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	<title>Teodora Marocco Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Bonifica dei siti inquinati e responsabilità: un importante chiarimento giurisprudenziale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/bonifica-dei-siti-inquinati-e-responsabilita-un-importante-chiarimento-giurisprudenziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2001 18:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/bonifica-dei-siti-inquinati-e-responsabilita-un-importante-chiarimento-giurisprudenziale/">Bonifica dei siti inquinati e responsabilità: un importante chiarimento giurisprudenziale</a></p>
<p>L’art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede che &#8220;chiunque cagiona anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a (limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/bonifica-dei-siti-inquinati-e-responsabilita-un-importante-chiarimento-giurisprudenziale/">Bonifica dei siti inquinati e responsabilità: un importante chiarimento giurisprudenziale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/bonifica-dei-siti-inquinati-e-responsabilita-un-importante-chiarimento-giurisprudenziale/">Bonifica dei siti inquinati e responsabilità: un importante chiarimento giurisprudenziale</a></p>
<p>L’art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede che &#8220;chiunque cagiona anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a (limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di aeree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento&#8221;.</p>
<p>La responsabilità prospettata dall’articolo citato è stata ripetutamente discussa in dottrina in quanto, ad una prima lettura, sembra essere più ampia di quella generalmente vigente in campo ambientale e, soprattutto, non essere limitata ai casi di solo dolo o colpa.</p>
<p>Infatti, un’interpretazione restrittiva e meramente letterale, potrebbe avvalorare l’introduzione da parte del legislatore di una forma di responsabilità oggettiva in materia di bonifiche. Come è noto, tale responsabilità è caratterizzata dal fatto che l’illecito prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa) ed è integrata dal solo accadimento di un evento o fatto dannoso, conseguenza di una condotta a forma libera, e legato a quest’ultima in forza del solo rapporto causale.</p>
<p>A seguito di un evento dannoso sarebbe comunque necessario l’accertamento di un comportamento del soggetto destinatario di un’eventuale ordinanza di ripristino e di un nesso eziologico tra tale comportamento, che può ovviamente essere anche omissivo, e l’alterazione ambientale da rimuovere.</p>
<p>La disciplina oggi vigente potrebbe dunque essere paragonabile alla strict liability tipica degli Stati Uniti dove il proprietario può provare di non essere tenuto alla bonifica in quanto l’inquinamento è dovuto a fatto indipendente dalla sua volontà (per esempio forza maggiore) oppure a fatto di altro soggetto.</p>
<p>In caso contrario, se cioè non si volesse considerare neanche necessario il nesso causale ai fini dell’integrazione dell’illecito, si configurerebbe non già una responsabilità oggettiva, bensì una sorta di obbligazione propter rem, basata sul solo presupposto della proprietà dell’area da bonificare o dell’impianto dal quale si è determinato l’inquinamento, responsabilità che nel nostro ordinamento non trova luogo.</p>
<p>A chiarire questo complesso sistema normativo è intervenuta recentemente la giurisprudenza con alcune sentenze, peraltro alquanto articolate nella motivazione.</p>
<p>Anzitutto, in materia è intervenuto il TAR dell’Emilia Romagna. Tale tribunale pronunciandosi sull’art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con sentenza del 19 febbraio 1998 (in Foro It. 1999, III, 28) ha stabilito che &#8220;è illegittima l’ordinanza con cui il sindaco ingiunge la riduzione in pristino di un’area oggetto di danno ambientale (nella specie per versamento di reflui inquinanti) al privato proprietario del fondo o al soggetto titolare di diritti reali o personali di godimento sul fondo stesso, in assenza dell’accertamento di un comportamento doloso o colposo del destinatario dell’ordinanza nonché di un nesso causale fra tale comportamento e l’alterazione ambientale da rimuovere&#8221;.</p>
<p>Il TAR citato si richiama, in mancanza di specifica giurisprudenza sull’art. 17, alla giurisprudenza intervenuta in materia di rifiuti (art. 14) e sottolinea come un ordine di smaltimento non può che essere desunto da un comportamento anche omissivo di corresponsabilità con l’autore dell’abbandono illecito del rifiuto. Secondo il TAR, &#8220;il decreto Ronchi ha escluso in radice la configurabilità di qualsiasi ipotesi di responsabilità propter rem (già rifiutata dalla prevalente giurisprudenza amministrativa) ma ha definitivamente sancito il carattere di illecito amministrativo della violazione soggetta all’intervento ordinatorio del sindaco&#8221;.</p>
<p>Al riguardo bisogna considerare che l’illecito amministrativo presuppone la configurabilità di una condotta dolosa o colposa con la conseguenza che non è legittima l’applicazione di una sanzione amministrativa sulla base di una generica culpa in vigilando o in eligendo ed in assenza di accertamenti specifici in ordine all’imputabilità dell’infrazione contestata al comportamento.</p>
<p>A conferma di questo orientamento interpretativo è recentemente intervenuto il TAR Milano con sentenza n. 956 del 2001. Il caso che ha portato il TAR Milano a pronunciarsi merita un approfondimento in quanto si presta in modo particolare ad una pronuncia in punto di responsabilità.</p>
<p>Infatti, era stata emessa nei confronti di una società che gestisce un oleodotto un’ordinanza di bonifica di un terreno contaminato da idrocarburi fuoriusciti dall’oleodotto medesimo. Lo sversamento di idrocarburi, però, non era dovuto ad una condotta attiva od omissiva della società, bensì era stata causata da un tentativo di furto ad opera di terzi. Nonostante la palese estraneità della società al evento causativo dell’inquinamento, il Sindaco del Comune nel territorio del quale si trova il terreno contaminato aveva ritenuto ugualmente di gravarla dell’obbligo di bonifica.</p>
<p>Dal testo della sentenza che annulla l’impugnata ordinanza di bonifica si evince che secondo lo schema delineato dalla normativa, il solo soggetto legittimamente gravabile dell’obbligo di provvedere ai necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza del terreno, di bonifica e di ripristino ambientale è il soggetto responsabile dell’inquinamento.</p>
<p>La responsabilità però discende, secondo il TAR Milano, dal coinvolgimento nella produzione dell’evento causativo del danno e dunque da un elemento doloso o colposo. E’ quindi nuovamente escluso dalla giurisprudenza di legittimità un criterio di imputazione della responsabilità meramente oggettivo.</p>
<p>Tale criterio di imputazione, peraltro, si allinea a quello vigente per tutte le altre forme di responsabilità ambientale presenti nel nostro ordinamento.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – <a href="http://dbase2.ipzs.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codgiur=1215&amp;docprot=1&amp;visualizza=1">sentenza 13 febbraio 2001</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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