendenti di s.p.a. non quotate con partecipazione maggioritaria della p.a., per le quali l&#8217;art. 16-<em abp="1516">bis</em>, l. n. 31 del 2008 non sancisce una giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. Restava innegabilmente l&#8217;evidente (e forse irragionevole) diversità di regime sostanziale tra le due azioni (il riferimento è alla colpa grave, alla intrasmissibilità agli eredi, al potere riduttivo, tutti istituti inapplicabili innanzi all&#8217;a.g.o.).</span> </span><br abp="1517" /><br />
<span abp="1518"><span abp="1519">Il problema del concorso tra azione civile ed azione giuscontabile aveva poi riflessi sulla decorrenza della prescrizione, sulla ipotizzabilità di reciproci atti interruttivi, sulle possibili reciproche interferenze tra i due giudizi (innanzi all&#8217;a.g.o. e innanzi alla Corte dei conti) derivanti da sentenze intervenute o da transazioni stragiudiziali</span><a abp="1520" href="#_ftn47" name="_ftnref47" title=""><span abp="1521"><span abp="1522"><span abp="1523">[47]</span></span></span></a></span><span abp="1524"><span abp="1525">, sulla improponibilità di azioni in sede contabile da parte dei soci o dell&#8217;assemblea.</span>&nbsp;</span><br abp="1526" /><br />
<br abp="1527" /><br />
<strong abp="1528"><span abp="1529">4. Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: le sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519.</span></strong>&nbsp;<br abp="1530" /><br />
<br abp="1531" /><br />
<span abp="1532">Sia su questi problemi, sia sul generale riparto di giurisdizione tra Corte dei Conti e giudice ordinario in materia di società partecipate è intervenuta la Cassazione a sezioni unite con alcune recenti discutibili pronunce, che rappresentano la più recente tappa evolutiva (o, a nostro avviso, involutiva) dell&#8217;annoso problema della portata della giurisdizione contabile sulle s.p.a. a partecipazione pubblica e che hanno offerto spunti notevoli di riflessione, ben colti dalla più attenta dottrina<a abp="1533" href="#_ftn48" name="_ftnref48" title=""><span abp="1534"><span abp="1535"><span abp="1536">[48]</span></span></span></a></span><span abp="1537">.</span><br abp="1538" /><br />
<span abp="1539">La decisione delle sezioni unite della Cassazione 19 dicembre 2009 n. 26806<a abp="1540" href="#_ftn49" name="_ftnref49" title=""><span abp="1541"><span abp="1542"><span abp="1543">[49]</span></span></span></a></span><span abp="1544">. ha infatti segnato una brusca interruzione nel progressivo ampliamento giurisprudenziale (delineato dalle stesse sezioni unite) e normativo della giurisdizione contabile, statuendo che va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione del Giudice ordinario, nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della P.A. di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Dall&#8217;identità dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente perciò discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini — contemplati dagli artt. 2392 e segg. del codice civile — in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata.</span><br abp="1545" /><br />
<span abp="1546">Ha soggiunto il massimo organo giudicante che rientra invece nella giurisdizione della Corte dei conti l&#8217;azione di responsabilità per il danno arrecato all<em abp="1547">&#8216;immagine</em> dell&#8217;ente da organi della società partecipata. Infatti, tale danno, anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso.</span><br abp="1548" /><br />
<span abp="1549">Tale conclusione è stata poi confermata dalla decisione “fotocopia” 15 gennaio 2010 n. 519 delle stesse sezioni unite (e da altre successive)<a abp="1550" href="#_ftn50" name="_ftnref50" title=""><span abp="1551"><span abp="1552"><span abp="1553">[50]</span></span></span></a></span><span abp="1554">, che ha ribadito che non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ma quella del giudice ordinario, per </span><span abp="1555">una </span><span abp="1556">azione di responsabilità proposta nei confronti di amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico proposta per reagire ad un danno cagionato al patrimonio della società. In tal caso, infatti, non è configurarabile alcun rapporto di servizio tra l&#8217;ente pubblico partecipante e l&#8217;amministratore (o </span><span abp="1557">componente</span><span abp="1558"> di un organo di controllo) della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall&#8217;atto di <em abp="1559">mala </em></span><em abp="1560"><span abp="1561">gestio</span></em><span abp="1562">, ma neppure sussiste in tale ipotesi un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio.</span><br abp="1563" /><br />
<span abp="1564">Gli argomenti sviluppati dalle sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519 a supporto delle conclusioni limitative della giurisdizione contabile, sono i seguenti:</span><br abp="1565" /><br />
<span abp="1566">&#8195;<em abp="1567">a</em>)&#8194;le società di diritto </span><span abp="1568">privato</span><span abp="1569"> partecipate da un ente pubblico non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico;</span><br abp="1570" /><br />
<span abp="1571">&#8195;<em abp="1572">b</em>)&#8194;il codice civile dedica alla società per azioni a partecipazione pubblica solo alcune </span><span abp="1573">scarne</span><span abp="1574"> disposizioni, oggi contenute nell&#8217;art. 2449 c.c. che non valgono a configurare uno statuto speciale per dette società (spesso, viceversa, interessate da norme speciali, non sempre tra loro ben coordinate), salvo per i profili inerenti alla nomina e revoca degli organi sociali, specificamente ivi contemplati, né comunque investono il tema della responsabilità di detti organi, che resta quindi disciplinato dalle ordinarie norme previste dal codice civile a questo riguardo;</span><br abp="1575" /><br />
<span abp="1576">&#8195;<em abp="1577">c</em>)&#8194;la specificità di singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali <em abp="1578">sui generis</em>, come nel caso della Rai, radica la giurisdizione contabile su amministratori e dipendenti che arrechino danno;</span><br abp="1579" /><br />
<span abp="1580">&#8195;<em abp="1581">d</em>)&#8194;per le restanti (e più numerose) società a partecipazione pubblica, l&#8217;art. 16-<em abp="1582">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31 lascia chiaramente intendere che, </span><span abp="1583">in ordine alla</span><span abp="1584"> responsabilità di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica, vi è una naturale area di competenza giurisdizionale contabile diversa da quella ordinaria sulle società con partecipazione pubblica superiore al 50% e non quotate in borsa. Non si capirebbe, altrimenti, la ragione per la quale il legislatore ha inteso stabilire che, per l&#8217;avvenire (e limitatamente alle società quotate, o loro controllate, con partecipazione pubblica inferiore al 50%), la giurisdizione spetta invece in via esclusiva proprio al giudice ordinario.</span><br abp="1585" /><br />
<span abp="1586">Ma tale giurisdizione contabile, secondo la Cassazione, non è generalizzata e la portata della l. n. 31 del 2008 va delimitata in base ai principi generali;</span><br abp="1587" /><br />
<span abp="1588">&#8195;<em abp="1589">e</em>)&#8194;a quest&#8217;ultimo fine, assume rilievo decisivo la distinzione tra la responsabilità in cui gli organi sociali possono incorrere <em abp="1590">nei confronti della società</em> (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall&#8217;art. 2393 c.c. e segg. e, per le società a responsabilità limitata, dall&#8217;art. 2476 c.c., commi 1, 3, 4 e 5) e la responsabilità che essi possono assumere direttamente <em abp="1591">nei confronti di singoli soci o terzi</em> (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall&#8217;art. 2395 c.c. e, per le società a responsabilità limitata, dal citato art. 2476 c.c., comma 6);</span><br abp="1592" /><br />
<span abp="1593">&#8195;<em abp="1594">f</em>)&#8194;in tale ultimo caso (<em abp="1595">danni a soci o terzi</em>) la configurabilità dell&#8217;azione del procuratore contabile (quale che sia la sua natura)<a abp="1596" href="#_ftn51" name="_ftnref51" title=""><span abp="1597"><span abp="1598"><span abp="1599">[51]</span></span></span></a></span><span abp="1600"> nei confronti dell&#8217;amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall&#8217;ente pubblico, quando questo sia stato direttamente danneggiato dall&#8217;azione illegittima, non incontra particolari ostacoli (nè si pongono difficoltà derivanti dalla possibile concorrenza di siffatta azione con quella ipotizzata in sede civile dai citati art. 2395 c.c. e art. 2476 c.c., comma 6, poichè l&#8217;una e l&#8217;altra mirerebbero in definitiva al medesimo risultato). La presenza dell&#8217;ente pubblico all&#8217;interno della compagine sociale ed il fatto che la sua partecipazione sia strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed abbia implicato l&#8217;impiego di pubbliche risorse non può sfuggire agli organi della società e non può non comportare, per loro, una peculiare cura nell&#8217;evitare comportamenti tali da compromettere la ragione stessa di detta partecipazione sociale dell&#8217;ente pubblico o che possano comunque direttamente cagionare un pregiudizio al patrimonio di quest&#8217;ultimo;</span><br abp="1601" /><br />
<span abp="1602">&#8195;<em abp="1603">g</em>)&#8194;esempio tipico di <em abp="1604">danno a soci</em> vagliabile dalla Corte dei conti è dato, secondo le sezioni unite<a abp="1605" href="#_ftn52" name="_ftnref52" title=""><span abp="1606"><span abp="1607"><span abp="1608">[52]</span></span></span></a></span><span abp="1609">, dal <em abp="1610">danno all&#8217;immagine</em> dell&#8217;ente pubblico che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata: danno che può eventualmente prodursi <em abp="1611">immediatamente in capo a detto ente pubblico</em>, per il fatto stesso di essere partecipe di una società in cui quei comportamenti illegittimi si siano manifestati, e che non s&#8217;identifica con il mero riflesso di un pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (indipendentemente dall&#8217;essere o meno configurabile e risarcibile anche un autonomo e distinto danno all&#8217;immagine della medesima società). E la conferma della giurisdizione contabile sul danno diretto all&#8217;immagine della p.a. socia si trae della l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, co. 30-<em abp="1612">ter</em> e succ.mod. che disciplina e limita le modalità dell&#8217;azione della magistratura contabile appunto in caso di danno all&#8217;immagine, nelle ipotesi previste dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7 ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nel precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli “di <em abp="1613">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>”. Non si vede come la medesima regola stabilita per i dipendenti non debba valere anche per gli amministratori e gli organi di controllo della società a partecipazione pubblica;</span><br abp="1614" /><br />
<span abp="1615">&#8195;<em abp="1616">h</em>)&#8194;non è invece ipotizzabile invece una giurisdizione contabile qualora l&#8217;azione sia proposta per reagire ad un danno cagionato <em abp="1617">al patrimonio della società</em>: attraverso una restrittiva interpretazione dell&#8217;art. 16-<em abp="1618">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, la Cassazione esclude la giurisdizione della Corte dei conti, ivi fissata in via generale su tutte le società non quotate a partecipazione pubblica maggioritaria, qualora il danno non riguardi i soci o terzi (es.danno all&#8217;immagine), ma la società stessa, attribuendola al giudice ordinario. Affermano le sezioni unite che non solo non è configurarabile alcun rapporto di servizio tra l&#8217;ente pubblico partecipante e l&#8217;amministratore (o componente di un organo di controllo) della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall&#8217;atto di <em abp="1619">mala gestio</em>, ma neppure sussiste in tale ipotesi un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio: la ben nota distinzione tra la personalità giuridica della società di capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale dell&#8217;una rispetto agli altri non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l&#8217;illegittimo comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell&#8217;ente societario, patrimonio che è e resta privato. Anche se il danno sofferto dal patrimonio della società è per lo più destinato a ripercuotersi anche sui soci, incidendo negativamente sul valore o sulla redditività della loro quota di partecipazione, tuttavia il sistema del diritto societario impone di tener ben distinti i danni direttamente inferti al patrimonio del socio (o del terzo) da quelli che siano il mero riflesso di danni sofferti dalla società;</span><br abp="1620" /><br />
<span abp="1621">&#8195;<em abp="1622">i</em>)&#8194;pertanto, conclude la Cassazione, il danno inferto dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all&#8217;azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un&#8217;ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti perchè non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci — pubblici o privati — i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originali conferimenti restano confusi ed assorbiti nell&#8217;unico patrimonio sociale.</span><br abp="1623" /><br />
<span abp="1624">L&#8217;approdo della Cassazione sopra sunteggiato, nell&#8217;escludere la giurisdizione contabile sui danni arrecati all&#8217;ente-società da amministratori o dipendenti risolve il problema, a cui si è fatto in precedenza cenno, afferente, in caso di concorrenza dell&#8217;azione giuscontabile con quelle civilistiche (<em abp="1625">pro socio</em> e <em abp="1626">pro societate</em>), della disciplina sostanziale applicabile innanzi ai due giudici, inopportunamente diversa. Aggiunge pertanto la Cassazione che “L&#8217;esattezza di tale conclusione trova conferma anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi giudice contabile e l&#8217;esercizio delle surriferite azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile. L&#8217;azione del procuratore contabile ha presupposti e caratteristiche completamente diverse dalle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali contemplate dal codice civile: basta dire che l&#8217;una è obbligatoria, le altre discrezionali; l&#8217;una ha finalità essenzialmente sanzionatoria (onde non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla <em abp="1627">mala gestio</em> dell&#8217;amministratore o dall&#8217;omesso controllo del vigilante), le altre hanno scopo ripristinatorio; l&#8217;una richiede il dolo o la colpa grave, e solo in determinati casi è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno; per le altre è sufficiente anche la colpa lieve ed il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi&#8230;&#8230; L&#8217;assenza del benché minimo abbozzo di coordinamento normativo in proposito suona palese conferma della non configurabilità, in simili situazioni, di un&#8217;azione diversa da quelle previste dal codice civile, che sia destinata a ricadere nella giurisdizione del giudice contabile”.</span><br abp="1628" /><br />
<span abp="1629">Il timore che l&#8217;esclusione della concorrente azione giuscontabile, <em abp="1630">obbligatoria </em>e<em abp="1631"> officiosa</em> (a differenza di quella civile, che richiede un impulso di parte, ovvero la citazione), possa attenuare la tutela dei soci, soprattutto quelli pubblici, viene fugato, almeno formalmente, dalle sezioni unite della Cassazione, che chiariscono che “l&#8217;esclusione dell&#8217;ipotizzata giurisdizione del giudice contabile per l&#8217;azione di risarcimento di danni cagionati al patrimonio della società partecipata da un ente pubblico neppure provoca, a ben vedere, il rischio di una lacuna nella tutela dell&#8217;interesse pubblico coinvolto nella descritta situazione. Difatti, nell&#8217;attuale disciplina della società azionaria — ed in misura ancor maggiore in quella della società a responsabilità limitata — l&#8217;esercizio dell&#8217;azione sociale di responsabilità, in caso di<em abp="1632"> mala </em></span><em abp="1633"><span abp="1634">gestio </span></em><span abp="1635">imputabile agli organi della società, non è più monopolio dell&#8217;assemblea e non è più, quindi, unicamente rimessa alla discrezionalità della maggioranza dei soci. Una minoranza qualificata dei partecipanti alla società azionaria (art. 2393-<em abp="1636">bis</em> c.c.) ed addirittura ciascun singolo socio della società a responsabilità limitata (art. 2476 c.c., comma 3) sono infatti legittimati ad esercitare tale azione (anche nel proprio interesse, ma a beneficio della società) eventualmente sopperendo all&#8217;inerzia della maggioranza”.</span><br abp="1637" /><br />
<span abp="1638">Ne consegue, soggiungono le sezioni unite della Cassazione, che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, “il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l&#8217;esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non faccia e se, in conseguenza di tale omissione, l&#8217;ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettabile l&#8217;azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell&#8217;amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell&#8217;ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione. Ed è ovvio che, con riguardo ad un&#8217;azione siffatta, vi sia piena competenza giurisdizionale della Corte dei conti”</span><span abp="1639"> <a abp="1640" href="#_ftn53" name="_ftnref53" title=""><span abp="1641"><span abp="1642"><span abp="1643">[53]</span></span></span></a>.</span><br abp="1644" /><br />
<span abp="1645">In estrema sintesi, possiamo concludere che dopo l&#8217;art. 16-<em abp="1646">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, dopo l&#8217;art. 17, co. 30-<em abp="1647">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo) e dopo le decisioni delle sezioni unite 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519, nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla <em abp="1648">mala gestio</em> dei suoi organi sociali non integra il danno erariale in quanto si risolve in un <em abp="1649">vulnus </em>gravante in via diretta esclusivamente sul <em abp="1650">patrimonio della società</em> stessa, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci; l&#8217;azione di responsabilità per danno erariale, può, invece, configurarsi in caso di danno <em abp="1651">direttamente arrecato alla P.A. quotista</em>, oppure (c.d. tutela di secondo grado) nei confronti di chi, essendone incaricato, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d&#8217;indirizzare correttamente l&#8217;azione degli organi sociali o di reagire doverosamente agli illeciti da questi ultimi commessi<a abp="1652" href="#_ftn54" name="_ftnref54" title=""><span abp="1653"><span abp="1654"><span abp="1655">[54]</span></span></span></a></span><span abp="1656">.</span><br abp="1657" /><br />
<span abp="1658">L&#8217;amministratore di s.p.a. pubblica resta dunque soggetto ad un regime di responsabilità “misto”: sottostà al regime societario per danni arrecati alla società, mentre sottostà al regime amministrativo-contabile per danni arrecati al socio pubblico quotista.</span><br abp="1659" /><br />
<span abp="1660">La residua giurisdizione della Corte dei conti su amministratori, soci e organi di controllo di società a partecipazione pubblica, va pertanto così schematizzata:</span><br abp="1661" /><br />
<span abp="1662">&#8195;<em abp="1663">a</em>)&#8194;in base all&#8217;art. 16-<em abp="1664">bis</em>, l. 28 febbraio 2008, n. 31, la Corte dei conti avrebbe giurisdizione sulle società con partecipazione pubblica superiore al 50% e non quotate in borsa (sulle restanti ha giurisdizione l&#8217;a.g.o.); tuttavia,</span><br abp="1665" /><br />
<span abp="1666">&#8195;<em abp="1667">b</em>)&#8194;in base alle pronunce 19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519 (ed altre <em abp="1668">in terminis</em>) delle sezioni unite della Cassazione tale giurisdizione contabile statuita dalla l. n. 31 del 2008 non è affatto generalizzata, ma limitata a due sole ipotesi (in tutti gli altri casi ha giurisdizione l&#8217;a.g.o.), ovvero:</span><br abp="1669" /><br />
<span abp="1670">&#8195;<em abp="1671">b.1</em>)&#8194;in caso di <em abp="1672">danno all&#8217;immagine</em> direttamente prodotto all&#8217;ente pubblico-socio che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata<a abp="1673" href="#_ftn55" name="_ftnref55" title=""><span abp="1674"><span abp="1675"><span abp="1676">[55]</span></span></span></a></span><span abp="1677">;</span><br abp="1678" /><br />
<span abp="1679">&#8195;<em abp="1680">b.2</em>)&#8194;in caso di danno da <em abp="1681">perdita di valore della partecipazione</em> societaria pubblica per il <em abp="1682">mancato esercizio da parte del rappresentante del socio pubblico dell&#8217;azione sociale di responsabilità</em>, in caso di <em abp="1683">mala gestio</em> imputabile agli organi della società, in quanto una minoranza qualificata (ivi compreso il quotista pubblico) dei partecipanti alla società azionaria (art. 2393-<em abp="1684">bis</em> c.c.) ed addirittura ciascun singolo socio (anche pubblico) della società a responsabilità limitata (art. 2476 c.c., comma 3) sono legittimati ad esercitare tale azione (anche nel proprio interesse, ma a beneficio della società) eventualmente sopperendo all&#8217;inerzia della maggioranza<a abp="1685" href="#_ftn56" name="_ftnref56" title=""><span abp="1686"><span abp="1687"><span abp="1688">[56]</span></span></span></a></span><span abp="1689">.</span><br abp="1690" /><br />
<span abp="1691">&#8195;<em abp="1692">c</em>)&#8194;La possibilità per la Corte dei conti di perseguire il danno all&#8217;immagine di cui al precedente punto <em abp="1693">b.</em>1) è però ulteriormente limitata dall&#8217;improvvido art. 17, co. 30-<em abp="1694">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo), che, dopo lo sconcertante avallo della Consulta, consente all&#8217;organo giuscontabile di perseguire il danno all&#8217;immagine nelle sole ipotesi previste dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7, ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i soli reati contro la p.a. pronunciata nei confronti dei dipendenti e amministratori indicati nel precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli “di <em abp="1695">enti a prevalente partecipazione pubblica</em>”.</span><br abp="1696" /><br />
<span abp="1697">Il quadro così schematizzato, frutto del “combinato-disposto” di fonti legislative e interventi interpretativi delle sezione unite della Cassazione, è, senza inutili giri di parole, desolante ed espressivo di un disegno scientemente (per il legislatore) e incoscientemente (per la Cassazione) teso a depotenziare la sfera d&#8217;azione della Corte dei conti in uno dei settori, quello della <em abp="1698">mala gestio</em> di amministratori e dipendenti nelle società a partecipazione pubblica, in cui comportamenti poco virtuosi o illeciti sono frequenti ed in crescita per vari motivi, tra i quali la assenza di adeguati controlli esterni e imparziali e la possibile (colposa o dolosa) inerzia della compagine sociale, spesso incapace di cogliere profili di illegalità dei vertici gestionali o non interessata a perseguirli con le pur esistenti azioni civilistiche. Difatti, come sopra già rimarcato, mentre l&#8217;azione civile (<em abp="1699">actio pro socio</em> o <em abp="1700">pro societate</em>) è <em abp="1701">volontaria</em> e <em abp="1702">non coartata</em>, l&#8217;azione della Procura contabile è <em abp="1703">officiosa</em> ed <em abp="1704">obbligatoria</em>: devolvere al socio l&#8217;azione per danni arrecati da amministratori significa “confidare” nella sua (non sempre riscontrabile) volontà di attivarsi in sede civile (fermo restando che la mancata attivazione, ove accertata da organi di controllo interni, se realmente “terzi”, origina una responsabilità erariale da segnalare doverosamente alla Corte <em abp="1705">ex</em> art.1, co.3, l. n.20 del 1994).</span><br abp="1706" /><br />
<span abp="1707">Tra le più recenti applicazioni di tale restrittivo indirizzo, vanno segnalate le sentenze 1 febbraio 2012 n. 1419 (danni da spese inutili per acquisto di lava cassonetti da parte di dirigenti AMA s.p.a., società a totale partecipazione comunale) e 9 marzo 2012 n. 3692 delle sezioni unite della Cassazione<a abp="1708" href="#_ftn57" name="_ftnref57" title=""><span abp="1709"><span abp="1710"><span abp="1711">[57]</span></span></span></a></span><span abp="1712">: quest&#8217;ultima ha ribadito che <em abp="1713">“La controversia riguardante l&#8217;azione di responsabilità a carico del dipendente di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria (nella specie, Poste italiane s.p.a.), per il danno patrimoniale subito dalla società a causa della condotta illecita del dipendente (nella specie, accettazione irregolare di un vaglia cambiario) appartiene alla giurisdizione del g.o. e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, l&#8217;autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l&#8217;esistenza di un rapporto di servizio tra dipendente e p.a., e, dall&#8217;altro lato, il danno cagionato dall&#8217;illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci; nè è di ostacolo alla affermata giurisdizione la qualificazione della società come organismo di diritto pubblico, rilevando essa solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica”.</em></span><br abp="1714" /><br />
<span abp="1715">In tempi recenti anche la Corte dei conti<a abp="1716" href="#_ftn58" name="_ftnref58" title=""><span abp="1717"><span abp="1718"><span abp="1719">[58]</span></span></span></a></span><span abp="1720">, in sintonia con il sunteggiato indirizzo della Cassazione, ha declinato la propria giurisdizione su amministratori di Aceagas aps s.p.a., stante la assenza di indici pubblicistici e la natura prettamente imprenditoriale dell&#8217;attività, oppure su amministratori di Firenze Fiera s.p.a. in considerazione della natura societaria dell&#8217;ente<a abp="1721" href="#_ftn59" name="_ftnref59" title=""><span abp="1722"><span abp="1723"><span abp="1724">[59]</span></span></span></a></span><span abp="1725">, o, più in generale, quando il danno sia arrecato alla società e non direttamente al socio pubblico<a abp="1726" href="#_ftn60" name="_ftnref60" title=""><span abp="1727"><span abp="1728"><span abp="1729">[60]</span></span></span></a></span><span abp="1730">. Non mancano tuttavia pronunce contrarie tendenti a rivendicare la giurisdizione contabile<a abp="1731" href="#_ftn61" name="_ftnref61" title=""><span abp="1732"><span abp="1733"><span abp="1734">[61]</span></span></span></a></span><br abp="1735" /><br />
<br abp="1736" /><br />
<strong abp="1737"><span abp="1738">5. Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: il parziale <em abp="1739">revirement</em> della Corte di Cassazione in relazione ai danni patiti dalle società <em abp="1740">in house</em> (</span></strong><strong abp="1741"><span abp="1742">sentenza sez.un., <span abp="1743">25 novembre 2013 n. 26283).</span></span></strong><br abp="1744" /><br />
<br abp="1745" /><br />
<span abp="1746"><span abp="1747">Un parziale <em abp="1748">revirement,</em> quantomeno in termini di principio, dell’orientamento restrittivo del Giudice del riparto è stato inaugurato con la sentenza delle sezioni unite </span><span abp="1749">25 novembre 2013, n. 26283<a abp="1750" href="#_ftn62" name="_ftnref62" title=""><span abp="1751"><span abp="1752"><span abp="1753"><span abp="1754">[62]</span></span></span></span></a></span><span abp="1755">, in relazione ai danni cagionati da amministratori di società <em abp="1756">in house</em>. </span></span><br abp="1757" /><br />
<span abp="1758">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A conclusione di un approfondito percorso giurisprudenziale, le Sezioni Unite sono pervenute ad affermare che la corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla procura contabile quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società <em abp="1759">in house</em>, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.<br abp="1760" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span abp="1761"><span abp="1762">Appare utile ripercorrere nel dettaglio l’articolato <em abp="1763">excursus</em> motivazionale della predetta pronuncia, cui si sono conformate (a tutt’oggi) le successive sentenze del Giudice del riparto&nbsp; in analoghe fattispecie. </span></span><br abp="1764" /><br />
<span abp="1765"><span abp="1766">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Suprema Corte premette che l&#8217;art. 103 Cost., comma 2, impone, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, di trovare il fondamento della giurisdizione della Corte dei conti in una specifica disposizione di legge (rinvenibile all&#8217;origine nella previsione del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, secondo cui la Corte dei conti giudica sulla responsabilità per danni arrecati all&#8217;erario da pubblici funzionari nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, con il successivo ampliamento dovuto alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4, che ha esteso il giudizio della stessa Corte dei conti alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza). Tale principio deve essere coordinato con un duplice rilievo: anzitutto nell&#8217;attuale assetto normativo il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della pubblica amministrazione si realizza anche mediante attività disciplinate in tutto o in parte dal diritto privato, onde il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte contabile è rappresentato dall&#8217;evento dannoso verificatosi a carico della stessa pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento &#8211; pubblico o privato &#8211; nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; in secondo luogo, &nbsp;le società di capitali eventualmente costituite o comunque partecipate da enti pubblici per il perseguimento delle finalità loro proprie non cessano solo per questo di essere delle società di diritto privato, la cui disciplina, se non diversamente disposto, riposa tuttora sulle norme dettate dal codice civile, come confermato anche dal dettato dell&#8217;art. 2449 dello stesso codice (nella cui relazione accompagnatoria è detto infatti espressamente che &#8220;è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici&#8221;). </span></span><br abp="1767" /><br />
<span abp="1768"><span abp="1769">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ossequio ad un principio comune a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, la Cassazione ribadisce che la società si configura come un soggetto di diritto pienamente autonomo e distinto, sia rispetto a coloro che, di volta in volta, ne impersonano gli organi sia rispetto ai soci, ed è titolare di un proprio patrimonio, riferibile ad essa sola e non a chi ne detenga le azioni o le quote di partecipazione. Pertanto, non solo risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l&#8217;ente pubblico e la società cui sia stato affidato l&#8217;espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, ma soprattutto non può dirsi arrecato alla pubblica amministrazione il danno che gli atti di <em abp="1770">mala gestio</em>, posti in essere dagli organi sociali, abbiano inferto al patrimonio della società. La responsabilità nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere che grava sugli organi sociali, assoggettati alle medesime norme, sia quando designati dai soci secondo le regole generali dettate in proposito dal codice, sia quando eventualmente designati dal socio pubblico in forza dei particolari poteri a lui spettanti (art. 2449 cit., comma 2), opera quindi sempre nei termini stabiliti dall&#8217;art. 2392 c.c. e segg., non diversamente che in qualsivoglia altra società privata. </span></span><br abp="1771" /><br />
<span abp="1772"><span abp="1773">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di conseguenza il danno cagionato dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all&#8217;azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un&#8217;ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti: perchè non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non ai singoli soci &#8211; pubblici o privati &#8211; i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nel patrimonio sociale medesimo. Tale conclusione trova conferma, ad avviso delle Sezioni Unite, anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l&#8217;esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile. </span></span><br abp="1774" /><br />
<span abp="1775"><span abp="1776">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Giudice del riparto conferma che risulta, viceversa, configurabile l&#8217;azione del procuratore contabile quando sia volta a far valere la responsabilità dell&#8217;amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall&#8217;ente pubblico che sia stato danneggiato dall&#8217;azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente. Si è allora innegabilmente in presenza di un cosiddetto danno erariale, ossia di un danno provocato dall&#8217;agente al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, come ad esempio accade nel caso del danno all&#8217;immagine della pubblica amministrazione, la cui riconducibilità entro i parametri della giurisdizione del giudice contabile è confermata dal disposto della l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 30 <em abp="1777">ter</em>, (quale risulta dopo le modifiche apportate dal d.l. in pari data, n. 103, convertito con ulteriori modificazioni nella l. 3 ottobre 2009, n. 141). E&#8217; in questo quadro di principi generali che deve essere perciò letta anche la disposizione della l. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 16 bis, (che ha convertito il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248), la quale ha introdotto per le società quotate un&#8217;eccezione alla giurisdizione contabile da riferire, appunto, alla sola area in cui detta giurisdizione risulterebbe altrimenti applicabile.</span></span><br abp="1778" /><br />
<span abp="1779">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;azione del procuratore contabile appare poi configurabile anche nei confronti (non già dell&#8217;amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell&#8217;ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di <em abp="1780">mala gestio</em> imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione. </span><br abp="1781" /><br />
<span abp="1782">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Corte di Cassazione osserva che siffatto orientamento, ispirato dall&#8217;esigenza di ricondurre la soluzione del problema di giurisdizione entro un quadro coerente di principi giuridici che sono a fondamento del sistema ordinamentale, debba essere in via generale tenuto fermo, anche alla luce della normativa finanziaria sopravvenuta. Normativa alla quale, ad avviso delle Sezioni Unite, il carattere spesso frammentario e l&#8217;esser frutto di esigenze contingenti impediscono di assumere una valenza sistematica, che vada oltre il dettato della singola disposizione, onde parrebbe quanto mai azzardato il voler trarre da essa argomenti di ordine generale, tali da incidere sui principi giuridici su cui è basata la citata giurisprudenza di legittimità in materia, o anche solo indici dell&#8217;esistenza di principi in tutto o in parte diversi da quelli. La disciplina speciale dettata per le cosiddette società pubbliche non ha tuttora assunto le caratteristiche di un sistema conchiuso ed a sè stante, ma continua ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione.</span><br abp="1783" /><br />
<span abp="1784">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciò dicasi, in particolare, per l&#8217;inclusione delle società a partecipazione pubblica nel novero delle amministrazioni pubbliche cui si estende l&#8217;opera di supervisione, monitoraggio e coordinamento nell&#8217;approvvigionamento di beni e servizi, demandata al commissario straordinario nominato dal Governo a norma del d.l. 7 maggio 2010, n. 52, art. 2, (convertito con modificazioni dalla l. 6 luglio 2012, n. 94), inclusione ovviamente ispirata dall&#8217;esigenza di evitare aggravamenti anche solo indiretti della spesa pubblica, ma che non consentirebbe sol per questo di qualificare ad ogni effetto come enti pubblici le società a partecipazione pubblica cui detta norma si riferisce; e lo stesso dicasi – opina la Suprema Corte &#8211; per l&#8217;assoggettamento delle società partecipate a vincoli economici derivanti dal c.d. patto di stabilità e per i conseguenti maggiori controlli, da parte degli enti pubblici partecipanti, a tal fine imposti dall&#8217;art. 147<em abp="1785"> quater </em>del testo unico sugli enti locali (articolo introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213).</span><br abp="1786" /><br />
<span abp="1787">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analogamente, precisa la Cassazione, le disposizioni contenute nel d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, (convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), nel dettare regole particolari in tema di nomina e di compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ed ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, non si discostano dalla logica da cui è già ispirato il citato art. 2449 c.c. &#8211; che s&#8217;è visto essere coerente con l&#8217;inquadramento generale di tali enti, per tutto il resto, nel novero delle società azionarie soggette alla disciplina privatistica &#8211; ed, anzi, il comma 13 del medesimo art. 4 ribadisce espressamente che, &#8220;<em abp="1788">per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque (alle società a partecipazione pubblica) la disciplina del codice civile in materia di società di capitali&#8221;</em>. Il che dimostrerebbe come non possa essere in alcun modo attribuita una valenza di ordine generale, che vada al di là della specifica portata di tale disposizione eccezionale, neppure alla previsione del precedente comma 12, per la quale gli amministratori ed i dirigenti delle anzidette società, in caso di violazione dei vincoli di spesa stabiliti dai commi precedenti, &#8220;rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contrati stipulati&#8221;.</span><br abp="1789" /><br />
<span abp="1790">In buona sostanza, il Giudice del riparto ritiene che né in virtù di tali disposizioni, né di altre altrettanto frammentarie e disorganiche che sono sparse nell&#8217;ordinamento e delle quali sarebbe qui superfluo dare dettagliatamente conto, è dato insomma sottrarsi alla drastica alternativa già precedentemente segnalata: alternativa per la quale, fin quando non si arrivi a negare la distinzione stessa tra ente pubblico partecipante e società di capitali partecipata, e quindi tra la distinta titolarità dei rispettivi patrimoni, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento dei danni arrecati dai gestori o dagli organi di controllo al patrimonio della società potrebbe fondarsi soltanto: o su una previsione normativa che eccezionalmente lo stabilisca, quantunque si tratti di danno arrecato ad un patrimonio facente capo non già ad un soggetto pubblico bensì ad un ente di diritto privato &#8211; previsione certo possibile, ma che allo stato non appare individuabile in termini generali nell&#8217;ordinamento &#8211; ; oppure sull&#8217;attribuzione alla stessa società partecipata della qualifica di ente pubblico, onde il danno arrecato al suo patrimonio potrebbe qualificarsi senz&#8217;altro come danno erariale. Soluzione, quest&#8217;ultima, che, secondo il Giudice di legittimità, appare però ben difficilmente predicabile, perchè trova un solido ostacolo nel disposto della l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4, a tenore del quale occorre l&#8217;intervento del legislatore per l&#8217;istituzione di un ente pubblico; e pare difficile dubitare che siffatta norma esprima un principio di ordine generale, ove si consideri la molteplicità e la rilevanza degli effetti giuridici potenzialmente implicati nel riconoscimento della natura pubblica di un ente. Di modo che, se in via di principio può ammettersi che un siffatto riconoscimento sia desumibile anche per implicito da una o più disposizioni di legge, occorre nondimeno che la volontà del legislatore in tal senso risulti da quelle disposizioni in modo assolutamente inequivoco. </span><br abp="1791" /><br />
<span abp="1792">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma, quanto alle società a partecipazione pubblica, lungi dal ravvisarsi disposizioni normative che inequivocabilmente attribuiscano loro la qualifica di ente pubblico, s&#8217;è già visto come il legislatore si sia preoccupato a più riprese di ribadirne, in via generale e fatta salva l&#8217;applicazione di singole regole speciali, l&#8217;assoggettamento alla disciplina dettata dal codice civile per le società di diritto privato, con le già richiamate conseguenze in punto di riparto di giurisdizione (solo in presenza di società di fonte legale, regolate da una disciplina <em abp="1793">sui generis</em> di chiara impronta pubblicistica, quale ad esempio la Rai, è parso necessario pervenire a conclusioni diverse come si vedrà nel paragrafo 6.1</span><a abp="1794" href="#_ftn63" name="_ftnref63" title=""><span abp="1795"><span abp="1796"><span abp="1797">[63]</span></span></span></a><span abp="1798">).</span><br abp="1799" /><br />
<span abp="1800">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nelle considerazioni ora svolte assume un ruolo centrale, come s&#8217;è già sottolineato, la distinzione tra la società di capitali (soggetto di diritto privato) ed i propri soci (ancorchè eventualmente pubblici). Distinzione che – si premura di rammentare la Cassazione &#8211; in via di principio non vien meno neppure nell&#8217;eventualità in cui la società sia unipersonale ed il capitale sociale appartenga quindi ad un unico socio, in base alle regole di matrice comunitaria introdotte nel nostro ordinamento prima per le sole società a responsabilità limitata e poi anche per le società azionarie.</span><br abp="1801" /><br />
<span abp="1802">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fin qui, dunque, il Giudice del riparto corrobora con ulteriori argomenti ermeneutici (soprattutto, come visto, relativi al rapporto con <em abp="1803">lo ius superveniens </em>in materia di <em abp="1804">spending review)</em> il restrittivo orientamento inaugurato nel 2009, in punto latitudine della giurisdizione del Giudice contabile. La Suprema Corte rinviene, però, la necessità di rimeditare alcuni profili, sviluppando un&#8217;ulteriore importante riflessione relativa a quel particolare fenomeno giuridico, che ha trovato ampia diffusione negli ultimi decenni e che va sotto il nome di <em abp="1805">in house providing</em>.</span><br abp="1806" /><br />
<span abp="1807">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi d&#8217;interesse economico generale (art. 1, par. 6). E&#8217; perciò certamente consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest&#8217;ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso l&#8217;affidamento a società partecipate dall&#8217;ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi ben distinte: l&#8217;affidamento a società totalmente estranee alla pubblica amministrazione, l&#8217;affidamento a società con azionariato misto, in parte pubblico ed in parte privato, ed infine l&#8217;affidamento a società c.d. <em abp="1808">in house</em>. Solo in quest&#8217;ultimo caso la Corte di Giustizia Europea</span><a abp="1809" href="#_ftn64" name="_ftnref64" title=""><span abp="1810"><span abp="1811"><span abp="1812">[64]</span></span></span></a><span abp="1813"> ha escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall&#8217;ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell&#8217;ente sui propri stessi uffici. Siffatte indicazioni sono state pienamente recepite, in ambito nazionale, sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato</span><a abp="1814" href="#_ftn65" name="_ftnref65" title=""><span abp="1815"><span abp="1816"><span abp="1817">[65]</span></span></span></a><span abp="1818">, sia da ultimo dalla Corte dei conti</span><a abp="1819" href="#_ftn66" name="_ftnref66" title=""><span abp="1820"><span abp="1821"><span abp="1822">[66]</span></span></span></a><span abp="1823">. Le stesse sezioni unite danno atto di aver avuto occasione, sia pur fuggevolmente, di farvi recentemente riferimento</span><a abp="1824" href="#_ftn67" name="_ftnref67" title=""><span abp="1825"><span abp="1826"><span abp="1827">[67]</span></span></span></a><span abp="1828"> ed infine se ne è occupata più volte la Corte costituzionale</span><a abp="1829" href="#_ftn68" name="_ftnref68" title=""><span abp="1830"><span abp="1831"><span abp="1832">[68]</span></span></span></a><span abp="1833">.</span><br abp="1834" /><br />
<span abp="1835">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pur trattandosi all&#8217;origine di una figura di stampo eminentemente giurisprudenziale, la società <em abp="1836">in house</em> non ha tardato ad acquisire cittadinanza anche nella legislazione nazionale. Se ne trova menzione in molteplici sparse disposizioni normative, talvolta con mero richiamo alle caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza Europea, altre volte con più specifica indicazione dei requisiti occorrenti perchè tale figura ricorra. Particolare risalto assume, in questo contesto, il disposto dell&#8217;art. 113, comma 4, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti a locali (d.lgs. n. 267 del 2000), come riformulato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, (convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), che, in presenza di determinate condizioni, consente espressamente l&#8217;affidamento di servizi pubblici, anzichè ad imprese terze da individuare mediante procedure di evidenza pubblica, a società di capitali costituite per quello scopo e partecipate totalitariamente da soci pubblici, purchè esse realizzino la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o con gli enti che le controllano e purchè questi ultimi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</span><br abp="1837" /><br />
<span abp="1838">E&#8217; dunque possibile considerare ormai ben delineati nell&#8217;ordinamento i connotati qualificanti della società <em abp="1839">in house</em>, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma, sottolinea la Suprema Corte, per poter parlare di società <em abp="1840">in house</em>, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale.</span><br abp="1841" /><br />
<span abp="1842">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A questo proposito il Giudice del riparto ritiene necessario meglio puntualizzare le tre caratteristiche salienti della società <em abp="1843">in house</em>.</span><br abp="1844" /><br />
<span abp="1845">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ordine alla prima di esse ricorda come già la giurisprudenza Europea abbia ammesso la possibilità che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purchè si tratti sempre di enti pubblici</span><a abp="1846" href="#_ftn69" name="_ftnref69" title=""><span abp="1847"><span abp="1848"><span abp="1849">[69]</span></span></span></a><span abp="1850"><span abp="1851">,</span> e come nel medesimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il Consiglio di Stato</span><a abp="1852" href="#_ftn70" name="_ftnref70" title=""><span abp="1853"><span abp="1854"><span abp="1855">[70]</span></span></span></a><span abp="1856">.</span><br abp="1857" /><br />
<span abp="1858">&nbsp;Inoltre, occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari.</span><br abp="1859" /><br />
<span abp="1860">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il requisito della prevalente destinazione dell&#8217;attività in favore dell&#8217;ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l&#8217;attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da </span><span abp="1861"><span abp="1862">Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 43</span></span>9<a abp="1863" href="#_ftn71" name="_ftnref71" title=""><span abp="1864"><span abp="1865"><span abp="1866">[71]</span></span></span></a><span abp="1867">, non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l&#8217;attività accessoria eventualmente si ponga. In definitiva &#8211; e segnatamente per quel che interessa in ordine alla reale natura delle società in house ai fini del riparto di giurisdizione &#8211; quel che soprattutto importa è che l&#8217;eventuale attività accessoria, oltre ad essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d&#8217;interesse economico generale svolto dalla società in via principale.</span><br abp="1868" /><br />
<span abp="1869">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l&#8217;ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società <em abp="1870">in house</em>, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. L&#8217;espressione &#8220;controllo&#8221; non allude perciò, in questo caso, all&#8217;influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull&#8217;assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell&#8217;ente con modalità e con un&#8217;intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale</span><a abp="1871" href="#_ftn72" name="_ftnref72" title=""><span abp="1872"><span abp="1873"><span abp="1874">[72]</span></span></span></a><span abp="1875">.</span><br abp="1876" /><br />
<span abp="1877">La Suprema Corte osserva che le caratteristiche ora sommariamente descritte &#8211; e soprattutto la terza &#8211; bastano a rendere evidente l&#8217;anomalia del fenomeno dell&#8217;in house nel panorama del diritto societario. E&#8217; già anomalia non piccola il fatto che si abbia qui a che fare con società di capitali non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato. Forse entro certi limiti una siffatta anomalia la si potrebbe ancora giustificare, in un contesto storico nel quale la causa lucrativa delle società di capitali è andata via via sbiadendosi in favore di una concezione che vede in quelle società dei modelli organizzativi utilizzabili per scopi diversi. Ma ciò che davvero è difficile conciliare con la configurazione della società di capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce, è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione sociale.</span><br abp="1878" /><br />
<span abp="1879">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E’ pur vero che il fenomeno della eterodirezione di società non è certo sconosciuto al diritto societario, e che anzi, dopo la riforma attuata col d.lgs. n. 6 del 2003, esso ha trovato esplicito riconoscimento nell&#8217;art. 2497 c.c. e segg. Cionondimeno, tale fattispecie è ben diversa. Nei gruppi societari il potere di direzione e coordinamento spettante all&#8217;ente capogruppo attiene all&#8217;individuazione delle linee strategiche dell&#8217;attività d&#8217;impresa senza mai annullare del tutto l&#8217;autonomia gestionale della società controllata. Gli amministratori di quest&#8217;ultima sono perciò tenuti ad adeguarsi alle direttive loro impartite, ma conservano nondimeno una propria sfera di autonomia decisionale (giacchè, pur con gli adattamenti resi necessari dall&#8217;esser parte di un gruppo imprenditoriale più vasto, continua ad applicarsi alla singola società il disposto dell&#8217;art. 2380-<em abp="1880">bis </em>c.c., comma 1) nè, soprattutto, essi possono prescindere dal valutare se ed in qual misura quelle direttive eventualmente comprimano in modo indebito l&#8217;interesse della stessa società controllata: interesse di cui sono garanti ed in virtù del quale hanno il dovere, se del caso, di discostarsi da direttive illegittime. La disciplina della direzione e del coordinamento dettata dal citato art. 2497 e segg., insomma, è volta a coniugare l&#8217;unitarietà imprenditoriale della grande impresa con la perdurante autonomia giuridica delle singole società agglomerate nel gruppo, che restano comunque entità giuridiche e centri d&#8217;interesse distinti l&#8217;una dalle altre. Altrettanto non sembra potersi dire invece per la società in house, sia per la già ricordata subordinazione dei suoi gestori all&#8217;ente pubblico partecipante, nel quadro di un rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso, sia per l&#8217;impossibilità stessa d&#8217;individuare nella società un centro d&#8217;interessi davvero distinto rispetto all&#8217;ente pubblico che l’ha costituita e per il quale essa opera.</span><br abp="1881" /><br />
<span abp="1882">Allo stesso modo, prosegue il Giudice del riparto, ove si abbia a che fare con una società a responsabilità limitata, non sembra possibile ricondurre sic et simpliciter il &#8220;controllo analogo&#8221;, caratteristico del fenomeno dell&#8217;in house, ad uno dei &#8220;particolari diritti riguardanti l&#8217;amministrazione&#8221; che l&#8217;atto costitutivo può riservare ad un socio (art. 2468 c.c., comma 3): giacchè neppure siffatti diritti speciali di amministrazione sono equiparabili, in presenza di un amministratore non socio, ad un rapporto di natura gerarchica da cui quest&#8217;ultimo sia vincolato, restando comunque intatto il suo primario dovere di perseguire l&#8217;interesse sociale, che conserva pur sempre un qualche grado di autonomia rispetto a quello personale del socio. </span><br abp="1883" /><br />
<span abp="1884">La società <em abp="1885">in house</em>, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un&#8217;entità posta al di fuori dell&#8217;ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E&#8217; stato osservato, infatti, che essa non è altro che una <em abp="1886">longa manus</em> della pubblica amministrazione, al punto che l&#8217;affidamento pubblico mediante <em abp="1887">in house contract</em> &nbsp;neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (</span><span abp="1888"><span abp="1889">Corte cost. n. 46 del 2013</span></span><span abp="1890">, cit.); di talchè &#8220;l&#8217;ente <em abp="1891">in house</em> non può ritenersi terzo rispetto all&#8217;amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell&#8217;amministrazione stessa&#8221; (così </span><span abp="1892"><span abp="1893">Cons. Stato, ad. plen., n. 1 del 2008</span></span><span abp="1894">, cit.). Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (<em abp="1895">in house</em>) non si realizza più in termini di alterità soggettiva.</span><br abp="1896" /><br />
<span abp="1897">L&#8217;uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare.</span><br abp="1898" /><br />
<span abp="1899">Alla luce di quanto fin qui detto si comprende bene come le conclusioni cui la corte di legittimità è pervenuta nell&#8217;individuare i limiti della giurisdizione del giudice contabile nelle cause riguardanti la responsabilità degli organi di società a partecipazione pubblica non possano valere, tal quali in precedenza sunteggiate, anche quando si tratti di società <em abp="1900">in house</em>.</span><br abp="1901" /><br />
<span abp="1902">Non possono valere perché – viene sottolineato dalla Suprema Corte quanto meno ai limitati fini del riparto di giurisdizione &#8211; queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma, come s&#8217;è visto, costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi.</span><br abp="1903" /><br />
<span abp="1904">Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero <em abp="1905">munus</em> privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un&#8217;articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall&#8217;ente pubblico. L&#8217;analogia tra le due situazioni, che si è visto essere una delle caratteristiche salienti del fenomeno dell&#8217;<em abp="1906">in house</em>, non giustificherebbe una conclusione diversa nei due casi, nè quindi un diverso trattamento in punto di responsabilità e di relativa giurisdizione.</span><br abp="1907" /><br />
<span abp="1908">D&#8217;altro canto, se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l&#8217;ente pubblico partecipante e la società <em abp="1909">in house</em> che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell&#8217;ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità.</span><br abp="1910" /><br />
<span abp="1911">Dal che discende, conclude la Suprema Corte in tale fondamentale arresto, che, nel caso di società <em abp="1912">in house</em>, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all&#8217;ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l&#8217;attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.<br abp="1913" /><br />
<br abp="1914" /><br />
<strong abp="1915">6. </strong></span><strong abp="1916"><span abp="1917">Giurisdizione contabile sui danni arrecati alle società a partecipazione pubblica: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti dopo la sentenza delle Sezioni Unite </span></strong><strong abp="1918"><span abp="1919">25 novembre 2013, n. 26283.</span></strong><br abp="1920" /><br />
<br abp="1921" /><br />
<span abp="1922">La successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è caratterizzata da un estremo rigore in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti dell’<em abp="1923">in house</em>, tale da svuotare in termini concreti il parziale <em abp="1924">revirement</em> di cui alla suddetta sentenza n. 26283 del 2013. </span><br abp="1925" /><br />
<span abp="1926"><span abp="1927">In via generale, al fine di dirimere le controversie sul punto, le Sezioni Unite hanno avuto occasione di chiarire</span><a abp="1928" href="#_ftn73" name="_ftnref73" title=""><span abp="1929"><span abp="1930"><span abp="1931"><span abp="1932">[73]</span></span></span></span></a><span abp="1933"> che la verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “<em abp="1934">in house</em>”, come delineati dall’art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. <em abp="1935">d</em>, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti.</span></span><br abp="1936" /><br />
<span abp="1937">Ferma tale impostazione metodologica, le Sezioni Unite hanno frequentemente negato la giurisdizione contabile in una pluralità di vicende dannose a carico di società pubbliche, sviluppando una giurisprudenza “pietrificata” e formalistica esclusivamente rivolta ad una mera verifica documentale delle previsioni statutarie, ad esempio per quanto riguarda:</span></div>
<ul abp="1938">
<li abp="1939" style="text-align: justify;"><span abp="1940">una società consortile interamente pubblica avente ad oggetto sociale il servizio pubblico locale di nettezza urbana. Il Giudice del riparto ha affermato la giurisdizione ordinaria per difetto dei presupposti dell’in house ed in particolare: <em abp="1941">a</em>) del requisito della esclusività assoluta in astratto della partecipazione societaria da parte di soli enti pubblici, in quanto lo statuto societario prevedeva sia la possibilità di opzione da parte dei titolari di obbligazioni convertibili sia la collocabilità presso terzi di azioni inoptate; <em abp="1942">b</em>) del requisito del controllo analogo, non essendo previsto nello statuto alcun controllo ulteriore (e a fortiori alcun comando diretto sulla gestione della società) da parte degli enti pubblici, al di fuori dei normali diritti e poteri spettanti ai soci in base al codice civile (Cass., sez.un., 10 marzo 2014, n. 5491);</span></li>
<li abp="1943" style="text-align: justify;"><span abp="1944">una società di trasporto pubblico locale a maggioranza pubblica, ove è stata negata la natura di organismo in house attesa la presenza di un soggetto privato nel capitale sociale quale socio seppur di minoranza (Cass., sez.un., 11 luglio 2014 n. 15942 e 15943);</span></li>
<li abp="1945" style="text-align: justify;"><span abp="1946">una società di gestione del servizio autostradale, ove è stata negata la natura di organismo in house attesa: <em abp="1947">a</em>) la presenza di un soggetto privato nel capitale sociale quale socio seppur di minoranza; <em abp="1948">b</em>) il difetto di previsioni statutarie che obblighino l’ente a esplicare la propria attività prevalentemente in favore degli enti pubblici partecipanti; <em abp="1949">c</em>) la mancanza del controllo analogo, non essendo stata documentata la sottoposizione degli organi amministrativi della società a siffatta tipologia di rapporto gerarchico rispetto agli enti pubblici partecipanti (Cass., sez.un., 12 febbraio 2014, n. 3201);</span></li>
<li abp="1950" style="text-align: justify;"><span abp="1951">una società di gestione del servizio idrico in cui il capitale sociale era suddiviso tra 72 comuni, ove è stata sottolineata – al momento della condotta &#8211; la carenza: <em abp="1952">a</em>) del presupposto relativo al capitale, in quanto lo statuto prevedeva solo una partecipazione maggioritaria pubblica e non la totale appartenenza ad enti pubblici; <em abp="1953">b</em>) dell’attività prevalente, in base allo statuto, in favore degli enti locali, atteso che l’oggetto sociale prevedeva la possibilità di svolgere un vastissimo spettro di attività con partecipazione e/o costituzione di società o consorzi con altri enti anche privati, ivi comprese le associazioni in partecipazione; <em abp="1954">c</em>) del controllo analogo in quanto lo statuto si limitava a prevedere il controllo da parte del collegio sindacale (Cass., sez.un., 24 ottobre 2014, n. 22608);</span></li>
<li abp="1955" style="text-align: justify;"><span abp="1956">una società a capitale interamente pubblico di gestione del servizio idrico, per difetto (al momento della condotta): <em abp="1957">a</em>) del primo requisito relativo al capitale in quanto lo statuto prevedeva come indefettibile solo una partecipazione maggioritaria pubblica, restando possibile la sottoscrizione delle azioni ordinarie da parte di persone fisiche o giuridiche; <em abp="1958">b</em>) dell’attività prevalente, in base allo statuto, in favore degli enti partecipanti, atteso che l’oggetto sociale prevedeva la possibilità di svolgere un amplissimo spettro di attività non necessariamente riconducibili a servizi pubblici; <em abp="1959">c</em>) del controllo analogo in quanto lo statuto si limitava a prevedere il controllo da parte del collegio sindacale titolare anche del controllo contabile (Cass., sez.un., 24 ottobre 2014, n. 22609);</span></li>
<li abp="1960" style="text-align: justify;"><span abp="1961">una società a capitale interamente pubblico ove </span><span abp="1962">era, però, totalmente assente all’epoca dei fatti la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati ed era di converso presente una indicazione di caratteristiche del &#8220;controllo analogo&#8221; in contraddizione con i principii posti dalle Sezioni Unite sopra rammentati. L&#8217;ente locale aveva, all&#8217;epoca dei fatti di rilievo, nulla più dell&#8217;ordinario potere codicistico di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio dei Sindaci, restando all&#8217;Assemblea (composta dal socio unico o dai soci- enti locali) la nomina degli altri amministratori; dall&#8217;altro canto, era stato siglato tra Comune e società il 19 luglio 2001 il contratto di servizio il quale contemplava la creazione di un &#8220;gruppo di lavoro&#8221; (a composizione mista) destinato a controllare l&#8217;andamento del contratto stesso. Trattavasi, dunque, di ordinari strumenti contrattuali di verifica della esecuzione della convenzione tra Comune e società partecipata, ma nessun meccanismo di ingerenza diretta e puntuale sulla gestione della partecipata da parte dell&#8217;Ente partecipante, attraverso suoi dirigenti o funzionari<span abp="1963"> (Cass., sez.un., 26 marzo 2014, n. 7177); </span></span></li>
<li abp="1964" style="text-align: justify;"><span abp="1965">una società interamente partecipata da ente locale che svolgeva </span><span abp="1966">servizi di manutenzione e gestione degli immobili comunali. In relazione ad un primo periodo in contestazione nello statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati, e difettava altresì il requisito del c.d. controllo analogo: requisito che (accanto agli ulteriori presupposti consistenti nella partecipazione totalitaria al capitale di uno o più enti pubblici e nella destinazione prevalente dell&#8217;attività sociale al servizio dell&#8217;ente o degli enti pubblici partecipanti) deve invece sussistere affinchè possa parlarsi di società <em abp="1967">in house</em>. Lo statuto sociale risultava però essere stato modificato con successiva deliberazione assembleare, proprio al fine di &#8220;rafforzare il rapporto organico tra la società ed il Comune socio, coerentemente con i requisiti richiesti dal controllo analogo e più in generale con le innovazioni legislative in tema di <em abp="1968">in house providing</em>&#8220;;&nbsp; alla stregua dello statuto sociale conseguentemente modificato la società rientra nel perimetro dell’in house atteso che per previsione statutaria: le sue azioni non possono appartenere neppure in parte a soci privati, il suo oggetto sociale è totalmente strumentale alle finalità istituzionali dell&#8217;ente territoriale partecipante e l&#8217;intera sua attività è assoggettata ad una minuziosa forma di controllo da parte degli uffici del Comune (espressamente definito &#8220;controllo analogo&#8221; dallo statuto), che implica una subordinazione dei suoi organi amministrativi alla volontà dell&#8217;ente pubblico tale da risultare appunto analoga a quella di un&#8217;articolazione interna dell&#8217;ente pubblico medesimo. Le Sezioni Unite ritengono allora inevitabile trarre la conclusione che sussista la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all&#8217;asserita responsabilità solo con riguardo alle condotte successive alle modifiche statutarie che hanno introdotto i requisiti dell’in house; viceversa, la giurisdizione del giudice contabile va esclusa per analoghi fatti risalenti ad epoca precedente a quella in cui la società ha assunto le caratteristiche di una società <em abp="1969">in house</em> (</span><span abp="1970">Cass., sez.un., 24 febbraio 2015, n.</span><span abp="1971"> 3677</span><span abp="1972">);</span></li>
<li abp="1973" style="text-align: justify;"><span abp="1974">la società per azioni Ferrovie dello Stato, avendo la Cassazione evidenziato che essa svolge un’attività economica e commerciale in regime di libero mercato e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica </span><span abp="1975">(</span><span abp="1976">Cass., sez.un., 22 gennaio 2015, n.</span><span abp="1977"> 1159</span><span abp="1978">); </span></li>
<li abp="1979" style="text-align: justify;"><span abp="1980">una società a totale partecipazione pubblica sottoposta a poteri di vigilanza del Ministero per i beni culturali con capitale interamente pubblico; tale organismo, pur soggetto a pregnanti atti di indirizzo e vigilanza ed a pregnanti controlli sulla gestione societaria da parte del Ministero per le attività culturali &nbsp;e pur essendo soggetto al controllo della Corte dei conti <em abp="1981">ex</em> art.12 della legge 259 del 1958, non esercitava, per destinazione statutaria, un&#8217;attività esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante, attività che, nella specie, non poteva che definirsi &#8220;di impresa&#8221;, improntata cioè a parametri di economicità e di concorrenza non astratta </span><span abp="1982">(</span><span abp="1983">Cass., sez.un., 21 luglio 2015, n.</span><span abp="1984"> 15199</span><span abp="1985">);</span></li>
<li abp="1986" style="text-align: justify;"><span abp="1987">una società interamente partecipata da ente locale, il cui statuto era privo della clausola di divieto di cessione delle quote a privata nonché del requisito del controllo analogo (</span><span abp="1988">Cass., sez.un., 24 marzo 2015, n.</span><span abp="1989"> 5848</span><span abp="1990">).</span></li>
</ul>
<div abp="1991" style="text-align: justify;"><span abp="1992"><span abp="1993">Talora, seppur molto più raramente, in presenza delle apposite clausole statutarie, la Suprema Corte ha invece riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile</span><a abp="1994" href="#_ftn74" name="_ftnref74" title=""><span abp="1995"><span abp="1996"><span abp="1997">[74]</span></span></span></a><span abp="1998">. </span></span><br abp="1999" /><br />
<span abp="2000">Più articolato si disvela il panorama ermeneutico della giurisprudenza contabile, sia delle sezioni di appello<a abp="2001" href="#_ftn75" name="_ftnref75" title=""><span abp="2002"><span abp="2003"><span abp="2004"><span abp="2005">[75]</span></span></span></span></a>, sia delle sezioni territoriali<a abp="2006" href="#_ftn76" name="_ftnref76" title=""><span abp="2007"><span abp="2008"><span abp="2009"><span abp="2010">[76]</span></span></span></span></a>, tendenzialmente incentrato a rinvenire indici sostanziali a presidio dell’effettività della tutela delle pubbliche risorse. </span><br abp="2011" /><br />
<span abp="2012">Per quanto concerne la giurisprudenza contabile di appello, con rigore metodologico e esaustività argomentativa sono stati condivisibilmente messi in luce ulteriori profili idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (sez. I app., 20 febbraio 2015, n. 178 con riferimento ad una società di gestione dei mercati all’ingrosso il cui capitale sociale era al 99,7% in mano pubblica):</span><br abp="2013" /><br />
<em abp="2014"><span abp="2015">a)</span></em><span abp="2016"> &nbsp;</span><span abp="2017"><span abp="2018">assenza di un unico, formale criterio di collegamento (es. percentuale di partecipazione pubblica o privata; qualificazione della società quale <em abp="2019">in house</em>, o meno), al fine di individuare la sussistenza del necessario rapporto di servizio con l’Erario e, di conseguenza, la cognizione della Corte dei conti per le vertenze in tema di contabilità pubblica; </span></span><br abp="2020" /><br />
<em abp="2021"><span abp="2022"><span abp="2023">b)</span></span></em><span abp="2024"><span abp="2025"> &nbsp;distinzione tra: <em abp="2026">b1)</em></span><span abp="2027"> rapporto tra l’ente pubblico e la società di mera natura </span><span abp="2028">partecipativa, come nell’ipotesi di cui alla sentenza n. 26806/2009 delle sezioni unite, ove la presenza del capitale sociale d</span><span abp="2029">i provenienza </span><span abp="2030">(anche) </span><span abp="2031">pubblica – in assenza di ulteriori, fondamentali elementi, primo fra tutti lo svolgimento di attività di pubblico interesse &#8211; non fa perdere alla</span> <span abp="2032">società la natura di ente privato, per cui può essere corretto concludere che la responsabilità degli amministratori per i danni arrecati alla società venga disciplinata dalle norme del codice civile e la giurisdizione spetti al giudice ordinario; <em abp="2033">b-2)</em> </span><span abp="2034">società costituita per lo svolgimento di servizi pubblici, o configurabile, nel concreto, quale “<em abp="2035">longa manus</em>” dell’ente stesso; a prescindere dalla sua veste formale si è, nei fatti, in presenza di un modello organizzatorio della stessa P.A., sia pure per certi versi atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli amministratori al patrimonio di quella società non potrà non qualificarsi come erariale e la giurisdizione appartenere al Giudice contabile;</span></span><br abp="2036" /><br />
<span abp="2037"><em abp="2038"><span abp="2039">c)</span></em><span abp="2040"> attuale assetto normativo, caratterizzato dall’assoluta prevalenza di elementi e principi provenienti dall’ordinamento europeo, il quale notoriamente non conosce e non accetta distinzioni basate unicamente sulla formale natura del soggetto agente;</span></span><br abp="2041" /><br />
<span abp="2042"><em abp="2043"><span abp="2044">d)</span></em><span abp="2045"> &nbsp;perplessità, nell’ottica di un’adeguata tutela dell’Erario, derivanti dalla soluzione prospettata dalla Suprema Corte nella sentenza 19 dicembre 2009 n. 2686, cit., per la quale il sistema raggiungerebbe il suo completamento nell’azione di responsabilità verso gli amministratori pubblici (rappresentanti dell’azionista pubblico) i quali non promuovono, innanzi al Giudice ordinario, l’azione di responsabilità nei confronti dei danneggianti diretti.</span> <span abp="2046">Parimenti secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 26283/2013, cit.), l’opzione interpretativa secondo cui dovrebbe essere esclusa, per le società che non siano <em abp="2047">in house</em>, la giurisdizione della Corte dei conti, “… <em abp="2048">trova conferma anche nell&#8217;impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l&#8217;ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l&#8217;esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile</em>”. Si tratta, ad avviso della prefata giurisprudenza contabile, di una soluzione innanzi tutto priva di effettività: l’esercizio dell’azione di responsabilità sociale da parte dei rappresentanti del socio pubblico nei confronti degli amministratori della società partecipata, troverebbe infatti notevolissimi (se non insormontabili) ostacoli nella mancanza, in capo ad essi, dei poteri istruttori propri della Procura contabile. Inoltre, aderendo alla tesi negativa della giurisdizione della Corte dei conti, si restringerebbe inaccettabilmente il novero dei responsabili tenuti al ristoro del danno patito dall’Erario, rendendo assai difficoltosa (se non del tutto vana) l’azione di recupero, rimessa all’iniziativa di soggetti in oggettiva posizione di contiguità con i danneggianti; iniziativa peraltro discrezionale e non certo doverosa, giacchè l’azione civile non ha i caratteri dell’obbligatorietà e necessarietà di quella contabile (art. 82, r.d. n. 2440/1923, l. cont. Stato). Verrebbe, insomma, riprodotta la stessa situazione di sostanziale assenza di azioni di responsabilità che si è verificata con riferimento ai responsabili degli enti pubblici economici per tutto il lungo periodo di tempo durante il quale è stata negata la giurisdizione del Giudice contabile, con la conseguenza che non risultano essere state certo numerose le azioni civili nei loro confronti. A tale proposito, con l’ordinanza n. 19667/2003 la stessa Suprema Corte ha riconosciuto che “… <em abp="2049">la timida attività giudiziaria dell’ente danneggiato poteva risolversi in un sostanziale esonero da responsabilità</em>”;</span></span><br abp="2050" /><br />
<span abp="2051"><em abp="2052"><span abp="2053">e)</span></em> <span abp="2054">insussistenza, sotto alcun profilo, di problemi di coordinamento sistematico paventati dalla Cassazione: al contrario, l’azione civile e quella contabile possono senz’altro convivere, nei rispettivi ambiti di competenza, come del resto efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte. Secondo la Cassazione, infatti (v. le sentenze nn. 6581/2006 e 27092/2009), la previsione legislativa della possibilità di promuovere nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una società l&#8217;ordinaria azione civilistica di responsabilità non implica l&#8217;esclusione dell&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile; l&#8217;avere entrambe per oggetto il medesimo danno non osta alla loro coesistenza, né comporta i rischi di duplicazione del risarcimento prospettati dai ricorrenti, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda. In buona sostanza, risulta indispensabile che venga mantenuta integra, in siffatte evenienze, la competenza del Pubblico ministero contabile, caratterizzata dai fondamentali canoni, di rilievo costituzionale, dell’indipendenza e dell’autonomia, per una reale ed efficace tutela del pubblico Erario;</span></span><br abp="2055" /><br />
<span abp="2056"><em abp="2057"><span abp="2058">f)</span></em><span abp="2059"> un’interpretazione che assegnasse al Giudice ordinario la giurisdizione sui danni a società partecipate da enti pubblici potrebbe determinare, se trattasi di società deputate allo svolgimento di servizi pubblici, la violazione dei fondamenti costituzionali e degli stessi principi del diritto UE, con la responsabilità dello Stato-giudice per inadempimento dei principi del diritto comunitario: il quale, come ampiamente noto, valorizza con decisione l’interesse dei cittadini e delle imprese contribuenti ad una gestione delle risorse pubbliche trasparente, sana, efficiente ed economica (v., in proposito, Corte di giustizia, sentenze 30 settembre 2003, C&#8209;224/01, caso <em abp="2060">Köbler</em> e 13 giugno 2006, C-173/03, <em abp="2061">Traghetti del Mediterraneo</em>). Più esattamente, vengono qui in rilievo gli artt. 117 e 119 Cost. e l’art. 126 del Trattato dell’Unione europea (ex art. 104 TCE), unitamente al Protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici eccessivi, i Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997, n. 1446 e 1447, la Risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C (<em abp="2062">Patto di stabilità e crescita comunitario</em>); il Regolamento del Consiglio europeo del 25 giugno 1996, n. 2223/96 sul conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni (c.d. sistema SEC/95, <em abp="2063">pro-tempore</em> in vigore e successivamente sostituito dal SEC 2010): tutto questo complesso normativo postula un controllo magistratuale, o comunque indipendente e neutrale, su tutte le gestioni pubbliche, onde verificare, con trasparenza e tracciabilità, l’esistenza di gestioni inefficienti e diseconomiche di risorse pubbliche. Il diritto dell’Unione europea, difatti, nel prevedere la procedura di sorveglianza multilaterale sui disavanzi eccessivi, ha imposto a tutti gli Stati di porre in essere meccanismi idonei a elaborare i dati finanziari da trasmettere alle Istituzioni europee, per consentire le necessarie verifiche. Proprio in ottemperanza a tali principi, la legislazione nazionale ha modificato gli strumenti di finanza pubblica introducendo, tra l’altro, il patto di stabilità interno, la decisione di finanza pubblica, la legge di stabilità (legge n. 196/2009) ed il conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni, nel quale sono considerate anche le risorse consumate attraverso partecipazioni in società di gestione di servizi pubblici;</span></span><br abp="2064" /><br />
<span abp="2065"><em abp="2066"><span abp="2067">g)</span></em><span abp="2068"> le stesse linee di politica legislativa interna, tese all’attuazione del federalismo fiscale e del principio di tracciabilità dei tributi, richiedono a loro volta un più incisivo, efficiente (nonché completo e complessivo) controllo della gestione della spesa pubblica. In tale contesto si pone la giurisdizione della Corte dei conti “<em abp="2069">nelle materie di contabilità pubblica</em>” (art. 103 Cost.), che viene attivata dall’organo requirente pubblico (Procuratore regionale) a tutela delle risorse pubbliche, provenienti dai versamenti dei contribuenti: azione pubblica e necessaria, perché strumentale al perseguimento delle finalità costituzionali ed europee di tutela e salvaguardia delle pubbliche risorse, della loro efficiente gestione e dell’eliminazione degli sprechi e inefficienze che impediscono la corretta gestione del denaro pubblico e, conseguentemente, dell’obiettivo del pareggio di bilancio; obiettivo centrale delle politiche economiche degli Stati dell’Unione Europea e, proprio per questo, oggetto della proposta di “patto fiscale europeo”. La giurisdizione di responsabilità attribuita dalla Carta fondamentale alla Corte dei conti, dunque, è strumentale al soddisfacimento di rilevantissimi e preminenti interessi pubblici, a vantaggio dell’intera collettività dei cittadini e delle imprese contribuenti, sicchè un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che ne definiscono l’ambito, appare non solo non giustificabile (come già era stato affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 30786/2011, prima ricordata), ma anche lesiva di basilari principi di rango costituzionale ed europeo: escludere da tale contesto una quota ingentissima di risorse pubbliche, quelle gestite cioè da soggetti formalmente privati (e per questa sola ragione) &#8211; con l’unica, limitatissima eccezione per le società formalmente <em abp="2070">in house</em> &#8211; rappresenterebbe un <em abp="2071">vulnus</em> grave e inconcepibile ai principi di integrità e trasparenza della finanza pubblica allargata, innanzi richiamati;</span></span><br abp="2072" /><br />
<em abp="2073"><span abp="2074"><span abp="2075">h) </span></span></em><span abp="2076">la stessa giurisprudenza comunitaria ha da tempo recato significative aperture in tema di possibile partecipazione di capitali privati a società, sia pure formalmente <em abp="2077">in house</em>: v., ad es., Corte di giustizia europea, Sez. III, 10 settembre 2009, procedimento n. C-573/07 (Sea srl contro Comune di Ponte Nossa, Se.T.Co. S.p.A.), che riconosce la compatibilità con il diritto UE dell&#8217;affidamento diretto di un servizio ad una S.p.A. a capitale interamente pubblico, anche nel caso in cui esista la possibilità che investitori privati entrino nel capitale di detta società; la pronunzia ha chiarito infatti che l&#8217;esistenza di tale potere non impedisce che l&#8217;obiettivo principale di detta società rimanga la gestione di servizi pubblici. Tale apertura ha riguardato la stessa recente legislazione europea; in particolare, la direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, all’articolo 12, norma di riferimento per stabilire i caratteri dell’<em abp="2078">in house providing</em>, chiarisce che ci si trova di fronte a tale figura “… <em abp="2079">quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata</em> (…)”. <em abp="2080">Ergo</em> non è detto che solo in caso di partecipazione pubblica totalitaria sia possibile parlare di controllo analogo da parte dell’ente pubblico sulla società, e quindi di giurisdizione contabile di responsabilità: tale requisito è da ritenere, invece, sussistente anche in caso di compartecipazione all’azionariato sociale da parte di privati, laddove essa fosse di entità tale da non esercitare alcuna influenza determinante sull’assetto societario stesso.&nbsp;</span><br abp="2081" /><br />
<br abp="2082" /><br />
<strong abp="2083"><span abp="2084">6.1 Danni a peculiari società partecipate vagliabili dalla Corte dei Conti secondo la Cassazione.</span></strong><br abp="2085" /><br />
<br abp="2086" /><br />
<span abp="2087"><span abp="2088">Deve in ogni caso rimarcarsi che, a fronte di tali approdi del giudice nomofilattico tendenti a restringere la giurisdizione contabile a favore di quella ordinaria per danni diretti cagionati al patrimonio sociale (con salvezza delle società <em abp="2089">in house</em>), resta alla Corte dei Conti, secondo consolidato indirizzo della Cassazione e della stessa Corte dei Conti, la cognizione in alcune peculiari evenienze di danni arrecati da amministratori alla società (e all&#8217;ente pubblico partecipante):</span> </span><br abp="2090" /><br />
<span abp="2091"><span abp="2092">&#8195;<em abp="2093">a</em>)&#8194; qualora la società (o una associazione o una fondazione) instauri un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione utilizzando risorse pubbliche per finalità pubbliche (es. società preposte ad attuare programmi di formazione professionale con finanziamenti pubblici)</span><a abp="2094" href="#_ftn77" name="_ftnref77" title=""><span abp="2095"><span abp="2096"><span abp="2097">[77]</span></span></span></a></span><span abp="2098"><span abp="2099">;</span> </span><br abp="2100" /><br />
<span abp="2101"><span abp="2102">&#8195;<em abp="2103">b</em>)&#8194;qualora si tratti di società pubbliche che svolgano, legate da rapporti negoziali o concessori, la riscossione di tributi</span><a abp="2104" href="#_ftn78" name="_ftnref78" title=""><span abp="2105"><span abp="2106"><span abp="2107">[78]</span></span></span></a></span><span abp="2108"><span abp="2109">, o che, quali concessionarie di pubblico servizio, percepiscano entrate di natura tributaria finalizzate a scopi pubblici (caso Casinò di Campione d&#8217;Italia)</span><a abp="2110" href="#_ftn79" name="_ftnref79" title=""><span abp="2111"><span abp="2112"><span abp="2113">[79]</span></span></span></a></span><span abp="2114"><span abp="2115">, o che svolgano servizi pubblici essenziali in regime non di mercato (caso Enav s.p.a.)</span><a abp="2116" href="#_ftn80" name="_ftnref80" title=""><span abp="2117"><span abp="2118"><span abp="2119">[80]</span></span></span></a></span><span abp="2120"><span abp="2121">, o che svolgano con totale partecipazione pubblica, quale organo indiretto, un servizio pubblico (caso Atac s.p.a.</span><a abp="2122" href="#_ftn81" name="_ftnref81" title=""><span abp="2123"><span abp="2124"><span abp="2125">[81]</span></span></span></a></span> <span abp="2126"><span abp="2127">, o caso ANAS spa)</span><a abp="2128" href="#_ftn82" name="_ftnref82" title=""><span abp="2129"><span abp="2130"><span abp="2131">[82]</span></span></span></a></span><span abp="2132"><span abp="2133"> , o siano società concessionarie di un bene demaniale per finalità esclusivamente “<em abp="2134">fieristiche, congressuali, promozionali e simili” “senza poter essere usato per altro scopo</em>”</span><a abp="2135" href="#_ftn83" name="_ftnref83" title=""><span abp="2136"><span abp="2137"><span abp="2138">[83]</span></span></span></a></span><span abp="2139"><span abp="2140">;</span></span><br abp="2141" /><br />
<span abp="2142"><span abp="2143">&#8195;<em abp="2144">c</em>)&#8194;qualora la società svolga, con risorse finanziarie pubbliche, attività sostanzialmente riferibili a pubbliche amministrazioni cui sono collegate da rapporti che ne fanno dei veri e propri enti pubblici: il riferimento è alla nota decisione 22 dicembre 2009, n. 27092, con cui le stesse sezioni unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile nel regolamento preventivo proposto dai membri del C.d.A. della RAI s.p.a., i quali sono stati convenuti in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, sez. Lazio, per le conseguenze pregiudizievoli, per l&#8217;azienda, dell&#8217;illegittima nomina a direttore generale di Alfredo Meocci (tra cui la sanzione pecuniaria comminata dall&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)</span><a abp="2145" href="#_ftn84" name="_ftnref84" title=""><span abp="2146"><span abp="2147"><span abp="2148">[84]</span></span></span></a></span><span abp="2149"><span abp="2150">; la Suprema Corte ha riconosciuto che la Rai ha “natura sostanziale di ente assimilabile a una amministrazione pubblica&#8230; nonostante l&#8217;abito formale che riveste di società per azioni”. Essa, infatti: <em abp="2151">a</em>) è concessionaria di servizio pubblico (radiotelevisivo); <em abp="2152">b</em>) è soggetta ai poteri di vigilanza dell&#8217;apposita commissione parlamentare; <em abp="2153">c</em>) è destinataria di un canone di abbonamento avente natura di imposta; <em abp="2154">d</em>) è compresa tra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, soggetti al controllo della Corte dei conti; <em abp="2155">e</em>) è tenuta, come organismo di diritto pubblico, all&#8217;osservanza delle procedura di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento dei contratti.</span><span abp="2156"> &nbsp;</span><span abp="2157">Sussistendo i predetti indici pubblicistici di riconoscimento, il danno cagionato alla Rai, quale particolare società a partecipazione pubblica, dai suoi agenti può essere qualificato come danno erariale. Del resto la peculiarità giuridica della Rai è ben presente anche nella sentenza n. 513 del 2010 in cui le sezioni unite, nell&#8217;escludere la giurisdizione contabile sui danni arrecati da amministratori alla società in via generale, hanno in via di eccezione ribadito la giurisdizione della Corte dei conti qualora si riscontri “la specificità di singole società a partecipazione pubblica il cui statuto sia soggetto a regole legali <em abp="2158">sui generis</em>, come nel caso della Rai”.</span></span><br abp="2159" /><br />
<span abp="2160"><span abp="2161">&#8195;<em abp="2162">d</em>)&#8194; Da ultimo si segnala che la Cassazione</span><a abp="2163" href="#_ftn85" name="_ftnref85" title=""><span abp="2164"><span abp="2165"><span abp="2166">[85]</span></span></span></a> </span><span abp="2167"><span abp="2168">, in ulteriore deroga al criterio-guida delineato con le sentenze n. 26806 del 2009 e n. 513 del 2010 tendente ad escludere la giurisdizione contabile su amministratori di società a partecipazione pubblica, ha invece più volte ammesso la stessa qualora si tratti di danni cagionati da amministratori di società private (anche non partecipate da enti pubblici) che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici distratti per altri fini: in tale evenienza la Cassazione, ricorrendo al classico e tradizionale argomento del “rapporto di servizio” instaurato con la p.a. da parte della società beneficiaria del finanziamento e gestente risorse pubbliche, ha ritenuto aggredibili dalla Corte dei conti, oltre alla società, anche gli amministratori, parimenti legati da rapporto di servizio alla p.a.</span></span><br abp="2169" /><br />
<br abp="2170" /><br />
<strong abp="2171"><span abp="2172">7. L’art.12 della criticabile bozza di testo unico in esame. Conclusioni.</span></strong>&nbsp;<br abp="2173" /><br />
<br abp="2174" /><br />
<span abp="2175"><span abp="2176">L’art.12 della bozza di testo unico sulle società a partecipazione pubblica che il <span abp="2177">Consiglio dei ministri ha approvato il 20 gennaio 2016, in esame preliminare, in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rappresenta, a nostro avviso, una occasione persa per attribuire, per ragioni giuridico-sistematiche (ossequio agli art.100 e 103 cost. che devolvono alla Corte dei conti&nbsp; la piena giurisdizione sui danni alle casse pubbliche), e, soprattutto, per finalità etiche e pragmatiche, sovente sbandierate dalla Politica, ma sistematicamente poi disattese sul piano normativo (nella specie, perseguire realmente, e non solo teoricamente, gli amministratori incapaci o delinquenti), la piena giurisdizione sui danni arrecati da amministratori di società partecipate alla Corte dei Conti.</span></span></span><br abp="2178" /><br />
<span abp="2179"><span abp="2180">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Premesso che sul piano soggettivo, la magistratura contabile non è meno capace o sensibile tecnicamente della magistratura ordinaria nel vagliare la materia societaria, sul piano oggettivo, la natura privatistica dell’ente non giustifica di per sé l’attribuzione all’a.g.o. della materia delle patologie comportamentali dei suoi amministratori, ben potendo il legislatore privilegiare l’aspetto funzionale delle società partecipate rispetto a quello (secondario) strutturale, per devolvere la materia alla Corte dei Conti.</span></span><br abp="2181" /><br />
<span abp="2182"><span abp="2183">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La magistratura contabile ha mezzi</span><a abp="2184" href="#_ftn86" name="_ftnref86" title=""><span abp="2185"><span abp="2186"><span abp="2187">[86]</span></span></span></a><span abp="2188">, competenze tecniche</span><a abp="2189" href="#_ftn87" name="_ftnref87" title=""><span abp="2190"><span abp="2191"><span abp="2192">[87]</span></span></span></a><span abp="2193"> e apprezzabile tempistica gestionale</span><a abp="2194" href="#_ftn88" name="_ftnref88" title=""><span abp="2195"><span abp="2196"><span abp="2197">[88]</span></span></span></a><span abp="2198"> per perseguire con efficacia la <em abp="2199">mala gestio</em> societaria. Inoltre, la sua azione <em abp="2200">officiosa</em> e <em abp="2201">obbligatoria</em> rappresenta la miglior garanzia di reale conseguimento di recuperi risarcitori a fronte di condotte dolose o gravemente colpose di amministratori e di (non) controllori societari. La <em abp="2202">ratio</em> sottesa invece alla criticabile attribuzione alla giurisdizione (quasi totalitaria) del giudice ordinario della materia si fonda (come statuito dalla Cassazione e recepito dal testo unico) solo e soltanto su una asserita coerenza dogmatica tra tale giurisdizione e la natura privatistica del soggetto-societario. Ma tale miope scelta, che si traduce e si tradurrà nella sostanziale impunità di amministratori e organi di controllo in quanto l<em abp="2203">’actio pro socio </em>(ovvero la citazione civilistica che rappresenta il presupposto per l’attivazione dell’a.g.o.) sarà a nostro avviso marginalmente ed occasionalmente esercitata dal connivente o abulico socio pubblico (che, tra l’altro, tali amministratori…ha nominato!), dimentica che l’ordinamento è pieno di istituti di natura privatistica e di moduli contrattuali attribuiti, per scelta più politica che sistematica, alla giurisdizione del giudice amministrativo</span><a abp="2204" href="#_ftn89" name="_ftnref89" title=""><span abp="2205"><span abp="2206"><span abp="2207">[89]</span></span></span></a><span abp="2208"> e, al contrario, di istituti pubblicistici devoluti in fase contenziosa al giudice ordinario</span><a abp="2209" href="#_ftn90" name="_ftnref90" title=""><span abp="2210"><span abp="2211"><span abp="2212">[90]</span></span></span></a><span abp="2213">.</span></span><br abp="2214" /><br />
<span abp="2215"><span abp="2216">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanto, se l’intento del Governo fosse stato realmente quello di monitorare, attenzionare e, dunque, sanzionare la scorretta gestione delle società partecipate, in coerenza con i presupposti ispiratori della riforma portata avanti dal testo unico approvato il 20 gennaio 2016<em abp="2217"> in itinere</em>, ovvero evitare intollerabili costi e sprechi connessi a talune malsane gestioni societarie (da qui la loro riduzione, la fissazione di stringenti criteri per la loro creazione, la contrazione dei compensi per amministratori etc.), sarebbe bastato formulare l’art.12 in ben altro modo, ovvero: “<em abp="2218">1. </em></span><em abp="2219"><span abp="2220">I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti all’azione della Procura regionale della Corte dei Conti secondo le comuni regole della responsabilità amministrativo-contabile, fermo restando il possibile concorso delle azioni civili di responsabilità promosse dai soci e regolate dalla disciplina ordinaria codicistica delle società di capitali”. </span></em><span abp="2221">Sarebbe stata una norma chiara, lineare, coerente con il sistema e con le linee ispiratrici del testo unico in cui si inserisce ed avrebbe costituito, ove ritenuta necessaria (dalla Consulta), anche l<em abp="2222">’interpositio legislatoris </em>volta a legittimare, in coerenza con la Costituzione, la opportuna ed occhiuta giurisdizione contabile in materia.</span></span><br abp="2223" /><br />
<span abp="2224"><span abp="2225">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il non essere riusciti ad inserire tale semplice e coerente previsione, da un lato denota il modesto peso istituzionale che oggi la Corte dei Conti, pur marginalmente consultata in sede di redazione del testo unico, ha sulle scelte del Parlamento, e, dall’altro, evidenzia una chiara opzione politica volta a non perseguire realmente le persone fisiche autrici della<em abp="2226"> mala gestio </em>delle società partecipate, ovvero gli amministratori e controllori che sono, molto spesso, politici non eletti in Parlamento o in enti locali, i quali (in consapevole elusione dei conflitti potenziali di interesse di cui è permeata la legge anticorruzione n.190 del 2012 per i soli dipendenti pubblici) ricevono come “contentino” una poltrona in tali società, la cui gestione richiede però competenze manageriali, gestionali e tecniche, il cui mancato possesso, unito a talune non occasionali carenze etiche, è all’origine delle tante gravi (e talvolta gravissime) vicende giudiziarie di danni al patrimonio societario e dei soci pubblici sopra ricordate (fenomeni tangentizi, appalti pilotati, svendite di quote societarie e di beni sociali, assunzioni clientelari, incarichi esterni in assenza di presupposti, lievitazione dei compensi per amministratori e dipendenti, spese di rappresentanza non pertinenti o abnormi etc.). Tali dannosi fenomeni la Corte dei Conti ha cercato di perseguire negli ultimi 20 anni, ma prima la giurisprudenza della Cassazione, ed ora l’art.12 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica, hanno precluso ogni serio intervento giudiziario, devolvendo alla magistratura contabile un marginale intervento, di ben più difficile attuazione, sui danni arrecati al socio pubblico o, ancor più difficile, sui soci inerti nel promuovere l’<em abp="2227">actio pro socio.</em></span></span><br abp="2228" /><br />
<span abp="2229"><span abp="2230">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In estrema sintesi, il legislatore ha effettuato ad oggi (e salvo auspicabili ripensamenti sulla bozza in discussione) una chiara opzione politica a favore della &nbsp;possibile impunità patrimoniale degli amministratori di società pubbliche, con accollo sulla collettività dei cittadini-contribuenti dei costi della <em abp="2231">mala gestio.</em></span></span><br abp="2232" /><br />
<span abp="2233">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span abp="2234">Sarebbe interessante fare una ricognizione (magari devolvibile alle sezioni di controllo della Corte dei conti, valendosi degli organi di controllo interno e <em abp="2235">audit</em> delle società partecipate e degli organi ispettivi degli enti pubblici partecipanti) delle azioni civili ad oggi intraprese da soci pubblici avverso cattivi amministratori innanzi all’a.g.o.: auspicando di non essere “funesti profeti”, netta si ha l’impressione che il numero di tali azioni sia vicina allo zero (nei repertori di giurisprudenza, anche telematici, non si rinvengono precedenti in società a partecipazione pubblica !). Ed allora le ragioni di tale buco giurisprudenziale non possono che essere due: o gli amministratori delle società partecipate in Italia sono tutti degli etici, onesti e competenti gestori, oppure le azioni sociali non vengono attivate. </span></span><br abp="2236" /><br />
<span abp="2237"><span abp="2238">La scelta legislativa ad oggi effettuata dall’art.12 della bozza di testo unico del 2016 volta a devolvere ai soci l’azione risarcitoria avverso amministratori innanzi all’a.g.o., con residuale giurisdizione contabile in caso di “<em abp="2239">danno erariale”</em>, inteso “<em abp="2240">esclusivamente”</em> come <em abp="2241">“il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione</em>” è, a nostro avviso, un minimale e modesto “contentino” alla Corte dei Conti, che si traduce in un classico bizantinismo normativo per attenuare e “annacquare” la strada maestra della esclusiva ed incisiva azione contabile, con conseguente accollo sui bilanci pubblici, e dunque sulla collettività dei cittadini, delle inerzie nel perseguire, da parte del giudice ordinario (che, necessita di una citazione attorea, ovvero dei soci, non potendo officiosamente aprire un fascicolo, a differenza della Procura contabile) i fatti dannosi posti in essere da amministratori societari.</span></span><br abp="2242" /><br />
<span abp="2243"><span abp="2244">La bozza di norma conferma dunque il classico riparto delineato dalla Cassazione:</span><span abp="2245"> 1) la&nbsp;<em abp="2246">mala gestio</em>&nbsp;societaria che produce un danno diretto (privatistico) al patrimonio della società spetta alla cognizione dell’a.g.o., mentre il pregiudizio indiretto alla partecipazione pubblica spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; 2) l’omesso esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio pubblico si pone quale fattore causale che “trasforma” il danno indiretto alla partecipazione pubblicistica in un danno diretto&nbsp;di pregiudizio all’erario<a abp="2247" href="#_ftn91" name="_ftnref91" title=""><span abp="2248"><span abp="2249"><span abp="2250"><span abp="2251">[91]</span></span></span></span></a>.</span></span><br abp="2252" /><br />
<span abp="2253"><span abp="2254">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il seguito di questa vicenda normativa, ove non verrà modificata nel senso da noi auspicato, ci sembra scontato: la Procura contabile, sulla scorta di generosi tentativi interpretativi dell’art.12 del testo unico in chiave estensiva, tenterà di “squarciare l’impunità dello schermo societario”, allargando (come già ad oggi vittoriosamente fatto) la propria sfera d’azione a società <em abp="2255">in house</em> e concessionarie di pubblici servizi, ipotizzerà una vasta serie di danni, patrimoniali e non patrimoniali (compreso quello all’immagine, nei liti dell’improvvido lodo Bernardo), arrecati direttamente al socio pubblico di propria competenza, proporrà coraggiose azioni surrogatorie in caso&nbsp; di inerzie dei soci etc. etc., mentre abili ed autorevoli difensori (sovente accademici di rango) di amministratori indagati da detta Procura solleveranno decine di conflitti di giurisdizione innanzi alla Cassazione, con un indotto di lavoro per giudici (e relative cancellerie), avvocati (e relativi studi), CTU (per stime di danni arrecati da amministratori), esponenti della dottrina (che avranno tanto da scrivere e da annotare), corsi e convegni (incentrati sul tema delle partcipate</span><a abp="2256" href="#_ftn92" name="_ftnref92" title=""><span abp="2257"><span abp="2258"><span abp="2259">[92]</span></span></span></a><span abp="2260">), così instaurando un “virtuoso” flusso economico che, se da un lato farà circolare denaro e creerà lavoro per operatori giudiziari e forensi, porterà a modestissimi recuperi erariali in quanto l’allungamento dei tempi dei giudizi è la miglior garanzia per l’impunità, sia in sede civile che giuscontabile (come del resto nel campo penale).</span></span><br abp="2261" /><br />
<span abp="2262"><span abp="2263">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tutto questo sarebbe stato evitabile con una norma più semplice, lineare e diretta. Ma ciò non è avvenuto.</span></span><br abp="2264" /><br />
<span abp="2265"><span abp="2266">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dovendo, dunque, nel prossimo futuro le Procure contabili lavorare sulla base dell’attuale testo dell’art.12 (se non verrà modificato all’esito dell’<em abp="2267">iter</em> attualmente in corso presso Conferenza unificata e Commissioni parlamentari competenti), può evidenziarsi che l</span><span abp="2268">’affermazione circa la natura ricognitiva della imminente novella del testo unico (che fotograferebbe l’attuale assetto delineato dalle sezioni unite della Cassazione) tuttavia potrebbe non essere così scontata. Si è infatti già aperto un dibattito interpretativo (allo stato informale tra studiosi) sulla portata moderatamente innovativa di tale norma, che, secondo alcuni commentatori:</span></span></div>
<ol abp="2269">
<li abp="2270" style="text-align: justify;"><span abp="2271">consentirebbe alla Procura contabile di convenire amministratori di ogni società partecipata anche con quote minoritarie pubbliche e non solo di società<em abp="2272"> in house</em> (a totale partecipazione pubblica, controllo analogo e attività prevalente per l’ente proprietario: v. sopra) o concessionarie di pubblici servizi; tuttavia, nella attuale formulazione, anche le società <em abp="2273">in house </em>dovrebbero sottostare alla regola generale, che impone la prova, da parte della Procura, di un danno all’ente socio;</span></li>
<li abp="2274" style="text-align: justify;"><span abp="2275">consentirebbe alla Procura contabile un più ampio ventaglio di intervento, potendo convenire sia gli amministratori delle società per danni arrecati al patrimonio dell’ente pubblico socio (e non direttamente alla società, come già escluso dalla Cassazione), evenienza che forse sottrarrebbe al pericoloso vaglio della Cassazione la cognizione in materia, sia, in via parallela (o, forse, successiva), nei confronti del socio pubblico inerte che non avesse tempestivamente attivato l’<em abp="2276">actio pro socio </em>ex 2395 c.c., facendola prescrivere (salvo ipotizzare una azione surrogatoria della Procura prima della prescrizione<a abp="2277" href="#_ftn93" name="_ftnref93" title=""><span abp="2278"><span abp="2279"><span abp="2280">[93]</span></span></span></a>), così originando un danno erariale da condotta omissiva</span><em abp="2281"><span abp="2282"> (“pregiudicando il valore della partecipazione</span></em><span abp="2283">” recita la bozza di art.12)</span><span abp="2284">, recuperabile dalla Procura contabile con propria azione contro il socio. Tale ultima azione avrebbe, quale più differito <em abp="2285">dies a quo</em> prescrizionale, la conoscenza (sovente assai tardiva in quanto comprensibilmente occultata o comunque non comunicata alla Procura contabile da “timidi” organi interni o di controllo) di tale maturata prescrizione civilistica-societaria per inerzia del socio pubblico;</span></li>
<li abp="2286" style="text-align: justify;"><span abp="2287">la scomparsa dalla norma<em abp="2288"> in itinere</em> dell’iniziale avverbio “direttamente” (“</span><em abp="2289"><span abp="2290">danno, patrimoniale o non patrimoniale, </span></em><span abp="2291">direttamente<em abp="2292"> subìto dagli enti partecipanti”</em>) &nbsp;consentirebbe una più agevole prova, da parte della Procura, del danno arrecato all’ente partecipante. Difatti, se è evidente che un danno alle casse della società partecipata ha sempre ricadute sul bilancio dell’ente partecipante (con bilancio consolidato), la dimostrazione di un danno “direttamente” arrecato al socio è più complesso, stanti i molteplici e complessi rapporti finanziari tra società e soci;</span></li>
<li abp="2293" style="text-align: justify;"><span abp="2294">da ultimo, sulla scorta dei chiari indirizzi della Cassazione con le note decisioni </span><span abp="2295">19 dicembre 2009 n. 26806 e 15 gennaio 2010 n. 519</span><span abp="2296">, dovrebbe restare devoluto alla giurisdizione contabile il</span><span abp="2297"> <em abp="2298">danno all&#8217;immagine<a abp="2299" href="#_ftn94" name="_ftnref94" title=""><span abp="2300"><strong abp="2301"><span abp="2302"><span abp="2303">[94]</span></span></strong></span></a></em> direttamente prodotto all&#8217;ente pubblico-socio che derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata<a abp="2304" href="#_ftn95" name="_ftnref95" title=""><span abp="2305"><span abp="2306"><span abp="2307">[95]</span></span></span></a></span><span abp="2308">.</span></li>
</ol>
<p abp="2309" style="text-align: justify;"><span abp="2310">Alla giurisprudenza e agli interpreti il compito di far chiarezza sulla portata applicativa della imminente novella normativa, ma resta, come detto, sincera amarezza per la opportunità persa dal Governo per un serio ed etico intervento volto a preservare, con una più lineare e coerente attribuzione della materia alla giurisdizione contabile (al limite in parallelo con quella civilistica del socio), la regola che “<em abp="2311">chi sbaglia paga”</em>, principio che la Corte dei conti avrebbe ben saputo preservare con la sua generalizzata e tempestiva azione obbligatoria e officiosa.</span><br abp="2312" /><br />
<span abp="2313">Né questo auspicabile spostamento dell’asse del riparto di giurisdizione dall’a.g.o. alla Corte dei conti sembra conseguibile attraverso il decreto legislativo attuativo dell’art.20 della legge delega Madia 7&nbsp; agosto 2015 n.124, denominato <em abp="2314">Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti</em>, che, al comma 2 lettera c), prevede l&#8217;adozione, con decreto delegato, di&nbsp;<strong abp="2315"><span abp="2316">“</span></strong><em abp="2317"><span abp="2318">disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni</span></em><span abp="2319">”, in quanto il relativo decreto delegato ben difficilmente potrebbe porsi in contrasto con il suddetto art.12 del testo unico sulle partecipate, norma che ha di fatto, ancora una volta, garantito l’impunità degli amministratori societari incapaci o delinquenti.</span></span><br abp="2320" /><br />
<span abp="2321"><span abp="2322">Unica strada perseguibile per impedire tale stasi nel promuovere azioni sociali in sede civile sarà un sistematico e capillare riscontro da parte di tutte le Procure regionali della Corti sulle inerzie di soci pubblici a fronte dei tanti fatti di <em abp="2323">mala gestio</em> che la realtà giudiziaria evidenzia. In tal senso, un basilare ausilio per le Procure potranno darlo gli uffici ispettivi interni degli enti soci e le sezioni regionali di controllo della Corte stessa.</span></span><br abp="2324" /><br />
&nbsp;<br abp="2325" /><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br abp="2327" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2328">
<div abp="2329" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="2331" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="2332" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="2333" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span abp="2334"><span abp="2335"><span abp="2336"><span abp="2337">[1]</span></span></span></span></a><span abp="2338"><span abp="2339"> Il testo è ad esempio rinvenibile nel sito <em abp="2340">www.lexitalia.it/a/2016/70727.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2341" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2342" id="ftn2" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2343" /><br />
<span abp="2344"><span abp="2345"><span abp="2346"><span abp="2347">[2]</span></span></span><span abp="2348"><span abp="2349"> L’affermazione circa la natura ricognitiva della imminente novella tuttavia non è così scontata. Si è infatti già aperto un dibattito interpretativo (allo stato informale tra studiosi) sulla portata forse moderatamente innovativa di tale norma, a cui si farà cenno nel successivo paragrafo 7.</span></span></span><br abp="2350" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2352" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2353" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="2354" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span abp="2355"><span abp="2356"><span abp="2357"><span abp="2358">[3]</span></span></span></span></a><span abp="2359"><span abp="2360"> Tale avverbio “<em abp="2361">direttamente</em>” è stato successivamente espunto nel testo “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato per l’invio alle Commissioni parlamentari.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2362" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2363" id="ftn4" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2364" /><br />
<span abp="2365"><span abp="2366"><span abp="2367"><span abp="2368">[4]</span></span></span> <span abp="2369">Sul tema generale delle società partecipate o controllate, senza pretesa di esaustività, v. PANI, SANNA, <em abp="2370">Il controllo analogo: dalla&nbsp;</em></span></span><em abp="2371"><span abp="2372">direttiva 2014/24/UE del</span></em> <em abp="2373"><span abp="2374">26 febbraio 2014</span></em><em abp="2375"><span abp="2376"><span abp="2377">&nbsp;al&nbsp;</span></span></em><em abp="2378"><span abp="2379">testo unico sulle società partecipate</span></em><span abp="2380"><em abp="2381"><span abp="2382">, </span></em><span abp="2383">in&nbsp;&nbsp;</span></span><em abp="2384"><span abp="2385">www.lexitalia.it</span></em><span abp="2386"><span abp="2387">, 2016, f.2; GAROFOLI-FERRARI, <em abp="2388">Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, 2015, 157 segg.; NICO, <em abp="2389">Le società partecipate dagli enti locali dopo la legge di stabilità 2015</em>, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015; CINTIOLI, <em abp="2390">Società in mano pubblica, interesse sociale e nuove qualificazioni della giurisprudenza, </em>in <a abp="2391" href="http://www.giustamm.it">www.giustamm.it</a></span></span><span abp="2392"><span abp="2393">, 19 marzo 2014; SIGISMONDI,<em abp="2394"> Le società pubbliche verso un sistema coerente? Il contributo del giudice amministrativo, </em>in<em abp="2395"> Giorn. dir. amm.,</em> 2013, 52 segg.; GOISIS, <em abp="2396">Il problema della natura e della lucratività delle società in mano pubblica alla luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed europeo, </em>in<em abp="2397"> Dir. ec</em>., 2013, 41 segg.; FIMMANÒ, <em abp="2398">La giurisdizione sulle &#8220;società pubbliche&#8221;, </em>in<em abp="2399"> Società,</em> 2013, 974 segg.; CHIEPPA, GIOVAGNOLI, <em abp="2400">Manuale di diritto amministrativo,</em> Milano, 2011, 215 segg.; AA.VV., <em abp="2401">Le società partecipate dagli enti locali</em>, edizione 2011, Unioncamere, 2011, in </span></span><em abp="2402"><span abp="2403"><span abp="2404"><a abp="2405" href="http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/EELLvolume1.pdf">http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/EELLvolume1.pdf</a></span></span></em><span abp="2406"><span abp="2407">; GOISIS<em abp="2408">, La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione&#8221;, </em>in <em abp="2409">Dir. proc. amm.,</em> 2011, 1351 segg.; GRÜNER, <em abp="2410">Enti pubblici a struttura di S.p.A.: contributo allo studio delle società &#8220;legali&#8221; in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; ROSSI, voce <em abp="2411">Società con partecipazione pubblica, </em>in<em abp="2412"> Enc.giur.Treccani, </em>2008; PIZZA, <em abp="2413">Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativ</em>i, Milano, 2007; GOISIS, <em abp="2414">Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche,</em> Milano, 2004; GAROFOLI, <em abp="2415">Privatizzazioni degli enti pubblici dell’economia</em>. <em abp="2416">Profili giuridici</em>, Milano, 1998; CIRENEI, <em abp="2417">Le società a partecipazione pubblica, </em>in<em abp="2418"> Trattato delle società per azioni</em>, diretto da COLOMBO e PORTALE., vol VIII, Torino, 1992, 3 segg., 103 segg.; indefettibile è poi il richiamo al basilare GUARINO, <em abp="2419">Enti pubblici strumentali, sistema delle partecipazioni statali, enti regionali, </em>ora in<em abp="2420"> Scritti di diritto pubblico dell’economia</em>, I, Milano, 1962, 31 segg.</span></span><br abp="2421" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2423" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2424" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="2425" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span abp="2426"><span abp="2427"><span abp="2428"><span abp="2429">[5]</span></span></span></span></a><span abp="2430"><span abp="2431"> Tale Rapporto (in </span></span><em abp="2432"><span abp="2433"><span abp="2434"><a abp="2435" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf">http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/</a></span></span></em><span abp="2436"><em abp="2437"><span abp="2438"><a abp="2439" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf">patrimonio_pa/DT_Rapporto_Partecipazioni_-_Anno_2011.pdf</a></span></em><span abp="2440">)&nbsp; ha inoltre rilevato che per l’anno 2009 sono state comunicate 29.225 partecipazioni (di cui 26.312 dirette e 2.913 indirette) relative a 6.470 società. Per l’anno 2010 sono state rilevate 27.802 partecipazioni (di cui 23.574 dirette e 4.228 indirette) e 6.970 società. Per l’anno 2011 le Amministrazioni hanno dichiarato 30.133 partecipazioni (24.593 dirette e 5.540 indirette) riconducibili a 7.340 società partecipate.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2441" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2442" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="2443" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span abp="2444"><span abp="2445"><span abp="2446"><span abp="2447">[6]</span></span></span></span></a><span abp="2448"><span abp="2449"> In </span></span><em abp="2450"><span abp="2451"><span abp="2452">http:/&#8203;/&#8203;www.dt.tesoro.it/&#8203;export/&#8203;sites/&#8203;sitodt/&#8203;modules/&#8203;documenti_it/&#8203;programmi_cartolarizzazione/&#8203;patrimo&#8203;nio&#8203;_pa/Rapporto&#8203;_&#8203;Partecipazioni_&#8203;DatiAnno2012.pdf</span></span></em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="2453" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2454" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="2455" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span abp="2456"><span abp="2457"><span abp="2458"><span abp="2459">[7]</span></span></span></span></a><span abp="2460"><span abp="2461"> Chiarisce tale comunicato Istat (in <em abp="2462">http://www.istat.it/it/archivio/societ%C3%A0+partecipate) </em>che la quota di partecipazione pubblica considerata è qualsiasi quota maggiore di 0 e fino al 100% del capitale delle unità partecipate. Il 25,6% delle unità analizzate è partecipato al 100% da soggetti pubblici, il 29,1% delle unità è partecipato per una quota compresa tra il 50% e il 99,9%. Il 27,1% per una quota inferiore al 20%. Il 68,7% delle unità (7.574) è partecipato da un solo soggetto pubblico. Gli addetti corrispondenti a tali unità sono 738.713, pari al 75,5% del totale. Tra le unità a partecipazione pubblica in Italia, le imprese attive sono 7.685. Esse impiegano 951.249 addetti, ovvero il 97,3% degli addetti di tutte le partecipate. Il 41,1% delle imprese è organizzato nella forma giuridica di società a responsabilità limitata ma il loro peso in termini di addetti è solo dell&#8217;8%. La dimensione media delle imprese partecipate è di 124 addetti per impresa. La forma giuridica con la dimensione media maggiore (307 addetti per impresa), è la società per azioni, scelta dal 33% delle imprese partecipate, che ha un peso in termini di addetti dell&#8217;81,9% sul totale delle imprese partecipate.</span></span><br abp="2463" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2465" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2466" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="2467" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span abp="2468"><span abp="2469"><span abp="2470"><span abp="2471">[8]</span></span></span></span></a><span abp="2472"><span abp="2473"> In </span></span><em abp="2474"><span abp="2475"><span abp="2476"><a abp="2477" href="http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Programma_partecipate_locali_master_copy.pdf">http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Programma_partecipate_locali_master_copy.pdf</a></span></span></em><br abp="2478" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2480" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2481" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="2482" href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><span abp="2483"><span abp="2484"><span abp="2485">[9]</span></span></span></a><span abp="2486"> <span abp="2487">In&nbsp;&nbsp; </span></span><em abp="2488"><span abp="2489"><span abp="2490">http:/&#8203;/&#8203;www.corteconti.it/&#8203;export/&#8203;sites/&#8203;portalecdc/&#8203;_documenti/&#8203;controllo/&#8203;sez_autonomie/&#8203;2014/&#8203;delibera_15_&#8203;2014.pd</span></span></em><em abp="2491"><span abp="2492"><span abp="2493">f.</span></span></em></div>
<p>&nbsp;<br abp="2494" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2495" id="ftn10" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2496" /><br />
<span abp="2497"><span abp="2498"><span abp="2499"><span abp="2500">[10]</span></span></span><span abp="2501"> <em abp="2502">Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati</em>. (15A01759)&nbsp;<span abp="2503">(GU Serie Generale n.57 del 10-3-2015).</span></span></span><br abp="2504" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2506" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2507" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="2508" href="#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span abp="2509"><span abp="2510"><span abp="2511">[11]</span></span></span></a><span abp="2512"> <span abp="2513">I dati sono rimarcati da TROVATI, <em abp="2514">Partecipate, via 15mila posti nei cda</em>, in <em abp="2515">Il Sole24ore</em>, 15 febbraio 2016, n.45, 5.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2516" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2517" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="2518" href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><span abp="2519"><span abp="2520"><span abp="2521"><span abp="2522">[12]</span></span></span></span></a><span abp="2523"><span abp="2524"> Sul noto acquisto del pacchetto azionario dell’autostrada Milano-Serravalle a prezzo asseritamente incongruo, cfr. C.conti, sez.Lombardia, 16 aprile 2015 n.56, in <em abp="2525">Riv.C.conti</em>, 2015, f.1-2, 258.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2526" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2527" id="ftn13" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="2528" /><br />
<span abp="2529"><span abp="2530"><span abp="2531"><span abp="2532">[13]</span></span></span><span abp="2533"> Sulla legge anticorruzione Ttra i tanti scritti in materia v. DEL VECCHIO-SEVERINO (a cura di), <em abp="2534">Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale</em>, Padova, 2014; MATTARELLA, PELISSERO, (a cura di), <em abp="2535">La legge anticorruzione</em>,Torino, 2012; CONZ, LEVITA, <em abp="2536">La legge anticorruzione</em>, Roma, 2012; FERRARO GAMBACURTA, <em abp="2537">Anticorruzione. Commento alla riforma, </em>Sant’Arcangelo di Romagna, 2013.</span></span><br abp="2538" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2540" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2541" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="2542" href="#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><span abp="2543"><span abp="2544"><span abp="2545">[14]</span></span></span></a><span abp="2546"> <span abp="2547">Per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che nel 2011 abbiano conteggiato un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90% del totale, l’articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012 (come modificato dall’articolo 16 del d.l. 90/2014) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non possa superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Il comma 5, poi, estende l’applicazione di questo tetto alle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta. In precedenza, l’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva introdotto il limite in forza del quale nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 82 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2548" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2549" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="2550" href="#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><span abp="2551"><span abp="2552"><span abp="2553"><span abp="2554">[15]</span></span></span></span></a><span abp="2555"><span abp="2556"> La</span> <span abp="2557">recente Determinazione ANAC n. 8 del 17/23 giugno 2015 <em abp="2558">«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>». Ma già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.</span></span><br abp="2559" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2561" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2562" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="2563" href="#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><span abp="2564"><span abp="2565"><span abp="2566"><span abp="2567">[16]</span></span></span></span></a><span abp="2568"><span abp="2569"> Per una recente fattispecie di condanna di amministratori per assunzioni da parte di amministratori di società in house di personale contro le direttive di divieto assoluto dell’ente locale socio v. C.conti, sez.giur.Sicilia, 1 settembre 2015 n.778.</span></span><br abp="2570" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2572" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2573" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="2574" href="#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><span abp="2575"><span abp="2576"><span abp="2577"><span abp="2578">[17]</span></span></span></span></a><span abp="2579"><span abp="2580"> Per una vasta e compita rassegna dei conflitti di giurisdizione tra le varie magistratura, si rinvia al poderoso studio in due volumi di CARINGELLA, DE NICTOLIS, GAROFOLI, POLI, <em abp="2581">Il riparto di giurisdizione</em>, in CARINGELLA-GAROFOLI, <em abp="2582">Trattato di Giustizia amministrativa</em>, Milano, 2005.</span></span><br abp="2583" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2585" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2586" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="2587" href="#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><span abp="2588"><span abp="2589"><span abp="2590"><span abp="2591">[18]</span></span></span></span></a><span abp="2592"><span abp="2593">&nbsp; Per una ampia rassegna, si rinvia allo studio citato nella precedente nota</span>.</span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2594" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2595" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="2596" href="#_ftnref19" name="_ftn19" title=""><span abp="2597"><span abp="2598"><span abp="2599"><span abp="2600">[19]</span></span></span></span></a><span abp="2601"><span abp="2602"> Si potrebbero ad esempio monitorare tutti gli sviluppi delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione che in materia di società pubbliche abbiano statuito la giurisdizione ordinaria a scapito di quella contabile: le Procure contabili, private di giurisdizione, potrebbero ben avviare istruttorie tese a verificare la successiva avvenuta attivazione di azioni risarcitorie in sede civile da parte dei soci pubblici delle società danneggiate e, in caso di inerzia, citare in giudizio gli inerti dirigenti degli enti-soci. </span></span><br abp="2603" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2605" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2606" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="2607" href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><span abp="2608"><span abp="2609"><span abp="2610"><span abp="2611">[20]</span></span></span></span></a><span abp="2612"><span abp="2613"> Sul noto caso Lusi-Margherita (utilizzo a fini privati di fondi destinati a partiti) si veda la nota Cass., sez.un., </span><span abp="2614">18 maggio 2015, n. 10094, in <em abp="2615">Ced Cassazione</em>, che devolve, purtroppo, all’a.g.o. la materia.</span></span><br abp="2616" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2618" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2619" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="2620" href="#_ftnref21" name="_ftn21" title=""><span abp="2621"><span abp="2622"><span abp="2623"><span abp="2624">[21]</span></span></span></span></a><span abp="2625"><span abp="2626"> Per una ricostruzione sistematica del danno erariale per spese non istituzionali degli appartenenti ai Gruppi regionali, si veda, tra le tante, la accurata sentenza C.conti, sez.,giur.Lombardia, 28 luglio 2014 n.163, in <a abp="2627" href="http://www.lexitalia.it">www.lexitalia.it</a></span></span><span abp="2628"><span abp="2629">, n.7-8, 2014.</span></span><br abp="2630" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2632" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2633" id="ftn22" style="text-align: justify;"><a abp="2634" href="#_ftnref22" name="_ftn22" title=""><span abp="2635"><span abp="2636"><span abp="2637"><span abp="2638">[22]</span></span></span></span></a><span abp="2639"><span abp="2640"> S</span><span abp="2641">enza pretesa di esaustività, tra i più recenti contributi sistematici sulla responsabilità amministrativo-contabile e sulla giurisdizione della Corte dei Conti si segnalano: TENORE (a cura di), <em abp="2642">La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, III ed., Milano, 2013; <span abp="2643">Tenore</span>, <span abp="2644">Palamara</span>, <span abp="2645">Marzocchi</span></span> <span abp="2646">Buratti</span><span abp="2647">, <em abp="2648">Le cinque responsabilità del pubblico dipendente,</em> Milano, II ed., 2013; <span abp="2649">Corpaci</span>, <em abp="2650">Ambito e funzioni della responsabilità amministrativa e della relativa giurisdizione,</em> relazione scritta nel Convegno di studi giuridici in occasione del <em abp="2651">150° anniversario della istituzione della Corte dei Conti, </em>tenutosi a Roma presso l&#8217;aula delle sezioni riunite della Corte dei Conti l&#8217;11 dicembre 2012; <span abp="2652">Altieri</span>, <em abp="2653">La responsabilità amministrativa per danno erariale,</em> Milano, 2012; <span abp="2654">Garri</span> (a cura di), <em abp="2655">La Corte dei conti, controllo e giurisdizione, contabilità pubblica</em>, Milano, 2012; <span abp="2656">Della Ventura</span>, <em abp="2657">I giudizi di responsabilità</em>, in <em abp="2658">Formulario del processo contabile</em>, Milano, 2012, 135 segg.; <span abp="2659">Santoro</span>, <em abp="2660">Manuale di contabilità e finanza pubblica</em>, Maggioli, 2012; <span abp="2661">Santoro</span>, <em abp="2662">L&#8217;illecito contabile e la responsabilità amministrativa</em>, Maggioli, 2011; <span abp="2663">Mercati</span>, <em abp="2664">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile quindi anni dopo la regionalizzazione: problemi attuali e prospettive future, </em>in<em abp="2665"> Riv.C. conti</em>, 2011, IV, 488; <span abp="2666">Palmieri</span>, <span abp="2667">Sfrecola</span>, <span abp="2668">Zerman</span>, <em abp="2669">La responsabilità della p.a. e del pubblico dipendente,</em> 2009; <span abp="2670">Castiglione-Pizzoferrato</span>, <em abp="2671">Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009; <span abp="2672">Tigano</span>, <em abp="2673">Corte dei conti e attività amministrativa</em>, Torino, 2008; Novelli, <span abp="2674">Venturini</span>, <em abp="2675">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle p.a. ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008; <span abp="2676">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="2677">I giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007; <span abp="2678">Chiappiniello</span>, <em abp="2679">La responsabilità amministrativa nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti</em>, Roma, 2007; <span abp="2680">Pisana</span>, <em abp="2681">La responsabilità amministrativa illustrata con la giurisprudenza più recente</em>, Torino, 2007; AA.VV., <em abp="2682">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, Milano, 2006; <span abp="2683">Santoro</span>, <em abp="2684">L&#8217;illecito contabile</em>, Sant&#8217;Arcangelo di Romagna, 2006; <span abp="2685">Atelli, Briguori, Grasso, Laino</span>, <em abp="2686">Le responsabilità per danno erariale</em>, Milano, 2006; <span abp="2687">Zingale</span>, <em abp="2688">La responsabilità amministrativa e contabile</em>, in Garofoli-Liberati (a cura di), <em abp="2689">La responsabilità della p.a. e dei suoi dipendenti</em>, Milano, 2005, tomo I, 219 segg.; A<span abp="2690">telli</span> (a cura di), <em abp="2691">Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme</em>, Napoli, 2005; <span abp="2692">Bax</span>, <em abp="2693">La corte dei conti &#8211; Le funzioni giurisdizionali e di controllo</em>, Napoli, 2004; <span abp="2694">Cortese</span>, <em abp="2695">La responsabilità per danno all&#8217;immagine della p.a.,</em> Padova, 2004; <span abp="2696">Cimini</span>, <em abp="2697">La responsabilità amministrativa e contabile. Introduzione al tema ad un decennio dalla riforma</em>, Milano, 2003; <span abp="2698">Mirabella</span>, <em abp="2699">Le responsabilità nella pubblica amministrazione e la giurisdizione contabile</em>, Milano, 2003.</span></span><br abp="2700" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2702" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2703" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="2704" href="#_ftnref23" name="_ftn23" title=""><span abp="2705"><span abp="2706"><span abp="2707">[23]</span></span></span></a><span abp="2708"> <span abp="2709">La frase tra virgolette è di <span abp="2710">Pasqualucci</span>, <em abp="2711">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="2712">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 17. Sul pregresso indirizzo ostativo v. la sintesi di <span abp="2713">Pisana</span>, <em abp="2714">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 65 segg. &nbsp;Per una ampia trattazione del tema, v. TENORE (a cura di), <em abp="2715">La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, III ed., Milano, 2013, 65 seg. e 79 segg.</span></span><br abp="2716" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2718" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2719" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="2720" href="#_ftnref24" name="_ftn24" title=""><span abp="2721"><span abp="2722"><span abp="2723">[24]</span></span></span></a><span abp="2724"> <span abp="2725">Sulla giurisdizione dell&#8217;a.g.o. su danni cagionati da amministratori di enti pubblici economici nell&#8217;esercizio di attività di impresa e della Corte dei Conti per danni cagionati nell&#8217;esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica, cfr.,&nbsp; Cass., sez. un., 17 luglio 2001, n. 9649, in <em abp="2726">Riv. C. conti</em>, 2001, n. 5, 237; id., sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1243, in <em abp="2727">Giust. civ. masegg.</em>, 2000, 2481; id., sez. un., 21 novembre 2000, n. 1193, in <em abp="2728">Fin. loc.</em>, 2001, 892; id., sez. un., 12 giugno 1999, n. 334, in <em abp="2729">Giust. civ. masegg.</em>, 1999, 1344 e in <em abp="2730">Dir. maritt.</em>, 2000, 1361; id., sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9780, in <em abp="2731">Guida al diritto</em>, 1999, n. 3, 55, con nota di <span abp="2732">Chiappinelli</span>, relativa alla vicenda Enimont; id., sez. un., 20 ottobre 1993, n. 10381, in <em abp="2733">Giust. civ. masegg.</em>, 1993, 1490; id., sez. un., 18 ottobre 1991 n. 11037, in<em abp="2734"> Giust. civ.</em>, 1992, I, 1847; id., sez. un., 22 maggio 1991 n. 5792, in <em abp="2735">Giust. civ.</em>, 1991, I, 1987.</span> </span><br abp="2736" /><br />
<span abp="2737"><span abp="2738">In dottrina <span abp="2739">Giampaolino</span>, <em abp="2740">Sull&#8217;ambito della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2741">Giust. civ.</em>, 1982, I, 2394; <span abp="2742">Pollice</span>, <em abp="2743">Sull&#8217;estensione della giurisdizione della Corte dei conti ai giudizi per danno erariale a carico di amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2744">Fin. loc.</em>, 1983, 1003 segg.; <span abp="2745">Voci</span>, <em abp="2746">La giurisprudenza sulla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2747">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1986, 1106 segg.; <span abp="2748">Andreani</span>, <em abp="2749">Saggio sulla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli enti pubblici economici</em>, in <em abp="2750">Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1989, 16 segg.; <span abp="2751">Pinotti</span>, <em abp="2752">Il sindacato giurisdizionale sulla gestione delle pubbliche risorse: ipotesi per una più efficace tutela</em>, in <em abp="2753">Cons. Stato</em>, 1993, II, 1617; <span abp="2754">Ristuccia</span>, <em abp="2755">La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori degli enti pubblici economici: un vecchio problema dinanzi a nuovi scenari</em>, in <em abp="2756">Riv. C. conti</em>, 1995, f. 1, 406 segg.; <span abp="2757">Scoca</span>, <em abp="2758">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 58 segg.; <span abp="2759">Pilato</span>, <em abp="2760">La responsabilità amministrativa</em> cit., 116 segg.; <span abp="2761">Perin</span>, <em abp="2762">Alcune riflessioni sulla giurisdizione contabile per i danni patiti dagli enti pubblici economici</em> (nota a C. conti, sez. Lazio, 5 giugno 2003, n. 1033), in <em abp="2763">www.lexitalia.it</em>, 2003, luglio-agosto; <span abp="2764">Garri</span>, <em abp="2765">Responsabilità di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici</em>, in <em abp="2766">Enti pubblici</em>, 2003, n. 3, 142; <span abp="2767">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="2768">I giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007, 90; NOVELLI, <span abp="2769">Venturini</span>, <em abp="2770">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 42. In particolare v. <span abp="2771">Garri</span>, <em abp="2772">I giudizi</em>, cit., 42 segg., con ampi richiami giurisprudenziali che riconoscono invece la giurisdizione della Corte dei conti a fronte di atti espressione di poteri autoritativi di auto- organizzazione o di attività pubbliche poste in essere in sostituzione dello Stato o di enti pubblici non economici.</span> </span><br abp="2773" /><br />
<span abp="2774"><span abp="2775">Il problema restava quella volto alla individuazione del <em abp="2776">discrimen</em> tra «&#8201;attività di impresa&#8201;» e «&#8201;poteri organizzativi di natura pubblicistica&#8201;»: ad esempio, secondo Cass., sez. un., 29 novembre 1999, n. 829 (in <em abp="2777">Foro it.</em>, 2000, I, 3261), spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla responsabilità degli amministratori di un ente pubblico economico (l&#8217;Amat, Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo) per il preteso danno da essi arrecato all&#8217;ente nell&#8217;esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica tradottisi nell&#8217;aver conferito stabilmente ad un gruppo di professionisti incarichi di consulenza legale non destinati ad esaurirsi in relazione a specifiche situazioni, con ciò avendo operato un sostanziale intervento sull&#8217;organizzazione dell&#8217;azienda, al di fuori di ogni previsione di legge o di statuto.</span></span><br abp="2778" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2780" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2781" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="2782" href="#_ftnref25" name="_ftn25" title=""><span abp="2783"><span abp="2784"><span abp="2785">[25]</span></span></span></a><span abp="2786"> <span abp="2787">A carico degli amministratori o funzionari di enti di gestione delle partecipazioni statali (nella specie, Iri), come in genere di enti pubblici economici, la giurisdizione contabile della Corte dei conti veniva ritenuta sussistente con limitato riguardo agli atti esorbitanti dall&#8217;esercizio di attività imprenditoriale ed integranti espressione di poteri autoritativi di autorganizzazione, ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione di amministratori dello Stato o di enti pubblici non economici, perché, in caso contrario, non è configurabile un rapporto di servizio con lo Stato. Pertanto, deve essere esclusa tale giurisdizione, ed affermata quella del giudice ordinario, nella ipotesi di responsabilità risarcitoria di detti amministratori o funzionari per l&#8217;occultamento e l&#8217;illecita gestione di somme provenienti dalle attività d&#8217;impresa delle società partecipate (Cass., sez. un., 15 novembre 1989, n. 4860, in <em abp="2788">Foro it.</em>, 1989, I, 3402).</span> </span><br abp="2789" /><br />
<span abp="2790"><span abp="2791">Sulla casistica afferente alcune gravi condotte dannose poste in essere da amministratori di e.p.e. (ENI, FF.SS., Autostrade), si rinvia a <span abp="2792">Pilato</span>, <em abp="2793">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 126 segg.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="2794" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2795" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="2796" href="#_ftnref26" name="_ftn26" title=""><span abp="2797"><span abp="2798"><span abp="2799">[26]</span></span></span></a><span abp="2800"> <span abp="2801">Tra i casi emblematici di scarso utilizzo di azioni civili di danni innanzi all&#8217;a.g.o. in assenza di un&#8217;azione obbligatoria ed officiosa quale è quella della Corte dei conti, possiamo ricordare il noto art. 18, l. n. 349 del 1986 in materia di danno ambientale, oggi abrogato dall&#8217;art. 318, co. 1, lett. <em abp="2802">a</em>), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Eloquente è anche lo scarso ricorso ad azioni risarcitorie nei confronti di amministratori e dipendenti comunali quando, sino al 1990, la giurisdizione in materia era devoluta all&#8217;a.g.o. e non all&#8217;organo giuscontabile.</span></span><br abp="2803" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2805" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2806" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="2807" href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><span abp="2808"><span abp="2809"><span abp="2810">[27]</span></span></span></a><span abp="2811"> <span abp="2812">Uno spunto in tal senso è rinvenibile in <span abp="2813">Garri</span>, <em abp="2814">La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica</em>, in <em abp="2815">INPDAP</em>, 1993, II, 240 e in <span abp="2816">Pilato</span>, <em abp="2817">La responsabilità amministrativa</em>, cit.,134.</span></span><br abp="2818" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2820" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2821" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="2822" href="#_ftnref28" name="_ftn28" title=""><span abp="2823"><span abp="2824"><span abp="2825">[28]</span></span></span></a><span abp="2826"> <span abp="2827">Per un ripensamento su tale tradizionale indirizzo, oltre agli scritti citati nella successiva nota &nbsp;con riferimento alla nozione di «&#8201;impresa pubblica&#8201;», cfr. <span abp="2828">Maddalena</span>, <em abp="2829">La responsabilità amministrativa degli amministratori degli enti pubblici economici e delle s.p.a. a prevalente capitale pubblico</em>, in <em abp="2830">Riv. amm. rep. it.</em>, 1996, f. 5, 445; <span abp="2831">Venturini</span>, <em abp="2832">Giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dipendenti delle amministrazioni, enti ed enti a prevalente partecipazione pubblica</em>, in <em abp="2833">Riv. C. conti</em>, 2001, 6, 294; <span abp="2834">Venturini</span>, <em abp="2835">La responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del dirigente e del personale delle istituzioni scolastiche</em>, in <span abp="2836">Tenore </span>(a cura di), <em abp="2837">La dirigenza scolastica</em>, Milano 2002, 370 segg.; <span abp="2838">Schiavello</span>, <em abp="2839">La nuova configurazione</em>, cit., 133, nt. 48. Qualche pungolo in tal senso è anche in <span abp="2840">Pasqualucci</span>, <em abp="2841">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="2842">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 19 e in <span abp="2843">Cimini</span>, <em abp="2844">La responsabilità</em>, cit., 25. Spunti per un superamento dell&#8217;indirizzo sostenuto dalla Corte di Cassazione si rinvengono in C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466, in <em abp="2845">Foro it.</em>, 1994, I, 325, nonché in C. conti, sez. contr. enti, 3 ottobre 1992 n. 29 e id., 18 giugno 1992 n. 23, entrambe <em abp="2846">ivi</em>, 1993, III, 283, anche se trattasi di decisioni concernenti la diversa tematica della permanenza del controllo contabile <em abp="2847">ex</em> l. 21 marzo 1958, n. 259 sulle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici. Proprio tali spunti sistematici, disattesi dalla citata Cass., sez. un., n. 9780 del 1998, che ha ribadito la giurisdizione dell&#8217;a.g.o. sul danno patito dall&#8217;ENI nel noto caso Enimont, sono stati invece valorizzati da Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667. </span><span abp="2848">Sulla giurisdizione contabile sulle s.p.a. a partecipazione pubblica assai utile è la lettura di C. conti, sez. Lombardia, 17 febbraio 2000, n. 296, in <em abp="2849">Foro amm.</em>, 2000, 1487; id., sez. Marche, 23 aprile 2002 n. 469, in <em abp="2850">Riv. C. conti</em>, 2002, f. 2, 213.</span></span><br abp="2851" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2853" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2854" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="2855" href="#_ftnref29" name="_ftn29" title=""><span abp="2856"><span abp="2857"><span abp="2858">[29]</span></span></span></a><span abp="2859"> <span abp="2860">Sulla nozione di organismo di diritto pubblico, oggi testualmente codificata nell&#8217;art. 3, co. 26, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), cfr., tra i tanti contributi, </span><span abp="2861">GAROFOLI-FERRARI, <em abp="2862">Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, 2015, 181 segg. con vasti richiami giurisprudenziali; </span><span abp="2863">Caringella</span><span abp="2864">, <em abp="2865">Corso di diritto amministrativo</em>, Milano, 2003, tomo I, 695 segg. e 733 segg.; <span abp="2866">Ielo-LoPilato</span>, <em abp="2867">Recenti sviluppi in materia di impresa pubblica</em>, in<em abp="2868"> Dir. e formaz</em>., 2003, f. 4, 605 segg.; <span abp="2869">Garofoli</span>, <em abp="2870">Organismo di diritto pubblico, criteri di identificazione e problemi di giurisdizione</em>, in <em abp="2871">Urb. e app.</em>, 1997, 960 segg. Si segnala che, a seguito della trasformazione di s.p.a. di enti pubblici economici sulla scorta della l. 29 gennaio 1992 n. 35 e della l. 8 agosto 1992 n. 359, sulla nozione di impresa pubblica si fronteggiano due indirizzi: secondo la Cassazione (sez. un., 6 maggio 1995, n. 4991, in <em abp="2872">Giur. it.</em>, 1996, I, 493, con nota di <span abp="2873">Cannada Bartoli </span>e in <em abp="2874">Riv. trim. appalti</em>, 1995, 319, con nota di <span abp="2875">Marchi</span>; id., sez. un., 27 marzo 1997, n. 2738, in <em abp="2876">Urb. e app.</em>, 1997, 1114, con nota di <span abp="2877">Mameli</span>; id., sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9780, in <em abp="2878">Riv. C. conti</em>, 1998, f. 5, 138 e in <em abp="2879">Danno e resp.</em>, 1999, 1133, con nota di <span abp="2880">Cacace</span>) tale trasformazione rende <em abp="2881">in toto</em> applicabili le regole privatistiche in materia societaria, non riscontrandosi più un soggetto pubblico ed assumendo l&#8217;interesse di cui è portatore l&#8217;azionista pubblico un mero rilievo extra-sociale (opzione per la c.d. privatizzazione formale); secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 20 maggio 1995, n. 498, in <em abp="2882">Riv. trim. appalti</em>, 1997, 99, con nota di <span abp="2883">Gattamelata</span> e <span abp="2884">Police</span>, in sintonia con C. cost., 28 dicembre 1993, n. 466 cit.) invece, fin quando non venga completata la cessione del capitale azionario della p.a., il nuovo soggetto, sebbene formalmente trasformato in s.p.a., continua ad essere impresa pubblica e ad essere sottoposto alle regole di diritto pubblico in considerazione delle finalità pubblicistiche perseguite e della titolarità di concessione di servizio pubblico (opzione per la c.d. privatizzazione sostanziale). Tale tesi è condivisa da Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2002 n. 4711 (in <em abp="2885">Riv. C. conti</em>, 2002, f. 5, 224 e in <em abp="2886">www.giustizia-amministrativa.it</em>), id., sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 (in <em abp="2887">Urb. e app.</em>, 2001, 632, con nota di <span abp="2888">Garofoli</span>) e da id., sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478 (in <em abp="2889">Foro it.</em>, 1999, III, 178, con nota di <span abp="2890">Garofoli</span>), che affermano la piena compatibilità tra fine societario lucrativo e conseguimento dello scopo pubblico e ritengono configurabile una struttura societaria con natura pubblicistica.</span> </span><br abp="2891" /><br />
<span abp="2892"><span abp="2893">Secondo la Corte di Giustizia della Comunità Europea (C-214/00-15 maggio 2003, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, in <em abp="2894">www.giurisprudenza.it</em>, con nota di <span abp="2895">Antonucci</span>, <em abp="2896">La definizione ampliata di organismo di diritto pubblico nell&#8217;unione europea</em>), al fine di poter qualificare un ente come organismo di diritto pubblico ai sensi dell&#8217;art. 1 lett. <em abp="2897">b</em>) delle direttive Cons. C.E.E. 14 giugno 1993, n. 92/50, 93/36 e 93/37, in materia di appalti pubblici, è necessario che concorra l&#8217;esistenza di un triplice gruppo di requisiti, e precisamente: <em abp="2898">a</em>) il possesso della personalità giuridica,<em abp="2899"> b</em>) lo svolgimento di attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri Enti pubblici od organismi di diritto pubblico, ovvero soggetta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi <span abp="2900">Enti</span>, <em abp="2901">c</em>) la sua istituzione per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; tale nozione deve essere interpretata estensivamente, dovendo essere ricompresi in tale contesto anche le società di diritto privato che soddisfano i prefati requisiti, poiché è indifferente la forma di costituzione degli organismi <em abp="2902">de quibus</em>.</span> </span><br abp="2903" /><br />
<span abp="2904"><span abp="2905">Per una puntuale ricostruzione che depongono per la natura pubblicistica delle società costituite con l. n. 359 del 1992 cfr. <span abp="2906">Garofoli</span>, <em abp="2907">Natura giuridica delle società costituite con la l. n. 359/92</em>, in <span abp="2908">Caringella-Garofoli-Sempreviva</span>, <em abp="2909">L&#8217;accesso ai documenti amministrativi</em>, Milano, 2003, 225 segg., con vasti richiami dottrinali. Sul tema v. anche <span abp="2910">Pilato</span>, <em abp="2911">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 138 segg. e 247 segg.</span> </span><br abp="2912" /><br />
<span abp="2913"><span abp="2914">Evidenti i corollari di tale contrasto in relazione:</span> </span><br abp="2915" /><br />
<span abp="2916"><span abp="2917">&#8195;<em abp="2918">a</em>)&#8194;</span><span abp="2919">alla applicabilità delle regole pubblicistiche in materia di scelta dei contraenti negli appalti al neo-soggetto giuridico (in senso positivo v. oggi: art. 2, l. n. 109 del 1994; art. 1, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 1, d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358; art. 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158);</span> </span><br abp="2920" /><br />
<span abp="2921"><span abp="2922">&#8195;<em abp="2923">b</em>)&#8194;alla applicabilità della disciplina sul diritto di accesso agli atti di natura privatistica (v. in senso positivo Cons. Stato, ad. plen., 22 aprile 1999, n. 5, in <em abp="2924">Foro it.</em>, 1999, III, 305);</span> </span><br abp="2925" /><br />
<span abp="2926"><span abp="2927">&#8195;<em abp="2928">c</em>)&#8194;al riparto di giurisdizione tra g.a. e g.o. sulla legittimità delle procedure di affidamento di appalti (problema oggi superato dall&#8217;art. 6, co. 1, l. n. 205 del 2000, che devolve la materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo);</span> </span><br abp="2929" /><br />
<span abp="2930"><span abp="2931">&#8195;<em abp="2932">d</em>)&#8194;alla sussistenza della giurisdizione contabile o ordinaria a fronte di danni arrecati alla s.p.a. a partecipazione pubblica da propri dipendenti e amministratori: la privatizzazione formale potrebbe non essere incompatibile con la permanenza di controlli e responsabilità pubbliche sottoposte alla giurisdizione contabile.</span> </span><br abp="2933" /><br />
<span abp="2934"><span abp="2935">L&#8217;ordinamento comunitario, recepito ormai anche dal legislatore nazionale e dalla prevalente giurisprudenza, opta per una nozione oggettiva e funzionale di organismo pubblico che, prescindendo dalla veste giuridica formale utilizzata (s.p.a., e.p.e., etc.), sia caratterizzato dalla appartenenza pubblica (es. attraverso quote societarie), dalla derivazione pubblica delle proprie risorse e dall&#8217;esistenza di vincoli di destinazione delle utilità prodotte all&#8217;interesse della collettività. Ne risulterebbe confermata la permanenza di controlli e responsabilità pubbliche vagliate dalla Corte dei conti.</span></span><br abp="2936" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2938" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2939" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="2940" href="#_ftnref30" name="_ftn30" title=""><span abp="2941"><span abp="2942"><span abp="2943">[30]</span></span></span></a><span abp="2944"> <span abp="2945">L&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs n. 163 cit., così recita: “<em abp="2946">L&#8217;organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:</em></span> </span><br abp="2947" /><br />
<span abp="2948"><span abp="2949">—&#8194;<em abp="2950">istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;</em></span> </span><br abp="2951" /><br />
<span abp="2952"><span abp="2953">—&#8194;<em abp="2954">dotato di personalità giuridica;</em></span> </span><br abp="2955" /><br />
<span abp="2956"><span abp="2957">—&#8194;<em abp="2958">la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico</em>”.</span> </span><br abp="2959" /><br />
<span abp="2960"><span abp="2961">Sul tema, tra gli innumerevoli commenti al t.u. n. 163, v. <span abp="2962">De Nictolis</span>, <em abp="2963">Manuale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,</em> EPC Roma, 2012; <span abp="2964">Sandulli, De Nictolis, Garofoli,</span></span> <em abp="2965"><span abp="2966">Trattato sui contratti pubblici</span></em><span abp="2967">, Milano, 2011; <span abp="2968">Ruggero-Tamborino</span>, <em abp="2969">Commento all&#8217;art. 3, d.lgs. n. 163</em>, in AA.VV., <em abp="2970">Codice dei contratti pubblici, commento al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163</em>, Milano, 2007.</span></span><br abp="2971" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2973" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2974" id="ftn31" style="text-align: justify;"><a abp="2975" href="#_ftnref31" name="_ftn31" title=""><span abp="2976"><span abp="2977"><span abp="2978">[31]</span></span></span></a><span abp="2979"> <span abp="2980">Tra gli vari interventi legislativi «&#8201;depubblicizzanti&#8201;» possono ricordarsi l&#8217;art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 sugli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento; l&#8217;art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (già art. 22, l. 8 giugno 1990, n. 142) sulla gestione di servizi pubblici locali con moduli societari; il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi d.lgs. n. 165 del 2001) sulla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.</span></span><br abp="2981" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="2983" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="2984" id="ftn32" style="text-align: justify;"><a abp="2985" href="#_ftnref32" name="_ftn32" title=""><span abp="2986"><span abp="2987"><span abp="2988">[32]</span></span></span></a><span abp="2989"> <span abp="2990">Sulla l. 27 marzo 2001, n. 97 in generale cfr. <span abp="2991">Noviello-Tenore</span>, <em abp="2992">La responsabilità disciplinare e il suo procedimento</em>, Milano, 2002, 296 segg.; <span abp="2993">Forlenza</span>, <em abp="2994">Dopo otto anni il legislatore ci ripensa: stop alla deroga dei contratti collettivi</em>, in <em abp="2995">Guida al dir.</em>, 2001, n. 16, 77 segg.; <span abp="2996">Poli</span>, <em abp="2997">Contenuti ed ambito applicativo della l. 27 marzo 2001, n. 97, con particolare riferimento al personale delle forze armate</em>, in <em abp="2998">Dir. milit.</em>, 2001, n. 2/3, 23 segg.; <span abp="2999">Fontanella</span>, <em abp="3000">La nuova disciplina della sospensione cautelare dal servizio prevista dall&#8217;art. 4 della l. 27 marzo 2001, n. 97</em> (osservazioni a Tar Campania, Napoli, sez. I, 2 luglio 2001, n. 212), in <em abp="3001">www.giust.it</em>, n. 7/8, 2001; <span abp="3002">Falcone</span>, <em abp="3003">Trasferimento e sospensione, le soluzioni prima della condanna</em>, in <em abp="3004">Guida agli enti locali</em>, 2001, n. 16.</span> </span><br abp="3005" /><br />
<span abp="3006"><span abp="3007">Sulla specifica incidenza della predetta normativa sull&#8217;attività della Corte dei conti e sulla sua giurisdizione v. gli accenni in <span abp="3008">Pasqualucci</span>, <em abp="3009">Introduzione</em>, in AA.VV. (a cura di Schlitzer), <em abp="3010">L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2002, 19; <span abp="3011">Caringella</span>, <em abp="3012">Corso di diritto amministrativo</em>, tomo I, Milano, 2003, 652. V. anche gli <em abp="3013">Atti del seminario di studi sulla l. 27 marzo 2002 n. 97</em> tenutosi a Roma il 26-28 novembre 2001 presso al Corte dei conti, in <em abp="3014">www.corteconti.it</em></span> </span><br abp="3015" /><br />
<span abp="3016"><span abp="3017">Cfr. altresì per la giurisdizione contabile su un dipendente dell&#8217;ente tabacchi spa in base alla novella del 2001, C. conti, sez. Marche, ord. 4 luglio 2001, n. 28, in <em abp="3018">www.giust.it</em>, 2001, 7.</span></span><br abp="3019" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3021" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3022" id="ftn33" style="text-align: justify;"><a abp="3023" href="#_ftnref33" name="_ftn33" title=""><span abp="3024"><span abp="3025"><span abp="3026">[33]</span></span></span></a><span abp="3027"> <span abp="3028">La frase virgolettata è di <span abp="3029">Nigro</span>, <em abp="3030">La giurisdizione sui pubblici poteri tra sistema normativo e spinte fattuali</em>, in <em abp="3031">Scritti giuridici</em>, III, Milano, 1996, 163.</span></span><br abp="3032" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3034" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3035" id="ftn34" style="text-align: justify;"><a abp="3036" href="#_ftnref34" name="_ftn34" title=""><span abp="3037"><span abp="3038"><span abp="3039">[34]</span></span></span></a><span abp="3040"> <span abp="3041">La storica sentenza 22 dicembre 2003, n. 19667 delle Sezioni Unite, originata da una accurata prospettazione defensionale della Procura Regionale Abruzzo della Corte dei Conti, è rinvenibile in <em abp="3042">Giur.it.,</em> 2004, 1830, con nota di <span abp="3043">Astegiano</span>, in <em abp="3044">Foro amm.-CdS,</em> 2004, 685, con nota di <span abp="3045">Ursi</span>, in <em abp="3046">Foro it</em>., 2005, I, 2676, con nota di <span abp="3047">D&#8217;Auria</span>. In dottrina, tra i vari commenti v. <span abp="3048">Crea</span>, <em abp="3049">Organizzazione in forma privata di funzioni e servizi pubblici e responsabilità erariale</em>, in <em abp="3050">www.amcorteconti.it</em>. La sentenza 22 febbraio 2004 n. 3899 (in <em abp="3051">Foro it.,</em> 2005, I, 2675 e in <em abp="3052">CED Cassazione</em>), nel confermare la bontà della tesi recepita nella sentenza n. 19667 cit., ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile su società a partecipazione pubblica legate alla p.a. da rapporto di servizio. Sulla giurisdizione contabile sugli e.p.e. v. anche Cass., sez. un., 16 febbraio 2007 n. 3367, in <em abp="3053">Giust. civ. masegg.</em>, 2007, 2; id., 20 giugno 2006 n. 14101, <em abp="3054">ivi</em>, 2006, 6; id., sez un. 3 maggio 2005, n. 9096; id., 25 maggio 2005 n. 10973. In dottrina su tali basilari pronunce della Cassazione v. <span abp="3055">Scoca</span>, <em abp="3056">Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa</em>, in AA.VV., <em abp="3057">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile cit., </em>71 segg.; <span abp="3058">Sorace</span>, <em abp="3059">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;ampiezza della P.A.: compatibilità, adattabilità, o esaurimento del ruolo, ivi</em>, 465 segg.</span></span><br abp="3060" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3062" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3063" id="ftn35" style="text-align: justify;"><a abp="3064" href="#_ftnref35" name="_ftn35" title=""><span abp="3065"><span abp="3066"><span abp="3067">[35]</span></span></span></a><span abp="3068"> <span abp="3069">Tra le molteplici decisioni afferenti danni ad e.p.e. cfr. C. conti, sez. II centrale, 20 marzo 2007 n. 51; id., sez. Lazio, 2 febbraio 2007 n. 180; id., sez. Umbria, 20 dicembre 2006 n. 405; id., sez. Umbria, 8 novembre 2006 n. 354; id., sez. Sicilia, 7 agosto 2006 n. 2380; id., sez. Marche 7 febbraio 2006 n. 383; id., sez. Veneto, 9 febbraio 2006 n. 67; id., sez. I centrale, 30 dicembre 2005 n. 420; id., sez. Lazio, 21 giugno 2005 n. 1245; id., sez. II centrale 23 maggio 2005 n. 182; id., sez. Trentino Alto Adige, 27 dicembre 2004 n. 111, tutte nella banca dati rinvenibile nel sito </span></span><a abp="3070" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3071"><span abp="3072"><span abp="3073">www.corteconti.it</span></span></em></a><span abp="3074"><span abp="3075">.</span></span><br abp="3076" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3078" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3079" id="ftn36" style="text-align: justify;"><a abp="3080" href="#_ftnref36" name="_ftn36" title=""><span abp="3081"><span abp="3082"><span abp="3083">[36]</span></span></span></a><span abp="3084"> <span abp="3085">Sulla giurisdizione contabile sulle aziende municipalizzate v. Cass., sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3351, in <em abp="3086">CED Cassazione</em>. Sulle aziende <em abp="3087">in house </em>v. C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 327, in&nbsp;</span></span><em abp="3088"><span abp="3089"><span abp="3090"><a abp="3091" href="http://www.corteconti.it">www.corteconti.it</a></span></span></em><span abp="3092"><em abp="3093"><span abp="3094">, </span></em><span abp="3095">nonché la giurisprudenza della Cassazione <em abp="3096">infra </em>riportata.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3097" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3098" id="ftn37" style="text-align: justify;"><a abp="3099" href="#_ftnref37" name="_ftn37" title=""><span abp="3100"><span abp="3101"><span abp="3102">[37]</span></span></span></a><span abp="3103"> <span abp="3104">Tra i numerosi contributi e commenti sul tema della giurisdizione contabile sulle società a partecipazione pubblica tra le analisi manualistiche v. TENORE, <em abp="3105">La nuova Corte dei conti</em> cit., 79 segg.; <span abp="3106">Garri</span> (a cura di), <em abp="3107">La corte dei conti</em>, cit., 692; <span abp="3108">Altieri</span>, <em abp="3109">La responsabilità amministrativa</em> cit., 57 segg.; <span abp="3110">Santoro</span>, <em abp="3111">L&#8217;illecito contabile</em>, cit., 172 segg.;</span><span abp="3112"> tra gli studi specifici v. PETTINARI,&nbsp;<em abp="3113">Gli &#8216;incerti confini&#8217; della giurisdizione contabile in tema di responsabilità: note a margine della giurisprudenza più recente in tema di società cc.dd. &#8216;in mano pubblica</em>, in <em abp="3114">Dir. Proc. Amm</em>., n. 4, 2013, 1232 e segg.; FIORANI,&nbsp;<em abp="3115">Le azioni di responsabilità nelle società a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3116">Giur. comm.,</em> 2011, n.2, 315 e segg.; SALVAGO,&nbsp;<em abp="3117">La giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla posizione dei soggetti responsabili ed a quella degli enti danneggiati</em>, in <em abp="3118">Giust. Civ.,</em> 2010, 11, 2505 e segg.; CARTEI-CRETA,&nbsp;<em abp="3119">La cassazione, le società partecipate e la responsabilità amministrativa</em>, in <em abp="3120">Giorn. dir. amm., </em>2010, 9, 9355 segg.; PATRITO,&nbsp;<em abp="3121">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: profili di giurisdizione e diritto sostanziale</em>, in <em abp="3122">Giur. it.,</em> n.7, 2010, 435 e segg.; SINISI,&nbsp;<em abp="3123">Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica e riparto di giurisdizione: l&#8217;intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione</em>, in <em abp="3124">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 77 segg.; GHIGLIONE-BIALLO,&nbsp;<em abp="3125">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: l&#8217;orientamento delle SEGG.UU.</em>, in<em abp="3126"> Le società,</em> 2010, 7,&nbsp; 803 segg.;. TENORE,&nbsp;<em abp="3127">La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3128">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 92 segg.; SCHLITZER<em abp="3129">, Le più recenti innovazioni legislative e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa e di processo contabile</em>, in <em abp="3130">Foro amm.-C.d.S</em>., 2010, 1, 219 segg.; CAGNASSO, <em abp="3131">Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: l&#8217;orientamento delle SEGG.UU.</em>, in <em abp="3132">Giur. it.</em>, 2010, 4; PONTE,&nbsp;<em abp="3133">Società miste, responsabilità e giurisdizione</em>, in <em abp="3134">Urb. App.,</em> 2010/5, 574 segg.; ROSSI,&nbsp;<em abp="3135">La responsabilità degli amministratori delle società &#8220;pubbliche</em>, in <em abp="3136">Giur. comm.</em>, 2009, 2,&nbsp; 521 segg.;&nbsp;</span><span abp="3137"><span abp="3138"> <span abp="3139">Dugato-Cavallari</span>, <em abp="3140">La responsabilità amministrativa per danno erariale nelle società partecipate dagli enti pubblici,</em> in <span abp="3141">Castiglione, Pizzoferrato </span>(a cura di), <em abp="3142">Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009; <span abp="3143">Novelli Venturini</span>, <em abp="3144">La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle pubbliche amministrazioni ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008, 516 segg.; CAMMELLI, DUGATO, <em abp="3145">Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008; <span abp="3146">Antonioli</span>, <em abp="3147">Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile</em>, Milano, 2008; <span abp="3148">Della Cananea</span>, <em abp="3149">Responsabilità degli amministratori delle società pubbliche e regole della concorrenza, </em>in<em abp="3150"> Riv.dir.soc.,</em> 2007, n. 4, 49 segg.; <span abp="3151">Ielo-Iacovelli</span>, <em abp="3152">La giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche</em>, in <em abp="3153">Amministrare</em>, 2008, n. 1/2, 67 segg.; <span abp="3154">D&#8217;Auria</span>, <em abp="3155">Responsabilità amministrativa per attività di natura discrezionale e per la gestione di società pubbliche: a proposito di alcune sentenze delle sezioni unite</em>, in <em abp="3156">Foro it.</em>, 2007, I, 2488; <span abp="3157">Della Cananea</span>, <em abp="3158">Responsabilità degli amministratori delle società pubbliche e regole della concorrenza</em>, in <em abp="3159">Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, Padova, 2007; <span abp="3160">Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini</span>, <em abp="3161">I giudizi innanzi alla Corte dei conti</em>, cit., 90; <span abp="3162">Pisana</span>, <em abp="3163">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 78 segg.; <span abp="3164">Venturini</span>, <em abp="3165">La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori e dipendenti delle società pubbliche</em> (nota a C. conti, sez. Lombardia, 22 febbraio 2006 n. 114), in <em abp="3166">Giorn. dir. amm.</em>, 2006, 1127 segg.; <span abp="3167">Ibba</span>, <em abp="3168">Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica</em>, in AA.VV., <em abp="3169">Responsabilità e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla riforma)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione, Milano, 2006, 301 segg.; <span abp="3170">Venturini</span>, <em abp="3171">L&#8217;azione di responsabilità amministrativa nell&#8217;ambito delle società per azioni in mano pubblica. La tutela dell&#8217;interesse pubblico</em> (nota a C. conti, sez. I, 3 novembre 2005 n. 356/A), in <em abp="3172">Foro amm.-CdS</em>, 2005, 3428; <span abp="3173">Ristuccia</span>, <em abp="3174">La responsabilità “sociale” erariale nelle società pubbliche</em>, in <em abp="3175">Riv. C. conti</em>, 2005, f. 1, 325; <span abp="3176">Pinotti</span>, <em abp="3177">La responsabilità degli amministratori di società, tra riforma del diritto societario ed evoluzione della giurisprudenza, con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica</em>, in <em abp="3178">Riv. C. conti</em>, 2004, f. 5, 312 e in <em abp="3179">Rasegg.giur.En.elettr</em>., 2004, f. 3, 5007 segg.; <span abp="3180">Caputi Jambrenghi</span>, <em abp="3181">Azione ordinaria di responsabilità ed azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica</em>, in AA.VV., <em abp="3182">Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione, Milano, 2006; <span abp="3183">Atelli</span>, <em abp="3184">La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica nell&#8217;età della fuga verso il diritto privato</em>, in Atelli (a cura di), <em abp="3185">Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme</em>, Napoli, 2005, 59 segg.</span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3186" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3187" id="ftn38" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3188" /><br />
<span abp="3189"><span abp="3190"><span abp="3191">[38]</span></span> <span abp="3192">Cass., sez. un., 19 dicembre 2009 n. 26809 e id., sez. un., 15 gennaio 2010 n. 519, in <em abp="3193">Foro amm</em>.-<em abp="3194">CdS,</em> 2010, 1, 92, con nota di <span abp="3195">Tenore</span>, <em abp="3196">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3197" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3198" id="ftn39" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3199" /><br />
<span abp="3200"><span abp="3201"><span abp="3202">[39]</span></span> <span abp="3203">Come già evidenziato nelle precedenti note, è noto che, sull&#8217;influsso della giurisprudenza comunitaria (spinta dalla necessità di individuare formule definitorie atte ad operare in ordinamenti caratterizzati da rilevanti diversità e, dunque, dall&#8217;irrefrenabile forza espansiva del c.d. principio di effettività), si sia affermata anche in Italia una nozione sostanziale di Pubblica amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l&#8217;organizzazione dell&#8217;ente, per concentrare la propria attenzione sull&#8217;elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale.</span> </span><br abp="3204" /><br />
<span abp="3205"><span abp="3206">A tal fine, con particolare riferimento alla problematica degli appalti pubblici (in merito alla quale è particolarmente avvertita l&#8217;esigenza di salvaguardare la piena concorrenza degli operatori economici comunitari), alla nozione di pubblica amministrazione si sono affiancate quelle di organismo di diritto pubblico e, per gli appalti nei c.d. settori esclusi, di impresa pubblica, nel senso di equipararli, a tutti gli effetti, all&#8217;ente pubblico.</span> </span><br abp="3207" /><br />
<span abp="3208"><span abp="3209">Per il recepimento “nazionale” della nozione di organismo di diritto pubblico v. oggi la definizione contenuta nell&#8217;art. 3, co. 26, d.lgs. n. 163 del 2006 riportato nella precedente nota 29.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3210" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3211" id="ftn40" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3212" /><br />
<span abp="3213"><span abp="3214"><span abp="3215">[40]</span></span> <span abp="3216">C. conti, sez. Lombardia, 9 febbraio 2005 n. 32, in <em abp="3217">Foro amm.-CdS</em>, 2005, 2, 662, con nota di <span abp="3218">Lombardo</span>; id., sez. Lombardia, 22 febbraio 2006 n. 114, in <em abp="3219">Riv. C. conti</em>, 2006, f. 2; id., sez. Calabria, 4 maggio 2007 n. 348 (fattispecie relativa all&#8217;ente poste s.p.a.); id., sez. Lombardia, 17 luglio 2007 n. 414, in <em abp="3220">Riv. C. conti</em>, 2007, f. 7, che richiama sul punto Cass., sez. un., 1 marzo 2006 n. 4511 (in <em abp="3221">Foro it.</em>, 2006, 6, 1734) e id., sez. un., 20 giugno 2006 n. 14101. La fattispecie vagliata dalla sezione Lombarda 22 febbraio 2006 n. 114 (statuente la giurisdizione anche su s.p.a. a partecipazione pubblica <em abp="3222">minoritaria e indiretta</em>) riguardava un danno erariale, da disservizio e all&#8217;immagine, cagionato da due dipendenti di società per azioni (nella specie Enipower s.p.a. e Snamprogetti s.p.a.) partecipate in modo totalitario da altra società (nella specie dall&#8217;Eni s.p.a.), a sua volta partecipata al 30% (all&#8217;epoca dei fatti) dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in occasione dell&#8217;espletamento di gare pubbliche e di esecuzione dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per favorire talune imprese. L&#8217;indirizzo ha ricevuto conferma in giudizi su domande revocatorie favorevolmente esperite <em abp="3223">ex</em> art. 1. co. 174, l. 23 dicembre 2005 n. 266 dalla Procura nei confronti di dipendenti o amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica: v. C. conti, sez. Lombardia, 21 dicembre 2005 n. 712; id., 27 ottobre 2006 n. 606. <em abp="3224">In terminis</em> v. anche sez. Lombardia, 5 settembre 2007 n. 448 e id., 4 marzo 2008 n. 135.</span></span><br abp="3225" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3227" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3228" id="ftn41" style="text-align: justify;"><a abp="3229" href="#_ftnref41" name="_ftn41" title=""><span abp="3230"><span abp="3231"><span abp="3232">[41]</span></span></span></a><span abp="3233"> <span abp="3234">Già in precedenza le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 26 febbraio 2004, n. 3899 (in <em abp="3235">Foro amm.-CdS</em>, 2004, 375 e in <em abp="3236">Giur. it.</em>, 2004, 1946 con nota di <span abp="3237">Rodriquez</span>), tradizionalmente ricordata dagli studiosi come un <em abp="3238">leading case</em> in materia, avevano affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in una vicenda che vedeva coinvolti i dipendenti di una s.p.a. partecipata in misura largamente maggioritaria (ma non totalitaria) dal Comune di Milano; seppure in tale decisione il giudice della giurisdizione avesse fondato il suo convincimento sul rapporto di servizio sussistente tra detta società ed il citato Comune, pur tuttavia deve evidenziarsi come la natura societaria dell&#8217;ente non impedì l&#8217;applicazione del suddetto criterio di riparto. Successivamente le sezioni unite, con decisione 3 maggio 2005, n. 9096 nel decidere in ordine al diritto degli avvocati al trasferimento all&#8217;elenco speciale <em abp="3239">ex</em> art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, in occasione dell&#8217;assunzione presso una s.p.a. costituita per la gestione di servizi pubblici locali, avevano chiuso il cerchio, dando ormai per acquisita l&#8217;esistenza di s.p.a. che — per essere il relativo capitale detenuto da soggetti pubblici — costituiscono “istituzione pubblica” e sono, conseguentemente, sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti.</span> </span><br abp="3240" /><br />
<span abp="3241"><span abp="3242">Per un accurato commento a tale art. 16-<em abp="3243">bis</em>, v. <span abp="3244">Messinetti</span>, <em abp="3245">Le società a partecipazione pubblica: tra istanze liberalizzatrici e protezionistiche si è ritrovata l&#8217;esigenza di controllo, ma si sfugge dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati, </em>in <em abp="3246">www.lexitalia.it</em>, 2012, n. 11; <span abp="3247">Police</span>, <em abp="3248">Danno da cattiva gestione di società a capitale pubblico e ruolo della Corte dei conti, </em>in<em abp="3249"> Il nuovo dir.amm</em>., 2012, f. 2, 177; <span abp="3250">Santoro</span>, <em abp="3251">L&#8217;illecito contabile</em> cit., 179; <span abp="3252">Tenore</span>, <em abp="3253">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica, </em>in <em abp="3254">Foro amm</em>.-<em abp="3255">CdS,</em> 2010, 1, 92; <span abp="3256">D&#8217;Auria</span>, <em abp="3257">Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori</em>, in <em abp="3258">Foro it.</em>, 2010, I, 1473; <span abp="3259">Sandulli</span>, <em abp="3260">L&#8217;art. 16-</em>bis<em abp="3261"> del decreto mille proroghe suulla responsabilità degli amm.ri e dipendenti delle s.p.a. pubbliche: restrizione o ampliamento della giurisdizione della CdC</em>?, in <em abp="3262">www.federalismi.it</em>, 2008, n. 5; in precedenza <span abp="3263">Longavita</span>, <em abp="3264">La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori e dipendenti delle S.p.a.</em>, intervento nel convegno di Perugia del 18-19/4/2008 su <em abp="3265">L&#8217;azione di responsabilità amministrativa con particolare riferimento all&#8217;attività istruttoria del P.M. contabile</em>, edito in http:// </span><span abp="3266">www.amcorteconti.it/convegni/perugia%202008/Relazione%20Longavita.doc</span><span abp="3267">; <span abp="3268">Chiarenza</span>, <em abp="3269">Problematiche specifiche delle istruttorie e dei giudizi in materia di SPA pubbliche, intervento all&#8217;incontro di studio: Evoluzione normativa e giurisprudenziale delle ipotesi di responsabilità sanzionatoria e di altre forme tipizzate di responsabilità introdotte dall&#8217;ordinamento ed affidate alla cognizione del Giudice contabile</em>. Roma, Corte dei conti, aula delle SEGG.RR. 1-3 aprile 2008; N<span abp="3270">ovelli</span>, <span abp="3271">Venturini</span>, <em abp="3272">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 729 segg.</span></span><br abp="3273" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3275" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3276" id="ftn42" style="text-align: justify;"><a abp="3277" href="#_ftnref42" name="_ftn42" title=""><span abp="3278"><span abp="3279"><span abp="3280">[42]</span></span></span></a><span abp="3281"> <span abp="3282">Dugato-Cavallari, </span><em abp="3283"><span abp="3284">Danno erariale e società partecipate</span></em><span abp="3285">, cit., 102-104.</span></span><br abp="3286" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3288" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3289" id="ftn43" style="text-align: justify;"><a abp="3290" href="#_ftnref43" name="_ftn43" title=""><span abp="3291"><span abp="3292"><span abp="3293">[43]</span></span></span></a><span abp="3294"> <span abp="3295">Cass., sez. I pen., 22 giugno 2000 n. 10027, in <em abp="3296">Cass. pen.</em>, 2001, 3060 (per l&#8217;Ente Ferrovie dello Stato), e Cass., sez. VI pen., 8 marzo 2001 n. 20118, in <em abp="3297">Riv. pen.</em>, 2001, 834 (per l&#8217;Ente Poste).</span></span><br abp="3298" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3300" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3301" id="ftn44" style="text-align: justify;"><a abp="3302" href="#_ftnref44" name="_ftn44" title=""><span abp="3303"><span abp="3304"><span abp="3305">[44]</span></span></span></a><span abp="3306"> <span abp="3307">Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2001 n. 3090 in <em abp="3308">Foro amm.</em>, 2001, f. 6; id., sez. VI, 24 settembre 2001 n. 5007, in <em abp="3309">Foro amm.</em>, 2001, f. 9; id., sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 934, <em abp="3310">ivi</em>, 2002, 390; id., sez. V, 14 luglio 2003 n. 4167, <em abp="3311">ivi</em>, 2003, 2244.</span></span><br abp="3312" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3314" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3315" id="ftn45" style="text-align: justify;"><a abp="3316" href="#_ftnref45" name="_ftn45" title=""><span abp="3317"><span abp="3318"><span abp="3319">[45]</span></span></span></a><span abp="3320"> <em abp="3321"><span abp="3322">In terminis</span></em> <span abp="3323">Pisana</span><span abp="3324">, <em abp="3325">La responsabilità amministrativa</em> cit., 91, che richiama C. conti, sez. Campania, 5 maggio 2006 n. 722.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3326" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3327" id="ftn46" style="text-align: justify;"><a abp="3328" href="#_ftnref46" name="_ftn46" title=""><span abp="3329"><span abp="3330"><span abp="3331">[46]</span></span></span></a><span abp="3332"> <span abp="3333">Sul punto <span abp="3334">Ibba</span>, <em abp="3335">Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica</em>, in AA.VV. (atti del convegno di Varenna settembre 2005), <em abp="3336">Responsabilità e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla riforma)</em>, Milano, 2006, 301 segg.; <span abp="3337">Longavita</span>, <em abp="3338">La giurisdizione</em>, cit.</span></span><br abp="3339" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3341" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3342" id="ftn47" style="text-align: justify;"><a abp="3343" href="#_ftnref47" name="_ftn47" title=""><span abp="3344"><span abp="3345"><span abp="3346">[47]</span></span></span></a><span abp="3347"> <span abp="3348">La soluzione andrà ricercata rifacendosi ai tradizionali ed esplorati indirizzi giurisprudenziali sui rapporti tra azione civile ed azione giuscontabile.</span></span><br abp="3349" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3351" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3352" id="ftn48" style="text-align: justify;"><a abp="3353" href="#_ftnref48" name="_ftn48" title=""><span abp="3354"><span abp="3355"><span abp="3356">[48]</span></span></span></a><span abp="3357"> <span abp="3358">Si rinvia al già richiamato studio, assai accurato, di <span abp="3359">Police</span>, <em abp="3360">Danno da cattiva gestione di società a capitale pubblico e ruolo della Corte dei conti, </em>in<em abp="3361"> Il nuovo dir. amm.</em>, 2012, f.2, 177.</span></span><br abp="3362" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3364" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3365" id="ftn49" style="text-align: justify;"><a abp="3366" href="#_ftnref49" name="_ftn49" title=""><span abp="3367"><span abp="3368"><span abp="3369">[49]</span></span></span></a><span abp="3370"> <span abp="3371">La sentenza Cass., sez. un., 19 dicembre 2009 n. 26806 è edita in <em abp="3372">Foro amm</em>.-<em abp="3373">CdS,</em> 2010, 1, 92, con nota di <span abp="3374">Tenore</span>, <em abp="3375">La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica</em>; in<em abp="3376"> Foro it., </em>2010, I, 1473 con nota di <span abp="3377">D&#8217;Auria</span><em abp="3378">, Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori, </em>e in <em abp="3379">www.giustamm.it</em>, n. 1, 2010, con note di <span abp="3380">Colonna</span>, <em abp="3381">Danni al patrimonio della società. Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti &#8211; giurisdizione del Giudice ordinario,</em> e di <span abp="3382">Capalbo</span>, <em abp="3383">I limiti esterni alla giurisdizione della Corte dei Conti e società partecipate: una brusca battuta di arresto.</em> Particolarmente critico su tale sentenza è lo studio di <span abp="3384">Vetro</span>, <em abp="3385">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012 della Sezione I d&#8217;appello della Corte dei conti, della problematica: </em>a) <em abp="3386">sulla giurisdizione in tema di responsabilità, nei confronti della p.a., degli amministratori e dipendenti delle società con partecipazione pubblica; </em>b) <em abp="3387">sul danno all&#8217;immagine della p.a.; </em>c) <em abp="3388">sul c.d. danno alla concorrenza, </em>in <em abp="3389">www.lexitalia</em>, n.1, 2013. Vedasi anche <span abp="3390">Pilato</span>, <em abp="3391">I recenti orientamenti della Corte di Cassazione sulle società pubbliche: quali strumenti per la Corte dei conti</em>?, in<em abp="3392"> Riv. C. conti</em>, 2012, f. 1-2, 506 segg.; </span><span abp="3393">D’URGOLO,<em abp="3394">&nbsp;Società in house e giurisdizione della Corte dei Conti</em>, in<em abp="3395"> www.giustamm.it</em></span><em abp="3396"><span abp="3397">,</span></em><span abp="3398"> n.</span><span abp="3399">12/2013; CAPALBO,&nbsp;<em abp="3400">Giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità per danno erariale di amministratori e dipendenti delle società partecipate da enti pubblici: limiti dell’orientamento di cui alla recente sentenza Sez. Un. n. 26283/13 alla luce delle novità di cui alla legge di stabilità per il 2014 n. 147/13</em>, in<em abp="3401"> www.lexitalia.it</em></span><em abp="3402"><span abp="3403">,</span></em><span abp="3404"> n. 2, 2014;</span><span abp="3405"> CERIONI,&nbsp;<em abp="3406">La Cassazione procede alla riqualificazione soggettiva delle “società pubbliche” iniziando da quelle “in house</em>”, in <em abp="3407">Soc</em></span><span abp="3408">., n. 8-9, 2014, </span><span abp="3409">953 e segg.</span><span abp="3410">; </span><span abp="3411"><span abp="3412">D&#8217;ANGELO, <em abp="3413">Società partecipate da pubbliche amministrazioni, azione sociale di responsabilità e «legittimazione surrogatoria» del P.M. contabile, </em>in </span></span></span><a abp="3414" href="http://www.giustamm.it/"><em abp="3415"><span abp="3416"><span abp="3417">www.giustamm.it</span></span></em></a><span abp="3418"><span abp="3419">, n.2, 2014.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3420" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3421" id="ftn50" style="text-align: justify;"><a abp="3422" href="#_ftnref50" name="_ftn50" title=""><span abp="3423"><span abp="3424"><span abp="3425">[50]</span></span></span></a><span abp="3426"> <span abp="3427">Cass., sez. un., 15 gennaio 2010 n. 519, in <em abp="3428">Foro amm</em>.-<em abp="3429">CdS,</em> 2010, 1, 92 con nota di <span abp="3430">Tenore</span>, <em abp="3431">La giurisdizione cit., </em>in <em abp="3432">www.lexitalia.it,</em> 2010, n. 2 e in <em abp="3433">Società</em>, 2010, 803, con nota di <span abp="3434">Giuglione-Biallo</span>. <em abp="3435">In terminis</em> anche Cass., sez. un., 23 febbraio 2010 n. 4309, in <em abp="3436">Foro it</em>., 2010, I, 1775, e in <em abp="3437">Società,</em> 2010, 1370 con nota di <span abp="3438">Dalfino</span>; id., sez. un., 12 luglio 2010 n. 16286, in <em abp="3439">Foro it</em>., 2011, I, 510; id., sez. un., 5 luglio 2011 n. 14655, in <em abp="3440">Foro amm. CDS,</em> 2011, 7-8, 2299, <em abp="3441">Resp. civ. e prev</em>., 2011, 12, 2596, in <em abp="3442">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 7-8, 1008. Tali sentenze sono state seguite dalle similari pronunce Cass., sez. un., n. 14655, n. 14957 e n. 20941 del 2011 e da Cass., sez. un., 1 febbraio 2012 n. 1419 e id., sez.un., 9 marzo 2012 n. 3692, tutte in <em abp="3443">Ced Cassazione.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3444" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3445" id="ftn51" style="text-align: justify;"><a abp="3446" href="#_ftnref51" name="_ftn51" title=""><span abp="3447"><span abp="3448"><span abp="3449">[51]</span></span></span></a><span abp="3450"> <span abp="3451">Chiarisce Cass., sez.un., n. 519 del 2010 cit., che “<em abp="3452">non importa qui indagare sulla natura dell&#8217;indicata responsabilità: se essa abbia carattere extracontrattuale (come la giurisprudenza è per lo più incline a ritenere: si vedano, tra le altre, Cass., 5 agosto 2008, n. 21130; id., 25 luglio 2007, n. 16416; id., 3 aprile 2007, n. 8359) o se pur sempre presupponga la violazione di un preesistente obbligo di corretto comportamento dell&#8217;amministratore e del componente dell&#8217;organo di controllo anche nei diretti confronti di ciascun singolo socio (onde alcune autorevoli voci di dottrina ravvisano anche in tal caso un&#8217;ipotesi di responsabilità almeno lato sensu contrattuale</em>)”.</span></span><br abp="3453" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3455" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3456" id="ftn52" style="text-align: justify;"><a abp="3457" href="#_ftnref52" name="_ftn52" title=""><span abp="3458"><span abp="3459"><span abp="3460">[52]</span></span></span></a><span abp="3461"> <span abp="3462">Le sezioni unite 519 del 2010 richiamano sul danno all&#8217;immagine societaria Cass., sez. un., 20 giugno 2007, n. 14297.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3463" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3464" id="ftn53" style="text-align: justify;"><a abp="3465" href="#_ftnref53" name="_ftn53" title=""><span abp="3466"><span abp="3467"><span abp="3468">[53]</span></span></span></a><span abp="3469"> <span abp="3470">Tale passaggio motivazionale è lapidariamente stigmatizzato da <span abp="3471">Vetro</span>, <em abp="3472">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012 della Sezione I d&#8217;appello della Corte dei conti, della problematica: a) sulla giurisdizione in tema di responsabilità, nei confronti della p.a., degli amministratori e dipendenti delle società con partecipazione pubblica; b) sul danno all&#8217;immagine della p.a.; c) sul c.d. danno alla concorrenza</em>, in<em abp="3473"> www.lexitalia.it,</em> f.1, 2013 il quale afferma che <em abp="3474">“Sembra quindi peccare di una certa ingenuità la pretesa che soggetti appartenenti alla stessa “cordata” si attivino in sede giudiziaria civile, gli uni contro gli altri, per il risarcimento di danni erariali spesso di rilevante ammontare, per cui risulta assolutamente indispensabile, per una efficace tutela del pubblico erario, che venga mantenuta integra la competenza del pubblico ministero contabile, caratterizzata dai fondamentali canoni, di rilievo costituzionale, dell&#8217;indipendenza e della autonomia”.</em></span></span><br abp="3475" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3477" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3478" id="ftn54" style="text-align: justify;"><a abp="3479" href="#_ftnref54" name="_ftn54" title=""><span abp="3480"><span abp="3481"><span abp="3482">[54]</span></span></span></a><span abp="3483"> <span abp="3484">Il principio è stato da ultimo confermato da Cass., sez. un., 12 ottobre 2011 n. 20941, in <em abp="3485">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 10, 1433 (nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla responsabilità dell&#8217;amministratore delegato di una società partecipata interamente da una Regione per la stipula di un contratto di consulenza con il proprio predecessore) e id., sez. un., 5 luglio 2011 n. 14655, in <em abp="3486">Giust. civ. Masegg., </em>2011, 7-8, 1008.</span></span><br abp="3487" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3489" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3490" id="ftn55" style="text-align: justify;"><a abp="3491" href="#_ftnref55" name="_ftn55" title=""><span abp="3492"><span abp="3493"><span abp="3494">[55]</span></span></span></a><span abp="3495"> <span abp="3496">Per una &nbsp;fattispecie v. Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26805, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, per motivi di giurisdizione, dall&#8217;amministratore di Ferrovie Milano Nord S.p.A., già condannato dalla Corte dei conti per il danno all&#8217;immagine conseguente alla percezione di tangenti nello svolgimento di attività contrattuale (sez. I, 25 gennaio 2006, n. 22, confermativa di sez. Lombardia, 9 dicembre 2003, n. 1467). La S.C. ha preso atto della formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione contabile, questione affrontata in primo grado ma non reiterata in appello, con conseguente inapplicabilità dell&#8217;art. 37 c.p.c.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3497" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3498" id="ftn56" style="text-align: justify;"><a abp="3499" href="#_ftnref56" name="_ftn56" title=""><span abp="3500"><span abp="3501"><span abp="3502">[56]</span></span></span></a><span abp="3503"> <span abp="3504">Cfr. Cass., sez. un., 12 ottobre 2011 n. 20840 (in <em abp="3505">Giust. civ. Masegg.</em>, 2011, 10, 1432) secondo cui sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all&#8217;azione risarcitoria proposta nei confronti del rappresentante di un ente pubblico non economico (nella specie Croce rossa italiana), titolare di una partecipazione totalitaria in una società di capitali, che abbia esercitato, in nome e per conto dell&#8217;ente, i diritti e le facoltà inerenti alla posizione di socio, in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di tale partecipazione, così causando un pregiudizio diretto al patrimonio dell&#8217;ente. (Nella specie, il procuratore contabile aveva proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale a carico dell&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione sociale e, per traslato, della amministrazione regionale, relativo agli emolumenti versati ad un revisore contabile che, ancorché privo dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, era stato nominato con il voto determinante del rappresentante del socio pubblico Croce rossa italiana).</span></span><br abp="3506" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3508" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3509" id="ftn57" style="text-align: justify;"><a abp="3510" href="#_ftnref57" name="_ftn57" title=""><span abp="3511"><span abp="3512"><span abp="3513">[57]</span></span></span></a><span abp="3514"> <span abp="3515">In senso diametralmente opposto, a favore della giurisdizione contabile su dipendenti di Poste Italiane spa, si è espressa C. conti, sez. Lazio, 11 giugno 2012 n. 603, in <em abp="3516">www.respamm.it. </em>e C. conti, sez. Lombardia, 28 aprile 2010, n. 175, in </span></span><a abp="3517" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3518"><span abp="3519"><span abp="3520">www.corteconti.it</span></span></em></a><em abp="3521"><span abp="3522"><span abp="3523">.</span></span></em><br abp="3524" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3526" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3527" id="ftn58" style="text-align: justify;"><a abp="3528" href="#_ftnref58" name="_ftn58" title=""><span abp="3529"><span abp="3530"><span abp="3531">[58]</span></span></span></a><span abp="3532"> <span abp="3533">C. conti, sez. Friuli Venezia Giulia, 14 giugno 2012 n. 71, in <em abp="3534">www.respamm.it. In terminis</em>, per il difetto della giurisdizione contabile, id., sez. III, 7 settembre 2012 n. 573, in <em abp="3535">www.corteconti.it;</em> id., sez. Lombardia, 21 marzo 2012 n. 194, <em abp="3536">ivi</em>.</span></span><br abp="3537" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3539" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3540" id="ftn59" style="text-align: justify;"><a abp="3541" href="#_ftnref59" name="_ftn59" title=""><span abp="3542"><span abp="3543"><span abp="3544">[59]</span></span></span></a><span abp="3545"> <span abp="3546">C. conti, sez. III centrale, 7 settembre 2012, n. 573, in <em abp="3547">www.corteconti.it</em>, che ha ritenuto prevalente la struttura societaria rispetto alla funzione pubblica assolta.</span></span><br abp="3548" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3550" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3551" id="ftn60" style="text-align: justify;"><a abp="3552" href="#_ftnref60" name="_ftn60" title=""><span abp="3553"><span abp="3554"><span abp="3555">[60]</span></span></span></a><span abp="3556"> <span abp="3557">Afferma C. conti, sez.app.Sicilia, 30 luglio 2010, n. 201/A che la perdita economica derivante da atti di <em abp="3558">mala gestio</em> compiuti dagli organi di una società privata partecipata non costituisce danno erariale, atteso che essa incide direttamente soltanto sul patrimonio appartenente a quel soggetto e non esplica effetti nei confronti dei singoli soci — pubblici o privati — i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione; pertanto, le eventuali azioni per il risarcimento dei danni subiti dalla società, non possono essere esercitate innanzi alla giurisdizione contabile.</span> </span><br abp="3559" /><br />
<span abp="3560"><span abp="3561">V. anche C. conti, sez. II app., 18 luglio 2011, n. 330, in <em abp="3562">www.corteconti.it,</em> secondo cui la giurisdizione contabile sulla società con capitale pubblico sussiste solo con riguardo all&#8217;accertamento di un danno direttamente inferto all&#8217;ente pubblico; viceversa, non sussiste tale giurisdizione nei confronti della medesima società, in relazione ad ipotetiche perdite patrimoniali derivanti dalla stipula di contratti di collaborazione.</span></span><br abp="3563" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3565" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3566" id="ftn61" style="text-align: justify;"><a abp="3567" href="#_ftnref61" name="_ftn61" title=""><span abp="3568"><span abp="3569"><span abp="3570">[61]</span></span></span></a><span abp="3571"> <span abp="3572">C. conti, sez. I app., 14 dicembre 2012 n. 809, in <em abp="3573">www.lexitalia.it, </em>f.1, 2013, con nota di <span abp="3574">Vetro</span> (<em abp="3575">Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012, </em>cit.). La sentenza ha sostenuto <em abp="3576">in primis</em> che con l&#8217;art. 16-<em abp="3577">bis</em> del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, si è avuta “conferma indiretta, da parte del legislatore, della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti delle società partecipate diverse da quelle per le quali è stata fatta espressa riserva di giurisdizione per il giudice ordinario”. Inoltre la sentenza ha rimarcato che, qualora si tratti di una società costituita per lo svolgimento di servizi pubblici, o configurata quale <em abp="3578">longa manus</em> dell&#8217;ente stesso, con un rapporto di compenetrazione organica tra la società e l&#8217;ente pubblico, si è in presenza di un modello organizzatorio della stessa p.a., sia pure per certi versi atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli amministratori al patrimonio di quella società dovrà qualificarsi come erariale e la giurisdizione appartenere al giudice contabile. Diversamente opinando, sarebbe allora sufficiente a qualsiasi amministrazione creare altrettante s.p.a., con partecipazione pubblica maggioritaria o anche totalitaria, cui far gestire servizi pubblici con risorse anch&#8217;esse completamente pubbliche per eludere la giurisdizione di responsabilità erariale, ciò che è assolutamente inaccettabile, soprattutto nell&#8217;attuale assetto normativo, informato prevalentemente da principi dell&#8217;ordinamento europeo, il quale non accetta distinzioni basate sulla natura del soggetto agente. <em abp="3579">In terminis</em> id., sez. Lazio, 10 maggio 2012 n. 493, <em abp="3580">ivi</em>; id., sez. Lazio, 11 giugno 2012 n. 603, <em abp="3581">ivi</em>.</span></span><br abp="3582" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3584" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3585" id="ftn62" style="text-align: justify;"><a abp="3586" href="#_ftnref62" name="_ftn62" title=""><span abp="3587"><span abp="3588"><span abp="3589"><span abp="3590">[62]</span></span></span></span></a><span abp="3591"><span abp="3592"> Cass., sez.un., </span><span abp="3593">25 novembre 2013, n. 26283, in <em abp="3594">Foro it.,</em> 2014, I,&nbsp; Vedi le considerazioni di FIMMANO’, </span><span abp="3595"><em abp="3596">Le società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza, </em>in<em abp="3597"> Gazz.forense,</em> 2014.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3598" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3599" id="ftn63" style="text-align: justify;"><a abp="3600" href="#_ftnref63" name="_ftn63" title=""><span abp="3601"><span abp="3602"><span abp="3603">[63]</span></span></span></a><span abp="3604"> <span abp="3605">Sul caso RAI si veda Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em abp="3606">Ced Cassazione.</em></span><span abp="3607"> In dottrina, sul tema, <span abp="3608">Mari</span>, <em abp="3609">Natura giuridica della Rai: impresa pubblica e organismo di diritto pubblico</em>?, in <em abp="3610">Foro amm.-CdS</em>, 2008, 9, 2335. Sulla giurisdizione contabile su amministratori RAI v. anche C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 326, in </span></span><a abp="3611" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3612"><span abp="3613"><span abp="3614">www.corteconti.it</span></span></em></a><span abp="3615"><em abp="3616"><span abp="3617">.</span></em><span abp="3618"> e C. conti, sez. Lazio, 17 gennaio 2014, n. 55.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3619" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3620" id="ftn64" style="text-align: justify;"><a abp="3621" href="#_ftnref64" name="_ftn64" title=""><span abp="3622"><span abp="3623"><span abp="3624">[64]</span></span></span></a><span abp="3625"> <span abp="3626">Corte di Giustizia, sentenza <em abp="3627">Teckal</em>, &nbsp;sez.V, 18 novembre 1999, procedimento C 107/1998.</span></span><br abp="3628" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3630" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3631" id="ftn65" style="text-align: justify;"><a abp="3632" href="#_ftnref65" name="_ftn65" title=""><span abp="3633"><span abp="3634"><span abp="3635">[65]</span></span></span></a><span abp="3636"> <span abp="3637">Si vedano tra le tante, a mero titolo d&#8217;esempio, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765; id.,&nbsp; sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092; id., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447, tutte in<em abp="3638"> www.giustizia-amministrativa.it</em>.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3639" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3640" id="ftn66" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3641" /><br />
<span abp="3642"><span abp="3643"><span abp="3644">[66]</span></span> <span abp="3645">C. conti, sez. III, 5 agosto 2013 n. 546, in <em abp="3646">www.corteconti.it.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3647" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3648" id="ftn67" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3649" /><br />
<span abp="3650"><span abp="3651"><span abp="3652">[67]</span></span> <span abp="3653">Si vedano le ordinanze Cass., sez.un., 5 aprile 2013 n. 8352, e id., 3 maggio 2013 n. 10299, in <em abp="3654">Ced Cassazione</em>.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3655" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3656" id="ftn68" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3657" /><br />
<span abp="3658"><span abp="3659"><span abp="3660">[68]</span></span> <span abp="3661">Da ultimo C.Cost., 20 marzo 2013, n. 46, in <em abp="3662">www.cortecostituzionale.it.</em></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3663" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3664" id="ftn69" style="text-align: justify;"><a abp="3665" href="#_ftnref69" name="_ftn69" title=""><span abp="3666"><span abp="3667"><span abp="3668">[69]</span></span></span></a><span abp="3669"> <span abp="3670">Corte di Giustizia, 10 settembre 2009 &nbsp;n. 573/07<em abp="3671">, Sea</em>, e </span></span><a abp="3672" href="http://www.altalex.com/documents/news/2009/01/08/corte-di-giustizia-ue-sez-iii-sentenza-13-11-2008-n-c-324-07"><span abp="3673"><span abp="3674">13 novembre 2008 n. 324/07</span></span></a><em abp="3675"><span abp="3676"><span abp="3677">, Coditel Brabant.</span></span></em><br abp="3678" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3680" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3681" id="ftn70" style="text-align: justify;"><a abp="3682" href="#_ftnref70" name="_ftn70" title=""><span abp="3683"><span abp="3684"><span abp="3685">[70]</span></span></span></a><span abp="3686"> <span abp="3687">S</span><span abp="3688"><span abp="3689">i vedano, tre le altre, Cons. Stato, sez.</span> <span abp="3690">V, 24 settembre 2010, n. 7092 e id., sez. V, 29 dicembre 2009 n. </span></span><span abp="3691"><span abp="3692"><u abp="3693"><span abp="3694">8970, in <em abp="3695">www.giustizia-amministrativa.it</em>. </span></u></span></span></span><br abp="3696" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3698" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3699" id="ftn71" style="text-align: justify;"><a abp="3700" href="#_ftnref71" name="_ftn71" title=""><span abp="3701"><span abp="3702"><span abp="3703">[71]</span></span></span></a><span abp="3704"> <span abp="3705">Anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si veda, in particolare, la sentenza della </span></span><span abp="3706"><span abp="3707">Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04</span></span><span abp="3708"><span abp="3709">, <em abp="3710">Carbotermo</em>.</span></span><br abp="3711" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3713" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3714" id="ftn72" style="text-align: justify;"><a abp="3715" href="#_ftnref72" name="_ftn72" title=""><span abp="3716"><span abp="3717"><span abp="3718">[72]</span></span></span></a><span abp="3719"> <span abp="3720">Si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di </span></span><span abp="3721"><span abp="3722">Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1</span></span><span abp="3723"><span abp="3724">, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3725" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3726" id="ftn73" style="text-align: justify;"><a abp="3727" href="#_ftnref73" name="_ftn73" title=""><span abp="3728"><span abp="3729"><span abp="3730"><span abp="3731">[73]</span></span></span></span></a><span abp="3732"><span abp="3733"> Cass., sez.un., 26 marzo 2014<span abp="3734"> n. 7177, in <em abp="3735">Ced Cassazione </em>e in<em abp="3736"> Foro amm</em>., </span><span abp="3737">2014, 6, 166</span><span abp="3738">.</span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3739" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3740" id="ftn74" style="text-align: justify;"><a abp="3741" href="#_ftnref74" name="_ftn74" title=""><span abp="3742"><span abp="3743"><span abp="3744"><span abp="3745">[74]</span></span></span></span></a><span abp="3746"> <span abp="3747">Oltre ai casi sopra richiamati <em abp="3748">ratione temporis</em> laddove la vicenda si poneva “a cavallo” delle modifiche statutarie che hanno introdotto formalmente l<em abp="3749">’in house</em>, cfr. altresì Cass., sez.un., 22 luglio 2014, n. 16622 in relazione ad una società interamente pubblica di gestione dei rifiuti.</span></span><br abp="3750" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3752" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3753" id="ftn75" style="text-align: justify;"><a abp="3754" href="#_ftnref75" name="_ftn75" title=""><span abp="3755"><span abp="3756"><span abp="3757"><span abp="3758">[75]</span></span></span></span></a><span abp="3759"> <span abp="3760">C. conti, s</span><span abp="3761">ez. II app., 21 luglio 2014, n.&nbsp; 495 ha affermato la giurisdizione contabile in presenza dei requisiti dell’<em abp="3762">in house providing</em>; C. conti,&nbsp; sez. I app., 24 marzo 2015, n. 249 in relazione alla provvista di giurisdizione contabile nel caso di una società <em abp="3763">holding </em>interamente pubblica; C. conti, sez. I app., 20 luglio 2015, n. 443 ha riconosciuto la giurisdizione contabile in presenza, quantomeno, dei requisiti del c.d. “organismo di diritto pubblico”; per quanto concerne gli organismi non societari, C. conti, sez. I app., 20 luglio 2015, n. 442&nbsp; ha distinto la fondazione di diritto privato dalla fondazione di partecipazione, negando nella prima ipotesi con riferimento al caso di specie la sussistenza della giurisdizione contabile. D’altro canto, C. conti, sez. III app., 9 marzo 2015, n. 129 afferma la giurisdizione contabile nel caso di fondazione dotata dei requisiti dell’in house. Infine, C. conti, sez. I app., 4 giugno 2014, n. 798, ha affermato la giurisdizione ordinaria&nbsp; nel caso di danni cagionati ad una società regionale di gestione del trasporto ferroviario a prevalente partecipazione pubblica, in quanto priva di poteri pubblicistici e dunque non sussumibile nell’alveo delle Amministrazioni in senso sostanziale, oltre che priva dei requisiti dell’in house; quest’ultima pronuncia ha altresì scrutinato la richiesta del Pubblico Ministero d</span><span abp="3764"><span abp="3765">i rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea <em abp="3766">ex</em> art. 267 T.F.U.E. per stabilire se il diritto dell’Unione Europea sia compatibile con una normativa nazionale che nega una giurisdizione caratterizzata da un’azione pubblica officiosa, avviata da un pubblico ufficio requirente, dotato di ampi poteri di indagine, per la tutela della finanza pubblica allargata nell’ambito delle gestioni societarie, rimettendo la tutela giurisdizionale esclusivamente in capo alla società pubblica danneggiata in forza di un’azione di parte, sul presupposto secondo cui l’effettività della tutela giurisdizionale del patrimonio della società sarebbe garantita solamente nella giurisdizione della Corte dei conti. Orbene siffatta istanza è stata rigettata; infatti la Sezione ha ritenuto, da un lato, che la Procura appellante non avesse indicato le ragioni per cui le azioni offerte dagli artt. 2393 e segg. c.c. sarebbero di per sé inidonee a fornire una tutela effettiva pari a quella che sarebbe garantita dall’azione della Procura presso la Corte dei conti, e dall’altro che la medesima può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti del pubblico amministratore che abbia omesso il controllo sulla società partecipata. Conclusivamente, la normativa statale che regola la materia (artt. 2393 e segg. c.c. e azione contabile nei confronti degli amministratori dell’ente controllato), non viene ritenuta incompatibile con il diritto comunitario tenuto conto che la stessa è in grado di garantire con sufficiente effettività la tutela degli interessi e del patrimonio delle società a partecipazione pubblica.</span></span></span><br abp="3767" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3769" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3770" id="ftn76" style="text-align: justify;"><a abp="3771" href="#_ftnref76" name="_ftn76" title=""><span abp="3772"><span abp="3773"><span abp="3774">[76]</span></span></span></a><span abp="3775"> <span abp="3776">C. conti, sez. Lazio, 21 maggio 2015 n. 279, facendo esplicita applicazione dei principi di cui alla giurisprudenza della Cassazione, rinviene i tre presupposti dell’<em abp="3777">in house </em>nella fattispecie in esame; sez. Lazio, 26 maggio 2015 n. 280 dichiara la giurisdizione ordinaria in relazione a danni patiti dalle Federazioni sportive; sez. Marche, 2 marzo 2015 n. 42 che ha riconosciuto la giurisdizione contabile in relazione a danni patiti da Poste Italiane S.p.a.; sez. Veneto, 26 marzo 2014 n. 78 in secondo cui, </span><span abp="3778">sussistendo i requisiti della totale partecipazione pubblica e della natura strumentale di una società consortile per azioni rispetto alle finalità dei Comuni aderenti, dell&#8217;interesse pubblicistico servizio reso, della provenienza pubblica delle risorse, si radica la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la società assume la valenza di vero e proprio organo dei comuni partecipanti, attraverso il quale essi perseguono le loro finalità pubblicistiche, gestendo risorse pubbliche; s</span><span abp="3779"><span abp="3780">ez. Campania, 29 maggio 2015, n. 583 nel senso della giurisdizione contabile anche in presenza di clausole statutarie in apparente conflitto con i requisiti dell’<em abp="3781">in house.</em></span></span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3782" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3783" id="ftn77" style="text-align: justify;"><a abp="3784" href="#_ftnref77" name="_ftn77" title=""><span abp="3785"><span abp="3786"><span abp="3787">[77]</span></span></span></a><span abp="3788"> <span abp="3789">Cass., sez. un., 27 aprile 2010 n. 9963; id., sez. un., 23 settembre 2009 n. 20434, entrambe in <em abp="3790">Ced Cassazione.</em></span></span><br abp="3791" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3793" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3794" id="ftn78" style="text-align: justify;"><a abp="3795" href="#_ftnref78" name="_ftn78" title=""><span abp="3796"><span abp="3797"><span abp="3798">[78]</span></span></span></a><span abp="3799"> <span abp="3800">Cass., sez. un., 23 febbraio 2010 n. 4318, in <em abp="3801">Foro. it.</em>, 2010, I, 3072; C. conti, sez. II centrale, 28 luglio 2010, n. 271/A, in </span></span><em abp="3802"><span abp="3803"><span abp="3804">www.corteconti.it</span></span></em><span abp="3806"><span abp="3807">.</span></span><br abp="3808" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3810" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3811" id="ftn79" style="text-align: justify;"><a abp="3812" href="#_ftnref79" name="_ftn79" title=""><span abp="3813"><span abp="3814"><span abp="3815">[79]</span></span></span></a><span abp="3816"> <span abp="3817">Cass., sez. un., 9 aprile 2010 n. 8438, in <em abp="3818">Foro it.,</em> 2011, I, 510, con osservazioni di D&#8217;AURIA (si trattava di un giudizio afferente danni arrecati da amministratori del Casinò alla società e agli enti pubblici soci).</span></span><br abp="3819" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3821" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3822" id="ftn80" style="text-align: justify;"><a abp="3823" href="#_ftnref80" name="_ftn80" title=""><span abp="3824"><span abp="3825"><span abp="3826">[80]</span></span></span></a><span abp="3827"> <span abp="3828">Cass., sez. un., 3 marzo 2010 n. 5032, in <em abp="3829">Foro. it.</em>, 2010, I, 3078, che ha statuito la giurisdizione della Corte dei conti sui danni arrecati all&#8217;Enav s.p.a. (a partecipazione totalitaria statale) da propri dipendenti che avevano riscosso anticipi di missione con fogli di missione contraffatti. Ha ritenuto il giudice di legittimità sussistente la giurisdizione contabile sia perché “ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico — che può essere anche un privato o un ente pubblico non economico — bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti”, sia dei diversi indici pubblicistici dell&#8217;Enav s.p.a., ovvero: <em abp="3830">a</em>) la partecipazione totalitaria statale; <em abp="3831">b</em>) il perseguimento delle finalità istituzionali con oneri totalmente a carico dello Stato; <em abp="3832">c</em>) l&#8217;espletamento di un servizio pubblico essenziale; <em abp="3833">d</em>) la presenza di un controllo sulla gestione finanziaria dell&#8217;ente da parte della Corte dei conti (art. 5, l. n. 665 del 1996); <em abp="3834">e</em>) l&#8217;applicabilità delle norme sulla contabilità generale dello Stato (art. 25 e 30, l. n. 468 del 1978 richiamata dalla l. 665 del 1996).</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="3835" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3836" id="ftn81" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="3837" /><br />
<span abp="3838"><span abp="3839"><span abp="3840">[81]</span></span> <span abp="3841">C. conti, sez. II app., 11 luglio 2012 n. 411, in<em abp="3842"> www.corteconti.it</em>; id., sez. Lazio, 10 maggio 2012 n. 493, in <em abp="3843">www.respamm.it. </em>Identico principio ha applicato C. conti, sez. Veneto, 23 aprile 2012 n. 238, <em abp="3844">ivi,</em> in relazione ad amministratori della Polesine acque spa. e, per altre società gestori di servizi pubblici, id., sez. Liguria, 20 dicembre 2010, n. 332, <em abp="3845">ivi</em>; id., sez. Liguria, 14 giugno 2011 n. 153, <em abp="3846">ivi</em>; id., sez. Campania, 18 gennaio 2012, n. 143, in <em abp="3847">www.corteconti.it</em>. Da segnalare anche id., sez. Lazio, n. 601 del 2012 in riferimento a società affidatarie di servizi pubblici – nella specie una società mista concessionaria della riscossione di entrate comunali – per le quali è stata affermata la giurisdizione della Corte sul “socio privato operativo”, ravvisando – nello specifico caso &#8211; l&#8217;irrilevanza della sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria medio tempore intervenuta in forza di pronuncia del giudice ordinario.</span></span><br abp="3848" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3850" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3851" id="ftn82" style="text-align: justify;"><a abp="3852" href="#_ftnref82" name="_ftn82" title=""><span abp="3853"><span abp="3854"><span abp="3855">[82]</span></span></span></a><span abp="3856"> <span abp="3857">C. conti, sez. I app., 14 marzo 2011, n. 95, in <em abp="3858">www.corteconti.it;</em> id., sez. Lombardia, 17 febbraio 2011, n. 109, in <em abp="3859">Riv.C. conti,</em> 2011, 1-2, 284, che rimarca, sulla base della sentenza Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092 sul caso RAI, le peculiarità pubblicistiche dell&#8217;Anas rappresentate da: “<em abp="3860">a</em>) la partecipazione totalitaria dello Stato (le azioni della società sono attribuite al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, che esercita i diritti dell&#8217;azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, v. art. 7, comma 6 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178); <em abp="3861">b</em>) il fatto che la società sia concessionaria <em abp="3862">ex lege</em> (v. comma 2 dell&#8217;art. 7 sopra cit.) di quasi tutti i compiti, in precedenza assegnati all&#8217;omonimo Ente nazionale per le strade dall&#8217;art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994 n. 143, di sicuro rilievo pubblicistico, in quanto funzionali ad assicurare la mobilità su ruote in tutto il territorio nazionale (a mero titolo esemplificativo, si pensi alla costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione, e all&#8217;adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime); <em abp="3863">c</em>) l&#8217;attribuzione diretta alla società di entrate di evidente natura pubblicistica, in quanto derivanti dall&#8217;utilizzazione di beni demaniali sui quali essa esercita i diritti ed i poteri dell&#8217;ente proprietario in virtù della concessione di cui sopra (v. comma 1-<em abp="3864">quinquies</em> dell&#8217;art. 7 sopra cit.); <em abp="3865">d</em>) il fatto che il rapporto di lavoro del personale già alle dipendenze dell&#8217;Ente nazionale per le strade, transitato nella società ANAS, rimane disciplinato dalle precedenti disposizioni (comma 9, art. 7 sopra cit.); <em abp="3866">e</em>) la sottoposizione della società al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all&#8217;art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché la possibilità per la società stessa di avvalersi del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato (comma 11, art. 7 sopra cit.); <em abp="3867">f</em>) l&#8217;attribuzione al personale della società dei compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull&#8217;uso delle strade; <em abp="3868">g</em>) l&#8217;attribuzione alla società di poteri pubblicistici in relazione a lavori pubblici (approvazione di progetti, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai fini espropriativi, nonché l&#8217;emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 7 cit.); <em abp="3869">h</em>) il fatto che la società, in quanto organismo di diritto pubblico, come definito dall&#8217;art. 3, comma 26 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è tenuta ad osservare le procedure di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento degli appalti”. Cass. sez. un., 9 luglio 2014 n. 15594, in <em abp="3870">Ced Cassazione.</em></span></span><br abp="3871" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3873" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3874" id="ftn83" style="text-align: justify;"><a abp="3875" href="#_ftnref83" name="_ftn83" title=""><span abp="3876"><span abp="3877"><span abp="3878">[83]</span></span></span></a><span abp="3879"> <span abp="3880">C. conti, sez. Toscana, 5 maggio 2010, n. 176, in <em abp="3881">Riv. C. conti</em>, 2010, 3, 122 (caso Firenze Fiera s.p.a.). La sentenza è stata tuttavia riformata, con esclusione della giurisdizione contabile, nonostante l&#8217;esercizio di funzione pubblica, stante la natura societaria della Firenze Fiera, da C. conti, sez. III centrale, 7 settembre 2012, n. 573, in </span></span><a abp="3882" href="http://www.corteconti.it/"><em abp="3883"><span abp="3884"><span abp="3885">www.corteconti.it</span></span></em></a><em abp="3886"><span abp="3887"><span abp="3888">.</span></span></em><br abp="3889" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3891" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3892" id="ftn84" style="text-align: justify;"><a abp="3893" href="#_ftnref84" name="_ftn84" title=""><span abp="3894"><span abp="3895"><span abp="3896">[84]</span></span></span></a><span abp="3897"> <span abp="3898">Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em abp="3899">Ced Cassazione.</em></span><span abp="3900"> In dottrina, sul tema, <span abp="3901">Mari</span>, <em abp="3902">Natura giuridica della Rai: impresa pubblica e organismo di diritto pubblico</em>?, in <em abp="3903">Foro amm.-CdS</em>, 2008, 9, 2335. Sulla giurisdizione contabile su amministratori RAI v. anche C. conti, sez. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 326, in </span></span><em abp="3904"><span abp="3905"><span abp="3906"><a abp="3907" href="http://www.corteconti.it">www.corteconti.it</a></span></span></em><span abp="3908"><em abp="3909"><span abp="3910">.</span></em><span abp="3911"> e <a abp="3912" href="http://www.C">C</a>. conti, sez. Lazio, 17 gennaio 2014, n. 55.</span></span><br abp="3913" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3915" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3916" id="ftn85" style="text-align: justify;"><a abp="3917" href="#_ftnref85" name="_ftn85" title=""><span abp="3918"><span abp="3919"><span abp="3920">[85]</span></span></span></a><span abp="3921"> <span abp="3922">Cass., sez. un., 9 gennaio 2013 n. 295; id., sez. un., 3 marzo 2010 n. 5019; id., 2010 n. 4316; id., 4 dicembre 2009 n. 25495; id., sez. un., 23 settembre 2009 n. 20434; id., 5 giugno 2008, n. 14825; id., sez. un., 1 marzo 2006 n. 4511; id., 18 luglio 2008 n. 19815; id., sez. un., 19 maggio 2001 n. 211, tutte in <em abp="3923">Ced Cassazione</em>; C. conti, sez. Lombardia, 23 novembre 2011 n. 682, in <em abp="3924">www.corteconti.it. </em>Sul tema della giurisdizione contabile sulle società concessionarie <span abp="3925">Altieri</span>, <em abp="3926">La responsabilità amministrativa</em>, cit., 75 segg.</span></span><br abp="3927" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3929" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3930" id="ftn86" style="text-align: justify;"><a abp="3931" href="#_ftnref86" name="_ftn86" title=""><span abp="3932"><span abp="3933"><span abp="3934">[86]</span></span></span></a><span abp="3935"> <span abp="3936">Le Procure della Corte dei Conti sono capillarmente presenti in ogni capoluogo di Regione ed hanno un nucleo dedicato della Guardia di Finanza che le coadiuva.</span></span><br abp="3937" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3939" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3940" id="ftn87" style="text-align: justify;"><a abp="3941" href="#_ftnref87" name="_ftn87" title=""><span abp="3942"><span abp="3943"><span abp="3944"><span abp="3945">[87]</span></span></span></span></a><span abp="3946"><span abp="3947"> Si rammenta che il concorso per l’accesso alla magistratura contabile è di “secondo grado”, ovvero aperto solo a chi è stato già magistrato, avvocato o dirigente pubblico e l’esame scritto ed orale prevede, da sempre, anche la prova di diritto commerciale, non prevista per l’esame scritto in magistratura ordinaria, in odo da selezionare soggetti culturalmente attrezzati in diritto societario</span>.</span><br abp="3948" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3950" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3951" id="ftn88" style="text-align: justify;"><a abp="3952" href="#_ftnref88" name="_ftn88" title=""><span abp="3953"><span abp="3954"><span abp="3955">[88]</span></span></span></a><span abp="3956"> <span abp="3957">Si rammenta che la Corte dei Conti è la magistratura più rapida in Italia, per buona organizzazione interna e per l’assenza di un terzo grado di giudizio di merito, oltre che per una eccellente capacità di lavoro dei propri selezionati magistrati.</span></span><br abp="3958" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3960" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3961" id="ftn89" style="text-align: justify;"><a abp="3962" href="#_ftnref89" name="_ftn89" title=""><span abp="3963"><span abp="3964"><span abp="3965"><span abp="3966">[89]</span></span></span></span></a><span abp="3967"><span abp="3968"> Si pensi, tra i tanti, ai moduli consensuali dell’art.11, l. n.241 del 1990 devoluti al giudice amministrativo, &nbsp;o ai tanti “blocchi di materie” attribuiti al g.a. dall’art.133 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n.104 del 2010), ancorchè siano coinvolte posizioni giuridiche di diritto soggettivo e utilizzati strumenti gestionali di matrice privatistica.</span></span><br abp="3969" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3971" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3972" id="ftn90" style="text-align: justify;"><a abp="3973" href="#_ftnref90" name="_ftn90" title=""><span abp="3974"><span abp="3975"><span abp="3976"><span abp="3977">[90]</span></span></span></span></a><span abp="3978"><span abp="3979"> Si pensi a tutto il sistema di impugnativa delle sanzioni amministrative, di natura pubblicistica, della l. n.689 del 1981 o spettanti ad autorità amministrative indipendenti; alle impugnative dei provvedimenti del Garante della <em abp="3980">privacy</em> (soggetto pubblico); alle controversie sui provvedimenti della Siae <em abp="3981">ex</em> l. n.2 del 2008; ai contenziosi sul registro informatico sui protesti <em abp="3982">ex</em> l. n.235 del 2000; ai contenziosi sulla gestione del Ced della Polizia di Stato <em abp="3983">ex</em> art.10, l. n.121 del 1981: trattasi di materie afferenti provvedimenti amministrativi devolute all’a.g.o.</span></span><br abp="3984" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="3986" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="3987" id="ftn91" style="text-align: justify;"><a abp="3988" href="#_ftnref91" name="_ftn91" title=""><span abp="3989"><span abp="3990"><span abp="3991"><span abp="3992">[91]</span></span></span></span></a><span abp="3993"><span abp="3994"><span abp="3995"> Secondo la felice schematizzazione di D’ANGELO, <em abp="3996">Le società partecipate</em> cit, parag.4, relativa agli approdi della Cassazione: “</span></span><em abp="3997"><span abp="3998">l’atto di&nbsp;<span abp="3999">mala gestio</span>&nbsp;degli organi sociali produce in prima battuta un danno (diretto) al patrimonio societario e un danno (indiretto) al valore della partecipazione del socio. Se però il danno (diretto) al patrimonio sociale non viene stigmatizzato attraverso l’azione sociale di responsabilità (spettante anche al socio pubblico), tale trascuranza, in seconda battuta, “trasforma” il danno (indiretto) al valore/redditività della partecipazione in un danno all’erario da azionare, necessariamente, nel processo contabile. Quindi, per quanto interessa, occorre tener fermo l’assunto delle Sezioni Unite per cui con riferimento alle società partecipate da pubbliche amministrazioni l’omesso esercizio degli istituti rimediali codicistici intestati al socio pubblico ovvero la loro colpevole “trascuranza” appare circostanza idonea a “trasformare” il danno privatistico/societario da&nbsp;<span abp="4000">mala gestio</span>, in un danno (erariale)&nbsp;<span abp="4001">sub specie</span>&nbsp;di perdita di valore della partecipazione del socio”.</span></em></span><br abp="4002" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4004" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4005" id="ftn92" style="text-align: justify;"><a abp="4006" href="#_ftnref92" name="_ftn92" title=""><span abp="4007"><span abp="4008"><span abp="4009">[92]</span></span></span></a><span abp="4010"> <span abp="4011">Si segnalano, tra i corsi antesignani dell’indotto formativo in materia di società partecipate, il convegno del 18 febbraio 2016 organizzato a Roma dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione su <em abp="4012">Il riordino della disciplina delle società a partecipazione pubblica,</em> ed il convegno del 26 febbraio 2016 organizzato a Milano da EupolisLombardia su <em abp="4013">La riforma della pubblica amministrazione. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.</em></span></span><br abp="4014" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4016" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4017" id="ftn93" style="text-align: justify;"><a abp="4018" href="#_ftnref93" name="_ftn93" title=""><span abp="4019"><span abp="4020"><span abp="4021"><span abp="4022">[93]</span></span></span></span></a><span abp="4023"><span abp="4024"><span abp="4025"> La suggestiva tesi dell’esperibilità dell’azione <em abp="4026">ex </em>art.2900 c.c., sulla scorta del</span></span><span abp="4027">l’art. 1, comma 174, legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria per il 2006)</span><span abp="4028"><span abp="4029"> è stata propugnata da D’ANGELO, <em abp="4030">Le società partecipate</em> cit., parag.4,&nbsp; secondo il quale “</span></span><em abp="4031"><span abp="4032">ben sarà possibile per il procuratore regionale, prima ancora che agire contro l’ente societario di diritto privato in rapporto di servizio con la p.a. (per far valere appunto detto danno erariale da condotta omissiva) &#8211; e prima ancora ovviamente dello spirare del termine di prescrizione dell’azione sociale &#8211; espletare forme di tutela “conservativa” dell’erario ammesse dall’ordinamento esercitando, nel caso di inerzia societaria, un’azione surrogatoria dell’azione sociale di responsabilità (incluse quelle di cui all’art. 2393-bis c.c. e art. 2476, comma 3, c.c.)”. </span></em><span abp="4033">Secondo l’attento studioso tuttavia sarà all’”<em abp="4034">ente societario imputabile il pregiudizio da perdita di valore/reddittività del capitale pubblico di partecipazione, essendo l’azione sociale di responsabilità, anche quella spettante ai soci in via sostitutiva, intestata alla società partecipata che dunque dovrà rispondere, in sede erariale, per il fatto dannoso del suo mancato esercizio”. </em>L’azione surrogatoria dell’azione sociale di responsabilità intestata alla società partecipata (e per essa, ai soci) &#8211; nel caso di&nbsp;<em abp="4035">mala gestio</em>&nbsp;societaria &#8211; risulta essere<span abp="4036">&nbsp;<em abp="4037">ex lege</em></span>&nbsp;attribuita al procuratore regionale.</span></span> <span abp="4038"><span abp="4039">L’autore, in definitiva, ipotizza un “recupero” della giurisdizione della Corte dei Conti, non con riferimento all’azione erariale proponibile direttamente contro gli amministratori, ma riguardo l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli stessi essendo appunto legittimato il procuratore regionale ad agire in surrogatoria, sussistendo i presupposti, con riferimento alle azioni societarie intestate alla società.</span></span><br abp="4040" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="4042" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4043" id="ftn94" style="text-align: justify;"><a abp="4044" href="#_ftnref94" name="_ftn94" title=""><span abp="4045"><span abp="4046"><span abp="4047">[94]</span></span></span></a><span abp="4048"> <span abp="4049">Nei limiti fissati </span><span abp="4050">dall&#8217;improvvido art. 17, co. 30-<em abp="4051">ter</em>, l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo).</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="4052" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="4053" id="ftn95" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="4054" /><br />
<span abp="4055"><span abp="4056"><span abp="4057">[95]</span></span> <span abp="4058">Per una &nbsp;fattispecie v. Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26805, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, per motivi di giurisdizione, dall&#8217;amministratore di Ferrovie Milano Nord S.p.A., già condannato dalla Corte dei conti per il danno all&#8217;immagine conseguente alla percezione di tangenti nello svolgimento di attività contrattuale (sez. I, 25 gennaio 2006, n. 22, confermativa di sez. Lombardia, 9 dicembre 2003, n. 1467). La S.C. ha preso atto della formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione contabile, questione affrontata in primo grado ma non reiterata in appello, con conseguente inapplicabilità dell&#8217;art. 37 c.p.c.</span></span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-attesa-del-testo-unico-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica-alcune-riflessioni-sulle-reali-motivazioni-dei-tentativi-ad-oggi-riusciti-di-fuga-dalla-giurisdizione-contabile-per-i-danni/">In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/">Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</a></p>
<p>&#160; ARTICOLO &#160; Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il&#160; personale militare &#160; di Vito Tenore Consigliere della Corte dei Conti Professore presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione &#160; &#160; &#160; &#160; Sommario: 1. Rapporti tra illecito penale e procedimento disciplinare per le FF.AA.: la c.d. pregiudiziale penale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/">Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/">Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="852" style="text-align: center;"><strong abp="853">ARTICOLO</strong><br abp="854" /><br />
&nbsp;<br abp="855" /><br />
<strong>Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il&nbsp; personale militare</strong><br abp="860" /><br />
&nbsp;<br abp="861" /><br />
di Vito Tenore<br abp="862" /><br />
Consigliere della Corte dei Conti<br abp="863" /><br />
Professore presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione</div>
<p>&nbsp;<br abp="864" /><br />
&nbsp;<br abp="865" /><br />
&nbsp;<br abp="866" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="867" style="text-align: justify;">Sommario: 1. Rapporti tra illecito penale e procedimento disciplinare per le FF.AA.: la c.d. <em abp="868">pregiudiziale penale</em> nell’originario art.1393 del codice dell’ordinamento militare prima della legge n.124 del 2015. — 2. La regolamentazione successiva alla legge n.124: il superamento della <em abp="869">pregiudiziale penale</em> come regola e la sospensione procedimentale come eccezione nel novellato art.1393 cod.mil. – 2.1. Le novità nello schema di d.lgs. di febbraio 2016 recante d recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8. — &nbsp;3. Il problema dei termini per la riattivazione dell’azione disciplinare dopo il giudicato penale: il disallineamento tra l’art.1392 cod.mil e l’art.55-<em abp="870">ter</em>, d.lgs. n.165 del 2001 richiamato dall’attuale art.1393 cod.mil. La soluzione nello schema di d.lgs. di febbraio 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8. &nbsp;&#8211; 4. Il regime intertemporale: ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla l. n.124 del 2015 all’art.1393 cod.mil. &nbsp;&#8211; 5. Il vincolo del giudicato penale in sede disciplinare. &#8211; 6. Le circolari del Ministero della Difesa 26 agosto 2015 n. M_D GMIL 0574380 e 13 novembre 2015 n.M_D GMIL 0806206 recepite dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009. Le imminenti modifiche dopo l’approvazione del d.lgs. del 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="871" /><br />
&nbsp;<br abp="872" /><br />
&nbsp;<br abp="873" /><br />
&nbsp;<br abp="874" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="875" style="text-align: justify;"><strong abp="876">1. Rapporti tra illecito penale e procedimento disciplinare per le FF.AA.: la c.d. <em abp="877">pregiudiziale penale</em> nell’originario art.1393 del codice dell’ordinamento militare</strong> <strong abp="878">prima della legge n.124 del 2015.</strong><br abp="879" /><br />
L’articolo 15 della legge 7 agosto 2015 n. 124, titolato &#8220;<em abp="880">Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate</em>&#8221; ha previsto che l&#8217;originario&nbsp;articolo 1393<a abp="881" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, è sostituito dal seguente: “<em abp="882">Art. 1393 </em>(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale<em abp="883">). 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</em>”. Nonostante l’encomiabile recente modifica, prima alcune circolari “ortopediche” del Ministero della Difesa hanno ristretto la dirompente portata innovativa della norma, poi un imminente decreto legislativo (il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere per il prescritto parere) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, all’art.4, co.1, lett.<em abp="884">t)</em> ed al codice dell’ordinamento militare, ha inteso riscrivere tale articolo 1393, esplicando ancor meglio (e, purtroppo, limitandolo fortemente) l’attuale pieno recepimento dell’art.55<em abp="885">-ter</em>, d.lgs. n.165 nell’ordinamento militare.<br abp="886" /><br />
La rilevante novella del 2015 ha dunque esteso al personale militare l’importante ed innovativa previsione “Brunettiana” relativa al superamento della c.d. <em abp="887">pregiudiziale penale </em>nel procedimento disciplinare, che aveva nel 2009 già toccato i dipendenti pubblici “privatizzati” attraverso l’introduzione (ad opera del d.lgs. n.150 del 2009) del prorompente art.55<em abp="888">-ter</em>, del d.lgs. n.165 del 2001, secondo il quale: “<em abp="889">Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale: &nbsp;</em>1.<em abp="890"> Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l&#8217;autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all&#8217;articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all&#8217;articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l&#8217;ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell&#8217;accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l&#8217;irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.&nbsp;&nbsp; </em>2<em abp="891">. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l&#8217;irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l&#8217;autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall&#8217;irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l&#8217;atto conclusivo in relazione all&#8217;esito del giudizio penale.&nbsp; </em>3.<em abp="892"> Se il procedimento disciplinare si conclude con l&#8217;archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l&#8217;autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all&#8217;esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>4.<em abp="893"> Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all&#8217;amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell&#8217;istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell&#8217;addebito da parte dell&#8217;autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell&#8217;articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l&#8217;autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell&#8217;articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale</em>”.<br abp="894" /><br />
Per comprendere la portata della novella Madia del 2015<a abp="895" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, che inciderà fortemente (anche se alcune circolari ministeriali cui si farà menzione nel parag.6 ne hanno assai edulcorato la portata, al pari dell’imminente riscrittura dell’art.1393 cod.mil. ad opera di un prossimo decreto legislativo analizzato nel parag.2.1.) sul funzionamento dell’azione punitiva interna alle Forze Armate<a abp="896" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, le quali hanno già emanato opportune circolari esplicative<a abp="897" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, e che verosimilmente creerà rilevanti indotti contenziosi, anche perché inspiegabilmente non raccordata, ad oggi<a abp="898" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, con i precetti temporali dell’art.1392 cod.mil. (non abrogato e statuente termini procedimentali nei rapporti penale/disciplinare non conciliabili con quelli dell’art.55-<em abp="899">ter</em>, d.lgs. n.165 recepito nell’art.1393 cod.mil.: v. <em abp="900">infra</em> parag.3), occorre partire da qualche preliminare considerazione sistematica, e, in particolare, dal quadro normativo anteriore alla recente modifica del 2015.<br abp="901" /><br />
Assai ricorrente è l’evenienza che una medesima condotta&nbsp; illecita assuma valenza non solo disciplinare, ma anche civile, penale e amministrativo-contabile, originando così non solo la reazione datoriale, ma anche quella giudiziaria. Il problema non è tipico del solo pubblico impiego<a abp="902" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> (civile e militare), ma anche del lavoro privato e delle libere professioni<a abp="903" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>: si pensi al caso, non fantasioso, di un dipendente che timbri il <em abp="904">bedge</em> e sparisca poi per l’intera giornata dall’ufficio. Tale condotta configura un reato (truffa ai danni dello Stato, in cui la p.a. potrebbe costituirsi parte civile per i danni patiti), un illecito disciplinare (passibile di destituzione o licenziamento) e un illecito amministrativo-contabile (danno da violazione del sinallagma contrattuale e all’immagine della p.a.). Tali plurimi illeciti concorrono e le rispettive reazioni ordinamentali si cumulano<a abp="905" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br abp="906" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Come è noto, non vi sono interferenze procedurali tra il procedimento disciplinare ed eventuali giudizi civili-risarcitori (innanzi all’a.g.o.) o amministrativo-contabili (innanzi alla Corte dei Conti), che procederanno in parallelo. I vari sistemi disciplinari, ivi compreso quello del lavoro pubblico privatizzato<a abp="907" href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> e delle libere professioni<a abp="908" href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, hanno invece sempre regolamentato le interferenze tra i procedimento disciplinare e quello penale, ispirandosi di regola alla c.d. <em abp="909">pregiudiziale penale,</em> statuita dall’art.117 del d.P.R. n.3 del 1957<a abp="910" href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> e ribadita settorialmente in vari ordinamenti disciplinari, tra cui quello civile (ante novella Brunettiana)<a abp="911" href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> e quello militare nell’originario art.1393, d.lgs. n.66 del 2010, prima della recente modifica della l. n.124.<br abp="912" /><br />
In base alla regola della <em abp="913">pregiudiziale penale</em> il procedimento disciplinare va sospeso in attesa del giudicato penale qualora i medesimi fatti storici al vaglio dell’organo disciplinare siano parallelamente oggetto di azione penale, ovvero la sospensione scatta con la richiesta di rinvio a giudizio del dipendente<a abp="914" href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> (doverosamente segnalata dall’autorità giudiziaria all’amministrazione <em abp="915">ex </em>art. 129 disp. att. c.p.p. ed <em abp="916">ex </em>art. 133, co. 1-<em abp="917">bis</em>, disp. att. c.p.p., ovviamente se lo <em abp="918">status </em>di pubblico dipendente sia noto all’organo inquirente, evenienza che non sempre si configura soprattutto per reati extralavorativi)<a abp="919" href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> o, addirittura, in taluni ordinamenti disciplinari<a abp="920" href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, quando la Procura penale sia stata meramente notiziata di fatti di possibile valenza anche penale.<br abp="921" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per gli appartenenti alle FF.AA. tali effetto sospensivo sul procedimento disciplinare scattava, in base all’originario art.1393 cod.mil. (d.lgs. n.66 del 2010 cit.), anche quando fossero state adottate nei confronti del militare le misure previste dall&#8217;articolo 915, co. 1, cod.mil., ovvero: <em abp="922">a</em>) il fermo o l’arresto; <em abp="923">b</em>) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; <em abp="924">c</em>) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; <em abp="925">d</em>) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.<br abp="926" /><br />
La <em abp="927">ratio </em>sottesa a tale opportuno principio, pur a fronte della autonomia valutativa dei profili disciplinari da quelli penali (v. <em abp="928">infra </em>parag.5), va rinvenuta nel timore di un contrasto di valutazioni tra sede penale e disciplinare e nella esigenza di offrire agli uffici disciplinari riscontri istruttori più pregnanti<a abp="929" href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, frutto di acquisizioni probatorie da parte della Procura penale e dell’organo giudicante, dotati di poteri di indagine più profondi ed autoritativi di quelli riconosciuti ad un ufficio disciplinare, come ribadito più volte dal Consiglio di Stato anche in adunanza plenaria<a abp="930" href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br abp="931" /><br />
Pertanto, la pendenza del procedimento penale (<em abp="932">ergo </em>il rinvio a giudizio del lavoratore) o l’adozione di misure restrittive penali avevano (<em abp="933">ex</em> originario art.1393 cod.mil., riproduttivo e ampliativo dell’art.117, d.P.R. n.3 del 1957) un effetto sospensivo sul procedimento disciplinare<a abp="934" href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>: quest’ultimo andava poi riassunto solo dopo la «notizia» del testo integrale del giudicato penale (dunque della intera sentenza penale e non di meri stralci o del dispositivo, anche se la p.a. fosse costituita parte civile)<a abp="935" href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br abp="936" /><br />
Tale riattivazione e la successiva conclusione, erano cadenzati, per i militari, prima della novella del 2015, da termini perentori, indicati dall’art.1392 cod.mil. (ancora oggi vigente e inspiegabilmente non abrogato né modificato dalla novella Madia del 2015 per raccordarlo con l’art.1393), che aveva opportunamente e volutamente semplificato il previgente regime anteriore al codice dell’ordinamento militare, che prevedeva termini diversi a seconda che la sentenza fosse di condanna o assolutoria, e tale momento procedurale ha originato frequentissimi ricorsi, spesso vincenti per il ricorrente.<br abp="937" /><br />
Prima della entrata in vigore, nel 2010, del codice dell’ordinamento militare e della semplificazione procedurale del relativo art.1392 cod.mil., la giurisprudenza aveva delineato, sulla base dell’allora vigente quadro normativo, tre evenienze:</div>
<ol abp="938">
<li abp="939" style="text-align: justify;">in caso di sentenza di assoluzione o proscioglimento, trovavano applicazione, per la riassunzione, i termini dell’art.97, co.3, d.P.R. n.3 del 1957, secondo cui “<em abp="940">Il procedimento&nbsp;&nbsp; disciplinare&nbsp;&nbsp; deve&nbsp;&nbsp; avere&nbsp;&nbsp; inizio,&nbsp; con&nbsp; la contestazione&nbsp; degli&nbsp; addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta&nbsp; irrevocabile&nbsp; la&nbsp; sentenza definitiva di proscioglimento od entro&nbsp; 40&nbsp; giorni&nbsp; dalla&nbsp; data&nbsp; in&nbsp; cui&nbsp; l&#8217;impiegato abbia notificato all&#8217;amministrazione la sentenza stessa</em>”. La norma ha originato in passato seri problemi e vari vittoriosi contenziosi a fronte di tardive conoscenze di giudicati in assenza, un tempo, di un obbligo delle Cancellerie degli uffici giudiziari di trasmettere i giudicati penali di condanna alle amministrazioni (norma poi introdotta solo con il nuovo art. 154-<em abp="941">ter </em>c.p.p. ad opera dell’art. 70, d.lgs. n. 150 del 2009<a abp="942" href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>). Altri contenziosi avevano poi riguardato il <em abp="943">dies ad quem</em> per la riassunzione: era da individuare nella adozione della contestazione degli addebiti o nella notifica della stessa<a abp="944" href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>? Per la conclusione invece dell’<em abp="945">iter</em> punitivo, dopo tale tempestiva riassunzione, si riteneva applicabile l’art.120 del d.P.R. n.3, statuente la estinzione del procedimento in caso di inerzia protratta per 90 giorni (termine perentorio a garanzia dell’incolpato) dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto<a abp="946" href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.</li>
<li abp="947" style="text-align: justify;">In caso, invece, di sentenza di condanna penale (a cui è equiparata la sentenza di patteggiamento <em abp="948">ex</em> art.444 c.p.p.) non comportante in sede disciplinare la destituzione, trovava applicazione l’art.103, co.2 del d.P.R. n.3 del 1957, statuente un generale e forse generico obbligo di tempestiva riassunzione (“<em abp="949">contesta subito</em>”), non indicato in giorni, ma stabilito con “ragionevole prontezza”<a abp="950" href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, mentre per la conclusione del procedimento trovava applicazione l’art.120 del medesimo d.P.R. sopra richiamato.</li>
<li abp="951" style="text-align: justify;">In caso, infine, di sentenza di condanna penale (a cui è equiparata la sentenza di patteggiamento <em abp="952">ex</em> art.444 c.p.p.) comportante in sede disciplinare la destituzione, trovava applicazione l’art.9, co.2, l. n.19 del 1990, statuente un termine perentorio di 180 giorni dalla <em abp="953">piena</em> conoscenza<a abp="954" href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> del giudicato per riattivare l’azione disciplinare e un termine, parimenti perentorio, di 90 giorni per concluderlo<a abp="955" href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Tali termini risultano anomalmente<a abp="956" href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a> invertiti (90 per riassumere e 180 per concludere il procedimento) per i soli reati della l. 27 marzo 2001 n. 97 (reati contro la p.a.), &nbsp;come statuito dal relativo art.5<a abp="957" href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.Con l’entrata in vigore dell’art.1392 cod.mil., erano stati invece opportunamente uniformati tutti questi differenziati termini di riattivazione del procedimento disciplinare e di successiva conclusione, sia a fronte di sentenze di condanna che di assoluzione (oltre che in caso di archiviazione), prevedendo detta norma un unitario termine di riattivazione entro “<em abp="958">90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione</em>” (co.1), e un unitario termine di conclusione, statuendo (co.3) che “<em abp="959">Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”</em>.<br abp="960" /><br />
	Alla luce di pregressi indirizzi giurisprudenziali, i due termini erano, e sono a tutt’oggi, da considerare perentori. Inoltre, a fronte del chiaro <em abp="961">dies a quo</em> (conoscenza integrale del provvedimento da parte della p.a.), il <em abp="962">dies ad quem</em> va fatto coincidere con la notifica all’incolpato dell’atto di riassunzione (e non già con la sua adozione, essendo atto recettizio), mentre il successivo termine di 270 giorni è rispettato con la mera adozione della sanzione (atto non recettizio) e non con la sua notifica al militare condannato (tale ultima data di notifica rileva invece per il decorso dei termini per la sua impugnativa).<br abp="963" /><br />
	In estrema sintesi, a fronte del non allineamento dei termini dell’art.9, co.2, l. n.19 del 1990 (per i procedimenti successivi a condanne per tutti i reati, 180+90 gg.) e dell’art.5, co.4, l. n.97 del 2001 (per i procedimenti successivi a condanne per i soli reati ivi previsti, 90+180 gg.), il codice dell’ordinamento militare aveva optato, all’art.1392, per la generalizzazione dei termini (90+180, totale 270 gg.) dell’art.5, l. n.97<a abp="964" href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, estendendoli a tutti i procedimenti successivi a condanne per qualsiasi reato e ampliando la portata di tali termini anche ai procedimenti successivi alle sentenze assolutorie e ai provvedimenti di archiviazione. Tale norma, ancora oggi vigente, pone, come vedremo, seri problemi di raccordo, in punto di termini, con il novellato art.1393 cod.mil., che richiama ben diversi termini procedurali, ovvero quelli dell’art.55-<em abp="965">ter</em>, d.lgs. n.165.<br abp="966" /><br />
	Aggiunge poi l’art.1392 un ulteriore termine “pungolatorio”, statuendo al co. 4 che “<em abp="967">In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall&#8217;ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta</em>”. &nbsp;<br abp="968" /><br />
	&nbsp;<br abp="969" /><br />
	&nbsp;<br abp="970" /><br />
	<strong abp="971">2. La regolamentazione successiva alla legge n.124: il superamento della <em abp="972">pregiudiziale penale</em> come regola e la sospensione procedimentale come eccezione</strong> <strong abp="973">nel novellato art.1393 cod.mil.</strong><br abp="974" /><br />
	&nbsp;</li>
</ol>
<div abp="976" style="text-align: justify;">La modifica apportata all’art.1393 cod.mil. dalla riforma Madia del 2015 si pone in sintonia con quanto previsto nell’impiego pubblico privatizzato dalla riforma Brunetta<a abp="977" href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a> (che nel 2009 ha introdotto l’art.55-<em abp="978">ter</em> nel d.lgs. n.165) e con quanto previsto nell’impiego privato<a abp="979" href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, rispondendo ad una <em abp="980">ratio </em>acceleratoria, tesa a superare la <em abp="981">pregiudiziale penale </em>che imponeva la sospensione (spesso per anni) del procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale. La novella, fondata sulla autonomia dell’illecito penale da quello disciplinare, nasce dalle critiche mosse ad un sistema che paralizzava, per anni, l’azione disciplinare per la eccessiva durata del procedimento penale nei suoi tre gradi, situazione inaccettabile soprattutto a fronte di fatti certi e conclamati, come tali non meritevoli di una ulteriore conferma giudiziaria. Evidente appare anche la esigenza di tutela dell’immagine esterna delle Forze Armate con una azione punitiva interna rapida.<br abp="982" /><br />
L’art. 55-<em abp="983">ter</em>, co. 1, nel d.lgs. n. 165 del 2001, alla cui formulazione si rifà il novello art.1393 cod.mil., statuisce, come regola, la non sospensione dell’azione disciplinare per la pendenza di procedimento penale (anche per fatti privati che possano avere valenza disciplinare) e, come eccezione, la sospensione non più obbligatoria, ma facoltativa, del procedimento disciplinare in attesa delle risultanze penali, ma solo e soltanto qualora gli accertamenti istruttori disciplinari si palesino complessi o la tipologia di illecito necessiti di un indefettibile più approfondito riscontro in sede giudiziaria. Tale sospensione facoltativa, non può testualmente operare se si tratta di fatti punibili con sanzioni sino alla sospensione dal servizio fino a 10 gg., mentre per fatti più gravi è facoltativa e non obbligatoria e, ove applicata, consente comunque la sospensione cautelare del dipendente.<br abp="984" /><br />
È auspicabile che lo spirito e la lettera della novella all’art.1393 cod.mil non siano sviliti e che, pertanto, l’eccezionale sospensione del procedimento disciplinare (per complessità istruttorie) resti tale nell’attuale regime, e che i titolari di azione punitiva interna superino, per antichi retaggi culturali, atteggiamenti pavidi di acritico appiattimento sulle risultanze penali e di attesa del relativo esito: le circolari, apparentemente &nbsp;“pungolatorie”, del Ministero della Difesa indicate nel successivo parag.6 non sembrano &nbsp;porsi però in sintonia con questo nostro auspicio restringendo inopportunamente, in via interpretativa, i casi in cui non opererà la pregiudiziale penale. Parimenti in contrasto con questo nostro auspicio e con l’afflato acceleratorio dell’attuale art.1393, vedremo nel successivo paragrafo 2.1., sta per porsi l’imminente nuova modifica dell’art.1393 cod.mil. in corso, che restringerà inopportunamente i casi in cui non opererà la pregiudiziale penale.<br abp="985" /><br />
Il fatto di possibile valenza anche penale (lavorativo o extralavorativo) ed immediatamente vagliabile in sede disciplinare, può essere appreso dalle gerarchie attraverso qualsiasi fonte (segnalazioni interne di capi-struttura, giornali, relazioni ispettive, esposti di cittadini o associazioni, &nbsp;comunicazioni della Procura sulla avvenuta adozione di misure cautelari penali etc.), ma, soprattutto, attraverso la doverosa segnalazione di avvenuto rinvio a giudizio a cui è tenuta l’autorità giudiziaria <em abp="986">ex </em>artt. 129 e 133, co. 1-<em abp="987">bis</em>, disp. att. c.p.p. Tali due norme impongono di notiziare la p.a. di appartenenza del rinvio a giudizio del dipendente, mentre la sua preliminare qualifica di indagato (<em abp="988">ergo </em>di iscrizione nel registro delle notizie di reato), che pur consentirebbe l’inizio di un procedimento disciplinare, non è comunicata all’amministrazione, ma solo alla persona a cui è attribuito il reato, alla persona offesa e ai rispettivi avvocati (art. 335 c.p.p.). La p.a., dunque, in tale evenienza, può aver conoscenza di un possibile reato solo se rientra tra le persone offese, o abbia fatto essa stessa la denuncia. Né aiuta il disposto dell’art. 28, t.u. 14 novembre 2002 n. 313, che abilita la p.a. ad acquisire il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di suoi dipendenti, che danno contezza della pendenza del procedimento penale intrapreso con il rinvio a giudizio, ma non della pendenza di indagini preliminari.<br abp="989" /><br />
A fronte comunque della conoscenza da parte delle gerarchie militari di indagini pendenti su un proprio dipendente &nbsp;o di rinvio a giudizio, doverosa sarà la conseguente richiesta al P.M. di elementi istruttori utili per l’azione disciplinare da parte dell’organo competente: non assoluta ed incondizionata ci sembra in tale evenienza la opponibilità alla p.a. disciplinarmente competente del segreto istruttorio <em abp="990">ex </em>art. 329 c.p.p. sulle indagini svolte dall’organo inquirente &nbsp;nei confronti del militare indagato; sarà la sensibilità del magistrato inquirente a valutare se gli elementi istruttori possano essere tempestivamente consegnati all’ufficio disciplinare senza andare a scapito del buon esito delle indagini, al fine di consentire una rapida e parallela reazione disciplinare, cadenzata da termini perentori per il suo inizio e la sua conclusione, che però, giova ribadirlo, non corrono in caso di conoscenze generiche e lacunose dei fatti (ovvero non “piene”<a abp="991" href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>) da parte dell’organo disciplinare.<br abp="992" /><br />
Il limite del novello superamento della pregiudiziale penale è però dato, da un lato, dalla necessità di una più approfondita attività istruttoria in sede disciplinare da parte degli organi punitivi interni, che non si giovano di pregresse risultanze penali, e dall’altro, dal possibile contrasto tra risultanze del rapido procedimento disciplinare e risultanze del successivo (talvolta di molti anni) procedimento penale: orbene, in tale evenienza l’art. 55-<em abp="993">ter</em>, co. 2 e 3, d.lgs. n. 165, oggi operante anche per i militari, prevede opportunamente, a fronte della non sospensione del procedimento disciplinare, momenti di doveroso raccordo con l’esito del successivo processo penale, in deroga al principio generale del “<em abp="994">ne bis in idem</em>” disciplinare, stabilendo che:</div>
<ol abp="995">
<li abp="996" style="text-align: justify;">se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente <em abp="997">non sussiste,</em> o <em abp="998">non costituisce illecito penale,</em> o che il dipendente medesimo <em abp="999">non lo ha commesso</em>, l’autorità competente, ad istanza di parte (e dunque non d’ufficio), da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale (e non dalla sua conoscenza da parte del lavoratore), riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. In tale evenienza, se l’assoluzione penale è stata «<em abp="1000">perché il fatto non sussiste</em>» o «<em abp="1001">l’imputato non lo ha commesso</em>», la archiviazione disciplinare, con complessa ricostruzione di carriera, sarà logicamente e giuridicamente coartata, mentre se l’assoluzione è intervenuta «<em abp="1002">perché il fatto non costituisce illecito penale</em>», tale evenienza non preclude una rivalutazione del fatto in sede disciplinare (la non rilevanza penale non esclude necessariamente quella disciplinare) per confermare, derubricare o archiviare la sanzione già inflitta. Pur nel silenzio della norma, analoga disciplina troverà applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di <em abp="1003">revisione<a abp="1004" href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><strong abp="1005">[32]</strong></a></em>; <em abp="1006">b</em>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se, specularmente, il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale, sui medesimi fatti, con una sentenza irrevocabile di condanna (a cui è equiparata per legge la sentenza di patteggiamento), l’autorità competente riapre in autotutela il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento (per i militari destituzione), mentre ne è stata applicata una diversa conservativa.<br abp="1007" /><br />
	Dal sunteggiato regime, e soprattutto dalle due richiamate deroghe al “<em abp="1008">ne bis in idem</em>”, introdotte dalla riforma Brunetta ed oggi estese anche ai militari, nonostante il superamento della pregiudiziale penale, «riemerge la superiorità del processo penale, la maggior garanzia che esso rappresenta per il singolo e la collettività, la maggior persuasività di una sentenza scaturita da un giusto processo caratterizzato dalla libertà e dalla pienezza di prova e da un robusto apparato di controlli giurisdizionali»<a abp="1009" href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br abp="1010" /><br />
	&nbsp;</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br abp="1012" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1013" style="text-align: justify;"><strong abp="1014">2.1. </strong><strong abp="1015">Le novità nello schema</strong><strong abp="1016"> di d.lgs. di febbraio 2016</strong><strong abp="1017"> recante d</strong> <strong abp="1018">recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 g</strong><strong abp="1019">ennaio 2014</strong><strong abp="1020"> n.7</strong><strong abp="1021">&nbsp;e n.8</strong><strong abp="1022">.</strong><br abp="1023" /><br />
&nbsp;<br abp="1024" /><br />
La tormentata storia dei rapporti penale/disciplinare nelle Forze Armate non è tuttavia ancora conclusa. Infatti, come sopra anticipato, nel recente schema di decreto legislativo di febbraio 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere<a abp="1025" href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a> per il prescritto parere da rendere entro il 26 aprile 2016, all’art.4, co.1, lett.<em abp="1026">t),</em> è stata prevista, ancora una volta, la riformulazione dell’art.1393 cod.mil. già riscritto dalla l. n.124 de 2015.<br abp="1027" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale riscrittura tuttavia non si limita a recepire il contenuto, per esteso (e non più <em abp="1028">per relationem</em> come nel testo oggi vigente), dell’art.55-<em abp="1029">ter,</em> d.lgs. n.165, ma introduce alcuni rilevanti innovazioni, chiarendo, a fronte della pur ribadita regola rappresentata dalla non sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, quali siano le (più ampie) eccezioni che fanno invece rivivere la pregiudiziale penale, ovvero:</div>
<ol abp="1030">
<li abp="1031" style="text-align: justify;">per le infrazioni più gravi punibili con la consegna di rigore (art. 1362 cod.mil.) o con le sanzioni disciplinari di stato dell’art.1357 cod.mil., in caso di particolare complessità nell’accertamento del fatto addebitato al militare o qualora, all’esito degli accertamenti preliminari, l’autorità competente non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare;</li>
<li abp="1032" style="text-align: justify;">in caso di atti o comportamenti del militare nello svolgimento di proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio (si pensi al caso di un conflitto&nbsp; a fuoco con un Carabiniere intervenuto durante la flagranza di un reato, oppure all’uso letale di armi da parte&nbsp; di una sentinella<a abp="1033" href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>).Mentre la prima ipotesi <em abp="1034">sub a)</em> di sospensione dell’azione disciplinare è perfettamente coincidente con quella prevista dall’art.55-<em abp="1035">ter</em>, d.lgs. n.165 per i civili (ed oggi vigente anche per i militari <em abp="1036">ex</em> art.1393&nbsp; cod.mil. novellato dalla legge n.124 de 2015, in attesa ….della imminente modifica del 2016), l’ipotesi <em abp="1037">sub b)</em> sarà invece tipica del solo personale militare e, nella sostanza, ripristinerà di fatto la pregiudiziale penale quale regola generale, essendo statisticamente gli illeciti lavorativi (“<em abp="1038">atti o comportamenti del militare nello svolgimento di proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio</em>” ) quelli più numerosi e che dunque impediranno quasi sempre l’azione disciplinare (o ne sospenderanno l’<em abp="1039">iter</em>) sino al giudicato penale o alla archiviazione. Pertanto, l’innovativo superamento della pregiudiziale penale, tanto “osannato” come novità prorompente anche nel mondo militare, verrà a breve inopportunamente ridimensionato dalla imminente modifica del 2016 e sarà limitato ai soli minimali illeciti extralavorativi del militare, ma solo se di facile accertamento istruttorio, <em abp="1040">ergo</em> opererà in evenienze assai rare.<br abp="1041" /><br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nei (residuali) casi in cui dunque non opererà la pregiudiziale penale, evenienze decisamente rare alla luce delle due importanti eccezioni sopra indicate, lo schema di decreto legislativo 2016 <em abp="1042">in itinere</em> prevede poi, in sintonia con l’art.55-<em abp="1043">ter</em> d.lgs. n.165, la riapertura del procedimento disciplinare, in deroga al <em abp="1044">ne bis in idem</em>, nelle due evenienze già illustrate nel paragrafo 2, ovvero:<br abp="1045" /><br />
	&#8211;&nbsp; se dopo la sanzione disciplinare inflitta sopravvenga una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente <em abp="1046">non sussiste,</em> o <em abp="1047">non costituisce illecito penale,</em> o che il dipendente medesimo <em abp="1048">non lo ha commesso</em>;<br abp="1049" /><br />
	&#8211;&nbsp; se dopo l’archiviazione disciplinare il processo penale, sui medesimi fatti, si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna (a cui è equiparata per legge la sentenza di patteggiamento).<br abp="1050" /><br />
	&#8211;&nbsp; La novella del 2016 prevederà poi una terza e nuova ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare concluso con sanzioni minori, qualora dalla sopravvenuta condanna penale il fatto addebitato al militare possa dar luogo alla sanzione di stato della perdita del grado per rimozione o la cessazione della ferma o della rafferma.<br abp="1051" /><br />
	Nel primo caso su istanza del militare (da formulare entro 6 mesi dal giudicato penale), nelle restanti due, ovviamente, d’ufficio, il procedimento disciplinare verrà riaperto per valutare, con esiti più o meno coartati (v.sopra parag.2), le risultanze penali definitive.<br abp="1052" /><br />
	Decisamente encomiabile è, da ultimo, la regolamentazione dei termini di riattivazione del procedimento disciplinare dopo le risultanze penali operata dallo schema di d.lgs. del 2016, in quanto, come si vedrà nel successivo paragrafo, l’attuale testo (vigente) dell’art.1393 cod.mil. introdotto dalla legge n.124 del 2015 non è ben raccordato con l’art.1392 cod.mil. e con i relativi termini procedimentali. Pertanto, assai opportunamente, lo schema di d.lgs. del 2016, nel riscrivere ancora una volta l’art.1393 cod.mil., statuisce la piena operatività dei termini di riassunzione e conclusione del procedimento disciplinare (sia in caso di sua sospensione per pregiudiziale penale, sia in caso di riattivazione dopo sopravvenuti giudicati penali contrari alle risultanze disciplinari pregresse) già fissati dall’art.1392, escludendo dunque l’operatività dei ben diversi termini dell’art.55-<em abp="1053">ter</em>, d.lgs. n.165 per identiche situazioni afferenti il personale civile.<br abp="1054" /><br />
	In buona sostanza, il “futuro” art.1393 cod.mil., che verrà introdotto dallo schema di decreto legislativo del 2016 cennato, prevederà:</li>
</ol>
<ul abp="1055">
<li abp="1056" style="text-align: justify;">un termine di 90 giorni per riattivare, con la notifica entro tale termine di una nuova contestazione degli addebiti, il procedimento disciplinare (decorrenti dalla piena conoscenza da parte della p.a. del giudicato penale integrale o della istanza di riapertura formulata dal militare penalmente assolto);</li>
<li abp="1057" style="text-align: justify;">un termine di 270 giorni per concludere (con la adozione della sanzione) il procedimento disciplinare, decorrenti dall’avvio o dalla riapertura.&nbsp;<br abp="1058" /><br />
	&nbsp;</li>
</ul>
<div abp="1060" style="text-align: justify;"><strong abp="1061">3. Il problema dei termini per la riattivazione dell’azione disciplinare dopo il giudicato penale: il disallineamento tra l’art.1392 cod.mil e l’attuale art.55-<em abp="1062">ter</em>, d.lgs. n.165 del 2001 richiamato dall’art.1363 cod.mil.</strong> <strong abp="1063">La soluzione nello schema di d.lgs. di febbraio 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8.&nbsp; </strong><br abp="1064" /><br />
&nbsp;<br abp="1065" /><br />
Ritornando al testo oggi vigente dell’art.1393 cod.mil. (novellato dalla l. n.124), a fronte delle due ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare dopo sopravvenuti giudicati penali discordanti con le pregresse risultanze disciplinari, così come nel caso di riattivazione dell’azione punitiva interna dopo la (oggi) eccezionale sospensione facoltativa dettata da esigenze di opportuna attesa delle risultanze penali in vicende particolarmente complesse, il novello art.1393 cod.mil., nel richiamare nella sua interezza l’art. 55-<em abp="1066">ter</em>, co. 4 del d.lgs. n. 165, prevede un assai breve termine di riattivazione (o riapertura) e conclusione dell’<em abp="1067">iter </em>punitivo, stabilendo che il procedimento disciplinare è, rispettivamente:</div>
<ul abp="1068">
<li abp="1069" style="text-align: justify;">ripreso o riaperto entro <em abp="1070">60 &nbsp;giorni </em>dalla comunicazione della sentenza da parte delle Cancellerie giudiziarie (nel caso del primo e del terzo comma dell’art. 55-<em abp="1071">ter</em>)<a abp="1072" href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a> (da parte dell’interessato) o dalla ricezione della istanza del lavoratore (a sua volta da formulare nel termine decadenziale e, dunque, perentorio &nbsp;semestrale nel caso dell’art. 55-<em abp="1073">ter</em>, co. 2), attraverso la notifica all’incolpato dell’atto riassuntivo (avente natura recettizia),</li>
<li abp="1074" style="text-align: justify;">ed è concluso entro <em abp="1075">180 giorni </em>dalla ripresa o dalla riapertura (con l’adozione della sanzione e non con la sua comunicazione all’interessato). Tale normativa si pone in evidente e clamoroso contrasto con l’art.1392 cod.mil., non abrogato dalla legge Madia n.124 del 2015, che, come visto al parag.1, prevede per i militari ben diversi termini per la riattivazione dell’azione disciplinare dopo giudicati penali (o archiviazioni), ovvero <em abp="1076">90&nbsp; giorni</em> dalla conoscenza piena del provvedimento penale<a abp="1077" href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a> per la riattivazione e <em abp="1078">270 giorni</em> per la chiusura (con l’adozione della sanzione e non con la sua comunicazione all’interessato), decorrenti dalla predetta iniziale piena conoscenza.</li>
</ul>
<div abp="1079" style="text-align: justify;">Evidentemente chi, nella legge n.124 del 2015, ha riscritto l’art.1393 cod.mil. non ha letto l’articolo che lo precedeva, così originando incertezze operative e rischi di importanti contenziosi a fronte di termini perentori ben diversi fissati da due norme conviventi.<br abp="1080" /><br />
Due sono le possibili soluzioni del grave problema:</div>
<ol abp="1081">
<li abp="1082" style="text-align: justify;">o si ritiene che l’art.1392 cod.mil. sia stato tacitamente abrogato dalla sopravvenuta modifica dell’art.1393 che, nel richiamare nella sua interezza l’art.55-<em abp="1083">ter</em>, d.lgs. n.165, ne recepisce anche i termini di riattivazione e conclusione del procedimento disciplinare dopo la pronuncia penale. Tale soluzione risulterebbe coerente con la scelta legislativa del 2015 di estendere al regime disciplinare militare il regime pubblico privatizzato sui rapporti penale/disciplinare. Inoltre, trattandosi di norme equiordinate e non in rapporto di specialità (l’art.1392 cod.mil. e l’art.1393 cod.mil. che richiama l’art.55-<em abp="1084">ter</em>, d.lgs. n.165), la legge successiva, ovvero il novello 1393 con i suoi innovativi termini procedurali del <em abp="1085">55-ter</em>, dovrebbe prevalere abrogando tacitamente quella più risalente;</li>
<li abp="1086" style="text-align: justify;">oppure si ritiene, come parrebbe forse preferibile e come ha stabilito anche il recente schema di decreto legislativo del 2016 di modifica all’articolo 1393 cod.mil (v. sopra parag.2.1), che la legge n.124 del 2015, nel novellare tale articolo, abbia voluto solo recepire il principio privatistico del superamento della pregiudiziale penale in sede disciplinare, lasciando tuttavia ferme (da qui la mancata abrogazione formale dell’art.1392 cod.mil.) le previgenti regole procedurali ed i relativi termini previsti nell’ordinamento militare dall’art.1392 cit., da considerare, con uno sforzo interpretativo, “<em abp="1087">lex specialis</em>” dell’ordinamento militare rispetto all’art.55-<em abp="1088">ter</em> valevole per l’impiego civile. Tale tesi è stata ad oggi recepita nelle circolari del Ministero della Difesa n. M_D GMIL 0574380 e M_D GMIL 0806206, adottate rispettivamente il 26 agosto e il 13 novembre 2015, poi recepite dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009, sulle quali si tornerà nel successivo paragrafo 6.</li>
</ol>
<div abp="1089" style="text-align: justify;">Sul delicato punto sarà necessario attendere qualche intervento esplicativo della giurisprudenza o, ancora meglio, un intervento chiarificatore del legislatore, assai fecondo (ma non sempre tecnicamente all’altezza) in questo momento storico. E questo nostro auspicio sembra essere stato recepito dal cennato art.4, co.1, lett.<em abp="1090">t</em>), punto 4 del predetto decreto legislativo (il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere per il prescritto parere) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8.<br abp="1091" /><br />
In attesa di tale decreto legislativo, sulla base dell’attuale testo dell’art.1393 cod.mil., qualora, in contrasto con gli indirizzi Ministeriali, prevalesse la tesi <em abp="1092">sub a),</em> favorevole alla applicazione della regolamentazione dell’art.55-<em abp="1093">ter</em>, d.lgs. n.165, occorrerà prendere atto di alcuni principi, già vigenti nell’impiego pubblico privatizzato:</div>
<ul abp="1094">
<li abp="1095" style="text-align: justify;">in caso di eccezionale sospensione facoltativa in attesa delle risultanze penali, l’art.55-<em abp="1096">ter </em>non preclude, a nostro avviso, una riattivazione anteriore al giudicato penale, qualora gli elementi raccolti in sede penale (ad esempio confluiti in una sentenza di primo o di secondo grado molto argomentata e fondata su idonei riscontri probatori) siano idonei a supportare in modo adeguato l’azione disciplinare;</li>
<li abp="1097" style="text-align: justify;">la ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare avverranno, mediante il <em abp="1098">rinnovo della contestazione dell’addebito </em>da parte dell’autorità disciplinare competente, che potrà giovarsi delle più puntuali risultanze penali per rettificare l’originaria contestazione già inoltrata (nei casi dell’art. 55-<em abp="1099">ter</em>, co. 2 e 3). La previsione normativa rappresenta dunque una deroga al principio generale di immutabilità della contestazione dei fatti;</li>
<li abp="1100" style="text-align: justify;">i suddetti termini dell’art.53<em abp="1101">-ter</em>, d.lgs. n.165 (60 + 180 gg.), alla luce della pregressa giurisprudenza di legittimità, in contrasto con quella amministrativa, andranno computati secondo il criterio c.d. <em abp="1102">reale </em>e non <em abp="1103">virtuale<a abp="1104" href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><strong abp="1105">[38]</strong></a>: </em>pertanto se la p.a. si riattivasse entro 10 gg. invece che entro 60 gg., godrebbe sempre di 180 gg. al massimo per la conclusione del procedimento disciplinare e non già di tale ultimo termine maggiorato dei giorni di riattivazione non consumati (cioè 240). Se prevalesse poi tale interpretazione (ma la tesi ci sembra peregrina alla luce degli imminenti sviluppi normativi indicati sub 2.1.) della tacita abrogazione dell’art.1392 cod.mil., con applicazione dei soli termini procedurali dell’art.55-<em abp="1106">ter,</em> d.lgs. n.165, sorgerebbe un ulteriore problema, ovvero quello della vigenza o meno dell’ulteriore importante termine “pungolatorio”, statuito al comma 4, secondo cui “<em abp="1107">In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall&#8217;ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta</em>”.&nbsp;<br abp="1108" /><br />
	&nbsp;<br abp="1109" /><br />
	&nbsp;<br abp="1110" /><br />
	<strong abp="1111">4. Il regime intertemporale: ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla legge n.124 del 2015 all’art.1393 cod.mil.</strong><br abp="1112" /><br />
	&nbsp;</li>
</ul>
<div abp="1114" style="text-align: justify;">La rilevante modifica apportata dalla legge n.124 del 2015 all’art.1393 cod.mil, eliminando la previgente <em abp="1115">pregiudiziale penale</em> dall’ordinamento militare, pone, in assenza di apposito regime transitorio, ulteriori delicati problemi di regime intertemporale, sostanzialmente coincidenti con quelli che pose nel 2009 la identica novella apportata dal decreto Brunetta n.150 del 2009 al d.lgs. n.165 e ai CCNL, eliminando per il personale pubblico privatizzato la predetta pregiudiziale.<br abp="1116" /><br />
Pertanto, riterremmo recepibili anche per il novello art.1393 cod.mil. le corrette linee-guida fornite dalla Funzione Pubblica con la accurata circolare esplicativa 27 novembre 2009 n. 9<a abp="1117" href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a> sul regime intertemporale in questa delicata materia di successione di norme in materia disciplinare, rifacendoci, per le fattispecie disciplinari pendenti al momento del mutamento di regime, ai principi generali. Soccorre in questo caso il principio generalissimo di cui all&#8217;art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale, in assenza di diverse esplicite previsioni, la legge dispone solo per l&#8217;avvenire.<br abp="1118" /><br />
L&#8217;applicazione alla materia in esame di questo principio deve poi tener conto della circostanza che il presupposto per l&#8217;avvio (o riattivazione) del procedimento disciplinare è l&#8217;acquisizione della notizia piena<a abp="1119" href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> dell&#8217;infrazione (o del giudicato penale o della archiviazione) da parte del responsabile del titolare dell’azione disciplinare. Infatti, dal momento di tale acquisizione decorrono i termini per la contestazione dell&#8217;addebito all&#8217;incolpato o per la riattivazione del procedimento sospeso, o per riaprire il procedimento disciplinare a seguito di sopravvenuta condanna penale di contenuto discordante (v.sopra).<br abp="1120" /><br />
Alla luce di tale circolare, il previgente regime connotato dalla pregiudiziale penale dovrebbe restare fermo per i procedimenti concernenti fatti di cui si è «<em abp="1121">acquisita notizia</em>» da parte del titolare dell’azione disciplinare prima dell’entrata in vigore della novella all’art.1393 cod.mil. (<em abp="1122">ergo</em> prima del 28 agosto 2015, data di vigenza della l. n.124), in base a noti principi sulla successione delle norme (punitive) nel tempo. La nostra tesi è confermata dalle circolari del Ministero della Difesa n. M_D GMIL 0574380 e M_D GMIL 0806206, adottate rispettivamente il 26 agosto e il 13 novembre 2015, poi recepite dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009.<br abp="1123" /><br />
A fronte di tale lineare&nbsp; approdo giuridico, sul piano pragmatico, &nbsp;considerato che il novello art. 55-<em abp="1124">ter</em>, d.lgs. n.165 consente ancora oggi (anche se in via di eccezione a fronte, ad esempio, di complessi accertamenti) di sospendere l’azione disciplinare in pendenza del procedimento penale, per prevenire pretestuosi giudizi tesi a censurare, dopo la novella del 2015, la protratta sospensione di pregressi procedimenti disciplinari in attesa dell’esito penale (invocando -erroneamente stante i suddetto regime intertemporale- una doverosa tempestiva conclusione del procedimento disciplinare senza attendere il penale), potrebbe essere opportuno che le amministrazioni militari che abbiano (talvolta da anni) sospeso procedimenti disciplinari sulla base dell’originario testo dell’art.1393 (o, in precedenza, dell’art.117, d.P.R. n.3 del 1957), una volta entrata in vigore la modifica di tale norma, confermassero, ai sensi del novello art. 55-<em abp="1125">ter</em>, d.lgs. n. 165, in apposito provvedimento la volontà di lasciare sospeso il procedimento punitivo interno (che rimarrebbe comunque sospeso per il suddetto regime intertemporale desumibile dal sistema) in attesa del giudicato penale per la complessità degli accertamenti sui fatti<a abp="1126" href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br abp="1127" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Riassumendo: a nostro avviso tutti i procedimenti disciplinari sospesi in attesa del giudicato prima della novella all’art.1393 cod.mil., restano sottoposti alla pregiudiziale penale e, dunque, a pluriennali attese degli esiti penali, mentre i fatti illeciti di cui si acquisisca notizia da parte dell’organo disciplinare dopo il 28 agosto 2015, saranno sottoposti a immediato procedimento disciplinare, non ostacolato da detta pregiudiziale.<br abp="1128" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ulteriori problemi intertemporali porrà poi l’entrata in vigore del futuro decreto legislativo (il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere per il prescritto parere) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, all’art.4, co.1, lett.<em abp="1129">t)</em>, ed al codice dell’ordinamento militare, che ha riscritto, nei termini indicati al paragr.2.1, l’art.1393 cod.mil., rendendo più marginale il superamento della pregiudiziale penale.<br abp="1130" /><br />
&nbsp;<br abp="1131" /><br />
&nbsp;<br abp="1132" /><br />
<strong abp="1133">5. Il vincolo del giudicato penale in sede disciplinare.</strong><br abp="1134" /><br />
&nbsp;<br abp="1135" /><br />
Il giudicato penale, nelle tre ipotesi menzionate nei primi tre commi dell’art. 55-<em abp="1136">ter</em>, d.lgs. n. 165, oggi recepito nell’art.1393 cod.mil. (<em abp="1137">a. </em>eccezionale sospensione dell’azione disciplinare in attesa dell’esito del penale a fronte di fatti complessi; &nbsp;<em abp="1138">b. </em>riapertura del procedimento disciplinare già concluso dopo sopravvenuti discordanti esiti del penale), avrà, anche in tale novellato regime, i medesimi effetti previsti nel previgente sistema, ovvero l’organo titolare dell’azione disciplinare subirà un vincolo in ordine ai <em abp="1139">fatti storici</em> accertati in sede penale (oltre che sulla loro <em abp="1140">valenza di reato</em> e che <em abp="1141">l’imputato li ha commessi</em>) &nbsp;in base all’art. 653 c.p.p., ma godrà di autonoma e doverosa rivalutazione sugli stessi, in quanto non ogni fatto di reato oggetto di condanna comporta un illecito disciplinare, né qualsiasi assoluzione penale (a maggior ragione una prescrizione) preclude il vaglio dei profili disciplinari dei fatti acclarati.<br abp="1142" /><br />
La regolamentazione recepisce, dunque, il generale principio del diritto disciplinare (pubblico e privato) più volte rimarcato dalla giurisprudenza<a abp="1143" href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, secondo il quale qualsiasi sanzione, soprattutto se espulsiva, può essere comminata, anche dopo un giudicato penale di condanna, solo all’esito di un rituale procedimento disciplinare volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per la relativa responsabilità (che non coincidono necessariamente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con quelli della responsabilità penale): in altre parole, sono vietati, sia a livello di precetti legislativi che in sede di applicazione delle sanzioni da parte della p.a., i c.d. <em abp="1144">automatismi espulsivi</em>, ovvero le automatiche cessazioni dal servizio (o, più in generale, sanzioni) correlate a condanne penali.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1145" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1147" style="text-align: justify;">Ovviamente tale ponderazione interna, con adeguata istruttoria, dei fatti vagliati in sede penale, dovrà essere più accurata a fronte di sentenze di <em abp="1148">patteggiamento</em> ex art.444 c.p.p. che, sebbene equiparate a sentenze di condanna<a abp="1149" href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, non offrono spesso adeguati riscontri probatori, mentre potrà essere più agevole, o addirittura rifarsi <em abp="1150">per relationem<a abp="1151" href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><strong abp="1152">[44]</strong></a></em> al giudicato penale, a fronte di fatti di plastica ed inequivoca rilevanza acclarati in sede penale.<br abp="1153" /><br />
I tentativi del legislatore di introdurre misure espulsive automatiche non in sintonia con tale principio generale, sono stati sistematicamente ritenuti costituzionalmente illegittimi dalla Consulta. Parimenti, le destituzioni (o licenziamenti) statuite dalla p.a. in sede disciplinare attraverso un «acritico recepimento delle risultanze penali» e senza una doverosa rivalutazione interna dei fatti vagliati in sede penale, sono state costantemente annullate dalla magistratura.<br abp="1154" /><br />
Tale obbligo di rivalutazione in sede disciplinare dei fatti vagliati in sede penale vale, come detto, anche (e soprattutto, stante la laconicità in fatto di dette pronunzie) per le <em abp="1155">sentenze di patteggiamento</em>, anche dopo la equiparazione delle stesse a decisioni di condanna operata dalla l. 27 marzo 2001 n. 97, intesa dalla giurisprudenza Costituzionale e della Cassazione come norma innovativa<a abp="1156" href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, nonostante concorrenti indirizzi che la qualificano come sentenza di condanna già in base al previgente art. 445 c.p.p., proprio in contenziosi disciplinari<a abp="1157" href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br abp="1158" /><br />
Unici due vincoli assoluti, logici e giuridici, che non lasciano margini di apprezzamento in sede disciplinare interna derivano:</div>
<ol abp="1159">
<li abp="1160" style="text-align: justify;">dalla assoluzione penale perché <em abp="1161">il fatto non sussiste </em>o <em abp="1162">l’imputato non lo ha commesso </em>(55-<em abp="1163">ter</em>, co. 2), che impone, con intervento in autotutela (pungolato dall’interessato), la assoluzione disciplinare (con ricostruzione di carriera in caso di pregressa destituzione disciplinare), mentre l’assoluzione perché <em abp="1164">il fatto non costituisce illecito penale </em>non avrà effetto vincolante assolutorio in sede disciplinare<a abp="1165" href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>, potendo la p.a. cogliere profili disciplinari in fatti di non valenza penale; parimenti la prescrizione penale non impedirà l’azione disciplinare<a abp="1166" href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>;</li>
<li abp="1167" style="text-align: justify;">dalla pena accessoria della <em abp="1168">interdizione perpetua dai pubblici uffici</em> (oltre che dalla interdizione <em abp="1169">ex </em>artt. 5 e 8, l. 6 febbraio 2006, n. 38, per sfruttamento sessuale dei bambini, o dalla estinzione del rapporto di lavoro per condanna non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli artt. 314, co. 1, 317, 318, 319, 319-<em abp="1170">ter </em>e 320 c.p. come sancito dall’art. 32-<em abp="1171">quinquies </em>c.p., introdotto dall’art. 5, l. n. 97 del 2001). In realtà, sul piano testuale, l’art. 55-<em abp="1172">quater, </em>co. 1, lett. <em abp="1173">f</em>) d.lgs. n.165 del 2001 (al pari della contrattazione collettiva) per il personale pubblico privatizzato impone erroneamente tale riponderazione interna attraverso il previo procedimento disciplinare anche in caso di intervenuta interdizione perpetua dai pubblici uffici: tale incombente procedimentale ci sembra però totalmente inutile a fronte di un esito interno coartato e vincolato. In tali casi, ha chiarito la Consulta, non si verte in ipotesi di destituzioni (o licenziamenti) automatiche disciplinari, ma di ragionevoli riflessi sul rapporto di lavoro di pene accessorie penali, aventi finalità di difesa sociale e prevenzione speciale<a abp="1174" href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. In tali evenienze, il procedimento disciplinare, sarebbe solo formalmente (e dunque inutilmente, stante la scelta coartata)<a abp="1175" href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a> da attivare. Meglio allora limitarsi, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, ad una mera <em abp="1176">presa d’atto</em> del provvedimento giurisdizionale interdittivo penale, con conseguente doverosa destituzione (o licenziamento) del lavoratore dalla data della misura penale (salvo che il lavoratore fosse stato in sospensione cautelare: in tali casi, il licenziamento o destituzione ha notoriamente effetto <em abp="1177">ex tunc</em>)<a abp="1178" href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.</li>
</ol>
<div abp="1179" style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giova infine ricordare che i <em abp="1180">fatti storici</em> accertati in sede penale vanno assunti in sede disciplinare senza che la p.a. possa procedere a nuovi e separati riscontri<a abp="1181" href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>: è solo la loro valenza disciplinare che va autonomamente rivalutata dalla p.a.<br abp="1182" /><br />
&nbsp;<br abp="1183" /><br />
&nbsp;<br abp="1184" /><br />
<strong abp="1185">6. Le circolari del Ministero della Difesa 26 agosto 2015 n. M_D GMIL 0574380 e 13 novembre 2015 n.M_D GMIL 0806206 recepite dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009</strong>. <strong abp="1186">Le imminenti modifiche</strong><strong abp="1187"> dopo l’approvazione del d.lgs. del 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8. &nbsp;</strong><br abp="1188" /><br />
&nbsp;<br abp="1189" /><br />
Le considerazioni da noi sviluppate sono state sostanzialmente recepite, anche se in chiave meno problematica e in una criticabile ottica restrittiva dell’ambito applicativo del novello art.1393 cod.mil., dalle recenti circolari del Ministero della Difesa 26 agosto 2015 n. M_D GMIL 0574380 e 13 novembre 2015 n.M_D GMIL 0806206 fatte proprie dall’Arma dei Carabinieri con circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009, che non si sono però poste il problema del raccordo dei termini procedimentali dell’art.1393 cod.mil. novellato (e, dunque, dei termini dell’art.55-<em abp="1190">ter</em>, d.lgs.n.165) e quelli dell’art.1392, dando per scontato che sia quest’ultima la norma applicabile.<br abp="1191" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tali fonti interne hanno disposto che le autorità competenti ad ordinare l&#8217;inchiesta formale ai sensi dell&#8217;articolo 1378 cod.mil. &#8211; senza attendere la definizione del procedimento penale – debbano perseguire nell&#8217;immediatezza (nel rispetto dei&nbsp; termini&nbsp; perentori previsti dall&#8217;articolo 1392, co.2, cod.mil, ovvero entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, e da espletare nell&#8217;arco dei 180 giorni decorrenti dalla conoscenza del fatto) in via disciplinare i comportamenti che:</div>
<ol abp="1192">
<li abp="1193" style="text-align: justify;">integrino palesemente fattispecie di gravi reati, perpetrati con dolo &#8211; al di fuori dello svolgimento del servizio ovvero in occasione del servizio, purchè la condotta risulti del tutto estranea all&#8217;adempimento degli obblighi e dei doveri correlati alle funzioni svolte &#8211; e il cui accertamento non risulti di particolare complessità per gli aspetti disciplinari;</li>
<li abp="1194" style="text-align: justify;">per la loro incompatibilità con i fini istituzionali, determinino una chiara e rilevante lesione all&#8217;immagine e al prestigio dell&#8217;intera Amministrazione, di gravita tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto d&#8217;impiego e comportare l&#8217;adozione della massima sanzione di&nbsp; stato.Nel contempo le circolari hanno stabilito che:</li>
<li abp="1195" style="text-align: justify;">qualora si riscontrino concreti e oggettivi impedimenti nell&#8217;accertamento compiuto dei fatti (ad esempio, quando sia assolutamente indispensabile acquisire atti giudiziari ancora non ostensibili, oppure nei casi in cui occorra attendere l&#8217;esito della vicenda penale per l&#8217;insufficienza di elementi idonei alla formulazione di puntuali e precise contestazioni disciplinari e/o per la sussistenza di complicate esigenze conoscitive), il procedimento disciplinare&nbsp; andrà&nbsp; sospeso&nbsp; con &nbsp;atto&nbsp; adeguatamente&nbsp; motivato;</li>
<li abp="1196" style="text-align: justify;">non&nbsp; dovrà darsi corso all&#8217;azione&nbsp; disciplinare&nbsp; qualora&nbsp; atti e comportamenti di ipotizzato rilievo penale siano stati chiaramente posti in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,&nbsp; in&nbsp; adempimento&nbsp; di obblighi&nbsp; e&nbsp; doveri&nbsp; di servizio.&nbsp; In tali occasioni (che non devono essere confuse con quelle in cui la condotta illecita commessa in servizio rimane del tutto estranea agli obblighi e ai doveri dello stesso) sarà doveroso&nbsp; che&nbsp; l&#8217;accertamento&nbsp; obiettivo&nbsp; e corretto&nbsp; dei fatti avvenga&nbsp; prioritariamente&nbsp; in sede processuale, sia per garantire la necessaria terzietà di giudizio, trattandosi di vicende che vedono l&#8217;Amministrazione potenzialmente obbligata in solido con&nbsp; il militare e che, fino a prova contraria, comportano di per sè attività istruttorie di una certa complessità, sia per salvaguardare le eventuali esigenze disciplinari riguardanti le responsabilità in materia di attività di polizia giudiziaria di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; in questo caso le autorità competenti <em abp="1197">ex </em>articolo 1378 cod.mil. dovranno rinviare con atto motivato l&#8217;esame disciplinare al momento in cui la condotta sarà definitivamente&nbsp; accertata&nbsp; dalla&nbsp; sentenza&nbsp; o dal decreto&nbsp; penale&nbsp; irrevocabili&nbsp; che&nbsp; concludono&nbsp; il procedimento&nbsp; penale, ovvero&nbsp; dal&nbsp; provvedimento&nbsp; di archiviazione;</li>
<li abp="1198" style="text-align: justify;">nel rispetto dei principi di tempestività e trasparenza, le decisioni di differimento andranno comunicate agli interessati entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto (termine per lo svolgimento degli accertamenti preliminari ai sensi dell&#8217;articolo 1392, co.2 cod.mil.<em abp="1199">), </em>soprassedendo alla notifica solo finchè la stessa violi il segreto d&#8217;indagine.</li>
</ol>
<div abp="1200" style="text-align: justify;">Pare evidente che tali circolari hanno fortemente ristretto la portata innovativa del superamento della pregiudiziale penale operata dal legislatore (l. n.124 del 2015) attraverso il richiamo dell’art.55-<em abp="1201">ter</em>, d.lgs. n.165 nell’art.1393, rendendo davvero residuali i casi in cui il militare è immediatamente sanzionabile: se pare comprensibile l’attesa dell’esito penale a fronte di fatti storici implicanti complesse istruttorie, davvero criticabile è la sospensione del procedimento disciplinare a fronte di fatti posti chiaramente in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,&nbsp; in&nbsp; adempimento&nbsp; di obblighi&nbsp; e&nbsp; doveri&nbsp; di servizio, quandanche fossero di facile accertamento. Ci sembra di cogliere in questa interpretazione data dalla Circolare ministeriale una evidente pavidità delle Forze Armate nel vagliare rapidamente, come invece vorrebbe qualsiasi datore di lavoro, le mancanze dei propri adepti, abdicando ad una etica e celere azione punitiva interna, adagiandosi più comodamente sulle risultanze penali, pur a fronte di fatti istituzionali (spesso assai gravi) ben acclarabili subito in sede disciplinare, senza attendere per anni l’esito di lunghi processi penali.<br abp="1202" /><br />
Da ultimo va poi ribadito che sulla complessa materia si attende una nuova ed ulteriore modifica, di cui le Circolari ministeriali dovranno farsi carico, ad opera dell’imminente d.lgs. del 2016 (attualmente in schema al vaglio delle Camere per i prescritti pareri) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, che riscrive ancora una volta, con piccole ma rilevanti modifiche, l’attuale art.1393 cod.mil, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1, recependo, tra l’altro, la suddetta restrittiva interpretazione data dalle circolari ministeriali sull’ambito di operatività del superamento della pregiudiziale penale, destinata ad operare in assai limitati casi, ovvero solo a fronte di condotte extralavorative del militare di facile accertamento: è il caso di dire…tanto lavorio normativo per un davvero modesto e minimale superamento della pregiudiziale penale in sede disciplinare.<br abp="1203" /><br />
<a name="_GoBack"></a>&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1205" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1207">
<div abp="1208" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1210" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1211" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1212" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Il testo originario dell’art.1393, d.lgs. n.66 del 2010 recitava: “<em abp="1213">1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall&#8217;autorità giudiziaria una delle misure previste dall&#8217;articolo 915, comma 1 </em>(ovvero: a) il fermo o l’arresto; b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio, n.d.a.<em abp="1214">), il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso. 2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione</em>”.<br abp="1215" /><br />
La norma era riproduttiva del previgente art.117, d.P.R. n.3 del 1957 che imponeva (un tempo per tutti i dipendenti pubblici, poi, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, solo per quelli non privatizzati, quali i militari) la sospensione del procedimento disciplinare a seguito del rinvio a giudizio penale sui medesimi fatti. Sul tema v. TENORE, FRISCIOTTI, SCAFFA, <em abp="1216">Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle Forze Armate e di Polizia</em>, Roma, 2010; SIMONCELLI, <em abp="1217">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1218">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1219"> Commentario all’ordinamento militare</em>, vol.IV, Roma, 2011, 248 ss.; BOURSIER NIUTTA, ESPOSITO, <em abp="1220">Elementi di diritto disciplinare militare</em>, Roma, 2002; SIMONCELLI, <em abp="1221">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1222">L’ordinamento militare</em>, Milano, 2006, vol.II, 698 ss.; SIMONCELLI, <em abp="1223">I procedimenti disciplinari</em>, in POLI, TENORE, <em abp="1224">I procedimenti amministrativi tipici ed il diritto di accesso nelle Forze Armate,</em> Milano, 2002, 265 ss.<br abp="1225" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1227" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1229" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1230" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Si ribadisce che l’imminente decreto legislativo (il cui schema è stato inviato il 26 febbraio 2016 alle Camere per il prescritto parere) recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, all’art.4, co.1, lett.<em abp="1231">t)</em>, ed al codice dell’ordinamento militare, esplicherà ancor meglio il recepimento dell’art.55<em abp="1232">-ter</em>, d.lgs. n.165 nell’ordinamento militare, riformulando nuovamente l’art.1392.<br abp="1233" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1235" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1237" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1238" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Tra i rari contributi sul sistema disciplinare nelle Forze Armate v. la precedente nota 1.<br abp="1239" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1241" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1243" style="text-align: justify;"><a abp="1244" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Il Ministero della Difesa ha adottato le Circolari n. M_D GMIL 0574380 e M_D GMIL 0806206, in data rispettivamente 26 agosto e 13 novembre 2015, &nbsp;recepite dall’Arma dei Carabinieri con Circolare 18 gennaio 2016 n.&nbsp; 276/139-4-2009.&nbsp; &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1245" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1247" id="ftn4">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1249" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1251" id="ftn5" style="text-align: justify;"><a abp="1252" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Sul punto interverrà tuttavia a breve il decreto legislativo indicato in nota 2, chiarendo che i termini procedimentali saranno quelli dell’art.1392 cod.mil.<br abp="1253" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1255" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1257" id="ftn6" style="text-align: justify;"><a abp="1258" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Sulla pluri-illiceità di talune condotte di pubblici dipendenti v. TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em abp="1259">Le cinque responsabilità del pubblico dipendente (civile, penale, disciplinare, amministrativo-contabile, dirigenziale</em>), Milano, 2013; TENORE, <em abp="1260">Il Manuale del pubblico impiego privatizzato</em>, Roma, 2015, 378 ss. e 510 ss.<br abp="1261" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1263" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1265" id="ftn7" style="text-align: justify;"><a abp="1266" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> TENORE, <em abp="1267">Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni</em>, Milano, 2012.<br abp="1268" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1270" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1272" id="ftn8" style="text-align: justify;"><a abp="1273" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Alcun divieto di cumulo punitivo (c.d. <em abp="1274">ne bis in idem</em>) si pone in tali casi, sui quali non possono operare, stanti le diverse finalità delle quattro reazioni (disciplinare, civile, penale, amministrativo-contabile) gli <em abp="1275">Engel criteria</em> e i principi enunciati dalla nota sentenza “<em abp="1276">Gabetti – Grande Stevens</em>” della Grande Camera della Corte EDU del 4 marzo 2014, riguardante il divieto di cumulo di sole sanzioni “sostanzialmente” penali: sul tema v. TENORE, <em abp="1277">Considerazioni sui possibili (ma non operanti) riflessi della sentenza CEDU 4 marzo 2014&nbsp; “Gabetti-Grande Stevens”&nbsp; sulla cumulabilità della sanzione disciplinare con quella penale</em>, in <a abp="1278" href="http://www.lexitalia.it/"><em abp="1279">www.lexitalia.it</em></a>, n.2, 2016. Sul cumulo sanzionatorio si rinvia anche alla nota 6.<br abp="1280" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1282" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1284" id="ftn9" style="text-align: justify;"><a abp="1285" href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Sui rapporti penale/disciplinare nel lavoro pubblico privatizzato, limitando i richiami ai soli principali studi dell’ultimo quinquennio v. PEDACI, SILVESTRO (a cura di), <em abp="1286">Testo unico pubblico impiego esplicato. Il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 spiegato articolo per articolo&nbsp;</em>(Codici esplicati), Napoli, 2014,<em abp="1287"> sub</em> art. 55-<em abp="1288">ter</em>; LAPERUTA, <em abp="1289">Il lavoro alle dipendenze delle p.a.</em>, Maggioli, 2014; ANTONUCCI, <em abp="1290">Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego,</em> Napoli, 2013; BASILE, <em abp="1291">La responsabilità disciplinare dopo la riforma Brunetta</em>, Aracne, 2013; DE PAOLIS, <em abp="1292">La responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti</em>, in DE PAOLIS, <em abp="1293">Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici, </em>Torino, 2013; MARTELLONI, <em abp="1294">La responsabilità disciplinare del personale non dirigenziale,</em> in FIORILLO, PERULLI (a cura di), <em abp="1295">Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</em>, Torino, 2013; FIORILLO, <em abp="1296">Il potere disciplinare</em>, in SANTORO PASSARELLI (a cura di) <em abp="1297">Diritto del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico</em>, Milanofiori Assago, 2013; TAMPIERI, <em abp="1298">Il licenziamento dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni</em>, in PELLACANI (a cura di), <em abp="1299">I licenziamenti individuali e collettivi</em>, Torino, 2013; BARILA’, <em abp="1300">Il nuovo testo unico sul pubblico impiego, </em>Milano, 2012, <em abp="1301">sub </em>art.55 seg.; TENORE, <em abp="1302">La responsabilità disciplinare</em>, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em abp="1303">Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>, Milano, 2012, II ed., 399; OLIVERI, <em abp="1304">La riforma del lavoro pubblico. Commento articolo per articolo,</em> ss., S.Martino di Romagna, 2011<em abp="1305">, sub artt.55</em> seg.; TENORE, <em abp="1306">La responsabilità disciplinare nella p.a. dopo la riforma Brunetta,</em> Milano, 2010; DI PAOLA<em abp="1307">, Il potere disciplinare nel lavoro pubblico e nel pubblico impiego privatizzato,</em> Milano, 2010. Indefettibile è poi il richiamo a Noviello &#8211; Tenore, <em abp="1308">La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, </em>Milano, 2002, 277 ss., con vasti richiami dottrinali e giurisprudenziali; &nbsp;Mainardi, <em abp="1309">Il potere disciplinar nel lavoro privato e pubblico, art.2106, </em>in SCHLESINGER (diretto da),<em abp="1310"> il Codice civile, commentario, </em>Milano, 2002, 512; Papaleoni, <em abp="1311">Considerazioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici</em>, in <em abp="1312">Il lav. nelle p.a.</em>, 2001, n. 3-4, 527 ss.<br abp="1313" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1315" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1317" id="ftn10" style="text-align: justify;"><a abp="1318" href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sulla pregiudiziale penale operante in molti regimi disciplinari libero-professionali v. TENORE, <em abp="1319">Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni</em>, cit., 198; tuttavia, sul recente superamento di tale pregiudiziale per gli avvocati ad opera della encomiabile riforma della l. n.247 del 2012, v. TENORE, <em abp="1320">L’avvocato e le sue quattro responsabilità</em>, Napoli, 2014, 215.<br abp="1321" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1323" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1325" id="ftn11" style="text-align: justify;"><a abp="1326" href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Art. 117, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3: (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale)&nbsp; <em abp="1327">Qualora&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; fatto addebitato all&#8217;impiegato sia stata iniziata azione&nbsp; penale&nbsp; il procedimento disciplinare non può essere promosso fino&nbsp; al&nbsp; termine&nbsp; di&nbsp; quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso</em>.<br abp="1328" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1330" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1332" id="ftn12" style="text-align: justify;"><a abp="1333" href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Il regime contrattuale anteriore alla novella del d.lgs. n. 150 del 2009 (v. art. 25, co. 6 e 7 del CCNL Ministeri 1994-1997, confermato nelle successive tornate contrattuali) si ispirava al tradizionale principio, già codificato nell’art.117 del d.P.R. n. 3 del 1957, ancorando l’effetto sospensivo alla mera segnalazione alla Procura della Repubblica di un possibile fatto di reato.<br abp="1334" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1336" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1338" id="ftn13" style="text-align: justify;"><a abp="1339" href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sulla sospensione legata alla richiesta del PM &nbsp;di rinvio a giudizio (artt.60 e 405 c.p.p.) con cui si acquisisce veste di imputato, <em abp="1340">ex pluribus</em> Cons. St., ad.plen., 29 gennaio 2009 n.1, in <em abp="1341">Foro it.</em>, 2009, III, 189; id., sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5472; id., sez. VI, 4 luglio 2006 n. 6105; id. sez. VI, 6 luglio 2006 n. 4288; id., sez.V, 3 gennaio 2006 n.7 id., sez. VI, 14 dicembre 2005 n. 7095; id., sez. VI, 5 dicembre 2005 n. 6944; id., sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3069; id. sez. IV, 7 maggio 1998 n. 780 e TRGA Bolzano, 17 luglio 2006 n. 301 e TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 aprile 2008, n. 596; id. Comm. Spec. p.i., 5 febbraio 2000, n. 479 in <a abp="1342" href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em abp="1343">www.giustizia-amministrativa.it</em></a>. V. tutta la giurisprudenza citata da SIMONCELLI, <em abp="1344">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1345">L’ordinamento militare</em>, cit., 698 e TENORE, FRISCIOTTI, SCAFFA, <em abp="1346">Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle Forze Armate e di Polizia, </em>cit.<em abp="1347">, </em>158 ss.<br abp="1348" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1350" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1352" id="ftn14" style="text-align: justify;"><a abp="1353" href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Tali due norme impongono di notiziare la p.a. di appartenenza del rinvio a giudizio del dipendente, mentre la sua preliminare qualifica di indagato (<em abp="1354">ergo </em>di iscrizione nel registro delle notizie di reato) non è comunicata all’amministrazione ma solo alla persona a cui è attribuito il reato, alla persona offesa e ai rispettivi avvocati (art. 335 c.p.p.). La p.a., dunque, in tale evenienza può aver conoscenza di un possibile reato solo se rientra tra le persone offese o abbia fatto essa stessa la denuncia.<br abp="1355" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1357" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1359" id="ftn15" style="text-align: justify;"><a abp="1360" href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Ad esempio nel pubblico impiego privatizzato, prima della novella Brunettiana del 2009, la pregiudiziale penale scattava, in base alle previsioni del CCNL, non già al momento del rinvio a giudizio, ma ben prima, ovvero quando la Procura della Repubblica veniva doverosamente notiziata dalla stessa amministrazione di un fatto di possibile reato concernente i medesimi fatti al vaglio dell’organo disciplinare (U.P.D.).<br abp="1361" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1363" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1365" id="ftn16" style="text-align: justify;"><a abp="1366" href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> A titolo di esempio, si pensi alle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, alle perquisizioni personali e domiciliari, al sequestro di beni e corrispondenza, alla convocazione coattiva di persone informate sui fatti cui è prescritto l’obbligo di verità verso il magistrato.<br abp="1367" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1369" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1371" id="ftn17" style="text-align: justify;"><a abp="1372" href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> V. Cons. St., ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1, in <em abp="1373">www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1374" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1376" id="ftn18" style="text-align: justify;"><a abp="1377" href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Sulla impugnabilità del provvedimento che dispone la sospensione del procedimento disciplinare vedasi la contrastante giurisprudenza citata da SIMONCELLI, <em abp="1378">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1379">L’ordinamento militare</em>, cit., 699. Personalmente non riterremmo impugnabile tale provvedimento per carenza di interesse attuale al gravame a fronte di atto non immediatamente lesivo del dipendente.<br abp="1380" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1382" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1384" id="ftn19" style="text-align: justify;"><a abp="1385" href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> La Cassazione nell’impiego pubblico privatizzato ha chiarito che il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla conoscenza da parte della p.a. del <em abp="1386">testo integrale </em>della sentenza penale e non del mero stralcio (o del solo dispositivo): v. Cass., sez. lav., 6 febbraio 2008 n. 2772, id., sez. lav., 8 febbraio 2008 n. 3074, entrambe in <em abp="1387">Il lav. nelle p.a.</em>, 2008, f. 1, 133. Sulla rilevanza della conoscenza della sentenza e non del mero dispositivo da parte della p.a. costituitasi parte civile, v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, e id., sez. lav., 10 luglio 2009 n. 16213, entrambe in <em abp="1388">Ced Cassazione. </em>Sulla decorrenza della conoscenza dal giudicato v. Cass., sez. lav., 22 ottobre 2009 n. 22418, in <em abp="1389">Dir. e Giust.</em>, 2009, 159, con nota di Elisino.<br abp="1390" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1392" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1394" id="ftn20" style="text-align: justify;"><a abp="1395" href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> La norma ci sembra un po’ infelice: perché l’obbligo è imposto alle cancellerie e non all’estensore della sentenza (che conosce le carte e sa bene se l’imputato è o meno un pubblico dipendente per il quale la trasmissione della sentenza è obbligatoria)? E perché le cancellerie devono trasmettere d’ufficio il solo dispositivo della sentenza, se la p.a. ha l’obbligo di rivalutare, sempre e comunque, le complessive risultanze penali che si desumono dal fatto e dal diritto della intera sentenza? Perché la trasmissione integrale della sentenza avviene dunque solo su richiesta della p.a.? Meglio sarebbe stato stabilire l’immediata obbligatoria trasmissione da parte dell’estensore del provvedimento dell’intera sentenza alla p.a. interessata (ove lavora il dipendente condannato penalmente).<br abp="1396" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1398" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1400" id="ftn21" style="text-align: justify;"><a abp="1401" href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Sul contrasto interpretativo sul punto SIMONCELLI, <em abp="1402">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1403">L’ordinamento militare</em>, cit., 761 ss.; SIMONCELLI, <em abp="1404">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1405">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1406"> Commentario all’ordinamento militare</em>, cit., 242. Appare preferibile, essendo atto notoriamente recettizio anche nel lavoro privato secondo univoca giurisprudenza della Cassazione, la tesi che àncora il <em abp="1407">dies ad quem</em> alla notifica della contestazione al militare.<br abp="1408" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1410" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1412" id="ftn22" style="text-align: justify;">&nbsp;[22]SIMONCELLI, <em abp="1413">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1414">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1415"> Commentario all’ordinamento militare</em>, cit., 242; SIMONCELLI, <em abp="1416">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1417">L’ordinamento militare</em>, cit., 764 ss.<br abp="1418" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1420" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1422" id="ftn23" style="text-align: justify;"><a abp="1423" href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cons.St., sez.VI, 11 ottobre 2007 n.5340, in <a abp="1424" href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em abp="1425">www.giustizia-amministrativa.it</em></a>. Sul punto SIMONCELLI, <em abp="1426">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1427">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1428"> Commentario all’ordinamento militare</em>, cit., 244.<br abp="1429" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1431" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1433" id="ftn24" style="text-align: justify;"><a abp="1434" href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Sulla “piena” conoscenza del giudicato tra le tante Cons.St., sez.IV, 17 febbraio 2006 n.675, in <a abp="1435" href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em abp="1436">www.giustizia-amministrativa.it</em></a>. Nel lavoro pubblico privatizzato <em abp="1437">in terminis </em>v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, in <em abp="1438">Ced Cassazione</em>; id., 6 febbraio 2008 n. 2772, id., sez. lav., 8 febbraio 2008 n. 3074, entrambe in <em abp="1439">Il lav. nelle p.a.</em>, 2008, f. 1, 133. Sulla rilevanza della conoscenza della sentenza e non del mero dispositivo da parte della p.a. costituitasi parte civile, v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, e id., sez. lav., 10 luglio 2009 n. 16213, entrambe in <em abp="1440">Ced Cassazione.</em> Sulla non decorrenza del termine di riattivazione dell’azione disciplinare a fronte della conoscenza del giudicato in capo alle parti o al difensore, ma non in capo alla p.a., v. Cass., sez. lav., 22 ottobre 2009 n. 22418, in <em abp="1441">Ced Cassazione. </em>La Cassazione ha poi chiarito che il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla conoscenza da parte della p.a. del <em abp="1442">testo integrale </em>della sentenza penale e non del mero stralcio (o del solo dispositivo): v. Cass., sez. lav., 6 febbraio 2008 n. 2772, id., sez. lav., 8 febbraio 2008 n. 3074, entrambe in <em abp="1443">Il lav. nelle p.a.</em>, 2008, f. 1, 133. Sulla rilevanza della conoscenza della sentenza e non del mero dispositivo da parte della p.a. costituitasi parte civile, v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, e id., sez. lav., 10 luglio 2009 n. 16213, entrambe in <em abp="1444">Ced Cass. </em>Sulla decorrenza della conoscenza dal giudicato v. Cass., sez. lav., 22 ottobre 2009 n. 22418, in <em abp="1445">Dir. e Giust.</em>, 2009, 159, con nota di Elisino.<br abp="1446" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1448" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1450" id="ftn25" style="text-align: justify;"><a abp="1451" href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Sul computo virtuale (ovvero comunque di 270 giorni complessivi) di tale doppio termine, vedi la ricca giurisprudenza citata in SIMONCELLI, <em abp="1452">Personale militare</em>, Tomo III, <em abp="1453">Disciplina, diritti, bande musicali e gruppi sportivi</em>, in DE NICTOLIS, POLI, TENORE (a cura di)<em abp="1454"> Commentario all’ordinamento militare</em>, cit., 247; SIMONCELLI, <em abp="1455">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1456">L’ordinamento militare</em>, cit., 767 ss. e, in giurisprudenza,&nbsp; Cons.St., ad.plen. 14 gennaio 2004 n.1, in <a abp="1457" href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em abp="1458">www.giustizia-amministrativa.it</em></a>&nbsp; (e id., sez. IV, 2 giugno 2000 n. 3156, in <em abp="1459">Guida al dir.</em>, 2000, n. 37, 75) che si sofferma anche sulla piena equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna. La tesi del computo virtuale non è però condivisa dalla Cassazione nell’impiego pubblico privatizzato: Cass., sez. lav., 22 settembre 2005 n. 18626, in <em abp="1460">Giust. civ. Mass.</em>, 2005, 6.<br abp="1461" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1463" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1465" id="ftn26" style="text-align: justify;"><a abp="1466" href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> In realtà la anomalia era spiegabile in questo modo: il termine di riattivazione era più rapido (90 gg.) rispetto alla disciplina della l. n.19 del 1990 (180 gg.) per la particolare gravità dei reati presi in considerazione dalla legge n.97, mentre il termine per la conclusione era più lungo (180 gg.) rispetto alla disciplina della l. n.19 del 1990 (90 gg.) per il maggior approfondimento istruttorio necessario per i reati più complessi della l. n.97.<br abp="1467" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1469" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1471" id="ftn27" style="text-align: justify;"><a abp="1472" href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Sul tema SIMONCELLI, <em abp="1473">Disciplina,</em> in POLI, TENORE (a cura di), <em abp="1474">L’ordinamento militare</em>, cit., 767 ss.<br abp="1475" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1477" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1479" id="ftn28" style="text-align: justify;"><a abp="1480" href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Già in sede consultiva l’adunanza generale del Consiglio di Stato, con parere 30 marzo 2009 n.1/2009 (e n. 2283/08 I sez.) reso al Ministero dell’Interno aveva ritenuto, in dissenso con tutta la pregressa giurisprudenza (che rimarcava il doppio regime dei termini nella l.n.97 e nella l. n.19 a seconda dei reati) che i termini dell’art.5, co.4 della l. n.97 del 2001 avessero assorbito, e tacitamente abrogato, per tutti i reati, quelli della legge n.19 del 1990.<br abp="1481" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1483" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1485" id="ftn29" style="text-align: justify;"><a abp="1486" href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Su tale riforma TENORE, <em abp="1487">La responsabilità disciplinare nella p.a. dopo la riforma Brunetta, cit., </em>119 ss.<br abp="1488" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1490" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1492" id="ftn30" style="text-align: justify;"><a abp="1493" href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Nell’impiego privato la dottrina (Pera, <em abp="1494">Licenziamento del lavoratore per carcerazione preventiva</em>, in <em abp="1495">Giust. civ.</em>, 1981, I, 1234; Corso, <em abp="1496">Procedimento disciplinare e procedimento penale dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2009</em>, in <em abp="1497">Il lav. nelle p.a.</em>, 2010, f. 1, 159) e la giurisprudenza (Cass., sez. lav., 30 gennaio 2006 n. 2023, in <em abp="1498">Ced Cass.</em>; id., sez. lav., 8 agosto 2003 n. 12027, <em abp="1499">ivi; </em>id., sez. lav., 7 aprile 2010 n. 5226, in <em abp="1500">Not. giur. lav.</em>, 2001, 648; Trib. Padova, 5 dicembre 2003 n. 610, in <em abp="1501">Mass. giur. civile Patavina</em>, 2009; Trib. Milano, 12 luglio 2000, in <em abp="1502">Il lav. nella giur.</em>, 2001, 289) hanno univocamente affermato che la scelta di procedere immediatamente in sede disciplinare (disponendo di sufficienti elementi) o, in caso di fatti di dubbia qualificazione, di attendere i tempi lunghi della giustizia penale è una scelta discrezionale datoriale, purché sia rispettato il principio di immediatezza-tempestività.<br abp="1503" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1505" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1507" id="ftn31" style="text-align: justify;"><a abp="1508" href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cfr. note 24 e 38.<br abp="1509" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1511" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1513" id="ftn32" style="text-align: justify;"><a abp="1514" href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Nel lavoro pubblico privatizzato tale riapertura dopo la sentenza di revisione è prevista dal CCNL2002-2005 (confermato dal CCNL 2006-2009): ad esempio, in base all’art. 14, co. 9 e 10, CCNL Ministeri «<em abp="1515">9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 13, comma 5 lettera </em>h) <em abp="1516">e comma 6, lett. </em>b) <em abp="1517">ed </em>e), <em abp="1518">e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario</em>».<br abp="1519" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1521" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1523" id="ftn33" style="text-align: justify;"><a abp="1524" href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Corso, <em abp="1525">Procedimento disciplinare e procedimento penale dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2009</em>, in <em abp="1526">Il lav. nelle p.a.</em>, 2010, f. 1, 170.<br abp="1527" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1529" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1531" id="ftn34" style="text-align: justify;"><a abp="1532" href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> La richiesta, in data 26 febbraio 2016, del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell&#8217;articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere&nbsp;i prescritti pareri entro il 26 aprile 2016.<br abp="1533" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1535" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1537" id="ftn35" style="text-align: justify;"><a abp="1538" href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> I due esempi sono tratti dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di febbraio 2016 recante disposizioni integrative e correttive&nbsp;ai decreti legislativi 28 gennaio 2014 n.7&nbsp;e n.8, che si sforza (a nostro avviso vanamente) di giustificare tale novella limitativa del superamento della pregiudiziale penale con l’esigenza di “<em abp="1539">garantire la massima terzietà dell’Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente coinvolta</em>”. Ci sembra di cogliere in questo chiarimento una evidente pavidità delle Forze Armate nel vagliare rapidamente, come invece vorrebbe qualsiasi datore di lavoro, le mancanze dei propri adepti, abdicando ad una etica e celere azione punitiva interna, adagiandosi più comodamente sulle risultanze penali, pur a fronte di fatti (spesso assai gravi) ben acclarabili subito in sede disciplinare, senza attendere per anni l’esito di lunghi processi penali.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1540" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1542" id="ftn36" style="text-align: justify;"><a abp="1543" href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Sulla trasmissione da parte delle Cancellerie giudiziarie delle sentenze penali riguardanti pubblici dipendenti alle rispettive amministrazioni v. il nuovo art. 154-<em abp="1544">ter </em>c.p.p. introdotto dall’art. 70, d.lgs. n. 150.<br abp="1545" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1547" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1549" id="ftn37" style="text-align: justify;"><a abp="1550" href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Sulla piena conoscenza quale <em abp="1551">dies a quo </em>v. nota 24. Il <em abp="1552">dies ad quem</em> coincide invece con la notifica all’incolpato dell’atto riassuntivo (avente natura recettizia)</div>
<p>&nbsp;<br abp="1553" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1555" style="text-align: justify;"><a abp="1556" href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> La tesi, da noi sostenuta, della decorrenza dei 180 gg. dalla data di reale attivazione o riassunzione del procedimento disciplinare e non dalla data di scadenza virtuale dei 60 gg., si fonda su pregressi indirizzi della Cassazione formatisi su analoghe previsioni contrattuali sul rapporto penale/disciplinare: il riferimento è a Cass., sez. lav., 22 settembre 2005 n. 18626, in <em abp="1557">Giust. civ. Mass.</em>, 2005, 6, secondo cui «<em abp="1558">In tema di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti e nella ipotesi di applicazione della normativa di cui agli artt. 24 e 25 del CCNL 1994-1997 per il personale del comparto regioni-enti locali, il termine di centoventi giorni dalla data della contestazione dell’addebito, entro cui il procedimento disciplinare deve concludersi, ai sensi del comma 6 dell’art. 24, ha portata generale ed è applicabile anche nel caso di procedimento disciplinare connesso a procedimento penale, sospeso ai sensi del comma 8 dell’art. 25 e, poi, riattivato, ai sensi del successivo comma 9, entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza definitiva. In tal caso, il termine di centoventi giorni non si somma col diverso termine di centottanta giorni né sono invocabili i diversi principi di cui all’art. 9 comma 2, l. 7 febbraio 1990 n. 19 (modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) che, nello stabilire che il procedimento disciplinare deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni, dispone chiaramente che i novanta giorni devono essere sommati ai centottanta. La diversa disciplina dettata in sede di contratto collettivo, che prevede anche un termine più lungo (centoventi giorni invece di novanta) per la chiusura del procedimento, mostra la volontà delle parti contraenti di introdurre un meccanismo di calcolo diverso da quello previsto in precedenza dal legislatore</em>». Tale tesi supera il previgente criterio del c.d. computo virtuale sostenuto dalla magistratura amministrativa: v. Cons. St., ad. plen., 25 gennaio 2000 n. 4, in <em abp="1559">Foro amm.</em>, 2000, 44; id., sez. IV, 2 giugno 2000 n. 3156, in <em abp="1560">Guida al dir.</em>, 2000, n. 37, 75. La tesi del computo “virtuale” è però oggi recepita nell’art.1392 cod.mil., che fissa un termine finale per concludere il procedimento di 270 giorni a fronte di un termine di riattivazione di 90. Ciò evidenzia una ulteriore differenza con i termini dell’art.55-<em abp="1561">ter</em>, d.lgs. n.165.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1562" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1564" id="ftn38" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1566" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1568" id="ftn39" style="text-align: justify;"><a abp="1569" href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> La circolare esplicativa 27 novembre 2009 n.9 è rinvenibile in <a abp="1570" href="http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/04/Circolare_9_09.pdf"><em abp="1571">http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/04/Circolare_9_09.pdf</em></a><em abp="1572">.</em><br abp="1573" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1575" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1577" id="ftn40" style="text-align: justify;"><a abp="1578" href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Sulla conoscenza “piena” vedasi la nota 24 con riferimento alla conoscenza di giudicati. Ma il principio vale anche per la conoscenza “piena” di qualsiasi fatto (anche diverso dal giudicato penale) di valenza disciplinare, che diviene <em abp="1579">dies a quo</em> per l’attivazione dell’azione punitiva interna.<br abp="1580" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1582" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1584" id="ftn41" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="1585" /><br />
[41] La tesi, con riferimento all’analoga modifica intervenuta nel 2009 per il procedimento disciplinare dei lavoratori pubblici privatizzati ad opera del decreto Brunetta n.150 è stata da noi propugnata in TENORE,<em abp="1586"> Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego</em> cit., 110 e condivisa da Corso, <em abp="1587">Procedimenti disciplinari</em>, cit., 176.<br abp="1588" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1590" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1592" id="ftn42" style="text-align: justify;"><a abp="1593" href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> <em abp="1594">Ex pluribus s</em>ulla illegittimità di sanzioni disciplinari fondate sull&#8217;acritico recepimento delle risultanze penali v. Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 1999 n.188, in <em abp="1595">Cons. St.</em>, 1999, I, 277; id., sez. IV, 7 maggio 1998 n.780, in <em abp="1596">Guida al diritto</em>, 1998, n.29, 81, con nota di MANZI, <em abp="1597">L&#8217;azione dell&#8217;amministrazione è improcedibile quando per l&#8217;impiegato scatta l&#8217;imputazione</em>, e in <em abp="1598">Foro it.</em>, 1998, III, 496, con nota redazionale; id., sez. I, 2 marzo 1994 n.199, in <em abp="1599">Foro it. Rep.</em>,1997, voce <em abp="1600">Impiegato dello Stato</em>, n.1024; id., sez. VI, 16 ottobre 1995 n.1149, <em abp="1601">ivi</em>, 1996, voce cit., n.879; Tar Piemonte, sez. II, 3 dicembre 1998 n.536, in <em abp="1602">TAR</em>, 1999, I, 477. La tesi è incidentalmente confermata da Cons. St., sez. IV, 2 giugno 2000 n.3156, in <em abp="1603">Guida al diritto</em>, 2000, n.37, 75, con osservazioni di FORLENZA. Il principio è ribadito da ultimo nell’impiego pubblico privatizzato da Cass., sez. lav., 19 ottobre 2009 n. 22116, in <em abp="1604">Ced Cass.</em>; id., sez. lav., 6 marzo 2009 n. 5581, in <em abp="1605">Pubblico impiego, Sole 24 Ore</em>, n.4,43 con nota di Briguori.<br abp="1606" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1608" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1610" id="ftn43" style="text-align: justify;"><a abp="1611" href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Sulla legittimità costituzionale del vincolo derivante dalla condanna <em abp="1612">ex</em> art.444 c.p.p. v. C.cost., 18 dicembre 2009 n.336, in <em abp="1613">Foro it</em>.,&nbsp;2010,&nbsp;2,&nbsp;I,&nbsp;349, secondo cui è infondata la q.l.c. del combinato disposto degli art. 445, co.1-<em abp="1614">bis</em>, e 653, comma 1-<em abp="1615">bis</em>, c.p.p., nella parte in cui, equiparata la sentenza di cui all&#8217;art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna, prevede che essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità (nella specie, nei riguardi di un avvocato da parte del Consiglio nazionale forense) quanto all&#8217;accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla affermazione che l&#8217;imputato lo ha commesso, in riferimento agli art. 3, comma 2, 24, comma 2, e 111, comma 2, cost.<br abp="1616" /><br />
Sulla valenza in sede disciplinare della sentenza di patteggiamento e sull’obbligo di rivalutazione della stessa in sede interna, <em abp="1617">ex pluribus</em>&nbsp; Cass., sez.III, 29 marzo 2012 n.5050, in <em abp="1618">Guida al diritto</em> 2012, 22, 24, secondo cui in tema di effetti del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare, l&#8217;efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) deve intendersi limitata all&#8217;accertamento dell&#8217;insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all&#8217;art. 129 c.p.p. cui è sottesa anche l&#8217;esistenza di elementi sufficienti a giustificare l&#8217;inizio dell&#8217;azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare , un’istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale. In pratica mentre legittimamente il procedimento disciplinare può essere avviato contestando la condotta oggetto di imputazione nel giudizio penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena a richiesta, l&#8217;ambito del giudicato penale non impedisce di svolgere nel giudizio civile vertente sulla responsabilità disciplinare le difese tendenti all&#8217;accertamento di elementi di fatto che non contrastino con il giudicato penale. <em abp="1619">In terminis</em> Cass., sez.III, 20 luglio 2011 n. 15889, in <em abp="1620">Giust. civ. Mass</em>., 2011, 7-8, 1088; id., sez. lav., 22 luglio 2009 n. 17113, in <em abp="1621">Giust. civ. Mass.</em>, 2009, 9, 1230, e id., sez. lav., 10 marzo 2010 n. 5806; id., <a abp="1622" href="javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_Link_Q.asp?bd=MA&amp;estr=AU003D09M04Y2008N000009166SUU',%20false,%20'')">9 aprile 2008 n. 9166</a>; Cass., sez.un., 9 luglio 1997 n.6223, in <em abp="1623">Giust. civ. Mass</em>.,&nbsp;1997,&nbsp;1169; id., sez.III, 8 luglio 1997 n.6151, in <em abp="1624">Giust. civ. Mass</em>.,&nbsp;1997,&nbsp;1159; il principio è ribadito in altri ordinamenti disciplinari da Cons.St., sez.V, 12 maggio 2011 n.2818, in <em abp="1625">Foro amm. CDS</em>,&nbsp;2011,&nbsp;5,&nbsp;1532; Cass., sez.lav., 18 febbraio 2011 n.4060, in <em abp="1626">Giust. civ. Mass</em>.,&nbsp;2011,&nbsp;2,&nbsp;273; id., sez.lav., 19 maggio 2011 n.1141. Secondo questo univoco indirizzo nel giudizio disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente o un professionista, giudicato in sede penale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la sentenza penale, se vincola il giudice disciplinare quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità, non preclude una autonoma valutazione dell&#8217;incidenza dei medesimi fatti sul rapporto d&#8217;impiego o con l’Ordine professionale, dovendosi escludere in linea con gli orientamenti della Corte cost. (sentenze n. 971 del 1988 e n. 197 del 1993) che ha riferito l&#8217;autonomia del procedimento disciplinare al criterio di razionalità, con conseguente esclusione di ogni automatismo di valutazione che vi sia incompatibilità tra la necessaria autonomia del procedimento disciplinare, che riflette garanzie fondamentali della persona del lavoratore o del professionista (quali l&#8217;esigenza che nessuna sanzione venga adottata in violazione del principio <em abp="1627">audietur et altera pars</em>, nonché dei canoni di effettiva lesività dell&#8217;interesse del datore di lavoro e di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla mancanza addebitata), e le connessioni che si instaurano con la giurisdizione penale, in funzione delle esigenze di economicità dei giudizi e di salvaguardia dei principi di imparzialità, correttezza ed efficacia dell&#8217;azione della P.A. anche quale datore di lavoro pubblico.<br abp="1628" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1630" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1632" id="ftn44" style="text-align: justify;"><a abp="1633" href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Nel pubblico impiego privatizzato, sulla richiamabilità <em abp="1634">per relationem </em>di risultanze penali in sede disciplinare procedendo ad una loro rivalutazione (ascrizione alla ipotesi prevista nel CCNL) v. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2010 n. 214, in <em abp="1635">Ced Cassazione.</em></div>
<p>&nbsp;<br abp="1636" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1638" id="ftn45" style="text-align: justify;">&nbsp;<br abp="1639" /><br />
[45] L’art. 10, l. 27 marzo 2001 n. 97 che, modificando l’art. 653 c.p.p., ha riconosciuto l’efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, della sentenza penale di condanna e di quella di patteggiamento, è illegittimo nella parte in cui prevede l’efficacia retroattiva anche in relazione alle sentenze di patteggiamento pronunciate anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa: così C. cost., 25 luglio 2002 n. 394, in <em abp="1640">Rass. Forense</em>, 2002, 912 con osservazione di Colavitti, in <em abp="1641">D&amp;L</em>, 2002, con nota di Martignoni, <em abp="1642">Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel pubblico impiego e in Riv. giur. lav.</em>, 2003, II, 829 con nota di Diso. Sulla valenza delle sentenze di patteggiamento la Cassazione ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data anteriore alla entrata in vigore della l. 27 marzo 2001 n. 97, che ha modificato gli artt. 445 e 653 c.p.p., non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio disciplinare scaturito dai fatti ascritti all’imputato, né in senso favorevole, né in senso sfavorevole a quest’ultimo. Ne consegue che l’ordine professionale, chiamato a valutare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, deve procedere ad una nuova e completa disamina del materiale raccolto nel procedimento penale, ed in base ad esso formulare le proprie valutazioni (Cass., sez. lav., 29 marzo 2005 n. 6601 e id., sez. III, 6 febbraio 2004 n. 2296, che hanno fatto applicazione dei principi enunciati da C. cost., 25 luglio 2002 n. 394, tutte in Apicella, Circuruto, Sordi, Tenore, <em abp="1643">Il pubblico impiego privatizzato</em>, cit., 285 ss.). Anche successivamente la Cassazione ha ribadito che la sentenza pronunciata a norma dell’art. 444 c.p.p. non è una vera e propria sentenza di condanna, alla quale è, difatti, equiparata solo a determinati fini e, a norma dell’art. 445 c.p.p., nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 97 del 2001, non applicabile <em abp="1644">ratione temporis</em>, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, con la conseguenza che, dovendosi escludere che siffatta sentenza possa acquisire autorità di giudicato, la stessa non può rilevare ai fini della definizione di un processo civile avente ad oggetto la legittimità di un licenziamento fondato esclusivamente su una disposizione del contratto collettivo che consente la risoluzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di condanna a pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro: Cass., sez. lav., 29 marzo 2006 n. 7196, in <em abp="1645">Giust. civ. Mass.</em>, 2006, fasc. 3. La non equiparazione a condanna prima della l n. 97 del 2001 ha portato la magistratura a ritenere che, in situazioni anteriori alla l. n. 97, il termine di 90 gg. per la conclusione (successiva ai 180 gg. per la riattivazione) del procedimento disciplinare dopo il giudicato previsto dall’art. 9, l. n. 19 del 1990, avesse natura ordinatoria se il giudicato fosse un patteggiamento, che necessita di doverosi riscontri istruttori (Cons. St., ad plen., 26 giugno 2000 n. 15; Cass., sez. lav., 26 maggio 2010 n. 12 n. 12848). Per la più rigorosa tesi secondo cui la condanna a seguito di patteggiamento, oggi pienamente equiparata a condanna dibattimentale, esclude la possibilità per l’incolpato di fornire nuovi elementi nel corso del procedimento disciplinare v. C. cost., 18 dicembre 2009 n. 336 (in <em abp="1646">Foro it.</em>, 2010, 2, 349) e per la natura perentoria dei termini di riattivazione e conclusione dopo l’equiparazione del patteggiamento a condanna Cass., sez. lav., 10 marzo 2010 n. 5806, in <em abp="1647">Ced Cassazione. </em><br abp="1648" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1650" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1652" id="ftn46" style="text-align: justify;"><a abp="1653" href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Cass., sez. lav., 6 settembre 2006 n. 19169, in <em abp="1654">www.italgiure.giustizia.it </em>secondo cui «la sentenza di patteggiamento deve essere equiparata sotto il profilo procedurale ad una sentenza di condanna alla stregua dell’art. 445 c.p.p., comma 1, anche se le Sezioni Unite hanno ritenuto che sussistono tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento «differenze strutturali, genetiche e funzionali) (Cass., sez. un., 26 febbraio 1997)». <em abp="1655">In terminis </em>C. cost., 18 dicembre 2009 n. 336, in <em abp="1656">Foro it.</em>, 2010, 2, 349<em abp="1657">.</em><br abp="1658" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1660" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1662" id="ftn47" style="text-align: justify;"><a abp="1663" href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cass., sez.un., 7 novembre 2011 n.23020, in <em abp="1664">Ced Cassazione</em>.<br abp="1665" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1667" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1669" id="ftn48" style="text-align: justify;"><a abp="1670" href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> <em abp="1671">Ex pluribus</em> Cass., sez.III, 17 novembre 2011 n.24082, in <em abp="1672">Ced Cassazione</em>.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1673" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1675" id="ftn49" style="text-align: justify;"><a abp="1676" href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> C. cost., 9 luglio 1999 n. 286, in <em abp="1677">Foro it.</em>, 2000, I, 321 con richiami a precedenti <em abp="1678">in terminis</em>. Sulla ricca giurisprudenza, costituzionale ed amministrativa, intervenuta sul divieto di automatismi disciplinari, si rinvia a Noviello &#8211; Tenore, <em abp="1679">La responsabilità e il procedimento nel pubblico impiego privatizzato, </em>Milano, 2002, 296 ss.<br abp="1680" /><br />
&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1681" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1683" id="ftn50" style="text-align: justify;"><a abp="1684" href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Prendendo atto della mera formalità del procedimento disciplinare in tale evenienza, la magistratura ha ritenuto che, qualora il dipendente venga destituito senza procedimento disciplinare dopo una condanna comportante interdizione perpetua dai pubblici uffici, la misura espulsiva rimane valida: così Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2010 n. 6437, in <em abp="1685">www.lexitalia.it</em>; id., sez. IV, 15 settembre 2009 n. 5526, in <em abp="1686">www.giustizia-amministrativa.it</em>; id., sez.V, 21 giugno 2007 n.3324, in <em abp="1687">Foro amm.-CdS</em>, 2007, 1851; id., sez.VI, 6 agosto 2002 n.4099<em abp="1688">, ivi</em>, 2002, 1810; id., sez. VI, 28 settembre 2001 n. 5163, in <em abp="1689">Foro amm.</em>, 2001, 9; id, sez. giust. amm. Sicilia n. 173 del 2000; Cons. St., sez. V, 23 aprile 1998 n. 468, in <em abp="1690">Foro amm.</em>, 1998, 1081; TAR Lazio, Roma, 10 giugno 2009 n. 5529, (che richiama Cons. St., sez. VI, n. 3673 del 2003 e id., sez. IV, n. 6669 del 2002); TAR Puglia, Lecce, sez. III, 29 agosto 2008 n. 2411, tutte in <em abp="1691">www.giustizia-amministrativa.it</em>. Per una conferma dell’indirizzo anche nel pubblico impiego privatizzato v. Cass., sez.un., 17 febbraio 2010 n.3698, in <em abp="1692">Giust.civ</em>., 2011, f.12, 2979; id., 9 luglio 2009 n.16153, in <em abp="1693">Ced Cassazione</em>, che ritiene sufficiente una mera “presa d’atto” della pena accessoria penale per licenziare il dipendente.<br abp="1694" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1696" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1698" id="ftn51" style="text-align: justify;"><a abp="1699" href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Sull’efficacia <em abp="1700">ex tunc </em>del licenziamento, decorrente dalla data della sospensione cautelare cfr., <em abp="1701">ex pluribus</em>, Cass., sez. lav., 6 giugno 2008 n. 15070, in <em abp="1702">Ced Cassazione</em>: id., sez. lav., 8 maggio 2008 n. 11361, <em abp="1703">ivi</em>; Cons. St., sez. VI, 20 giugno 2001 n. 3271, in <em abp="1704">www.giustizia-amministrativa.it</em>; id., sez. IV, 22 marzo 2001 n. 1695, <em abp="1705">ivi</em>; Trib. Reggio Emilia, 25 maggio 2000 n. 412, in <em abp="1706">www.lavoropubblico.formez.it/contenzioso</em>, con nota di Briguori.<br abp="1707" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1709" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1711" style="text-align: justify;"><a abp="1712" href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Sul punto tra le tante Cons. St., sez. IV, 25 marzo 1996 n.376, in <em abp="1713">Foro amm.</em>, 1996, 852; id., sez. IV, 2 giugno 2000 n.3156, in <em abp="1714">Guida al diritto</em>, 2000, n.37, 75, con osservazioni di FORLENZA e in <em abp="1715">Cons. St.</em>, 2000, I, 1353.</div>
<p>&nbsp;<br abp="1716" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1718" id="ftn52">&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-della-pregiudiziale-penale-nel-procedimento-disciplinare-per-il-personale-militare/">Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il  personale militare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#034;Occasionalità necessaria&#034; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 17:39:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/">&quot;Occasionalità necessaria&quot; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa sugli enunciati della sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite. &#8211; 2. La crescita delle azioni risarcitorie contro la P.A. ed il regime della responsabilità solidale in caso di danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti. &#8211; 3. L&#8217;elaborazione giurisprudenziale sulla occasionalità necessaria tra la condotta dannosa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/">&quot;Occasionalità necessaria&quot; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/">&quot;Occasionalità necessaria&quot; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><em>Sommario</em>: 1. Premessa sugli enunciati della sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite. &#8211; 2. La crescita delle azioni risarcitorie contro la P.A. ed il regime della responsabilità solidale in caso di danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti. &#8211; 3. L&#8217;elaborazione giurisprudenziale sulla <em>occasionalità necessaria</em> tra la condotta dannosa e i compiti d&#8217;istituto. &#8211; 4.  L<em>&#8216;occasionalità necessaria</em> nei contenziosi risarcitori <em>ex</em> art.2049 cc. nei confronti di datori di lavoro privati. &#8211; 5. Approdi delle Sezioni Unite n.13246 del 2019: ampia nozione di <em>occasionalità necessaria</em> e applicabilità dell&#8217;art.2049 c.c. alla P.A. &#8211; 6. Rilievi critici sull&#8217;attuale interpretazione giurisprudenziale sull&#8217;<em>occasionalità necessaria</em> e sulla operatività dell&#8217;art.2049 c.c. per la P.A.</p>
<ol>
<li><strong>Premessa </strong><strong>sugli enunciati della sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite.</strong></li>
</ol>
<p>Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 16 maggio 2019 n.13246, hanno perso una formidabile occasione per dare un auspicabile più rigoroso e restrittivo indirizzo nomofilattico sul delicato e ricorrente problema della responsabilità solidale della P.A. a fronte di condotte dannose verso terzi, anche dolose e configuranti reato, di propri dipendenti legate da (asserita) &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti d&#8217;istituto.<br />
Difatti, la largheggiante interpretazione di tale nozione progressivamente assunta negli anni dal giudice di legittimità, ed oggi avallata dalle Sezioni Unite, lascia sovente sorpresi gli operatori del diritto (e forse l&#8217;intera collettività, ove si desse maggior divulgazione mediatica a talune incresciose vicende fattuali che originano le pronunce della Cassazione) a fronte di diffuse condotte platealmente illegali di alcuni dipendenti pubblici, le cui &#8220;malefatte&#8221; a danno di terzi si sono tradotte in un anomalo e sistematico accollo dei rilevanti costi per i risarcimenti liquidati dai Tribunali in capo alla (sola) P.A., quasi fosse un ordinario garante della certezza del pagamento, ovvero una sorta di assicuratore <em>ope legis </em>dei pubblici dipendenti, il quale però, in sede di successiva rivalsa/regresso verso l&#8217;autore del fatto, non recupera quasi nulla per l&#8217;incapienza patrimoniale degli autori della condotta illecita.<br />
In altre parole, la lettura estensiva della nozione di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; fatta propria dalla Cassazione, oggi anche a Sezioni Unite, si è tradotta di fatto in un rilevante e crescente costo per le casse pubbliche, e dunque per la collettività,  per i danni, anche &#8220;da reato&#8221;, prodotti da singoli dipendenti criminali: in sintesi, la dilatata interpretazione della ampia formula comporta da un lato una generalizzata tutela della vittima ma, dall&#8217;altro, una sistematica distribuzione sociale, sulla collettività, dei costi del &#8220;rischio delinquenziale&#8221; se a porlo in essere sia un pubblico dipendente.<br />
Ma analogo problema si poneva, da anni, anche nel mondo &#8220;privato&#8221;, ad opera di una parimenti ampia lettura giurisprudenziale del disposto dell&#8217;art.2049 c.c., che testualmente rappresenta un pur sempre chiaro (seppur dilatato da una buonista lettura della Cassazione) referente normativo di &#8220;responsabilità oggettiva&#8221; per padroni e committenti privati<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> che, invece, manca per la P.A., testualmente retta da ben diverso parametro normativo (<em>lex specialis</em> per il pubblico impiego), ovvero dall&#8217;art.28 cost. e dagli artt.22 segg. d.P.R. n.3 del 1957, che statuiscono una responsabilità <em>solidale</em> e <em>diretta</em> della P.A. (conseguenziale al rapporto di immedesimazione organica con i propri lavoratori)<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> solo per fatti ad essa ascrivibili e fondata su dolo o colpa, parametro inspiegabilmente trascurato dalla sentenza che si annota, che opta altresì per una innovativa riconduzione della responsabilità della P.A. a quella dei padroni e committenti di cui all&#8217;art.2049 c.c., rivalutando così un minoritario e risalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale sulla c.d. responsabilità indiretta (ed oggettiva) della P.A.<br />
La vicenda che occasiona la pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite riguarda un infedele Cancelliere del Tribunale di Catania che si appropria di somme, ricavate nel corso di un giudizio civile di divisione, giacenti su un libretto di deposito giudiziario mediante falsificazione della firma del funzionario competente per il mandato di pagamento. Dopo la condanna penale per peculato, è stato intrapreso il giudizio civile di risarcimento del danno da parte del soggetto che avrebbe dovuto ricevere tali somme, il quale ha citato in giudizio sia il Cancelliere che il Ministero della Giustizia, ritenendo sussistenti i presupposti della responsabilità solidale dell&#8217;Amministrazione sancita dall&#8217;art. 28 della Costituzione.<br />
Dopo due gradi di merito, il Giudice di legittimità, recependo la prospettazione attorea, cassa con rinvio la sentenza d&#8217;appello, enunciando, sulla scorta di una estensiva applicazione dell&#8217;art.2049 c.c., il seguente principio di diritto: &#8220;<em>lo Stato o l&#8217;ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell&#8217;amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa &#8211; e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l&#8217;esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo</em>&#8220;.<br />
Le Sezioni unite, argomentando sulla base dell&#8217;art.2049 c.c. e della responsabilità oggettiva e indiretta ivi sancita (precetto ritenuto applicabile anche alla P.A., trascurando, come detto, gli art.28 cost. e 22 segg. d.P.R n.3 del 1957 e l&#8217;art.2043 c.c., tutti ancorati al dolo e colpa) e di prevalenti approdi sul nesso causale, optano dunque per una lettura molto ampia della nozione di <em>occasionalità necessaria</em>, ritenendola ben ipotizzabile anche a fronte di reati dolosi, quale l&#8217;appropriazione pecuniaria del Cancelliere catanese, ritenendo quindi che anche un fatto di peculato sia riconducibili all&#8217;<em>&#8220;esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo</em>&#8220;.<br />
Quindi, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, non è uno &#8220;<em>sviluppo oggettivamente anomalo</em>&#8221; della prestazione lavorativa di un Cancelliere di Tribunale l&#8217;appropriarsi dolosamente di somme altrui di cui disponga. E dunque trattasi, secondo gli enunciati, di un fatto, se non fisiologico, quanto meno &#8220;<em>non anomalo</em>&#8221; della ordinaria vita lavorativa all&#8217;interno della P.A.<br />
A prescindere dai vasti richiami sistematici, normativi e giurisprudenziali sottesi alla ampia motivazione della decisione delle Sezioni Riunite, l&#8217;approdo interpretativo (ovvero ciò che resta in concreto alle parti in causa, ai giudici di analoghe vicende e ai lettori della sentenza) &#8211; che dovrebbe avere una portata nomofilattica e di guida sicura per il futuro &#8211; evidenzia, a nostro avviso, una palese, se non clamorosa, discrasia tra il sentire sociale del mondo reale ed il sentire interpretativo del Collegio giudicante, secondo il quale appropriarsi dolosamente di denaro pubblico da parte di pubblico funzionario, tra l&#8217;altro qualificato (un Cancelliere laureato in giurisprudenza), rappresenta  un fatto &#8220;<em>non anomalo</em>&#8221; della vita lavorativa all&#8217;interno della P.A., con conseguente solidarietà passiva in sede risarcitoria <em>ex</em> art.28 cost. del datore pubblico a fronte dell&#8217;azione risarcitoria intrapresa dalla titolare delle somme custodite dall&#8217;amministrazione della Giustizia.<br />
Tra l&#8217;altro,  tale ampia lettura della occasionalità necessaria viene affiancata dalla suddetta (alquanto) innovativa applicazione alla P.A. dell&#8217;art.2049 c.c. in luogo dell&#8217;art.2043 e dell&#8217;art.23, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 (vivo e vitale, sia perché non abrogato, sia in virtù del richiamo operato dall&#8217;art.55, co.2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), con conseguente imputazione &#8220;oggettiva&#8221; e indiretta di condotte dolose alla P.A. ascritte con l&#8217;ampia suddetta nozione di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;: un <em>cocktail</em> interpretativo che manderà presto in coma etilico i bilanci della P.A. !<br />
La sentenza, che non rappresenta purtroppo un <em>unicum</em> nell&#8217;involutivo panorama giudiziario sulla nozione di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, mentre innova sulla ascrizione codicistica indiretta dei danni alla P.A. <em>ex</em> art.2049 c.c. (pur lasciando implicitamente ferma la parallela responsabilità diretta per colpa grave del coobbligato solidale-dipendente <em>ex</em> art.23, d.P.R. n.3 del 1957, con evidente anomalia per la dualità dei regimi su uno stesso fatto e in un regime di solidarietà risarcitoria), non appare condivisibile per i motivi che verranno prospettati nel conclusivo paragrafo 6.<br />
Ma per meglio comprendere la portata della importante pronuncia del Giudice di legittimità occorre vagliare le casistiche fattuali venute al pettine della Magistratura nel corso degli anni e che hanno posto problemi di riscontro in concreto della &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, in un contesto italiano di progressiva crescita delle aggressioni giudiziarie nei confronti della capiente (allo stato) pubblica amministrazione, raro soggetto solvibile in un Paese di insolventi, soprattutto tra i pubblici dipendenti autori di danni a terzi.</p>
<div><strong>2.La crescita delle azioni risarcitorie contro la P.A. ed il regime della responsabilità solidale in caso di danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti.</strong>
</div>
<div>E&#8217; ben noto il fenomeno della crescita esponenziale delle azioni risarcitorie nei confronti della P.A. e dei suoi dipendenti, sia innanzi all&#8217;a.g.o. che al g.a. a sèguito delle modifiche introdotte al previgente sistema dall&#8217;art. 7, l. 21 luglio 2000 n.205<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> e, successivamente, dagli art.30 e 117 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104)<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, molte delle quali chiuse in via transattiva stragiudiziale.<br />
Non è mai stato effettuato, a quanto ci consta, uno studio (o redatto un referto della Corte dei conti) teso a quantificare sia i costi dei risarcimenti danni pagati in giudizio o transattivamente dalla P.A. a terzi, sia i connessi costi di lite, sia ancora gli importi poi realmente recuperati in rivalsa dalla P.A. (in sede civile, penale o giuscontabile) nei confronti del proprio dipendente autore materiale della condotta dannosa.<br />
La  lievitazione delle citazioni in giudizio della P.A. in sede risarcitoria è dovuta a varie concause, così sintetizzabili:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>progressivo ampliamento giurisprudenziale del concetto di danno risarcibile in sede civile: oltre a categorie nuove, frutto di sapienti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, ma anche di fantasia italica del vulcanico ceto forense (danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, esistenziale, da perdita della <em>chance</em><a title="" href="#_ftn5"><em><strong>[5]</strong></em></a>, da aspettative patrimoniali nei rapporti familiari, danni da vacanza rovinata, da <em>mala gestio</em> di dati sensibili, da condotte mobbizzanti o discriminatorie, da gare o concorsi annullati, da silenzi o ritardi procedimentali, da animali e da fauna selvatica e randagia, da pubblicità ingannevole, da mancato matrimonio in punto di morte, da irragionevole durata del processo etc.<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>), si è giunti alla risarcibilità dei diritti relativi<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> accanto a quelli assoluti, e successivamente prima dei diritti condizionati, poi, come è noto, dell&#8217;interesse legittimo, posizione soggettiva sovente rinvenibile nei rapporti tra P.A. e cittadino<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Il pericolo di lesione dei bilanci pubblici derivanti dall&#8217;ampliamento della nozione di danno risarcibile era stato già avvertito da tempo dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 35 del 1980 (che invitava il legislatore a individuare quelle prudenti soluzioni normative con cui scegliere tra misure risarcitorie, indennitarie, reintegrative in forma specifica e ripristinatorie, nonché nella delimitazione delle utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della p.a.), nonché da attenta dottrina<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, la quale aveva prospettato che il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo avrebbe pure avviato &#8220;<em>pretestuosi assalti alla diligenza del pubblico Erario</em>&#8220;;</li>
<li>aumento notevole delle ipotesi di danno da condotta omissiva, dovuta ad un crescente numero di norme nel nostro ordinamento (le fonti primarie e secondarie da osservare in Italia da parte di cittadini, e tra questi i pubblici dipendenti, ammonterebbero a 150.000 !), tra l&#8217;altro mal formulate e mal coordinate in assenza di testi unici o di codificazioni, che impongono al cittadino ed alla stessa P.A. l&#8217;osservanza di un complesso rilevantissimo di &#8220;regole&#8221;, la cui violazione si traduce spesso in danni arrecati a terzi; trattasi inoltre, non raramente, di precetti molto tecnici (e talvolta di difficile reperibilità, in quanto inseriti in testi non pertinenti, onnicomprensivi o poco decifrabili, quali i collegati alla finanziaria o i c.d. decretoni o leggi <em>omnibus</em>) e, come tali, di complessa applicazione operativa, pur vigendo l&#8217;imperante, prevalente e fondante regola della <em>ignorantia legis non excusat;</em></li>
<li>progressiva e crescente attenzione del legislatore alla tempistica dell&#8217;azione amministrativa, cadenzata sempre più spesso (dalla legge 7 agosto 1990 n.241 in poi, sino alla legge n.190 del 2012) da termini ordinatori, e talvolta anche perentori, la cui frequentissima violazione si traduce in indennizzi o in risarcimenti danni rivendicabili dal cittadino<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>;</li>
<li>crescente e maggiore litigiosità-aggressività nei confronti della P.A. del cittadino italiano, più attento rispetto al passato, anche grazie ai quasi 300.000 avvocati che operano nel nostro Paese e ad una crescita culturale media (che implica maggior consapevolezza dei propri diritti, anche risarcitori), a rivendicare voci di danno in situazioni &#8220;classiche&#8221; un tempo maggiormente tollerate con cristiana rassegnazione, per sudditanza psicologica o, semplicemente, per &#8220;quieto vivere&#8221; (es. cadute in buche stradali, danni da alberi stradali o da animali randagi, <em>malpractice</em> medica, sinistri scolastici<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>);</li>
<li>esigenza di sopravvivenza o di mantenere redditi vitali, in periodo di forte crisi economica, da parte di una troppo numerosa classe forense, che non scoraggia (o addirittura incoraggia) i cittadini a promuovere azioni legali contro la P.A. portate sino in Cassazione (emblematico il caso dei sinistri ospedalieri e stradali, ma non solo, frutto di martellante <em>battage</em> pubblicitario radiofonico e giornalistico, non più punibile disciplinarmente, per pungolare azioni civili risarcitorie<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>);</li>
<li>cattiva difesa della P.A. in molti contenziosi risarcitori verso terzi a causa di carichi di lavoro poderosi, che impediscono alla Avvocatura dello Stato o alle piccole Avvocature pubbliche interne (entrambe da anni sotto organico) di tutelare adeguatamente il proprio cliente-P.A. attraverso puntuali memorie, richieste istruttorie mirate, appelli necessari e tempestivi a fronte di sentenze di condanna della P.A. erronee o opinabili<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>;</li>
<li>possibile esperibilità di <em>class action</em> anche nei confronti della P.A. in base al decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>;</li>
<li>crescita delle ipotesi di imputazione oggettiva di talune forme di responsabilità in capo alla P.A., alcune in base alla chiara portata di disposizioni codicistiche (artt.2047, 2048, 2050, 2051, 2053 e 2054 c.c.) valevoli anche per la P.A.<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, altre in base ad una più ampia lettura (<em>rectius</em> forzatura) di norme, quali l&#8217;art.2049 c.c., nate per i soli preponenti privati ed estese in via interpretativa anche alla P.A., come nel caso vagliato dalle Sezioni Unite n.13246 del 2019 in esame;</li>
<li>dilatazione da parte della Corte di Cassazione del concetto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; che fa scattare la corresponsabilità della solvibile P.A. in caso di danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti: la lettura dei repertori di giurisprudenza evidenzia una lettura eccessivamente ampliativa operata dalla Cassazione di tale &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, come si vedrà nel prosieguo.</li>
</ol>
<p>Su questi ultimi due punti occorre soffermarsi alla luce degli enunciati della sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite della Cassazione che occasiona queste note.<br />
La evocabilità in sede risarcitoria sia della P.A. che del dipendente autore della condotta è sancita dall&#8217;art.28 della Costituzione e ribadita dagli artt.22 segg. del d.P.R. n.3 del 1957 (vivi e vitali, sia perché non abrogati, sia in virtù del richiamo operato dall&#8217;art.55, co.2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165). Tali norme fissano il principio sia di <em>responsabilità diretta</em><a title="" href="#_ftn16"><em><strong>[16]</strong></em></a> che  di <em>solidarietà passiva</em> tra datore e lavoratore in caso di lesione alla altrui sfera soggettiva, e tale regime opera sia per danni da condotte materiali (es. uso imperito di arma da fuoco, sinistri scolastici, insidie o trabocchetti stradali, omesse manutenzioni di immobili, <em>malpractice</em> medica etc.), sia per danni da condotte provvedimentali (annullamento di aggiudicazioni di gare o di concorsi, dinieghi illegittimi di provvedimenti ampliativi, revoche illegittime di licenze, concessioni o autorizzazioni etc.).<br />
E&#8217; molto raro che siano direttamente citati in sede risarcitoria dal danneggiato i dipendenti o gli amministratori pubblici autori della condotta attiva o omissiva (materiale o provvedimentale)<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, preferendo il soggetto leso convenire in giudizio la più solvibile P.A. (tra l&#8217;altro non sempre adeguatamente difesa), che, inoltre, risponde civilisticamente per dolo o colpa (o addirittura oggettivamente <em>ex</em> art.2049 c.c., secondo la sentenza delle Sezioni Unite che si annota), mentre il dipendente risponde per dolo o colpa grave <em>ex</em> art.23, d.P.R. n.3 del 1957 (di più difficile prova), con una opinabile dualità di criteri di imputazione del danno pur in presenza di una solidarietà passiva.<br />
A ciò aggiungasi che la preferenza nel citare la sola P.A. è stata in passato dettata dal fatto che la diretta evocabilità in giudizio civile del dipendente pubblico per lesione di interessi legittimi, sovente coinvolti nei rapporti P.A.-cittadino, è stata a lungo negata dalla giurisprudenza sulla scorta di una restrittiva lettura dell&#8217;art.28 cost. e dell&#8217;art.23, d.P.R. n.3 del 1957<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, e solo di recente la Cassazione ha riconosciuto la piena responsabilità diretta anche del dipendente pubblico per lesioni di interessi legittimi<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, sia sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art.23, d.P.R. n.3 del 1957, sia a fronte dell&#8217;ampliamento del concetto di danno ingiusto, sia, infine, della piena compatibilità ontologica dell&#8217;attività provvedimentale con la responsabilità diretta del dipendente (e della P.A.). In estrema sintesi, è oggi pacificamente riconosciuta la diretta responsabilità del dipendente per qualsiasi danno ingiusto arrecato a terzi con la stessa latitudine riferibile alla P.A., così valorizzandosi quel pungolo al senso di legalità, cura, responsabilizzazione e diligenza del lavoratore che sono sottesi alla solidarietà passiva sancita in via generale (per qualsiasi forma di danno) dal Costituente nell&#8217;art.28 cost.<br />
Tuttavia, il tema della diretta evocabilità in giudizio del dipendente pubblico che leda interessi legittimi (secondo le peculiari regole del d.P.R. n.3 del 1957<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>), e del relativo giudice competente<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, ben scandagliato dalla dottrina e dalla giurisprudenza<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, esula dagli intenti di questo scritto, che si incentra invece sul problema opposto, ovvero quello dei limiti alla evocabilità in giudizio del datore-P.A. a fronte di danni arrecati a terzi da suoi dipendenti.<br />
E&#8217; infatti noto che uno dei principi generali del diritto elaborati, sulla scorta della lettura logico-sistematica del quadro normativo complessivo, dalla dottrina e dalla giurisprudenza e sul quale si sono formati molti operatori del diritto, è rappresentato da una nota puntualizzazione-limitazione afferente il peculiare limite della c.d. &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> per l&#8217;insorgenza della responsabilità civile verso terzi anche della P.A. a fronte di danni arrecati da un proprio dipendente, tematica sovente protagonista di contenziosi risarcitori, ma non adeguatamente esplorata nei pur numerosissimi studi in materia di responsabilità civile della P.A.<a title="" href="#_ftn24">[24]</a><br />
Come è noto, a differenza della responsabilità per danno arrecato dall'&#8221;uomo della strada&#8221;, che ne risponde (di regola) in via personale ed esclusiva, qualora a produrre il danno sia il lavoratore pubblico, l&#8217;art.28 della Costituzione e l&#8217;art.22 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (non abrogato né disapplicato dalla c.d. privatizzazione del rapporto di impiego pubblico) sanciscono la concorrente corresponsabilità solidale <em>diretta</em> della P.A. <em>ex </em>art.2043 c.c. (divenuta oggi <em>indiretta</em> <em>ex</em> art.2059 c.c., come in passato ritenuto da un minoritario indirizzo oggi avallato dalle Sezioni Unite)<a title="" href="#_ftn25">[25]</a> in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il lavoratore al datore, che  agisce necessariamente (e può dunque arrecare danni) tramite propri dipendenti<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, risultando inipotizzabile una visione antropomorfa della p.a. (che si muova nello spazio e nel tempo, come un &#8220;omone&#8221; di Ascarelliana memoria, producendo danni in via esclusiva).<br />
Tale regola subisce tuttavia una attenuazione logico-giuridica ad opera del predetto &#8220;principio generale&#8221; del diritto: la pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere di tali danni arrecati a terzi solo qualora il proprio dipendente li abbia arrecati nell&#8217;esercizio di compiti istituzionali o di compiti legati da &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti di istituto.<br />
Trattasi di una doverosa limitazione, logica ancor prima che giuridica, alle sistematiche e crescenti evocazioni (e condanne) in giudizio della p.a., soggetto notoriamente più &#8220;solvibile&#8221; del proprio dipendente autore del danno arrecato a terzi, e, pertanto, raramente citato personalmente innanzi alla magistratura in sede risarcitoria, ferma restando la rivalsa dell&#8217;amministrazione innanzi alla Corte dei conti (o in sede civile) in caso di condanna, che, tuttavia, non sortisce quasi mai un reale recupero (per la notoria incapienza economica del condannato pubblico dipendente), con conseguente accollo in capo alla collettività dei danni risarciti dall&#8217;amministrazione e solo in minima parte refusi dal lavoratore<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
La miglior dottrina<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> ha da tempo insegnato che tale &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti istituzionali viene meno qualora la condotta dannosa del dipendente sia frutto di comportamenti dolosi o egoistici e, in particolare, qualora questi si traducano in un illecito penale doloso, comportante, come tale, una cesura del rapporto organico con la p.a. che non può essere ritenuta corresponsabile di reati dolosi o di scelte (illecite, stravaganti, egoistiche) esclusivamente personali del lavoratore, in quanto il delinquere, almeno per la pubblica amministrazione (per alcuni enti privati, riconosciuti o meno, le conclusioni &amp;.potrebbero non essere le stesse!), non è un compito istituzionale, ispirandosi le scelte pubbliche a principi costituzionali di liceità, ancor prima che di legalità e buon andamento della p.a.<br />
Anche in altri ordinamenti, quale quello francese, la pubblica amministrazione non può essere chiamata a rispondere di <em>faute personelle</em> dei propri dipendenti, ma di soli <em>faute de service<a title="" href="#_ftn29"><strong>[29]</strong></a></em>.<br />
Tuttavia la magistratura, pur condividendo in via di principio tale condivisibile approdo dottrinale, che ha contribuito essa stessa a creare e consolidare<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>, così da farlo assurgere a &#8220;principio generale del diritto&#8221;, spesso, nelle concrete applicazioni, si è discostata vistosamente dalla regola posta in via astratta, effettuando strappi applicativi nell&#8217;individuare la sussistenza della cennata occasionalità necessaria, che lasciano talvolta sconcertati non solo le parti in lite e i relativi difensori (soprattutto l&#8217;Avvocatura dello Stato, difensore istituzionale della p.a. in frequentissimi giudizi risarcitori), ma gli stessi studiosi e &#8220;addetti ai lavori&#8221; che, non limitandosi alla lettura della tralaticia massima enunciante il corretto principio di diritto suddetto, estendano l&#8217;esame della sentenza alla concreta applicazione del principio alla fattispecie fattuale <em>sub iudice.</em><br />
E la pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite che si annota, relativa ad un fatto doloso di peculato posto in essere da un Cancelliere, fornisce addirittura un avallo giurisprudenziale nomofilattico a questo largheggiante indirizzo giurisprudenziale, lesivo delle casse pubbliche, ma ancor prima, non pienamente logico nella sua concreta portata applicativa e civilisticamente non condivisibile in punto di causalità.<br />
Tale lettura estensiva, in sede applicativa, della nozione di occasionalità necessaria da parte del giudice di legittimità, già in passato criticabile (giuridicamente) e pericolosa (per l&#8217;equilibrio finanziario della p.a.), è destinata poi a produrre ulteriori devastanti ricadute sulle casse erariali a  seguito del predetto progressivo ampliamento del concetto di &#8220;danno risarcibile&#8221; operato dal legislatore e dalla stessa giurisprudenza. L&#8217;ampliamento del concetto di danno risarcibile, affiancato alla sistematica evocazione in giudizio della sola P.A. per danni cagionati da propri dipendenti, avrebbe dovuto dunque comportare una più attenta valutazione giurisprudenziale dei presupposti logico-giuridici, in punto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, per una condanna solidale del datore pubblico.</p>
<div><strong>3. L&#8217;elaborazione giurisprudenziale sulla <em>occasionalità necessaria</em> tra la condotta dannosa e i compiti d&#8217;istituto.</strong></div>
<p>Venendo alla disamina dei principali pronunciamenti degli ultimi anni della Corte di Cassazione e di qualche altro organo giudicante sul rapporto di <em>occasionalità necessaria</em> tra condotta dannosa verso terzi del dipendente pubblico e compiti di istituto, può operarsi uno schematico richiamo alle più interessanti decisioni che hanno fatto concreta applicazione della portata applicativa di tale legame. Tale ricognizione appare necessaria non solo per gli enunciati &#8220;in diritto&#8221;, ma soprattutto per le vicende &#8220;in fatto&#8221; vagliate dalla Magistratura, il cui basilare esame rende ancor più evidente la criticabile lettura estensiva fatta negli anni dalla Cassazione, ed oggi avallata dalle Sezioni Unite con sentenza n.13246 del 2019, della nozione di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti di Istituto.</p>
<p><em>a)</em>     La Cassazione<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> ha più volto vagliato casistiche di violenza sessuale all&#8217;interno della P.A. ribadendo che la p.a. deve ritenersi civilmente responsabile, in base al criterio della cd. &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri della assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. Nel caso di specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da una insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità di igiene attinenti alla sfera sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilità civile della P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell&#8217;igiene personale. L&#8217;indirizzo è confermativo di pregressi interventi del giudice di legittimità su analoghi reati sessuali, purtroppo diffusi e quasi &#8220;ambientali&#8221; nell&#8217;amministrazione scolastica<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Analogamente, la Cassazione che ha ritenuto civilmente responsabile del reato di maltrattamento di minori una cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza in favore dei bambini di un nido, presso il quale le imputate avevano svolto l&#8217;attività di maestre educatrici alle dipendenze della predetta cooperativa<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
In similare fattispecie, ma non realizzata in contesti scolastici, la Cassazione ha ravvisato la responsabilità solidale della p.a. in una fattispecie nella quale un agente della Polizia di Stato, già condannato in primo grado per fatti di violenza commessi contro soggetti in stato di fermo, si era reso responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
In senso contrario, il giudice di legittimità ha escluso la responsabilità solidale del Ministero della Giustizia per la condotta dannosa di un direttore di una casa circondariale, aveva posto in essere reiterati abusi sessuali sul personale femminile dipendente ritenendo che non è sufficiente, per configurare la responsabilità civile della pubblica amministrazione rispetto al comportamento delittuoso del pubblico dipendente, la contestualità tra lo svolgimento delle mansioni affidate a quest&#8217;ultimo ed il comportamento criminoso posto in essere, essendo altresì necessario che la condotta dell&#8217;agente rientri, sia pure in certa misura, tra le finalità proprie dell&#8217;ente ovvero tra le mansioni affidategli<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.</p>
<p><em>b)</em>  La Cassazione<a title="" href="#_ftn36">[36]</a> nel ribadire che l&#8217;attività del dipendente è riferibile all&#8217;ente pubblico e ne comporta la responsabilità diretta, <em>ex</em> art. 28 cost. e 22 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in quanto si manifesti come esplicazione dell&#8217;attività dell&#8217;ente stesso, cioè sia volta al perseguimento dei suoi fini istituzionali nell&#8217;ambito delle attribuzioni dell&#8217;ufficio o del servizio al quale il dipendente è addetto e che detto nesso di occasionalità non è escluso dal carattere doloso dell&#8217;illecito posto in essere dal pubblico funzionario, ha ritenuto, nel caso di specie, sussistere una corresponsabilità risarcitoria della PA nella condotta di un sottufficiale dell&#8217;Esercito condannato per truffa in quanto, avvalendosi della sua qualità di comandante di un distaccamento militare, aveva indotto talune imprese a consegnargli, a titolo di cauzione, assegni circolari intestati all&#8217;amministrazione &#8211; dei cui importi si era appropriato negoziando i titoli in banca &#8211; con la falsa prospettazione della opportunità, per dette imprese, di ottenere appalti per l&#8217;esecuzione di opere edili nella sede del distaccamento. La Corte ha ritenuto che l&#8217;attività criminosa del sottufficiale si era svolta in rapporto di occasionalità necessaria con le sue attribuzioni e si era manifestata come attività propria dell&#8217;ente da cui egli dipendeva, non potendo evidentemente affermarsi che l&#8217;esecuzione di opere edili su installazioni dell&#8217;esercito non rientrasse nei fini istituzionali dell&#8217;amministrazione militare.</p>
<p><em>c)</em> L&#8217;occasionalità necessaria è poi frequente protagonista di contenziosi risarcitori originati dall&#8217;uso imperito di armi da fuoco da parte di appartenenti a forze di polizia o militari. La Cassazione<a title="" href="#_ftn37">[37]</a> ha pertanto avuto modo di affermare che presupposto della responsabilità diretta della p.a. per fatto del proprio dipendente è la c.d. &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; (che sussiste tutte le volte in cui la condotta del dipendente sia strumentalmente connessa con l&#8217;attività d&#8217;ufficio), nesso che va accertato  &#8220;considerando non solo lo specifico comportamento dell&#8217;impiegato pubblico costituente abuso, ma il complesso dell&#8217;attività nella quale esso si riferisce. Allorché, infatti, il comportamento si innesta nel meccanismo di una attività complessivamente, ed avuto riguardo alla sua finalità terminale, non estranea rispetto agli interessi e alle esigenze pubblicistiche dell&#8217;amministrazione, quel collegamento non può non essere ritenuto. In tal senso va ravvisata la connessione con le finalità istituzionali della pubblica amministrazione, che può essere anche anomala, in presenza di un&#8217;attività riconducibile a prassi di comportamenti distorte, ma pur sempre riconducibili ad uno specifico interesse dell&#8217;amministrazione. Una siffatta puntualizzazione è dato riscontrare anche in qualche decisione che sembrerebbe dare adesione alla teoria tradizionale, laddove si precisa che per accertare il nesso tra il comportamento del dipendente e le finalità istituzionali proprie dell&#8217;ente per il quale egli opera deve aversi riguardo allo scopo ultimo che il dipendente deve raggiungere, per cui l&#8217;abuso di potere commesso nel corso delle operazioni tendenti a quel fine non esclude il collegamento di necessaria occasionalità con le attribuzioni istituzionali del dipendente quando, quale che sia il motivo che lo ha determinato, risulti strumentale rispetto alla attività d&#8217;ufficio o di servizio&#8221;.<br />
Alla luce di tale premessa sistematica, il giudice della legittimità ha concluso che il semplice possesso dell&#8217;arma, ancorché trovi titolo nella qualità dell&#8217;agente di appartenente al corpo dei carabinieri (militare ausiliario in libera uscita che abbia prodotto lesioni colpose ad un collega attraverso un uso non accorto dell&#8217;arma di cui stava spiegando il funzionamento), non è sufficiente, di per sè, a rendere operante il nesso di occasionalità necessaria, poiché quest&#8217;ultimo va valutato non in relazione al solo possesso dell&#8217;arma, ma anche al comportamento tenuto con quell&#8217;arma<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
Pertanto in più occasioni la giurisprudenza ha escluso il collegamento con l&#8217;attività d&#8217;istituto e con i fini istituzionali della p.a., relativamente al comportamento di un agente di P.S. o di un militare consistente nell&#8217;imprudente uso dell&#8217;arma in un colloquio del tutto privato<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>, a nulla rilevando l&#8217;art. 68, l. n. 121 del 1981, laddove prescrive che gli agenti  di P.S., come i militari, devono osservare, anche fuori servizio, i doveri inerenti alla loro funzione, così imponendo che gli stessi  siano da considerare in servizio permanente, trattandosi di norma che non esclude affatto l&#8217;ipotizzabilità di condotte dannose strettamente personali &#8220;da privato cittadino&#8221; e non istituzionali del poliziotto (o del militare).<br />
Il legame di occasionalità necessaria è stato invece ritenuto sussistere<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> in una fattispecie in cui il Ministero della difesa-esercito è stato condannato per le lesioni colpose cagionate in una caserma, ove era ospitato, da un carabiniere ausiliario, che, scaricando la pistola di ordinanza, accidentalmente faceva partire un colpo che attingeva un commilitone, in violazione della disposizione che fa divieto di tenere l&#8217;arma carica nella caserma.<br />
Con peculiare pronuncia, la Cassazione in conferma della sentenza di merito, ha poi condannato la P.A. al risarcimento del danno per il fatto del dipendente che, recatosi per motivi di svago in un Luna Park, per sedare una discussione animata si qualificava agente di Polizia e al degenerarsi in rissa della discussione, sparava, ferendo una delle persone coinvolte nel diverbio. La sentenza ha ritenuto che il dipendente aveva agito in rappresentanza dello Stato e che per calmare una discussione animata e impedire che essa degenerasse in rissa, si qualificò come agente di Polizia, non agendo, quindi, per fini esclusivamente personali, ma in occasionalità necessaria, in qualità di agente della Forza pubblica, con l&#8217;arma di servizio, in nome e per conto del datore di lavoro/P.A.<a title="" href="#_ftn41">[41]</a></p>
<p><em>d) </em>Innanzi al giudice amministrativo è stata invece vagliata la illiceità (dolosa o gravemente colposa) dei comportamenti di dipendenti pubblici nell&#8217;attività di controllo e di contabilizzazione da parte di una impresa esecutrice di lavori di ristrutturazione del porto di Bari, la quale aveva effettuato false contabilizzazioni non riscontrate dalla PA, che aveva portato alla successiva rescissione del contratto con l&#8217;impresa esecutrice e l&#8217;adozione del fermo amministrativo da parte della PA creditrice nei confronti della stessa con pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato per lavori non eseguiti e contabilizzati oltre al risarcimento danni. L&#8217;impresa appaltatrice tenuta a restituire e risarcire ha eccepito la corresponsabilità della PA nei fatti (incidente sul <em>quantum</em> da risarcire, ma non su <em>quantum</em> da restituire da parte dell&#8217;impresa) per il mancato controllo da parte di suoi funzionari sulle contabilizzazioni.<br />
Il Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn42">[42]</a> ha rilevato che &#8220;<em>i comportamenti illeciti tenuti da funzionari ed organi dell&#8217;amministrazione, ove eventualmente riconducibili a fattispecie penali, ad illeciti commessi con dolo sono suscettibili di interrompere, nella prospettiva tradizionale di ricostruzione della responsabilità della civile della p.a., il nesso organico, con conseguente impossibilità di ritenere concretato un concorso del creditore nel fatto colposo causativo di danno. Per ipotizzare una responsabilità civile della p.a. in presenza di dolo (ammessa dopo la sentenza n. 500/1999 da una corrente giurisprudenziale ben rappresentata da Cass., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6334 secondo cui in virtù del principio dell&#8217;immedesimazione organica gli atti compiuti dagli organi della p.a. sono imputabili direttamente all&#8217;amministrazione stessa; ne consegue che l&#8217;atto amministrativo formalmente imputabile ad un organo collegiale (nella specie, al consiglio comunale), ove lesivo dei diritti dei terzi, obbliga l&#8217;amministrazione al risarcimento del danno, a nulla rilevando che il danno del terzo fosse stato dolosamente preordinato dalle persone fisiche che hanno materialmente deliberato l&#8217;atto) è necessario effettuare una complessa valutazione di occasionalità necessaria tra comportamento criminoso e mansioni sulla quale non sono stati forniti elementi univoci. In proposito il Collegio ritiene, in adesione ad una tesi intermedia, che, ai fini della responsabilità diretta dell&#8217;amministrazione, il fatto doloso del funzionario non è necessariamente non riferibile alla p.a., dovendo ritenersene al contrario la riferibilità allorché sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento dell&#8217;impiegato e le incombenze allo stesso affidate: nesso che va accertato considerando non solo lo specifico comportamento dell&#8217;impiegato pubblico costituente abuso, ma il complesso dell&#8217;attività nella quale esso si riferisce (Cass., sez. III, 14 maggio 1997, n.4232). Nella specie non è chiarito neanche dall&#8217;appellante se le condotte dei funzionari siano dovute a colpa grave (che non interrompe il nesso organico) o dolo (che può interromperlo in caso di non riferibilità dell&#8217;azione, per la sua palese abnormità, all&#8217;amministrazione) e sono ancora in corso i procedimenti penali relativi alle ipotesi di falso: sicché la condotta tenuta dai funzionari è largamente indeterminata, anche se potrà rilevare per future eventuali azioni risarcitorie</em>&#8220;.<br />
In assenza di prova certa sulla condotta dolosa o gravemente colposa dei pubblici dipendenti-controllori, il Consiglio di Stato ha escluso una responsabilità degli stessi e della PA datrice di lavoro verso l&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p><em>e)</em>  Con riferimento alle condotte dolose dei propri dipendenti, la Cassazione<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> ha ribadito che ai fini dell&#8217;affermazione della responsabilità civile della p.a. per reato commesso dal dipendente, deve essere accertata l&#8217;esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento doloso posto in essere dall&#8217;agente e le incombenze affidategli, verificando che la condotta si innesti nel meccanismo dell&#8217;attività complessiva dell&#8217;ente e che l&#8217;espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato abbia costituito <em>conditio sine qua non</em> del fatto produttivo del danno per averne in modo decisivo agevolato la realizzazione (nella fattispecie, relativa ad un serie di reati commessi da agenti di polizia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità civile del Ministero degli Interni senza accertare la contestualità tra svolgimento delle mansioni e comportamento criminoso, nonché le relative specifiche connessioni e l&#8217;eventuale condotta, anche omissiva, di altri dipendenti dell&#8217;amministrazione che avrebbero potuto agevolare la commissione dei reati, e, in particolare, senza valutare se il comportamento degli imputati, ancorché deviato, risultasse in ogni caso inquadrabile nel meccanismo delle attività complessive dell&#8217;ente e delle correlative finalità, o, viceversa, avesse determinato una completa responsabilità per la p.a.).</p>
<p><em>f)</em> In un peculiare contenzioso su appropriazione di denari pubblici dell&#8217;allora Ente pubblico Poste Italiane, espressivo di &#8220;italica astuzia&#8221; del protagonista della vicenda, la Cassazione<a title="" href="#_ftn44">[44]</a> è partita dalla classica (e condivisibile) premessa secondo cui  ai fini della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale diretta della p.a. verso terzi <em>ex</em> art. 28 cost., è riferibile alla p.a. la condotta del proprio dipendente che, ancorché dolosa e configurante reato (truffa nel caso di specie) sia esplicazione dell&#8217;attività dell&#8217;ente e sia rivolta al conseguimento dei fini istituzionali di esso e che detta responsabilità va esclusa nell&#8217;ipotesi in cui il dipendente agisce fuori dalle funzioni pubbliche cui è deputato e per fini del tutto personali ed egoistici che escludano il rapporto di &#8220;necessaria occasionalità&#8221; tra le incombenze stesse e l&#8217;attività che ha determinato il verificarsi del danno, nesso che va accertato &#8211; ed è questo il punto decisivo &#8211; considerando non solo lo specifico comportamento dell&#8217;impiegato pubblico costituente abuso, ma il complesso dell&#8217;attività nella quale esso si riferisce. Il giudice di legittimità ha però ritenuto, nel caso di specie, che tale nesso di occasionalità esistesse nel comportamento di un direttore di un ufficio postale (all&#8217;epoca dipendente pubblico) che, sulla base di una prassi discutibile, ma reiterata negli anni e tollerata dai vertici, si recava presso l&#8217;agenzia di un Istituto di credito per acquisire denaro contante da riversare presso il proprio ufficio postale per l&#8217;ordinaria e quotidiana gestione di cassa (surrogando tali versamenti ai tardivi versamenti della competente direzione provinciale del Tesoro) e che un bel giorno, abusando della sua qualità e traendo profitto della favorevole situazione di esser l&#8217;unico impiegato dell&#8217; Ufficio Postale &#8211; senza, quindi, immediati controlli &#8211; distrasse a proprio profitto una parte dei fondi acquisiti anziché destinarli all&#8217;assolvimento degli scopi istituzionale dell&#8217;Ente. Orbene, la Cassazione ha ritenuto che il dipendente, nell&#8217;appropriarsi di tali somme, non avesse agito a fini privati ed egoistici, estranei all&#8217;Amministrazione di appartenenza, ma nell&#8217;ambito delle sue attribuzioni e nell&#8217;espletamento di attività proprie dell&#8217;Ente, in quanto la finalità (astratta, ovviamente) dell&#8217;operazione era quella di approvvigionare l&#8217;Ente di denaro liquido, e che quindi la relativa attività non poteva dirsi estranea all&#8217;amministrazione.</p>
<p><em>g)</em> In un&#8217;ulteriore contenzioso, la Cassazione<a title="" href="#_ftn45">[45]</a> ha ritenuto sussistere tale rapporto di &#8220;occasionalità necessaria&#8221; in connessione con un intervento di chirurgia estetica posto in essere da medici militari in una infermeria militare nei confronti di un soldato, consistito nel prelievo bioptico di un neo, poi risultato all&#8217;esame istologico melanoblastoma e seguito, presso altra struttura civile, da un intervento di radicale di asportazione di metà del mento, da cui era derivato uno sfregio permanente con disturbi nervosi. L&#8217;organo giudicante ha ritenuto l'&#8221;intervento estetico&#8221; posto in essere da medici militari, nè privato nè egoistico, ben potendo attenere allo stato di salute (in senso lato) dei militari.</p>
<p><em>h)</em> Altro intervento della Cassazione<a title="" href="#_ftn46">[46]</a> sul punto in esame ha tratto origine da una pretesa risarcitoria azionata da un cittadino-contribuente per ottenere la condanna in solido del Ministero delle Finanze al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con interessi, rivalutazione e spese, danni derivati dal fatto che il contribuente dopo aver pagato una imposta di successione nelle mani di un funzionario fiscale,  si è visto richiedere dall&#8217;amministrazione tributaria nuovamente il pagamento della stessa imposta perché detto dipendente si era appropriato della somma versata in precedenza, tanto da essere poi condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto di peculato. In tale evenienza la Cassazione, seppur incidentalmente, ha condiviso la valutazione dei giudici di merito tendente ad escludere una responsabilità solidale della p.a. a fronte del peculiare illecito penale posto in essere dal dipendente.Tuttavia in altra fattispecie di peculato, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta con riferimento ad imputato che, nella qualità di agente Unep, si era appropriato di titoli di credito ed effetti cambiari a lui consegnati per il protesto, commettendo reati di peculato, falso e truffa, ritenendo sussistere il legame di occasionalità necessaria<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>. Parimenti la Cassazione<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> ha escluso la responsabilità del Comune per la condotta illecita del suo dipendente se le funzioni svolte da quest&#8217;ultimo sono sottratte alla sfera di potestà e controllo dell&#8217;Amministrazione comunale, come nel caso di dipendente che eserciti funzioni di messo di conciliazione, rispetto alle quali è alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione giudiziaria (nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità del comune per la condotta di un suo dipendente che nell&#8217;esercizio delle sue funzioni di messo di conciliazione, si era appropriato di somme di denaro relative a procedure esecutive).</p>
<p><em>i)</em> In altra fattispecie, afferente il ricco e frequente contenzioso risarcitorio legato al mondo dei sinistri scolastici, la Cassazione<a title="" href="#_ftn49">[49]</a> ha premesso che per la responsabilità (definita indiretta) della p.a. per il danno arrecato dal fatto illecito di proprio dipendente, ai sensi dell&#8217;art. 2049 c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l&#8217;illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell&#8217;ambito dell&#8217;incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, anche se in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali la p.a. non sia neppure mediatamente interessata o compartecipe.<br />
Da tale premessa il giudice di legittimità  ha fatto discendere la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria in caso di danno arrecato ad una allieva di prima media che cadde e riportò la perdita di due incisivi durante il gioco cosiddetto &#8220;del tocco&#8221;, eseguito dagli alunni durante l&#8217;ora di educazione musicale sotto la direzione del docente, che aveva preso personalmente parte al gioco e con il quale la allieva si era scontrata. Difatti, secondo la Cassazione, era esente da vizi il ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto che &#8220;<em>il fatto che un insegnante di musica abbia condotto in cortile la classe affidatagli ed abbia organizzato per gli allievi un gioco non può essere riguardato come violazione da parte dell&#8217;insegnante stesso d&#8217;una disposizione ostativa allo svolgimento di una qualsiasi attività diversa dall&#8217;insegnamento della educazione musicale, disposizione obiettivamente inesistente, o d&#8217;un canone di comportamento usualmente applicato incompatibile con l&#8217;organizzazione di momenti di svago e socializzazione, del pari inesistente e non ipotizzabile in quanto contrario alla libertà dell&#8217;insegnante nell&#8217;adozione degli strumenti pedagogici ritenuti più confacenti all&#8217;instaurazione di rapporti costruttivi con i singoli allievi e degli stessi tra loro. Tanto più ove, come nel caso di specie, si tratti d&#8217;un giorno particolare, l&#8217;ultimo giorno dell&#8217;anno scolastico, nel quale, ormai esaurite le esigenze propriamente didattiche con il completamento del programma, ben possono essere considerate meritevoli di maggior cura quelle di socializzazione e di rafforzamento della coesione del gruppo, in vista della ripresa autunnale dell&#8217;attività, da prospettarsi come piacevole ricostituzione del microcosmo della classe nella quale stemperare l&#8217;innegabile peso del dovere da compiere</em>&#8220;.</p>
<p><em>l)</em>  Una evidente cesura del rapporto organico con la p.a. di appartenenza, e l&#8217;assenza di qualsiasi &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti di istituto è stata giustamente ravvisata dalla Cassazione<a title="" href="#_ftn50">[50]</a> &#8211; in occasione di un noto giudizio concernente il risvolto civilistico-risarcitorio della vicenda, assurta a rilevanza anche mediatica, dei delitti della c.d. &#8220;<em>uno bianca</em>&#8220;-, nella pluriennale condotta di alcuni poliziotti emiliani autori di decine di omicidi, estorsioni, aggressioni e rapine, in quanto l&#8217;incombenza disimpegnata, e cioè la qualità di poliziotto in sè stessa, non poteva ritenersi agevolativa del fatto illecito, con conseguente irresponsabilità civile del Ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p><em>m)</em>  Altro filone contenzioso in cui la Cassazione ha vagliato la sussistenza o meno del predetto nesso di occasionalità necessaria ha riguardato i danni derivanti dall&#8217;utilizzo non istituzionale di beni d&#8217;ufficio da parte di pubblici dipendenti e, in particolare, delle autovetture di servizio. La magistratura<a title="" href="#_ftn51">[51]</a> ha così chiarito che va esclusa la responsabilità della p.a. in ordine al sinistro provocato da un militare di leva (incidente stradale con morte di uno dei commilitoni trasportati e ferimento di altri due) il quale, nel condurre l&#8217;autovettura di servizio, dopo aver espletato il proprio compito di consegna del rancio alla truppa, aveva deviato dal percorso durante il viaggio di ritorno in caserma, per portarsi in un bar sito in una località che non avrebbe dovuto raggiungere in relazione al servizio affidatogli.</p>
<p><em>n)</em> La Suprema Corte ha poi ribadito anche in sede penale<a title="" href="#_ftn52">[52]</a> (per i consequenziali riflessi civilistico-risarcitori) che per stabilire la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e la conseguente riferibilità all&#8217;amministrazione dell&#8217;evento dannoso, deve aversi riguardo allo scopo ultimo che il dipendente deve raggiungere, e perciò il solo fatto che egli, nel corso delle operazioni tendenti a quel fine, commetta un abuso di potere, non vale ad escludere il collegamento di necessaria occasionalità con le sue attribuzioni istituzionali, quando l&#8217;abuso, da qualsiasi motivo provocato, risulti strumentale all&#8217;attività di ufficio o di servizio. La Corte ha pertanto ritenuto sussistere la responsabilità civile del Ministero degli interni per omicidio preterintenzionale da parte di carabinieri che hanno percosso un arrestato mentre lo accompagnavano nelle camere di sicurezza.</p>
<p><em>o)</em> In un più datato precedente, anteriore alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, la Cassazione<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> ha ritenuto sussistere il legame di occasionalità necessaria affermando la responsabilità dell&#8217;azienda ferroviaria per i danni verificatisi a seguito dell&#8217;investimento di un veicolo da parte di un treno ad un passaggio a livello custodito, negando rilevanza alla circostanza che il casellante avesse aperto il passaggio a livello al di fuori dell&#8217;orario di servizio e su richiesta di terzi.</p>
<p><em>p)</em> La lettura estensiva del concetto di occasionalità necessaria è stata ribadita anche in contenziosi i cui il comportamento danno verso terzi non era stato posto in essere da pubblici dipendenti, ma da soggetti legati alla p.a. dal c.d. rapporto di servizio<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>. In particolare, la magistratura ha chiarito che il rapporto tra i dipendenti della banca delegata alla riscossione dei tributi con lo svolgimento delle attività istituzionali pubbliche è un rapporto di occasionalità necessaria, con la conseguenza che l&#8217;amministrazione è responsabile in via extracontrattuale per i danni causati a terzi nell&#8217;esercizio delle loro funzioni<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.</p>
<p><em>q)</em>  La Cassazione ha poi riconosciuto il rapporto di occasionalità necessaria nella condotta compiuta da un agente di Polizia penitenziaria, condannato per il reato di cui all&#8217;art. 328 c.p., che non aveva informato il sanitario di guardia presso il carcere che un detenuto aveva chiesto l&#8217;intervento del medico, né aveva soccorso il detenuto in questione, poi deceduto, ribadendo che La responsabilità civile della p.a. per il reato commesso dal dipendente presuppone tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compie l&#8217;illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo esser escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell&#8217;ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.</p>
<p><em>r)</em> Ha riconosciuto poi la Cassazione la responsabilità civile del Ministero della difesa per l&#8217;omicidio volontario commesso sulla terraferma in danno di un cittadino straniero da un marinaio imbarcato su una nave italiana in missione all&#8217;estero, il quale si trovava in &#8220;franchigia&#8221;, posto che anche durante la libera uscita il militare è considerato in servizio e resta soggetto a tutti i propri doveri<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.</p>
<p><em>s)</em>  Per la Cassazione va esclusa la responsabilità civile dell&#8217;A.r.p.a., per un tentativo di concussione posto in essere da un suo funzionario in quanto non è configurabile responsabilità civile della p.a. quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell&#8217;ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>.</p>
<div><strong>4.  L<em>&#8216;occasionalità necessaria</em> nei contenziosi risarcitori <em>ex</em> art.2049 c.c. nei confronti di datori di lavoro privati.</strong></div>
<p>Come ricorda la sentenza n.13246 del 2019 che si annota, anche nell&#8217;impiego privato si è posto analogo problema di limiti alla corresponsabilità del datore-committente per danni a terzi arrecati da propri dipendenti-preposti ed anche in quest&#8217;ultima ipotesi la dottrina ha colto una lettura eccessivamente &#8220;dilatata&#8221; della nozione di occasionalità necessaria da parte della magistratura<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>.<br />
E proprio la largheggiante giurisprudenza sviluppatasi sull&#8217;art.2049 c.c. nel lavoro privato ha ispirato e sorretto l&#8217;<em>iter</em> argomentativo della sentenza delle Sezioni Unite n.13246 del 2019 in esame, divenendo così il precetto codicistico (e soprattutto la sua dilatata interpretazione giurisprudenziale) un basilare parametro di riferimento per l&#8217;approdo ermeneutico della Cassazione anche per i danni arrecati a terzi nel lavoro pubblico.<br />
In via generale, la presunzione di responsabilità sancita dall&#8217;art.2049 c.c., vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>, a carico dei padroni e committenti (non tanto frutto della immedesimazione organica che giustifica la responsabilità diretta della p.a., ma correlata al rischio che, per solidarietà<em> s</em>ociale, deve gravare sul preponente a fronte dell&#8217;utilità tratta dall&#8217;attività commissionata: <em>cuius commoda eius et incommoda<a title="" href="#_ftn61"><strong>[61]</strong></a></em>) postula, da un lato, l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione e, dall&#8217;altro, un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente (o commesso) e le mansioni da quest&#8217;ultimo disimpegnate: a tal fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, ma il predetto rapporto di <em>occasionalità necessaria</em>, configurabile quando l&#8217;incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile l&#8217;evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o, addirittura, trasgredendo gli ordini ricevuti, purchè nell&#8217;ambito dell&#8217;incarico affidatogli e per finalità coerenti con quelle per le quali le mansioni furono affidate<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>.<br />
La stessa sentenza n.13246 del 2019 che si annota evidenzia, nel ricostruire la portata dell&#8217;art.2049 c.c., che &#8220;<em>il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (tra molte: Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un&#8217;attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all&#8217;espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.). Non ha infatti giuridico fondamento accollare a chicchessia le conseguenze dannose di condotte del preposto in alcun modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione, ove cioè non riconducibili al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste &#8211; anche sotto forma di deviazione dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di eccesso dall&#8217;ambito dei poteri conferiti secondo un giudizio oggettivo di probabilità di verificazione. L&#8217;appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve, in definitiva, essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicchè chi si avvale dell&#8217;altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell&#8217;organizzazione dei propri rischi; e così risponde di quelle identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o &#8211; secondo i principi di causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576 &#8220;più probabile che non&#8221;, in un dato contesto storico</em>&#8220;.<br />
Tuttavia, come detto, anche in sede applicativa di tali condivisibili premesse sistematiche recepite e addirittura elaborate dalla Corte di Cassazione, si assiste ad una estensiva lettura giurisprudenziale della &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, idonea a ricomprendere anche ipotesi fattuali di responsabilità del datore-committente per comportamenti dolosi del lavoratore tradottisi in gravissimi illeciti penali che è assai difficile ricondurre a compiti anche <em>latu sensu</em> istituzionali.</p>
<p>a) In particolare, la giurisprudenza di merito<a title="" href="#_ftn63">[63]</a> ha avuto modo di chiarire che in ipotesi di atti di libidine violenti e di violenza carnale commessi in danno di lavoratrice subordinata (da intendere come terzo danneggiato) dal superiore diretto non sussiste una concorrente responsabilità del datore di lavoro in ordine alle domande risarcitorie avanzate dalla lavoratrice per avere egli omesso, in violazione dell&#8217;art. 2087 c.c., di adottare le cautele necessarie a evitare danni all&#8217;integrità personale e alla dignità della propria dipendente qualora gli atti posti in essere dal superiore siano risultati non prevedibili e non sia emerso in altro modo un comportamento negligente da parte del datore di lavoro; nel caso di specie la Corte ha però ritenuto sussistere la responsabilità in solido del datore di lavoro e dell&#8217;autore dei fatti delittuosi ai sensi dell&#8217;art. 2049 c.c., ricorrendo una situazione di occasionalità necessaria tra la posizione lavorativa attribuita all&#8217;autore dei fatti delittuosi e il compimento dei medesimi.</p>
<p>b) In altra analoga fattispecie, la magistratura<a title="" href="#_ftn64">[64]</a> ha ritenuto che il datore di lavoro deve considerarsi responsabile per i danni causati ad una propria dipendente da molestie poste in essere da altri dipendenti, in tutti i casi in cui il comportamento di questi ultimi sia riferibile &#8211; sia pure marginalmente od indirettamente &#8211; alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi. Il nesso di occasionalità necessaria tra svolgimento della prestazione lavorativa e danno da fatto illecito commesso da dipendente a carico di terzi (dovendosi includere in tale categoria anche i colleghi di lavoro dello stesso danneggiato), costituente il substrato della responsabilità datoriale in questione, è interrotto nei soli casi in cui la condotta dell&#8217;agente sia frutto di un&#8217;iniziativa estemporanea e personale del tutto incoerente rispetto alle mansioni affidate dal datore di lavoro. In siffatte fattispecie, anche in assenza di permanenti conseguenze pregiudizievoli sul piano psicofisico per il soggetto danneggiato, è sempre possibile procedere ad una valutazione equitativa del danno.Tuttavia la Cassazione<a title="" href="#_ftn65">[65]</a> ha escluso qualsiasi responsabilità del datore di lavoro nell&#8217;episodio di molestie sessuali sul luogo di lavoro poste in essere da un lavoratore in danno di altra lavoratrice, escludendo ogni rapporto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; tra il reato consumato e le mansioni svolte, non fosse altro perché il danno cagionato doveva essere posto al di fuori del rischio d&#8217;impresa, non essendo lo stesso comunque connesso all&#8217;ambito dell&#8217;incarico affidato al dipendente.</p>
<p>c) La Cassazione<a title="" href="#_ftn66">[66]</a> ha poi chiarito, in altra (e molto frequente) fattispecie in cui viene in gioco l&#8217;art.2049 cc., che la disposizione dell&#8217;art. 5, co.4, della legge n.1 del 1991 (successivamente confermata dal d.lgs. n. 415 del 1998, art. 23, e quindi dal d.lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3), secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di &#8220;necessaria occasionalità&#8221; tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all&#8217;esercizio delle incombenze di cui è investito. La Corte ha pertanto ritenuto che il rapporto di occasionalità necessaria non fosse escluso dalla circostanza che il promotore aveva indotto gli investitori da lui avvicinati a sottoscrivere valori mobiliari che sarebbero stati acquistati sul mercato non già dalla società che gli aveva affidato l&#8217;incarico, ma da altra società. L&#8217;intermediario, ai fini dell&#8217;esclusione di tale responsabilità oggettiva e solidale nei confronti del cliente, ha l&#8217;onere di provare che a quest&#8217;ultimo fosse chiaramente percepibile che la condotta del promotore si poneva al di fuori del rapporto con l&#8217;intermediario ovvero che il cliente fosse consapevolmente coinvolto nell&#8217;elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario. In altri termini l&#8217;intermediario deve provare la chiara estraneità della condotta del promotore ai compiti affidatigli ovvero la evidente anomalia della condotta, se pure rientrante nel campo di operatività propria del rapporto fra intermediario e promotore<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>. Ha chiarito la Cassazione<a title="" href="#_ftn68">[68]</a> che ai fini dell&#8217;esclusione della configurabilità della responsabilità in argomento, può riconoscersi invero rilievo all&#8217;abuso dei poteri da parte del preposto e cioè che il medesimo abbia ecceduto i limiti dell&#8217;incarico anche trasgredendo gli ordini ricevuti, o che abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente ovvero per fini di privata autonomia, e financo che abbia commesso un illecito penale: pertanto la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di &#8220;anomalia&#8221;, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi.</p>
<p><em>d)</em>  Il concetto di occasionalità necessaria è poi frequente protagonista di contenziosi in cui la Cassazione<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>, sia in sezioni civili e lavoro, ha avuto modo di ribadire più volte che ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro-committente <em>ex</em> art. 2049 c.c., non è necessario che fra le mansioni affidate e l&#8217;evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l&#8217;incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell&#8217;evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell&#8217;incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell&#8217;ambito delle sue mansioni.</p>
<p><em>e)</em>  La sussistenza della responsabilità <em>ex</em> art.2049 c.c. del datore a fronte di illeciti penali dei propri lavoratori è stata poi ammessa nel caso di un dipendente che, rimproverato da un collega per questioni concernenti le modalità di esecuzione dell&#8217;attività lavorativa, ne aveva causato preterintenzionalmente la morte, lanciandogli contro un mattone<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>. In detta occasione la Cassazione ha ribadito che la responsabilità del committente per l&#8217;attività del preposto sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale tra il fatto illecito e le mansioni affidate dall&#8217;autore di esso, ma anche quando fra tali due elementi sussista un rapporto di occasionalità necessaria, ferma comunque, anche nel secondo caso, la necessità di un collegamento funzionale o strumentale tra lo svolgimento dell&#8217;incarico e l&#8217;evento lesivo, dovendo escludersi la responsabilità del proponente allorché il danno sia imputabile all&#8217;attività privata dell&#8217;autore dell&#8217;illecito, commesso nell&#8217;esercizio della sua personale autonomia.</p>
<p><em>f)</em>  Anche in contenziosi afferenti (la concettualmente distinta) responsabilità contrattuale di  banche, il giudice di legittimità ha vagliato il problema della c.d. &#8220;occasionalità necessaria&#8221;, affermando che ai sensi dell&#8217;art. 1229 c.c. in tema di nullità di clausole esonerative, o limitative, della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, sussiste la responsabilità della banca per il maggior danno rispetto al limite convenzionalmente previsto con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza, nella ipotesi in cui sia stata perpetrata, all&#8217;interno del caveau della stessa, una rapina alla quale abbia partecipato un suo dipendente, trovando applicazione, in tale ipotesi, l&#8217;art. 1228 c.c., a condizione che, con riferimento a siffatta partecipazione, sia fornita la dimostrazione &#8211; il cui onere incombe al danneggiato &#8211; di una relazione di occasionalità necessaria tra il fatto del dipendente e le mansioni a lui affidate, nel senso che queste abbiano reso possibile o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno, restando, invece, irrilevante che tale comportamento abbia esorbitato dai limiti di dette mansioni<a title="" href="#_ftn71">[71]</a> (nella specie, alla stregua dell&#8217;indicato principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la sussistenza della colpa grave della banca, in considerazione della mancanza di prova in ordine al collegamento tra le informazioni fornite ai rapinatori dal dipendente della banca correo e la consumazione della rapina). Tale indirizzo è stato ribadito in molti contenziosi risarcitori <em>ex</em> art.2049 c.c. con istituti di credito intrapresi da clienti vittime di comportamenti penalmente illeciti di funzionari<a title="" href="#_ftn72">[72]</a>.</p>
<p><em>g)</em> Sempre in materia bancaria la Cassazione<a title="" href="#_ftn73">[73]</a> ha chiarito che la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti (es. appropriazione di somme dei clienti per asseriti investimenti mai effettuati) scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all&#8217;attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all&#8217;insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell&#8217;ambito dell&#8217;incarico affidatogli. Pertanto, la responsabilità dell&#8217;istituto per lo svolgimento delle incombenze affidate ai dipendenti sussiste allorchè il fatto illecito sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l&#8217;esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicchè il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto interrompe il nesso causale fra l&#8217;esercizio delle incombenze e il danno nell&#8217;ipotesi di condotta del risparmiatore &#8220;anomala&#8221;, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di incauta ed avventata acquiescenza alla violazione delle regole.</p>
<div><strong>5. Approdi delle Sezioni Unite n.13246 del 2019: ampia nozione di <em>occasionalità necessaria</em> e applicabilità dell&#8217;art.2049 c.c. alla P.A. </strong></div>
<p>Dalla sunteggiata complessiva lettura delle massime dell&#8217;ultimo ventennio di giurisprudenza di legittimità e di merito, ci sembra di poter concludere che, ferma restando la tendenziale corretta applicazione nel caso concreto del principio di <em>occasionalità necessaria</em> con i compiti d&#8217;istituto, in alcuni giudizi appare evidente, anche al profano, lo strappo logico-interpretativo operato dalla Cassazione, che ha dilatato oltre misura il concetto in talune concrete applicazioni fattuali, mosso da una lettura a dir poco&amp;egoistica (questa volta non del dipendente autore del danno, ma del giudicante) della nozione, così coinvolgendo la pubblica amministrazione in risarcimenti onerosissimi, frutto di scelte dolose e penalmente rilevanti di propri dipendenti che esulano palesemente dai compiti d&#8217;ufficio.<br />
E analogo rilievo critico vale per l&#8217;ampia portata data al medesimo concetto di <em>occasionalità necessaria </em>in contenziosi con datori privati <em>ex</em> art.2049 c.c. da parte del giudice della nomofilassi, che ha parimenti accollato su &#8220;padroni e committenti&#8221; ingenti risarcimenti, originati da condotte gravemente illecite e, come tali incoerenti con finalità lavoristiche, di propri dipendenti, preposti o commessi.<br />
Con la sentenza n.13246 del 2019 che si annota, non casualmente, i due filoni afferenti datori pubblici e privati sono stati fatti convergere in una unitaria lettura estensiva fondata sull&#8217;art.2049, ritenuto <em>Grundnorm</em> anche per la P.A., affiancata ad una estensiva portata del rapporto di <em>occasionalità necessaria</em>.<br />
Le Sezioni Unite, a fronte di un contrasto interpretativo in materia, hanno in primo luogo dato atto che la prevalente giurisprudenza civile di legittimità (e quella penale più risalente) ha ravvisato il fondamento della responsabilità di Stato ed enti pubblici nell&#8217;art. 28 Cost. &#8211; la cui <em>ratio</em> è quella di un più agevole od ampio conseguimento del risarcimento da parte del danneggiato &#8211; e, basandosi tale norma sul rapporto di immedesimazione organica, solo in virtù del quale l&#8217;attività posta in essere dal funzionario (o dipendente) è sempre imputabile all&#8217;ente di appartenenza, ne ha desunto la configurazione di una responsabilità diretta o per fatto proprio, ma soltanto se l&#8217;attività dannosa si atteggi come esplicazione dell&#8217;attività dello Stato o dell&#8217;ente pubblico e cioè tenda, sia pur con abuso di potere, al conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell&#8217;ambito delle attribuzioni dell&#8217;ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto<a title="" href="#_ftn74">[74]</a>. Ne conseguirebbe, secondo tale indirizzo, l&#8217;esclusione di quella responsabilità in tutti i casi in cui la condotta sia sorretta da un fine esclusivamente privato od egoistico, o a maggior ragione se contrario ai fini istituzionali dell&#8217;ente<a title="" href="#_ftn75">[75]</a>. In sintesi, la responsabilità della P.A. sussisterebbe esclusivamente in caso di attività corrispondente ai <em>fini istituzionali</em>, quando cioè, in virtù del rapporto organico, quella vada imputata direttamente all&#8217;ente.<br />
E la stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dalle Sezioni Unite, è correttamente ferma nel ritenere interrotta l&#8217;imputazione giuridica dell&#8217;attività posta in essere da un organo della pubblica amministrazione nei casi in cui siano posti in essere fatti di reato<a title="" href="#_ftn76">[76]</a>, o di atti adottati in ambienti collusivi penalmente rilevanti<a title="" href="#_ftn77">[77]</a>, o comunque allorchè il soggetto agente, legato alla P.A. da un rapporto di immedesimazione organica, abbia posto in essere il provvedimento amministrativo, frutto del reato contro la P.A., nell&#8217;ambito di un disegno criminoso e quindi perseguendo un interesse personale del tutto avulso dalle finalità istituzionali dell&#8217;Ente<a title="" href="#_ftn78">[78]</a>.</p>
<div>Tuttavia la sentenza n.13246 del 2019 in esame, ha evidenziato come in tempi recenti la giurisprudenza penale di legittimità<a title="" href="#_ftn79">[79]</a> abbia configurato la responsabilità civile della pubblica amministrazione pure per le condotte dei pubblici dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali e mercè la realizzazione di un reato doloso, ove poste in essere sfruttando l&#8217;occasione necessaria offerta dall&#8217;adempimento delle funzioni pubbliche cui essi sono preposti, nonchè integranti il non imprevedibile od eterogeneo sviluppo di un non corretto esercizio di tali funzioni, in applicazione del criterio previsto dall&#8217;art. 2049 c.c.</div>
<p>Quest&#8217;ultima lettura estensiva, hanno chiarito le Sezioni unite, è stata seguita dalla giurisprudenza civile di legittimità in altri ambiti di preposizione, meramente privatistici sui quali ci siamo soffermati nel precedente parag.3, quali quelli propri dei funzionari di banche o dei promotori di queste o di società di intermediazione finanziaria, in ordine ai quali è stata riconosciuta la responsabilità dei preponenti anche nei casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze attribuite al preposto e il danno arrecato a terzi: nesso che è presupposto indispensabile della responsabilità del preponente <em>ex</em> art. 2049 c.c., e non viene meno in caso di commissione da parte del preposto di un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente personale<a title="" href="#_ftn80">[80]</a>.<br />
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno ritenuto che &#8220;<em>nessuna ragione giustifichi più, nell&#8217;odierno contesto socio-economico, un trattamento differenziato dell&#8217;attività dello Stato o dell&#8217;ente pubblico rispetto a quello di ogni altro privato, quando la prima non sia connotata dall&#8217;esercizio di poteri pubblicistici: e che, così, vada riconsiderato il preponderante orientamento civilistico dell&#8217;esclusione della responsabilità in ipotesi di condotte contrastanti coi fini istituzionali o sorrette da fini egoistici. In particolare, deve ammettersi la coesistenza dei due sistemi ricostruttivi, quello della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della responsabilità indiretta o per fatto altrui: entrambi sono validi, poichè il primo non esclude il secondo ed ognuno viene in considerazione a seconda del tipo di attività della P.A. di volta in volta posta in essere</em>&#8220;.<br />
Dopo tale premessa ricostruttiva e sistemica, le Sezioni Riunite sono giunte ad enunciare il proprio principio di diritto, operando preliminarmente una distinzione tra <em>attività provvedimentale</em> e <em>attività materiale</em> della P.A.<a title="" href="#_ftn81">[81]</a> attraverso le quali si può realizzare il comportamento della P.A. che può dar luogo al risarcimento del danno:<br />
a .nel primo caso, ovvero di esercizio del potere pubblicistico attraverso un formale <em>provvedimento amministrativo</em>, emesso dal dipendente nell&#8217;ambito e nell&#8217;esercizio di poteri autoritativi e discrezionali spettanti alla P.A.,  l&#8217;immedesimazione organica di regola pienamente sussiste, ed è allora ammessa la sola <em>responsabilità diretta</em> <em>ex</em> art.2043 c.c. in forza della sicura imputazione della condotta all&#8217;ente;<br />
b. nel caso invece di condotte <em>materiali </em>del dipendente, disancorate e non sorrette da atti o provvedimenti amministrativi formali, va seguito, in sintonia con minoritaria dottrina e giurisprudenza da tempo abbandonata<a title="" href="#_ftn82">[82]</a>, un altro criterio di imputazione per evitare &#8220;qualsiasi privilegio per lo Stato preponente&#8221;, e va dunque seguito il parametro dell&#8217;art.2049 c.c., già applicabile nel lavoro privato, in ossequio all&#8217;art. 3 Cost., comma 1, ed al diritto di difesa tutelato dall&#8217;art. 24 Cost., e riconosciuto anche a livello sovranazionale dall&#8217;art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;Uomo: quando gli atti illeciti sono posti in essere da chi dipende dallo Stato o da un ente pubblico (e cioè da chi è legittimo attendersi una particolare legalità della condotta), la tutela risarcitoria dei diritti della vittima non può, secondo le Sezioni unite, essere meno effettiva rispetto al caso in cui questi siano compiuti dai privati per mezzo di loro preposti.Alla luce di tale distinzione, le Sezioni Unite optano per una ricostruzione sistematica duale del regime di responsabilità della P.A., già espressa in dottrina in un noto studio di Alessi<a title="" href="#_ftn83">[83]</a>, retto da due distinti referenti codicistici espressivi del diritto comune (evenienza consentita dall&#8217;art.28 cost.), a seconda che le condotte del pubblico dipendente siano poste in essere:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li><a>nell&#8217;esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici</a>; in tal caso l&#8217;illecito è riferito direttamente all&#8217;Ente e questi ne risponderà, altrettanto direttamente, in forza del generale principio dell&#8217;art. 2043 c.c.; tale criterio (responsabilità diretta <em>ex</em> 2043 c.c.) va seguito per le attività <em>provvedimentali</em> della P.A.;</li>
<li>oppure che le condotte <em>materiali</em> siano poste in essere dal dipendente quale singolo, ma approfittando della titolarità o dell&#8217;esercizio di quelle funzioni (o poteri o attribuzioni), sia pur piegandole al <a>perseguimento di fini obiettivamente estranei o contrari a quelli pubblicistici </a>in vista dei quali erano state conferite; in tale secondo caso la responsabilità civile dell&#8217;Ente sarà invece indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall&#8217;art. 2049 c.c. Pertanto, in tali casi si dovrà prescindere in modo rigoroso da ogni colpa del preponente anche pubblico lasciando intatta la concorrente e solidale responsabilità del funzionario o dipendente (salvo eventuali limitazioni espressamente previste dal legislatore<a title="" href="#_ftn84">[84]</a>). A tale approdo non osta la differenza tra rapporto di preposizione institoria e rapporto organico tra Stato od ente pubblico e suo funzionario o dipendente, essendo il  principio dell&#8217;art. 2049 c.c. solamente espressione di un generale criterio di imputazione di tutti gli effetti, non solo favorevoli ma anche pregiudizievoli, dell&#8217;attività non di diritto pubblico dei soggetti di cui ci si avvale.</li>
</ol>
<p>Tuttavia la Cassazione, per mitigare la portata applicativa della responsabilità oggettiva sancita dall&#8217;art.2049 c.c. anche per la P.A., ribadisce l&#8217;operatività della basilare limitazione logico-giuridica nascente dalla correlazione tra &#8220;occasionalità necessaria&#8221; e nesso causale.<br />
Pertanto, dopo una accurata ricostruzione dei diversificati approdi giurisprudenziali e dottrinali in tema di nesso causale, la Suprema Corte, in ossequio ai principi sulla <em>causalità adeguata</em>, ritiene, che sulla scorta di un giudizio controfattuale, oggettivizzato <em>ex ante,</em> di regolarità causale atta a determinare l&#8217;evento,  lo Stato o l&#8217;ente pubblico nella fattispecie di interesse, debba rispondere del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente &#8220;<em>ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l&#8217;esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell&#8217;agente (non potendo dipendere il regime di oggettiva responsabilità dalle connotazioni dell&#8217;atteggiamento psicologico dell&#8217;autore del fatto), ma in relazione all&#8217;oggettiva destinazione della condotta a fini diversi da quelli istituzionali o &#8211; a maggior ragione &#8211; contrari a quelli per i quali le funzioni o le attribuzioni o i poteri erano stati conferiti</em>&#8220;. In base ai predetti parametri giurisprudenziali sulla causalità adeguata, sono dunque ascrivibili alla P.A. le conseguenze &#8220;<em>che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch&#8217;esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri</em>&#8220;.<br />
Dunque, secondo le Sezioni Unite, &#8220;<em>in tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell&#8217;organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell&#8217;estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato di garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente</em>&#8220;.<br />
In conclusione, il Supremo Giudice di legittimità enuncia il principio secondo cui la P.A. andrà esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte, anche omissive, poste in essere dal preposto in estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti, che fosse inesigibile prevenire o raffigurarsi oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato <em>ex ante</em>, di quell&#8217;estrinsecazione, quand&#8217;anche distorta o deviata o vietata: in tanto assorbita od a tanto ricondotta, almeno quanto alla sola qui rilevante fattispecie dei danni causati dall&#8217;illecito del pubblico funzionario, ogni altra conclusione sull<em>&#8216;occasionalità necessaria</em>, tra cui l&#8217;estensione alla mera agevolazione della commissione del fatto.<br />
Rimarca infine la Cassazione la evidente possibile &#8220;<em>elisione del nesso causale in ipotesi di caso fortuito o di fatto del terzo o della vittima di per sè solo idoneo a reciderlo e di quelli in tema di riduzione del risarcimento in caso di concorso del fatto almeno colposo di costoro</em>&#8220;.<br />
Adattando gli enunciati principi al caso di specie, ritengono dunque le Sezioni Riunite che la P.A. debba rispondere verso il terzo dei denari sottratti dall&#8217;infedele Cancelliere catanese in quanto il &#8220;<em>divieto di distrarre quelle somme dal loro fine istituzionale era una conseguenza riconducibile ad una sequenza causale (purtroppo) oggettivamente non improbabile e che quindi avrebbe dovuto prevenirsi da parte di qualunque preponente: in tanto il cancelliere infedele ha potuto appropriarsi di quelle somme proprio e soltanto perchè era titolare di quelle attribuzioni o funzioni o poteri, sia pure appunto piegandoli a fini eminentemente personali od egoistici ed oltretutto delittuosi, accedendo alla cassaforte in cui il libretto era custodito o comunque impossessandosene, falsificando la firma del responsabile del mandato di pagamento ed accedendo presso il depositario per riscuoterlo simulando l&#8217;attuazione di un atto amministrativo (nella specie, giudiziario) legittimamente emesso</em>&#8220;.</p>
<div><strong>6. Rilievi critici sull&#8217;attuale interpretazione giurisprudenziale sull&#8217;<em>occasionalità necessaria</em></strong> <strong>e sulla operatività dell&#8217;art.2049 c.c. per la P.A.</strong></div>
<p>La sentenza, pur accurata e pur mossa da un alto tentativo di teorizzazione sia sul criterio di imputazione dei danni da condotte provvedimentali e materiali alla P.A., ricondotte rispettivamente agli artt.2043 e 2049 c.c., sia sulla <em>occasionalità necessaria,</em> che possano fare da linea-guida ai giudici di merito, lascia diversi dubbi aperti sia sul piano dogmatico che, soprattutto, sulla applicazione al caso di specie del principio di diritto enunciato.<br />
A) In primo luogo, che vi sia un obbligo costituzionale o comunitario teso ad imporre un regime unitario di responsabilità oggettiva <em>ex</em> art.2049 c.c. per il committente pubblico e per quello privato (per condotte materiali dei preposti), è davvero opinabile. Sono infatti noti gli indirizzi pluriennali della Cassazione che, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, hanno rimarcato le tante differenze tra lavoro con la P.A. e con datore privato che possono giustificare regimi normativi difformi. Difatti, tale &#8220;privatizzazione&#8221; non esclude che la P.A. non persegua più interessi pubblici esterni al contratto (che resta funzionalizzato al rispetto dell&#8217;art. 97 cost.), in quanto ogni scelta gestionale di un dirigente pubblico, ancorché espressa con poteri privatistici, è, e deve essere, sempre ispirata al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della P.A. ed al rispetto di tutte le leggi, anche diverse dal codice civile e dalle norme lavoristiche private (estese al datore pubblico), dirette alla pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn85">[85]</a>. Del resto, anche l&#8217;art. 1, co. 1-<em>bis</em>, introdotto nella l. 7 agosto 1990 n. 241 dalla l. n. 69 del 2009, sancisce che &#8220;<em>La pubblica amministrazione, nell&#8217;adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente</em>&#8220;. In altre parole, la logica privatistica del profitto e dell&#8217;utile di impresa, la logica del raggiungimento di un obiettivo &#8220;con ogni mezzo lecito&#8221;, la logica dell&#8217;interesse esclusivo datoriale, non si attaglia pienamente alla pubblica amministrazione, che sottostà al preminente obiettivo di rendere un servizio pubblico in modo terzo ed imparziale, rispettando tutto il quadro normativo vigente (e non solo il codice civile e le norme lavoristiche) fatto di fonti di natura anche pubblicistica (norme tributarie e previdenziali, norme in materia di gare, appalti, concorsi, trasparenza, anticorruzione, <em>privacy</em>, informatizzazione, conflitti di interesse, incompatibilità, inconferibilità etc.<a title="" href="#_ftn86">[86]</a>) e che, soprattutto, sottostà agli obiettivi costituzionali (art. 97 cost.), che sono un fine assolutamente preminente nella gerarchia delle fonti, anche costituzionali.<br />
La rilevanza di tali momenti e fini pubblicistici, di matrice costituzionale (art. 97 cost., prevalente nel lavoro pubblico, sull&#8217;art. 41 cost.), anche in un sistema di pubblico impiego privatizzato, è stata da sempre rimarcata dalla Cassazione sin dalla pronuncia a sezioni unite 6 febbraio 2003 n.1807 che parlò di &#8220;spiccata specialità&#8221; del rapporto di lavoro pubblico &#8220;contrattualizzato&#8221;. Tale specialità è stata di recente ben sottolineata, sulla scorta di enunciati della stessa Consulta  24 ottobre 2008 n. 351 sullo spoil system, nella nota sentenza 9 giugno 2016, n. 11868 della Cassazione<a title="" href="#_ftn87">[87]</a> relativa alla non applicabilità delle modifiche all&#8217;art. 18 St. lav. apportate dalla riforma Fornero n. 92 del 2012 al lavoro pubblico, ove si legge che &#8220;<em>una eventuale modulazione delle tutele nell&#8217;ambito dell&#8217;impiego pubblico contrattualizzato richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l&#8217;impiego privato, poiché, come avvertito dalla Corte Costituzionale, mentre in quest&#8217;ultimo il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere di risolvere il rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell&#8217;interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi (Corte Cost. 24.10.2008 n. 351). Viene, cioè, in rilievo non l&#8217;art. 41 Cost., commi 1 e 2, bensì l&#8217;art. 97 della Carta fondamentale, che impone di assicurare il buon andamento e la imparzialità della amministrazione pubblica</em>&#8220;.<br />
Del resto, anche sul piano delle attuali fonti che normano il lavoro presso la P.A., il vigente regime si connota per rilevanti differenze tra lavoro pubblico (ancorchè privatizzato) e lavoro privato: si pensi al regime del doveroso reclutamento concorsuale assente nel privato, al regime delle incompatibilità per i pubblici dipendenti, al conflitto di interessi <em>ex</em> d.P.R. n. 62 del 2013, all&#8217;inipotizzabile inquadramento in superiore qualifica a seguito di svolgimento di mansioni superiori, alla responsabilità amministrativo-contabile del solo lavoratore pubblico (ancorché privatizzato), alla funzionalizzazione del potere disciplinare, rispondente a finalità anche etiche e di tutela del buon andamento, imparzialità e dell&#8217;immagine pubblica a cui assolve la sanzione inflitta dal datore pubblico, con conseguente piena &#8220;<em>obbligatorietà</em>&#8221; dell&#8217;azione disciplinare nel lavoro pubblico rispetto alla &#8220;<em>facoltatività</em>&#8221; vigente nel lavoro privato. Ma la &#8220;spiccata specialità&#8221; del rapporto di lavoro pubblico è confermata dalla applicabilità solo a pubblici dipendenti della maggior parte dei precetti della l. n.190 del 2012, del regime di incompatibilità e inconferibilità (d.lgs. n.39 del 2013), delle norme sulla trasparenza (d.lgs. n.33 del 2013).<br />
Pertanto, la presunzione di legalità-liceità dell&#8217;agire della P.A., la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra P.A. e suoi dipendenti e le differenze evidenti tra soggetto pubblico e soggetto privato, avrebbero più coerentemente imposto di ribadire un generalizzato regime di responsabilità diretta ancorato all&#8217;art.2043 c.c. (secondo pacifici indirizzi della Consulta), ovvero alla colpevolezza. Tale norma si pone in più coerente sintonia con il principio di immedesimazione organica che lega il dipendente alla P.A.: difatti, la antitetica teoria della responsabilità indiretta della P.A., fondata sulla dualità &#8220;committente-commissionario&#8221;, sembrerebbe implicare la negazione del rapporto organico che invece prevede un unitario centro di imputazione della responsabilità in capo all&#8217;amministrazione.</p>
<div>B) In secondo luogo, ipotizzare che la P.A. risponda oggettivamente e indirettamente <em>ex</em> art.2049 c.c. crea un irragionevole differenziazione di regime con la responsabilità civile diretta del dipendente autore del fatto, che risponde invece verso il terzo per dolo o colpa grave in base all&#8217;art.23 del d.P.R. n.3 del 1957. Dunque due responsabili solidali <em>ex</em> art.28 cost. per responsabilità extracontrattuale, sottostanno a regimi di imputazione della responsabilità antitetici: oggettivo e indiretto per la P.A. e gravemente colposo e diretto per il dipendente<a title="" href="#_ftn88">[88]</a>. Tale dualità, un <em>unicum</em> a quanto ci consta in materia di responsabilità solidale, si presta a censure di incostituzionalità in punto di ragionevolezza, soprattutto ove si consideri che la Consulta<a title="" href="#_ftn89">[89]</a> ha sempre qualificato ambo le responsabilità (della P.A. e del suo dipendente) come &#8220;dirette&#8221;. E&#8217; comunque agevole presagire che dopo la pronuncia delle Sezioni Unite le già rare evocazioni dirette dei singoli dipendenti scompariranno a fronte della agevole citabilità della P.A. a titolo oggettivo.<br />
C) In terzo luogo, la sentenza sembra porsi in contraddizione con la storica sentenza n.500 del 1999 che, nell&#8217;ammettere la risarcibilità dell&#8217;interesse legittimo, abiurò nel contempo il criterio di imputazione della responsabilità della P.A. fondato sulla c.d. <em>culpa in re ipsa</em>, imponendo una doveroso accertamento da parte del giudice della <em>culpa di apparato</em> nell&#8217;azione dannosa dell&#8217;Ente, smentito oggi dal criterio di ascrizione oggettiva della responsabilità alla P.A., per lo meno da attività materiale.</div>
<p>D) In quarto luogo, anche a voler seguire il colto ragionamento delle Sezioni Unite fondato su un doppio regime di responsabilità della P.A. (diretta e colposa per l&#8217;attività <em>provvedimentale</em>; indiretta ed oggettiva per quella <em>materiale</em>), non è dato comprendere perché la responsabilità diretta colposa <em>ex</em> art.2043 c.c. venga limitata alla sola attività provvedimentale della P.A., e non venga estesa quanto meno anche alle condotte materiali palesemente riconducibili a compiti istituzionali. E&#8217; noto infatti che la P.A. agisca spesso istituzionalmente  in via non provvedimentale e che in tale fisiologica attività materiale possa, tramite i suoi dipendenti, sbagliare arrecando danni a terzi in un normale esercizio di compiti d&#8217;ufficio (es.uso imperito di armi da fuoco in poligono, sinistri con auto di servizio, omessa o cattiva manutenzione di immobili o strade, etc.). In tali casi ci sembra evidente che la responsabilità della P.A. debba essere diretta e colposa ancorche il danno sia non provvedimentale. Circa invece le condotte materiali di dipendenti che esulano da compiti d&#8217;ufficio, è innegabile che la (opinabile) qualificazione delle stesse in termini di responsabilità oggettiva e indiretta della P.A. <em>ex</em> art.2049 c.c. aggravi sensibilmente la posizione di quest&#8217;ultima, rispetto all&#8217;ordinario criterio dell&#8217;art.2043 c.c. ancorato alla colpa e che la prevalente giurisprudenza seguiva sulla scorta del basilare dato, svilito dalle Sezioni unite, dell&#8217;art.23, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 (vivo e vitale, e operante per il corresponsabile solidale per colpa grave dipendente pubblico), ben qualificabile come <em>lex specialis</em> rispetto all&#8217;art. 2049 c.c. che nasce per i padroni e committenti privati ed è di stretta interpretazione quale deroga al generale criterio di imputazione colposa di cui all&#8217;art.2043 c.c. (recepito nel suddetto art.23, d.P.R. n.3 del 1957).<br />
E) Inoltre, a prescindere dalla difficoltà nel cogliere, sia concettualmente che in concreto (devolvendo l&#8217;ermenuesi all&#8217;arbitrio interpretativo dei giudici di merito), la distinzione operata dalle Sezioni Unite tra &#8220;<em>esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici</em>&#8221; (a cui si applica l&#8217;art.2043 c.c.) e condotte piegate al &#8220;<em>perseguimento di fini obiettivamente estranei o contrari a quelli pubblicistici</em>&#8221; (a cui si applica l&#8217;art.2049 c.c.), non è  dato comprendere perché solo nel secondo caso debba operare il regime di responsabilità oggettiva dell&#8217;art.2049 c.c. Anzi, sembra potersi cogliere dall&#8217;opinabile enunciato sistemico della Cassazione che, secondo quest&#8217;ultima, quanto più lontana è una condotta di un dipendente  dai compiti istituzionali (ovvero nella seconda macro-ipotesi del costrutto del giudice della nomofilassi), tanto più rigoroso deve essere il regime di imputazione all&#8217;incolpevole P.A.  In altre parole, la responsabilità oggettiva <em>ex</em> art.2049 c.c. deve, secondo la Cassazione, applicarsi quando la condotta del lavoratore pubblico è particolarmente ed egoisticamente lontana dall&#8217;<em>agere</em> istituzionale !  Negli invece &#8220;ordinari&#8221; e fisiologici discostamenti da compiti istituzionali da parte del dipendente, opera invece, secondo le Sezioni unite, il più &#8220;blando&#8221; regime dell&#8217;art.2043 fondato sulla colpa. Il perché di questo distinguo non è chiaro: a fronte dell&#8217;<em>agere</em> di un pubblico dipendente, provvedimentale o materiale, istituzionale o non istituzionale, il parametro di imputazione della responsabilità alla P.A. a nostro avviso dovrebbe essere unitario: o, come appare preferibile, deve operare sempre e comunque il regime della responsabilità della P.A. diretta e colposa <em>ex</em> art 2043 c.c., frutto della immedesimazione organica che la lega ai propri dipendenti, o deve operare sempre e comunque la responsabilità indiretta ed oggettiva <em>ex</em> art.2049 c.c.<br />
La delineata distinzione del Supremo Giudice di legittimità non sembra avere dunque una lineare ragion d&#8217;essere.<br />
F) Ma, a ben vedere, la maggior perplessità in assoluto nascente dalla sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite, deriva dalle considerazioni sviluppate in punto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; e dalla applicazione dell&#8217;enunciato principio di diritto al caso di specie. Difatti, quale che sia l&#8217;opzione dogmatica in punto di ascrizione di una condotta dannosa di un suo dipendente alla P.A. (diretta e colposa <em>ex</em> art.2043 c.c., o indiretta ed oggettiva <em>ex</em> art.2049 c.c.), il problema della imputazione causale di tale condotta al soggetto pubblico permane nei medesimi termini quale delle tue tesi si sposi. Difatti, sia che si tratti di responsabilità colposa, sia che si tratti di responsabilità oggettiva, il fatto dannoso deve pur sempre essere causalmente riconducibile alla P.A., che altrimenti diverrebbe sempre e di fatto un mero solvibile  &#8220;assicuratore <em>ope legis</em>&#8221; di qualsiasi condotta, anche della più spregevole azione dolosa, di un suo dipendente, in deroga all&#8217;art.1900 c.c. che vieta l&#8217;assicurabilità del dolo.</p>
<div>Non appagante appare dunque l&#8217;enunciato delle Sezioni unite, che ridonda sulla &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; qui in esame,  ancorato ai parametri giurisprudenziali sulla causalità adeguata, secondo cui sono ascrivibili alla P.A. le conseguenze &#8220;<em>che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch&#8217;esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri</em>&#8220;. Dunque, secondo le Sezioni Unite, &#8220;<em>in tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell&#8217;organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell&#8217;estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato di garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente</em>&#8220;.</div>
<p>Orbene, ritenere, alla stregua di tale regime causale, che condotte dolose e delinquenziali di un pubblico dipendente possano ritenersi &#8220;<em>probabili, non anomale, prevedibili e prevenibili</em>&#8221; per un datore pubblico (ma anche privato) ci sembra davvero inipotizzabile in generale, e nel caso di specie in particolare: se la Cassazione ritiene evento prevedibile che un Cancelliere si appropri di denari custoditi, ciò varrà per ogni consegnatario di beni e valori pubblici (lo sono quasi tutti i pubblici dipendenti per i beni loro assegnati in dotazione: <em>ergo</em> sono tutti potenzialmente dei delinquenti). Sarà parimenti prevedibile qualsiasi altro reato commesso da un pubblico dipendente in occasioni lavorative: che un finanziere prenda mazzette da un contribuente, che un maestro abusi di un minore, che un infermiere violenti un paziente sotto anestetico, che un carabinieri violenti o picchi un fermato, che un architetto comunale ometta verifiche edilizie e, perché no, che un magistrato faccia mercimonio di una sentenza o di incarichi peritali ! Tutti eventi &#8220;prevedibili&#8221;, ma solo in una visione delinquenziale della vita e dell&#8217;<em>agere</em> pubblico.</p>
<div>Ma tale approdo non è affatto convincente e depongono in senso contrario diversi argomenti.</div>
<div>In primo luogo, sia nel lavoro pubblico che in quello privato vigono chiare regole legislative e contrattuali che impongono condotte lecite ed etiche ai lavoratori verso il datore pubblico, ma anche nei confronti di terzi: nessuna fonte avalla dunque, anche come ipotetici, furti, appropriazioni indebite, peculati, truffe, stupri, percosse e lesioni a danno di soggetti terzi, eventi assolutamente eccezionali, non espressivi dell&#8217;agire istituzionale e, come tali, non prevedibili dalla P.A.</div>
<p>Né è imposta una vigilanza dell&#8217;Amministrazione, preventiva o concomitante, su tali condotte: stanti da un lato l&#8217;assenza di <em>test</em> psichiatrici in sede di assunzione e in corso di rapporto, e, dall&#8217;altro, il divieto di controlli datoriali (preclusi dall&#8217;art.4 St.lav.), non è infatti ipotizzabile una occhiuta e costante vigilanza della P.A. sui suoi potenzialmente infedeli o violenti dipendenti, le cui delinquenziali condotte sono, tra l&#8217;altro, di regola silenziose, subdole e dolosamente occultate. Non può dunque imputarsi, sul piano causale, né una responsabilità oggettiva, né una <em>culpa in vigilando</em> o <em>in eligendo</em> alla P.A. qualora taluni suoi dipendenti, deviando eccezionalmente e dolosamente dagli obblighi lavorativi imposti da legge e da contratto, decidano di delinquere.<br />
Non va inoltre dimenticato, quando si parla in modo esclusivo di &#8220;affidamento del terzo&#8221; danneggiato sul corretto <em>agere</em> della P.A., che vi è un altro rilevante affidamento da tutelare: quello dell&#8217;amministrazione sulla correttezza e liceità comportamentale dei suoi dipendenti, che hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle sue Istituzioni, e sottostanno al dovere costituzionale di servire la P.A. con &#8220;<em>disciplina e onore</em>&#8221; (art.54 cost.) per perseguire il buon andamento della P.A. (art.97 cost.).<br />
In secondo luogo, è davvero anomalo, sul piano sistemico, che possa essere ascritta dalla Cassazione alla P.A. una condotta dannosa verso terzi frutto di reati dolosi di dipendenti infedeli, e nel contempo assistere, come recenti fatti di cronaca testimoniano<a title="" href="#_ftn90">[90]</a>, alla costituzione di parte civile della stessa P.A. nei confronti di tali dipendenti infedeli, al loro licenziamento disciplinare  da parte dello stesso datore pubblico ed alla loro condanna penale e giuscontabile: come può dunque ritenersi &#8220;propria&#8221; della P.A. una condotta che, sia l&#8217;ordinamento settoriale (disciplinare), sia quello generale (civile, penale e giuscontabile), stigmatizzano e puniscono come palesemente violativa di regole comportamentali previste da legge e da contratto e, dunque, non istituzionali ? Se il datore e lo stesso ordinamento puniscono la persona fisica che ha dolosamente danneggiato un terzo delinquendo, ritenendo non istituzionale quella scelta delittuosa, come può essere ascritta tale condotta anche alla P.A. che non ha mai, tra i compiti istituzionali, il delinquere dolosamente ?<br />
In terzo luogo, applicando per parallelismo logico-giuridico i principi della falsa rappresentanza di cui all&#8217;art.1398 c.c., che la giurisprudenza ritiene estensibili al rapporto organico con la P.A.<a title="" href="#_ftn91">[91]</a>, è evidente che chi &#8220;<em>senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli</em>&#8221; arreca un danno a terzi, deve risponderne in via esclusiva senza coinvolgimento del &#8220;falso rappresentato&#8221; (la P.A. nella specie, che non ratificherebbe ovviamente fatti di reato commessi dal dipendente). Né, proseguendo nel parallelismo civilistico, può porsi un problema di rappresentanza apparente che possa portare ad una corresponsabilità del datore-P.A., in quanto alcuna condotta negligente, maliziosa o tollerante è ipotizzabile in capo all&#8217;Amministrazione a fronte di condotte dolose, e come tali occultate dal dipendente che, delinquendo, danneggi un terzo. Quest&#8217;ultimo dovrebbe dunque agire nei confronti del solo lavoratore, autore materiale della condotta foriera di danno, che ha chiaramente <em>ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli</em>.<br />
In quarto luogo, andrebbe recuperato sul piano sistemico uno dei principi fondanti della civile convivenza ancor prima che del diritto, ovvero che la responsabilità, in ogni campo, è <em>personale</em>. Le pur risalenti e addirittura crescenti ipotesi di responsabilità oggettiva e indiretta, che pur hanno un ragionevole e vario fondamento, presuppongono comunque in capo al soggetto astrattamente responsabile (P.A. o datore privato, anche a voler ritenere applicabile, come statuito dalle Sezioni Unite, l&#8217;art.2049 c.c.) una<em> suitas </em>della condotta<a title="" href="#_ftn92">[92]</a> ed una chiara riconducibilità causale dell&#8217;azione dannosa ad una reale scelta almeno <em>latu sensu</em> istituzionale dei suoi dipendenti, ancorchè eccedente, erronea e foriera di danno a terzi. Se la <em>ratio</em> dell&#8217;art.2049 c.c. è quella di rispondere ad esigenze generali dell&#8217;ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell&#8217;operato di altri, l&#8217;imputazione di effetti giuridici ad entità sovraindividuali (pubbliche o private) presuppone necessariamente la riconducibilità a reali e ordinari compiti istituzionali della condotta del lavoratore o del preposto.<br />
In estrema sintesi, occorre sempre, anche a voler ricondurre la responsabilità della P.A. (e del privato) all&#8217;art.2049 c.c., una reale <em>occasionalità necessaria</em> con compiti istituzionali, assolutamente inconfigurabile, a nostro avviso, a fronte di reati dolosi che esulano palesemente da mansioni d&#8217;ufficio.<br />
Esemplificando e dando concreta applicazione a queste riflessioni, incomprensibili appaiono le ragioni per cui un datore pubblico<a title="" href="#_ftn93">[93]</a> o un datore privato debba essere chiamato a risarcire danni per lo stupro perpetrato da un proprio dirigente aziendale nei confronti di una dipendente subordinata<a title="" href="#_ftn94">[94]</a>, o per un mattone lanciato, con risvolti letali, da un proprio dipendente nei confronti di un collega durante una discussione originata da contrasti di lavoro<a title="" href="#_ftn95">[95]</a>.<br />
Parimenti non è chiaro per quale per quale ragione debba statuirsi l&#8217;accollo in capo alla P.A. di un danno subito da una banca (soggetto terzo), frutto dell&#8217;appropriazione, penalmente rilevante (truffa), di somme di denaro da parte di un disonesto direttore di un ufficio postale (all&#8217;epoca ente pubblico) che abbia utilizzato le stesse per proprie esclusive finalità egoistiche<a title="" href="#_ftn96">[96]</a>.<br />
Ancor più incomprensibile è la ragione per cui una P.A. debba rispondere per danni psicologici e fisici causati ad alunni minori da parte di un insegnante che abbia approfittato dell&#8217;accompagnamento in bagno dei propri allievi per abusarne sessualmente<a title="" href="#_ftn97">[97]</a>.<br />
In tutte tali ipotesi, la responsabilità esclusiva dovrebbe essere del solo autore materiale della condotta illecita e dannosa, con cesura del rapporto organico con la  P.A.: quando il pubblico dipendente delinque attraverso reati dolosi, ancorchè in ufficio o in connessione con mansioni d&#8217;ufficio, egli non è più un pubblico dipendente, perché non sta palesemente esprimendo mansioni istituzionali. Egli è solo un delinquente &#8220;qualificato&#8221;.<br />
A nostro avviso, senza inutili giri di parole, la <em>ratio</em>, inespressa e inesprimibile, di talune largheggianti interpretazioni della Magistratura, anche di legittimità, sembra da ricercare in mal celate esigenze assistenzialiste o di ristoro sociale di gravi danni patiti da soggetti socialmente o economicamente &#8220;deboli&#8221; i quali, senza l&#8217;adeguato intervento pecuniario della (ad oggi) solvibile pubblica amministrazione o del ricco imprenditore &#8220;padrone o committente&#8221;, assai difficilmente riuscirebbero ad ottenere un minimale risarcimento da parte della persona fisica autrice materiale del comportamento dannoso. In altri termini, sembra evidente, in alcune decisioni, ivi compresa la sentenza n.13246 del 2019 che si annota, l&#8217;intento &#8220;sociale&#8221; di accollare sulla collettività (in caso di danni arrecati da dipendenti pubblici: art.28 cost. e artt.2043 o 2049 c.c.) o su soggetti economicamente capienti, quali i padroni o committenti (in caso di danni arrecati da lavoratori o preposti privati: art.2049 cc.) il costo di ingenti danni frutto di condotte dolose palesemente non istituzionali, sicuramente non rifondibili attraverso il modesto patrimonio dell&#8217;autore materiale dell&#8217;illecita condotta.<br />
Ma un tale scelta, di distribuzione sociale del rischio, potrebbe competere (nei limiti della ragionevolezza) al legislatore con un mirato intervento normativo (una sorta di &#8220;assicurazione sociale&#8221; per vittime di reati dolosi posti in essere da dipendenti pubblici, che porrebbe però problemi di compatibilità con l&#8217;art.1900 c.c. che vieta l&#8217;assicurabilità del dolo<a title="" href="#_ftn98">[98]</a>), ma non può certo essere frutto di <em>judge made law</em>, attraverso una dilatazione eccessiva del concetto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti istituzionali, quasi a dire che la mera fisicità pubblica del <em>locus commissi delicti</em>, possa di per sé ascrivere alla P.A. condotte dolose delinquenziali di propri infedeli dipendenti.<br />
Tali finalità extragiuridiche di ristoro, occasionalmente coglibili in talune decisioni, sebbene formalmente ammantate da una doverosa e imprescindibile veste tecnico-giuridica nel principio di diritto astrattamente enunciato, ma spesso disancorato dalla vicenda fattuale vagliata, non hanno, ovviamente, alcun conforto normativo o logico e andrebbero accantonate attraverso il recupero non solo di una più corretta e rigorosa lettura, su piano ermeneutico, del principio giuridico di <em>occasionalità necessaria</em>, ma, soprattutto, attraverso una più attenta analisi della concreta riconducibilità di taluni fattuali comportamenti illeciti del pubblico dipendente (o del lavoratore o commesso privato<em> ex</em> art.2059 cc.) a tale nozione.<br />
In particolare, secondo chi scrive e in consapevole dissenso con gli approdi della pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite, il criterio della &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; andrebbe incondizionatamente e sistematicamente escluso nei contenziosi risarcitori contro la P.A. in quattro ipotesi-tipo: <em>a)</em> qualora l&#8217;autore materiale non sia qualificabile come pubblico dipendente; <em>b)</em> qualora il pubblico dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che siano espressivi di straripamento di potere (incompetenza assoluta); <em>c)</em> qualora il dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che attengano alla sua vita privata e/o che non abbiano alcun riferimento alla sua qualifica di pubblico dipendente (es. fuori dall&#8217;orario di servizio); <em>d)</em> qualora il dipendente, pur nell&#8217;esercizio di proprie funzioni (es. durante l&#8217;orario di servizio),  agisca per finalità  e motivazioni dolose assolutamente incompatibili con le finalità istituzionali dell&#8217;ente di appartenenza.<br />
A quest&#8217;ultima delicata evenienza sono a nostro avviso riconducibili le frequenti ipotesi, in precedenza richiamate, in cui il lavoratore pubblico arrechi un danno a terzi ponendo in essere un <em>reato doloso</em>, in quanto la commissione di un illecito penale, soprattutto se doloso (per quello colposo l&#8217;affermazione potrebbe non essere così radicale<a title="" href="#_ftn99">[99]</a>), non può in nessuna occasione essere espressiva di compiti anche <em>latu sensu</em> istituzionali della P.A., poichè nessun Ente pubblico ha tra i propri fini <em>ex lege</em> codificati il delinquere. Anzi, il sistema normativo si ispira, come detto, alla repressione di tali illeciti posti in essere da pubblici dipendenti infedeli, a tutela proprio della p.a. che li disconosce come <em>propri</em>: si pensi, oltre  alla reazione civile (la P.A. si costituisce parte civile nei confronti del dipendente infedele), a quella penale e a quella amministrativo-contabile dell&#8217;amministrazione pubblica lesa (anche nell&#8217;immagine) per condotte penalmente rilevanti ed economicamente dannose di propri dipendenti<a title="" href="#_ftn100">[100]</a>; si pensi, infine, alla tutela disciplinare, tesa a sanzionare il dipendente che, commettendo illeciti penali, violi doveri contrattualmente assunti con la p.a.-datrice<a title="" href="#_ftn101">[101]</a>.<br />
Tali reazioni ordinamentali, esterne (civile, penale e contabile) e interne (disciplinare), a fronte della condotta delittuosa dolosa del dipendente, sono la univoca conferma della non ascrivibilità della stessa alla P.A., pena una evidente contraddizione logico-giuridica: non si può essere, per la P.A.,  autori e nel contempo vittime di una medesima condotta illecita.<br />
Da parte delle autorevoli Sezioni Unite occorreva dunque coraggiosamente affermare, ribadendo gli insegnamenti dei padri del diritto, che poiché il delinquere dolosamente, <em>ergo</em> per finalità egoistiche (<em>faute personnelle </em>e non <em>faute de service</em>, secondo la dottrina e la giurisprudenza francesi), non è attività istituzionale, in caso di commissione di un reato doloso da parte di un pubblico dipendente, ancorché occasionato dall&#8217;espletamento di compiti d&#8217;ufficio, il legame di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione-datrice di lavoro si elide e da tale cesura discende la non riferibilità all&#8217;ente pubblico del danno arrecato a terzi dal dipendente, che ne risponderà in via esclusiva<a title="" href="#_ftn102">[102]</a>.<br />
Non condividere tale conclusione, ritenendo, attraverso la irragionevole dilatazione del concetto di <em>&#8220;occasionalità necessaria</em>&#8220;, che la P.A. debba rispondere di danni arrecati a seguito di reati dolosi di propri dipendenti, ha comportato, nella sostanza, la creazione giurisprudenziale di una deroga al basilare principio della non assicurabilità dei sinistri cagionati con dolo codificato nell&#8217;art.1900 c.c.: la P.A. è divenuta, senza volerlo, il garante-assicuratore verso terzi di danni arrecati da propri lavoratori che, in quanto dolosi, nessuna compagnia potrebbe assicurare. Anzi, possiamo dire, che la P.A. è da anni diventata, grazie al largheggiante indirizzo della Cassazione sulla &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, oggi avallato dalle Sezioni Unite, l&#8217;unico soggetto che nel nostro ordinamento assicura il rischio per danni da reato doloso, in deroga all&#8217;art.1900 c.c. !</p>
<div>L&#8217;ulteriore tragico risvolto, poco noto ai non addetti ai lavori e dimenticato anche da chi approccia il problema in chiave pancivilistica, dell&#8217;attuale largheggiante indirizzo giurisprudenziale, che ha ottenuto l&#8217;<em>imprimatur </em>ad opera della pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite, è il seguente: dopo la condanna della P.A. in sede civile (o, oggi, anche innanzi al giudice amministrativo), scatta l&#8217;obbligo di denuncia del danno erariale patito alla Corte dei Conti (art.52, d.lgs. n.174 del 2016), che, attraverso il c.d. giudizio di rivalsa in sede amministrativo-contabile, dovrebbe provvedere al recupero del danno arrecato dal singolo pubblico dipendente autore della condotta materiale (analogo recupero è effettuabile dalla stessa P.A. con un&#8217;azione civile innanzi all&#8217;a.g.o.<a title="" href="#_ftn103">[103]</a>). Così, l&#8217;occasionalità necessaria, condizionando la sussistenza della giurisdizione contabile a titolo di rivalsa, diviene un concetto pregnante anche al fine della configurabilità di un danno erariale indiretto<a title="" href="#_ftn104">[104]</a>. Tuttavia, come evidenziato dalle relazioni della magistratura contabile in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari della Corte dei Conti, delle condanne pronunciate dalla Corte si recupera concretamente meno del 10%, a causa della scarsa solvibilità del pubblico dipendente, notoriamente incapiente e tutelato da una legislazione di <em>favor </em>che impedisce aggressioni della retribuzione, della pensione e della buonuscita oltre il quinto.</div>
<p>Ne consegue che il costo dei danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti (sovente con condotte dolose configuranti reato), dopo la condanna risarcitoria della P.A., non viene quasi mai recuperato nei confronti dell&#8217;autore materiale e resta a carico della collettività e, dunque, della finanza pubblica !<br />
Anche su tale conclusione dovrebbe meditare la Corte di Cassazione, che invece rimarca nella sentenza che si annota la irrilevanza delle &#8220;<em>generiche esigenze finanziarie pubbliche, poichè la tutela dei diritti non può mai a queste essere &#8211; se non altro sic et simpliciter o in linea di principio &#8211; sacrificata</em>&#8220;:  dalla autorevole giurisprudenza ci si sarebbe però aspettati, se non una valutazione dei risvolti finanziari delle proprie sentenze, tema attualissimo non vagliabile in questa sede (ma ben colto in molti campi dalla più illuminata giurisprudenza Costituzionale e dai vincoli di bilancio imposti dall&#8217;UE) almeno una coraggiosa inversione di tendenza rispetto al dilagante buonismo giurisprudenziale sulla &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, nozione dilatata oltre misura e ragionevolezza, sino a ricomprendere delitti dolosi forieri di danno a terzi. Purtroppo la pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite non ha confermato tale nostro auspicio.<br />
Ma il diritto subisce spesso evoluzioni ragionevoli, anche sulla scorta del sentire sociale e, si spera, di qualche pungolo dottrinale. Pertanto ci si augura di poter presto ricevere, magari nuovamente a Sezioni Unite, una massima ufficiale che finalmente affermi a chiare lettere che &#8220;<em>non è ipotizzabile un legame di occasionalità necessaria tra i compiti istituzionali della p.a. e il comportamento penalmente doloso di un proprio dipendente che, in situazione di mera occasionalità materiale con l&#8217;attività lavorativa, arrechi danni patrimoniali a terzi estranei all&#8217;amministrazione, con conseguente responsabilità civile esclusiva dell&#8217;autore materiale del danno non estensibile alla p.a.</em>&#8220;.</p>
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<div>(*) La nota è già edita su www.giustiziacivile.com del 19.6.2019.</p>
<p>[1] Anche essa è però correlata ad una riconducibilità causale della condotta del subordinato ad attività istituzionale del padrone o committente, come si vedrà nel successivo parag.4.</p></div>
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[2] La giurisprudenza costituzionale è univoca nel qualificare la responsabilità fissata dall&#8217;art.28 cost. come diretta per violazione di diritti tanto dei dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, quanto dello Stato o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al legislatore ordinario (cfr., tra le tante, la sentenza C.cost., 24 febbraio 1992 n.64, in <em>Foro amm</em>., 1993, 1220, con nota di STADERINI, che richiama id., n. 18 del 1989, n. 26 del 1987, n. 148 del 1983, n. 123 del 1972).<br />
Sul rapporto organico, è sufficiente ribadire che secondo tale teoretica gli atti giuridici compiuti dall&#8217;organo-persona fisica sono imputati alla persona giuridica, come fossero stati compiuti dalla stessa: pertanto tra organo e persona giuridica s&#8217;instaura una relazione di <em>immedesimazione organica.</em> La teoria dell&#8217;organo fu elaborata dalla dottrina tedesca nella seconda metà del XIX secolo, in alternativa alla rappresentanza ritenuta inadatta a descrivere l&#8217;imputazione allo Stato e, in generale, alle persone giuridiche pubbliche, dell&#8217;attività dei loro funzionari. Ebbe seguito, anche fuori dai confini tedeschi, e fu estesa, non senza resistenze, anche alle persone giuridiche private e persino agli enti privi di personalità giuridica. La teoria della responsabilità indiretta della P.A., fondata sulla dualità &#8220;committente-commissionario&#8221;, sembrerebbe implicare la negazione del rapporto organico che invece prevede un unitario centro di imputazione.
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<div>[3] L&#8217;azione risarcitoria innanzi al g.a. è stata ritenuta costituzionalmente legittima da C.cost., 6 luglio 2004 n.204 (in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a> e in  <em>Foro it</em>., 2004, I, 2594 con  note di TRAVI e FRACCHIA).  Vedasi anche C.cost., 11 maggio 2006 n. 191, in <em>www.cortecostituzionale.it.</em><br />
Sulla generale giurisdizione ordinaria in materia risarcitoria e sulla eccezionale giurisdizione amministrativa in caso di danni derivanti da provvedimenti amministrativi (o dall&#8217;omissione di atti dovuti) v. tra le tante Cass., sez.un., 13 maggio 2019 n. 12640, id., sez.un., 23 gennaio 2018 n. 1654,  id., sez.un., 4 settembre 2015 n. 17586, tutte in <em>Ced Cassazione</em>; id., sez.un., 9 agosto 2001 n.10979, in <em>Giust.civ.Mass</em>., 2001, 1583.<br />
Sulla giurisdizione risarcitoria del g.a., sia nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva che in quelle affidate alla sua giurisdizione di legittimità, si segnalano, tra gli studi anteriori alla novella della l. n.104 del 2010   DE FELICE, <em>Le tecniche di tutela del giudice amministrativo nei confronti dei comportamenti illeciti della p.a., </em>in<em> Dir.proc.amm.</em>, 2005, f.4, 869 ss.; PAJNO, <em>Il giudice amministrativo e la tutela dei diritti</em>, in <em>Dir.proc.amm</em>., 2005, f.4, 965 ss.; FOLLIERI, <em>Il modello di responsabilità per lesione degli interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del g.a.: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a><em>, </em>f.12, 2005; AA.VV. (a cura di CARINGELLA e PROTTO), <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Bologna, 2005.
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<div>[4] Tra i contributi sul codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104), v. D&#8217;ANGELO, <em>Accertamento dell&#8217;illegittimità (a fini risarcitori) senza esito di annullamento, </em>in<em> Corr.Merito,</em> 2012, 2, 201; MIGNONE, VIPIANA, <em>Giustizia amministrativa</em>, Padova, 2012, 109; CARINGELLA, PROTTO, <em>Codice del nuovo processo amministrativo</em>, Roma, 2010; PALLIGGIANO, ZINGALES, <em>Il codice del nuovo processo amministrativo, </em>Milano, 2010; PAJNO, PELLEGRINO, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Maggioli, 2010; SANTI Di PAOLA, <em>Guida al nuovo codice del processo amministrativo</em>,  Santarcangelo di Romagna, 2010; AA.VV., <em>Il nuovo codice del processo amministrativo</em>, Guida al diritto, settembre 2010.
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<div>[5] <em>Ex pluribus </em>Cass., sez. II, 18 marzo 2019, n.7570 e id., 29 novembre  2012 n. 21245, entrambe in <em>Ced Cassazione</em>; id., sez.lav., 19 dicembre 1985 n.6506, in <em>Foro it.,</em> 1986, I, 383; id., 13 giugno 1991 n.6657, <em>ivi,</em> 1993, I, 490.
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<div>[6] Ognuna di queste categorie meriterebbe una autonoma trattazione: sia consentito un rinvio per la loro puntuale analisi al pregevole studio di FAVA (a cura di), <em>La responsabilità civile</em>, Milano, 2009, con vastissimi richiami dottrinali e giurisprudenziali. Su peculiare danno da mancato matrimonio in punto di morte per tardiva attivazione del Comune, cfr. Trib. Lecco, 26 ottobre 2016 n.691, inedita. La vicenda, dopo la condanna della P.A. per il ritardo gestionale che ha precluso, per sopravvenuta morte dell&#8217;interessato, la celebrazione del matrimonio, è successivamente sfociata in una azione erariale per danno indiretto vagliata dalla Corte dei Conti sezione Lombardia, con esito assolutorio per i funzionari coinvolti per assenza di colpa grave.
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<div>[7] Per la risarcibilità dei diritti relativi, oltre alla capostipite Cass., sez.un., 26 gennaio 1971 n.174, in <em>Foro It</em>., 1971, I, 342, cfr. id., sez.III,  1 aprile 1980 n.2105, <em>ivi</em>, 1981, I, 388; id., 1987 n.9407, <em>ivi</em>, 1988, I, 2321.
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<div>[8] La  ormai nota apertura alla risarcibilità dell&#8217;interesse legittimo è stata operata da Cass, sez.un., 22 luglio 1999 n.500, edita, tra l&#8217;altro, in  <em>Foro it.,</em> 1999, I, 2487, 320, con note di CARANTA, FRACCHIA e ROMANO, in <em>Foro amm</em>., 2000, 2062, con note di SALEMME, CARPINELLI; in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 1999, 1108, con nota di GRECO e in <em>Giur. it</em>., 2000, 21, con nota di MOSCARINI.</div>
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[9] SCHINAIA, <em>L&#8217;esperienza giurisprudenziale dei TAR, </em>in<em> Cons. Stato</em>, 1994, parte II, 1037.
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<div>[10] L&#8217;art. 7, l. 18 giugno 2009 n. 69, nell&#8217;introdurre l&#8217;art. 2-<em>bis</em> nella l. 7 agosto 1990 n. 241, ha previsto<em>: &#8220;1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all&#8217;articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.   1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l&#8217;obbligo di pronunziarsi, l&#8217;istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento&#8221;.</em> Sul danno da ritardo cfr. TENORE, <em>La responsabilità civile della P.A. e dei suoi dipendenti</em>, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em>Le cinque responsabilità cit., </em>39 ss.</div>
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[11] Sui casi di <em>malpractice</em> medica risarciti in sede civile e sulle sue ricadute in sede contabile v. CASTIELLO, TENORE (a cura di), <em>Manuale di diritto sanitario</em>, II ed., Milano, 2018; GELLI, HAZAN, ZORZIT (a cura di), <em>La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione,</em> Milano, 2017. Sui sinistri scolastici v. TENORE (a cura di), <em>Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, </em>Roma, 2017.
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<div>[12] Sul superamento normativo dei previgenti divieti di pubblicità per i professionisti v. TENORE, <em>Dentologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni,</em> Milano, 2012, 31 ss. Una semplice scorsa di <em>internet</em> o l&#8217;ascolto di <em>spot</em> in radio private conferma a chiunque l&#8217;esistenza di plurimi studi legali o di poli di raccolta telefonica o telematica di segnalazioni di casi di <em>malpractice</em> medica, che potrebbero originare azioni civili contro Aziende ospedaliere pubbliche o private.
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<div>[13] Sui possibili danni erariali da cattiva difesa degli avvocati-pubblici dipendenti, v. TENORE, <em>L&#8217;avvocato e le sue quattro responsabilità, </em>Napoli, 2014, 437.
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<div>[14] Le azioni nei confronti di condotte dannose della p.a. dopo la generale previsione risarcitoria collettiva prevista dall&#8217;1 gennaio 2009 e contenuta nell&#8217;art. 140-<em>bis</em> del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (introdotta nel nostro ordinamento dall&#8217;art. 2, comma 446, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e modificato dal d.l. 24 gennaio 2012 n.1), sono destinate ad avere ulteriore impulso ad opera della specifica c.d. <em>class action</em> prevista per la p.a. dall&#8217;art. 4, co. 2, lett. <em>l</em>), della l. 4 marzo 2009 n. 15. Il Governo ha provveduto a dare esecuzione alla delega approvando il decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, che fornisce a cittadini e utenti uno strumento di tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), azionabile da singoli &#8220;<em>titolari di interessi giuridicamente rilevanti od omogenei per una pluralità di utenti e consumatori</em>&#8221; o anche &#8220;<em>da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati</em>&#8220;. Sul d.lgs. n.198 del 2009 e sulle differenze con la <em>class action</em> del d.lgs. n.206 del 2005, v. CARINGELLA, <em>La class action pubblica, </em>in <em>Manuale di diritto amministrativo, </em>volume I,<em> La responsabilità della p.a</em>., Roma, 2012, 941; ZONNO, <em>Class action pubblica: nuove forme di tutela dell&#8217;interesse pubblico</em>?, in<em> Giur.merito</em>, 2010, 10, 2362; CARINGELLA, PROTTO, <em>Codice del nuovo processo amministrativo</em>, Roma, 2010, 1706 ss.; TUBERTINI, <em>La prima applicazione della &#8220;class action&#8221; amministrativa</em>, in<em> Giorn.dir.amm</em>., 2011, 8, 862 ss. Sui <em>mass torts</em> e sulla <em>class action</em> del d.lgs. n.206 del 2006 v. COSSU, <em>La responsabilità della p.a</em>., in FAVA<em>, La responsabilità civile</em> cit., 2401; LIBERTINI, <em>L&#8217;azione di classe e le pratiche commerciali scorrette</em>, in <em>Riv. dir. ind</em>., 2011, 4-5, 147.
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<div>[15] Su tali ipotesi v. TENORE, <em>La responsabilità civile della P.A. e dei suoi dipendenti</em>, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em>Le cinque responsabilità cit., </em>83 ss.
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<div>[16] Vedi la giurisprudenza costituzionale citata in nota 2.
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<div>[17] L&#8217;azione civile diretta nei confronti del dipendente, di regola poco solvibile, è talvolta promossa per ragioni emotive (&#8220;fargliela pagare&#8221;) o per intimorire future iniziative istituzionali di altri dipendenti (emblematico il caso delle intimidatorie azioni risarcitorie intraprese vanamente, senza esito alcuno, dalla Stanleybet nei confronti di singoli Finanzieri che effettuarono legittime verifiche su loro filiali).<br />
Tali azioni dirette potrebbero però moltiplicarsi in futuro, come sta accadendo nei confronti di liberi professionisti, in quanto sta aumentando la diffusione di prodotti assicurativi individuali che rendono parimenti solvibile la persona fisica autore del danno. Ciò è avvenuto per i liberi professionisti (soprattutto medici, ma anche ingegneri, avvocati, notai etc.) a cui la normativa ha imposto, dal 2012, di avere polizze assicurative professionali obbligatorie a garanzia del terzo danneggiato.
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<div>[18] In senso negativo si sono espresse in passato Cass., sez.un., 18 marzo 1992 n.3357, in <em>Giust.civ</em>., 1993, I, 1627; Cons.St., 5 agosto 2005 n.5143, in <em>Dir.&amp;Giust</em>., 2005, 102; Trib.Genova, 26 marzo 2010, in <em>www.iusewplorer.it</em>. In dottrina, in senso ostativo, PERULLI<em>, La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici,</em> Milano, 1996, 5 ss.; STADERINI, SILVERI, <em>La responsabilità nella Pubblica Amministrazione</em>, 2a, Milano, 1998, 26 ss.; MORBIDELLI, <em>Della responsabilità contrattuale (e di quella &#8220;provvedimentale&#8221;) dei dirigenti, </em>in <em>Dir. amm</em>., 1999, 252 ss.
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<div>[19] Per tutte si rinvia a Cass., sez.III, 31 luglio 2015 n.16276, in  <em>Danno e responsabilità</em>, n. 11 del 2015, con accurata nota di GIGLIOTTI, <em>Lesione di interesse legittimo e responsabilità diretta del pubblico dipendente.  In terminis</em> anche Cons.St., 23 giugno 2006 n.3981, in <em>Dir.e giust.,</em> 2006, 34, 96 e Trib.Verona, 24 aprile 2013, in <em>www.altalex.com</em>.<br />
In dottrina, in senso favorevole, Cirillo, <em>Il danno da illegittimità dell&#8217;azione amministrativa e il giudizio risarcitorio. Profili sostanziali e processuali</em>, Padova, 2001, 116; Vaiano, <em>Pretesa di provvedimento e processo amministrativo</em>, Milano, 2002, 270; Giovagnoli, <em>La responsabilità del funzionario per lesione di interessi legittimi</em>, in CARINGELLA, PROTTO (a cura di), <em>La responsabilità della pubblica amministrazione</em>, Bologna, 2005, 30; Amico, <em>La responsabilità del funzionario per lesione di interessi legittimi</em>, in <em>www.overlex.com</em> del 12.5.2005; Lopez, D&#8217;Apolito, <em>La responsabilità civile dei dipendenti pubblici: dall&#8217;atto all&#8217;inerzia procedimentale</em>, in <em>www.personaedanno.it</em>, 28.8.2007, 1 e 9; Buonauro, <em>Responsabilità da atto lecito dannoso</em>, Milano, 2012, 63; D&#8217;Alberti, <em>Lezioni di diritto amministrativo</em>, 2a, Torino, 2013, 323.
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<div>[20] Il riferimento è, ad esempio, a fronte di possibili lesioni anche di interessi legittimi da condotta omissiva, alla previa notifica della diffida al pubblico dipendente <em>ex</em> art.25, d.P.R. n.3 del 1957, o al peculiare regime della responsabilità collegiale dell&#8217;art.24, d.P.R. n.3, che prevede il dissenso scritto in deroga alla responsabilità solidale dell&#8217;art.2055 c.c.
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<div>[21] Mentre infatti è pacifico che a fronte di lesioni di interessi legittimi, qualora venga citata la P.A. per esercizio o mancato esercizio di potere amministrativo la giurisdizione sia del g.a. <em>ex</em> art.7, co.4 e 30, co.6, d.lgs. n.104, qualora venisse citato direttamente il dipendente, secondo parte della giurisprudenza (Cons.St., 23 giugno 2006 n.3981) la giurisdizione sarebbe parimenti del g.a., mentre il prevalente indirizzo della Cassazione devolve la giurisdizione all&#8217;a.g.o. (Cass., sez.un., 13 giugno 2006 n.13659; id., sez.un., 2 marzo 2006 n.4591) condiviso dalla dottrina, che rimarca la sintonia di tale approdo con la devoluzione costituzionale (art.103 cost.) alla giurisdizione amministrativa della sola tutela degli interessi legittimi &#8220;<em>nei confronti della pubblica amministrazione</em>&#8221; (sul punto GIGLIOTTI, <em>Lesione di interesse legittimo e responsabilità diretta del pubblico dipendente)</em>. Questa seconda soluzione innegabilmente pone un grosso problema di duplicazione di giudizi innanzi a distinti giurisdizioni in caso di duplice azione verso la P.A. e verso il singolo dipendente, sottoposte a termini diversi: 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento, per l&#8217;azione nei confronti della P.A. innanzi al g.a. (art.30, co.3, d.lgs. n.104), e termine prescrizionale per l&#8217;azione nei confronti del dipendente innanzi all&#8217;a.g.o. Ciò porterebbe alla più frequente citabilità diretta del dipendente ogni qual volta, per ritardi difensivi, non venisse tempestivamente proposta l&#8217;azione risarcitoria nei confronti della p.a.<br />
Come si è rimarcato nel testo, e come sottolineato da attenta dottrina, di fatto, &#8220;<em>le azioni nei confronti del pubblico dipendente si limitano alle ipotesi di persecuzione personale dettata [&#8230;] da motivi esulanti la questione del danno risarcibile, oppure, in qualche caso, per naturale estensione di procedimenti penali, quando si teme che la natura del reato determini la rottura del rapporto organico fra dipendente e Pubblica Amministrazione</em>&#8221; (Merusi, Clarich, <em>Commentario della Costituzione. Rapporti civili</em>, Bologna-Roma, 1991, <em>sub</em> art. 28, 373). E&#8217; a fronte della applicabilità del termine decadenziale di cui all&#8217;art. 30, co. 3, c.p.a. solo alle azioni contro la P.A., i casi di &#8220;persecuzione&#8221; personale del dipendente risulteranno inevitabilmente destinati &#8211; in modo anche considerevole &#8211; ad aumentare.
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<div>[22] A tal proposito si rinvia al citato puntuale studio di GIGLIOTTI, <em>Lesione di interesse legittimo e responsabilità diretta del pubblico dipendente</em> e a CARBONE, <em>Responsabilità medica, strumenti assicurativi, danno erariale indiretto e le novità dal d.d.l. Gelli (nota a C. conti, sez. Lombardia, 4 ottobre 2016 n.163)</em>, in <em>www.giustamm.it</em>.
</div>
<div>[23] Per una ricostruzione del concetto di <em>occasionalità necessaria</em> con compiti istituzionali e per una serrata critica al largheggiante indirizzo estensivo della Cassazione si rinvia a TENORE, <em>La responsabilità civile della P.A. e dei suoi dipendenti</em>, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente cit., </em>14 ss. con vasti richiami dottrinali e giurisprudenziali; TENORE, <em>Responsabilità solidale della p.a. per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: auspicabile il recupero di una nozione rigorosa di occasionalità necessaria con i fini istituzionali, </em>in<em> Rass. Avv. Stato</em>, 2004, 1368 ss.
</div>
<div>[24] Sulla responsabilità civile del dipendente pubblico e della p.a. la letteratura è sterminata. Senza pretesa di esaustività cfr. GAROFOLI, FERRARI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, 2019, 1709 ss.; TENORE, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti,</em> in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>, cit..; CHIEPPA, GIOVAGNOLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2011; COSSU, <em>La responsabilità della P.A.,</em> in FAVA (a cura di), <em>La responsabilità civile</em>, Milano, 2010; CARINGELLA, PROTTO (a cura di), <em>La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione</em>, Bologna, 2005; FOLLIERI (a cura di), <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione, </em>Milano, 2004; GARRI-GIOVAGNOLI, <em>Responsabilità civile delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici,</em> Itaedizioni Torino, 2003; NAPOLITANO, <em>La responsabilità civile</em>, in DE BRANCO, NAPOLITANO, PENNONI, DE BRANCO, <em>Le responsabilità del pubblico dipendente</em>, Padova, 2003; CARANTA, <em>Attività amministrativa ed illecito aquiliano</em>, Milano, 2001; TORCHIA, <em>La responsabilità</em>, in CASSESE (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, II, Milano, 2000, 1455; GARRI, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione,</em> Torino, 2000; ALPA, BESSONE, CARBONE, <em>Atipicità dell&#8217;illecito, IV, Illecito della p.a.</em>, Milano, 1995, 387; BIANCA, <em>Diritto civile</em>, V, Milano, 1995, 633 ss.; BERTI, <em>La responsabilità pubblica: costituzione e amministrazione</em>, Padova, 1994; MARONE, <em>La responsabilità della p.a. nel rapporto di pubblico impiego</em>, in <em>Corr.giur.</em>, 1993, 1488; BRONZETTI, <em>La responsabilità nella pubblica amministrazione</em>, Padova, 1993; CARANTA, <em>La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione</em>, Milano, 1993; BILANCIA, <em>Una rimeditazione della responsabilità civile della p.a. e dei dipendenti pubblici alla luce di due recenti decisioni della Corte Costituzionale</em>, in <em>Giur.cost.</em>, 1992, 1618; MERUSI, CLARICH, commento all&#8217;art.28 cost., in <em>Commentario alla Costituzione</em> fondato da BRANCA e continuato da PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1991, 370 ss.; CASETTA, <em>Responsabilità civile, III) responsabilità della p.a.</em>, in <em>Enc.giur.</em>, XXVI, 1991, 1 ss.; CLARICH, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl.</em>, 1989, 1985; SANDULLI, <em>Manuale di diritto amministrativo, </em>Napoli, 1984<em>, </em> II, 1116 ss.; SATTA, <em>Responsabilità della p.a.</em>, in <em>Enc.dir.</em>, vol.XXXIX, Milano, 1988, 1378; PIGA, <em>La responsabilità civile dei pubblici amministratori: nuovi profili</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1988, 746; SANVITI, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione: gli aspetti specifici e gli spunti di carattere generale</em>, in <em>La responsabilità civile</em>, a cura di ALPA e BESSONE, vol.III, Milano, 1987, 460 ss.; MERUSI, <em>La responsabilità dei pubblici dipendenti secondo la costituzione: l&#8217;art.28 rivisitato</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl.</em>, 1986, 41 ss.; CANNADA BARTOLI, <em>Introduzione alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in Italia</em>, in <em>La responsabilità della pubblica amministrazione</em>, Torino, 1976; ALESSI, <em>L&#8217;illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici</em>, Milano, 1972; PICARDI, <em>Sulla responsabilità della p.a. e dei dipendenti pubblici, in Studi vari di dir.pubblico</em>, Milano, 1968; DI CIOMMO<em>, La responsabilità civile del dipendente statale e dell&#8217;amministrazione dello Stato</em>, in <em>Rass.Avv.Stato</em>, 1957, 42; CASETTA, <em>L&#8217;illecito degli enti pubblici</em>, Torino, 1953.
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<div>[25] Oltre agli scritti citati nella precedente nota, per una felice sintesi sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura diretta <em>ex</em> art.2043 cc. (tesi prevalente in dottrina ed univoca in giurisprudenza) o indiretta<em> ex</em> art.2049 cc. (tesi minoritaria in dottrina) della responsabilità civile della p.a., si rinvia alla limpida nota di SERRAINO a Cass., sez.III pen., 11 giugno 2003, in <em>Foro it.,</em> 2004, II, 522. La stessa Corte costituzionale ha reiteratamente statuito (tra le altre: C. cost. n. 64 del 1992, con richiami a C.cost. n. 18 del 1989, n. 26 del 1987, n. 148 del 1983, n. 123 del 1972) che l&#8217;art. 28 Cost., stabilisce la <em>responsabilità diretta</em> per violazione di diritti tanto dei dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, quanto dello Stato o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al legislatore ordinario, con la precisazione che (C.cost. nn. 18 del 1989 e 88 del 1963) la responsabilità dello Stato o dell&#8217;ente pubblico può esser fatta valere anteriormente o contestualmente a quella dei funzionari e dei dipendenti, non avendo carattere sussidiario.
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<div>[26] Molto chiaramente la Cassazione ha più volte chiarito  che la fattispecie di responsabilità della p.a. verso terzi per condotta di propri dipendenti è disciplinata dall&#8217;art. 2043 (responsabilità soggettiva diretta) c.c. e non dall&#8217;art. 2049 c.c. (responsabilità obbiettiva indiretta), in quanto &#8220;<em>lo Stato e gli altri enti pubblici non possono agire che a mezzo dei propri organi, il cui operato non è di soggetti distinti, ma degli enti stessi in cui essi s&#8217;immedesimano: ed è in virtù di tale rapporto organico che la responsabilità derivante dalla loro attività risale appunto alle persone giuridiche pubbliche delle quali sono espressione. La pubblica amministrazione risponde quindi immediatamente e direttamente (e non indirettamente, per rapporto institorio) per i fatti illeciti dei suoi funzionari e dipendenti &#8211; secondo un&#8217;accezione onnicomprensiva &#8211; quali che siano le mansioni espletate (di concetto o d&#8217;ordine, intellettuali o materiali). L&#8217;art. 28 della Costituzione, invero, non ha inteso immutare la natura della responsabilità diretta dell&#8217;amministrazione e sanzionare il principio della responsabilità indiretta, non riferibile istituzionalmente alla p.a., ma ha solo voluto sancire accanto ad essa quella propria degli autori dei fatti lesivi delle situazioni giuridiche altrui. Perché ricorra tale responsabilità della p.a. non basta, ovviamente, il semplice comportamento lesivo del dipendente; deve sussistere, infatti, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l&#8217;evento dannoso, la riferibilità all&#8217;amministrazione del comportamento stesso</em>&#8221; (così testualmente, tra le tante, Cass.civ., sez. III, 12 agosto 2000, n. 10803, in <em>Foro it.,</em> 2001, I, 3289, con nota di GIRACCA).
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<div>[27] Dopo la condanna della p.a. in sede civile (o anche innanzi al giudice amministrativo, prima <em>ex</em> art.7, l. n.205 del 2000, poi <em>ex</em> artt.30, 34 e 117 del d.lgs. 2 luglio 2010 n.104), scatta l&#8217;obbligo di denuncia del danno erariale patito alla Corte dei Conti, che attraverso il c.d. giudizio di rivalsa in sede amministrativo-contabile, provvede al recupero del danno c.d. indiretto arrecato dal singolo pubblico dipendente autore della condotta materiale. Tuttavia, in occasione delle varie inaugurazioni degli anni giudiziari della Corte dei Conti, i vari Procuratori generali hanno chiarito che delle condanne pronunciate dalla Corte si recupera concretamente circa il 10%, a causa della scarsa solvibilità del pubblico dipendente, notoriamente incapiente e tutelato da una legislazione di <em>favor </em>che impedisce aggressioni della retribuzione, della pensione e della buonuscita oltre il quinto. Ne consegue che il costo dei danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti a terzi, dopo la condanna della p.a., non viene quasi mai recuperato e resta a carico della collettività !  Sul tema TENORE, <em>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2018, 268 ss. Solo il proliferare di prodotti assicurativi individuali sottoscritti dal dipendente potrebbe attenuare il problema.
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<div>[28] SANDULLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Napoli, 1984, 1117, secondo il quale &#8220;<em>non sono riferibili all&#8217;Amministrazione &amp;le azioni che non provengono da soggetti i quali possano essere considerati agenti di essa, &amp;. gli atti personali degli agenti (lettere e negozi privati), &amp;.gli atti viziati da incompetenza assoluta (straripamento di potere) e i comportamenti posti in essere volutamente (dolosamente) in violazione di norme proibitive (diversamente dall&#8217;opinione corrente nella dottrina francesi, si ritiene che il fatto che costituisca reato doloso istituzionalmente non può essere ascritto all&#8217;Amministrazione)</em>&#8220;. <em>In terminis</em> QUARANTA, <em>Lineamenti di diritto amministrativo</em>, III ed., Novara, 1982,  641, che esclude la riferibilità alla P.A. di illeciti posti in essere con dolo dai suoi dipendenti &#8220;<em>i quali, in tal caso, non s&#8217;immedesimano più nell&#8217;amministrazione, ma agiscono come semplici privati, con finalità egoistiche che nessuna fictio può far risalire alla volontà dell&#8217;ente pubblico</em>&#8220;. Sul punto v. anche CASETTA, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2004, 575; GRECO, <em>La responsabilità civile dell&#8217;amministrazione e dei suoi agenti</em>, in AA.VV., <em>Diritto amministrativo</em>, Bologna, 2003, 1741; PASSERONE, <em>Il requisito della riferibilità all&#8217;amministrazione del comportamento illecito del pubblico dipendente nell&#8217;accertamento della responsabilità civile della p.a</em>., in <em>Resp.civ</em>., 1996, 620; CLARICH, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano,</em> in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1989, 1085.
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<div>[29] Sulla distinzione tra <em>faute personelle</em> e <em>faute de service </em>v. CUOCCI, <em>Tutela dei singoli e responsabilità civile della p.a. nell&#8217;esperienza francese</em>, in FOLLIERI (a cura di), <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Milano, 2004, 528 ss.</div>
<div>
[30] Oltre alle sentenze citate nel successivo paragrafo 3, v., tra le decisioni in materia di occasionalità necessaria, Cass.pen., sez. VI, 15 dicembre 2000, n. 1269, in <em>Rass. avv. Stato</em>, 2000, I, 344, con nota di PLUCHINO e Cass.civ., sez. III, 12 agosto 2000, n. 10803, in <em>Foro it</em>., 2001, I, 3289 con nota di GIRACCA, secondo cui <em>&#8220;&amp;.a tale riguardo, l&#8217;attività può essere riferita all&#8217;Ente se sia e si manifesti come esplicazione dell&#8217;attività di quest&#8217;ultimo, cioè tenda (pur con abuso di potere) al conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell&#8217;ambito delle attribuzioni dell&#8217;ufficio o del servizio cui esso dipendente è addetto; e questo riferimento all&#8217;ente può venire meno solo quando il dipendente agisca come un semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, che si rilevi assolutamente estraneo all&#8217;amministrazione &#8211; o addirittura contrario ai fini che essa persegue &#8211; ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell&#8217;agente (così, sostanzialmente, Cass., 17 settembre 1997, n. 9260; Cass., 6 dicembre 1996 n. 10896; Cass., 13 dicembre 1995 n. 12786, Cass., 7 ottobre 1993 n. 9935, Cass., 3 dicembre 1991 n. 12960</em>)&#8221;.
</div>
<div>[31] Cass.pen., sez. III, 11 giugno 2003, n. 33562, in <em>Foro it.,</em> 2004, II, 522, con osservazioni di SERRAINO e in <em>Riv. pen</em>., 2003, 974.
</div>
<div>[32] Con sentenza Cass.pen., sez. III, 2 luglio 2002, n. 36503 (in <em>Cass. pen</em>., 2004, 886), la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne.
</div>
<div>[33] Cass., sez. VI, 14 aprile 2011, n. 17049, in<em> Ced Cassazione.</em>
</div>
<div>[34] Cass., sez. III, 5 giugno 2013 n.40613, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em>, 2013, 2 ottobre, con nota di GASPARRE. Per un caso di condanna della P.A. in sede civile per abusi sessuali di un Carabiniere nei confronti di donne convocate in Caserma, v. C.app. Milano, 5 febbraio 2014 (ud. 10 dicembre 2013) n.8184/13, inedita.
</div>
<div>[35] Cass., sez. III, 25 novembre 2010, n.44824, in <em>Cass. pen</em>., 2012, 2, 577.
</div>
<div>[36] Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2002, n. 15930, in <em>Foro amm.-CDS</em>, 2002, 2799.
</div>
<div>[37] Cass.civ., sez. III, 12 agosto 2000, n. 10803, in <em>Foro it</em>., 2001, I, 3289 con nota di GIRACCA. La sentenza cita, a conforto del proprio<em> iter</em> motivazionale, le conformi pronunce Cass., sez.III, 14 maggio 1997, n.4232, in <em>Rass. Avv. Stato, </em>1997, I, 139; Cass., sez.III, 3 dicembre 1991 n.12960, in <em>Rass.Avv.Stato</em>, 1991,525; Cass., sez.III, 17 dicembre 1986 n. 7631, in  <em>Giust.civ.Mass</em>., fasc.12.
</div>
<div>[38] La sentenza n.10803 del 2000 citata ha cassato la sentenza di merito, in quanto contraddittoria ed incongrua, nella parte in cui aveva affermato che il carabiniere, al momento dell&#8217;illecito era in libera uscita e che, allorché il colpo partì dalla pistola, egli &#8220;<em>non stava svolgendo un&#8217;egoistica attività fuori servizio, ma stava maneggiando stolidamente l&#8217;arma affidatagli</em>&#8221; e aveva ritenuto che tale fatto non fosse del tutto indipendente dal suo servizio &#8220;<em>tanto più che pare che egli malaccortamente stesse spiegando ai commilitari come si maneggiava la pistola</em>&#8220;.
</div>
<div>[39] Cass., sez. III, 22 maggio 2000 n. 6617, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2000, 1079.
</div>
<div>[40] Cass.pen., sez. IV, 11 dicembre 1980 (Rossi), in <em>Giur. it</em>., 1982, II, 225.
</div>
<div>[41] Cass., sez. III, 10 ottobre 2014 n.21408, in <em>Resp.civ.prev</em>., 2015, 1, 292; la sentenza richiama anche id., 29 dicembre 2011 n. 29727, relativa ad una situazione analoga al caso in esame: un agente della polizia penitenziaria, mentre mostrava ai colleghi il funzionamento di una pistola d&#8217;ordinanza, all&#8217;interno dell&#8217;alloggio di servizio, faceva inavvertitamente partire un colpo ferendo uno dei colleghi.
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<div>[42] Cons.St, sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3850, in <em>Riv. giur. Edilizia,</em> 2004, I, 275 con nota di RAGAZZO. In altra pronuncia il Consiglio di Stato ha chiarito  il senso della responsabilità solidale dell&#8217;Amministrazione, sancita dall&#8217;art. 28 della Costituzione, impone di ritenere sussistente la stessa anche laddove vi sia una netta cesura tra volontà ed interesse dell&#8217;Amministrazione e condotta e finalità perseguita dal dipendente, purché sussista il predetto nesso di occasionalità necessaria, consistente nel fatto che la condotta illecita o illegittima sia stata resa possibile proprio in ragione esclusiva del contesto di adempimento di una specifica mansione pubblica (ConsSt., sez. II, 7 gennaio 2016, n.2025, in <em>Foro amm</em>., 2016, 1, 76).
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<div>[43] Cass. pen., sez. VI, 20 giugno 2000, n. 13048, in <em>Cass. pen., </em>2002, 1417<em>. </em>
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<div>[44] Cass., sez.III, 14 maggio 1997, n.4232, in <em>Rass. Avv. Stato, </em>1997, I, 139.
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<div>[45] Cass., sez.III, 3 dicembre 1991 n.12960, in <em>Rass.Avv.Stato</em>, 1991, 525.
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<div>[46] Cass., sez.III, 17 dicembre 1986 n. 7631, in  <em>Giust.civ.Mass</em>., fasc.12.</div>
<div>
[47] Cass.pen., sez. VI, 20 gennaio 2015 n.13799, in <em>Diritto &amp; Giustizia,</em> 2015, 1 aprile, con nota di PIRAS e in <em>Foro it</em>. 2016, 3, II, 211.</div>
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[48] Cass., sez. I, 29 settembre 2011 n.19944, in <em>Giust. civ</em>., 2011, 11, I, 2568.
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<div>[49] Cass., sez. III, 10 dicembre 1998 n. 12417, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1998, 2559. Sul contenzioso risarcitorio scolastico cfr. TENORE (a cura di), <em>Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, </em>Roma, 2017.</p>
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<div>[50] Cass. penale, sez. V, 9 dicembre 1998, n. 1386, in <em>Riv. pen</em>., 1999, 357.
</div>
<div>[51] Cass.civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12786, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1995, fasc. 12.
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<div>[52] Cass. pen., sez. V, 22 settembre 1987 (Curcio), in <em>Cass. pen.,</em> 1989, 823. V.anche Cass.pen., sez. IV, 14 giugno 1984 (Cipriani), in <em>Cass. pen</em>. 1986, 286 e in <em>Giur. it</em>. 1986, II,41; Cass.pen., sez. I, 2 settembre 1982 (Lenza), in <em>Cass. pen</em>., 1984, 912.
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<div>[53] Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1983, n. 4195, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1983, fasc. 6.
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<div>[54] Sul rapporto di servizio, oggetto di frequenti interventi interpretativi della Corte dei Conti (presso la quale la nozione è rilevante per radicarne la giurisdizione in caso di danni erariali arrecati da privati legati alla p.a. da rapporto di servizio), cfr. TENORE, <em>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2018, 181 ss..
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<div>[55] Trib. Roma, 21 maggio 2002, in <em>Giur. Merito</em>, 2003, 573.
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<div>[56] Cass.pen., sez.VI, 4 giugno 2015, n.44760, in <em>Cass. pen</em>., 2016, 5, 2050.
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<div>[57] Cass., sez. I, 18 gennaio 2011, n. 21195, in <em>Ced Cassazione</em>.
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<div>[58] Cass., sez. VI, 27 marzo 2013, n.26285, in <em>Ced Cassazione.</em>
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<div>[59] Cfr. ALPA-BESSONE-ZENO ZENCOVICH, in <em>Tratt.di dir.priv.diretto da RESCIGNO</em>, Padova, vol.XIV, 341 ss.; VISINTINI, <em>Tratt.breve della resp.civile</em>, 666; MONATERI, <em>La responsabilità civile</em>, in <em>Trattato di diritto civile diretto da SACCO</em>, Padova, 979 ss.
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<div>[60] Ricorda la dotta sentenza n.13246 del 2019 che si annota che la previsione dell&#8217;art.2049 c.c. è mutuata pedissequamente dalla previsione del Code civil francese (ed in particolare dal suo originario art. 1384, che oggi corrisponde all&#8217;art. 1242, in forza dell&#8217;Ordonnance n. 2016-31 del 10/02/2016, in vigore dal 01/10/2016), a mente del quale &#8220;<em>les maitres et les commettants&amp; sont solidairement responsables du dommage causè&amp; par leurs domestiques et prèposès dans les fonctions auxquelles ils les ont employès</em>&#8220;; in tale fattispecie si conferma, analogamente ad altre ipotesi di responsabilità civile senza colpa, la deroga al principio <em>ohne Schuld keine Haftung</em>, che permea sia l&#8217;altro ordinamento cardine dei sistemi romanisti (quello tedesco in punto di Deliktsrecht, benchè in via di graduale superamento e solo in determinati settori, mediante la ricostruzione di obblighi derivanti direttamente, prima della riforma del 2002, dalla norma sulla buona fede e, poi, dalla novella del BGB sulla sussistenza di obblighi di protezione più ampi rispetto a quelli di prestazione, tali da riverberare i loro effetti anche a favore di chi non è parte del contratto), sia il sistema originario di <em>common law</em> (in cui la <em>Tort Law</em> presuppone appunto ed almeno in linea generale un difetto di <em>due diligence</em>).
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<div>[61] Cass., 9 giugno 2016, n. 11816; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25373; Cass., 14 febbraio 2019 n. 4298, tutte in <em>Ced Cassazione</em>.
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<div>[62] Tra le tante, oltre alle sentenze citate nelle successive note, v. Cass., sez. III, 6 luglio 2017 n.16663, in <em>Guida al diritto</em>, 2017, 45, 88.
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<div>[63] Trib. Milano, 9 maggio 2003, in <em>D.L. Riv. Crit. dir. lav</em>., 2003, 649 con nota di BERNINI.
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<div>[64] Trib. Milano, sez. lav., 3 marzo 2015, n.455, in <em>Ridare.it</em> 2 febbraio 2016, con nota di SALVATI.
</div>
<div>[65] Cass., sez. III, 6 dicembre 2011, n.27706, in <em>Diritto e Giustizia online</em>, 2012, 13 luglio, con nota di DE FRANCESCO.
</div>
<div>[66] Cass.civ., sez. III, 19 luglio 2002, n. 10580, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2002, 1290.
</div>
<div>[67] Cass. civ., sez.I, 14 dicembre 2018, n.32514; id., sez.I, 10 novembre 2015 n. 22956;   id., sez.I, n. 18928/2017; id., sez. I, 13 maggio 2016 n. 9892; id., 13 febbraio 2013 n. 27925, tutte in <em>Ced Cassazione</em>.
</div>
<div>[68] Cass., 12 ottobre 2018 n.25374; id., 25 gennaio 2011, n. 1741; id., 22 ottobre 2004, n. 20588, tutte in <em>Ced Cassazione.</em>
</div>
<div>[69] Cass., sez. lav., 7 gennaio 2002, n. 89, in <em>Giust. civ</em>., 2003, I, 524 (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva configurato la responsabilità indiretta del datore di lavoro in relazione alla condotta del dipendente che, guidando un trattore per espletare un servizio del quale era incaricato, aveva consentito ad un altro dipendente di collocarsi come passeggero sul parafango del mezzo e ne aveva cagionato la morte a seguito di una manovra errata); <em>in terminis</em> Cass.civ., sez.III, 22 maggio 2001 n.6970, in <em>Nuova giur. civ. comm</em>., 2002, I, 871, con nota di BOERI; id., sez.III, 26 giugno 1998 n.6341, in <em>Giust.civ.Mass</em>., 1998, 1406; id., sez.III, 9 ottobre 1998 n.10034, in <em>Giust. civ. Mass., </em>1998, 2055<em>; id</em>., sez. lav., 7 agosto 1997, n. 7331, in<em> Giust. civ. Mass., </em>1997, 1364; id.,  sez. III, 14 novembre 1996, n. 9984, in<em> Resp. civ. e prev</em>., 1998, 455 con nota di BOTTI<em>; i</em>d., sez.lav., 9 giugno 1995 n.6506, in<em> Giust. civ. Mass</em>., 1995, fasc. 6; id., 16 marzo 1990 n.2154, in <em>Giust. civ. Mass., </em>1990, fasc. 3. V. anche Cass.civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756 (in <em>Nuova giur. civ. comm</em>., 2002, I, 365, con nota di MEOLI) che ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto un istituto di credito responsabile dell&#8217;operato di alcuni suoi dipendenti &#8211; i quali, all&#8217;insaputa dell&#8217;istituto stesso, si erano fatti consegnare somme di danaro da alcuni clienti al fine di impiegarle in operazioni finanziarie definite di particolare redditività &#8211; sull&#8217;assunto che il comportamento dei funzionari infedeli era stato tenuto nell&#8217;orario di lavoro e nei locali della banca.<br />
Tuttavia, secondo Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1530 <em>&#8220;Non è responsabile il datore di lavoro se il vigilante uccide un uomo durante l&#8217;orario di servizio qualora non si configuri alcun nesso di occasionalità necessaria tra l&#8217;atto dell&#8217;agente e il rapporto di lavoro, non essendo configurabile la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. in assenza di legame tra l&#8217;atto produttivo del danno e lo scopo in vista del raggiungimento del quale il datore di lavoro abbia affidato al dipendente le mansioni «in occasione» delle quali l&#8217;illecito sia stato compiuto (nella specie, la corte ha respinto il ricorso dei genitori, dei fratelli e della fidanzata della</em> <em>vittima contro la sentenza d&#8217;appello che aveva stabilito che non era configurabile un rapporto di occasionalità necessaria tra l&#8217;esercizio delle mansioni a cui la guardia giurata era adibita e l&#8217;omicidio; l&#8217;assassino, infatti, aveva agito per finalità proprie, in risposta a una reiterata provocazione da parte della vittima; provocazione che non aveva nessuna attinenza con il servizio prestato).</em>
</div>
<div>[70] Cass., sez. lav., 30 ottobre 1981, n. 5724, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1981, fasc. 10. <em>In terminis</em> Cass., sez. III, 11 gennaio 1982, n. 100, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1982, fasc. 1.
</div>
<div>[71] Cass., sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1682, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2000, 340.
</div>
<div>[72] Cass., sez.I, 20 marzo 1999, n.2574, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1999, 621 e in <em>Danno e resp</em>., 1999, 1021, con nota di PEDRAZZI; id., sez.III, 26 giugno 1998 n.6341, in <em>Danno e resp</em>., 1999, 429 con nota di PIZZETTI.
</div>
<div>[73] Cass., sez. III, 23 marzo 2018 n.7241; id., 4 aprile 2013 n.8210, entrambe in<em> Ced Cassazione.</em>
</div>
<div>[74] Cass.,  12 agosto 2000, n. 10803; Cass., 30 gennaio 2008, n. 2089; Cass., 17 settembre 1997, n. 9260, <a>tutte in <em>Ced Cassazione</em></a><em>.</em></div>
<div>
[75] Cass., 12 aprile 2011, n. 8306; Cass., 8 ottobre 2007, n. 20986, Cass., 21 novembre 2006, n. 24744; Cass., 18 marzo 2003, n. 3980; Cass., 12 agosto 2000, n. 10803; Cass., 13 dicembre 1995, n. 12786, tutte in <em>Ced Cassazione</em>.
</div>
<div>[76] Cons. Stato, sez. VI, 14  novembre 2014, n. 5600, <a>in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></a>
</div>
<div>[77] Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 890; TAR Calabria, sez. I, 11 agosto 2012, n. 536, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em>
</div>
<div>[78] TAR Sicilia, Catania, 25 luglio 2013, n. 2166, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>, </em>per il quale il venir meno dell&#8217;imputabilità dell&#8217;atto all&#8217;Amministrazione, per interruzione del rapporto organico, determina la nullità dell&#8217;atto stesso, per mancanza di uno degli &#8220;elementi essenziali&#8221; &#8211; L. n. 241 del 1990, <em>ex</em> art. 21-<em>septies,</em> &#8211; individuabile nel soggetto o per mancanza di volontà in capo alla stessa P.A., escludendosi che l&#8217;atto de quo possa dirsi posto in essere da una P.A. nell&#8217;esplicazione di un&#8217;attività amministrativa.
</div>
<div>[79] Cass. pen., 20 gennaio 2015, n. 13799 &#8211; poi richiamata da Cass. pen., 3 aprile  2017, n. 35588, ma preceduta da Cass. pen., 11 giugno 2003, n. 33562 &#8211; in consapevole contrasto con l&#8217;orientamento precedente, di cui è stata ulteriore espressione la più recente Cass. pen., 4 giugno 2015, n. 44760 (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto il rapporto di occasionalità necessaria nella condotta compiuta da un agente di Polizia penitenziaria, condannato per il reato di cui all&#8217;art. 328 c.p., che non aveva informato il sanitario di guardia presso il carcere che un detenuto aveva chiesto l&#8217;intervento del medico, nè aveva soccorso il detenuto in questione, poi deceduto), <a>tutte in <em>Ced Cassazione</em>.</a></div>
<div>
[80] Cass., 6 marzo 2008, n. 6033; id., 16 aprile 2009, n. 9027; id., 24 luglio 2009, n. 17393; id., 25 gennaio 2011, n. 1741; id., 24 marzo 2011, n. 6829; id., 13 dicembre 2013, n. 27925; id., 4 marzo 2014, n. 5020; id., 10 novembre  2015, n. 22956, tutte in <em>Ced Cassazione</em>.
</div>
<div>[81] Sulla distinzione, determinante prima di tutto in materia di giurisdizione, v. da ultimo Cass., sez.un., 13 dicembre 2018, n. 32364, in <em>Ced Cassazione</em>; tra le altre più remote, v. Cass., sez.un, 25 novembre 1982, n. 6363, <em>ivi</em>.
</div>
<div>[82] Il riferimento è alla nota tesi di CASETTA, <em>L&#8217;illecito degli enti pubblici</em>, Torino, 1953, ripresa dallo stesso in CASETTA, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2004, 575 e propugnata anche da ALESSI, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione</em>, Milano, 1955; ALESSI, <em>L&#8217;illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici</em>, Milano, 1972; FRACCHIA, <em>Elemento soggettivo e illecito civile dell&#8217;amministrazione pubblica</em>, Napoli, 2009. Sull&#8217;art. 2049 c.c. per la P.A. v. GIRACCA, <em>Responsabilità civile e pubblica amministrazione: quale spazio per l&#8217;art. 2049 c.c. ? </em>(nota a Cass., sez. III, 7 novembre 2000 n. 14484, Nicolais c. Min. p.i.; Cass., sez. III, 12 agosto 2000 n. 10803, Min. difesa c. Inps e altro; Cass., sez. lav., 18 febbraio 2000 n. 1890, Vestri c. Baccheschi), in <em>Foro it</em>., 2001, I, 3293. La tesi recepita dalle Sezioni unite in esame ha avuto qualche antesignano in giurisprudenza favorevole alla applicabilità dell&#8217;art.2049 c.c.: cfr. Cass. sez.III, 28 agosto 2007 n.18184; id., 22 agosto 2007 n.17836; id., sez.III, 9 novembre 2005 n.21685; id., 9 febbraio 2004 n.2423, tutte in <em>Ced Cassazione.</em>
</div>
<div>[83] ALESSI, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione </em>cit.
</div>
<div>[84] Un limite alla diretta revocabilità in sede civile di alcuni peculiari dipendenti pubblici è fissato per il personale scolastico <em>ex</em>  art.8, l. 11 luglio 1980, n. 312, oggi art. 574, d.lgs. 16 aprile 1994 n.297 (su cui v. Corte Cost. n. 64 del 1992 e in dottrina TENORE, <em>Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico amministrative</em>, Roma, 2017) e per i magistrati <em>ex</em> artt.4 e 7, L. n. 117 del 1988 (su cui v. tra le altre Corte Cost. 19 gennaio 1989 n. 18 e id., 5 novembre 1996 n.385; in dottrina TENORE, a cura di, <em>Il Magistrato  le sue quattro responsabilità</em>, Milano, 2016, 116 ss.).
</div>
<div>[85] In sintonia con quanto da noi sostenuto v. CASSESE, <em>Il sofisma della privatizzazione del pubblico impiego, </em>in<em> Corr.giur.,</em> 1993, 4, 403; RESCIGNO, <em>Rapporto di diritto privato speciale o rapporto di diritto pubblico speciale, </em>in <em>Lav</em>, 1993, 553.
</div>
<div>[86] Tra le differenze tra impiego pubblico privatizzato e impiego privati si segnalano anche le seguenti: il dipendente pubblico che cessa un rapporto di lavoro e passa ad altra amministrazione a séguito di concorso non percepisce da subito il T.F.R.; il dipendente pubblico che va in pensione attende non meno di due anni per la percezione del T.F.R.(S.); il dipendente pubblico in pensione percepisce il T.F.R.(S.) <em>pro rata</em> e non per intero; le convenzioni internazionali in materia di trattamento pensionistico in caso di spostamento della residenza in specifici paesi esteri non si applicano all&#8217;ex dipendente pubblico se non in casi limitatissimi; in caso di malattia, le fasce di reperibilità sono molto più estese che per il dipendente delle imprese. Sul punto NOBILE, <em>L&#8217;art. 2, comma 2, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e le materie della contrattazione collettiva nazionale CCNL 21.5.2018: prime sorprese</em>, in <em>Comuni d&#8217;Italia</em>, 2018, n. 7/8, 19.</div>
<div>
[87] Cass., sez. lav., 9 giugno 2016 n. 11868, in <em>Ced Cassazione</em>. Ma già in precedenza per alcuni interessanti spunti sulla funzionalizzazione <em>ex</em> art. 97 Cost. degli atti privati del datore di lavoro pubblico, e sul possibile utilizzo del rimedio civilistico dell&#8217;<em>abuso di diritto</em> a fronte di uno scorretto esercizio di tale attività, v. Acerboni, <em>Gradi e forme di tutela del pubblico impiegato a fronte dei poteri privati del datore di lavoro pubblico</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 1999, 477; De Giorgi Cezzi, <em>Perseo e Medusa: il giudice ordinario al cospetto del potere amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1999, n. 4, 1023 segg. e, in particolare, 1061 segg.</div>
<div>
[88] Non mancano nell&#8217;ordinamento ipotesi di concorso di responsabilità differenti a  fronte del medesimo fatto dannoso: si pensi alla responsabilità da <em>malpractice</em> medica, che vede esperibile una più agevole azione contrattuale verso l&#8217;azienda ospedaliera ed una più complessa extracontrattuale verso il medico. Ma nel caso previsto dall&#8217;art.28 cost. la responsabilità è per entrambi extracontrattuale e diretta, ma ascritta oggettivamente alla P.A. e per colpa grave al dipendente.</div>
<div>
[89] Si veda la giurisprudenza costituzionale citata in nota 2.
</div>
<div>[90] Il riferimento è alla nota vicenda della morte del sig. Stefano Cucchi a causa di pestaggio da parte di Carabinieri, la cui amministrazione si è costituita parte civile nel processo penale o della presunta violenza carnale nei confronti di turiste ad opera di Carabinieri toscani, ove parimenti l&#8217;Arma potrebbe costituirsi parte civile. Ma in molti altri incresciosi episodi, il datore pubblico si costituisce parte civile contro il proprio dipendente, pur essendo specularmente responsabile civile a fronte dell&#8217;azione promossa dalla parte offesa dal dipendente stesso. Tale evenienza pone l&#8217;Avvocatura dello Stato in un imbarazzante duplice ruolo: da un lato difendere la P.A. responsabile civile per escludere la sua responsabilità, dall&#8217;altro difendere la stessa P.A. costituita parte civile contro il proprio dipendente per dimostrare la sua responsabilità. Ma le due posizioni appaiono tendenzialmente antitetiche.
</div>
<div>[91] Vedi Cass., sez. II, 9 novembre 2018, n.28753; id., sez. I, 12 settembre 2003, n.13432, entrambe in <em>Ced Cassazione</em>; id., sez.I, 5 marzo 1993 n.2681, in <em>Giust. civ. Mass., </em>1993, 441; id., 12 febbraio 1979 n. 937, in <em>Ced Cassazione.</em>
</div>
<div>[92]  Come è noto, la <em>suitas</em> è la condizione nella quale la condotta di un soggetto è pienamente sua (di qui la suità) nel senso che gli appartiene per coscienza di ciò che sta facendo e volontà di farlo. Insieme al nesso di causalità contribuisce all&#8217;ascrizione del fatto ad un dato soggetto come suo proprio. Sono dunque pienamente attribuibili al soggetto che le compie, ravvisandosene la <em>suitas</em>, anche quelle azioni che, pur non essendo frutto di un impulso cosciente della volontà, egli avrebbe potuto dominare con uno sforzo della volontà. Adattando tali categorie di matrice penalistica alla materia in esame, risulta davvero difficile ipotizzare una <em>suitas</em> in capo alla P.A. per reati dolosi commessi da suoi dipendenti e forieri di danno a terzi.</div>
<div>
[93] Si veda la giurisprudenza citata in note 30-34.
</div>
<div>[94] Il riferimento è al citato Trib. Milano, 9 maggio 2003.</div>
<div>
[95] Il riferimento è alla citata Cass., sez. lav., 30 ottobre 1981, n. 5724.</div>
<div>
[96] Il riferimento è alla citata Cass., sez.III, 14 maggio 1997, n.4232.</div>
<div>
[97] Il riferimento è alla citata Cass, sez.III, 11 giugno 2003 e ad altre sentenze citate nelle note 30-34.
</div>
<div>[98] Potrebbe forse ricorrersi ad un più coerente indennizzo compensativo non irrisorio.
</div>
<div>[99] Si pensi ai tanti casi di omicidi o lesioni colpose posti in essere da medici, infermieri, conducenti di auto di servizio che, nell&#8217;esercizio di ordinari compiti istituzionali, cagionino danni a terzi, giustamente risarciti dalla P.A. a fronte di evidente <em>occasionalità necessaria</em> con mansioni d&#8217;ufficio non correttamente eseguite.
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<div>[100] Sulla responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente per danni arrecati alla p.a., è sufficiente il rinvio a TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2018.
</div>
<div>[101] Sulla responsabilità disciplinare del pubblico dipendente v. TENORE, <em>Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego,</em> Milano, 2017, con vasti richiami dottrinali e  giurisprudenziali.
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<div>[102] Sia consentito il  richiamo al chiaro pensiero di SANDULLI e QUARANTA citati in nota 28.
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<div>[103] La possibilità di un &#8220;doppio binario&#8221; civile e giuscontabile è in generale ammesso sia dalla Corte costituzionale (C.cost., 7 luglio 1988 n.773) che dalla Cassazione (<em>ex pluribus</em> Cass., sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11, id., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6581, id., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092; id., 12 maggio 2009, n. 10856, tutte in <em>Ced Cassazione</em>), secondo le quali l&#8217;utilizzo di tali concorrenti procedimenti giurisdizionali, così come qualsiasi iniziativa diretta, transattiva, recuperatoria o risarcitoria promossa dall&#8217;ente danneggiato, non comporta effetti preclusivi (ma, al limite, decurtanti) dell&#8217;azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile, salvo che intervenga sentenza definitiva comportante, in sede civile, l&#8217;integrale recupero del danno cagionato. La Cassazione ha più volte dunque affermato che &#8220;<em>La giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall&#8217;altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l&#8217;eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell&#8217;azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione</em>&#8221; trattandosi di interferenza tra giudizi e non tra giurisdizioni. Tuttavia, ad avviso di chi scrive,  tale tradizionale &#8220;doppio binario&#8221; andrebbe rimeditato dalla Consulta e dalla Cassazione, in quanto la (ingiustificata per il dipendente convenuto) diversità dei regimi sostanziali e processuali tra illecito civile e contabile e i principi costituzionali sulla esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danni alle casse pubbliche, dovrebbe portare al superamento del regime della pluralità di azioni (civile e contabile) fondato sul concorso di norme, rivendicando « l&#8217;esclusività » della responsabilità amministrativa, quale sistema chiuso, rispetto a quella civile. In via alternativa, anche a voler lasciar fermo il suddetto &#8220;doppio binario&#8221;, il regime sostanziale applicabile al dipendente pubblico dovrebbe ragionevolmente essere il medesimo, sia innanzi all&#8217;a.g.o. che innanzi alla Corte dei conti, applicando il più favorevole trattamento della legge 14 gennaio 1994 n.20 rispetto al più rigoroso regime civilistico, essendo intollerabile ed irragionevole che il regime sostanziale muti, a fronte dei medesimi fatti storici posti in essere dal dipendente, a seconda del giudice che lo giudichi.<br />
Difatti, le principali differenze tra l&#8217;azione civile e quella contabile attengono: <em>a</em>) al meccanismo di attivazione delle due magistrature (a domanda e, quindi, a discrezione della p.a. l&#8217;azione civile; d&#8217;ufficio e obbligatoriamente l&#8217;azione contabile); <em>b</em>) al regime della intrasmissibilità agli eredi della responsabilità risarcitoria (operante solo in sede contabile); <em>c</em>) alla sussistenza o meno di concorrenti azioni a tutela del credito (le azioni revocatorie, surrogatorie e di simulazione, sino all&#8217;adozione dell&#8217;art. 1, comma 174, l. 23 dicembre 2005 n. 266, oggi art. 73, d.lgs. n. 174 del 2016, non erano esperibili in sede contabile dall&#8217;attore P.M., ma solo in sede civile dal creditore-p.a.); <em>d</em>) al regime probatorio (in sede civile vi è, di fatto, un vasto utilizzo della prova testimoniale, di fatto inutilizzata in sede giuscontabile); <em>e</em>) al regime prescrizionale (decennale per l&#8217;illecito contrattuale innanzi all&#8217;a.g.o., quinquennale innanzi alla Corte dei conti); <em>f</em>) all&#8217;utilizzo della riduzione dell&#8217;addebito da parte del giudice (meccanismo inesistente innanzi all&#8217;a.g.o.); <em>g</em>) all&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 1225 c.c. (« <em>Se l&#8217;inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l&#8217;obbligazione</em> »), non operante in sede contabile; <em>h</em>) al diverso regime della responsabilità degli organi collegiali (innanzi all&#8217;a.g.o. opera l&#8217;irresponsabilità dei soli componenti « <em>che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso</em> », art. 24, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; innanzi alla Corte dei conti rispondono solo coloro che « <em>hanno espresso voto favorevole</em> », art. 1, comma 1-<em>ter</em>, l. n. 20 del 1994); <em>i</em>) al triplice grado di giudizio che caratterizza il giudizio civile, a fronte del duplice grado in sede contabile.<br />
Come ben rimarcato sia dalla dottrina (TENORE, <em>La nuova Corte dei conti</em> cit., 41 ss.) sia dalla giurisprudenza più recente (cfr. C.conti, sez.Lombardia, 7 maggio 2019 n.94) tale discrasia tra regimi sostanziali a seconda del giudice che si attivi nei confronti del dipendente che abbia cagionato (qualsiasi) danno alla P.A., appare dunque palesemente irragionevole e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità dovrebbero auspicabilmente prenderne atto e determinarsi conseguentemente allorquando la questione verrà loro adeguatamente posta.
</div>
<div>[104] CARBONE, <em>Responsabilità medica, strumenti assicurativi, danno erariale indiretto e le novità dal d.d.l. Gelli (nota a C. conti, sez. Lombardia, 4 ottobre 2016 n.163) </em>cit.</p>
<p>L&#8217; intera sentenza è consultabile su giustamm al seguente link : <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25125">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25125</a></div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/">&quot;Occasionalità necessaria&quot; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-danno-erariale-c-d-indiretto-e-configurabile-ed-azionabile-solo-dopo-il-previo-giudicato-risarcitorio-che-condanni-la-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:38:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-danno-erariale-c-d-indiretto-e-configurabile-ed-azionabile-solo-dopo-il-previo-giudicato-risarcitorio-che-condanni-la-p-a/">Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa e direttive d’analisi. – 2. Il danno indiretto. – 3. Critiche sistematiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a. – 4. Critiche analitiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di</p>
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<div style="text-align: justify;">
<div><strong>SOMMARIO:</strong> 1. Premessa e direttive d’analisi. – 2. Il danno indiretto. – 3. Critiche sistematiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a. – 4. Critiche analitiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a. – 5. Conclusioni.</p>
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<li><strong>Premessa e direttive d’analisi.</strong></li>
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Molto spesso le azioni delle Procure regionali della Corte dei Conti hanno quale <em>causa petendi</em> ipotesi di c.d. <em>danno erariale indiretto<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a></em>, ovvero frutto di una previa condanna risarcitoria in sede civile (o oggi anche innanzi al g.a.) della pubblica amministrazione per condotte di propri dipendenti foriere di danni a terzi, risarciti, in virtù della solidarietà passiva dell’art.28 Cost., dall’ente di appartenenza del dipendente. A tale condanna civile segue la doverosa segnalazione del danno patito alla Procura contabile da parte dei vertici dell’ente danneggiato, o da organi di controllo interni (servizi ispettivi, revisori dei conti etc.) o esterni (ispettori del MEF).<br />
La casistica concernente tali danni indiretti è molto varia: ipotesi di danni da malasanità, da uso imperito di armi da fuoco, da sinistri scolastici, da omessa manutenzione del patrimonio mobiliare o immobiliare, da risarcimenti di dipendenti in sede lavoristica (per demansionamenti, mobbing, azioni disciplinari persecutorie, sospensioni cautelari o trasferimenti illegittimi etc.), ma la casistica potrebbe essere infinitamente più ampia se solo venisse <em>ex lege</em> imposto al giudice civile o amministrativo, allorquando condannano la pubblica amministrazione a risarcire un danno (anche per lesione di interessi legittimi), di trasmettere d’ufficio la sentenza alla Procura della Corte dei conti per un eventuale seguito amministrativo-contabile nei confronti della persona fisica autrice del danno (ad oggi tale trasmissione è volontaria e facoltativa per il giudice estensore, mentre “sarebbe” obbligatoria per i vertici dell’ente danneggiato, sovente latitanti, soprattutto se autori essi stessi del danno risarcito a terzi o a dipendenti<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).<br />
Tali doverose iniziative in regresso da parte delle Procure contabili hanno tuttavia spesso propulsione sulla base di mere sentenze esecutive non in giudicato del giudice civile (o, più raramente, amministrativo).<br />
Scopo di questo studio è quello di confutare analiticamente gli argomenti addotti a sostegno della tesi favorevole a questa prassi giudiziaria, recepita in molte sentenze della Corte dei conti, ribadendo che il danno erariale rivendicabile dalle Procure è “<em>certo</em>”, e dunque “<em>azionabile</em>” innanzi alle Sezioni giurisdizionali, solo dopo il giudicato che acclari come definitiva la condanna risarcitoria nei confronti della p.a.</p>
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<li value="2"><strong>Il danno indiretto.</strong></li>
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Senza entrare in questa sede nel generale problema definitorio del concetto di «danno»<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, ci si può limitare ad evidenziare che il danno erariale può consistere nel deterioramento o nella perdita di beni o denaro (<em>danno emergente</em>, es. danneggiamento di beni pubblici, appropriazione di beni e valori dell&#8217;ufficio), o nella mancata acquisizione di incrementi patrimoniali che l&#8217;ente pubblico avrebbe potuto realizzare (<em>lucro cessante</em>, es. omesso accertamento nei confronti di un contribuente, omessa riscossione di tributi).<br />
Le ipotesi di danno erariale sono atipiche (in assenza di analitiche categorie tipizzate <em>ex lege</em>) e frutto di condotte a forma libera, anche se negli ultimi anni il legislatore sta sempre più spesso tipizzando alcuni illeciti devoluti alla giurisdizione contabile prospettando lo “spauracchio” della Corte dei Conti per drenare condotte poco etiche (si pensi alle ipotesi inserite nella c.d. legge anticorruzione n.190 del 2012 o a quella prevista nel recente decreto Renzi n.116 del 2016 sui “furbetti del cartellino”)<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Come rimarcato in dottrina, si assiste da anni “alla progressiva dilatazione del concetto di bene e di patrimonio pubblico al di là delle mere <em>res,</em> fino a comprendere ogni interesse della comunità, purchè affidato in cura ad un apparato pubblico ed economicamente valutabile”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Tale responsabilità si configura non solo a fronte di danni subiti <em>direttamente</em> dall&#8217;amministrazione (es. sottrazione di una somma o danneggiamento di un arredo da parte del dipendente), ma anche quando il danno sia stato subìto <em>indirettamente</em> dalla p.a., chiamata innanzi al giudice ordinario (o, oggi, come si è detto, anche innanzi al giudice amministrativo <em>ex</em> art. 7, l. 21 luglio 2000, n.205 ed <em>ex</em> artt. 30, 34 e 117, d.lgs. 2 luglio 2010 n.104<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) a risarcire, <em>ex</em> art. 28 cost., il terzo danneggiato dal proprio lavoratore durante l&#8217;attività di servizio (es. danni risarciti dalla p.a. ad un alunno feritosi a causa della omessa vigilanza di un insegnante; danni risarciti dalla p.a. ad una impresa illegittimamente esclusa da una aggiudicazione dai membri della commissione di gara; danni risarciti dall&#8217;amministrazione agli eredi di un cittadino ucciso da un militare per l&#8217;imperito uso di un&#8217;arma; danni da attività provvedimentale o da inerzie o ritardi della p.a.; danni risarciti dalla p.a. ad un paziente, o ai suoi eredi, in caso di lesioni o di decesso, da una struttura ospedaliera pubblica leso da un imperito intervento chirurgico di un sanitario; danni risarciti dalla p.a. a titolo di «accessione invertita» al proprietario di un suolo su cui è stata realizzata un&#8217;opera pubblica<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, danni da attività provvedimentale dannosa, danni da silenzi o da ritardi della P.A. forieri di danno, etc.)<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Tale riponderazione in sede giuscontabile di danni “indiretti”, acclarati in capo alla P.A. in sede civile o amministrativa, comporta comunque una attenta riponderazione da parte della Corte delle risultanze dei pregressi giudizi, soprattutto in ordine alla individuazione della persona fisica (anche in concorso con altri) responsabile del danno, all’elemento psicologico “colpa grave” ed al <em>quantum</em> addebitabile al dipendente, evitando automatismi valutativi, stante la notoria autonomia tra giudizio civile e giudizio contabile<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Va incidentalmente ricordato, per meglio comprendere le ragioni del coinvolgimento della Corte dei conti in fattispecie afferenti illeciti extracontrattuali cagionati da lavoratori pubblici a soggetti estranei alla p.a., che la causazione del danno a terzi da parte di un pubblico dipendente presenta, come è noto, una importante peculiarità rispetto ai comuni riflessi risarcitori della responsabilità aquiliana: difatti, in tale ipotesi la responsabilità si estende anche all&#8217;amministrazione di appartenenza dell&#8217;agente, in virtù di espressa previsione normativa che sancisce il principio della c.d. solidarietà passiva tra i due soggetti legati da rapporto organico (art. 28 cost.; art. 22, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 ancora vigente <em>ex</em> art. 55, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165)  <a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Pertanto, se un terzo intenda denunciare l&#8217;illegittima violazione di un proprio diritto soggettivo o di un interesse legittimo leso da comportamenti illeciti di un dipendente pubblico, potrà convenire innanzi al giudice ordinario (o al giudice amministrativo nelle materie ad esso devolute), oltre al lavoratore, anche (o di regola esclusivamente) l&#8217;amministrazione di appartenenza del dipendente, ottenendone la condanna. Anzi può rilevarsi da una lettura dei repertori giurisprudenziali che l&#8217;abituale convenuto (e condannato) in sede risarcitoria è la pubblica amministrazione, soggetto assai più «solvibile» rispetto al suo dipendente.<br />
Una volta erogata, a seguito di sentenza di condanna in giudicato, la somma al terzo danneggiato, la p.a. dovrà recuperare doverosamente l&#8217;importo, denunciando alla Corte dei conti l&#8217;autore materiale dell&#8217;illecito. Difatti, il danno erariale c.d. indiretto, come si vedrà, si configura al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della p.a. e il relativo termine prescrizionale quinquennale dell&#8217;azione giuscontabile dovrebbe decorrerere da tale momento (e non già dalla data della più risalente condotta materiale illecita, né dalla data del materiale pagamento come ritenuto buonisticamente dalla sentenza 5 settembre 2011 n.14/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di seguito analizzata).<br />
Altra rilevante ipotesi di danno <em>indiretto</em> è quello originato da rivalse per sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da <em>Autorities</em> ad amministrazioni pubbliche per condotte illecite di suoi dirigenti<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, anche esse azionabile dalla Procura solo all’esito del contenzioso sulla impugnativa della sanzione innanzi all’a.g.o. o al g.a., che rende certa la debenza della sanzione.<br />
La giurisprudenza contabile ha poi più volte chiarito che il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale <em>certo ed attuale</em> con riferimento al momento del giudizio, stante l’irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
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<li value="3"><strong>Critiche sistematiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a.</strong></li>
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Molte citazioni redatte dalle attrici Procure ritengono reclamabile il danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a. invocando, a nostro avviso in modo inconferente, un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte fondato sulla sentenza n. 14/QM del 15 settembre 2011, con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato il principio di diritto per cui “<em>il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato</em>”, senza dover attendere, secondo la tesi della Procura, il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, come del resto statuito anche da parte della giurisprudenza<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, avversata da altro (allo stato) minoritario indirizzo<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
A nostro avviso tale tesi, ad oggi prevalente in appello, è invece non condivisibile, con conseguente improponibilità delle relative domande per carenza di un interesse attuale ad agire in capo alla istante Procura, in assenza di un danno “certo” da recuperare.<br />
Giova premettere che tutta la giurisprudenza richiamata dalle numerose attrici Procure a sostegno della propria tesi  si fonda su un equivoco interpretativo, sovente riscontrabile in molte sentenze della Corte dei Conti in materia di danno c.d. indiretto, ovvero su una non corretta lettura della sentenza 14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, i cui enunciati sono stati spesso stravolti o interpretati soggettivamente.<br />
Difatti, tale sentenza, ove letta con attenzione ed anche con doveroso riferimento alla sua prioritaria parte “in fatto”, è relativa ad un danno indiretto acclarato con sentenza civile in giudicato (<em>ergo</em> non più <em>sub iudice</em>) ed ha enunciato il principio di diritto che “<em>il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato</em>”, così risolvendo un antico contrasto interpretativo tra i propugnatori, a nostro avviso più corretti, del <em>dies a quo</em> prescrizionale ancorato al giudicato<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> e i sostenitori del <em>dies a quo</em> ancorato all’incasso dell’importo dal danneggiato o all’emissione del titolo dalla p.a.).<br />
Ma la sentenza 14/QM citata, oltre a non essere condivisibile nell’ancorare “buonisticamente” (per le Procure attrici, ma in spregio del codice civile) il <em>dies a quo</em> prescrizionale nella data del pagamento<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, non ha affatto affermato, come forzatamente interpreta parte della giurisprudenza sopra richiamata, che l’azione dell’organo inquirente non debba attendere il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno. Difatti, proprio la fattispecie vagliata dalla sentenza 14/2011/QM riguarda un caso di azione della Procura proposta dopo il giudicato, che la stessa sentenza ritiene presupposto basilare per la propria azione, affermando che (pag.10 parte in DIRITTO) “<em>Che l’obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del passaggio <u>in giudicato</u> della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”</em>, aggiungendo (pag.12 parte in DIRITTO) che “<em>Da ciò consegue che un soggetto deve essere sottoposto a processo, per quanto riguarda la giurisdizione di responsabilità amministrativa, solo quando si siano realizzate tutte le condizioni di <u>certezza, concretezza ed attualità del danno</u>, che sono gli elementi alla cui tutela è posto il presidio della giustizia contabile, poiché non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”.</em><br />
Dunque, secondo tale lineare sentenza delle sezioni riunite, l’azione giuscontabile per danno c.d. indiretto è proponibile dopo il giudicato civile (come già chiaramente affermato dalle medesime sezioni riunite con sentenza 15 gennaio 2003 n.3/2003/QM<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>) e la prescrizione dell’azione decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, di regola successivo al giudicato (come nel caso vagliato dalla sentenza 14/QM). La sentenza enuncia dunque la doverosità, ai fini del decorso della prescrizione, di due presupposti giuridico-fattuali:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>il <em>giudicato di condanna</em> e</li>
<li>la successiva emissione del <em>mandato di pagamento</em> (così superando il cennato pregresso indirizzo di sez.riun. n.3/2003/QM, probabilmente più corretto e lineare, che ancorava il <em>dies a quo</em> prescrizionale, oltre che l’interesse all’azione della Procura attrice, al solo giudicato).</li>
</ol>
<div>La sentenza 14/QM non vaglia tuttavia la speculare evenienza (non configurata nel caso ivi esaminato) in cui la sequenza cronologica-giuridica risulti invertita, ovvero il caso di un pagamento (e dunque dell’emissione del relativo mandato) anteriore al giudicato, eseguito sulla base di sentenza di merito esecutiva, caso sottoposto invece al vaglio di diverse Sezioni della Corte da troppo solerti Procure.<br />
Avendo tuttavia le sezioni riunite autorevolmente affermato, come detto, che “<em>l’obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del <u>passaggio in giudicato</u> della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”</em>, tale giudicato, a nostro avviso, resta pur sempre il basilare e concorrente presupposto giuridico per la configurazione di un danno “<em>certo</em>” e per il decorso della prescrizione dell’azione della Procura anche qualora il pagamento da parte della p.a. fosse già avvenuto prima del giudicato stesso in ossequio a sentenza di merito esecutiva.<br />
In tale seconda evenienza, in ragionevole sviluppo dell’<em>iter</em> argomentativo della sentenza 14/2011/QM, deve concludersi che, essendo necessari per il decorso della prescrizione sia il <em>giudicato di condanna </em>della p.a. che il <em>mandato di pagamento</em>, qualora tale sequenza fosse invertita, l’interesse ad agire in capo alla Procura sorgerà e la prescrizione decorrerà (a fronte di un pagamento già espletato) fatalmente dalla data del sopravvenuto giudicato, successivo al mandato di pagamento.<br />
In estrema sintesi, a nostro avviso, leggendo <em>a contrario</em> l’argomentazione della autorevole e vincolante sentenza 14/QM delle sezioni riunite, deve concludersi che un pagamento a terzi in sede civile effettuato dalla p.a. sulla base di sentenza esecutiva ma non in giudicato, non configura danno erariale (a fronte di titolo “<em>liquido ed esigibile</em>” ma non “<em>certo</em>”, in quanto ancora <em>sub iudice</em>) né, a maggior ragione, fa decorrere la prescrizione, non essendo ancora azionabile la pretesa della Procura contabile sulla base di un esborso provvisorio e non definitivo di denaro pubblico. In tal caso la prescrizione decorrerà fatalmente dal giudicato e solo con tale giudicato potrà ritenersi realizzato in modo “<em>certo</em>” il danno erariale che legittima ed abilità la Procura contabile ad attivarsi innanzi alla Sezione.<br />
Sovvertire tale lineare lettura della sentenza 14/2011/QM, traendone artatamente solo taluni enunciati a supporto della tesi giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> qui avversata, porterebbe a risultati paradossali: se la prescrizione corresse sempre e comunque dalla data della emissione del mandato di pagamento della p.a. e se  non occorresse il giudicato per azionare la rivalsa della Procura, si dovrebbe concludere che se la p.a. emettesse mandato di pagamento per ottemperare ad una sentenza esecutiva di primo o secondo grado, da tale data decorrerebbe la prescrizione dell’azione contabile anche se non fosse ancora intervenuto il giudicato e dunque in assenza di un danno “<em>certo</em>”, e ciò porterebbe ad un risultato illogico, paradossale, <em>contra ius</em> e persino lesivo delle prerogative attizie della Procura stessa, che la sentenza 14/QM ha in qualche modo voluto benevolmente “tutelare”, sovvertendo il più rigoroso e lineare indirizzo delle sezioni riunite 3/2003/QM che ancorava assai più ragionevolmente il <em>dies a quo</em> prescrizionale al passaggio in giudicato (senza affidare, come ha fatto la sentenza 14/QM, ad un criterio soggettivo e astrattamente <em>sine die</em> tale decorrenza, ovvero al pagamento del debitore, che potrebbe essere effettuato, in modo abulico ed indolente, anche dopo molti anni).<br />
Va dunque preso atto, soprattutto da parte delle Sezioni d’Appello della Corte dalle quali si auspica un ragionevole <em>revirement,</em> della solare evidenza logica e chiarezza espositiva di tale vincolante enunciato delle sezioni riunite n.14 del 2011 (ma la necessità del giudicato risarcitorio è stata parimenti affermata da Sez.riun. n.3/2003/QM), il cui <em>decisum</em>, come è noto, si impone alle sezioni di primo e secondo grado sulla base dell’innovazione introdotta dall’art. 42 della legge n. 69/2009, il quale ha modificato l’art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito nella legge n.19/94, prevedendo che se la sezione giurisdizionale centrale o regionale ritiene di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite debba rimettere, a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio, quest’ultimo da intendersi non già riferito al merito della causa, ma “al principio di diritto in precedenza affermato” (SS.RR. n. 7/QM/2010).<br />
Essendo stato introdotto nel nostro sistema, sia pure con esclusivo riferimento alle pronunce su questioni di massima emesse dalle Sezioni Riunite nell’ambito della loro funzione nomofilattica, il principio del c.d. “<em>stare decisis</em>”, tipico del modello anglosassone, conferendo alle pronunce giurisdizionali delle Sezioni Riunite, rispetto ai giudici di merito, autorità, oltre che l’autorevolezza proveniente dalla composizione e dalla collocazione istituzionale dell’organo (ed una forza vincolante attenuata solo dal meccanismo del motivato dissenso, anche al di là del processo nell’ambito del quale la pronuncia è resa, con un’incisività sinora sconosciuta al nostro ordinamento processuale), errano dunque alcune sentenze allorquando propugnano reiteratamente e in illegittimo contrasto con gli enunciati -tra l’altro pienamente condivisibili per la loro ontologica esattezza giuridica in punto di certezza del danno “certo” solo  a fronte di un giudicato-  della sentenza 14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (e della pregressa n.3/2003/QM <em>in terminis</em> in punto di necessità del giudicato), ritenendo invece che l’azione della Procura per danno indiretto sarebbe proponibile anche prima del giudicato civile a fronte del fattuale esborso pecuniario della p.a.</p>
</div>
<ol>
<li value="4"><strong>Critiche analitiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a.</strong></li>
</ol>
<div>
A prescindere dall’evidente contrasto dell’avversato indirizzo giurisprudenziale con le indicazioni delle sezioni riunite 14/QM (violando così consapevolmente il predetto doveroso vincolo dell’art.1, co.7, l. n.19 del 1994), gli argomenti addotti da tali sentenze<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> sono tutti, ad avviso dello scrivente,  agevolmente confutabili:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li><em>in primis</em> l’appoggio sistematico agli enunciati della sentenza 14/QM compiuto in tale sentenze di primo e secondo grado è inconferente, per i motivi sopra enunciati;</li>
<li>parimenti non probante è l’argomento, sviluppato in tali sentenze, fondato sull’art. 22, d.<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1957-00-00;3">P.R. n. 3/1957</a>,  il quale, dopo aver statuito (comma 1) che “<em>l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto…è personalmente obbligato a risarcirlo</em>”, aggiunge (comma 2) che “<em>l’Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19</em>…”: secondo tale criticabile giurisprudenza, tale disposizione normativa legherebbe l’insorgenza dell’obbligo di rivalsa e, dunque, l’esistenza di un interesse ad agire intestato alla Procura erariale, al semplice fatto del risarcimento del terzo danneggiato per il tramite del pagamento di una somma di denaro da parte dell’Amministrazione interessata, prescindendo del tutto dal carattere di irrevocabilità o meno della sentenza, fondante il predetto pagamento. Tale lettura non è ad avviso dello scrivente condivisibile perché la rivalsa della p.a. (e quindi della Procura) si deve ontologicamente fondare su un “risarcimento” del terzo necessariamente definitivo, e dunque acclarato con sentenza in giudicato, essendo il danno alle casse pubbliche “<em>certo</em>” solo in tale momento. Del resto, quando fu scritta tale norma (1957), il pagamento al terzo da parte della p.a. era ancorato al solo giudicato o, in casi invero rari, alla sentenza di appello esecutiva <em>ex</em> art.373 c.p.c., in quanto la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado fu introdotta nell’art.282 c.p.c. solo con  decorrenza dall’1 gennaio 1993, per effetto dell’art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Ma tale fattuale pagamento sulla base di titolo esecutivo non implica la “certezza” del danno, derivante invece solo e soltanto dal giudicato;</li>
<li>il danno erariale, secondo tale non condivisibile giurisprudenza, dovrebbe ritenersi “<em>certo</em>” quando risulti incontestabile nella sua “realtà materiale” ed “<em>attuale</em>” se sussistente al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, rimanendo a tal fine irrilevante l’astratta possibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno per cause esterne<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Tale assunto dimentica, ad avviso di chi scrive, che in un processo e, più in generale, nell’esame degli istituti giuridici non rileva solo la “<em>realtà materiale</em>” (ovvero il fattuale esborso pecuniario della p.a.), ma come la stessa è inquadrata e normata dalla legge e, ancor prima, dalla logica: orbene sul piano logico-giuridico il concetto di “<em>certezza</em>” di un danno in capo alla p.a., che legittima la Procura (o un qualsiasi creditore) ad agire in rivalsa verso l’autore, è ontologicamente solo e soltanto quello ancorato al giudicato, garante e baluardo della stabilità dei rapporti;</li>
<li>il richiamo fatto poi dalla giurisprudenza qui avversata all’art. 474 c.p.c., primo comma, il quale statuisce che “<em>l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”</em>, annoverando, al successivo comma, tra i titoli esecutivi proprio “<em>le sentenze ed i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva</em>” quali sono, appunto, le sentenze di primo e secondo grado, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 282 e 373 c.p.c., confonde concettualmente la <em>esecutività</em> della sentenza (anche di primo e secondo grado), che legittima l’esecuzione forzata sulla base anche di un titolo oggettivamente provvisorio, con il <em>giudicato</em> in senso tecnico-giuridico, che rende certo e inconfutabile il <em>decisum</em> e, dunque, il danno erariale patito dalla p.a., unica condizione che abilita la Procura a rivendicarne la refusione;</li>
<li>la possibilità poi che il danno già prodottosi possa venir meno per effetto di un esito diverso della lite civile in un successivo grado di giudizio, non escluderebbe, secondo la tesi giurisprudenziale qui avversata, che il pagamento eseguito sulla base  del titolo giudiziario provvisorio assuma i caratteri del danno, con la conseguente possibilità di azionare il rimedio della responsabilità indiretta: secondo infatti tale indirizzo<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, l’inconveniente per cui l’eventuale esecuzione della condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti dell’agente pubblico possa dar luogo ad un indebito arricchimento nel caso di  riforma della pronuncia civile  favorevole all’Amministrazione,  avrebbe un rimedio nell’azione d’indebito arricchimento, e non costituirebbe argomento per trarne l’esistenza di una nozione di “danno non definitivo”, quel danno di fronte al quale il pubblico ministero contabile dovrebbe restare in attesa degli incerti esiti di una lite giudiziaria tra l’Amministrazione danneggiata ed un terzo.</li>
</ol>
<div>Tale criticabile argomento, ad avviso dello scrivente, rappresenta però un vero e proprio sovvertimento logico tra <em>prius</em> e <em>posterius</em>: difatti, non è il dipendente, già escusso, che dovrà successivamente tutelare le proprie ragione nei confronti della p.a. (riconosciutegli dal giudicato che sovverte gli esiti sfavorevoli del merito) esperendo una azione di indebito arricchimento per ottenere la refusione di quanto indebitamente versato alla p.a. sulla base di titolo provvisorio ma esecutivo (alla cui formazione, tra l’altro, di regola non ha egli partecipato, non essendo parte necessaria nel giudizio civile risarcitorio, ove è convenuta la sola p.a., evenienza che da troppi anni si presta ad auspicabili rimessioni alla Consulta per violazione di basilari principi costituzionali sul diritto alla difesa), ma è, al contrario, l’ordinamento (e dunque il creditore e/o la Procura contabile) che deve prioritariamente attendere l’esito del giudicato per aggredire il “definitivo” autore del danno erariale, al limite tutelandosi preventivamente con azioni cautelari (sequestro) o rivendicando poi gli accessori sul capitale oggetto di condanna.<br />
La regola <em>solve et repete</em>, che adombra e sottende tale avversato indirizzo giurisprudenziale, non rappresenta regola generale del nostro ordinamento, ma una mera eccezione, prescritta (anche se con possibili dubbi di legittimità costituzionale che hanno portato in passato alle decisioni C.cost. 21/1961, 79/1961, 45/1962) solo e soltanto nel campo tributario o in altre tassative ipotesi (es.in sede civile e se concordata si veda la clausola ex art.1462 c.c.), ove ha una sua evidente ed antica <em>ratio</em>, ma non certo nel giudizio contabile o civile, in cui le parti sono su un piano paritetico senza alcun <em>privilegium fisci </em>per la Procura che possa avallare condanne fatalmente provvisorie da parte delle Sezioni giurisdizionali (fondate su sentenze civili di merito esecutive, ma non in giudicato) nei confronti di pubblici dipendenti (o soggetti legati da rapporto di servizio) con successivo recupero delle somme a cui gli stesi venissero condannati, se poi in sede civile il titolo fondante il danno c.d. indiretto venisse meno a seguito di sentenza definitiva.<br />
Del resto la bontà di tale nostra conclusione garantista, trova conforto nei testuali enunciati della citata sentenza 14/2011/QM delle sezioni riunite, secondo cui “<em>non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”; </em>le stesse sez.riunite 14/2011/QM di questa Corte richiamano poi principi comunitari che avallano tale conclusione, statuendo che la soluzione interpretativa che pretende un danno certo (oltre al pagamento dello stesso) perchè si possa attivare questa Corte  è “<em>costituzionalmente orientata dall’art. 111 Cost. e dal principio del “giusto processo” ivi consacrato, nonché dai principi elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Non va dimenticato che il sottoporre un soggetto ad un processo significa, già di per sé, sottoporlo ad una pena, ad uno stress psicofisico che non di rado incide negativamente in modo significativo sulla qualità di vita e sulla salute dell’interessato, a prescindere da quello che ne sarà l’esito</em>”;</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li value="6">secondo, infine, la avversata tesi giurisprudenziale, si introdurrebbe surrettiziamente una insussistente pregiudizialità civile rispetto al giudizio contabile ove si dovesse attendere, innanzi alla Corte dei Conti, l’esito definitivo del giudizio civile.</li>
</ol>
<div>E’ agevole replicare a questo suggestivo argomento quanto segue: premesso che, come è noto, non vi è nel nostro ordinamento alcuna pregiudiziale civile, in senso tecnico, tra l’azione contabile e quella civile<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, nel caso di specie il problema di una possibile (ed inammissibile) “pregiudiziale civile” è mal posto. Difatti la statuizione civile, in caso di danno erariale c.d indiretto, non è che un mero indefettibile antecedente logico-fattuale rispetto al giudizio contabile, in quanto rappresenta la fonte unica del danno reclamato dalla Procura, da acclarare e dimostrare in modo inconfutabile come per qualsiasi pretesa risarcitoria azionata dalla Procura contabile. In altre parole, sia in caso di danno diretto che indiretto, la Procura della Corte dei conti (come anche un qualsiasi creditore in altri contesti giudiziari) deve dimostrare la sussistenza di un danno erariale certo e quantificarlo in modo puntuale. Se tale danno trae origine esclusivamente da un giudizio civile (o amministrativo, essendo anche il complesso Tar-CdS titolare di condanna risarcitoria), è materialmente e giuridicamente necessario che tale esborso patito dalla p.a. sia accertato in modo <em>definitivo</em> ed inconfutabile: da qui la necessaria attesa del giudicato civile da parte della Procura, non dettata da una inconfigurabile “<em>pregiudiziale civile</em>”, ma dalla logica e fattuale esigenza di provare in questa sede l’esistenza di un danno “certo” in capo alla p.a.;</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li value="7">a tale plurimi rilievi volti a confutare gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza qui avversata e fatti ostinatamente propri in molte azioni delle Procure contabili, può aggiungersi, sul piano dogmatico, che la esecutività di una sentenza di primo e secondo grado, titoli rilevanti ma fatalmente provvisori, non ha una giustificazione sistematica, ma pragmatica: contribuire a disincentivare (accanto ad altri istituti processuali) l’utilizzo, da parte del soccombente, dell’impugnazione come strumento dilatorio al solo fine di ritardare l’esecuzione della sentenza. Ma tale finalità, pur comprensibile, non snatura il concetto intrinseco di “<em>certezza</em>” del <em>decisum</em> di condanna, rinvenibile solo e soltanto nel <em>giudicato</em>, ovvero nel definitivo accertamento che la p.a. è tenuta a risarcire un terzo per colpa o dolo di un suo dipendente. E solo dopo tale giudicato la Procura può recuperare tale dannoso esborso nei limiti prescrizionali ancorati all’emissione del mandato di pagamento (v. sentenza QM n.14/2011 cit.) o al giudicato stesso, qualora il mandato fosse (come in talune fattispecie) anteriore al giudicato, in quanto emesso sulla base di sentenza di merito esecutiva ma non definitiva;</li>
<li value="8">va inoltre rimarcato che la avversa tesi tendente ad ammettere un’azione recuperatoria della Procura a fronte di un pagamento della p.a. fondato su sentenza esecutiva non in giudicato, urterebbe con principi generali immanenti nel sistema, ovvero con la stabilità dei rapporti giuridici e l’economia dei mezzi processuali: se infatti la sentenza di primo o secondo grado venisse definitivamente ribaltata, anche in parte, in sede di gravame, si innescherebbero complessi meccanismi restitutori dagli incerti esiti fattuali e di lunga durata (evenienza sistematica nei rapporti credito/debitori con la p.a., a detrimento della controparte privata) e, ancor prima, si attiverebbe una onerosa e diseconomica attività giudiziaria (della Procura e della Sezione) ed esecutiva (dei competenti organi deputati alla esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva) che, all’esito del ribaltamento dei prioritari esiti civili (nei confronti della p.a.), risulterebbero inutilmente svolti e sarebbero forieri anzi di un danno da disservizio per dispiego di inutile attività processuale e amministrativa. La stabilità dei rapporti e la certezza del diritto impongono che le iniziative recuperatorie della Procura e le sentenze di condanna di questa Corte si fondino su dati certi e definitivi: una sentenza di condanna civile suscettibile di riforma in sede di gravame non è né un dato certo né definitivo;</li>
<li value="9">da ultimo, avendo l’azione di responsabilità amministrativo-contabile una innegabile concorrente (e, in talune tassative ipotesi, addirittura prevalente o esclusiva) natura punitiva-afflittiva<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, è principio comune di tutti i rami del diritto “punitivo” quello della presunzione di non colpevolezza sino al giudicato: non è pertanto dato comprendere per quale motivo un mero “potenziale autore” di un danno erariale debba essere aggredito patrimonialmente prima del giudicato in sede civile che ne acclari in modo “<em>certo</em>” la responsabilità (<em>rectius</em> quella della sua amministrazione-datrice, convenuta in via, di regola, esclusiva in sede civile).</li>
</ol>
<div>Del resto, l’attesa, sovente lunga, del giudicato prima di intraprendere azioni della Procura è comunque bilanciata, sul piano sistematico, da adeguati strumenti, quali la maturazione degli accessori sulla sorte capitale che, all’esito del giudicato civile, i convenuti per danno indiretto dovranno rifondere in sede giuscontabile.</p>
</div>
<ol>
<li value="5"><strong>Conclusioni.</strong></li>
</ol>
<div>
Le conclusioni cui si è pervenuti cercando di confutare analiticamente gli argomenti sino ad oggi propugnati da una parte della giurisprudenza, sono estensibili anche in caso di condanne risarcitorie non definitive da parte del Tar-CdS e non solo dell’a.g.o., nonchè ai casi di danno indiretto da sanzione amministrativa pecuniaria inflitta da <em>Autorities</em> (o dall’Anac) ad enti pubblici<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> per omissioni o violazioni normative da parte di propri dipendenti. In quest’ultimo caso, la pendenza di un contenzioso avverso la impugnata sanzione non rende “<em>certo</em>” l’esborso da parte dell’ente sanzionato e, dunque, non rende <em>certo</em> il danno da recuperare con azione di rivalsa nei confronti del gravemente colpevole dipendente.<br />
Va ribadito, con fermezza, che il vincolante enunciato delle sezioni riunite n.14 del 2011 in punto di necessità del giudicato civile (o amministrativo) prima di adire la Corte dei Conti (ma la necessità del giudicato risarcitorio è stata parimenti affermata da Sez.riun. n.3/2003/QM), si impone alle sezioni di primo e secondo grado sulla base art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito nella legge n.19/94: se le sezioni giurisdizionali centrali ritenessero di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite, dovranno nuovamente rimettere la questione alle stesse.<br />
In attesa di ciò, e per chiudere sul punto, può dunque ragionevolmente sostenersi, ad avviso dello scrivente, che tutte le azioni promosse dalla Procura e fondate su danni civili non ancora certi, in quanto non fondati su un giudicato dovrebbero portare le Sezioni giurisdizionali regionali a statuire, allo stato, l’improponibilità per carenza di danno attuale e, dunque, di interesse della domanda giudiziale azionata, che sarà ovviamente riproponibile dopo il giudicato civile (<em>dies a quo</em> prescrizionale nel caso di già avvenuta adozione del mandato di pagamento, ipotesi, come detto, speculare a quella vagliata dalla sentenza 14/2011/QM, ove la sequenza è invertita e la prescrizione ancorata al pagamento della p.a.), come statuito per analoghe evenienze dal giudice di legittimità<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Sulla problematica esaminata è dunque auspicabile un ripensamento dell’attuale indirizzo non corretto delle Sezioni d’appello e, in caso di insorto (auspicabile) contrasto orizzontale tra sezioni centrali, una opportuna rimessione alle Sezioni riunite per fare definitiva chiarezza su un punto centrale della giurisdizione contabile, a tutela di basilari principi di civiltà giuridica (giusto processo, presunzione di non colpevolezza sino al giudicato), a garanzia di fondamentali diritti del convenuto in giudizio e di certezza dell’azione pubblica.</div>
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<div></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul danno patrimoniale indiretto TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli,</em> Milano, III ed, 2013, 168;  MONTI, <em>Responsabilità amministrativa e danno erariale indiretto</em>, in <a href="http://www.xn--contabilit-pubblica-fub.it/"><em>www.contabilità-pubblica.it</em></a>; BECCARINI, <em>La prescrizione per la responsabilità per danno indiretto: l’ultimo orientamento della Corte dei conti, </em>in<em> Gazz.amm</em>., f.1, 2012. Si vedano anche le analisi sul punto sviluppate negli studi più recenti, tra i quali, senza pretesa di esaustività: ATELLI (a cura di), <em>La quantificazi</em><em>one del danno erariale</em>, Milano, 2015; Tenore, Palamara, Marzocchi Buratti, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente,</em> Milano, II ed., 2013; Corpaci, <em>Ambito e funzioni della responsabilità amministrativa e della relativa giurisdizione,</em> relazione scritta nel Convegno di studi giuridici in occasione del <em>150° anniversario della istituzione della Corte dei Conti, </em>tenutosi a Roma presso l&#8217;aula delle sezioni riunite della Corte dei Conti l&#8217;11 dicembre 2012; Altieri, <em>La responsabilità amministrativa per danno erariale,</em> Milano, 2012; Garri (a cura di), <em>La Corte dei conti, controllo e giurisdizione, contabilità pubblica</em>, Milano, 2012; Della Ventura, <em>I giudizi di responsabilità</em>, in <em>Formulario del processo contabile</em>, Milano, 2012, 135 ss.; Santoro, <em>Manuale di contabilità e finanza pubblica</em>, Maggioli, 2012; GIOMI, <em>Il sistema delle prove nei giudizi davanti alla Corte dei conti, </em>Torino, 2011; Santoro, <em>L&#8217;illecito contabile e la responsabilità amministrativa</em>, Maggioli, 2011; Mercati, <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile quindi anni dopo la regionalizzazione: problemi attuali e prospettive future, </em>in<em> Riv.C. conti</em>, 2011, IV, 488; Atelli (a cura di), <em>Lineamenti di diritto processuale contabile</em>, Roma, 2009; Palmieri, Sfrecola, Zerman, <em>La responsabilità della p.a. e del pubblico dipendente,</em> 2009; Castiglione-Pizzoferrato, <em>Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009; Tigano, <em>Corte dei conti e attività amministrativa</em>, Torino, 2008; Novelli, Venturini, <em>La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle p.a. ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008; Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini, <em>I giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007; Chiappiniello, <em>La responsabilità amministrativa nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti</em>, Roma, 2007; Pisana, <em>La responsabilità amministrativa illustrata con la giurisprudenza più recente</em>, Torino, 2007; AA.VV., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, Milano, 2006; Santoro, <em>L&#8217;illecito contabile</em>, Sant&#8217;Arcangelo di Romagna, 2006.
</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sull’obbligo di denuncia del danno erariale alla Corte dei Conti e sui soggetti a ciò tenuti v TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei Conti cit., </em>405 segg., con vasti richiami bibliografici e giurisprudenziali.
</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per una sintetica, ma completa, disamina delle tesi dottrinali sul problema definitorio circa la nozione di «danno» e di «danno erariale», è sufficiente il rinvio a TENORE, <em>La nuova Corte dei conti</em> cit., 166; PISANA, <em>La responsabilità amministrativa</em> <em>illustrata con la giurisprudenza più recente</em>, Torino, 2007, 160 ss.; POLICE, <em>La disciplina attuale della responsabilità amministrativa</em>, in SCOCA (a cura di), <em>La responsabilità amministrativa ed il suo processo</em>, Padova, 1997, 90 ss.
</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Su tale progressiva tipizzazione degli illeciti contabili v. TENORE, <em>La nuova Corte dei conti</em> cit., 53.
</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Le parole sono di MERCATI, <em>Responsabilità amministrativa e principio di efficienza, </em>Torino, 2002, 495.</div>
<div id="ftn6">
[6] Tra i vari contributi sul codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104), v. MIGNONE, VIPIANA, <em>Manuale di giustizia amministrativa</em>, Padova, 2012; GALLO, <em>Manuale di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2012; JUSO, <em>Lineamenti di giustizia amministrativa</em>, Milano, 2012; SAITTA, <em>Sistema di giustizia amministrativa</em>, Milano, 2011; CARINGELLA, PROTTO, <em>Codice del nuovo processo amministrativo</em>, Dike Roma, 2010; PALLIGGIANO, ZINGALES, <em>Il codice del nuovo processo amministrativo, </em>Ipsoa, 2010; PAJNO, PELLEGRINO, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Maggioli, 2010; SANTI DI PAOLA, <em>Guida al nuovo codice del processo amministrativo</em>,  Maggioli, 2010; AA.VV., <em>Il nuovo codice del processo amministrativo</em>, Guida al diritto, settembre 2010. Sulla giurisdizione risarcitoria del g.a., sia nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva che in quelle affidate alla sua giurisdizione di legittimità, si segnalano, tra i tanti studi, CINTIOLI, <em>I danni risarcibili nella giurisdizione di legittimità: presupposti e condizioni.(L&#8217;alternativa tra provvedimento e attività amministrativa</em>), in <em>www.giustamm.it</em>, n. 12, 2005; DE FELICE, <em>Le tecniche di tutela del giudice amministrativo nei confronti dei comportamenti illeciti della p.a.</em>, in<em> Dir. proc. amm.</em>, 2005, f. 4, 869 ss.; PAJNO, <em>Il giudice amministrativo e la tutela dei diritti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2005, f. 4, 965 ss.; FOLLIERI, <em>Il modello di responsabilità per lesione degli interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del g.a.: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</em>, in<em> www.giustamm.it</em>, f. 12, 2005; AA.VV. (a cura di CARINGELLA e PROTTO), <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Bologna, 2005; CORRADINO, <em>Il diritto amministrativo alla luce della recente giurisprudenza</em>, Padova, 2007, 795; CORSO-FARES, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione,</em> Bologna, 2009; CHIEPPA-GIOVAGNOLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2011, 720.
</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Per un recente caso C.conti, sez.Calabria, 24 maggio 2016 n.134, in <em>www.corteconti.it.</em> Id., sez.Campania, 30 ottobre 2006, n.1965 e 26 marzo 2010, n.531, <em>ivi.</em>
</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Va ricordato che, ai sensi della vigente normativa (art. 28 cost.; art. 22, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; art. 55, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165), la pubblica amministrazione risponde dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell&#8217;agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell&#8217;ufficio o del servizio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidategli e l&#8217;attività produttiva del danno.<br />
Sulla responsabilità civile della P.A. e sui rapporti tra decisione del giudice ordinario in sede civile e successivo giudizio contabile per danno patrimoniale indiretto v. TENORE, PALAMARA, BURATTI, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>, II ed., Milano, 2013, 22 ss.; CIMINI, <em>Colpa della P.A. e colpa grave del dipendente pubblico</em>, in AA.VV., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, Milano, 2006, 685.<br />
Per alcuni recenti casi di danno indiretto da demansionamento o da errore medico v. C.conti, sez. Lombardia 29 luglio 2016 n.136; id., sez.Lombardia, 29 luglio 2016 n.135; id., sez. Basilicata, n.53 del 2012; id., sez. Marche, n. 86 del 2012; id., sez. Piemonte, n. 145 del 2012, id., sez. Appello Sicilia, n. 18 del 2012, tutte in <em>www.corteconti.it.</em>
</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Il punto afferente l’autonomia tra i giudizi è ben rimarcato nello studio di CIMINI citato nella precedente nota (v. in particolare p.701). Per un interessante caso di autonoma rivalutazione in sede contabile di un caso di <em>culpa in vigilando</em> di un insegnante, assolto dalla Corte dei conti nonostante la pregressa condanna risarcitoria del MIUR per un sinistro ad un alunno, v. C.conti, sez.Lombardia, 19 marzo 2015 n.41, in <a href="http://www.lexitalia.it/"><em>www.lexitalia.it</em></a>, f.3, 2015.
</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Sulla responsabilità extracontrattuale del pubblico dipendente e della pubblica amministrazione la produzione dottrinale è vastissima. Si segnalano, tra i tanti studi: TENORE, PALAMARA, BURATTI, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>, II ed., Milano, 2013; CHIEPPA-GIOVAGNOLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2011, 720; COSSU<em>, La responsabilità della p.a.,</em> in FAVA (a cura), <em>La responsabilità civile</em>, Milano, 2010; CORSO-FARES, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione,</em> Bologna, 2009; TACK, <em>La responsabilità extracontrattuale della p.a</em>., in AA.VV., <em>La responsabilità della p.a., </em>Padova, 2007, 183;  CARINGELLA, PROTTO (a cura di), <em>La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione</em>, Bologna, 2005.
</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Per una interessante fattispecie nascente da sanzione inflitta dalla Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, v.C.conti, sez.II app., 19 giugno 2012 n.384, in <a href="http://www.corteconti.it/"><em>www.corteconti.it</em></a><em>.</em> Si pensi altresì alla nota casistica delle sanzioni amministrative ingentissime inflitte dall’Antitrust ad Ordini professionali (enti pubblici) ed impugnate in giudizio. Si pensi alle possibili sanzioni inflitte dall’Anac per mancata osservanza dei precetti della l. n.190 del 2012. Sul tema le interessanti e quasi profetiche considerazioni di SCHULMERS, <em>Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate alla P.A. e sussistenza del danno erariale: un caso per le Sezioni Riunite, </em>in <a href="http://www.respamm.it/dot-28-1-sanzioni-pecuniarie-amministrative-irrogate-pa-e-sussitenza-danno-erariale-caso-per-sezioni-riunite/"><em>http://www.respamm.it/dot-28-1-sanzioni-pecuniarie-amministrative-irrogate-pa-e-sussitenza-danno-erariale-caso-per-sezioni-riunite/</em></a><em>, </em>2011, che dà contezza del dibattito sulla ipotizzabilità o meno di un danno erariale a fronte di una sanzione pecuniaria a carico di un ente che confluisce però nel bilancio di altro ente pubblico e quindi, in un’ottica di finanza allargata, non comporterebbe un danno erariale
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Così espressamente, C.conti, sez.Campania, 29 febbraio 2012, n. 249; id., sez. Marche, n. 793 del 2003, la quale richiama id., sez. Campania, n. 52 del 2000 e id., sez.riun. 26 marzo 1987, n. 532; così, anche, C. Conti, sez. Lombardia, n. 406 del 2006, tutte in <em>www.corteconti.it</em>. In altri termini, il danno erariale risulta certo ed attuale se sussistente al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso possa in futuro essere risarcito (almeno in parte) ovvero venir meno a seguito dell’attività recuperatoria dell’Amministrazione danneggiata (così, <em>ex multis, </em>C.conti, sez.Liguria n. 372 del 2009; C.conti, sez.Liguria n. 155 del 2008; C.conti, sez. Campania, n. 696 del 2008; C.conti, sez. Liguria, n. 609 del 2004; C.conti, sez. Basilicata, n. 208 del 2003 tutte <em>ivi</em>).<br />
Il profilo dell’attualità e certezza del danno erariale può, dunque, ritenersi eliso solo dall’effettivo incameramento di una somma di denaro pari a quella indebitamente fuoriuscita dalle casse dell’Ente, non essendo a tal fine sufficiente il semplice possesso di un titolo esecutivo, il quale rappresenta, invero, uno strumento di soddisfacimento solo potenziale, non essendo affatto scontato che l’attività esecutiva che detto titolo consente si traduca automaticamente nel soddisfacimento della pretesa sostanziale (così espressamente, C.conti, sez. III, n. 565 del 2010, con la conforme giurisprudenza ivi richiamata).
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<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Per la sussistenza di un danno anche a fronte di condanna civile esecutiva ma non in giudicato C. conti, sez II app., 11 febbraio 2016 n.139; id, sez.I app., 14 settembre 2015, n. 483;  id., App. Sicilia, 2 dicembre 2014 n. 474; id, I app., 13 marzo 2014, n. 402; id, sez.I app., 14 gennaio 2014, n. 43; id, sez. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 122; id, sez. Toscana, 10 settembre 2014, n. 161; id., sez. Lombardia, n.380/2003, tutte in<em> www.corteconti.it.</em>
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<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sulla inammissibilità (<em>rectius</em> improponibilità) per carenza di interesse di azioni fondate su condanne civili non in giudicato v. C.conti, sez. Lombardia, 18 luglio 2010 n.403; id., sez.Lombardia, 12 gennaio 2010, n.10 e, da ultimo id., sez.Lombardia, 29 luglio 2016 n.136 (fattispecie in tema di demansionamento), tutte in <a href="http://www.corteconti.it/"><em>www.corteconti.it</em></a>
</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Per la più corretta individuazione del <em>dies a quo</em> nella data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della p.a. C. conti, sez. riun., 15 gennaio 2003, n. 3/QM, in <em>Riv. C. conti</em>, 2003, f. 1, 88 e in <em>Panorama giuridico</em>, 2003, n. 1/2, 29; id., sez. Calabria, 7 ottobre 2010, n. 512, in<em> www.corteconti.it</em>; id., sez. II app., 16 agosto 2010, n. 308/A,<em> ivi</em>; id., sez. Campania, 8 aprile 2010, n. 558,<em> ivi</em>; id., sez. Veneto, 28 dicembre 2006, n. 1336; id., sez. II, 11 marzo 2003, n. 84/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2003, f. 2, 130; id., sez. II, 3 marzo 2003, n. 64/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2003, f. 2, 123; id., sez. II, 22 luglio 2002 n. 268/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2002, f. 4, 177; id., sez. I, 15 luglio 2002, n. 239/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2002, f. 4, 127; id., sez. III, 1 ottobre 2001, n. 253/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2001, f. 5, 125; id., sez. II app., 3 febbraio 1999, n. 24, inedita; id., sez. Toscana, 29 maggio 1998, n. 322, in <em>Riv. C. conti</em>, 1998, n. 4, II, 102; id., sez. riun., 29 gennaio 1997, n. 12/ A, in <em>Riv. C. conti</em>, 1997, f. 2, 94; id., 13 marzo 1995, n. 33, in <em>Riv. C. conti</em>, 1995, f. 2, 78; id., sez. II, 17 febbraio 1994, n. 51, in <em>Riv. C. conti</em>, 1994, f. 1, 93; id., sez. I, 22 giugno 1993, n. 94, in <em>Riv. C. conti</em>, 1993, f. 3, 91; id., sez. riun., 5 marzo 1993, n. 848, in <em>Riv. C. conti</em>, 1993, f. 3, 64. Sul punto TENORE, <em>La nuova Corte dei conti ci</em>t., 253.</div>
<div id="ftn16">
[16] La tesi è stata poi necessariamente recepita dalla successiva giurisprudenza, in ciò vincolata ex art. 1, co. 7, del d.l. n. 453 del 1993 convertito dalla legge n. 19 del 1994, come integrato dall’art. 42, co. 2, della legge n. 69 del 2009: da ultimo C.conti, sez.III app., 25 gennaio 2016 n.14, in<em> www.corteconti.it.</em><br />
Grazie a questa decisione 14/2011/QM, espressiva di un vero e proprio errore interpretativo dell&#8217;art. 2935 c.c. (che testualmente recita “<em>la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”&#8230;ergo</em> dal giudicato, come conferma anche l&#8217;art. 2953 c.c.!) e di basilari e consolidati principi civilistici (è assolutamente pacifico per la giurisprudenza civile che, ai sensi dell&#8217;art. 2935 c.c., per il diritto al risarcimento danni la prescrizione decorra dal giudicato da cui sorge il credito risarcitorio, come ribadito in varie tipologie di contenziosi: Cass., sez. III, 19 febbraio 2009 n. 4054, in <em>Foro it.</em> 2009, 6, I, 1741; Cass., sez. III, 14 marzo 2006 n. 5441; Cass., 14 dicembre 2002, n. 17949; Cass., 23 maggio 2003, n. 8154; Cass., sez. I, 5 marzo 1994 n. 2187; id., sez. III, 19 giugno 1991 n. 6945; Cass., sez. I, 30 giugno 1989 n. 3170, tutte in <em>Ced Cassazione</em>), la decorrenza della prescrizione sarà irragionevolmente e unilateralmente determinata dalla data in cui la PA esprime&#8230;&#8230;la volontà di saldare: pertanto, se non volesse pagare aspettando una azione esecutiva, la prescrizione decorrerebbe dopo anni dal giudicato che invece cristallizza e rende certa la debenza della somma risarcitoria !<br />
A nostro avviso la questione, non appena si sarà creato un auspicabile “contrasto orizzontale” (richiesto da C.conti,  sez.riun.n. 17/2011 e 6/2004) tra le sezioni di appello, andrebbe riportata alle sezioni riunite, affinchè ribadiscano, in ossequio ad elementari principi civilistici, che la prescrizione decorre dal giudicato (del g.o. o del. g.a.).
</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si legge testualmente nella sentenza n.3/QM delle sezioni riunite: “<em>nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna dell’Amministrazione (il cui agente ha danneggiato il terzo) al pagamento di una somma di denaro quantificata ovvero il danno stesso viene risarcito 6 stragiudizialmente attraverso la transazione diviene certo liquido ed esigibile il debito dell’amministrazione pubblica nei confronti del terzo danneggiato. Il pagamento del debito costituisce comportamento dovuto da parte dell’ente pubblico, il quale non può sottrarsi se non commettendo un illecito….</em> <em>Il debito pertanto entra come elemento negativo nel patrimonio dell’ente causandone il depauperamento, essendo i crediti e i debiti tra gli elementi costitutivi del patrimoni</em>”. La sentenza poi ancora correttamente il <em>dies a quo</em> prescrizionale alla data del giudicato, in contrasto con (la non condivisibile) tesi successiva delle Sezioni riunite n.14/2011/QM, affermando che “<em>Non vi è, pertanto, nessun motivo giuridico per spostare l’esordio della prescrizione dal momento in cui diviene certo, liquido ed esigibile il debito della P.A. nei confronti del terzo al momento dell’effettivo pagamento. Le evenienze prospettate dal giudice remittente in ordine alla possibilità che l’Amministrazione non onori il debito o che il terzo danneggiato non spenda il titolo esecutivo oltrechè del tutto eventuali e sostanzialmente teoriche rappresentano comunque evenienze successive ed esterne rispetto al fatto dannoso e come tali possono eventualmente essere fatte valere da chi vi abbia interesse. Deve pertanto conclusivamente affermarsi che in ipotesi di danno c.d. indiretto l’esordio della prescrizione del diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno va fissato alla data in cui il debito della P.A. nei confronti del terzo è divenuto certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’Amministrazione o dalla esecutività della transazione”.</em>
</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Per i criticabili indirizzi contrari v. la precedente nota 13.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si fa sempre riferimento alla giurisprudenza citata in nota 13.
</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Così le citate C.conti, sez.app.Sicilia n.474/2014; sez. II app., n. 195/A/2004; n. 198/A/2004; n. 286/A/2003; n. 174/A/2001; sez. III app., n. 440/2003.</div>
<div id="ftn21">
[21] V.C.conti, sez. II centr., n. 195/A/2004, cit.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Sulla notoria assenza di pregiudiziali civili, amministrative o penali al giudizio innanzi alla Corte dei Conti, v. CHIARENZA, EVANGELISTA, <em>Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti</em>, in TENORE (a cura di), <em>La nova corte dei Conti</em> cit., 562 seg.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Sull’antico dibattito sulla natura risarcitoria-civilistica o punitiva-pubblicistica della responsabilità amministrativo-contabile e su una più corretta ricostruzione in base ad una terza tesi mediana, che definisce “anfibia” tale peculiare esponsabilità,  v. TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei Conti</em> cit., 49. V. anche RAELI, <em>Il modello della responsabilità amministrativa come &#8220;clausola generale&#8221; e le fattispecie sanzionatorie,</em> in <a href="http://www.lexitalia/"><em>www.lexitalia</em></a><em>, it</em>, 2014, f.5.
</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> V.sopra nota 11.
</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a><em>Ex pluribus</em>, da ultimo, Cass., sez.III, 16 novembre 2014 n.26377, in<em> Ced Cassazione.</em></div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-danno-erariale-c-d-indiretto-e-configurabile-ed-azionabile-solo-dopo-il-previo-giudicato-risarcitorio-che-condanni-la-p-a/">Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Profili ricostruttivi del procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari a cinque anni dalla riforma Gelmini</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/profili-ricostruttivi-del-procedimento-disciplinare-nei-confronti-dei-professori-universitari-a-cinque-anni-dalla-riforma-gelmini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 17:39:43 +0000</pubDate>
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Sulla giurisdizione della Corte dei Conti sui liberi professionisti per danni arrecati all’ordine professionale e ad altri soggetti pubblici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-giurisdizione-della-corte-dei-conti-sui-liberi-professionisti-per-danni-arrecati-allordine-professionale-e-ad-altri-soggetti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 18:44:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-giurisdizione-della-corte-dei-conti-sui-liberi-professionisti-per-danni-arrecati-allordine-professionale-e-ad-altri-soggetti-pubblici/</guid>

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<hr />
<p>Note</p>
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