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	<title>Veronica Pamio Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il Trattato di Lisbona: prima analisi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-trattato-di-lisbona-prima-analisi-2/">Il Trattato di Lisbona: prima analisi</a></p>
<p>L’arresto del processo di ratifica del trattato costituzionale europeo firmato nell’ottobre 2004 a causa del voto contrario di Francia e Paesi Bassi al referendum del 2005, ha portato l’Europa, dopo due anni di riflessione, a proseguire l’iter di riforma dell’Unione in termini differenti. E’ stato necessario ripensare l’intera architettura del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-trattato-di-lisbona-prima-analisi-2/">Il Trattato di Lisbona: prima analisi</a></p>
<p>L’arresto del processo di ratifica del trattato costituzionale europeo firmato nell’ottobre 2004 a causa del voto contrario di Francia e Paesi Bassi al referendum del 2005, ha portato l’Europa, dopo due anni di riflessione, a proseguire l’iter di riforma dell’Unione in termini differenti. E’ stato necessario ripensare l’intera architettura del trattato, riducendone sensibilmente l’ambizione e la portata per evitare un reale blocco del processo evolutivo istituzionale europeo.<br />
Il 23 giugno 2007  i capi di Stato e di governo dell&#8217;UE, nell’ambito del Consiglio Europeo del 21-22 giugno, hanno raggiunto un&#8217;intesa sulla approvazione di un mandato dettagliato per la redazione &#8211; entro la fine del 2007 &#8211; di un trattato sulla riforma istituzionale rivolto alla successiva conferenza intergovernativa. <br />
La necessità che i lavori fossero svolti tanto rapidamente nasce dalla opportunità politica sia di ridare slancio alla riforma dei trattati, sia di rendere operativo il nuovo trattato per le elezioni del PE del giugno 2009.<br />
Infatti, conformemente a quanto richiesto, il Consiglio europeo informale di Lisbona ha adottato il 19 ottobre 2007 il testo definitivo del trattato elaborato nell’ambito della CIG, corredato da diverse dichiarazioni e protocolli allegati, che sarà firmato dagli Stati membri nel dicembre 2007. <br />
Alla firma farà seguito il processo di ratifica in tutti i 27 paesi. <br />
Il nuovo trattato dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2009, giusto in tempo per le prossime elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009.<br />
Il nuovo progetto di trattato risente ovviamente della sconfitta del trattato costituzionale. Questa ha comportato, innanzitutto, la necessità di abbandonare l’idea – tanto auspicabile &#8211; della ricodificazione organica dell’assetto istituzionale europeo e il concetto costituzionale, rinunciando quindi alla creazione di una nuova Europa sotto l’algida di una Costituzione. Sono inoltre scomparsi i simboli europei (bandiera e inno), ma si è comunque optato per la conservazione dei tratti fondanti del trattato costituzionale e delle innovazioni ivi contenute, riaffermando peraltro con forza il principio di sussidiarietà.<br />
Il compromesso che si è raggiunto ha perciò riguardato prevalentemente l’aspetto formale rispetto a quello sostanziale, poiché il nocciolo duro del pacchetto di riforme istituzionali è stato nella sostanza conservato.<br />
Il testo, che va ad incidere sulla lettera dei trattati preesistenti e il cui contenuto non risulta pertanto di immediata percezione, definisce così le regole per il funzionamento dell’Europa allargata, basandosi su principi di democraticità ed efficienza.<br />
In particolare, si sintetizzano qui di seguito i principali tratti innovativi del trattato, raccolti – per comodità espositiva – in macroaree:</p>
<p><b>DISPOSIZIONI GENERALI</b><br />
&#61656;	<i>PERSONALITA’ GIURIDICA DELL’UNIONE</i>: il nuovo art. 32 del TUE riconosce all’Unione la personalità giuridica.<br />
&#61656;	<i>CAMBIO DI DENOMINAZIONE DEL TCE</i>: il Trattato che istituisce la comunità europea (TCE) cambia denominazione e diviene trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).<br />
&#61656;	<i>SOSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ EUROPEA CON L’UNIONE EUROPEA</i>: l’art. 1 del TUE, dopo aver confermato che l’Unione si fonda sul TUE e sul TFUE che hanno il medesimo valore giuridico, afferma che l&#8217;Unione sostituisce e succede alla Comunità europea. <br />
&#61656;	<i>SUPERAMENTO DELLA STRUTTURA A TRE PILASTRI DELL’UNIONE</i>: le politiche comuni nell’area di libertà, sicurezza e giustizia vengono inserite nel metodo comunitario, mentre la politica estera e di sicurezza comune rientra invece nel TUE e continua ad essere soggetta a procedure decisionali specifiche. </p>
<p><b>FONTI</b><br />
&#61656;	<i>NORME COMUNITARIE</i>: le direttive, i regolamenti e le decisioni restano tali, si abbandona l’idea di adottare le definizioni “leggi europee” e “leggi quadro europee”. Viene però definita una gerarchia tra le norme, cristallizando la distinzione tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione. Si afferma inoltre che il Parlamento e il Consiglio avranno uguali poteri per quanto attiene alla definizione delle modalità di controllo degli atti delegati e degli atti di esecuzione (comitatologia).  <br />
&#61656;	<i>INIZIATIVA POPOLARE</i>: un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri (su una popolazione di circa 500 milioni di abitanti) può chiedere alla Commissione di presentare una proposta normativa nell&#8217;ambito delle sue attribuzioni, su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;attuazione dei trattati, introducendo un nuovo e importante strumento di democrazia partecipativa. </p>
<p><b>DIRITTI E RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CIVILE</b><br />
&#61656;	<i> CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI</i>: per quello che riguarda la protezione dei diritti, si rinuncia a comprendere nel trattato le norme della Carta di Nizza per le medesime ragioni di opportunità per cui si è deciso di abbandonare il nomen “trattato costituzionale”, ma – e si tratta di un’innovazione di rilievo – viene assicurato carattere giuridicamente vincolante alla Carta. <br />
In particolare, attraverso una norma di rinvio, che però non avrà valore per la Gran Bretagna e per la Polonia che hanno ottenuto una clausola di esclusione relativa alla giurisdizione della Corte di Giustizia e dei tribunali nazionali in materia di protezione di diritti sanciti dalla Carta, la Carta dei diritti ottiene lo stesso valore giuridico dei trattati. Inoltre, la Carta sarà proclamata solennemente durante la sessione plenaria del Parlamento europeo del prossimo 12 dicembre da parte dei Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, per essere poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale.<br />
&#61656;	<i>CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO</i>: è previsto che il Consiglio adotti all’unanimità la decisione di conclusione dell&#8217;accordo sull&#8217;adesione dell&#8217;Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, previa approvazione del Parlamento europeo e degli Stati membri.<br />
&#61656;	<i>CITTADINANZA</i>: all’articolo 8 del TUE figura la definizione di cittadinanza: “è cittadino dell&#8217;Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell&#8217;Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”. <br />
&#61656;	<i>CONSULTAZIONE</i>: il trattato rinnova la necessità di un dialogo costante e trasparente con le associazioni rappresentative e con la società civile, anche attraverso la consultazione pubblica. Inoltre, l&#8217;Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia e riconosce come il vertice sociale trilaterale per la crescita e l&#8217;occupazione contribuisca al dialogo sociale.</p>
<p><b>ISTITUZIONI</b><br />
&#61656;	<i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO</i>: il nuovo trattato prevede l’istituzione di una Presidenza stabile del Consiglio europeo che duri fino a cinque anni e permetta al Presidente stabile di svolgere un ruolo centrale nella preparazione del Consiglio europeo e nei vertici. In particolare, la Presidenza è attribuita ad una personalità nominata per due anni e mezzo, rinnovabile per una sola volta e incompatibile con un mandato nazionale. Il Presidente presiede e anima i lavori del Consiglio europeo, ne assicura la preparazione e la continuità dei lavori, in cooperazione con il Presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio &#8220;Affari generali&#8221;. Si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo e presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna riunione. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell&#8217;Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell&#8217;Alto Rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in relazione a cui si v. il punto successivo). <br />
Una strutturazione di questo tipo del Consiglio condurrà con tutta probabilità ad una diminuzione del ruolo del Presidente della Commissione, le cui competenze – come affermato dal ministro degli esteri belga, Karel De Gucht – si fermeranno agli aspetti comunitari economici. Evidenti, dunque, le preoccupazioni dei Paesi “minori” dovute al fatto che questo tipo di scenario potrebbe condurre all’appropriazione, da parte dei Paesi grandi, della politica estera europea. <br />
&#61656;	<i>ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA</i>: è prevista la figura istituzionale dell’Alto Rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che rappresenti l&#8217;Europa sul piano internazionale, avvalendosi anche del nuovo Servizio europeo per l&#8217;azione esterna.<br />
Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. In relazione a quest’ultimo punto, però, si deve ricordare che, quando sembrava vicina l’entrata in vigore del trattato costituzionale, la Commissione e il Consiglio avevano intrapreso la impostazione di un servizio nella medesima direzione ed erano emerse diverse difficoltà, dettate proprio dal fatto che comprendeva funzionari delle istituzioni e diplomatici nazionali. <br />
L’Alto Rappresentante è anche Vicepresidente della Commissione europea e Presidente del Consiglio “relazioni esterne”. <br />
Una dichiarazione allegata al trattato assicura che durante i lavori preparatori della nomina dell’Alto Rappresentante, conformemente all’articolo 9E del TUE, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento europeo. <br />
&#61656;	<i>PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE</i>: Il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo sulla base di una candidatura proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenuto conto dei risultati delle elezioni del PE e dopo aver svolto le consultazioni opportune. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la medesima procedura. E’ poi il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, ad adottare l&#8217;elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri. <br />
&#61656;	<i>COMMISSARI EUROPEI</i>: a partire dal 2014 il numero dei Commissari è ridotto a due terzi del numero degli Stati membri (da 27 a 15 compreso il Presidente e l&#8217;Alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza), in base al principio di rotazione paritaria, che consente di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all&#8217;unanimità, non decida di modificare tale numero. <br />
E’ il Parlamento europeo a votare sull’investitura della Commissione nel suo insieme. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. <br />
&#61656;	<i>COMPETENZE DEL PARLAMENTO EUROPEO</i>: è prevista un’estensione della procedura di codecisione a circa 50 settori e che finisce per coprire circa il 95% della legislazione europea. Il Parlamento europeo, in tal modo, si trova ad operare  come co-legislatore su un piano di parità con il Consiglio in gran parte dell’attività legislativa, ma soprattutto in aree come Giustizia, Sicurezza e Immigrazione. Inoltre, vengono conferiti al Parlamento importanti poteri in materia di bilancio ove viene garantita la piena parità tra Parlamento e Consiglio per quello che attiene l’approvazione del bilancio e del quadro finanziario pluriennale. Vengono estesi altresì i poteri del Parlamento europeo in tema di accordi internazionali (in relazione a cui si v. il nuovo art. 188N TFUE).<br />
&#61656;	<i>RIPARTIZONE DEI SEGGI DEL PARLAMENTO EUROPEO</i>: è nota la polemica scaturita dal nuovo criterio proposto dagli europarlamentari Alain Lamassoure e Adrian Severin sulla ripartizione dei seggi del PE. I due parlamentari hanno infatti ricevuto il mandato di rivedere le norme relative alla ripartizione dei seggi tra Stati membri entro fine anno e comunque in tempo utile per utilizzare i nuovi criteri nelle elezioni del 2009 sulla base del principio della “proporzionalità decrescente”. La proposta che hanno presentato ha ricevuto non poche critiche proprio in merito all’interpretazione che i deputati hanno dato al principio della proporzionalità decrescente, nonché alla base di calcolo utilizzata per assegnare i seggi. <br />
Lamassoure e Severin hanno proposto alla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo – che la ha approvata – una ripartizione di questo tipo: per un emiciclo di 750 seggi: Germania &#8211; 3 seggi (a causa della fissazione nel trattato del tetto massimo a 96 seggi, invece dei 99 previsti dal trattato di Nizza), Francia +2 seggi (74 rispetto a 72), Regno Unito + 1 (73 invece di 72), Italia: status quo ante (72), Spagna + 4 (54 invece di 50), Polonia + 1 (51 invece di 50), Romania status quo ante (33), Paesi Bassi + 1 (26 invece di 25), Grecia, Portogallo, Belgio, Ungheria e Repubblica ceca: status quo ante (tutti 22), Svezia + 2 (20 invece di 18), Austria + 2 (19 invece di 17), Bulgaria + 1 (18 invece di 17),  Danimarca, Slovacchia, Finlandia: status quo ante (tutti 13), Irlanda e Lituania status quo ante (tutti 12), Lettonia + 1 (9 invece di 8), Slovenia + 1 (8 invece di 7), Estonia, Cipro, Lussemburgo status quo ante (tutti 6), Malta + 1 (6 invece di 5). I due parlamentari hanno sostenuto – anche durante un’audizione presso il nostro Parlamento &#8211; che, considerato il breve tempo di cui hanno disposto, la soluzione rappresenta la migliore proponibile. L’art. 9A del futuro trattato, infatti, impone limiti ben precisi di tipo numerico per i deputati del PE. Come accennato innanzitutto un massimo di 750 parlamentari totali. Inoltre, un limite massimo di 96 parlamentari per il paese più popolato e un limite minimo di 6 parlamentari per il meno popolato. In quanto alla base di calcolo, i proponenti hanno scelto – contrariamente a quanto auspicato dal nostro Paese – il criterio della residenza e non quello della cittadinanza. <br />
Anche dinanzi alle tante critiche, la stessa Commissione affari costituzionali ha chiesto che la ripartizione proposta sia riveduta, molto prima della legislatura 2014-2019, per istituire un sistema di ripartizione che posa dirsi “obiettivo ed equo”. <br />
A seguito dell’opposizione del governo italiano, che non ha accettato di buon grado la ripartizione dei seggi né il criterio della residenza, al trattato è stata aggiunta una dichiarazione che attribuisce un seggio supplementare al Parlamento europeo all’Italia per la legislatura 2009-2014. Il Consiglio europeo adotterà questa decisione in dicembre, sulla base di una nuova proposta del PE, che riprenderà la formula adottata a Lisbona. Inoltre, si è deciso che il principio della cittadinanza sarà preso in considerazione per le successive elezioni al Parlamento europeo, e cioè per il 2014, data entro la quale il Consiglio europeo dovrà dare il suo accordo politico sul progetto riveduto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo. <br />
&#61656;	<i>AVVOCATI GENERALI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA</i>: per quello che riguarda gli avvocati generali alla Corte di Giustizia europea, il Consiglio europeo ha stabilito in una dichiarazione aggiuntiva che nel caso in cui la Corte di Giustizia chieda l’aumento degli avvocati sino al numero di 11, il Consiglio deliberi all’unanimità proprio per l’ampliamento di tre posti. La Corte sarebbe perciò formata da 11 avvocati generali, di cui sei permanenti (provenienti dai 6 Stati grandi: Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Francia e Polonia) e cinque scelti tra gli altri Stati con un criterio di rotazione.<br />
&#61656;	<i>GIURISDIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA</i>: la giurisdizione della Corte di Giustizia è estesa a tutte le attività dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. Include perciò il controllo delle misure che limitano i diritti delle persone.</p>
<p><b>RAPPORTI  UNIONE &#8211; STATI MEMBRI</b><br />
&#61656;	<i>RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA UNIONE E STATI MEMBRI</i>: competenze esclusive dell’Unione sono l’unione doganale, la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, la politica monetaria, la conservazione delle risorse biologiche del mare e la politica commerciale comune. L&#8217;Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali, allorché questa sia prevista in un atto legislativo dell&#8217;Unione o si renda necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. <br />
L’Unione esercita invece azioni di sostegno, coordinamento o completamento dell’azione degli Stati membri in materia di tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù, sport, protezione civile e cooperazione amministrativa.<br />
La competenza concorrente è di tipo residuale nel caso in cui i trattati attribuiscano una competenza all’Unione che non rientri tra le competenze esclusive, né tra le azioni di sostegno, coordinamento o completamento. In particolare, competenze concorrenti attengono a mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni in materia di sicurezza in materia di sanità pubblica. Inoltre, nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l&#8217;Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare di definizione e attuazione di programmi, senza che l&#8217;esercizio di tale competenza possa comportare la conseguenza di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Analoga previsione è individuata per la cooperazione allo sviluppo e l&#8217;aiuto umanitario, ove l&#8217;Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l&#8217;esercizio di tale competenza possa produrre l’effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la propria. <br />
Da segnalare, inoltre, la possibilità che l&#8217;Unione prenda misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche e iniziative per garantire il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri. <br />
&#61656;	<i>SUSSIDIARIETA’ E PROPORZIONALITA’</i>: il trattato impone che le proposte normative comunitarie siano esaminate dai Parlamenti nazionali e che nel caso in cui un terzo dei Parlamenti nazionali ritenga che la proposta possa ledere le proprie competenze, la Commissione sia tenuta a riverificare la legittimità della proposta. A quel punto, la Commissione può decidere di ritirare la proposta, modificarla o confermarla, spiegando al Parlamento e al Consiglio dei Ministri le ragioni del mancato ritiro (c.d. regola del cartellino giallo).<br />
Inoltre, se una maggioranza semplice dei parlamenti nazionali adotta un parere in cui dichiara che una proposta legislativa non rispetta il principio di sussidiarietà e se il Consiglio o il Parlamento concordano con i parlamenti nazionali, la proposta è respinta.<br />
Una dichiarazione allegata al trattato evidenzia che, “conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l&#8217;Unione e gli Stati membri previsto dal trattato sull&#8217;Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all&#8217;Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Quando i trattati attribuiscono all&#8217;Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l&#8217;Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest&#8217;ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell&#8217;Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi Stati membri (rappresentanti di Stati membri), […] alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo”. Se perciò la dichiarazione conferma il sistema di ripartizione di competenze tra Stati membri e Unione, innova nel punto in cui permette al Consiglio di chiedere alla Commissione di esercitare la propria iniziativa per abrogare un atto comunitario. La dichiarazione si conclude con un impegno della Commissione europea ad attribuire “un’attenzione particolare” a questi suggerimenti. <br />
&#61656;	<i>VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA</i>: il voto a maggioranza qualificata viene a sostituire l’unanimità in oltre quaranta settori, tra i quali il coordinamento delle politiche economiche, la proprietà intellettuale, la politica dei trasporti, la politica energetica e il turismo. Il trattato inoltre ridefinisce la maggioranza qualificata, introducendo il sistema della doppia maggioranza, ovvero il 55 per cento degli Stati membri che rappresentino il 65 per cento della popolazione europea. Questo sistema si applicherà però solo a partire dal primo novembre 2014, restando fino a tale data in vigore le previsioni di Nizza. Tali disposizioni potranno altresì essere applicate fino al 31 marzo 2017, su richiesta di un membro del Consiglio. <br />
&#61656;	<i>CLAUSOLA DI IOANNINA</i>: è prevista, in una decisione del Consiglio da adottare il giorno dell’entrata in vigore del trattato, la c.d. clausola di Ioannina che prevede lo slittamento di una decisione presa a maggioranza anche nel caso in cui solo una minoranza di paesi sia contraria. Più in particolare, dal novembre 2014 i Paesi che rappresentano il 75 per cento di una minoranza di blocco (sia in termini di Stati che di popolazione) possono deferire la questione al Consiglio affinché raggiunga un accordo entro un termine ragionevole. A tal fine, è stabilito che il Presidente del Consiglio metta in atto, con l&#8217;assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. Le predette soglie – in base alla nuova intesa – verranno ridotte al 55 per cento della minoranza di blocco a partire dal 31 marzo 2017. <br />
Nonostante le ferme richieste della Polonia, la clausola non è entrata nel corpo del trattato ma nella decisione che il Consiglio farà entrare in vigore contemporaneamente al trattato. E’ stato però previsto in un Protocollo allegato che prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto teso alla modifica o all&#8217;abrogazione della decisione di cui sopra, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell&#8217;Unione, sia necessaria una delibera preliminare all’unanimità del Consiglio europeo. </p>
<p><b>MECCANISMI DI COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI</b><br />
&#61656;	<i>COOPERAZIONI RAFFORZATE</i>: è prevista, anche su richiesta dell’Italia, la possibilità di porre in essere cooperazioni rafforzate tra un minimo di nove Stati membri.<br />
&#61656;	<i>DIFESA &#8211; COOPERAZIONE STRUTTURATA E CLAUSOLA DI SOLIDARIETA’</i>: gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione, che può condurre ad un sistema di difesa comune.<br />
Il trattato prevede anche che, qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, senza pregiudizio del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.</p>
<p><b>POLITICHE</b><br />
&#61656;	<i>ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI</i>: Quanto all’energia, il nuovo Trattato precisa che, nel quadro dell&#8217;instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell&#8217;esigenza di preservare e migliorare l&#8217;ambiente, la politica dell&#8217;Unione nel settore dell&#8217;energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell&#8217;energia, la sicurezza dell&#8217;approvvigionamento energetico nell&#8217;Unione, a promuovere il risparmio energetico, l&#8217;efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e l&#8217;interconnessione delle reti energetiche. <br />
La promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell&#8217;ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici viene a far parte degli obiettivi dell’Unione.  <br />
&#61656;	<i>CLAUSOLA SOCIALE</i>: nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni (ad esempio in tema di energia, brevetti, turismo, sport), l&#8217;Unione tiene conto delle esigenze connesse alla promozione di un livello di occupazione elevato, della garanzia di una protezione sociale adeguata, della lotta contro l’esclusione sociale e di un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana. <br />
&#61656;	<i>CONCORRENZA</i>: la concorrenza esce dal novero degli obiettivi fondamentali dell’Unione, ma viene ricordata in un Protocollo aggiuntivo.</p>
<p><b>REVISIONE DEI TRATTATI E CLAUSOLA DI RECESSO</b><br />
&#61656;	<i>REVISIONE DEI TRATTATI</i>: i trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria o a procedure semplificate. <br />
La procedura ordinaria prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possa sottoporre al Consiglio progetti per modificare i trattati anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all&#8217;Unione nei trattati, notificandoli anche ai Parlamenti nazionali. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all&#8217;esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca di norma una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati (il Consiglio europeo può però decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l&#8217;entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, definisce direttamente il mandato per la conferenza). Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Qualora, però, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo. <br />
I trattati possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni relative alle politiche e azioni interne dell&#8217;Unione, esclusa la possibilità di estendere le compente dell’Unione come delineate dal diritto comunitario originario. In tal caso, il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte queste disposizioni, deliberando all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione. Anche tale decisione ovviamente entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. <br />
Altra procedura semplificata permette di passare dall’unanimità alla maggioranza qualificata nel Consiglio (esclude le decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa) o da una procedura legislativa speciale alla codecisione, mediante una decisione unanime del Consiglio, previa approvazione del Parlamento. In entrambi i casi, tale decisione entra però in vigore solo in mancanza di opposizione degli Stati membri. Infatti, nel caso un cui un parlamento nazionale notifichi la propria opposizione entro sei mesi dalla data della trasmissione della decisione, la medesima non può essere adottata e può applicarsi la sola revisione ordinaria del trattato.<br />
Sia nella procedura ordinaria che in quelle semplificate, il Parlamento europeo ha un ruolo importante in quanto possiede il diritto di iniziativa, partecipa alla convenzione prevista dalla procedura ordinaria e, sempre nell’ambito della medesima procedura, nei casi di minore importanza, in cui il Consiglio voglia evitare la convenzione e definire direttamente il mandato per la Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, è necessaria una sua approvazione.<br />
&#61656;	<i>USCITA DALL’UE</i>: il nuovo trattato prevede una clausola espressa di recesso volontario dall’Unione. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l&#8217;Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l&#8217;Unione. <br />
L&#8217;accordo è concluso a nome dell&#8217;Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. </p>
<p align=right><i>(pubblicato il 4.12.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Emanati i regolamenti per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e per il funzionamento del Comitato tecnico permanente ad esso collegato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:01 +0000</pubDate>
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<p>Il 3 febbraio 2006 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale[1] i decreti attuativi dell’art. 2 della l. 4 febbraio 2005, n. 11, recante &#8220;Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari&#8221;[2]. La norma in questione ha infatti istituito il Comitato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/emanati-i-regolamenti-per-il-funzionamento-del-comitato-interministeriale-per-gli-affari-comunitari-europei-ciace-e-per-il-funzionamento-del-comitato-tecnico-permanente-ad-esso-collegato/">Emanati i regolamenti per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e per il funzionamento del Comitato tecnico permanente ad esso collegato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Il 3 febbraio 2006 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale[1] i decreti attuativi dell’art. 2 della l. 4 febbraio 2005, n. 11, recante &#8220;Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari&#8221;[2]. La norma in questione ha infatti istituito il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e il Comitato tecnico permanente, delegando la disciplina relativa al funzionamento dei medesimi rispettivamente ad un D.P.C.M. e ad un Decreto del Ministro per le politiche comunitarie. <br />
I Comitati si pongono su piani operativi completamente diversi in quanto il primo – convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e composto dal Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno &#8211; ha la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e consentire il puntuale adempimento dei compiti individuati dalla legge 11/2005[3]. Quest’ultima funzione si sostanzia – per quanto si desume anche dalle norme dei decreti attuativi – nell’adempimento di tutti quei compiti di coordinamento relativi sia alla fase ascendente sia a quella discendente del diritto comunitario e dell’Unione europea in relazione ai quali sino ad oggi è mancato un organo istituzionale di riferimento. Il secondo comitato, detto Comitato tecnico permanente, di cui si prevede una composizione ordinaria e una composizione integrata con i rappresentanti delle Regioni, svolge una funzione servente rispetto al Comitato interministeriale, svolgendo l’attività preparatoria e di coordinamento alle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti.<br />
Passando ad esaminare nel dettaglio i decreti attuativi risalta come, nel prevedere il funzionamento del CIACE, si sia inteso in maniera omnicomprensiva il ruolo del Comitato come “punto di riferimento” per tutte le attività istituzionali connesse al diritto comunitario. Oltre alla funzione principale, ovvero concordare le linee politiche del Governo, si trovano infatti alcune ulteriori funzioni ad essa strettamente connesse &#8211; quali, ad esempio, le valutazioni circa l’opportunità di apporre la riserva di esame parlamentare[4] o l’esame delle questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano &#8211; per permettere al Comitato di porsi proprio come reale luogo di coordinamento della posizione governativa italiana soprattutto nella fase ascendente del diritto comunitario e dell’Unione europea.<br />
Affiancate a queste, si rinvengono ulteriori funzioni che, almeno nelle intenzioni desumibili dal decreto, consentiranno al CIACE di essere interessato ad una lunga serie di attività che garantiscano il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e dell’Unione europea (fase discendente), quali ad esempio le valutazioni relative allo stato di conformità dell’ordinamento interno o l’adozione di direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista dell’approvazione del disegno di legge comunitaria, nonché la valutazione della coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana. Inoltre, anche in forza dello stretto collegamento con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (presso cui è istituito il Comitato tecnico), il CIACE potrà sostenere valutazioni relative a misure di prevenzione del contenzioso comunitario e osservazioni in merito alla opportunità di presentare ricorsi alla Corte di Giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale. <br />
Per quanto attiene alla composizione è prevista la possibilità che alle riunioni del CIACE, nel caso in cui si trattino questioni di interesse regionale (definizione controversa in relazione a cui sarà necessario attendere la direzione in cui si muoverà la prassi), potranno chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o un presidente di Regione o Provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, anche i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.<br />
In una prospettiva di concreto funzionamento del Comitato, al fine di assicurare la funzione di coordinamento dell’organo indicata complessivamente dall’art. 2 della legge 11/2005, il decreto attuativo prevede che le linee generali e gli indirizzi deliberati dal CIACE siano comunicati alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli affari esteri (in seno ai quali, seppur per ambiti di competenza diversi, si intersecano le competenze conseguenti alla partecipazione italiana alle Comunità e all’Unione europea), ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da sostenere in ambito europeo. Inoltre, i medesimi indirizzi e linee generali saranno comunicati, oltrechè al Comitato tecnico (che agisce esclusivamente in ottemperanza a tali direttive) al Parlamento, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali.<br />
Per quanto attiene piuttosto alle competenze del Comitato tecnico permanente, il D.M. attuativo evidenzia come quest’ultimo svolga l’attività preparatoria e di coordinamento (tra amministrazioni) – oltre a tutte le attività ad esse connesse e conseguenti &#8211; in funzione delle riunioni del CIACE, secondo le direttive e gli indirizzi deliberati da quest’ultimo. Nell’espletamento di tale attività il Comitato tecnico dovrebbe porsi come luogo di incontro delle questioni e delle istanze rivenienti dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, da ITALRAP (Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea), dalle Regioni e Province autonome (per le questioni che le interessano), insomma da tutti quei soggetti istituzionali interessati e coinvolti nella formazione del diritto comunitario. Come si desume dal <i>nomen </i>il Comitato ha una composizione strettamente tecnica, essendo composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione nominati dall’organo di vertice di ciascuna amministrazione. Esso costituisce organo a composizione variabile, partecipando alle riunioni i membri che abbiano competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all’ordine del giorno. Questa previsione, riteniamo, dovrebbe permettere un reale funzionamento dell’organo altrimenti presuntivamente impossibilitato ad operare concretamente per la eccessiva ampiezza dei soggetti partecipanti. Peraltro, trattandosi spesso di normativa strettamente tecnica, scarso interesse potrebbe avere per i rappresentanti delle amministrazioni non direttamente coinvolte dalla normativa in trattazione, una partecipazione permanente e istituzionalizzata. Per evidenziare la funzione strettamente tecnica del Comitato e per rendere la sua attività realmente funzionale all’obiettivo per cui è stata pensata, il decreto prevede inoltre che il Comitato segua – per la fissazione delle sedute – il calendario del COREPER[5], previsione questa che permetterà di aggiornare costantemente la posizione del Governo in seno al CIACE in relazione a tutti i diversi progetti di atti normativi comunitari e dell’Unione europea. Infatti, operando secondo le linee generali e gli indirizzi deliberati dal CIACE il Comitato tecnico può, sulla base dell’istruttoria effettuata, individuare gli elementi rilevanti per la definizione della posizione del Governo sui singoli progetti di atti e chiedere una riunione straordinaria del CIACE perché sia data attenzione particolare alla trattazione di singole questioni “sensibili”.<br />
Come già anticipato, esiste inoltre la possibilità che il Comitato tecnico si riunisca in composizione “integrata” da un assessore per ogni Regione e provincia autonoma competente per le materie in trattazione, operando anche in questo caso secondo le procedure individuate dal decreto per la composizione ordinaria.<br />
Difficile ipotizzare, ad oggi, come opererà questo Comitato che potrà arrivare a una consistenza soggettiva veramente considerevole, ma senz’altro l’intenzione del legislatore, sviluppata poi in sede governativa, risulta più che pregevole. <br />
La partecipazione dello Stato italiano alla fase ascendente ha infatti vissuto, negli anni, una proceduralizzazione in via di prassi, nel senso che non è mai stato istituzionalizzato il procedimento di formazione degli atti comunitari, svolgendosi il confronto sui progetti di atti normativi comunitari in sedi per l’appunto non istituzionalizzate e spesse volte “sotterranee”[6].<br />
Pare infatti accertato che, sino alla novella legislativa esaminata, la posizione dell’Italia si sia formata senza seguire un iter definito[7], ma in seno alla/alle amministrazione/i di competenza per il progetto di atto comunitario e grazie al lavoro di funzionari specializzati che si occupavano di interagire con la Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea, che poi provvedeva a presentare le intenzioni statali in seno al Coreper. <br />
“Far emergere” le procedure di formazione della posizione italiana e permettere il contributo di tecnici specializzati delle amministrazioni, nonché di istanze regionali e provinciali (e per le materie di competenza altresì degli enti locali) non può che comportare una maggiore condivisione della normativa comunitaria, circostanza che inevitabilmente contribuirà ad una migliore “realizzabilità” del prodotto regolativo europeo.</p>
<p>_________________________-</p>
<p>[1] <i>Gazz. Uff. </i>n. 28 del 3 febbraio 2006.<br />
[2] Art. 2. <i>(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)</i><br />
 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno.<br />
 2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. <br />
 3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
 4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.<br />
 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
[3] Argutamente e cogliendo, a nostro avviso, la <i>ratio </i>della disposizione legislativa il CIACE è stato definito «cabina di regia e di monitoraggio» di tutte le fasi comunitarie, «avendo cura di seguire i dossier comunitari durante tutto l’iter del processo decisionale comunitario e operando sulla base dei principi di efficienza e snellezza». M. Gentile, <i>Nasce il Ciace per concordare le strategie di Governo, </i>in <i>Guida al diritto, </i>2005, 9, 40.<br />
[4] Introdotta dall’art. 4 della l. 11/2005.<br />
[5] Il COREPER è il Comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri «responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio [dell’Unione europea] e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna» Art. 207 TCE.<br />
[6] Dell’avviso che l’Italia abbia partecipato al circuito decisionale nazional-comunitario, con quasi esclusivo riferimento alla fase discendente è N. Lupo, <i>Il riordino normativo nelle leggi comunitarie, tra buone intenzioni e occasioni mancate,</i> in <i>Riv. it. dir. pubbl. com., </i>1998, 963.<br />
[7] In questa tendenza a trascurare e non proceduralizzare la fase ascendente, autorevole dottrina ha rinvenuto ulteriore conferma della prassi che vede il Parlamento dedicarsi «in primo luogo all’attività legislativa, e, in secondo luogo, e con minor impegno, a quella di controllo e di indirizzo». M.L. Mazzoni Honorati, <i>La «partecipazione» parlamentare al processo normativo europeo, </i>in <i>Riv. it. dir. pubbl. com., </i>1995, 29.</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2006<br />
Regolamento  per  il funzionamento del Comitato interministeriale per<br />
gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza<br />
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi dall&#8217;articolo 2 della legge<br />
4 febbraio 2005, n. 11.<br />
  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p>
<p>  Vistala  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina<br />
dell&#8217;attivita&#8217;diGoverno  e  ordinamento  della  Presidenza  del<br />
Consiglio dei Ministri»;<br />
  Visto  l&#8217;art.  2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme<br />
generali  sulla  partecipazione  dell&#8217;Italia  al  processo  normativo<br />
dell&#8217;Unione  europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi<br />
comunitari»;<br />
  Visto,  in  particolare,  l&#8217;art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio<br />
2005,  n.  11,  che  rimette  ad  apposito decreto del Presidente del<br />
Consiglio  dei  Ministri la disciplina del funzionamento del Comitato<br />
interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);<br />
  Sentito  il  parere  del  Ministro  degli  affari  esteri  in  data<br />
11 novembre  2005  e  del  Ministro  per gli affari regionali in data<br />
16 novembre 2005;<br />
  Sentito  il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta&#8217;<br />
e autonomie locali in data 15 dicembre 2005;<br />
  Acquisito  il  parere del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso<br />
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell&#8217;adunanza del<br />
19 dicembre 2005;<br />
  Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie;<br />
 Adotta<br />
 il seguente regolamento:<br />
 Art. 1.<br />
  Compiti del CIACE<br />
  1.  Al  fine  di  concordare  le  linee  politiche  del Governo nel<br />
processo  di  formazione  della  posizione  italiana  nella  fase  di<br />
predisposizione  degli  atti  comunitari  e  dell&#8217;Unione  europea, il<br />
Comitato  interministeriale  per  gli  affari  comunitari europei, di<br />
seguito  denominato  «CIACE»,  istituito  presso  la  Presidenza  del<br />
Consiglio  dei  Ministri  ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge 4 febbraio<br />
2005,  n. 11, procede all&#8217;esame e al coordinamento degli orientamenti<br />
delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla<br />
base  delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli<br />
organi parlamentari ai sensi degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 3,<br />
della  legge  4 febbraio  2005,  n.  11,  nonche&#8217;  delle osservazioni<br />
trasmesse dalle regioni e dalle province autonome e dagli enti locali<br />
ai sensi, rispettivamente, dell&#8217;art. 5, comma 3, e dell&#8217;art. 6, comma<br />
1, della medesima legge.<br />
  2.  Il  CIACE definisce le linee generali e impartisce le direttive<br />
per  l&#8217;attivita&#8217;  del  comitato  tecnico  di cui all&#8217;art. 2, comma 4,<br />
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>
<p> Art. 2.<br />
  Ulteriori funzioni del CIACE<br />
  1.  Ai  fini  di  cui  all&#8217;art. 1, comma 1, del presente decreto il<br />
CIACE puo&#8217; inoltre, nell&#8217;ambito delle proprie funzioni:<br />
 a) esprimersi  in  merito  all&#8217;opportunita&#8217; di apporre in sede di<br />
Consiglio  dei  Ministri  dell&#8217;Unione  europea  una  riserva di esame<br />
parlamentare  ai  sensi  dell&#8217;art. 4, comma 2, della legge 4 febbraio<br />
2005, n. 11;<br />
 b) esaminare,surichiesta  del  Ministro  per  le  politiche<br />
comunitarie,  questioni di particolare rilievo emerse nel corso della<br />
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le<br />
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, convocata dal Governo a<br />
norma dell&#8217;art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;<br />
 c) proporre  al  Ministro  per  gli affari regionali le questioni<br />
relative all&#8217;elaborazione degli atti comunitari e dell&#8217;Unione europea<br />
da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,<br />
le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai<br />
fini  della convocazione della sessione comunitaria a norma dell&#8217;art.<br />
17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;<br />
 d) esaminare,surichiesta  del  Ministro  per  le  politiche<br />
comunitarie,  questioni di particolare rilievo emerse nel corso della<br />
Conferenza  Stato-citta&#8217;  ed  autonomie  locali,  convocata  ai sensi<br />
dell&#8217;art.  6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e proporre<br />
al  Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare<br />
rilevanza  negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre<br />
alla  Conferenza  Stato-citta&#8217;  ed  autonomie  locali  ai  fini della<br />
convocazione  della  sessione  comunitaria a norma dell&#8217;art. 18 della<br />
legge 4 febbraio 2005, n. 11.<br />
  2.  Al  fine  di  consentire il puntuale adempimento degli obblighi<br />
derivanti  dall&#8217;appartenenza  dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea il CIACE<br />
puo&#8217; inoltre, nell&#8217;ambito delle proprie funzioni:<br />
 a) esprimere  valutazioni  e segnalazioni in merito allo stato di<br />
conformita&#8217;  dell&#8217;ordinamento  interno  e degli indirizzi di politica<br />
del  Governo  agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi<br />
dell&#8217;Unione  europea  e delle Comunita&#8217; europee, ai fini dell&#8217;art. 8,<br />
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e formulare le direttive<br />
e gli indirizzi conseguenti;<br />
 b) pronunciarsi  sulle  misure  urgenti  per  l&#8217;adeguamento  agli<br />
obblighi derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dell&#8217;Unione europea<br />
di  cui  all&#8217;art.  10  della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando<br />
valutazioni e proposte;<br />
 c) adottare  direttive per il coordinamento delle amministrazioni<br />
dello  Stato  in  vista  della  approvazione  del  disegno  di  legge<br />
comunitaria,sulla  base  degli  indirizzi  del  Parlamento,  delle<br />
indicazioni  delle  amministrazioni  interessate  e  del parere della<br />
Conferenza Stato-regioni;<br />
 d) formulare  valutazioni  e  proposte ai fini dell&#8217;esercizio dei<br />
poteri  sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi<br />
sulla opportunita&#8217; di intervenire con provvedimento legislativo;<br />
 e)proporrequestionirelative  all&#8217;attuazione  degli  atti<br />
comunitari  e  dell&#8217;Unione  europea  da  sottoporre  alla  Conferenza<br />
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province<br />
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, anche ai fini della convocazione<br />
dellasessione  comunitaria,  a  norma  dell&#8217;art.  17  della  legge<br />
4 febbraio 2005, n. 11;<br />
 f)  valutare  la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di<br />
qualita&#8217;della  regolazione  con  la  definizione  della  posizione<br />
italiana  da  sostenere  in  sede  di  Unione  europea  nella fase di<br />
predisposizione  della  normativa comunitaria, ai sensi dell&#8217;art. 20,<br />
comma  8-bis,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall&#8217;art.<br />
1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246.<br />
  3.  Puo&#8217;  inoltre  formulare  valutazioni e proposte in merito alle<br />
azioninecessarieper  prevenire  il  contenzioso  comunitario  e<br />
dell&#8217;Unione europea, nonche&#8217; in merito all&#8217;opportunita&#8217; di presentare<br />
ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni<br />
di rilevante interesse nazionale, anche a norma dell&#8217;art. 5, comma 2,<br />
primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di intervenire in<br />
procedimenti  in  corso  nei  quali siano in discussione questioni di<br />
rilievo nazionale.<br />
  4.  Il  CIACE puo&#8217; altresi&#8217; pronunciarsi, nell&#8217;ambito delle proprie<br />
funzioni,  su  qualunque  altro  argomento  sia  sottoposto  alla sua<br />
attenzione dall&#8217;Amministrazione di settore competente.</p>
<p> Art. 3.<br />
  Funzionamento del CIACE<br />
  1.  Il  CIACE  e&#8217;  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei<br />
Ministri,  o  dal  Ministro  per  le  politiche comunitarie, ed e&#8217; da<br />
questi  convocato  anche  su richiesta del comitato tecnico di cui al<br />
comma 4.<br />
  2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le<br />
politiche  comunitarie  fissa  l&#8217;ordine del giorno delle riunioni del<br />
Comitato  che,  anche  attraverso strumenti informatici, e&#8217; trasmesso<br />
tempestivamente a tutti i Ministri interessati, alla Conferenza delle<br />
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e ai<br />
presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.<br />
  3.  A  norma  dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n.<br />
11,  alle  riunioni  del  CIACE,  quando  si  trattano  questioni che<br />
interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere<br />
di  partecipare  il presidente della Conferenza delle regioni e delle<br />
province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o<br />
di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza<br />
degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di<br />
questi ultimi.<br />
  4.  Per  la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale<br />
del  comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per<br />
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie a norma dell&#8217;art. 2,<br />
comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.<br />
  5.  Le  linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal<br />
CIACE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al<br />
Ministero  degli  affari  esteri  ai  fini della definizione unitaria<br />
della  posizione italiana da rappresentare in seno alle istituzioni e<br />
agli organismi dell&#8217;Unione europea.<br />
  6.  Le  linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal<br />
CIACE  sono  altresi&#8217;  comunicati,  oltre che al comitato tecnico, al<br />
Parlamento,  alla  Conferenza delle regioni e delle province autonome<br />
di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra<br />
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,<br />
ai  presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e<br />
alla Conferenza Stato-citta&#8217; ed autonomie locali.<br />
  7.  Il  CIACE  puo&#8217;  disciplinare con proprio regolamento ulteriori<br />
modalita&#8217;difunzionamento,  operando  secondo  il  metodo  della<br />
programmazione.</p>
<p> Art. 4.<br />
Segreteria del CIACE<br />
  1.Nell&#8217;ambitodel  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle<br />
politiche  comunitarie  opera  l&#8217;ufficio  di  segreteria,  di livello<br />
dirigenzialegenerale,cheespleta  l&#8217;attivita&#8217;  funzionalmente<br />
necessaria  allo  svolgimento  delle  attribuzioni  del  CIACE  e del<br />
comitato tecnico permanente.<br />
  2.  L&#8217;ufficio  di  segreteria  e&#8217;  composto  da  trenta  unita&#8217;  di<br />
personale  scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della<br />
Presidenza  del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli<br />
affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, collocate in<br />
posizione  di  distacco  funzionale senza oneri per la Presidenza del<br />
Consiglio dei Ministri.<br />
  3.Il  coordinatore  dell&#8217;ufficio  di  segreteria  del  CIACE  e&#8217;<br />
segretario  anche  del  comitato tecnico. E&#8217; nominato con decreto del<br />
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per<br />
lepolitichecomunitarie,  ai  sensi  dell&#8217;art.  19  del  decreto<br />
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  dell&#8217;art.  9  del  decreto<br />
legislativo30 luglio1999,n.  303,  tra  persone  di  elevata<br />
professionalita&#8217; e comprovata esperienza.<br />
  4.  Il  coordinatore  dell&#8217;ufficio  di  segreteria  predispone,  su<br />
indicazione del Presidente del CIACE, l&#8217;ordine del giorno dei lavori,<br />
redige  i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro<br />
delle deliberazioni.<br />
  5.  L&#8217;attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo<br />
e&#8217; subordinata al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza<br />
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dell&#8217;art. 7 del decreto legislativo<br />
30 luglio 1999, n. 303.</p>
<p> Art. 5.<br />
 Disposizioni finali<br />
  Dal  presente  decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico<br />
della finanza pubblica.</p>
<p> Art. 6.<br />
  Entrata in vigore<br />
  Ilpresenteregolamentoentrain  vigore  il  giorno  della<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p> Roma, 9 gennaio 2006</p>
<p>  Il Presidente: Berlusconi</p>
<p>Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006<br />
Ministeri  istituzionali  &#8211;  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,<br />
registro n. 1, foglio n. 121</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b>DECRETO 9 gennaio 2006 <br />
Regolamento  per  il  funzionamento  del  Comitato tecnico permanente<br />
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche<br />
comunitarie dall&#8217;articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n.<br />
11.<br />
</b>  IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE</p>
<p>  Vistala  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina<br />
dell&#8217;attivita&#8217;diGoverno  e  ordinamento  della  Presidenza  del<br />
Consiglio dei Ministri»;<br />
  Visto  l&#8217;art.  2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme<br />
generali  sulla  partecipazione  dell&#8217;Italia  al  processo  normativo<br />
dell&#8217;Unione  europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi<br />
comunitari»;<br />
  Visto,  in  particolare,  l&#8217;art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio<br />
2005,  n.  11,  che  rimette  ad  apposito  decreto  ministeriale  la<br />
disciplina del funzionamento del comitato tecnico permanente;<br />
  Sentito  il  parere  del  Ministro  degli  affari  esteri  in  data<br />
11 novembre  2005  e  del  Ministro  per gli affari regionali in data<br />
16 novembre 2005;<br />
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo<br />
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data<br />
15 dicembre 2005;<br />
  Acquisito  il  parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005, espresso<br />
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell&#8217;adunanza del<br />
19 dicembre 2005;<br />
  Vista  la  comunicazione  del  presente  decreto  al Presidente del<br />
Consiglio  dei  Ministri  a norma dell&#8217;art. 17, comma 3, della citata<br />
legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
 Adotta<br />
 il seguente regolamento:<br />
 Art. 1.<br />
  Compiti del comitato tecnico<br />
  1.  Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato «comitato<br />
tecnico», istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle<br />
politiche  comunitarie  ai  sensi  dell&#8217;art.  2, comma 4, della legge<br />
4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato interministeriale per gli<br />
affari  comunitari  europei,  di  seguito  denominato  «CIACE», nello<br />
svolgimento  dei  compiti  di  cui  all&#8217;art.  2, comma 1, della legge<br />
4 febbraio 2005, n 11.<br />
  2.  Il  comitato  tecnico  svolge  le  attivita&#8217;  preparatorie e di<br />
coordinamento  in  funzione  delle  riunioni  del  CIACE  e  tutte le<br />
attivita&#8217; ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e<br />
le direttive impartite dal CIACE.<br />
  3.  Il  comitato  tecnico  opera in collegamento con gli uffici del<br />
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il<br />
Ministero  degli  affari  esteri  che  si avvale della rappresentanza<br />
permanente  d&#8217;Italia  presso  l&#8217;Unione europea, di seguito denominata<br />
«ITALRAP»,  nonche&#8217;,  quando  si  trattano  questioni che interessano<br />
anche le regioni e le province autonome, con le regioni e le province<br />
autonome.<br />
  4.  Il  comitato  tecnico,  sulla  base  degli  atti  trasmessi dal<br />
Ministero  degli  affari  esteri che si avvale di ITALRAP, acquisisce<br />
gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo.</p>
<p>
 Art. 2.<br />
Composizione del comitato tecnico<br />
  1.  Il  comitato  tecnico  e&#8217; composto da direttori generali o alti<br />
funzionari con qualificata specializzazione.<br />
  2.  L&#8217;organo  di  vertice  di ciascuna amministrazione del Governo,<br />
comprese  anche le Agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio<br />
1999,  n.  300  e  le  Autorita&#8217;  indipendenti,  designa  il  proprio<br />
rappresentante  e  un  rappresentante  supplente  in seno al comitato<br />
tecnico.<br />
  3.  Le  designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro<br />
per  le  politiche  comunitarie  entro  trenta giorni dall&#8217;entrata in<br />
vigore del presente decreto.<br />
  4.  La mancata designazione di uno o piu&#8217; componenti non infirma la<br />
costituzione e l&#8217;operativita&#8217; dell&#8217;organo.<br />
  5.  Il  Ministro  per le politiche comunitarie provvede con proprio<br />
decreto  alla  nomina  dei componenti del comitato tecnico sulla base<br />
delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.<br />
  6.  I  componenti  del comitato tecnico durano in carica tre anni e<br />
possono  essere confermati secondo le modalita&#8217; previste dal comma 5.<br />
Ogni componente rimane in carica sino alla nomina del successore.<br />
  7.  Le  modifiche  della  composizione  del  comitato  tecnico sono<br />
disposte  dal  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  con proprio<br />
decreto, su proposta dell&#8217;amministrazione interessata.</p>
<p>
 Art. 3.<br />
  Sede e funzionamento del comitato tecnico<br />
  1.  Il  comitato  tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento<br />
per il coordinamento delle politiche comunitarie.<br />
  2.  Il  comitato  tecnico e&#8217; convocato, coordinato e presieduto dal<br />
Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato, che fissa<br />
l&#8217;ordine del giorno delle riunioni, del quale e&#8217; data comunicazione a<br />
tutti i componenti.<br />
  3.  Alle  riunioni  del  comitato  tecnico  partecipano  di  norma,<br />
personalmente  o  tramite supplente, i membri aventi competenza nelle<br />
materieoggettodei  provvedimenti  e  delle  tematiche  inserite<br />
all&#8217;ordine del giorno e i componenti comunque interessati.<br />
  4.  Alle  riunioni del comitato tecnico i componenti possono essere<br />
affiancati  da due funzionari della stessa amministrazione competenti<br />
per materia.<br />
  5.  Alle  riunioni  del comitato tecnico puo&#8217; partecipare, anche in<br />
videoconferenza,ilrappresentantepermanente  d&#8217;Italia  presso<br />
l&#8217;Unione europea o un suo delegato di volta in volta designato.<br />
  6.  Il  comitato  tecnico si riunisce in sedute programmate, tenuto<br />
conto  del  calendario  delle  sedute del Comitato dei Rappresentanti<br />
Permanenti, di seguito denominato «COREPER».<br />
  7.  Il  comitato tecnico puo&#8217; acquisire, anche attraverso audizioni<br />
di esperti, dati ed elementi necessari ai fini della formazione della<br />
posizione  italiana  sui  progetti  di  atti comunitari e dell&#8217;Unione<br />
europea.<br />
  8.  Secondo  le  linee  generali  definite  dal  CIACE,  sulla base<br />
dell&#8217;istruttoriaeffettuatad&#8217;intesaconleamministrazioni<br />
interessate, il comitato tecnico individua gli elementi rilevanti per<br />
la  definizione  della  posizione del Governo sui singoli progetti di<br />
atticomunitarie  dell&#8217;Unione  europea,  puo&#8217;  chiedere  al  suo<br />
Presidentedisollecitare  una  convocazione  del  CIACE  per  la<br />
trattazione di singole questioni.<br />
  9. Delle sedute del comitato tecnico viene redatto verbale. Esso e&#8217;<br />
trasmesso  al  CIACE,  al Ministero degli affari esteri, anche per il<br />
successivo  inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti per<br />
materia.</p>
<p>
 Art. 4.<br />
Partecipazione  delle regioni e delle province autonome alle riunioni<br />
 del comitato tcnico<br />
  1.  La  partecipazione delle regioni e delle province autonome alla<br />
formazione  della  posizione  italiana  rispetto  ai progetti di atti<br />
normativi  comunicati  e dell&#8217;Unione europea e&#8217; garantita mediante le<br />
procedure di cui all&#8217;art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.<br />
  2. Ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE di<br />
cui  all&#8217;art.  2,  comma  2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle<br />
riunioni del comitato tecnico partecipa, anche in videoconferenza, un<br />
assessore  per  ogni regione e provincia autonoma o un suo supplente,<br />
da esse designato, competente per le materie in trattazione.<br />
  3.  La  mancata designazione di uno o piu&#8217; assessori non infirma la<br />
costituzione e il funzionamento dell&#8217;organo.<br />
  4.  Il  comitato  tecnico  in composizione integrata e&#8217; convocato e<br />
presieduto  dal  Ministro per le politiche comunitarie in accordo con<br />
il  Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza<br />
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province<br />
autonome di Trento e di Bolzano.<br />
  5.  Secondo  le  linee  generali  definite  dal  CIACE,  sulla base<br />
dell&#8217;istruttoriaeffettuatad&#8217;intesaconleamministrazioni<br />
interessate,  il comitato tecnico in composizione integrata individua<br />
gli  elementi  rilevanti  per la definizione della posizione italiana<br />
sui  singoli  progetti di atti comunitari e dell&#8217;Unione europea, puo&#8217;<br />
chiedere  al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE<br />
in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.<br />
  6.  Il  comitato  tecnico «integrato» opera secondo le procedure di<br />
cui all&#8217;art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del presente decreto.</p>
<p>
 Art. 5.<br />
Ufficio di segreteria<br />
  1.  L&#8217;ufficio  di  segreteria  del comitato tecnico opera presso il<br />
Dipartimento  per  il coordinamento delle politiche comunitarie, come<br />
previsto  dall&#8217;art.  4  del  regolamento  per  il  funzionamento  del<br />
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).<br />
  2.  L&#8217;ufficio di segreteria provvede agli adempimenti preliminari e<br />
conseguentialleriunionidelcomitatotecnico  e  cura  la<br />
documentazione necessaria per le attivita&#8217; del comitato stesso.<br />
  3.  L&#8217;organizzazione dell&#8217;ufficio di segreteria e&#8217; articolata sulla<br />
base delle competenze dei Ministri dell&#8217;Unione europea.<br />
  4.  Il  coordinatore  dell&#8217;ufficio di segreteria, nominato ai sensi<br />
dell&#8217;art.  4,  comma  3,  del  regolamento  per  il funzionamento del<br />
Comitatointerministerialeper  gli  affari  comunitari  europei,<br />
predispone,  su  indicazione  del  Presidente  del  comitato tecnico,<br />
l&#8217;ordine  del  giorno  dei  lavori, redige i verbali delle riunioni e<br />
cura la conservazione del registro delle deliberazioni.</p>
<p>
 Art. 6.<br />
  Entrata in vigore<br />
  Ilpresenteregolamentoentrain  vigore  il  giorno  della<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p> Roma, 9 gennaio 2006</p>
<p>Il Ministro: La Malfa</p>
<p>Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006<br />
Ministeri  istituzionali  &#8211;  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,<br />
registro n. 1, foglio n. 122</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/emanati-i-regolamenti-per-il-funzionamento-del-comitato-interministeriale-per-gli-affari-comunitari-europei-ciace-e-per-il-funzionamento-del-comitato-tecnico-permanente-ad-esso-collegato/">Emanati i regolamenti per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e per il funzionamento del Comitato tecnico permanente ad esso collegato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota a CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA&#8217; EUROPEE – Sentenza 11 novembre 2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-novembre-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-novembre-2004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-novembre-2004/">Nota a CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA&#8217; EUROPEE – Sentenza 11 novembre 2004</a></p>
<p>La controversia all’attenzione della Corte di Giustizia si fonda sulla richiesta di una dipendente di persona giuridica di diritto privato, che a seguito del trasferimento di quest’ultima alo Stato lussemburghese, vedeva negarsi il diritto a mantenere la retribuzione precedente a detto trasferimento. La questione si incentra perciò sulla valutazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-novembre-2004/">Nota a CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA&#8217; EUROPEE – Sentenza 11 novembre 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-novembre-2004/">Nota a CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA&#8217; EUROPEE – Sentenza 11 novembre 2004</a></p>
<p>La controversia all’attenzione della Corte di Giustizia si fonda sulla richiesta di una dipendente di persona giuridica di diritto privato, che a seguito del trasferimento di quest’ultima alo Stato lussemburghese, vedeva negarsi il diritto a mantenere la retribuzione precedente a detto trasferimento. La questione si incentra perciò sulla valutazione della possibilità per lo Stato di diminuire l’importo della retribuzione ai dipendenti entrati a far parte del proprio organico a seguito di trasferimento, diminuzione necessaria per conformarsi alle norme vigenti nello Stato in ordine alle retribuzioni dei pubblici dipendenti.<br />
La direttiva 77/187 – applicabile al caso di specie &#8211; prevede che a seguito di cessione di contratto o rapporto di lavoro, i diritti e gli obblighi che gravavano sul cedente, non possano che essere trasferiti in toto al cessionario. La Corte afferma in proposito che alla luce della stessa direttiva, nel caso in cui un contratto di lavoro sia rescisso a causa di una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a detrimento dei lavoratori, la rescissione deve necessariamente ricondursi alla responsabilità del datore di lavoro. Allo stesso modo, nel caso di trasferimento del rapporto o contratto di lavoro allo Stato, la eventuale diminuzione della retribuzione è ammissibile, ma deve considerarsi intervenuta per fatto imputabile al datore di lavoro, il quale, ricorda il giudice comunitario, non può comunque ignorare, nella determinazione quantitativa della retribuzione, i criteri utilizzati per i pubblici dipendenti, quali, in primis, l’anzianità. </p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Sul trasferimento d’impresa si veda, da ultimo, CASALE Davide, Trasferimento d&#8217;azienda e appalti tra Corte comunitaria e legislatore nazionale, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2004, fasc. 1, pp. 30-40 COSIO Roberto, Appalti e trasferimenti di imprese, in Il foro italiano, 2004, fasc. 4, pt. 1, 1096; GRECO MARIA GIOVANNA, La prova della discriminazione nel trasferimento del lavoratore, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2004, fasc. 2, 152; MARCHESAN Francesca, Ancora su trasferimento di ramo d&#8217;azienda e frode alla legge, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2004, fasc. 2, 144; ZAPPATA Laura, Contratti normativi e cessione di azienda, in I Contratti, 2003, fasc. 1, 61;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA&#8217; EUROPEE &#8211; <a href="/ga/id/2004/11/5501/g">Sentenza 11 novembre 2004</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-novembre-2004/">Nota a CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA&#8217; EUROPEE – Sentenza 11 novembre 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte costituzionale e tecniche legislative.  Il triennio 2002-2004 (*)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/corte-costituzionale-e-tecniche-legislative-il-triennio-2002-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/corte-costituzionale-e-tecniche-legislative-il-triennio-2002-2004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-costituzionale-e-tecniche-legislative-il-triennio-2002-2004/">Corte costituzionale e tecniche legislative.&lt;br&gt;  Il triennio 2002-2004 (*)</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Modalità e scopo dell’indagine. Il c.d. drafting normativo e l&#8217;analisi di fattibilità: considerazioni introduttive. 2. L’inerzia del legislatore e i moniti della Corte costituzionale. 3. “Sviste” normative. Suggerimenti al legislatore. 4. Incoerenze normative. L’intervento della Corte costituzionale 5. Riflessi sul processo costituzionale dell’utilizzo di un’impropria tecnica di redazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-costituzionale-e-tecniche-legislative-il-triennio-2002-2004/">Corte costituzionale e tecniche legislative.&lt;br&gt;  Il triennio 2002-2004 (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-costituzionale-e-tecniche-legislative-il-triennio-2002-2004/">Corte costituzionale e tecniche legislative.&lt;br&gt;  Il triennio 2002-2004 (*)</a></p>
<p><b>SOMMARIO:</b></p>
<p><b>1. </b>	Modalità e scopo dell’indagine. Il c.d. drafting normativo e l&#8217;analisi di fattibilità: considerazioni introduttive. <br />
<b>2.</b>	L’inerzia del legislatore e i moniti della Corte costituzionale.<br />
<b>3. </b>	“Sviste” normative. Suggerimenti al legislatore.<br />
<b>4. </b>	Incoerenze normative. L’intervento della Corte costituzionale<br />
<b>5. </b>	Riflessi sul processo costituzionale dell’utilizzo di un’impropria tecnica di redazione degli atti normativi.<br />
<b>6. </b> La Corte costituzionale richiede maggiore attenzione nella elaborazione parlamentare del prodotto normativo.<br />
<b>7.</b> La legislazione regionale sempre più al vaglio della Corte costituzionale. <br />
<b>8. </b>	Un caso paradigmatico: i diritti dei genitori. <br />
<b>9. </b>	Considerazioni d’insieme.<br />
<b>10.</b> Riferimenti bibliografici.</p>
<p>________________________________________</p>
<p> Per visualizzare il testo dell&#8217;articolo clicca qui</p>
<p>(*) In corso di pubblicazione in Diritto e Società.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-costituzionale-e-tecniche-legislative-il-triennio-2002-2004/">Corte costituzionale e tecniche legislative.&lt;br&gt;  Il triennio 2002-2004 (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Trattato di Lisbona: prima analisi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-trattato-di-lisbona-prima-analisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-trattato-di-lisbona-prima-analisi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-trattato-di-lisbona-prima-analisi/">Il Trattato di Lisbona: prima analisi</a></p>
<p>} return false; } // &#8211;> GIURISPRUDENZA n. 12 &#8211; 2007 &#038;#169 copyright L’arresto del processo di ratifica del trattato costituzionale europeo firmato nell’ottobre 2004 a causa del voto contrario di Francia e Paesi Bassi al referendum del 2005, ha portato l’Europa, dopo due anni di riflessione, a proseguire l’iter</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-trattato-di-lisbona-prima-analisi/">Il Trattato di Lisbona: prima analisi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-trattato-di-lisbona-prima-analisi/">Il Trattato di Lisbona: prima analisi</a></p>
<p>}</p>
<p>	return false;<br />
}</p>
<p>// &#8211;><br />
</SCRIPT></p>
<p> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><br />
 </head></p>
<p> <body bgcolor="#FFFFFF"></p>
<p align="right">
 <img decoding="async" src="/demo1/images/logo_giust.gif">
 </p>
<p> <FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2" COLOR="red"><br />
 <b>GIURISPRUDENZA</b><br />
 </font><br />
 <HR SIZE="1" NOSHADE><br />
 <b> <font color="#930000" size="1"><br />
 n. 12 &#8211; 2007 </p>
<p> &#038;#169 copyright </font></b></p>
<p align="justify">
 <font face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica" size="-1"></p>
<p> <b></p>
<table border=0 width=100%>
<tr>
<td align="right">
<p align="justify">
 <font face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica" size="-1"><br />
 <b></p>
<p>L’arresto del processo di ratifica <span class=GramE>del</span><br />
trattato costituzionale europeo firmato nell’ottobre <st1:metricconverter
ProductID="2004 a" w_st="on">2004 a</st1_metricconverter> causa del voto<br />
contrario di Francia e Paesi Bassi al referendum del <st1:metricconverter
ProductID="2005, ha" w_st="on">2005, ha</st1_metricconverter> portato<br />
l’Europa, dopo due anni di riflessione, a proseguire l’iter di<br />
riforma dell’Unione in termini differenti. E’ stato necessario<br />
ripensare l’intera architettura del trattato, riducendone sensibilmente<br />
l’ambizione e la portata per evitare un reale blocco del processo<br />
evolutivo istituzionale europeo.<o_p></o_p></span></p>
<p style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:
0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:exactly'><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>Il 23 giugno 2007<span class=GramE> <br />
</span>i capi di Stato e di governo dell&#8217;UE, nell’ambito del <span
style='mso-bidi-font-weight:bold'>Consiglio Europeo del 21-22 giugno, </span>hanno<br />
raggiunto un&#8217;intesa sulla approvazione di un mandato dettagliato per la<br />
redazione &#8211; entro la fine del 2007 &#8211; di un trattato sulla riforma istituzionale<br />
rivolto alla successiva conferenza intergovernativa. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>La necessità<br />
che i lavori fossero svolti tanto rapidamente nasce <span class=GramE>dalla </span>opportunità<br />
politica sia di ridare slancio alla riforma dei trattati, sia di rendere<br />
operativo il nuovo trattato per le elezioni del PE del giugno 2009.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>Infatti, conformemente<br />
a quanto richiesto, il Consiglio europeo informale di Lisbona ha adottato il 19<br />
ottobre 2007 il testo definitivo del trattato elaborato nell’ambito della<br />
CIG, corredato da diverse dichiarazioni e protocolli allegati, ch</span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>e<br />
sarà firmato dagli Stati membri nel dicembre 2007. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'>Alla firma farà seguito il processo di ratifica in tutti<br />
i <span class=GramE>27</span> paesi. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'>Il nuovo trattato dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio<br />
2009, giusto in tempo per le prossime elezioni del Parlamento europeo del<br />
giugno 2009.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>Il nuovo progetto di<br />
trattato risente ovviamente della sconfitta <span class=GramE>del</span><br />
trattato costituzionale. Questa ha comportato, innanzitutto, la<br />
necessità di abbandonare l’idea – tanto auspicabile &#8211; della <span
class=SpellE>ricodificazione</span> organica dell’assetto istituzionale<br />
europeo e il concetto costituzionale, rinunciando quindi alla creazione di una<br />
nuova Europa sotto l’algida di una Costituzione. Sono inoltre scomparsi i<br />
simboli europei (bandiera e inno), ma si è comunque <span class=GramE>optato<br />
per</span> la conservazione dei tratti fondanti del trattato costituzionale e<br />
delle innovazioni <span class=GramE>ivi</span> contenute, riaffermando peraltro<br />
con forza il principio di sussidiarietà.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>Il compromesso che si<br />
è raggiunto ha perciò riguardato prevalentemente l’aspetto<br />
formale rispetto a quello sostanziale, poiché il nocciolo duro del<br />
pacchetto di riforme istituzionali è stato <span class=GramE>nella<br />
sostanza conservato</span>.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'>Il testo, che va <span class=GramE>ad</span> incidere sulla<br />
lettera dei trattati preesistenti e il cui contenuto non risulta pertanto di<br />
immediata percezione, definisce così le regole per il funzionamento<br />
dell’Europa allargata, basandosi su principi di democraticità ed<br />
efficienza.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>In particolare, si<br />
sintetizzano qui di seguito i principali tratti innovativi del trattato,<br />
raccolti – per comodità espositiva – in macroaree:<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:
normal'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'><o_p> </o_p></span></i></b></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:
normal'><span style='font-family:Georgia;color:#993366'>DISPOSIZIONI GENERALI<o_p></o_p></span></i></b></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>PERSONALITA’ GIURIDICA<br />
DELL’UNIONE: </span></b><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:
Arial;color:#003366'>il nuovo art. <span class=GramE>32</span> del TUE<br />
riconosce all’Unione la personalità giuridica.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:5.0pt;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:
16.0pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>CAMBIO DI DENOMINAZIONE DEL TCE: </span></b><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>il<br />
Trattato che istituisce la comunità europea (TCE) cambia denominazione e<br />
diviene trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:5.0pt;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:
16.0pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>SOSTITUZIONE DELLA COMUNITA’<br />
EUROPEA CON L’UNIONE EUROPEA:</span></b><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'> l’art. <span class=GramE>1</span><br />
del TUE, dopo aver confermato che l’</span><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>Unione si fonda sul TUE e sul TFUE che hanno il medesimo valore<br />
giuridico, afferma che l&#8217;Unione sostituisce e succede alla Comunità<br />
europea. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>SUPERAMENTO DELLA STRUTTURA A TRE PILASTRI DELL’UNIONE: </span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>le politiche comuni nell’area<br />
di libertà, sicurezza e giustizia <span class=GramE>vengono</span><br />
inserite nel metodo comunitario, mentre la politica estera e di sicurezza<br />
comune rientra invece nel TUE e continua ad essere soggetta a procedure<br />
decisionali specifiche. </span><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:
ArialMT;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:5.0pt;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#993366'>FONTI</span></i></b><i
style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:
Arial;color:#993366'><o_p></o_p></span></i></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:5.0pt;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:
16.0pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>NORME COMUNITARIE: </span></b><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>le<br />
direttive, i regolamenti e le decisioni restano tali, si abbandona l’idea<br />
di adottare le definizioni “leggi europee” e “<span
class=GramE>leggi</span> quadro europee”. Viene però definita una<br />
gerarchia tra le norme, <span class=SpellE>cristallizando</span> la distinzione<br />
tra atti legislativi, atti delegati e <span class=GramE>atti</span> di<br />
esecuzione. Si afferma inoltre che i</span><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>l Parlamento e il Consiglio avranno uguali poteri per quanto<br />
attiene alla definizione delle <span class=GramE>modalità</span> di<br />
controllo degli atti delegati e degli atti di esecuzione (<span class=SpellE>comitatologia</span>).<span
style='mso-spacerun:yes'>  </span></span><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>     <br />
</span></span></span><![endif]><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>INIZIATIVA POPOLARE: </span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>un milione di cittadini che abbiano<br />
la cittadinanza di un numero <span class=GramE>significativo</span> di Stati<br />
membri (su una popolazione di circa 500 milioni di abitanti) può<br />
chiedere alla Commissione di presentare una proposta normativa nell&#8217;ambito<br />
delle sue attribuzioni, su materie in merito alle quali tali cittadini<br />
ritengono necessario un atto giuridico dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;attuazione dei<br />
trattati, introducendo un nuovo e importante strumento di democrazia<br />
partecipativa. </span><span style='font-family:Georgia'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:5.0pt;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#993366'>DIRITTI E RAPPORTI CON <st1:PersonName
ProductID="LA SOCIETA" w_st="on">LA SOCIETA</st1_PersonName>’ CIVILE</span></i></b><i
style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:
Arial;color:#993366'><o_p></o_p></span></i></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span><b style='mso-bidi-font-weight:normal'>CARTA<br />
DEI DIRITTI FONDAMENTALI: </b>per quello che riguarda la protezione dei<br />
diritti, si rinuncia a comprendere nel trattato le norme della Carta di Nizza<br />
per le medesime ragioni di opportunità per cui si è deciso di<br />
abbandonare il <span class=SpellE><i style='mso-bidi-font-style:normal'>nomen</i></span><i
style='mso-bidi-font-style:normal'> </i>“trattato costituzionale”,<br />
ma – e si tratta di un’innovazione di rilievo – <span
class=GramE>viene</span> assicurato carattere giuridicamente vincolante alla<br />
Carta. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>In particolare, attraverso<br />
una norma di rinvio, che però non avrà valore per <st1:PersonName
ProductID="la Gran Bretagna" w_st="on">la Gran Bretagna</st1_PersonName> e per <st1:PersonName
ProductID="la Polonia" w_st="on">la Polonia</st1_PersonName> che <span
class=GramE>hanno</span> ottenuto una clausola di esclusione relativa alla<br />
giurisdizione della Corte di Giustizia e dei tribunali nazionali in materia di<br />
protezione di diritti sanciti dalla Carta, <st1_PersonName ProductID="la Carta"
w_st="on">la Carta</st1_PersonName> dei diritti ottiene lo stesso valore<br />
giuridico dei trattati. Inoltre, <st1_PersonName ProductID="la Carta" w_st="on">la<br />
 Carta</st1_PersonName> sarà proclamata solennemente durante la sessione<br />
plenaria del Parlamento europeo del prossimo 12 dicembre da parte dei<br />
Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, per essere poi<br />
pubblicata in Gazzetta Ufficiale.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO:</span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'> è previsto che il Consiglio<br />
adotti all’unanimità la decisione di conclusione dell&#8217;accordo<br />
sull&#8217;adesione dell&#8217;Unione alla Convenzione europea di <span class=GramE>salvaguardia</span><br />
dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, previa approvazione<br />
del Parlamento europeo e degli Stati membri.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>CITTADINANZA: </span></b><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>all’articolo <span class=GramE>8</span> del TUE figura la<br />
definizione di cittadinanza: “è cittadino dell&#8217;Unione chiunque<br />
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. <span class=GramE>La cittadinanza<br />
dell&#8217;Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”</span>.<br />
<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>CONSULTAZIONE: </span></b><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>il trattato rinnova la necessità di un dialogo costante e<br />
trasparente con le associazioni rappresentative e con la società civile,<br />
anche attraverso la consultazione pubblica. Inoltre, l&#8217;Unione riconosce e<br />
promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della<br />
diversità dei sistemi nazionali. Facilita il dialogo tra tali parti, nel<br />
rispetto della loro autonomia e riconosce come il vertice sociale trilaterale<br />
per la crescita e l&#8217;occupazione contribuisca al dialogo sociale.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:
normal'><span style='font-family:Georgia;color:#993366'>ISTITUZIONI</span></i></b><span
style='font-family:Georgia;color:#993366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO</span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>: il nuovo trattato prevede<br />
l’istituzione di una Presidenza stabile del Consiglio europeo che duri<br />
fino a cinque anni e permetta al Presidente stabile di svolgere un ruolo<br />
centrale nella preparazione del Consiglio europeo e nei vertici. In<br />
particolare, <st1_PersonName ProductID="la Presidenza" w_st="on">la Presidenza</st1_PersonName><br />
è attribuita <span class=GramE>ad</span> una personalità nominata<br />
per due anni e mezzo, rinnovabile per una sola volta e incompatibile con un<br />
mandato nazionale. I</span><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:
Arial;color:#003366'>l Presidente </span><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>presiede e anima i lavori del Consiglio europeo, ne assicura la<br />
preparazione e la continuità dei lavori, in cooperazione con il<br />
Presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio &#8220;Affari<br />
generali&#8221;. Si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al<br />
Consiglio europeo e presenta al Parlamento <span class=GramE>europeo</span> una<br />
relazione dopo ciascuna riunione. Il presidente del Consiglio europeo assicura,<br />
al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell&#8217;Unione per le<br />
materie <span class=GramE>relative alla</span> politica estera e di sicurezza<br />
comune, fatte salve le attribuzioni dell&#8217;Alto Rappresentante dell&#8217;Unione per<br />
gli affari esteri e la politica di sicurezza (in relazione a cui si v. il punto<br />
successivo). <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>Una strutturazione di<br />
questo tipo del Consiglio condurrà con tutta probabilità <span
class=GramE>ad</span> una diminuzione del ruolo del Presidente della<br />
Commissione, le cui competenze – come affermato dal </span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>ministro<br />
degli esteri belga, Karel De <span class=SpellE>Gucht</span> – </span><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>si fermeranno agli aspetti comunitari<br />
economici. Evidenti, dunque, le preoccupazioni dei Paesi “minori”<br />
dovute al fatto che questo tipo di scenario potrebbe condurre<br />
all’appropriazione, da parte dei Paesi grandi, della politica estera<br />
europea.</span><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'> </span><span style='font-family:Georgia;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E <st1:PersonName
ProductID="LA POLITICA DI" w_st="on">LA POLITICA DI</st1_PersonName> SICUREZZA:<br />
</span></b><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>è prevista la<br />
figura istituzionale dell’Alto Rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari<br />
esteri e la politica di sicurezza, che rappresenti l&#8217;Europa sul piano<br />
internazionale, avvalendosi anche del nuovo Servizio europeo per l&#8217;azione<br />
esterna.</span><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>Il servizio lavora in<br />
collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è<br />
composto <span class=GramE>da</span> funzionari dei servizi competenti del<br />
segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato<br />
dai servizi diplomatici nazionali. <span class=GramE>In relazione a</span><br />
quest’ultimo punto, però, s</span><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>i deve ricordare che, quando sembrava<br />
vicina l’entrata in vigore del trattato costituzionale, <st1:PersonName
ProductID="la Commissione" w_st="on">la Commissione</st1_PersonName> e il<br />
Consiglio avevano intrapreso la impostazione di un servizio nella medesima<br />
direzione ed erano emerse diverse difficoltà, dettate proprio dal fatto<br />
che comprendeva funzionari delle istituzioni e diplomatici nazionali. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>L’Alto<br />
Rappresentante è anche Vicepresidente della Commissione europea e<br />
Presidente </span><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'>del Consiglio “relazioni esterne”. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'>Una dichiarazione allegata al trattato assicura che durante i<br />
lavori preparatori della nomina dell’Alto Rappresentante, conformemente<br />
all’articolo 9E del TUE, saranno presi gli opportuni contatti con il<br />
Parlamento europeo. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: </span></b><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>Il Presidente della Commissione è eletto dal<br />
Parlamento europeo <span class=GramE>sulla base di</span> una candidatura<br />
proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenuto conto dei<br />
risultati delle elezioni del PE e dopo aver svolto le consultazioni opportune.<br />
Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a<br />
<span class=GramE>maggioranza</span> qualificata, propone entro un mese un<br />
nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la medesima<br />
procedura. E’ poi il Consiglio, di comune accordo con il presidente<br />
eletto, ad adottare l&#8217;elenco delle altre personalità che propone di<br />
nominare membri della Commissione, selezionate in base alle proposte presentate<br />
dagli Stati membri. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>COMMISSARI EUROPEI: </span></b><span class=GramE><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>a partire dal</span></span><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'> 2014 il numero dei Commissari<br />
è ridotto a due terzi del numero degli Stati membri (da <st1:metricconverter
ProductID="27 a" w_st="on">27 a</st1_metricconverter> 15 compreso il Presidente<br />
e l&#8217;Alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di<br />
sicurezza), in base al principio di rotazione paritaria, che consente di<br />
riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri,<br />
a meno che il Consiglio europeo, deliberando all&#8217;unanimità, non decida<br />
di modificare tale numero. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>E’ il Parlamento<br />
europeo a votare sull’investitura della Commissione nel suo insieme. In<br />
seguito a tale approvazione <st1_PersonName ProductID="la Commissione" w_st="on">la<br />
 Commissione</st1_PersonName> è nominata dal Consiglio europeo, che<br />
delibera a maggioranza qualificata. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>COMPETENZE DEL PARLAMENTO EUROPEO</span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>: è prevista<br />
un’estensione della procedura di <span class=SpellE>codecisione</span> a<br />
circa <span class=GramE>50</span> settori e che finisce per coprire circa il<br />
95% della legislazione europea. Il Parlamento europeo, in tal modo, si trova <span
class=GramE>ad</span> operare<span style='mso-spacerun:yes'>  </span>come <span
class=SpellE>co-legislatore</span> su un piano di parità con il<br />
Consiglio in gran parte dell’attività legislativa, ma soprattutto<br />
in aree come Giustizia, Sicurezza e Immigrazione. Inoltre, <span class=GramE>vengono</span><br />
conferiti al Parlamento importanti poteri in materia di bilancio ove viene<br />
garantita la piena parità tra Parlamento e Consiglio per quello che<br />
attiene l’approvazione del bilancio e del quadro finanziario pluriennale</span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>. <span
class=GramE>Vengono</span> estesi altresì i poteri del Parlamento<br />
europeo in tema </span><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>di<br />
accordi internazionali (in relazione a cui si v. il nuovo art. 188N TFUE).</span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'>RIPARTIZONE DEI SEGGI DEL PARLAMENTO<br />
EUROPEO: </span></b><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'>è nota la polemica scaturita dal nuovo criterio proposto<br />
dagli europarlamentari <span style='mso-bidi-font-weight:bold'>Alain </span></span><span
class=SpellE><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>Lamassoure</span></span><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'> e</span><span style='font-family:
Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366;mso-bidi-font-weight:bold'> <span
class=SpellE>Adrian</span></span><span style='font-family:Georgia;color:#003366'><br />
<span class=SpellE>Severin</span> sulla ripartizione dei seggi del PE. I due<br />
parlamentari hanno<span class=GramE> infatti</span> ricevuto il mandato di<br />
rivedere le norme relative alla ripartizione dei seggi tra Stati membri entro<br />
fine anno e comunque in tempo utile per utilizzare i nuovi criteri nelle<br />
elezioni del 2009 sulla base del principio della “proporzionalità<br />
decrescente”. La proposta che <span class=GramE>hanno</span> presentato<br />
ha ricevuto non poche critiche proprio in merito all’interpretazione che<br />
i deputati hanno dato al principio della proporzionalità decrescente,<br />
nonché alla base di calcolo utilizzata per assegnare i seggi. </span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span class=SpellE><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:
Arial;color:#003366;mso-bidi-font-weight:bold'>Lamassoure</span></span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366;mso-bidi-font-weight:
bold'> e <span class=SpellE>Severin</span></span><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'> hanno proposto alla Commissione<br />
Affari costituzionali del Parlamento europeo – che <span class=GramE>la </span>ha<br />
approvata – una ripartizione di questo tipo: </span><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>per un emiciclo di 750 seggi: Germania<br />
&#8211; 3 seggi (a causa della fissazione nel trattato del tetto massimo a 96 seggi,<br />
invece dei 99 previsti dal trattato di Nizza), Francia +2 seggi (74 rispetto a<br />
72), Regno Unito + 1 (73 invece di 72), Italia: status quo ante (72), Spagna +<br />
4 (54 invece di 50), Polonia + 1 (51 invece di 50), Romania status quo ante<br />
(33), Paesi Bassi + 1 (26 invece di 25), Grecia, Portogallo, Belgio, Ungheria e<br />
Repubblica ceca: status quo ante (tutti 22), Svezia + 2 (20 invece di 18),<br />
Austria + 2 (19 invece di 17), Bulgaria + 1 (18 invece di 17),<span
style='mso-spacerun:yes'>  </span>Danimarca, Slovacchia, Finlandia: status<br />
quo ante (tutti 13), Irlanda e Lituania status quo ante (tutti 12), Lettonia +<br />
1 (9 invece di 8), Slovenia + 1 (8 invece di 7), Estonia, Cipro, Lussemburgo<br />
status quo ante (tutti 6), Malta + 1 (6 invece di 5). I due parlamentari hanno<br />
sostenuto – anche durante un’audizione presso il nostro Parlamento<br />
&#8211; che</span><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'>, considerato il breve tempo di cui hanno disposto, la soluzione<br />
rappresenta la migliore proponibile. L’art. 9A del futuro trattato,<br />
infatti, impone limiti ben precisi di tipo numerico per i deputati del PE. <span
class=GramE>Come accennato innanzitutto un massimo di 750 parlamentari totali</span>.<br />
Inoltre, un limite massimo di <span class=GramE>96</span> parlamentari per il<br />
paese più popolato e un limite minimo di 6 parlamentari per il meno popolato.<br />
In quanto alla base di calcolo, i proponenti hanno scelto –<br />
contrariamente a quanto auspicato dal nostro Paese – il criterio della<br />
residenza e non quello della cittadinanza. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:Arial;
color:#003366'>Anche dinanzi alle tante critiche, l</span><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>a stessa Commissione affari costituzionali<br />
ha chiesto che la ripartizione proposta sia riveduta, molto prima della<br />
legislatura 2014-2019, per istituire un sistema di ripartizione che posa dirsi<br />
“obiettivo ed equo”. </span><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span class=GramE><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:
Arial;color:#003366'>A</span></span><span style='font-family:Georgia;
mso-bidi-font-family:Arial;color:#003366'> seguito dell’opposizione del<br />
governo italiano, che non ha accettato di buon grado la ripartizione dei seggi<br />
né il criterio della residenza, al trattato è stata aggiunta una<br />
dichiarazione che attribuisce un seggio supplementare al Parlamento europeo<br />
all’Italia per la legislatura 2009-2014. Il Consiglio europeo<br />
adotterà questa decisione in dicembre, <span class=GramE>sulla base di</span><br />
una nuova proposta del PE, che riprenderà la formula adottata a Lisbona.<br />
Inoltre, si è deciso che il principio della cittadinanza sarà<br />
preso in considerazione per le successive elezioni al Parlamento europeo, e<br />
cioè per il 2014, data entro la quale il Consiglio europeo dovrà<br />
dare il suo accordo politico sul progetto riveduto di decisione sulla<br />
composizione del Parlamento europeo. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>AVVOCATI GENERALI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA</span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>: per quello che riguarda gli<br />
avvocati generali alla Corte di Giustizia europea, il Consiglio europeo ha<br />
stabilito in una dichiarazione aggiuntiva che nel caso in cui <st1:PersonName
ProductID="la Corte" w_st="on">la Corte</st1_PersonName> di Giustizia chieda<br />
l’aumento degli avvocati sino al numero di <span class=GramE>11</span>,<br />
il Consiglio deliberi all’unanimità proprio per<br />
l’ampliamento di tre posti. <st1_PersonName ProductID="la Corte" w_st="on">La<br />
 Corte</st1_PersonName> sarebbe perciò formata da <span class=GramE>11</span><br />
avvocati generali, di cui sei permanenti (provenienti dai 6 Stati grandi:<br />
Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Francia e Polonia) e cinque scelti tra<br />
gli altri Stati con un criterio di rotazione.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>GIURISDIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: </span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>la <span class=GramE>giurisdizione</span><br />
della Corte di Giustizia è estesa a tutte le attività<br />
dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza<br />
comune. Include perciò il controllo delle misure che limitano i diritti<br />
delle persone.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:
normal'><span style='font-family:Georgia;color:#993366'>RAPPORTI<span
class=GramE><span style='mso-spacerun:yes'>  </span></span>UNIONE &#8211; STATI<br />
MEMBRI<o_p></o_p></span></i></b></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA UNIONE E STATI MEMBRI: </span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>competenze esclusive<br />
dell’Unione sono l’unione doganale, la definizione delle regole di<br />
concorrenza necessarie al funzionamento <span class=GramE>del</span> mercato<br />
interno, la politica monetaria, la conservazione delle risorse biologiche del<br />
mare e la politica commerciale comune. L&#8217;Unione ha inoltre competenza esclusiva<br />
per la conclusione di accordi internazionali, <span class=GramE>allorché</span><br />
questa sia prevista in un atto legislativo dell&#8217;Unione o si renda necessaria<br />
per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella<br />
misura in cui possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>L’Unione<br />
esercita invece azioni di sostegno, coordinamento o completamento<br />
dell’azione degli Stati membri in materia <span class=GramE>di</span><br />
tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo,<br />
istruzione, formazione professionale, gioventù, sport, protezione civile<br />
e cooperazione amministrativa.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>La competenza<br />
concorrente è di tipo residuale nel caso in cui i trattati attribuiscano<br />
una competenza all’Unione che non rientri tra le competenze esclusive,<br />
né tra le azioni di sostegno, coordinamento o completamento. In<br />
particolare, competenze concorrenti attengono a mercato interno, politica<br />
sociale, coesione economica, <span class=GramE>sociale</span> e territoriale,<br />
agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti <span
class=SpellE>transeuropee</span>, energia, spazio di libertà, sicurezza<br />
e giustizia, problemi comuni in materia di sicurezza in materia di<br />
sanità pubblica. Inoltre, nei settori della ricerca, dello sviluppo<br />
tecnologico e dello spazio, l&#8217;Unione ha competenza per condurre azioni, in<br />
particolare di definizione e attuazione di programmi, senza che l&#8217;esercizio di<br />
tale competenza possa comportare la conseguenza di impedire agli Stati membri<br />
di esercitare la loro. Analoga previsione è individuata per la<br />
cooperazione allo sviluppo e l&#8217;aiuto umanitario, ove l&#8217;Unione ha competenza per<br />
condurre azioni e una politica comune, senza che l&#8217;esercizio di tale competenza<br />
possa produrre l’effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la<br />
propria. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>Da segnalare, inoltre,<br />
la possibilità che l&#8217;Unione prenda misure per assicurare il<br />
coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare<br />
definendo gli orientamenti per dette politiche<b> </b><span style='mso-bidi-font-weight:
bold'>e iniziative<b> </b></span>per garantire il coordinamento delle politiche<br />
sociali degli Stati membri. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>SUSSIDIARIETA’ E PROPORZIONALITA’</span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>: il trattato impone che le proposte<br />
normative comunitarie siano esaminate dai Parlamenti nazionali e che nel caso<br />
in cui un terzo dei Parlamenti nazionali ritenga che la proposta possa ledere<br />
le proprie competenze, <st1_PersonName ProductID="la Commissione" w_st="on">la<br />
 Commissione</st1_PersonName> sia tenuta a riverificare la legittimità<br />
della proposta. A quel punto, <st1_PersonName ProductID="la Commissione" w_st="on">la<br />
 Commissione</st1_PersonName> può decidere di ritirare la proposta,<br />
modificarla o confermarla, spiegando al Parlamento e al Consiglio dei Ministri<br />
le ragioni del mancato ritiro (c.d. regola del cartellino giallo).</span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:TimesNewRoman;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>Inoltre<b style='mso-bidi-font-weight:normal'>, </b>se<br />
una maggioranza semplice dei parlamenti nazionali adotta un parere in cui<br />
dichiara che una proposta legislativa non rispetta il principio di<br />
sussidiarietà e se il Consiglio o il Parlamento concordano con i<br />
parlamenti nazionali, la proposta è respinta.</span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:TimesNewRoman;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>Una dichiarazione allegata al trattato evidenzia che</span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:TimesNewRoman;color:#003366'>,<br />
“conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l&#8217;Unione e<br />
<span class=GramE>gli Stati membri previsto</span> dal trattato sull&#8217;Unione<br />
europea e dal trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, qualsiasi<br />
competenza non attribuita all&#8217;Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.<br />
Quando i trattati attribuiscono all&#8217;Unione una competenza concorrente con<br />
quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri<br />
esercitano la loro competenza nella misura in cui l&#8217;Unione non ha esercitato la<br />
propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest&#8217;ultimo caso <span
class=GramE>si verifica</span> quando le competenti istituzioni dell&#8217;Unione<br />
decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio<br />
il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e<br />
proporzionalità. <span class=GramE>Il Consiglio può chiedere, su<br />
iniziativa di uno o più dei suoi Stati membri (rappresentanti di Stati<br />
membri), […] alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto<br />
legislativo”</span>. Se perciò la dichiarazione conferma il<br />
sistema di ripartizione di competenze tra Stati membri e Unione, innova nel<br />
punto in cui permette al Consiglio di chiedere alla Commissione di esercitare<br />
la propria iniziativa per abrogare un atto comunitario. La dichiarazione si <span
class=GramE>conclude</span> con un impegno della Commissione europea ad<br />
attribuire “un’attenzione particolare” a questi suggerimenti.<br />
<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA</span></b><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>: il voto a maggioranza qualificata viene a sostituire<br />
l’unanimità in oltre quaranta settori, tra i quali il<br />
coordinamento delle politiche economiche, la proprietà intellettuale, la<br />
<span class=GramE>politica</span> dei trasporti, la politica energetica e il<br />
turismo. Il trattato inoltre ridefinisce la maggioranza qualificata,<br />
introducendo il sistema della doppia maggioranza, <span class=GramE>ovvero</span><br />
il 55 per cento degli Stati membri che rappresentino il 65 per cento della<br />
popolazione europea. Questo sistema si applicherà però solo <span
class=GramE>a partire dal</span> primo novembre 2014, restando fino a tale data<br />
in vigore le previsioni di Nizza. Tali disposizioni potranno altresì<br />
essere applicate fino al 31 marzo 2017, su richiesta di un membro del<br />
Consiglio. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>CLAUSOLA DI IOANNINA: </span></b><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>è prevista, in una decisione del Consiglio da adottare il<br />
giorno dell’entrata in vigore del trattato, la c.d. clausola di <span
class=SpellE>Ioannina</span> che prevede lo slittamento di una decisione presa<br />
a maggioranza anche nel caso in cui solo una minoranza di paesi sia contraria.<br />
Più in particolare, dal novembre 2014 i Paesi che rappresentano il 75<br />
per cento di una minoranza di blocco (sia in termini di Stati che di<br />
popolazione) possono deferire la questione al Consiglio affinché<br />
raggiunga un accordo entro un termine ragionevole. </span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:TimesNewRoman;color:#003366'>A<br />
tal fine, è stabilito che il Presidente del Consiglio metta in atto, con<br />
l&#8217;assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del<br />
Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di<br />
una più ampia base di accordo nel Consiglio. </span><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>Le predette soglie – in base<br />
alla nuova intesa – <span class=GramE>verranno</span> ridotte al 55 per<br />
cento della minoranza di blocco a partire dal 31 marzo 2017. </span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:TimesNewRoman;color:#003366'><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>Nonostante le ferme richieste della Polonia, la clausola<br />
non è entrata nel corpo del trattato ma nella decisione che il Consiglio<br />
farà entrare in vigore contemporaneamente al trattato. E’ stato<br />
però previsto in un Protocollo allegato che p</span><span
style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:TimesNewRoman;color:#003366'>rima<br />
che il Consiglio esamini qualsiasi progetto teso alla modifica o<br />
all&#8217;abrogazione della decisione di cui sopra, <span class=GramE>ovvero</span><br />
alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica<br />
di un altro atto giuridico dell&#8217;Unione, sia necessaria una delibera preliminare<br />
all’unanimità del Consiglio europeo. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#993366'>MECCANISMI DI COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI</span></i></b><i
style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-family:Georgia;mso-bidi-font-family:
TimesNewRoman;color:#993366'><o_p></o_p></span></i></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>COOPERAZIONI RAFFORZATE: </span></b><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>è prevista, anche su richiesta dell’Italia,<br />
la possibilità di porre in essere cooperazioni rafforzate tra un minimo<br />
di nove Stati membri.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>DIFESA &#8211; COOPERAZIONE STRUTTURATA E CLAUSOLA DI<br />
SOLIDARIETA’: </span></b><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>gli<br />
Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di<br />
capacità <span class=GramE>militari e</span> che hanno sottoscritto<br />
impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più<br />
impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell&#8217;ambito<br />
dell&#8217;Unione, che può condurre ad un sistema di difesa comune.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>Il trattato prevede anche che, qualora uno Stato membro<br />
subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri<br />
sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso,<br />
in conformità dell’articolo <span class=GramE>51</span> della<br />
Carta delle Nazioni Unite, senza pregiudizio del carattere specifico della<br />
politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#993366'>POLITICHE<o_p></o_p></span></i></b></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI:</span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'> Quanto all’energia, <span
class=GramE>il nuovo Trattato precisa</span> che, nel quadro dell&#8217;instaurazione<br />
o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell&#8217;esigenza di<br />
preservare e migliorare l&#8217;ambiente, la politica dell&#8217;Unione nel settore<br />
dell&#8217;energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati<br />
membri, a garantire il funzionamento del mercato dell&#8217;energia, la sicurezza<br />
dell&#8217;approvvigionamento energetico nell&#8217;Unione, a promuovere il risparmio<br />
energetico, l&#8217;efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e<br />
rinnovabili e l&#8217;interconnessione delle reti energetiche. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>La promozione sul piano internazionale di misure<br />
destinate a risolvere i problemi dell&#8217;ambiente a livello regionale o mondiale<br />
e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici viene a far parte degli<br />
obiettivi dell’Unione.<span style='mso-spacerun:yes'>  </span><o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>CLAUSOLA SOCIALE: </span></b><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e<br />
azioni (ad esempio in tema di energia, brevetti, turismo, sport), l&#8217;Unione<br />
tiene conto delle esigenze connesse alla <span class=GramE>promozione</span> di<br />
un livello di occupazione elevato, della garanzia di una protezione sociale<br />
adeguata, della lotta contro l’esclusione sociale e di un livello elevato<br />
di istruzione, formazione e tutela della salute umana. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>CONCORRENZA: </span></b><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>la concorrenza<b style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b>esce<br />
dal novero degli obiettivi fondamentali dell’Unione, ma <span
class=GramE>viene</span> ricordata in un Protocollo aggiuntivo.<b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><o_p></o_p></b></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span class=GramE><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i
style='mso-bidi-font-style:normal'><span style='font-family:Georgia;color:#993366'>REVISIONE</span></i></b></span><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span
style='font-family:Georgia;color:#993366'> DEI TRATTATI E CLAUSOLA DI RECESSO<o_p></o_p></span></i></b></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l5 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><span
class=GramE><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>REVISIONE</span></b></span><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'> DEI TRATTATI: </span></b><span
style='font-family:Georgia;color:#003366'>i<b style='mso-bidi-font-weight:normal'><br />
</b>trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di<br />
revisione ordinaria o a procedure semplificate. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>La <i style='mso-bidi-font-style:normal'>procedura<br />
ordinaria</i> prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento<br />
europeo o <st1_PersonName ProductID="la Commissione" w_st="on">la Commissione</st1_PersonName><br />
possa sottoporre al Consiglio progetti per modificare i trattati anche per<br />
accrescere o ridurre le competenze attribuite all&#8217;Unione nei trattati,<br />
notificandoli anche ai Parlamenti nazionali. Qualora il Consiglio europeo,<br />
previa consultazione del Parlamento e della Commissione, adotti a maggioranza<br />
semplice una decisione favorevole all&#8217;esame delle modifiche proposte, il<br />
presidente del Consiglio europeo convoca di norma una convenzione composta <span
class=GramE>da</span> rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di<br />
Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della<br />
Commissione. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per<br />
consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi <span
class=GramE>degli</span> Stati membri per stabilire di comune accordo le<br />
modifiche da apportare ai trattati (il Consiglio europeo può però<br />
decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di<br />
non convocare una convenzione qualora l&#8217;entità delle modifiche non lo<br />
giustifichi. In questo caso, definisce direttamente il mandato per la<br />
conferenza<span class=GramE>).</span> Le modifiche entrano in vigore dopo<br />
essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive<br />
norme costituzionali. Qualora, però, al termine di un periodo di due<br />
anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro<br />
quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più<br />
Stati membri <span class=GramE>abbiano</span> incontrato difficoltà<br />
nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.<br />
<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>I trattati possono<br />
inoltre essere modificati conformemente a <i style='mso-bidi-font-style:normal'>procedure<br />
di <span class=GramE>revisione</span> semplificate</i>. Il governo di qualsiasi<br />
Stato membro, il Parlamento europeo o <st1_PersonName ProductID="la Commissione"
w_st="on">la Commissione</st1_PersonName> può sottoporre al Consiglio<br />
europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni <span
class=GramE>relative alle</span> politiche e azioni interne dell&#8217;Unione,<br />
esclusa la possibilità di estendere le compente dell’Unione come<br />
delineate dal diritto comunitario originario. In tal caso, il Consiglio europeo<br />
può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte queste<br />
disposizioni, deliberando all’unanimità previa consultazione del<br />
Parlamento europeo e della Commissione. Anche tale decisione ovviamente entra<br />
in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive<br />
norme costituzionali. <o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly'><span style='font-family:Georgia;color:#003366'>Altra procedura<br />
semplificata permette di passare dall’unanimità alla maggioranza<br />
qualificata nel Consiglio (esclude le decisioni che hanno implicazioni militari<br />
o che rientrano nel settore della difesa) o da una procedura legislativa<br />
speciale alla <span class=SpellE>codecisione</span>, mediante una decisione<br />
unanime del Consiglio, previa approvazione del Parlamento. In entrambi i casi,<br />
tale decisione entra però in vigore solo in mancanza di opposizione<br />
degli Stati membri. Infatti, nel caso un cui un parlamento nazionale <span
class=GramE>notifichi</span> la propria opposizione entro sei mesi dalla data<br />
della trasmissione della decisione, la medesima non può essere adottata<br />
e può applicarsi la sola revisione ordinaria del trattato.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:16.0pt;mso-line-height-rule:
exactly;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><span style='font-family:
Georgia;color:#003366'>Sia nella procedura ordinaria <span class=GramE>che</span><br />
in quelle semplificate, il Parlamento europeo ha un ruolo importante in quanto<br />
possiede il diritto di iniziativa, partecipa alla convenzione prevista dalla<br />
procedura ordinaria e, sempre nell’ambito della medesima procedura, nei<br />
casi di minore importanza, in cui il Consiglio voglia evitare la convenzione e<br />
definire direttamente il mandato per <st1_PersonName ProductID="la Conferenza"
w_st="on">la Conferenza</st1_PersonName> dei rappresentanti dei Governi degli<br />
Stati membri, è necessaria una sua approvazione.<o_p></o_p></span></p>
<p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:16.0pt;
mso-line-height-rule:exactly;mso-list:l6 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span
style='font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:
Wingdings;color:#003366'><span style='mso-list:Ignore'>Ø<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      </span></span></span><![endif]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>USCITA DALL’UE</span></b><span style='font-family:Georgia;
color:#003366'>: il nuovo trattato prevede una clausola espressa di recesso<br />
volontario dall’Unione. Lo Stato membro che decide di recedere notifica<br />
tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati<br />
dal Consiglio europeo, l&#8217;Unione negozia e <span class=GramE>conclude</span> con<br />
tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo<br />
conto del quadro delle future relazioni con l&#8217;Unione.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-trattato-di-lisbona-prima-analisi/">Il Trattato di Lisbona: prima analisi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’inadempimento delle disposizioni concernenti una gara – costituendo inadempimento contrattuale – esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/linadempimento-delle-disposizioni-concernenti-una-gara-costituendo-inadempimento-contrattuale-esula-dalla-competenza-del-tribunale-di-i-grado-salvo-che-cio-sia-espressamen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/linadempimento-delle-disposizioni-concernenti-una-gara-costituendo-inadempimento-contrattuale-esula-dalla-competenza-del-tribunale-di-i-grado-salvo-che-cio-sia-espressamen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linadempimento-delle-disposizioni-concernenti-una-gara-costituendo-inadempimento-contrattuale-esula-dalla-competenza-del-tribunale-di-i-grado-salvo-che-cio-sia-espressamen/">L’inadempimento delle disposizioni concernenti una gara – costituendo inadempimento contrattuale – esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria</a></p>
<p>La questione ha origine nell’aggiudicazione, da parte della Distilleria F.Palma SpA di una gara particolare, relativa alla vendita di un consistente quantitativo di alcole destinato ad essere utilizzato all’interno della Comunità nel settore dei carburanti. La Società però, nell’adempiere agli obblighi derivanti dalla gara, incontrava diverse difficoltà e chiedeva alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linadempimento-delle-disposizioni-concernenti-una-gara-costituendo-inadempimento-contrattuale-esula-dalla-competenza-del-tribunale-di-i-grado-salvo-che-cio-sia-espressamen/">L’inadempimento delle disposizioni concernenti una gara – costituendo inadempimento contrattuale – esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linadempimento-delle-disposizioni-concernenti-una-gara-costituendo-inadempimento-contrattuale-esula-dalla-competenza-del-tribunale-di-i-grado-salvo-che-cio-sia-espressamen/">L’inadempimento delle disposizioni concernenti una gara – costituendo inadempimento contrattuale – esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria</a></p>
<p>La questione ha origine nell’aggiudicazione, da parte della Distilleria F.Palma SpA di una gara particolare, relativa alla vendita di un consistente quantitativo di alcole destinato ad essere utilizzato all’interno della Comunità nel settore dei carburanti. <br />
La Società però, nell’adempiere agli obblighi derivanti dalla gara, incontrava diverse difficoltà e chiedeva alla Commissione di valutare circostanze di fatto che avrebbero configurato un caso di forza maggiore a causa del quale non ave-va la possibilità di adempiere pienamente ai propri obblighi. Dopo diverse co-municazioni la Commissione decideva di non accogliere la richiesta della Palma e la richiamava all’obbligo di corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento di riferimento.<br />
La società ricorrente adduceva, a sostegno della propria domanda volta alla di-chiarazione della responsabilità extracontrattuale della Commissione (1) , la non riconducibilità automatica di ogni decisione adottata dalla Commissione al rap-porto contrattuale discendente dalla gara, ma richiedeva di distinguere da tali decisioni, gli atti semplicemente autoritativi della Commissione.<br />
Il Tribunale a tal proposito ha chiarito che nel concorrere alla gara ogni Società si vincola al rispetto del contratto da essa derivante. Ciò comporta che anche il diniego immotivato di modifica delle disposizioni contrattuali per cause di for-za maggiore, può far sorgere esclusivamente una eventuale responsabilità con-trattuale in capo alla Commissione e giammai una responsabilità ex art. 235 CE.<br />
Per tale ordine di ragioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile segna-lando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 e 238 CE, esso non è mai competente a conoscere dei ricorsi in materia contrattuale salvo che ciò sia espressamente previsto da una specifica clausola compromissoria (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> 1. Sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità si veda CALVIERI Carlo, Un mezzo passo avanti e uno indietro sul tema della responsabilità extracontrattuale degli organi comunitari, (Nota a Trib. I grado CE sez. IV 29 ottobre 1998 (causa T-13/96)), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, 1, 304; AMBROSOLI Matteo, Responsabilità della CE e teoria dell&#8217;illecito extracontrattuale, (Nota a Trib. CE sez. V 30 settembre 1998, causa T-149/96), in Rivista di diritto privato, 2000, 3, 528.</p>
<p> 2. Sulla competenza della Corte di Giustizia della Comunità europee e del Tribunale di I grado in materia di responsabilità contrattuale v. SIMONE Pierluigi, La tutela del legittimo affidamento nel-l&#8217;aggiudicazione degli appalti, (Nota a Trib. I grado CE sez. IV 17 dicembre 1998 (causa T-203/96)), in I Contratti, 1999, 4, 405. Più in generale sulla giurisdizione comunitaria si veda DE PRETIS Da-ria, La tutela giurisdizionale amministrativa europea e i principi del processo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2002, 3, 683 e SALERNO Francesco, Giurisdizione comunitaria e certezza del diritto do-po il Trattato di Nizza, in Rivista di diritto internazionale, 2002, 1, 5.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TRIBUNALE DI I GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, SEZ. II<a href="/ga/id/2004/6/4154/g">Sentenza 25 maggio 2004 nel procedimento T-154/01</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La Corte di Giustizia afferma che in relazione a un progetto situato sul territorio di un parco naturale non può né deve presumersi un notevole impatto ambientale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-afferma-che-in-relazione-a-un-progetto-situato-sul-territorio-di-un-parco-naturale-non-puo-ne-deve-presumersi-un-notevole-impatto-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-afferma-che-in-relazione-a-un-progetto-situato-sul-territorio-di-un-parco-naturale-non-puo-ne-deve-presumersi-un-notevole-impatto-ambientale/">La Corte di Giustizia afferma che in relazione a un progetto situato sul territorio di un parco naturale non può né deve presumersi un notevole impatto ambientale</a></p>
<p>La Corte di Giustizia afferma che la Commissione, nel contestare un inadempimento ex art. 226 TCE, avrebbe dovuto provare le circostanze su cui ha fondato il proprio ricorso, evitando di basarsi su semplici presunzioni. Trattandosi, nella specie, di valutazione dell’impatto ambientale di un progetto turistico su una zona adibita a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-afferma-che-in-relazione-a-un-progetto-situato-sul-territorio-di-un-parco-naturale-non-puo-ne-deve-presumersi-un-notevole-impatto-ambientale/">La Corte di Giustizia afferma che in relazione a un progetto situato sul territorio di un parco naturale non può né deve presumersi un notevole impatto ambientale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-giustizia-afferma-che-in-relazione-a-un-progetto-situato-sul-territorio-di-un-parco-naturale-non-puo-ne-deve-presumersi-un-notevole-impatto-ambientale/">La Corte di Giustizia afferma che in relazione a un progetto situato sul territorio di un parco naturale non può né deve presumersi un notevole impatto ambientale</a></p>
<p>La Corte di Giustizia afferma che la Commissione, nel contestare un inadempimento ex art. 226 TCE, avrebbe dovuto provare le circostanze su cui ha fondato il proprio ricorso, evitando di basarsi su semplici presunzioni. Trattandosi, nella specie, di valutazione dell’impatto ambientale di un progetto turistico su una zona adibita a parco naturale, la Commissione imputava allo Stato portoghese la responsabilità per non aver svolto indagini relative ad un progetto che pur non rientrando nella categoria per cui la valutazione è obbligatoria (v. artt. 2 e 4 direttiva 85/337/CEE) avrebbe potuto parimenti comportare un rilevante impatto ambientale sul parco naturale dove era situato. La Corte conclude affermando che la sola circostanza dell’ubicazione di un progetto in una zona denominata parco naturale non può essere sufficiente a dimostrare che l’impatto ambientale sia di notevole entità.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3856/g">Sentenza 29 aprile 2004 </a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Spunti di riflessione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-introdotte-dal-trattato-di-lisbona-spunti-di-riflessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-introdotte-dal-trattato-di-lisbona-spunti-di-riflessione/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-introdotte-dal-trattato-di-lisbona-spunti-di-riflessione/">Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Spunti di riflessione</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. &#8211; 2. Disposizioni generali. Personalità giuridica, simboli e struttura dell’Unione europea. &#8211; 3. Fonti del diritto comunitario. Norme, primauté del diritto comunitario e impulso popolare all’iniziativa normativa. – 4. Diritti e rapporti con la società civile. Carta dei diritti fondamentali, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cittadinanza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-introdotte-dal-trattato-di-lisbona-spunti-di-riflessione/">Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Spunti di riflessione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-introdotte-dal-trattato-di-lisbona-spunti-di-riflessione/">Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Spunti di riflessione</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. &#8211; 2. Disposizioni generali. Personalità giuridica, simboli e struttura dell’Unione europea. &#8211; 3. Fonti del diritto comunitario. Norme, primauté del diritto comunitario e impulso popolare all’iniziativa normativa. – 4. Diritti e rapporti con la società civile. Carta dei diritti fondamentali, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cittadinanza e strumenti di consultazione delle parti sociali. 5. Istituzioni dell’Unione europea. &#8211; 5.1. La presidenza del consiglio europeo. &#8211; 5.2. La presidenza delle formazioni del Consiglio. &#8211; 5.3. L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. &#8211; 5.4. Il Presidente della Commissione. &#8211; 5.5. I Commissari europei. &#8211; 5.6. Competenze del Parlamento europeo e ripartizione dei seggi. &#8211; 5.7. La giurisdizione della Corte di giustizia e la sua composizione. &#8211; 6. Rapporti Unione europea – Stati membri. &#8211; 6.1. Ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. &#8211; 6.2. Sussidiarietá e proporzionalitá. &#8211; 6.3. Voto a maggioranza qualificata. &#8211; 6.4. Clausola di Ioannina. &#8211; 7. Politiche. &#8211; 7.1. Politica estera e di difesa comune. &#8211; 7.2. Energia e cambiamenti climatici. &#8211; 7.3. Clausola sociale e concorrenza.  &#8211; 7.4. Violenza domestica. &#8211; 8. Revisione dei trattati e clausola di recesso. &#8211; 8.1. Revisione dei trattati. – 8.2. Recesso dall’Unione europea.<br />
<i><b><br />
1. Premessa<br />
</b></i>L’arresto del processo di ratifica del trattato costituzionale europeo firmato nell’ottobre 2004, a causa del voto contrario di Francia e Paesi Bassi ai referendum del 2005, ha portato l’Europa, dopo due anni di riflessione, a proseguire l’iter di riforma dell’Unione in termini differenti. E’ stato infatti necessario ripensare l’intera architettura del nuovo trattato, riducendone sensibilmente l’ambizione e la portata per tentare di superare l’impasse del processo evolutivo istituzionale europeo.<br />
Il 23 giugno 2007  i capi di Stato e di Governo dell&#8217;UE, nell’ambito del Consiglio europeo del 21-22 giugno, hanno raggiunto un&#8217;intesa sulla approvazione di un mandato dettagliato per la redazione &#8211; entro la fine del 2007 &#8211; di un trattato sulla riforma istituzionale rivolto alla successiva conferenza intergovernativa. <br />
La necessità che i lavori fossero svolti tanto rapidamente nasce dalla opportunità politica sia di ridare slancio alla riforma dei trattati, sia di rendere operativo il nuovo trattato per le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009.<br />
Infatti, conformemente a quanto richiesto, il Consiglio europeo informale di Lisbona ha adottato il 19 ottobre 2007 il testo definitivo del trattato elaborato nell’ambito della CIG che, corredato da diverse dichiarazioni e protocolli allegati, è stato poi firmato dagli Stati membri il 13 dicembre 2007. <br />
Alla firma farà seguito il processo di ratifica in tutti i 27 paesi (per uno schema aggiornato sullo stato delle ratifiche si v. http://www.robert-schuman.org/tout-comprendre-sur-le-traite-de-lisbonne.php?r=2 ). <br />
Il nuovo trattato, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2009 &#8211; in tempo per le prossime elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 –, riflette il mandato della CIG, integrando nel TCE (che diventa TFUE) “le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004”, ovvero la sostanza del “naufragato” trattato costituzionale.<br />
Il nuovo progetto di trattato risente ovviamente della sconfitta del trattato costituzionale. Questa ha comportato, innanzitutto, la necessità di abbandonare l’idea – tanto auspicabile &#8211; della ricodificazione organica dell’assetto istituzionale europeo nonché il concetto costituzionale, rinunciando quindi alla nascita di una nuova Europa sotto l’algida di una Costituzione. Il trattato di Lisbona non si pone dunque l’obiettivo di sostituire l’intero sistema di diritto comunitario originario, ma interviene sull’esistente. Sono inoltre scomparsi i simboli europei (bandiera e inno), ma si è comunque optato per la conservazione dei tratti fondanti del trattato costituzionale e delle innovazioni ivi contenute, riaffermando peraltro con forza il principio di sussidiarietà.<br />
Il compromesso che si è raggiunto ha perciò riguardato prevalentemente l’aspetto formale rispetto a quello sostanziale, poiché il nocciolo duro del pacchetto di riforme istituzionali è stato nella sostanza conservato, seppur mutato in maniera consistente nella forma.<br />
Sono perciò scomparsi i simboli dell’Unione, la primauté del diritto comunitario, i termini “legge” e “legge quadro” europea e il testo della Carta di Nizza. Ad una lettura attenta emerge però come tante disposizioni del trattato costituzionale siano state comunque mantenute nei protocolli e nelle dichiarazioni, seppur non riportate testualmente nel corpo del trattato. <br />
Il testo, che va ad incidere sulla lettera dei trattati preesistenti e il cui contenuto non risulta pertanto di immediata percezione (il testo del trattato è composto da 7 articoli emendativi dei trattati vigenti a cui sono allegati diversi protocolli e 65 dichiarazioni), definisce così le regole per il funzionamento dell’Europa allargata, basandosi su principi di democraticità ed efficienza.<br />
<i><b><br />
2. Disposizioni generali. Personalità giuridica, simboli e struttura dell’Unione europea</i><br />
<i></b></i>Il nuovo art. 46A del TUE riconosce all’Unione europea la personalità giuridica. Questa novità, già da sola, comporta una maggiore comprensibilità del sistema europeo, considerato che, nel sistema di diritto originario vigente l’Unione non ha personalità giuridica, mentre la Comunità europea è notoriamente soggetto di diritto internazionale. L’attribuzione di una personalità giuridica unica dovrebbe avere il pregio di chiarire la posizione dell’Unione nei rapporti internazionali e in quelli con il popolo europeo e di permettere la sua adesione, ad esempio, alla CEDU (in relazione alla CEDU si v., <i>infra, </i>par. 4). <br />
A questa prima innovazione si affianca quella relativa all’assorbimento della Comunità europea nell’Unione. Di conseguenza, cambia la denominazione del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che diviene Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). <br />
Nonostante il valore di queste disposizioni, che mirano ad una chiarificazione dell’intero sistema, purtroppo il sistema normativo comunitario continua ad essere composto dai due trattati, così come puntualmente modificati dal trattato di Lisbona. Certo è che un primo passo verso la semplificazione viene senz’altro compiuto nel momento in cui l&#8217;Unione va a sostituire in tutto la Comunità europea, eliminando la duplicità dei soggetti europei, ma non si compie il passo successivo verso un unico trattato di chiara e immediata percezione. <br />
Inoltre, l’assorbimento della Comunità nell’Unione, oltre alle mere modifiche  testuali, comporta che il metodo comunitario venga ad comprendere quanto prima disciplinato autonomamente, come il terzo pilastro:<b> </b>politiche comuni nell’area di libertà, sicurezza e giustizia. La politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro) continua invece ad essere soggetta a procedure decisionali specifiche, scelta questa dovuta con tutta probabilità alle resistenze incontrate nell’abbattimento completo della struttura a pilastri. <br />
Per quello che riguarda, invece, i simboli dell’Unione europea, nonostante la mancata inclusione nel trattato, una dichiarazione allegata ricorda che Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca dichiarano che la bandiera, l&#8217;inno, il motto “Unita nella diversità&#8221;, l&#8217;euro quale moneta dell&#8217;Unione europea e la giornata dell&#8217;Europa del 9 maggio continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all&#8217;Unione europea e del loro legame con la medesima come, del resto, è stato sinora anche in mancanza di una norma che espressamente li definisse tali.<br />
<i><b><br />
3. Fonti del diritto comunitario. Norme,</i> <i>primauté</i> <i>del diritto comunitario e impulso popolare all’iniziativa normativa<br />
</b></i>Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le direttive, i regolamenti e le decisioni restano tali, abbandonando l’idea di adottare nuove definizioni come “leggi europee” e “leggi quadro europee”. Viene però fissata una gerarchia tra le norme, fissando la distinzione tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione. <br />
L’atto legislativo viene definito come l’atto giuridico adottato mediante procedura legislativa ordinaria (adozione congiunta di regolamento, direttiva o decisione da parte del PE e del Consiglio su proposta della Commissione) o speciale (adozione di regolamento, direttiva o decisione da parte del PE con la partecipazione del Consiglio o da parte del Consiglio con la partecipazione del PE anche su iniziativa di un gruppo di Stati membri).<br />
L’atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrino o modifichino elementi determinati non essenziali dell’atto legislativo (atti delegati), determinando esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Se previsto nell’atto legislativo di delega, questa può essere soggetta a revoca o a condizione sospensiva dell’entrata in vigore.<br />
L’atto di esecuzione è competenza della Commissione o in casi specifici determinati del Consiglio (solo se previsto da atto giuridicamente vincolante). In tal caso, il Parlamento e il Consiglio stabiliscono nell’atto legislativo le regole e i principi relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio di tali competenze.<br />
Si afferma perciò il principio secondo cui il Parlamento e il Consiglio hanno uguali poteri per quanto attiene alla definizione delle modalità di controllo degli atti delegati e degli atti di esecuzione (comitatologia).  <br />
Da rilevare, inoltre, la scomparsa dal novero delle fonti europee della decisione-quadro (parimenti all’innovazione prevista nel progetto di trattato costituzionale) che comporta che la cooperazione di polizia e la giustizia penale siano disciplinate da atti normativi ordinari.<br />
Per quello che riguarda il noto principio della <i>primauté, </i>una dichiarazione allegata al trattato cristallizza la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il diritto comunitario originario e derivato prevale sul diritto degli Stati membri. Riporta, inoltre, testualmente il parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007 proprio sul primato del diritto comunitario, definendolo “principio fondamentale del diritto comunitario stesso”<i>.</i> Dopo aver ribadito con forza la primarietà del diritto comunitario, il parere prosegue affermando che la circostanza che il principio della preminenza non sia incluso nel futuro trattato non deve alterare in alcun modo l&#8217;esistenza del principio e la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia. Questo rappresenta uno dei casi in cui la distanza formale dal trattato costituzionale &#8211; ove il primato del diritto comunitario era affermato nel corpo dell’articolato e precisamente nell’art. I-6 denominato “Diritto dell’Unione” &#8211; risalta particolarmente.<br />
Inoltre, anche per ovviare al problema del deficit di democrazia dell’Unione, il trattato di Lisbona inserisce uno strumento che ricorda l’iniziativa normativa popolare. Un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri può chiedere alla Commissione di presentare una proposta normativa nell&#8217;ambito delle sue attribuzioni, su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;attuazione dei trattati, introducendo un nuovo e importante strumento di democrazia partecipativa (art. 8 B TUE modificato). <br />
<i><b><br />
4. Diritti e rapporti con la società civile. Carta dei diritti fondamentali, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cittadinanza e strumenti di consultazione delle parti sociali</i><br />
<i></b></i>Per quello che riguarda la protezione dei diritti, si rinuncia a comprendere nel trattato le norme della Carta di Nizza per le medesime ragioni di opportunità per cui si è deciso di abbandonare il <i>nomen </i>“trattato costituzionale”, ovvero la necessità di diminuire l’impatto del trattato e trovare un buon compromesso tra i Paesi membri, ma – e si tratta di un’innovazione di rilievo – viene assicurato carattere giuridicamente vincolante alla Carta. <i><br />
</i>In particolare, attraverso una norma di rinvio, che però non avrà valore per la Gran Bretagna e per la Polonia che hanno ottenuto una clausola di esclusione relativa alla giurisdizione della Corte di Giustizia e dei tribunali nazionali in materia di protezione di diritti sanciti dalla Carta, la Carta dei diritti ottiene lo stesso valore giuridico dei trattati, dopo essere stata proclamata solennemente durante la sessione plenaria del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 da parte dei Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.<br />
Il nuovo art. 6 del TUE riconosce perciò i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, attribuendogli il medesimo valore giuridico dei trattati. Ricorda, al 2° paragrafo, che le disposizione della Carta non comportano l’effetto di estendere le competenze dell’Unione e rimanda per l’interpretazione delle norme alla Carta medesima (titolo III).<br />
Inoltre, una dichiarazione allegata al trattato esplicita che la Carta conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. <br />
Nonostante la Carta di Nizza non sia stata trasposta nel diritto comunitario originario, si deve rilevare che l’affermazione del valore giuridico vincolante comporta che i diritti ivi protetti vi facciano comunque ingresso, seppur con un rinvio, e di conseguenza impongono anche l’applicazione della riserva di legge contenuta nell’art. 52.1 della stessa Carta (in relazione a questo punto si v. J. ZILLER, <i>Il nuovo Trattato europeo, </i>Bologna, 2007, 49 ss.).<br />
Per quello che attiene alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è previsto che il Consiglio adotti all’unanimità la decisione di concludere l&#8217;accordo sull&#8217;adesione dell&#8217;Unione alla Convenzione europea, previa approvazione del Parlamento europeo e degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.<br />
Una dichiarazione allegata al trattato afferma poi che l&#8217;adesione dell&#8217;Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell&#8217;ordinamento giuridico dell&#8217;Unione. A tale riguardo, la conferenza intergovernativa prende atto dell&#8217;esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea e la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo che potrà essere rafforzato non appena l&#8217;Unione europea avrà aderito alla convenzione. <br />
Ad ogni buon conto l’art. 6 del TUE modificato afferma che i diritti garantiti dalla CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri fanno parte, quali principi generali, del diritto dell’Unione.<br />
Giova segnalare, inoltre, che all’articolo 8 del TUE modificato figura ora la definizione di cittadinanza: “è cittadino dell&#8217;Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell&#8217;Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”. <br />
Da ultimo, il trattato rinnova la necessità di un dialogo costante e trasparente con le associazioni rappresentative e con la società civile, anche attraverso la consultazione pubblica. Inoltre, afferma che l&#8217;Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Si proclama inoltre l’obiettivo di facilitare il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia e viene riconosciuto come il vertice sociale trilaterale per la crescita e l&#8217;occupazione contribuisca al dialogo sociale.<b><br />
<i><br />
5. Istituzioni dell’Unione europea <br />
5.1. La presidenza del Consiglio europeo<br />
</i></b>Le maggiori novità del trattato di Lisbona si individuano nell’intervento sull’assetto istituzionale europeo che è stato ritenuto da più parti inadeguato per l’Europa a 27 membri (si v., in argomento, A. VILLAFRANCA, <i>Il Trattato di Lisbona: fine di una crisi?, </i>in ISPI, n. 63, 2007, 2) e che ha perciò necessitato di una revisione complessiva. <br />
Il nuovo trattato prevede l’istituzione di una Presidenza stabile del Consiglio europeo che duri fino a cinque anni e permetta al Presidente stabile di svolgere un ruolo centrale nella preparazione del Consiglio europeo e nei vertici. In particolare, la Presidenza è attribuita ad una personalità nominata per due anni e mezzo, rinnovabile per una sola volta e incompatibile con un mandato nazionale. Entro giugno 2008 si abbandonerà quindi la rotazione semestrale, a favore di un mandato stabile. Il Presidente presiede e anima i lavori del Consiglio europeo, ne assicura la preparazione e la continuità dei lavori, in cooperazione con il Presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio &#8220;Affari generali&#8221;. Si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo e presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna riunione. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell&#8217;Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell&#8217;Alto Rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il quale comunque partecipa ai lavori del Consiglio europeo (in relazione a cui si v. <i>infra</i>). <br />
Una strutturazione di questo tipo del Consiglio europeo condurrà con tutta probabilità ad una diminuzione del ruolo del Presidente della Commissione, le cui competenze – come affermato dal ministro degli esteri belga, Karel De Gucht – si fermeranno agli aspetti comunitari economici. Evidenti, dunque, le preoccupazioni dei Paesi “minori” dovute al fatto che questo tipo di scenario potrebbe condurre all’appropriazione, da parte dei Paesi grandi, della politica estera europea. </p>
<p><i><b>5.2. La presidenza delle formazioni del Consiglio<br />
</b></i>Il paragrafo 9 dell’articolo 9C del TUE modificato afferma che la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione &#8220;Affari esteri&#8221;, è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria. <br />
Una dichiarazione allegata al trattato riporta un progetto di decisione del Consiglio europeo, da adottare il giorno dell&#8217;entrata in vigore di tale trattato che dispone quanto segue. La decisione prevede che la presidenza del Consiglio, sempre ad eccezione della formazione &#8220;Affari esteri&#8221;, sia esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi, che esercitano a turno la presidenza per tutte le formazioni per un tempo di sei mesi ciascuno. <br />
La decisione specifica inoltre che il Consiglio &#8220;Affari generali&#8221; assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell&#8217;ambito di una programmazione pluriennale. </p>
<p><i><b>5.3.</i> <i>L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza<br />
</b></i>Il nuovo trattato inserisce la figura istituzionale dell’Alto Rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in luogo del Ministro degli esteri previsto dalla Costituzione), che rappresenti l&#8217;Europa sul piano internazionale e presieda il Consiglio Affari esteri. L’Alto Rappresentante è nominato e revocato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata dei membri e con l’accordo del Presidente della Commissione. Guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Vigila sulla coerenza dell’azione estera dell’Unione e, come Vicepresidente della Commissione, ha la responsabilità delle relazioni e dell’azione esterna dell’Unione. <br />
Una dichiarazione allegata al trattato assicura che durante i lavori preparatori della nomina dell’Alto Rappresentante, conformemente all’articolo 9E del TUE, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento europeo, dichiarazione che pare coinvolgere il Parlamento nella nomina, almeno in via informativa.<br />
Come ufficio di supporto all’attività dell’Alto Rappresentante è previsto il servizio europeo per l&#8217;azione esterna che lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri. E’ composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. In relazione a quest’ultimo punto, però, si deve ricordare che, quando sembrava vicina l’entrata in vigore del trattato costituzionale, la Commissione e il Consiglio avevano intrapreso la impostazione di un servizio nella medesima direzione ed erano emerse diverse difficoltà, dettate proprio dalla circostanza che anch’esso comprendeva funzionari delle istituzioni e diplomatici nazionali. </p>
<p><i><b>5.4. Il Presidente della Commissione<br />
</b></i>Il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo sulla base di una candidatura proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenuto conto dei risultati delle elezioni del Parlamento e dopo aver svolto le consultazioni opportune. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento secondo la medesima procedura. E’ poi il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, ad adottare l&#8217;elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri. <br />
Il Presidente della Commissione, l’Alto Rappresentante e i membri della Commissione sono poi soggetti collettivamente ad un voto di approvazione del Parlamento a seguito del quale il Consiglio europeo nomina la Commissione a maggioranza qualificata.<br />
Il Presidente definisce gli orientamenti della Commissione, ne decide l’organizzazione interna e provvede alla nomina dei Vicepresidenti, fatto salvo l’Alto Rappresentante che lo è di diritto e che rassegna le sue dimissioni proprio su richiesta del Presidente della Commissione.<br />
Giova segnalare, inoltre, che una dichiarazione allegata al trattato dispone che la scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza debba tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell&#8217;Unione e dei suoi Stati membri. <br />
<i><b><br />
5.5. I Commissari europei<br />
</b></i>A partire dal 2014 il numero dei Commissari è ridotto a due terzi del numero degli Stati membri (da 27 a 15 compreso il Presidente e l&#8217;Alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza), in base al principio di rotazione paritaria, che consente di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all&#8217;unanimità, non decida di modificare tale numero. <br />
Una dichiarazione allegata al trattato esprime un monito proprio su questo punto, ricordando che quando la commissione non includerà più cittadini di tutti gli Stati membri, sarà necessario dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, si dovranno mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione, assicurando che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione, anche mediante l&#8217;adozione delle appropriate disposizioni organizzative. <br />
E’ il Parlamento europeo a votare sull’investitura della Commissione nel suo insieme. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. </p>
<p><i><b>5.6. Competenze del Parlamento europeo e ripartizione dei seggi<br />
</b></i>E’ prevista un’estensione della procedura di codecisione a circa 50 settori e che finisce per coprire circa il 95% della legislazione europea. Il Parlamento europeo, in tal modo, si trova ad operare  come co-legislatore su un piano di parità con il Consiglio in gran parte dell’attività legislativa, ma soprattutto in aree come Giustizia, Sicurezza e Immigrazione. Inoltre, vengono conferiti al Parlamento importanti poteri in materia di bilancio ove viene garantita la piena parità tra Parlamento e Consiglio per quello che attiene l’approvazione del bilancio e del quadro finanziario pluriennale. Vengono estesi altresì i poteri del Parlamento europeo in tema di accordi internazionali (in relazione a cui si v. il nuovo art. 188N TFUE).<br />
Per quello che riguarda la ripartizione dei seggi del Parlamento europeo tra gli Stati membri, ricordiamo la polemica scaturita dal nuovo criterio proposto dagli europarlamentari Alain Lamassoure e Adrian Severin. I due parlamentari hanno infatti ricevuto il mandato di rivedere le norme relative alla ripartizione dei seggi tra Stati membri entro fine anno e comunque in tempo utile per utilizzare i nuovi criteri nelle elezioni del 2009 sulla base del principio della “proporzionalità decrescente”. La proposta che hanno presentato ha ricevuto non poche critiche proprio in merito all’interpretazione che i deputati hanno dato al principio della proporzionalità decrescente, nonché alla base di calcolo utilizzata per assegnare i seggi. <br />
Lamassoure e Severin hanno proposto alla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo – che la ha approvata – una ripartizione di questo tipo: per un emiciclo di 750 seggi: Germania &#8211; 3 seggi (a causa della fissazione nel trattato del tetto massimo a 96 seggi, invece dei 99 previsti dal trattato di Nizza), Francia +2 seggi (74 rispetto a 72), Regno Unito + 1 (73 invece di 72), Italia: status quo ante (72), Spagna + 4 (54 invece di 50), Polonia + 1 (51 invece di 50), Romania status quo ante (33), Paesi Bassi + 1 (26 invece di 25), Grecia, Portogallo, Belgio, Ungheria e Repubblica ceca: status quo ante (tutti 22), Svezia + 2 (20 invece di 18), Austria + 2 (19 invece di 17), Bulgaria + 1 (18 invece di 17),  Danimarca, Slovacchia, Finlandia: status quo ante (tutti 13), Irlanda e Lituania status quo ante (tutti 12), Lettonia + 1 (9 invece di 8), Slovenia + 1 (8 invece di 7), Estonia, Cipro, Lussemburgo status quo ante (tutti 6), Malta + 1 (6 invece di 5). I due parlamentari hanno sostenuto – anche durante un’audizione presso il nostro Parlamento &#8211; che, considerato il breve tempo di cui hanno disposto, la soluzione rappresenta la migliore proponibile. L’art. 9A del futuro trattato, infatti, impone limiti ben precisi di tipo numerico per i deputati del PE. Come accennato innanzitutto un massimo di 750 parlamentari totali. Inoltre, un limite massimo di 96 parlamentari per il paese più popolato e un limite minimo di 6 parlamentari per il meno popolato. In quanto alla base di calcolo, i proponenti hanno scelto – contrariamente a quanto auspicato dal nostro Paese – il criterio della residenza e non quello della cittadinanza. <br />
Anche dinanzi alle tante critiche, la stessa Commissione affari costituzionali ha chiesto che la ripartizione proposta sia riveduta, molto prima della legislatura 2014-2019, per istituire un sistema di ripartizione che posa dirsi “obiettivo ed equo”. <br />
A seguito dell’opposizione del governo italiano, che non ha accettato di buon grado la ripartizione dei seggi né il criterio della residenza, al trattato è stata aggiunta una dichiarazione che attribuisce un seggio supplementare al Parlamento europeo all’Italia per la legislatura 2009-2014. Il Consiglio europeo adotterà questa decisione in dicembre, sulla base di una nuova proposta del PE, che riprenderà la formula adottata a Lisbona. Inoltre, si è deciso che il principio della cittadinanza sarà preso in considerazione per le successive elezioni al Parlamento europeo, e cioè per il 2014, data entro la quale il Consiglio europeo dovrà dare il suo accordo politico sul progetto riveduto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo. </p>
<p><i><b>5.7. La giurisdizione della Corte di giustizia e la sua composizione<br />
</b></i>La giurisdizione della Corte di Giustizia è estesa a tutte le attività dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. Include perciò il controllo delle misure che limitano i diritti delle persone.<b><br />
</b>Per quello che riguarda gli avvocati generali della Corte di Giustizia europea, la Conferenza ha stabilito in una dichiarazione aggiuntiva che, nel caso in cui la Corte di Giustizia, conformemente all’articolo 222, par. 1, del TFUE, chieda l’aumento degli avvocati sino al numero di 11, il Consiglio deliberi all’unanimità proprio per l’ampliamento di tre posti. La Corte sarebbe perciò formata da 11 avvocati generali, di cui sei permanenti (provenienti dai 6 Stati grandi: Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Francia e Polonia) e cinque scelti tra gli altri Stati con un criterio di rotazione.<br />
<i><b><br />
6. Rapporti Unione europea – Stati membri<br />
6.1. Ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri<br />
</b></i>Competenze esclusive dell’Unione sono l’unione doganale, la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, la politica monetaria, la conservazione delle risorse biologiche del mare e la politica commerciale comune. L&#8217;Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali, allorché questa sia prevista in un atto legislativo dell&#8217;Unione o si renda necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. Essa esercita invece azioni di sostegno, coordinamento o completamento dell’azione degli Stati membri in materia di tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù, sport, protezione civile e cooperazione amministrativa.<br />
La competenza concorrente è di tipo residuale nel caso in cui i trattati attribuiscano una competenza all’Unione che non rientri tra le competenze esclusive, né tra le azioni di sostegno, coordinamento o completamento. In particolare, competenze concorrenti attengono a mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni in materia di sicurezza in materia di sanità pubblica. Inoltre, nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l&#8217;Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare di definizione e attuazione di programmi, senza che l&#8217;esercizio di tale competenza possa comportare la conseguenza di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Analoga previsione è individuata per la cooperazione allo sviluppo e l&#8217;aiuto umanitario, ove l&#8217;Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l&#8217;esercizio di tale competenza possa produrre l’effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la propria. <br />
Da segnalare, inoltre, la possibilità che l&#8217;Unione prenda misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche<b> </b>e iniziative<b> </b>per garantire il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri. </p>
<p><i><b>6.2. Sussidiarietá e proporzionalitá<br />
</b></i>Il trattato impone che le proposte normative comunitarie siano esaminate dai Parlamenti nazionali e che nel caso in cui un terzo dei Parlamenti nazionali ritenga che la proposta possa ledere le proprie competenze, la Commissione sia tenuta a riverificare la legittimità della proposta. A quel punto, la Commissione (o chi abbia esercitato l’iniziativa legislativa) può decidere di ritirare la proposta, modificarla o confermarla, spiegando al Parlamento e al Consiglio dei Ministri le ragioni del mancato ritiro (c.d. regola del cartellino giallo).<br />
Inoltre<b>, </b>se una maggioranza semplice dei parlamenti nazionali adotta un parere in cui dichiara che una proposta legislativa non rispetta il principio di sussidiarietà e se il Consiglio o il Parlamento concordano con i parlamenti nazionali, la proposta è respinta.<br />
Una dichiarazione allegata al trattato evidenzia che, “conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l&#8217;Unione e gli Stati membri previsto dal trattato sull&#8217;Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all&#8217;Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Quando i trattati attribuiscono all&#8217;Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l&#8217;Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest&#8217;ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell&#8217;Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi Stati membri (rappresentanti di Stati membri), […] alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo”. Se perciò la dichiarazione conferma il sistema di ripartizione di competenze tra Stati membri e Unione, innova nel punto in cui permette al Consiglio di chiedere alla Commissione di esercitare la propria iniziativa per abrogare un atto comunitario. La dichiarazione si conclude con un impegno della Commissione europea ad attribuire “un’attenzione particolare” a questi suggerimenti. </p>
<p><i><b>6.3. Voto a maggioranza qualificata<br />
</b></i>Il voto a maggioranza qualificata viene a sostituire l’unanimità in oltre quaranta settori, tra i quali il coordinamento delle politiche economiche, la proprietà intellettuale, la politica dei trasporti, la politica energetica e il turismo. Il trattato inoltre ridefinisce la maggioranza qualificata, introducendo il sistema della doppia maggioranza, ovvero il 55 per cento degli Stati membri che rappresentino il 65 per cento della popolazione europea. Questo sistema si applicherà però solo a partire dal primo novembre 2014, restando fino a tale data in vigore le previsioni di Nizza, essendo comunque prevista, fino al 31 marzo 2017, la possibilità di attuare il regime transitorio (in relazione a cui si v. il titolo II del Protocollo sulle Disposizioni Transitorie). </p>
<p><i><b>6.4. Clausola di Ioannina<br />
</b></i>Per consentire una transizione “fluida” al sistema di voto che si adotterà a partire dal novembre 2014<b> </b>è prevista, in una decisione del Consiglio da adottare il giorno dell’entrata in vigore del trattato, la c.d. clausola di Ioannina che prevede lo slittamento di una decisione presa a maggioranza anche nel caso in cui solo una minoranza di paesi sia contraria. Più in particolare, dal novembre 2014 i Paesi che rappresentano il 75 per cento di una minoranza di blocco (sia in termini di Stati che di popolazione) possono deferire la questione al Consiglio affinché raggiunga un accordo entro un termine ragionevole. A tal fine, è stabilito che il Presidente del Consiglio metta in atto, con l&#8217;assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. Le predette soglie – in base alla nuova intesa – verranno ridotte al 55 per cento della minoranza di blocco a partire dal 31 marzo 2017. <br />
Nonostante le ferme richieste della Polonia, la clausola non è entrata nel corpo del trattato, ma nella decisione che il Consiglio farà entrare in vigore contemporaneamente al trattato. E’ stato però previsto in un Protocollo allegato che, prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto teso alla modifica o all&#8217;abrogazione della decisione di cui sopra, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell&#8217;Unione, sia necessaria una delibera preliminare all’unanimità del Consiglio europeo. <br />
<i><b><br />
7. Politiche<br />
7.1. Politica estera e di difesa comune<br />
</b></i>Una dichiarazione allegata al trattato sottolinea che le disposizioni del TUE riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l&#8217;istituzione di un servizio per l&#8217;azione esterna, devono intendersi senza pregiudizio sia delle competenze degli Stati membri nella formulazione e conduzione della loro politica estera sia della loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. Inoltre, conferma che l&#8217;Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.<br />
Oltre alla possibilità prevista, anche su richiesta dell’Italia, di porre in essere cooperazioni rafforzate tra un minimo di nove Stati membri, il trattato indica che per quello che attiene alla difesa, gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione, che può condurre ad un sistema di difesa comune.<br />
Il trattato prevede anche che, qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri siano tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, senza pregiudizio del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.</p>
<p><i><b>7.2. Energia e cambiamenti climatici<br />
</b></i>Quanto all’energia, il nuovo Trattato precisa che, nel quadro dell&#8217;instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell&#8217;esigenza di preservare e migliorare l&#8217;ambiente, la politica dell&#8217;Unione nel settore dell&#8217;energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell&#8217;energia, la sicurezza dell&#8217;approvvigionamento energetico nell&#8217;Unione, a promuovere il risparmio energetico, l&#8217;efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e l&#8217;interconnessione delle reti energetiche. <br />
La promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell&#8217;ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici viene a far parte degli obiettivi dell’Unione.  </p>
<p><i><b>7.3. Clausola sociale e concorrenza<br />
</b></i>Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni (ad esempio in tema di energia, brevetti, turismo, sport), l&#8217;Unione tiene conto delle esigenze connesse alla promozione di un livello di occupazione elevato, della garanzia di una protezione sociale adeguata, della lotta contro l’esclusione sociale e di un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana. <br />
Inoltre, la concorrenza<b> </b>esce dal novero degli obiettivi fondamentali dell’Unione, ma viene richiamata in un Protocollo aggiuntivo.<br />
<b><br />
<i>7.4. Violenza domestica<br />
</i></b>Una dichiarazione allegata al trattato conferma che, nell&#8217;ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l&#8217;Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Ricorda, inoltre, che gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime. </p>
<p><i><b>9. Revisione dei trattati e clausola di recesso<br />
9.1.	Revisione dei trattati</b><br />
</i>A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, i trattati potranno essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria o a procedure semplificate. <br />
La <i>procedura ordinaria</i> prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possa sottoporre al Consiglio progetti per modificare i trattati anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all&#8217;Unione nei trattati, notificandoli anche ai Parlamenti nazionali. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all&#8217;esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca di norma una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati (il Consiglio europeo può però decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l&#8217;entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, definisce direttamente il mandato per la conferenza). Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Qualora, però, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo. <br />
I trattati possono inoltre essere modificati conformemente a <i>procedure di revisione semplificate</i>. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni relative alle politiche e azioni interne dell&#8217;Unione, esclusa la possibilità di estendere le compente dell’Unione come delineate dal diritto comunitario originario. In tal caso, il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte queste disposizioni, deliberando all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione. Anche tale decisione ovviamente entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. <br />
Altra procedura semplificata permette di passare dall’unanimità alla maggioranza qualificata nel Consiglio (esclude le decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa) o da una procedura legislativa speciale alla codecisione, mediante una decisione unanime del Consiglio, previa approvazione del Parlamento. In entrambi i casi, tale decisione entra però in vigore solo in mancanza di opposizione degli Stati membri. Infatti, nel caso un cui un parlamento nazionale notifichi la propria opposizione entro sei mesi dalla data della trasmissione della decisione, la medesima non può essere adottata e può applicarsi la sola revisione ordinaria del trattato.<br />
Sia nella procedura ordinaria che in quelle semplificate, il Parlamento europeo ha un ruolo importante in quanto possiede il diritto di iniziativa, partecipa alla convenzione prevista dalla procedura ordinaria e, sempre nell’ambito della medesima procedura ma nei casi di minore importanza, in cui il Consiglio voglia evitare la convenzione e definire direttamente il mandato per la Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, è necessaria una sua approvazione.</p>
<p>9.2.	<i><b>Recesso dall’Unione europea<br />
</b></i>I trattati in vigore sono stati stipulati a tempo indeterminato e non prevedono alcuna clausola di recesso dall’Unione. Nella storia dell’Unione europea, peraltro, solo in un’occasione si è verificato il recesso di uno Stato membro, ovvero della Groenlandia che, nel 1985, decise di uscire dall’ordinamento europeo, imponendo una modifica dei trattati.<br />
Il nuovo trattato prevede invece una clausola espressa di recesso volontario dall’Unione. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l&#8217;Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l&#8217;Unione. <br />
L&#8217;accordo è concluso a nome dell&#8217;Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 21.3.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-introdotte-dal-trattato-di-lisbona-spunti-di-riflessione/">Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Spunti di riflessione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Un caso di mancato rispetto dell’obbligo di leale collaborazione tra Stato e Istituzioni comunitarie ex art. 10 CE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:59 +0000</pubDate>
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<p>Con la sentenza che si segnala la Corte di Giustizia afferma nuovamente la necessità che gli Stati membri si adoperino concretamente nel sostenere e rendere effettiva la leale collaborazione prevista dall’art. 10 CE. Il principio richiede in via generale di adottare “tutte le misure di carattere generale o particolare atte</p>
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<p>Con la sentenza che si segnala la Corte di Giustizia afferma nuovamente la necessità che gli Stati membri si adoperino concretamente nel sostenere e rendere effettiva la leale collaborazione prevista dall’art. 10 CE. Il principio richiede in via generale di adottare “tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi” derivanti dal diritto comunitario originario o derivato e può adattarsi ad ogni situazione di inerzia (o parziale attivazione) delle strutture interne  per la conoscibilità o la risoluzione dei problemi derivanti dall’applicazione del diritto comunitario. Richiede inoltre di facilitare le Istituzioni della Comunità nello svolgimento dei propri compiti istituzionalmente previsti.<br />
In particolare, la Repubblica italiana chiamata a fornire indicazioni sulla corretta applicazione della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute dei lavoratori in uno specifico impianto di depurazione, non ha in alcun modo contribuito – sia in una fase preliminare, sia nel corso del procedimento posto in essere dalla Commissione ex 226 CE – alla conoscibilità della situazione di fatto, rimanendo inerte alle richieste di informazioni da parte della Commissione.<br />
Sulla collaborazione tra Stati e Commissione europea v. ASTRALDI DE ZORZI C., Effetti delle pronunce dei giudici comunitari ed altri aspetti del sistema sanzionatorio comunitario, in Rivista della Corte dei conti, 2000, 2, 241; IELO D., La responsabilità civile dello Stato (e delle Regioni) per violazione del diritto comunitario, in Diritto &#038; Formazione, 2002, 6, 897; MARCHEGIANI G., La nozione di Stato inteso in senso funzionale nelle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e sua rilevanza nel contesto generale del diritto comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2002, 6, 1233; ANTONUCCI M., Brevi cenni sugli aiuti di Stato, (Nota alla sentenza del Tribunale di I grdao 5 dicembre 2002 (causa T-91/01)), in Il consiglio di Stato, 2003, 1, 2, 77;<br />
Relativamente alla leale collaborazione in materia di diritto del lavoro si veda BIAGI M., Il lavoro nella riforma costituzionale, in Diritto delle relazioni industriali, 2002, 2, 157; RICCI G., La legge comunitaria 2001: l&#8217;Italia prova ad adeguarsi ai &#8220;diktat&#8221; della Corte di giustizia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, (Nota a CGCE sez. V 15 novembre 2001, causa C-49/00; CGCE sez. II 9 marzo 2000, causa C-386/98), in Il foro italiano, 2002, 9, 4, 432.</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Novità dalla Corte di Giustizia sulla normativa in materia di inquinamento dell’ambiente marino</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/novita-dalla-corte-di-giustizia-sulla-normativa-in-materia-di-inquinamento-dellambiente-marino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:54 +0000</pubDate>
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<p>La Corte di Giustizia nella sentenza che si annota si è pronunciata in via pregiudiziale, su istanza della Corte di Cassazione francese, sull’applicabilità e l’esatta interpretazione del Protocollo di Atene (e successive modifiche) relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica. Nello specifico, il Sindacato Professionale di coordinamento</p>
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<p>La Corte di Giustizia nella sentenza che si annota si è pronunciata in via pregiudiziale, su istanza della Corte di Cassazione francese, sull’applicabilità e l’esatta interpretazione del Protocollo di Atene (e successive modifiche) relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica.<br />
Nello specifico, il Sindacato Professionale di coordinamento dei pescatori dello stagno di Berre (stagno di acqua salata collegato direttamente con il Mediterraneo) lamentava il verificarsi di un consistente degrado dell’acqua a seguito di ogni azionamento delle turbine della centrale idroelettrica di Saint-Chamas. Al fine di verificare la legalità della turbativa in questione, il coordinamento dei pescatori chiedeva di accertare l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 6, n.3 del Protocollo. La disposizione, infatti, avrebbe subordinato l’effettuazione degli scarichi in mare da parte della centrale idroelettrica a un’autorizzazione preventiva delle autorità nazionali competenti.<br />
La problematica in particolare riguardava la possibilità che, in assenza di una specifica normativa applicativa del Protocollo da parte della Comunità, la disposizione richiamata possedesse per sé stessa un effetto diretto nei confronti dei soggetti con un interesse a richiederne la applicazione. Proprio in forza dell’effetto diretto, il coordinamento dei pescatori avrebbe avuto diritto di invocare il mancato rispetto della procedura autorizzatoria prevista dalla norma a sostegno della propria istanza dinanzi al giudice francese.<br />
La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ribadisce la propria costante posizione giurisprudenziale affermando che “una disposizione di accordo concluso dalla Commissione con Paesi terzi dev’essere considerata direttamente applicabile quando” rivolgendo l’attenzione anche alla formulazione, all’oggetto e alla natura dell’accordo stesso, da essa risulti “un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all’intervento di alcun atto ulteriore”. Relativamente al caso di specie afferma che la disposizione non può che risultare dotata di tale effetto poichè la circostanza che lo scarico di sostanze sia subordinato a un’autorizzazione e che quest’ultima sia soggetta alla discrezionalità delle autorità interne non può valere ad escludere la creazione di un obbligo chiaro preciso e incondizionato.<br />
Altra questione di cui si occupa la Corte di Giustizia è quella interpretativa del definire se e quali sostanze siano incluse nel novero dell’art. 6, n. 1 e dell’allegato III (da leggere in combinato con l’allegato II), richiamato dall’art. 6, n. 3 del Protocollo.<br />
La Corte afferma che, ai fini dell’individuazione delle sostanze che, prima di essere scaricate nel Mediterraneo o che possano venire in contatto con esso (la disposizione giunge a ricomprendere nella nozione altresì le emissioni nell’atmosfera che raggiungono o possono colpire la zona del Mediterraneo), necessitano di un’autorizzazione puntuale da parte delle autorità nazionali, non è necessaria la qualifica intrinseca di “tossicità” delle sostanze, ma basta che abbiano – come nel caso di specie – un’influenza negativa sul tenore di ossigeno dell’ambiente marino.</p>
<p align=center>*****</p>
<p>Sull’effetto diretto della normativa comunitaria si veda, ex plurimis, ALBINO L., Il sistema delle fonti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2001, 6, 923; CAPELLI F., Distinzione tra entrata in vigore e diretta efficacia di una norma comunitaria, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2001, 4, 767; GIACALONE G., Mancata attuazione di direttive comunitarie e responsabilità dello Stato nei confronti del singolo: un ripensamento della Cassazione? in Giustizia civile, 2003, 6, 1, 1193.<br />
Sull’inquinamento marino in generale v. FERRARO G., Le azioni della UE per combattere l&#8217;inquinamento marino e il caso Erika, in Rivista giuridica dell&#8217; ambiente, 2000, 5, 865; BELTRAME S., Sversamenti in mare di rifiuti solidi o liquidi: luci ed ombre ai &#8220;confini&#8221; tra la normativa sulle acque e quella sui rifiuti, in Rivista giuridica dell&#8217;ambiente, 2001, 2, 223; CAMARDA G., L&#8217;evoluzione della normativa internazionale e nazionale vigente in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell&#8217;inquinamento marino, in Rivista giuridica dell&#8217; ambiente, 2001, 5, 699; CARBONE S., Diritto internazionale e protezione dell&#8217;ambiente marino dall&#8217;inquinamento: sviluppi e prospettive, (Relazione al convegno sul tema: &#8220;I traffici marittimi petroliferi: regole, strumenti, soluzioni&#8221;, Genova, 26 marzo 2001) in Il diritto marittimo, 2001, 3, 956; TONELLI E., Ambiente e diritto penale: aspetti sanzionatori e prospettiva comunitaria, in Gazzetta ambiente, 2001, 5-6, 57; RAK G., Le nuove linee guida dell&#8217;Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la designazione di aree speciali e di aree marine particolarmente sensibili, in Rivista giuridica dell&#8217; ambiente, 2002, 3-4, 591; CAMARDA G., Misure preventive e di soccorso in tema d&#8217;inquinamento del mare e sicurezza della navigazione (Relazione al convegno sul tema &#8220;Inquinamento marino e sicurezza della navigazione&#8221;, organizzato dall&#8217;Università di Catanzaro, S.Severina, 14-15 giugno 2002), in Rivista giuridica dell&#8217; ambiente, 2003, 6, 1087.<br /> <br />
Sulla Convenzione di Barcellona in particolare e sui protocolli applicativi della stessa v. DE GUTTRY A., La tutela del Mar Mediterraneo in un recente accordo: il protocollo di Atene del 17 maggio 1980, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1981, 2, 465; CONETTI G., Competenze comunitarie per la difesa delle acque dall&#8217; inquinamento, in Archivio giuridico &#8220;Filippo Serafini&#8221;, 1982, 3-6, 669; ZICCARDI P., Derivazione internazionale e comunitaria della normativa italiana degli scarichi in mare aperto (Nota a TAR LA sez. I 4 novembre 1987, n. 1717), in Il diritto marittimo, 1988, 2, 478; DI LECCE M., Il rapporto sullo stato dell&#8217;ambiente nel bacino del Mediterraneo, in Rivista giuridica dell&#8217; ambiente, 1995, 6, 935; SCOVAZZI T., Il Protocollo sui movimenti transfrontalieri di rifiuti nel Mediterraneo, in Rivista giuridica dell&#8217;ambiente, 1997, 3-4, 599.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA&#8217; EUROPEE &#8211; <a href="/ga/id/2004/7/4676/g">Sentenza 15 luglio 2004</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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