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	<title>Valerio Torano Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Valerio Torano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Prime considerazioni sulle misure amministrative di gestione temporanea e straordinaria, sostegno e monitoraggio delle imprese nell’ambito del contrasto della corruzione e della criminalità organizzata</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/prime-considerazioni-sulle-misure-amministrative-di-gestione-temporanea-e-straordinaria-sostegno-e-monitoraggio-delle-imprese-nellambito-del-contrasto-della-corruzione-e-della-criminalita-or/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
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<p>Abstract: I decreti prefettizi di gestione straordinaria delle imprese rappresentano un salto di qualità nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali provvedimenti, che consentono il commissariamento dell’attività di esecuzione di singoli contratti pubblici, perseguono una finalità preventiva rispetto al manifestarsi di qualificati elementi di pericolosità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-considerazioni-sulle-misure-amministrative-di-gestione-temporanea-e-straordinaria-sostegno-e-monitoraggio-delle-imprese-nellambito-del-contrasto-della-corruzione-e-della-criminalita-or/">Prime considerazioni sulle misure amministrative di gestione temporanea e straordinaria, sostegno e monitoraggio delle imprese nell’ambito del contrasto della corruzione e della criminalità organizzata</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-considerazioni-sulle-misure-amministrative-di-gestione-temporanea-e-straordinaria-sostegno-e-monitoraggio-delle-imprese-nellambito-del-contrasto-della-corruzione-e-della-criminalita-or/">Prime considerazioni sulle misure amministrative di gestione temporanea e straordinaria, sostegno e monitoraggio delle imprese nell’ambito del contrasto della corruzione e della criminalità organizzata</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Abstract:</em> </strong>I decreti prefettizi di gestione straordinaria delle imprese rappresentano un salto di qualità nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali provvedimenti, che consentono il commissariamento dell’attività di esecuzione di singoli contratti pubblici, perseguono una finalità preventiva rispetto al manifestarsi di qualificati elementi di pericolosità sociale e si ascrivono, quindi, al genus delle misure di prevenzione. Tuttavia, ad onta del nome utilizzato, la gestione commissariale può avere un effetto non transitorio, giungendo sino alla completa esecuzione del contratto e, dunque, producendo un esito liquidatorio. Ciò conferisce all’istituto una connotazione para-espropriativa e rende problematica la conferma dell’impostazione tradizionale, di fonte giurisprudenziale, per cui le misure di intervento pubblico sostitutorio possono essere sempre adottate senza contraddittorio procedimentale e sono sottoposte a un sindacato giurisdizionale limitato, in linea con la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni dell’amministrazione. Infatti, ove così fosse, la compressione del diritto di difesa in sede di partecipazione e di impugnazione rischierebbe di portare a un sostanziale diniego di giustizia per il privato inciso dalle misure in parola.</p>
<p><strong>1. – Introduzione. 2. – Le misure di straordinaria gestione per finalità anticorruzione. 3. Le misure di straordinaria gestione per finalità antimafia. 4. Conclusioni: problemi e prospettive.</strong></p>
<p>
<strong>1. &#8211; Introduzione</strong><br />
1.1 Ogni tentativo di inquadramento delle misure di gestione straordinaria delle imprese, introdotte dall’art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. nella l. 11 agosto 2014 n. 114, transita dall’applicazione di tre note categorie giuridiche tra loro interconnesse: «corruzione», «criminalità organizzata» e «prevenzione».<br />
Nella sua accezione più ampia, non limitata alle fattispecie incriminatrici, per «corruzione» s’intende l’abuso del potere affidato al fine di ottenere un guadagno personale (the misuse of entrusted power for private benefit)[1]. Il fenomeno è particolarmente diffuso nel settore dei contratti pubblici e causa gravissimi danni non solo economici, in conseguenza del lievitare della spesa, ma anche all’immagine e alla credibilità delle istituzioni[2]. La corruzione, infatti, attribuisce indebiti vantaggi alle imprese inefficienti e prive dei requisiti per contrattare con la p.a., drenando risorse che potrebbero essere impiegate più proficuamente. La concentrazione del malaffare nel mercato delle commesse pubbliche è dovuta alle ingenti somme di denaro ivi allocate, che attirano interessi illeciti, oltre che alla polverizzazione della domanda ed alla complessità e instabilità della normativa, che ostacola i controlli[3]. Tutte le fasi della contrattazione possono essere intaccate dalla corruzione, ma l’esecuzione dell’appalto è il momento più critico, specie in sede di controllo di qualità o di completamento del contratto[4]. È questo lo stadio di vita del negozio in cui minori sono la trasparenza, la garanzia della concorrenza e il controllo, in cui si inseriscono le misure straordinarie oggi in commento[5].<br />
Ancora più gravi, e spesso collegati alla corruzione, sono, poi, gli effetti delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo, che ambisce a farsi fornitrice delle amministrazioni per lucrare illecitamente[6]. Questo stretto legame impone un’azione sinergica sui due fronti, antimafia e anticorruzione, cui andrebbe anche aggiunto quello della criminalità d’impresa, che è ben colta dai provvedimenti introdotti dall’art. 32, d.l. n. 90 del 2014[7]. Del resto, la stessa nozione di associazione di tipo mafioso, di cui all’art. 416-bis c.p., è costruita in chiave patrimoniale intorno alla gestione e al controllo di attività economiche e contratti pubblici, ed alla realizzazione di profitti ingiusti mediante la forza intimidatrice del vincolo associativo[8]. Mafia, corruzione e criminalità d’impresa, infatti, «non sono vertici di un triangolo, separati fra loro; sono frammenti di un cerchio senza soluzione di continuità» che determinano una «lesione egualmente significativa dei valori costituzionali di eguaglianza, di competitività, di libertà ed iniziativa economica, di legalità, di buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione»[9].<br />
La prevenzione, infine, è una dimensione fondamentale dell’agire amministrativo e, anche per quanto d’interesse in questa trattazione, si riallaccia all’insegnamento per cui «è meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione»[10]. La funzione preventiva della devianza criminale è assolta non solo dalla pena vera e propria, ma anche da «misure di prevenzione», personali o patrimoniali, applicabili dall’autorità amministrativa a soggetti ritenuti pericolosi, prima della (e a prescindere dalla) avvenuta consumazione di reati, a cui, invece, si riconnettono le «misure di sicurezza»[11]. Trattandosi di provvedimenti collegati alla presunta pericolosità sociale del soggetto, che non si fondano sul dato oggettivo della previa commissione di un reato, le misure di prevenzione sono spesso etichettate come «fattispecie di sospetto», sanzionate da «pene del sospetto»[12]. La legislazione speciale degli ultimi anni, specialmente nel campo del contrasto della criminalità di tipo mafioso, ha rafforzato il «diritto della prevenzione», che si è evoluto in un microsistema autonomo da quello penale[13]. Questo corpus normativo, da mezzo di controllo del disagio sociale, si è trasformato in uno strumento di lotta di fenomeni criminali ben più complessi, specialmente sotto il profilo patrimoniale dell’accumulo illecito di patrimoni[14].<br />
1.2 L’art. 32, d.l. n. 90 cit., ha, dunque, configurato inedite misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, nell’ambito della prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, la cui applicazione è demandata all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ed ai Prefetti[15]. In merito, l’Autorità di vigilanza e il Ministero dell’interno, in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015, hanno stipulato protocolli d’intesa recanti atti d’indirizzo per la loro uniforme applicazione[16].<br />
Quanto al contrasto della maladministration, l’innovazione s’inserisce nel contesto di rinnovato impegno avviato con la l. 6 novembre 2012 n. 190 e che, come detto, vede nei contratti pubblici uno dei principali settori critici[17]. Con la l. n. 190 del 2012, infatti, agli strumenti penali è stato affiancato un complesso organico di disposizioni di diritto amministrativo, tendente alla valorizzazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento[18]. È così maturata sempre più l’idea che non debba essere la legge penale, con il suo carattere di repressione episodica, residuale e successiva alle violazioni, il mezzo principale con cui affrontare l’emergenza corruzione[19]. La nuova strategia di contrasto in via amministrativa si fonda su norme che incidono sul piano della gestione delle risorse umane o dell’organizzazione delle funzioni degli enti. Sotto il primo profilo, possono ricordarsi la previsione di codici di comportamento, la rotazione del personale, l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, la disciplina sullo svolgimento di incarichi extra istituzionali; particolarmente rilevante è, poi, il regime sulle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici, di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39[20]. Sul versante organizzativo, invece, spiccano le figure del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza, oltre al piano nazionale anticorruzione approvato dall’Anac, ai piani triennali di prevenzione della corruzione e ai programmi triennali per la trasparenza e l’integrità adottati dalle singole amministrazioni[21]. Valenza organizzativa hanno, poi, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni regolamentati dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, al fine di stimolare forme diffuse di controllo sulle gestioni pubbliche da parte della collettività[22].<br />
Sino ad ora, tuttavia, non si era giunti a contemplare, per finalità anticorruzione, ipotesi di limitazione unilaterale e autoritativa della sfera giuridica di soggetti privati legati alla p.a. da un rapporto negoziale, basato su posizioni paritetiche, come invece avviene con l’art. 32, d.l. n. 90 cit. Il salto qualitativo così compiuto è notevole, specialmente ove si consideri che i provvedimenti restrittivi in commento sono disposti ante e praeter delictum, sulla base di un quadro probatorio di consistenza inferiore rispetto a quanto necessario per ottenere una condanna in sede penale. Le nuove misure straordinarie intendono evitare il rischio che, da un lato, le indagini penali ostacolino il conseguimento, da parte della p.a., dell’utilità connessa al contratto, dall’altro, che la necessità di portarlo comunque a esecuzione consenta a chi ne abbia ottenuto contra legem l’aggiudicazione di conseguirne pure il profitto[23]. Si tratta, dunque, di provvedimenti che vanno a prevenire il manifestarsi della «pericolosità sociale» insita nella prosecuzione dell’affidamento in capo a un soggetto attinto da qualificati sospetti di corruzione. Tale natura di «misura di prevenzione» è ancor più evidente nel procedimento antimafia, invece, ove le nuove misure straordinarie vanno a integrare gli altri strumenti di intervento anticipatorio già disciplinati dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159[24].<br />
1.3 Nel perseguire tali finalità di prevenzione, l’art. 32 cit., dà vita a ingerenze assai incisive nella sfera degli aggiudicatari di contratti pubblici, concessioni di lavori o dei contraenti generali, sulla base di presupposti accertabili con ampia latitudine di apprezzamento[25].<br />
In concreto, si consente al Prefetto, ricorrendone i presupposti, di: a) disporre, nei casi di minore gravità, il sostegno e monitoraggio dell’impresa (c.d. tutoraggio); b) ordinare la rinnovazione, mediante sostituzione, di organi sociali e, in difetto di adeguamento entro il termine stabilito, di disporre la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa «limitatamente alla completa esecuzione del contratto»; c) provvedere direttamente alla predetta gestione. Le misure in discorso sono applicabili quando è ormai esaurito il procedimento di scelta del contraente, il negozio è stato stipulato e ne è in corso l’esecuzione, approntandosi così una tutela preventiva particolarmente penetrante per l’imparzialità, il buon andamento e la legalità nell’attività contrattuale della p.a., oltre che per la pretesa all’osservanza delle norme penali in materia[26].<br />
Detti provvedimenti, al pari delle altre misure di prevenzione, sollevano questioni di compatibilità con gli altri valori di rilevanza costituzionale e, nella specie, di quelli cui gli artt. 23, 24, 41 e 42 Cost., in tema di prestazioni imposte, diritto di difesa, libertà di iniziativa economica e proprietà privata delle imprese. Al riguardo, quale sintesi ideale delle preoccupazioni sottese alle figure in commento, non può che ricordarsi l’insegnamento della Corte costituzionale per cui «il sospetto, anche se fondato, non basta, perché, muovendo da elementi di giudizio vaghi e incerti, lascerebbe aperto l’adito ad arbitrii, e con ciò si trascenderebbe quella sfera di discrezionalità che pur si deve riconoscere come necessaria all’attività amministrativa, perché le leggi e, tanto meno, la Costituzione non possono prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto né graduare in astratto e in anticipo le limitazioni poste all’esercizio dei diritti»[27]. Inoltre, non possono essere ignorati né i profili di interferenza dei provvedimenti introdotti dall’art. 32 cit. con le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011, preposte a tutelare i medesimi interessi generali, né l’esigenza di uniforme applicazione, stante la scarsa determinatezza definitoria dei relativi presupposti.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Le misure di straordinaria gestione per finalità anticorruzione</strong><br />
2.1 L’obiettivo dell’intervento legislativo è far sì che, in presenza di gravi fatti o elementi sintomatici, che hanno già determinato ricadute penali o che sono idonei a palesare significativi scostamenti dagli standard di legalità e correttezza, l’esecuzione del contratto pubblico non ne risenta e ne sia garantita la continuità di esecuzione[28]. A tal fine, il sistema di prevenzione della corruzione è integrato con strumenti di immediata applicazione e operatività, capaci di preservare l’interesse alla realizzazione dell’appalto in un regime di legalità controllata che, pur limitando la libertà d’iniziativa economica privata, consente all’impresa di proseguire nel rapporto negoziale con la p.a.[29].<br />
Le circostanze valorizzabili ai fini dell’esercizio dei poteri in parola non sono riconducibili solo a reati contro la p.a., ma si ascrivono anche a vicende e situazioni propedeutiche alla loro commissione o contigue, integranti reati differenti o consistenti in altre forme di distorsione delle procedure di aggiudicazione[30]. Si tratta, in ogni&nbsp; modo, di elementi indicativi della probabile esistenza di condotte illecite, da desumere da fatti «accertati», cioè corroborati da riscontri oggettivi, e «gravi», aventi un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità[31]. Ciò dovrebbe assicurare che l’autorità assuma a presupposto non semplici sospetti, ancorchè fondati, ma fatti concreti, rifuggendo dal ricorso a elementi di giudizio indeterminati che sarebbero incompatibili col rispetto dei valori costituzionali in gioco.<br />
Le prefate misure straordinarie sono, dunque, espressione di un potere conformativo e limitativo della libertà d’iniziativa economica in vista di interessi pubblici di rango superiore e la scelta del provvedimento da adottare nel caso concreto avviene secondo il generale principio di proporzionalità (o del «minimo mezzo»), graduando la soluzione in ragione della gravità della situazione riscontrata[32]. Pertanto, ove l’anomalia sia superabile con il semplice allontanamento del titolare dell’impresa o del singolo esponente aziendale, sarà sufficiente l’ordine di rinnovazione dell’organo sociale[33]. Solo ove ciò non basti potrà disporsi la straordinaria gestione limitatamente alla completa esecuzione del contratto, cioè alle sole attività connesse all’appalto, non determinandosi «l’azzeramento» degli organi sociali, ma una loro mera «sterilizzazione» parziale, con surroga degli amministratori prefettizi negli ordinari poteri[34]. Gli organi societari rimangono, quindi, in carica per tutti gli altri affari e viene instaurata una «gestione separata e a tempo» di un segmento dell’impresa, utilmente perseguibile anche attraverso gli strumenti di cui all’art. 2447-bis c.c., che consente la destinazione specifica ed esclusiva di una parte del patrimonio sociale a un determinato affare[35].<br />
2.2 Quanto alla tipologia di interventi adottabili, nelle ipotesi di minore compromissione l’autorità dispone il c.d. tutoraggio, cioè l’inserimento nell’impresa di un presidio composto di esperti con compiti di monitoraggio e sostegno, al fine di stimolare il ripristino di una gestione improntata a legalità e trasparenza[36]. Gli esperti, in numero non superiore a tre e in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli amministratori, possono fornire «prescrizioni operative» elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza. L’inosservanza di tali indicazioni non è sanzionata dall’art. 32 cit., potendo al più costituire elemento sufficiente a integrare le situazioni anomale che legittimano misure più incisive[37]. Le prescrizioni su organizzazione, controllo interno ed organi sociali possono trovare un punto di riferimento nei «modelli» ex art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in tema di corporate compliance[38]. Il tutoraggio consiste, quindi, nell’affiancamento degli organi dell’impresa da parte di esperti esterni, investiti di poteri di stimolo della revisione gestionale e amministrativa dell’azienda. Si tratta, quindi, di una peculiare prestazione imposta, consistente in un obbligo di pati avente a oggetto una «consulenza forzosa» da parte dell’autorità.<br />
A un livello di gravità immediatamente superiore si colloca l’ordine di rinnovare la composizione degli organi sociali, sostituendo il soggetto coinvolto nel procedimento penale ovvero al quale siano imputabili le altre situazioni anomale. Secondo gli orientamenti Anac, si tratta di una misura che impone all’impresa di risolvere il rapporto in virtù del quale aveva inserito nei propri organi la persona fisica in questione, non essendo consentita la conservazione di altri incarichi o di un’influenza di fatto che faccia ritenere adempiuto solo nella forma l’ordine dell’autorità[39]. Il provvedimento richiama lo schema operativo delle tradizionali misure di prevenzione personali a carattere inibitorio, risolvendosi nel divieto di esercizio di determinate attività individuate sulla base del rapporto intrattenuto con una data impresa.<br />
Infine, nell’ipotesi in cui il coinvolgimento dell’azienda in fatti suscettibili di rivelare uno scostamento dalla legalità sia ancora più esteso, può essere disposta la straordinaria gestione vera e propria, limitatamente al contratto in relazione al quale è disposta. L’art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001, già consentirebbe all’autorità giudiziaria, in presenza di procedimenti penali anche per reati contro la p.a., di azzerare gli organi di amministrazione dell’impresa, sostituendoli con una gestione commissariale[40]. Tuttavia, in disparte il fatto che il commissariamento ex art. 15, d.lgs. n. 231 cit., è disposto con sentenza del giudice e non con provvedimento dell’autorità amministrativa, quello ordinato in base all’art. 32 cit. si caratterizza per una minore invasività. Infatti, il decreto prefettizio si limita a stabilire un transitorio controllo pubblico sulla sola parte dell’impresa impegnata nello specifico contratto pubblico, per cui viene ravvisata l’esigenza di intervenire[41]. Per effetto della gestione straordinaria ad contractum, sono attribuiti agli amministratori temporanei «tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione» dei suoi titolari, inclusi quelli dell’assemblea societaria, al fine di portare a termine l’appalto o la concessione, senza che si incida sulla governance complessiva né sull’intera attività sociale. Nel periodo di gestione pubblica, non solo i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto ai commissari, ma l’eventuale utile derivante dal contratto interessato, determinato anche in via presuntiva, è accantonato in apposito fondo speciale, non distribuibile né pignorabile sino all’esito dei giudizi penali (ovvero amministrativi, nel procedimento antimafia). Si produce, dunque, di una deroga al regime civilistico degli utili, di cui agli artt. 2262, 2303, 2433 c.c., che implica pure una forma di «segregazione patrimoniale» con connessa limitazione della responsabilità del debitore[42]. Da un punto di vista contabile, si crea una riserva legale preordinata alla successiva esecuzione delle decisioni del giudice e la necessità di separare accuratamente l’utile imputabile al contratto commissariato da quelli derivanti da altre attività conferma l’opportunità di istituire un patrimonio destinato, ai sensi dell’art. 2447-bis c.c. Quanto alla durata, la gestione prefettizia è disposta in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura e comunque non può protrarsi oltre il collaudo[43].<br />
2.3 L’attività di temporanea e straordinaria gestione dell’impresa è espressamente qualificata come di «pubblica utilità» ad ogni effetto e gli amministratori prefettizi «rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave». Conseguentemente, detti amministratori ed esperti sono investiti di un munus publicum che solleva, da un lato, la questione dell’individuazione del giudice munito della competenza giurisdizionale a valutare la legittimità dei loro atti e comportamenti, dall’altro, della sottoposizione degli stessi soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti[44]. Quanto al primo problema, si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7 c.p.a., considerata l’investitura non contrattuale degli organi della procedura e le funzioni di interesse pubblico loro attribuite[45]. Sotto il profilo della configurabilità di una responsabilità amministrativa, poi, non è dubitabile che gli incaricati dal Prefetto intrattengono un «rapporto di servizio» con la p.a., essendo stabilmente inseriti, quali funzionari onorari, in procedimenti amministrativi, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione contabile[46]. A tale ultimo riguardo, considerato, poi, che i titolari di detti munera gestiscono risorse sulle quali è impresso un vincolo pubblicistico, dato che l’utile derivante dal contratto commissariato va imputato a un fondo speciale indisponibile, pare doversi applicare a questa peculiare gestione anche il giudizio di conto, di cui agli artt. 74, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e 44, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214[47].<br />
Agli amministratori prefettizi spetta, infine, un compenso, posto a carico dell’impresa, quantificato con il decreto di nomina sulla base degli importi corrisposti agli iscritti all’albo degli amministratori giudiziari[48]. Al riguardo, fondamentale è il decreto attuativo ex art. 8, d.lgs. 4 febbraio 2010 n. 4, al fine di quantificare unitariamente detti importi, atteso che l’assenza di criteri di commisurazione certi, uniformi e funzionali alla ratio dell’istituto può comportare il riconoscimento di compensi diversi in relazione a misure analoghe, sollevando un problema di compatibilità con gli artt. art. 3 e 23 Cost.<br />
2.4 L’art. 32 cit. ha disegnato un procedimento in cui è prevista una doppia valutazione dei presupposti legittimanti le misure straordinarie, intestata ad organi monocratici appartenenti a diversi plessi amministrativi: l’una, svolta a soli fini di iniziativa, è di competenza del vertice dell’Autorità di vigilanza di settore; l’altra, avente effetti decisori, è affidata al rappresentante del Governo a livello provinciale[49]. Né il Presidente dell’Anac, né il Prefetto sono legati da vincoli di dipendenza gerarchica o funzionale con le stazioni appaltanti ed entrambi svolgono le proprie funzioni nell’interesse generale alla correttezza delle gestioni pubbliche nel quadro dell’attività negoziale delle amministrazioni.<br />
La proposta dell’Anac, che ha contenuto valutativo complesso e non ha efficacia vincolante, suggerisce al Prefetto, ma non gli impone, l’esplicazione di una certa attività. La sua formulazione si fonda su elementi informativi da cui è possibile desumere ragionevolmente che il contratto pubblico è stato ottenuto in modo illecito. Questi derivano o dalla notizia della pendenza di un procedimento penale per reati contro la p.a. (i.e. l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. dell’imprenditore o dell’organo societario di vertice), ovvero da altre risultanze raccolte nell’attività di vigilanza, ai sensi della l. n. 190 cit. o del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163[50]. In tal senso, è idonea a motivare la richiesta di misure al Prefetto la conoscenza non solo dell’esistenza di un’indagine penale per i predetti reati, ma anche di situazioni «anomale», comunque sintomatiche di condotte illecite. È, in ogni modo, necessario che gli elementi presentino lo spessore probatorio dei «fatti gravi ed accertati», che non esige il rigore tipico di una sentenza penale di condanna, ma che si fonda comunque su dati utili a consentire una valutazione probabilistica dell’illecita aggiudicazione e della responsabilità degli esponenti aziendali interessati[51]. Posto che le informazioni in argomento devono essere pregnanti e attuali, oltre che supportate da riscontri obiettivi, la loro valutazione consiste in un’operazione logica paragonabile a quella svolta dal giudice sui «gravi indizi» di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., sulle condizioni generali di applicazione delle misure cautelari penali[52]. Ne consegue che tutto quanto posto a base di un’ordinanza cautelare o di un decreto che dispone il giudizio, da valutare comunque in modo autonomo, ben possa giustificare la richiesta di gestione straordinaria e temporanea. Pur espressamente richiamata solo tra i criteri che guidano la scelta della misura da parte del Prefetto, si ritiene che l’Autorità di vigilanza possa esprimersi anche sulla graduazione della gravità del fatto, prendendo in considerazione il comportamento tenuto dal suo autore, il livello di coinvolgimento dell’impresa come soggetto autonomo, la serialità/sistematicità del ricorso a mezzi illeciti per l’aggiudicazione e la gestione degli appalti. Considerato che la fase di competenza dell’Anac è un sub-procedimento destinato a sfociare nell’applicazione, a cura di altro organo, di provvedimenti dal contenuto sfavorevole, ad essa sono applicabili le garanzie del giusto procedimento, di cui alla l. n. 241 cit., prima tra le quali la comunicazione di avvio del procedimento[53]. Peraltro, stante la funzione preventiva delle misure in discorso, tese a evitare il conseguimento di un profitto illecito in conseguenza di un reato, e la connessa esigenza di speditezza, i termini per l’interlocuzione del privato ben possono essere contenuti[54]. Alla proposta del Presidente dell’Anac va riconosciuta natura di atto «prodromico» in senso proprio, assunta a conclusione di un procedimento e volta a sintetizzare le valutazioni dell’amministrazione, compiendo un processo decisionale che le fa assumere dignità provvedimentale e la rende autonomamente impugnabile, essendo già di per sé lesiva sotto il profilo dell’immagine[55].<br />
Quanto alla decisione del Prefetto, è noto che quest’ultimo è l’organo statale periferico di amministrazione generale, competente per il mantenimento dell’ordine pubblico, la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e il controllo sugli enti locali, con una consolidata conoscenza della propria circoscrizione territoriale e che può efficacemente contrastare le varie forme di illegalità nella gestione della cosa pubblica[56]. Ricevuta la proposta dell’Anac, il Prefetto è investito del potere di accertare i presupposti del provvedimento e specialmente la «particolare gravità dei fatti oggetto d’indagine», senza vincolo alcuno rispetto alle valutazioni già svolte dell’Autorità di vigilanza e&nbsp; potendo anzi anche acquisire nuovi fatti al procedimento, in vista della valutazione discrezionale circa l’atto più appropriato al singolo caso. Considerato che, nonostante la proposta dell’Anac, il Prefetto ha l’obbligo di svolgere una propria istruttoria, la sequenza procedimentale in esame non è qualificabile come «pluri-strutturata», poiché il decreto del Prefetto non è né una decisione su una proposta, di cui non è modificabile il contenuto, né una approvazione o una mera esternazione dell’atto dell’Anac, necessaria per costituirne gli effetti[57]. Peraltro, se il Prefetto non può modificare il contenuto dell’atto di iniziativa dell’Anac, neppure pare che possa del tutto prescinderne, mancando una puntualizzazione normativa analoga a quella prevista dal successivo comma 10, secondo periodo, ove si stabilisce che, in caso di emissione di informazione antimafia interdittiva, le misure sono disposte «di propria iniziativa» dal rappresentante del Governo, che ne informa il Presidente dell’Anac.<br />
Da ultimo, la scelta del provvedimento è effettuata in ragione della gravità del fatto, per cui: a) il sostegno e monitoraggio è disposto nei casi più lievi di coinvolgimento della struttura imprenditoriale, ovvero laddove siano implicati nell’illecito soggetti diversi da amministratori e legali rappresentanti, ma capaci comunque di condizionarne l’operato; b) l’ordine di rinnovazione degli organi sociali è adottato ove si ritenga sufficiente l’allontanamento dell’amministratore coinvolto negli illeciti; c) il commissariamento parziale configura un’extrema ratio, allorché emergano elementi di eccezionale gravità o sussista una significativa compromissione dell’impresa[58]. La misura è revocata e cessa di produrre effetti in caso di confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria dell’impresa nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di altre misure di prevenzione ovvero l’archiviazione del procedimento. La circostanza che l’art. 32. cit. abbia espressamente contemplato le ipotesi di revoca per sopravvenienza di un provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria non esclude la possibilità di una revoca in autotutela, sussistendone i presupposti di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241 cit.[59]. Inoltre, pur nel silenzio della legge, non può dubitarsi che alla revoca debba farsi luogo anche nei casi di sopravvenienze giudiziarie favorevoli all’operatore economico attinto dalle misure straordinarie. Al riguardo, se la revoca è in ogni caso dovuta in caso di sentenze che escludono la responsabilità con formula c.d. piena, può controvertersi se sia necessaria una valutazione discrezionale nelle ipotesi di proscioglimento per motivi diversi, di applicazione della pena su richiesta o di cessazione delle misure cautelari. La soluzione affermativa pare senz’altro preferibile, privilegiandosi una lettura coerente con i principi generali desumibili dagli artt. 648 ss. c.p.c., in tema di efficacia delle sentenze penali in altri giudizi civili o amministrativi.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Le misure di straordinaria gestione per finalità antimafia</strong><br />
3.1 Le misure straordinarie applicate, giusta l’art. 32, comma 10, d.l. n. 90 cit., alle imprese che, dopo l’inizio dell’esecuzione del contratto, siano destinatarie di un’informazione antimafia interdittiva ex art. 91, d.lgs. n. 159 cit., condividono le finalità preventive dell’istituto già analizzate, perseguendo l’interesse pubblico al completamento dell’esecuzione del contratto al riparo da influenze illecite. Tuttavia, al fine di un loro più compiuto inquadramento, è necessario soffermarsi in breve sul sistema delle informative disciplinato dal d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e dal d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 e riordinato dal d.lgs. n. 159 cit.<br />
Le informative prefettizie antimafia sono uno strumento di esclusione dal mercato dei pubblici appalti dell’imprenditore sospettato di legami o condizionamenti da infiltrazioni mafiose e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti che presuppongono l’intervento di un soggetto pubblico e l’utilizzo di risorse della collettività[60]. Dette informative hanno, di norma, efficacia «interdittiva», perché precludono in via diretta la possibilità di contrattare con la p.a., dando atto dell’esistenza di cause ostative tipizzate dalla legge o, comunque, di elementi che, a giudizio del Prefetto, denotano l’esistenza di «tentativi di infiltrazione» mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle imprese. L’apprezzamento della sussistenza di tali tentativi è espressione di un potere discrezionale che comporta una valutazione lata di delicati interessi contrapposti: la libertà di impresa e la tutela dell’uso del denaro pubblico[61]. La prassi ha elaborato anche informative «atipiche», il cui effetto interdittivo è rimesso a una valutazione discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’atto, fondata sull’accertamento di elementi e circostanze che, pur denotando il pericolo di collegamento fra imprese e criminalità organizzata, non raggiungono il livello di gravità previsto per l’emissione di un’interditta[62]. In ogni modo, l’informazione prefettizia costituisce una «tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso e non postula la prova di fatti di reato»[63]. Essa, infatti, integra una «difesa molto avanzata dell’autorità pubblica contro il fenomeno mafioso e l&#8217;emergenza della criminalità organizzata»[64].<br />
L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 cit., definisce, dunque, l’informazione antimafia come la «attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate»[65]. Le amministrazioni, gli enti e le aziende pubblici, sottoposti a vigilanza o controllo pubblico, oltre ai concessionari di opere pubbliche, hanno l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero prima di rilasciare o consentire provvedimenti aventi contenuto ampliativo (es. autorizzazioni, licenze, contributi e finanziamenti, ecc.)[66]. Qualora emerga l’esistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto, ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa, il soggetto pubblico non può stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni[67].<br />
3.2 Al pari di quanto osservato a proposito del procedimento anticorruzione, anche le misure con finalità antimafia non assolvono una funzione «cautelare» di congelamento della situazione esistente fino a una successiva determinazione della p.a. I provvedimenti prefettizi mirano, piuttosto, a perseguire attivamente gli interessi pubblici messi in pericolo da situazioni di contiguità o agevolazione mafiosa ascrivibili a responsabilità dell’impresa, interessi che trascendono la mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto[68]. Le ragioni utili a giustificare il commissariamento sono tassativamente indicate consistono nella: a) continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati, evitando ogni interruzione nell’erogazione delle prestazioni necessarie; b) salvaguardia dei «livelli occupazionali», cioè di un numero consistente di posti di lavoro, la cui perdita inciderebbe sul livello complessivo della popolazione attiva in un dato contesto geografico o produttivo; c) integrità dei bilanci pubblici[69]. Analogamente a quanto visto per il contrasto della corruzione (15, d.lgs. n. 231 cit.), anche per il settore antimafia l’art. 34, d.lgs. n. 159 cit., consente all’autorità giudiziaria di azzerare gli organi di amministrazione dell’impresa, sostituendoli con una gestione commissariale. In particolare, ciò può avvenire nel corso del procedimento per l’applicazione delle altre misure di prevenzione, quando ricorrano sufficienti indizi che le attività economiche sono esposte a pericolo di condizionamento da parte di soggetti nei cui riguardi sono state applicate o proposte le medesime misure o sia in corso un procedimento penale per reati di criminalità organizzata.<br />
Anche nel procedimento antimafia vale il principio di proporzionalità e le misure straordinarie vanno coordinate con le previsioni concernenti il recesso dai contratti pubblici, di cui all’art. 94, commi 2 ss., d.lgs. n. 159 cit.[70]. Infatti, nel caso in cui sia stata emessa un’informazione interdittiva, le stazioni appaltanti sono normalmente tenute a disporre la revoca dell’aggiudicazione o, se la stipula è già intervenuta, la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto negoziale sotto commissariamento prefettizio costituirebbe un rimedio eccezionale, destinato a trovare applicazione entro limiti ben precisi[71]. Sennonché, l’art. 32, comma 10, cit. puntualizza che la straordinaria gestione può essere disposta ancorché ricorrano i presupposti per non procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, la cui controparte non sia «sostituibile in tempi rapidi», di cui all’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159 cit. Conseguentemente, quando emerge la necessità di salvaguardare i particolari interessi pubblici sopra indicati, il Prefetto può sempre disporre le misure straordinarie, anche se la stazione appaltante abbia espresso la volontà di proseguire nel rapporto contrattuale. In tal modo, la continuazione del contratto pura e semplice diviene uno strumento del tutto residuale, dato che non è assistito da alcuna forma di controllo o di presidio della legalità e che, quindi, la tutela degli interessi pubblici indicati dall’art. 32, comma 10, cit. sarebbe solo eventuale[72]. Peraltro, esiste il rischio che le valutazioni demandate al Prefetto possano essere eluse dal recesso unilaterale che le stazioni appaltanti, di norma, dispongono non appena avuta notizia dell’informazione interdittiva. Ciò rende necessario che nel casellario informatico istituito ex art. 7, comma 10, d.lgs. n. 163 cit., e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’art. 62-bis, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, siano iscritti sia l’avvio del procedimento di valutazione dei presupposti per l’adozione delle misure straordinarie, sia la loro avvenuta adozione[73].<br />
I fatti posti dal Prefetto alla base del giudizio di contiguità mafiosa sono connotati da tratti di «gravità» se i tentativi di infiltrazione criminale individuati sono riconducibili a: a) soggetti che, nella compagine di impresa, sono titolari delle cariche ovvero degli assetti proprietari indicati all’art. 85, d.lgs. n. 159 cit., ovvero loro familiari conviventi di maggiore età residenti nel territorio dello Stato; b) situazioni attinenti alle modalità di gestione dell’attività economica ed alle sue relazioni d’affari con altri operatori o con soggetti collegati alla criminalità organizzata[74]. In presenza di queste condizioni, il Prefetto, in ordine di crescente gravità: a) dispone il tutoraggio, se i tentativi di infiltrazione siano riconducibili a soggetti della compagine di impresa che ricoprono ruoli o incarichi diversi da quelli indicati nell’art. 85, d.lgs. n. 159 cit. (es. i procuratori ad negotia); b) ordina la rinnovazione degli organi sociali se, alla luce degli elementi posti alla base dell’informazione antimafia, si possa ritenere che i tentativi di infiltrazione criminale possano essere eliminati allontanando singoli esponenti; c) dispone direttamente il commissariamento ad contractum, qualora i tentativi predetti coinvolgano anche gli assetti proprietari dell’impresa o soggetti titolari di più cariche sociali[75]. Infatti, le circostanze sub c) denotano un livello di compromissione dell’impresa particolarmente forte e diffuso che non può essere sterilizzato attraverso l’ordine di rinnovazione del singolo organo di amministrazione, direzione o controllo.<br />
Il Prefetto può applicare la misura della straordinaria e temporanea gestione sino alla completa esecuzione dell’oggetto del contratto; tuttavia, ciò non dovrebbe obliterare la natura eccezionale e temporanea dell’istituto, che non può diventare un ordinario strumento di esecuzione alternativa della prestazione, in presenza dei presupposti indicati dalla legge, specialmente se si tratti di appalto a esecuzione continuata (es. servizio pubblico)[76]. In tal senso, la durata della gestione straordinaria dovrebbe essere calibrata non in funzione delle esigenze di ultimazione del contratto ma dei tempi necessari a ricondurlo a legalità[77]. Diversamente, ci si troverebbe di fronte a un procedimento para-espropriativo, privo di indennizzo ed anzi in danno del privato inciso, in cui la p.a. sarebbe ad un tempo committente ed esecutrice di un contratto pubblico, nascondendosi dietro il velo di un partner commerciale privo di qualunque vera capacità negoziale. Tale connotazione ablatoria è particolarmente evidente nelle ipotesi in cui l’importo del contratto pubblico oggetto di intervento assorbe, in tutto o in massima parte, l’intero fatturato dell’impresa, come avviene, di norma, per un raggruppamento temporaneo costituito ad hoc per partecipare a una specifica gara d’appalto, dato che l’amministratore prefettizio si troverebbe a gestire tout court l’azienda.<br />
Nella prassi applicativa, l’Anac si è più volte espressa nel senso che, salvo situazioni particolari richiedenti una valutazione ad hoc, la misura generalmente applicabile in presenza di informazione interdittiva antimafia è quella della straordinaria e temporanea gestione. Peraltro, essa rischia di essere una misura inadeguata, ove si consideri che l’informazione prefettizia esprime un complessivo giudizio sull’onorabilità dell’operatore dal punto di vista antimafia che, per sua natura, è globale, impinge sull’affidabilità del privato e si riverbera sulla sua complessiva capacità di contrattare con la p.a.[78]. Così, più che il presidio del solo appalto per il quale è intervenuta l’interditta, sarebbe necessaria un’azione di prevenzione che &nbsp;coinvolga tutti i contratti in essere con il contraente attinto dall’informativa.<br />
Il rapporto tra l’informazione antimafia e il decreto che dispone la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa non è oggetto di un’espressa previsione e, quindi, potrebbe sostenersi che il commissariamento del contratto sospenda gli effetti dell’interdittiva, limitatamente allo stesso appalto, dato che il suo mantenimento è il presupposto logico indispensabile per potersi parlare di commissariamento. Per il resto, le misure straordinarie non producono ulteriori conseguenze oltre a quelle espressamente previste dall’art. 32 cit. e sono inidonee a determinare tout court la cessazione degli effetti dell’informazione antimafia interdittiva, che continua a operare al di fuori della gestione separata istituita per l’esecuzione dell’appalto. Ciò significa che l’impresa rimane incapace di mantenere in essere o di stipulare altri contratti pubblici o gli altri titoli autorizzatori indicati dall’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 159 cit., fino a quando l’informazione prefettizia mantiene la propria validità[79].<br />
Le misure straordinarie sono, infine, revocate in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell’interditta, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l’accoglimento dell’istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell’esito dell’informativa, anche a seguito dell’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti.<br />
3.3 A differenza che nel procedimento anticorruzione, le misure straordinarie per finalità antimafia possono essere direttamente disposte sua sponte dal Prefetto che abbia emesso l’informazione interdittiva, che le comunica al Presidente dell’Anac. L’iniziativa officiosa del rappresentante del Governo non esclude, tuttavia, che altri soggetti, pubblici o privati, possano comunque stimolarne l’esercizio del potere, in conformità ai principi generali sugli atti di segnalazione (c.d. denunce) alla p.a. di fatti idonei ad eccitarne i poteri[80]. Conseguentemente, pur non essendo investito in esclusiva dell’avvio del procedimento, ma solo di un diritto di essere messo a conoscenza della decisione prefettizia, nulla si oppone a che il Presidente dell’Anac formuli al Prefetto un’istanza di adozione dei provvedimenti in presenza dei presupposti normativi.<br />
Il d.lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 è intervenuto per coordinare il procedimento di emissione delle informazioni antimafia con quello di applicazione delle misure straordinarie di amministrazione, gestione e sostegno. In particolare, in virtù dell’art. 94, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 cit., il Prefetto, adottata l’informativa antimafia interdittiva, verifica la sussistenza dei presupposti per la gestione commissariale e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Anac. Inoltre, l’informazione interdittiva inviata alla stazione appaltante deve menzionare l’avvio della verifica dei presupposti delle misure straordinarie e la stessa notizia dovrebbe essere fornita anche nell’ambito della comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159, invitando le amministrazioni a non assumere iniziative prima di conoscere l’esito della valutazione prefettizia[81]. In definitiva, se nel corso dell’esecuzione del contratto sopravviene un’informazione antimafia interdittiva, il Prefetto, dopo averla adottata, deve verificare la sussistenza del presupposti per l’applicazione delle misure di straordinaria temporanea gestione. Qualora, poi, il Prefetto comunichi alla stazione appaltante l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione di tali misure, spetta a quest’ultima decidere se risolvere il contratto o proseguirlo ai sensi dell’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159 cit.[82].<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; 4. Conclusioni: problemi e prospettive</strong><br />
4.1 Le misure di straordinaria e temporanea gestione in parola sollevano più di una questione applicativa su cui la giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi, in primis quella della qualificazione giuridica.<br />
Infatti, secondo l’orientamento sinora espresso dagli organi interessati, le misure di straordinaria temporanea gestione perseguirebbero una funzione «cautelare» ed avrebbero un carattere meramente «provvisorio». In tal senso, la loro adozione verterebbe sull’accertamento di: a) un fumus boni iuris, costituito dall’esistenza di circostanze concrete comprovanti che, con elevata probabilità, una data commessa pubblica sia stata ottenuta illecitamente; b) un periculum in mora, identificabile nella «gravità» di dette circostanze, alla stregua del comportamento dell’autore della violazione e del coinvolgimento dell’impresa sub specie di sistematicità e serialità delle condotte[83].<br />
Tuttavia, più che atti aventi una natura cautelare, cioè anticipatoria del contenuto di un successivo provvedimento definitivo, le fattispecie de quibus sembrano conformarsi come provvedimenti definitivi adottati in via d’urgenza, nell’ambito di un procedimento improntato a un contraddittorio semplificato. Gli atti in commento non sono funzionalmente posti a garanzia dell’effettività di una successiva determinazione «finale» dell’amministrazione, di cui anticipano in via interinale il contenuto, per impedire che la sua adozione sia inutile[84]. Infatti, salvo l’esercizio del potere di revoca, alle misure di gestione straordinaria e temporanea non seguono ulteriori atti del Prefetto, ma decisioni dell’autorità giudiziaria, penale o amministrativa. Nessuna unitarietà soggettiva o procedimentale, dunque, è ravvisabile tra una fase «cautelare», che sfocia nei decreti prefettizi, e una «definitiva». Oltretutto, anche il presunto carattere «provvisorio» si rivela più apparente che reale, in quanto la straordinaria e temporanea gestione ben può portare alla completa esecuzione del contratto, modificando irreversibilmente la realtà fisica e giuridica e assicurando all’amministrazione aggiudicatrice l’utilità che intendeva conseguire determinandosi a contrarre.<br />
Questa contraddizione di fondo tra l’apparente natura eccezionale e interinale del commissariamento ad contractum e i suoi esiti sostanziali risiede nel fatto che, a ben vedere, soltanto un’impresa, cioè un’attività destinata a durare senza limiti di tempo, può subire interventi transitori di commissariamento. Diversamente, il singolo contratto, cioè lo strumento mediante il quale l’imprenditore agisce sul mercato, non tollera una gestione sostitutiva, poiché soggiace intrinsecamente ai limiti temporali convenuti dalle parti o impliciti nelle modalità di esecuzione della prestazione ovvero imposti per legge, come è per i contratti pubblici[85].<br />
In alcuni «ordinamenti sezionali», al cui vertice è posta un’autorità di vigilanza con caratteristiche di indipendenza, come quello del credito, operano forme pubblicistiche di gestione sostitutoria, connotate da ampia discrezionalità[86]. Queste procedure partono in caso di crisi dell’impresa vigilata ed hanno come scopo o la rimozione di transitorie situazioni di illegalità, come l’amministrazione straordinaria delle banche, ovvero la sua espulsione dal mercato, come la liquidazione coatta amministrativa[87]. Le misure di straordinaria e temporanea gestione solo in prima approssimazione evocano tali ipotesi di gestione «commissariale», che sono egualmente previste a fronte di situazioni di grave illegalità. Infatti, a un’analisi più approfondita, i presupposti del commissariamento delle banche sono sì «gravi irregolarità nell’amministrazione» o «gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie», assimilabili alle «situazioni anomale» cui rinvia l’art. 32, d.l. n. 90 cit., ma non sono necessariamente prodromiche a ben individuate fattispecie di reato, né antefatti di condotte penalmente rilevanti[88]. Inoltre, l’effetto dell’amministrazione straordinaria delle banche è lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo, che sono sostituiti da quelli della procedura con sospensione dell’assemblea e degli altri organi diversi. Al contrario, i provvedimenti in commento sono disposti solo ad contractum, né sono emessi nell’ambito di un rapporto vigilatorio che consenta all’organo procedente di avere una visione completa della realtà dell’impresa su cui incidere. Infatti, se è vero che l’Anac, in base all’art. 6, comma 9, d.lgs. n. 163 cit., dispone di poteri di vigilanza informativa ed ispettiva esercitabili anche nei confronti degli «operatori economici esecutori dei contratti», è altrettanto vero che le misure ex art. 32 non sono adottate dall’Anac ma dai Prefetti e non sempre su proposta della stessa Autorità[89]. Le finalità della procedura di amministrazione straordinaria delle banche, poi, sono conservative, mirando all’accertamento della situazione aziendale e alla rimozione delle anomalie entro il termine di legge; nel caso delle misure sub art. 32 cit., invece, di là del nomen iuris adottato, la possibilità che il contratto sia commissariato sino all’integrale esecuzione comporta un effetto non conservativo, ma «liquidatorio» delle situazioni giuridiche da esso nascenti.<br />
Infine, occorre chiarire che né l’amministrazione straordinaria delle banche, né i provvedimenti ex art. 32 cit. perseguono una finalità punitiva o hanno natura di sanzioni amministrative, essendo l’una e gli altri preordinati a scopi di prevenzione collegati al manifestarsi di qualificati segnali di pericolosità sociale[90]. Infatti, in senso proprio, la «sanzione» amministrativa è una misura il cui scopo è affliggere, con effetti limitatamente incidenti nella sfera dei rapporti con l’autorità, il responsabile dell’illecito o altro soggetto ad esso legato, quale effetto della violazione[91]. Al genus delle sanzioni così individuate si ascrivono non solo le pene pecuniarie, ma anche quelle (c.d. interdittive) consistenti nella sospensione dall’esercizio di un’attività per un dato periodo di tempo, in funzione dalla gravità del fatto, ma non le misure preventive rispetto all’accertamento di un’infrazione, né quella ripristinatoria successiva volta alla reintegrazione dello status quo ante, difettandone il prevalente e caratteristico elemento punitivo[92]. Ebbene, sul punto, non è necessario soffermarsi ancora sugli elementi di pericolosità sociale che le fattispecie introdotte dall’art. 32 cit. intendono scongiurare, in un’ottica assimilabile a quella propria delle misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dal codice antimafia. In definitiva, ancorchè abbiano effetti senz’altro afflittivi, i decreti prefettizi in parola non sono adottati nell’esercizio di un potere punitivo e non vanno, quindi, assimilati con le sanzioni che l’Anac o i Prefetti possono applicare[93].<br />
4.2 Un ulteriore problema sollevato dal nuovo istituto risiede nell’intensità della limitazione del diritto di difesa che, in generale, caratterizza i procedimenti di vigilanza o di pubblica sicurezza, in cui può emergere uno stato di «urgenza in re ipsa», in quanto diretti a rimuovere una situazione di pericolo grave e attuale [94]. Una simile penalizzante soluzione, pur consolidata in giurisprudenza, non pare congruente con i provvedimenti in commento, dato che l’applicazione di una misura di prevenzione non può non richiedere un’adeguata considerazione per il diritto di difesa, che non può essere acriticamente sacrificato in nome dell’urgenza, potendo al più prevedersi una cadenza temporale più stringente per la partecipazione procedimentale[95]. In tal senso, condivisibile è la prassi sviluppatasi in seno all’Anac ed alle Prefetture, che va nel senso di una restrizione ma non di un’esclusione totale della partecipazione.<br />
Le esigenze di difesa del soggetto contro cui si procede ex art. 32 cit., devono, poi, trovare piena soddisfazione in sede di impugnazione del provvedimento restrittivo, ove il giudice dovrebbe esercitare un sindacato pieno e non condizionato da esigenze di anticipazione della soglia di difesa sociale. Sennonché, anche sotto tale profilo, la giurisprudenza è propensa a ricondurre all’alveo della discrezionalità tecnica le valutazioni sottostanti all’adozione di provvedimenti di vigilanza o di pubblica sicurezza, finendo per configurare una zona franca coperta da una «riserva di amministrazione», sostanzialmente insindacabile, se non dall’esterno in modo formale e indiretto[96]. Infatti, assumendo a riferimento il settore delle informazioni antimafia, la giurisprudenza tende ad annettere natura tecnica alle valutazioni del Prefetto, dato che la legge fa conseguire all’accertamento dell’esistenza di indici sintomatici dell’infiltrazione mafiosa conseguenze interdittive precise e tendenzialmente inderogabili, senza che via siano margini di apprezzamento discrezionale e di comparazione di interessi[97]. Al riguardo, può ritenersi che, al pari delle misure di straordinaria temporanea gestione, anche le conseguenze dell’informazione interdittiva incidano su diritti di rilievo costituzionale, richiedendo un’attenta indagine sulla sussistenza dei presupposti di fatto della misura di prevenzione. Nel medesimo senso di escludere ogni aprioristica deferenza nei confronti della sfera valutativa del Prefetto milita pure la considerazione degli effetti potenzialmente definitivi della gestione straordinaria sul contratto commissariato. Se così non fosse, la limitazione del contraddittorio in sede procedimentale, unita alla limitazione del sindacato in fase di giudizio, porterebbe a un sostanziale diniego di giustizia, a fronte di un provvedimento restrittivo, in evidente contrasto con gli artt. 23, 24 &nbsp;41 e 42 Cost.<br />
Sempre in tema di diritto di difesa, la portata lesiva di un commissariamento illegittimo può spingersi sino a provocare il fallimento dell’impresa coinvolta, sol che si considerino le conseguenze negative sull’avviamento connesse alla diffusione sul mercato della notizia dell’emissione del decreto prefettizio. Il tutto per tacere, poi, del danno derivante da una gestione commissariale inefficiente, tale cioè da far perdere all’imprenditore, in tutto o in parte, l’utile che gli sarebbe derivato dalla commessa pubblica e che non è facilmente predeterminabile. Atteso che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, c.p.a., il giudice competente a conoscere di tali doglianze sarebbe quello amministrativo, la domanda andrebbe proposta entro il breve termine di decadenza di centoventi giorni, di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a. Inoltre, il privato dovrebbe fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, come individuati dalla giurisprudenza, che attribuisce natura «speciale» alla responsabilità della p.a. per provvedimento illegittimo[98]. Sarebbe, allora, necessario assolvere a un onere probatorio particolarmente gravoso, dovendosi operare un «giudizio prognostico mediante il ricorso della teoria condizionistica, integrata, ove occorra, dal modello della sussunzione sotto leggi scientifiche e corretta dalla teoria della causalità adeguata»[99].<br />
4.3 Si è detto che l’attività di straordinaria e temporanea gestione in commento, che è svolta da amministratori prefettizi in vista del perseguimento di un interesse pubblico ricollegato alla lotta alla criminalità organizzata ed alla corruzione e alla libertà degli incanti, integra un vero e proprio munus publicum. Infatti, gli amministratori straordinari sono funzionari onorari, essendo professionisti persone fisiche private investite della cura di un interesse loro alieno, di rilevanza superindividuale, rispetto al quale l’attività gestoria del singolo contratto è preordinata[100]. Per questa ragione, si è già detto che gli amministratori de quibus sono assoggettati alla responsabilità amministrativa innanzi agli organi di giustizia contabile. Tuttavia, trattandosi comunque di una attività di gestione d’impresa privata, al fine di valutare le relative responsabilità, «i principi applicabili sono quelli regolanti la valutazione giudiziaria (c.d. judicial review) della discrezionalità manageriale che deve essere improntata al principio di derivazione anglosassone della c.d. business judgment rule (“regola di giudizio per l’attività di gestione d’impresa”), ampiamente condiviso dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e di merito, che va, peraltro, coordinato e conciliato con gli orientamenti della Suprema Corte in punto di limiti (esterni) al sindacato del giudice contabile sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione»[101]. Il giudice contabile, allora, valuterà preliminarmente la compatibilità delle scelte con i fini pubblici dell’ufficio ma, accertato ciò, l’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa rientrerà nell’ambito del merito insindacabile, salvo che essa si presenti irrazionale, irragionevole o illogica[102]. Infatti, il merito e l’opportunità delle scelte imprenditoriali, da valutarsi ex ante e non ex post, sono, di regola insindacabili, a meno che non emergano con evidenza una serie di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti sullo svolgimento di un’attività posta in essere in violazione della legge e delle regole di economicità, efficienza ed efficacia amministrativa[103]. Ovviamente, resta inteso che, per aversi affermazione responsabilità erariale dell’amministratore prefettizio, sarà necessario che il requirente contabile fornisca la prova degli estremi del dolo o di un errore professionale inescusabile.<br />
4.4 Da un punto di vista applicativo, il sistema evidenzia lacune superabili de iure condendo.<br />
In primo luogo, le misure di commissariamento non possono essere richieste nei confronti delle stazioni appaltanti, anche se organizzate in forma societaria privatistica, essendo previste unicamente a carico della controparte privata. Tuttavia, considerate le collusioni che normalmente sussistono tra aggiudicatario e funzionari infedeli, ciò potrebbe costituire una lacuna negli strumenti di tutela della legalità. Né a tale estensione potrebbero opporsi ragioni di tutela degli ambiti di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali, dato che verrebbe in questione la competenza legislativa statale esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, comma 2, lett. h).<br />
In aggiunta a ciò, la richiesta di rinnovazione degli organi sociali è finalizzata a estromettere dalla società il soggetto coinvolto negli illeciti e postula che l’impresa destinataria sia strutturata in forma societaria, con la conseguenza che l’atto non può essere adottato, per incompatibilità strutturale, nei confronti delle imprese esercitate individualmente. Peraltro, stanti gli effetti particolarmente restrittivi che si produrrebbero sulla gestione di un’azienda a conduzione individuale, non pare possa sostenersene né l’applicazione analogica alla persona fisica dell’imprenditore, né l’opportunità di un intervento normativo estensivo.<br />
4.5 I provvedimenti ex art. 32 cit. sono ascrivibili all’ampia categoria delle misure di prevenzione e si collocano in linea di continuità con l’evoluzione in senso patrimoniale di tali strumenti che, da mezzo diretto a colpire la marginalità sociale, consentono oggi di contrastare in modo sempre più efficace le manifestazioni di pericolosità riferibili anche agli esponenti delle élite sociali[104]. In tal senso, al fine di salvaguardare la compatibilità costituzionale delle misure straordinarie in commento è necessario evitare che, per effetto delle limitazioni al contraddittorio procedimentale ed al sindacato giurisdizionale, esse si trasformino in atti sostanzialmente sanzionatori irrogati senza le minime garanzie e sottoposti a una «giurisdizione solo apparente»[105]. Peraltro, a bilanciare il sacrificio imposto al privato in sede di commissariamento, deve essere anche la motivazione del singolo provvedimento, dalla quale deve evincersi l’applicazione del principio del minimo mezzo sotto il profilo dell’idoneità, necessarietà e proporzionalità della misura adottata[106].<br />
In definitiva, pur condividendosi le esigenze di difesa sociale che hanno animato il legislatore del 2014, riteniamo che, nella concreta applicazione dell’istituto, debba essere sempre tenuto presente il monito di G. Arangio Ruiz, per cui «lo Stato può essere severo nel suo diritto di punire [ma] non deve togliere la libertà quando non può giurisdizionalmente punire»[107].<br />
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<p>
[1] J. Pope, Confronting corruption: The elements of a national integrity System, Trasparency International Source Book, 2000, I, p. 2.</p>
<p>[2] Sul punto, v. l’ampia trattazione di F. Di Cristina, Prevenire la corruzione e l’illegalità negli appalti pubblici: verso una nuova via europea?, in A. Del Vecchio, P. Severino (a cura di), Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, Padova, Cedam, 2014; Id., La corruzione negli appalti pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 1, p. 177 ss., la quale ricorda che la tipologia di corruzione tipica del settore dei contratti pubblici sono i «payments to exercise discretionary powers in favor of briber», che mirano ad ottenere un beneficio discrezionale.</p>
<p>[3] G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2015, 3, p. 325 ss.; F. Di Cristina, La corruzione negli appalti pubblici, cit.</p>
<p>[4] G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità, cit.; M.G. Vivarelli, Il fenomeno della corruzione, in Foro amm. -TAR, 2008, 10, p. 2928 ss., sottolinea la pluralità di metodologie di condizionamento, «che può intervenire nei diversi momenti della procedura, a partire dalla stessa ideazione e progettazione dell’appalto (dove si agisce, ad esempio, già a livello di individuazione dell’opera o del servizio da appaltare, di predisposizione del bando con l’inserimento di requisiti soggettivi e/o oggettivi assolutamente peculiari o intesi ad escludere concorrenti sgraditi, consentendo la presentazione di offerte plurime riconducibili tutte ad un unico centro di interesse), passando allo svolgimento della procedura di aggiudicazione (come, ad esempio, non tutelando la segretezza delle offerte, non vigilando sulle anomalie dei ribassi nelle offerte, non verificando la documentazione presentata o non rispettando la normativa in materia di certificazione antimafia), per finire con la fase di esecuzione dell’opera e del servizio (assenza di controlli sull’esecuzione, subappalti non autorizzati, adozione di varianti spesso di valore superiore a quello di aggiudicazione)».</p>
<p>[5] G. Fidone, op. loc. cit.</p>
<p>[6] Sui collegamenti tra corruzione e criminalità organizzata, si vedano G.M. Flick, Mafia e imprese vent’anni dopo Capaci, Via D’Amelio, Mani pulite. Dai progressi nella lotta al crimine organizzato, ai passi indietro nel contrasto alla criminalità economica e alla corruzione, in Riv. soc., 2013, 2-3, p. 505 ss.; A. Centonze, Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici, Milano, 2005; P. Pirruccio, L’informativa antimafia prescinde dall’accertamento di fatti penalmente rilevanti, in Giur. merito, 2009, 2, p. 503 ss.; M.G. Vivarelli, Il fenomeno della corruzione, cit.</p>
<p>[7] G.M. Flick, Mafia e imprese vent’anni dopo Capaci, loc. cit., il quale nel rilevare la necessità di un «eguale (e per ora assente) impegno sul fronte della criminalità societaria e d’impresa», ricorda pure come l’attenzione verso la criminalità organizzata si sia concentrata sui suoi due momenti tipici di pericolosità. Si tratta, in particolare, dell’inquinamento dell’economia pubblica e di quella privata e cioè, rispettivamente, del momento dell’aggressione e della captazione del denaro pubblico e di quello, inverso, dell’utilizzo e dell’investimento su larga scala degli ingenti capitali di provenienza illecita nell’economia sana. In linea con ciò, prosegue l’A., nel sistema del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, documentazione antimafia e misure di prevenzione si compenetrano, in quanto la prima è indirizzata a contrastare e impedire l’accesso della criminalità organizzata al denaro pubblico e, quindi, a un fondamentale canale di costituzione di patrimoni illeciti che le misure di prevenzione sono, poi, rivolte a contrastare e neutralizzare.</p>
<p>[8] L’art. 416-bis c.c. è al centro di un’estesa letteratura, che può essere richiamata in questa sede solo per i seguenti riferimenti essenziali: G. Leineri, Associazione di tipo mafioso anche straniere, in Enc. giur., I, Roma, 2010, p. 1 ss.; G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008; A. Cavaliere, Associazione di tipo mafioso, in S. Moccia (a cura di), Trattato di diritto penale. Delitti contro l’ordine pubblico, Napoli, 2007, p. 423 ss.; G. Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997; G. Insolera, Diritto Penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996; A. Ingroia, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993; Id., Osservazioni su alcuni punti controversi dell’art. 416-bis c.p., in Foro it., 1989, II, col. 57 ss.; G.A. De Francesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. disc. pen., I, Torino, 1987, p. 289 ss.; S. Seminara, Gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416-bis c.p., in AA.VV., I delitti di criminalità organizzata, Quad. Csm, 1998, p. 295 ss.</p>
<p>[9] G.M. Flick, op. loc. cit.</p>
<p>[10] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Torino, 1994, p. 96. Nel medesimo senso: F. Bricola, Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione, in Scritti di diritto penale, vol. I, tomo II, 1997, p. 921, per il quale «la prevenzione del crimine è una componente ontologicamente necessaria di ogni società organizzata»; P. Nuvolone, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 634, il quale insegna che «prevenire il reato è un compito imprescindibile dello Stato, che si pone come un prius rispetto alla potestà punitiva».</p>
<p>[11] T.F. Giupponi, Sicurezza personale, sicurezza collettiva e misure di prevenzione. La tutela dei diritti fondamentali e l’attività di intelligence, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0043_giupponi.pdf, p. 9. Sulle problematiche di natura generale sottese al sistema delle misure di prevenzione nel periodo repubblicano si rinvia ai seguenti contributi essenziali: R. Guerrini, L. Mazza, S. Riondato, Le misure di prevenzione: profili sostanziali e processuali, Padova, 2004; A. Bargi, L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione: profili sistematici e rapporti con il processo penale, Napoli, 1988; G. Vassalli, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, Milano, 1972, vol. III, p. 1591 ss.; L. Elia, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962; P. Nuvolone, Le misure di prevenzione nel sistema delle garanzie sostanziali e processuali della libertà del cittadino, in Stato di diritto e misure di sicurezza, Padova, 1962.</p>
<p>[12] L. Filippi, Profili processuali: dalla proposta al giudizio di primo grado, in Giur. it., 2015, 6, p. 1539 ss. il quale le ritiene, in sostanza, misure sanzionatorie irrogate senza le minime garanzie, perché la prova è assunta dalla polizia o dal pubblico ministero senza contraddittorio, con un procedimento caratterizzato da scorciatoie probatorie, mutilazioni della difesa e assenza di contraddittorio, che mirano a tutelare, peraltro impropriamente, la sicurezza pubblica.</p>
<p>[13] L. Filippi, Profili processuali, loc. cit.</p>
<p>[14] G.M. Flick, op. loc. cit.; G. Abbatista, V. Montaruli, A. Polignano, I reati associativi e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, Torino, 2010.</p>
<p>[15] L’art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conv. nella l. 11 agosto 2014 n. 114, prevede che: «1. Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell’Anac ne informa il procuratore della Repubblica e , in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione. 2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine, intima all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l’impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo. 3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi. per l’intera durata della misura. 4. L’attività di temporanea e straordinaria gestione dell’impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. 5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento. L’autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa. 7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva. 8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all’impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell’Anac. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell’informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l’accoglimento dell’istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell’esito della predetta informazione ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti».</p>
<p>[16] Cfr. Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac-Prefetture-Utg e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/prot.anac.interno15.07.14.pdf e Seconde linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione antimafia, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/LineeGuidaAnacMinInterno/Anac.Interno.27.01.15.pdf.</p>
<p>[17] In Italia, il termine maladministration è di S. Cassese, “Maladministration” e rimedi, in Foro it., 1992, 9, col. 243 ss.</p>
<p>[18] C. Benussi, La riforma Severino e il nuovo volto della corruzione, in Corr. merito, 2013, 4, p. 361 ss.; G. Viglietta, La l. 6 novembre 2012, n. 190, loc. cit. Rileva B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione in Italia, in Giorn. dir. amm., 2013, 2, p. 123 ss., che, nel linguaggio giuridico italiano, il vocabolo «corruzione» ha avuto perlopiù valenza penalistica, indicando specifiche figure di reato e che questa accezione restrittiva è coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione penale. Tuttavia, esiste «un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto costituzionale e del diritto amministrativo». Sull’approccio non solo penalistico al contrasto del fenomeno corruttivo v. anche: F. Cingari, Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto “integrato”, Torino, 2012; F. Palazzo (a cura di), Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, Firenze, 2011. Infine, per gli aspetti penali della l. 6 novembre 2012 n. 190, v.: P. Severino, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. e proc., 2013, 1, p. 7 ss.; R. Bartoli, Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno corruttivo, ibidem, 2013, 3, p. 347 ss.; G. Fornasari, Il significato della riforma dei delitti di corruzione (e incidenze “minori” su altri delitti contro la p.a.), in Giur. it., 2012, 12; D. Brunelli, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo commento, in federalismi.it, 2012, 23. Circa i profili di diritto amministrativo e pubblico della l. n. 190 del 2012, invece, si rinvia a: G. Piperata, Contrattazione pubblica e lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme amministrative italiane, in federalismi.it, 2015, 16; F. Patroni Griffi, Gli strumenti di prevenzione nel contrasto alla corruzione, ibidem, 2014, 14; F. Manganaro, La corruzione in Italia, in Foro amm., 2014, 6, p. 1861 ss.; S. Foà, Le novità della legge anticorruzione, in Urb. e app., 2013, 3, p. 293 ss.</p>
<p>[19] G. Viglietta, La l. 6 novembre 2012, n. 190, e la lotta alla corruzione, in Cass. pen., 2013, 1, p. 17 ss.</p>
<p>[20] Sul d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, v. P. Cosmai, La nuova disciplina delle incompatibilità dopo la legge anticorruzione, in Azienditalia, 2013, 1, p. 5 ss.; B. Bevilacqua, Il sistema sanzionatorio delineato dalla legge anticorruzione, in Giur. it., 2012, 12.</p>
<p>[21] In particolare, mentre il piano triennale, di cui all’art. 1, commi 5-9, l. n. 190 cit., individua i settori dell’attività istituzionale di ciascun ente che sono più esposti al rischio di corruzione, predisponendo le idonee contromisure organizzative, il programma triennale, di cui all’art. 10, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rende accessibili le informazioni essenziali sui servizi erogati e i costi sopportati, consentendo ai cittadini l’esercizio di un controllo diffuso sulle gestioni pubbliche. Sul programma triennale per la trasparenza e l’integrità v. anche la delibera Anac 4 luglio 2013 n. 50, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Delibera-n.-50_2013-formato-PDF-131-Kb.pdf.</p>
<p>[22] In argomento, v.: I Nicotra, La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, in federalismi.it, 2015, 11; M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2013, 8-9, p. 795 ss.; F. Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in federalismi.it, 2013, 8: A. Simonati, La trasparenza amministrativa e il legislatore: un caso di entropia normativa?, in Dir. amm., 2013, 4, p. 749 ss.</p>
<p>[23] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2014 (ord.za) n. 4089, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=I5MZWQO7Z3F3PNU6YTZ2PQMKGQ&amp;q=.</p>
<p>[24] Sull’evoluzione della legislazione antimafia, specialmente nel settore dell’economia, v.: G.M. Flick, op. loc. cit.; F. Menditto, Le luci e le (molte) ombre del c.d. codice antimafia, in Cass. pen, 2012, 3, pag. 792B ss.</p>
<p>[25] Il riferimento ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali è stato introdotto in sede di conversione in legge, come pure l’informativa alla Procura della Repubblica della richiesta del Presidente dell’Anac.</p>
<p>[26] Sui principi di imparzialità e buon andamento si rinvia ai seguenti riferimenti essenziali: U. Allegretti, Imparzialità e buon andamento, in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, p. 133 ss.; N. Speranza, Il principio di buon andamento &#8211; imparzialità nell’art. 97 Cost., in Foro amm., 1972, II, p. 86 ss.; P. Barile, Il dovere di imparzialità della P.A., in Scritti in onore di P. Calamandrei, Padova, 1958, IV, p. 136 ss.</p>
<p>[27] C. cost. 23 giugno 1956 n. 2, in www.cortecostituzionale.it, la quale ha pure soggiunto che «l’esigenza di contemperare il margine di discrezionalità con la esigenza che i provvedimenti si fondino sopra fatti concreti rende inerente alla natura della norma […] l’obbligo della motivazione»; infatti «la motivazione appare necessaria per consentire al cittadino l’esercizio del diritto di difesa. Tale diritto è garantito dall’art. 24 della Costituzione per i procedimenti giudiziari e non può dubitarsi che il cittadino debba in ogni caso essere posto in grado di difendersi legalmente contro qualsiasi provvedimento dell’autorità; il che non può avvenire se non gli vengano contestati i motivi, cioè i fatti, che lo hanno provocato».</p>
<p>[28] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 5.</p>
<p>[29] Cfr. Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 2 e 7.</p>
<p>[30] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 6 ss., che a titolo esemplificativo cita: collegamenti sostanziali tra imprese partecipanti alla gara, accordi di desistenza, violazioni dei principi di trasparenza.</p>
<p>[31] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[32] V. Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 4. Il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, originario del diritto di polizia tedesco e che è stato veicolato nell’ordinamento italiano dalla giurisprudenza comunitaria ed è stato applicato anche a materie prive di diretta rilevanza per il diritto UE, prescrive che le limitazioni alla libertà individuale non debbano superare quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico perseguito&nbsp; (cfr. D.U. Galetta, Principio di proporzionalità (dir. amm.), in Dir. on line, 2012; Id., Il principio di proporzionalità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2010, p. 110 ss.; Id., Il principio di proporzionalità, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 389 ss.; D.U. Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998). Sul principio in esame v. pure S. Cognetti, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 2010; A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998; S. Villamena, Contributo in tema di proporzionalità amministrativa, Milano, 2008.</p>
<p>[33] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 8.</p>
<p>[34] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[35] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 6. Sono «patrimoni di destinazione» tutte le fattispecie in cui «in relazione a una certa destinazione specifica, una pluralità di rapporti attivi e passivi, facenti capo a più persone o ad una persona, è costituita in unità e tenuta distinta dagli altri rapporti attivi e passivi della stessa persona o delle stesse persone» (F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, p. 85 ss.). Sui patrimoni di cui all’art. 2447-bis c.c. si rinvia a R. Santagata, Patrimoni destinati a “specifici affari”, in Dig. disc. priv., sez. comm., agg., Torino, 2007, p. 611 ss., nonché all’esaustivo lavoro di L. Egiziano, I patrimoni di destinazione delle società, in Comp. dir. civ., 2010, giugno, il quale sottolinea la portata rivoluzionaria, per l’ordinamento italiano, dell’idea che a un unico soggetto, persona fisica o giuridica, possano essere intestati più patrimoni, superandosi così la risalente e consolidata concezione soggettivistica del patrimonio inteso come unico e indivisibile attributo del suo titolare (v. F. Ferrara, La teoria della persona giuridica, in Riv. dir. civ., 1911, p. 665; A. Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, p. 98). Sui profili di specializzazione della responsabilità, conseguenti alla costituzione di un patrimonio destinato a un affare, v. A. Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 545 ss.</p>
<p>[36] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 10-11; Id., Seconde linee guida, cit., p. 4. Il sostegno e monitoraggio è attuabile, in particolare, nel caso in cui i sospetti di illecito riguardino componenti di organi societari diversi da quelli indicati per la gestione temporanea.</p>
<p>[37] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 11; Id., Seconde linee guida, cit., p. 5.</p>
<p>[38] Come è noto, ai sensi degli artt. 1390, 1391 c.c., 5 e 6, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, i soggetti collettivi privati, con o senza personalità giudica, sono divenuti responsabili sul piano amministrativo per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da chi sia investito della rappresentanza, amministrazione e direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da chi ne eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo. Tale responsabilità si fonda sul rapporto di immedesimazione organica e può essere evitata solo con la prova, da parte dello stesso ente, dell’adozione di «modelli organizzativi» adeguati. Sulle caratteristiche di detti modelli, Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013 n. 4677, in Le Società, 2014, p. 469 ss., ha stabilito che «non è idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato». In dottrina, numerosi sono i contributi in materia, tra i quali spiccano: E. Guido, Il valore della legalità nell’impresa a partire dalla normativa sulla responsabilità degli enti per l’illecito derivante da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1, p. 280 ss.; R. Lottini, Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (Parte I), in Giur. merito, 2013, 10, p. 2255 B ss.; G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 4, p. 1249 ss.; P. Portaluri, La discrezionalità strumentale della stazione appaltante e il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, in Riv. giur. edilizia, 2012, 2, p. 91 ss.; E. De Sabato, Irresponsabilità penale ex lege 231/01 a fronte di condotte penalmente rilevanti dei suoi soggetti apicali, in Giur. comm., 2011, 3, p. 677 ss.; V. Buonocore, La responsabilità da inadeguatezza organizzativa e l’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, in Giur. comm., 2009, 1, p. 178 ss.; V. Rapelli, La responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231 del 2001 tra modello penale e modello amministrativo, in Resp. civ. e prev., 2003, 4-5, p. 1197.</p>
<p>[39] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[40] Ai sensi dell’art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001: «1. Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. 3. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva». Sul punto, v. Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2011 n. 4108, in Cass. pen., 2012, 7-8, p. 2696, 25 gennaio 2010 n. 20560, ibidem, 2011, p. 3533 ss., con nota di A. Panetta, Responsabilità da reato degli enti: più certi i confini per l’applicazione in sede cautelare del principio di frazionabilità delle sanzioni interdittive e nomina del commissario giudiziale. La sentenza da ultimo citata ha affermato che «in occasione dell’applicazione di una sanzione interdittiva (anche in sede cautelare) e di successiva nomina del commissario giudiziale in sostituzione della sanzione interdittiva, il giudice, in ossequio ai principi di frazionabilità delle sanzioni interdittive e di adeguatezza e proporzionalità, deve verificare la possibilità di limitare l’ambito dell’intervento a una sola parte dell’attività dell’impresa, tenendo conto della “specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito”, quando questo sia sufficiente a “neutralizzare il luogo nel quale si è originato l’illecito”».</p>
<p>[41] Anac, Ministero dell’interno, op. ult. cit., p. 6.</p>
<p>[42] Ricorda L. Egiziano, I patrimoni di destinazione delle società, cit., p. 6, che l’effetto di separazione patrimoniale, che normalmente consegue alla creazione di un vincolo di destinazione, consiste nella sottrazione di un compendio di beni alla garanzia dei creditori generali del soggetto destinante, essendo loro opponibile il vincolo di destinazione stesso; tale massa è esposta, di massima, alle sole pretese ed azioni esecutive dei creditori particolari.</p>
<p>[43] In materia di contratti pubblici, il procedimento di collaudo è disciplinato dall’art. 141, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e dagli artt. 221 ss., d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, ed è comprovato da un «certificato di collaudo» (o da un «certificato di regolare esecuzione»), che esprime il giudizio del tecnico incaricato dall’amministrazione in ordine alla rispondenza tra quanto realizzato in esecuzione del contratto e le relative pattuizioni e la regola dell’arte.</p>
<p>[44] Con l’espressione munus publicum si indica il noto fenomeno della c.d. esternalizzazione di attività pubbliche, non limitata alla prestazione di servizi in favore di utenti terzi, ma estesa anche ad attività autoritative, in applicazione del principio di buon andamento. Poiché, in questi casi, i privati esercitano potestà pubblicistiche, gli atti che pongono in essere sono sottoposti alle stesse regole sostanziali e processuali che valgono per gli enti pubblici, ciò soprattutto per garantire una tutela giuridica equivalente a quella operante se ad agire fosse direttamente la p.a. Sul punto, v. G. Corso, Attività amministrativa, in Diritto on line, 2014.</p>
<p>[45] L’art. 7, comma 2, c.p.a. stabilisce che «per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo»; più in generale, poi, la giurisdizione amministrativa si radica sulle controversie che attengono al corretto esercizio dei poteri pubblicistici e che sono promosse da privati «per l’annullamento di atto emesso da un organo della pubblica amministrazione» (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012 n. 2087, in Foro amm.-C.d.S., 2012, 4, p. 936).</p>
<p>[46] Stando agli insegnamenti della giurisprudenza contabile, Per «rapporto di servizio» si intende, la situazione in cui taluno, a prescindere da un rapporto lavorativo in senso stretto, sia comunque legato da una relazione funzionale con l’amministrazione, tale da collocarlo come compartecipe fattivo nell’iter procedimentale e di inserirlo così, anche in via di mero fatto, nell’organizzazione pubblica (cfr. Corte conti, sez. I, 23 febbraio 2012 n. 85, in Publica, 2012; 13 marzo 2008 n. 137, in Foro amm.-C.d.S., 2008, p. 900; 13 aprile 2006 n. 131, in Rass. dir. farm., 2006, p. 1425; 3 gennaio 2006 n. 1, in Dir. &amp; giust., 2006, p. 89; sez. II, 20 marzo 2006 n. 125, in Foro amm.- C.d.S., 2006, p. 1042).</p>
<p>[47] Il giudizio di conto, che peraltro individua il nucleo storico delle funzioni della Corte dei conti, è instaurato a garanzia della trasparenza e della correttezza delle gestioni pubbliche, si conclude con una pronuncia di conformità a legge della gestione dell’«agente contabile», che trasmette il conto alla propria amministrazione la quale, a sua volta tenuta, dopo la parifica e la certificazione, procede al deposito del conto presso la competente sezione territoriale della Corte.</p>
<p>[48] Agli esperti, invece, è attribuito un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile agli amministratori straordinari, a carico dell’impresa.</p>
<p>[49] Sulle funzioni dell’Anac, si rinvia al recente contributo di N. Parisi, M.L. Chimenti, Il ruolo dell’Anac nella prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici, in Dir. comm. int., 2015, 2, p. 419 ss., oltre che al lavoro di R. Cantone, F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione. Commento al d.l. n. 90 del 2014, convertito in l. n. 114 del 2014, Torino, 2015. Molto più articolata è la letteratura in tema di funzioni prefettizie, rimettendosi per le coordinate fondamentali agli scritti di: R. Lauro, V. Madonna, Il prefetto della Repubblica tra istituzioni e società, Rimini, 2005; B.G. Mattarella, Il prefetto come autorità amministrativa generale dopo le recenti riforme, in Amm. pubbl., 2003, 29-30-31, p. 46 ss.; S. Cassese, Gli uffici territoriali del governo nel quadro della riforma amministrativa, in Reg., 2001, 869 ss.; Idem, Il prefetto come autorità amministrativa generale, ibidem, 1992, p. 331 ss.; M. Cammelli, L’ufficio territoriale del governo (art.11), in A. Pajno, L. Torchia (a cura di), La riforma del governo, Bologna, 2000, p. 165 ss.; C. Meoli, Prefetto, in Dig. disc. pubbl., XI, Torino, 1996, p. 392 ss.; Idem, Il prefetto nell’ordinamento italiano, Firenze, 1984; V. Mazzarelli, Prefetto e prefettura (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 947 ss.</p>
<p>[50] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., passim, ma spec. p. 16. Ai fini dell’acquisizione di tale notizia, presentano grande rilevanza i protocolli d’intesa che l’Anac – o la soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) – ha stipulato con i soggetti istituzionali in possesso delle informazioni utili, tra i quali spicca quello concluso il 28 marzo 2013 con il Ministero della giustizia per la consultazione del sistema informativo del casellario, ai sensi dell’art. 39, d.p.r. 14 novembre 2001 n. 313. In aggiunta a ciò, possono anche ricordarsi quelli stipulati con: Corte dei conti (28 maggio 2015); Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (19 giugno 2015);&nbsp; Guardia di finanza (30 settembre 2015); Ragioneria generale dello Stato (11 febbraio 2015); Autorità garante della concorrenza e del mercato (11 dicembre 2014).</p>
<p>[51] Anac, Ministero dell’interno, Prime linee guida, cit., p. 9.</p>
<p>[52] Al riguardo, è utile richiamare talune coordinate fissate sul punto dalla giurisprudenza penale di legittimità, alla stregua della quale, in primo luogo, «qualunque elemento probatorio può essere idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, ma la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza attiene al quantum di prova idoneo ad integrare la condizione minima per l’esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare e non può che riferirsi al grado di conferma, allo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria» (Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 2014 n. 44345, in Dir. &amp; giust., 2014, 24 ottobre). Infatti, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 c.p.p., devono intendersi «tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2013 n. 28865, in Ced cass. pen., 2013, rv. 256657). In altri termini, gli indizi di colpevolezza «altro non sono che gli elementi di prova (di natura storica/diretta o critica/indiretta) sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del sub procedimento cautelare», la cui gravità deve far&nbsp; ragionevolmente prevedere la qualificata probabilità di condanna (Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2013 n. 32038, in Dir. &amp; giust., 2013, 24 luglio). Inoltre, i «gravi indizi» in questione devono essere «tali da rappresentare l’“elevata probabilità” di attribuibilità del fatto al soggetto, trattandosi di una prova “allo stato degli atti”, che è valutata dal giudice allorché il materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale, ma che, dal punto di vista dimostrativo, non si distingue dalla prova idonea a giustificare la condanna» (Cass. pen, sez. V, 9 ottobre 2013 n. 48805, in Guida dir., 2014, 10, p. 69). Infine, per valutare la sussistenza dei gravi indizi in parola, in presenza di prove indirette, è necessario che gli indizi siano plurimi, precisi e concordanti, con l’effetto che, in assenza della pluralità e concordanza, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi, in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento (Cass. pen., sez. IV, 18 luglio 2013 n. 31448, in Ced Cass. pen., 2013, rv. 257781).</p>
<p>[53] In generale, sono «ablatori» i provvedimenti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, imponendo obblighi o sottraendo situazioni favorevoli in precedenza pertinenti al privato, attribuendoli normalmente alla p.a., come ad es. ordini, sequestri, confische (E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2008, p. 329).&nbsp; La comunicazione di avvio è stata introdotta dall’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rendere edotti dell’esistenza del procedimento, tra l’altro, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, al fine di consentirgli la partecipazione.</p>
<p>[54] L’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, prevede che: «1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».</p>
<p>[55] Sulle caratteristiche dell’atto «prodromico» autonomamente impugnabile, v. Cons. Stato, ad. plen., 5 maggio 2014 n. 13, in Foro amm., 2014, 5, p. 1392. L’interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio anche solo di ordine morale è comunemente ritenuto idoneo a integrare il requisito dell’interesse a ricorrere; al riguardo v. da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855, in Red. Giuffrè amm. 2015, 16 gennaio 2015 n. 87, ibidem, 27 agosto 2014, ibidem 2014.</p>
<p>[56] C. Meoli, Prefetto e prefettura, in Dir. on line, 2012, il quale sottolinea proprio che il rapporto con gli enti locali rappresenta storicamente l’ambito privilegiato di azione del Prefetto che continua a esercitare un pervasivo controllo sugli organi delle autonomie territoriali, finalizzato alla sospensione e allo scioglimento dei consigli con contestuale commissariamento dell’ente, ai sensi degli artt. 141 ss., d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Degni di nota sono pure il potere ispettivo e di verifica che il Prefetto può esercitare rispetto alle funzioni amministrative statali attribuite al sindaco nella sua veste di ufficiale di governo (stato civile, anagrafe, statistica, tenuta dei registi elettorali, ecc.), oltre al ruolo svolto nel procedimento elettorale, di garanzia del corretto svolgimento della consultazione.</p>
<p>[57] Ricorda V. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, 2014, p. 368, che è pluri-strutturata la fase decisoria di un procedimento amministrativo articolata in una pluralità di manifestazioni di volontà tra loro in vario modo collegate ed espresse in una pluralità di atti, come avviene nelle ipotesi di: deliberazione collegiale; approvazione; decisione su proposta; concerti e intese; procedimenti presupposti; conferenze di servizi; sportelli unici.</p>
<p>[58] Esemplificativamente, da una lettura dei provvedimenti sinora adottati dall’Anac, visibili al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/MisureStraordinarie, può dedursi che la valutazione circa la gravità dei fatti si fonda su considerazioni afferenti ai seguenti elementi: il complessivo comportamento tenuto dall’autore dell’illecito; la pervasività del sistema corruttivo; il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell’appalto; la permanenza negli asset societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell’impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti illeciti nella esecuzione del contratto in essere; le modalità di esecuzione delle condotte (es. corruzione sistematica, professionalità e gestione imprenditoriale).</p>
<p>[59] Sull’autotutela e, in particolare, sulla recente riforma dell’istituto si rinvia a: M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della l. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in federalismi.it, 2015, 17; Id., Poteri di autotutela della pubblica amministrazione e illeciti edilizi, ibidem, 2015, 14; M. Lipari, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, ibidem, 2015, 20.</p>
<p>[60] A. Mezzotero, Le informative prefettizie antimafia: natura, tipologie ed effetti interdittivi, in Giur. merito, 4, 2009, p. 1073B ss. In argomento v. anche S. Cimini, La nuova documentazione antimafia: le «informazioni» del Prefetto, in Foro it., 2002, III, c. 291 ss.</p>
<p>[61] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 marzo 2015, n. 767, in Foro amm., 2015, 3, p. 947.</p>
<p>[62] In argomento: V. De Gioia, L’informativa prefettizia antimafia: per l’atipica l’effetto interdittivo non è automatico, nota a Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948, in Urb. e app., 2007, 8, p. 975 ss.; I. Filippetti, Le informative antimafia atipiche: l’inderogabile esercizio della discrezionalità amministrativa, in Corr. merito, 2006, 10, p. 1197.</p>
<p>[63] Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2015 n. 5100, in Red. Giuffrè amm., 2015; sez. VI,&nbsp; 20 ottobre 2014 n. 5165, in Foro amm., 2014, 10, p. 2579; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II,&nbsp; 6 febbraio 2013 n. 122, in Foro amm. – TAR, 2013, 2, p. 677; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2009 n. 6027, ibidem, 2009, 6, p. 1802 In argomento, v. pure P. Pirruccio, L’informativa antimafia prescinde dall’accertamento di fatti penalmente rilevanti, in Giur. merito, 2009, 2, p. 503 ss.</p>
<p>[64] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2009 n. 6027 cit.</p>
<p>[65] Secondo l’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 cit., le situazioni relative ai «tentativi di infiltrazione mafiosa» che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per i delitti di cui agli artt. 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter c.p., 51, comma 3-bis, c.p.c., 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992 n. 356; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di misure di prevenzione; c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’art. 4, l. 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. nella l. 12 luglio 1991 n. 203, da parte soggetti esclusi da procedimenti a evidenza pubblica ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, anche in assenza di procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione o delle cause ostative ivi previste; d) dagli accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno, ai sensi del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. nella l. 12 ottobre 1982 n. 726, ovvero di quelli di cui all’art. 93, d.lgs. n. 159 cit.; e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra Provincia a cura<br />
dei Prefetti competenti su richiesta del Prefetto procedente; f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lett. a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia. In argomento, v. Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2015 n. 4657, in Red. Giuffrè amm., 2015.</p>
<p>[66] Cfr. art. 67, 83, comma 1, e 84, d.lgs. n. 159 cit.</p>
<p>[67] V. art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159 cit., per il quale: «1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni».</p>
<p>[68] Anac, Ministero dell’interno, op. ult. cit., p. 3.</p>
<p>[69] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 2-3.</p>
<p>[70] Ai sensi dell’art. 94, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 cit., «2. Qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all’articolo 92, comma 3, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 3. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione».</p>
<p>[71] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 8.</p>
<p>[72] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[73] Si tratta, rispettivamente, del casellario informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio operante in seno all’Anac e della banca dati nazionale dei contratti pubblici, parimenti funzionante presso l’Anac.</p>
<p>[74] Anac, Ministero dell’interno, op. ult. cit., p. 10 ss. L’art. 85, d.lgs. n. 159 cit., prevede che: «1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».</p>
<p>[75] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[76] Anac, Ministero dell’interno, Seconde linee guida, cit., p. 17.</p>
<p>[77] Anac, Ministero dell’interno, op. loc. cit.</p>
<p>[78] L’«incapacità» di contrattare con la pubblica amministrazione è una pena accessoria di durata compresa tra uno e tre anni, definita dall’art. 32-ter c.p., introdotto dall’art. 120, l. 24 novembre 1981 n. 689, come «il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio»; tale pena consegue alle condanne per i reati contro la p.a. indicati dal successivo art. 32-quater c.p.</p>
<p>[79] Anac, Ministero dell’interno, op. cit., p. 6.</p>
<p>[80] In generale, ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo, la «denuncia» è l’atto mediante il quale taluno rappresenta una data situazione di fatto alla p.a., chiedendo l’adozione di provvedimenti o, più genericamente, di misure, senza che l’ordinamento riconosca in capo al denunciante un interesse protetto (E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2008, p. 396).</p>
<p>[81] L’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 cit., prevede che: «2-bis. L’informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all’impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione».</p>
<p>[82] Peraltro, tale attività non è assistita da garanzie partecipative a beneficio del privato, posto che, nello specifico settore della prevenzione antimafia, non sussiste la necessità della comunicazione di avvio per la risoluzione di ogni rapporto contrattuale in corso, in quanto non corrisponde allo scopo partecipativo l’avvio di un accertamento indagatorio in tema di contratti con la criminalità organizzata, dato il carattere spiccatamente cautelare della misura (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2006 n. 5595, in Foro amm. &#8211; C.d.S., 2006, 9, p. 2623).</p>
<p>[83] Al riguardo, si rinvia alla lettura delle proposte e dei provvedimenti sinora adottati e reperibili al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/MisureStraordinarie.</p>
<p>[84] E. Casetta, Manuale, cit., p. 412, il quale rileva pure che l’ordinamento prevede limitati e tassativi casi di provvedimenti che possono essere adottati a fini cautelari, come le misure di salvaguardia urbanistiche ex art. 12, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, gli ordini di immediata sospensione dei lavori in caso di inosservanza di norme o prescrizioni urbanistiche, di cui all’art. 4, l. 28 febbraio 1985 n. 47, i poteri di inibizione e sospensione lavori in materia di beni paesaggistici e ambientali previsti dall’art. 150, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.</p>
<p>[85] L’art. 12, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, ponendo un principio di ordine generale, prescrive che «i contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni». V. Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2003 n. 1740, in Foro amm. – C.d.S., 2003, p. 1997; sez. I, 11 novembre 1977 n. 2062, in Riv. amm. Rep. It., 1979, p. 371; Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 1999 n. 775, in Giust. civ. mass., 1999, p. 191; C. conti, sez. contr., 9 aprile 1981 n. 1145, in Foro amm., 1982, I, p. 806.</p>
<p>[86] G. Molle, L. Desiderio, Manuale di diritto bancario, Milano, 2000, p. 46. Per la crisi della banca, v. P. Bontempi, Diritto bancario e finanziario, 2014, p. 255 ss., il quale ricorda che il t.u. bancario realizza un modello di gestione delle crisi attraverso: l’amministrazione straordinaria (l’insediamento di organi gestori esterni per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo), con la variante della gestione provvisoria (una semplice sospensione degli organi ordinari); i provvedimenti straordinari, la liquidazione coatta amministrativa. Sull’amministrazione straordinaria delle banche v. anche: A. Nigro, Crisi e risanamento delle imprese: il modello dell’amministrazione straordinaria delle banche, Milano, 1985; G. Boccuzzi, La crisi dell’impresa bancaria, Milano, 1998; F. Capriglione, Commento all’art. 70, in Id. (a cura di), Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, p. 534.</p>
<p>[87] La figura dell’«ordinamento sezionale» è stata elaborata per definire uno strumento di governo dell’economia più incisivo del regime concessorio ed è definibile come «un raggruppamento disposto dalla legge (gruppo legale) di operatori di un medesimo ramo, sottoposti a direzione di un potere pubblico, il quale può, inoltre, dettare norme interne che gli appartenenti al gruppo sono tenuti ad osservare sotto comminatoria di sanzioni provvedimentali, che possono giungere all’espulsione dal gruppo – e perciò al non poter più svolgere attività – o all’estinzione giuridica dello stesso operatore» (M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Milano, 1989, p. 199). Sulla nozione di ordinamento sezionale cfr.: M.S. Giannini, Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1939, II, p. 714; Id., Gli ordinamenti sezionali rivisitati, in Studi in onore di Gustavo Vignocchi, II, Modena, 1992 755; S. Amorosino, Gli ordinamenti sezionali: itinerari di una categoria teorica. L’archetipo del settore creditizio, in Dir. econ., 1995, 363.</p>
<p>[88] Ricorda A. Moliterni, Vigilanza creditizia e diritto amministrativo nella fase di avvio della procedura di amministrazione straordinaria delle banche, nota a Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8016, in Foro amm. – C.d.S., 2011, 6, p. 1915 ss., che le «gravi irregolarità nell’amministrazione» sono riconducibili a ipotesi che, pur non integrando comportamenti illegittimi, determinano comunque una grave disfunzione oggettiva dell’attività ovvero la difformità dalle regole di una gestione funzionale.</p>
<p>[89] Dispone l’art. 6, comma 9, d.lgs. n. 163 cit. che: «Nell’ambito della propria attività l’Autorità può: a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità».<br />
[90] Sul punto G. Martina, Note sparse intorno ad un caso di amministrazione straordinaria di banca, in Banca borsa, 2014, 2, p. 158 ss., nell’analizzare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2012 n. 6583, evidenzia proprio la differenza strutturale tra il procedimento di amministrazione straordinaria ex art. 70, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e quello sanzionatorio, di cui al successivo art. 144, pur dando atto della possibile esistenza di situazioni che possono dare luogo a irregolarità e carenze gestionali atte ad integrare sia l’illecito amministrativo, con riferimento agli esponenti aziendali delle stesse responsabili, sia i presupposti per il commissariamento. Peraltro, in passato, la declinazione sanzionatoria dell’istituto era opinione diffusa e autorevolmente sostenuta da: G. Ferri, Aziende di credito, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 755; F. Merusi, Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione, Milano, 1977, p. 71. Altri autori ne avevano posto in luce la natura cautelare (C.M. Pratis, La disciplina giuridica delle aziende di credito, Milano, 1972) e la funzione preventiva (R. Costi, L’ordinamento bancario, Bologna, 2008, p. 767; contra G. Restuccia, L’amministrazione straordinaria delle aziende di credito, Milano, 1983; A. Nigro, Crisi e risanamento delle imprese, cit., p. 94).</p>
<p>[91] M. A. Sandulli, Sanzione (sanzioni amministrative), in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, p. 2. Integra, invece, un «illecito amministrativo» ogni comportamento tipico, antigiuridico e colpevole cui una legge, statale o regionale, ricolleghi l’applicazione, di solito a cura di un’amministrazione pubblica, di una conseguenza sfavorevole per il suo autore, cioè di una sanzione non avente natura civile o penale (E. Casetta, Illecito amministrativo, in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, p. 96).</p>
<p>[92] E. Casetta, Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., XII, Torino, 1997, p. 599 e M. A. Sandulli, Sanzione amministrativa, cit., p. 3.</p>
<p>[93] Peraltro, da un punto di vista puramente sostanziale e descrittivo, è indubbio che il potere previsto all’art. 32 cit., accresce comunque la capacità di «punire», indirettamente e in senso improprio, le imprese coinvolte nel malaffare amministrativo (A. Monea, Il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione dopo il d.l. n. 90/2014, in Azienditalia, 2014, 10, p. 484 ss.)</p>
<p>[94] Quanto all’amministrazione straordinaria delle banche, la giurisprudenza ha proprio affermato che la finalità preventiva di tale procedura è idonea a restringere le esigenze difensive e la partecipazione procedimentale, accordando priorità alle esigenze cautelari e di segretezza (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8016, in Foro amm. – C.d.S., 2011, 6, p. 1915 ss.); più in generale, per procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza o di vigilanza, un consolidato orientamento giurisprudenziale legittima l’omissione della comunicazione di avvio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2011 n. 3451, in Foro amm. &#8211; C.d.S., 2011, 6, p. 1866; sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4642, ibidem, 2009, 7-8, p. 1812; 7 febbraio 2007 n. 505, ibidem, 2007, 2, p. 591; 25 settembre 2006 n. 5595, ibidem, 2006, 9, p. 2623).</p>
<p>[95] Nel sistema di cui alla l. n. 241 cit., la natura «cautelare» di un atto può consentire l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, al fine di salvaguardare le particolari esigenze di celerità del procedimento; peraltro, la natura cautelare di un provvedimento non è ex se causa di esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento destinato alla sua emanazione, occorrendo al contrario una specifica e sia pur sintetica motivazione circa le ragioni d’urgenza che rendono impossibile il rispetto della disposizione di garanzia della partecipazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2002 n. 4181, in Giur. it., 2003, p. 185; sez. IV, 29 novembre 2000 n. 6349, ibidem, 2001, p. 384).</p>
<p>[96] La «discrezionalità tecnica» si manifesta tutte le volte in cui una determinazione si fonda sull’applicazione di leggi scientifiche, canoni valutativi o valori culturali, implicanti valutazioni e giudizi dall’esito non univoco e che, pur non ricollegandosi necessariamente all’esercizio di un potere amministrativo vincolato, non rientrano nella discrezionalità amministrativa propriamente detta (M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, I, p. 486, ha efficacemente osservato sul punto che la «discrezionalità tecnica non ha proprio nulla di discrezionale» e che si chiama così «per un errore storico della dottrina»).</p>
<p>[97] Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2014 n. 3208, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XK2WQGZMUS4TWBLGD2IMOPXPRI&amp;q=; 12 novembre 2011, n. 5995, in Foro amm. – C.d.S., 2011, 3360; sez. VI, 6 agosto 2013 n. 4119, in Foro amm. – C.d.S., 2013, p. 2184; 9 febbraio 2011 n. 882, ibidem, p. 555; 22 giugno 2007 n. 3470, ibidem, 2007, p. 1906; 30 dicembre 2005, n. 7619, ibidem, 2005, p. 3727. Le valutazioni prefettizie sono, poi, qualificate come «espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati» e il sindacato giurisdizionale è circoscritto «nei limiti dell’assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti e alla logicità delle conclusioni (Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2011 n. 5366, in Foro amm. &#8211; C.d.S., 2011, p. 2885; 17 marzo 2010 n. 1559, 8 giugno 2009 n. 3491, in Urb. app., 2009, p. 1088, con nota di G.F. Nicodemo, Il contenuto minimo dell’informativa antimafia tipica). Sul punto, v. G. Sigismondi, Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 2, p. 705 ss.; G. D’Angelo, La documentazione antimafia nel d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159: profili critici, in Urb. app., 2013, p. 256 ss.; Id., Per un diritto amministrativo dell’antimafia: considerazioni sul d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in www.giustamm.it.</p>
<p>[98] Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2014 n. 2792, in Guida dir., 2014, 26, p. 79, per il quale «la responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo ha natura speciale non riconducibile ai modelli normativi civilistici di responsabilità» e «i relativi elementi costitutivi, sul piano della fattispecie, sono: i) l’elemento oggettivo; ii) l’elemento soggettivo; iii) il nesso di causalità materiale o strutturale; iv) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo e, nella materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo».</p>
<p>[99] Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2014 n. 2792, in Foro amm., 2014, 5, p. 1458. Peraltro, a parziale temperamento dell’onere probatorio, almeno per l’elemento soggettivo dell’illecito, secondo Cass. civ., sez. VI, 11 marzo 2015 n. 4903, in Resp. civ. prev., 2015, 3, p. 978, «il privato, in sede di risarcimento del danno derivante da procedimento (o provvedimento) amministrativo illegittimo, può limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, perché resta a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento». La teoria condizionistica, o della condicio sine qua non, sostiene che un fatto deriva da un’azione o un’omissione se, eliminando mentalmente l’antecedente, viene meno anche il conseguente; la teoria della causalità adeguata, invece, pur partendo dagli stessi presupposti, richiede che l’evento rientri tra le conseguenze normali o probabili dell’antecedente, alla stregua di una valutazione ex ante.</p>
<p>[100] M. Mirabella, M. Di Stefano, A. Altieri, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2012, p 81-82.</p>
<p>[101] C. conti, sez. giur. Campania, 26 ottobre 2009 n. 1300, reperibile al link: https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&amp;id=15079212&amp;cods=15&amp;mod=stampa, relativa a caso di responsabilità del commissario straordinario di una grande impresa in crisi ex d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. nella l. 3 aprile 1979 n. 95. La business judgment rule individua il limite al sindacato del giudice sulle scelte di gestione operate dagli amministratori sociali nell’esercizio delle loro funzioni, innestandosi sul tema della loro responsabilità per violazione del dovere di agire con la dovuta diligenza. La business judgment rule è, quindi, lo strumento per la formulazione del giudizio di responsabilità nel caso in cui la prestazione dovuta sia quella di amministrare diligentemente una società. Sul punto, v.: F. Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, p. 162 ss.; C. Angelici, Diligentia quam suis e business judgment rule, in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 675 ss.; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, Torino, II, 2015, p. 3382; G. Galgano, Trattato di diritto civile, Padova, 2015, p. 449.</p>
<p>[102] C. conti, sez. giur. Campania, 26 ottobre 2009 n. 1300 cit.; Cass. civ., sez. un., 29 gennaio 2001 n. 33, in Ced Cass., rv. 543507; 6 maggio 2003 n. 6851, ibidem, rv. 522662. In campo civile e commerciale, la prima applicazione giurisprudenziale della business judgment rule risale a Cass. civ., sez. I, 12 novembre 1965 n. 2359, in Foro pad., 1965, I, c. 1820, seguita da Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1970 n. 558, in Foro it., I, p. 1728; 27 luglio 1978 n. 3768, in Giur. comm., 1980, II, p. 904. In tempi più recenti, v. Cass. civ., sez. I, 12 agosto 2009 n. 18231, in Società, 2009, p. 1247; 10 febbraio 2013 n. 3409, ibidem, 2013, p. 461; 2 febbraio 2015 n. 1783, ibidem, 2015, p. 1317.</p>
<p>[103] C. conti, sez. giur. Campania, 26 ottobre 2009 n. 1300 cit.</p>
<p>[104] V. Maiello, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, in Giur. it., 2015, 6, p. 1523 ss.</p>
<p>[105] L. Filippi, Profili processuali, cit.</p>
<p>[106] D.U. Galetta, Principio di proporzionalità, cit.</p>
<p>[107] G. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto costituzionale, Milano, 1913, p. 160.</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>In margine a una recente decisione del Consiglio di Stato: obbligo di motivazione e onere della prova nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:37:12 +0000</pubDate>
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<p>Abstract: il Consiglio di Stato ha di recente confermato la validità di importanti principi, già ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di primo grado, in tema di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito. In particolare, si tratta del rafforzamento dell’obbligo di motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-margine-a-una-recente-decisione-del-consiglio-di-stato-obbligo-di-motivazione-e-onere-della-prova-nellaccertamento-della-dipendenza-da-causa-di-servizio-delle-patologie-tumorali-derivanti/">In margine a una recente decisione del Consiglio di Stato: obbligo di motivazione e onere della prova nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><em>Abstract: il Consiglio di Stato ha di recente confermato la validità di importanti principi, già ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di primo grado, in tema di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito. In particolare, si tratta del rafforzamento dell’obbligo di motivazione e istruttoria, che deve sorreggere il parere tecnico del Comitato di verifica per le cause di servizio, oltre che dell’inversione dell’onere della prova tra militare e amministrazione. Sebbene si tratti d’indicazioni fondamentali, utili a semplificare l’ottenimento dei benefici di legge da parte dei soggetti colpiti da tali gravissime malattie, il vero nodo di questa tipologia di ricorsi è costituito dai limiti del sindacato «debole» del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, di cui il parere del Comitato è espressione.</em></p>
<p><strong>Sommario: 1. – Introduzione; 2. – Cenni sull’istituto della causalità di servizio; 3. – I benefici per l’insorgenza di tumori per contaminazione da uranio impoverito; 4. – Il quadro giurisprudenziale di riferimento; 5. – Conclusioni.</strong></p>
<p>1. – È sempre più folto il contenzioso generato dai gravi rischi per la salute umana legati all’utilizzo dell’uranio impoverito per la realizzazione di proiettili perforanti anticarro e di corazze ad essi resistenti[1]. Detti rischi sono stati portati per la prima volta all’attenzione dell’opinione pubblica con il manifestarsi della c.d. Sindrome del Golfo nei reduci statunitensi e britannici impegnati nelle operazioni militari del 1991 contro l’Iraq. Tuttavia, anche tra gli appartenenti alle Forze armate italiane, in seguito all’intervento in Bosnia e Kosovo del 1999, sono emersi numerosi casi di neoplasie, al punto da spingere il Ministero della difesa a istituire, con d.m. 22 dicembre 2000, un’apposita commissione di indagine presieduta dal prof. Mandelli[2]. Anche le Camere si sono a più riprese interessate del fenomeno, varando indagini conoscitive o istituendo apposite Commissioni parlamentari di inchiesta[3].<br />
Dopo una serie di sentenze di primo grado, la questione è recentemente approdata al giudice superiore, che ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla vicenda di un sottufficiale in servizio permanente effettivo, poi transitato ai ruoli civili per inidoneità all’impiego militare, il quale, dopo aver preso parte a missioni all’estero nelle quali era stato fatto uso di munizioni all’uranio impoverito, era stato colpito da una grave patologia tumorale[4]. In particolare, nel caso portato all’attenzione del Consiglio di Stato erano stati rinvenuti nell’organismo del militare «frammenti di particelle micrometriche d’origine esogena» ascrivibili all’esposizione, nel corso degli impieghi operativi, a polveri di uranio impoverito e ad altri inquinanti carcinogeni. Ciononostante, l’Amministrazione della difesa, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell’economia e delle finanze, aveva negato all’interessato il riconoscimento della dipendenza di detta infermità dal servizio svolto. Infatti, come avviene di frequente, il parere del Comitato era stato motivato con una «mera clausola di stile, buona per ogni vicenda e qualunque patologia», per la quale, «non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione […] non può attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti agli atti». In tal modo, l’organo tecnico, senza tener conto dell’ampia letteratura scientifica esistente sulla correlazione tra taluni tumori e l’esposizione a questo agente patogeno ed eventualmente disattenderla motivando, aveva respinto la domanda.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva annullato per eccesso di potere, dovuto a carenza di motivazione, il diniego di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e il parere presupposto del Comitato di verifica[5]. A tal fine, aveva posto l’accento sulla natura particolarmente stringente dell’onere motivazionale e istruttorio incombente sull’amministrazione in casi simili, in cui il ricorso alle consuete e stringate clausole di rigetto dell’istanza non è in alcun modo sufficiente ad escludere il nesso causale tra insorgenza della patologia e servizio prestato. Il Consiglio di Stato ha, quindi, confermato la sentenza di prime cure, ribadendo l’illegittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza della patologia neoplastica da causa di servizio adottato sulla base di valutazioni espresse mediante clausole di stile stereotipate, essendo particolarmente stringente l’obbligo motivazionale in questi casi. Ha, poi, riaffermato che il dipendente ben può dimostrare l’insorgenza della malattia in termini solo probabilistico-statistici e cioè che può avvalersi di una fondamentale inversione dell’onere della prova sull’eziologia di tali patologie, consacrando una soluzione a lui assai favorevole e derogatoria della regola generale. Pur trattandosi d’insegnamenti ripetutamente affermati dalle più recenti decisioni di merito, per la prima volta essi trovano avallo dal giudice superiore, che ne ha così stabilizzato il valore di criterio orientativo.<br />
Allo scopo di illustrare più compiutamente i principi elaborati dalla giurisprudenza negli ultimi anni e da ultimo condivisi anche dal Consiglio di Stato, oltre alle loro possibili implicazioni per il futuro, è necessario ricostruire preliminarmente l’istituto della causalità di servizio e gli speciali benefici economici introdotti per ristorare le conseguenze dell’insorgenza di tumori collegati all’esposizione a particelle di uranio impoverito, per poi collocare la recente decisione nel contesto giurisprudenziale di riferimento.</p>
<p>2. – Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, è disciplinato dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 e negli anni è stato oggetto di una significativa stratificazione normativa e di una alluvionale produzione giurisprudenziale[6]. Peraltro, l’art. 6, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. nella l. 22 dicembre 2011 n. 214, ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, mantenendoli soltanto il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico[7].<br />
In generale, al pubblico dipendente è riconosciuto un «equo indennizzo» in caso di accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità che lo abbia reso permanentemente e parzialmente invalido mentre, ove riporti, sempre per causa di servizio, una menomazione tale da renderlo del tutto inabile al lavoro, egli ha diritto di essere collocato a riposo con un «trattamento pensionistico privilegiato»[8]. L’equo indennizzo, in particolare, integra una forma di copertura diversa dalla rendita infortunistica operante per il lavoro privato, sia perché è un’erogazione assimilabile alle altre indennità che l’amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, sia per l’«equità», la «discrezionalità» e la non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito che la caratterizzano[9]. Infermità e lesioni si considerano «dipendenti da fatti di servizio» solo se questi ne sono stati la «causa o concausa efficiente e determinante», cioè il fattore eziologico principale, ancorchè non esclusivo, e se sono stati l’elemento preponderante ed idoneo ad influire sul determinismo del male, nel senso che in difetto questo non sarebbe insorto o aggravato[10]. Inoltre, è necessario che la menomazione subita, oltre a rendere il dipendente permanentemente invalido, sia anche ascrivibile a una delle categorie elencate nelle tabelle A) e B) annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, relativo alla concessione delle pensioni di guerra.<br />
L’equo indennizzo non ha natura di risarcimento danni, poiché è dovuto anche per eventi non correlati ad un’affermazione di responsabilità della p.a. ed è attribuito al dipendente «per la perdita dell’integrità fisica subita a causa del servizio e per il disagio che ne deriva», di talché essa è solo l’occasione dell’erogazione[11]. In coerenza con ciò, il beneficio pare avere indole retributiva in senso lato e non previdenziale, essendo un’obbligazione pecuniaria posta a carico del datore di lavoro e strettamente inerente al rapporto d’impiego, che nasce per effetto dell’insorgenza di un’infermità cagionata dalla prestazione del servizio [12].<br />
Il dipendente che assuma di aver contratto un’infermità a causa del servizio svolto ha l’onere di presentare un’istanza scritta entro sei mesi dall’evento o dalla data di conoscenza delle patologia, indicando i fatti che l’hanno cagionata e allegando la documentazione necessaria[13]. Il relativo accertamento tecnico avviene in due fasi ed è affidato, in primo luogo, alla Commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 171, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che compie il giudizio diagnostico, determina la data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità, indica la categoria di compenso e giudica l’idoneità al servizio del dipendente[14]. Il Comitato di verifica per le cause di servizio (i.e. il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all’art. 166, d.P.R. n. 1092 del 1973), poi, si pronuncia sulla sussistenza del nesso di causalità tra servizio svolto e infermità, cioè sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle sue cause. Tale assetto bifasico non prevede pareri pari-ordinati resi da organi diversi eppur dotati d’identica competenza, ma affida al Comitato il compito di esprimere un giudizio di sintesi, anche sulla base di quello della Commissione[15]. Infatti, il parere del Comitato, per la particolare qualificazione dell’organo, ha carattere assorbente rispetto a eventuali atti pregressi discordanti in relazione agli aspetti medico-legali della patologia, alla valutazione delle condizioni di lavoro del dipendente e alla sussistenza del rapporto di causalità tra queste ultime e l’infermità[16]. Detto parere, dunque, condensa i giudizi espressi dagli organi già intervenuti e ha un carattere più complesso, sia per la composizione del Comitato in cui siedono professionalità sanitarie, giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali[17]. Per queste ragioni, il parere del Comitato, esprimendo un giudizio finale sull’eziologia professionale dell’infermità, costituisce un presupposto perlopiù vincolante per l’amministrazione procedente[18].<br />
Secondo una giurisprudenza pressoché pietrificata, l’accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio è manifestazione di «discrezionalità tecnica», sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto, tra i quali il palese difetto di istruttoria o motivazione e la mancata considerazione di circostanze di fatto decisive[19]. Il giudice amministrativo può allora esprimere solo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta e i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico[20]. Pertanto, affinché il giudice possa annullare il parere del Comitato è necessario che esso presenti carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate e non semplici difformità tra la valutazione del medico di parte e quella accertata dall’organo tecnico deputato all’accertamento  (c.d. sindacato debole o esterno)[21].</p>
<p>3. – Il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, oltre che per le fattispecie «ordinarie», è attivabile anche per l’ipotesi «straordinaria» concernente i dipendenti, militari o civili, che abbiano contratto infermità tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito.<br />
Sulla problematica in questione il legislatore è intervenuto per la prima volta con l’art. 1, commi 562 ss., l. 23 dicembre 2005 n. 266, che ha esteso i benefici previsti le vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di particolari eventi ed ai soggetti «equiparati». Tra questi ultimi sono compresi i militari che «abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti […] in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»[22].<br />
Successivamente, l’art. 2, commi 78-79, l. 24 dicembre 2007 n. 244, poi rifuso nell’art. 603, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ha stanziato nel bilancio dello Stato una somma da impiegare al fine di «pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico»[23]. L’art. 603 cit. prevede, poi, l’erogazione delle provvidenze a favore delle vittime del dovere, di azioni terroristiche o della criminalità organizzata, di cui alle ll. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 e 3 agosto 2004 n. 206.<br />
Gli artt. 1078 ss., d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), disciplinano il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e la corresponsione delle relative provvidenze economiche ai «soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative». L’art. 1079, in particolare, dispone che la «speciale largizione» a favore di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche sia corrisposta anche quando «particolari condizioni ambientali od operative», comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire  di «circostanze straordinarie o fatti di servizio», abbiano esposto il personale militare e civile a «maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ed abbiano costituito «la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso»[24]. Tra le condizioni a tal fine richieste è inclusa «l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico», equiparando così alle vittime del dovere il personale esposto a detti agenti patogeni e riconducendola a sistema quanto al presupposto del servizio come causalità o concausalità efficiente e determinante della patologia[25]. Inoltre, l’art. 1079 cit. esclude che le ordinarie modalità di svolgimento dell’attività lavorativa possano essere valorizzate al fine del riconoscimento della causa di servizio, dato che è espressamente richiesta l’esistenza o sopravvenienza di circostanze straordinarie o fatti di servizio che abbiano determinato maggiori rischi o fatiche rispetto alle normali condizioni d’impiego. Peraltro, secondo la giurisprudenza, i militari affetti da patologie causate dall’esposizione a uranio impoverito, anche dopo la scadenza dei termini per l’avvio del procedimento previsti dal successivo art. 1080, continuano a trovare tutela nell’art. 1, comma 564, l. n. 266 cit.[26]. Da ultimo, l’art. 1081 prevede che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali sia effettuato secondo le procedure di cui al d.P.R. n. 461 cit.</p>
<p>4. – Fatte queste premesse sull’istituto della causalità di servizio e sulle specifiche provvidenze previste dalla legge per l’esposizione a contaminazione da uranio impoverito, sino a tempi recenti il contesto giurisprudenziale era sufficientemente definito presso gli organi di primo grado, ma non aveva ancora ricevuto conferme innanzi al giudice superiore.<br />
Peraltro, nell’ambito del «contenzioso di massa» riferibile alle conseguenze dell’impiego di munizioni all’uranio impoverito, le controversie sul mancato riconoscimento della dipendenza di gravi neoplasie dal servizio prestato in particolari teatri operativi non sono le uniche censite dai repertori di giurisprudenza[27]. Infatti, esiste un nutrito filone di pronunce che affrontano il tema della responsabilità civile del Ministero della difesa per la lesione dell’integrità fisica così subita dal militare per omissione sia della dovuta informativa sugli specifici rischi connessi all’impiego in talune situazioni operative, sia delle necessarie misure protettive[28]. In ogni modo, la richiesta all’Amministrazione militare di risarcire, in sede di responsabilità contrattuale, il danno biologico da patologia tumorale, ricollegabile all’esposizione all’uranio impoverito, è cumulabile con la differente pretesa all’equo indennizzo[29]. Sebbene il rapporto tra causa di servizio e risarcimento del danno per violazione degli obblighi di sicurezza, cioè tra forme indennitarie ex post e azioni da intraprendere ex ante sulle condizioni di lavoro, sia senz’altro uno dei temi più attuali di questa materia, esso esula dai limiti del presente lavoro, che si concentra sulle problematiche poste dal solo riconoscimento, per via amministrativa, della causalità di servizio[30].<br />
A tale ultimo riguardo, stante il rinvio fatto dall’art. 1081, d.P.R. n. 90 cit. al procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461 cit., possono estendersi alla peculiari ipotesi in commento i principali insegnamenti giurisprudenziali su giurisdizione, natura della situazione giuridica azionata, termine di proposizione del ricorso e individuazione dell’atto impugnabile. E così, la domanda del dipendente volta a ottenere l’accertamento della causa di servizio dell’infermità contratta, con la conseguente liquidazione dell’equo indennizzo, trova sempre titolo immediato e diretto nel rapporto d’impiego, con la conseguenza che la controversia a essa relativa è devoluta al giudice che su detto rapporto ha giurisdizione[31]. Inoltre, il ricorso contro il diniego di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo dà vita ad un processo impugnatorio-annullatorio, sussistendo al momento di presentazione della domanda una posizione di interesse legittimo rispetto al potere autoritativo e discrezionale della p.a.[32]. Infatti, un diritto soggettivo pieno e perfetto nasce solo con il riconoscimento della fondatezza dell’istanza e solo in relazione all’esatta determinazione della somma dovuta[33]. Ne consegue, da un lato, l’inammissibilità di un’azione di accertamento del diritto, perché incompatibile con la titolarità di un interesse legittimo e, dall’altro, che  il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo, non avendo natura paritetica, va impugnato nell’ordinario termine di decadenza, fissato dalla legge non nell’interesse del dipendente ma a tutela di quello pubblico[34]. Infine, oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale l’organo attivo dell’amministrazione nega il riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio e l’equo indennizzo, mentre non è autonomamente e immediatamente impugnabile il parere negativo reso dal Comitato di verifica, trattandosi di mero atto endo-procedimentale, che assume capacità lesiva solo se e in quanto fatto proprio dalla p.a. cui spetta concludere il procedimento[35].<br />
Fermo quanto sopra, i Tribunali amministrativi regionali si sono ripetutamente espressi, nel corso degli ultimi anni, sul problema del riconoscimento della causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari impiegati in missioni internazionali in contesti bellici ed ambientali deteriorati per la contaminazione da uranio impoverito. In particolare, l’attenzione della giurisprudenza si è focalizzata proprio sui due temi affrontati anche dall’odierna decisione del Consiglio di Stato e cioè sull’obbligo di motivazione ai fini del diniego della causa di servizio e sulla ripartizione dell’onere della prova tra richiedente e amministrazione.<br />
Quanto al profilo dell’obbligo di motivazione, in generale è noto che il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è sufficientemente motivato dall’amministrazione di appartenenza del dipendente con il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio[36]. Quest’ultimo, a sua volta, deve aver preso in adeguata considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o non del nesso di causalità o di concausalità determinante e su tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità se l’attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico[37].<br />
Il procedimento per la concessione dei benefici di cui all’art. 1079, comma 1, d.P.R. n. 90 cit., come detto, ha in comune con quello ordinario l’articolazione disciplinata dal d.P.R. n. 461 cit. Invece, quanto ai presupposti sostanziali, fa riferimento a uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all’accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di impiego[38]. Pertanto, l’amministrazione è gravata da un onere motivazionale e istruttorio particolarmente stringente, non essendo sufficiente a escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il Comitato di verifica si limita a rigettare l’istanza, in quanto «non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie»[39]. Egualmente insufficiente è il diniego di riconoscimento della causa di servizio in cui si deduca la mancanza di specifici elementi forniti dal richiedente, esclusivamente causativi ovvero prevalenti rispetto a comuni fattori morbigeni e cioè causa o concausa efficiente e determinante della patologia[40].<br />
Ove il Comitato suggerisca una possibile spiegazione alternativa dell’insorgere della neoplasia, ha comunque l’obbligo di tenere in considerazione l’eventuale incidenza, quantomeno concausale, di fattori connessi al servizio. Nella specie, si tratta sia delle ripetute vaccinazioni, con indebolimento delle difese immunitarie che hanno un ruolo fondamentale nel bloccare la diffusione delle cellule tumorali, sia del particolare stato di stress nei teatri operativi, sia dell’effetto carcinogenico delle nano-particelle di metalli pesanti che, proprio sulla base di studi internazionali, ha portato il legislatore a riconoscere appositi benefici economici al personale interessato[41]. Pertanto, stante l’ormai riconosciuta pericolosità dei fattori sopraindicati, il Comitato ha l’obbligo di evidenziare con chiarezza le ragioni per cui si debba ritenere escluso l’effetto teratogeno di vaccinazioni, esposizione a polveri di uranio impoverito e di nano-particelle di minerali pesanti[42]. In altri termini, un parere che escluda qualunque collegamento tra l’insorgere della patologia tumorale e l’avvenuto contatto con l’inquinante in discorso, si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla comunità scientifica e recepito dalle istituzioni politiche[43]. L’esposizione a radiazioni derivanti dalla contaminazione del terreno per l’uso di proiettili con uranio impoverito costituisce, quindi, una di quelle ipotesi di «particolari condizioni ambientali ed operative» che superano i già elevati rischi connessi all’attività di un militare in missioni estere, cosicché sussistono in tal caso i presupposti per il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una conseguente infermità da causa di servizio[44].<br />
Per ciò che concerne la ripartizione dell’onere della prova, è noto che, nel procedimento a istanza di parte, grava sul lavoratore l’onere di provare con precisione i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all’ambiente lavorativo[45]. Infatti, in applicazione dell’ordinario principio dispositivo, il riconoscimento delle provvidenze connesse alla causalità di servizio richiede, da parte del dipendente interessato, un’allegazione precisa e puntuale dei fatti di servizio che abbiano causato l’infermità[46].<br />
Al contrario, con riferimento al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1079 cit., la giurisprudenza assolutamente prevalente non richiede quel grado di certezza assoluta di dimostrazione del nesso eziologico, in ragione dell’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un collegamento diretto di causa-effetto, oltre che per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici[47]. In tale prospettiva, il verificarsi dell’evento costituisce di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità[48]. Conseguentemente, la conclusione generalmente accettata, cui anche l’odierna sentenza del Consiglio di Stato presta adesione, è che la normativa speciale in materia prevede un’inversione dell’onere della prova per cui, una volta acclarata l’esposizione del militare all’inquinante in parola, è la p.a. a dover dimostrare che questo non abbia determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda, invece, da altri fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per il manifestarsi dell’infermità[49]. In tale ordine d’idee, anche la giurisprudenza contabile ha affermato il diritto a pensione privilegiata del militare affetto da patologia tumorale insorta dopo l’esposizione a fattori chimici e radioattivi nel corso di missioni all’estero, in una zona in cui si sia fatto largo uso di ordigni contenenti uranio impoverito, non potendosi negare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, una volta che le indagini sui tessuti neoplastici abbiano rivelato la presenza di nano-particelle di metalli pesanti riconducibili all’ambiente bellico contaminato[50].</p>
<p>5. – In conclusione, anche alla luce della recente pronuncia del Consiglio di Stato, la giurisprudenza sta sempre più stratificandosi nel senso che nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia tumorale dal servizio svolto, e in particolare dall’avvenuta contaminazione con uranio impoverito, gli organi tecnici della p.a. hanno l’obbligo di motivare in modo «assai stringente» la sussistenza in concreto delle circostanze che hanno esposto il militare a maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di attività.<br />
Parimenti, il diritto vivente si sta consolidando nel ritenere che al militare interessato «basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici», non essendo possibile stabilire, in base alla migliore scienza, un nesso diretto di causalità tra patologia e contesti bellici in cui sia stato fatto uso di armi all’uranio impoverito. Del resto, anche per ragioni di prossimità alla prova, è l’amministrazione e non il dipendente interessato ad avere a disposizione sia i dati aggiornati e precisi, sia le professionalità più idonee per ricostruire l’attività svolta e tratteggiare «una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata»[51]. Sotto questo secondo aspetto, il Consiglio di Stato ha sancito un’importante conferma dell’impostazione seguita dalla giurisprudenza di merito dominante, rendendo più difficoltoso un eventuale revirement che restituisca queste fattispecie al generale principio dispositivo in tema di causalità di servizio.<br />
Peraltro, nell’ottica di una tutela piena ed effettiva di chi sia stato colpito da tali gravissime patologie, a causa del servizio reso alla Patria, l’obbligo di motivazione particolarmente stringente in capo al Comitato di verifica e la dimostrazione probabilistica dell’insorgenza della patologia, da parte dell’interessato, rappresentano un presidio assai importante. Infatti, da un lato, il divieto di ricorrere a formule stereotipate comporta una maggior difficoltà per l’amministrazione a giustificare un diniego di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, agevolando così l’annullamento dell’atto da parte del giudice[52]. Dall’altro lato, l’inversione dell’onus probandi favorisce le ragioni dell’istante, in quanto il disconoscimento della causalità di servizio dovrà fondarsi sulla  dimostrazione dell’insussistenza del nesso causale tra patologia tumorale e servizio, in difetto della quale esso s’intende accertato. Inoltre, l’inversione dell’onere probatorio dovrebbe essere valutabile anche ai fini dell’avvio d’ufficio del procedimento, ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 461 cit., in quanto l’insorgenza della patologia tumorale, come detto, può far presumere ex se un collegamento col servizio reso.<br />
Tuttavia, il vero nodo di questa tipologia di controversie, non sciolto neppure dalla più recente decisione del Consiglio di Stato, resta il sindacato «debole» del giudice amministrativo sul parere del Comitato di verifica, espressione di discrezionalità tecnica, che è ristretto ai casi di palese illogicità, errore tecnico o fattuale[53]. I limiti frapposti dalla giurisprudenza al pieno accesso del giudice al fatto, consentendo la consulenza tecnica d’ufficio per la sola verifica esterna di specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio, continuano così a rappresentare un vulnus difficile da accettare[54]. Sarebbe a tal fine auspicabile che possa finalmente pervenirsi a una netta separazione tra la sfera che attiene all’accertamento tecnico complesso di un fatto, qual è la riconducibilità di una data patologia alle modalità del servizio prestato, cui il giudice dovrebbe sempre accedere senza restrizioni, dalla sfera delle valutazioni di «merito» vere e proprie sull’opportunità e convenienza di una decisione, che è riservata alla p.a.[55].</p>
<p>[1] I rischi dell’impiego di munizionamento all’uranio impoverito sono stati oggetto di studio sin dagli anni ’70 e al riguardo possono citarsi, a titolo puramente esemplificativo, i seguenti contributi: Institute of Medicine of National Accademies, Epidemiologic Studies of Veterans Exposed to Depleted Uranium. Feasbility and Design Issues, Washington, D.C., 2008; F.F. Hahn, R.A. Guilmette, M.D. Hoover, Implanted Depleted Uranium Fragments Cause Soft Tissue Sarcomas in the Muscles of Rats, in Environmental Health Perspectives, 2002, 110, 51; D.E. McClain et al., Biological Effects of Embedded Depleted Uranium (DU): Summary of Armed Forces Radiobiology Research Institute research, in The Science of the Total Environment, 2001, 274, 117; D.E. McClain, Project Briefing: Health Effects of Depleted Uranium, U.S. Armed Forces Radiobiology Research Institute, Bethesda, MD, 1999; Supreme Headquarters Allied Powers Europe, ACE Policy for Defensive Measures against Low Level Radiological Hazards during Military Operations, ACE Directive n. 80-63, 2nd August 1996; Department of Defense, Medical Management of Unusual Depleted Uranium Exposure, 14th October 1993, U.S. Army Armament Munitions and Chemical Command, Kinetic Energy Penetrator Long Term Strategy Study, 24th July 1990; Federal Aviation Administration, Avoiding or Minimizing Encounters with Aircraft Equipped with Depleted Uranium Balance Weight During Accident Investigation, Advisory Circular 20-123, 20th December 1984; Department of Army, Setting Control Boundaries from Igloos Storing Pyrophoric Depleted Uranium (DU), 18th December 1981; Air Force Armament Laboratory, Morphological Characteristics of Particulate Material Formed from High Velocity Impact of Depleted Uranium Projectiles with Armor Targets. Final Report for period October 1977-October 1978, Air Force System Command-United States Air Force-Eglin A.F.B., Florida, 1978; Joint Technical Coordinating Group for Munitions Effectiveness, Ad Hoc Working Group for Depleted Uranium, Special Report: Medical and Environmental Evaluation of Depleted Uranium, vol. I, 1974; W.C. Hanson et al., Particle Size Distribution of Fragments from Depleted Uranium Penetrators Fired Against Armor Plate Targets, Los Alamos Scientific Laboratory of the University of California, LA-5654, October 1974. La conclamata pericolosità dell’uranio impoverito pone anche delicate problematiche giuridiche di diritto internazionale concernenti l’utilizzo di queste armi, testimoniata anche dalle risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni unite 5 dicembre 2007 n. 62/30 e 2 dicembre 2014 n. 69/57, entrambe intitolate Effects of the Use of armaments and ammunitions containing depleted uranium. In argomento si rinvia anche ai lavori di: A. McDonald, J.K. Kleffner, B.C.A. Toebes (eds.), Depleted Uranium Weapons and International Law. A Precautionary Approach, Den Haag, 2008; J.S. Morton, Depleted Uranium Munitions: Clear Threat to Human Security, in Australasian Journal of Human Security, 2006, 1.</p>
<p>[2] L’art. 4-bis, l. 28 febbraio 2001 n. 27, poi, ha stabilito una «campagna di monitoraggio sanitario sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei famigliari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile».</p>
<p>[3] Il riferimento è, in primo luogo, alle indagini conoscitive avviate dalla Commissione difesa della Camera dei deputati il 10 gennaio 2001 e dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica il 16 gennaio 2001. Inoltre, il 17 novembre 2004 l’Assemblea del Senato ha istituito una «Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e grave malattia che hanno compito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale», le cui conclusioni sono state approvate il 1° marzo 2006. In data 11 ottobre 2006, la Commissione difesa del Senato ha approvato, in sede deliberante, l’istituzione di una nuova «Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni», i cui lavori si sono conclusi con l’approvazione della relativa relazione nella seduta del 12 febbraio 2008. In data 16 marzo 2010, il Senato ha deliberato la ricostituzione della predetta Commissione, le cui ulteriori risultanze sono state approvate nella seduta del 9 gennaio 2013.</p>
<p>[4] Si tratta di Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016 n. 837, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016. In generale, l’esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti può avvenire anche «durante la manutenzione di automezzi impolverati rientrati dalle missioni all’estero, senza essere provvisti di adeguata protezione. Lo stesso dicasi del rischio equivalente esistente nei poligoni addestrativi, nei quali, al termine delle esercitazioni, con quelle munizioni, le armi dovevano essere pulite con solventi chimici (tra cui il benzene)» (così T.A.R. Liguria, sez. II, 8 gennaio 2015 n. 15, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015).</p>
<p>[5] V. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 19 marzo 2015 n. 4345, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015.</p>
<p>[6] A. Viscomi, La causa di servizio oggi: spunti per una riflessione, in Lav. p.a., 2009, 2, p. 241 ss., il quale ripercorre l’evoluzione dell’istituto a partire dall’art. 2, l. 14 aprile 1864 n. 1731, confermato dall’art. 2, r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, per il quale l’impiegato «che, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell’esercizio delle sue funzioni, fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio» aveva il «diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l’età sua e la durata dei suoi servigi». Per una trattazione più ampia v.: G. Ferrari, L’invalidità per causa di servizio e l’equo indennizzo nel pubblico impiego, Milano, 2007; R. Castrica, G. Bolino, I trattamenti pensionistici privilegiati e l’equo indennizzo, Milano, Giuffrè, 2005. A. Manna, La causa di servizio, in Riv. infortuni, 2000, I,  p. 973 ss.</p>
<p>[7] Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 2013  n. 17895, in Giust. civ. mass., 2013, ha chiarito che l’abrogazione degli istituti ruotanti intorno alla causalità di servizio, ha attribuito all’Inail la gestione dell’intera materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.</p>
<p>[8] G. Crepaldi, Le valutazioni medico-legali nel procedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, in Foro amm.-CdS, 2006, 3, p. 822 ss.; G. Ferrari, Equo indennizzo e rendita INAIL nel sistema legislativo di tutela contro i rischi sul lavoro nel comparto del pubblico impiego, in Giur. merito, 2007, 10, p. 2733. Il beneficio dell’equo indennizzo si è affiancato a quello originario del 1864 della pensione privilegiata grazie all’art. 68, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e, inizialmente valevole per i soli dipendenti civili di ruolo dello Stato, è stato esteso anche al personale militare di carriera dall’art. 1, l. 23 dicembre 1970 n. 1094 e ai militari di leva dall’art. 4, l. 3 giugno 1981 n. 308. Rileva G. Ferrari, Fatti ed eventi costituenti presupposto per la liquidazione dell’equo indennizzo, in Giur. merito, 2013, 2, p. 419 ss., che con l’introduzione dell’equo indennizzo, colmando una lacuna esistente, «s’intese assicurare al pubblico dipendente – allo stato privo della tutela contro i rischi del lavoro, invece da tempo assicurata ai dipendenti privati – una prestazione economica per i casi d&#8217;inabilità permanente “parziale” che, proprio in quanto tali, non comportano la risoluzione del rapporto d’impiego» (sul punto v. anche C. cost. 30 gennaio 1962 n. 1, in www.cortecostituzionale.it, 1962; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1956 n. 4324, in Giust. civ., 1957, I, p. 1081; 25 maggio 1955 n. 1585, in Foro. it. mass., 1955, col. 350; 21 luglio 1953 n. 2433, ibidem, 1953, col. 366). Il procedimento per l’attribuzione dell’equo indennizzo e quello per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, pur avendo autonomia funzionale, hanno a presupposto l’unicità dell’accertamento relativo al medesimo fatto patogenico e alla sussistenza di un nesso eziologico fra il fatto di servizio e l’infermità del dipendente (Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2012 n. 378, in Foro amm.-CdS, 2012, 1, p. 158; sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746, in Cons. St., 1999, I, p. 621; contra Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3768, in Foro amm.-CdS, 2007, 6, p. 1821; sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 886, ibidem, 2007, 2, 489).</p>
<p>[9] C. cost. 30 ottobre 1997 n. 321, in Giust. civ., 1998, I, p. 23; Cons. Stato, ad. plen., 16 luglio 1993 n. 9, in Foro amm., 1993, p. 1491; sez. IV, 31 marzo 2009 n. 2009, in Foro amm.-CdS, 2009, 3, p. 717. Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 2013  n. 17895 cit. afferma che il sistema assicurativo della causalità di servizio è basato sul principio secondo cui la retribuzione erogata dall’amministrazione di appartenenza al dipendente infortunatosi per causa di servizio esclude la corresponsione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da parte dell’Inail. Inoltre, Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2009  n. 15074, in Giust. civ. mass., 2009, 6, p. 992, osserva che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l’attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti per l’ambito e l’intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sé alcun apprezzamento in ordine all’eventuale incidenza, sull’attitudine al lavoro dell&#8217;assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale.</p>
<p>[10] Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4993, in Foro amm.-CdS, 2005, p. 2578; sez. VI, 30 luglio 2003 n. 4400, ibidem, 2003, p. 2319; 10 agosto 2000 n. 4429, in Cons. St., 2000, I, p. 1849; C. conti, sez. IV, 1° luglio 1991 n. 76675, in Riv. C. conti, 1992, 2, p. 166.</p>
<p>[11] Cass., sez. un., 24 marzo 2010 n. 6997, in Ced Cass., 2010, rv. 612508; 7 marzo 2003 n. 3438, ibidem, 2003, rv. 561346; 19 maggio 1992 n. 5988, ibidem, 1992, rv. 477275; 14 ottobre 1983 n. 6001, ibidem, 1983, rv. 430804; 17 febbraio 1981 n. 947, ibidem, 1981, rv. 411470.</p>
<p>[12] Nel senso della natura retributiva: Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2006 n. 23742, in Riv. inf. mal. prof., 2006, 3, II, p. 58; 26 agosto 2005 n. 17353, in Giust. civ. mass., 2005, 7-8; 27 agosto 2003 n. 12547, ibidem, 2003, 7-8; 25 agosto 2003 n. 12479, ibidem, 2003, 7-8; Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2012 n. 4121, in Foro amm.-CdS, 2012, 7-8, p. 1884; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 16 gennaio 2013  n. 421, in Foro amm.-TAR, 2013, 1, p. 113; T.A.R. Lazio, Latina, 8 agosto 1995 n. 608, in Foro amm., 1996, p. 1343. Contra e a suffragio della natura previdenziale: Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2009 n. 7507, in Dir. &amp; giust. online, 2009; sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5759, in Foro amm.-CdS, 2008, 11, p. 3005; 26 luglio 2008 n. 3692, ibidem, 2008, 7-8, p. 2051; 21 giugno 2007  n. 3391, ibidem, 2007, 6, p. 1808; 14 maggio 2007 n. 2397, ibidem, 2007, 5, p. 1452; 20 settembre 2005 n. 4850, ibidem, 2005, 9, p. 2553; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9 marzo 2015  n. 1438, in Red. Giuffrè amm., 2015; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 4 dicembre 2013  n. 5504, in Foro amm.-TAR, 2013, 12, p. 3807; T.A.R. Firenze, (Toscana), sez. I, 2 febbraio 2010  n. 173, in Foro amm-TAR, 2010, 2, p. 413; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 29 luglio 2009  n. 1404, in Foro amm.-TAR, 2009, 7-8, p. 2296; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 18 settembre 2008  n. 2567, in Foro amm.-TAR, 2008, 9, p. 2572. A prescindere dalla natura retributiva o previdenziale dell’istituto, la funzione dell’emolumento per equo indennizzo è indubbiamente plurima e polimorfa, potendo essere di riparazione di un pregiudizio ovvero di ristoro equitativo delle menomazioni subite (v. A. Viscomi, La causa di servizio oggi, loc. cit.).</p>
<p>[13] Cfr. art. 2, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. In base al successivo art. 3, l’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni «per certa o presunta ragione di servizio» o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale. L’amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.<br />
[14] G. Crepaldi, Le valutazioni medico-legali, loc. cit.; C. Lollio, La Riforma dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo, in Riv. infortuni, 2003, I, p. 127 ss. Per il regime anteriore alla riforma del 2001, v. F. Mainetti, Chi accerta la dipendenza delle infermità da causa di servizio?, in Riv. med. legale, 1984, p. 696 ss.</p>
<p>[15] G. Ferrari, Il procedimento amministrativo per l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo, in Foro amm.-CdS, 2001, 6, p. 1951 ss., per il quale l’innovazione di maggior rilievo realizzata dal d.P.R. n. 461 del 2001 è costituita dalla «sottrazione alla Commissione medica ospedaliera del compito di esprimere parere sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione denunciata dal pubblico dipendente e da essa diagnosticata e dall’affidamento in via esclusiva di detto compito al Comitato di vigilanza per le cause di servizio, con obbligo per lo stesso di partecipazione al relativo procedimento, che nel sistema normativo previgente era invece limitata alla mera verifica dei presupposti di legge per la liquidazione dell’equo indennizzo, nell’ambito di un successivo ed autonomo procedimento a ciò preordinato». In giurisprudenza, v. Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 2005 n. 4218,  in Foro amm.-CdS, 2005, p. 2193; sez. VI, 22 gennaio 2001 n. 183, in Cons. St., 2001, p. 56; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 18 giugno 2013 n. 475, in Foro amm.-TAR, 2013, 6, p. 1883, per il quale il Comitato di verifica non è tenuto a spiegare perché eventualmente si discosti dalle conclusioni della Commissione medico-ospedaliera quanto alla riconducibilità dell’infermità a fatti di servizio, essendo la competenza della Commissione circoscritta al solo accertamento dell’eventuale presenza delle patologie denunciate.</p>
<p>[16] Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 1994 n. 916, in Foro amm.-CdS, 1994, p. 224; 25 maggio 1993 n. 555, ibidem, 1993, p. 946; sez. VI, 12 agosto 2002 n. 4158, ibidem, 2002, p. 1818; 23 settembre 1997 n. 1368, ibidem, 1997, p. 2340.</p>
<p>[17] Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2013 n. 4024, in Foro amm.-CdS, 2013, 7-8, p. 1922, che ne trae la conseguenza per cui l’amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui essa, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderirvi. V. anche: Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015 n. 3878, in Red. Giuffrè amm., 2015; T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 18 febbraio 2016 n. 352, ibidem, 2016; 15 ottobre 2015 n. 2947, ibidem, 2015; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 15 luglio 2015 n. 338, ibidem, 2015.</p>
<p>[18] TAR Liguria, sez. II, 8 gennaio 2015 n. 15, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 dicembre 2013 n. 2516, in Foro amm.-TAR, 2013, 12, p. 3906; TA.R. Puglia, Lecce, sez. II, 27 novembre 2014 n. 2942, in Foro amm., 2014, 11, p. 2961. Considerato che il parere del Comitato, per la sua valenza definitiva rispetto alla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, costituisce la motivazione del provvedimento finale, formalmente emesso dalla p.a. di appartenenza del dipendente sottoposto a verifica, la giurisprudenza riconosce la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero dell’economia, presso cui opera il Comitato (T.A.R. Liguria, sez. II, 8 gennaio 2015 n. 15 cit.; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 dicembre 2013 n.2516 cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011  n.2000, in Foro amm.-TAR, 2011, 4, p. 1352).</p>
<p>[19] Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683, in Foro amm.-CdS, 2011, 6, p. 1948; 14 aprile 2010 n. 2099, ibidem, 2010, 4, p. 824; 22 settembre 2005 n. 4991, ibidem, 2005, 9, p. 2576; 16 marzo 2004 n. 1341, ibidem, 2004, p. 772; sez. VI, 27 marzo 2001 n. 1774, in Cons. St., 2001, I, 776; 10 luglio 2001 n. 3882, ibidem, 2001, I, p. 1611; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 18 febbraio 2016 n. 352 cit.; Bari, sez. I, 6 febbraio 2013 n. 165, in Foro amm.-TAR, 2013, 2, p. 649; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 settembre 2010 n. 10718, ibidem, 2010, 9, 2933; Napoli, sez. VII, 21 dicembre 2012 n. 5316, ibidem, 2012, 12, p. 3965; sez. VI, 14 luglio 2010 n. 16721, ibidem, 2010, 7-8, p. 2567. Come è noto, ricorre «discrezionalità tecnica» quando l’amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui una giuridica annette rilevanza diretta o indiretta (Cons. sic. 10 giugno 2011 n. 418, in Red. Giuffrè, 2011). I giudizi tecnici discrezionali non implicano, quindi, la valutazione di contrapposti interessi, ma si caratterizzano per la complessità delle discipline scientifiche o sociali applicabili e per l’opinabilità dell’esito delle relative valutazioni, sfuggendo così al sindacato di legittimità del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17 giugno 2011 n. 3227, in Foro amm.-TAR, 2011, 6, p. 2030). Per un riferimento essenziale alle problematiche della discrezionalità tecnica si rinvia a: V. Bachelet, L’attività tecnica della Pubblica amministrazione, Milano, 1967; V.F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967; F. Ledda, Potere, tecnica, sindacato giudiziario sull’Amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, p. 371 e ss.; V. Cerulli Irelli, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984, p. 468 e ss.; C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985; D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995; Id., I vari usi della nozione di discrezionalità tecnica, in Giornale dir. amm., 1998, IV, p. 331 ss.; S. Baccarini, Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 2001, 1, p. 80;  M. Protto, La discrezionalità tecnica sotto la lente del giudice amministrativo, in Urb. e app., 2001, p. 866 ss.</p>
<p>[20] Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010 n. 2619, in Foro amm.-CdS, 2010, 5, p. 1004; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 18 febbraio 2016 n. 352 cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 21 dicembre 2012 n. 5316 cit.; 11 marzo 2011 n. 1449, in Foro amm.-TAR, 2011, 3, p. 951.</p>
<p>[21] G. Ferrari, Il procedimento amministrativo, loc. cit. In giurisprudenza v.: Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010 n. 2619 cit.; sez. I, 29 aprile 2010 n. 3185, in Foro amm.-CdS, 2010, 4, p. 882; sez. IV, 14 aprile 2010 n. 2099 cit.; 23 marzo 2010 n. 1702, ibidem, 2010, 3, p. 564; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 21 febbraio 2011 n. 322, in Foro amm.-TAR, 2011, 2, p. 623; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 dicembre 2010 n. 35286, ibidem, 2010, 12, p. 3844; sez. I, 5 agosto 2010 n. 30115, ibidem, 2010, 7-8, p. 2431; T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 dicembre 2010 n. 4378, ibidem, 2010, 12, p. 3762; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 1° dicembre 2010 n. 1249, ibidem, 2010, 12, p. 3938; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010 n. 16721 cit.; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 25 maggio 2010 n. 2137, ibidem, 2010, 5, p. 1613; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 gennaio 2010 n. 192, ibidem, 2010, 1, p. 139.</p>
<p>[22] L’art. 1, d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, recante il relativo regolamento attuativo, precisa che rientrano nei presupposti per la concessione delle provvidenze tutte le missioni autorizzate dall’autorità sopra-ordinata al dipendente e tutte le condizioni comunque implicanti l’esistenza o la sopravvenienza «di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto»; circostanze e fatti che, in base al successivo art. 6, siano stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell’infermità invalidante. Sull’obbligo di motivazione per la concessione di tali benefici v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, sez. I, 6 maggio 2015 n. 6494, in Red. Giuffrè amm., 2015; 16 agosto 2012 n. 7363, in www.giustizia-amministrativa.it, 2012.</p>
<p>[23] In virtù del comma 79, ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, è stato emanato il d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37, recante la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali.</p>
<p>[24] Si tratta della «speciale elargizione» prevista dalle ll. 27 ottobre 1973 n. 629 e 13 agosto 1980 n. 466 a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, come vigenti in seguito a C. cost. 16 luglio 1987 n. 266, in www.giurcost.org, 1987, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l. n. 629 del 1973, riprodotto nell’art. 93, comma 6, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, «nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio». Tale largizione è stata fissata in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale d’invalidità, sino a un massimo di 200.000 euro, giusta l’art. 5, commi 3 e 8, l. 3 agosto 2004 n. 206.</p>
<p>[25] Infatti, l’espressione «causa ovvero concausa efficiente e determinante» è la medesima utilizzata dall’art. 64, comma 3, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai fini del diritto a pensione privilegiata.</p>
<p>[26] T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 dicembre 2014 n. 6535, in www.giustizia-amministrativa.it, 2014.</p>
<p>[27] L’espressione «contenzioso di massa» è di S. Rodriquez, Missioni all’estero e uranio impoverito: la responsabilità del Ministero della difesa nei confronti dei propri dipendenti, in Resp. civ. prev., 2012, 2, p. 619 ss.</p>
<p>[28] In particolare, il filone giurisprudenziale formatasi sulle azioni promosse nei confronti del Ministero della difesa dai militari e dai loro prossimi congiunti è stato inaugurato da Trib. Firenze, 17 dicembre 2008, in N. giur. civ. comm., 2009, I, p. 690 ss., con nota di C. Favilli, Contaminazione con uranio impoverito e quantificazione del danno non patrimoniale, e in Foro it., 2009, I, p. 916 ss., con nota di A. Palmieri. In seguito, sono intervenute Trib. Roma, 15 luglio 2009, in Resp. civ. prev., 2009, p. 2498, con nota di A. Mantelero, La svolta nelle controversie sull’uranio impoverito, e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 agosto 2010 n. 17232, in Foro amm.-TAR, 2010, p. 2582 e in Foro it., 2010, 11, III, col. 594. Detta giurisprudenza si è ormai attestata sulla qualificazione come contrattuale (e non come aquiliana) della responsabilità dell’amministrazione militare, il cui fondamento risiede negli obblighi di protezione incombenti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Infatti, l’illecito «non consiste in un generale inquinamento ambientale da uranio impoverito […] che colpisce indistintamente un numero indeterminato di persone anche non legato da alcun tipo di rapporto contrattuale con essa», ma «nell’omissione di misure di protezione riguardanti la sola attività svolta dai militari in missione, con conseguente qualificazione in termini contrattuali dell’azione» (così S. Rodriquez, Missioni all’estero e uranio impoverito, loc. cit.).</p>
<p>[29] T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 agosto 2010 n. 17232 cit. La natura contrattuale della responsabilità della p.a. per le lesioni subite dai dipendenti pone il problema della giurisdizione sulla relativa domanda risarcitoria. Al riguardo, è stato affermato che «appartiene alla giurisdizione amministrativa l’azione con cui un militare chiede la condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni derivanti dalla malattia asseritamente contratta in conseguenza dell’esposizione all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive durante il servizio prestato nelle missioni internazionali di pace» (Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2014 n. 9667, in Foro it., 2014, 7-8, I, col. 2094 e in Ragiusan 2014, 367-368, p. 123). Infatti, una simile azione è «fondata su di una condotta dell’amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell’impegno del militare in quel “teatro operativo” senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all’esposizione» (Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2014,  n. 9666, in Foro amm., 2014, 9, p. 2227, e 5 maggio 2014  n. 9573, ibidem, 2014, 9, p. 2226). La giurisdizione amministrativa sussiste anche se la domanda è proposta dagli eredi del militare iure hereditatis e non, invece, se attiene al ristoro subito dei danni subiti dagli attori iure proprio, radicandosi in tal caso la giurisdizione ordinaria (Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2014  n. 9573 cit.).</p>
<p>[30] A. Viscomi, La causa di servizio oggi, loc. cit., il quale rileva pure il paradosso di un sistema pubblico disposto a erogare indennità su base di discrezionali ragioni di equità, ma ancora restio a considerare la prevenzione come un investimento produttivo e non come un mero costo.</p>
<p>[31] Per il personale militare e le altre categorie in regime di c.d. diritto pubblico, gli artt. 3 e 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 continuano a prevedere l’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo. Sul punto v. anche G. Ferrari, Il procedimento, loc. cit. In giurisprudenza, v.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 28 luglio 2015 n. 4033, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 febbraio 2010 n. 123, in Foro amm.-TAR, 2010, 2, p. 672; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 24 settembre 2008 n. 10730, ibidem, 2008, 9, p. 2543; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 7 dicembre 2010 n. 2802, ibidem, 2010, 12, p. 4028; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 24 novembre 2010 n. 33876, ibidem, 2010, 11, p. 3563; 11 agosto 2010 n. 30692, ibidem, 2010, 7-8, p. 2503.</p>
<p>[32] Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8916, in Foro amm.-CdS, 2010, 12, p. 2743; 24 ottobre 2008 n. 5293, ibidem, 2008, 10, p. 2804.</p>
<p>[33] Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2009 n. 7507 cit.; 8 luglio 2009 n. 4368, in Foro amm.-CdS, 2009, 7-8, p. 1786; 24 ottobre 2008 n. 5293 cit.</p>
<p>[34] Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8916 cit.; 1° dicembre 2009 n. 7507 cit.; 23 luglio 2009 n. 4621, in Foro amm.-CdS, 2009, 7-8, p. 1807; T.A.R. Toscana, sez. I, 2 febbraio 2010 n. 173 cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6 dicembre 2009 n. 7915, in Foro amm.-TAR, 2009, 12, p. 3593; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 settembre 2008 n. 2040, ibidem, 2009, 4, p. 1164.</p>
<p>[35] T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 8 luglio 2010 n. 2926, in Foro amm.-TAR, 2010, 7-8, 2621; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 16 aprile 2010 n. 1994, ibidem, 2010, 4, p. 1405.</p>
<p>[36] Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2014 n. 5179, in Red. Giuffrè amm., 2014; 24 giugno 2014  n. 3193, ibidem, 2014; 30 luglio 2013 n. 4024, in Foro amm.-CdS, 2013,  7-8, p. 1922.</p>
<p>[37] T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 25 gennaio 2016 n. 11, in Red. Giuffrè amm., 2016.</p>
<p>[38] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 ottobre 2015 n. 11604, ibidem, 2015;19 marzo 2015 n. 4345 cit.; 21 luglio 2014 n. 7777, in www.giustizia-amministrativa.it., 2014.</p>
<p>[39] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; 9 dicembre 2015 n. 13799, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015; 12 ottobre 2015 n. 11604 cit.; 19 marzo 2015 n. 4345 cit.</p>
<p>[40] T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 marzo 2015 n. 429, in Foro amm., 2015, 3, p. 867.</p>
<p>[41] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; 21 luglio 2014 n. 7777 cit. e 16 agosto 2012 n. 7363 cit.; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13 novembre 2014 n. 549, in Red. Giuffrè amm., 2014; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 ottobre 2014 n. 1568, ibidem, 2014; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 febbraio 2014 n. 454, in www.giustizia-amministrativa.it, 2014; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25 febbraio 2013 n. 1084, ibidem; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 10 febbraio 2012 n. 321, ibidem.</p>
<p>[42] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 1° dicembre 2015  n. 530, in Red. Giuffrè amm., 2015.</p>
<p>[43] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21 luglio 2014 n. 7777 cit.</p>
<p>[44] T.A.R. Liguria, sez. II, 8 gennaio 2015 n. 15, in Foro amm., 2015, 1, p. 174; contra T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 9 dicembre 2013  n. 1106, in Foro amm.-TAR, 2013, 12, p. 3671, per il quale non può ritenersi fondata la pretesa al riconoscimento della causa di servizio per contatto con l’uranio impoverito in zona di guerra, qualora l’interessato non indichi episodi specifici di carattere bellico, certamente registrati dai competenti uffici militari, ai quali avrebbe preso parte attiva ed ove si sarebbero create le condizioni di scoppio o di brillamento di munizioni contenenti uranio impoverito. Inoltre, secondo T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30 aprile 2012 n. 724, in Foro amm.-TAR, 2012, 4, p. 1139, allo stato della ricerca scientifica anche nel campo ematologico, le cause della forma tumorale asseritamente scatenata da esposizioni a uranio impoverito e a connesse particelle prodotte da esplosioni da materiale bellico, prenderebbero le mosse o da circostanze di natura virale o da immunodeficienze ereditarie dimoranti in particolari filamenti del DNA.</p>
<p>[45] Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2013 n. 5407, in Guida dir., 2013, 15, 47; 14 giugno 2003 n. 9539, in Giust. civ. mass., 2003, 6; 4 giugno 2003 n. 8884, in Ragiusan, 2003, 235-6, p. 263; 24 febbraio 2003 n. 2802, in Giust. civ. mass., 2003, p. 388; 4 aprile 1997 n. 2947, in Ced. Cass., 1997, rv. 503508; 18 febbraio 1994 n. 1573, ibidem, 1994, rv. 485369. Contra e cioè nel senso che al lavoratore non spetta provare le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, essendo sufficiente. in caso di mancata contestazione, la sola indicazione delle mansioni spiegate che hanno causato la menomazione della sua integrità fisica: Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2003 n. 11823, in Giust. civ. mass., 2003, 7-8; 10 agosto 2001 n. 11035, in Ced Cass., 2001, rv. 548959; 10 giugno 1999 n. 5724, ibidem, 1999, rv. 527266; 12 maggio 1993 n. 5407, ibidem, 1993, rv. 482313.</p>
<p>[46] Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004 n. 11353, in Ced. Cass., 2004, rv. 574224, per cui «nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa e l’evento in assenza di un rischio specifico non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensità dell’esposizione a rischio» (in linea: Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2014 n. 21825, in Ced Cass., 2014, rv. 632608; 18 settembre 2013 n. 21360, ibidem, 2013, rv. 628368; 13 luglio 2011 n. 15400, ibidem, 2011, rv. 618629).</p>
<p>[47] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; 19 marzo 2015 n. 4345 cit.; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 ottobre 2014 n. 1568 cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2013 n. 2034, in Foro amm.-TAR, 2013, 10, p. 3178. Contra T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16 gennaio 2015 n. 150, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015, per il quale nel d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, «in ogni caso, non è prevista alcuna disposizione che consenta di invertire l’onere probatorio, che, conseguentemente […] resta a carico del ricorrente».</p>
<p>[48] T.A.R. Liguria, sez. 14 marzo 2016 n. 247, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 dicembre 2015 n. 13793, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015; 12 ottobre 2015 n. 11604 cit.; 19 marzo 2015 n. 4345 cit.;  21 luglio 2014 n. 7777 cit.; T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 marzo 2015 n. 429, in Foro amm., 2015, 3, p. 867; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 ottobre 2014  n. 1568 cit.</p>
<p>[49] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; 9 dicembre 2015 n. 13799 cit.; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 1° dicembre 2015  n. 530, in Red. Giuffrè amm., 2015; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 4 marzo 2014 n. 649, in www.giustizia-amministrativa.it, 2014; 10 febbraio 2012 n. 321 cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2013 n. 2034 cit.</p>
<p>[50] C. conti, sez. giur. Lazio, 6 maggio 2013 n. 369, in Foro it., 2014, 9, III, col. 530.</p>
<p>[51] Si pensi, ad esempio all’Osservatorio epidemiologico della difesa, operante presso l’Ispettorato generale della sanità militare e responsabile della raccolta, analisi, valutazione e diffusione di tutti i dati statistici relativi a morbosità e mortalità del personale in servizio presso il Ministero.</p>
<p>[52] Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009 n. 6352, in Dir. &amp; giust. online, 2009,  afferma in proposito che l’uso di formule generiche e, per alcuni versi, stereotipe per dare atto di adempimenti istruttori e valutazioni impedisce di verificare se effettivamente è tenuta in considerazione tutta la documentazione di ufficio presentata.</p>
<p>[53] Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013 n. 31, in Foro amm.-CdS, 2013, 1, p. 150; 9 luglio 2012 n. 4049, ibidem, 2012, 7-8, p. 1881; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13 gennaio 2016 n. 128, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016.</p>
<p>[54] Per tali limitazioni alla consulenza tecnica d’ufficio cfr.: Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2012 n.1462, in Foro amm.-CdS, 2012, 3, p. 569; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13 gennaio 2016 n. 128 cit.</p>
<p>[55] Sulla commistione tra i due ambiti v. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009 n. 6352, in Foro amm.-CdS, 2009, 10, p. 2302; T.A.R. Sardegna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 92 in www.giustizia.amministrativa.it, 2016; T.A.R. Sicilia, sez. I, 9 ottobre 2015 n. 2488, ibidem, 2015.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Defence procurement di materiali militari e concorrenza tra diritto comunitario e nazionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/defence-procurement-di-materiali-militari-e-concorrenza-tra-diritto-comunitario-e-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 17:41:52 +0000</pubDate>
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