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	<title>Umberto Fantigrossi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Umberto Fantigrossi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/">Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</a></p>
<p>Il messaggio più importante che dobbiamo lanciare alla classe dirigente del Paese è che se vogliamo davvero combattere la corruzione e la malamministrazione dobbiamo cambiare anche l’approccio al problema della giustizia amministrativa. Invece di continuare ad invocare misure che rendono più difficile l’accesso alla giustizia e tra queste quelle che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/">Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Il messaggio più importante che dobbiamo lanciare alla classe dirigente del Paese è che se vogliamo davvero combattere la corruzione e la malamministrazione dobbiamo cambiare anche l’approccio al problema della giustizia amministrativa. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Invece di continuare ad invocare misure che rendono più difficile l’accesso alla giustizia e tra queste quelle che colpiscono la giustizia amministrativa, dobbiamo far comprendere che solo potenziando i rimedi che i cittadini possono utilizzare per combattere il malaffare si può uscire dallo stato attuale in cui una buona parte dell’economia è retta dal sommerso e dalle pratiche corruttive. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">La giustizia amministrativa è una delle risorse principali per portare l’Italia in una condizione di legalità effettiva. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Si deve però trattare di una possibilità, quella del ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, non riservata a chi se la può permettere e solo per poche grandi questioni. Si deve trattare di un servizio reso disponibile in modo diffuso sul territorio, senza impedimenti inutili, gabelle e colli di bottiglia.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Se concepiamo la giustizia amministrativa come un servizio ed una risorsa dobbiamo anzitutto occuparci dell’efficienza della macchina organizzativa che sta alla base del singolo processo e che lo rende possibile. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Questa macchina deve essere resa efficiente orientandola alla soddisfazione del cittadino, che vi accede per il tramite dell’avvocato. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Come in tutte le organizzazioni moderne il cittadino/utente deve essere coinvolto nelle scelte di impostazione: ecco la ragione per la quale anche in occasione del recente avvio del processo amministrativo telematico abbiamo lamentato un coinvolgimento tardivo nella progettazione del sistema che ha portato ad eccessivi formalismi e a perdere, almeno parzialmente, il potenziale di innovazione e di semplificazione che le nuove tecnologie arrecano.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Nel nostro pacchetto di proposte, che portiamo all’esame delle forze politiche anche in vista dell’ormai prossima campagna elettorale, mettiamo in testa quella del metodo di gestione delle risorse che questo sistema processuale ha a disposizione: si tratta di coinvolgere in modo strutturato gli avvocati nel definire le migliori pratiche per ottimizzare queste risorse.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Indichiamo quindi nella scelta di introdurre i consigli giudiziari presso i TAR ed una consulta forense presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa un primo passaggio importante in questa direzione.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Nell’ottica poi del migliore utilizzo delle risorse umane a disposizione proponiamo di sperimentare il giudice monocratico, almeno in certi settori. Personalmente sono convinto che, ad esempio, quando si tratti di indurre una pubblica amministrazione a rispettare una sentenza sia davvero uno spreco mettere in campo un processo del tutto analogo, per tempi e numero di soggetti impegnati, a quello che si è già svolto in precedenza. Lo stesso può dirsi quando il cittadino non contrasti un provvedimento negativo ma la semplice inerzia a provvedere (il c.d. famigerato “silenzio” della p.a.).</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">L’alta professionalità dei giudici amministrativi dovrebbe poi essere impiegata anche in procedure di risoluzione alternativa delle controversie. </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Segnalo i due documenti che i nostri gruppi di lavoro hanno messo a punto a questo proposito, uno dei quali riguarda la possibilità che in materia di appalti si preveda la possibilità di richiedere, in alternativa al ricorso, un parere al TAR sulla soluzione della controversie, da rendere previo un confronto in contradditorio tra le parti, dal quale, grazie alla presenza e alla guida del giudice, è altamente probabile che derivi una soluzione rapida e condivisa della lite.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Allo stesso obiettivo di definire la lite in tempi assolutamente rapidi è orientata la proposta di introdurre modifiche alla disciplina dell’udienza cautelare, in modo che la prima udienza in camera di consiglio possa essere valorizzata per definire uno sviluppo del giudizio rapido e aderente alla fattispecie, così da giungere a una decisione effettivamente rispondente alle esigenze di tutela fatte valere.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Un altro nodo che vogliamo venga affrontato è quello dell’eccesiva concentrazione di cause presso il TAR del Lazio, il quale ha accumulato un arretrato di circa 70.000 ricorsi assolutamente non smaltibile senza interventi straordinari: la proposta che avanziamo è quella di una significativa riduzione delle materie di competenze di questo TAR, in modo da contenere i casi di deroga ai normali criteri di riparto.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Per assicurare infine alla Giustizia amministrativa il massimo grado di indipendenza, mettiamo in campo una proposta che prevede tra l’altro che ai giudici del Consiglio di Stato di nomina governativa sia precluso l’accesso alle sezioni giurisdizionali, potendo operare di conseguenza solo in quelle consultive. Si chiede anche di valutare un analoga preclusione, almeno per un periodo di cinque anni, per i magistrati che abbiano ricevuto incarichi fuori ruolo.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">Concludo con l’auspicio che da queste nostre proposte nasca un confronto aperto e costruttivo in primo luogo con la magistratura amministrativa, cui va il nostro apprezzamento per l’alta professionalità, l’impegno e la dedizione che consente già ora a questo settore della giustizia di essere il più avanzato ed efficiente rispetto agli altri e poi con quelle forze politiche che accettino di andare oltre il livello dei messaggi propagandistici e abbiano la consapevolezza che non c’è crescita fuori dalla legalità.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span 12pt="" style="line-height: 150%; font-family:;"><font color="#000000">(*) Sintesi della relazione all’Assemblea dell’Unione Nazionale avvocati amministrativisti tenutasi a Roma il 16 novembre 2017 presso il Consiglio di Stato</font></span></p>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/?download=1442">sintesi relazione Fantigrossi - Assemblea UNAA 16-11-2017</a> <small>(72 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giustizia-amministrativa-efficiente-leva-per-la-crescita-del-paese/">Una giustizia amministrativa efficiente leva per la crescita del  Paese (*).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/">La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</a></p>
<p>1. Premesse. &#160; Al tema del ruolo degli avvocati nella giustizia amministrativa e del rapporto con la magistratura specializzata non è stata fino a ieri dedicata particolare attenzione, né da parte del legislatore né da parte della dottrina. Ora però si avverte un cambiamento di clima su questo fronte e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/">La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/">La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><u>1. Premesse.</u><br />
&nbsp;<br />
Al tema del ruolo degli avvocati nella giustizia amministrativa e del rapporto con la magistratura specializzata non è stata fino a ieri dedicata particolare attenzione, né da parte del legislatore né da parte della dottrina. Ora però si avverte un cambiamento di clima su questo fronte e la giustizia amministrativa, da sempre isola felice in rapporto allo stato degli altri settori della giurisdizione, sembra poter svolgere un ruolo di avanguardia. Si avverte una presa di coscienza che i problemi della giustizia sono in gran parte problemi di organizzazione e che le buone organizzazioni sono quelle in cui tutti gli attori sono chiamati a cooperare in eguale misura per il raggiungimento degli scopi comuni. L’orientamento ai risultati e la concezione della giustizia come servizio ai cittadini rappresentano la spinta ed il presupposto per sviluppare una concezione nuova dell’avvocato e dell’avvocatura, non antagonisti del magistrato e della magistratura ma parti imprescindibili non solo del processo, strettamente inteso, ma di tutte le attività serventi e strumentali al processo stesso. Nel contempo viene in autonomo rilievo un ambito di attività che non consiste propriamente nell’esercizio della giurisdizione che resta ovviamente nell’esclusiva titolarità dei magistrati e che si potrebbe definire di “<em>amministrazione</em>” della giustizia, e, quanto a qualificazione giuridica, “<em>servizio pubblico</em>” più che “<em>funzione amministrativa</em>”. Il che fa emergere l’esigenza che anche in questo settore dell’amministrare si faccia soffiare il vento della democrazia, quello stesso che ha ispirato la legge generale sul procedimento amministrativo del 1990 e che reca un rapporto più paritario tra chi è titolare del potere di agire (o di rendere il servizio) e chi ne è destinatario.<br />
Sia nell’amministrazione autoritativa sia in quella il cui scopo è fornire una prestazione, il ruolo del cittadino non è più quello di passiva attesa dell’atto o della prestazione, ma quello attivo e propositivo, che prevede la sua presenza nella fase anteriore, di determinazione del contenuto della decisione o dell’attività.<br />
Si consideri che il sistema giudiziario rende giustizia al cittadino e che quest’ultimo non vi accede, come avviene in tutti gli altri settori dell’amministrare, direttamente, ma per l’obbligatorio tramite di un soggetto professionalmente abilitato ad assicurarne la miglior difesa. Ecco allora che i diritti e le facoltà procedimentali (ma si potrebbe dire, ancora a monte, il “ruolo”) che competono al cittadino devono e possono essere attivati dall’avvocato. Ancora &#8211; e da ultimo &#8211; se si tratta di operare non sulla&nbsp; decisione organizzativa che riguarda il singolo processo ma classi di processi e quindi di attività “a monte”, non verrà in gioco il singolo avvocato bensì le strutture in cui l’avvocatura si articola e grazie alle quali è riconosciuta dall’ordinamento come istituzione.<br />
&nbsp;<br />
<u>2. Tracce normative</u><br />
Non si pensi che la direzione di sviluppo che abbiamo indicato nelle premesse si collochi unicamente in una prospettiva <em>de jure condendo</em>. Esistono infatti varie disposizioni di legge, sparse in una pluralità di fonti, che possono essere collegate tra loro e costituire tracce di un percorso che il legislatore ha già intrapreso.<br />
Si può iniziare richiamando due norme che recano un’assonanza numerica: gli articoli 2, comma 2, rispettivamente del nuovo codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) e della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense del 2012 (L. 31 dicembre 2012 n. 247). La prima disposizione stabilisce che :”<em>Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo</em>”. Non vi è ragione di pensare che questo dovere di collaborazione si esaurisca nel processo. Come sappiamo e come abbiamo già rimarcato, l’obiettivo della ragionevole durata del processo può essere raggiunto solo con misure organizzative generali e, si potrebbe dire, strutturali. Il che implica quindi che la cooperazione tra le parti necessarie del processo inizi e si dispieghi anche in questo ulteriore &#8211; e più incisivo &#8211;&nbsp; ambito, quello appunto della c.d. “macchina” giudiziaria.<br />
Nella richiamata disposizione della nuova legge forense è poi fissato il principio secondo il quale: “<em>L’avvocato ha la funzione di garantire l’effettività della tutela dei diritti</em>”. Non sfuggirà che l’effettività della tutela richiede e presuppone l’efficienza dell’organizzazione ed in particolare la sua capacità di far svolgere i processi in tempi ragionevoli. Quindi l’avvocato non è più chiamato ad assicurare la mera difesa “tecnica”, disinteressandosi di ciò che determina i tempi della giustizia: la sua funzione, per raggiungere il risultato di “garanzia” cui si riferisce la norma, non può non riguardare anche quel diverso ambito che stiamo esaminando.<br />
Altra disposizione che prevede un coinvolgimento degli avvocati nelle determinazioni che riguardano l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie è l’art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 (conv. in L. n. 111/2011), che, nel prevedere la necessità che i capi degli uffici giudiziari predispongano un programma annuale per la gestione dei procedimento che indichi, fra l’altro, “<em>gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili</em>”, dispone la consultazione dei presidenti dei rispettivo consigli dell’ordine degli avvocati.<br />
Si può poi richiamare l’art. 7, comma 7, D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016, che istituisce una commissione di monitoraggio “<em>al fine di assicurare il costante coordinamento della attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico</em>”, nella cui composizione è prevista una quota di derivazione forense: un avvocato scelto da una terna indicata dal Consiglio nazionale forense e un altro da una terna indicata dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto amministrativo.<br />
Con lo stesso D.L. n. 168 del 2016 (art. 7-bis aggiunto in sede di conversione in legge) è stato poi introdotto l’art. 13-ter del codice del processo amministrativo che dispone in punto di “<em>sinteticità e chiarezza degli atti di parte</em>”, prevedendo l’adozione dal parte del Presidente del Consiglio di Stato di un decreto che li regolamenti, assunto previa consultazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del Consiglio nazionale forense e delle associazioni degli avvocati amministrativisti. L’audizione di questi stessi organi ed associazioni è disposta anche per il “monitoraggio” chiamato a verificare l’impatto e lo stato di attuazione del decreto e a formulare eventuali proposte di modifica. Eventualità, quest’ultima, che si è già verificata nel corso del 2017 per iniziativa dell’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti, con parziale accoglimento delle istanze di modifica della disciplina.<br />
Il quadro di queste “tracce normative” può essere completato con una meno recente disposizione, che è quella con la quale, nell’anno 2000, è stata modificata la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (art. 18 L. 26 luglio 2000 n. 205), prevedendo la nuova quota di quattro membri c.d. “laici”, eletti “<em>tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale</em>”. Una provenienza certamente finalizzata anche ad assicurare quel collegamento e quella cooperazione qui in esame.<br />
&nbsp;<br />
<u>3. Buone prassi.</u><br />
Quando nelle premesse si è fatto cenno alla percezione di un clima nuovo nell’ambito della giustizia amministrativa, in ordine ai rapporti tra magistratura ed avvocatura, la prima esperienza cui si può fare riferimento è stata senz’altro quella del tentativo, fortunatamente sventato, di sopprimere le sedi periferiche dei Tar. In quella occasione l’approccio semplicistico e disinformato sui caratteri e sulle esigenze del settore, è uscito sconfitto: senz’altro anche grazie ad un impegno forte e coordinato delle due componenti. In quella occasione vennero realizzate iniziative tese a sviluppare nell’opinione pubblica, nelle forze di governo e quelle parlamentari, la consapevolezza dell’esigenza di mantenere connotati di accessibilità, anche territoriale, della giustizia amministrativa.<br />
Tra le buone prassi di cooperazione strutturata si possono poi annoverare le esperienze di quei Tribunali amministrativi regionali in cui sono stati costituiti tavoli di confronto e organismi di raccordo organizzativo, sia informalmente che, in alcuni casi come a Brescia e a Milano, per il tramite di protocolli d’intesa.<br />
Il caso bresciano è antesignano di queste buone prassi. Infatti fin dal 2008 è operativa una commissione distrettuale Tar, in attuazione di uno scambio di scritti tra il Presidente della Sezione e l’Ordine degli avvocati di Brescia. In questo periodo quasi decennale, la commissione nel frattempo integrata con i rappresentanti della Camera amministrativa della Lombardia Orientale, costituita nel 2009 ed oggi aderente all’Unione nazionale avvocati amministrativisti, si è resa promotrice di varie attività come la creazione di un sito web proprio della Sezione, l’organizzazione di attività di formazione congiunta magistrati-avvocati, il reperimento di risorse economiche aggiuntive per l’acquisto e la manutenzione di nuovi macchinari. Oggi l’esperienza si è consolidata con la predisposizione di un nuovo protocollo d’intesa sottoscritto anche dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.<br />
Ma rapporti di collaborazione sono stati avviati e sono in atto anche presso il Consiglio di Stato. Si può richiamare al riguardo il ruolo importante di accompagnamento alla sperimentazione &#8211; ed ora avvio a regime &#8211; del processo amministrativo telematico attuato attraverso un tavolo tecnico istituito dal Segretariato generale nelle more della costituzione della Commissione di monitoraggio: questo tavolo ha visto la fattiva presenza dei rappresentanti delle associazioni di amministrativisti riconosciute dal Consiglio nazionale forense, oltre che del Consiglio stesso e delle avvocature pubbliche. Un apporto importante è stato dato anche alle iniziative di educazione alla legalità, in occasione della giornata in memoria di Giovanni Facole e Paolo Borsellino tenutasi il 23 maggio scorso a Palazzo Spada.<br />
Nel complesso queste prassi evidenziano che la collaborazione tra le due componenti è in atto e produce risultati significativi.<br />
Da ultimo può meritare un cenno la tematica della comunicazione: poiché vi è la diffusa consapevolezza che nell’attuale momento storico nessuna attività di interesse generale possa prescindere dal confronto continuo con l’opinione pubblica e quindi con i mezzi di informazione, appare di tutta evidenza l’utilità di progettare e mettere in atto attività di comunicazione strutturate e sinergiche, con l’apporto di ogni componente del sistema della giustizia amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
<u>4. L’esperienza della giurisdizione ordinaria.</u><br />
In tema di coinvolgimento dell’avvocatura in iniziative mirate ad un ottimale funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, il plesso della giurisdizione ordinaria presenta una pluralità di iniziative cui si può guardare per eventualmente mutuarle, con i dovuti adattamenti, anche nel settore della giustizia amministrativa.<br />
Un importante riconoscimento &#8211; non solo formale, ma sostanziale &#8211; di questo nuovo ruolo degli avvocati e delle istituzioni forensi lo si è avuto con la sottoscrizione, il 13 luglio 2016, di un protocollo d’intesa tra il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense. La qualità dei servizi della giustizia civile e penale viene dichiarato “obiettivo comune” e viene affermato un impegno congiunto a realizzare azioni sinergiche per conseguirlo, sia attraverso la costituzione di organismi paritetici, quali i Tavoli tecnici e la Commissione su rapporti con il CSM ed i Consigli giudiziari, sia attraverso la valorizzazione del ruolo degli avvocati nell’ambito delle funzioni attribuite ai Consigli giudiziari medesimi, sia, infine, attraverso protocolli condivisi e buone pratiche concernenti l’innovazione organizzativa. Questo approccio ha trovato un primo e significativo riscontro nella relazione che accompagna la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, che contiene un paragrafo intitolato “<em>Partecipazione e nuovo ruolo dell’Avvocatura</em>”; in esso vengono indicate le modalità di attuazione del contributo della classe forense all’elaborazione del progetto tabellare e viene prevista la partecipazione necessaria degli avvocati nell’attività della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario. Il paragrafo si conclude affermando che: “<em>Queste significative innovazioni mirano a rendere l’Avvocatura attore consapevole e propositivo nel percorso di organizzazione e riorganizzazione degli uffici giudiziari, essendo ormai consolidata l’acquisizione secondo cui solo mediante tale attiva cooperazione possono essere elaborate e attuate le migliori soluzioni organizzative nell’interesse esclusivo della giurisdizione</em>”.<br />
Da ultimo segnalo che il 15 maggio 2017, in occasione della sottoscrizione dell’importante memorandum in tema nomofilachia e di unità dell’ordinamento, tra i presidenti della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dai procuratori generali presso la Cassazione e presso la Corte dei Conti,&nbsp; alla presenza del Capo dello Stato, il Vicepresidente del CSM Legnini ha accennato per la prima volta alla possibilità di estendere l’esperienza dei Consigli giudiziari anche in plessi diversi da quello ordinario, come modello di gestione autonoma e di prossimità delle giurisdizioni.<br />
Si tratta certamente di una prospettiva che merita di essere perseguita con convinzione e determinazione.<br />
&nbsp;<br />
<u>5. Prospettive <em>de jure condendo</em>.</u><br />
A partire dalla fondazione della nuova Unione nazionale degli avvocati amministrativisti &#8211; in occasione della quale fu approvato un “<em>manifesto delle idee</em>”, espressione di &nbsp;una volontà non solo di conservazione della categoria e del processo amministrativo ma di crescita e di riforma &#8211; non è mai venuto meno lo sforzo del Foro specializzato di elaborare un pacchetto condiviso ed efficace di modifiche normative in tema di giustizia amministrativa.<br />
La convinzione di fondo è che si tratti di operare per rendere il relativo sistema più accessibile – sia dal punto di vista territoriale che da quello economico &#8211; e per ottimizzare le attività di giudici ed avvocati. I documenti di lavoro e di discussione che sono stati predisposti sino ad oggi trattano le seguenti quattro tematiche: introduzione sperimentale e mirata del giudice monocratico; revisione delle competenze del Tar del Lazio; mediazione amministrativa; <em>governance </em>della giustizia amministrativa.<br />
Quest’ultimo capitolo è quello che attiene al tema qui trattato e che si articola in due interventi.<br />
A livello centrale si propone di creare, nell’ambito del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, una Consulta forense, che funga da raccordo permanente tra il vertice dell’autogoverno della magistratura amministrativa ed il foro amministrativistico, nelle sue due componenti istituzionale (Consiglio nazionale forense) ed associativa. Le relative funzioni potrebbero essere mutuate, almeno in parte,&nbsp; da quelle dei Consigli giudiziari del plesso della giustizia ordinaria.<br />
A livello di singolo Tar si propone di creare un Consiglio giudiziario amministrativo con le stesse funzioni della Consulta forense centrale, naturalmente riferite al singolo distretto giudiziario. La composizione dovrebbe vedere applicato un criterio di pariteticità tra le due componenti, ferma restando la presidenza in capo al magistrato di vertice del Tribunale.<br />
L’organismo opererebbe in primo luogo per individuare le buone pratiche per ottimizzare le attività, prevalentemente attraverso protocolli d’intesa. Inoltre attraverso il nuovo organismo si dovrebbero sviluppare capacità di dialogo e di sinergia con le istituzioni e la società civile del territorio di riferimento. Tutto questo nella piena consapevolezza che la giurisdizione, come ogni altra funzione pubblica, non può più permettersi di vivere isolata e solitaria, “incastellata” in istituzioni chiuse ed autoreferenziali, ma deve aprirsi alla società. Solo operando in questo modo e con il concorso dell’avvocatura e, attraverso di essa, della cittadinanza, essa può trovare insieme legittimazione ed autorevolezza.<br />
&nbsp;<br />
(*) Traccia della relazione al Convegno “<em>La Giustizia amministrativa: attualità e prospettive</em>” tenutosi presso l’Università degli Studi di Firenze, il 9 giugno 2017</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>In aree di parco è prevalente l’interesse alla tutela ambientale rispetto allo sviluppo turistico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/in-aree-di-parco-e-prevalente-linteresse-alla-tutela-ambientale-rispetto-allo-sviluppo-turistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:30 +0000</pubDate>
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<p>1. Con la sentenza n. 4568 del 7 agosto 2003 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha avallato il diniego di realizzazione di un intervento ristrutturazione ed ampliamento di un complesso alberghiero nel territorio del Parco del Gargano. Il provvedimento negativo contestato in giudizio era stato assunto in sede</p>
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<p>1. Con la sentenza n. 4568 del 7 agosto 2003 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha avallato il diniego di realizzazione di un intervento ristrutturazione ed ampliamento di un complesso alberghiero nel territorio del Parco del Gargano. Il provvedimento negativo contestato in giudizio era stato assunto in sede di conferenza di servizi, promossa per iniziativa del Comune interessato, in applicazione dell’art. 4 del DPR n. 447 del 1998 (sportello unico). La procedura di sportello era stata avviata quindi al fine di eventualmente ottenere una variante al vigente piano urbanistico e sulla base dell’assunto che un complesso alberghiero è assimilabile ad un impianto produttivo di beni e servizi.<br />
La sentenza presenta interesse sia perché affronta e risolve una serie di problematiche relative al funzionamento della conferenza di servizi, sia per quanto afferma circa i profili di merito della vicenda.</p>
<p>2. Relativamente alla conferenza di servizi condivisibile è senz’altro l’applicazione del principio maggioritario e della “prova di resistenza”, essendosi respinta ogni censura rispetto al mancato pronunciamento, in sede di votazione da parte del rappresentante del Comune, a fronte di quattro voti contrari ed uno solo favorevole. Si è rilevato infatti correttamente, che la posizione del Comune anche se diversa, sarebbe stata comunque irrilevante a determinare un diverso esito della conferenza.<br />
Era stato poi eccepito che, essendo stato il dissenso manifestato anche da amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, stando alla lettera dell’art. 14 quater della legge n. 214/90, la decisione avrebbe dovuto essere rimessa al Consiglio dei ministri. Di questa disposizione viene accolta un’interpretazione di ordine sistematico e finalistico, che afferma che il passaggio in Consiglio dei Ministri (o avanti i competenti organi collegiali esecutivi degli enti locali ove si tratti di amministrazione locale) vale solo ad impedire che prevalga, immediatamente, la tesi favorevole all’intervento, ove l’amministrazione preposta alla tutela di valori costituzionalmente protetti (l’ambiente e la salute) sia rimasta in minoranza. Tale rafforzamento della tutela di questi valori non ha infatti ragione d’essere ove la maggioranza dei partecipanti alla conferenza si sia già espressa nel senso della massima protezione del bene ambientale.<br />
Altra importante ed altrettanto condivisibile conclusione cui perviene la sentenza in commento circa lo strumento della conferenza, è quella relativa all’ambito di discrezionalità delle valutazioni ove l’intervento proposto consista in un’opera di interesse pubblico. La sentenza, pur non volendo prendere posizione sul tema se le strutture alberghiere possano a pieno titolo qualificarsi come tali (nella motivazione peraltro si da conto dell’ampio dibattito giurisprudenziale sul punto), si limita ad osservare che nell’ambito del regime, pur di favore, di cui all’art. 14 bis della legge n. 241/90, la previsione dell’indicazione da parte delle varie amministrazioni delle condizioni e degli elementi necessari per ottenere gli atti di consenso sul progetto definitivo è comunque condizionata all’assenza di “elementi preclusivi” , i quali ben possono essere costituiti dai caratteri e dai pregi ambientali e paesaggistici dell’area del parco.<br />
Nel caso specifico il giudice d’appello ha voluto in sostanza ripercorrere lo schema del ragionamento seguito per decretare il diniego, giudicandolo esente da vizi logici o motivazionali. Avendo rilevato che, nel caso di specie, la zona oggetto di intervento è area boschiva sulle rive del mare, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesistico e ricadente nel Parco Nazionale del Gargano, ha correttamente concluso nel senso che non si ravvisa alcuna illogicità, travisamento, carenza di motivazione, nella scelta dell’amministrazione di privilegiare la tutela del paesaggio e dell’ambiente in una zona di particolare pregio ambientale, non avente destinazione urbanistica a strutture recettive e nella quale, come risultava dai rilievi fotografici, non vi sono altri interventi antropici.<br />
La decisione dà quindi ai valori ambientali il giusto rilievo, rispetto ai pur legittimi interessi economici, i quali peraltro in conformità al dettato costituzionale, sono recessivi in contesti quali quelli di cui si dibatteva nel caso concreto. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI – <a href="/ga/id/2003/9/3160/g">Decisione 7 agosto 2003</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Commissariamenti straordinari solo se la situazione è veramente eccezionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commissariamenti-straordinari-solo-se-la-situazione-e-veramente-eccezionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:21 +0000</pubDate>
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<p>1. La decisione del TAR Friuli Venezia Giulia in commento (la n. 641/03) è di grande interesse perché a quanto risulta è la prima sentenza che annulla una dichiarazione dello stato di emergenza effettuata dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) della legge istitutiva del</p>
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<p>1. La decisione del TAR Friuli Venezia Giulia in commento (la n. 641/03) è di grande interesse perché a quanto risulta è la prima sentenza che annulla una dichiarazione dello stato di emergenza effettuata dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) della legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (la n. 225/92), nonché i provvedimenti conseguenti.<br />
Nel caso esaminato il potere d’ordinanza era stato utilizzato per fronteggiare la situazione di uno stabilimento industriale e del connesso impianto di depurazione che necessitavano di un adeguamento in tempi rapidi, ritenuti non compatibili con le procedure ordinarie. Il che ingenerava preoccupazioni e timori circa un possibile blocco della produzione, con ricadute socio economiche sull’intera economia della zona.<br />
Ad avviso del TAR si tratta di una situazione che non è rapportabile alle situazioni tipiche previste dalla norma richiamata ed in particolare viene censurata una motivazione dalla quale non emerge neppure una valutazione di corrispondenza tra il caso fronteggiato e le situazioni calamitose o comunque tali da non poter essere affrontati con gli strumenti ordinari predisposti dall’ordinamento. </p>
<p>2. Va ricordato che in effetti la norma richiamata individua, tra gli eventi in relazione ai quali il Consiglio dei Ministri può decidere di deliberare lo stato di emergenza, “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”. In varie situazioni, anche recenti, la dichiarazione in questione era stata effettuata, senza contestazioni, in presenza di situazioni di pericolo o di grave “crisi” ambientale. Ad esempio si ricordano i casi che hanno condotto alla nomina del Sindaco di Milano come commissario straordinario per la depurazione delle acque e per il traffico cittadino. Al commissariamento straordinario si era giunti anche in relazione al pericolo per la staticità degli edifici del centro storico di Venezia per effetto dell’intenso traffico acqueo lagunare, ed ancora per affrontare i problemi di vivibilità della cittadinanza di Messina per l’attraversamento della città da parte di mezzi pesanti. Ancora più di recente non si è esitato a dichiarare lo stato di emergenza in relazione allo stato in cui si trovano le centrali nucleari italiane (DPCM 14 febbraio 2003 in GU 12.3.2003), pur da tempo dimesse e quindi non più in attività e ciò a fronte del solo timore di un evento &#8211; futuro ed incerto &#8211; quale un attacco terroristico in un contesto di crisi internazionale. </p>
<p>3. La sentenza pone certamente un giusto freno ad un utilizzo troppo disinvolto di un istituto che si presta effettivamente a strumentalizzazioni e può essere a volte impiegato o invocato senza che ve ne siano i presupposti, solo per aver accesso al commissariamento straordinario ed ai poteri derogatori.<br />
La sentenza peraltro non nega che la valutazione dei presupposti rivesta i caratteri della più ampia discrezionalità (come già affermato in giurisprudenza: cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2361/2000) e riconosce che con la locuzione “altri eventi” il legislatore abbia aperto la via ad interventi straordinari che si possono rendere indispensabili in una situazione che può essere di emergenza “indipendentemente dalla causa che l’ha determinata”. Deve trattarsi però di interventi sempre mirati alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni.<br />
Sono quindi la natura dei valori e gli interessi in gioco che rappresentano il criterio di valutazione dei presupposti della dichiarazione dello stato di emergenza e che possono fornire gli elementi per una motivazione particolarmente approfondita; la quale quindi non può essere affidata a mere formule di stile, ma dalla quale deve evincersi che il Governo ha fondatamente raggiunto la consapevolezza di avere un “dovere” di intervento, non potendosi consentire che la cura di quei valori e di quei beni rimanga affidata agli strumenti ordinari, pena il rischio concreto di un evento che, se non ancora verificatosi, avrebbe certamente, per dimensione e caratteristiche, le connotazioni della “calamità”. </p>
<p>4. La sentenza quindi pur non affrontando direttamente la questione delle dichiarazioni e dei commissariamenti “preventivi”, offre utili indicazioni per affrontare anche questo tema delicato.<br />
Una concezione riduttiva dell’istituto in questione, che impedisse di utilizzare la dichiarazione dello stato di emergenza con finalità precauzionali, sarebbe del tutto illogica ed in palese contrasto con le finalità più generali di tutti gli strumenti della protezione civile, oltre che con gli stessi principi di rango costituzionale relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela della salute.<br />
Si rammenti, a conforto di ciò, che nella connessa materia delle ordinanze contingibili ed urgenti – anch’esse predisposte per far fronte a situazioni di pericolo – si è affermato che: a) “Il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti attribuito al Sindaco dall&#8217;art. 38 L. 8 giugno 1990 n. 142, presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento, senza che, soprattutto in materia di sanità pubblica e protezione dell’ambiente, possa darsi soverchio rilievo alla durata della situazione di pericolo, atteso che questa, quale ragionevole probabilità che l’evento dannoso accada, potrebbe protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto; b) Le ordinanze contingibili e urgenti, quando mirino a preservare la salute pubblica, possono essere adottate non solo per porre rimedi a danni già verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto, alla stregua dell’art. 32 Cost., per evitare che tali danni si verifichino (Cons. di Stato, Sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678).<br />
Il che sta appunto a significare che né la circostanza che l’evento grave da affrontare sia solo atteso né che la situazione di pericolo perduri da lungo tempo sono elementi atti ad impedire il legittimo utilizzo di strumenti giuridici tipici dell’emergenza.<br />
La sentenza del Tar Friuli – Venezia Giulia ha quindi correttamente censurato l’uso improprio della dichiarazione dello stato di emergenza, in una situazione, quale quella di un insediamento produttivo non a norma dal punto di vista della normativa sulla tutela delle acque e di paventate ricadute occupazionali ed economiche, nella quale indubbiamente non è dato riscontrare né un connotato di eccezionalità né un effettivo pericolo per l’incolumità e la sicurezza delle persone</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, <a href="/ga/id/2003/10/3204/g">decisione 30 agosto 2003, n. 641</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Rifiuti radioattivi: un decreto basterà ?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/rifiuti-radioattivi-un-decreto-bastera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rifiuti-radioattivi-un-decreto-bastera/">Rifiuti radioattivi: un decreto basterà ?</a></p>
<p>Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legge n. 314 del 14 novembre scorso il Governo ha scelto la linea dura per risolvere l’annoso problema del deposito nazionale delle scorie radioattive. Dando in qualche modo per scontato che qualsiasi decisione al riguardo avrebbe dovuto fare i conti con l’opposizione</p>
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<p>Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legge n. 314 del 14 novembre scorso il Governo ha scelto la linea dura per risolvere l’annoso problema del deposito nazionale delle scorie radioattive. Dando in qualche modo per scontato che qualsiasi decisione al riguardo avrebbe dovuto fare i conti con l’opposizione delle comunità locali, si è optato una soluzione giuridica che offre, in linea teorica, le migliori garanzie di “tenuta” anche in sede contenziosa.<br />
Con la c.d. legge-provvedimento infatti, per di più adottata dal governo in via d’urgenza, la scelta di localizzazione acquista il rango e la forza della norma e così viene sottratta sia alla disciplina del procedimento amministrativo (legge n. 241/90) sia a quella dell’impugnazione al TAR. Nel testo del decreto la “blindatura” della decisione assunta viene poi attuata attraverso ulteriori e delicati passaggi. Il più eclatante è quello della definizione, alquanto “tirata”, dell’intervento come “opera di difesa militare”, con l’evidente intento di attrarre la questione nell’ambito delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in danno alle Regioni. L’altro è quello di affiancare al soggetto attuatore già in essere, la SOGIN spa, un commissario straordinario, cui vengono conferiti poteri di intervento in deroga alla normativa vigente.<br />
Questa costruzione, all’apparenza così difficilmente attaccabile, presenta peraltro degli evidenti punti deboli, anche in relazione ad una formulazione delle varie disposizioni non del tutto coerente e precisa. L’elemento maggiormente critico è rappresentato proprio dall’individuazione del sito, che in realtà viene fatta in forma generica e non puntuale (il territorio del Comune di Scanzano Jonico), privando in qualche modo di effetto la portata vincolante della scelta legislativa. Mancando infatti la localizzazione, questa dovrà seguire la strada del procedimento amministrativo partecipato e concludersi con un provvedimento, il quale sarà soggetto alla disciplina ordinaria delle impugnazioni.<br />
Se invece si dovesse ritenere che la scelta legislativa è già in sé puntuale, comunque gli oppositori potranno contestare non solo l’eventuale contrasto con i limiti costituzionali della legge-provvedimento, già in passato individuati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 211 del 1998; n. 225 del 1999), ma anche il mancato previo svolgimento di una procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi delle Direttive 85/337 e 97/11 della CE. Va tenuto conto, poi, che l’eventuale mancato rispetto di quest’ultima disciplina (sotto i profili della valutazione delle alternative e del mancato coinvolgimento del pubblico) non richiede il giudizio di costituzionalità ma può condurre ed abilitare anche interventi, da parte di qualsiasi giudice ed anche da parte di singole pubbliche amministrazioni, con lo strumento della c.d. “disapplicazione” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 918 del 1998).<br />
Altra questione che appare trattata nel decreto con eccessiva disinvoltura, è quella dell’attribuzione al commissario straordinario, nominato per di più senza la previsione di un limite temporale della sua missione, di un potere di deroga alla normativa, non puntualmente limitato, come invece avviene, anche per costante insegnamento della Corte costituzionale, per gli analoghi poteri commissariali previsti dalla disciplina generale della protezione civile.<br />
Non resta quindi che confidare che il periodo di tempo che deve trascorrere per la conversione in legge del decreto venga dedicato ad approfondire le delicate questioni che sono state sopra segnalate. Ciò anche tenendo conto di quel sempre valido insegnamento della dottrina secondo il quale il nostro ordinamento, per poter ben funzionare, richiede il rispetto di una “riserva dell’amministrazione”, alla quale andrebbero quindi esclusivamente attribuite tutte le scelte puntuali, da adottarsi con atti vincolati al rispetto delle leggi ordinarie, anche per salvaguardare diritti di azione e di reazione dei cittadini e di tutti i soggetti pubblici interessati. Il rischio che si corre, altrimenti, è quello che ciò che appare a prima vista blindato si riveli di cartone e non regga all’urto con un esercizio diretto e dirompente della sovranità popolare.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Giustizia amministrativa e democrazia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/giustizia-amministrativa-e-democrazia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 18:38:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giustizia-amministrativa-e-democrazia-2/">Giustizia amministrativa e democrazia</a></p>
<p>Quando nel febbraio del 2014 è stata fondata l&#8217;Unione nazionale degli avvocati amministrativisti fu sottoscritto un manifesto delle idee in cui era chiaramente indicato l&#8217;obiettivo di andare oltre il riconoscimento e la tutela della nostra professionalità. Ci siamo posti in una prospettiva di impegno più vasto per le tematiche da</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giustizia-amministrativa-e-democrazia-2/">Giustizia amministrativa e democrazia</a></p>
<div style="text-align: justify;">
Quando nel febbraio del 2014 è stata fondata l&#8217;Unione nazionale degli avvocati amministrativisti fu sottoscritto un manifesto delle idee in cui era chiaramente indicato l&#8217;obiettivo di andare oltre il riconoscimento e la tutela della nostra professionalità. Ci siamo posti in una prospettiva di impegno più vasto per le tematiche da affrontare e di  più lunga durata per i tempi rispetto ai quali ci attendiamo dei risultati. Abbiamo quindi affrontato i problemi della giustizia amministrativa non solo con un approccio difensivo, controbattendo coloro che ne auspicavano la soppressione dimenticando il valore profondamente civile e democratico della possibilità di ottenere tutela piena nei confronti dei provvedimenti delle pubbliche autorità. Ma anche mettendo in discussione le insufficienze e i limiti di un apparato giudiziario che incide ancora troppo poco sul grande mare della cattiva amministrazione. Questo approccio riformista &#8211; che unisce la consapevolezza del valore di quanto di positivo c&#8217;è nel sistema che si è formato in molti decenni di storia e al prezzo di tante battaglie, ma anche delle sue attuali inadeguatezze &#8211; è quello che proponiamo per uscire dall&#8217;autoreferenzialità e per porci come attori sociali. Questo impegno ci è richiesto dalla gravità della crisi che il diritto conosce nel tempo presente, in cui le forze più grandi che operano sono l&#8217;economia e la tecnologia, entrambe sottratte a qualsiasi forma di regolazione statuale. Occorre quindi auspicare che almeno su scala europea &#8211; l&#8217;unica adeguata &#8211; si ritrovi la capacità di restituire ad istituzioni democraticamente elette la regolazione di quelle forze e la tutela adeguata ed effettività dei diritti delle persone.<br />
Per fare uscire il diritto dalla sua crisi gli avvocati devono aver chiaro il loro ruolo sociale e l&#8217;apporto che possono dare alla democrazia. L&#8217;avvocato infatti non è solo colui che assiste e tutela i cittadini nei processi. Egli ha anche un ruolo importante nella prevenzione dei conflitti e nell&#8217;educazione alla legalità. La dialettica stessa del giusto processo conferisce all&#8217;avvocato una funzione che non è più ancillare rispetto a quella del giudice. Quest&#8217;ultimo infatti esercita la giurisdizione non come atto solitario e quindi puramente soggettivo, ma insieme all&#8217;avvocato &#8211; tutore e rappresentante del cittadino &#8211;  che gli fornisce l&#8217;indispensabile apporto di una domanda di giustizia, della rappresentazione dei fatti e delle possibili opzioni interpretative delle norme. Senza dire che oggi ha rilievo, più che mai, l&#8217;efficienza della macchina organizzativa che supporta i procedimenti giudiziari, al cui buon andamento concorrono gli avvocati in svariate forme e con impiego di risorse proprie: si pensi ad esempio al funzionamento di tutte le varie tipologie di processi telematici, che si alimentano dai flussi informativi generati negli studi legali.<br />
Deve essere quindi convinto e forte l&#8217;impegno degli amministrativisti a sostegno della proposta elaborata dal Consiglio nazionale forense per il riconoscimento in Costituzione del ruolo dell&#8217;avvocatura, con l&#8217;affermazione espressa dei suoi caratteri distintivi di libertà e di indipendenza ed autonomia. A questa proposta vanno affiancate quelle di altre misure di rafforzamento e tutela. In primo luogo va ridefinito lo spazio di autonomia nella disciplina della professione anche con riferimento a materie trasversali quali la concorrenza e la tutela dei dati personali. In queste materie parallele le regole attuative delle disposizioni di legge, pur nel rispetto degli indirizzi delle Autorità indipendenti di settore, devono essere adottate dagli organi di vertice dell&#8217;Ordinamento forense, i quali non possono subire né rigide imposizioni né tanto meno provvedimenti sanzionatori, senza venir meno al loro ruolo istituzionale. Con la medesima consapevolezza, della specificità dell&#8217;attività forense, va difesa l&#8217;alterità del contratto di mandato professionale rispetto al contratto d&#8217;appalto, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di libertà nella scelta del legale anche da parte dei soggetti pubblici. Su questo punto abbiamo avviato con l&#8217;Autorità nazionale anticorruzione un serrato confronto. Confidiamo che ciò possa portare all&#8217;adozione di linee guida che non aggravino tali procedure di inutili simulacri di gare il cui unico effetto pratico è quello di costringere gli enti pubblici ad affidare incarichi sottocosto, deleteri tanto per gli interessi pubblici quanto per gli avvocati competenti e capaci che si rifiutano di svendere la propria professionalità.<br />
Ma quale giustizia amministrativa può meglio servire la causa della democrazia? La prima risposta fa emergere le esigenze di una più ampia accessibilità: perché una giustizia per pochi non rispetta il carattere democratico delle nostre istituzioni. Oggi i fattori che restringono la soglia di accesso ai giudizi amministrativi riguardano l&#8217;eccessiva tassazione, con i contributi unificati impropriamente utilizzati come strumento di deflazione del contenzioso, e la concentrazione di un numero eccessivo di giudizi presso il TAR del Lazio, che comporta un aggravio dei costi delle difese. Registriamo con favore che l&#8217;attuale Ministro della Giustizia si sia espresso, in più occasioni, per la revisione delle tariffe dei contributi unificati, che andranno progressivamente allineate a quelle degli altri tipi di processo. Quanto al miglioramento dell&#8217;accessibilità dal punto di vista  territoriale abbiamo già elaborato una proposta di dettaglio per ridurre le materie nelle quali la competenza si sposta dal TAR locale a quello centrale, mentre auspico che si prenda in considerazione l&#8217;ipotesi di istituire due o tre sezioni del Consiglio di Stato distaccate, per la decisione dei giudizi d&#8217;appello per una pluralità di regioni.<br />
La democratizzazione della giustizia amministrativa passa poi dalla creazione di una nuova <em>governance. </em>La nostra proposta è di istituire presso i tribunali regionali consigli giudiziari del tutto simili a quelli che esistono per la giurisdizione ordinaria, in sostanza istituzionalizzando quelle forme spontanee di consultazione permanente che si sono attuate in questi ultimi anni in varie sedi, con ottimi risultati. Parallelamente auspichiamo la creazione, con le stesse finalità,  di una consulta forense presso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e l&#8217;attribuzione al Consiglio nazionale forense del potere di designazione di una quota dei membri laici di quest&#8217;ultimo organo.<br />
Il nostro pacchetto di proposte si completa poi con alcune ulteriori misure, dal deliberato carattere sperimentale: nel senso che si tratta di interventi che vengono proposti con gradualità, nella consapevolezza che la loro efficacia dipende dal contesto e dalla formazione di un&#8217;adeguata cultura negli operatori. Parliamo del giudice monocratico e dei percorsi di giustizia informale. La prima riforma intacca un valore fortemente apprezzato sia dalla magistratura sia dal foro che è quello della collegialità. Peraltro la cronica carenza delle dotazioni organiche e le prassi ampiamente utilizzate per far fronte alla mole dell&#8217;arretrato non possono escludere, in radice, forme organizzative che consentano un più razionale utilizzo della risorsa rappresentata dal singolo magistrato.<br />
Lo stesso si può dire per le varie forme di ADR, per la sperimentazione delle quali i tempi sono certamente maturi e che attendono solo che vi siano misure di incentivazione, in primo luogo rappresentate da una disposizione che metta ragionevolmente al riparo il funzionario che accede alla mediazione o conciliazione dal giudizio per responsabilità erariale. Vanno poi formati dei professionisti che abbiano ben chiaro e sappiano comunicare ai propri assistiti, l&#8217;indubbio vantaggio, soprattutto in termini di stabilità del risultato, dell&#8217;accordo con la Pubblica amministrazione rispetto alla sentenza, la cui esecuzione può rappresentare un terreno irto di ostacoli.<br />
Per mantenere fede agli impegni del manifesto delle idee della nostra Unione sarà poi necessario che la nostra riflessione critica e la nostra capacità di proposta si misurino nei prossimi mesi con il grande tema della burocrazia e quindi della riforma della pubblica amministrazione, sempre promessa e mai ottenuta. Da parte mia ho maturato la convinzione che occorra partire dal basso, e quindi rafforzando gli antidoti e le difese che solo la legge può mettere nelle mani dei cittadini e delle imprese. Si tratta anche qui di assicurare una più compiuta manifestazione della democrazia, che rifugge l&#8217;eccessivo squilibrio di potere tra governanti e governati e tra funzionari pubblici e cittadini. Dobbiamo sottrarre la materia dei procedimenti amministrati alla competenza dei singoli enti, imponendo un unico codice di regole procedurali vincolante per tutti i pubblici uffici. Sottraendo quindi, in questo modo, i cittadini dalla &#8220;dittatura del modulo&#8221; e rafforzando il principio di legalità nell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione.<br />
Una pluralità di temi, tutti di grande complessità, ci sono di fronte. Ne saremo all&#8217;altezza se terremo sempre presente la vocazione civile e democratica del buon avvocato: non arrendersi mai all&#8217;ingiustizia e combatterla in ogni circostanza, impegnarsi per una società giusta che assicuri ad ogni uomo il diritto di realizzare liberamente i propri obiettivi.</p>
<p>(*) Sintesi della Relazione tenuta al III Congresso Nazionale dell&#8217;Unione nazionale degli avvocati amministrativisti tenutosi a Bologna il 19 e 20 ottobre 2018. La registrazione video è reperibile al seguente link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GFhPn4_FvH4">https://www.youtube.com/watch?v=GFhPn4_FvH4</a></div>
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<p>Note</p>
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