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	<title>Vincenzo Caputi Iambrenghi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Vincenzo Caputi Iambrenghi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>A porte chiuse</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/a-porte-chiuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-porte-chiuse/">A porte chiuse</a></p>
<p>Una sola conclusione dopo le polemiche roventi sull’annullamento da parte del TAR Lazio dell’esito di cinque tra le venti procedure di nomina per concorso dei direttori dei maggiori Musei italiani. Con un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato poco prima del bando di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-porte-chiuse/">A porte chiuse</a></p>
<p>Una sola conclusione dopo le polemiche roventi sull’annullamento da parte del TAR Lazio dell’esito di cinque tra le venti procedure di nomina per concorso dei direttori dei maggiori Musei italiani.<br />
Con un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato poco prima del bando di concorso, che data al 7 gennaio 2015, è stato previsto che una &#8220;Commissione di valutazione” applicasse i punteggi previsti nel decreto ministeriale per ciascuna categoria di titoli ai singoli candidati; successivamente la Commissione, mediante un colloquio conclusivo della fase giuridica del procedimento, avrebbe dovuto svolgere il compito di selezionare una terna di candidati, come previsto dall’art. 5 del bando, da sottoporre alla scelta di opportunità anche politica del Ministro o del Direttore generale del Ministero.<br />
Sta di fatto che il colloquio che consente alla Commissione di attribuire fino a venti punti, sui cento previsti nel complesso, è stato svolto per ciascun candidato ammesso alla finale prova colloquiale <strong>a </strong>porte chiuse.<br />
Il Ministro dei beni culturali e del turismo, di fronte ai cinque annullamenti del TAR Lazio, si è immediatamente adirato, parlando agli italiani in televisione di una procedura lodata in tutta Europa e dell’insostenibilità degli interventi del giudice amministrativo.<br />
Il Segretario del partito di maggioranza, a sua volta, ha espresso il compiacimento per la riforma della struttura del Ministero, dolendosi nell’occasione che il suo Governo non avesse fatto in tempo a riformare anche i TAR.<br />
Il Ministro:<br />
1)&nbsp; ha subito annunciato appello al Consiglio di Stato;<br />
&nbsp;<br />
2)&nbsp; altrettanto presto ha nominato cinque direttori <em>ad interim </em>in sostituzione di quelli che hanno visto annullata la propria nomina;<br />
&nbsp;<br />
3)&nbsp; ha ottenuto dal Governo, in occasione della manovrina, l’inserimento di una norma specifica che autorizza la nomina al vertice di musei o istituzioni culturali italiane dello “straniero”;<br />
&nbsp;<br />
4)&nbsp; ha presentato, mediante l’Avvocatura dello Stato, il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza.<br />
&nbsp;<br />
Senonché:<br />
&nbsp;<br />
5)&nbsp; l’appello al Consiglio di Stato era preceduto da una forse inopportuna istanza di provvedimento presidenziale, che con, decreto di somma urgenza ed <em>inaudita altera parte</em>, avrebbe dovuto sospendere&nbsp; immediatamente l’efficacia dell’annullamento pronunciato dal TAR del Lazio in ordine alle nomine di cinque sfortunati direttori di museo.<br />
Senonché, il Presidente della Sez. VI del Consiglio di Stato, adito dal Ministero, ha rilevato l’inesistenza dell’urgenza dal momento che il Ministro aveva già provveduto alla nomina di cinque direttori interinali, respingendo soprattutto per questo motivo l’istanza di decreto d’urgenza.<br />
Un errore dietro l’altro.<br />
Ma la porta chiusa nella prova orale di una selezione pubblica inficia, più esattamente rende del tutto inutile, la pretesa di legalità e dovrebbe indurre chi l’ha prevista a scusarsi con tutta l’Europa per la brutta figura.<br />
&nbsp;<br />
6)&nbsp; L’Autorità anticorruzione non sembra sinora intenzionata ad intervenire.<br />
Eppure l’errore è grave, se è vero che la porta chiusa consente -beninteso, in astratto- ad una Commissione valutatrice di un concorso pubblico al termine di una prova colloquiale di negare e di attribuire punteggi spettanti o nella stessa misura non spettanti al candidato.<br />
Le selezioni orali nella pubblica Amministrazione sono sempre pubbliche: gli stessi candidati hanno diritto di assistere alle prove degli altri concorrenti e l’adempimento ad un obbligo di trasparenza pone ormai tutte le pubbliche Amministrazioni italiane nella condizione di dover esprimere oggi un profondo dispiacere in casi come quello registrato dal Tar del Lazio, giudice che evidentemente non poteva non annullare un prodotto di segretezza.<br />
Piuttosto che adirarsi, il Ministro si sarebbe forse meglio speso, nell’occasione, se si fosse scusato, oltre che con i candidati ammessi al concorso, vincitori e vinti a porte chiuse, con tutti gli italiani ed anche con le antenne internazionali che hanno plaudito alla riforma del settore da lui presieduto.<br />
C’è da temere che se per far funzionare sotto la guida del Ministro la macchina ministeriale dei beni e delle attività culturali e del turismo sia necessario che i principali suoi collaboratori vengano reclutati nel corso di un colloquio a porte chiuse, sembra a mio sommesso avviso non azzardato concludere che le speranze di buona amministrazione di quelle che sono le testimonianze della nostra civiltà contenute nei beni culturali sono affidate al caso fortuito: anche da una porta chiusa, infatti, potrebbe sortire il miglior direttore del Museo, ma la violazione della legalità e l’abuso peserebbero comunque sul prestigio che in quella veste egli dovrebbe conquistarsi, nella popolazione anzitutto, per essere degno di presiedere un grande Museo italiano.<br />
Dovremmo spiegare le ragioni di questa conclusione anche al malcapitato direttore “straniero”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Acque pubbliche e competenze amministrative nella concezione di Carlo De Bellis</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/acque-pubbliche-e-competenze-amministrative-nella-concezione-di-carlo-de-bellis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 17:41:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/acque-pubbliche-e-competenze-amministrative-nella-concezione-di-carlo-de-bellis/">Acque pubbliche e competenze amministrative nella concezione di Carlo De Bellis</a></p>
<p>Carlo De Bellis pubblica nel 1984, quando stava per conseguire l’associazione in Diritto amministrativo, la monografia dal titolo Acque e interessi territoriali per i tipi di Cacucci. Ero ancora nella Facoltà di Giurisprudenza e mi è stato dato di seguire questo lavoro, importante e denso, rivelatore della grande capacità di</p>
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<p align="justify">Carlo De Bellis pubblica nel 1984, quando stava per conseguire l’associazione in Diritto amministrativo, la monografia dal titolo <i>Acque e interessi territoriali </i>per i tipi di Cacucci. Ero ancora nella Facoltà di Giurisprudenza e mi è stato dato di seguire questo lavoro, importante e denso, rivelatore della grande capacità di ricerca scientifica del mio amico e Collega.<br />
Anzitutto, esso riprende un precedente studio sull’interesse degli enti territoriali all’uso delle acque pubbliche che si tradusse in un’edizione provvisoria negli anni settanta, esplicitata ed ampliata nella monografia dell’84.<br />
Nel giustificare l’indagine, l’autore prende le mosse dalle norme contenute in materia di acque pubbliche nel d.p.r. n. 616/1977 (di matricegianniniana) e nella legge delega 319/1976 (di matrice benvenutiana) e delinea il panorama dottrinale sul tema dall’inizio degli anni ’70, quando nasce, secondo la ricostruzione dell’a., «un nuovo interesse all’approfondimento della materia che è alimentato dalle esigenze di tutela delle acque, private e pubbliche, dall’inquadramento e dalla razionalizzazione della disciplina del bene».<br />
Una seconda giustificazione De Bellis rinviene nella necessità, avvertita come studioso serio nel suo ambiente e nella storia della sua Università, di rispondere adeguatamente e in parte consentendo, alle provocazioni derivanti da due studi fondamentali di M. Costantino:<i>Sfruttamento delle acque e tutela giuridica</i> (Napoli, Jovene, 1975), che tende a superare i vecchi schemi che sorreggevano la distinzione pubblico-privato, svolgendo l’analisi degli interessi tutelati in correlazione ai valori costituzionali dell’utilità sociale, e quella dell’oggetto della tutela giurisdizionale partendo dalle norme minime di <i>disciplina del bene</i>, per individuare i soggetti reali interessati all’uso del bene; e <i>Acque. Competenze dello Stato</i> (in <i>Inuovi poteri delle regioni e degli enti locali</i>, a cura di A. Barbera e F. Bassanini, Bologna, 1978, p. 506), che vede nel d.p.r. 616/1977 la premessa per la riforma delle acque che presenta caratteri di specialità «in quanto sfugge ad una collocazione sistematica secondo la ripartizione alquanto logora del diritto pubblico e privato, perché deve considerarsi speciale».<br />
Una terza fonte di ispirazione della sua ricerca l’a. trova nella collocazione delle acque nel tema dell’ambiente, di recente in progressiva apparizione negli studi propri degli amministrativisti italiani, a partire, solo dieci anni prima dello studio di De Bellis, da M. S. Giannini (<i>“Ambiente”. Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</i>, in <i>Riv. trim. dir. pubbl.1973</i>), che, speculando per la prima volta su un tema che da allora in poi sarebbe diventato generale per qualsiasi studio implicante l’uso del territorio, distingue la definizione di ambiente in tre diverse partizioni: la prima (bene ambientale), come tutela del paesaggio; la seconda, l’ambiente <i>aggredito</i> ed <i>aggressore</i>, con la normativa di difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua; la terza, l’ambiente urbanistico, «oggetto di un’attività amministrativa ormai del tutto chiara e distinta alla cui base sta la potestà di pianificazione territoriale».<br />
Leggendo alcuni passi dello studio sull’ambiente di Giannini, riportati da De Bellis, si avverte la mano magistrale con la quale egli disegna la futura legislazione che avrebbe riguardato questo imprescindibile aspetto del consorzio civile: «da tutto il grande agitarsi degli ultimi tempi, dai fiumi, se non dalle alluvioni,e di pagine scritte che sono apparse, non è uscito nulla di particolare interesse sotto l&#8217;aspetto giuridico. Con ciò non si vuol dire che non siano apparse molte leggi, e che non sarebbe bene che altre fossero emanate o riformate; al contrario!<br />
Si vuol dire solo che gli strumenti legislativi del presente e del futuro non sono se non gli strumenti del passato, con dei perfezionamenti applicativi, anche importanti, attinenti or ad un più diffuso e preciso contenuto tecnico, or ad una miglior disciplina procedimentale, or ad una più pertinente fattura delle organizzazioni. S&#8217;intende che anche l&#8217;introduzione di questi perfezionamenti può costare al legislatore molta fatica, specie allorché vi sono interessi economici in atteggiamento di resistenza o in collusione con poteri pubblici locali (evenienza purtroppo frequente). Peraltro resistenze di questo tipo si sono sempre incontrate e sempre s&#8217;incontreranno, la riflessione sugli eventi della storia insegnandoci che esse vengono meno solo quando sulle misure, per l&#8217;adozione delle quali si oppone resistenza, si crea e si consolida un convincimento diffuso al punto che poi nessuno è più disposto ad accettare una realtà materiale che di quelle misure sia priva» (p. 38).<br />
Resta da dire che ancora negli anni sessanta, mancando il decisivo quadro della problematica ambientale, gli studi sulle acque dovevano necessariamente occuparsi dei vecchi problemi e dei vecchi strumenti.<br />
Tale ispirazione ha tratto De Bellis anche dallo studio di U. Pototschnig, <i>Vecchi e nuovi strumenti di tutela nella disciplina pubblica delle acque</i> (in<i>Riv. trim. dir. pubbl.</i>, 1969, p. 1036): «Posto che -riporta De Bellis- la qualità dell’acqua non è un valore assoluto, da difendere a ogni costo e a qualsiasi prezzo, ma va salvaguardata piuttosto in relazione ai diversi usi che ciascun corso d&#8217;acqua riceve, la conseguenza è che un&#8217;efficace azione di intervento per regolare e limitare il fenomeno dell&#8217;inquinamento deve tener conto, anzitutto, dei diversi usi od impieghi cui sono destinate le risorse esistenti”.<br />
Ed è questo il principale oggetto cui tende la ricerca di Carlo De Bellis, non per caso legata agli interessi anzitutto – e, se si vuole, quasi per prelazione &#8211; territoriali, coinvolti nella disciplina delle acque.<br />
Lo studio è risolto nel capitolo II dove l’analisi degli interessi tutelati e dei problemi di appartenenza sostanziale dell’uso dell’acqua sono di particolare interesse.<br />
È ovviamente dal t.u. del 1933 n. 1775 che si prendono le mosse per inquadrare i principali modelli legali a tutela degli usi: all’epoca usi privati (privativi) e usi pubblici si fronteggiavano in presenza di una tendenza inarrestabile dell’ordinamento alla pubblicizzazione dell’intera materia per via della progressiva scarsità dell’acqua e dell’altrettanto progressiva invasione di usi privati del territorio seriamente rivali rispetto alla salvaguardia del patrimonio idrico dello Stato. Queste sono le ragioni della pubblicizzazione derivate, direttamente o indirettamente da fatti naturali.<br />
Ma, nell’opera di Carlo De Bellis, vengono analizzate anche le norme del t.u. sugli spunti embrionali di procedimentalizzazione dell’azione amministrativa nelle ipotesi di coordinamento degli interessi strutturalmente pubblici e sostanzialmente economici, come nella bonifica integrale, nei servizi di acquedotto irriguo, nel servizio fognante, negli aspetti sanitari delle acque e nella tutela della pesca.<br />
Il panorama normativo cui sottendono problematiche di potalizzazione, di tutela ecologica, di igiene pubblica, di prevenzione per la salute umana e di regolazione dell’industria della pesca fluviale è dunque completo.<br />
In particolare può osservarsi agevolmente come il pubblico, generale interesse richiamato nella prima disposizione del t.u. 1775/1933 si articoli nei temi dei principi ispiratori del sistema e della finalità degli usi.<br />
E qui De Bellis torna alla dogmatica generale, anzitutto, sulla proprietà e sul bene pubblico, passando da una preziosa ricostruzione del dibattito sulle acque pubbliche nell’assemblea costituente, nella quale le istanzeregionalistiche nella gestione protagonista delle acque pubbliche vennero battute dal convergente convincimento liberale (Einaudi) e comunista (Togliatti)del prevalente uso energetico delle acque che avrebbe potuto essere garantito soltanto da un’autorità centrale, responsabile della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica.<br />
In questa parte dell’opera traspare, in ogni occasione di riferimento ad altrui opinioni, quella dell’a., che dimostra il legame tra gli interessi della comunità esposti dagli enti territoriali e quelli, fondamentalmente industriali, dunque nordisti, alla decisione sull’uso delle acque pubbliche per la prassi, allora esclusiva, di derivare energia: il potere di concessione, sia pure in base a schemi di azione contemporanei, avrebbe trovato miglior servizio -dimostra il De Bellis- se decentrato presso Regioni e Comuni.<br />
Abbiamo già accennato in proposito che queste posizioni di Carlo De Bellis sono quelle derivanti dallo studio di base sugli interessi degli enti territoriali per l’uso delle acque, studio che egli presentò con successo in occasione del concorso pubblico di assistente ordinario di Diritto amministrativo;e sono quelle che, tradotte nel tema primario della <i>competenza</i> delle varie autorità in materia, della difesa dalle (e della utilizzazione delle) acque porterà -qualche anno più tardi- De Bellis a collegare alla struttura amministrativa, ormai capillarmente impegnata nella tutela del territorio (l. 1989 “legge Sarno”) e nelle nuove disposizioni per l’utilizzazione delle acque pubbliche, al processo attuato con passo autorevole, verso la liberazione dall’ormai inutile tentativo di riservare uno spazio giuridico di qualche rilievo alle acque “private”. Una categoria, quest’ultima, non più difendibile a causa della sopravvenuta consapevolezza dell’estrema, crescente rarità e fragilità della risorsa idrica, come, del resto, desumibile dall’apposita riforma del codice civile che, tra l’altro, aveva soppresso la natura giuridica privata, con l. 5 gennaio 1994, n. 37 (promulgata lo stesso giorno della legge Galli, 5 gennaio 1994, n. 36), di origine romanistica dell’<i>insula in flumine orta</i> e dell’<i>alveus derelictus </i>(anche se già i romani intuivano la preziosità del bene, qualificando<i>sacer</i> più che <i>publica</i> la sorgente dei fiumi -come il <i>lucus</i>, il bosco anch’esso da salvaguardare, già nel diritto romano classico, con usi non rivali-).<br />
L’alluvione (art. 942, 1 co., cod. civ.: <i>incrementum latens</i>), l’isola nata dal fiume e l’alveo derelitto in ogni caso sono demanio pubblico anche se derivanti da attività antropiche.<br />
La definizione del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775: «tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse», ampia, come si vede, e preveggente, è stata sostituita solo nel 1999 dal d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238, recante la norma secondo la quale appartengono allo Stato e fanno «parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne». Con l’entrata in vigore del cd. codice dell’ambiente però, l’intero d.p.r. 238/1999 è stato abrogato e la definizione di acque pubbliche non è stata sostituita da nuove norme.<br />
C’è poi una demanialità idrica eventuale, come quella degli acquedotti: quelli d’interesse regionale sono una parte consistente della demanialità eventuale.<br />
Le conclusioni di De Bellis sono chiare: prendendo lo spunto da due maestri -che particolarmente “sentiva” nei suoi studi, M. S. Giannini e Nigro-, anzitutto egli smitizza la posizione della dottrina prevalente e della legislazione del tempo favorevole ad un totale accentramento delle funzioni essenziali per le e delle acque. De Bellis riporta l’esempio di Giannini, «è interesse generale che l’agricoltura prosperi, ergo aiutiamo gli agrari», cioè: curiamo un interesse particolare che, «con vari sofismi» si traveste da generale (cfr. M. S. GIANNINI, <i>Istituzioni di diritto amministrativo</i>, Milano, 1981, p. 46). Si tratta in questo caso dell’interesse dei proprietari terrieri (“gli agrari”) non ancora in regola con “i più equi rapporti sociali” nella produzione agricola, voluti dall’art. 44 cost. (con questi ce l’aveva Giannini, altrimenti non si intenderebbe l’ostilità verso l’intera categoria di fondamentale rilievo nell’economia nazionale come quella dei coltivatori della terra). Quanto al riferimento a M. NIGRO <i>Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione (il problema di una legge generale sul procedimento amministrativo)</i>, in <i>Riv.dir.proc.</i>, 1980, (p.260) De Bellis conviene sulla prospettazione secondo la quale «l’amministrazione appare oggi una forza largamente autonoma nel complesso sistema istituzionale, poiché per l’autonomia della sua azione, oltre che per essere la sede di estrinsecazione di nuove forme di rappresentatività politica, l’amministrazione si presenta dappertutto come un sottosistema politico al quale è <i>delegata</i> … una parte del potere politico».<br />
Cfr., altresì, G. PASTORI (<i>La procedura amministrativa negli ordinamenti contemporanei (introduzione generale)</i>, in (<i>La procedura amministrativa,</i> Milano, 1964): «le esigenze di efficienza e di razionalizzazione dell&#8217;attività amministrativa “o si risolvono nella trasposizione in formule moderne della più generale esigenza di effettività della tutela giuridica”, ovvero assumono “un rilievo generale sotto forma di principi di organizzazione degli uffici e di criteri di organizzazione pratica”. Individuando poi una concezione <i>economico-organizzativa</i> in alcune discipline speciali di specifiche categorie di provvedimenti -espropriazione, pubblico impiego, materia tributaria-, sottolinea come in questi casi “spesso la tutela offerta si dimostra più rigorosa e complessa, proprio per i particolari interessi in gioco, sia che appartengano ai privati, sia che appartengano alla funzionalità dell&#8217;ente pubblico”. Tali, osservazioni paiono di particolare rilievo per il tema delle &#8220;risorse idriche&#8221;».<br />
Nell’analizzare gli istituti tradizionali, Carlo De Bellis evidenzia che nelle vicende storiche del diritto delle acque i vari interessi pubblici connessi alle acque e ritenuti meritevoli di tutela -la difesa dai potenziali danni realizzata con le opere idrauliche, il risanamento del territorio tradotto in termini di opere di bonifica, la tutela della salute allora affidata agli elementari mezzi della prevenzione fisica- tendevano nella legislazione positiva ad organizzarsi secondo linee ispirate al decentramento, e corrispondenti a criteri di relazione diretta fra <i>interessi</i> e comunità territoriali. Tendenza che andava più accentuandosi, e che assumeva fra l&#8217;altro forme embrionali di &#8220;procedimentalizzazione&#8221; dell&#8217;azione pubblica, quando per quel fenomeno di coesistenza fra interessi di natura diversa assai spesso generato dalla realtà materiale e certo non ignoto a quella giuridica, agli interessi pubblici si intrecciavano interessi definiti del pari pubblici ma sostanzialmente economici.<br />
«Orientamento decisamente opposto è quello che caratterizza il tradizionale &#8220;diritto delle acque&#8221;. Accentramento organizzatorio allo Stato, &#8220;discrezionalità&#8221; nella valutazione del &#8220;rilevante&#8221; pubblico tanto estesa nella materia da essere stata definita arbitrio, frammentarietà nelle decisioni di intervento realizzato attraverso l&#8217;istituto della concessione di derivazione, si accompagnavano alla gelosa riserva delle prerogative statali che escludeva ogni partecipazione sia degli altri enti pubblici territoriali che dei privati aspiranti all&#8217;utenza. Lo stesso orientamento in realtà che, negli anni più recenti, ha ispirato le così acute resistenze da parte degli organi statali nelle vicende della definizione normativa del d.P.R. n. 616, i cui più immediati esempi si sono già indicati».<br />
Quei principi si tradussero poi, come è ovvio, nell&#8217;individuazione e nella scelta degli istituti giuridici, e dei rispettivi lineamenti, a cui veniva affidata la disciplina del bene. E se per ragioni storiche, osserva l’autore, ed in quel clima culturale «sembra del tutto naturale l&#8217;adozione della categoria del <i>demanio</i> a definitoria del regime dell&#8217;appartenenza delle acque ritenute &#8220;rilevanti&#8221;, in un sistema che pur conosceva l&#8217;articolarsi della titolarità del <i>demanio</i> fra gli enti pubblici e gli istituti dei diritti reali parziari pubblici non altrettanto scontata avrebbe dovuto essere la riserva esclusiva allo Stato dell&#8217;esercizio di ogni potere sulle acque; interpretata poi nella pratica amministrativa e nel senso letterale <i>ad excludendum</i> ogni diversa interferenza».<br />
Sulla base di siffatte premesse, De Bellis osserva conclusivamente che «Nel passatoproprio gli interessi generali dell&#8217;<i>economianazionale</i> hanno legittimato le opzioni nel riparto delle acque; e, peraltro verso, la discrezionalità dell&#8217;<i>amministrazione</i> ha assunto forme particolarmente incisive. Entrambi i rilievi paiono così convergere nel segnalare l&#8217;opportunità che le scelte prossime o future delle tecniche giuridiche e dei modelli organizzatori della funzione di <i>governo</i> delle risorse idriche siano le più adeguate a realizzare anche in questa materia i valori tutelati dalla Costituzione repubblicana.<br />
Per quella duplice premessa, sembra infatti che anche la disciplina delle acque che sì incisivi effetti determina per lo sviluppo sociale, per quello economico, per l&#8217;atteggiarsi dei diritti dei cittadini nella realtà della costituzione materiale, da un lato debba indirizzarsi nelle forme dell&#8217;articolazione dei poteri decisionali fra gli enti territoriali, e dall&#8217;altro modellarsi in procedure di azione amministrativa tali da ammettere &#8220;l&#8217;affermazione dei diritti e dei poteri delle parti, sotto forma di integrazione pratica della loro capacità di farli valere».<br />
Segue a questa considerazione, l’analisi della legislazione delle regioni, che fornisce all’a. spunti per una valutazione «sia pur iniziale, della capacità dimostrata dagli enti autonomi di soddisfare le esigenze, i bisogni -cioè gli interessi- delle rispettive comunità territoriali».<br />
La disamina è, come sempre in De Bellis, assai precisa e per nulla descrittiva, anzi di tale approfondimento nelle singole legislazioni regionali da risultare esemplare per le frequenti rassegne legislative, che si leggono anche a firma di studiosi illustri.<br />
Deve osservarsi che uno specifico successo postumo della tesi di Carlo De Bellis può rivenirsi nella recente normativa sul cd. federalismo demaniale che, ai sensi del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, recante “attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della l. 5 maggio 2009, n. 42”, prevede all’art. 1 che: «Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale».<br />
Sulla base di queste premesse, l’art. 5 prevede: «I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell’art. 3 a comuni, province, città metropolitane e regioni sono i seguenti:<br />
b) (…) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:<br />
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;<br />
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un’intesa tra le regioni interessate, ferma restando comunque l’eventuale disciplina di livello internazionale».<br />
Quest’ampia trattazione contenuta nel III capitolo di <i>Acque ed interessi territoriali</i> sarà ripresa dall’autore in un ancor più rilevante saggio sulla competenza nel sistema della regolazione delle acque pubbliche che, insieme alla non meno preziosa monografia del 1999 sul <i>Danno pubblico e potere discrezionale</i>, gli valsero la cattedra di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari.<br />
Dopo poco più di due anni dalla vittoria, che fu davvero gradita a tutti, Carlo De Bellis ci lasciò assai prematuramente dieci anni fa, verso la fine del suo corso di lezioni dell’a.a. 2001-2002, che un gruppo folto di suoi studenti ricorda tuttora, come mi è capitato di constatare con vera commozione da diversi giovani professionisti avvocati cui negli ultimi anni ho chiesto con quale professore avessero frequentato il corso di Diritto amministrativo 2001-2002.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 30.5.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/acque-pubbliche-e-competenze-amministrative-nella-concezione-di-carlo-de-bellis/">Acque pubbliche e competenze amministrative nella concezione di Carlo De Bellis</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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