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	<title>Umberto Zuballi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Umberto Zuballi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Codice del processo amministrativo. Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/codice-del-processo-amministrativo-decreto-legislativo-2-luglio-2010-n-104/">Codice del processo amministrativo. Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104</a></p>
<p>1. Prime riflessioni estive, a caldo e al caldo. Innanzi tutto nel nuovo codice non si trovano grandi sconvolgimenti, se non quelli già previsti dalla direttiva ricorsi; si è effettuata un’opera di razionalizzazione, chiarimento, unificazione, recepimento della giurisprudenza, avvicinamento al processo civile, adeguamento ai principi europei. Tra i principi guida</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/codice-del-processo-amministrativo-decreto-legislativo-2-luglio-2010-n-104/">Codice del processo amministrativo. Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/codice-del-processo-amministrativo-decreto-legislativo-2-luglio-2010-n-104/">Codice del processo amministrativo. Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104</a></p>
<p><b>1. Prime riflessioni estive, a caldo e al caldo.<br />
</b>Innanzi tutto nel nuovo codice non si trovano grandi sconvolgimenti, se non quelli già previsti dalla direttiva ricorsi; si è effettuata un’opera di razionalizzazione, chiarimento, unificazione, recepimento della giurisprudenza, avvicinamento al processo civile, adeguamento ai principi europei. <br />
Tra i principi guida rilevano la concentrazione ed effettività della tutela, la ragionevole durata del processo, la garanzia del contraddittorio e la parità delle parti.<br />
Viene richiamato il principio dell’onere della prova, mitigato dal metodo acquisitivo in relazione all’effettiva disponibilità dei mezzi di prova; il processo amministrativo rimane un processo di parti, connotato dal principio della domanda e dalla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.<br />
Viene peraltro definitivamente codificata una tendenza in atto da vari anni, quella del doppio canale di esame dei ricorsi. <br />
Uno veloce e privilegiato per determinate tipologie di ricorsi a loro volta suddivisibile in due filoni distinti. Il primo legato a specifiche materie, particolarmente rilevanti (gare di appalto e simili, elezioni) che gode di una procedura speciale e accelerata. L’altro filone riguarda controversie di relativamente agevole definizione, derivanti da istanze cautelari accolte, da cause relativamente semplici risolvibili con sentenze in forma semplificata, rese su questioni di diritto già esaminate ovvero che richiedono l’esame di una sola questione di diritto e simili.<br />
Nell’altro canale, molto più lento, confluiscono i ricorsi nelle materie residuali, privi di istanza cautelare, relativamente complessi, senza istanza di prelievo accolta, che scivolano nel mare magnum dei ricorsi ultra quinquennali, destinati dallo stesso codice a un binario morto ovvero a sistemi speciali di smaltimento dell’arretrato (ancora da definire).<br />
Dal punto di vista della segreteria, il nuovo codice da un lato semplifica alcuni adempimenti, in relazione a nuovi automatismi, in particolare per la fissazione delle istanze cautelari e dei riti speciali in camera di consiglio (accesso, silenzio, ottemperanza e altri), d’altro lato comporta alcune complicazioni, imponendo alcune comunicazioni entro termini stringenti (ad esempio 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza), la tenuta di una serie di registri, l’uso della tecnologia informatica anche per alcune comunicazioni. <br />
Dal punto di vista dei magistrati, il codice avrà un impatto a medio termine, imponendo un’istruttoria più completa, un esame cautelare approfondito, l’acquisizione di prove con ogni mezzo, l’individuazione prima possibile dell’esatta tipologia dei ricorsi (se non altro per selezionare quelli suscettibili di definizione accelerata), un’accurata valutazione delle spese di giudizio e del comportamento delle parti. <br />
Sarà pertanto necessario un esame funditus di tutti i ricorsi già al momento del loro deposito, che non potrà essere affidato alla segreteria ma sarà compito del presidente o di un magistrato delegato.<br />
Va sottolineato come la maggiore responsabilità che il codice affida al presidente e ai magistrati e il salto qualitativo imposto alla giustizia amministrativa stride con alcune regole rigide e forse anacronistiche dettate dall’organo di autogoverno sul carico di lavoro e la fissazione e assegnazione delle cause.<br />
Va infine rilevato come il codice di per sé costituisce un passo avanti, non solo simbolico ma reale, perché razionalizza la materia, fortifica il ruolo del giudice amministrativo nel sistema, tutela maggiormente l’utente.<br />
L’esame del codice, necessariamente incompleto e provvisorio, segue la traccia dell’articolato. Si trascurano le norme sugli appelli e sul giudizio di secondo grado, anche se in materia si registrano alcune rilevanti novità: come il difetto di giurisdizione e competenza deducibile in appello solo come motivo di gravame e l’appellabilità anche delle pronunce non definitive.</p>
<p><b>2. Principi e organi.<br />
</b>Art 1. Significativo il richiamo all’effettività e al diritto europeo (sia dell’unione europea sia della CEDU).<br />
Art 2. Interessante il riferimento alla cooperazione tra le parti e il giudice per ridurre i tempi del processo. La mancata cooperazione può avere conseguenze in termini di spese giudiziali.<br />
Art 3. Obbligo di chiarezza e sinteticità per il giudice e le parti.<br />
Articoli 4, 5 e 6. Gli organi della giurisdizione amministrativa vengono individuati come da Costituzione, con un rinvio agli Statuti per quanto concerne il Trentino &#8211; Alto Adige e la Sicilia.<br />
Art 7. La tradizionale e costituzionale distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi rimane, ma è accompagnata dal riferimento all’esercizio o mancato esercizio del potere amministrativo riguardante provvedimenti, atti, accordi o <b>comportamenti</b> riconducibili, anche mediatamente, a tale potere. <br />
Si parla di pubbliche amministrazioni, soggetti equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo, richiamando in sostanza la giurisprudenza europea sul punto.<br />
La giurisdizione è suddivisa in generale di legittimità (in cui si include anche il risarcimento del danno, anche se chiesto in via autonoma), esclusiva e estesa al merito; le materie di queste due ultime trovano nel codice una specifica elencazione. <br />
Nella giurisdizione generale di legittimità si fa menzione solo di atti, provvedimenti e omissioni, non più di comportamenti come al comma 1.<br />
Viene sancita la non impugnabilità di atti e provvedimenti del Governo emessi nell’esercizio del potere politico (atti politici); il riferimento è unicamente al Governo centrale.<br />
L’articolo pone qualche problema di sistemazione teorica, soprattutto in relazione ai comportamenti (che sembrano riguardare solo la giurisdizione esclusiva e quella estesa al merito) e al risarcimento dei danni, incluso nella giurisdizione generale di legittimità (modo di tutela), ma che nell’articolato sembra talvolta trattato come fosse un tipo di giurisdizione esclusiva (art 30 comma 6). <br />
Art. 8 Sulla cognizione incidentale e le questioni pregiudiziali del giudice amministrativo si ribadiscono principi consolidati.<br />
Articoli dal 9 al 12; regolamentano e razionalizzano, secondo la più recente normativa (art 59 della legge n. 69 del 2009) e giurisprudenza sulla perpetuatio jurisditionis, le questioni di giurisdizione e i rapporti con l’arbitrato.<br />
Art 13. <br />
La competenza territoriale diviene inderogabile e rilevabile d’ufficio. L’incompetenza territoriale costituisce un vizio delle decisioni.<br />
Sulla competenza in genere, si chiarisce che il criterio ordinario è quello della sede dell’autorità amministrativa che esercita il potere, mitigato dal criterio degli effetti diretti del potere. Per i pubblici dipendenti il criterio è quello della sede di servizio.<br />
In riferimento alla competenza territoriale inderogabile si ritorna alla dizione dell’art 7 anche per i comportamenti. Si ribadisce con forza la non derogabilità della competenza territoriale anche in fase cautelare: fine del turismo giuridico.<br />
Gli articoli 15 e 16 regolano con precisione le questioni di incompetenza e i rapporti con le istanze cautelari. Anche il TAR può d’ufficio chiedere il regolamento di competenza.<br />
Gli articoli 17 e 18 regolano l’astensione e la ricusazione del giudice in modo sostanzialmente analogo al codice di procedura civile. <br />
Articoli 19 – 21. <br />
Si sistema la materia degli ausiliari del giudice, verificatori, consulenti tecnici e commissari ad acta.<br />
Il commissario ad acta viene qualificato come ausiliario del giudice; coerentemente il giudice dell’ottemperanza conosce tutte le questioni relative all’esatta esecuzione, comprese quelli riguardanti il commissario stesso (art 114 comma 6). <br />
Si precisa innanzi tutto che i verificatori e i consulenti devono essere estranei alle parti del giudizio. <br />
Va privilegiata la verificazione; solo se indispensabile si può ricorrere alla consulenza tecnica.<br />
Il verificatore è un organo pubblico con specifiche competenze tecniche, mentre il consulente può essere un dipendente pubblico, un professionista iscritto all’albo di cui all’art 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile o un soggetto di particolare competenza tecnica. Tranne questi ultimi, gli altri soggetti (dipendenti pubblici o professionisti iscritti all’albo) hanno l’obbligo di prestare l’ufficio, salvo giustificato motivo riconosciuto dal giudice.<br />
Come visto, non viene costituito un albo speciale presso il giudice amministrativo; si può ricorrere agli albi esistenti ma altresì ai pubblici dipendenti o esperti.<br />
Gli articoli sugli ausiliari del giudice vanno letti assieme a quelli sui mezzi di prova, in specie gli articoli 66 e 67.<br />
Innanzi tutto, si stabilisce che a decidere sulla verificazione e sulla consulenza tecnica d’ufficio è sempre il collegio, mentre in genere al completamento dell’istruttoria può provvedere anche il presidente o un suo delegato.<br />
Per quanto riguarda la verificazione e la consulenza tecnica, il collegio formula i quesiti e fissa un termine per il compimento e il deposito della relazione conclusiva.<br />
Per le verificazioni, il capo dell’ufficio verificatore o il suo delegato, ove sia consentita la delega, è responsabile delle operazioni.<br />
Per la consulenza tecnica è previsto il giuramento.<br />
Sia il verificatore sia il consulente tecnico hanno diritto ad un compenso: per il verificatore si applicano le tariffe previste sulla disposizione per le spese di giustizia, o inferiori se sono così stabilite dall’organismo verificatore. Nel caso del verificatore si può stabilire un anticipo del compenso, nel caso del consulente tecnico l’anticipo costituisce la regola.<br />
Nel caso di consulenza tecnica si stabiliscono i termini per la nomina di tecnici di parte, si prevede la redazione di uno schema di relazione da notiziare alle parti e di una relazione finale che tenga conto di eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte.<br />
I compensi per il verificatore e i consulenti sono liquidati al termine delle operazioni con decreto presidenziale, che pone provvisoriamente il compenso a carico di una delle parti, salvo la decisione definitiva con la sentenza.</p>
<p><b>3. Parti e difensori.<br />
</b>Gli articoli dal 22 al 25 confermano sostanzialmente le attuali disposizioni sul patrocinio; la procura alle liti include il potere di proporre ricorso incidentale e motivi aggiunti, se non espressamente escluso.<br />
L’articolo 26 sulle spese di giudizio costituisce una novità, innanzi tutto per l’espresso richiamo agli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del CPC.<br />
Indubbiamente il richiamo porterà, nel tempo, a modificare la prassi della liquidazione delle spese nel giudizio amministrativo, usualmente liquidate in maniera forfettaria e senza un’esaustiva motivazione, anche se l’art 92 del CPC prevede pur sempre la possibilità di compensazione.<br />
Sussistono problemi di coordinamento: infatti, l’art 97 CPC espressamente richiamato, consente la condanna al risarcimento in caso di colpa grave o mala fede della parte soccombente e al III comma prevede la condanna del soccombente ad una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione. Tale disposizione sembra sovrapporsi al comma secondo dell’art 26, che consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma aggiuntiva rispetto alle spese di giudizio, quando la decisione è fondata su “ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”.<br />
Si tratta di una misura volta a scoraggiare le liti palesemente infondate e nel contempo a incoraggiare l’amministrazione ad agire in autotutela qualora si accorga dell’errore commesso.</p>
<p><b>4. Azioni e domande; la pregiudizialità.<br />
</b>Articoli 27 e 28: contraddittorio e intervento.<br />
Non vi sono rilevanti novità sul contraddittorio e sull’intervento in causa. Il giudizio va promosso avverso almeno uno dei controinteressati; per gli altri in giudice ordina l’integrazione del contraddittorio.<br />
Anche il giudice può ordinare l’intervento del terzo, d’ufficio o su istanza di parte.<br />
Si precisa che nelle more dell’integrazione del contraddittorio è sempre possibile pronunciare provvedimenti interinali, cosa che del resto è di prassi comune.<br />
L’art 29 ripete la canonica definizione dell’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere da proporre entro i 60 giorni.<br />
L’art 30, uno dei più innovativi del codice, risolve finalmente la questione della pregiudizialità amministrativa, secondo le linee di un compromesso.<br />
Al comma 1 si precisa che l’azione di condanna può essere proposta in via autonoma solo nei casi di giurisdizione esclusiva, per lesione di diritti soggettivi, ovvero nei due casi previsti dal medesimo art 30: il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ovvero dal mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria.<br />
Il successivo art 34, comma 2, precisa che il giudice, solo in caso di risarcimento dei danni può conoscere la legittimità di un atto non impugnato nei termini. Può inoltre accertare l’illegittimità di un atto anche se il suo annullamento non risulta più utile per il ricorrente, purché sussista l’interesse ai fini risarcitori.<br />
La novità è il termine di decadenza. Esso è di 120 giorni che decorrono dal giorno in cui si è verificato il danno ovvero dalla conoscenza del provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo.<br />
Per quanto riguarda il danno conseguente all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine non decorre finché perdura l’inadempimento, ma comunque inizia a decorrere dopo un anno dall’inadempimento stesso. <br />
Sono previste alcune esimenti, quando i danni si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza anche attraverso l’esperimento dei mezzi di tutela previsti; si deve intendere mezzi giudiziali o extragiudiziali. Ovviamente tale disposizione non può essere intesa come preclusiva del risarcimento semplicemente qualora non sia stata proposta l’azione di annullamento, pena la totale vanificazione della norma.<br />
Sui criteri di liquidazione del danno la norma tace, salvo il riferimento alle circostanze di fatto e ad comportamento complessivo delle parti; la dizione farebbe propendere per una valutazione almeno in parte equitativa, fermo restando l’onere della prova per chi domanda il risarcimento del danno.<br />
E’ sempre possibile chiedere il risarcimento del danno in forma specifica, ove sussistano i presupposti di cui all’articolo 2058 CC (cioè qualora la reintegrazione sia possibile e non risulti eccessivamente onerosa per il debitore).<br />
Il sesto comma detta una clausola di chiusura che attribuisce in via esclusiva al giudice amministrativo l’esame delle domande di risarcimento per lesione di interessi legittimi ovvero, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi. Tale norma conclude definitivamente la disputa sulla giurisdizione.<br />
Non è questa la sede per riassumere, nemmeno per sommi capi, la troppo nota disputa sulla pregiudizialità; la soluzione adottata sembra comunque equilibrata e soprattutto definitiva, anche se sarà la giurisprudenza a definirne i limiti e la portata.<br />
Art 31. L’articolo si occupa di silenzio e di nullità.<br />
Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione è proposto, anche senza diffida, finché perdura l’inadempimento e comunque entro 1 anno dalla scadenza del termine per provvedere.<br />
Il giudice decide sul silenzio con sentenza in forma semplificata; in caso di accoglimento ordina all’amministrazione di provvedere entro &#8211; di regola &#8211; 30 giorni.<br />
Se sopravviene un provvedimento espresso o altro atto connesso, questo può essere impugnato con motivi aggiunti e il giudizio prosegue con il rito ordinario. <br />
Seguendo la prevalente giurisprudenza, il giudice può decidere sulla fondatezza della pretesa <b>solo</b> se l’attività è vincolata oppure quando non residuano margini di discrezionalità e non è necessaria alcuna attività istruttoria da parte dell’amministrazione.<br />
L’azione per il silenzio si può proporre congiuntamente alla domanda di risarcimento danno; in tal caso il giudice può decidere con ordinanza il silenzio e con rito ordinario il risarcimento danno. <br />
La domanda di accertamento delle nullità (escluse quelle derivanti da elusione del giudicato, che rientrano nel giudizio di ottemperanza) va proposta entro 180 giorni; anche se non viene precisato, si intende dalla conoscenza della nullità stessa.<br />
La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o rilevata d’ufficio dal giudice. <br />
Art. 32. L’articolo si occupa del cumulo di domande, del rito da seguire (in caso di pluralità di riti, si adotta quello ordinario) e della conversione delle domande, sulla base di principi consolidati.<br />
Si ribadisce il principio che il giudice qualifica la domanda sulla base della sostanza, al di la del nomen utilizzato dalle parti.</p>
<p><b>5. Pronunce giurisdizionali.<br />
</b>L’art 33 definisce, secondo i canoni tradizionali, i vari provvedimenti del giudice: sentenze, ordinanze e decreti.<br />
Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio con inserimento a verbale, vanno comunicati dalla segreteria alle parti entro 5 giorni.<br />
L’art 34 definisce le varie sentenze di accoglimento: <br />
quelle di annullamento (lettera a); quelle contro l’inerzia dell’amministrazione (lettera b); quelle di condanna al pagamento di somme, al risarcimento dei danni, anche in forma specifica e all’adozione di “misure idonee” a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (lettera c).<br />
Questa ultima dizione, contenuta nella lettera c), non appare di chiara interpretazione: forse si tratta di un’apertura a forme di tutela atipiche.<br />
Sempre l’articolo 34 si occupa poi delle sentenze relative alla giurisdizione di merito (lettera d) e dell’ottemperanza (lettera e).<br />
Il comma 4 prevede che in caso di condanna pecuniaria, e ove le parti non si oppongano, il giudice possa fissare i criteri e il termine entro cui il debitore deve proporre alla controparte una somma. In mancanza o in caso di mancato rispetto dell’accordo il giudice decide con il ricorso per ottemperanza.<br />
Il comma 5 si occupa della cessazione della materia del contendere; la relativa sentenza viene inclusa tra quelle di merito e non tra quelle in rito, in quanto include l’accertamento di merito della soddisfazione della pretesa azionata.<br />
L’art 35 elenca le sentenze di rito qualora il ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile o improcedibile.<br />
L’estinzione del giudizio viene dichiarata in caso di mancata riassunzione o prosecuzione, perenzione o rinuncia.<br />
Non si registrano novità di rilievo.<br />
L’articolo 36 si occupa delle pronunce interlocutorie.<br />
L’art 37 sull’errore scusabile consente l’utilizzabilità dell’istituto ai fini della rimessione in termini, anche d’ufficio (cioè senza domanda della parte interessata), in presenza di “oggettive ragioni di incertezza” ovvero di gravi impedimenti di fatto.</p>
<p><b>6. Rinvio interno ed esterno.<br />
</b>L’art 38 dispone un rinvio <b>interno</b> al Libro II del codice anche per le impugnazioni e i riti speciali, salvo le disposizioni espressamente derogate.<br />
L’art 39 opera un rinvio <b>esterno</b> alle disposizioni del codice di procedura civile, solo se compatibili ovvero espressione di principi generali.<br />
Per le notificazioni degli atti del processo amministrativo si opera un rinvio diretto al codice di procedura civile e alle leggi speciali sulla notificazione degli atti giudiziari in materia civile.</p>
<p><b>7. Processo amministrativo in generale.<br />
</b>Gli articoli dal 40 al 54 riguardano la proposizione del ricorso, il ricorso incidentale e la costituzione delle parti.<br />
Si disciplinano in modo dettagliato il contenuto minimo del ricorso, i soggetti destinatari della notificazione, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, le ipotesi di nullità e di irregolarità sanabili. <br />
Si pone l’attenzione alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario, secondo le note pronunce della Corte costituzionale. La notifica, in caso sia proposta azione di condanna anche in via autonoma, va effettuata anche ai beneficiari dell’atto illegittimo.<br />
Il ricorso incidentale viene sostanzialmente equiparato al ricorso ordinario e viene espressamente disciplinato dall’art 42. Nelle controversie che coinvolgono diritti soggettivi, si introduce la domanda riconvenzionale, dipendente dai titoli già dedotti in giudizio, da proporre in modo analogo al ricorso incidentale.<br />
Sui motivi aggiunti, disciplinati dall’art 43, si precisa che essi possono riguardare nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ovvero domande nuove purché connesse; in tal caso vengono equiparati al ricorso. E’ stato eliminato il riferimento alle “stesse parti”, del resto talvolta superato dalla giurisprudenza.<br />
L’art. 44 indica i casi di nullità del ricorso, da considerarsi tassativi: la mancanza di sottoscrizione e l’incertezza assoluta sulle persone e l’oggetto della domanda. Tutto il resto rientra tra le irregolarità, sanabili con la costituzione degli intimati o per la rinnovazione su ordine del collegio. <br />
La costituzione delle parti sana anche la nullità della notificazione, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.<br />
Infine, in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione, il giudice può, ove l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, ordinare la rinnovazione, entro un termine perentorio.<br />
Per i termini si è ribadita la disciplina vigente, con alcune precisazioni, tra cui quella che i termini stabiliti dal giudice sono perentori, salvo espressa disposizione contraria.<br />
La notifica (art 41) per le azioni di annullamento va effettuata all’amministrazione che ha emesso l’atto e ad almeno uno dei controinteressati (individuato nell’atto) entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato (per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se prevista dalla legge o <b>in base</b> alla legge).<br />
Il deposito (art 45) va effettuato entro 30 giorni da quando l’ultima notificazione si è perfezionata per il destinatario.<br />
Sulla base di alcune note pronunce della Corte costituzionale, viene data facoltà di depositare l’atto dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante, ma in tal caso sorge l’obbligo (a pena di improcedibilità della domanda) di depositare la documentazione sul perfezionamento anche per il destinatario.<br />
Entro <b>60 giorni</b> dal perfezionamento della notificazione:<br />
l’amministrazione <b>deve</b> produrre l’atto impugnato, (ma il termine non è posto a pena di inammissibilità, tant’è che in mancanza il giudice ne ordina il deposito) quelli posti alla sua base, e quelli citati; <b>può</b> produrre quelli che ritiene utili.<br />
La segreteria ne da comunicazione alle parti costituite.<br />
Sempre entro <b>60 giorni</b> dal perfezionamento della notificazione:<br />
le parti possono costituirsi, produrre memorie, documenti, istanze e indicare mezzi di prova.<br />
Una novità riguarda la scadenza dei termini: se scadono in un giorno festivo o <b>al sabato</b> si prorogano al primo giorno non festivo.<br />
Per i termini a ritroso la scadenza si anticipa al giorno antecedente non festivo, ma non vale la regola del sabato.<br />
Il Presidente può &#8211; a domanda &#8211; abbreviare fino (e non oltre) alla metà i termini per le udienze o le camere di consiglio; automaticamente si riducono in proporzione i termini per le difese.<br />
Il decreto di abbreviazione del termine, in calce alla relativa domanda, va notificato da chi lo ha chiesto all’amministrazione e ai controinteressati.<br />
Il termine abbreviato decorre dalla notificazione del decreto.<br />
I termini processuali sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre, escluso il procedimento cautelare.<br />
Le parti devono proporre domanda di fissazione d’udienza (non revocabile) entro 1 anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione dal ruolo; altrimenti il ricorso è perento.<br />
Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l’udienza.<br />
Il presidente, 30 giorni prima dell’udienza, designa il relatore.<br />
Le parti possono produrre:<br />
documenti fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza;<br />
memorie fino a 30 giorni liberi;<br />
repliche (una novità) fino a 20 giorni liberi.<br />
Il presidente può autorizzare (art 52 comma 2) la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il fax e i mezzi telematici, ex art. 151 CPC.<br />
Una specifica disciplina riguarda il conflitto di competenza tra sede centrale del Tar e sezioni staccate.<br />
Si è regolamentato (art. 48) il giudizio trasposto al TAR a seguito di opposizione al ricorso straordinario; il ricorrente entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deve depositare in segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso tramite notificazione alle altre parti. Le pronunce cautelari rese in sede straordinaria perdono efficacia dopo 60 giorni dal deposito dell’atto di costituzione in giudizio, salvo riproposizione dell’istanza cautelare al TAR. Anche se non si richiamano espressamente, per la notifica degli avvisi valgono le regole del codice sulle notificazioni (che si perfezionano con il ricevimento del destinatario).<br />
Si è poi ribadito quanto sostenuto dalla giurisprudenza, che l’integrazione del contraddittorio non risulta necessaria quanto il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato (art 49); in tali ipotesi il giudice procede con sentenza resa in forma semplificata.<br />
Viene disciplinato l’intervento in causa (art 50) e l’intervento su ordine del giudice (art 51).</p>
<p><b>8. Il procedimento cautelare.<br />
</b>Meritano un approfondimento le misure cautelari.<br />
La disciplina risulta completa, con maggiori garanzie di difesa, ma con possibilità di decisione immediata ovvero di fissazione a breve del merito.<br />
Varie sono le novità: innanzi tutti vengono allungati e resi automatici i termini per la fissazione (alla prima camera di consiglio trascorsi 20 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica e 10 giorni dal deposito). L’automatismo dell’individuazione della data di discussione rende superflua ogni comunicazione da parte della segreteria.<br />
Viene per la prima volta fissato un termine per depositare memorie e documenti (fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio) anche se, per gravi ed eccezionali ragioni, il Collegio può autorizzare il deposito direttamente in camera di consiglio. La costituzione è sempre possibile fino alla camera di consiglio, ma in tal caso ordinariamente la difesa è solo orale.<br />
Il ricorrente (solo nel giudizio cautelare) può provare la data di perfezionamento della notificazione con attestazione del sito internet delle poste, salvo prova contraria.<br />
L’istanza cautelare è improcedibile fino a che non viene presentata l’istanza di fissazione d’udienza (non revocabile), salvo normative specifiche.<br />
L’ordinanza cautelare ha contenuto libero.<br />
Il collegio può fissare il merito senza decidere sulla cautelare, qualora appaia che le esigenze del ricorrente siano “apprezzabili favorevolmente” e tutelabili con la sollecita fissazione del merito.<br />
Il collegio può fissare una cauzione in caso di accoglimento o rigetto dell’istanza cautelare, in caso di effetti irreversibili, salvo che non si tratti di beni fondamentali della persona o di beni di primario rilievo costituzionale.<br />
In caso di accoglimento della cautelare, va contestualmente fissata la data di discussione del merito, con priorità rispetto agli altri ricorsi.<br />
Il Collegio, in sede cautelare, può sempre decidere con sentenza in forma semplificata (art 60), purché siano trascorsi 20 giorni dall’ultima notificazione, sentite le parti e accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, salvo i casi in cui una delle parti chieda di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o giurisdizione. In tali ipotesi il collegio fissa termini per gli incombenti.<br />
In sede cautelare il collegio si pronuncia sempre sulle spese (art 57); tale pronuncia conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo che essa non stabilisca diversamente.<br />
L’art 58 disciplina la revoca, modifica o riproposizione delle istanze cautelari, se vi sono circostanze nuove, o si allegano fatti anteriori conosciuti successivamente (fatto da provare) ovvero in caso di revocazione. <br />
L’esecuzione delle ordinanze cautelari segue la regola del giudizio di ottemperanza (art 59), con spese a carico dell’inadempiente.<br />
I termini allungati e automatici, quello nuovo per il deposito di documenti e memorie e le spese obbligatorie, tendenzialmente porteranno da un lato ad incrementare le domande di cautelari presidenziali, e dall’altro causeranno una diminuzione delle istanze cautelari improprie, proposte con scopi di prelievo o simili.<br />
Per quanto riguarda le istanze cautelari presidenziali (art 56), vengono chiariti i rapporti con la decisione collegiale. Si codifica la possibilità, già in concreto attuata in vari Tar, di sentire informalmente e anche separatamente le parti.<br />
Invero, la norma precisa che, in caso di estrema gravità e urgenza, il ricorrente può nella domanda cautelare o in apposito ricorso notificato chiedere al presidente la misura cautelare urgente.<br />
La notificazione deve essere perfezionata almeno verso la parte pubblica e uno dei controinteressati; tuttavia si può provvedere se l’urgenza non consente di perfezionare le notifiche per cause non imputabili al ricorrente. <br />
La notifica può avvenire a mezzo fax; in tal caso entro 5 giorni va effettuata la notifica ordinaria, pena la perdita di efficacia del decreto.<br />
Il presidente può sentire senza formalità le parti, fuori udienza e anche separatamente. <br />
Il presidente decide con decreto motivato non impugnabile, indicando la camera di consiglio per la decisione collegiale.<br />
Il decreto è efficace fino alla camera di consiglio fissata.<br />
Finché è efficace, il decreto può essere revocato o modificato su istanza di parte.<br />
Per quanto concerne l’istanza cautelare ante causam (art 61), dettagliatamente disciplinata dal codice e generalizzata, è facile prevedere che avrà un’applicazione alquanto limitata, per i vincoli procedurali (obbligo di notifica analoga a quella prevista per il ricorso) e per i suoi effetti provvisori.<br />
La norma stabilisce che, prima di notificare il ricorso, in caso di eccezionale gravità e urgenza, il ricorrente può chiedere al presidente una misura cautelare provvisoria.<br />
La domanda si presenta con le forme per la notificazione del ricorso; la notificazione deve essere perfezionata verso i destinatari; tuttavia si può provvedere se l’urgenza non consente di perfezionare le notifiche per cause non imputabili al ricorrente, salvo revoca. <br />
La notifica può avvenire a mezzo fax.<br />
Il presidente può sentire senza formalità le parti. <br />
Il presidente decide con decreto motivato. <br />
In caso di rigetto, la domanda cautelare si può riproporre dopo l’inizio del giudizio di merito.<br />
Il decreto di accoglimento va notificato alle altre parti nel termine stabilito dal presidente, non superiore a 5 giorni. <br />
Il decreto di accoglimento perde effetto se entro 15 giorni non si notifica il ricorso con l’istanza cautelare e se esso non venga depositato entro i 5 giorni successivi, con domanda di fissazione d’udienza.<br />
Il decreto di accoglimento perde comunque efficacia dopo 60 giorni, salvo le misure cautelari confermate in corso di causa.<br />
Il decreto non è appellabile ma si può modificare e revocare su istanza di parte notificata.</p>
<p><b>9. Mezzi di prova e istruttoria.<br />
</b>Finalmente il processo amministrativo diventa adulto per quanto concerne i mezzi di prova, sostanzialmente equiparati a quelli civili anche nella giurisdizione generale di legittimità.<br />
Viene ribadito (art 64) il principio dispositivo, dell’onere della prova a carico di chi afferma o eccepisce. <br />
Sono ammessi tutti i mezzi di prova, escluso l’interrogatorio formale e il giuramento, ma inclusa la prova testimoniale, necessariamente assunta in forma scritta, le verificazioni, le consulenze tecniche, le ispezioni e simili.<br />
Il giudice può chiedere alle parti, anche d’ufficio, chiarimenti e documenti; può chiederli a terzi, anche d’ufficio, e chiedere alla pubblica amministrazione informazioni e documenti nella sua disponibilità.<br />
La valutazione delle prove è sempre libera da parte del giudice, il quale può desumere argomenti di prova anche dal comportamento delle parti nel corso del processo.<br />
Il presidente o suo delegato ovvero il collegio possono sempre disporre un’istruttoria anche per acquisire il provvedimento impugnato e gli atti collegati, ove il ricorrente o l’amministrazione non vi abbiano provveduto.<br />
In sede cautelare il collegio deve sempre provvedere a completare la fase istruttoria.<br />
Per le assunzioni di prove fuori udienza è delegato uno dei componenti del collegio, surrogabile con decreto presidenziale.<br />
Quanto alla verificazione e alla consulenza tecnica, si richiama quanto esposto sopra al n. 2.</p>
<p><b>10. Riunione, discussione e decisione.<br />
</b>Gli articoli dal 71 al 74 si occupano della fissazione d’udienza, che deve essere chiesta da una delle parti e non è revocabile, e dell’udienza di discussione.<br />
L’art 72 introduce una nuova corsia preferenziale per la fissazione delle cause, riferita a quelle in cui le parti concordano sui fatti di causa e per decidere la quali necessita affrontare una sola questione di diritto.<br />
L’art 73 introduce una rilevante novità: se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio (e quindi non dalle parti) la indica in udienza dandone atto a verbale; se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva la decisione e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie sul punto.<br />
La norma, a tutela del contraddittorio, pone qualche problema di coordinamento, soprattutto ove le parti in udienza chiedano un termine per produrre memorie sulla questione. <br />
L’art 74 generalizza (anche al di fuori dell’esame cautelare) la possibilità del ricorso a sentenze in forma semplificata, quando la fondatezza, l’infondatezza, l’irricevibilità, l’inammissibilità o l’improcedibilità sia “manifesta”. <br />
La motivazione della sentenza semplificata può consistere in un riferimento al punto di fatto o diritto risolutivo a un precedente conforme.<br />
Artt 75 &#8211; 76.<br />
Sulle modalità di votazione del collegio non vi sono novità rispetto all’uso, se non la precisazione che possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.</p>
<p><b>11. Incidenti nel processo.<br />
</b>Il Titolo V si occupa degli incidenti nel processo, tra cui la querela di falso, la sospensione e l’interruzione, L’unica novità per la sospensione è il richiamo al diritto dell’Unione europea.</p>
<p><b>12. Estinzione, improcedibilità e correzione.<br />
</b>Art 81 – 85. Per la perenzione il termine ordinario diventa di <b>un anno</b>, senza che si sia compiuto alcun atto di procedura. Ciò non vale per la domanda di fissazione di udienza, finché non si sia provveduto su di essa, cioè non si sia fissato il ricorso.<br />
L’art 82 introduce un regime ordinario di perenzione per i ricorsi depositati da oltre 5 anni, con avviso di segreteria alle parti costituite e onere per il ricorrente di presentare nuova domanda di fissazione d’udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore, entro 180 giorni dal ricevimento.<br />
Se viene fissata l’udienza nel merito, il ricorso è deciso ove il ricorrente dichiari anche in udienza l’interesse alla decisione; altrimenti (quindi anche in caso di assenza, inerzia o silenzio) viene dichiarato perento con decreto.<br />
L’articolo incoraggia e semplifica la strada delle udienze per la verifica dell’interesse, che già costituiscono una prassi adottata in molti TAR.<br />
L’art 84 sulla rinuncia non reca novità, se non per il fatto che è consentito al collegio di compensare le spese (secondo una prassi già adottata da numerosi TAR).<br />
Avverso i decreti presidenziali di estinzione o improcedibilità è ammessa l’opposizione al Collegio. In caso di rigetto le spese sono a carico dell’opponente.<br />
L’art 86 ribadisce la normativa attuale sulla correzione degli errori materiali e delle omissioni.</p>
<p><b>12. Udienze.<br />
</b>L’art 87 si occupa delle pubbliche udienze e dei procedimenti in camera di consiglio, ma introduce altresì il <b>dimezzamento dei termini processuali</b> (esclusi quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti) per il silenzio, l’accesso, l’ottemperanza e l’opposizione ai decreti di estinzione e l’improcedibilità.<br />
La camera di consiglio per tali giudizi è fissata d’ufficio (e in modo automatico) alla prima udienza dopo il 30° giorno dalla scadenza dei termini di costituzione delle parti intimate.</p>
<p><b>13. Sentenza.<br />
</b>Gli articoli 88 e 89 ribadiscono norme usuali sul contenuto della sentenza, sulla sua redazione (45 giorni dalla decisione), sulla pubblicazione che deve essere immediata dopo la sottoscrizione tramite deposito in segreteria e che deve essere comunicata dalla segreteria alle parti costituite entro 5 giorni.<br />
Art 90. Costituisce una <b>novità</b> nel processo amministrativo: se la pubblicità della sentenza può contribuire a diminuire il danno, il giudice su istanza di parte può ordinarne la pubblicazione, in testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet.</p>
<p><b>14. Impugnazioni e revocazione.<br />
</b>Non è questa la sede per trattare delle impugnazioni.<br />
Basta rilevare come la revocazione (art 106) ricalca l’istituto civilistico, mentre si regolamenta l’opposizione di terzo, finora ammessa solo in virtù di una pronuncia della Corte costituzionale.</p>
<p><b>15. Ottemperanza.<br />
</b>L’art 112 si occupa dell’ottemperanza, che viene estesa al lodo arbitrale inoppugnabile.<br />
Infatti, il giudizio di ottemperanza si propone per attuare:<br />
le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;<br />
le sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (ordinanze cautelari, decreti e simili);<br />
le sentenze (o atti equiparati) passate in giudicato del giudice ordinario che interessano una pubblica amministrazione;<br />
le altre sentenze (o atti equiparati) di altri giudici per cui non è prevista l’ottemperanza e che interessano una pubblica amministrazione;<br />
i lodi arbitrali esecutivi inoppugnabili che interessano una pubblica amministrazione.<br />
Nel giudizio di ottemperanza si possono <b>anche</b> chiedere:<br />
la rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato;<br />
il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato;<br />
chiarimenti sulle modalità dell’ottemperanza (altra <b>novità</b>);<br />
il risarcimento dei danni collegato al giudizio di annullamento (entro 120 giorni dal passaggio in giudicato; si tratta di una <b>novità</b>); il tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge come un processo ordinario.<br />
L’azione per l’ottemperanza si propone, anche senza diffida, entro 10 anni dal passaggio in giudicato (art 114).<br />
Va notificata alla pubblica amministrazione e a tutte le parti del giudizio definito con la sentenza.<br />
Si allega al ricorso copia della sentenza e se del caso la prova del passaggio in giudicato.<br />
Il giudice decide con sentenza semplificata estesa al merito.<br />
L’art 115 precisa che le pronunce del giudice amministrativo costituiscono titolo esecutivo; se si tratta di provvedimenti che dispongono il pagamento di somme di denaro, essi costituiscono titolo per l’esecuzione disciplinata dal codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca.</p>
<p><b>16. Accesso.<br />
</b>L’art 116 si occupa del ricorso contro le determinazioni in materia di accesso o contro il silenzio sulla domanda di accesso.<br />
Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio.<br />
Il ricorso va notificato all’amministrazione e a eventuali controinteressati.<br />
Il giudice decide sull’accesso con sentenza in forma semplificata; in caso di accoglimento ordina l’esibizione dei documenti entro &#8211; di regola &#8211; 30 giorni.<br />
Si può proporre anche in pendenza di un giudizio connesso, con istanza notificata. Tale istanza può essere decisa con la sentenza relativa al giudizio principale o con separata ordinanza.</p>
<p><b>17. Silenzio e nullità.<br />
</b>Art. 117. Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione è proposto, anche senza diffida, finché perdura l’inadempimento e comunque entro 1 anno dalla scadenza del termine per provvedere.<br />
Il giudice decide sul silenzio con sentenza in forma semplificata; in caso di accoglimento ordina all’amministrazione di provvedere entro &#8211; di regola &#8211; 30 giorni.<br />
Se sopravviene un provvedimento espresso o altro atto connesso, questo può essere impugnato con motivi aggiunti e il giudizio prosegue con il rito ordinario. <br />
Il giudice può decidere sulla fondatezza della pretesa <b>solo</b> se l’attività è vincolata oppure quando non residuano margini di discrezionalità e non è necessaria alcuna attività istruttoria da parte dell’amministrazione.<br />
L’azione per il silenzio si può proporre congiuntamente alla domanda di risarcimento danno; in tal caso il giudice può decidere con ordinanza il silenzio e con rito ordinario il risarcimento danno. <br />
La domanda di accertamento delle nullità (escluse quelle derivanti da elusione del giudicato) va proposta entro 180 giorni.<br />
La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o rilevata d’ufficio dal giudice. </p>
<p><b>18. Decreto ingiuntivo.<br />
</b>Art 118.<br />
I decreti ingiuntivi si possono emettere solo in materie di giurisdizione esclusiva riguardanti diritti soggettivi di natura patrimoniale. <br />
Decide il presidente o suo delegato con decreto. L’opposizione si propone con ricorso ordinario.</p>
<p><b>19. Riti abbreviati.<br />
</b>Il titolo V si occupa dei riti abbreviati ordinari e speciali.<br />
L’elenco delle materie cui si applica il rito abbreviato ordinario è contenuto nell’art. 119; le più importanti sono:<br />
affidamento lavori, servizi e forniture;<br />
costituzione società e aziende da parte di enti locali;<br />
occupazione ed espropriazioni.<br />
Tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti e quelli per l’appello della decisione cautelare.<br />
Il Tribunale, in sede cautelare, può decidere in forma semplificata.<br />
Il Tribunale, in sede cautelare, in caso di fondatezza e di danno grave e irreparabile, può accogliere l’istanza cautelare e fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva ai 30 giorni dalla data di deposito dell’ordinanza. Può contestualmente integrare il contraddittorio e acquisire documenti e mezzi di prova.<br />
All’udienza di discussione, una delle parti può chiedere la pubblicazione anticipata del dispositivo, che viene pubblicato entro 7 giorni dalla decisione.<br />
Si può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo.<br />
L’art 120 si occupa del rito abbreviato speciale per le procedure di affidamento, recepito dalla direttiva ricorsi.<br />
Riguarda gli atti di procedure di affidamento, relative a pubblici lavori, servizi e forniture.<br />
Il rito abbreviato viene ulteriormente accelerato rispetto al rito abbreviato comune.<br />
Si prevede la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, nel caso di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sugli effetti del contratto stipulato.<br />
Inoltre viene disciplinata espressamente la sorte del contratto (articoli 121 e 122) e le sanzioni alternative (art 123) demandando al giudice di decidere, secondo la direttiva europea, quando e come mantenere l’efficacia del contratto nonostante l’annullamento dell’aggiudicazione. <br />
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno proposti entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 66, comma 8, e 79 del D Lgs 163 del 2006.<br />
Se è mancata la pubblicità del bando, il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui agli articoli 65 e 225 del D Lgs 163 del 2006, se esso contiene la motivazione dell’affidamento senza pubblicazione.<br />
Se manca tale motivazione ovvero se mancano o sono illegittimi gli avvisi indicati, il termine massimo per proporre il ricorso è di 6 mesi dalla stipulazione del contratto.<br />
Tutti gli altri termini sono dimezzati, come per i ricorsi di rito abbreviato ordinario.<br />
Tutti i nuovi atti della stessa procedura di gara vanno impugnati esclusivamente con motivi aggiunti.<br />
Il Tribunale in sede cautelare può decidere con sentenza in forma semplificata.<br />
In dettaglio, se è proposto ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell&#8217;istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all&#8217;udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. <br />
L&#8217;effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l&#8217;esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all&#8217;immediato esame della domanda cautelare.<br />
L’udienza di merito va fissata dal collegio in sede cautelare, e comunque fissata d’ufficio con assoluta priorità.<br />
Gli atti di parte e del giudice sono sintetici.<br />
La decisione è ordinariamente resa in forma semplificata.<br />
Il dispositivo è pubblicato entro 7 giorni dalla decisione.<br />
Come visto la sentenza decide anche sull’efficacia o meno del contratto e sulle sanzioni alternative, ex articoli 121, 122 e 123.</p>
<p><b>20. Ricorsi elettorali.<br />
</b>Il Titolo VI del libro quarto del codice disciplina il contenzioso elettorale, suddiviso in due tipologie. <br />
Si trascura in questa sede la problematica sull’elezione dei membri del parlamento europeo, di spettanza del TAR Lazio sede di Roma.<br />
I Tar conoscono degli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali.<br />
Normalmente dianzi ai TAR si impugnano tutti i provvedimenti relativi al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni comunali, provinciali e regionali, <b>alla conclusione</b> del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.<br />
Si possono impugnare in via immediata solo le esclusioni di liste e candidati, secondo il procedimento che segue.<br />
Art 129. Ricorsi elettorali speciali avverso le esclusioni di liste e candidati. <br />
Si possono impugnare <b>in via immediata</b>, per quanto riguarda le elezioni comunali, provinciali e regionali, solo le esclusioni di liste e candidati (non quindi le ammissioni).<br />
Possono proporre ricorso solo i delegati delle liste o dei gruppi di candidati esclusi. <br />
L’impugnazione avviene entro 3 giorni dalla pubblicazione anche con affissione, o dalla comunicazione dell’atto. Entro i medesimi 3 giorni il ricorso va notificato, solo tramite consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla prefettura e <b>ove possibile</b> ad eventuali controinteressati,<br />
L’ufficio che ha emanato l’atto affigge una copia integrale del ricorso all’albo accessibile al pubblico. Tale affissione vale come notifica ai controinteressati.<br />
Il ricorso viene depositato, sempre entro gli stessi 3 giorni, presso il TAR, che lo affigge in appositi spazi accessibili al pubblico.<br />
L’udienza si celebra entro 3 giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi.<br />
Un eventuale ricorso incidentale non provoca un rinvio e va notificato come il ricorso principale.<br />
La causa è decisa con sentenza semplificata e va pubblicata lo stesso giorno.<br />
La sentenza può essere appellata entro 2 giorni dalla pubblicazione; l’appello va depositato al TAR che lo affigge in appositi spazi accessibili al pubblico.<br />
La sentenza non appellata va comunicata subito dalla <b>Segreteria</b> del TAR all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.<br />
Le parti devono indicare nel ricorso e negli atti di costituzione l’indirizzo di posta elettronica certificata o il fax per ogni comunicazione e notificazione.<br />
Art 130. Ricorsi elettorali ordinari.<br />
Dianzi ai TAR si impugnano tutti i provvedimenti relativi al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni comunali, provinciali e regionali, solo alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.<br />
Può proporre ricorso qualsiasi candidato o elettore.<br />
Il ricorso va depositato al TAR entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.<br />
Il presidente:<br />
fissa l’udienza in via di urgenza;<br />
designa il relatore;<br />
ordina le notifiche, con ogni mezzo idoneo;<br />
ordina il deposito di documenti e l’acquisizione di prove;<br />
ordina alla Segreteria di comunicare con ogni mezzo il decreto al ricorrente.<br />
Entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorso assieme al decreto è notificato all’ente della cui elezione si tratta, alle altre parti che vi hanno interesse e comunque ad almeno un controinteressato.<br />
Entro 10 giorni dalla notifica, il ricorso con il decreto va depositato al TAR con la prova della notifica e con gli atti e documenti.<br />
L’amministrazione e i controinteressati depositano le controdeduzioni entro 15 giorni dalla data in cui la notifica si è perfezionata nei loro confronti.<br />
Il Collegio pubblica la sentenza – tramite deposito in segreteria &#8211; entro il giorno successivo alla decisione.<br />
Se le questioni sono complesse, entro il giorno successivo si deposita solo il dispositivo mentre entro i 10 giorni successivi la sentenza viene pubblicata.<br />
I termini diversi da quelli sopra indicati sono dimezzati.</p>
<p><b>21. Norme finali.<br />
</b>Nelle norme finali, l’art. 133 elenca le materie di giurisdizione esclusiva; si tratta di un recepimento e parziale razionalizzazione di disposizioni contenute in varie norme, anche se il riferimento ad altre leggi lascia aperto il campo ad eventuali integrazioni dell’elenco.<br />
L’articolo 134 fa riferimento alle materie estese al merito, che vengono drasticamente ridimensionate e tra cui rilevano l’ottemperanza e i ricorsi elettorali.<br />
L’art 135 elenca le materie di competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio.<br />
L’art 136 infine si occupa del processo informatico.<br />
Nel ricorso e nel primo atto difensivo i difensori <b>devono</b> indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata e il fax, cui inviare comunicazioni.<br />
I difensori forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e <b>ove possibile</b> dei documenti e di ogni altro atto di causa.<br />
Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento elettronico e quello cartaceo.<br />
Ove il deposito del materiale informatico non sia contestuale a quello cartaceo, la <b>Segreteria</b> assegna un termine per il deposito.<br />
Il presidente, in casi eccezionali, può dispensare dall’osservanza dell’obbligo di deposito in via informatica.</p>
<p><b>22. Norme transitorie.<br />
</b>L’allegato 3 si occupa delle norme transitorie.<br />
Il Codice entra in vigore il 16 settembre 2010.<br />
Per i termini <b>in corso</b> al 16 settembre si applica la vecchia normativa. Per i termini che iniziano a decorrere il 16 settembre 2010 o successivamente si applica la nuova normativa. In sostanza, si conferma la giurisprudenza che considera applicabili le nuove normative alle fasi procedurali non ancora iniziate al momento della loro entrata in vigore.<br />
Esempio: una domanda cautelare presentata entro il 15 settembre 2010 va fissata alla prima camera di consiglio scaduti 10 giorni dalla notificazione. Per una domanda cautelare presentata il 16 settembre 2010 la fissazione slitta alla prima camera di consiglio scaduti 20 giorni dalla notifica e 10 dal deposito.<br />
Ricorsi ultraquinquennali pendenti alla data di entrata in vigore del codice.<br />
Per tutti i ricorsi che al 16 settembre 2010 pendono da oltre 5 anni e non ancora fissati, le parti devono presentare una nuova domanda di fissazione entro 180 giorni dal 16 settembre 2010 (senza alcun avviso della segreteria).<br />
In mancanza, il ricorso viene dichiarato perento con decreto presidenziale; il decreto viene <b>comunicato</b> dalla segreteria al ricorrente. Entro 180 giorni dalla comunicazione, il ricorrente può &#8211; con atto sottoscritto di persona, dal difensore e notificato alle altre parti – dichiarare di avere ancora interesse. In tal caso il presidente revoca il decreto e dispone l’iscrizione della causa a ruolo.</p>
<p align=center><i>(pubblicato il 26.7.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/codice-del-processo-amministrativo-decreto-legislativo-2-luglio-2010-n-104/">Codice del processo amministrativo. Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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