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	<title>Tullio Fenucci Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tullio Fenucci Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla natura giuridica delle s.p.a. a capitale interamente pubblico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-natura-giuridica-delle-s-p-a-a-capitale-interamente-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-natura-giuridica-delle-s-p-a-a-capitale-interamente-pubblico/">Sulla natura giuridica delle s.p.a. a capitale interamente pubblico</a></p>
<p>La Corte costituzionale con decisione 19 dicembre 2003, n. 363 [1] si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 30, l. 28 dicembre 2001, n. 448, con riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. La disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima prevede che il ministero del lavoro e delle politiche sociali possa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-natura-giuridica-delle-s-p-a-a-capitale-interamente-pubblico/">Sulla natura giuridica delle s.p.a. a capitale interamente pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-natura-giuridica-delle-s-p-a-a-capitale-interamente-pubblico/">Sulla natura giuridica delle s.p.a. a capitale interamente pubblico</a></p>
<p>La Corte costituzionale con decisione 19 dicembre 2003, n. 363 [1] si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 30, l. 28 dicembre 2001, n. 448, con riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.<br />
La disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima prevede che il ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi di Italia Lavoro s.p.a. [2], società interamente a capitale pubblico, “per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego”, per cui il ministero assegna direttamente alla suddetta società “funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti”.<br />
L’analisi della questione ha richiesto una ricostruzione della natura giuridica di Italia Lavoro s.p.a.<br />
Dopo aver esaminato il percorso normativo che ha condotto alla nascita di tale società, attraverso leggi, direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti e direttive del ministro del lavoro, la Corte ha concluso che la s.p.a. in questione è una società “speciale” a capitale interamente pubblico: infatti il ministero del tesoro (oggi ministero dell’economia) è proprietario del 100 % delle azioni ed in questa veste esercita i diritti dell’azionista su direttiva del presidente del consiglio e di concerto con il ministro del lavoro.<br />
Secondo la Consulta una s.p.a. come Italia Lavoro presenta tutte le caratteristiche proprie dell’ente strumentale tranne quella della natura giuridica, formalmente privata: infatti tale società è costituita per legge e non in base ad un patto societario, opera come strumento per il perseguimento di specifiche finalità stabilite nell’ambito di politiche ministeriali ed inoltre ad essa sono affidati obbligatoriamente determinati compiti previsti dalla legge.<br />
In altre parole la Corte reputa irrilevante la mera forma ai fini dell’identificazione della natura giuridica sostanziale di un ente; infatti essa riscontra nella s.p.a. Italia Lavoro prevalenti aspetti pubblicistici sulla base di elementi di natura sostanziale.<br />
Tale conclusione è in linea con la sua giurisprudenza precedente, con la giurisprudenza nazionale e comunitaria nonché con la dottrina prevalente.<br />
Infatti non è la prima volta che la Corte costituzionale affronta il problema della natura giuridica delle s.p.a. derivanti dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici.<br />
Con la decisione 28 dicembre 1993, n. 466 si ritenne che il controllo della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati ordinariamente dallo Stato, previsto dall’art. 12, l. 21 febbraio 1958, n. 259, permanesse anche dopo la privatizzazione formale degli enti pubblici, cioè dopo la mera trasformazione in s.p.a. dei precedenti enti pubblici. L’argomento principale su cui fece leva la Corte costituzionale era costituito dal fatto che le società risultanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici dovevano essere considerate di “diritto speciale” in quanto la loro disciplina presentava delle deroghe rispetto alla disciplina generale delle società per azioni sotto diversi profili [3].<br />
Le conclusioni a cui si perviene sono in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, che prescinde dalla natura formale dell’ente.  <br />
Infatti la nozione di impresa pubblica si riscontra nella direttiva della Commissione europea n. 80/723/CEE del 25 giugno 1980 [4] sulla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche [5]: l’art. 2 di tale direttiva stabilisce che per impresa pubblica si intende ogni impresa nei cui confronti i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante [6] e che per poteri pubblici si devono intendere lo Stato e gli altri enti territoriali.<br />
Su basi analoghe si fonda anche il c.d. Accordo Andreatta-Van Miert del 1992: si tratta di un’intesa tra il governo italiano e la Commissione europea relativa alla liquidazione del gruppo EFIM, agli ex enti pubblici italiani trasformati in s.p.a., IRI ed ENI, alle società da esse controllate al 100 % e a ogni altra società a capitale statale al 100 %, con l’eccezione di quelle che operano nel settore dei servizi pubblici e della difesa. Da tale intesa si evince che le società per azioni a totale partecipazione pubblica sono considerate ancora imprese pubbliche [7].<br />
Pertanto elemento caratterizzante della nozione di impresa pubblica di derivazione comunitaria è l’influenza dominante dei pubblici poteri [8]; invece si prescinde dalla natura giuridica, pubblica o privata, dell’ente [9].<br />
Anche nella giurisprudenza nazionale sembra ormai essersi affermata una siffatta nozione di impresa pubblica. Infatti in una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato che l’ammissione della quotazione in borsa non cancella la qualità di impresa pubblica, dal momento che la nozione di impresa pubblica si fonda su requisiti di carattere sostanziale, come la detenzione della maggioranza del capitale societario da parte dell’ente o degli enti pubblici: ciò che conta è l’influenza dominante esercitata dai pubblici poteri sulla società [10].<br />
Non diversamente la giurisprudenza comunitaria valuta la rilevanza pubblicistica di un ente prescindendo dalla sua natura formale, che può essere anche privatistica [11]. A tal proposito a livello comunitario si è elaborato il concetto di organismo di diritto pubblico, che comprende anche enti formalmente privati [12].<br />
In ogni modo, l’orientamento della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini della qualificazione di un soggetto come pubblico o privato è ormai consolidato nella giurisprudenza nazionale, amministrativa [13] civile [14] e penale [15].<br />
Infine la dottrina ha osservato che le società a capitale pubblico derivanti dalle privatizzazione dei precedenti enti pubblici presentano caratteristiche di specialità rispetto al modello tradizionale di società commerciale [16]. Ciononostante si registrano forti perplessità sulle conseguenze che discendono da tale premessa [17].<br />
La Corte con la decisione che si annota ha ribadito un principio difficilmente contestabile, pacifico nella giurisprudenza nazionale e comunitaria: una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto il controllo pubblico, è assimilabile ad un ente pubblico. Infatti la tendenza alla privatizzazione diffusasi nell’ultimo decennio non ha comportato in molti casi una cessione effettiva ai privati delle partecipazioni azionarie e con esse del controllo delle società nate dai vecchi enti pubblici ma soltanto un mutamento formale della natura giuridica dell’ente, in molti casi tuttora sotto il controllo pubblico.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] V. Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 363, in Giur. cost., 2003, p. 3752.<br />
[2] La s.p.a. Italia Lavoro è stata istituita con direttiva del presidente del  consiglio dei ministri 13 maggio 1997.<br />
[3] A tal proposito v. Garri F., I controlli nell’ordinamento italiano, Milano, 1998, p. 199-200, secondo cui la distinzione tra ente pubblico e società di diritto privato, sia in Italia che a livello comunitario, tende a fondersi in una nozione sostanziale di impresa pubblica.<br />
[4] La direttiva n. 80/723/CEE (in GUCE 29 luglio 1980, n. 195, p. 35 ss.) in seguito è stata modificata da altre due direttive, la n. 85/413/CEE del 24 luglio 1985 (in GUCE 28 agosto 1985, n. 229, p. 20 ss.) e la n. 93/84/CEE del 30 settembre 1993 (in GUCE 12 ottobre 1993, n. 254, p. 16 ss.).<br />
[5] Con tale direttiva è stato instaurato un regime di controllo speciale sulle imprese in mano pubblica al fine di verificare la coerenza con la logica di mercato dei trasferimenti di risorse fatti a vario titolo dallo Stato a favore delle suddette imprese: tali trasferimenti possono essere giustificati solo se rientranti nel normale intervento dello Stato in quanto proprietario, altrimenti possono delinearsi come illegittime forme di finanziamento alle imprese di proprietà statale. A tal proposito v. Carbone S.M., Brevi note in tema di privatizzazioni e diritto comunitario, in Dir. del Comm. Inter., 1999, p. 232.<br />
[6] Ciò in base al fatto che si tratta di impresa di proprietà pubblica, o in cui sia presente la partecipazione finanziaria di capitali pubblici o per la normativa che la disciplina; inoltre l’influenza dominante è presunta quando i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa, dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa o possano designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa. A tal proposito v. Molina J. A. M., Le distinte nozioni comunitarie di Pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1998, p. 577; Sorace D., L’ente pubblico tra diritto comunitario e diritto nazionale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1992, p. 368 ss.; Roversi Monaco, Gli interventi pubblici in campo economico, in AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna, 1998, p. 1036.<br />
[7] Sul punto v. Roberti G. M., Aiuti di Stato alle imprese pubbliche e privatizzazioni, in Dir. un. europ., 1998, p. 150 ss.<br />
[8] A tal proposito v. Di Gaspare G., voce Privatizzazioni, II) Privatizzazione delle imprese pubbliche, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1995, p. 3 ss.; Moavero Milanesi E., voce Privatizzazioni, III) Diritto comunitario, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1995, p. 2.<br />
[9] Sul punto v. Cirenei M.T., Disciplina comunitaria degli aiuti alle imprese pubbliche e privatizzazioni, in Dir. del comm. int., 1994, p. 323.<br />
[10] V. Cons. Stato, IV, 27 maggio 2002, n. 2922, in Foro it., 2003, III, p. 463 ss. In realtà molteplici sono le decisioni che vanno in tale direzione; a tal proposito v.  <br />
[11] V. in tal senso C. giust. Ce, 16 ottobre 2003, causa C-283/00 e C. giust. Ce, 15 maggio 2003, causa C-214/00.<br />
[12] Sul concetto di organismo di diritto pubblico v. la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/440/CEE del 18 luglio 1989, in materia di appalti pubblici, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1991, p. 215 ss., la direttiva n. 93/37/CEE che modifica la precedente, le direttive n. 90/531/CEE del 17 settembre 1990 e n. 93/38/CEE relative agli appalti nei settori in precedenza esclusi, la direttiva n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992, in G.U.C.E. n. 209 del 24 luglio 1992, in materia di appalti pubblici di servizi. Per una ricostruzione del concetto di organismo di diritto pubblico e dei suoi rapporti con i concetti di organo ed ente pubblico v. Caputi Jambrenghi, L’organismo di diritto pubblico, in Dir. amm., 2000, p. 13 ss.; v. anche  Scoca F. G., Le amministrazioni come operatori giuridici, in AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna, 1998, p. 512 ss.<br />
[13] V. Cons. Stato, VI, 17 settembre 2002, n. 4711 e Cons. Stato, VI, 5 marzo 2002, n. 1303, in Dir. proc. amm., 2003, p. 486 ss.; Cons. Stato, VI, 24 maggio 2002, n. 2855, in Foro amm., 2002, p. 1325 ss.; Cons. Stato, VI, 7 giugno 2001, n. 3090, Cons. Stato, VI, 2 marzo 2001, n. 1206, e Cons. Stato, III, parere 11 aprile 2000, n. 588/00, in Foro it., 2002, III, p. 423 ss.; Cons. Stato, V, 1° aprile 2000, n. 2078, Cons. Stato, VI, 4 aprile 2000, n. 1948 e Cons. Stato, VI, 1° aprile 2000, n. 1885, in Urb. app., 2000, p. 528 ss.<br />
[14] Infatti la Corte di cassazione con la decisione n. 24 del 1999 (Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 24, in Giur. it., 1999, p. 1510-1511) si è pronunciata sulla giurisdizione relativa ad una controversia avente ad oggetto l’affidamento di un appalto di fornitura da parte del Consorzio tra i comuni della provincia di Bolzano, avente veste di società cooperativa a r. l. A tal proposito secondo la Corte poiché nel nostro ordinamento non esiste alcun istituto che corrisponde al concetto di organismo di diritto pubblico, i parametri da utilizzare al fine di ricondurre un ente in tale categoria devono essere ricercati sulla base di categorie giuridiche di diritto comunitario e non di diritto interno: quindi bisogna tenere conto del profilo sostanziale dell’attività svolta. Infatti la Corte, prescindendo dalla qualifica formale, scorge nell’attività svolta dal Consorzio una valenza pubblicistica, mutando in tal modo il proprio precedente orientamento (v. a tal proposito Cass. civ., sez. un., 27 marzo 1997, n. 2738, in Riv. ital. dir. pubbl. comunit., 1997, p. 775 ss.; Cass. civ., sez. un., 6 maggio 1995, n. 4991, in Riv. ital. dir. pubbl. comunit., 1995, p. 1056 ss.); ciò comporta che in base ad aspetti di natura sostanziale, cioè in base alla natura degli interessi perseguiti concretamente dall’ente, il Consorzio debba essere incluso nella categoria di organismo di diritto pubblico con la conseguenza di attribuire la giurisdizione a conoscere la controversia al giudice amministrativo. Ad analoghe conclusioni la Corte è giunta anche in un’altra pronuncia (v. Cass civ., ss. uu., 13 febbraio 1999, n. 64, in Guida al diritto, 6 marzo 1999, n. 9, p. 62 ss.).<br />
[15] A tal proposito v. Cass. pen., VI, 24 settembre 2001, n. 45261, in Riv. pen., 2002, p. 215; Cass. pen., VI, 8 marzo 2001, n. 20118, in Riv. pen., 2001, p. 834 e in Giur. it., 2002, p. 1467 ss.; Cass. pen., I, 22 giugno 2000, n. 10027, in Cass. pen., 2001, p. 3060 (s.m.); Cass. pen., VI, 31 ottobre 1996, in Dir. pen. e processo, 1997, p. 1478; Cass. pen., VI, 16 dicembre 1994, in Cass. pen., 1996, p. 3324 (s.m.); Cass. pen., VI, 30 settembre 1994, in Cass. pen., 1996, p. 820 (s.m.); Corte App. Roma, 27 aprile 1994, in Foro it., 1994, II, p. 605 ss.<br />
[16] V. Minervini G., intervento nel seminario tenuto a Roma il 27 maggio 1994 sul tema “Le privatizzazioni: forma di società per azioni e titolarità pubblica del capitale”, in Rass. giur. energia elettr, Milano, 1995, p. 886, con il titolo Contro il diritto speciale delle imprese pubbliche “privatizzate”, anche in AA.VV., Le privatizzazioni in Italia: saggi, leggi e documenti, Milano, 1995, p. 171, secondo cui le imprese pubbliche privatizzate conservano il loro “marchio di origine”, cioè si configurano come società di diritto speciale. In tal senso v. inoltre Bonelli F., La privatizzazione delle imprese pubbliche, Milano, 1996, p. 5 (nota 5), secondo il quale le s.p.a. derivate dalla trasformazione di enti pubblici rimangono però società di diritto speciale perché ad esse si applicano non solo le norme del codice civile ma anche speciali disposizioni legislative.<br />
[17] Sul punto v. Carabba M., Privatizzazione di imprese ed attività economiche, in Dig. Discipl. Pubbl., XI, Torino, 1996, p. 567 ss.; Cassese S., Gli enti privatizzati come società di diritto speciale: il Consiglio di Stato scopre il diritto naturale, in Giorn. dir. ammin., 1995, p. 1138 ss., commento a Cons. Stato, VI, 20 maggio 1995, n. 498.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-natura-giuridica-delle-s-p-a-a-capitale-interamente-pubblico/">Sulla natura giuridica delle s.p.a. a capitale interamente pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L&#8217;evoluzione del concetto di pubblica amministrazione: il caso dell&#8217;accesso agli atti degli enti privatizzati</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-concetto-di-pubblica-amministrazione-il-caso-dellaccesso-agli-atti-degli-enti-privatizzati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:57 +0000</pubDate>
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<p>Negli ultimi quindici anni il nostro ordinamento ha attraversato un periodo di grandi cambiamenti, che è tuttora in corso; è mutato lo stesso confine tra i concetti di pubblico e privato e il rispettivo ambito di estensione. Infatti nella prima metà degli anni novanta del secolo scorso la trasformazione della</p>
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<p>Negli ultimi quindici anni il nostro ordinamento ha attraversato un periodo di grandi cambiamenti, che è tuttora in corso; è mutato lo stesso confine tra i concetti di pubblico e privato e il rispettivo ambito di estensione.<br />
Infatti nella prima metà degli anni novanta del secolo scorso la trasformazione della natura giuridica delle imprese a partecipazione statale da pubblica a privata ha influito sul concetto di pubblica amministrazione, dando origine ad una interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza.<br />
Un esempio emblematico del mutamento del confine tra le nozioni di pubblico e privato è dato dalla disciplina del diritto di accesso agli atti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Tale istituto, come è noto, è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
L’art. 23 della suddetta legge, nella sua prima formulazione, elencava i soggetti nei confronti dei quali era ammesso l’accesso agli atti: si trattava delle “amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi”. In applicazione di tale legge è stato emanato il d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, secondo cui i soggetti, nei confronti dei quali può essere azionato il diritto di accesso, sono tutte le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi  [1].<br />
Successivamente il medesimo art. 23 è stato modificato dall’art. 4, l. 3 agosto 1999, n. 265, che, nella sua nuova formulazione, ha incluso nell’elenco dei soggetti passivamente legittimati al ricorso per accesso agli atti le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi nonché le autorità di garanzia e di vigilanza.<br />
Fintanto che i pubblici servizi sono stati gestiti da enti pubblici non vi sono stati particolari problemi di interpretazione di tale norma. Tuttavia l’ambito di estensione della norma in questione è stata oggetto di dibattito quando gli enti concessionari o gestori di pubblici servizi sono stati trasformati in s.p.a., cioè hanno assunto una forma giuridica di diritto privato.<br />
Ora, se si asserisce che la natura privatistica degli enti privatizzati è di per sé incompatibile con vincoli di natura pubblicistica, l’accesso agli atti deve essere escluso; viceversa, se si ritiene che il semplice cambiamento della forma giuridica da pubblica a privata, senza un effettivo passaggio dal controllo pubblico a quello privato, non sia stato sufficiente a escludere l’ente dalla sfera del controllo pubblico, il suddetto accesso agli atti deve essere ritenuto ammissibile.<br />
Nella giurisprudenza comunitaria si è consolidato un orientamento che valuta la rilevanza pubblicistica di un ente prescindendo dalla sua natura giuridica, che può essere anche privatistica: a tal fine è stato elaborato il concetto di organismo di diritto pubblico, che comprende anche enti formalmente privati [2].<br />
Nel nostro paese la giurisprudenza amministrativa [3] ha sostenuto che, sulla base dei principi comunitari nonché delle scelte compiute dal legislatore nazionale, per stabilire la natura pubblica di un soggetto non può essere più utilizzata quale parametro la forma societaria, che appare a tal fine palesemente neutrale [4].<br />
Pertanto la giurisprudenza nazionale, sulla scorta di quella comunitaria che, per identificare le imprese pubbliche, privilegia gli aspetti di natura sostanziale, ha giudicato irrilevante la veste giuridica e ha ritenuto che le imprese pubbliche trasformate in s.p.a., ma sostanzialmente ancora sotto il controllo pubblico, fossero sottoposte alla normativa in materia di accesso agli atti [5].<br />
A tal proposito si possono riscontrare molte decisioni nei riguardi di Poste Italiane s.p.a. [6] e anche nei confronti di altre società [7].<br />
Infatti tra i soggetti nei cui confronti è ammesso l’esercizio del diritto di accesso agli atti sono comprese le società a partecipazione pubblica totale o prevalente che rivestono la qualità di concessionarie di pubblici servizi [8]. Inoltre non ha alcun rilievo la circostanza che il servizio pubblico sia svolto in regime di concorrenza e che la società stessa svolga attività di diritto privato, dato che l’attività di gestione dei pubblici servizi è esercitata anche per soddisfare interessi della collettività ed ha quindi rilievo pubblicistico [9].<br />
Peraltro tra i soggetti obbligati a consentire l’accesso ai propri atti devono essere compresi tutti i gestori di servizi pubblici sulla base di un titolo giuridico, costituito da una legge o da un atto amministrativo, anche se non ha nome di concessione [10].<br />
Ora, siffatta giurisprudenza è stata recepita dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 [11], che ha modificato la l. n. 241 del 1990. Il nuovo art. 22 della legge n. 241 [12] al comma 1, lett. e) ridefinisce il concetto di pubblica amministrazione: in tale nozione sono stati compresi tutti i soggetti di diritto pubblico e privato “limitatamente” allo svolgimento di “attività di pubblico interesse” regolate dal diritto nazionale o comunitario.<br />
Pur osservando che la locuzione “attività di pubblico interesse” è piuttosto vaga, la ratio della norma che definisce il concetto di pubblica amministrazione può risultare comprensibile solo osservando che nel nostro paese, in molti casi, non vi è stato un vero ritiro dei poteri pubblici dalla gestione delle attività economiche, cioè una privatizzazione sostanziale, ma solo una privatizzazione formale; infatti alcune imprese pubbliche hanno subito semplicemente un mutamento della veste giuridica, che da pubblica è divenuta privata, senza che sia avvenuto l’effettivo passaggio in mano privata del loro capitale sociale. Le problematiche affrontate nascono dalla natura ambigua degli organismi che hanno continuato a svolgere le attività economiche gestite dagli enti pubblici: essi formalmente aderiscono agli schemi tipici delle società di diritto commerciale, ma spesso presentano deroghe di vario genere che giustificano la subordinazione a condizionamenti pubblicistici.<br />
Ciò ha contribuito a generare l’orientamento giurisprudenziale che ritiene irrilevante la veste giuridica ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, accolto poi dalla l. n. 15 del 2005.<br />
Ciononostante, nella definizione di pubblica amministrazione permangono aspetti di ambiguità. Infatti il nuovo art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 potrebbe essere interpretato nel senso di includere nella nozione di pubblica amministrazione tutte le società private che svolgano “attività di pubblico interesse”, cioè non solo quelle sotto il controllo pubblico, dal momento che non si riscontra alcuna precisazione in tal senso. Ciò comporterebbe la conseguenza che le società le cui partecipazioni azionarie siano totalmente o prevalentemente in mano privata, non più sottoposte a controllo pubblico, ma che svolgano una non meglio qualificata “attività di pubblico interesse”, vengano sottoposte all’esercizio del diritto di accesso ai propri atti.<br />
In conclusione, se appare condivisibile l’estensione del concetto di pubblica amministrazione fino a comprendere le società a prevalente o totale capitale pubblico, al contrario desta perplessità qualsiasi interpretazione che preveda l’assorbimento in tale concetto anche delle società che non siano solo formalmente ma anche sostanzialmente private. Infatti un’estensione di tal genere della nozione di pubblica amministrazione contrasterebbe con i principi contenuti nelle direttive e nella giurisprudenza comunitarie, che, per qualificare un organismo come pubblico, giudicano imprescindibile la persistenza su tali soggetti del controllo pubblico o, più precisamente, il requisito dell’influenza dominante da parte dei poteri pubblici.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] V. l’art. 2, comma 1, del d. p. r. n. 352/92.</p>
<p>[2] V. le decisioni più recenti in tal senso: C. giust. Ce, 13 gennaio 2005, causa C-84/03, C. giust. Ce, 16 ottobre 2003, causa C-283/00 e C. giust. Ce, 15 maggio 2003, causa C-214/00. Tale orientamento trova fondamento nelle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici che introducono il concetto di organismo di diritto pubblico: gli enti possono essere compresi nella categoria degli organismi di diritto pubblico prescindendo dalla loro natura giuridica formale. Infatti gli organismi di diritto pubblico sono identificati esclusivamente sulla base di tre requisiti: innanzitutto è necessario che l’ente sia dotato di personalità giuridica, poi che sia sotto l’influenza dominante dei poteri pubblici, in quanto finanziato in maniera prevalente dallo Stato o da altri enti pubblici, o la cui gestione sia da essi controllata, o i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza siano costituiti da membri in maggioranza di nomina dei pubblici poteri e infine che sia stato istituito al fine di soddisfare bisogni di interesse generale di natura non industriale né commerciale. A tal proposito v. la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/440/CEE del 18 luglio 1989, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1991, p. 215 ss. Per un commento a tale direttiva v. Cassese S., I lavori pubblici e la direttiva comunitaria n. 440 del 1989, in Foro amm., 1989, p. 3518 ss.; Virgilio R., La direttiva 440/1989 e i soggetti destinatari, in Riv. trim. app., 1990, p. 657 ss., in particolare sugli organismi di diritto pubblico v. p. 679 ss.; v. inoltre le direttive n. 90/531/CEE del 17 settembre 1990 e n. 93/38/CEE relative agli appalti nei settori in precedenza esclusi, la direttiva n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992 in materia di appalti pubblici di servizi, in G.U.C.E. n. 209 del 24 luglio 1992 (su cui v. Quadrio Curzio A. e Fortis M., Le liberalizzazioni e le privatizzazioni dei servizi pubblici locali, Bologna, 2000, p. 84 ss.) e la direttiva n. 93/37/CEE in materia di appalti di lavori pubblici che modifica la n. 89/440/CEE.</p>
<p>[3] V. Cons. Stato, VI, 17 settembre 2002, n. 4711 e Cons. Stato, VI, 5 marzo 2002, n. 1303, in Dir. proc. amm., 2003, p. 486 ss.; Cons. Stato, VI, 24 maggio 2002, n. 2855, in Foro amm., 2002, p. 1325 ss.; Cons. Stato, VI, 7 giugno 2001, n. 3090, Cons. Stato, VI, 2 marzo 2001, n. 1206 e Cons. Stato, III, parere 11 aprile 2000, n. 588/00, in Foro it., 2002, III, p. 423 ss.; Cons. Stato, V, 1° aprile 2000, n. 2078, Cons. Stato, VI, 4 aprile 2000, n. 1948 e Cons. Stato, VI, 1° aprile 2000, n. 1885, in Urb. app., 2000, p. 528 ss.</p>
<p>[4] V. Cons. Stato, VI, 5 marzo 2002, n. 1303, cit., p. 496; Cons. Stato, VI, 1 aprile 2000, n. 1885, cit., p. 534 ss.; v. anche Cons. Stato, VI, 28 ottobre 1998, n. 1478, in Giorn. dir. amm., 1999, p. 209 ss.</p>
<p>[5] Sul rapporto tra privatizzazioni e ricorso per accesso agli atti v. Garofoli R., Le privatizzazioni degli enti dell’economia, Milano, 1998, p. 426 ss.</p>
<p>[6] V. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 15 aprile 2004, n. 532, in TAR, I, 2004, p. 505; T.A.R. Puglia Lecce, 4 marzo 2004, n. 1675, in TAR, I, 2004, p. 2085; Cons. Stato, VI, 7 agosto 2002, n. 4152, in Cons. Stato, I, 2002, p. 1656; Cons. Stato, VI, 24 maggio 2002, n. 2855, cit., p. 1325 ss.; Cons. Stato, VI, 5 marzo 2002, n. 1303, cit.; Cons. Stato, VI, 8 gennaio 2002, n. 67, in Cons. Stato, I, 2002, p. 25; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 24 maggio 2001, n. 274, in TAR, I, 2001, p. 2357; T.A.R. Lazio, Roma, II, 1 giugno 2001, n. 4836, in TAR, I, 2001, p. 2163; Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2001, n. 654, in Cons. Stato, I, 2001, p. 273; T.A.R. Lazio, Roma, II, 21 luglio 1998, n. 1201, in TAR, I, 1998, p. 2941.</p>
<p>[7] V. Cons. Stato, VI, 28 novembre 2003, n. 7798, in Cons. Stato, I, 2003, p. 2616, nei confronti della società Trenitalia; Cons. Stato, VI, 19 luglio 2002, n. 4009, in Cons. Stato, I, 2002, p. 1598, nei confronti dell’Enel Distribuzione S.p.a.; T.A.R. Lazio, III, 6 agosto 2002, n. 7010, nei confronti delle Ferrovie dello Stato, che ribadisce ancora una volta la possibilità di accedere agli atti dei concessionari di pubblici servizi; Cons. Stato, VI, 20 novembre 2001, n. 5873, in Cons. Stato, I, 2001, p. 2493, che ammette l’accesso agli atti nei confronti di soggetti, come Euroenergy, che operano nel settore dell’energia elettrica realizzando impianti di produzione di energia; T.A.R. Liguria, I, 7 maggio 2001, n. 534, in TAR, I, 2001, p. 2336, che riguarda l’ammissibilità dell’accesso ad atti dell’ENEL; Cons. Stato, Ad. pl., 22 aprile 1999, n. 4, in Cons. Stato, 1999, I, p. 557, nei confronti delle Ferrovie dello Stato S.P.A.; T.A.R. Lazio, Roma, III, 8 luglio 1997, n. 1586, in Cons. Stato, I, 1997, p. 2960, relativa all’ammissibilità dell’accesso ad atti delle Ferrovie dello Stato S.p.a.</p>
<p>[8] V. T.A.R. Puglia Lecce, 4 marzo 2004, n. 1675, cit., p. 2085; Cons. Stato, VI, 24 maggio 2002, n. 2855, cit., p. 1325 ss.; Cons. Stato, VI, 16 dicembre 1998, n. 1683, in Cons. Stato, I, 1998, p. 2002; T.A.R. Lazio, Roma, II, 21 luglio 1998, n. 1201, cit., p. 2941; T.A.R. Lazio, Roma, III, 8 luglio 1997, n. 1586, cit., p. 2960.</p>
<p>[9] V. Cons. Stato, VI, 19 luglio 2002, n. 4009, cit., p. 1598; Cons. Stato, VI, 7 agosto 2002, n. 4152, cit., p. 1656; T.A.R. Puglia Lecce, 4 marzo 2004, n. 1675, cit., p. 2085; T.A.R. Lazio, Roma, II, 1 giugno 2001, n. 4836, cit., p. 2163; Cons. Stato, Ad. pl., 22 aprile 1999, n. 4, cit., p. 557.</p>
<p>[10] V. Cons. Stato, VI, 28 novembre 2003, n. 7798, cit., p. 2616; T.A.R. Lombardia – Milano, 20 aprile 2001, n. 3138, in TAR, I, 2001, p. 758; Cons. Stato, VI, 17 marzo 2000, n. 1414, in Cons. Stato, I, 2000, p. 594.</p>
<p>[11] La legge 11 febbraio 2005, n. 15 è rubricata “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.</p>
<p>[12] Tale articolo è rubricato “Definizioni e principi in materia di accesso”.</p>
<p><i></p>
<p align=right>(pubblicato il 17.5.2005)</p>
<p></i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-del-concetto-di-pubblica-amministrazione-il-caso-dellaccesso-agli-atti-degli-enti-privatizzati/">L&#8217;evoluzione del concetto di pubblica amministrazione: il caso dell&#8217;accesso agli atti degli enti privatizzati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La Corte costituzionale torna sulla disciplina di attuazione dell’art. 68, comma 1, Cost.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-torna-sulla-disciplina-di-attuazione-dellart-68-comma-1-cost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-torna-sulla-disciplina-di-attuazione-dellart-68-comma-1-cost/">La Corte costituzionale torna sulla disciplina di attuazione dell’art. 68, comma 1, Cost.</a></p>
<p>1. La Camera come “attore” del conflitto di attribuzione. &#8211; 2. La decisione della Corte costituzionale n. 1150 del 1988. &#8211; 3. Leale collaborazione e prerogative del Parlamento come parametri del giudizio nella decisione n. 149 del 2007. &#8211; 4. La prima fase della giurisprudenza costituzionale: dal 1988 al 1999.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-torna-sulla-disciplina-di-attuazione-dellart-68-comma-1-cost/">La Corte costituzionale torna sulla disciplina di attuazione dell’art. 68, comma 1, Cost.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><i><b>1. La Camera come “attore” del conflitto di attribuzione. &#8211; 2. La decisione della Corte costituzionale n. 1150 del 1988. &#8211; 3. Leale collaborazione e prerogative del Parlamento come parametri del giudizio nella decisione n. 149 del 2007. &#8211; 4. La prima fase della giurisprudenza costituzionale: dal 1988 al 1999. &#8211; 5. (Segue) la seconda fase: dalla decisione n. 10 del 2000 in poi. &#8211; 6. L’art. 3 della legge n. 140 del 2003 alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 120 del 2004. &#8211; 7. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. &#8211; 8. Considerazioni conclusive.<br />
</i> <br />
<i></b></i>1. Con la decisione 4 maggio 2007, n. 149[1], ancora una volta la Corte costituzionale è stata chiamata a risolvere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avente come protagonisti una Camera del Parlamento e un giudice ordinario. La novità di questa pronuncia è costituita dalla circostanza che il soggetto che solleva il conflitto non è l’autorità giudiziaria ma la Camera dei deputati.<br />
Cagione del conflitto di attribuzione è la controversa disciplina di attuazione dell’art. 68, comma 1, Cost., contenuta nell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140[2].<br />
Come è noto, l’art. 68, comma 1, Cost., attribuisce ai membri del Parlamento una forma di irresponsabilità totale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni, che perdura anche dopo la scadenza del mandato. Tale prerogativa non rappresenta una novità, essendo connaturata allo sviluppo della stessa democrazia parlamentare, anzi della democrazia <i>tout court</i>[3]. Essa fu concepita dai costituenti come forma di garanzia della libera espressione dei membri del Parlamento verso indebite forme di pressioni esterne, non limitata alle aule parlamentari[4].<br />
L’art. 68 Cost., oggetto di revisione costituzionale nel 1993[5], ha trovato attuazione nell’articolo 3 della legge n. 140 del 2003. <br />
Il primo comma dell’articolo 3 prevede che l’art. 68, comma 1, Cost., si applica per una serie di atti parlamentari, comprendenti anche ogni attività “di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”[6]. Il medesimo articolo, nei commi successivi al primo, fissa le norme processuali relative ai casi in cui venga in rilievo l’applicazione dell’art. 68, comma 1, Cost.[7].</p>
<p>2. Con tali disposizioni è stato recepito a livello normativo il principio dell’efficacia inibente della delibera di insindacabilità delle Camere nei confronti della prosecuzione del giudizio innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, affermato dalla Corte costituzionale nella decisione n. 1150 del 1988[8]. Inoltre è stata riproposta la c.d. pregiudizialità parlamentare, secondo cui, quando in un processo si eccepisca l’applicazione della prerogativa di cui all’art. 68, comma 1, Cost., il giudice adito deve sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Camera competente; tale principio non rappresenta una novità, visto che, con diverse formulazioni, era contenuto in una serie di decreti legge, in vigore tra la fine del 1993 e la fine del 1996, poi non convertiti, adottati dopo la revisione costituzionale dell’art. 68 Cost.<br />
A questo punto il giudice, qualora non volesse adeguarsi alla delibera di insindacabilità adottata dalla Camera, potrebbe ricorrere alla Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sulla scorta del modello elaborato dalla citata decisione n. 1150 del 1988.<br />
Infatti la Corte costituzionale con tale decisione ha stabilito che le delibere di insindacabilità adottate dalle Camere hanno effetto inibente: la pronuncia della Camera di appartenenza del parlamentare, con la quale si afferma che le opinioni espresse sono inerenti alle funzioni proprie della carica e, pertanto, sono coperte dalla guarentigia di cui all’art. 68, comma 1, Cost., impedisce la prosecuzione di qualsivoglia giudizio volto a dimostrare una forma di responsabilità del medesimo parlamentare[9].<br />
L’autorità giudiziaria adita per accertare la suddetta responsabilità, qualora ritenga che la deliberazione parlamentare non sia stata adottata legittimamente ma rappresenti un’interferenza indebita con la funzione giurisdizionale da essa esercitata, ha la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, come poc’anzi ricordato, al fine di ottenere l’annullamento della delibera suddetta[10].</p>
<p>3. Ora, nella decisione che si commenta, la Camera dei deputati si rivolge alla Corte costituzionale per chiedere l’annullamento degli atti di procedura compiuti dal Tribunale di Messina nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni promosso nei confronti di un deputato per alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie. Infatti, nonostante il deputato avesse eccepito l’applicabilità della prerogativa dell’insindacabilità e fosse successivamente intervenuta una delibera parlamentare di insindacabilità, l’autorità giudiziaria adita aveva proseguito il giudizio, ignorando le previsioni dell’articolo 3 della legge n. 140 del 2003.<br />
La Corte accoglie il ricorso della Camera dei deputati, annullando gli atti di procedura compiuti dal Tribunale, affermando che la prosecuzione del procedimento in tale circostanza costituisce un segno evidente della mancata applicazione dell’articolo 3, commi 3, 4 e 5, della suddetta legge n. 140. La Corte sostiene che tale disciplina è adottata a tutela di un equilibrato rapporto fra l’autorità giudiziaria, la parte che eccepisce l’applicabilità della prerogativa parlamentare dell’insindacabilità delle opinioni espresse e il tempestivo coinvolgimento della Camera di appartenenza del parlamentare<u><b>,</b></u> nel caso in cui la medesima autorità giudiziaria non reputi le dichiarazioni oggetto del procedimento coperte dall’art. 68, comma 1, Cost.<br />
Il comportamento dell’autorità giudiziaria, secondo la Corte, costituisce un palese disconoscimento delle funzioni conferite dalla Costituzione alle Camere del Parlamento nonché una violazione dell’obbligo di leale collaborazione tra i poteri dello Stato.<br />
Sebbene tale decisione verta esclusivamente su aspetti procedurali, ciò nondimeno, essa merita di essere esaminata con una certa attenzione, dal momento che le norme contenute nell’art. 3 della legge n. 140 del 2003 sono suscettibili di limitare la tutela dei diritti dei cittadini, destinatari di dichiarazioni offensive da parte di membri del Parlamento. A tal fine si ritiene opportuno ricostruire l’interpretazione dell’art. 68, comma 1, Cost., come emerge dalla copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia nonché dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.</p>
<p>4. Fin dalle prime decisioni emesse dopo la sentenza n. 1150 del 1988, venne in rilievo il problema delle dichiarazioni effettuate dai membri del Parlamento al di fuori delle aule parlamentari: a quali condizioni le manifestazioni di pensiero dei parlamentari devono sottostare o quali caratteri devono possedere per essere coperte dalla prerogativa dell’irresponsabilità prevista dall’art. 68, comma 1, Cost., quando esse non sono state espresse nello svolgimento di lavori parlamentari in senso stretto, cioè all’interno delle aule del Parlamento?<br />
Tradizionalmente, le Camere sono propense ad includere nell’area coperta dalla prerogativa dell’irresponsabilità di cui all’art. 68, comma 1, Cost., qualsiasi manifestazione di pensiero dei membri del Parlamento effettuata in qualsiasi sede e contesto.<br />
In proposito, fino alla fine degli anni novanta, la giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione tra le Camere e l’autorità giudiziaria ordinaria talvolta appariva contraddittoria, se non nei principi espressi, quanto meno nel merito delle decisioni.<br />
La Corte costituzionale affermò che l’attività parlamentare non si risolve esclusivamente negli atti tipici ma comprende anche quelli presupposti e consequenziali. Con un simile enunciato la Corte, però, non intendeva includere l’intera attività politica del parlamentare nell’area coperta dalla guarentigia: tale eventualità avrebbe trasformato la prerogativa prevista dall’art. 68, comma 1, Cost., in un privilegio personale[11]. Il criterio utilizzato per stabilire quando doveva essere applicato l’art. 68, comma 1, Cost., consisteva nel verificare che tra le opinioni espresse e l’attività parlamentare esistesse un nesso funzionale[12].<br />
Nella sua prima formulazione tale concetto appariva vago e, in concreto, suscettibile di produrre decisioni tra loro non omogenee. In particolare, la Corte costituzionale, con la decisione n. 329 del 1999[13], annullava la delibera parlamentare di insindacabilità, escludendo che l’art. 68, comma 1, Cost., tutelasse l’intera attività politica; invece, con la decisione n. 417 del 1999[14], statuiva in senso opposto, ritenendo espressione della funzione parlamentare alcune dichiarazioni rilasciate da un parlamentare alla stampa, sulla base dell’ambiguo assunto che fossero state espresse nell’ambito di un “dibattito politico”.<br />
Appare evidente che un siffatto criterio rischiava di ampliare in maniera inaccettabile l’area dell’irresponsabilità, dal momento che ogni dichiarazione espressa da un parlamentare sugli organi di stampa o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione è, per la stessa natura del dichiarante, suscettibile di essere qualificata in senso lato come “politica”.</p>
<p>5. Il concetto di nesso funzionale è stato precisato con le decisioni nn. 10 e 11 del 2000[15]. In particolare, con la decisione n. 10, la Corte costituzionale ha stabilito che le dichiarazioni rese <i>extra moenia</i> possono essere considerate coperte dalla prerogativa di cui all’art. 68, comma 1, Cost., soltanto se legate da nesso funzionale con atti parlamentari, cosa che si verifica in presenza di identità sostanziale di contenuto tra le dichiarazioni medesime e l’attività parlamentare. Da quel momento in poi la Corte ha ritenuto che l’insindacabilità sia legittimamente deliberata dalle Camere soltanto nei confronti di quelle dichiarazioni che riproducono all’esterno opinioni manifestate in sede parlamentare[16], mentre non basta un semplice collegamento di argomento[17] fra attività parlamentare e dichiarazione resa all’esterno delle aule del Parlamento né rileva il contesto politico nel quale le dichiarazioni stesse possono essere collocate[18]. Inoltre, a partire dalla decisione n. 11, la Corte ha precisato che l’irresponsabilità garantita dall’art. 68, comma 1, Cost., opera soltanto se vi è un’effettiva corrispondenza di contenuto fra le dichiarazioni rese e un precedente o “sostanzialmente contestuale” atto parlamentare[19], mentre non sono rilevanti atti inerenti alla funzione parlamentare posteriori alle dichiarazioni stesse[20], anche se il tempo trascorso tra queste ultime e gli atti suddetti è breve[21].<br />
La richiesta di una “sostanziale contestualità” tra le opinioni espresse e gli atti parlamentari può essere spiegata con il bisogno di impedire che dichiarazioni rese mesi o addirittura anni dopo il compimento di atti funzionali siano giustificate dalla guarentigia di cui all’art. 68, comma 1, Cost. Tuttavia non sembra che tale concetto abbia apportato un contributo di particolare chiarezza alla delimitazione della nozione di nesso funzionale.<br />
In ogni modo, la prerogativa parlamentare non può essere riferita a dichiarazioni e a comportamenti materiali, qualificati dall’autorità giudiziaria come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: giammai l’irresponsabilità derivante dall’art. 68, comma 1, Cost., può essere estesa fino a comprendere gli insulti, soltanto perché collegati a battaglie condotte da esponenti parlamentari in difesa delle loro tesi politiche, e, a maggior ragione, i comportamenti materiali, che integrano la fattispecie della resistenza a pubblico ufficiale[22]. Peraltro non trova protezione nella Costituzione il turpiloquio, che giammai può essere considerato parte dell’attività parlamentare[23].<br />
Si è fatto altresì notare che le dichiarazioni rese dal parlamentare devono rappresentare divulgazione di proprie precedenti attività parlamentari, a nulla rilevando che esse riproducano il contenuto di atti di parlamentari diversi dal dichiarante, seppure appartenenti allo stesso gruppo[24].<br />
Tuttavia, pur non escludendo che l’attività parlamentare possa esplicarsi anche in forme non tipiche[25], visto che anche un’interrogazione dichiarata inammissibile è stata considerata attività parlamentare[26], la Corte ha rifiutato tassativamente l’ipotesi, proposta a più riprese da entrambe le Camere, che la qualifica di membro del Parlamento possa avere rilevanza in relazione agli atti che rappresentano esercizio di diritti o doveri palesemente non inerenti alla funzione parlamentare, in quanto spettanti a tutti i cittadini, come ad esempio le denunce penali, le deposizioni rese in processi penali o le dichiarazioni sui giornali[27].<br />
Si è inoltre sottolineato che il fatto che le dichiarazioni siano state rilasciate all’interno della sede del Parlamento non è sufficiente per conferire carattere di attività parlamentare a interviste private concesse a giornalisti[28], dal momento che tale circostanza può essere addotta esclusivamente al fine di qualificare il contesto politico nel quale sono avvenute le suddette dichiarazioni, che, come già osservato, è stato a più riprese considerato dalla Corte irrilevante al fine di stabilire l’esistenza dell’imprescindibile nesso funzionale.<br />
Eppure in qualche circostanza la Corte ha ammesso una discutibile deroga al rigore dei requisiti richiesti per ritenere insindacabili le dichiarazioni espresse fuori dalle aule del Parlamento: è il caso di dichiarazioni rese da un parlamentare nei cui confronti è stata richiesta l’autorizzazione all’esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale previsti dall’art. 68, comma 2, Cost., in pendenza del procedimento per ottenere tale autorizzazione[29]. Tali dichiarazioni <i>extra moenia</i>, a differenza di altre, sono state giudicate insindacabili per il solo fatto di essere collegate alla pendenza del suddetto procedimento, che, per la sua peculiarità, sarebbe sufficiente a qualificarle in tal senso, a prescindere dall’esistenza di una “puntuale relazione”, cioè di un nesso funzionale, delle dichiarazioni con il procedimento stesso.</p>
<p>6. Il quadro giurisprudenziale esposto non ha subito soluzioni di continuità con l’entrata in vigore dell’articolo 3 della legge n. 140 del 2003[30].<br />
In un primo momento è sembrato che tale legge avesse esteso significativamente l’ambito di applicazione della prerogativa di cui all’art. 68, comma 1, Cost.; ma la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell’articolo 3 della legge n. 140 del 2003, con decisione n. 120 del 16 aprile 2004, ha interpretato tale disposizione nel senso di escludere un “indebito ampliamento” dell’ambito di applicazione della prerogativa di cui all’art. 68, comma 1, Cost.[31].<br />
Secondo la Corte, dall’art. 3, comma 1, della citata legge n. 140, non si deduce l’eliminazione del nesso funzionale, nei termini fissati da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, né l’irresponsabilità dei parlamentari per qualsiasi dichiarazione da essi fatta. Infatti, innanzitutto, le altre “attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica”, diverse da quelle tipiche, elencate immediatamente prima nel testo del comma in questione, per risultare insindacabili, necessitano pur sempre di essere collegate alla “funzione parlamentare”; inoltre l’affermazione che tali attività, pur se svolte fuori dalle sedi parlamentari, sono protette dalla guarentigia di cui all’art. 68, comma 1, Cost., non rappresentava una novità nella giurisprudenza costituzionale, dal momento che la Corte stessa non aveva mai inteso utilizzare quale criterio delimitante l’ambito di applicazione della prerogativa quello della “localizzazione” ma aveva sempre utilizzato un criterio di tipo “funzionale”.<br />
La pronuncia nel merito ha riguardato solo il comma 1 del suddetto articolo 3, mentre è stata ritenuta inammissibile, perché non adeguatamente motivata sotto il profilo della sua rilevanza, l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione ai commi 3, 4, 5 e 7.<br />
In realtà, anche se l’interpretazione adeguatrice svolta dalla Corte costituzionale ha evitato un ampliamento sul piano sostanziale dell’ambito di applicazione della prerogativa di cui all’art. 68, comma 1, Cost., nondimeno l’entrata in vigore della legge n. 140 del 2003 non è stata priva di conseguenze. Infatti essa ha comportato un aggravamento procedurale, dal momento che, come già evidenziato, ha reintrodotto la cd. pregiudizialità parlamentare, come la stessa Corte ammette nella citata decisione n. 120. Ciò appare in contrasto con l’orientamento adottato dalla medesima Corte in una sentenza emessa poco dopo la decadenza dell’ultimo della serie dei menzionati decreti legge di attuazione dell’art. 68 Cost.[32].</p>
<p>7. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto occasione di occuparsi in più circostanze del problema della legittimità della prerogativa dell’insindacabilità parlamentare.<br />
Negli ultimi anni essa ha più volte condannato lo Stato italiano per la violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto di accesso ai tribunali.<br />
Innanzitutto si possono ricordare le decisioni Cordova c/ Italia nn. 1 e 2 del 30 gennaio 2003, De Jorio c/ Italia del 3 giugno 2004 nonché la recente decisione Patrono e altri c/ Italia del 20 aprile 2006[33]. In particolare, con tali decisioni la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano per la restrizione del diritto fondamentale al libero accesso alla giustizia previsto dall’art. 6, comma 1, CEDU, determinatosi per l’impedimento della tutela giurisdizionale per i destinatari di dichiarazioni lesive della propria reputazione, effettuate da parlamentari. Ciò è avvenuto perché il Parlamento italiano con le sue deliberazioni ha elaborato un’interpretazione dell’insindacabilità eccessivamente e indebitamente ampia, avallata dall’autorità giudiziaria adita, che ha archiviato i procedimenti pendenti innanzi ad essa anziché sollevare conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.<br />
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il diritto di cui gode ogni cittadino di accedere alla giustizia può essere limitato per non pregiudicare la particolare libertà di espressione delle opinioni dei parlamentari, concessa dalla maggior parte degli ordinamenti per lo svolgimento della funzione, ma solo a condizione che tale limitazione sia proporzionale agli scopi perseguiti e non determini un’illegittima restrizione di tale diritto. Nel caso di specie è stata giudicata assente ogni forma di legame tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare; ciò ha determinato un indebito ampliamento dell’immunità parlamentare risoltosi in un inammissibile pregiudizio per i diritti fondamentali del cittadino offeso.<br />
Una riflessione particolare merita la decisione Ielo c/ Italia del 6 dicembre 2005[34]. Anche in questa circostanza lo Stato italiano è stato condannato per violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla base di riflessioni analoghe a quelle svolte nelle decisioni sopra esaminate, ma con una differenza. Infatti, come negli altri casi, le dichiarazioni rese da un parlamentare erano state considerate insindacabili dalla delibera della Camera di appartenenza, ma, in questa circostanza, l’autorità giudiziaria si era rivolta alla Corte costituzionale, che, pronunciandosi con la già censurata decisione n. 417 del 1999, aveva giudicato legittima la delibera di insindacabilità della Camera.<br />
Pertanto, pur con l’attenuante che la sentenza n. 417 del 1999 è anteriore alla citata decisione n. 10 del 2000, a partire dalla quale è stato elaborato un concetto di nesso funzionale più stringente ed univoco, la novità di questa decisione è costituita dalla circostanza che la Corte europea dei diritti dell’uomo, condannando nella fattispecie lo Stato italiano, ha censurato anche l’operato della Corte costituzionale.<br />
In tutti i casi esaminati, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’effettuare il bilanciamento tra il diritto fondamentale di accesso alla giustizia proprio di ogni cittadino e la prerogativa parlamentare dell’irresponsabilità per le opinioni espresse stabilita dall’art. 68, comma 1, Cost., ha osservato che le suddette opinioni non appaiono legate alla funzione parlamentare in senso stretto e, di conseguenza, sulla base del principio di proporzionalità, non appare giustificata la restrizione del diritto garantito dall’art. 6, comma 1, CEDU.<br />
La giustificazione per una tale limitazione si può riscontrare soltanto quando le dichiarazioni effettuate siano funzionalmente legate all’attività parlamentare. Tale nesso funzionale sembra assumere un contenuto analogo a quello elaborato dalla nostra Corte costituzionale.<br />
Ciò si evince in particolare dalla decisione A. c/ Regno Unito del 17 dicembre 2002[35]. In tale decisione la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene legittima la forma di immunità per le opinioni espresse dai parlamentari prevista dal <i>Bill of Rights</i> del 1689 e applicata dalle istituzioni britanniche nel caso esaminato. La Corte sottolinea che simili immunità sono concesse, in vario grado, ai propri parlamentari da tutti gli Stati firmatari della Convenzione nonché ai membri del Consiglio d’Europa e del Parlamento europeo allo scopo di proteggere la libertà di espressione dei componenti di tali assemblee e assicurare il mantenimento della separazione dei poteri tra legislativo e giudiziario[36].<br />
Nell’ordinamento del Regno Unito tale prerogativa è assoluta per quanto concerne le affermazioni fatte in Parlamento e, proprio per tale motivo, viene interpretata in senso restrittivo: l’irresponsabilità deriva dallo stretto collegamento delle opinioni espresse con le funzioni svolte all’interno delle aule stesse, con la conseguenza che la guarentigia opera all’esterno delle aule parlamentari esclusivamente per le dichiarazioni che riproducono affermazioni fatte nel corso dei lavori del Parlamento.  In ogni caso nessuna forma di immunità protegge i discorsi tenuti al di fuori delle aule parlamentari né le dichiarazioni rese alla stampa prima di dibattiti parlamentari, anche se poi costituiscono oggetto di tali dibattiti.<br />
Da quanto osservato, si deduce che il concetto di nesso funzionale elaborato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo è mutuato dalle previsioni e dalle tradizioni degli Stati firmatari della Convenzione e presenta caratteristiche analoghe rispetto al concetto elaborato dalla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale.</p>
<p>8. Ora è possibile trarre qualche riflessione conclusiva.<br />
Innanzitutto il concetto di nesso funzionale che emerge dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo appare come un valido criterio per discernere le opinioni coperte dalla guarentigia dell’insindacabilità da quelle da essa esclusa.<br />
Ciononostante lo Stato italiano continua a incorrere in decisioni di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Indubbiamente, la responsabilità principale di tali condanne va ricercata nell’irragionevole atteggiamento delle Camere del Parlamento italiano che continuano ad adottare delibere di insindacabilità indiscriminatamente e per puro spirito corporativo, spesso fingendo di ignorare o di non comprendere i principi ormai consolidatisi nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia.<br />
Infatti, se si esclude il caso Ielo, la cui peculiarità è stata messa in evidenza, la ragione delle condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo risiede sostanzialmente nell’inadeguatezza del meccanismo inaugurato con la citata sentenza n. 1150 del 1988 e recepito a livello normativo dall’art. 3 della legge n. 140 del 2003[37]. Ciò è agevolmente percepibile se si considera che nel nostro ordinamento viene negata ogni tutela giurisdizionale ai cittadini lesi da dichiarazioni offensive di parlamentari, non soltanto nel caso in cui l’autorità giudiziaria decide di non sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, ma anche quando essa, pur ricorrendo alla Corte, incorre in errori processuali che rendono i ricorsi inammissibili o improcedibili[38], e che si traducono ugualmente nell’impossibilità di proseguire l’azione giudiziaria.<br />
Alla luce di quanto osservato, sarebbe opportuno che la Corte costituzionale eliminasse la cd. pregiudizialità parlamentare e l’efficacia inibente delle delibere di insindacabilità, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 3 della legge n. 140 del 2003, per violazione del diritto di difesa e dei principi costituzionali del giusto processo. Ciò consentirebbe la prosecuzione del giudizio, garantendo così la giusta tutela giurisdizionale ai cittadini; tutt’al più si potrebbe imporre al giudice, che non intenda conformarsi alla delibera parlamentare, di esporre adeguate motivazioni a fondamento della sua scelta.<br />
In ogni modo, al fine di non compromettere l’equilibrio tra i poteri dello Stato a sfavore del Parlamento, bisognerebbe consentire alle Camere di sollevare immediatamente conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale avverso la decisione di proseguire il giudizio. In tal modo si rovescerebbe l’onere di ricorrere alla Corte, imponendo alla Camera di appartenenza di dimostrare che le dichiarazioni del parlamentare sono coperte dalla guarentigia dell’art. 68, comma 1, Cost.<br />
Una simile eventualità appare più aderente all’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo e potrebbe evitare che l’accesso alla giustizia per i cittadini, lesi da dichiarazioni offensive di parlamentari, sia subordinato alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria adita di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, con il corollario di frequenti ed irreparabili errori nell’iter processuale del giudizio, ed al successivo annullamento della delibera parlamentare da parte della stessa Corte costituzionale.<br />
Dubbio invece appare il beneficio della diminuzione del carico di lavoro della Corte costituzionale[39], dal momento che le Camere potrebbero perdurare nel loro atteggiamento corporativo, sollevando conflitti di attribuzione ogni qualvolta venga promosso un procedimento giudiziario nei confronti di un proprio membro per il contenuto delle sue dichiarazioni.<br />
Tuttavia la Corte costituzionale appare orientata a non dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003, ribadendone l’interpretazione effettuata con la decisione n. 120 del 2004, come testimoniato anche dalla vicenda oggetto della decisione n. 149 del 2007[40].<br />
Tale interpretazione era stata già più volte ribadita dalla Corte costituzionale sia in sede di risoluzione di conflitti di attribuzione[41] che in sede di decisioni di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale[42], a dimostrazione del fatto che l’applicazione dell’articolo 3 della citata legge n. 140 si mostrava tutt’altro che pacifica; sulla base di tali considerazioni, le scelte della Corte sembrano in contrasto con il noto orientamento giurisprudenzale e dottrinario secondo cui, ogni qualvolta il testo denunciato sia tale da suscitare applicazioni contrastanti con la Costituzione, è preferibile evitare le sentenze interpretative di rigetto, sostituendole con sentenze di accoglimento[43].</p>
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<p>[1]	 <i>Corte cost., 4 maggio 2007, n. 149</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 18 del 9 maggio 2007</i>.<br />
[2]	 Tale legge è rubricata “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”.<br />
[3]	 Il primo documento costituzionale in cui si riscontra l’esistenza di una simile prerogativa è il <i>Bill of Rights</i> inglese del 1689, che tuttora rappresenta il fondamento dell’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nel Regno Unito. Previsioni in tal senso si riscontrano in tutte le moderne costituzioni democratiche a partire dalla Costituzione degli Stati Uniti del 1787 e dalle costituzioni rivoluzionarie francesi. Per quel che concerne l’Italia, l’art. 51 dello Statuto Albertino prevedeva l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati in assemblea dai parlamentari. Analoghe disposizioni sono contenute nella quasi totalità delle vigenti costituzioni dei paesi europei: ad es. v. l’art. 46 della Legge fondamentale tedesca e l’art. 26, comma 1, della Costituzione francese del 1958. Si possono ricordare anche l’art. 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa o, più recentemente, l’art. 4 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, approvato con decisione della medesima assemblea del 3 giugno 2003, secondo cui “un deputato non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti o delle opinioni espresse nell’esercizio del proprio mandato, né può essere chiamato a rendere altrimenti conto in sede extragiudiziale”.<br />
[4]	 A tal proposito v. il resoconto dell’intervento di Costantino Mortati all’Assemblea Costituente, II Sottocommissione, seduta del 19 settembre 1946, in <i>La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente</i>, Camera dei Deputati, Roma, 1971, p. 1044: “&#8230;avverte che nell’articolo da lui proposto ha omesso di proposito l’espressione &#8220;durante la sessione&#8221;, contenuta nello Statuto albertino, considerando che il redattore di tale statuto evidentemente stimava che l’attività del deputato consistesse soltanto in quella che di solito egli esplica nel momento in cui i lavori parlamentari sono in corso. La sua opinione personale è, invece, che l’attività del deputato abbia una sfera più ampia e non si esaurisca in quella svolta nell’ambito dell’aula della Camera.”<br />
[5]	 L’art. 68 Cost. è stato modificato dalla L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3. Più specificamente, nel primo comma del suddetto articolo le parole “non possono essere perseguiti” sono state sostituite dalla formula “non possono essere chiamati a rispondere”.<br />
[6]	 L’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 dispone che “L’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”.<br />
[7]	 In particolare, l’eccezione relativa all’applicabilità della prerogativa dell’insindacabilità, proposta da una delle parti, impone al giudice di porre termine al procedimento giurisdizionale in tutti i casi in cui ritenga fondata siffatta eccezione (art. 3, comma 3), oppure, in caso contrario, di sospendere tempestivamente il giudizio con ordinanza non impugnabile e di trasmettere copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare o a quella a cui apparteneva all’epoca dei fatti (art. 3, commi 4 e 5). La questione dell’applicabilità dell’art. 68, comma 1, Cost., può essere sottoposta alla Camera competente anche direttamente dalla parte nei cui confronti è stato promosso giudizio di responsabilità (art. 3, comma 7). Una volta investita della questione, la Camera adotta una deliberazione e la trasmette all’autorità giudiziaria; se tale delibera risulta essere favorevole all’applicazione dell’art. 68, comma 1, Cost., il giudice deve conformarsi ad essa ponendo termine alla procedura giurisdizionale (art. 3, comma 8).<br />
[8]	 V. <i>Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1150</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1988, I, p. 5588 ss.; per un commento a tale decisione v. Zanon N., <i>La Corte e la &#8220;giurisprudenza&#8221; parlamentare in tema di immunità: affermazioni di principio o regola del caso concreto?, </i>in <i>Giur. cost.</i>, 1988, I, p. 5595 ss.<br />
[9]	 Le conclusioni a cui giunge la Corte hanno sollevato diverse riserve in dottrina. A tal proposito v. Pizzorusso A., <i>Immunità parlamentari e diritti di azione e di difesa</i>, in <i>Foro it.,</i> 2000, V, p. 302 ss., in particolare p. 309 ss.<br />
[10]	 In tale sede la Corte svolge un controllo di legittimità al fine di verificare l’esistenza di eventuali vizi del procedimento o dei presupposti per la pronuncia di insindacabilità, mentre è esclusa ogni forma di controllo di merito. Sul punto v. <i>Corte cost., 16 dicembre 1993, n. 443</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1993, p. 3649 ss. <br />
[11]	 A tal proposito v. <i>Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 375</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1997, p. 3594 ss.<br />
[12]	 In tal senso v. <i>Corte cost., 4 novembre 1999, n. 417</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1999, p. 3656 ss.; <i>idem, 18 luglio 1998, n. 289</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1998, p. 2205 ss.; <i>idem, 5 dicembre 1997, n. 375</i>, c<i>it.</i> <br />
[13]	 V. <i>Corte cost., 20 luglio 1999, n. 329,</i> in <i>Giur. cost.,</i> 1999, p. 2603 ss.<br />
[14]	 V. <i>Corte cost., 4 novembre 1999, n. 417</i>, cit., p. 3662. Per un commento a tale decisione v. Ridola P., <i>L’insindacabilità parlamentare tra &#8220;nesso funzionale&#8221; e &#8220;libertà politica&#8221; delle assemblee rappresentative</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1999, p. 3663 ss., che sembra propendere per un’estensione dell’insindacabilità alle dichiarazioni rese fuori dalle aule del Parlamento di contenuto affine a opinioni manifestate in sede parlamentare nonché a quelle espresse nell’ambito di un medesimo contesto politico, a condizione che le Camere forniscano una motivazione rigorosa a fondamento delle proprie delibere. <br />
[15]	 <i>Corte cost., 17 gennaio 2000, n. 10</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2000, p. 70 ss.;<i> idem, 17 gennaio 2000, n. 11</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2000, p. 89 ss.<br />
[16]	 Solo fra le decisioni dell’anno in corso, v. <i>Corte cost., 4 maggio 2007, nn.. 151 e 152</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 18 del 9 maggio 2007</i>; <i>idem, 21 marzo 2007, nn. 96 e 97</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 13 del 28 marzo 2007</i>;<i> idem, 9 marzo 2007, n. 65</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 11 del 14 marzo 2007</i>; <i>idem, 2 marzo 2007, n. 59</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 10 del 7 marzo 2007</i>.<br />
[17]	 V., tra le altre, <i>Corte cost., 21 marzo 2007, n. 97</i>, cit.; <i>idem, 2 marzo 2007, n. 59</i>, cit.; <i>idem, 23 febbraio 2007, n. 53</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 9 del 28 febbraio 2007</i>; <i>idem, 26 gennaio 2007, n. 13</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 5 del 31 gennaio 2007</i>; <i>idem, 21 novembre 2006, n. 392</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 47 del 29 novembre 2006; idem, 19 ottobre 2006, n. 331</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 3308 ss.<br />
[18]	 In tal senso v., fra le più recenti, <i>Corte cost., 11 maggio 2007, n. 166</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 19 del 16 maggio 2007</i>; <i>idem, 4 maggio 2007, n. 152</i>, cit.; <i>idem, 21 marzo 2007, n. 97</i>, cit.; <i>idem, 21 marzo 2007, n. 96</i>, cit.;  <i>idem, 9 marzo 2007, n. 65</i>, cit.;<i> idem, 19 ottobre 2006, n. 331</i>, cit.; i<i>dem, 13 ottobre 2006, n. 329</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 3290 ss.; <i>idem, 27 luglio 2006, n. 317</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 3125 ss.; <i>idem, 4 luglio 2006, n. 260</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 2751 ss. Il contesto politico potrebbe invece essere considerato elemento utile per determinare la non punibilità dell’autore delle dichiarazioni reputate offensive in sede di giudizio innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.<br />
[19]	 V. <i>Corte cost., 13 giugno 2006, n. 221</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 2230 ss. Tale decisione verte sull’insindacabilità delle opinioni espresse dai consiglieri regionali, che, come è noto, è prevista dall’art. 122, comma 4, Cost. In tale circostanza la Corte ha precisato che la dichiarazione esterna deve essere dotata del carattere della “sostanziale contestualità” con l’attività consiliare precedente, nel senso che l’esistenza di un nesso funzionale non può essere presa in considerazione se dall’attività in questione sia trascorso un arco temporale così ampio da risultare incompatibile con la finalità divulgativa della dichiarazione resa, come, ad esempio, quando sia trascorso oltre un anno. La suddetta decisione viene richiamata dalla successiva giurisprudenza in materia di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento; v. <i>Corte cost., 14 novembre 2006, n. 371</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 46 del 21 novembre 2006; idem, 19 ottobre 2006, n. 335, </i>in <i>Giur. cost., </i>2006, p. 3348 ss.;<i> idem, 27 luglio 2006, n. 317</i>, cit.;<i> idem, 4 luglio 2006, n. 258</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 2725 ss. V. inoltre, in linea con tale giurisprudenza, <i>Corte cost., 21 marzo 2007, n. 97</i>, cit., secondo cui è necessario “un legame temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna, in modo che questa assuma finalità divulgativa della prima”. Bisogna notare che nella citata decisione n. 221 del 2006, che a tal proposito richiamava <i>Corte cost., 23 luglio 2001, n. 276</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2001, p. 2323 ss., la Corte afferma inoltre che, in linea di principio, la “contestualità” può aver luogo anche quando l’atto funzionale segua le dichiarazioni esterne, purché in un lasso di tempo brevissimo. Sul punto v. anche<i> Corte cost., 19 ottobre 2006, n. 335, </i>cit.<br />
[20]	 A tal proposito v. <i>Corte cost., 19 ottobre 2006, n. 331</i>, cit.;<i> idem, 27 luglio 2006, n. 315</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 3115 ss.; <i>idem, 27 luglio 2006, n. 314</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 3106 ss.;<i> idem, 4 luglio 2006, n. 260</i>, cit.; <i>idem, 4 luglio 2006, n. 258</i>, cit.; <i>idem, 19 novembre 2004, n. 347</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2004, p. 3877 ss.<br />
[21]	 Tra le altre, v. <i>Corte cost., 14 dicembre 2006, n. 416</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale,  n. 50 del 20 dicembre 2006</i>;<i> idem, 19 ottobre 2006, n. 335, </i>cit. <br />
[22]	 V. <i>Corte cost., 17 maggio 2001, n. 137</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2001, p. 1083 ss.<br />
[23]	 A tal proposito v. <i>Corte cost., 28 giugno 2006, n. 249</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 2514 ss., in cui si fa notare che il turpiloquio non può costituire una modalità di esercizio delle funzioni parlamentari, dal momento che i regolamenti parlamentari espressamente escludono l’ammissibilità di scritti o opinioni sconvenienti nell’ambito dei lavori delle Camere. Per un commento a tale decisione v. Manetti M., <i>Sindacabilità del turpiloquio (o del vilipendio della bandiera?) e regolamenti parlamentari</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 2526 ss.<br />
[24]	 V. <i>Corte cost., 21 marzo 2007, n. 97</i>, cit.; <i>idem, 23 febbraio 2007, n. 53</i>, cit.;<i> idem, 28 dicembre 2006, n. 452</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 1 del  3 gennaio 2007</i>; <i>idem, 19 ottobre 2006, n. 331</i>, cit.; <i>idem, 27 luglio 2006, n. 317</i>, cit.; <i>idem, 27 luglio 2006, n. 315</i>, cit.; <i>idem, 27 luglio 2006, n. 314</i>, cit.; <i>idem, 14 luglio 2006, n. 286</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 2957 ss.; <i>idem, 4 luglio 2006, n. 260</i>, cit.; <i>idem, 28 giugno 2006, n. 249</i>, cit.; <i>idem, 12 aprile 2005, n. 146,</i> in <i>Giur. cost.,</i> 2005, p. 1193 ss.; <i>idem, 19 novembre 2004, n. 347</i>, cit.<br />
[25]	 V. <i>Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 452</i>, cit.; <i>idem, 27 luglio 2006, n. 314</i>, cit.;<i> idem, 10 maggio 1995, n. 193</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2005, p. 1706 ss.; <i>idem, 29 settembre 2004, n. 298</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2004, p. 3157 ss.; <i>idem, 24 giugno 2003, n. 219</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2003, p. 1651 ss. <br />
[26]	 V. <i>Corte cost., 30 dicembre 2003, n. 379</i>, in in <i>Giur. cost.</i>, 2003, p. 3869 ss.<br />
[27]	 In relazione al primo caso v. <i>Corte cost., 14 luglio 2006, n. 286</i>, cit.; per quanto concerne il secondo v. <i>Corte cost., 13 ottobre 2006, n. 329</i>, cit.; sul terzo v. <i>Corte cost., 14 novembre 2006, n. 373</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 46 del 22 novembre 2006</i>. <br />
[28]	 V. <i>Corte cost., 14 novembre 2004, n. 348</i>, in <i>Giur. cost</i>., 2004, p. 3892 ss.; <i>idem, 4 dicembre 2002 n. 509</i>, in <i>Giur. cost</i>., 2002, p. 4197 ss.<br />
[29]	 V. <i>Corte cost., 8 giugno 2005, n. 223</i>, in <i>Giur. cost</i>., 2005, p. 1938 ss.; analogamente v. <i>Corte cost., 26 gennaio 2007, n. 13</i>, cit.; <i>idem, 19 ottobre 2006, n. 335, </i>cit. <br />
[30]	 A tal proposito v. Elia L., <i>Continuità giurisprudenziale in tema di insindacabilità parlamentare</i>, in <i>Giur. cost</i>., 2004, p. 3888 ss.<br />
[31]	 V. <i>Corte cost. 16 aprile 2004, n. 120</i>, in <i>Giur. cost</i>., 2004, p. 1201 ss. Per un commento v. Romboli R., <i>Pregiudizialità parlamentare, effetto inibente della delibera delle Camere e una lettura più morbida del &#8220;nesso funzionale&#8221; da parte della Corte costituzionale</i>, in <i>Giur. cost</i>., 2004, p. 1228 ss, in particolare p. 1236, dove si fa notare che la decisione in questione può essere qualificata come interpretativa di rigetto, sebbene la Corte non abbia utilizzato nel dispositivo la formula “nei sensi di cui in motivazione”, che tradizionalmente identifica le sentenze interpretative.<br />
[32]	 A tal proposito v. <i>Corte cost., 23 luglio 1997, n. 265</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1997, p. 2430 ss., in cui si escludeva, ritenendola inaccettabile, l’esistenza di una “pregiudizialità parlamentare” in base alla quale i giudici fossero privi dei propri poteri giurisdizionali in presenza della semplice circostanza che, nell’ambito di un processo, si discutesse della sindacabilità di opinioni espresse da parlamentari e, quindi, anche in assenza della formale delibera parlamentare di insindacabilità.<br />
[33]	 V. <i>Corte europea dei diritti dell’uomo, I sez., 20 aprile 2006, Patrono, Cascini e Stefanelli c/ Italia, ric. n. 10180/04</i>; <i>idem, I sez., 3 giugno 2004, De Jorio c/ Italia, ric. n. 73936/01</i>; <i>idem, I sez., 30 gennaio 2003, Cordova c/ Italia n. 2, ric. n. 45649/99</i>; <i>idem, I sez., 30 gennaio 2003, Cordova c/ Italia n. 1, ric. n. 40877/98</i>, tutte rinvenibili nel sito della Corte europea dei diritti dell’uomo.<br />
[34]	 V. <i>Corte europea dei diritti dell’uomo, IV sez., 6 dicembre 2005, Ielo c/ Italia, ric. n. 23053/02</i>, rinvenibile nel sito della Corte europea dei diritti dell’uomo.<br />
[35]	 V. <i>Corte europea dei diritti dell’uomo, II sez., 17 dicembre 2002, A. c/ Regno Unito, ric. n. 35372/97</i>, rinvenibile nel sito della Corte europea dei diritti dell’uomo.<br />
[36]	 Tuttavia v. Kelsen H., <i>Das Problem des Parlamentarismus </i>(<i>Soziologie und Sozialphilosophie, Schriften der Soziologischen Gesellschaft Wien,</i> Heft III), W. Braumuller, Wien u. Leipzig, 1925, tr. it. <i>Il problema del parlamentarismo</i>, in Kelsen H., <i>Il primato del parlamento</i>, Milano, 1982, p. 182: “&#8230;il privilegio dell’immunità non è, in pratica, cosa diversa da una ingiustificata diminuzione della tutela giuridica dell’onore, leso da un deputato. Né si può oggi pensare di punire atti penali compiuti dai deputati durante un discorso parlamentare, unicamente con mezzi disciplinari destinati al mantenimento dell’ordine interno alle camere, come il richiamo all’ordine o ai fatti, ecc., nella presunzione che rientrino nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Se, nel corso della sua lunga esistenza, il parlamentarismo non solo non si è procurato le simpatie di larghe masse popolari ma ancor meno quella dei ceti intellettuali, causa non ultima ne sono stati gli abusi ai quali conduce il privilegio del tutto anacronistico dell’immunità”.<br />
[37]	 Attualmente il danneggiato da una dichiarazione diffamatoria di un parlamentare non può ottenere una pronuncia a suo favore per risarcimento danni da parte del giudice adito una volta che la Camera di appartenenza del parlamentare abbia deliberato l’insindacabilità di tale dichiarazione. In tal caso, infatti, il cittadino vede il suo diritto di ricorrere ad un giudice subordinato alla circostanza che l’autorità giudiziaria adita decida, a sua totale discrezione, di proporre ricorso alla Corte costituzionale volto ad ottenere l’annullamento della delibera parlamentare e che la Corte stessa annulli la suddetta delibera. Sul punto v. Pace A., <i>Il modello di giudizio prefigurato dalla sent. n. 1150 del 1988 per la risoluzione dei conflitti tra poteri ex art. 68, comma 1, Cost. può essere abbandonato o solo migliorato?</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 3535 ss. Secondo l’autore il modello predisposto dalla decisione n. 1150 del 1988 in realtà non sarebbe più attuale dopo la revisione costituzionale dell’art. 68 Cost. e inoltre si risolverebbe in una sostanziale negazione di giustizia per i danneggiati dalle dichiarazioni dei parlamentari nonché in un sovrabbondante carico di lavoro per la Corte costituzionale.<br />
[38]	 Molteplici sono le sentenze di tal genere emesse nel corso degli anni. V. l’<i>intervento del Presidente della Corte Valerio Onida </i>sulla giustizia costituzionale nel 2004, tenuto il 20 gennaio 2005, p. 13 ss., rinvenibile nel sito www.cortecostituzionale.it. Secondo tale documento nel periodo 1996-2004 vi sono stati 75 ricorsi per conflitto di attribuzione tra autorità giudiziarie e camere del Parlamento aventi ad oggetto l’applicazione dell’art. 68, comma 1, Cost.: di questi, solo 39 sono stati decisi nel merito, 22 sono stati giudicati improcedibili per mancato rispetto dei termini processuali da parte del ricorrente, 11 inammissibili per carenze dell’atto introduttivo o perché riproponevano conflitti dichiarati improcedibili o inammissibili, infine in 3 casi è stata dichiarata la cessata materia del contendere, essendo le delibere di insindacabilità già state annullate con la decisione di precedenti ricorsi. Per quanto riguarda le più recenti sentenze di inammissibilità, v. <i>Corte cost., 23 febbraio 2007, n. 52</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 9 del 28 febbraio 2007; idem, 21 novembre 2006, n. 383</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 47 del 29 novembre 2006; idem, 19 ottobre 2006, n. 336,</i> in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 43 del 25 ottobre 2006</i>; di improcedibilità, v. <i>Corte cost., 27 luglio 2006, n. 316</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 3121 ss. Talvolta i ricorsi per conflitti di attribuzione, dopo essere stati giudicati ammissibili, con ordinanza sono stati dichiarati improcedibili per mancato rispetto dei termini processuali; v. <i>Corte cost., ord., 19 aprile 2007, n. 134</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, ed. str. del 26 aprile 2007; idem, 29 marzo 2007, n. 115</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 14 del 4 aprile 2007; idem, 14 dicembre 2006, n. 421</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 50  del 20 dicembre 2006; idem, 7 dicembre 2006, n. 408</i>, in <i>G.U., 1° serie speciale, n. 49 del 13 dicembre 2006.<br />
</i>[39]	 Bisogna comunque tenere presente che già si è riscontrata una diminuzione del ritmo di afflusso dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. V. la<i> conferenza stampa del Presidente della Corte Franco Bile </i>sulla giustizia costituzionale nel 2006, tenuta in data 8 febbraio 2007, p. 7, rinvenibile nel sito www.cortecostituzionale.it, in cui si dà atto di tale diminuzione, spiegandola con il consolidamento della giurisprudenza costituzionale in materia.<br />
[40]	 Infatti la Camera si doleva anche del fatto che, sopravvenuta la deliberazione di insindacabilità parlamentare, il Tribunale in questione, invece di conformarsi ad essa o sollevare conflitto di attribuzione, avesse adottato un’ordinanza con la quale sollevava la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003: in sostanza la Camera riteneva che l’autorità giudiziaria non avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale perché inibita dalla delibera di insindacabilità parlamentare. Sul punto la Corte rigetta il ricorso, dichiarando che, una volta che sia stata adottata una delibera di insindacabilità, l’autorità giudiziaria procedente conserva i propri poteri giurisdizionali, compreso quello di sollevare questione di legittimità costituzionale di norme che essa debba applicare, ad eccezione soltanto del potere di adottare una pronuncia di segno contrario rispetto a tale delibera. La Corte aggiunge che a tale legittimazione non consegue affatto l’accoglimento della questione sollevata, subordinata alla tradizionale verifica dei requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Infine essa evidenzia che le questioni oggetto di questo conflitto sono state risolte negativamente in altra sede. Infatti v. <i>Corte cost., ord. 1 febbraio 2006, n. 37</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2006, p. 1148 ss., che ha dichiarato la questione relativa all’art. 3, comma 7, inammissibile per difetto di rilevanza e l’altra, relativa all’art. 3, comma 1, manifestamente infondata per identità con precedente questione considerata infondata dalla Corte.<br />
[41]	 A tal proposito v.<i> Corte cost., 4 maggio 2007, n. 151</i>, cit.; <i>idem, 19 ottobre 2006, n. 331</i>, cit.; <i>idem, 16 giugno 2005, n. 235</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2005, p. 2035 ss.; <i>idem, 19 novembre 2004, n. 347</i>, cit.;<i> idem, 29 settembre 2004, n. 298</i>, cit.; <i>idem, 19 luglio 2004, n. 246</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2004, p. 2553 ss.<br />
[42]	 V.<i> Corte cost., ord., 22 luglio 2005, n. 311</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2005, p. 3031 ss., che reputa manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, della legge n. 140 del 2003. V. anche <i>Corte cost., ord., 6 aprile 2005, n. 136</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2005, p. 292 ss., che si pronuncia per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della medesima legge.<br />
[43]	 V. Mortati C., <i>Istituzioni di diritto pubblico</i>, II, Padova, 1976, p. 1429 ss. A tal proposito v. alcune sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale all’inizio della sua attività: <i>Corte cost., 23 giugno 1956, n. 3</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1956, p. 568 ss.; <i>idem, 2 luglio 1956, n. 8</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 1956, p. 602 ss., specie p. 606, dove si legge che “non si può negare che la formula dell’art. (&#8230;..) potrebbe dare adito ad arbitrarie interpretazioni diverse da quella rilevata dalla Corte. Ma in tal caso l’odierna decisione non precluderebbe il riesame della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel citato articolo”. Sul punto v. Paladin L., <i>Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana</i>, Bologna, 2004, p. 143.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 14.9.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-torna-sulla-disciplina-di-attuazione-dellart-68-comma-1-cost/">La Corte costituzionale torna sulla disciplina di attuazione dell’art. 68, comma 1, Cost.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>I regolamenti edilizi comunali e l’articolo 4, D.P.R. n. 380 del 2001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-regolamenti-edilizi-comunali-e-larticolo-4-d-p-r-n-380-del-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:41:28 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: 1. Il regolamento edilizio quale espressione dell’autonomia normativa del Comune; 2. La legge 17 agosto 1942, n. 1150 e il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 3. La riforma del titolo V parte II della Costituzione: il nuovo articolo 117, comma 6, Cost.; 4. Contenuto e procedimento di formazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-regolamenti-edilizi-comunali-e-larticolo-4-d-p-r-n-380-del-2001/">I regolamenti edilizi comunali e l’articolo 4, D.P.R. n. 380 del 2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;">
<p>Sommario: 1. Il regolamento edilizio quale espressione dell’autonomia normativa del Comune; 2. La legge 17 agosto 1942, n. 1150 e il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 3. La riforma del titolo V parte II della Costituzione: il nuovo articolo 117, comma 6, Cost.; 4. Contenuto e procedimento di formazione del regolamento edilizio; 5. Il rapporto del regolamento edilizio con le norme tecniche di attuazione e le norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni; 6. Successivi interventi legislativi sul tema; 7. La Commissione edilizia.</p>
<p>1. Il Comune, ente un tempo ritenuto caratterizzato da autarchia[1], per via dell’adozione dei regolamenti è stato poi anche considerato dotato di autonomia normativa[2].<br />
L’idea che gli enti locali siano dotati di autonomia normativa è presente già nelle riflessioni di Santi Romano. Questi, in principio, non sembrava orientato a riconoscere il carattere dell’autonomia al Comune e riteneva che quest’ultimo potesse adottare norme regolamentari solo perché lo Stato gliene dava la facoltà[3]. In un secondo momento, proseguendo le sue riflessioni, egli giunse alla conclusione che gli enti territoriali fossero dotati di autonomia, prendendo atto del superamento dell’orientamento dottrinale secondo cui il concetto di autonomia poteva riferirsi solo agli ordinamenti originari: in particolare egli osservava che mentre la parola “autonomia” sul piano storico ha un significato coincidente con quello di sovranità, successivamente essa è stata impiegata con riferimento a casi di “autolegislazione non illimitata né sovrana” e traeva da tali riflessioni la conseguenza che l’autonomia incarna un carattere peculiare degli ordinamenti non originari, visto che per quelli originari essa è implicita nel concetto di sovranità[4].<br />
Pertanto i regolamenti comunali sono espressione dell’autonomia normativa degli enti locali; anzi, il regolamento è l’espressione più tipica e costante dell’autonomia[5].<br />
Il regolamento edilizio, espressione della potestà normativa attribuita ai Comuni, rientra nella categoria dei regolamenti per settori di attività[6] che disciplinano i servizi[7].<br />
Dall’articolo 2, comma 4, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico dell’edilizia, si evince che il regolamento edilizio è espressione dell’autonomia statutaria e normativa del Comune e disciplina l’attività edilizia[8]. Più specificamente, tramite il rinvio a tale norma operato dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo D.P.R.[9], il regolamento edilizio viene ricondotto all’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni dall’articolo 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali[10].<br />
In origine il regolamento edilizio costituiva l’unica fonte comunale di disciplina dell’attività edilizia[11] ed è ancora oggi una delle più importanti manifestazioni dell’autonomia normativa degli enti locali. A tale fonte i Comuni ricorrono non solo per disciplinare l’attività edilizia in senso stretto, che ne costituisce il contenuto obbligatorio, ma anche per imporre il rispetto di altri interessi pubblici affidati alle cure dell’Amministrazione, come l’ambiente, l’efficienza energetica e il decoro architettonico.<br />
Il regolamento edilizio è valido erga omnes con la prescrizione di norme vincolanti nell’ambito del territorio del Comune in cui esso ha efficacia. Una simile conseguenza deriva dall’appartenenza del regolamento alla categoria delle fonti normative dotate di generalità ed astrattezza, espressione dell’autonomia dell’ente locale. Una risalente pronuncia delle Sezioni Unite affermò l’esistenza di un diritto soggettivo del Comune “ad esigere l’osservanza delle norme regolamentari di igiene e di edilizia” legato al “dovere giuridico del cittadino di osservare tali norme”[12]. Tale decisione fu criticata perché in realtà non esisterebbe un vero e proprio diritto del Comune, quale autorità preposta all’edilizia, alla “non violazione” da parte dei singoli dei regolamenti stessi[13].<br />
Altra caratteristica del regolamento edilizio è che esso deve ritenersi conosciuto dal giudice secondo il principio iura novit curia[14].<br />
Infine il regolamento edilizio non può avere efficacia retroattiva, per quanto riguarda le norme più restrittive, mentre accade il contrario nel caso di norme più favorevoli[15].</p>
<p>2. Il regolamento edilizio comunale è stato tra le prime fonti normative della disciplina di uso dei suoli. Da un punto di vista storico si può notare che la disciplina edilizia dei centri urbani era affidata alla potestà regolamentare dei Comuni già negli ordinamenti preunitari e poi fu oggetto di diverse leggi dopo l’unità d’Italia. Tra queste ultime spicca l’allegato A della legge 20 marzo 1865 n. 2248, “legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia”, dove compare l’espressione regolamento “di edilità”, mentre, prima di tale legge, nell’ordinamento del Regno del Piemonte preunitario per indicare la normazione in materia edilizia erano stati utilizzati altri termini, come regolamenti di “polizia urbana e rurale” (concetto che non si limitava alla materia edilizia, ma era pacificamente ritenuta comprensiva della stessa) o regolamento di “ornato”[16].<br />
Il regolamento edilizio comunale, che era già diffuso e costituiva il mezzo ordinario di sviluppo degli abitati, diventò obbligatorio solo con la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e incluse l’igiene del suolo e dell’abitato, già contenuto dei regolamenti di igiene nel quadro del R.D. n. 1265 del 1934, T.U. Leggi Sanitarie.<br />
Il regolamento edilizio fu disciplinato dall’articolo 33 della legge urbanistica[17]. Tale disposizione, condizionata dalla visione precedente del regolamento edilizio come unico strumento di disciplina dell’attività edilizia e di quella urbanistica, era caratterizzata dalla mancanza di distinzione delle norme del regolamento edilizio rispetto a quelle della pianificazione urbanistica generale[18]. Pertanto la disciplina del contenuto del regolamento presente in tale legge era piuttosto ampia e si riteneva che nel regolamento edilizio rientrassero non solo aspetti attinenti all’edilizia ma anche all’urbanistica[19].<br />
Con il tempo vari fattori hanno influito sulla riduzione del contenuto e della portata dei regolamenti edilizi: da una parte una legislazione statale e regionale articolata – quest’ultima anche di dubbia legittimità costituzionale – e dall’altra l’espansione delle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali.<br />
Il T.U. in materia edilizia ha ritenuto ancora obbligatorio il regolamento edilizio ma, rispetto al passato, ne ha arricchito e al tempo stesso ben delimitato il contenuto. Infatti, se da una parte, oltre alle tradizionali norme di natura igienica e a quelle di carattere estetico, presenta un contenuto tecnico sempre più specifico, sotto vari profili, come ad esempio, quello del contenimento dei consumi energetici o del rispetto dei valori ambientali, dall’altra esclude le disposizioni urbanistiche, che oggi nella prassi tendono ad essere inserite in maniera esclusiva nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.<br />
Bisogna notare che l’elenco contenuto nell’articolo 4 del T.U. dell’edilizia non esaurisce la lista delle materie che possono essere disciplinate dal regolamento edilizio; tuttavia deve trattarsi pur sempre di materie attinenti all’attività edilizia[20].<br />
Il legislatore, come si evince dall’articolo 2 del T.U. dell’edilizia, ha inteso attribuire al regolamento edilizio una funzione non meramente esecutiva, assegnandogli il ruolo di fonte autonoma, seppur in via integrativa, della disciplina dell’attività edilizia. Tuttavia il contenuto del regolamento edilizio di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001 sembra dare l’impressione che in concreto si sia in presenza di una fonte non autonoma ma meramente esecutiva, che, come si vedrà nel prosieguo, appare, per alcuni, in contrasto con l’articolo 117, comma 6, della Costituzione, e, per altri, esclusa dall’ambito di disciplina della citata disposizione del testo costituzionale.</p>
<p>3. Pertanto, prima di affrontare più ampiamente il tema del contenuto dei regolamenti edilizi, appare opportuno svolgere alcune riflessioni sulla loro collocazione nel sistema delle fonti dell’ordinamento italiano.<br />
Nel 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il regolamento edilizio divenne espressione dell’autonomia normativa comunale, il cui fondamento era costituito dagli articoli 5 e 128 del testo costituzionale[21].<br />
Oggi, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del titolo V della parte II della Costituzione, l’articolo 128 è stato abrogato e l’autonomia degli enti territoriali trova il suo fondamento nell’articolo 114 della Costituzione, a cui va senz’altro accostato l’articolo 117.<br />
In particolare, per quel che riguarda il Comune, l’articolo 117, comma 6, prevede una riserva regolamentare relativa alla “disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni”[22]. Il contenuto di tale disposizione era stato anticipato dall’articolo 5 della legge n. 142 del 1990[23] e poi trasfuso nell’articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali[24].<br />
Pertanto gli enti locali possono disciplinare in via autonoma una serie di attività.<br />
Nella dottrina pubblicistica si pone l’annoso problema della collocazione dei regolamenti di autonomia locale nel sistema delle fonti.<br />
Innanzitutto il rapporto tra regolamenti e Statuto dell’ente locale è di subordinazione dei primi al secondo, anche se poi la legge può individuare sfere riservate all’uno e agli altri[25].<br />
Per quanto concerne, invece, il tipo di relazione intercorrente tra regolamenti locali e fonti legislative, in estrema sintesi e semplificando alquanto alla luce della vasta e variegata bibliografia sul tema[26], si contrappongono due orientamenti fondamentali: da una parte coloro i quali rinvengono nell’articolo 117, comma 6, della Costituzione una vera e propria riserva di competenza a favore della fonte regolamentare, cosa che renderebbe i regolamenti una fonte primaria, e dall’altra coloro che continuano a evidenziare l’esistenza del tradizionale criterio gerarchico tra fonte legislativa e regolamentare, da non intendere però come subordinazione totale alla fonte primaria in quanto la potestà regolamentare potrebbe disporre di un margine garantito di autonomia all’interno della cornice normativa.<br />
Invece il rapporto tra regolamenti locali e regionali non sembra di tipo gerarchico, ma è stato definito di “genere a specie”: la potestà regolamentare regionale, presente in tutte le materie non riservate in via esclusiva alla legislazione dello Stato, quando nelle medesime materie le funzioni amministrative sono attribuite agli enti locali, può manifestarsi solo come puntualizzazione di principi generali dettati con legge regionale, mentre la disciplina concreta di tutte le questioni riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative spetta alla potestà regolamentare di Comuni e Province[27].<br />
Sembrerebbe, comunque, che si possano evincere in Costituzione alcuni limiti, espliciti e impliciti, al potere regolamentare del Comune. Innanzitutto quale limite esplicito all’esercizio del potere regolamentare del Comune si deve ricordare l’articolo 117, comma 2, lett. p) che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, senza dimenticare che su molte materie sulle quali può esplicarsi la suddetta potestà regolamentare vi è la competenza legislativa delle Regioni[28]. Vanno poi riscontrati anche alcuni limiti impliciti, costituiti dalla tutela dell’unità giuridica ed economica e dalla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 120, comma 2, con la seconda prevista anche dall’articolo 117, comma 2, lett. m) Cost. In particolare l’articolo 120, comma 2, della Costituzione, nell’attribuire allo Stato potere sostitutivi, sembrerebbe limitare il grado di autonomia degli enti locali. Gli stessi principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, contenuti nell’articolo 118, sembrerebbero trovare un limite nel principio di uguaglianza e in quello, al precedente collegato, dell’eguale tutela dei livelli essenziali dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale.<br />
La Corte costituzionale si è pronunciata con due decisioni, l’una sul rapporto tra regolamenti locali e leggi, l’altra tra i primi e i regolamenti regionali. Con la prima, l’intervento della legge è stato ritenuto ammissibile per fissare i “requisiti minimi di uniformità” nella disciplina dell’organizzazione dello svolgimento delle funzioni amministrative dell’ente locale a condizione che ricorrano “specifiche esigenze unitarie”[29]; con la seconda, sono stati ritenuti illegittimi regolamenti regionali volti a disciplinare ambiti riservati all’autonomia regolamentare degli enti locali prevista dall’articolo 117, comma 6, della Costituzione[30].<br />
La posizione assunta dal Consiglio di Stato sulle medesime problematiche sembra invece più sfavorevole nei confronti dell’autonomia dei regolamenti locali.<br />
Per quanto riguarda il rapporto tra fonti primarie e regolamenti locali e con particolare riferimento al regolamento edilizio comunale, il Consiglio di Stato ha affermato puramente e semplicemente che il regolamento da ultimo richiamato, quale espressione dell’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni, è una fonte normativa secondaria che, in quanto tale, deve essere subordinata a quelle primarie[31].<br />
Sul rapporto tra regolamenti regionali e comunali, il Consiglio di Stato, anche dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, sembra aver assunto posizioni contradditorie, ora orientandosi verso la subordinazione gerarchica dei regolamenti di autonomia locale rispetto a quelli regionali, senza tenere conto dell’intenso dibattito dottrinario e della posizione della Corte costituzionale sul tema, ora riconoscendo una sfera di autonomia ai regolamenti locali persino rispetto alle leggi.<br />
In particolare una legge della Regione Lazio in materia edilizia prevedeva la necessaria emanazione di un regolamento regionale attuativo prima dell’adozione del regolamento comunale che disponeva il “Fascicolo di fabbricato”. Il Comune di Roma, una volta scaduto il termine per l’adozione del regolamento regionale, poi emanato fuori termine, decise di disciplinare la materia con proprio regolamento. Il Consiglio di Stato affermò l’illegittimità del regolamento comunale, in quanto nonostante che esso “fosse condizionato alla previa emanazione del Regolamento di esecuzione regionale”, era stato deliberato “in mancanza dei necessari presupposti normativi”[32]. In tal modo sembra che il Consiglio di Stato abbia considerato i regolamenti comunali come una fonte subordinata, non solo rispetto alla legge regionale ma anche ai regolamenti di attuazione di quest’ultima[33].<br />
Nonostante tale rigida presa di posizione, bisogna ricordare anche che una sentenza di poco precedente della medesima sezione del Consiglio di Stato aveva stabilito che “i regolamenti comunali sono espressione dell’autonomia normativa delle amministrazioni comunali, come è stata compiutamente ridefinita con la legge n. 142 del 1990; la conseguenza è che difformi precedenti leggi, statali o regionali, che disponevano in materie riservate alla potestà di autoregolamentazione dei comuni, sono divenute inapplicabili, nel momento in cui dette amministrazioni hanno diversamente disciplinato certe materie o limitati aspetti di certe materie”[34]. Pertanto con tale decisione anche il Consiglio di Stato sembrava aver riconosciuto l’esistenza dell’autonomia normativa dei Comuni.<br />
Bisogna notare che la Costituzione del 1948 originariamente attribuiva alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia “urbanistica” a cui corrispondeva soltanto l’attività relativa all’assetto e incremento edilizio dei centi abitati[35]. Ora invece, ai sensi del nuovo articolo 117, comma 3, nell’elenco delle materie di potestà legislativa concorrente si riscontra il “governo del territorio”, che comprende non solo ciò che era disciplinato sotto l’etichetta di “urbanistica”, peraltro non più presente nel testo costituzionale, ma anche altre materie, come  la difesa del suolo, la pianificazione del traffico dei veicoli e quella relativa alle trasformazioni edilizie[36]. In particolare non sembra vi siano più incertezze sulla circostanza che l’urbanistica e l’edilizia facciano parte della materia “governo del territorio” da quanto la Corte costituzionale si è pronunciata in tal senso[37], con il risultato che spetta alla Regione legiferare in tali materie, nell’ambito dei principi fondamentali fissati con legislazione dello Stato o desumibili dalle leggi statali vigenti[38].<br />
Secondo l’articolo 117, comma 6, della Costituzione, lo Stato può emanare regolamenti solo nelle materie di competenza legislativa esclusiva mentre alle Regioni spetta l’adozione di regolamenti nelle materie di potestà legislativa concorrente, tra le quali si deve annoverare il “governo del territorio”. Tuttavia, come già notato, il medesimo articolo 117, comma 6, ha previsto una forma di potestà regolamentare degli enti locali. Tale potestà è peraltro prevista anche a livello di legislazione primaria dall’articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131[39] e dal sopra citato articolo 7 del T.U. degli Enti Locali.<br />
La competenza in questione non è di natura generale, visto che la disposizione costituzionale di cui al citato articolo 117, comma 6, circoscrive esplicitamente l’ambito della competenza dei regolamenti locali alla “disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. L’articolo 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003 si riferisce esplicitamente a tale limite[40].<br />
Tuttavia, per quel che riguarda specificamente i regolamenti edilizi, sembra che lo spazio di autonomia per i Comuni sia in concreto piuttosto ridotto, alla luce sia dell’intervento regionale sia di quello statale; quest’ultimo, infatti, come recita il primo articolo del D.P.R. n. 380 del 2001, avrebbe dovuto recare “i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia”, mentre sembra che abbia disciplinato anche aspetti specifici in precedenza lasciati ai regolamenti.<br />
A questo proposito si è anche sollevato il problema se il regolamento edilizio debba essere considerato effettivamente espressione dell’autonomia normativa conferita dalla Costituzione agli enti locali, a seguito della riforma del titolo V della parte II della stessa, oppure debba essere escluso da tale disciplina.<br />
Pertanto ci si deve domandare se il regolamento edilizio comunale sia compreso nella categoria dei regolamenti comunali autonomi oppure se esso costituisca un tipo diverso; in quest’ultimo caso il regolamento si configurerebbe come di mera esecuzione e le leggi, soprattutto regionali, potrebbero imporre ad esso determinati contenuti.<br />
Tale tesi è stata proposta con argomenti che si basano proprio sul contenuto del comma 1 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001; il regolamento edilizio troverebbe fondamento nell’articolo 114 della Costituzione e non, invece, nell’articolo 117, comma 6, Cost., dato che l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali non interferirebbero con la disciplina delle modalità costruttive e il contenuto del regolamento sarebbe circoscritto all’edilizia con le disposizioni di tipo urbanistico e procedimentale collocate altrove[41].<br />
Una simile tesi però è stata confutata sostenendo in primo luogo che la disciplina delle modalità costruttive attiene allo svolgimento delle funzioni e quindi l’attività edilizia rientra tra quelle funzioni che possono essere svolte dal regolamento; poi che la distinzione tra edilizia e urbanistica è ormai superata ed è rispetto alla materia del “governo del territorio” che si deve vagliare lo svolgimento delle funzioni e la potestà regolamentare autonoma del Comune; infine che l’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, proprio perché ha considerato il regolamento edilizio come un regolamento di esecuzione, non appare in armonia con l’articolo 117, comma 6, della Costituzione[42].<br />
La seconda delle due tesi citate appare più persuasiva. Non pare si possa dedurre dalla sola analisi del contenuto dell’articolo 4 D.P.R. n. 380 del 2001 l’esclusione dei regolamenti edilizi dalla categoria dei regolamenti autonomi di cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione; appare, invece, più convincente ritenere che l’attività edilizia attenga allo svolgimento delle funzioni e quindi possa essere disciplinata dai regolamenti previsti dalla citata norma costituzionale, con l’articolo 4 forse viziato da profili di incostituzionalità.</p>
<p>4. Passando all’esame dell’attuale contenuto del regolamento edilizio si può notare che, sulla scorta del D.P.R. n. 380 del 2001, esso è vario e presenta un nucleo minimo necessario. Il contenuto obbligatorio è incentrato sulla disciplina delle modalità costruttive, nel rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie e di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.<br />
Più specificamente, per quanto concerne l’attività di costruzione degli immobili, il regolamento si occupa, fra l’altro, dell’estetica dei fabbricati, delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla vivibilità e sulla sicurezza degli immobili, comprese le disposizioni idonee a garantire l’incolumità pubblica e privata e un ambiente di vita salubre. Rientrano nella disciplina del regolamento le norme sull’illuminazione dei locali, sull’aerazione dei servizi igienico-sanitari, le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici. Esso può occuparsi anche di controllo del rischio sismico.<br />
Un ruolo significativo sembrano aver assunto le modalità costruttive e le opere dirette al risparmio energetico, a tal punto che le opere di ispessimento dei muri esterni che svolgono una funzione di isolamento non vengono conteggiate nel computo delle distanze tra edifici purché contenute entro un certo spessore e produttive di un efficiente contenimento energetico[43].<br />
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’espressione “modalità costruttive”, stabilendo che essa comporta che il regolamento edilizio possa riguardare tutti gli aspetti legati all’edificazione[44].<br />
Il regolamento edilizio non deve invece occuparsi dei profili formali e procedimentali legati alla fase precedente a quella dell’edificazione vera e propria, quindi, per esempio, agli aspetti giuridico-formali del permesso di costruire.<br />
È opportuna, almeno in via di principio, una distinzione tra regolamento edilizio e programma di fabbricazione, visto che quest’ultimo, adottato dai Comuni non obbligati all’elaborazione di un piano regolatore generale, pur essendo parte integrante del primo, ha una diversa finalità. Infatti, mentre il regolamento disciplina l’esercizio dell’attività edilizia, il programma di fabbricazione regola l’espansione edilizia sul territorio[45].<br />
Si ritiene inoltre che il Comune non abbia la possibilità di stabilire le definizioni degli interventi edilizi, ma possa solo limitarsi a puntualizzare quelle introdotte dal legislatore statale e regionale, visto che tali definizioni sono riservate alla potestà legislativa statale e regionale in materia di “governo del territorio” e sottratte a quella regolamentare dei Comuni[46].<br />
Per quanto concerne il procedimento di formazione del regolamento edilizio, esso inizia con la preparazione del progetto da parte della giunta comunale e segue con l’esame e l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio[47]. Il Consiglio comunale è competente ad adottare il regolamento edilizio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. a, del decreto legislativo n. 267 del 2000.<br />
La delibera comunale è pubblicata all’albo pretorio e poi inviata alla Regione per l’approvazione. Successivamente essa deve essere approvata con atto del Presidente della Regione previa delibera della giunta regionale. In sede di approvazione la Regione può inserire modifiche unilaterali ritenute indispensabili per la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’osservanza degli standard urbanistici e le norme sui parcheggi. Un avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato nell’albo pretorio del Comune. L’atto approvato e gli elaborati tecnici annessi sono depositati presso la segreteria comunale, affinché chi abbia interesse possa prenderne visione.<br />
L’efficacia normativa di un regolamento edilizio non decorre dalla data della relativa approvazione regionale (che fa acquistare efficacia obbligatoria ex tunc al regolamento), né dalla data di pubblicazione di tale approvazione nel bollettino ufficiale della Regione, ma dalla data in cui si è compiuto il termine di affissione all’albo del Comune della delibera di adozione da parte del Consiglio comunale[48].<br />
In generale la fonte regolamentare non è in grado di violare interessi individuali e quindi di suscitare un interesse concreto e attuale all’impugnazione. Di solito il regolamento può essere oggetto di impugnazione solo se unitamente al provvedimento di applicazione dello stesso[49]. In particolare le norme contenute nei regolamenti edilizi, proprio per la loro natura di fonte generale e astratta, possono essere applicate ripetutamente, produrre effetti lesivi nel momento in cui viene adottato l’atto applicativo e pertanto possono essere impugnate in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo[50].<br />
Bisogna poi notare che, a fronte dell’illegittimità di regolamenti non tempestivamente impugnati, esiste un potere del giudice amministrativo di disapplicazione, che si configura in maniera analoga a quella del giudice ordinario[51]. Per quanto riguarda specificamente i regolamenti edilizi, un importante motivo di disapplicazione è dato dal contrasto con il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (che dettò i c.d. standard edilizi, comprendenti l’indicazione dei limiti di densità edilizia, di altezza dei fabbricati, di distanza tra fabbricati, nonché le dotazioni minime di spazi pubblici per le nuove costruzioni e per particolari insediamenti), visto che ai Comuni non è consentito stabilire nei propri regolamenti edilizi limiti di distanza tra fabbricati inferiori a quelli previsti dall’articolo 9 di tale D.M.[52].</p>
<p>5. Con il D.P.R. n. 380 del 2001 il legislatore sembra aver manifestato la volontà di superare ogni promiscuità tra regolamento edilizio e strumenti urbanistici generali.<br />
Bisogna notare che una parte significativa del contenuto tradizionale del regolamento edilizio è stato con il tempo trasferito alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, ridimensionando così l’importanza del primo. A tal proposito bisogna ribadire che il contenuto dei regolamenti del vecchio articolo 33 della legge urbanistica era sostanzialmente più ampio dell’attuale articolo 4 del T.U. in materia edilizia. Infatti l’articolo 33 in questione, nell’indicare i contenuti del regolamento edilizio, comprendeva norme regolamentari relative ai procedimenti per l’edificazione ed alla composizione e al funzionamento della Commissione edilizia e norme relative ai parametri e alle definizioni per lo svolgimento dell’attività costruttiva. Più specificamente, secondo il legislatore del 1942 il regolamento edilizio doveva disciplinare il profilo giuridico-amministrativo dell’attività edilizia mentre le norme tecniche di attuazione dovevano svolgere una funzione tecnica, con la disciplina degli obiettivi e dei contenuti strategici della pianificazione urbanistica. In realtà si trattava di una distinzione problematica, visto che in concreto era quasi impossibile da rispettare con uno sbilanciamento a favore delle norme tecniche di attuazione e a danno del regolamento edilizio[53].<br />
Vale poi ricordare che la legge 6 agosto 1967, n. 765 aveva operato una serie di modifiche alla legge urbanistica inserendo anche alcune nuove disposizioni; in particolare l’articolo 17 di tale legge aveva aggiunto l’art. 41-quinquies alla legge urbanistica, che aveva stabilito che per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici si dovevano osservare norme di tipo regolamentare contenute in apposito decreto ministeriale. A questo proposito viene in rilievo il citato D.M. n. 1444 del 1968. Ora, mentre le norme del regolamento edilizio sono di regola uguali per ogni parte del territorio comunale, le norme regolamentari, obbligatoriamente parte dei piani regolatori generali a partire dalla citata legge del 1967, sono per lo più diverse a seconda delle zone. Talvolta, perciò, tra le norme regolamentari e quelle tecniche di attuazione dello strumento urbanistico si verificava un contrasto risolto o con la prevalenza delle norme più specifiche o di quelle di più recenti.<br />
Vista l’analoga natura regolamentare delle due fonti in questione, si sono posti problemi di successione delle fonti nel tempo[54].<br />
Bisogna poi ricordare che le norme del regolamento edilizio non godono dell’effetto di salvaguardia, a differenza di quelle del piano regolatore.<br />
Nell’articolo 4 D.P.R. 380/2001 sembra possa riscontarsi l’intenzione di fare chiarezza tra le due fonti dato che, come si è visto, esso stabilisce che il regolamento contiene la disciplina degli aspetti tecnico-edilizio in senso stretto a cui si aggiunge, quale contenuto eventuale, la definizione dei compiti della Commissione edilizia; sicché dei parametri costruttivi si occupa il piano regolatore generale. In altri termini, il PRG prescrive parametri e definizioni edilizie, riguardanti distanze e altezze, indici fondiari, volumi tecnici ecc. mentre il regolamento edilizio fornisce prescrizioni di natura tecnica a scopo igienico-sanitario, pubblica incolumità, decoro dei fabbricati ecc.<br />
Pertanto oggi sembra che il regolamento edilizio abbia assunto un profilo più definito, mentre la pianificazione urbanistica si occupa della fissazione degli indici dello sfruttamento edilizio ammesso nelle zone del territorio comunale.<br />
Per effetto degli artt. 871, 872 e 873 c.c. le norme contenute nei regolamenti edilizi locali devono ritenersi integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze tra costruzioni[55]. Infatti alcune delle previsioni del regolamento edilizio sono attinenti ad argomenti disciplinati anche dal codice civile e pertanto ne integrano il contenuto. Ciò accade, in particolare, per quanto riguarda le norme sulle distanze fra edifici vicini: il privato che vuol vedere sanzionata la violazione di queste disposizioni, oltre che ottenere dal giudice amministrativo l’annullamento dell’eventuale permesso di costruire illegittimo, può rivolgersi a quello ordinario per la riduzione in pristino o il risarcimento del danno subito[56]. Vi sono poi altre norme che invece non integrano il codice civile, come quelle relative all’ampiezza dei cortili, all’estetica delle costruzioni etc.; pertanto, a chi si ritiene leso dalla violazione di queste ultime, spetta solo l’eventuale risarcimento del danno mentre non può chiedere la riduzione in pristino[57].<br />
Si pone perciò il problema di come distinguere le norme dei regolamenti edilizi integrative del codice civile da quelle che non lo sono. Comunemente si ritiene che il criterio per discernere i due tipi di norme sia data dalla finalità che esse perseguono: ciò significa che devono essere considerate integrative del codice civile solo le norme che perseguono interessi privatistici e non, invece, quelle volte al perseguimento del vantaggio comune[58].</p>
<p>6.  L’articolo 1, comma 350, della legge n. 296 del 1996[59], poi modificato dall’articolo 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007[60], aggiunse il comma 1-bis all’articolo 4 D.P.R. n. 380 del 2001 con l’inserimento di disposizioni volte a perseguire l’obiettivo del risparmio energetico nelle nuove costruzioni. La disposizione in questione prevedeva che a decorre dal 1° gennaio 2011[61] per gli edifici di nuova costruzione nei regolamenti edilizi doveva essere prevista, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di apparecchi destinati a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento, e a un minimo di 5 KW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.<br />
La disposizione era di contenuto decisamente innovativo e una volta entrata in vigore la produzione di una quota significativa del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (considerando che la quota base di consumo per unità abitativa è di 3 KW, si sarebbe trattato di un frazione di consumo pari ad un terzo) sarebbe diventata un elemento necessario in vista del rilascio del permesso di costruire. Invece, dopo tanti rinvii, il comma 1-bis è stato poi abrogato dall’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011[62], anche se il medesimo articolo, rispettivamente ai commi 1 e 3, ha poi previsto che “i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3” e che “l’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio”.<br />
Successivamente i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies furono introdotti dall’articolo 17-quinquies, comma 1, della legge n. 134 del 2012[63].<br />
Il comma 1-ter ha inteso creare le condizioni per una futura diffusa utilizzazione di auto elettriche, più rispettose dell’ambiente di quelle alimentate da carburanti derivanti dal petrolio. Tale disposizione nella sua versione originaria stabiliva, in sintesi, che entro il 1º giugno 2014 i Comuni dovevano adeguare il proprio regolamento edilizio prevedendo che, con decorrenza dalla medesima data, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio fosse obbligatoriamente prevista, per alcune categorie di edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.<br />
Il comma 1-quater ha stabilito che, decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, le Regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39, che disciplina l’annullamento del permesso di costruire da parte della Regione.<br />
Inoltre il comma 1-quinquies ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.<br />
Eppure le modifiche normative non sono affatto finite qui.<br />
L’articolo 17-bis del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014[64], ha poi introdotto il comma 1-sexies. Tale comma prevede che il Governo, le Regioni e le autonomie locali, “in attuazione del principio di leale collaborazione” concludono in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l’adozione di uno “schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti”; tale disposizione, poi, conferisce a siffatti accordi la natura di “livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali” da garantire su tutto il territorio nazionale e prevede infine che i Comuni adottino “il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico” entro i termini fissati da tali accordi e “comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.<br />
Lo scopo della norma, che introduce il c.d. “regolamento edilizio unico”, è quello di contrastare il fiorire di molteplici previsioni comunali in merito[65], anche se il rischio di proliferazione pare non sia stato del tutto scongiurato[66]. In merito si è fatto notare che, per un verso, con tale comma sembra sia stato compiuto un passo significativo in direzione dell’uniformità dei regolamenti edilizi comunali, ma, per altro verso, la nuova disciplina potrebbe sembrare invasiva della potestà regolamentare comunale prevista dal modificato articolo 117, comma 6, della Costituzione e dell’autonomia comunale di cui alla nuova formulazione dell’articolo 114 della Costituzione[67].<br />
La più recente modifica riguarda poi l’articolo 1-ter, che è stato sostituito dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2016[68]. In particolare, a seguito di tale modifica, l’articolo 1-ter ha previsto, in sintesi, che entro la fine del 2017 i comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio, prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, la predisposizione all’allaccio per l’installazione di infrastrutture elettriche destinate alla ricarica dei veicoli quale obbligo per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio per alcuni edifici di nuova costruzione di tipo residenziale e ad uso diverso da quello residenziale nonché per i relativi rispettivi interventi di ristrutturazione edilizia indicati in allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.</p>
<p>7. Il secondo e ultimo comma dell’articolo 4 D.P.R. n. 380 del 2001 si occupa poi della Commissione edilizia[69].<br />
La Commissione edilizia è un organo collegiale di tipo tecnico-professionale, formato da un numero variabile di membri, differente a seconda delle dimensioni del Comune, scelti tra determinate figure professionali, quali architetti, ingegneri, geometri, avvocati ecc., per far sì che le varie competenze tecniche siano adeguatamente rappresentate. Per ciascun Comune la composizione della Commissione e le procedure per la scelta dei suoi membri sono determinate dal regolamento edilizio. La Commissione è presieduta dall’organo competente ad emanare il provvedimento, cioè dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, mentre non possono farne parte, in virtù del principio di separazione tra organi tecnici e quelli politici, Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali o circoscrizionali, anche se in giurisprudenza vi sono opinioni parzialmente differenti sull’argomento. Si tratta di un collegio imperfetto, nel senso che, ai fini del suo regolare funzionamento, deve essere presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e non il plenum, salvo diversa disposizione da parte del singolo regolamento edilizio[70]. Poiché la Commissione svolge funzioni consultive con valenza amministrativa, i suoi membri sono soggetti alla responsabilità amministrativa, contabile e penale al pari dei dipendenti e degli amministratori del Comune[71].<br />
Se chiamata a esprimersi su fattispecie che richiedono competenze diverse rispetto a quelle ordinarie, la Commissione edilizia si configura come Commissione edilizia integrata, con l’inclusione di persone portatrici di competenze ulteriori ritenute necessarie per affrontare tali fattispecie particolari, scelte con lo stesso procedimento previsto dal regolamento edilizio per la selezione degli altri componenti.<br />
La Commissione edilizia in passato aveva un grande rilievo, mentre oggi il comma 2 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001 si limita a prevedere la possibilità per i Comuni di istituirla e le attribuisce solo compiti consultivi[72]. Pertanto oggi l’istituzione della Commissione edilizia è meramente facoltativa, sovvertendo il principio rinvenibile, prima dell’abrogazione da parte del T.U. in materia di edilizia, nell’articolo 4, comma 3, ultimo capoverso, del decreto legge n. 398 del 1993[73], come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996[74] secondo cui “il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto”; ciò significava che in passato vi era un principio di generale obbligatorietà dell’intervento della Commissione edilizia.<br />
La scelta di consentire al Comune di decidere se istituire o no la Commissione edilizia e per quali tipi di opere chiedere il parere è in linea anche con quanto disposto dall’articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che aveva imposto a ciascun ente pubblico di individuare gli organismi collegiali indispensabili al loro funzionamento, prevedendo la soppressione degli altri[75]. In verità, in forza di tale disposizione, già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4 T.U. dell’edilizia, alcuni Comuni avevano soppresso la Commissione edilizia non ritenendola organismo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente. Tale orientamento era stato suffragato da una decisione del Tar Calabria[76], ma sollevava riserve in dottrina[77].<br />
Il Consiglio di Stato ha fatto notare che le norme regionali devono sottostare al principio dell’istituzione facoltativa della Commissione edilizia da parte dei Comuni, trattandosi di un principio fondamentale in materia di governo del territorio introdotto con legge dello Stato[78].<br />
La Commissione edilizia, quando prevista, svolge una funzione consultiva limitata ai soli interventi che il regolamento edilizio indica debbano essere sottoposti al suo preventivo parere; per esempio, la Commissione in genere coadiuva l’organo competente al rilascio di permessi di costruire, oppure può rilasciare un parere sul progetto di piano regolatore o di altri strumenti. Tuttavia, giova ribadirlo, il suo ruolo è meramente eventuale[79].<br />
C’è da aggiungere che l’istituzione dello Sportello unico e la creazione del responsabile del procedimento da parte della legge 7 agosto 1990, n. 241 hanno privato la Commissione del compito di verifica normativa e amministrativa dei progetti edilizi, lasciandole solo quello di verifica della finalità dei progetti e della compatibilità degli interventi[80]. In passato il ruolo della Commissione edilizia era notevolmente più importante, visto che essa deteneva un vero e proprio controllo sull’attività edilizia. Per la nuova disciplina, invece, il parere della Commissione edilizia non può più rivestire il ruolo di atto rivolto direttamente all’organo decidente, ma è solo uno degli elementi istruttori di cui si serve il responsabile del procedimento quando formula la sua proposta motivata di provvedimento al dirigente o al responsabile dell’ufficio competente ad assumere il provvedimento finale[81].<br />
Il parere della Commissione è necessariamente preventivo e si colloca nell’ambito della fase istruttoria del procedimento, ovviamente nel caso in cui essa sia stata costituita e il progetto presentato sia tra quelli che, in base al regolamento edilizio, richiedono la sottoposizione all’esame della Commissione. Quando prevista dal regolamento edilizio, la Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti. Il parere deve essere altresì dotato di una motivazione, sia pure sintetica, che non può essere limitata a una mera clausola di stile.<br />
In questi casi la mancanza del parere si traduce in illegittimità del provvedimento comunale per violazione di legge. Pertanto l’organo competente all’emanazione del permesso di costruire deve necessariamente richiedere il parere della Commissione edilizia ma può, motivandolo, disattenderlo, accogliendo o rigettando la domanda in difformità del parere stesso.<br />
Il parere che la Commissione è chiamata a esprimere può essere di tre tipi: positivo, quindi favorevole all’accoglimento della domanda, negativo, quindi contrario, o condizionato, quando la Commissione si esprime con un parere favorevole però accompagnato da espressioni come “a condizione che” o equivalenti. Tuttavia un parere condizionato che richiede modifiche che incidono in maniera significativa sulle caratteristiche del progetto deve considerarsi come negativo.<br />
La legge nulla dice in merito al contenuto del parere della Commissione edilizia, la cui determinazione è demandata a ciascun regolamento edilizio comunale. Per questo motivo, in coerenza con la natura consultiva della Commissione edilizia, ciascun Comune ha una certa libertà nel caratterizzare le attribuzioni della stessa.<br />
In merito alla nomina dei componenti della Commissione edilizia e di quella integrata sembra che l’estromissione della componente politica abbia reso legittima la modifica dei regolamenti edilizi volta a riservare alla Giunta il potere di nomina in quanto non vi è più la necessità di tutelare le minoranze politiche[82]. Tuttavia, se appare maggioritaria la giurisprudenza che ritiene illegittima la Commissione edilizia composta da organi politici[83], nondimeno si riscontrano ancora pronunce che ritengono non illegittimo un parere reso da una Commissione edilizia con la presenza di una componente politica minoritaria[84]. La dottrina, da parte sua, propende per l’esclusione[85].<br />
Un problema risalente in merito al parere, sia positivo che negativo, della Commissione edilizia è costituito dalla sua autonoma impugnabilità quando se ne preveda la comunicazione preventiva e distinta dal relativo provvedimento.<br />
Per molto tempo il Consiglio di Stato ha ritenuto che la comunicazione del Sindaco all’interessato del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia sulla domanda di concessione fosse equivalente al rilascio dell’atto permissivo mentre la Cassazione era di avviso contrario, ritenendo che il parere della Commissione edilizia fosse solo un atto del procedimento la cui comunicazione non era equivalente all’adozione dell’atto finale[86]. Oggi l’orientamento prevalente anche nella giurisprudenza amministrativa ritiene che la comunicazione all’interessato del parere favorevole della Commissione edilizia abbia valore di mero atto informativo e non sia certo equivalente al rilascio della concessione edilizia[87].<br />
Invece la comunicazione del parere negativo è atto conclusivo del procedimento, costituendo rigetto della relativa domanda e, quindi, è immediatamente impugnabile[88]. L’indirizzo in questione appare consolidato[89].</p>
<p>Abstract: Il regolamento edilizio è una delle più importanti manifestazioni dell’autonomia normativa degli enti locali. A tale fonte i Comuni ricorrono non solo per disciplinare l’attività edilizia in senso stretto, che ne costituisce il contenuto obbligatorio, ma anche per imporre il rispetto di altri interessi pubblici affidati alle cure dell’Amministrazione, come l’ambiente, l’efficienza energetica e il decoro architettonico. In particolare il regolamento si occupa, fra l’altro, dell’estetica dei fabbricati, delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla vivibilità e sulla sicurezza degli immobili, comprese le disposizioni idonee a garantire l’incolumità pubblica e privata e un ambiente di vita salubre. Nel corso del tempo la disciplina legislativa in proposito è cambiata ripetutamente.</p>
<p>Abstract: The building code is one of the most important expressions of the regulatory autonomy of local authorities. To the building code the Municipalities resort not only to regulate construction activity in the strict sense, that is the mandatory content, but also to impose respect for other public interests entrusted to the Administration, such as the environment, the energy efficiency and the architectural decor. In particular, the building code deals, inter alia, with the aesthetics of buildings, the hygiene and sanitary regulations, the living standards and the property safety, including regulations to guarantee public and private safety and a healthy life environment. Over time, the legislation related to the topic has changed repeatedly.<br />
[1] V. S. Cassese, Autarchia, in Enc. dir., IV, 1959, 324 ss.; secondo G. Zanobini, L’amministrazione locale, Padova, 1932, 123, essa è “la capacità, che è riconosciuta alle persone giuridiche i cui fini coincidono con alcuni fini dello Stato, di svolgere un’attività amministrativa, che ha la stessa natura e gli stessi effetti dell’amministrazione pubblica dello Stato”.<br />
[2] V. G. Zanobini, L’amministrazione locale, cit., 121-122; sul concetto di autonomia v. anche M. S. Giannini, Autonomia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 851 ss.; Idem, Autonomia pubblica (teoria generale e diritto pubblico), in Enc. dir., IV, 1959, 356 ss.<br />
[3] V. S. Romano, Il Comune (1908), in Idem, Gli scritti nel Trattato Orlando, Milano, 2003, 474-475.<br />
[4] V. S. Romano, Autonomia (1945), in Idem, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1983, ristampa inalterata, 14 ss.<br />
[5] In tal senso v. F. Fenucci, I regolamenti di autonomia locale, III ed., Milano, 2005, 68; V. Angiolini, Regolamenti degli enti locali, in Enc. giur., XXX, 1991, 1 ss.<br />
[6] Cfr. P. Virga, L’amministrazione locale, II ed., Milano, 2003, 20.<br />
[7] Cfr. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Diritto urbanistico, Padova, 2012, 257.<br />
[8] Si tratta del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, pubblicato in G.U. 20 ottobre 2001 n. 245,. L’articolo 2, comma 4, di tale D.P.R. prevede che “I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia”.<br />
[9] L’articolo 4 del già citato D.P.R. n. 380 del 2001, rubricato “Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali” e più volte modificato, dispone:<br />
“1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.<br />
1-bis. (comma abrogato dall’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2011)<br />
1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. (comma introdotto dall’art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi così sostituito dall’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 257 del 2016)<br />
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39. (comma introdotto dall’art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012)<br />
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. (comma introdotto dall’art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012)<br />
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (comma introdotto dall’art. 17-bis della legge n. 164 del 2014)<br />
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.”<br />
[10] Si tratta del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato in G.U. 28 settembre 2000 n. 227. L’articolo 3 di tale T.U., rubricato “Autonomia dei comuni e delle province” dispone: “1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché  autonomia  impositiva  e finanziaria nell’ambito dei propri  statuti  e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.”.<br />
[11] V. sul punto G. D’Angelo, Legislazione urbanistica, Napoli, 2000, 241.<br />
[12] V. Cass. civ., Sez. Unite, 13 marzo 1957, n. 842.<br />
[13] V. in merito A. M. Sandulli, Circa un preteso diritto del comune all’osservanza dei propri regolamenti edilizi, in Riv. giur. ed., 1958, II, 21 ss., ora in Idem, Scritti giuridici, VI, Diritto urbanistico, Napoli, 1990, 19 ss.<br />
[14] V. Cass. civ., II, 6 maggio 2014, n. 9680: “è in ogni caso superato il precedente giurisprudenziale … – Cass. n. 13336/2006 – che limitava il potere del giudice di ricerca e di acquisizione degli strumenti urbanistici in quanto considerati norme di carattere secondario – atteso che si è da tempo consolidata la contraria regula juris a mente della quale le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai Comuni (così Cass. Sez. 2 n. 17692/2009, cui adde: Cass. Sez. 2 n. 14446/2010; Cass. Sez. 2 n. 2563/2009)”. V. anche Cass. civ., Sez. Unite, 16 giugno 2005, n. 12872: “Con particolare riferimento ai regolamenti locali, nelle pronunce più risalenti si affermava che, non godendo essi di adeguate garanzie di pubblicizzazione, per essere la loro pubblicazione a diffusione meramente locale, al dovere del giudice di applicarli, avendo essi contenuto di norme giuridiche, non corrispondeva un dovere di conoscenza in senso assoluto tale da richiedere la ricerca di ufficio, sussistendo invece un onere di allegazione delle parti, così da consentire al giudice la loro applicazione (v. sul punto, tra le tante, Cass. 1972 n. 1030; 1972 n. 1962; 1973 n. 299; 1974 n. 3968; 1975 n. 1279; 1975 n. 2784; 1975 n. 3511; 1976 n. 1742; 1979 n. 6333). Tale principio fu in seguito sottoposto a revisione da parte di una giurisprudenza sempre più incline a ritenere, pur con qualche contrasto (v. Cass. 2000 n. 1865; 2004 n. 22648), ma con il favore della dottrina, che in relazione ai regolamenti locali il problema della scienza ufficiale del giudice si ponesse negli stessi termini di quello della conoscenza delle norme di legge vigenti, così che il giudice, compreso quello di legittimità, dovesse acquisirne diretta e completa conoscenza, indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti (v. in tal senso Cass. 1975 n. 2135; 1987 n. 777; 1992 n. 11095; 2002 n. 4372; 2002 n. 12561; 2003 n. 6012; 2003 n. 6837)”. V. poi, nel senso che il principio iura novit curia riguarda anche le norme edilizie, la giurisprudenza tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta citata in R. Garofoli e V. Gioia, Codice dell’edilizia, sub art. 4, Milano, 2006, 91.<br />
[15] V. Cass. civ., II, 26 luglio 2013, n. 18119: “È noto il principio generale secondo il quale se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze tra edifici, il costruttore deve conformarsi allo “jus superveniens” (art. 11 disp. prel. cod. civ.), salvo che la costruzione sia già iniziata, perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidatesi (Cass. 7185/97; 17160/08; 20038/10)”; Cass. civ., II, 16 luglio 2004, n. 13267: “Il giudice del rinvio dovrà dunque accertare l’epoca in cui la costruzione è stata realizzata, ed applicare le norme sulle distanze a tale epoca vigenti, tenendo conto del principio in virtù del quale, nell’ipotesi di successione di norme nel tempo, le disposizioni sopravvenute sono di immediata applicazione, fermo restando che, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate nel già avvenuto esercizio del diritto di costruire, con la concreta attuazione dell’opera (cfr. la sentenza di questa Corte n. 11633/2003); nonché del principio secondo il quale, qualora sopravvenga, nel momento il cui il giudice è chiamato a pronunziarsi, una disciplina meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima (cfr. la sentenza di questa Corte n. 8512/2003)”.<br />
[16] Per una panoramica dell’evoluzione della disciplina legislativa in tema di attività edilizia v. N. Assini e P. Mantini, Manuale di diritto urbanistico, III ed., Milano, 2007, 665 ss.; T. Bonetti, Dal regolamento edilizio al regolamento urbanistico ed edilizio, in Riv. giur. urb., 2006, 78 ss.; L. Mazzarolli, Regolamento edilizio, in Nov.ssimo Dig. it., XV, Torino, 1968, 261 ss., ora in Idem, Proprietà immobiliare. Pianificazione territoriale. Attività edilizia. Scritti vari di diritto urbanistico, Padova, 1999, 33 ss.; G. C. Mengoli, Manuale di diritto urbanistico, VII ed., Milano, 2014, 657 ss.; G. Vignocchi, Regolamenti edilizi, in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 63.<br />
[17] Per un commento in merito cfr. V. Italia, I regolamenti dell’ente locale, Milano, 2000, 144 ss.; L. Mazzarolli, Regolamento edilizio, it., 33 ss.; I. Di Lorenzo, Diritto urbanistico, II ed., Roma, 1977, 493 ss.<br />
[18] V. a tal proposito G. D’Angelo, Legislazione urbanistica, cit., 400.<br />
[19] In particolare l’articolo 33, L. n. 1150 del 1942, ora espressamente abrogato dall’articolo 136, comma 2, lett. b, del T.U. dell’edilizia e sostituito dal più volte citato articolo 4, stabiliva: “I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale: 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale; 2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni; 3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore; 4) l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone; 5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale; 6) l’ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni; 7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche; 8) l’aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.); 9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio; 10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze; 11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili; 12) l’apposizione e la conservazione dei numeri civici; 13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l’esecuzione delle opere edilizie, per l’occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.; 14) la vigilanza sull’esecuzione dei lavori per assicurare l’osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare: – la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore; – l’osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore; – la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore”.<br />
[20] Sul punto v. A. Simonati, Il regolamento edilizio comunale (art. 4, D.P.R. 6.6.2001, n. 380), in S. Battini e altri (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Torino, 2013, 1120.<br />
[21] Cfr. N. Assini, Diritto urbanistico, Padova, 2007, 135-136.<br />
[22] “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.<br />
[23] Si tratta della legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali, pubblicata in G.U. n. 135 del 12 giugno 1990, S. O. n. 42. Il testo dell’articolo 5 disponeva: “Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”. Sul punto cfr. G. Rolla e T. Groppi, L’ordinamento dei Comuni e delle Province, II ed., Milano, 2000, 140 ss.<br />
[24] “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”.<br />
[25] V. sul punto T. Groppi, Autonomia costituzionale e potestà regolamentare degli enti locali, Milano, 1994, 198 ss.<br />
[26] V., tra gli altri, A. Barbera, Un “ribaltone” nel sistema delle fonti?, in Quad. cost., 4, 2002, 803 ss.; S. Civitarese Matteucci, L’autonomia istituzionale e normativa degli Enti locali dopo la revisione del Titolo V, parte II della Costituzione. Il caso dei controlli, in Le Regioni, 2002, 464 ss.; C. Corsi, La democrazia partecipativa tra fonti statali e fonti degli enti territoriali, reperibile nel sito web www.osservatoriosullefonti.it, 1, 2009, 2 ss.; G. Di Cosimo, I regolamenti nel sistema delle fonti: vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale, Milano, 2005, 78 ss.; M. Di Folco, La garanzia costituzionale del potere normativo locale. Statuti e regolamenti locali nel sistema delle fonti fra tradizione e innovazione costituzionale, Padova, 2007, 233 ss.; G. Falcon, Considerazioni finali (nel convegno dal titolo Le autonomie locali nella riforma costituzionale e nei nuovi statuti regionali svoltosi a Ferrara il 30 maggio 2002), in Le Regioni, 2002, 1035 ss.; G. Greco, I regolamenti amministrativi, Torino, 2013, 359 ss.; C. Mainardis, Le fonti degli enti locali tra dottrina e giurisprudenza (a quasi un decennio dalla riforma del titolo V), 2010, reperibile nel sito http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0243_mainardis.pdf; M. Mancini, I regolamenti degli enti locali tra riserva di competenza e “preferenza” in un multilevel system of government, in Le Regioni, 2008, 113 ss.; S. Mangiameli, La funzione statutaria e regolamentare delle istituzioni locali, in A. Piraino (a cura di), La funzione normativa di comuni, province e città nel nuovo sistema costituzionale, Palermo, 2002, 151 ss.; S. Parisi, Il “posto” delle fonti locali nel sistema, in Le Regioni, 2008, 166 ss.; L. Pegoraro, T. F. Giupponi, L’autonomia normativa degli enti locali nella riforma del titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), in U. De Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2001, Torino, 2002, 293 ss.; A. Piraino, Introduzione, in A. Piraino (a cura di), La funzione normativa di comuni, province e città nel nuovo sistema costituzionale, Palermo, 2002, 14 ss.; R. Tosi, Sui rapporti tra fonti regionali e fonti locali, in Le Regioni, 2002, 963 ss.<br />
[27] V. M. Carlin, Il nuovo regolamento edilizio, Milano, 2003, 15.<br />
[28] Cfr. M. Scudiero, La funzione statutaria e regolamentare delle istituzioni locali, in A. Piraino (a cura di), La funzione normativa di comuni, province e città nel nuovo sistema costituzionale, Palermo, 2002, 135 ss.<br />
[29] V. Corte cost., 2 dicembre 2004, n. 372.<br />
[30] V. Corte cost., 28 giugno 2006, n. 246, con commento di  A. Ruggeri, Cedevolezza, autonomia regolamentare e composizione delle fonti in sistema in Quad. cost., 2007, 147 ss. e (49) G. Di Cosimo, Cercasi argomenti per le norme cedevoli, in Quad. cost., 2007, 151 ss.<br />
[31] V. Cons. Stato, IV, 17 dicembre 2003, n. 8280: “Il regolamento edilizio, esprimendo l’autonomia normativa riconosciuta ai comuni dall’ordinamento, ha natura giuridica di fonte normativa secondaria e come tale è subordinato al criterio ermeneutico della coerenza con le fonti primarie ed è applicabile ex officio dal giudice in base al principio “iura novit curia”. Coerentemente, in caso di conflitto tra fonti del diritto, dovranno valere i normali criteri di risoluzione sanciti dalle norme e dai principi ritraibili dalle disposizioni preliminari al c.c., ossia il principio gerarchico – per cui “lex superior derogat inferiori” – e quello cronologico – secondo cui “lex posterior derogat anteriori”.”.<br />
[32] V. Cons. Stato, V, 28 marzo 2008, n. 1305: peraltro la relativa delibera affermava “che lo stesso &lt;&lt;verrà approvare=&#8221;&#8221; dovr=&#8221;&#8221;&gt;&gt;”, perciò non poteva “attribuirsi alcun rilievo pratico alla dichiarazione contenuta nel preambolo della delibera n. 27/04” dove si affermava che il regolamento comunale sarebbe stato uniformato a quello regionale di esecuzione ed inoltre i motivi in ordine alla necessità e urgenza della sua emanazione erano basati “su generiche affermazioni di rischio per l’intero territorio comunale sulla base di non meglio precisate indagini tecniche e sulla intervenuta ricomprensione del territorio del comune tra quelli suscettibili di rischio sismico”.<br />
[33] V. ancora Cons. Stato, V, 28 marzo 2008, n. 1305: “La L.R. n. 31/2002, del Lazio, ha condizionato l’istituzione del “Fascicolo di fabbricato” (art. 1.1) alla emanazione di un Regolamento di attuazione (art. 3), il quale non è stato emanato nel previsto termine di 90 giorni, ma soltanto successivamente. Ne consegue che va annullato il Regolamento comunale che ha disposto il “Fascicolo di fabbricato”, e deliberato in relazione a ciò prima del Regolamento di esecuzione regionale, e, quindi, in mancanza dei necessari presupposti normativi”.<br />
[34] V. Cons. Stato, V, 27 giugno 2006, n. 4132.<br />
[35] Ad esempio, i piani paesaggistico-territoriali, come da opinione della dottrina dominante, avevano natura urbanistica; v. in merito E. M. Marenghi, Studi sul governo del territorio, Salerno, 1992, 295.<br />
[36] V. A. Crosetti, A. Police e M. R. Spasiano, Diritto urbanistico e dei lavori pubblici, Torino, 2007, 129-130; (72) P. Stella Richter, Diritto urbanistico. Manuale breve, IV ed., Milano, 2016, 1 ss.<br />
[37] V. Corte cost., 1° ottobre 2003, n. 303; Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 362; Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196; Corte cost. 29 luglio 2005, n. 343.<br />
[38] V. G. Pagliari, La materia “governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale, in G. Bergonzini e P. Marzaro, Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico dell’edilizia al decreto “Sblocca Italia”, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, 36 ss.<br />
[39] “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”.<br />
[40] “La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”.<br />
[41] V., in tal senso, F. Cintioli, Commento all’art. 4, § 1-5, in M. A. Sandulli (a cura di), Testo Unico dell’edilizia, III ed., Milano, 2015, 142-143. Concorda sostanzialmente con questa analisi: D. Vaiano, Commento all’articolo 4 (L) Regolamenti edilizi comunali, in R. Garofoli e G. Ferrari (a cura di), Codice dell’edilizia, III ed., Roma, 2015.<br />
[42] Cfr. V. Italia, Appunti sul regolamento edilizio comunale, in Giust. Amm., 6/2004, reperibile nel sito web http://www.giustamm.it/new_2005/ART_2195.htm.<br />
[43] V. G. C. Mengoli, Introduzione al diritto urbanistico, Milano, 2012, 156.<br />
[44] V. Cons. Stato, IV, 6 maggio 2013, n. 2433: “L’ampiezza del riferimento alle “modalità costruttive” comporta in sostanza che il regolamento edilizio ben possa riguardare tutti gli aspetti – nessuno escluso – destinati a regolare le singole edificazioni. Si tratta di un fascio di profili inerenti al diritto fondamentale alla casa dei cittadini, che è sostanzialmente unitario sotto il profilo teleologico, in quanto tali profili sono diretti ad assicurare, in concreto, la salubrità e la vivibilità delle residenze. L’art. 4 del T.U. Edilizia implica che al Regolamento edilizio dei Comuni debba essere demandata la specificazione delle regole fondamentali dell’edificazione sotto i profili tecnici, estetici (secondo le antiche regole d’ornato), funzionali, igienico-sanitari e … “di vivibilità” in senso ampio degli abitati”.<br />
[45] V. A. G. Diana, La proprietà immobiliare urbana. Regolamenti edilizi comunali, Milano, 2009, 69.<br />
[46] In tal senso v. R. De Nictolis e A. Mandarano, Commento all’art. 4, in F. Caringella e G. De Marzo (a cura di), L’attività edilizia nel Testo Unico. Concessione, denuncia di inizio attività, certificato di agibilità, Milano, 2006, 68.<br />
[47] Sul procedimento di formazione del regolamento edilizio v. C. Belloli, Il regolamento edilizio comunale. Problemi e casi pratici nella giurisprudenza, Milano, 1998, 9 ss.<br />
[48] V. Cass. civ., II, 14 aprile 2000, n. 4823; in proposito v. S. Morelli, La pianificazione urbanistica generale. 2. Il regolamento edilizio, in R. Giovagnoli e S. Morelli (a cura di), Urbanistica e governo del territorio. Normativa e giurisprudenza ragionata, Milano, 2014, 70-71.<br />
[49] Cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2013, n. 2094 e T.A.R. Veneto, Venezia, II, 28 marzo 2014, n. 409: “le prescrizioni di dettaglio, contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, possono formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest’ultimo.”.<br />
[50] Cfr. Cons. Stato, VI, 30 giugno 2011, n. 3888: “In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel relativo piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa statale e regionale, occorre differenziare tra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, tra cui rientrano le norme di cd. zonizzazione; di destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; di localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo, dalle altre regole che disciplinano più in dettaglio l’esercizio dell’attività edificatoria, di solito contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio e che concernono il calcolo delle distanze e delle altezze; la compatibilità di impianti tecnologici o di determinati usi; l’assolvimento di oneri procedimentali e documentali ecc. Orbene, in relazione alle disposizioni della prima categoria, si impone un onere di immediata impugnazione, nel termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Qualora non si rispetti tale termine, le regole di zonizzazione e di localizzazione diventano inoppugnabili ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica. Le prescrizioni di dettaglio, invece, stante la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest’ultimo” (nello stesso senso Cons. Stato, IV, 28 marzo 2011, n. 1868; Cons. Stato, VI,  6 settembre 2010, n. 6463; Cons. Stato, VI, 7 ottobre 2008, n. 4827; Cons. Stato VI, 6 aprile 2007, n. 1567).<br />
[51] V. Cons. Stato, V, 10 gennaio 2003, n. 35: “Il potere del giudice amministrativo di disapplicare atti non ritualmente impugnati è ammesso nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi, nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento sia quando sia conforme al presupposto normativo e, in ogni caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi, pertanto, va esclusa, al di fuori delle limitate ipotesi sopra indicate, la disapplicazione di provvedimenti amministrativi non ritualmente impugnati che, ancorché connotati da una valenza generale, risultano privi di valenza normativa.”; v. anche T.A.R. Lazio, Latina, I, 12 giugno 2013, n. 542: “Sussiste il potere del Giudice Amministrativo di disapplicare anche nella ordinaria giurisdizione generale di legittimità i regolamenti che si pongano in contrasto con la legge e ciò sia se il provvedimento impugnato si ponga in contrasto con il regolamento sia quando il provvedimento sia invece conforme al regolamento.”.<br />
[52] A questo proposito la Corte di cassazione (Cass. civ., II, 27 dicembre 2012, n. 23928) ha stabilito che tale disposizione “ha efficacia di legge dello Stato e che il principio secondo cui essa non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati va interpretato nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata (Cass. S.U. n. 14953 del 2011; Cass. n. 3199 del 2008; Cass. n. 7563 del 2006; Cass. n. 21899 del 2004)”. V. anche Cass. civ., Sez. Unite, 7 luglio 2011, n. 14953 richiamata nella decisione precedente: “In tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica”. V. poi T.A.R. Toscana, Firenze, III, 27 agosto 2012, n. 1483: “In materia di distanze tra edifici il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 è una fonte sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi comunali, e contiene norme inderogabili, di ordine pubblico; in caso di contrasto dei regolamenti edilizi comunali con le prescrizioni del citato decreto, il giudice deve disapplicare i regolamenti contrastanti, applicando, in via di sostituzione, la fonte statale imperativa”.<br />
[53] V. in merito G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, V ed., Milano, 2015, 408-409.<br />
[54] V. in proposito  Cons. Stato, V, 21 febbraio 1994, n. 104: “I regolamenti edilizi comunali, ai quali l’art. 33 l. 17 agosto 1942 n. 1150 assegna espressamente il compito di dettare norme in una serie di determinate materie ivi compresa quella degli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal filo stradale, sono subordinati, al pari delle prescrizioni generali ed astratte dei piani regolatori generali e delle relative norme tecniche, solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Deve ritenersi, quindi, che sia dotata di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini “ex novo” tutta la materia delle distanze con conseguente venir meno di una precedente disposizione derogatoria contenuta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale”.<br />
[55] V. Cass. civ., II, 6 maggio 2014, n. 9680.<br />
[56] Cfr. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Diritto urbanistico, cit., 266-267; A. Simonati, Urbanistica, edilizia e governo del territorio: nozioni e principi, in D. De Pretis e A. Simonati (a cura di), Diritto urbanistico e delle opere pubbliche, II ed., Torino, 2014, 23. V. anche Cass. civ. Sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1989: “In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria”.<br />
[57] Cfr. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Diritto urbanistico, cit., 267; A. Simonati, Urbanistica, edilizia e governo del territorio, cit., 23.<br />
[58] In merito v. T. Bonetti, La disciplina dell’attività edilizia, paragrafo 3, in M. A. Cabiddu (a cura di), Diritto del governo del territorio, II ed., Torino, 2014, 403; A. Simonati, Il regolamento edilizio comunale, cit., 1122. In particolare per la giurisprudenza (Cass. civ., II, 30 dicembre 1999, n. 14714) hanno carattere integrativo le norme dei regolamenti edilizi comunali volte “a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato”, mentre non lo hanno quelle aventi come principale finalità “la tutela di interessi generali urbanistici quali la limitazione del volume, dell’altezza e della densità degli edifici, l’esigenza dell’igiene, la viabilità, la conservazione dell’ambiente ed altre”.<br />
[59] Si tratta della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicata in G.U. 27 dicembre 2006, n. 299.<br />
[60] Si tratta della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), pubblicata in G.U. 28 dicembre 2007, n. 300.<br />
[61] Il termine iniziale era il 1° gennaio 2009, poi modificato in 1° gennaio 2010 dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2009, n. 49, che, in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, aggiungeva il comma 1 octies all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge da ultimo citato; in seguito la legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicata in G.U. 27 febbraio 2010, n. 39, modificava ulteriormente tale termine portandolo, appunto, al 1° gennaio 2011, aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).<br />
[62] Si tratta del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, pubblicato in G.U. 28 marzo 2011 n. 71.<br />
[63] Si tratta della legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in G.U. 11 agosto 2012 n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in G.U. 26 giugno 2012 n. 147, recante misure urgenti per la crescita del Paese.<br />
[64] Si tratta della legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 262 del 11 novembre 2014, Suppl. Ordinario n. 85, che convertiva in legge, con modificazioni, il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.<br />
[65] V. P. Amisano, Art. 4 (D.P.R. n. 380 del 2001), in R. Ferrara e G. F. Ferrari (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, II ed., Padova, 2015, 209-210.<br />
[66] V. G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, cit., 411.<br />
[67] V. S. Bellomia, Art. 4, in M. A. Sandulli (a cura di), Testo Unico dell’edilizia, Milano, 2015, 141-142.<br />
[68] Si tratta del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, pubblicato in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017, Supplemento Ordinario n. 3, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”.<br />
[69] Sul suo funzionamento v. A. Berra, La Commissione edilizia. Composizione, attribuzioni e funzionamento. Problemi e casi pratici, Milano, 1998, 81 ss. Per una ricostruzione storica della normativa in merito, a partire dalle “Commissioni di ornato” in cui si fa cenno nel regolamento di esecuzione dell’allegato A della citata legge n. 2248 del 1865, v. D. Lazzaro, La commissione edilizia comunale nella normativa statale e regionale, in Amm. it., 1992, 228 ss.; S. Bellomia, Commento all’art. 4, § 6-9, in M. A. Sandulli (a cura di), Testo Unico dell’edilizia, cit., 164 ss.<br />
[70] V. E. Dalfino, Lessico giuridico dell’edilizia e dell’urbanistica, Roma-Bari, 1991, 70-71; sulla natura di organo collegiale imperfetto della Commissione edilizia v. anche F. Bartolomei, La commissione edilizia nella normazione dell’ordinamento comunale, Milano, 1981, 87 ss.<br />
[71] V. G. Librizzi, Responsabilità e prerogative dei componenti la Commissione Edilizia, in Amm. it., 1998, 1312 ss.<br />
[72] V. G. Milioto, Il ruolo della commissione edilizia comunale dopo il nuovo assetto degli enti locali, in Amm. it., 2001, 81, che alla luce della riforma legislativa dell’ordinamento degli enti locali e prima che il T.U. dell’edilizia fosse adottato, esprimeva l’opinione che la Commissione edilizia rappresentasse una palese contraddizione del principio della celerità dell’azione amministrativa.<br />
[73] Si tratta del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell’occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”, pubblicato in G.U. 5 ottobre 1993 n. 234, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, pubblicata in G.U. 4 dicembre 1993 n. 285.<br />
[74] Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, pubblicata in G.U. 28 dicembre 1996, n. 303.<br />
[75] Cfr. B. Bonetti e altri, Il regolamento edilizio, Santarcangelo di Romagna (Rimini), 2002, 25; A. Minissale, La commissione edilizia è ancora necessaria?, in Amm. it., 1999, 801.<br />
[76] V. Tar Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 1999, n. 48: “La soppressione della commissione edilizia comunale non contrasta con il fine pubblico, legislativamente predeterminato, di conseguire risparmi di spesa e recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi; essendo tale commissione un organo tecnico comunale, essa ben può essere rimpiazzata dall’ufficio tecnico che riveste preminente competenza nella materia consentendo, in tale modo, il raggiungimento della finalità predetta.”<br />
[77] V. S. Bellomia, Riflessioni critiche sulla commissione edilizia comunale e sul suo declino, in Riv. giur. ed., 2000, II, 97 ss.; R. Mastrantuono, Illegittimità della soppressione della Commissione edilizia comunale, in Riv. giur. ed., 2000, II, 301 ss. In merito v. anche S. Grillo, Commissione edilizia comunale: organo collegiale non indispensabile, in Trib. amm. reg., 2002, II, 61 ss.<br />
[78] V. Cons. Stato, IV, 23 febbraio 2012, n. 974: “L’art. 4 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), nel rendere per i Comuni facoltativa l’istituzione della commissione edilizia, ha introdotto un principio fondamentale in materia di governo del territorio, al quale deve sottostare la normativa regionale, ai sensi dell’art. 117 Cost.. Le norme regionali in materia devono essere interpretata in senso costituzionalmente coerente con i principi generali introdotti in materia dal predetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.<br />
[79] Cfr. P. Urbani e S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, V ed., Torino, 2013, 79.<br />
[80] V. G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, cit., 416.<br />
[81] Cfr. P. Urbani e S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico, cit., 369.<br />
[82] V. Tar Veneto, Venezia, II, 5 dicembre 2005, n. 4147: “È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, un ricorso con il quale alcuni consiglieri comunali, lamentando la lesione delle prerogative connesse all’esercizio del mandato politico, chiedono l’annullamento di una deliberazione del consiglio comunale che, modificando un regolamento, attribuisce alla giunta municipale il potere di nomina dei componenti della commissione edilizia, atteso che, a seguito della estromissione dalla commissione edilizia comunale della componente politica, quest’ultimo organo deve essere considerato eminentemente tecnico; pertanto, in relazione alla composizione dello stesso, non si ravvisano esigenze di tutela delle minoranze politiche.”; “Non sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare la deliberazione del consiglio comunale con la quale sono state apportate modifiche al regolamento comunale nel senso di devolvere alla competenza della giunta il potere di nomina dei componenti della commissione edilizia integrata, in quanto trattasi di organo eminentemente tecnico, in rapporto al quale non si ravvisano esigenze di tutela delle minoranze politiche; né è possibile ricondurre la fattispecie ad un’ipotesi in cui vengano lese le prerogative connesse al diritto all’ufficio, in quanto queste normalmente vengono individuate nelle diverse ipotesi di una irrituale convocazione dell’organo, della mancata tempestiva acquisizione della documentazione correlata alle deliberazioni o della violazione dell’ordine del giorno.”.<br />
[83] V. Tar Lombardia, Milano, II, 17 dicembre 2009, n. 5602: “La giurisprudenza concordemente afferma che la commissione edilizia comunale non possa essere composta, e tantomeno presieduta, da organi politici dell’ente locale, risultandone in caso contrario violato il principio di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrativo gestionali, sancito nell’ordinamento degli enti locali dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 657 del 23 marzo 2005, n. 2611 del 21 luglio 2005 e n. 722 del 1 febbraio 2006; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 luglio 2007, n. 1376; T.A.R. Basilicata, sez. I, 26 settembre 2008, n. 630; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 08 maggio 2008, n. 866; T.A.R. Veneto, sez. II, 20 ottobre 2006, n. 3528)”. V. anche Cons. Stato, 21 maggio 2014, n. 2619: “È illegittima la deliberazione del consiglio comunale che sostituisce un componente della commissione edilizia comunale con la motivazione che il medesimo è transitato dalle forze consiliari di maggioranza a quelle di opposizione. Ciò anche nell’ordinamento urbanistico della Provincia autonoma di Bolzano dove il principio dell’esclusiva natura tecnica della commissione edilizia comunale è attenuato, ma non eliminato, dall’attribuzione della relativa presidenza al sindaco o all’assessore da lui delegato. La commissione edilizia non costituisce, infatti, organo di indirizzo o controllo politico, bensì organo tecnico chiamato ad esprimere valutazioni tecniche e giuridico in materia edilizia e urbanistica, secondo le attribuzioni normativamente predeterminate”.<br />
[84] V. Tar Molise, Campobasso, I, 5 settembre 2006, n. 723: “Il presupposto al quale la giurisprudenza ricollega l’illegittimità del parere emanato da una commissione edilizia composta da politici è quello in cui sussista in seno all’organo consultivo una prevalenza dei componenti di estrazione politica rispetto ai tecnici…Pertanto, non può riscontrarsi la dedotta illegittimità, essendo minoritaria la presenza di componenti di estrazione politica – il sindaco – in seno al visto organo consultivo, la cui istituzione è ritenuta facoltativa a seguito delle innovazioni introdotte dal d.P.R. 380/2001 (cfr. Cons. di Stato parere 13.6.2003, n. 2447).”.<br />
[85] V. G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, cit., 419.<br />
[86]  V. M. Picchi, Brevi note sulla commissione edilizia comunale, in Amm. it., 1988, 1838, che cita come esempio dell’orientamento del Consiglio di Stato, Cons. Stato, V, 23 marzo 1985, n. 167 e di quello della Cassazione, Cass. pen., III, 23 maggio 1984, n. 5879.<br />
[87] V. Cons. Stato, IV, 30 giugno 2005, n. 3594: “Nella giurisprudenza amministrativa è peraltro orientamento costante e consolidato quello che ravvisa nel parere della commissione edilizia comunale un atto interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione di costruzione, la comunicazione del quale all’interessato non equivale all’adozione di quest’ultima … la mera comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale non può avere, né formalmente, né sostanzialmente, il valore provvedimentale di un atto di assentimento della concessione edilizia richiesta, ma, semmai, solo di un mero atto informativo di una fase dell’iter procedimentale, non ancora perfezionato”.<br />
[88] Cfr. Cons. Stato, V, 23 gennaio 2007, n. 192: “La comunicazione del parere sfavorevole della Commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile.”.<br />
[89] Cfr. Tar Campania, Salerno, II, 4 marzo 2014, n. 522: “La comunicazione del parere contrario della Commissione edilizia, effettuato dall’organo competente, costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione della Commissione ed ha, quindi, tutti gli elementi necessari del diniego, per cui configurandosi quale atto conclusivo del procedimento, è immediatamente impugnabile (ex multis Tar Sicilia – Catania Sez. II 29 maggio 2012 n. 1387)”. V. anche Tar Liguria, Genova, I, 25 gennaio 2010, n. 191: “La comunicazione del parere sfavorevole della commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda di concessione edilizia (in sanatoria) ed è pertanto immediatamente impugnabile, e ciò perché, se è vero che la comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia non ha valore di rilascio della concessione, non altrettanto può dirsi della comunicazione del parere contrario che, se effettuata da parte dell’organo competente a rilasciare il titolo abilitativo richiesto, costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione negativa della commissione e, quindi, avendo tutti gli elementi necessari del diniego, costituisce atto immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile.”. Nello stesso senso v., tra le altre, Tar Campania, Salerno, II, 21 giugno 2008, n. 1994; Tar Campania, Napoli, VI, 17 marzo 2008, n. 1354.&lt;/verrà&gt;</p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-regolamenti-edilizi-comunali-e-larticolo-4-d-p-r-n-380-del-2001/">I regolamenti edilizi comunali e l’articolo 4, D.P.R. n. 380 del 2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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