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	<title>Valentina Di Lello Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il proscioglimento d’ufficio dei militari volontari in ferma breve è provvedimento discrezionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-proscioglimento-dufficio-dei-militari-volontari-in-ferma-breve-e-provvedimento-discrezionale/">Il proscioglimento d’ufficio dei militari volontari in ferma breve è provvedimento discrezionale</a></p>
<p>La decisione in commento è meritevole di essere segnalata poiché offre una diversa interpretazione relativamente alla natura del provvedimento di proscioglimento d’ufficio nei confronti dei militari in ferma breve adottato a seguito di una condanna penale per delitto non colposo (art. 8, comma 2, lett. C, n. 2, DPR n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-proscioglimento-dufficio-dei-militari-volontari-in-ferma-breve-e-provvedimento-discrezionale/">Il proscioglimento d’ufficio dei militari volontari in ferma breve è provvedimento discrezionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-proscioglimento-dufficio-dei-militari-volontari-in-ferma-breve-e-provvedimento-discrezionale/">Il proscioglimento d’ufficio dei militari volontari in ferma breve è provvedimento discrezionale</a></p>
<p>La decisione in commento è meritevole di essere segnalata poiché offre una diversa interpretazione relativamente alla natura del provvedimento di proscioglimento d’ufficio nei confronti dei militari in ferma breve adottato a seguito di una condanna penale per delitto non colposo (art. 8, comma 2, lett. C, n. 2, DPR n. 332/1997 (“I <i>volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla <u>legge 7 agosto 1990, n. 241</u> .. d’ufficio .. per condanna penale per delitti non colposi</i>”).In vari precedenti giurisprudenziali si è sostenuta la natura non discrezionale del provvedimento <i>de quo </i>(“<i>Il provvedimento con il quale si dispone il proscioglimento d&#8217;ufficio dei militari volontari dalla ferma breve, di cui all&#8217;art. 8 comma 2 lett. c) n. 2, d.P.R. n. 332 del 1997, in caso di condanna penale per delitti non colposi, costituisce un atto vincolato, da adottarsi necessariamente in presenza dei presupposti determinati dalla legge, sicché rispetto ad esso è del tutto infondata un&#8217;eventuale censura asserente il difetto di motivazione</i>”<u>[1]</u>) precisandosi altresì che lo stesso consegue anche ad una sentenza penale patteggiata (“<i>Ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento d&#8217;ufficio di proscioglimento di un volontario dalla ferma breve, di cui all&#8217;art. 8 comma 2 lett. c) n. 2, d.P.R. n. 332 del 1997, per la condanna penale per delitti non colposi, è sufficiente anche una sentenza penale &#8220;patteggiata&#8221;, ciò non solo perché di equiparazione alla sentenza penale di condanna tout court parla l&#8217;art. 445 c.p.p., ma anche e soprattutto perché, nel caso de quo, si tratta di applicare con effetto automatico della decisione penale, senza dover accertare la responsabilità o colpevolezza dell&#8217;interessato e senza dover effettuare un autonomo riesame della vicenda in sede amministrativa, a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi di necessaria rivalutazione dei fatti penali in sede disciplinare</i>”)<u>[2]</u>.La pronunzia in analisi, invece attraverso la valorizzazione dell’espresso richiamo alla L. n. 241/1990 da parte dell’art. 8 citato, giunge &#8211; del tutto condivisibilmente &#8211; a conclusioni diametralmente opposte, dichiarando il carattere discrezionale del provvedimento di proscioglimento in argomento.Più nel dettaglio, viene sottolineato che laddove al proscioglimento d’ufficio per condanna penale dovesse  assegnarsi il valore di un atto dovuto e vincolato “<i>le previste garanzie partecipative risulterebbero del tutto inutili, posto che il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo ha senso giuridico solo quando l’adozione del provvedimento finale implichi il compimento o di valutazioni discrezionali o per lo meno l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, appalesandosi superfluo in ogni altro caso</i>”<u>[3]</u>. Diversamente, del resto, non potendo l’interessato influire con il suo apporto collaborativo su determinazioni considerate dall’Amministrazione strettamente vincolate ai contenuti della sentenza penale passata in giudicato, la comunicazione dell’avvio del procedimento si risolverebbe in un fatto meramente formale con evidente compressione del principio partecipativo.I giudicanti richiamano inoltre la sentenza della Consulta n. 971/1988 la quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale della fattispecie destitutoria descritta dall’art. 85, lett. A, DPR n. 3/1957, ha ribadito come l’ordinamento sia orientato verso l’esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di  adeguatezza con il caso concreto.Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il momento valutativo vada incentrato sulla diversa reazione dell’ordinamento penale rispetto alle azioni delittuose, apparendo “<i>poco ragionevole che il legislatore abbia voluto accomunare ogni e qualsiasi delitto non colposo, ai fini del proscioglimento dalla ferma</i>”; ciò, quantomeno, in ossequio ad una esegesi dell’art. 8, DPR n. 332/1997, condotta con i parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>[1] T.A.R. LIGURIA, sez. II, 02 maggio 2002, n. 490, in Il Foro Amministrativo T.A.R., 2002, 5, 1559.<br />
[2] T.A.R. ROMA, Sez. I bis, luglio 2005, n. 5459.<br />
[3] Cons. St., Sez. V, 11 ottobre 1996, n. 1223, Cons. St., Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6383.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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