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	<title>Vincenzo Montanari Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Vincenzo Montanari Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Valutazione di impatto ambientale e disattenzioni legislative (nota a corte di giustizia  delle comunità europee – sezione II – sentenza 5 luglio 2007)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:55 +0000</pubDate>
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<p>Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia della Comunità Europea condanna nuovamente l’Italia per violazione degli artt. 2, comma 1° e 4, comma 1° della Direttiva 85/337 in ragione della mancata attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito V.I.A.) con riferimento alla realizzazione di un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/valutazione-di-impatto-ambientale-e-disattenzioni-legislative-nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-5-luglio-2007/">Valutazione di impatto ambientale e disattenzioni legislative&lt;br&gt; &lt;i&gt;(nota a corte di giustizia  delle comunità europee – sezione II – sentenza 5 luglio 2007)&lt;/i&gt;</a></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia della Comunità Europea condanna nuovamente l’Italia per violazione degli artt. 2, comma 1° e 4, comma 1° della Direttiva 85/337 in ragione della mancata attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito V.I.A.) con riferimento alla realizzazione di un inceneritore di rifiuti.La vicenda, che ricalca le orme di una fattispecie già nota (causa C-486/04), trae origine dalla lettera del 28 aprile 2003 con cui la Commissione chiedeva al governo italiano chiarimenti in merito alla mancata applicazione delle procedure di cui alla Direttiva 85/337 (procedure di V.I.A.) in sede di realizzazione della “terza linea” dell’inceneritore  di rifiuti di Brescia.Al riguardo le autorità italiane assumevano, tra l’altro, che il progetto di “terza linea” era stato legittimamente escluso dalle procedure di “valutazione” poiché, trattandosi di impianto di recupero sottoposto a “procedura semplificata”, non era soggetto all’applicazione della Direttiva del 1985.A seguito dei chiarimenti svolti dalla Repubblica Italiana la Commissione avviava il procedimento precontenzioso con invio di lettera di diffida datata 19 dicembre 2003.<br />Successivamente, con lettera dell’8 giugno 2004, le Autorità italiane competenti rendevano nota la volontà del gestore della “terza linea” di sottoporre quest’ultima, la cui messa in servizio era stata già autorizzata nel dicembre 2003, alla V.I.A.<br />.Tuttavia, la Commissione, ritenendo insoddisfacente la posizione assunta dal governo italiano, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, comma 2°.<br />Con la sentenza annotata la Corte di Giustizia accoglie il ricorso proposto dalla Commissione e statuisce che <i>la “terza linea” dell’inceneritore, classificata come impianto che effettua operazioni di recupero ai sensi dell’allegato II B della Direttiva 75/442, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, ricade nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 10, della Direttiva 85/337 e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere sottoposta al procedimento di valutazione di impatto ambientale prima di essere autorizzata e poi costruita. (…) se il progetto non è stato oggetto di valutazione di impatto ambientale, è a causa della normativa italiana stessa, che non prevede l’assoggettamento ad una tale valutazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate.</i> <br />
<b></p>
<p align=center>
* * *</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La pronuncia in nota rivela alcuni profili di criticità degni di approfondimento soprattutto con riguardo al coordinamento tra normativa comunitaria e normativa nazionale.La Direttiva 85/337[1] e s.m.i. invocata dalla Commissione, in materia di “Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati”,  prescrive l’obbligo degli Stati membri di procedere alla V.I.A., per i progetti aventi un “<i>notevole impatto ambientale”</i>, prima del rilascio dell’autorizzazione.<br />Segnatamente, nell’Allegato I della citata Direttiva, sono individuate alcune “classi” di attività di “smaltimento”[2], alle quali fa riferimento l’art.  4, paragrafo 1°,[3] aventi <i>ex lege</i> un importante impatto ambientale e pertanto soggette obbligatoriamente a V.I.A.[4].<br />Diversamente, per quanto riguarda le attività di minor rilevanza ambientale, espressamente riportate nell’Allegato II, gli Stati conservano un ampio margine di discrezionalità potendo stabilire se assoggettarle o meno alla procedura di V.I.A, pur dovendo comunque rispondere a criteri e parametri espressamente tipizzati nell’Allegato III della Direttiva stessa (art. 4, par. 2 e 3)[5]; unico limite imprescindibile alla discrezionalità dei Paesi membri è, comunque, il <i>“notevole impatto ambientale”</i> di cui all’art. 2, par. 1°, quale condizione determinante dell’obbligatorietà della valutazione.[6] <br />
Di diverso tenore è la normativa italiana che, soprattutto nell’ultimo decennio, ha subito in materia  alcune modifiche.<br />
L’art. 1, comma 3°, del D.P.R. 12 aprile 1996 denominato <i>“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”</i>, individuava i  progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. comprendendo, tra l’altro, alcune categorie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. [7] <br />Con decreto di approvazione del 3 settembre 1999, l’allora Presidente del Consiglio modificava parzialmente il D.P.R. del 12 aprile 1996 e, segnatamente, le lettere i) ed l) dell’Allegato A ed escludeva dalla procedura di V.I.A. gli impianti di recupero sottoposti alle c.d. “procedure semplificate”[8], vale a dire a quelle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (meglio conosciuto come Decreto Ronchi) che interessavano le attività di smaltimento rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori, nei luoghi di produzione dei rifiuti stessi, nonchè alcune attività di recupero.[9]Dunque, alla stregua dell’articolo 3, comma 1°, lettera i) del citato D.P.C.M. 3 settembre 1999 erano obbligatoriamente sottoposti alla procedura di V.I.A. gli <i>“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B ed Allegato C, lettere da R1 a R9, del D.Lgs. n. 22/97 <b>ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22/97</b>”.</i>Ugualmente, l’articolo 3, comma 1, lettera l) del citato D.P.C.M. stabiliva che fossero sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli <i>“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 ed all’allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. n. 22/97 <b>ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22</i>/97”.<i></b></i><br />L’inadempimento contestato all’Italia, dall’organo esecutivo comunitario, attiene specificatamente  all’applicazione della citata disposizione atteso che, secondo la prospettazione della Commissione, l’impianto di “terza linea” rientrava nella “classe” di cui all’Allegato I, punto 10, della Direttiva 85/337 e pertanto era da assoggettare obbligatoriamente alla V.I.A. <br />Dunque, secondo la Commissione ed alla stregua dell’orientamento assunto dalla Corte con la pronuncia in commento, escludere dalla procedura di V.I.A. tali impianti di recupero, soggetti a procedura autorizzativa “semplificata”, viola l’obbligo di cui alla Direttiva 85/337.E’ opportuno osservare che, sul punto, la Corte si era già pronunciata in data 23 novembre 2006 nella causa C-486/04 (Commissione / Italia), relativa ad una fattispecie affine a quella <i>de qua</i>, accogliendo le censure svolte dalla Commissione.[10]<br />A seguito di tale sentenza, in data 17 maggio 2007, veniva pubblicato il D.P.C.M. 7 marzo 2007 recante <i>“Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, </i>non ancora in vigore all’epoca dei fatti relativi alla sentenza in commento.<br />L’art. 1 del citato decreto introduceva le seguenti modifiche: <i>“All’art.3, comma 1, del D.P.C.M. 13 settembre 1999 (…) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i) le parole <b>“ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997” sono soppresse</b>; b) alla lettera l) le parole <b>“ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997”, sono soppresse </b>(…)”.</i>A seguito di tale intervento normativo, volto a recepire le disposizioni comunitarie in materia e ad eliminare l’eccezione riservata agli impianti soggetti a “procedura semplificata”, il “conflitto” normativo tra ordinamenti nazionale e comunitario sembrava definitivamente composto.<br />Tuttavia non può non osservarsi che, il prossimo 31 luglio 2007, entrerà in vigore la parte II del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente)[11] che, all’articolo 48, comma 1° lett.e) abroga il D.P.R. 12 aprile 2006, il D.P.C.M. del 1999 e, pertanto, anche il D.P.C.M. del 2007.<br />Orbene, l’art. 23 del citato Decreto Legislativo individua i progetti da assoggettare alla V.I.A. escludendo nuovamente gli impianti a “procedura semplificata”.[12]<br />Paradossalmente, pertanto, dal 31 luglio prossimo la normativa italiana legittimerà nuovamente la realizzazione di impianti soggetti a regime autorizzatorio “semplificato”, senza la preventiva valutazione di impatto ambientale, in contrapposizione alla normativa comunitaria.Non resta, dunque, che attendere gli sviluppi di questa curiosa alternanza normativa auspicando un pronto intervento del Legislatore che, al più presto, risolva l’<i>empasse</i> e  conformi definitivamente l’ordinamento nazionale alle regole di derivazione comunitaria.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] Direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985, pubblicata nella G.U.C.E. n.L. 175 del 5 luglio 1985 e modificata dalla Direttiva 97/11/Cee e 2003/35/Cee;<br />
[2] Si osserva che, alla stregua dell’interpretazione della Corte: <i>“la nozione di smaltimento di rifiuti ai sensi della Direttiva 85/337 è una nozione autonoma che deve ricevere un significato idoneo a rispondere pienamente all’obiettivo perseguito da tale atto normativo (…). Di conseguenza, tale nozione – che non è equivalente a quella di smaltimento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 75/442 – deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano allo smaltimento dei rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero” </i>(Causa C-486/04), contrariamente a quanto assunto dalle Autorità Italiane nel caso di specie;<br />[3] L’art. 4, par. 1, della Direttiva 85/337 recita: <i>“Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2</i> (che prevede, in casi eccezionali, la facoltà degli stati membri di esentare alcuni progetti dalle disposizioni della direttiva<i>) i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10”;</i> <br />[4] Segnatamente all’Allegato I della Direttiva 85/337 sono individuati al punto  9) gli <i>“Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/Cee) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell’allegato II bis, punto D9 della direttiva 75/442/Cee, o interramento di rifiuti pericolosi”</i>; al punto 10) <i>“Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/Cee, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno”</i>;<br />[5] L’art. 4, par. 2 della Direttiva 85/337 recita: “<i>Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2</i> (che prevede, in casi eccezionali, la facoltà degli stati membri di esentare alcuni progetti dalle disposizioni della direttiva<i>) per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.  gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b); </i>il comma 3° i, invece recita<i>: “Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III”;</i><br />[6] In tale senso vedi sentenze: 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia; 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a.; 22 ottobre 1998, causa C-301/95, Commissione/Germania; 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda;<br />[7] Segnatamente il D.P.R. 12 aprile 1996, Allegato A, individuava: i)<i>“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/97”; </i>ed<i> </i>l): <i>“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, del D.Lgs. 22/97”</i>;<br />[8] La c.d. “procedura semplificata”, recepita nel nostro ordinamento dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e volta ad eludere dalla normale procedura autorizzativa alcune categorie di impianti,  è stata introdotta con Direttiva 75/442/Cee (Direttiva del Consiglio relativa i rifiuti), pubblicata sul G.U.C.E. n.L194 del 25 luglio 1975; tale norma ha introdotto nell’ordinamento comunitario una procedura speciale volta a esentare da autorizzazione tanto gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono i propri rifiuti nei luoghi di produzione quanto gli stabilimenti e le imprese “di recupero” rifiuti, purchè: a) le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione; b) sussistano le condizioni fissate dall’art. 4 della detta direttiva, vale a dire che non venga messa in pericolo la salute umana e non si rechi pregiudizio all’ambiente; <br />
[9] Tali attività di “recupero” sono espressamente elencate nell’Allegato C del D.Lgs. 22/1997;<br />
[10] Si rileva che, a differenza dal caso di specie, gli impianti relativi alla sentenza del 2006 (Impianti di produzione energia elettrica mediante incenerimento di CDR e di biomasse ed impianto per la preselezione dei rifiuti solidi urbani e la produzione di CDR) erano individuati nell’Allegato II, punto 11, lett. b) della Direttiva 85/337 e pertanto non obbligatoriamente assoggettabili a V.I.A.;<br />[11] L’art. 50, comma 1°, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 5, comma 2°, della L. 17/2007, recita: <i>“Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007”;</i><br />[12] Il D.lgs. 156/2002, art. 23,  comma 1° lett. a), nel rimandare all’elenco A dell’Allegato III, individua ai punti 9 a) e b<i>):“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente  decreto”</i> e <i>“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto”</i>.</p>
<p align=right>(pubblicato il 18.7.2007)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/valutazione-di-impatto-ambientale-e-disattenzioni-legislative-nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-5-luglio-2007/">Valutazione di impatto ambientale e disattenzioni legislative&lt;br&gt; &lt;i&gt;(nota a corte di giustizia  delle comunità europee – sezione II – sentenza 5 luglio 2007)&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Province e Città Metropolitane (Brevi riflessioni a margine della recente approvazione in Camera dei Deputati del Disegno di Legge Delrio)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/province-e-citta-metropolitane-brevi-riflessioni-a-margine-della-recente-approvazione-in-camera-dei-deputati-del-disegno-di-legge-delrio/">Province e Città Metropolitane&lt;br&gt;&lt;br&gt; (Brevi riflessioni a margine della recente approvazione in Camera dei Deputati del Disegno di Legge Delrio)</a></p>
<p>Il 21 dicembre u.s. è stato approvato, in prima lettura, alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge “Delrio” contenente “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”; il testo è ora all’esame del Senato – Commissione Affari Costituzionali. Il testo ridisegna l’articolazione delle amministrazioni locali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/province-e-citta-metropolitane-brevi-riflessioni-a-margine-della-recente-approvazione-in-camera-dei-deputati-del-disegno-di-legge-delrio/">Province e Città Metropolitane&lt;br&gt;&lt;br&gt; (Brevi riflessioni a margine della recente approvazione in Camera dei Deputati del Disegno di Legge Delrio)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/province-e-citta-metropolitane-brevi-riflessioni-a-margine-della-recente-approvazione-in-camera-dei-deputati-del-disegno-di-legge-delrio/">Province e Città Metropolitane&lt;br&gt;&lt;br&gt; (Brevi riflessioni a margine della recente approvazione in Camera dei Deputati del Disegno di Legge Delrio)</a></p>
<p align=justify>
Il 21 dicembre u.s. è stato approvato, in prima lettura, alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge “Delrio” contenente “<i>Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni</i>”; il testo è ora all’esame del Senato – Commissione Affari Costituzionali.<u><b><br />
</b></u>Il testo ridisegna l’articolazione delle amministrazioni locali ed individua le Città Metropolitane quali enti territoriali di area vasta di secondo livello – il cui territorio corrisponde a quello della provincia omonima &#8211; con le seguenti finalità istituzionali generali:<br />
o	cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione nonché mediante il sostegno alla ricerca;</p>
<p>o	cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.<br />
Il disegno di legge prevede poi un elenco ristretto di funzioni fondamentali assegnate alle province (che dovrebbero continuare ad operare sino alla soppressione prevista dal disegno di legge costituzionale attualmente all’esame della commissione affari costituzionali della Camera), circoscrivendo il loro ambito funzionale a compiti di pianificazione, programmazione, coordinamento ed indirizzo in settori di spesa relativi essenzialmente alle materie dell’ambiente, dei servizi di trasporto e della rete scolastica; Vi sono poi le Unioni di Comuni (enti locali costituiti da due o più Comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza) ed i Comuni.<u><br />
</u>Le città metropolitane succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (ivi comprese le entrate provinciali); spettano alle stesse il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia. <br />
Le funzioni fondamentali attribuite alle citta metropolitane sono &#8211; oltre alle funzioni proprie delle province (individuate dall’art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000) &#8211; anche le seguenti:<br />
o	adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell’area, anche rispetto all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;</p>
<p>o	pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell’area;</p>
<p>o	strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;</p>
<p>o	mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;</p>
<p>o	promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;</p>
<p>o	promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.<br />
Le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato (quali, ad esempio, quelle conferite con D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 in materia &#8211; tra l’altro &#8211; di industria, energia, viabilità e strade, protezione civile, polizia amministrativa, etc.) sono attribuite invece ai Comuni salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; le funzioni amministrative da attribuire ai Comuni sono individuate con DPCM entro il 31 marzo 2014.</p>
<p align=center>****</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il disegno di legge, così come strutturato, si propone di realizzare un sostanziale riordino del modello di organizzazione pubblica sul territorio, rivedendo anche la distribuzione delle funzioni tra gli enti locali, in un’ottica di complessiva semplificazione e razionalizzazione (anche in termini di riduzione della spesa complessiva)  in applicazione dei principi di sussidiarietà, efficienza ed efficienza.<br />
Un&#8217;occasione, dunque, per modernizzare la pubblica amministrazione e rispondere, con una struttura più snella, al bisogno che imprese e cittadini hanno di una burocrazia più efficiente (si pensi al progetto PON “Città metropolitane”, inserito nella nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 e recentemente presentato dal Ministero per la coesione territoriale, volto a ridisegnare e modernizzare i servizi urbani delle grandi città attraverso piani di investimento per il miglioramento delle infrastrutture di rete e dei servizi pubblici).<br />
A testimonianza della opportunità correlate alle città metropolitane basti pensare che sul territorio delle stesse insiste il 30% della popolazione e dell’occupazione e che nelle dieci città metropolitane viene prodotto il 34,7% del PIL nazionale (fonte “<i>Rapporto Cittalia 2013</i>”).<br />
Le città metropolitane rappresentano – dunque- una importante leva per la crescita del paese quali strumenti per la realizzazione di interventi incisivi per la competitività del territorio, dall&#8217;attrazione di investimenti alla realizzazione di aree produttive ed un miglior utilizzo dei fondi europei.<br />
Si pensi ai vantaggi che lo strumento potrebbe apportare con riguardo ai servizi di rete nell’ambito dei quali le città metropolitane potrebbero consentire di governare e regolare rifiuti, acqua, trasporti, energia in funzione degli effettivi interessi dei cittadini in un ottica di maggiore razionalizzazione ed efficienza (unificazione delle tariffe, degli <i>standard</i> di qualità e riduzione dei costi).<br />
Così come il risparmio complessivo di spesa correlato al “depotenziamento” delle province con particolare riguardo, ad esempio, alle spese per il funzionamento degli organi istituzionali (nel 2012 il comparto province ha pagato a tale titolo euro  89 mln ca. per  indennità, gettoni, oneri riflessi, etc – fonte “<i>Elaborazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie di dati SIOPE</i>”); il disegno di legge in commento prevede, infatti, che le funzioni dei vari organi di direzione siano svolte gratuitamente.<br />
Dunque, le città metropolitane appaiono realizzare &#8211; “sulla carta” &#8211; un obiettivo di assoluto rilievo individuando un “luogo di sintesi” delle politiche territoriali di area vasta, sia per quanto riguarda il razionale impiego delle risorse che per quanto riguarda la realizzazione di obiettivi di sviluppo; ciò naturalmente, passando attraverso un attento processo di semplificazione normativa, amministrativa e tecnologica nelle aree strategiche del paese quali, ad esempio, lo sviluppo economico e la pianificazione urbanistica. <br />
Tuttavia – da una analisi più attenta del dato normativo – il progetto non sembra essere ancora all’altezza delle aspettative.<br />
Sono molteplici, infatti, le criticità correlate al testo attualmente all’esame del senato che – come rilevato anche dalla magistratura contabile in sede di audizione in commissione affari costituzionali &#8211;  delinea un quadro organizzativo ancora disarmonico e poco chiaro, caratterizzato dalla presenza di discipline diversificate, molteplici modelli di gestione ed, in alcuni casi, sovrapposizione di funzioni.<br />
La stessa Corte dei Conti ha, ad esempio, evidenziato come l’istituzione delle città metropolitane e la ridefinizione delle funzioni delle province sia in grado di determinare la coesistenza di due enti di area vasta con compiti che in una certa misura e per determinati aspetti, quali ad esempio il coordinamento dell’azione degli enti locali, potrebbero anche sovrapporsi.<br />
Senza considerare le perplessità correlate alla possibilità dei comuni ricadenti all’interno di un’area metropolitana di non aderire alla stessa; in tale caso, infatti, la città metropolitana subentrerebbe alla provincia con esclusione del territorio dei comuni che hanno scelto di non appartenervi, per i quali la provincia omonima resterebbe in funzione, con evidenti ripercussioni in termini sia di maggiori oneri che di possibili interferenze tra gli enti interessati.<br />
I vantaggi e le opportunità economiche e finanziarie potenzialmente correlate all’effettiva introduzione delle “città metropolitana” si scontrano dunque con un assetto organizzativo e funzionale delle articolazioni territoriali di non facile sintesi.<br />
In tale prospettiva, dunque, sarebbe senz’altro auspicabile un intervento correttivo da parte del legislatore volto ad ridisegnare in maniera maggiormente razionale ed organica le competenze e le strutture di territorio in un’ ottica di miglior contenimento e riduzione delle spese e di maggior efficientamento organizzativo.<br />
A tale proposito, potrebbe essere opportuno estendere l’intervento anche alle attività degli organismi partecipati dagli enti locali, responsabili della gestione dei servizi pubblici e delle funzioni strumentali e che, in molti casi, si rivelano fonte di perdita per gli stessi enti proprietari.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/province-e-citta-metropolitane-brevi-riflessioni-a-margine-della-recente-approvazione-in-camera-dei-deputati-del-disegno-di-legge-delrio/">Province e Città Metropolitane&lt;br&gt;&lt;br&gt; (Brevi riflessioni a margine della recente approvazione in Camera dei Deputati del Disegno di Legge Delrio)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Non è ammesso lo spoils system per le Agenzie della Regione Lazio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/non-e-ammesso-lo-spoils-system-per-le-agenzie-della-regione-lazio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:45 +0000</pubDate>
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<p>L’ordinanza del TAR Lazio (Sez. I ter), affronta, in sede cautelare, la questione dell’applicabilità dell’istituto del c.d. spoils system ai dirigenti delle Agenzie Regionali istituite dalla Regione Lazio con particolare riguardo alla natura di queste ultime quali enti dipendenti della Regione. Come noto, infatti, lo Statuto della Regione Lazio, come</p>
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<p>L’ordinanza del TAR Lazio (Sez. I ter), affronta, in sede cautelare, la questione dell’applicabilità dell’istituto del c.d. spoils system ai dirigenti delle Agenzie Regionali istituite dalla Regione Lazio con particolare riguardo alla natura di queste ultime quali enti dipendenti della Regione.<br />
Come noto, infatti, lo Statuto della Regione Lazio, come modificato e approvato con L.R. Stat. 11.11.04 n. 1, all’art. 55, prevede che : “<i>possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione</i> …”, al comma IV che “<i>i componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina</i>” e al V comma che “<i>gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di Amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi”.<br />
</i>A sua volta, l’art. 71 della L. R. n. 9/2005 dal titolo “<i>disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti</i>”, dispone che “<i>le norme statutarie concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti, di cui agli articoli 53, comma 2 e 55, commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti”</i>.<br />
La Regione Lazio, in forza di tali disposizioni, dichiarava l’automatica decadenza del Direttore Generale dell’A.R.P.A. Lazio, ritenendo che l’Agenzia fosse da considerarsi “<i>ente dipendente dalla Regione</i>” e, quindi, anch’essa destinataria del c.d. spoils system.<br />
Il Collegio, seppure ad una prima delibazione sommaria, attesa la sede cautelare, ha espresso in modo analitico le ragioni dell’accoglimento dell’istanza di sospensiva, applicando, innanzitutto, il fondamentale principio ermeneutica, di prevalenza letterale che esprime in modo chiaro ed univoco la volontà del legislatore.<br />
Poiché le “Agenzie” sono istituite ex art. 54 dello statuto e non dall’art. 55, la limitazione ai sensi dell’art. 71 della L.R. n. 9/2005 dello <i>spoils system</i> unicamente ai dirigenti e agli organi istituzionali della Regione e degli enti dipendenti di cui all’art. 55 dello Statuto, era preclusa l’operatività di detta norma che non poteva essere applicata in modo estensivo o analogico. <br />
Peraltro sull’applicabilità dello spoil system esclusivamente agli enti contemplati nell’art. 55 dello Statuto regionale e non agli enti istituiti ex artt. 54 e 56 si segnala la precedente ordinanza del TAR Lazio – Sez. I bis, 1° settembre 2005 n. 4871 secondo la quale la scelta del legislatore regionale di delimitare “<i>l’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 71 ai soli enti indicati dall’art. 55 dello Statuto – con conseguente esclusione delle agenzie regionali di cui all’art. 54 – costituisce scelta normativa coerente con la ratio sostanziale dell’istituto del c.d. spoil system, non riferibile a strutture a forte caratterizzazione tecnico-funzionale che operano in regime di autonomia in quanto esercenti attività connesse a competenze non riconducibili esclusivamente alla Regione</i>”.<br />
Infatti, in linea con l’ordinanza del Consiglio di Stato Sez. V n. 5836 del 19.10.05 di rimessione alla Corte Costituzionale “<i>del combinato disposto dell’art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio, approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 e dell’art. 71, commi 1, 3 e 4 lett. a), della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, per contrasto con gli artt. 97, 32, 117, comma 3, ultimo periodo, e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione”,</i> il Collegio ha valutato se l’A.R.P.A., al di là del dato letterale delle disposizioni statutarie richiamate dalla Regione Lazio, potesse essere considerata “ente dipendente dalla Regione”.<br />
Il TAR, seguendo l’indirizzo del Consiglio di Stato in base al quale sono enti dipendenti quelli che “<i>costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione provvede all’erogazione dei servizi sanitari nell’esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione”</i>, ha escluso tale qualificazione nella considerazione che l’A.R.P.A. ha nei suoi compiti istituzionali quello della tutela della materia “ambiente” che ai sensi dell’art. 117 lett s) della Costituzione è riservata allo Stato (seppure con titolarità alle Regioni di competenze legislative minori).</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Nota a sentenza Tar Lazio – Sezione III – 25 maggio 2005 n. 4171    ART.10, comma 1 bis, L. 109/94 – Fattispecie tassativa o esemplificativa?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-sentenza-tar-lazio-sezione-iii-25-maggio-2005-n-4171-art-10-comma-1-bis-l-109-94-fattispecie-tassativa-o-esemplificativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:32 +0000</pubDate>
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<p>Con la sentenza in epigrafe, il Tar Lazio inaugura un nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di appalti pubblici, annullando il provvedimento di una commissione di gara di esclusione ed aggiudicazione e quello dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici di iscrizione di un impresa nel casellario informatico, per collegamento sostanziale con</p>
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<p>Con la sentenza in epigrafe, il Tar Lazio inaugura un  nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di appalti pubblici, annullando il provvedimento di una commissione di gara di esclusione ed aggiudicazione e quello dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici di iscrizione di un impresa nel casellario informatico,  per collegamento sostanziale con altra impresa.<br />
Il nuovo indirizzo tracciato dal Tar capitolino si pone in chiaro contrasto con l’orientamento consolidatosi oramai da tempo a Palazzo Spada, in virtù del quale si tende a considerare legittima l’esclusione di imprese concorrenti alla medesima gara  in situazioni di collegamento sostanziale, a fronte di un’interpretazione estensiva e teleologica della norma.<br />
La novità della pronuncia in esame investe dunque la lettura del comma 1 bis dell’art 10 della L.109/94, introdotto con l’art. 3, comma 1, della L. 415/98 a seguito dell’emendamento 3.6-bis presentato in Commissione del Senato dal presidente-relatore Petruccioli nel lontano 1997, che recita: “<i>Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile”, </i>ossia 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinarie; 3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.<br />
Con riferimento a tale norma la Sez. IV del Consiglio di Stato, con la fondamentale decisione n. 6424 del 2001, IV sezione, aveva avuto modo di osservare testualmente: “<i>Poiché il divieto normativo contenuto nell’art. 10, comma 1 bis, l. 11 febbraio 1994 n. 109 si basa, attraverso il richiamo dell’art 2359 c.c., su di una presunzione, non può escludersi che possano esistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare una gara d’appalto, il che rende legittimo che l’amministrazione appaltante possa introdurre clausole di esclusione dalla gara in presenza di tali ulteriori ipotesi di fatto, con il limite della loro ragionevolezza e logicità rispetto alla tutela che intende perseguire e cioè la corretta individuazione del -giusto- contraente”. </i>Questo indirizzo aveva poi trovato conferma in successive decisioni ( <i>ex multis </i>sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789; sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5196; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5464; sez IV, 1 ottobre 2004, n. 6367); fa eccezione la sola pronuncia del 1999 n. 16, nella quale la stessa IV Sezione assume: “<i>(…) è illegittima l’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di un appalto della P.A. di società collegate e solo perché collegate, atteso che il gruppo non costituisce un soggetto (o comunque un centro di interessi) autonomo rispetto alle società collegate, le quali mantengono la loro piena autonomia e indipendenza sul piano giuridico”.<br />
</i>Punto centrale del percorso argomentativo seguito dal Collegio di Palazzo Spada nella propria prevalente giurisprudenza è, dunque, la presunzione assoluta su cui si baserebbe il richiamato art. 2359 c.c., non escludendo ulteriori ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare le gare d’appalto: da che deriverebbe la legittimità delle clausole di esclusione introdotte dalla stazione appaltante in presenza di tali ulteriori fattispecie. <br />
Contro tale orientamento si schiera, come accennato, la Sezione III del Tar Lazio, la quale introduce una nuova chiave di lettura della norma a fronte di un’interpretazione restrittiva e maggiormente ispirata alla libertà negoziale delle imprese. <br />
L’iter motivazionale della sentenza muove dalla critica alla “diffusa prassi amministrativa fatta di bandi di gara <i>rinforzati</i> con la clausola escludente del collegamento sostanziale e dei conseguenti provvedimenti di esclusione (…)”, considerata collidente con il carattere tassativo e di stretta legalità di una norma che, introducendo un’eccezione al principio costituzionale della libertà di iniziativa economica e di uguaglianza, non sarebbe suscettibile di interpretazione analogica: sembrerebbe dunque difficilmente contestabile il carattere eccezionale del comma 1-bis, e la conseguente impossibilità, ex art. 14 delle preleggi, di porsi mediante applicazione analogica a fondamento del c.d. collegamento sostanziale.<br />
La tesi espressa dal Collegio di Via Flaminia è, quindi, agevolmente riassumibile: non sussiste alcuna presunzione assoluta se non a fronte di una lettura teleologica della norma e sotto forma di una mera “ragion d’essere”,non sufficiente quindi  a giustificare la rilevanza di altre fattispecie oltre a quelle espressamente indicate dall’art. 2359 c.c..<br />
A sostegno dell’illegittimità dell’esclusione il Tar del Lazio contesta, altresì, l’esistenza di un potere discrezionale, della stazione appaltante, in ordine alla determinazione dei requisiti generali di affidabilità ai quali, il requisito dell’inesistenza di situazioni di controllo con altre imprese partecipanti alla medesima gara, sarebbe assimilabile.<br />
Si assiste forse alla nascita di un nuovo orientamento, fortemente  ispirato ai principi di legalità e tassatività, e consapevole degli intrecci societari che, in un mercato aperto e dinamico, sovente si verificano. Questo indirizzo qualora accolto anche dal Consiglio di Stato porterebbe verso un’estensione della legittimazione negoziale delle imprese in omaggio ai principi di iniziativa economica privata (ex art. 41 della Costituzione) e di concorrenzialità evitando la deprecabile conseguenza degli intrecci “occulti” e “dissimulati” verso la quale l’orientamento proposto dal Consiglio di Stato involontariamente spingeva gli operatori. Non resta, allora, che attendere che la questione approdi al giudice d’appello per verificare la effettiva tenuta della coraggiosa interpretazione elaborata dal Tar del Lazio.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La natura della DIA alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto competitività</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-della-dia-alla-luce-delle-modifiche-introdotte-dal-decreto-competitivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-della-dia-alla-luce-delle-modifiche-introdotte-dal-decreto-competitivita/">La natura della DIA alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto competitività</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Brevi cenni storici sulla DIA prima della L. n. 80/2005; 3. La Natura giuridica della DIA: una questione ancora irrisolta; 4. La “Discrezionalità tecnica”: una semplice “dimenticanza”?; 5. L’Autotutela, la tutela del terzo e la giurisdizione esclusiva del G.A. 1. Premessa L’istituto della DIA, sorto tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-della-dia-alla-luce-delle-modifiche-introdotte-dal-decreto-competitivita/">La natura della DIA alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto competitività</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-della-dia-alla-luce-delle-modifiche-introdotte-dal-decreto-competitivita/">La natura della DIA alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto competitività</a></p>
<p><B>SOMMARIO</B>: <i><b>1</b>. Premessa; <b>2.</b> Brevi cenni storici sulla DIA prima della L. n. 80/2005; <b>3.</b> La Natura giuridica della DIA: una questione ancora irrisolta; <b>4.</b> La “Discrezionalità tecnica”: una semplice “dimenticanza”?; <b>5.</b> L’Autotutela, la tutela del terzo e la giurisdizione esclusiva del G.A.</p>
<p><b><i>1. <u>Premessa</u></i><br /></b></p>
<p>L’istituto della DIA, sorto tra gli strumenti di  liberalizzazione delle attività private &#8211; che presuppongono un’attività non soggetta al regime autorizzatorio &#8211; è  stato utilizzato, poi, come <i>strumento di semplificazione procedimentale inerente, paradossalemente, a procedimenti di natura autorizzatoria, portando inevitabilmente l’istituto in parola a confondersi con lo strumento del silenzio-assenso.[1]<br />
</i>Con questa osservazione, il Giudice di palazzo Spada, ha recentemente sottolineato il problema (oramai annoso) relativo alla natura dell’istituto, che con le  novità normative introdotte dalla L. 80/05 in tema di annullamento per autotutela (comma 3° art. 19) e giurisdizione esclusiva (comma 5°) sembra oggi acquistare nuova linfa vitale: non si può, infatti,  non osservare come la originaria <i>ratio</i> ispiratrice della DIA, ossia quella di liberalizzare determinate attività private attraverso il venir meno della costitutività e del condizionamento della P.A.[2], sembri essersi trasformata in semplificazione di procedimenti a natura autorizzatoria.<br />
Sulla questione gli orientamenti dottrinari avvicendatisi prima e dopo la recente novella normativa sono diversi e contrastanti.<br />
Da un lato vi è chi ravvisa nella DIA una figura di liberalizzazione peculiare, “<i>dai tratti originali</i>”,[3] in cui continua a sopravvivere il <i>contatto</i> tra privato e P.A. ,  ipotizzando tuttavia, tra i due, una <i>relazione </i>non in grado di incidere sul diritto soggettivo, dall’altro si contrappone chi identificando la liberalizzazione con la <i>deregulation</i>, ossia un’attività sottratta ad ogni forma di regolamentazione pubblica, nega la  riconducibilità dell’istituto della DIA  alla liberalizzazione.[4]<br />
Vi è chi individua nell’istituto uno strumento di semplificazione amministrativa[5], e chi, al contrario, nega ogni rilevanza condizionante all’intervento di controllo della P.A..<br />
Recentemente, inoltre, sulla scia di quanto già sostenuto qualche tempo fa dal Pastori[6], si và  radicando l‘orientamento cheidentifica la “<i>dichiarazione</i>” con un fenomeno di autoamministrazione[7]. <br />
Da quanto brevemente riportato emerge  <i>ictu oculi</i>  quale confusione abbia accompagnato ed accompagni tutt’ora l’istituto della DIA.<br />
Scopo di questa monografia, senza pretesa alcuna di esaustività o completezza,  è dunque quello di offrire, analizzando con spirito critico ove possibile, una panoramica delle aree tematiche controverse in merito alla  “<i>nuova</i>” dichiarazione di inizio attività.</p>
<p><i><b><br />
2</b>. <u>Brevi cenni storici sulla DIA prima della L. 80/2005<br />
</u></i><br />
Il primo a prefigurarsi l’ipotesi di un istituto che potesse sostituire il regime delle autorizzazioni  al fine di ottenere una liberalizzazione del sistema fu M. Nigro che nel 1984, durante i lavori della  Commissione da lui presieduta, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva pensato ad una norma che sostituisse il provvedimento autorizzatorio della P.A. con una semplice denuncia di inizio attività, in tutti i casi in cui il procedimento autorizzatorio consentisse il <i>mero accertamento di tali presupposti e requisiti, senza l’esperimento di prove a ciò destinate, e in assenza di limiti o contingenti complessivi per il rilascio degli atti stessi.<br />
</i>L’art. 19 della L. 241/90, nella sua originaria formulazione, tuttavia si discostava da  quanto prefigurato da Nigro, prevedendo la DIA in ipotesi circoscritte e demandando ad appositi regolamenti governativi (D.P.R. n. 300/92) l’identificazione delle attività che <i>potevano</i> essere intraprese a seguito di denuncia (art. 19 comma 1) ovvero dopo il decorso di un certo periodo di tempo (Art. 19 comma 2).<br />
Ai sensi dell’art. 19, secondo la disciplina previgente, la DIA era esclusa nel caso in cui il rilascio del provvedimento richiedesse l’esperimento di prove, quando fosse previsto un limite o un contingente complessivo per il rilascio dell’atto (in considerazione del margine di discrezionalità indefettibilmente sotteso alla fissazione dei limiti <i>quantitativi</i>), e laddove dallo svolgimento dell’attività in oggetto potesse derivarne un pregiudizio alla tutela dei valori storico artistici ed ambientali, nonchè <i>alla tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<br />
</i>La L. 537/93 (<i>Interventi correttivi di finanza pubblica)</i>, novella <i>in toto</i> l’istituto adeguando la norma all’ottica che aveva ispirato i lavori della Commissione.<br />
Il vecchio testo, infatti, limitandosi a rimandare ad appositi regolamenti il compito di individuare le attività soggette a DIA,  non incideva sul regime autorizzatorio, ma si limitava a prevedere il potere di fonti secondarie di identificare le ipotesi concrete nei riguardi delle quali trovava applicazione la nuova disciplina.<br />
Con l’intervento della legge del 1993, al contrario, il regime di liberalizzazione entra immediatamente in vigore[8].<br />
Con l’art. 2 comma 11,  l’istituto si trasforma da eccezione, ammessa nei casi tassativamente indicati nel regolamento, in regola di intervento in tutte le materia soggette a titoli autorizzativi vincolati; infatti la nuova legge (537/93) prevedeva che, con regolamento governativo (da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n.400/98), entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari, si <i>determinassero i casi in cui  non fosse applicabile l’istituto.<br />
</i>Ora, dunque, la delega regolamentare è concessa per individuare i limiti dell’ambito di libertà, sicchè, i ritardi e le carenze registrate nell’esercizio del potere regolamentare non limitano più le posizioni soggettiva degli interessati.<br />
Si assiste, inoltre, ad un netto taglio delle attività escluse: viene cancellata l’ipotesi della tutela dei lavoratori sul posto di lavoro ed ampiamente ridimensionata quella relativa all’esperimento di prove.<br />
Si trattava, tuttavia, di un istituto applicabile solo ed esclusivamente nei casi di attività amministrativa vincolata: la denuncia poteva intervenire, infatti,  esclusivamente in sostituzione di quegli atti amministrativi il cui rilascio dipendesse dal mero accertamento dei presupposti di carattere tecnico ovvero dei requisiti prescritti dalla legge in assenza di discrezionalità amministrativa o di qualsivoglia valutazione tecnico-discrezionale. <br />
Nella Relazione al nuovo provvedimento si legge che il comma 1 del nuovo art. 19 ex L. 80/05 <i>“mira ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta un’attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero iscrizione in albi o ruoli.In particolare, una semplice dichiarazione dell’interessato (cittadino o impresa) sostituisce tutti i provvedimenti di natura abilitativi, nei casi in cui il rilascio degli stessi dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”.<br />
</i>La nuova disciplina introdotta con il decreto competitività, tuttavia, nonostante i buoni intendimenti, sembra prestare il fianco a non poche critiche.</p>
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<p></u><i>3.</i></b><i> <u>La Natura giuridica della DIA: una questione ancora irrisolta</u><b></p>
<p></b></i>Il primo punto debole dell’istituto, successivamente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 35, poi convertito nella L. 80/2005, è sicuramente quello della sua “natura”: la DIA è un atto amministrativo positivo, seppure virtuale[9], ovvero continua ad essere un istituto  inidoneo ad avviare una sequenza procedimentale assoggettata alla disciplina della legge n. 241/90[10] trattandosi di un atto oggettivamente e soggettivamente privato?[11] <br />
Al riguardo diverse sono gli orientamenti che si avvicendano sia in dottrina che in giurisprudenza.<br />
Il TAR Piemonte considera la DIA come un atto <i>soggettivamente ed oggettivamente privato</i>, come tale insuscettibile di impugnazione innanzi al giudice amministrativo; secondo il giudice lombardo la DIA avrebbe solamente il valore di una comunicazione fatta dal  privato all’Amministrazione circa la propria intenzione di realizzare un’attività direttamente conformata dalla legge senza la necessita di titoli provvedimentali[12].<br />
In  senso contrario è una recente sentenza del Tar Pescara[13] che, nell’interpretare la volontà del legislatore, identifica la DIA (edilizia)  come un atto abilitativo tacito, formatosi a seguito della denuncia del privato e della successiva inerzia della P.A., sul quale (provvedimento implicito) l’Amministrazione può esercitare i  propri poteri di autotutela.; così anche il Consiglio di Stato che a proposito della DIA dice: “ <i>(…) inaugura una procedura amministrativa destinata, sulla falsariga del dettato dell’articolo 20 della legge n.241/1990, a innescare una fattispecie attizia tacita, a tutti gli effetti equiparata ad una determinazione autorizzatoria espressa</i>.”[14]<br />
Tale orientamento riconosce al pubblico potere ( che si manifesta con l’inerzia della P.A.) la capacità di costituire la situazione giuridica in capo al privato, che sino ad allora potrà vantare un interesse legittimo pretensivo.<br />
La DIA costituisce, dunque, il momento di una fattispecie a formazione progressiva e verrà così a configurare una ipotesi particolare di silenzio assenso[15].<br />
C’è da osservare che, in realtà, la questione <i>de qua</i> sembrerebbe definitivamente risolta dalla stessa nuova formulazione della L. n. 241, che all’art. 21, c. 2-<i>bis</i>, assimila la DIA (oltre che il silenzio assenso) agli altri atti di assenso, stabilendo che “<i>Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad <b>atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni</b> previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli <b>19</b> e 20</i>”.<br />
Tale indirizzo interpretativo ottiene, peraltro,  un importante avvallo dallo stesso art. 19 che nel prevedere espressamente la devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed il potere della P.A. di intervenire in autotutela, con i poteri di revoca ed annullamento (ex art. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90) sembra voler presupporre l’esistenza di un atto amministrativo preesistente.[16]<br />
Sulla scia di quanto sopra, vi è  in dottrina anche chi definisce la DIA “<i>né più né meno che un mero silenzio-assenso a formazione più rapida, e per di più senza alternativa, nel senso che, a differenza di quello che avviene nel silenzio-assenso, non è mai ammesso un provvedimento espresso positivo</i>”[17]<br />
Secondo un diverso orientamento, invece, la D.I.A. sarebbe un atto privato ( non amministrativo) del quale la P.A. sarebbe mera destinataria e non costituirebbe, pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica: <i>il silenzio-assenso rappresenta un rimedio all’inerzia della P.A. e, pertanto, presupporrebbe il potere-doovere di quest’ultima di provvedere con atto formale sull’istanza del privato, accogliendola o rspingendola, potere-dovere che, a fronte della denuncia di inizio attività, l’Amministrazione non possiede affatto</i>[18].<br />
A conferma di ciò vi sarebbe anche la distinzione operata dal legislatore, che ha disciplinato in due articoli differenti, il 19 ed il 20, la D.I.A. ed il silenzio-assenso, così mostrando di volerli tenere distinti.[19] <br />
Al riguardo, in sede di esame dell’art. 3 del D.L. 35 al Senato, la stessa I Commissione Affari Costituzionali ha avuto modo di sottolineare “<i>l’inopportunità del rinvio operato dal comma 3 del novellato articolo 19 al potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 – quinquies e 21 – nonies della legge 241 del 1990 (annullamento e revoca dell’atto amministrativo), in quanto la dichiarazione di inizio di attività <b>non dà luogo ad un atto amministrativo</b></i>” ed ha manifestato perplessità anche “<i>sulla compatibilità con l’articolo 103 della Costituzione, dell’articolo 19, comma 5, della legge n. 241, come risulterebbe modificato dall’articolo 3 del decreto legge in esame, che devolve ogni controversia relativa all’applicazione delle disposizioni sulla dichiarazione di inizio attività alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</i>”, in quanto “<i><b>non costituendosi alcun atto amministrativo, la tutela avrebbe ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi</b></i>” e, dunque, la norma non sembrerebbe coerente con i principi, in tema di riparto di competenze tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa;[20] <br />
La denuncia, ora dichiarazione di inizio attività, che della denuncia assorbe sostanzialmente la natura e la funzione, dunque, oltre a costituire il “<i>fulcro della fattispecie</i>”, assume una “<i>duplice rilevanza giuridica</i>”: per un verso è fatto legittimante l’esercizio dell’attività, per altro dà avvio al procedimento amministrativo di verifica in cui permane il regime amministrativo (nonostante la soppressine del provvedimento amministrativo) e si trasforma in recessivo.[21]<br />
Con la DIA la legittimazione del privato non sarebbe più fondata sul consenso della P.A., secondo lo schema “<i>norma-potere-effetto</i>”, ma sarebbe una legittimazione <i>ex lege[22], </i>secondo lo schema<i> </i>“<i>norma-fatto-effetto</i>”, in forza del quale il soggetto  è abilitato allo svolgimento dell’attività direttamente dalla legge, la quale disciplina l’esercizio del diritto eliminando l’intermediazione del potere autorizzatorio della P.A ; al principio autoritativo si sostituisce, dunque, il principio di autoresponsabilità del privato, legittimato ad agire in via autonoma valutando l’esistenza dei presupposti richiesti dalla norma in vigore.[23]<br />
Tale tesi, si fonderebbe sul presupposto secondo cui la disciplina degli interessi è integralmente fissata dalla legge, mediante una puntuale previsione dei presupposti e dei requisiti che consentono lo svolgimento delle attività; la corrispondenza tra la fattispecie astratta e la situazione concreta non determina immediatamente l’effetto che consiste nella facoltà di esercitare l’attività, essendo questa <i> subordinata alla volontà del denunciante di dare “giuridica rilevanza al fatto”.<br />
</i>La manifestazione dell’intenzione di dare inizio all’attività mediante la denuncia si sostanzia, in primo luogo,  proprio nel potere sull’<i>an </i>di dare rilevanza al fatto, “al cui  esercizio il prodursi dell’effetto è subordinato”; in secondo luogo, costituisce esercizio del diritto stesso ed infine costituisce momento essenziale della fattispecie generatrice del lecito esercizio dell’attività.[24]<br />
Per la De Nictolis<i>: “L’amministrazione non rilascia nessun atto di assenso dovendo solo verificare la sussistenza dei prescritti requisiti affinché l’interessato possa autonomamente intraprendere la preannunciata attività quale espressione del suo diritto come legislativamente prefigurato</i>.”[25]<br />
Il Boscolo parla di “<i>diritto soggettivo a regime amministrativo</i>” , ossia di una  posizione soggettiva di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento al privato (a titolo originario), che  abilita il privato a realizzare direttamente il proprio interesse nell’ambito di una relazione con la P.A.,  la quale (amministrazione) esercita sul diritto stesso una funzione di controllo a carattere puntuale avviata con la  presentazione della DIA da parte del soggetto. <br />
Si può ipotizzare, prosegue il Boscolo,  che lo spostamento della linea di delimitazione pubblico-privato sia possibile proprio in ragione della configurabilità di un assetto della fattispecie che non determini il recesso della P.A., ma piuttosto “<i>la trasformazione di un intervento costitutivo e condizionante come quello autorizzatorio in una presenza di controllo</i><b>.”[26]<br />
</b> Preme rilevare, infine, che sul piano operativo ammettere l’una o l’altra impostazione non è senza conseguenze: infatti identificare la DIA come atto amministrativo, significa dover applicare anche a questa fattispecie le regole del procedimento e, specificatamente, quelle sulla comunicazione di avvio ex artt. 7 e 8 e sul preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 10-bis (L. 241/90)[27]. <br />
Qualora, invece, si ammetta la tesi contraria, non sarà più necessaria la comunicazione di avvio, salvo che l’amministrazione non intervenga, in sede di autotutela, a vietare la prosecuzione dell’attività per motivi di interesse pubblico.[28] <br />
Ulteriori dubbi sorgerebbero altresì riguardo il carattere facoltativo della D.I.A.: se, cioè,  la nuova formulazione <i>“ogni atto di autorizzazione…..<b>è</b> sostituito da una dichiarazione dell’interessato</i>” abbia privato l’istituto del suo carattere facoltativo o meno.[29]<br />
Al riguardo F. Liguori ammette la possibilità del privato di rinunciarvi (possibilità espressamente contemplata per la DIA in materia edilizia), ipotizzando, in tal caso, la riassunzione dell’atto della sua autoritatività per effetto della rinuncia alla facoltà da parte del privato: rinuncia che implica il riconoscimento all’amministrazione del potere esclusivo di  rendere effettivo l’assetto di interessi voluto dalla norma o dell’atto amministrativo generale.<br />
Tutto ciò nonostante il riconoscimento del carattere ricognitivo del procedimento connesso alla previsione della sua sostituibilità con la dichiarazione; tuttavia, in tal caso, si tratterà se non di una autoritatività <i>attenuata</i> (dalla concorrenza del “potere” privato) quantomeno di un’autoritatività <i>eventuale</i>, con riferimento alla quale l’intervento dell’amministrazione non è <i>ab origine </i>connotato dal carattere della esclusività ed insostituibilità.<br />
Ha, invece, natura pienamente autoritativa, ancorché non discrezionale, l’attività dell’amministrazione volta al controllo della sussistenza dei presupposti e dei requisiti legittimanti: l’atto, in questo caso,  ha natura unilaterale ed imperativa (Boscolo).<br />
Si potrebbe, dunque, parlare di una fattispecie <i>ad autoritatività eventuale</i>, ossia di una <i>liberalizzazione a scelta: </i>l’attività vincolata può, infatti, prescindere dal potere autoritativo (che è eventuale), ma se la scelta dell’interessato è quella della fonte amministrativa di produzione dell’effetto ( scelta se vogliamo più garantista), il potere riemerge <i>ab origine</i>;  così anche nell’ipotesi in cui  la P.A. sia costretta ad intervenire a causa dell’inattendibilità della dichiarazione del privato. [30]<br />
Quanto, invece, alla posizione soggettiva del denunciante si è parlato con un’efficace espressione, di “<i>diritti soggettivi a regime amministrativo” </i>o <i>“ad accertamento amministrativo”[31]</i> cosi da evidenziare la convivenza, all’interno dello stesso istituto, di un diritto soggettivo che si manifesta al momento dell’inizio dell’attività, con un interesse legittimo del denunciante che trova origine nel potere autoritativo di controllo dell’amministrazione di natura riservata ed autoritativa.<br />
Tuttavia in dottrina vi è anche chi identifica la posizione del denunciante in termini di interesse legittimo fino alla decorrenza dei trenta giorni necessari alla P.A. per esercitare il proprio potere inibitorio, scaduti i quali, nel silenzio dell’amministrazione, la DIA si consolida e l’interesse legittimo si espande sino a divenire diritto soggettivo di edificare (come per effetto del rilascio del permesso di costruire).[32]</p>
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</u>4. </b><u><i>La “Discrezionalità tecnica”: una semplice “dimenticanza”?</u><br />
<u></i><b><br />
</b></u>Come già visto, se nell’originaria formulazione della L. 241/90 venivano escluse tutte le ipotesi in cui il rilascio dell’atto di assenso fosse subordinato all’esperimento di prove, a seguito della L. 537 del 1993, che operò una significativa modifica dell’art. 19, la predetta previsione generale veniva espunta, prevedendosi l’esclusione solo per le prove che richiedessero valutazioni “tecniche discrezionali”, mentre altre tipologie di prove, volte ad accertare il fatto e la sua conformità alla norma, potevano essere non solo esperite dal denunciante, ma anche da questi autocertificate.<br />
Con il nuovo art. 19, non è necessario che l’accertamento dei presupposti dell’autorizzazione venga realizzato attraverso “ <i>prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecnico discrezionali”.<br />
</i>Tale omissione fa sorgere non poche questioni interpretative.<br />
Una prima lettura, valorizzando la differenza con la precedente formulazione della disposizione, induce a ritenere che la nuova DIA, possa trovare applicazione anche laddove il rilascio dell’autorizzazione dipende da valutazioni tecnico-discrezionali, quando cioè per accertare la sussistenza dei presupposti del provvedimento, la P.A. debba applicare norme tecniche opinabili che non conducono ad un risultato univoco.[33]<br />
Nella fattispecie la questione intercetta la problematica relativa al carattere riservato dell’accertamento del fatto complesso da parte della P.A.[34] e se dalla nuova disciplina dell’istituto sia comunque garantito l’esercizio della funzione di accertamento del fatto, tale da assicurare il controllo che quanto dichiarato dal privato sia conforme alla fattispecie legale, al pari di quanto avveniva con il procedimento di rilascio dell’autorizzazione. <br />
Secondo parte della dottrina sembrerebbe potersi escludere alcun carattere riservato in capo alla P.A. dell’accertamento del fatto complesso[35] con conseguente possibilità del privato di esercitare tale funzione nell’ambito della DIA.<br />
Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui le modalità di accertamento presuppongono “la soggettività assoluta del momento valutativo e l’irripetibilità del giudizio”[36], nelle quali non potrà essere ammessa la dichiarazione sostitutiva del provvedimento, fermo restando che tale esclusione sarà determinata non dalla opinabilità dell’accertamento, ma dalle modalità che la disciplina positiva richiede per il suo svolgimento (ad es. una prove di esame).[37]<br />
Quella prospettata, tuttavia, non è l’unica strada percorribile.<br />
Si potrebbe, infatti, osservare che la norma fa comunque riferimento alle autorizzazioni il cui rilascio dipende dall’”<i>accertamento” </i>dei requisiti di legge; se, tuttavia, si considera che la verifica dei presupposti di legge operata dalla P.A. avviene su norme opinabili, perché si possa ritenere che le autorizzazioni  come espressione di discrezionalità tecnica rientrino nel campo applicativo del nuovo art. 19, bisognerebbe parlare non di <i>accertamento</i> ma bensì di <i>valutazione</i> (tecnica).<br />
Tale considerazione, sebbene pretestuosa, porterebbe ad escludere, dunque, dal campo applicativo dell’istituto le ipotesi che prevedano valutazioni tecnico-discrezionali.<br />
La mancata riproduzione, dunque, dell’inciso “ <i>prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecnico discrezionali”  </i>si potrebbe giustificare “aggrappandosi” alla differenza tra accertamento tecnico(che si caratterizza per l’applicazione di regole certe) e discrezionalità tecnica (che comporta l’applicazione di regole opinabili)[38].<br />
Sembra, comunque, doversi preferire la prima delle due ipotesi avanzate, in considerazione anche del fatto che, altrimenti opinando, si correrebbe il rischio che la nuova DIA, per la quale le fattispecie escluse sono più numerose di quelle previste nel vecchio art. 19, avrebbe un ambito di operatività più circoscritto della precedente, in chiaro contrasto con la volontà del legislatore. <br />
Vi è anche chi sostiene che a sostegno di tale tesi vi sia il 3° comma del nuovo art. 19 che prevede il ricorso all’istituto dell’autotutela; l’espresso riferimento al potere di revoca, infatti, mal concilierebbe con la tesi secondo cui la DIA si applica solo ai provvedimenti vincolati: infatti il potere di revoca (art. 21 <i>quinquies</i> L. 241/90) presuppone necessariamente, invero, l’esistenza di margini di discrezionalità in capo alla P.A. e sembrerebbe, dunque,  presupporre l’applicabilità della DIA anche alle autorizzazioni, espressione di discrezionalità pura[39].<br />
Tuttavia, come già evidenziato, revoca ed annullamento non sembrano istituti applicabili alla DIA, (salvo volerla ritenere un provvedimento di silenzio-assenso),  trattandosi, infatti, di procedimenti 2° grado il cui oggetto è costituito da provvedimenti preesistenti. Se, infatti,  la DIA sostituisce il provvedimento amministrativo di assenso, dov’è l’atto amministrativo da revocare? [40]</p>
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<u><b></p>
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</u>5<u>. </u></b><u><i>L’Autotutela,  la tutela del terzo e la giurisdizione esclusiva del G.A.</u><br />
<u></i><b><br />
</b></u>Il 3° comma del novellato art. 19, dedicato ai poteri dell’amministrazione, prevede che la P.A.<i> </i>competente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di  divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato non provveda a conformare la stessa ed i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine fissato dall’amministrazione (non inferiore a trenta giorni).<i> <b>E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies.<br />
</b></i>Il legislatore, con il suddetto articolo, sembra aver seguito l’orientamento secondo il quale, da una parte il termine di trenta giorni  per la verifica và considerato perentorio, ma dall’altra, la scadenza del termine previsto per l’avvio dell’attività non preclude la possibilità di agire in autotutela. Infatti tali poteri ( a differenza da quanto previsto nel testo previgente) sono espressamente citati dalla nuova norma.[41] <br />
Al riguardo la giurisprudenza ha assunto una varietà di posizioni.<br />
Secondo un primo filone l’amministrazione può sempre adottare, anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni, eventuali provvedimenti repressivi[42] poiché anche dopo la scadenza del termine, persistono in capo all’ente i poteri di autotutela, vigilanza e sanzionatori previsti dalla legge[43] o comunque persistono i poteri sanzionatori, anche se si ritengono venuti meno i poteri inibitori dell’attività.[44]<br />
Di orientamento diverso è il Consiglio di Stato[45] secondo il quale, dopo la scadenza del termine, l’amministrazione può agire in autotutela, annullando il provvedimento implicito formatosi, giustificando in sede motivazionale l’esercizio del potere discrezionale esercitato.<br />
In altre occasioni è stato invece osservato che anche se l’attività dell’amministrazione successiva alla scadenza del termine per la verifica della DIA è riconducibile ad un generale potere di autotutela, essa comunque non implica l’esercizio di un’attività di secondo grado su un precedente provvedimento, perché l’attività del privato non è successiva ad un provvedimento amministrativo, ma a una dichiarazione del cittadino[46].<br />
La “questione” dell’autotutela si ripropone, dunque, anche con la nuova formulazione dell’art. 19.[47]<br />
Un problema, questo, che come vedremo, ha effetti non solo sul privato e sulla natura dell’istituto cui esso ricorre, ma anche, e forse soprattutto, nei confronti del terzo leso (dalla dichiarazione).<br />
<i>La denuncia si trasforma, dunque, in uno strano ircocervo, che nasce privato e si tramuta in pubblico per poter essere annullata come un provvedimento.[48]</i> <br />
Ma qual è allora la differenza dal silenzio-assenso?<br />
Identificare nell’istituito della dichiarazione di inizio attività una forma accelerata di silenzio-assenso significherebbe sovrapporlo a quello già disciplinato dall’art. 20 della L. 241/90, pur  rispondendo (i due istituti) a due diversi modi di amministrare.[49]<br />
Al riguardo, si osserva, che anche alcune leggi speciali avevano configurato la DIA come silenzio-assenso.[50]<br />
Un tale orientamento, se pur forzato, consentirebbe tuttavia di dare risposta ad un importante interrogativo: dov’è l’atto amministrativo da annullare in sede di autotutela?[51]<br />
Il richiamo all’istituto della revoca e dell’annullamento sembra<i>, </i>infatti, collidere con la ricostruzione del modello della DIA operata da gran parte della giurisprudenza secondo cui, come gia precisato, mancherebbe un provvedimento rispetto al quale l’amministrazione possa esercitare i suoi poteri di autotutela. Tuttavia, per non stravolgere l’istituto si potrebbe, come sostiene il Liguori,  circoscrivere il ricorso all’annullamento e alla revoca alle sole ipotesi in cui il potere sia già stato una volta esercitato entro il termine, attraverso l’adozione dei provvedimenti tipici di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. Tale considerazione sembrerebbe, per altro, suffragata anche dalla formulazione concreta della norma che viene richiamata subito dopo la previsione in ordine all’esercizio del potere di controllo.<br />
Al contrario, ammettere l’applicabilità dell’autotutela ad un istituto che affonda le sue radici nel diritto comune risulta decisamente più complicato: <i>si tratterebbe  di configurare una sorta di necessaria contaminazione fra modelli privatistici e modelli pubblicistici quando comunque l’atto del privato risulti nel circuito della funzione pubblica.[52]<br />
</i>Unica soluzione prospettabile, dunque,  da parte della dottrina, al fine di poter accedere alla seconda interpretazione sarebbe una opportuna delimitazione dei poteri di autotutela .<br />
Con riguardo all’annullamento, la sua previsione potrebbe voler indicare che la P.A., anche se il termine è infruttuosamente decorso, può pur sempre intervenire, non solo nel caso in cui emergano profili nuovi idonei a proiettare l’attività al di fuori dei confini della denuncia (come sostenuto dal Travi), ma anche per rilevare l’insussistenza <i>ab origine</i> delle condizioni per svolgere l’attività senza che occorra rivolgersi all’autorità giudiziaria.[53]<br />
Per quanto riguarda la revoca, più difficile da applicare alla DIA, si potrebbe, al più, ipotizzare uno spazio nelle ipotesi di modifica dei requisiti e dei presupposti legittimanti se contenuti in “atti amministrativi a contenuto generale”.[54]<br />
Con riguardo alla tutela del terzo, invece, alla luce del novellato art. 19, sembrerebbero prospettarsi maggiori prospettive di tutela in conseguenza della espressa previsione di cui al citato comma 3°.<br />
Il terzo, infatti, verrebbe a trovarsi in possesso di un prezioso strumento di tutela: sollecitare l’intervento della P.A ed eventualmente, in caso di inerzia della stessa, ricorrere avverso il silenzio-rifiuto ex art. 21-bis legge T.A.R..<br />
Il ricorso a tale strumento di tutela è stato, altresì, visto da alcuni  come finalizzato ad  evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza, ed al riguardo, sempre  il Consiglio di Stato[55] si è pronunciato precisando che: “<i>(…) Una situazione del <b>genere non appare configurabile con riferimento alla denuncia di inizio di attività privata</b>, ed alla successiva attività dell&#8217;amministrazione. Da una parte, infatti, la denuncia di inizio di attività non ha valore di provvedimento amministrativo, né lo acquista in virtù del decorso del termine previsto per l&#8217;attività di riscontro della pubblica amministrazione; dall&#8217;altra, quest&#8217;ultima non è un&#8217;attività di secondo grado, che interviene su di una precedente attività provvedimentale. Non potrebbe, pertanto, verificarsi, con riferimento all&#8217;attività dell&#8217;amministrazione successiva alla denuncia di inizio dell&#8217;attività da parte del privato, quel fenomeno di elusione del termine decadenziale per l&#8217;impugnazione, che l&#8217;indirizzo giurisprudenziale, che esclude la possibilità di ricorrere al silenzio rifiuto per provocare l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela, intende, appunto, evitare”.<br />
</i>Di diverso orientamento è il Tar Ligure[56], che con riguardo alla DIA in materia edilizia, a fronte del silenzio tenuto dalla P.A. nei trenta giorni succesivi alla presentazione della denuncia, il terzo che si ritenga leso in un suo interesse legittimo possa, senza necessità di ottenere la formazione del silenzio-rifiuto, attivare direttamente il giudizio di cognizione tendente all’accertamento dell’assenza dei requisiti.<br />
La tesi <i>de qua</i> è stata recentemente accolta anche dal Tar Piemonte[57] secondo cui: <i>il modello legale della denuncia di inizio attività edilizia non è riconducibile al genus del silenzio-rifiuto, cosicché la tutela del terzo che si assuma leso dall’opera edilizia non può essere fatta dipendere dalla previa costituzione in mora dell’Amministrazione.<br />
</i>Appurata, dunque, la possibilità del terzo leso di agire avverso il silenzio- rifiuto della P.A. , in caso di inerzia della stessa, il problema si sposta sull’autorità competente a conoscere di tale controversia.<br />
Al riguardo il comma 5° del nuovo art. 19 prevede: “ <i>Ogni controversia relativa all’applicazione dei comma 1°,2° e 3° è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo</i>”.<br />
Tuttavia, nonostante la chiara previsione del comma 5°, sembra necessario operare alcune osservazioni; infatti seppure la scelta operata dal legislatore sembra in linea con i dettami della nota sentenza 204/04 della Corte Costituzionale, tuttavia non può sfuggire che ciò che viene impugnato dal terzo non è un provvedimento, ma bensì un comportamento (l’inerzia serbata dalla P.A.).<br />
Ma qual è la natura di tale comportamento, anche in considerazione della sentenza 204/04?<br />
Al riguardo è opportuno osservare che trattasi non di meri comportamenti materiali (espressamente esclusi dalla giurisdizione del G.A.) ma di comportamenti amministrativi, strettamente legati all’esercizio della funzione di vigilanza e del potere di autotutela.<br />
Il G.A. viene, quindi, chiamato a valutare non una condotta materiale posta in essere <i>iure privatorum</i> dalla P.A., ma l’esercizio non corretto della funzione pubblica.[58]<br />
In tal senso è anche il Tar Piemonte[59] che  in una sua sentenza osserva che: l’espunzione dei “comportamenti” dal testo dell’art. 34 deve essere interpretata sistematicamente sulla base della motivazione della sentenza 204/2004 della Corte Cost., dovendosi ritenere sottratti alla giurisdizione del G.A. solamente i comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata, all’esercizio della funzione amministrativa.<br />
Tuttavia alcuni problemi sorgono, come opportunamente osservato dal Giovagnoli, riguardo i provvedimenti abilitativi vincolati, in cui il vincolo è posto nell’interesse del privato (ad es. le iscrizioni all’albo professionale dei soggetti che abbiano i requisiti oggettivamente fissati dalla legge[60]), in questi casi, infatti, l’adozione di un atto che violi un vincolo posto a vantaggio del privato non è in grado di affievolire il diritto soggettivo del singolo beneficiario dell’obbligo posto dal legislatore[61]; se prima, dunque, la giurisdizione era devoluta al G.O., ora con la nuova riforma, le controversie tra il soggetto che presenta la DIA e l’amministrazione che si oppone all’iscrizione all’albo necessaria per l’esercizio di un’attività professionale sono devolute al G.A., pur venendo in considerazione vincoli posti a favore del privato.<br />
Per concludere, è curioso osservare che, quando le attività economiche private erano sottoposte a regime amministrativo, nel senso della necessità di munirsi di un provvedimento abilitativo rilasciato dalla P.A. per poterle esercitare, la giurisdizione era del G.O.; al contrario, ora che tali attività sono state liberalizzate con l’introduzione della DIA, la giurisdizione è del G.A</p>
<p>________________________________________________</p>
<p>[1] Cons. di Stato, sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3916<br />
[2] E.Boscolo, <i>I diritti soggettivi a regime amministrativo;</i><br />
[3] E.Boscolo, op. cit.: liberalizzazione nel senso di un processo (liberalizzante) che non si identifica con il recesso della presenza pubblica dalla fattispecie,  in considerazione del fatto che il superamento della necessità di un intervento a carattere costitutivo consente di configurare la posizione del privato in termini di diritto soggettivo  pur non determinando il venir meno di una presenza pubblica nella fattispecie ( nell’art. 19 tale presenza si sostanzierebbe nella previsione di una funzione di controllo); l’Autore mira, dunque, ad evidenziare il carattere “non condizionante” e di “non interferenza” dell’intervento ( di controllo ) della P.A., insistendo  per la compatibilità del diritto soggettivo con il potere ( che sembrerebbe non produrre alcun effetto sulla posizione soggettiva); <br />
[4] G. De Minico, <i>Note sugli artt. 19 e 20 della legge n. 241/ 90, </i>sul tema<i> </i>il Boscolo, in op. cit.  : <i>“ questa sottovalutazione  degli effetti liberalizzanti della DIA deriva dalla  (non condivisibile) identificazione tra “presenza di regole” e “in autonomia della posizione del privato” (…), se è vero in termini generali che alla base di ogni processo definibile come liberalizzazione vi è la volontà di attribuire una maggior libertà al soggetto, non sembra corretto riservare questo termine solamente ai casi in cui vengano meno in toto le regole che identificano i caratteri sostanziali de un determinata attività”</i><br />
[5] V. Cerulli Irelli,<i> Modelli procedimentali alternativi in tema di autorizzazioni, </i> secondo il quale la denuncia determinerebbe solamente una “dequotazione delle precedenti figure autorizzatorie”, gli interveni previsti dagli art. 19 e 20 della L. 241/90 ( nella vecchia formulazione) infatti  “<i>non sono ascrivibili alla c.d. liberalizzazione di attività economiche</i>” e configurerebbero invece degli “<i>istituti di semplificazione</i>”<i> ;</i> Cosi anche Marzaro Gamba che in “<i>La DIA edilizia</i>” sottolinea come l’istituto non determini alcuna effettiva liberalizzazione dell’attività edilizia<i>, se con tale concetto ci si volesse riferire alla sottrazione dell’attività del privato alla sua disciplina sostanziale da parte dell’ordinamento. </i>Infatti la disciplina sostanziale dell’attività non subisce modificazioni per effetto dell’introduzione della denuncia<i>, la quale opera sul diverso piano “procedurale”, come uno strumento di accelerazione della realizzazione dell’intervento e di semplificazione dell’attività dell’amministrazione; </i>al riguardo<i> </i>il Boscolo osserva: <i>“la liberalizzazione produce effetti sul piano della consistenza strutturale della posizione soggettiva, determinando l’insorgere di un diritto soggettivo in capo al privato mediante l’eliminazione di ogni profilo strutturale di costitutività del potere e di ogni profilo funzionale di condizionamenti;  la semplificazione assume invece rilevanza in rapporto ad un diverso ordine di problemi, legati al permanere di una relazione tra privato e amministrazione (…)”</i><br />
[6] G. Pastori: identificava nella DIA <i>“una nuova modalità di amministrazione: quella dell’autoamministrazione dei privati, che non esclude ma rende eventuale l’intervento degli organi ed uffici pubblici”; </i>sul tema vedi anche gli atti del Convegno tenutosi a Palazzo Spada su  “<i>Pluralismo istituzionale e Giustizia amministrativa” </i>;<br />
[7] Strumento finalizzato (come la liberalizzazione e la semplificazione) a ridisegnare la disciplina procedurale di talune attività private;<br />
[8] R. Proietti, <i>La DIA alla luce del nuovo art. 19 della L. 241/90, </i>in Urb. e app., 2005 <br />
[9] Cons. St. Sez. VI, 6910/2004 : “<i>anche in materia edilizia la qualificazione della dia come titolo e, ancor più, la previsione di un potere amministrativo di annullamento &#8211; concepibile solo con riferimento alla sottostante fattispecie provvedimentale e non estensibile ad un modulo basato su di un atto privato, per il quale sarebbe sufficiente il generale  ricorso ai poteri inibitori, repressivi e sanzionatori &#8211; convince della  qualificazione della dia come istanza autorizzatoria e della conseguente ascrizione al decorso del tempo del ruolo di elemento che provoca la formazione di un provvedimento tacito di accoglimento”.</i><br />
[10] Tar Piemonte ,Sez. I, 4 maggio 2005. 1359<br />
[11] Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4453 , secondo cui <i>la denuncia di inizio attività non ha valore di provvedimento amministrativo, né lo acquista in virtù del decorso del termine previsto per l’attività di riscontro della pubblica amministrazione</i>; T.A.R. Liguria 22 gennaio 2003, n. 113, e T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 23 gennaio 2003 n. 197, secondo cui <i>la DIA costituisce un mero atto del privato, che, ancorché soggetto a poteri inibitori della P.A., non trasmuta in atto aurorizzatorio implicito o silenzioso</i>; Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. 6 dicembre 2003, n. 5272;<br />
[12] Tar Piemnonte, Sez. I, 4 maggio 2005, 1367: fattispecie relativa alla denuncia di inizio attività edilizia ex articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380<br />
[13] Tar Abruzzo, Sez. Pescara, 1 settembre 2005 n. 494<br />
[14] Cons. di Stato, sez. VI, 20 ottobre 2004, n. 6910; così anche il Tar Veneto, Sez. II, 20 giugno 2003 n.3405 che con particolare riferimento alla D.I.A. in materia edilizia, sostiene che la stessa sia un titolo edilizio vero e proprio, in cui, non essendo prevista l’emanazione di alcun provedimento, la domanda “tiene luogo” dell’autorizzazione. Al riguardo si legge nella sentenza “<i>la D.I.A., quindi, nel disegno di legge della l. n. 662/96 si comporta alla stesso modo della vecchia autorizzazione tacita: cioè come un titolo che si forma silenziosamente, con il possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti</i>”<br />
[15] W.Giulietti op.cit.  l’autore tuttavia dissente da tale interpretazione sostenendo che: “ (…) <i>nella DIA l’amministrazione svolge una funzione di verifica della sussistenza della situazione legittimante l’esercizio di un diritto, di pertinenza esclusiva del privato, ed interviene, in senso essenzialmente negativo, solo laddove la realtà materiale non sia conforme all’ordinamento.(…) Le fattispecie di silenzio-assenso riguardano provvedimenti discrezionali in cui l’eventuale inerzia della P.A. assume carattere significativo<b>. Nelle ipotesi di DIA la regola è, invece, quella dell’inerzia dell’amministrazione priva di alcun carattere significativo, mentre l’eccezione è costituita da un intervento provvedimentale.</b>”</i><br />
[16] M. Immordino <i>“Codificazione, semplificazione, qualità delle regole e certezza del diritto</i>” intervento al convegno Roma tre; <br />
[17] Vedi A. Morbidelli in “<i>In tema di DIA vecchia e DIA nuova</i>” su Giustamm.it<br />
[18] Vedi Giovagnoli in “<i>I silenzi della Pubblica Amministrazione dopo la L. 80 del 2005</i>” .<br />
[19] Così Travi, <i>Ancora sulla denuncia</i>: “queste tesi confondono istituti diversi e perciò non meritano qui particolare attenzione”; Urbani, Civitarese<i>, Diritto Urbanistico</i>; Boscolo, <i>Sulla (non) impugnabilità della denuncia di inizio attività</i> in Urb. app., 2003; De Nictolis, <i>Natura giuridica della DIA in materia edilizia e tutela del terzo</i>, in Urb app. 2003; Liguori, <i>Denuncia di inizio attività</i>, in Testo unico dell’edilizia secondo il quale dice:“<i>la DIA ed il silenzio assenso presentano ben pochi caratteri comuni e molte differenze sostanziali</i>”; di orientamento contrario: A. Morbidelli in “<i>In tema di DIA vecchia e DIA  nuova</i>” su Giustamm.it<br />
[20] Relazione Pastore alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, il 22 marzo 2005, 498° seduta antimeridiana<br />
[21] M.P. Chiti, <i>Atti di consenso; </i>Walter Giulietti in “<i>Nuove norme in tema di DIA ovvero la continuità di un istituto in trasformazione” </i>Giustamm.it.<br />
[22] Al riguardo vedi anche Boscolo, <i>I diritti soggettivi a regime amministrativo</i>: “<i>la legge di contro non assume alcun effetto legittimante in senso proprio (sotto tale profilo  l’espressione “legittimazione ex lege” potrebbe risultare forviante): è la titolarità del diritto soggettivo a costituire l’effetto legittimante in capo al privato.”</i> <br />
[23] R.Giovagnoli op. cit.<br />
[24] Walter Giulietti, op cit.<br />
[25] R. De Nictolis in “<i>Natura giuridica della denuncia di inizio attività” </i>in Urb. e<i> </i>app., 2003 1374 ss.<br />
[26] Boscolo, <i>I diritti soggettivi a regime amministrativo, </i>pg. 219: “(…) <i>Si potrebbe anche affermare che il modello della denuncia sia necessario in quanto unico in grado di mantenere equilibrio tra un diritto soggettivo e la presenza dell’amministrazione nella fattispecie</i>”<br />
[27] Tar Veneto, Sez. II, 13 settembre 2005 n. 3418 che, a proposito di DIA edilizia, nega l’applicazione all’istituto del “preavviso di rigetto” di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.<br />
[28] Vedi G. Panassidi in “<i>La nuova dichiarazione di inizio attività” </i><br />
[29] Vedi M. Immordino op cit.<br />
[30]  F. Liguori in <i>Note su diritto privato, atti non autoritativi e nuova denuncia di inizio attività </i>su Giustamm.it<br />
[31] L. Ferrara<i>, Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo</i> <br />
[32] R. De Nictolis, <i>Natura giuridica della denuncia di inizio attività</i><br />
[33] R. Giovagnoli, op. cit.<br />
[34] L. Ferrara, <i>Diritti soggettivi ed accertamento amministrativo</i>: in cui l’Autore esclude le fattispecie caratterizzate dalla discrezionalità tecnica dall’ambito applicativo dell’art. 19 ammettendo, tuttavia, la sostituibilità da parte del privato, nella valutazione tecnica, “<i>solo ove si abbandonasse l’idea, rispondente in ogni caso a una opinione molto diffusa (a cominciare dalla stessa giurisprudenza amministrativa), secondo cui il potere di valutazione tecnica costituisce un potere riservato alla P.A.”</i><br />
[35] N. Paolantonio, <i>Il sindacato di legittimità, </i>Pg. 363; M.S. Giannini, <i>il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetti e problemi</i>;<br />
[36] V. Cerulli Irelli, <i>Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità.</i><br />
[37] Walter Giulietti, op. cit.<br />
[38] R. Giovagnoli, op. cit. <br />
[39] R. Giovagnoli, op. cit.; <i>ab adverso </i>W. Giulietti,m op. cit. <i>:” La maggiore difficoltà, derivante dall’inclusine nell’ambito applicativo delle norme di fattispecie in cui siano presenti profili di c.d. discrezionalità-tecnica, potrebbe derivare dalla difficoltà di delimitare le fattispecie in cui si tratti di accertamento di fatto complesso da quelle espressione di vera e propria discrezionalità amministrativa, <b>per le quali non potrebbe mai valere il principio di sostituzione del privato alla P.A.</b>”</i><br />
[40] M. Immordino, op. cit.: secondo l’autore dovrebbe comunque escludersi il potere di revoca, data la sua configurazione quale potere discrezionale non applicabile agli atti vincolati “<i>orbene la DIA, (…) può avere ad oggetto soltanto atti di assenso vincolati”</i></p>
<p>[41] R. Proietti in <i>La DIA alla luce del nuovo art. 19 della L. 241/90 </i>in Urb. e app. 2005 <br />
[42] Tar Lazio, sez. III, 20 giugno 2002, n. 5629<br />
[43] TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2003, n. 1608<br />
[44] Tar Liguria, sez. I, 25 marzo 2004, n. 289<br />
[45] Cons. Stato., sez. VI, 30 luglio 2003, n. 4391<br />
[46] Cons. Stato, sez.VI, 4 settembre 2002, n. 4453<br />
[47] Si rileva che la P.A. era già titolare di questo potere:  vedi Cons. di Stato sez. IV, 16 marzo 2005 n. 1093; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 1 settembre 2005 n. 494 secondo il quale la previsione contenuta nel comma 3° del novellato art. 19 sarebbe priva di carattere innovativo.<br />
[48] M.A. Sandulli <i>Competizione, competitività, braccia legate e certezza del diritto </i>su Giustmm.it<br />
[49] A. Morbidelli op. cit. <br />
[50] Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 87, comma 9° d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259<br />
[51] M. Immordino op. cit.<br />
[52] F. Liguori <i>Note su diritto privato, atti non autoritativi e nuova denuncia di inizio attività </i>su Giustamm.it<br />
[53] F. Liguori : <i>“(…) in altri termini, il passaggio dall’unilateralità del potere all’unilateralità del diritto è effettivo solo quando il diritto esiste in concreto, poiché in mancanza riemerge il potere autoritativo, ancorché posto precedentemente in uno stato, per così dire, di quiescenza” Note su diritto privato, atti non autoritativi e nuova denuncia di inizio attività”  </i>su Giustamm.it<br />
[54] F. Liguori op. cit. <br />
[55] Cons di Stato, sez. IV, 4 settembre 2002, n. 4453<br />
[56] Tar Liguria, Sez. I, 22 gennaio 2003, n. 113<br />
[57] Tar Piemonte, Sez. I, 4 maggio 2005, n. 1359<br />
[58] R. Giovagnoli, op. cit. <br />
[59] Tar Piemonte, Sez. I, 4 maggio 2005, n. 1369<br />
[60] Sul tema vedi anche Walter Giulietti che nell’op. cit., precisando che tale innovazione incontra significativi precedenti nella disciplina di settore (d.lgs. n. 22/97 art. 30 relativamente alla procedura semplificata pwer l’attività di trasposrto rifiuti) precisa che: (…) <i>per espressa previsione normativa, ciò che viene sostituito non è l’atto di iscrizione, bensì”le domande per le iscrizioni in albi”, determinandosi in realtà la sostituzione dell’effetto abilitante derivante dall’iscrizione. Sul piano sostanziale, infatti, l’applicazione del modello della dichiarazione di inizio attività consente che l’effetto legittimante venga prodotto dalla domanda dichiarazione e non dall’iscrizione, che pur dovrebbe seguire con funzione meramente notiziale. </i><br />
[61] F. Caringella, <i>Corso di diritto processuale amministrativo; </i>R. Giovagnoli, op. cit. </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-della-dia-alla-luce-delle-modifiche-introdotte-dal-decreto-competitivita/">La natura della DIA alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto competitività</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Brevi cenni sulla legitimatio ad causam delle associazioni ambientalistiche periferiche e dei comitati “spontanei”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:37:20 +0000</pubDate>
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<p>L’emergere di posizioni ed aspirazioni connotate da valenza spiccatamente collettiva (ambiente, tutela del consumatore, ecc.) cui si è assistito negli ultimi decenni ha, inevitabilmente, spostato l’attenzione di dottrina e giurisprudenza sulla tematica dei c.d. “interessi “diffusi” e sulla loro “azionabilità”. Segnatamente, il problema che ha interessato ed interessa tutt’ora i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-cenni-sulla-legitimatio-ad-causam-delle-associazioni-ambientalistiche-periferiche-e-dei-comitati-spontanei/">Brevi cenni sulla &lt;i&gt;legitimatio ad causam&lt;/i&gt; delle associazioni ambientalistiche periferiche e dei comitati “spontanei”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>L’emergere di posizioni ed aspirazioni connotate da valenza spiccatamente collettiva (ambiente, tutela del consumatore, ecc.) cui si è assistito negli ultimi decenni ha, inevitabilmente, spostato l’attenzione di dottrina e giurisprudenza sulla tematica dei c.d. “interessi “diffusi” e sulla loro “azionabilità”.<br />
Segnatamente, il problema che ha interessato ed interessa tutt’ora i giudici amministrativi, nonché autorevole dottrina, è quello inerente all’accessibilità, da parte di articolazioni locali di Enti o associazioni esponenziali di interessi superindividuali nonché dei c.d. Comitati spontanei[1], alla tutela giurisdizionale.<br />
Tuttavia, una attenta disamina delle problematiche richiamate non può non prendere le mosse da considerazioni di carattere generale che, pur senza alcuna pretesa di esaustività o completezza, si intende qui sintetizzare.<br />
L’art. 100 c.p.c. del codice di rito civile recita: <i>“Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.</i><br />
La citata disposizione codicistica, applicabile anche al processo amministrativo atteso il suo carattere di generalità, dispone che, per agire nel giudizio amministrativo, oltre ad essere titolari di una situazione giuridica di diritto soggettivo (nei casi di giurisdizione esclusiva) ovvero di interesse legittimo, è necessario essere detentori di un interesse a ricorrere.<br />
Tale interesse, che presuppone la lesione della posizione giuridicamente rilevante del ricorrente ed il futuro vantaggio concreto che deriverebbe allo stesso dall’accoglimento del ricorso proposto, deve essere necessariamente caratterizzato dai predicati della personalità (deve cioè riguardare specificatamente e direttamente il ricorrente), della attualità (deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e continuare a sussistere nel corso del giudizio) nonché della concretezza (deve essere valutato con riguardo ad una concreta lesione o pregiudizio verificatosi a danno del ricorrente).[2]<br />
In tale contesto si inseriscono i c.d. interessi “diffusi” o superindividuali, interessi propri cioè della collettività e dunque necessariamente “adespoti” e processualmente inazionabili[3].<br />
Sul punto l’impianto normativo di riferimento, segnatamente l’art. 26 del R.D. n. 1054/1924 (Testo Unico delle Leggi sul Consiglio di Stato)[4] e l’art. 4 della L. 1034/1971 (Legge istitutiva dei Tar)[5] risulta essere fondato sulla natura individuale della posizione giuridica dedotta in giudizio e, pertanto, volto ad escludere i c.d. interessi “superindividuali” dall’alveo degli interessi “azionabili”.<br />
L’evidente concezione individualistica dell’interesse azionabile, così come emerge alla luce del delineato quadro normativo, ha spinto la giurisprudenza, suffragata da autorevole dottrina, a ricostruire la nozione di interesse legittimo spogliandola della sua valenza individuale al precipuo scopo di <i>“ricondurre</i> <i>nelle maglie della nozione di interesse legittimo anche l’interesse superindividuale”; </i>operazione questa di non poco momento se si considera che l’interesse legittimo e l’interesse ultraindividuale, nella sua forma primitiva di interesse “diffuso”, sono esattamente agli antipodi: il primo riguarda, infatti, una posizione di vantaggio personale e differenziata, il secondo è, al contrario, un interesse non individuale e non differenziato.[6]<br />
Tale complessa e delicata opera ermeneutica ha trovato spunto nell’art. 2 della Cost. che così recita: <i>“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…)”.<br />
</i>Alla stregua del principio fondamentale evocato dalla disposizione costituzionale richiamata ed attesa la rilevanza riconosciuta dalla stessa, sul piano sostanziale, ai singoli ed ai gruppi sociali liberamente costituiti, è stato possibile inquadrare anche l’interesse “diffuso” (<i>rectius</i> collettivo)[7] tra gli interessi azionabili in giudizio.<br />
L’interesse “diffuso”, privo di titolare, “adespota” e relativo ad una comunità indifferenziata si trasforma in interesse “collettivo”, facente capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed autonomamente individuabile,[8] caratterizzato dalla riferibilità a soggetti qualificati ed organismi collettivi che agiscono, istituzionalmente e statutariamente, per la tutela di questo interesse e che di conseguenza, proprio per la particolarità del fine che perseguono, emergono dalla collettività indifferenziata e si fanno portatori delle istanze del gruppo sociale di cui sono esponenziali.[9]<br />
Ciò premesso in via generale, è opportuno riportare la tematica dell’interesse all’impugnazione nel quadro della disciplina ambientale atteso il peculiare modo di atteggiarsi che caratterizza tale <i>genus</i> di interesse in relazione al fenomeno dell’espansione del diritto pubblico dell’ambiente e del ruolo che in detta espansione svolgono le formazioni sociali e gli enti pubblici territoriali ed istituzionali.<br />
L’ambiente[10], bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, collettivo ed indivisibile è, sicuramente, terreno fertile per il proliferare di problematiche attinenti agli interessi c.d. “superindividuali” soprattutto a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non con qualche eccezione[11], l’azione popolare e che guarda con sfavore la legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato “diffuso”.[12]<br />
Appurata la nozione di interesse “diffuso” ed interesse “collettivo”, dunque, appare ora opportuno appuntare la nostra attenzione sui soggetti legittimati ad agire in giudizio per la tutela degli stessi, con particolare riferimento alle articolazioni locali delle Associazioni ambientalistiche ed ai c.d. Comitati spontanei di cittadini.<br />
Come noto, infatti, il problema della legittimazione di organismi esponenziali delle varie componenti sociali, ai fini dell’impugnativa di provvedimenti lesivi dell’interesse alla conservazione dei valori ambientali, da tempo oggetto di un intenso dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, è stato affrontato dal Legislatore all’atto dell’Istituzione del Ministero dell’Ambiente.<br />
Tuttavia, neppure tale intervento normativo, avvenuto con legge dell’ 8 luglio 1986, n. 349,[13] è riuscito ad uniformare i sempre più assidui arresti giurisprudenziali in materia.[14]<br />
Tale disposizione, infatti, intesa a recepire un indirizzo affermatosi alcuni anni prima[15], individuava solo le Associazioni nazionali, nonché quelle presenti in almeno cinque regioni, tra i soggetti legittimati ad intervenire nei giudizi per danno ambientale ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l&#8217;annullamento di atti illegittimi[16], nulla prevedendo in merito alle articolazioni territoriali ed ai Comitati spontanei di cittadini.<br />
A colmare il delineato vuoto normativo è intervenuto il giudice amministrativo che, in più occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi attestandosi, negli anni, su posizioni altalenanti frutto di una diversa lettura (più o meno elastica) delle disposizioni di riferimento e, segnatamente, della legge n. 349 del 1986.<br />
Volendo riassumere in breve gli orientamenti avvicendatisi in questi anni, appare opportuno partire da quello cronologicamente più datato volto a negare la <i>legitimatio ad causam</i> delle c.d. associazioni periferiche nonchè dei comitati spontanei di cittadini.<br />
Alla stregua di questo indirizzo giurisprudenziale, caratterizzato da una lettura più rigida della norma di riferimento, il Legislatore, nell’individuare espressamente gli Enti legittimati ad agire in giudizio (art. 13, L. n. 349/1986), avrebbe implicitamente negato l’autonoma rilevanza delle articolazioni locali delle Associazioni nazionali anche in considerazione della natura “eccezionale” della legittimazione contemplata negli artt. 13 e 18 della citata legge[17].<br />
Al riguardo, l’<i>iter</i> logico-argomentativo seguito da parte della giurisprudenza è inteso a negare qualsivoglia forma di rappresentanza processuale dell’Ente nazionale in capo al rappresentante legale dell’articolazione periferica dell’Ente stesso, unico legittimato <i>ex lege </i>ad agire in giudizio alla stregua dell’art. 13 della L. n. 349/1986.<br />
Coerentemente con questo indirizzo, un parte della giurisprudenza ha considerato imprescindibile il riconoscimento del Ministero dell’Ambiente, rifiutando l’idea che il Giudice Amministrativo possa, in via per così dire “aggiuntiva”, individuare nuove ipotesi di legittimazione e di soggetti legittimati.[18]<br />
In altre occasioni il Collegio di Palazzo Spada si è spinto, altresì, a negare qualsiasi legittimazione ad agire dell’articolazione territoriale, anche con riferimento all’impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata, in ragione della previsione di cui alla legge del 1986 e del suo carattere tassativo volto a riconoscere la <i>legitimatio ad causam</i> alle sole Associazioni nazionali.[19]<br />
Sulla scorta di tale orientamento, una parte della giurisprudenza, ha poi riconosciuto una quantomeno limitata legittimazione a spiegare intervento <i>ad adiuvandum</i> in capo agli organismi comitati o associazioni territoriali costituite al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti sul territorio stesso, ove non solo il loro statuto ma i loro programmi e le loro attività fossero effettivamente orientati alla protezione dell’ambiente e della salute.[20]<br />
Parimenti restrittive sono alcune recenti pronunce del giudice amministrativo, volte ancora una volta a valorizzare la portata letterale della norma ed ad escludere la legittimazione ad agire di una articolazione territoriale di un Ente nazionale, atteso che: <i>“Solo l’Associazione nazionale, in quanto tale, è titolare ex lege, in virtù delle caratteristiche che ne consentono il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte, anche nel caso di giudizio introdotto dall’impugnazione di provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti</i>”.[21]<br />
Di diverso tenore sono, invece, i più recenti approdi giurisprudenziali che, sulla scorta di un indirizzo più possibilista e frutto di una interpretazione più estensiva ed elastica della norma, riconoscono la legittimazione ad agire anche in capo alle articolazioni locali delle associazioni a valenza nazionale nonché ai c.d. Comitati spontanei di cittadini.<br />
A favore di questa impostazione si è espressa, già da tempo, una parte della giurisprudenza riconoscendo la legittimazione delle Associazioni periferiche purchè in presenza di previsioni statutarie che lo contemplassero.<br />
Punto centrale del percorso argomentativo seguito, in queste pronunce, dal giudice di legittimità risiede nella presunzione che, anche l’articolazione locale dell’associazione nazionale riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della L. 349 del 1986, possa partecipare dei poteri attribuiti agli Enti nazionali dal Legislatore, sussistendo in capo alle singole Associazioni il potere di regolamentare in concreto la propria capacità di stare in giudizio attribuendola anche ai propri segmenti territoriali.[22]<br />
Coerentemente con questo indirizzo il Consiglio di Stato, con una recente pronuncia, ha avuto altresì modo di osservare che l’esplicita legittimazione ad agire, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale ed ultraregionale, non esclude analoga legittimazione in un ambito territoriale e comunitario più circoscritto, agli organismi, comitati ed associazioni, che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, poiché altrimenti si priverebbe di protezione le località e le relative popolazioni interessate da “attentati” alla salute pubblica e/o all’ambiente di ambito locale e circoscritto.[23]<br />
In esito al delineato dibattito giurisprudenziale si è, di recente, affermato un ulteriore indirizzo alla stregua del quale, l’esistenza di associazioni comunque legittimate (poiché riconosciute) non preclude al giudice di accertare, caso per caso, la legittimazione di singoli organismi non accreditati.[24]<br />
Tale sistema si fonda su di un duplice sistema di accertamento della <i>legitimatio ad causam</i> fondato su di un affiancamento Ministro-Giudice (“doppio binario”).[25]<br />
Alla stregua di detta apprezzabile prospettazione, infatti, il potere di individuazione del Ministro (art. 13 L. 349/1986) non esclude il “concorrente” potere del giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza della legittimazione ad agire dell’associazione che abbia proposto un ricorso giurisdizionale, e ciò non sulla base dei criteri indicati dall’articolo 13 della legge 349/1986, ma con riferimento a diversi parametri elaborati in via pretoria.[26]<br />
Nel delineato quadro giuridico-normativo, caratterizzato, come visto, da molteplici aspetti di problematicità, si inseriscono ulteriori profili meritevoli di attenzione.<br />
Appuntando lo sguardo non più sui soggetti legittimati ad agire, ma sull’elemento oggettivo attinente alla natura degli atti impugnabili, è dato, infatti, riscontrare un eguale situazione di criticità caratterizzata, anche in questa sede, da pronunce contrastanti.<br />
Ulteriore aspetto che merita attenzione è, infatti, quello attinente alla tipologia di atti amministrativi che le Associazioni <i>de quibus</i> sono legittimate ad impugnare.<br />
Anche in tale occasione, infatti, è dato riscontrare una totale disattenzione del Legislatore che, all’art. 18 della L. 349/1986 formula un mero riferimento agli “atti illegittimi” senza tuttavia specificare di quali atti si tratti.<br />
Punto nodale della questione, affrontata dalla giurisprudenza con pronunce discordanti, è dunque quello di identificare i provvedimenti “sensibili” e pertanto impugnabili dalle Associazioni ambientalistiche, atteso il generico riferimento operato dalla normativa di riferimento, tra gli atti aventi una diretta valenza ambientale e quelli che, diversamente, abbiano sull’ambiente una mera ricaduta (es. atti a valenza urbanistica).<br />
Alla stregua di un orientamento più restrittivo, infatti, le Associazioni ambientalistiche sarebbero legittimate ad agire in giudizio unicamente per far valere interessi diffusi <i>“solo in quanto l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla citata legge 349 del 1986 (…) con esclusione quindi degli atti che abbiano una valenza meramente urbanistica, in quanto diretti esclusivamente alla gestione del territorio, senza alcuna ricaduta sui valori ambientali</i>”[27]<br />
Il percorso argomentativo seguito da questo filone giurisprudenziale muove da una concezione dell’interesse sostanziale della Associazioni <i>de quibus</i>, in materia ambientale, profondamente correlato all’interesse ambientale così come espressamente identificato e qualificato dalle norme di cui alla L. n. 349/1981.<br />
Secondo il citato indirizzo, dunque, attesa la connotazione giuridica dedicata al concetto di “bene ambientale”, caratterizzata da ben precisi limiti legislativi, dovrebbero considerarsi prive di legittimazione ad agire le Associazioni che impugnino atti amministrativi diversi da quelli <i>scricto sensu</i> ambientali.<br />
Il delineato orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non è scevro di problematiche interpretative.<br />
Segnatamente ci si interroga su quali siano, sul piano operativo, gli atti amministrativi c.d. “puri”, aventi cioè una diretta vocazione ambientale, atteso che, anche i provvedimenti urbanistici o concernenti la pianificazione e gestione del territorio (es. piano regolatore), possono comunque incidere su profili ambientali.[28]<br />
A fronte delle delineate considerazioni, dunque, una parte della giurisprudenza ha elaborato una diversa e più elastica interpretazione della norma volta a riconoscere la legittimazione delle Associazioni ambientalisctihe ad impugnare provvedimenti che, pur non avendo una diretta valenza ambientale, hanno comunque una rilevante incidenza sullo stesso.<br />
Segnatamente, con decisione del 2001, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione di una articolazione locale di un Ente, a valenza nazionale, ad impugnare una concessione edilizia volta ad assentire un fabbricato di notevoli dimensioni, a destinazione alberghiera, in una zona agricola sita in un parco, attesa l’incidenza della detta autorizzazione anche su interessi di natura ambientale, salvo il collegamento stabile tra l’Ente e la zona interessata dall’attività edilizia.[29]<br />
Tale arresto giusprudenziale muove, dunque, da una concezione più estesa del bene “ambiente” ed avente carattere trasversale rispetto ai diversi settori dell’azione amministrativa: una lesione dell’ecosistema, infatti, può essere prodotta sia da un atto <i>scricto sensu</i> ambientale (es. il nulla osta paesaggistico), sia da altro provvedimento non direttamente correlato alla normativa ambientale (es. Concessione edilizia).<br />
Sullo scorta di tale indirizzo giurisprudenziale, che in questa sede ci si sente di caldeggiare, non può ritenersi, dunque, che la legittimazione ad agire della associazioni ambientaliste e dei Comitati sia unicamente circoscritta alla la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma che comprenda la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, il paesaggio urbano, rurale e naturale, i monumenti ed i centri storici e quindi la qualità della vita.[30]<br />
Solo attraverso una tale nozione del “bene ambiente” sarà, infatti, possibile raggiungere l’effettiva tutela del patrimonio ambientale, culturale, storico ed artistico che, altrimenti, nel caso di una legittimazione ad agire circoscritta a pochi soggetti “riconosciuti”, resterebbe esposta a gravissimi rischi.<br />
Valga la pena di aggiungere, tra l’altro, che il D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico dell’Ambiente) all’art. 309, comma 1°, nell’individuare i soggetti legittimati a presentare formale richiesta di intervento statale individua anche coloro che “vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di prevenzione, di ripristino o di riparazione previste dal presente decreto”[31].<br />
Orbene, se per i soggetti espressamente individuati dal Ministro, ex art. 13 della L. 349/1981 <i>nulla</i> <i>questio</i>, le associazioni ambientalistiche non riconosciute (la cui legittimazione soggettiva non è prevista <i>ex lege</i>) potranno comunque intervenire fornendo prova, di volta in volta, di rientrare tra i soggetti legittimati a partecipare al procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 9 della L. 241/1990.<br />
Pertanto, la disposizione di cui all’art. 310, comma 1° del citato Decreto Legislativo, nel richiamare l’art. 309, comma 1°, con riferimento ai soggetti legittimati ad agire in giudizio, sembrerebbe conferire tale <i>legitimatio</i> anche a quelle Associazioni ambientalistiche legittimate a partecipare alla fase procedimentale<i>.</i>[32]<i><br />
</i>Questa diversa e preferibile opzione ermeneutica, caratterizzata da una lettura più possibilista della norma, trova, del resto, congruente riscontro nei principi fondamentali enunciati nella nostra Carta Costituzionale e muove dal condivisibile presupposto secondo cui i pubblici poteri devono agire preferenzialmente tramite il coinvolgimento diretto dei singoli e dei gruppi sociali liberamente costituiti, in quanto chiamati in prima persona a cogestire la funzione amministrativa secondo il principio della sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4°, Cost.).[33]<br />
Tale circostanza, infatti, induce necessariamente a dover riconsiderare sotto nuova e più pregnante luce la valenza della posizione giuridica dei soggetti coinvolti nell’azione amministrativa essendo indubbio che lo specifico ruolo ordinamentale attribuito ai privati ed alle loro formazioni sociali, sul piano sostanziale, rifletta i suoi effetti anche sul piano procedimentale e processuale.[34]<br />
Ciò vale ancor più se si considera la veste che gli organismi comitato e le Associazioni ambientalistiche hanno assunto, negli ultimi anni, nel quadro dell’azione amministrativa, non più relegati a meri soggetti deputati al “controllo sociale” ma riconosciuti ed attributari di una funzione sempre più attiva dal punto di vista procedimentale (art. 9 e 10 della L. 241/1990) e processuale.</p>
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<p>[1] Enti esponenziali “spontanei”, frutto dell’autonomia associativa e negoziale, che si qualificano <i>motu propriu</i> come difensori di alcuni valori per lo più di rango costituzionale;<br />
[2] C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002 n.6657;<br />
[3] “Il fenomeno degli interessi diffusi riguarda le utilità che pervengono identicamente e indivisibilmente ad un apluralità di soggetti, nessuno dei quali, pertanto, ne ha la totale disponibilità” Tar Lazio, Sez. I, 19 gennaio 1983, n. 47;<br />
[4] Il R.D. n. 1054 del 1924 (Testo Unico delle Leggi sul Consiglio di Stato), all’art. 26, comma 1° recita: “Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi (…) contro atti e provvedimenti di un&#8217;autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d&#8217;individui o di enti morali giuridici (…)”;<br />
[5] La L. n. 1034 del 1971 (Legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi regionali), all’art. 4 recita: “Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione”;<br />
[6] F. Caringella, <i>Lezioni di Diritto Amministrativo</i>, Milano, 2005, 645;<br />
[7] La giurisprudenza ha da tempo avuto modo di individuare nell’interesse “collettivo” “l’interesse al corretto esercizio del potere amministrativo da parte di un’organizzazione di tipo associativo. Tale interesse risulta differenziato sia rispetto a quello facente capo alla generalità dei cittadini (interesse diffuso), sia rispetto a quello proprio dei singoli appartenenti alla categoria (interesse legittimo)”; in tale senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 1985, n. 176; Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2921;<br />
[8] M.S. Giannini, <i>La tutela degli interessi collettivinei procedimenti amministrativi</i>, in Le azioni a tutela degli interessi collettivi, Padova, 1976,23; M. Nigro, Le due facce dell’interesse “diffuso”: ambiguità di una formula, in Foro it., 1987, V, 7;<br />
[9] F. Caringella, <i>Lezioni di Diritto Amministrativo, </i>op.cit.<br />
[10] Vedi Corte costituzionale, Sentenza n. 536 del 20 dicembre 2002 sull’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto e non come semplice “materia”;<br />
[11] Vedi le azioni popolari previste in materia elettorale dall’art. 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che legittima ciascun elettore ad esperire le azioni e i ricorsi spettanti al comune ed alla provincia; così anche in materia di istituzioni di assistenza e beneficenza, all’art. 82, L. 17 luglio 1890, n. 6972 che legittima all’azione giurisdizionale il cittadino che appartenga alla Provincia, al Comune o alla frazione di esso cui l’assistenza o la beneficenza si estendono;<br />
[12] C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1601;<br />
[13] La legge esprime lo sforzo di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente “quale diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività” (Corte Costituzionale n. 210/87) la cui protezione “è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.) per cui assurge a valore primario ed assoluto” (Corte Costituzionale n. 641/87) così in <i>Diritto pubblico dell’Ambiente</i> di Vittorio Domenichelli, Nino Olivetti Rason e Corrado Poli, Cedam, 1996;<br />
[14] Si osserva che, la soluzione adottata dalla disposizione in oggetto mira a recepire quanto già avvenuto in Francia, la cui legislazione ha, già da diverso tempo, istituito una particolare qualificazione giuridica, relativa ad associazioni riconosciute (<i>classés</i>), consistenti essenzialmente in associazioni di consumatori. Tali associazioni sono quelle che, con scelta legislativo-amministrativa, vengono investite del potere di rappresentare in giudizio gli interessi seriali di determinate collettività. Diversamente accade per il modello tedesco che riconosce in misura assai ridotta l’accesso delle associazioni ambientalistiche nei procedimenti e nei giudizi amministrativi ambientali; alla luce del diritto federale tedesco, infatti, la legittimazione attiva delle Associazioni <i>de quibus</i>, nell’ambito di controversie in materia di danno ambientale (c.d. <i>Verbandsklage</i>) è stata oggetto di accesi dibattiti in ragione del conflitto tra la stessa <i>Verbandsklage</i> ed il sistema tedesco di tutela giudiziale amministrativa che subordinava la <i>legictimatio ad causam</i> ad una violazione del diritto individuale dell’attore (c.d. <i>Schutznormtheorie</i>). Per quanto riguarda, invece, il sistema anglosassone i privati cittadini o le loro associazioni che intendano attivarsi per contrastare l’esercizio di attività suscettibili di provocare un danno all’ambiente, possono presentare ricorso attraverso <i>judical review</i> (termine impiegato per descrivere il ricorso all’autorità giudiziaria al fine di opporsi all’esercizio di potere illegittimo da parte della pubblica amministrazione); per quanto riguarda la legittimazione ad agire delle associazioni ambientalistiche, anche in questo contesto, si è assistito al passaggio da una originale tendenza restrittiva, volta a negare le c.d. <i>locus standi</i>, ad una attuale e più elastica posizione volta ad ammettere la legittimazione processuale delle associazioni. Segnatamente, l’ordinamento inglese ammette che gruppi di persone si attivino, previa individuazione di ciascun membro del gruppo all’inizio del procedimento e contestuale prova di uno specifico interesse relativo al caso di specie. Nel caso <i>R v Inspectorate of Pollution, ex parte Greenpeace Ltd</i> il giudice ha ritenuto che l’associazione ambientalistica avesse un interesse qualificato e quindi sufficiente ai fini del ricorso, a motivo della sua competenza ed esperienza in materia di protezione ambientale. Nella medesima decisine la Corte ha incidentalmente osservato come nell’area territoriale interessata dal provvedimento amministrativo impugnato risiedessero associati di Greenpeace. Tale <i>obiter dictum</i> ha lasciato la dottrina in dubbio sulla necessità di un nesso territoriale tra la lesione e la parte ricorrente; successivamente, tale questione è stata riconsiderata nel caso <i>R v Secretary of State for Foreign Affairs,</i> ex parte <i>World Development Movement</i>, in cui la Corte ha senz’altro riconosciuto la legittimazione al ricorso da parte dell’associazione non governativa, nonostante il fatto che nessun membro della medesima fosse residente nell’area interessata dal provvedimento impugnato. Tale orientamento sembrerebbe, dunque, riconoscere un’autentica forma di <i>surrogate standing</i> per le associazioni ambientalistiche;<br />
[15] Per completezza si rileva altresì che, ancor prima dell’intervento del Legislatore, la giurisprudenza amministrativa individuava quale requisito imprescindibile, ai fini dell’azionabilità degli interessi “diffusi”, la personalità giuridica del soggetto attore a scapito dei c.d. Enti di fatto quali le Associazioni non riconosciute ed i Comitati spontanei (in tal senso vedi TAR Marche, 8 aprile 1981, n. 249; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 marzo 1982, n. 311; TAR Piemonte, Sez. II, 4 giugno 1988, n. 241; Con. Giust. Amm. Sic. Sez. Giurisdiz., 3 aprile 1989, n. 117; Consiglio di Stato , Sez. V, 9 marzo 1973, n. 253, quest’ultima cassata dalla Sentenza Cass., Sez. Un., 8 maggio 1978, la quale, muovendo dalla concezione individualistica della tutela giurisdizionale, negava n modo assoluto la tutelabilità in sede giurisdizionale degli interessi diffusi; Vedi anche F. Caringella, <i>Lezioni di Diritto Amministrativo, </i>op.cit., 649); tale orientamento fu , però, profondamente stigmatizzato dalla giurisprudenza degli anni a seguire attesa la prevalenza attribuita all’elemento formale del riconoscimento governativo rispetto a quello sostanziale della “rappresentatività”; pertanto, coerentemente con questo indirizzo, il giudice di Palazzo Spada, con diverse pronunce, confutò il precedente orientamento e attribuì anche alle Associazioni “non riconosciute” la capacità processuale autonoma e distinta da quella dei singoli associati (vedi Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 19 ottobre 1979, n. 24; sulla legittimazione delle associazioni di categoria ad impugnare gli atti amministrativi vedi anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 1999, n. 943 che riconosce la legittimazione dell’ente quando sia arrecato un pregiudizio all’”interesse collettivo statutariamente tutelato”, C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 1999, n. 69);<br />
[16] La legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i. , all’art. 13, comma 1° dispone: <i>“Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell&#8217;ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell&#8217;azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l&#8217;ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell&#8217;ambiente decide”;</i> l’art. 18, comma 5°, invece recita: <i>“Le associazioni individuate in base all&#8217;articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l&#8217;annullamento di atti illegittimi”.</i><br />
[17] Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3878;<br />
[18] C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 luglio 1990, n. 728; Sul punto vedi anche Stefano Tarullo, <i>Comitati spontanei e legittimazione processuale:una nuova frontiera per la tutela degli interessi ambientali</i>, su www.eco-comm.it;<br />
[19] Consiglio di Stato, Sez. V, 29 luglio 1997, n. 854, nel caso di specie il giudice d’appello ha negato la legittimazione attiva in capo al Presidente del Comitato Regionale Pugliese quale articolazione regionale di Legambiente; così anche Tar Lombardia, Milano, 15 aprile 1988, n. 105, Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 18 febbraio 1993 n. 57; Tar Lombaria, Milano, 9 aprile 1998, n. 728; Tar Calabria, Catanzaro, 17 maggio 1999, n. 701;<br />
[20] C.f.r. Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 dicembre 2002, n. 6657;<br />
[21] Cf.r. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2151; così anche Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 6 luglio 2007, n. 1618;<br />
[22] C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1996, n. 1379; vedi anche TAR Marche, 30 agosto 2001, n. 987; Tar Veneto, Sez. III, 1 marzo 2003, n. 1629 quest’ultima riformata dal Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2004 n. 5136:<br />
[23] C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n.5760;<br />
[24] C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 novembre 2005, n. 6467;<br />
[25] In tal senso è dato registrare due recentissime decisioni del Collegio di Palazzo Spada, con le quali il giudice, seppur recependo il detto orientamento, riformava altrettante pronunce del giudice di prime cure intese a riconocsere la <i>legittmatio ad causam</i> in capo ad un Comitato di cittadini, in ragione della mancata produzione, da parte di quest’ultimo, di alcun atto costitutivo o statuto che consentisse di verificare il possesso dei requisiti giuridici di rappresentatività e stabilità. (C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V. 23 aprile 2007, n. 1830; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192);<br />
[26] Alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale riportato, un Ente privato non riconosciuto tra le associazioni di cui all’art. 13, L. 349/1986, è comunque legittimato a ricorrere in giudizio, indipendentemente dalla sua natura giuridica, quando: 1. persegua in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale; 2. abbia un adeguato grado di stabilità ; 3. abbia un sufficiente livello di rappresentatività; 4. abbia un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso; C.f.r. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123; Tar Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004, n. 267;<br />
[27] Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1382; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3878;<br />
[28] In tal senso vedi F. Caringella, <i>Lezioni di Diritto Amministrativo, </i>op.cit.<br />
[29] Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 luglio 2001 n. 4123; in tal senso vedi anche Tar Puglia, Bari, Sez. III, 19 aprile 2004, n. 1860; Tar Liguria, Sez. I, 3 febbraio 2003, n. 129;<br />
[30] Una tale nozione di “ambiente” è dato riscontrarla, del resto, anche nell’ordinamento anglosassone dove si tende ad accomunare, sotto l’etichetta di “Environmental law”, tutto ciò che in effetti riguarda non solo l’ambiente in quanto tale <i>(The Environmental consist of all, or any of the following madia, namely, the air, water and land; and the medium of air includes the air within buildings and the air within other natural or man-made structures or below round</i> – Environmental Protection Act 1990), ma anche tutto quanto riguardi sia la “<i>pollution</i>” che la tutela in generale dei beni artistici ed architettonici e, in senso lato, appunto “ambientali”;<br />
[31] Segnatamente l’art. 309, comma 1° del D.Lgs. 152 del 2006, rubricato “Richiesta di intervento statale”, recita: <i>“Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o <b>che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all&#8217;adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto</b> possono presentare al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture &#8211; Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l&#8217;intervento statale a tutela dell&#8217;ambiente a norma della parte sesta del presente decreto”.</i><br />
[32] Segnatamente, l’art. 310, comma 1°, del D.lgs. 152 del 2006, rubricato “Ricorsi”, dispone: “<i>I soggetti di cui all&#8217;articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i princìpi generali, per l&#8217;annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell&#8217;attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale”.</i><br />
[33] La sussidiarietà orizzontale, già rinvenibile nel conferimento di funzioni e compiti ai privati e alle loro associazioni operato da diverse norme del D.Lgs. n.112/1998, ha trovato una sua prima compiuta esplicazione con l’articolo 2 della L. 265/1999 poi confluito nell’articolo 3, comma 5°, del D.Lgs. n. 267/2000: “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; Tale parametro di riparto di funzioni tra enti istituzionali e privati è stato, poi, elevato a rango di principio ordinamentale con la modifica del titolo V, parte II, della Costituzione, operata con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3, al riguardo l’art. 118, comma 4°, della Costituzione dispone che: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; in ambito internazionale, sembra possa individuarsi una previsione <i>in nuce </i>dell’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nel punto 7 del Preambolo della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Ambiente umano (Stoccolma, 1972), ove si afferma che “sarà necessario che tutti, cittadini e collettività, imprese ed istituzioni ad ogni livello, assumano le loro responsabilità e si dividano i rispettivi compiti. Gli uomini di tutte le condizioni e le più diverse organizzazioni possono, sulla base dei lavori da essi stessi ammessi e dall’insieme dei loro atti, determinare l’ambiente futuro”. Tale disposizione è stata poi rafforzata dalla Convenzione di Aarhus (Sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale),il cui art. 3 dispone che ogni Paese firmatario si impegna ad accordare “il riconoscimento e l’appoggio appropriato alle associazioni, organizzazioni o gruppi, il cui obiettivo è la tutel adell’ambiente e fa in modo tale che il proprio sistema giuridico nazionale sia compatibile con questo vincolo”;<br />
[34] C.f.r. Tar Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004, n. 267; al riguardo si osserva che, a mente degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990 i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati hanno facoltà di intervenire nel procedimento, di prendere visione degli atti dello stesso, di presentare memorie scritte e documenti.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 30.7.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-cenni-sulla-legitimatio-ad-causam-delle-associazioni-ambientalistiche-periferiche-e-dei-comitati-spontanei/">Brevi cenni sulla &lt;i&gt;legitimatio ad causam&lt;/i&gt; delle associazioni ambientalistiche periferiche e dei comitati “spontanei”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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