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	<title>Stefano Papa Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Stefano Papa Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Effettività della tutela e autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 17:39:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-autonomia-dellordinamento-sportivo-la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-della-disciplina-vigente/">Effettività della tutela e autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente.</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. 2. Profili ordinamentali. 3. La giustizia sportiva e l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo. 4. Il quadro normativo di riferimento ed il primo pronunciamento della Corte costituzionale. 5. Il &#8220;corto circuito&#8221; dell&#8217;estate del 2018, il decreto legge n. 115 del 5 ottobre 2018 e la legge n. 145 del 30</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-autonomia-dellordinamento-sportivo-la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-della-disciplina-vigente/">Effettività della tutela e autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-autonomia-dellordinamento-sportivo-la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-della-disciplina-vigente/">Effettività della tutela e autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente.</a></p>
<p><strong>Sommario</strong><strong>: 1. </strong>Premessa. <strong>2. </strong>Profili ordinamentali. <strong>3.</strong> La giustizia sportiva e l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo. <strong>4.</strong> Il quadro normativo di riferimento ed il primo pronunciamento della Corte costituzionale. <strong>5. </strong>Il &#8220;corto circuito&#8221; dell&#8217;estate del 2018, il decreto legge n. 115 del 5 ottobre 2018 e la legge n. 145 del 30 dicembre 2018. <strong>6. </strong>La sentenza della Corte costituzionale n. 160/19. <strong>7. </strong>Riflessioni conclusive.</p>
<p><strong>1. Premessa.</strong><br />
Non è certamente frequente, per la Corte costituzionale, tornare a pronunciarsi su questioni oggetto di suo recente scrutinio di legittimità costituzionale.<br />
Nella vicenda che qui occupa (afferente al rapporto fra giustizia sportiva e giurisdizione statale) la questione di legittimità della legge disciplinante il riparto delle rispettive competenze era stata posta al vaglio dei giudici costituzionali da meno di dieci anni.<br />
Con sentenza n. 49/2011 la Consulta, mediante una lettura &#8220;costituzionalmente orientata&#8221; della disciplina vigente,<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> aveva dichiarato l&#8217;infondatezza delle questioni proposte, salvaguardando la legittimità di un sistema che vedeva attribuita al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto la legittimità dell&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, riconoscendo al giudice amministrativo la sola cognizione della domanda risarcitoria.<br />
A distanza di pochi anni, con ordinanza n. 10171 dell&#8217;11 ottobre 2017, il TAR Lazio, sez. I ter, ha inteso sollevare nuovamente la questione di legittimità dell&#8217;art. 2, commi 1 e 2, della l. 280 del 2003, al fine che fosse nuovamente verificata la legittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano l&#8217;esperibilità della tutela caducatoria innanzi al giudice statale, riservata in via esclusiva alla giustizia domestica sportiva.<br />
La decisione della Corte era molto attesa, a fronte delle rilevanti critiche che la maggior parte della dottrina aveva mosso nei confronti della precedente pronuncia, ritenuta insoddisfacente e portatrice di una soluzione frutto di un mero compromesso, in grado di non fornire adeguate risposte né sul versante della salvaguardia dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale né sul fronte della protezione dell&#8217;autonomia riconosciuta all&#8217;ordinamento sportivo.<br />
Con sentenza n. 160, depositata il 25 giugno 2019, la Corte costituzionale ha nuovamente dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, confermando integralmente l&#8217;interpretazione posta a fondamento della precedente pronuncia, e rafforzandone l&#8217;impianto argomentativo.<br />
Pur individuando nella motivazione della sentenza un notevole sforzo argomentativo ed un lodevole tentativo di ricondurre ad unità un sistema, la cui evidente frammentazione aveva comportato delle ripercussioni negative sul piano dell&#8217;effettività della tutela, si ritiene che anche la nuova decisione della Consulta non consentirà di risolvere le incertezze interpretative che avevano caratterizzato la precedente disamina della legislazione vigente.<br />
Prima di esaminare tali aspetti, si ritiene utile, pur in una visione di sintesi<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, soffermarsi su profili afferenti l&#8217;ordinamento sportivo, dato che solamente avendo cognizione degli elementi che lo contraddistinguono potrà comprendersi la peculiarità del sistema giustiziale ad esso riconducibile ed il suo rapporto con la giurisdizione statale.</p>
<p><strong>2. Profili ordinamentali.</strong><br />
La regolamentazione delle attività riconducibili all&#8217;ambito sportivo ha caratterizzato l&#8217;evolversi del sistema e la sua mutazione dal contesto essenzialmente ludico delle sue prime manifestazioni al panorama professionistico che contraddistingue l&#8217;epoca più recente.<br />
La competizione agonistica è stata sempre in grado di esaltare le doti degli atleti e di accrescere le aspettative degli spettatori ad essa interessati. Contestualmente, a fronte della loro genetica possibilità di generare controversie,<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> la necessità di garantire la liceità e la regolarità delle manifestazioni sportive è divenuta un elemento essenziale del sistema, interessando aspetti di ineludibile regolamentazione giuridica.<br />
Pur a fronte di così significativi precedenti, solo in epoca relativamente recente le specifiche discipline giuridiche riconducibili al fenomeno sportivo in generale sono entrate a far parte del novero delle materie di studio nell&#8217;ambito della teoria generale del diritto<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
La prima sistemazione teorica del fenomeno sportivo trae origine dall&#8217;alveo della teoria della pluralità degli ordinamenti<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, discendente a sua volta diretta della concezione &#8220;istituzionale&#8221; del diritto.<br />
Non è naturalmente possibile, in questa sede, soffermarsi sul contesto culturale europeo imperante fra la fine del XIX e l&#8217;inizio del XX secolo, nell&#8217;ambito del quale si affermarono in Francia le teorie dell&#8217;istituzione ed in Italia quella dell&#8217;ordinamento giuridico la quale, grazie principalmente all&#8217;opera di Santi Romano<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, divenne una pietra miliare nel pensiero giuridico italiano.<br />
In estrema sintesi, può ritenersi che, principiando dalla constatazione della ritenuta insufficienza del diritto come mera regola di condotta, sono stati ivi enucleati gli elementi essenziali in grado di connotare la nozione stessa di diritto, ricondotta al concetto di società e di ordine sociale, nel duplice senso secondo il quale non possa essere qualificabile come diritto ciò che non esce dalla sfera puramente individuale,  e che non vi possa essere società senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico &#8211; <em>ubi ius ibi societas</em> e <em>ubi societas ibi ius</em> &#8211; .<br />
Prima di essere norma e di riguardare un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, il diritto deve dunque sostanziarsi in organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità: ogni ordinamento giuridico è un&#8217;istituzione e, viceversa, ogni istituzione è un ordinamento giuridico, in ossequio a quella che appare un&#8217;equazione necessaria ed assoluta<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Conseguente corollario di tale impostazione, nei suoi elementi essenziali qui succintamente indicati, risulta essere la tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici, la quale ritiene sussistere tanti ordinamenti quante istituzioni e quindi quanti gruppi organizzati, in contrasto, pertanto, con la teoria che vedeva nello Stato l&#8217;unico ordinamento a cui poter ricondurre la titolarità del diritto. In tale ottica, pertanto, lo Stato viene a rappresentare solo una delle istituzioni, sia pur la più complessa, che tuttavia non elide la giuridicità di altre formazioni sociali.<br />
La teoria del pluralismo giuridico, pertanto, trova la propria sintesi nell&#8217;attribuzione dello <em>status</em> di ordinamento giuridico anche a corpi sociali organizzati diversi dallo Stato, consentendo il riconoscimento di realtà sociali (e normative) non suscettibili di assorbimento nell&#8217;ordinamento statale<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Traendo origine dalla teoria pluralistico-ordinamentale, la prima elaborazione dogmatica afferente alla qualificazione del fenomeno sportivo nell&#8217;ambito ordinamentale si deve all&#8217;opera di Cesarini Sforza che, nel primo Novecento, ha codificato la cosiddetta tesi del &#8220;diritto dei privati&#8221;<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Partendo dalla citata opera di Santi Romano, e dall&#8217;affermazione secondo la quale ogni raggruppamento sociale tende a generare un proprio diritto positivo, e ogni ordinamento sociale deve intendersi giuridico proprio in quanto ordinamento, il citato autore ha affrontato la problematica del rapporto tra l&#8217;ordinamento dello Stato e gli altri ordinamenti, ai quali doveva essere comunque riconosciuta esistenza e piena dignità.<br />
Nella prospettazione del citato autore, lo Stato poteva far proprio un altro ordinamento o parte di esso, considerandolo rilevante (così riproducendone le norme o effettuando un rinvio alle stesse) oppure ignorare il medesimo, ritenendolo invece irrilevante e negandone ogni ausilio. Nel primo caso l&#8217;ordinamento diverso dallo Stato verrà inglobato in quello statale, arrivando di fatto a scomparire, nel secondo caso l&#8217;ordinamento godrà di invece di esistenza propria, accanto a quella dell&#8217;ordinamento statale<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
In quest&#8217;ottica le norme afferenti al diritto sportivo, o quanto meno quelle relative alla regolamentazione della pratica sportiva, sarebbero disciplinate da un diritto di natura privatistica di titolarità delle comunità sportive, alla cui attuazione e tutela sarebbero deputati organi giurisdizionali propri delle citate comunità, operanti in termini di indipendenza dall&#8217;ordinamento statale. Consequenzialmente, a fronte del riconoscimento per ogni comunità organizzata dell&#8217;esistenza di un proprio autonomo ordinamento giuridico, non desterebbe alcuna preoccupazione la circostanza dell&#8217;imposizione agli associati, tramite norma statutaria o regolamentare, dell&#8217;impossibilità di avvalersi della giurisdizione statale per risolvere controversie disciplinate dalle norme di settore, adottate dalle stesse comunità<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Si deve pertanto agli studi di Cesarini Sforza, una prima disamina specificamente riferita al fenomeno sportivo ed al suo rapporto con l&#8217;ordinamento dello Stato.<br />
Tralasciando gli studi più risalenti<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, si evidenzia come la dottrina ha inteso, almeno inizialmente, abbracciare la tesi dell&#8217;inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo.<br />
È riconducibile all&#8217;opera di Massimo Severo Giannini, e precisamente ad un celebre saggio<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, pubblicato dopo la promulgazione della Carta costituzionale<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>,  la fonte ispiratrice di una visione del fenomeno sportivo che (quanto meno sino ad un recente orientamento dottrinale che ha inteso mettere in dubbio l&#8217;inquadramento ordinamentale del medesimo<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>), ha caratterizzato la quasi unanime letteratura in materia, portando all&#8217;ormai classica definizione del fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico &#8220;liminale&#8221;<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Massimo Severo Giannini si pone in una posizione critica nei confronti della teoria elaborata dal suo Maestro, definendola, appunto, una tesi &#8220;liminale&#8221;: &#8220;&amp; può essere che lo stesso Romano abbia dato origine alla concezione che critichiamo, per quanto egli diceva che ove è ordinamento ivi è norma, è che ove è norma ivi è ordinamento; ma mentre la prima di queste proposizioni è da accettare, non è invece interamente accettabile la seconda. Noi ci proponiamo ora non una rielaborazione, che sarebbe troppo ambiziosa meta, ma una rilettura dell&#8217;ipotesi di lavoro degli ordinamenti giuridici, per porre in evidenza alcuni profili che ci sembrano, in fondo, già impliciti, anche se non scoperti, nella recente dottrina giuridica &amp; abbiamo già altra volta espresso la nostra opinione che il concetto di ordinamento sia un concetto giuridico liminale e che esso non possa essere penetrato se non ricorrendo al concetto sociologico di gruppo, al quale, proprio perché liminale, esso strettamente si connette &amp;<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>&#8220;.<br />
L&#8217;esegesi del diritto sarebbe dunque in grado di registrare il concetto di ordinamento, di prenderne atto e magari di fornire proprie qualificazioni particolari e qualificatorie in merito, ma non di definirlo, vedendosi appunto costretto, a tale scopo, a rinviare ad altra disciplina<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Venendo a trattare del fenomeno sportivo, le osservazioni che precedono portano a qualificare il medesimo quale entità ordinamentale, i cui elementi costitutivi vengono individuati nei consueti canoni della plurisoggettività, normazione ed organizzazione<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Pur se inquadrabili in un contesto ordinamentale<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, il sistema di norme proprio dell&#8217;ordinamento sportivo dovrà comunque interagire e convivere con il sistema normativo operante nell&#8217;ordinamento statale, dando così vita ad un difficile connubio che dovrà essere necessariamente in grado di contemperare le esigenze di autonomia del primo e la salvaguardia delle prerogative poste dall&#8217;ordinamento statuale a tutela delle posizioni soggettive dei singoli e delle comunità operanti nel proprio ambito.<br />
Nella citata interpretazione le articolazioni sportive nazionali, pur conservando, sia pur in misura variabile, un sicuro margine di potestà auto-organizzativa, non avevano titolarità alcuna per porsi al di fuori dei confini della sovranità statale, la quale veniva ad esplicarsi in una gamma di interventi oscillanti fra quelli comportanti un minimo impatto, nei casi in cui non esistevano norme statali operanti nell&#8217;ambito sportivo e questo si svolgesse essenzialmente in un regime del tutto privatistico, e quelli di massima influenza, nel caso in cui gli istituti sportivi risultassero del tutto attratti nell&#8217;orbita statale. A livello intermedio fra le ipotesi che precedono si ponevano i casi, invero assai frequenti, a cosiddetto regime misto, nei quali organi dello Stato, enti pubblici, enti privati e altre figure soggettive, formavano un complesso di apparati dediti alla cura del fenomeno sportivo<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
E&#8217; stato, del resto, lo stesso  autore ad individuare specifici casi nei quali l&#8217;interazione fra l&#8217;ordinamento sportivo e quello statale potevano dar luogo ad un &#8220;concorso di normazioni contrastanti&#8221;, comportati dalle norme dell&#8217;ordinamento sportivo che contengono qualificazioni giuridiche di fatti divergenti da quelle poste da norme statali, oppure dalle norme che, pur consentendo una medesima qualificazione dei fatti, ne fanno derivare differenti conseguenze giuridiche, ed infine dalle norme che, pur consentendo una medesima qualificazione dei fatti e facendone derivare le stesse conseguenze giuridiche, stabiliscono misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
In questo contesto, l&#8217;attenzione della letteratura si è per lo più rivolta allo studio della problematica relativa al rapporto fra l&#8217;ordinamento statale e quello sportivo<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Del resto, una volta inquadrato il fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico, non poteva non essere approfondito il suo rapporto con l&#8217;ordinamento generale dello Stato<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Traendo origine dalla teoria di Massimo Severo Giannini, gli studi sul fenomeno sportivo, si sono sempre più soffermati sugli elementi costitutivi e sulle caratteristiche proprie dell&#8217;ordinamento: &#8220;non vi è stata monografia, voce enciclopedica, saggio, articolo o nota a sentenza che, affrontando in chiave giuridica il fenomeno sportivo, non abbia preso le mosse dall&#8217;inquadramento del medesimo quale ordinamento giuridico<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>&#8220;.<br />
Da ultimo, si è originato un orientamento dottrinale che si è posto criticamente rispetto all&#8217;inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo, quanto meno sul piano di una sua ritenuta effettiva inutilità in merito alla possibilità di sue proficue applicazioni a livello di analisi di diritto positivo<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
A fondamento della rielaborazione critica della teoria ordinamentale è la considerazione che vede l&#8217;ordinamento sportivo<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> dover necessariamente coesistere con l&#8217;ordinamento giuridico dello Stato, in quanto ritenuto parte di quest&#8217;ultimo, e la riproposizione del percorso interpretativo che aveva portato ad una risalente definizione, ideata del primo dopoguerra e poi, almeno in parte abbandonata, secondo la quale l&#8217;ordinamento sportivo non poteva che essere una <em>species</em> dell&#8217;ordinamento giuridico dello Stato, al quale quest&#8217;ultimo rinviava al fine di consentire la soluzione delle questioni relative all&#8217;organizzazione amministrativa ed alla disciplina tecnica dello sport<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
L&#8217;ordinamento dello Stato e l&#8217;ordinamento sportivo erano già stati pertanto visti quali componenti di un unico sistema, quello dell&#8217;ordinamento generale, nel cui contesto, fatta salva l&#8217;ineludibile supremazia del primo, avrebbero dovuto essere risolte le inevitabili antinomie dovute ai diversi ambiti di competenza<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
L&#8217;orientamento dottrinale che ha inteso minimizzare la portata della presunta &#8220;specialità&#8221; dell&#8217;ordinamento sportivo, ed addirittura la sua stessa esistenza,  ha evidenziato come &#8220;l&#8217;ipostatizzazione di un ordinamento distinto e quindi separato da quello dello Stato legittima in modo automatico l&#8217;esistenza di un&#8217;area fenomenica sottratta a quest&#8217;ultimo e alle sue norme, a cominciare da quelle costituzionali&#8221; sottolineando come &#8220;se questo appare del tutto ragionevole dove l&#8217;ordinamento altro è, per esempio, quello di un diverso Stato, il discorso cambia, e si fa addirittura pericoloso, quando si tratti di una espressione del pluralismo sociale, o formazione sociale (ex art. 2 cost.), quale l&#8217;organizzazione sportiva&#8221;<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Tali osservazioni portano a ripensare alla natura ordinamentale stessa del fenomeno sportivo che, in quanto non originario, dovrebbe considerarsi quanto meno derivato (e dunque subordinato) rispetto a quello dello Stato, non potendosi rinvenire una giustificazione ad una visione che procedesse ad un&#8217;artificiosa distinzione fra i medesimi.<br />
La stessa qualificazione dell&#8217;ordinamento sportivo quale vero e proprio ordinamento giuridico viene dunque rivista, alla luce della considerazione secondo la quale, anche volendo continuare a ritenere esistente un ordinamento giuridico sportivo, lo stesso dovrebbe comunque ritenersi &#8220;integrato in quello statale e comunitario&#8221;<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Il dibattito afferente alla qualificazione o meno del fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico si è pertanto arricchito di elementi di indubbia novità, attualizzando le risalenti dispute concernenti l&#8217;individuazione della natura di ordinamento originario o derivato del medesimo<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Più elementi concorrono a ritenere giustificata la recente impostazione dottrinale.<br />
Innanzitutto non può dubitarsi che la Costituzione repubblicana può legittimare limitazioni alla sovranità statuale solamente nei confronti degli ordinamenti esterni quali, ad esempio, l&#8217;ordinamento canonico, oppure nei confronti degli ordinamenti delle organizzazioni internazionali, alla cui categoria non appartengono gli organismi operanti nello sport, avuto riguardo anche a quelli posti al vertice dell&#8217;organizzazione internazionale, quale il Comitato Olimpico Internazionale<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
L&#8217;integrazione risulterebbe inoltre necessitata dal fatto che i tradizionali elementi costitutivi dell&#8217;ordinamento sportivo (plurisoggettività, normazione e organizzazione) non sarebbero isolabili da quelli dell&#8217;ordinamento statale, non godendo, come tali, di autonoma esistenza<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
Non può, poi, in alcun modo minimizzarsi il sempre maggior interesse che il diritto comunitario ha manifestato per il fenomeno sportivo<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
La stessa evoluzione dell&#8217;ordinamento giuridico europeo il quale, seppur derivato dagli Stati membri nel suo momento genetico, si è evoluto in via autonoma, mediante e soprattutto la potestà di produrre norme giuridiche direttamente efficaci negli ordinamenti degli Stati membri,<a title="" href="#_ftn36">[36]</a> ha ormai un importanza non certo trascurabile anche per quanto concerne la regolamentazione dell&#8217;ambito sportivo.<br />
In un&#8217;epoca nella quale lo sport è così significativamente presente nella legislazione e nella giurisprudenza comunitaria, sarebbe dunque antistorico ritenere che gli organismi e le istituzioni sportive potessero vantare una sorta di extraterritorialità<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, quando addirittura i singoli Stati nazionali vedono comprimere la propria autonomia sovrana, in favore delle istituzioni comunitarie.<br />
Al riguardo, ed a mero titolo esemplificativo, è nota l&#8217;incidenza sul piano sportivo della sentenza Bosman<a title="" href="#_ftn38">[38]</a> che, a prescindere dalle notevolissime conseguenze comportate sul piano del rapporto tra calciatori professionisti e società di loro appartenenza<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>, è risultata di straordinaria importanza in quanto, per la prima volta in modo così dirompente, i principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea sono stati applicati ad un settore, qual è quello sportivo in generale, rimasto sino ad allora in una sorta di &#8220;magico isolamento&#8221;<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> rispetto al diritto dell&#8217;Unione europea<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
La recente giurisprudenza della Corte di giustizia<a title="" href="#_ftn42">[42]</a> ha peraltro ribadito, e consolidato, la negazione di qualsivoglia rilevanza delle regole cosiddette puramente sportive per il diritto dell&#8217;Unione Europea.<br />
In ossequio all&#8217;insegnamento della dottrina più recente, pertanto, il fenomeno sportivo, e dunque lo studio del sistema di sua regolamentazione, sembra essersi affrancato dalla necessità di procedere ad una preliminare sua qualificazione quale ordinamento giuridico originario o derivato.<br />
Sono proprio gli aspetti connaturati alla sua evidente dimensione sociale, in grado di coinvolgere interessi sia di matrice pubblicistica che di natura tipicamente privatistica di gestione che, quali espressione di autonomia riconosciuta dall&#8217;ordinamento statale e comunitario, devono essere approfonditi e salvaguardati, naturalmente nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali da quest&#8217;ultimi indicati.</p>
<p><strong>3. La giustizia sportiva e l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo. </strong><br />
La giustizia sportiva è stata qualificata come l&#8217;insieme degli istituti previsti e disciplinati negli statuti, nei regolamenti e nelle altre fonti emanate dalle organizzazioni sportive, allo scopo di dirimere le controversie insorte tra gli atleti, le associazioni di loro appartenenza e le federazioni, ed al fine di reprimere e sanzionare i comportamenti posti in essere dagli associati in violazione dei precetti indicati dall&#8217;ordinamento domestico<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Francesco Paolo Luiso è stato lo studioso che per primo ha dato una sistemazione organica del contenzioso sportivo, suddiviso in quattro diverse fattispecie, concernenti le questioni tecniche, disciplinari, economiche ed amministrative<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>.<br />
Detta ripartizione è da intendersi quale a vera e propria codificazione del sistema della giustizia sportiva, ed è stata comunemente utilizzata, quanto meno sino all&#8217;entrata in vigore della legge n. 280/2003, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, anche al fine di individuare i rapporti ed il rispettivo ambito di competenza fra giustizia domestica e giurisdizione statale.<br />
Così come sinteticamente riassunte, le controversie di natura tecnica possono individuarsi nelle questioni afferenti all&#8217;organizzazione ed alla regolarità delle competizioni sportive, come tali disciplinate dalle regole domestiche di settore.<br />
Per controversie di natura economica si intendono le questioni concernenti l&#8217;insorgere di contrasti di natura patrimoniale tra società o tra società ed atleti e tesserati.<br />
Le controversie di natura disciplinare si sostanziano nella valutazione dei comportamenti posti in essere dai soggetti appartenenti o di interesse dell&#8217;ordinamento sportivo, in violazione delle norme e dei precetti indicati dallo stesso ordinamento settoriale.<br />
Le controversie di natura amministrativa, ad evidente carattere residuale, si riferiscono alla generalità delle questioni, comunemente denominate di carattere amministrativo, che possono interessare soggetti a vario titolo appartenenti all&#8217;ordinamento sportivo<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>.<br />
La dedotta classificazione del contenzioso riferibile all&#8217;ambito sportivo sarà senz&#8217;altro utile al fine di meglio orientarsi nelle riflessioni che seguiranno in tema di &#8220;autonomia&#8221; dell&#8217;ordinamento sportivo, ed in ordine al rapporto tra la tutela giustiziale garantita dagli organi della giustizia sportiva e la giurisdizione statale.<br />
La questione afferente all&#8217;individuazione del confine fra la giustizia domestica e la giurisdizione statale, per quanto concerne la risoluzione delle controversie originate (o attratte) dall&#8217;ambito sportivo, è peraltro lo snodo dal quale discende ogni altra considerazione volta a dare sistematicità alla trattazione del sistema delle tutele azionabili nell&#8217;ambito sportivo<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.<br />
La maggior parte delle riflessioni sul sistema della giustizia sportiva non può dunque prescindere &#8220;dall&#8217;individuazione del confine tra pretese sportive irrilevanti nell&#8217;ordinamento dello Stato (e, dunque, interamente rimesse alla tutela di organi sportivi) e pretese sportive statualmente azionabili&#8221;<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
La disciplina legislativa regolante la materia, ed i pronunciamenti giurisprudenziali ad essa riferiti, hanno inteso per lo più cercare di codificare i diversi ambiti di competenza, nella ricerca di un connubio in grado di contemperare le esigenze di effettività della tutela e di salvaguardia dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo.<br />
Come ormai noto, la necessità di disciplinare l&#8217;azionabilità o meno innanzi agli organi della giurisdizione statale delle controversie di natura disciplinare (ed in parte anche tecnica), e di tutelare l&#8217;intendimento della comunità sportiva di preservare al massimo l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento settoriale dall&#8217;ingerenza di alcune pronunce giurisprudenziali, adottate soprattutto dalla magistratura amministrativa<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>, avevano indotto il legislatore, addirittura mediante decretazione d&#8217;urgenza, a regolamentare l&#8217;ambito di competenza della giurisdizione statale in materia sportiva, ed a disciplinare analiticamente il riparto fra la stessa e gli organi della giustizia domestica.<br />
Con decreto legge in data 19.8.2003, n. 220 &#8220;<em>disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva&#8221;</em>, emanato nel pieno periodo estivo allo scopo di consentire la ripresa delle competizioni sportive nazionali (oggetto delle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa che, sconfessando le decisioni assunte dagli organi di giustizia domestica, avevano di fatto riscritto il novero delle società ammesse a partecipare alle singole competizioni) il legislatore ha inteso regolamentare i rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento della Repubblica, con il dichiarato fine di preservare l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo.<br />
Successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 17.10.2003, n. 280, l&#8217;art. 1, comma 1, della richiamata normativa, ha infatti inteso indicare, quale principio fondamentale disciplinante la materia, l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale, e la necessità di sua tutela, essendo lo stesso riconosciuto e favorito dalla Repubblica, quale articolazione dell&#8217;ordinamento sportivo internazionale, facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.<br />
Al fine di perseguire tale obiettivo, il successivo comma 2 del citato articolo 1 ha inteso statuire come i rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento della repubblica dovessero trovare regolamentazione in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo.<br />
È stata pertanto espressamente riservata all&#8217;ordinamento sportivo, ai sensi dell&#8217;art. 2, la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, nonché l&#8217;individuazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.<br />
Nell&#8217;ambito di tali materie le società, le associazioni gli affiliati ed i tesserati hanno dunque l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e dei regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo.<br />
Ai sensi del successivo articolo 3 della normativa in esame (nella formulazione originata dalla novella introdotta dall&#8217;art. 3, comma 13, dell&#8217;allegato 4 al d.lgs. 2.7.2010, n. 104) esauriti i gradi della giustizia sportiva, e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;art. 2, trova la sua disciplina nelle disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo.<br />
Dalle osservazioni che precedono si evince come la legge 280/2003 abbia tripartito le aree di operatività della tutela giurisdizionale da prestare ai soggetti partecipanti ad attività sportive, fra aree di operatività esclusiva degli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo (aventi ad oggetto l&#8217;applicazione di norme di carattere tecnico necessarie per il corretto svolgimento dell&#8217;attività sportiva, e riguardanti l&#8217;irrogazione di sanzioni di natura disciplinare) aree riconosciute alla giurisdizione residuale esclusiva del giudice amministrativo (alla quale viene attratta ogni altra controversia non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo) ed aree di cognizione del giudice ordinario, afferenti alla risoluzione di controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.<br />
Nell&#8217;intento di preservare ulteriormente l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, il legislatore ha poi inteso prevedere una condizione di procedibilità alla quale assoggettare il diritto dei soggetti operanti nell&#8217;ordinamento sportivo di poter adire la giurisdizione statale.<br />
Come già rilevato, infatti, l&#8217;art. 3 della legge 280/2003 ha esplicitamente subordinato l&#8217;eventuale proposizione dell&#8217;azione innanzi alla giurisdizione statale al previo esperimento di tutti i gradi della giustizia sportiva.<br />
Il soggetto facente parte dell&#8217;ordinamento sportivo che si ritenga leso nella propria situazione giuridica soggettiva dovrà dunque preliminarmente valutare se il bene giuridico che costituisce l&#8217;oggetto del suo interesse si possa riferire esclusivamente ad una materia destinata ad esaurirsi nell&#8217;ambito interno della giustizia sportiva, oppure se lo stesso possa rientrare nelle categorie che, in ottemperanza al dettato normativo di cui alla legge n. 280/2003, potrebbero determinare una necessità di tutela innanzi alla giurisdizione statale.<br />
In tale seconda ipotesi il soggetto agente dovrà comunque esperire integralmente i gradi della giustizia sportiva, sia endo che esofederale,<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>fatto comunque salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del CONI stesso e delle Federazioni sportive associate.<br />
Il legislatore nazionale ha pertanto inteso disciplinare il rapporto tra giustizia domestica e giurisdizione dello Stato mediante l&#8217;indicazione del novero delle controversie sportive che potessero determinare l&#8217;insorgere di una tutela esercitabile anche innanzi alla giurisdizione statale.<br />
Ancorché, ad una prima lettura, la normativa in esame poteva sembrare in grado di regolamentare esaustivamente la materia, disciplinando, in modo analitico, i confini fra i diversi ambiti di competenza attribuiti agli organi della giustizia domestica rispetto a quelli riconducibili alla giurisdizione statale, il dibattito ingeneratosi a seguito della sua entrata in vigore non ha mancato di sottolineare, sia in dottrina che in giurisprudenza, la problematicità della sua interpretazione, se parametrata alla necessità di garantire una sufficiente ed effettiva tutela giurisdizionale non invasiva della sfera di autonomia   riconosciuta all&#8217;ambito sportivo.<br />
La dottrina ha inteso essenzialmente soffermarsi sulla nozione di &#8220;autonomia&#8221; dell&#8217;ordinamento sportivo.<br />
Al riguardo si sono formati due distinti orientamenti.<br />
Confortato da alcune decisioni del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>, si è originato un indirizzo volto a ritenere il dato normativo statuente l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo quale consacrazione della separazione vigente tra i due ordinamenti, a fronte della quale il giudice statale non avrebbe potuto avere alcuna diretta cognizione delle norme associative tipiche dell&#8217;ordinamento settoriale.<br />
In un&#8217;accezione invero assai estrema, l&#8217;autonomia tenderebbe addirittura a corrispondere alla nozione di sovranità, comportando una vera e propria riserva in favore dell&#8217;ordinamento sportivo, quale unico soggetto in grado di sovraintendere e giudicare le questioni insorte sulle materie indicate nell&#8217;art. 2, comma 1, della disciplina in esame.<br />
Il riconoscimento dell'&#8221;autonomia&#8221; posto dal legislatore a fondamento del riparto delle rispettive competenze è stato pertanto inteso quale fonte legittimante il primato del diritto e dell&#8217;ordinamento sportivo rispetto al diritto ed all&#8217;ordinamento statale, in grado di preservare il primo da qualsiasi ingerenza di fonti esterne<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
Avverso tale prospettazione, l&#8217;orientamento invero maggioritario ha inteso evidenziare come il legislatore sia libero di garantire o meno determinati interessi (lasciandoli, o restituendoli, al novero di quelli di fatto, oppure elevandoli a situazioni giuridiche soggettive attive) soltanto laddove tali interessi non abbiano un fondamento costituzionale, evidenziando come &#8220;la Costituzione repubblicana non riconosce ai gruppi sportivi un&#8217;autonomia diversa e ulteriore rispetto a quella riconosciuta a ogni altro gruppo sociale<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>&#8220;.<br />
In quest&#8217;ottica, la riconosciuta autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo non legittimerebbe un&#8217;interpretazione volta ad affermare un&#8217;assoluta indipendenza del medesimo, consentendo una più circoscritta capacità di sua autodeterminazione nell&#8217;ambito comunque di quanto ammesso dall&#8217;ordinamento statale, potendo essa esplicitarsi principalmente con riferimento alle garanzie di cui all&#8217;art. 1322 c.c.<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>.<br />
L&#8217;ambito di titolarità dell&#8217;autonomia dovrebbe pertanto intendersi perimetrato nei confini di un ordinamento, quale quello sportivo, pur sempre settoriale rispetto a quello generale, potendo trovare tutela nei principi fondamentali posti dalla Costituzione Repubblicana a salvaguardia delle prerogative delle formazioni sociali di suo riferimento<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>.<br />
Una volta così delineati gli elementi caratterizzanti l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, la dottrina si è peraltro nuovamente divisa avuto riguardo alla natura da riconoscere ai precetti derivanti dalle fonti domestiche dell&#8217;ordinamento settoriale.<br />
Un primo orientamento ha inteso ricondurre le regole di ispirazione domestica (anche allorquando le medesime si sostanzino in precetti riferibili agli aspetti tecnici del giuoco) a vere e proprie norme dell&#8217;ordinamento generale, riconducibili alla categoria del negozio giuridico od a quella delle fonti del diritto, a seconda della visione privatistica o pubblicistica riconosciuta all&#8217;autonomia operante nell&#8217;ambito sportivo<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.<br />
Un diverso indirizzo ha inteso individuare negli atti di applicazione dei precetti tecnico &#8211; sportivi, l&#8217;emanazione di provvedimenti amministrativi<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
Un&#8217;interpretazione più ortodossa ha ritenuto di poter confinare le norme tecnico-sportive nell&#8217;area dell&#8217;indifferenza giuridica, non potendo tuttavia escludere possibili rilevanze per l&#8217;ordinamento statale del mancato rispetto delle stesse: &#8220;una volta riconosciuto che vi è uno spettro regolativo (non interessa quanto ristretto) al quale non corrisponde la produzione di norme giuridiche (e la creazione di situazioni giuridiche soggettive) non sembra vi siano ostacoli all&#8217;osservare che l&#8217;autonomia dei gruppi sportivi ricomprende anche l&#8217;area della generica liceità<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>&#8220;.</p>
<p><strong>4. Il quadro normativo di riferimento ed il primo pronunciamento della Corte costituzionale.</strong><br />
Le osservazioni che precedono, relative al dibattito ingeneratosi sull&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e sulla sua indubbia peculiarità, costituiscono argomentazioni prodromiche all&#8217;esegesi del dato normativo vigente, alla luce della difficile ricerca di un soddisfacente connubio fra la <em>clausola di salvezza</em><a title="" href="#_ftn58">[58]</a><em>, </em>contenuta nell&#8217;art. 1, comma 2 della legge 280/2003, e la <em>riserva di disciplina</em><a title="" href="#_ftn59">[59]</a>, di cui al successivo art. 2 comma 1.<br />
Il contemperamento fra le due disposizioni risulta infatti strettamente consequenziale e frutto del grado di autonomia riconosciuto alle istituzioni sportive ed all&#8217;ordinamento ad esse riconducibile<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>.<br />
L&#8217;interpretazione che identifica nell&#8217;associazionismo sportivo un ordinamento giuridico separato, non può prescindere dall&#8217;individuazione di un ambito di autonomia esteso a tutto il contesto della disciplina riservata all&#8217;ordinamento settoriale, con la conseguenza di circoscrivere l&#8217;operatività della clausola di salvezza alle sole materie non oggetto di suo specifico interesse<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>.<br />
L&#8217;indirizzo che riconosce la potenzialità in capo a qualsiasi precetto emanato dalle istituzioni sportive di poter far sorgere situazioni giuridiche soggettive azionabili innanzi alla giustizia statale, interpreta il dato legislativo quale fonte di un riparto della giurisdizione dell&#8217;ordinamento generale, originato dalla previsione di una riserva di giurisdizione ad un giudice speciale, quale appunto dovrebbe essere considerato il giudice sportivo<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>.<br />
L&#8217;orientamento che nega alcuna separatezza fra l&#8217;ordinamento sportivo e quello statale (rilevando, tuttavia, come possano esservi questioni non in grado di determinare interessi meritevoli di tutela per l&#8217;ordinamento generale) procede ad una lettura combinata della disposizione in esame, ai sensi della quale la riserva di competenza in favore del giudice sportivo troverebbe applicazione ogni qualvolta non vi fossero situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo, per le quali opererebbe invece la clausola di salvezza in favore della giurisdizione statale<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>.<br />
Quest&#8217;ultima è peraltro l&#8217;interpretazione maggiormente condivisa dalla giurisprudenza amministrativa.<br />
Successivamente all&#8217;entrata in vigore della legge 280/03, la giustizia amministrativa ha dovuto essenzialmente affrontare la problematica afferente all&#8217;individuazione dei limiti della tutela avverso i provvedimenti disciplinari comminati dagli organi della giustizia sportiva, al fine di poter determinare quando questi potevano avere una lesività tale da incidere direttamente o indirettamente sui diritti soggettivi o sugli interessi legittimi degli associati.<br />
La perimetrazione dei confini di tutela afferenti alle questioni disciplinari ha comportato i più rilevanti contrasti in seno alla giustizia amministrativa.<br />
L&#8217;auspicio secondo il quale l&#8217;avvenuta regolamentazione della materia, e la devoluzione alla sola cognizione del giudice sportivo dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, avrebbe consentito quell&#8217;univocità di interpretazione auspicata dal legislatore, non si è compiutamente avverato.<br />
Pur spiegando i propri effetti diretti nell&#8217;ordinamento sportivo, infatti, la comminazione di sanzioni disciplinari è stata ritenuta suscettibile di acquisire rilievo anche nell&#8217;ordinamento generale, a fronte della sua capacità di ledere posizioni giuridiche soggettive.<br />
I più rilevanti contrasti giurisprudenziali hanno avuto pertanto origine dal tentativo di individuare una modalità interpretativa che potesse consentire di riconoscere quando gli effetti indiretti dell&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari erano in grado di far sorgere lesioni non solamente riconducibili all&#8217;ambito sportivo.<br />
La necessità di salvaguardare l&#8217;effettività della tutela ed il rispetto dai precetti di cui agli articoli 24 e 103 e 113 della Costituzione, ha determinato un ampio orientamento giurisprudenziale (per lo più originato dalle numerose pronunce emanate dal Tar del Lazio) che vedeva nell&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari l&#8217;emanazione di provvedimenti in grado di assumere rilevanza anche al di fuori dell&#8217;ordinamento sportivo, con riferimento ai riflessi sul piano economico dalla stesse comportati, ed al giudizio di disvalore che dall&#8217;irrogazione della sanzione discendeva inevitabilmente sulla personalità del soggetto sanzionato<a title="" href="#_ftn64">[64]</a>.<br />
Il citato orientamento giurisprudenziale, sostenuto essenzialmente dal giudice di prime cure, non è stato peraltro condiviso dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i quali hanno inteso evidenziare come si dovesse allo stesso legislatore l&#8217;avvenuta qualificazione giuridica delle diverse fattispecie devolute in via esclusiva alla giustizia sportiva, con la conseguente loro qualificazione quali vicende non in grado di incidere su situazioni rilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico generale<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>.<br />
E&#8217; sorto pertanto un rilevante contrasto giurisprudenziale fra l&#8217;orientamento che intendeva confinare nell&#8217;ambito della competenza esclusiva degli organi di giustizia operanti in ambito sportivo le controversie afferenti all&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari (prescindendo così dagli effetti indiretti che l&#8217;erogazione delle medesime poteva comportare sul piano economico e sul piano sociale per i soggetti sanzionati) e l&#8217;orientamento che vedeva invece necessario riconoscere una residuale competenza della giurisdizione statale, innanzi alla quale potevano essere sindacati gli effetti indiretti comportati dall&#8217;erogazione delle sanzioni sportive, quando questi afferivano a lesioni di posizioni soggettive tutelate all&#8217;ordinamento statale.<br />
Dalla citata disputa interpretativa è conseguito l&#8217;intervento della Corte costituzionale, adita dal TAR Lazio, e chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220/2003, così come convertito dalla legge n. 280/2003<a title="" href="#_ftn66">[66]</a>.<br />
Con sentenza n. 49/2011, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione ritenendo, come già in premessa evidenziato, di poter dirimere la stessa mediante il ricorso ad un&#8217;interpretazione &#8220;costituzionalmente orientata&#8221; del dato normativo.<br />
Nell&#8217;ordinanza di rinvio alla Corte, il giudice rimettente aveva dato atto del contrasto giurisprudenziale ingeneratosi fra l&#8217;orientamento che riteneva legittima la devoluzione alla competenza esclusiva degli organi di giustizia domestica dei soli effetti diretti derivati dall&#8217;applicazione dei precetti sportivi (consentendo il sindacato della giurisdizione statale laddove la medesima comportasse la lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi dei soggetti interessati) e l&#8217;orientamento che non attribuiva rilievo autonomo a tali conseguenze indirette, confinate, unitamente agli effetti sanzionatori incidenti nell&#8217;ambito sportivo, a situazioni irrilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico generale.<br />
Mediante un&#8217;interpretazione del dato normativo &#8220;costituzionalmente orientata&#8221;, la Corte costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale della normativa in esame, statuendo la conformità ai precetti costituzionali delle disposizioni che, in attuazione del principio di autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, riservavano alla giustizia sportiva tutte le questioni in materia disciplinare.<br />
Contestualmente la Corte costituzionale ha però statuito che la devoluzione in via esclusiva di tali questioni agli organi di giustizia operanti nell&#8217;ambito sportivo (con la conseguente loro esclusione dall&#8217;ambito della giurisdizione statale) poteva riguardare la sola azione volta alla caducazione dei provvedimenti sanzionatori, e non le connesse azioni di natura meramente risarcitoria.<br />
A fronte della statuizione contenuta nella sentenza in esame, pertanto, doveva ritenersi sussistere la cognizione del giudice statale sulle domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all&#8217;applicazione delle sanzioni disciplinari, cognizione attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
La riserva legislativamente prevista in favore degli organi di giustizia sportiva risultava pertanto confinata alla sola sindacabilità della legittimità o meno della sanzione disciplinare, residuando la giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa in ordine alla valutazione dell&#8217;azione risarcitoria alla stessa connessa.<br />
A motivazione della decisione assunta, la Corte costituzionale aveva dunque evidenziato che l&#8217;esclusione della sindacabilità innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato degli effetti incidenti sull&#8217;ambito sportivo dall&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari non consentiva di reputare esclusa la relativa tutela risarcitoria, potendo il soggetto sanzionato che si vedeva leso in una propria situazione soggettiva giuridicamente protetta, agire in giudizio per ottenere il consequenziale risarcimento del danno.<br />
Si tratta dunque di una forma di tutela per equivalente, diversa naturalmente rispetto a quella in via generale attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, la quale, secondo la Corte costituzionale, costituirebbe un giusto compromesso in grado di tutelare l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e di salvaguardare le prerogative dei singoli, ai quali sarebbe riconosciuto il diritto di rivolgersi alla giurisdizione statale al fine di vedersi ristorati, quantomeno dal punto di vista economico, degli effetti comportati dall&#8217;irrogazione di una sanzione disciplinare, la cui legittimità potrà essere però valutata solamente in via incidentale dalla giustizia amministrativa.<br />
Come in premessa già evidenziato, la decisione assunta dalla Corte costituzionale non ha convinto la dottrina che, quasi unanimemente, ha subito manifestato forti perplessità al riguardo<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>.<br />
L&#8217;interpretazione della Corte è stata intesa alla stregua di una &#8220;soluzione di compromesso&#8221; in grado di lasciare insoddisfatti sia i fautori della più rigorosa tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e delle conseguenti prerogative degli organi di giustizia ivi operanti, sia quanti ritenevano non conforme ai principi costituzionali la denegata possibilità di rivolgersi agli organi della giurisdizione statale a tutela della lesione delle posizioni giuridiche dei soggetti sanzionati.<br />
In tale contesto è stato ritenuto che la Corte costituzionale abbia posto a fondamento della propria decisione argomenti deboli, non convincenti e &#8220;del tutto fuori quadro&#8221;, in grado di sferrare &#8220;un fendente micidiale al principio della piena tutela giurisdizionale, estesa cioè a tutte le azioni in astratto esperibili<a title="" href="#_ftn68">[68]</a>&#8220;.<br />
Ancorché criticata dalla quasi unanime dottrina, la soluzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale, è stata naturalmente fatta propria dalla giurisprudenza successiva alla sua statuizione.<br />
La giurisprudenza ha così costantemente negato la sindacabilità delle sanzioni disciplinari agli effetti della demolizione dell&#8217;atto, consentendo però che le posizioni soggettive dalle stesse lese fossero tutelabili mediante azione risarcitoria<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>.<br />
Il giudice amministrativo ha inteso affermare esplicitamente che al medesimo non poteva essere consentito di conoscere della legittimità delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, a fronte della sussistenza della riserva in favore della &#8220;giustizia sportiva&#8221;, potendo però sindacare tali atti in via incidentale ed indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>.<br />
In ossequio al pronunciamento della Corte costituzionale, pertanto, il giudice amministrativo ha necessariamente dovuto consolidare l&#8217;orientamento che vedeva affermare il proprio difetto assoluto di giurisdizione in merito ad un giudizio instaurato al fine di ottenere la caducazione di una sanzione disciplinare, essendo la tutela sindacatoria allo stesso riconosciuta unicamente volta all&#8217;esame incidentale della stessa, ai soli fini del pronunciamento o meno di una condanna al risarcimento del danno.</p>
<p><strong>5. Il &#8220;corto circuito&#8221; dell&#8217;estate del 2018, il decreto legge n. 115 del 5 ottobre 2018, e la legge n. 145 del 30 dicembre 2018.</strong><br />
Pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l&#8217;individuazione del confine fra i diversi ambiti della tutela giurisdizionale nel contesto sportivo continuava a destare rilevanti difficoltà interpretative, amplificate dalle numerose controversie che continuavano a generarsi, avuto soprattutto riguardo all&#8217;impugnazione di provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive.<br />
In particolare, nell&#8217;estate del 2018, la decisione dell&#8217;allora Commissario straordinario della FIGC &#8211; Federazione Italiana del Giuoco Calcio<a title="" href="#_ftn71">[71]</a>&#8211; di ridurre il numero di squadre partecipanti al Campionato nazionale di Serie B da 22 a 19 unità, ha comportato un aspro contenzioso coinvolgente numerose società<a title="" href="#_ftn72">[72]</a>.<br />
Il citato contenzioso si è contraddistinto per l&#8217;eterogeneità delle decisioni assunte dagli organi della giustizia sportiva e della magistratura amministrativa, i cui discordanti pronunciamenti sono stati definiti alla stregua di un vero e proprio &#8220;corto circuito&#8221;.<br />
La vicenda può essere così sinteticamente riassunta.<br />
Nelle more della definizione del contenzioso innanzi agli organi della giustizia sportiva, alcune società avevano adito il giudice amministrativo, chiedendo l&#8217;annullamento della decisione assunta dal Collegio di Garanzia del CONI in data 11 settembre 2018<a title="" href="#_ftn73">[73]</a>.<br />
Adito da una società sportiva interessata alla permanenza nella seconda serie nazionale, il TAR accoglieva l&#8217;istanza di emissione del decreto presidenziale di sospensione<a title="" href="#_ftn74">[74]</a>. In accoglimento dell&#8217;istanza di riesame proposta dalla FIGC, il Presidente della Sezione I-Ter del TAR revocava tuttavia il precedente decreto, riconoscendo preminenza all&#8217;interesse pubblicistico alla prosecuzione del Campionato di Serie B rispetto a quello della società instante per l&#8217;eventuale cosiddetto &#8220;ripescaggio&#8221;<a title="" href="#_ftn75">[75]</a>. La decisione assunta in sede monocratica veniva confermata nell&#8217;ordinanza del 27 settembre 2018<a title="" href="#_ftn76">[76]</a>, con cui il TAR, in sede collegiale, respingeva la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, statuendo che, a seguito della decisione ivi impugnata, la controversia dovesse proseguire dinanzi ai giudici sportivi. La società ricorrente proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato, che respingeva l&#8217;istanza cautelare<a title="" href="#_ftn77">[77]</a>.<br />
Successivamente la medesima società impugnava di fronte al Giudice Amministrativo la decisione resa pubblica in data 1° ottobre 2018 con la quale Tribunale Federale Nazionale della FIGC aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso le decisioni del Commissario Straordinario.<br />
Il TAR del Lazio accoglieva l&#8217;istanza cautelare proposta dalla società, ritenendo che i provvedimenti gravati fossero stati adottati dal Commissario Straordinario in violazione del potere conferitogli con l&#8217;atto di nomina ed in &#8220;distonia&#8221; rispetto all&#8217;esigenza federale di garantire il regolare svolgimento del Campionato<a title="" href="#_ftn78">[78]</a>.<br />
Avverso tale ordinanza la Lega Nazionale Professionisti di Serie B proponeva appello al Consiglio di Stato, il quale riteneva di discostarsi dall&#8217;interpretazione fornita dal giudice di prime cure, accogliendo il gravame proposto e, per l&#8217;effetto, sospendendo gli effetti dell&#8217;ordinanza impugnata, sul presupposto che il Commissario straordinario della FIGC aveva agito nei limiti specificati nell&#8217;atto di nomina<a title="" href="#_ftn79">[79]</a>.<br />
L&#8217;entità degli interessi coinvolti, ed il rilevante clamore, anche mediatico, destato dalla vicenda, ha portato il Governo ad intervenire nuovamente mediante decretazione d&#8217;urgenza (15 anni dopo il precedente decreto legge 220, emanato nell&#8217;estate del 2003) sulla regolamentazione dei diversi ambiti di competenza e sul rapporto tra giurisdizione statale e giustizia domestica.<br />
In data 5 ottobre 2018, veniva pertanto emanato il decreto legge n. 115, recante <em>&#8220;disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive&#8221;</em>.<br />
Nell&#8217;auspicio di garantire una maggiore omogeneità nella tutela delle posizioni soggettive lese dall&#8217;adozione di un provvedimento adottato nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento sportivo, e nella perdurante ricerca di un ragionevole equilibrio fra l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale e la salvaguardia dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento settoriale, il legislatore ha inteso apportare delle modifiche sia al Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) che alla legge 280/2003 disciplinante il sistema della giustizia sportiva.<br />
Al comma 1 dell&#8217;articolo 133 del Codice del processo amministrativo, veniva pertanto aggiunta la lettera z-septies, tramite la quale venivano aggiunte, fra le materie riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, <em>&#8220;le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche&#8221;</em><a title="" href="#_ftn80">[80]</a>.<br />
Modifiche di analogo tenore venivano apportate anche alla legge n. 280/2003.<a title="" href="#_ftn81">[81]</a><br />
Il novellato art. 3, comma 1, della predetta legge, prevedeva poi che, per le citate controversie, restasse esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI (e conseguentemente delle Federazioni sportive) prevedessero organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo in grado di decidere tali questioni, anche nel merito, in un unico grado di giudizio e mediante statuizioni rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell&#8217;atto impugnato. Allo spirare di tale termine il ricorso all&#8217;organo di giustizia sportiva doveva intendersi respinto, risultando l&#8217;eventuale decisione sopravvenuta, priva di effetto.<br />
Il decreto legge 115/2018 non veniva, tuttavia, convertito in legge.<br />
A seguito della mancata conversione del decreto legge, il legislatore ha ritenuto di riproporre le medesime disposizioni, ora trasfuse, unitamente ad altre previsioni concernenti essenzialmente la <em>governance</em> dell&#8217;ordinamento sportivo, nella legge di bilancio per l&#8217;anno finanziario 2019, n. 145/2018.<br />
Nela citata legge sono state pertanto riproposte le medesime citate disposizioni sulla giustizia sportiva contenute nel decreto legge n. 115 del 5 ottobre 2018, con le conseguenti modifiche apportate alla legge n. 280/2003 ed al Codice del processo amministrativo.<br />
L&#8217;intervenuta novella legislativa non ha rilevanza specifica rispetto alle questioni di legittimità costituzionale in precedenza esaminate dalla Corte.<br />
Pur tuttavia, anche il citato intervento legislativo poteva portare la Corte costituzionale a riconsiderare la legittimità dell&#8217;intero sistema, a fronte dell&#8217;ulteriore frammentazione dei diversi ambiti di tutela in materia di giustizia sportiva, e della disomogeneità che poteva caratterizzare l&#8217;esercizio della tutela giustiziale e giurisdizionale.<br />
Così non è stato, come verremo a riferire nel paragrafo che segue.</p>
<p><strong>6. La sentenza della Corte costituzionale n. 160/19.</strong><br />
Come in premessa riferito, con ordinanza in data 11 ottobre 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.<br />
Come altresì già riferito, nella parte sottoposta al vaglio della Corte, l&#8217;art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 stabilisce che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto <em>&#8220;i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive&#8221;</em> (comma 1, lettera b) è riservata all&#8217;ordinamento sportivo e che in tale materia <em>&#8220;le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo&#8221;</em> (comma 2).<br />
Nell&#8217;ordinanza di rinvio il giudice rimettente da atto che la questione si fonda su questioni analoghe a quelle decise nella precedente pronuncia della Corte n. 49/2011, evidenziando come l&#8217;interpretazione <em>costituzionalmente orientata</em> illustrata nella citata pronuncia,<a title="" href="#_ftn82">[82]</a> si porrebbe comunque in contrasto con gli artt. 103 e 113 Cost. sotto profili &#8220;non compiutamente esaminati&#8221; nella pronuncia medesima, in quanto &#8220;ritenuti assorbiti nella censura concernente la violazione dell&#8217;art. 24 Cost.&#8221;.<br />
Secondo il Giudice rimettente, inoltre, permarrebbe il contrasto con l&#8217;art. 24 Cost. &#8220;letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.&#8221;, in ragione dell&#8217;esclusione della tutela giurisdizionale di tipo caducatorio.<br />
Nell&#8217;ordinanza di rinvio il Tar Lazio, principiando dalla qualificazione delle decisioni disciplinari sportive quali provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI, ha sostenuto che le medesime sarebbero idonee, come peraltro riconosciuto anche dalla sentenza della Corte n. 49 del 2011, a incidere su situazioni soggettive aventi la consistenza di interesse legittimo, con la conseguenza che ai loro titolari non potrebbe essere preclusa la tutela di annullamento dinanzi agli organi della giustizia amministrativa dato che, diversamente opinando, si perpetrerebbe un&#8217;evidente violazione degli artt. 103 e 113 Cost.<br />
L&#8217;equipollenza tra tutela reale e tutela risarcitoria, non derivando da un principio generale dell&#8217;ordinamento, non potrebbe inoltre essere affermata al di fuori di un&#8217;espressa scelta legislativa, avente peraltro natura eccezionale. Anche tale ipotesi, peraltro, non farebbero venire meno la distinzione generale tra &#8220;regole di invalidità e regole risarcitorie&#8221;, e l&#8217;assioma secondo il quale l&#8217;invalidità degli atti amministrativi possa essere contestata, innanzitutto, con il rimedio caducatorio, al fine di ottenere la restaurazione della situazione giuridica violata attraverso la rimozione dell&#8217;atto.<br />
Neppure la facoltà di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno, a seguito del superamento della cosiddetta &#8220;pregiudiziale amministrativa&#8221;, consentirebbe peraltro di ritenere equipollenti le due forme di tutela.<br />
Nell&#8217;ottica del Giudice rimettente, pertanto, solamente con la tutela reale chi è colpito da una sanzione disciplinare illegittima potrebbe ottenere il ripristino della situazione soggettiva compromessa, dato che la tutela risarcitoria, oltre ad importare per il danneggiato un gravoso onere probatorio, farebbe conseguire al procedente una prestazione diversa da quella originaria, anziché il bene della vita oggetto della lesione. La limitazione della tutela al solo rimedio risarcitorio comprometterebbe dunque il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.<br />
Le argomentazioni poste dal Giudice rimettente a suffragio dell&#8217;ordinanza di rinvio non sono state condivise dalla Corte che, pur con un&#8217;interpretazione estesa ad altri profili non compiutamente esaminati nella sentenza 49/2011, ha confermato la decisione e l&#8217;apparato argomentativo della precedente decisione.<br />
Innanzitutto la Corte ha inteso esplicitamente confutare l&#8217;affermazione secondo la quale la nuova questione di legittimità proposta presenterebbe profili diversi da quelli valutati nella sentenza n. 49 del 2011.<br />
Secondo la Corte, infatti, nella precedente pronuncia non era stato omesso di considerare i profili di illegittimità riproposti dal rimettente con riferimento agli artt. 103 e 113 Cost.<br />
Da un lato, infatti, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente era già stata ritenuta espressamente idonea a scongiurare l&#8217;illegittimità della norma censurata, dall&#8217;altro, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva quali provvedimenti amministrativi sarebbe idonea a confutare la legittimità costituzionale delle disposizioni in esame, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe escluso che le sanzioni sportive potessero ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo, collocando di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 133, comma 1, lettera z), dell&#8217;Allegato 1 del Codice del processo amministrativo.<br />
Secondo la Corte, pertanto, nel proprio precedente pronunciamento la stessa aveva già considerato in modo unitario e sistematico la compatibilità della normativa censurata con gli artt. 24, 103 e 113 Cost., estendendo la sua analisi al profilo della pienezza e dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi. Il diritto riconosciuto in capo al soggetto leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari sportive di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno era stato pertanto considerato idoneo dalla Corte quale forma di tutela per equivalente, a &#8220;corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell&#8217;interesse legittimo&#8221;, risultando il frutto &#8220;del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento&#8221;.<br />
La Corte ha dunque inteso confutare la tesi volta ad affermare il carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi, dal quale dovrebbe desumersi l&#8217;incompatibilità con gli artt. 103 e 113 Cost. di qualsiasi limitazione legislativa di tale forma di tutela giurisdizionale contro gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione.<br />
Al riguardo i giudici costituzionali, richiamando propri precedenti in merito, hanno inteso ribadire che la disposizione di cui all&#8217;art. 113 Cost., se correttamente intesa, non può legittimare un&#8217;interpretazione volta ad affermare la necessità di una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l&#8217;atto amministrativo, consentendo al legislatore ordinario uno spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia, risultando comunque indispensabile, affinché il precetto costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. possa dirsi rispettato, che la norma che si discosti dal modello accolto in via generale per l&#8217;impugnazione degli atti amministrativi &#8220;sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza&#8221;.<br />
Tanto sinteticamente riassunto in ordine a quanto, sul punto, motivato dalla Corte (e ricordando come sia interesse specifico del presente contributo soffermarsi sugli aspetti coinvolgenti essenzialmente l&#8217;ambito sportivo ed il rapporto tra giustizia domestica e giurisdizione statale, con la conseguente impossibilità, in questa sede, di soffermarsi ulteriormente su aspetti di così vasta e generale portata quale quelli afferenti il principio di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione<a title="" href="#_ftn83">[83]</a>) deve conclusivamente evidenziarsi come, secondo la Consulta, le limitazioni alla tutela giurisdizionale comportate nella fattispecie in esame dall&#8217;esclusione della tutela costitutiva di annullamento e dalla limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente, risultano classificabili &#8220;nell&#8217;ambito di ciò che è costituzionalmente tollerabile&#8221; in esito al descritto bilanciamento fra l&#8217;esigenza di perseguire l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale e la salvaguardia dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo<a title="" href="#_ftn84">[84]</a>.<br />
Al fine di suffragare la ritenuta legittimità della normativa in esame, la Corte ha inteso inoltre esaminare ulteriori profili, la cui trattazione era stata invocata dal Giudice rimettente, soffermandosi, in particolare, sulla natura &#8220;per taluni profili originaria e autonoma&#8221; dell&#8217;ordinamento sportivo.<br />
È questa una trattazione che non presenta profili di particolare originalità, essendo caratterizzata da un mero richiamo alla &#8220;struttura pluralista&#8221; della Costituzione, ed alla conseguente necessità di tutela dei principi di cui agli articoli 2 e 18 della Costituzione.<br />
Pur non legittimando un sacrificio completo delle garanzie volte a consentire un&#8217;effettiva protezione giurisdizionale delle posizioni soggettive dei soggetti dell&#8217;ordinamento sportivo, la necessità di tutela dell&#8217;autonomia riconosciuta al medesimo può tuttavia, secondo la Corte, &#8220;giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa <em>non armoniche</em>, come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva&#8221;.<br />
Al riguardo, con un esplicita attestazione dell&#8217;adeguatezza della tutela riconosciuta dalla vigente disciplina, la Corte ha inteso confutare anche le argomentazioni che porterebbero a ritenere perpetrata un&#8217;asserita violazione del diritto di difesa, stante l&#8217;equiparazione fra tutela caducatoria e tutela risarcitoria, a fronte della diversità del bene della vita conseguibile <em>ope iudicis</em>, ed a causa dell&#8217;aggravio dell&#8217;onere probatorio da assolvere ai fini del risarcimento del danno, avente per oggetto gli elementi costitutivi dell&#8217;illecito civile.<br />
Richiamando il proprio recente precedente, la Corte ha inteso ribadire come, già nella sentenza 49/2011, non si intendeva affermare l&#8217;equipollenza tra le due forme di tutela, bensì escludere che la mancanza di un giudizio di annullamento fosse di per sé in contrasto con quanto previsto dall&#8217;art. 24 Cost., così ritenendo legittima &#8220;una diversificata modalità di tutela giurisdizionale&#8221;. Non veniva pertanto messo in dubbio che la forma di tutela per equivalente fosse sicuramente diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo. Nella loro ontologica diversità, tuttavia, il rimedio risarcitorio veniva ritenuto idoneo, nella questione in esame, a garantire un&#8217;attitudine riparatoria adeguata.<br />
A coronamento della motivazione posta a fondamento della decisione assunta, pertanto, la Corte ha inteso ribadire come la questione non potesse essere decisa sulla base di una presunta equiparazione dei due rimedi, bensì sulla non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto a tutela delle posizioni soggettive lese, la cui introduzione &#8220;non deve ritenersi in assoluto preclusa dalle norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale&#8221;, non essendo pertanto pertinente il richiamo alla natura generale della tutela caducatoria di fronte all&#8217;invalidità degli atti amministrativi, ed alla prospettata eccezionalità delle disposizioni che ne prevedono la sostituzione con quella risarcitoria. La tutela generale di annullamento non dovrà pertanto considerarsi quale forma di tutela costituzionalmente inderogabile, potendo alla stessa sostituirsi la tutela risarcitoria, sia pure per scelta legislativa eccezionale, e purché la stessa risulti improntata (come ritenuto nella questione in esame) ai canoni della ragionevolezza e dell&#8217;adeguatezza.</p>
<p><strong>7. Riflessioni conclusive</strong><br />
Dalle argomentazioni illustrate nel paragrafo che precede si evince come, nella pronuncia in esame, la Corte costituzionale abbia ritenuto di esprimersi nel solco della precedente decisione, nell&#8217;esplicitato intento di contemperare le più volte richiamate esigenze di protezione dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e di salvaguardia dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale.<br />
Ancorché contraddistinta da un lodevole sforzo motivazionale e dall&#8217;evidente volontà di consolidare un riparto di competenze che, a fronte della &#8220;creatività&#8221; di alcune pronunce rese dagli organi della giustizia domestica (ma anche, come dianzi riferito, della giustizia amministrativa) necessitava di maggiore sistematicità interpretativa, la recente sentenza della Corte non risolve, tuttavia, le notevole incertezze ed i diversi profili di problematicità indicati dalla dottrina.<br />
Così come avvenuto per la precedente pronuncia 49/2011, si ritiene pertanto assai probabile che anche la sentenza 160/2019 non sarà accolta favorevolmente, quanto meno ad opera della parte maggioritaria della letteratura.<br />
Anche avuto riguardo alla &#8220;operatività concreta&#8221; del sistema di tutela giustiziale e giurisdizionale fatto salvo dalla Consulta, si ritiene che potranno continuare a manifestarsi profili di incertezza in grado di minarne l&#8217;efficacia e l&#8217;effettività.<br />
La sentenza della Corte 160/19 non sembra dunque in grado di superare le perplessità e le critiche che avevano contraddistinto la precedente decisione della Consulta, critiche, peraltro, giunte sia da parte dei sostenitori dell&#8217;illegittimità costituzionale della normativa di riferimento, che da parte dei sostenitori della legittimità della scelta legislativa che aveva riconosciuto un&#8217;ampia sfera di esclusività in favore della giustizia domestica sportiva.<a title="" href="#_ftn85">[85]</a><br />
A tale ultimo riguardo si evidenzia come la Corte costituzionale non abbia inteso avvalorare l&#8217;interpretazione che, in una visione il più possibile conforme al dato normativo, aveva ritenuto che l&#8217;area delle sanzioni disciplinari, così come di quelle tecniche, non potesse assumere rilievo per l&#8217;ordinamento giuridico generale.<br />
In tale ottica potevano esulare dalla soglia  dell&#8217;indifferenza per il predetto ordinamento generale solamente le sanzioni disciplinari incidenti direttamente sullo status del tesserato, in modo da rescinderne il legame associativo (ad esempio quelle comportanti la radiazione), ma non anche quelle  sanzioni dall&#8217;irrogazione delle quali il legislatore aveva ritenuto non potessero derivare lesioni rilevanti per l&#8217;ordinamento generale (quali ad esempio le sanzioni comportanti le squalifiche, le penalizzazioni sportive, ecc.).<br />
Tale interpretazione poteva essere peraltro avvalorata dal recente intervento legislativo che, come già evidenziato, novellando il codice del processo amministrativo e la legge 280/2003, aveva aggiunto, fra le materie riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, <em>&#8220;le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche&#8221;</em>.<br />
Alla luce di tale nuova previsione legislativa, pertanto, poteva trovare conferma l&#8217;interpretazione che rimetteva al legislatore l&#8217;individuazione delle materie afferenti all&#8217;ambito sportivo che potessero avere interesse per l&#8217;ordinamento generale, con la conseguente irrilevanza per il medesimo di tutte le altre fattispecie.<br />
Nel demandare esclusivamente alla giustizia sportiva la cognizione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, il dato normativo vigente aveva dunque ritenuto di non voler attribuire alcuna rilevanza, sul piano della pretesa sindacabilità innanzi alla giurisdizione statale, degli effetti indiretti sul piano patrimoniale e sociale eventualmente comportati dall&#8217;irrogazione delle relative sanzioni<a title="" href="#_ftn86">[86]</a>.<br />
Sempre attuali, ed anzi confortate dalla recente novella legislativa, risultano pertanto le argomentazioni che avevano portato la letteratura ad affermare che la debolezza della lettura della Corte potesse riscontrarsi nella riproposizione del non condivisibile assunto della coincidenza tra &#8220;rilevanza giuridica&#8221; e &#8220;rilevanza economica&#8221; in relazione ad una data situazione giuridica soggettiva.<br />
Siffatta tesi, da tempo sostenuta da parte della dottrina e della giurisprudenza, trascura infatti di considerare che attesa l&#8217;importanza e le ricadute economiche delle odierne competizioni sportive, specie nel contesto professionistico, tutte le sanzioni disciplinari, rischiano di avere, comunque, un&#8217;influenza patrimoniale indiretta &#8220;con la conseguenza che dovrebbe sempre ammettersi, in contrasto con la chiara volontà legislativa e con la lettera nella norma, la giurisdizione statale, seppur nella (sola) ridotta versione risarcitoria coniata dalla Corte costituzionale&#8221;<a title="" href="#_ftn87">[87]</a>.<br />
Procedendo ad un <em>revirement</em> del proprio precedente orientamento, la Corte costituzionale avrebbe pertanto potuto affermare la sindacabilità innanzi agli organi della giurisdizione statale dei soli atti comportanti una lesione avente diretta incidenza sulle posizioni tutelate dall&#8217;ordinamento giuridico.<br />
La diversa interpretazione avvalorata dalla Corte, infatti, potrebbe portare ad una compromissione della riserva di autonomia riconosciuta agli organi di giustizia sportiva in ordine alla valutazione delle fattispecie disciplinarmente rilevanti, alla luce dell&#8217;indubitabile circostanza che, come più volte osservato, vede ogni sanzione sportiva di per sé astrattamente idonea a determinare effetti eccedenti alla sfera sportiva, effetti di peraltro rilevante impatto patrimoniale, alla luce del sempre maggiore interesse economico connaturato allo svolgersi delle manifestazioni sportive.<br />
La Corte non ha inteso perseguire tale ipotesi interpretativa, optando per una soluzione di compromesso volta a salvaguardare, come più volte evidenziato, la sola tutela risarcitoria in ambito giurisdizionale, contestualmente negando l&#8217;azionabilità dell&#8217;azione generale di annullamento avverso l&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari.<br />
Nel consentire il sindacato del giudice amministrativo in ordine all&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari ai soli fini risarcitori, negando così l&#8217;accesso alla tutela demolitoria della sanzione in ipotesi illegittima, l&#8217;interpretazione del dato normativo elaborata dalla Corte costituzionale potrebbe dunque dar adito ad una soluzione in grado di comportare delle criticità coinvolgenti le prerogative di tutti i soggetti interessati al procedimento originatosi nell&#8217;ambito sportivo, sia per quanto concerne gli interessi delle cosiddette istituzioni sportive, sia per quanto concerne le posizioni degli stessi soggetti facenti parte dell&#8217;ordinamento sportivo, eventualmente lesi dall&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari illegittime.<br />
In primo luogo è evidente che la condanna al risarcimento danni nei confronti delle Federazioni sportive, o addirittura nei confronti degli organi di giustizia interessati dal procedimento sanzionatorio (non è agevole individuare il soggetto che dovrà essere chiamato a rispondere dell&#8217;eventuale ristorazione dei danni patiti dalla parte lesa dall&#8217;irrogazione di una sanzione ritenuta illegittima) costituirebbe un provvedimento assai pregiudizievole nei confronti degli stessi, avuto anche riguardo all&#8217;esiguità delle risorse economiche a disposizione che (a prescindere da poche eccezioni riferite alle federazioni operanti negli sport più seguiti in ambito nazionale e internazionale, e quindi più solide dal punto finanziario) caratterizza l&#8217;operato della maggior parte dei soggetti chiamati ad organizzare ed a gestire le competizioni sportive<a title="" href="#_ftn88">[88]</a>.<br />
Porre a carico di elementi &#8220;deboli&#8221; come le federazioni sportive, e/o come gli organi di giustizia in esse operanti, la possibilità di essere chiamati a rispondere economicamente degli effetti comportati dalle proprie decisioni, per di più a fronte di un solo sindacato incidentale sulla legittimità o meno delle medesime, non pare dunque costituire una soluzione in grado di garantire il sereno svolgimento dell&#8217;attività giustiziale in ambito federale.<a title="" href="#_ftn89">[89]</a><br />
Se dunque la soluzione di compromesso elaborata dalla Corte costituzionale può ritenersi sicuramente insidiosa per le Federazioni nazionali e per gli organi di giustizia operanti nel sistema domestico, può peraltro evidenziarsi come la stessa non risulti in grado di soddisfare efficacemente nemmeno gli interessi dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare ed eventualmente ivi sanzionati.<br />
Ed infatti la mera tutela per equivalente non sempre potrà ristorare adeguatamente gli interessi di un soggetto nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare illegittima.<br />
Pur non volendo considerare l&#8217;evidente difficoltà concernente la qualificazione dell&#8217;ammontare del danno da riconoscere a titolo di ristoro a seguito dell&#8217;erogazione di una sanzione disciplinare sportiva (la relativa somma potrebbe spaziare da somme assai elevate da riconoscere alle società ed agli atleti di fama internazionale, ad importi modesti da corrispondere ad atleti  poco conosciuti, praticanti attività sportive di marginale dimensione economico-sociale) è evidente che la lesione del diritto d&#8217;immagine, del prestigio personale, e anche degli interessi di squadra (negli sport di <em>equipe</em>), difficilmente potrà trovare completo ristoro, a seguito di un mero riconoscimento economico.<br />
Un ulteriore profilo di criticità del sistema può poi riscontrarsi nel fatto che il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi (ancorché solo incidentalmente) sulla legittimità della sanzione irrogata dagli organi di giustizia sportiva, al fine di poter statuire in ordine alla consequenziale condanna al risarcimento del danno, sarà inevitabilmente chiamato a valutare atti e decisioni relative a giudizi afferenti a questioni tecnico-sportive che, come evidente, non risultano proprie del substrato culturale e giuridico di tale organo giurisdizionale.<br />
La soluzione di compromesso elaborata e confermata dalla Corte costituzionale desta pertanto delle non trascurabili perplessità.<br />
Al riguardo si intende peraltro evidenziare come un passaggio argomentativo contenuto nella parte motiva della sentenza 160/19 potrebbe essere fautore di ulteriori criticità.<br />
Dopo aver ribadito che il risarcimento del danno rappresenta, in linea generale, una forma in sé non inadeguata di protezione delle posizioni dei soggetti colpiti dalle sanzioni sportive, la Corte, nel punto 3.2.4 della sentenza in esame, ha inteso affermare l&#8217;impossibilità di trascurare &#8220;il rilievo che assume, <a>nell&#8217;ambito di una vicenda connotata pubblicisticamente quale quella in esame, l&#8217;accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell&#8217;atto, di cui anche gli organi dell&#8217;ordinamento sportivo non possono non tenere conto&#8221;. La Corte ha poi evidenziato che &#8220;l&#8217;esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano dell&#8217;adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell&#8217;impossibilità di ottenere la sospensione interinale dell&#8217;efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. L&#8217;esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente essa stessa nell&#8217;ambito di operatività delle garanzie offerte dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., può trovare invero una risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice &#8211; che in base all&#8217;art. 55 cod. proc. amm. può adottare le «misure cautelari [&amp;] che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso» &#8211; e nella possibilità che in questo ambito vengano disposte anche ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria&#8221;.</a><br />
In quest&#8217;ottica, secondo i giudici costituzionali, l&#8217;esclusione della tutela costitutiva non comporterebbe dunque conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano dell&#8217;adeguatezza della tutela cautelare: pur nell&#8217;impossibilità di ottenere la sospensione interinale dell&#8217;efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive, il giudice potrebbe infatti ricorrere ai caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a sua disposizione, adottando, ad esempio, misure cautelari in grado di assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi compresa l&#8217;adozione di ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.<br />
A parere di chi scrive, un&#8217;interpretazione estensiva delle citate deduzioni, porterebbe a legittimare la proposizione di ricorsi al giudice amministrativo avverso sanzioni disciplinari che, ancorché formalmente e strumentalmente proposti ai soli fini risarcitori, potrebbero sottintendere una richiesta di tutela interinale caducatoria, sicuramente condizionante per l&#8217;ordinamento sportivo.<br />
Si pensi ad un ricorso al giudice amministrativo, corredato da contestuale istanza cautelare, avverso una sanzione disciplinare definitivamente irrogata dagli organi di giustizia sportiva. Nel caso di accoglimento dell&#8217;istanza cautelare, magari con adozione di un&#8217;ordinanza portante l&#8217;ingiunzione al pagamento di somme poste in via provvisoria a titolo di ristoro, non si vede come l&#8217;ordinamento sportivo potrebbe rimanere inerte, avendo la stessa Corte costituzionale evidenziato come il medesimo non potrebbe non tenere conto dell&#8217;accertamento &#8220;incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell&#8217;atto&#8221;.<br />
Se dunque l&#8217;accertamento incidentale sulla legittimità dell&#8217;atto, condotto dal giudice amministrativo, anche eventualmente in sede cautelare, potrebbe legittimamente stimolare il potere di autotutela delle autorità sportive, chiamate ad annullare sanzioni di dubbia legittimità al fine di eliminarne gli effetti pregiudizievoli, non può non temersi una proliferazione di ricorsi che, incuranti della riserva in favore della giustizia sportiva in ordine alla cognizione della legittimità delle sanzioni disciplinari, utilizzino strumentalmente la tutela risarcitoria, soprattutto interinale, al fine di ottenere un pronunciamento giurisdizionale che, quanto meno incidentalmente, si pronunci immediatamente sulla legittimità della sanzione, andando così ad interferire nella sfera di esclusiva titolarità dell&#8217;ordinamento sportivo.<br />
Una siffatta ipotesi sarebbe in grado di vanificare del tutto gli forzi volti a salvaguardare l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, ponendo in dubbio la stessa autorevolezza dei provvedimenti giustiziali pronunciati dagli organi della giustizia sportiva.<br />
Il giudice amministrativo finirebbe per conoscere, nell&#8217;immediatezza consentita dal celere svolgimento del procedimento cautelare, anche di questioni meramente sportive, generando così il rischio di una contraddittorietà di pronunce tra la giustizia sportiva e la giurisdizione statale.<br />
La dottrina ha evidenziato i rischi e le anomalie di un sistema giurisdizionale nel quale due diverse autorità giurisdizionali sono chiamate ad esercitare un sindacato che ha progressivamente raggiunto un identico oggetto, sebbene con limitazione <em>ratione materiae</em>, a fronte del crescente ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale circostanza ha portato alla sempre più concreta &#8220;possibilità di sovrapposizione di giurisprudenze e di soluzioni diverse rispetto a questioni identiche &amp;. con effetti non adattabili alla fisiologia di un sistema&#8221;<a title="" href="#_ftn90">[90]</a>.<br />
Se tali osservazioni sono naturalmente riferite al rapporto fra il giudice amministrativo ed il giudice civile, nell&#8217;ottica del raggiungimento di un&#8217;auspicata unitarietà della giurisdizione, le stesse rendono ancora più evidente la criticità di un sistema che addirittura consenta una sovrapposizione di pronunce fra un&#8217;autorità giurisdizionale ed organi espressione di una mera funzione giustiziale, quale quella riconosciuta ai componenti della giustizia sportiva.<br />
A livello, poi, di operatività concreta, la possibilità di ottenere una pronuncia cautelare del giudice amministrativo che, nell&#8217;immediatezza dell&#8217;adozione di una sanzione disciplinare sportiva, si pronunci, ancorché solo incidentalmente, sulla legittimità della sua irrogazione, potrebbe moltiplicare i ricorsi proposti al medesimo giudice, vanificando così quell&#8217;effetto di deflazione del contenzioso su materie di esclusivo interesse dell&#8217;ordinamento sportivo che l&#8217;orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa aveva legittimamente consolidato.<br />
Al riguardo si osserva che la sola Procura federale operante presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel corso di un&#8217;unica stagione sportiva (2018/2019) ha istruito ben 1.587 procedimenti disciplinari<a title="" href="#_ftn91">[91]</a>, mentre l&#8217;impugnazione davanti al giudice amministrativo di provvedimenti pronunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport (quale ultimo grado della giustizia sportiva) sono ad oggi sicuramente non numerosi, e stimabili in poche decine di unità all&#8217;anno<a title="" href="#_ftn92">[92]</a>.<br />
A fronte dell&#8217;entità dei dati sovra riportati, si pensi all&#8217;impatto che potrebbe avere, per lo stesso sistema della giustizia amministrativa (oltre che, con ogni evidenza, per il contesto giustiziale sportivo) un mutamento di indirizzo giurisprudenziale che si ponesse in un&#8217;ottica maggiormente volta a riconoscere la sindacabilità innanzi alla giurisdizione statale della legittimità (ancorché incidentalmente valutata) delle sanzioni disciplinari, soprattutto se tale sindacato potesse essere esperito in sede cautelare.<br />
Si auspica pertanto che il giudice amministrativo non si discosti da una lettura del dato normativo in grado di preservare la sfera di esclusiva competenza riconosciuta agli organi della giustizia sportiva per quanto concerne i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari.<br />
In conclusione del presente contributo, non può che evidenziarsi come il percorso volto a garantire l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale e la salvaguardia dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo non sia ancora giunto a completo compimento.<br />
La recente pronuncia della Corte costituzionale, salvaguardando la legittimità della vigente disciplina legislativa, nell&#8217;interpretazione &#8220;costituzionalmente orientata&#8221; datane dalla stessa Corte, non pare infatti aver dissipato i dubbi che gran parte della dottrina aveva manifestato al riguardo.<br />
Pur tuttavia, la circostanza che ha visto la Corte costituzionale, per ben due volte in meno di dieci anni, ribadire la legittimità di un sistema che attribuisce all&#8217;ordinamento sportivo la cognizione esclusiva delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la legittimità dell&#8217;irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, riservando alla giurisdizione statale la sola competenza a decidere, in regime di giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo, sulle domande di risarcimento del danno, deve essere tenuta in debito conto.<br />
Fatto salvo un eventuale ulteriore intervento del legislatore, è infatti assai improbabile che il sistema vigente, ed il conseguente rapporto tra tutela giustiziale e tutela giurisdizionale, così come cristallizzato dai recenti pronunciamenti della Corte costituzionale, possa mutare, almeno nel breve periodo.<br />
Se la giurisprudenza si pronuncerà conformemente alla citata interpretazione della Consulta, non potendo naturalmente fare a meno di recepirne gli effetti, sarà compito della dottrina continuare ad approfondire la tematica in esame, anche al fine di proporre eventuali accorgimenti in grado di consentire una maggiore efficacia ed operatività del sistema, così da porsi da stimolo per eventuali ulteriori interventi riformatori<a title="" href="#_ftn93">[93]</a>.<br />
L&#8217;importante sarebbe garantire che la giustizia sportiva non venga fagocitata da quella amministrativa, o che di essa tenti di diventare un mero succedaneo.<br />
Gli aspetti principali del procedimento innanzi agli organi della giustizia sportiva dovrebbero dunque continuare ad essere valutati con riferimento alla peculiarità di tale ordinamento settoriale, evitando la tentazione di voler applicare al medesimo principi ed istituti propri di altri ordinamenti, i quali andrebbero inevitabilmente a snaturare il contesto di operatività del sistema nel quale si vorrebbe fossero riversati.<a title="" href="#_ftn94">[94]</a><br />
Si auspica, pertanto, che la giustizia sportiva possa sempre più contraddistinguersi quale strumento di tutela per le questioni in cui si discuta dell&#8217;applicazione delle regole sportive, riservando alla giurisdizione amministrativa la competenza a dirimere le sole controversie che presentino indubbia rilevanza per l&#8217;ordinamento dello Stato, a fronte della lesione di posizioni soggettive tutelabili innanzi al medesimo ordinamento generale.<a title="" href="#_ftn95">[95]</a></p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Sul tema dell&#8217;interpretazione conforme a Costituzione la dottrina si è molto soffermata, sin dagli albori dell&#8217;attività della Corte costituzionale. Già nel 1956 Vezio Crisafulli aveva evidenziato come la Corte potesse ritenere infondata la questione quando la disposizione impugnata poteva avere un altro significato da quello attribuitole dal ricorrente o dal giudice remittente e quando dalla formulazione legislativa potesse individuarsi una &#8220;norma diversa e costituzionalmente legittima&#8221;. Si veda, al riguardo, V. Crisafulli, <em>Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l&#8217;interpretazione giudiziaria</em>, in <em>Giur Cost</em>, 1956, 947 ss. Per una lettura delle più recenti problematiche poste dall&#8217;utilizzo del canone dell&#8217;interpretazione conforme a Costituzione, alla luce del pensiero del Crisafulli e di altri due maestri quali Carlo Esposito e Carlo Lavagna, si veda, M. Ruotolo, <em>L&#8217;interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza costituzionale»</em>, in A. Pace (a cura di), <em>Corte costituzionale e processo costituzionale nell&#8217;esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario</em>, Milano, 2006, 903 ss., spec. 929 ss. Dello stesso autore, si veda anche, M. Ruotolo, <em>Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale</em>, in Aa.Vv., <em>Scritti in onore di Alessandro Pace</em>, Napoli, 2012, 2478 ss.<br />
<a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Per un più approfondito esame degli aspetti ordinamentali, oltre che per un&#8217;ampia lettura del codice di giustizia sportiva adottato dal CONI e del sistema della giustizia sportiva endo ed esofederale, sia consentito rimandare a, S. Papa, <em>Il processo sportivo dopo il codice Coni</em>, Torino, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Anche volendo tralasciare l&#8217;età classica, nella quale la cultura ellenistica, come del resto quella romana, celebrava l&#8217;esaltazione della competizione fisica, e le competizioni olimpiche non erano solamente un avvenimento sportivo, sostanziandosi in una celebrazione delle virtù di un intero popolo, addirittura nel periodo delle dominazioni barbariche e nella successiva legislazione longobarda e medievale, sono dati rilevare numerosi esempi di regolamentazione di attività riconducibili al fenomeno sportivo. Nell&#8217;editto di Rotari (prima raccolta scritta delle leggi dei Longobardi, promulgato tra il 22 novembre ed il 23 novembre 643 dal re Rotari) ad esempio, si riscontrano norme atte ad impedire fattispecie riconducibili a casi che, nell&#8217;epoca attuale, qualificheremmo come &#8220;frode sportiva&#8221;, da applicarsi sia nel caso di duello giudiziario che, presumibilmente, in caso di competizioni a mero fine ricreativo. Il capitolo CCCLXVIII del citato editto, infatti, pur non contenendo sanzioni specifiche nei confronti di chi contravveniva alle norme disciplinanti i cosiddetti <em>certamina</em>, autorizzava il contendente ad esporre al giudice i propri sospetti circa la liceità degli atti che stava per compiere il suo avversario.  La frode poteva, ad esempio, consistere nell&#8217;occultamento sul proprio corpo di sostanze o di erbe atte al maleficio, ed il giudice era al riguardo investito di ampi poteri inquisitori, essendo, fra l&#8217;altro, autorizzato a procedere ad una ispezione corporale nei confronti dell&#8217;atleta, al fine di verificare l&#8217;eventuale suo possesso di mezzi fraudolenti<em>. </em>Per un approfondimento della genesi storica della regolamentazione delle attività sportive, di particolare interesse risulta il contributo di, U. Gualazzini, <em>Premesse storiche al diritto sportivo</em>, Milano, 1965.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> In letteratura è stato efficacemente evidenziato come lo studio della materia afferente al fenomeno sportivo (visto in parallelo con la produzione legislativa di riferimento) possa essere cronologicamente suddiviso in cinque periodi. Il primo periodo, collocabile tra il 1948 e l&#8217;entrata in vigore della legge 91/81, può considerarsi il momento iniziale, non avendo avuto, sino ad allora, l&#8217;ambito sportivo un particolare spazio nella legislazione. Il secondo periodo ha trovato indubbio impulso dal primo rilevante scandalo che aveva investito il calcio italiano nella primavera del 1980. Le decisioni adottate al riguardo dagli organi di giustizia sportiva, l&#8217;interesse suscitato nell&#8217;opinione pubblica, e le ormai numerose pronunce della giurisprudenza statale in materia, avevano infatti ancor più contribuito a destare l&#8217;interesse della comunità scientifica in ordine alle peculiarità in grado di caratterizzare l&#8217;ordinamento sportivo. In quell&#8217;epoca entrava peraltro in vigore una legge regolante i rapporti fra società e sportivi professionisti (legge 23.3.1981, n. 91) che costituirà, sino alla metà degli anni Novanta, la normativa di riferimento del settore. Il terzo periodo (1996/2001) risulta caratterizzato dall&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 23.7.1999, n. 242, mediante il quale furono apportati notevoli cambiamenti in materia di ripartizione dei benefici economici comportati dalla vendita dei cosiddetti diritti televisivi, nonché operata una rivisitazione delle competenze del CONI e delle Federazioni sportive. Il quarto periodo del processo evolutivo afferente allo studio del fenomeno sportivo è peraltro quello di maggior interesse per il sistema della giustizia sportiva, caratterizzato dalle molteplici pronunce giurisprudenziali originate dai rilevanti scandali che avevano interessato il fenomeno sportivo ed in special modo il mondo del calcio. In tale contesto l&#8217;interesse della giurisprudenza si era soprattutto soffermato sul rapporto fra ordinamento statale ed ordinamento sportivo. Proprio l&#8217;evidente contrasto fra pronunce volte a preservare l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e quelle maggiormente propense a consentirne una sindacabilità ad opera della giurisdizione statale, portò il legislatore, per la prima volta, a promulgare una legge (l. n. 280 in data 17.10.2003) avente specificamente ad oggetto la disciplina del riparto di giurisdizione fra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento nazionale. L&#8217;entrata in vigore di tale fondamentale normativa, le molteplici e rilevanti decisioni successivamente pronunciate dagli organi di vertice della giustizia domestica, dalla magistratura ordinaria ed amministrativa, ed anche dalla Corte Costituzionale (specificamente adita per sindacarne la legittimità), hanno traghettato il processo evolutivo dello studio dell&#8217;ordinamento sportivo e della sua giustizia domestica all&#8217;ultimo attuale periodo, nel quale, a fronte dei continui contributi forniti dalla comunità scientifica, non può essere messo in dubbio che la materia afferente al diritto dello sport e della giustizia sportiva costituisca ormai una materia di autonoma rilevanza, nell&#8217;ambito dello studio delle discipline giuridiche insistenti nell&#8217;ordinamento. In ordine alle fasi di evoluzione dello studio della disciplina afferente al fenomeno sportivo, si veda, M. Sanino, F. Verde, <em>Il diritto sportivo</em>, Padova, terza ediz, 2011, 453 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> In ordine ai profili ordinamentali del fenomeno sportivo, ed all&#8217;approfondimento delle tappe che hanno contraddistinto il formarsi della sua teorizzazione, si vedano, R. Morzenti Pellegrini, <em>L&#8217;evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale</em>, Milano, 2007; F. Goisis, <em>La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato</em>, Milano, 2007; G. Manfredi, <em>Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva</em>, Torino, 2007.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> S. Romano, <em>L&#8217;ordinamento giuridico</em>, I ed., Firenze, 1918; Id, <em>op.cit</em>. II ed., Firenze, 1946; Id, <em>op.cit.</em> III ed., Firenze, 1977. Sull&#8217;opera di Santi Romano, avuto riguardo agli aspetti che più rilevano per la teoria ordinamentale, si vedano tra gli altri<a>: S. Cassese<em>, Ipotesi sulla formazione de &#8220;l&#8217;ordinamento giuridico&#8221; di S. Romano</em>, in Aa. Vv., <em>Quaderni fiorentini</em>, Milano, 1972, 243 ss</a>.; <a>P. Biscaretti Di Ruffia (a cura di<em>), Le dottrine giuridiche di oggi e l&#8217;insegnamento di S. Romano</em>, Milano 1977; </a><a>F. Canfora, <em>Gli ordinamenti giuridici (pluralità e rapporti)</em>, in <em>Temi romani</em>, 1977, 499 ss.</a>; <a>N. Bobbio, <em>Teoria ed ideologia nella dottrina di S. Romano</em>, in <em>Amministrare</em>, 1975, 447 ss</a>.;.; <a>M. Barillari, <em>Considerazioni sulla dottrina dell&#8217;ordinamento giuridico</em>, in Aa.Vv., <em>Scritti giuridici in onore di S. Romano</em>, Padova, 1940, 65 ss; </a><a>P. Grossi, <em>Santi Romano, un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2006, 377 ss</a>.; <a>V. Frosini, <em>Santi Romano e l&#8217;interpretazione giuridico della realtà sociale</em>, in <em>Riv. int. fil. dir.</em>, 1989, 706 ss.</a>; <a>C. Pinelli, <em>Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi Romano</em>, in <em>Giur. cost</em>. 1986, II, 1856 ss.; </a><a>M. Fioravanti, <em>Per l&#8217;interpretazione dell&#8217;opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca</em>, in Aa. Vv., <em>Quaderni fiorentini</em>, Milano 1981, 169 ss.; </a><a>A. Tarantino, <em>La teoria della necessità nell&#8217;ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano, </em>Milano 1980.</a></div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> S. Romano, <em>L&#8217;ordinamento giuridico</em>, III ed. cit., 27. Una sintesi del pensiero di Santi Romano, e degli aspetti della teoria pluralistico &#8211; ordinamentale nella dottrina risalente al XX secolo, è illustrata da, R. Morzenti Pellegrini, <em>op. cit</em>., cap. 1.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cfr. R. Morzenti Pellegrini, <em>op. cit., </em>12. Richiamando un contributo di, <a>G. Fiandaca, </a><em>La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma</em>, in <em>Foro it</em>., 1995, 21 ss., l&#8217;autore evidenzia come l&#8217;esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici trova conferma attraverso la considerazione di alcune aree del diritto, ad esempio nell&#8217;ambito internazionale ed in quello canonico, che si presentano in termini indubitabilmente autonomi rispetto alla sfera statale. Vengono inoltre citati anche gli ordinamenti considerati illeciti dallo Stato i quali, secondo la logica sottesa all&#8217;orientamento in esame, costituirebbero comunque delle istituzioni, e dunque degli ordinamenti giuridici, in quanto corpi sociali organizzati. In quest&#8217;ottica, il carattere contrario all&#8217;ordinamento statale risulterebbe pertanto oggetto di un apprezzamento di carattere meramente etico. La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici è stata approfondita da ampia ed autorevole dottrina. Al riguardo, senza pretesa di esaustività, si richiamano, almeno, i seguenti contributi, N. Bobbio, <em>Teoria dell&#8217;ordinamento giuridico</em>, Torino, 1960E. Allorio, <em>La pluralità degli ordinamenti giuridici e l&#8217;accertamento giudiziale</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1955, 247 ss.; G. Ambrosini, <em>La pluralità degli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana, in </em>Aa. Vv.<em>, Studi in onore di G. Chiarelli,</em> Milano, 1973, I, 11 ss.; F. Modugno, <em>Pluralità degli ordinamenti giuridici</em>, in <em>Enc. dir.</em>, vol. XXIV, 1985, 1 ss; G. Capograssi, <em>Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici</em>, in <em>Opere</em>, IV, Milano, 1959, 181 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> <a>W. Cesarini Sforza, <em>Il diritto dei privati</em>, Milano, ristampa 1963, originariamente pubblicato in <em>Riv. it. sc. giur.</em>, 1929, 43 ss</a>. Dello stesso autore si vedano anche, <em>La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo</em>, in <em>Foro it.</em>, 1933, I, 1383, e in <em>Riv. dir. sport</em>, 1969, 608 ss; <em>Il diritto dei privati. Il corporativismo come esperienza giuridica</em>, Milano, 1963;<em> Ordinamenti giuridici (pluralità degli) &#8211; (ad vocem)</em>, in <em>N.mo dig. it</em>, XII, Torino, 1968, 1 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> W. Cesarini Sforza<em>, Il diritto dei privati</em>, <em>cit</em>., 33.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> W. Cesarini Sforza, <em>La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo</em>, <em>cit.</em> 1394 &#8211; 1397.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> In ordine ai quali devono però almeno citarsi i contributi di, C. Furno, <em>Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1955, 619 ss; <a>F. Carnelutti, <em>Figura giuridica dell&#8217;arbitro sportivo</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1953, 20 ss.</a> In estrema sintesi, il primo autore esprime considerevoli riserve in ordine al carattere giuridico del fenomeno sportivo visto come ordinamento autonomo, valorizzando l&#8217;aspetto tecnico-agonistico, rappresentato dall&#8217;esercizio effettivo di una pratica sportiva, vero e proprio fulcro del sistema. Il secondo autore indica nel fenomeno sportivo un insieme che, pur regolato dalle regole del diritto e ferma restando la sovranità dello Stato, necessiterebbe di un approccio di tipo sociologico, in grado di esercitare, rispetto al diritto, una funzione vicaria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> <a>M.S. Giannini, <em>Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi</em>, in <em>Riv. Dir. Sport</em>, 1949, 5 ss</a>. Dopo essere tornato sull&#8217;argomento (M.S. Giannini, <em>Gli elementi degli ordinamenti giuridici</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1958, 219 ss) l&#8217;autore, a distanza di quasi cinquant&#8217;anni, ebbe peraltro modo di pubblicare un ulteriore saggio di particolare importanza. Si veda, al riguardo, M.S. Giannini, <em>Ancora sugli ordinamenti giuridici e sportivi</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl</em>., 1996, 670 ss.</div>
<div>[14] Nel testo originario della Carta costituzionale, il termine sport non era contemplato, essendo stato ivi inserito, (avuto specifico riguardo all&#8217;indicazione dell'&#8221;ordinamento sportivo&#8221;, quale materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni) solo a seguito della riforma del titolo V, di cui alla legge costituzionale 3/2001. Pur evidenziando che i gruppi sociali praticanti l&#8217;attività sportiva (<em>lato sensu</em> intesa) potevano trarre indiretta tutela costituzionale, quanto meno dalle norme poste a salvaguardia della libertà associativa (art. 18) e comportanti il riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo (art. 2), non può non destare un certo stupore il mancato accenno, in una Costituzione contraddistinta da riferimenti e disposizioni afferenti a molti ambiti del vivere civile, ad una tematica di così rilevante interesse come il fenomeno sportivo e la sua regolamentazione. Ha particolarmente approfondito la tematica dell&#8217;inquadramento costituzionale del fenomeno sportivo, L. Di Nella, <em>Il fenomeno sportivo nell&#8217;ordinamento giuridico</em>, Napoli, 1999, (dello stesso autore si vedano anche<em> Costituzionalità della &#8220;Giustizia sportiva&#8221; e principio della specificità dello Sport</em>, in <em>Rass. dir. econ. sport</em>, 2012, 46 ss., e <em>Manuale di diritto dello Sport</em>, Napoli, 2010). Maggiormente rivolti ad aspetti di giustizia sportiva risultano essere i contributi di, M. Ruotolo, <em>Giustizia sportiva e Costituzione</em>, in <em>Riv. dir sport.</em>, 1998, 409 ss.; G. Facci, <em>Il risarcimento del danno come punto di bilanciamento tra il controverso principio dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;art. 24 Cost</em>., in Resp. civ. e prev., 2011, n. 6, 417 ss; P. Sandulli, <em>Costituzione e sport</em>, in<em> Riv. dir. sport</em> &#8211; ediz. online (www.coni.it)</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Sul quale torneremo nel prosieguo della presente trattazione</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Liminale appare, per certi versi, sinonimo di liminare o del più comune subliminale. In psicologia e fisiologia si intende quale fatto o fenomeno che è al livello della soglia della coscienza e della percezione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> M.S. Giannini, <em>Gli elementi degli ordinamenti giuridici</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1958, 220.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Ha così riassunto, R. Morzenti Pellegrini, <em>op. cit.</em>, 21</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Il concetto stesso di ordinamento giuridico presuppone l&#8217;esistenza di un gruppo, e dunque di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti, avvinti dall&#8217;osservanza di un corpo comune di norme, alle quali i medesimi riconoscono un valore vincolante. In tal senso, M.S. Giannini, <em>Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi</em>, <em>cit</em>., 13<a>.</a></div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Nessun dubbio può sussistere circa la plurisoggettività che caratterizza l&#8217;ambito del fenomeno sportivo, costituita oltre che dagli atleti anche da tutte le altre componenti che concorrono allo svolgimento delle attività allo stesso riconducibili (tecnici, sanitari, arbitri e giudici di gara, oltre che dagli spettatori (i quali possono essi stessi rientrare fra i soggetti dell&#8217;ordinamento, dovendo rispettare dei comportamenti indicati dalle disposizioni di settore, la cui violazione può essere foriera di sanzioni da irrogare a carico dei soggetti propri dell&#8217;ordinamento sportivo, quali le società sportive e/o gli enti organizzatori). Indubitabile è la sussistenza di un&#8217;organizzazione propria dell&#8217;ordinamento sportivo che, composto da più organismi operanti in ambito mondiale e nazionale, si sostanzia per una capillare strutturazione di soggetti, costituenti un&#8217;articolazione in grado di consentire sia lo svolgimento dell&#8217;attività fisica amatoriale che quella sportiva professionistica. Anche la normazione non difetta nell&#8217;ordinamento sportivo, dato che il medesimo si basa su una regolamentazione propria, il cui rispetto condiziona anche la stessa ammissione o espulsione dei soggetti facenti parte del medesimo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Per una sintesi del qualificazione giuridica delle articolazioni sportive effettuata da Massimo Severo Giannini, si veda, R. Morzenti Pellegrini, <em>op. cit.</em>, 26.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> M.S. Giannini, <em>Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici e sportivi</em>, cit., 26.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Si veda, ad esempio, l&#8217;opera di I. Marani Toro e A. Marani Toro, <em>Gli ordinamenti sportivi</em>, Milano, 1977, secondo la quale ogni specialità sportiva darebbe vita ad un ordinamento ludico ispirato ad un fine sportivo comune, consistente nel miglioramento continuo dei risultati, la cui regolamentazione potrebbe essere assicurata solamente da un ordinamento giuridico dotato di autonomi poteri.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Ad esempio, l&#8217;ordinamento sportivo è stato visto quale ordinamento in grado di porsi in una posizione di non indifferenza rispetto a quello statale, non riscontrandosi alcuna antitesi fra i due ordinamenti, dato che il primo è chiamato a muoversi nell&#8217;ambito di una sua ben marcata autonomia, condivisa e difesa dallo Stato che, a fronte della circostanza che vede l&#8217;ordinamento di settore perseguire finalità e scopi non contrastanti, ed anzi concorrenti, rispetto a quelli perseguiti dall&#8217;ordinamento statale, ne riconosce la legittimità. Si veda, in tal senso, A. Quaranta, <em>Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico</em>, in <em>Riv. dir. sport</em>., 1979, 35. In ordine al rapporto tra ordinamento giuridico e ordinamento sportivo, si vedano anche i seguenti contributi, G. De Marzo, <em>Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali</em>, in <em>Corr. giur.</em>, n. 10, 2003, 1265 ss.; T. E. Frosini, <em>L&#8217;ordinamento sportivo nell&#8217;ordinamento costituzionale,</em> in Aa.Vv., <em>Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico</em>, Napoli, 2009, 235 ss. (dello stesso autore si veda anche, I. Demuro  &#8211; T. E. Frosini, <em>Calcio professionistico e diritto</em>, Milano, 2009); A. Massera, <em>Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2008, 113 ss.; M. Sferrazza, <em>Spunti per una riconsiderazione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale</em>, in <em>Giustiziasportiva.it</em>, n. 2/2009; M. Serio, <em>Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale</em>, in <em>Europa e dir. privato</em>, 2009.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Così, <a>L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva (ad vocem)</em>, in <em>Enc. dir</em>. <em>Ann.</em>, Milano, 2010, 493 ss.</a> Come verremo a riferire in prosieguo, l&#8217;autore si pone in posizione di forte criticità rispetto alla riproposizione acritica della teoria dell&#8217;inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Si veda, al riguardo, A. De Silvestri, in Aa. Vv., <em>Diritto dello sport</em>, Firenze, 2008, 5 ss. Dello stesso autore si vedano, con riferimento all&#8217;inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo, <a>A. De Silvestri</a>, <em>La c.d. autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale</em>, in P. Moro (a cura di), <em>La giustizia sportiva</em>, Forlì, 2004, 84 ss; A. De Silvestri, <em>Il discorso sul metodo: osservazioni minime sul concetto di ordinamento sportivo</em>, in <em>Giustiziasportiva.it</em>, 2009, 1 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Visto quale &#8220;plesso delle norme emanate dal gruppo sociale che si occupa delle attività sportive&#8221; da, <a>G. Manfredi, <em>Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2012, 299</a> ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> P. Mirto, <em>Il sistema normativo dell&#8217;organizzazione dello sport nell&#8217;ordinamento giuridico</em>, in <em>Riv. dir. sport.</em>, 1949, 24 ss. Dello stesso autore si veda anche<em>, L&#8217;organizzazione sportiva in Italia. Autonomia e specialità del diritto sportivo</em>, in <em>Riv. dir. sport.</em>, 1959, 6 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Si veda, al riguardo, L. Di Nella, <em>Il fenomeno sportivo nell&#8217;ordinamento giuridico</em>, <em>op. cit.</em>, 92.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Così, L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva (ad vocem)</em>, <em>op. cit.</em>, 494. In tale voce enciclopedica l&#8217;autore richiama un suo precedente scritto, nel quale egli, analiticamente ed acutamente, espone la propria tesi in ordine alla necessità di attualizzare la nozione e lo stesso inquadramento dogmatico dell&#8217;ordinamento sportivo. Si veda, al riguardo, L Ferrara, <em>L&#8217;ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata,</em> in <em>Dir. pubb</em>., 2007, 1 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Così, L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva (ad vocem)</em>, <em>cit</em>., 495. L&#8217;autore cita diversi studi e contributi in grado di costituire un ampio orientamento in merito. Fra questi, si vedano, <a>E. Picozza, <em>I rapporti generali tra ordinamenti</em>, in C. Franchini (a cura di), <em>Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi</em>, Torino, 2004, 1 ss.</a>, <a>A. De Silvestri, <em>Le nuove frontiere del diritto dello sport, </em>in, J. Tognon (a cura di), <em>Diritto comunitario dello sport</em>, Torino, 2009, 78 ss.</a> L&#8217;autore richiama poi diversi contribuiti di <a>G. Manfredi<em>, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale,</em> <em>op. cit,</em>; <em>Osservazioni sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo</em>, in <em>Foro amm. T.A.R.</em>, 2006, 2967 ss.; <em>Norme sportive e principio pluralistico,</em> in <em>Dir. sport</em>, 2008, 25 ss.;</a> <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi,</em> in <em>Dir. proc. amm</em>., 2008, 615 ss. Come di notevole interesse vengono inoltre segnalati i contributi <a>di N. Paolantonio<em>, Ancora su sport e giustizia</em>, in <em>Foro amm. C.d.S</em>., 2007, 3537 ss (dello stesso autore si veda anche, <em>Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici</em>, in <em>Foro amm. &#8211; Tar</em>, 2007, 1152 ss) </a>; <a>S. Landini, <em>Pluralismo giuridico e ordinamento sportivo: un binomio in crisi?</em>, in <em>Rassegna di diritto ed economia dello sport</em>, 2006, 415 ss; </a><a>F. Roversi-Monaco, <em>Prefazione</em>, in <em>Dir. sport</em>, 2007; </a><a>M. Cimmino, <em>Rischio e colpa nella responsabilità sportiva</em>, Napoli, 2006, 6 s</a>s., nella parte in cui l&#8217;autrice afferma che &#8220;le trasformazioni che accompagnano il fenomeno sportivo sembrano mettere in crisi anche la lettura dello sport in termini ordinamentali secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Già il Luiso aveva affermato che ogni ordinamento giuridico è per sua natura originario, stabilendo i propri rapporti con ogni altro ordinamento solo ed esclusivamente mediante le sue norme. Solo dall&#8217;analisi di tali norme si potrebbe pertanto trarre la complessiva posizione che ogni ordinamento assegna a ciascun altro. Così, F. P. Luiso, <em>La giustizia sportiva,</em> Milano, 1975, 14.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Si veda al riguardo, G. Manfredi, <em>Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale, op.</em> <em>cit.</em>, 269.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> In tal senso, L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva</em>, <em>cit.</em> 495.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Sugli aspetti afferenti al diritto comunitario dello sport, si vedano i seguenti contributi, J. Tognon (a cura di), <em>Diritto comunitario dello sport</em>, Torino, 2009, (dello stesso autore si vedano anche, <em>Diritto europeo dello sport</em>, Torino, 2011, <em>Lo sport e il Trattato di Lisbona: l&#8217;irrisolto problema della specificità, in Giustiziasportiva.it</em>, n. 3/2012<a>.; S. Bastianon (a cura di) <em>L&#8217; Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali</em>, Milano, 2013; </a>Bruno Nascimbene, Stefano Bastianon, <em>Diritto europeo dello sport. L&#8217;Europa in movimento. Raccolta di testi e documenti</em>, Torino, 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Al riguardo, in ordine al rapporto fra ordinamento comunitario e ordinamento statale, visto nell&#8217;ottica della formazione di un unico ordinamento giuridico, si veda, <a>G. Itzcovich, <em>Integrazione giuridica. Un&#8217;analisi concettuale</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 2005, 749 ss. </a></div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> L&#8217;espressione è di V. Zingales, <em>Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale statale</em>, in <em>Riv. dir. sport</em>, 1993, 275 ss, così come citato da L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva</em>, <em>cit.</em> 495.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, URBSFA c Bosman, in <em>Raccolta,</em> p. I-5040.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> La citata sentenza statuì l&#8217;impossibilità di frapporre ostacoli alla «libera circolazione dei lavoratori» anche per calciatori professionisti, con la consequenziale declaratoria di illegittimità delle disposizioni comportanti elementi ostativi al trasferimento ad altra squadra di un giocatore tesserato presso una società professionistica, al termine di scadenza del proprio rapporto contrattuale. Il portato della citata sentenza ha pertanto di fatto consentito ai calciatori professionisti aventi cittadinanza nell&#8217;Unione Europea di trasferirsi gratuitamente ad un altro club, alla scadenza del contratto con l&#8217;originaria squadra di appartenenza.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> L&#8217;espressione è di <a>S. Bastianon, <em>La sentenza Bosman vent&#8217;anni dopo</em>, Torino, 2015, 3.</a></div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Il pronunciamento della citata sentenza ha comportato rilevanti effetti sulla qualificazione dell&#8217;ordinamento sportivo quale ordinamento speciale secondo M. <a>Clarich</a>, <em>in La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?</em>, in<em> Riv. dir. sport., </em>1996, 393 ss<em>.,</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Nell&#8217;ambito della quale la più significativa è senza dubbio la sentenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P. Causa C-519/04 P, David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione delle Comunità europee. A commento della medesima si veda, I. Del Giudice, <em>La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive</em>, in <em>GiustAmm.it</em>, <em>www.giustamm.it</em>, n. 9/2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Cfr. L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva</em>, cit. 491, ed i riferimenti da questi citati: M. Sanino, <em>Diritto sportivo</em>, Padova, 2002, 455; Id., <em>Sport</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XXX, 1993, 2; P. D&#8217;Onofrio, <em>Sport e giustizia</em>, Repubblica di San Marino, 2005, 147. Si vedano, inoltre, i seguenti contributi, G. Napolitano, <em>Sport</em> <em>(ad vocem)</em>, in <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, diretto da Cassese, Milano, 2006, vol. IV, 5678 ss.; G. Liotta, L. Santoro, <em>Lezioni di diritto sportivo</em>, Milano, 2009; E. Lubrano, <em>L&#8217;ordinamento giuridico del giuoco calcio</em>, Roma, 2004; E. Russo, <em>L&#8217;ordinamento sportivo e la giustizia sportiva</em>, in <em>Giustiziasportiva.it</em>, n. 2/2006; G. Valori, <em>Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione</em>, Torino, 2005; R. Lombardi, S. Rizzello, F. G. Scoca, M. R. Spasiano, (a cura di) <em>Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia</em>, Milano, 2009.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> F. P. Luiso, <em>La giustizia sportiva</em>, Milano, 1975. Dello stesso autore si vedano inoltre, <em>Giustizia sportiva</em> (<em>ad vocem</em>), in <em>Dig. Disc. Priv.</em>, Torino 1993, 223 ss.; <em>Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione</em>, nota a sentenza Pret. Novara, 15 dicembre 1979, in <em>Giust. civ.</em>, 1980, I, 2545; <em>Ancora intorno agli arbitrati sportivi</em>, nota a Cassazione, 6 aprile 1990, n. 2889, in <em>Riv. arb.</em>, 1991, 270 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra le stesse quelle aventi ad oggetto il contrasto derivato dall&#8217;adozione di provvedimenti atti a limitare la partecipazione di un soggetto a manifestazioni proprie dell&#8217;ambito sportivo, quali il diniego di ammissione ad un campionato, la decadenza dell&#8217;affiliazione, e diverse fattispecie ad esse similari.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> La letteratura in materia è ormai molto vasta.  Di particolare interesse in ordine al rapporto fra giurisdizione statuale e giustizia sportiva, risultano, fra gli altri, i seguenti contributi: <a>P. Sandulli, <em>Giustizia sportiva e giurisdizione statale</em>, in <em>Diritto dello sport</em>, 3/2008</a>, 429 ss.; P. Sandulli, <em>I limiti della giurisdizione sportiva</em>, in <em>Foro amm. &#8211; Tar</em>, 2008, 2, 186 ss;  P. Sandulli, <em>La giurisdizione &#8220;esclusiva&#8221; in materia di diritto sportivo</em>, in <em>Analisi giur. econ.</em>, 2005, 395 ss.; P. Sandulli, <em>La legge 17 ottobre 2003, n. 280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia di Diritto sportivo</em>, in <em>Temi Romani</em>, 2003, 182 ss.; P. Sandulli, <em>Ancora qualche riflessione sull&#8217;autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia</em>, in,<em> Riv. dir. sport</em> &#8211; ediz. online (www.coni.it); P. D&#8217;Onofrio, <em>Il rapporto tra l&#8217;ordinamento statale ed ordinamento sportivo nell&#8217;attuale contesto costituzionale</em>, in <em>federalismi.it</em>, n.12/2019; P. D&#8217;Onofrio, <em>Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del TAR</em>, in <em>Dir. Sport</em>, 2007, 69 ss; C. Alvisi, <em>Le fonti statali dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo</em>, in <em>Giustizia sportiva e arbitrato</em>, in C. Vaccà (a cura di), Milano, 2006, 3 ss.; P. Amato, <em>Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l&#8217;ordinamento statuale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio</em>, in <em>Riv. dir. ec. sport.</em>, 2006, 41 ss.; M. Antonioli, <em>Sui rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2005, 1035 ss.; M. Basile, <em>La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, 2005, 280 ss.; C. Belfiore, <em>La giustizia sportiva tra autonomia e diritto pubblico</em>, in <em>Giur. Mer.</em>, 2005, 2449 ss.; G. Bernini, <em>L&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo: profili storici e problemi attuali</em>, in <em>Giustizia sportiva e arbitrato</em>, in C. Vaccà C. (a cura di), Milano, 2006, 20 ss..; A. Bonomi, <em>Giustizia sportiva e giustizia statuale. Qualche riflessione sulla legittimità costituzionale della legge 17 ottobre 2003, n. 280</em>, in <em>Riv. Dir. Cost.</em>, 2004, 171 ss.; A. Bonomi, <em>L&#8217;ordinamento sportivo e la Costituzione</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2005, 363 ss.; L. Ferrara, <em>Federazione italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo fa da spettatore?</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, 2004, 93 ss., 99 ss., L. Ferrara, <em>L&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento statuale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, 2005, 1218 ss.; L. Fumagalli, <em>Giustizia sportiva</em>, in <em>Diritto dello sport</em>, Firenze, 2004, 147 ss.; L. Fumagalli, <em>La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali ed alternativi di composizione</em>, in <em>Riv. dir. sport.</em>, 1999, 715 ss; M. Granieri, <em>Le forme della giustizia sportiva</em>, in <em>Giustizia sportiva e arbitrato</em>, in C. Vaccà (a cura di), Milano, 2006, 69 ss.; F. Lubrano, <em>Diritto dello sport e &#8220;giustizia sportiva&#8221;</em>, in <em>Dir. Sport</em>, 2007, 11 ss.; A. Merone, <em>La giustizia sportiva nell&#8217;aspetto giurisdizionale</em>, in <em>www.judicium.it</em>; V. Mirra, <em>Il &#8220;sistema&#8221; della giustizia sportiva</em>, in <em>Il nuovo diritto</em>, 2006, 1113 ss.; D. Nazzaro, <em>I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statuale nella giurisprudenza e nella L. n. 220/2003</em>, in <em>Nuovo dir.</em>, 2004, 598 ss.; G. Vidiri, <em>Organizzazione dell&#8217;attività agonistica, autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e D.L. n. 220 del 2003</em>, in <em>Giust. Civ.</em>, 2003, II, 509 ss.; G. Vidiri<em>, Le controversie sportive ed il riparto della giurisdizione</em>, in <em>Giust. Civ.</em>, 2005, I, 1625 ss.; V. Vigoriti, <em>Considerazioni sulla giustizia sportiva alla luce delle recenti vicende calcistiche</em>, in <em>www.judicium.it</em>; V. Vigoriti, <em>Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia</em>, in <em>Riv. arb.</em>, 2005, 435 ss; A. Vigoriti, <em>Validità della giustizia sportiva</em>, in <em>Riv. dir. sport</em>, 1970, 10 ss; A. Cariola, <em>I rapporti tra giurisdizione sportiva e statale: è possibile un ritorno al privato, in Foro amm.-Cds</em>, 2010, 2257 ss.; L. Cimellaro L., <em>Controversie in materia disciplinare tra giustizia sportiva e giurisdizione statale</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2009, 608 ss.; S. De Paolis, <em>Cartellino rosso per il giudice amministrativo. Il sistema di giustizia sportiva alla luce della 1. 280 del 2003, in Foro amm</em>. &#8211; Tar, 2005, 1603 ss.; M. Del Signore, <em>Sanzioni sportive: considerazioni sulla giurisdizione da parte di un giudice privo della competenza funzionale</em>, in <em>Dir. proc. amm.,</em> 2008, 1115 ss.; S. Felicetti, M. R. San Giorgio, <em>Ordinamento sportivo e giudice amministrativo</em>, in <em>Corr. giur.</em>, 2011, n. 5, 696 ss.; E. Lubrano, <em>La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280</em> in Moro P., De Silvestri A., Crocetti Bernardi E., Lubrano E., <em>La giustizia sportiva</em>, Forlì, 2004, 169 ss.; L. Marzano, <em>La giurisdizione sulle sanzioni disciplinari sportive: il contrasto fra T.A.R. e Consiglio di Stato approda alla Corte costituzionale</em>, in <em>Giur. merito</em>, 2010, n. 10, 2560 ss; M. Sferrazza, <em>Il riparto di giurisdizione in materia sportiva</em>, in <em>Dir. e Lav. Marche</em>, 2010, 302 ss.; G. Vidiri G., <em>Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo</em>, in <em>Foro it.</em>, 1994, 512 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Cosi, L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva</em>, <em>cit</em>. 492.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Si intende principalmente richiamare il contenzioso innanzi al TAR Sicilia, adito a seguito dell&#8217;impugnazione di una decisione della Corte Federale della FIGC, ed inizialmente pronunziatosi in sede di cautelare, con ordinanza in data 5.6.2003, n. 958.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Il sistema della giustizia sportiva si sostanzia nei due gradi di giustizia interna alle singole federazioni (cosiddetta giustizia endofederale) ed al grado di giudizio da svolgersi presso il CONI (cosiddetta giustizia esofederale). Alla data di entrata in vigore della legge 280/2003 il giudice esofederale incardinato presso il CONI era costituito dalla Camera di conciliazione ed arbitrato, operante a far data dal 2001. L&#8217;assegnazione alla Camera di conciliazione della cognizione finale delle controversie originatesi nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione sportiva, era volta all&#8217;intenzione di voler istituire una sorta di &#8220;filtro&#8221; rispetto alla proposizione dei giudizi da portare innanzi alla giurisdizione statale. Tale intento non riuscì tuttavia ad essere raggiunto, in quanto le federazioni sportive ebbero più volte a lamentare il proprio mutato ruolo da soggetti organizzatori del sistema di giustizia interna, a mera parte della procedura (sia conciliativa che arbitrale) da svolgersi innanzi al CONI. Contestualmente, peraltro, l&#8217;organo di giustizia costituito presso il CONI si era dimostrato invero indulgente rispetto alle conclusioni ed alle prospettazioni portate dai soggetti oggetto di condanna pronunciata dai giudici della giustizia endofederale. Anche a fronte di tali criticità, la Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso il CONI fu sostituita, nel 2007, dall&#8217;Alta Corte e dal Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS). A loro volta, nel 2014, anche tali organi della giustizia, (la cui attività non ha invero lasciato un indelebile segno nel contesto del sistema giustiziale esofederale) sono stati sostituiti dal Collegio di Garanzia dello Sport, al quale sono state assegnate competenze definite nomofilattiche in materia di giustizia sportiva, avendo lo stesso competenza a decidere sulle decisioni emesse dagli organi di giustizia istituiti presso le Federazioni sportive non altrimenti impugnabili nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento federale. Hanno compiutamente esaminato le competenze degli organi di giustizia endo ed esofederale, P. Sandulli &#8211; M. Sferrazza, <em>Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio</em>, Milano, 2015; M. Sanino, <em>Giustizia sportiva</em>, Milanofiori, Assago, 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Fra le quali si cita,<em> ex multis,</em> Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2008, p. 608 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Fra i fautori dell&#8217;orientamento che vede affermare la sovranità dell&#8217;ordinamento sportivo, si segnalano P.M.  Piacentini, <em>Sport</em>, in G. Guarino (a cura di)<em> Dizionario amministrativo</em>, II, Milano, 1983, 1452 ss.; V. Vigoriti, <em>Diritto comunitario e sport: applicabilità, sporting exception, trasferimenti, nazionalità, </em>in<em> Contr. impr. Eur., </em>2001, 628 ss.; C. Bottari<em>, L&#8217;ordinamento sportivo alla prova del Tar. La difficile &#8220;autonomia&#8221; dell&#8217;ordinamento sportivo</em>, in <em>Dir. sport</em>, 2007, 398 ss.; così come citati da L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva</em>, <em>cit.</em> 499.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Così L. Ferrara, <em>Giustizia sportiva</em>, <em>cit</em>. 499. Secondo G. Manfredi, <em>Il sindacato del giudice amministrativo</em>, cit., 628, non sussisterebbero ragioni tali da giustificare, per i gruppi sportivi, un trattamento privilegiato rispetto a quello di cui godono soggetti collettivi ritenuti di ben maggior rilevanza costituzionale, quali i partiti politici o i sindacati. A conferma di tale affermazione, può peraltro evidenziarsi come neppure il richiamo alla natura di articolazione dell&#8217;ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, riconosciuta all&#8217;ordinamento sportivo nazionale, potrebbe portare ad una diversa conclusione, dato che, come noto, il CIO è un organismo non governativo, come tale privo di una vera e propria personalità giuridica di diritto internazionale.<br />
<a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Si vedano, al riguardo, L. Ferrara, <em>L&#8217;ordinamento sportivo</em>, cit., 14; R. Caprioli, <em>Il significato dell&#8217;autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale</em>, in <em>N. giur. civ</em>., 2007, II, 284 (dello stesso autore si veda anche<em>, L&#8217;autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato</em>, Napoli, 1997; C. Franchini, <em>I rapporti tra l&#8217;ordinamento statale e quello sportivo nel settore della giustizia sportiva</em>, in C. Franchini (a cura di) <em>Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi</em>, cit., 15; G. Manfredi, <em>Osservazioni sui rapporti</em>, <em>cit.</em>, 2986; F. Fracchia, <em>Il sistema educativo di istruzione e formazione,</em> Torino, 2008, 83.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> L&#8217;autonomia riconosciuta alla comunità sportiva viene pertanto fondamentalmente qualificata quale autonomia privata. Non mancano, tuttavia, riconoscimenti della natura pubblicistica dell&#8217;autonomia sportiva (in merito si veda quanto evidenziato da, F Goisis, <em>La giustizia sportiva</em>, op. <em>cit.</em>), ed interpretazioni che vedono nell&#8217;organizzazione sportiva complessiva una sostanziale Autorità Amministrativa Indipendente per lo Sport, (si veda al riguardo E. Lubrano, <em>L&#8217;ordinamento sportivo come sostanziale autorità amministrativa indipendente dopo la legge n. 280/2003 e la sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato</em>, in <em>GiustAmm.it</em>, www.giustamm.it, 2004, n. 7.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> In quest&#8217;ottica è riconducibile il pensiero di G. Manfredi, <em>Pluralità degli ordinamenti</em>, op. cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Si veda al riguardo il pensiero di, F. Goisis, <em>La giustizia sportiva tra funzione giurisdizionale</em>, op. cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Così, L. Ferrara, <em>La giustizia</em>, cit., 504.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> Ai sensi della quale vengono attribuite alla giurisdizione statale le controversie afferenti a situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo rilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> Mediante la quale, come altresì già rilevato, viene espressamente riservata alla giustizia sportiva la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dell&#8217;ordinamento sportivo, nonché quella afferente ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con la conseguente possibilità di irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> Si veda al riguardo, L. Ferrara, <em>La giustizia</em>, <em>op. cit.</em>, 504-505.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> Si veda, al riguardo, N. Paolantonio, <em>Ordinamento statale e ordinamento sportivo</em>, <em>op. cit.</em>, 1152 ss. Si richiamano, inoltre, i seguenti contributi, P. Dini, <em>Le basi dell&#8217;autonomia normativa nel diritto sportivo</em>, in <em>Riv. dir. sport</em>, 1975, 229 ss; C. Gallavotti, <em>Le norme dell&#8217;ordinamento sportivo tra intervento legislativo e autonomia privata</em>, nota a Cassazione, 4 marzo 1999, n. 1855, in <em>Riv. dir. sport.,</em> 1999, 705 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> Così al riguardo, F. Goisis, <em>La giustizia sportiva</em>, cit., 345 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> Si veda al riguardo P. Sandulli, <em>I limiti della giurisdizione sportiva</em>, <em>op. cit</em>., 186.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a> Tale orientamento è frutto di svariate sentenze pronunciate soprattutto dagli organi di giustizia amministrativa operanti nel primo grado di giudizio (TAR Lazio e TAR Sicilia). <em>Ex multis</em> si vedano, TAR Lazio, sez. III-ter, 21.6.2007, n. 5645, in <em>Giur. merito</em>, 2007, n. 11, 3026; TAR Lazio, sez. III-ter, 8.6.2007, n. 5280, in <em>Corr. merito</em> 2007, n. 8-9, 1079; TAR Lazio, sez. III-ter, 22.8.2006, n. 7331, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2006, n. 7-8, 2562; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 19.4.2007, n. 679, in <em>Riv. dir. ec. sport</em>, 2007, n. 2, 135 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a> Si veda, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 25.11.2008, n. 5782, in <em>Foro it.</em>, 2009, 4, 195. Si veda, anche, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, 8.11.2007, n. 1048, in www.giustiziaamministrativa.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref66">[66]</a> Il Giudizio incardinato innanzi al TAR del Lazio trovava origine dal ricorso proposto da un tesserato, dirigente di una squadra di pallacanestro, deferito innanzi agli organi della giustizia federale per ragioni relative al tesseramento di un giocatore. All&#8217;esito del primo grado di giudizio svoltosi nell&#8217;ambito sportivo, il tesserato era stato sanzionato con l&#8217;inibizione da qualsiasi attività federale per anni due. In secondo grado la Corte Federale aveva inasprito la sanzione, portandola ad anni tre e mesi quattro. La Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del CONI aveva poi confermato il provvedimento assunto dagli organi di giustizia della Federazione Italiana di Pallacanestro. Nel ricorso proposto innanzi al TAR Lazio il tesserato aveva pertanto impugnato le decisioni assunte dagli organi della giustizia sportiva.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref67">[67]</a> Molti sono i profili di criticità evidenziati dalla letteratura avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/2011. Fra questi si vedano, A. De Silvestri, <em>La Corte Costituzionale &#8220;azzoppa&#8221; il diritto d&#8217;azione per i tesserati e delle affiliate</em>, in www.giustiziasportiva.it, 2011, 1; E. Lubrano, <em>La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?</em>, in <em>Riv. dir. ec. sport</em>, 2011, vol. 7, fasc. 1, 92 ss; A. Scala, <em>Autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, diritto di azione ex art. 24 Cost., effettività della tutela giurisdizionale: una convivenza impossibile</em>, in <em>Riv. dir. sport</em> &#8211; ediz. online (www.coni.it); A.A. Di Todaro, <em>La tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana fuga della Corte dal piano sostanziale a quello per equivalente</em>, in <em>Giur. cost. </em>2011, 697 ss; I. Piazza, <em>Ordinamento sportivo e tutela degli associati: limiti e prospettive del nuovo equilibrio della Corte Costituzionale</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2012, 1, (dello stesso autore si veda anche, <em>Il sistema sportivo italiano e la pluralità degli ordinamenti giuridici</em>, in <em>Giur. cost.</em> 2013, 5123; A. Palmieri, <em>Tutela giurisdizionale dimidiata per le sanzioni disciplinari in ambito sportivo</em>, in <em>Foro it.</em>, 2011, I, 2611, (dello stesso autore si veda anche, <em>Sanzioni disciplinari sportive, ricadute su interessi giuridicamente rilevanti e tutela giurisdizionale: la consulta crea un ibrido</em>, in <em>Riv. dir. sport</em>., ediz. online (in www.coni.it). A. E. Basilico, <em>L&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e il diritto ad agire in giudizio: una tutela dimezzata?</em> in <em>Giorn. dir. amm., </em>2011, n. 7, 733 ss; M. R. Spasiano, <em>La sentenza n°49/2011 della Corte Costituzionale un&#8217;analisi critica e un tentativo di &#8220;riconduzione a sistema&#8221;, in Riv. dir. sport</em>., ediz. on line (<em>www.coni.it</em>). Fra i pochi contributi a favore dell&#8217;interpretazione contenuta nella sentenza in esame, si citano, F. Blando, <em>Finale di partita. La Corte Costituzionale &#8220;salva&#8221; l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo italiano</em>, <em>in Riv. dir. sport</em>., ed. on line; (www.coni.it); L. Giacomardo, <em>Sanzioni disciplinari sportive e rapporti tra ordinamenti</em>, in www.giustiziasportiva.it, 2014, 2, 154.</div>
<div>75 Così F. G. Scoca, <em>I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore,</em> in <em>Corr. giur</em>., 2011, 11, 1543 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref69">[69]</a> TAR del Lazio, Roma, sez. I, 6.9.2016, n. 9563, in www.giustizia-amministratia.it</div>
<div><a title="" href="#_ftnref70">[70]</a> Così, Consiglio di Stato, sez. VI, 24.1.2012, n. 302, in www.giustizia-amministrativa.it. A titolo esemplificativo si intende citare una sentenza del TAR del Lazio, chiamato a pronunciarsi in ordine alla richiesta presentata da una società sportiva operante in ambito professionistico, volta ad ottenere il risarcimento dell&#8217;asserito danno ingiusto subito a seguito del ritenuto illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativa e della mancata effettuazione di quella obbligatoria ad opera della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sulla base di tali premesse è stato richiesto, quale risarcimento in forma specifica, la non assegnazione del titolo di campione d&#8217;Italia relativo ad una stagione passata, con conseguente rimodulazione della classifica del campionato e, quale risarcimento per equivalente, la condanna della federazione al pagamento dei danni subiti e subendi dalla società sportiva, quantificati nella considerevole somma di circa mezzo miliardo di euro. Pur incentrando il proprio sindacato giurisdizionale su profili essenzialmente afferenti alla legittimità o meno dell&#8217;istanza di intervento in autotutela richiesto dalla società ricorrente alla federazione resistente, il TAR Lazio ha inteso ribadire esplicitamente che in ordine alla domanda di revoca in autotutela dello scudetto vinto da diversa società sportiva, occorreva rilevare &#8220;la natura disciplinare-sanzionatoria dell&#8217;istanza risarcitoria in forma specifica, con conseguente sottrazione della stessa alla giurisdizione del giudice nazionale in ossequio al principio di autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo&#8221; risultando pertanto &#8220;la richiesta di condanna in forma specifica, così come quella caducatoria &amp;. inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice nazionale&#8221;. Così, TAR Lazio 27.6.2014, n. 6811, in www.giustizia-amministratia.it<br />
<a title="" href="#_ftnref71">[71]</a> Si vedano i comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49, pubblicati in data 13 agosto 2018, con i quali l&#8217;allora Commissario Straordinario della FIGC adottava le delibere recanti la decisione di ridurre il numero di società ammesse al Campionato di Serie B per la stagione 2018/2019.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref72">[72]</a> U.S. Avellino 1912 S.r.l., Calcio Catania S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Ternana Calcio S.p.A., FC Pro Vercelli 1892 s.r.l. e Robur Siena S.p.A.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref73">[73]</a> Provvedimento del Collegio di Garanzia del CONI prot. n. 676/18 dell&#8217;11 settembre 2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref74">[74]</a> Cfr.TAR Lazio, Roma, sez. I-<em>Ter</em>, decreto del 15 settembre 2018 n. 5412.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref75">[75]</a> Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-<em>Ter</em>, decreto del 19 settembre 2018 n. 5549.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref76">[76]</a> Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-<em>Ter</em>, ordinanza del 27 settembre 2018 n.5690.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref77">[77]</a>  Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, decreto del 29 settembre 2018 n. 4808 e ordinanza del 12 ottobre 2018 n. 5030.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref78">[78]</a> Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-<em>Ter</em><em>,</em> ordinanza del 24 ottobre 2018 n. 6360.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref79">[79]</a> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, decreto cautelare del 27 ottobre 2018 n. 5268.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref80">[80]</a> Il neo comma 3 bis, aggiunto all&#8217;articolo 62 del Codice del processo amministrativo, prevedeva poi che nelle impugnative aventi ad oggetto le controversie descritte dal citato articolo 133, comma 1, lettera z-septies era ammissibile l&#8217;impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato dei decreti presidenziali di accoglimento delle misure cautelari urgenti.  Il Presidente, omessa ogni formalità, era chiamato a provvedere con decreto sulla domanda solo se ritenuta ammissibile e fondata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref81">[81]</a> La riserva in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, &#8211; nella competenza funzionale del TAR del Lazio -, veniva infatti ribadita nel novellato art. 3 della legge, avuto riguardo alle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle Società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref82">[82]</a> Secondo la quale, vale ancora ribadire, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale sarebbe possibile proporre al giudice amministrativo, in regime di giurisdizione esclusiva, unicamente domanda di risarcimento del danno, con conseguente impossibilità di richiedere la tutela annullatoria dell&#8217;atto impugnato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref83">[83]</a> Con riferimento ai principi sull&#8217;azione ed alla necessità di garantirne il diritto sia in relazione alla tutela dei diritti soggettivi, che con riferimento alla tutela degli interessi legittimi, la dottrina e la letteratura sono di dimensioni così vaste da non permettere, in questa sede, nemmeno una loro sintetizzazione. Sia consentito, quale mero punto di partenza, ed avuto specifico riguardo al rapporto tra la garanzia della tutela giurisdizionale e la posizione dell&#8217;Amministrazione, richiamare il celebre contributo di, M. Nigro, <em>L&#8217;art. 113 della Costituzione e alcuni problemi della giustizia amministrativa</em>, in <em>Foro amm</em>. 1949, I, 1, 72 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref84">[84]</a> A suffragio di tale affermazione la Corte ha inteso ricordare come l&#8217;esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente non è un&#8217;opzione sconosciuta al nostro ordinamento, trattandosi di una scelta che corrisponde ad una tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti, tra i quali l&#8217;ambito lavoristico.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref85">[85]</a> Si veda, da ultimo, G. Greco, <em>Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 10/2018, p. 22 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref86">[86]</a>  Si veda al riguardo, ancorché riferita al precedente quadro normativo, P. Sandulli, in P. Sandulli &#8211; M. Sferrazza, <em>Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio</em>, Milano, 2015, 36.<br />
<a title="" href="#_ftnref87">[87]</a>  In tal senso, P. Sandulli, inin P. Sandulli &#8211; M. Sferrazza, <em>Il giusto processo sportivo</em>, <em>op. cit.</em>, 38.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref88">[88]</a> Si pensi poi agli organi di giustizia operanti all&#8217;interno delle singole federazioni nazionali, i quali, per lo più, risultano essere costituiti da soggetti che rivestono tale qualifica a titolo di mero &#8220;volontariato&#8221;, senza pertanto godere di emolumenti corrispondenti alla delicatezza dell&#8217;attività prestata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref89">[89]</a> Quasi a voler in un certo senso minimizzare gli effetti che potrebbero derivare dall&#8217;applicazione della sentenza della Corte costituzionale, in letteratura è stato evidenziato che la possibilità di applicazione dei principi dalla stessa elaborati potrebbe risultare comunque di alquanto difficile praticabilità. In ossequio ai comuni principi in materia di risarcibilità del danno da fatto illecito, infatti, è stato evidenziato che il destinatario di una sanzione disciplinare che, a fronte della ritenuta ingiustizia del provvedimento assunto dagli organi della giustizia sportiva, ritenesse di adire il giudice amministrativo al fine di ottenere il ristoro dei danni, dovrebbe essere comunque chiamato a dare prova della sussistenza di tutti gli elementi previsti dall&#8217;art. 2043 c.c., e, pertanto, non solo del danno ingiusto e del nesso causale rispetto alla condotta, ma anche dell&#8217;elemento soggettivo doloso o colposo da riconoscere in capo al soggetto agente. L&#8217;obiettiva difficoltà di dimostrare la sussistenza del medesimo, attesa la natura della materia e soprattutto la discrezionalità connaturata alle valutazioni svolte a definizione di un procedimento disciplinare, potrebbe risultare un elemento in grado di scongiurare la nascita di una giurisprudenza risarcitoria nell&#8217;ambito disciplinare sportivo. Non parrebbe infatti rispettoso dei canoni fondanti la materia della risarcibilità del danno da fatto illecito, rinvenirsi la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo nella colpa in re ipsa connessa al mero riconoscimento dell&#8217;esistenza dell&#8217;elemento oggettivo, costituito dall&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato. Al riguardo, si veda, P. Sandulli, in P. Sandulli &#8211; M. Sferrazza, <em>Il giusto processo sportivo</em>, <em>op. cit</em>., 41. Nel citato contributo vengono peraltro riportate due opinioni dottrinali contrastanti fra loro, specificamente quella di A. De Silvestri, in <em>La Corte Costituzionale &#8220;azzoppa&#8221; il diritto d&#8217;azione,</em> <em>op. cit.</em>, secondo il quale l&#8217;elemento soggettivo non potrà comunque difettare in capo agli organi di giustizia, ai fini della legittimazione di una pronuncia di responsabilità per danni, e di E. Lubrano, <em>La Corte Costituzionale n. 49/2011</em>, <em>op. cit.</em>, 100 ss, il quale ritiene che, a fronte del carattere di eccezionalità del sistema di tutela giurisdizionale costituito dal disciplinare sportivo, che vede nella tutela risarcitoria l&#8217;unica forma di tutela, la giustizia amministrativa dovrebbe considerare l&#8217;elemento soggettivo della &#8220;colpa&#8221;, quale elemento sussistente in <em>&#8220;re ipsa&#8221;</em> nell&#8217;eventuale accertamento di illegittimità del provvedimento disciplinare, così come indicato, in materia di appalti, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, decisione in data 30.9.2010, n. 314.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref90">[90]</a> Così, A. Travi, <em>Luci ed ombre nella tutela dei diritti davanti al giudice amministrativo</em>, in <em>Questione giustizia</em>, fasc. 3/2015, 154.<br />
<a title="" href="#_ftnref91">[91]</a> Dato reperito presso la segreteria della Procura federale istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref92">[92]</a> Dati desumibili dalla relazione di inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario pronunciata dal Presidente del Tar Lazio in data 19 febbraio 2019. Detta relazione è pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it</div>
<div><a title="" href="#_ftnref93">[93]</a> Al riguardo si evidenzia come, recentemente, si sia invocato un ritorno all&#8217;istituto arbitrale, visto quale rimedio &#8220;più efficace e più consono alla risoluzione della conflittualità nel mondo dello sport&#8221;. Così, T.E. FROSINI, <em>La giustizia sportiva italiana e comparata</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 15/2017, 14.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref94">[94]</a> Non è purtroppo inusuale rinvenire accostamenti fra istituti operanti nell&#8217;ambito del giudizio sportivo ed istituti afferenti ad altri ordinamenti, al fine, per lo più, di individuare carenze del primo rispetto a questi ultimi. Il giudizio sportivo viene, ad esempio, spesso accostato al processo penale, al fine di poter per lo più stigmatizzare l&#8217;assenza, nel primo rispetto al secondo, di parte delle prerogative della difesa, ivi solo parzialmente trasfuse, al punto di inficiarne addirittura la legittimità.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref95">[95]</a> In tal senso, P. De Lise, <em>L&#8217;ordinamento della giustizia sportiva alla luce della recente riforma (ex L. 30 dicembre</em><em> 2018, n. 145)</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 7/2019</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-autonomia-dellordinamento-sportivo-la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-della-disciplina-vigente/">Effettività della tutela e autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Gli appalti precommerciali: un particolare approccio all’aggiudicazione degli appalti di ricerca e sviluppo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-precommerciali-un-particolare-approccio-allaggiudicazione-degli-appalti-di-ricerca-e-sviluppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 17:36:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-precommerciali-un-particolare-approccio-allaggiudicazione-degli-appalti-di-ricerca-e-sviluppo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-precommerciali-un-particolare-approccio-allaggiudicazione-degli-appalti-di-ricerca-e-sviluppo/">Gli appalti precommerciali: un particolare approccio all’aggiudicazione degli appalti di ricerca e sviluppo</a></p>
<p>Considerazioni introduttive Il panorama di incertezza generato dalla crisi economica e dei mercati finanziari ha indubbiamente interessato anche l’attività delle amministrazioni pubbliche, chiamate a perseguire gli obiettivi di pubblico interesse connaturati all’espletamento delle loro finalità istituzionali, in un quadro sempre più caratterizzato dalla ristrettezza delle risorse economiche a disposizione. In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-precommerciali-un-particolare-approccio-allaggiudicazione-degli-appalti-di-ricerca-e-sviluppo/">Gli appalti precommerciali: un particolare approccio all’aggiudicazione degli appalti di ricerca e sviluppo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-precommerciali-un-particolare-approccio-allaggiudicazione-degli-appalti-di-ricerca-e-sviluppo/">Gli appalti precommerciali: un particolare approccio all’aggiudicazione degli appalti di ricerca e sviluppo</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Considerazioni introduttive</em><br />
Il panorama di incertezza generato dalla crisi economica e dei mercati finanziari ha indubbiamente interessato anche l’attività delle amministrazioni pubbliche, chiamate a perseguire gli obiettivi di pubblico interesse connaturati all’espletamento delle loro finalità istituzionali, in un quadro sempre più caratterizzato dalla ristrettezza delle risorse economiche a disposizione.<br />
In un tale contesto, la fondamentale rilevanza degli appalti pubblici è stata più volte evidenziata dalle istituzioni europee le quali, in più occasioni, hanno richiamato gli Stati membri alla necessità di garantire un mercato degli appalti che sia in grado di coniugare le esigenze del libero mercato con quelle di efficienza ed economicità, al fine di assicurare una gestione sana ed equilibrata dei fondi pubblici, e di offrire alle imprese interessate l’opportunità di aggiudicarsi appalti pubblici in un contesto di concorrenza leale<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Il ruolo rivestito dagli appalti pubblici nel contesto europeo è sicuramente legato anche al campo dell’innovazione, il cui costante sviluppo deve indubbiamente porsi sul piano di un obiettivo da coltivare, al fine di migliorare, allo stesso tempo, la qualità e l’efficienza dei servizi.<br />
Uno strumento in grado di favorire un importante stimolo all’innovazione ed alla ricerca è costituito dagli appalti pre-commerciali &#8211; noti anche nell’acronimo inglese PCP, <em>Precommercial procurement(s)</em> &#8211; il cui maggiore e più generalizzato utilizzo è stato più volte invocato dalla Commissione delle Comunità europee e dal Parlamento europeo<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Tuttavia, andando a verificare l’effettivo ricorso &#8211; sia in ambito nazionale che nel contesto europeo &#8211; all’istituto degli appalti pubblici pre-commerciali, è indubbio che il medesimo è avvenuto con frequenza sporadica, costituendo quasi un’eccezionalità nel <em>modus procedendi</em> delle stazioni appaltanti<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Sebbene il ricorso a tale strumento non possa per certo considerarsi agevole, essendo il medesimo assoggettato al rispetto dei rigidi parametri della sua regolamentazione, poteva senza dubbio auspicarsi un suo utilizzo più frequente, anche alla luce del già evidenziato interesse delle istituzioni europee al riguardo.<br />
Per quale ragione, allora, gli appalti pre-commerciali hanno avuto uno sviluppo così numericamente modesto nel contesto europeo e nazionale?<br />
La non frequente utilizzazione dello strumento in esame può, <em>prima facie</em>, essere ricondotta alla non facile individuazione dei ricordati parametri di sua regolamentazione e, ancor prima, di sua identificazione.<br />
Non è infatti agevole procedere ad un’esaustiva definizione dell’istituto in questione, la quale deve essere necessariamente preceduta, di volta in volta, da una corretta identificazione dei servizi di ricerca e di sviluppo in grado di delimitarne l’ambito di applicazione.<br />
Come è stato notato in letteratura, gli appalti pre-commerciali nascono dalla già ricordata esigenza delle politiche europee di coniugare aspetti afferenti alla conoscenza con quelli della innovazione. Tanto, al fine di aumentare la competitività dell’Europa nello stabilire nessi più fluidi e programmati fra la fase della creazione della conoscenza e la fase della relativa trasformazione; e nel dare vita a forme contrattuali avanzate di partenariato fra il luogo pubblico dell’economia (dove è possibile fare ricerca libera ed erogare servizi in favore della collettività) ed il luogo privato, nel quale si producono e si vendono beni e prestazioni in regime di libero mercato<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
Volendo offrire una definizione dell’istituto in esame, occorre senza dubbio prendere in esame la disciplina comunitaria ad esso relativa, citando, in via prioritaria, la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Parlamento, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo ed al Comitato delle regioni, in data 14.12.2007, avente ad oggetto gli appalti pre-commerciali, visti quale istituto atto a <em>“promuovere l’innovazione per garantire i servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”</em><a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a><em>.</em><br />
La citata comunicazione si sofferma, essenzialmente, sul concetto di appalto pre-commerciale, identificato quale strumento di approvvigionamento di beni e di servizi riservato al settore pubblico, avente per oggetto esclusivo attività di ricerca, sviluppo e di innovazione, vale a dire di acquisto di beni e di servizi non ancora esistenti sul mercato quali prodotti commerciali standardizzati.<br />
In quanto rispettosa dei parametri di sua applicazione, la regolamentazione degli appalti pre-commerciali non è assoggettata alla normativa settoriale in materia di appalti (ad eccezione, naturalmente, dei principi generali di universale applicazione), né alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.<br />
Volendo schematicamente riassumere gli elementi caratterizzanti l’istituto in esame, si potrebbe qualificare l’appalto pre-commerciale quale strumento concesso alle amministrazioni pubbliche al fine di acquisire servizi di ricerca e sviluppo (a nostro avviso, come verremo a riferire, non necessariamente connotati dal carattere di innovazione “tecnologica” dei servizi medesimi).<br />
Il ricorso alla procedura di appalto pre-commerciale non è consentito per la stipula di contratti di lavori e di fornitura di beni, mentre può ammettersi la realizzazione di prototipi e lo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentale, purché questo non si converta in attività di sviluppo commerciale, qualificata da produzione o fornitura di prodotti ai fini di testarne la redditività o di recupero dei costi afferenti all’attività di ricerca.<br />
Elementi cardine dell’istituto, nonché principale peculiarità del medesimo, sono la necessaria condivisione dei rischi e dei benefici fra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, e la non esclusività del godimento dei risultati acquisiti in capo all’amministrazione procedente.<br />
La finalità principale dell’istituto deve essere individuata nel perseguimento della ricerca di soluzioni innovative più efficienti e/o sperimentali rispetto a quelle reperibili sul mercato. In tale ottica, la rinuncia dell’amministrazione all’esclusività dell’utilizzo dei risultati raggiunti, potrebbe consentire un contenimento del corrispettivo alla stessa dovuto, aumentando così i livelli di investimento specificamente destinati all’attività di ricerca, così da promuovere risultati innovativi in grado di garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità.<br />
La condivisione dei rischi e dei benefici fra l’amministrazione procedente e l’impresa aggiudicataria potrà inoltre agevolare il rispetto dei canoni di concorrenza e trasparenza nell’individuazione dei prezzi, parametrati alle condizioni di mercato, così da poter consentire all’acquirente pubblico di individuare le soluzioni migliori offerte dal mercato, senza ricorrere a non consentiti aiuti di Stato.<br />
Ad un primo esame la definizione dell’istituto potrebbe sembrare di facile lettura, risultando l’appalto pre-commerciale uno strumento concesso alle pubbliche amministrazioni al fine di perseguire obiettivi di sviluppo, di ricerca e di innovazione, mediante il ricorso ad una procedura ad essi esclusivamente riservata, contraddistinta da un procedimento più snello e maggiormente in grado di reperire e di gestire le risorse economiche necessarie al suo espletamento.<br />
Esaminando nel dettaglio la disciplina in esame, non poche sono in realtà le problematiche da affrontare.</p>
<p><em>L’individuazione dei servizi di ricerca e di sviluppo acquisibili mediante appalto pre-commerciale</em><br />
In via preliminare occorre soffermarsi sull’individuazione delle caratteristiche proprie delle attività di ricerca e di sviluppo che possono essere oggetto di acquisizione tramite appalti pre-commerciali.<br />
Come già evidenziato, e come specificato nella citata Comunicazione della Commissione europea in data 14.12.2007, il campo applicazione degli appalti pre-commerciali è limitato ai servizi di ricerca e di sviluppo.<br />
La fase di ricerca e di sviluppo può interessare attività che vanno dalla ricerca all’elaborazione di soluzioni, alla messa a punto di prototipi, fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di prodotti o di servizi in forma di serie sperimentali, purché prima della loro commercializzazione.<br />
Lo sviluppo iniziale di prodotti o di servizi potrà pertanto includere una produzione od una fornitura limitata, avente lo scopo di rendere percepibili i risultati raggiunti e di dimostrare che il prodotto o servizio sia idoneo per una produzione o fornitura conforme a standard di qualità accettabili. Non potrà essere oggetto della procedura in esame l’attività riconducibile ad analisi di natura prettamente commerciale, quali la produzione o la fornitura di prodotti e servizi volti a conoscere la redditività commerciale o di analisi del recupero dei costi, ai fini dell’integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento dei prodotti o dei processi già esistenti.<br />
In tale contesto, ed avuto riguardo alle riferite limitazioni, si ritiene che qualsiasi attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione possa essere acquisita tramite lo strumento degli appalti pre-commerciali.<br />
È questa, tuttavia, un’affermazione non scontata.<br />
Soprattutto in ambito nazionale, ed in special modo dopo la pubblicazione del comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 marzo 2016<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, è sorto il dubbio che i servizi oggetto di appalti pre-commerciali dovessero esclusivamente riferirsi ad attività aventi ad oggetto servizi di ricerca e di sviluppo <em>“tecnologico”</em>. Tanto, dovendosi ritenere che le attività di ricerca e di sviluppo non connotate da un aspetto prettamente tecnologico non avessero titolo per essere acquisite all’interno di un contratto stipulato a fronte dell’espletamento di un appalto pre-commerciale.<br />
Ricordando che, ai sensi del disposto di cui all’art. 213, comma 3, lettera a), del d.lgs. 50/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione vigila, fra l’altro, sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si evidenzia come, nel citato comunicato (peraltro emanato prima dell’entrata in vigore del c.d. nuovo codice appalti di cui al d.lgs. 50/2016, ma già nella vigenza della direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE) sia letteralmente specificato come si possano definire <em>“servizi di ricerca e sviluppo quei servizi che consistono in un progresso scientifico ottenuto nei vari campi delle scienze naturali o sociali nelle tre aree della ricerca e sviluppo, ovvero: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. Gli appalti pubblici pre-commerciali comprendono unicamente i contratti di appalto di servizi di ricerca e sviluppo tecnologico (R&amp;S) &#8230;”.</em><br />
Dal tenore letterale di tale indicazione, potrebbe dunque ritenersi che solamente le attività di ricerca e sviluppo connotate da aspetti di innovazione tecnologica possano essere acquisite tramite procedura di appalto pre-commerciale.<br />
A nostro avviso tale argomentazione non convince, non essendo suffragata da alcun riferimento normativo che ne possa legittimare la condivisione.<br />
Per definire l’ambito di applicazione di un istituto occorre infatti partire dall’interpretazione letterale del dato normativo di sua regolamentazione, con necessario punto di partenza, nel caso che qui occupa, dall’analisi della normativa europea di riferimento.<br />
L’art. 14 della Direttiva europea sugli appalti (2014/24/UE) consente, seppur con un procedimento logico per esclusione, di identificare le attività di ricerca e sviluppo acquisibili mediante il ricorso allo strumento degli appalti pre-commerciali.<br />
Ai sensi del citato articolo, la direttiva<em> “</em><em>si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</em><em> a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività, e b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice”.</em><br />
Al fine di poter individuare i servizi di ricerca e sviluppo che potrebbero eventualmente essere acquisiti all’interno di un contratto di appalto pre-commerciale, occorre pertanto estrapolare i contratti per servizi di ricerca e sviluppo indicati con codici CPV<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> diversi da quelli indicati nell’art. 14 della citata direttiva, e/o individuare i servizi che, pur identificati con i codici citati nell’art. 14, non soddisfano entrambe le condizioni ivi illustrate.<br />
Per quanto concerne il primo aspetto, i servizi ricerca e sviluppo che non rientrano nella regolamentazione della direttiva (non essendo compresi nell’indicazione dei codici di appalto nella stessa riportati) possono essere riassunti nei servizi aventi i seguenti codici CPV: 73200000-4 (Research and Development Consultancy Services); 73210000-7 (Research Consultancy Services); 73220000-0 (Development Consultancy Services); 73400000-6 (Research and Development Services on Security and Defence Materials); 73410000-09 (Military Research and Technology).<br />
Si tratta, essenzialmente, di servizi afferenti alle tecnologie militari, e di servizi di ricerca e sviluppo attuati mediante l’esperimento di una consulenza <em>“consultancy”</em> alla stazione appaltante.<br />
Andando invece a verificare quali siano i servizi di ricerca e sviluppo contraddistinti dai codici di appalto indicati nel citato art. 14 della direttiva, si rileva che i medesimi si riferiscono a diverse attività di ricerca e sviluppo,<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> per le quali non è riportata la dicitura <em>“consultancy”</em>, la quale figura solamente nel titolo afferente all’intera famiglia di codici ma non in quelli dei singoli componenti, non facendosi alcun riferimento ad un’eventuale distinzione fra servizi di ricerca e sviluppo tecnologico e servizi privi di tale caratteristica.<br />
Come è stato rilevato in letteratura, tale rappresentazione appare peraltro coerente con le definizioni di ricerca e sviluppo comunemente utilizzate nei bandi europei e nazionali, nei quali le scienze umanistiche e sociali hanno pari dignità, pur potendo godere di minori apporti di fondi pubblici, rispetto a quelle tecnologiche e sperimentali<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.<br />
Quello che certamente si evince dal dato normativo contenuto nella direttiva europea è dunque il mancato riferimento ad un’ipotetica distinzione basata sul carattere tecnologico dei servizi di ricerca e sviluppo che potrebbero essere acquisiti con lo strumento degli appalti pre-commerciali.<br />
Non è dato pertanto comprendere per quale ragione, in ambito nazionale, nel già citato comunicato in data 9.3.2016, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione abbia inteso, di fatto, circoscrivere l’applicazione dell’istituto in esame all’acquisizione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo connotati da una denotazione tecnologica degli stessi.<br />
Come appena evidenziato, infatti, tale interpretazione non trova alcun riscontro nel dato normativo europeo, non risultando conforme nemmeno alle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici, recentemente entrato in vigore in ambito nazionale a seguito dell’emanazione del d.lgs. 50/2016.<br />
L’art. 158 del d.lgs. 50/20156, infatti, ricalca pressoché pedissequamente la disposizione contenuta nel citato art. 14 della direttiva 2014/24/UE, individuando quali servizi di ricerca e sviluppo assoggettabili al rispetto delle previsioni codicistiche, i contratti contraddistinti dai medesimi codici di appalto citati nella direttiva comunitaria, e prevedendo, inoltre, quali parametri di loro regolamentazione, il rispetto delle identiche condizioni illustrate nella direttiva comunitaria<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Anche la disamina della normativa nazionale, pertanto, non consente, a nostro avviso, di circoscrivere alle sole materie afferenti ai servizi di ricerca e sviluppo tecnologico l’ambito di applicazione dell’istituto in esame, potendo dunque ritenersi che qualsiasi attività di ricerca, sviluppo ed innovazione possa essere acquisita tramite lo strumento degli appalti pre-commerciali<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>.</p>
<p><em>Le condizioni legittimanti il ricorso agli appalti pre-commerciali ed i loro elementi peculiari</em><br />
Una volta individuato l’oggetto delle attività e dei servizi che possono essere acquisiti mediante un contratto stipulato a seguito dell’espletamento di un appalto pre-commerciale, può ora procedersi alla disamina delle condizioni che ne legittimano l’attivazione.<br />
Conformemente alla previsione di cui al citato art. 14 della direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE, l’art. 158, comma II, del d.lgs. 50/2016, dispone che le stazioni appaltanti possano ricorrere, nel rispetto dei soli principi generali di cui all’art. 4 del codice, <em>“agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all&#8217;amministrazione aggiudicatrice e all&#8217;ente aggiudicatore perché li usi nell&#8217;esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice e dall&#8217;ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l&#8217;esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato”</em>.<br />
Conformemente al dettato normativo europeo, pertanto, anche in ambito nazionale la scelta di acquisire uno o più servizi di ricerca e sviluppo tramite lo strumento degli appalti pre-commerciali dovrà essere legittimata dal rispetto di specifiche condizioni, riconducibili, essenzialmente, alla non esclusività della prestazione in favore dell’amministrazione aggiudicatrice ed alla necessità di un cofinanziamento dei costi della ricerca a carico dell’impresa aggiudicataria.<br />
Le citate condizioni sono quelle illustrate nella più volte citata comunicazione della Commissione in data 14.12.2007, fonte peraltro espressamente richiamata nel testo dell’articolo in esame.<br />
La Commissione aveva infatti già inteso porre a fondamento dell’istituto la necessità della condivisione dei rischi e dei benefici fra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria, evidenziando come nell’appalto pre-commerciale l’acquirente pubblico non potesse riservare al suo uso esclusivo i risultati delle attività di ricerca e sviluppo.<br />
Proprio la condivisione dei rischi e dei benefici fra acquirente pubblico e impresa aggiudicataria risulta l’elemento che più caratterizza lo strumento in esame.<br />
L’evidenziata necessità di condivisione dei rischi fra l’amministrazione procedente e la parte privata, peraltro, può, quanto meno concettualmente, avvicinare l’istituto in esame ad una forma di partenariato pubblico privato.<br />
Come noto gli istituti di “partenariato pubblico-privato” intendono perseguire forme di collaborazione tra pubblico e privato aventi l’obiettivo di realizzare opere o di erogare servizi di interesse pubblico i quali, a causa della difficile congiuntura economica, potrebbero difficilmente essere garantiti dal solo impiego delle risorse pubbliche<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a>.<br />
Il Consiglio di Stato, in sede di adunanza plenaria, ha ben definito la <em>ratio</em> di tali istituti, affermando che la medesima deve essere rinvenuta nella difficoltà dell’amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio alla collettività, dovendo così ricorrere all’impiego di capitali ed energie private al fine di poter continuare ad assolvere il <em>“difficile compito di garantire un’azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup><strong><sup>[13]</sup></strong></sup></a>”</em>.<br />
Se dunque la finalità del partenariato fra pubblico e privato deve essere individuata nella collaborazione fra due entità distinte le quali, pur nelle loro rispettive posizioni e nei loro diversi interessi, concorrono alla realizzazione di una prestazione avente pubblica utilità, non ci pare azzardato accomunare le due figure, pur con le profonde distinzione esistenti fra lo strumento dell’appalto pubblico (al quale deve essere naturalmente ricondotto l’istituto degli appalti pre-commerciali)  e quella degli istituti riconducibili alle forme di partenariato fra pubblico e privato.<br />
L’appalto pre-commerciale, del resto, presenta elementi di indubbia atipicità, coniugando gli aspetti tipici dell’appalto pubblico di tipo commerciale (sostanziandosi comunque sempre in una prestazione richiesta da una stazione appaltante pubblica mediante una procedura assoggettata ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) esprimendo però elementi comuni al partenariato contrattuale, alla luce della necessarietà della condivisione dei rischi e dei benefici fra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.<br />
Come è stato evidenziato in letteratura, “l’appalto pre-commerciale presenta due importanti angolature definitorie: è una commessa e al contempo un approccio all’aggiudicazione di appalti di servizi<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>” sostanziandosi in una procedura avente un oggetto ben definito (l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo) in un contesto temporale necessitato (prima della loro commercializzazione) con la conseguente determinazione che vede, nel rispetto delle illustrate condizioni, e come vedremo nel paragrafo che segue, l’esclusione  di ogni possibile loro riconduzione ad aiuti di Stato.<br />
L’atipicità di tale procedura è peraltro confermata dall’esclusione della sua assoggettabilità (se non per il rispetto dei principi generali) alla disciplina delle direttive europee in materia di appalti, ed alla disciplina promulgata dagli Stati membri in loro recepimento, nonché dalla circostanza (che indubbiamente caratterizza l’istituto) che vede i risultati acquisiti mediante tale procedura non appartenere esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice, la quale non potrà pertanto goderne ad uso suo esclusivo<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p><em>Gli appalti pre-commerciali e gli aiuti di Stato.</em><br />
Ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento della UE, sono incompatibili con il mercato interno, salvo deroghe contemplate dai trattati e nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati.<br />
Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsi o minacci di falsare la concorrenza.<br />
Eventuali aiuti concessi per via amministrativa o legislativa possono infatti determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni, potendo ritenersi compatibili con il Trattato solo in quanto volti a realizzare obiettivi di comune interesse chiaramente definiti<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a>.<br />
Già nella più volte citata comunicazione 799 del 14 dicembre 2007, la Commissione delle Comunità europee aveva inteso esplicitare come l’istituto degli appalti pre-commerciali si potesse caratterizzare quale strumento in grado di consentire all’amministrazione pubblica di bandire appalti competitivi per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo altamente innovativi, senza incorrere in decisioni pregiudizievoli intese ad affermare l’esistenza di aiuti di Stato non ammissibili.<br />
Nella citata comunicazione si era pertanto già inteso sottolineare che con la predisposizione della procedura di appalto in modo da garantire il massimo della concorrenza, trasparenza, apertura, correttezza e fissazione dei prezzi alle condizioni di mercato, e mediante l’effettiva condivisione dei rischi e dei benefici fra la parte pubblica e quella privata, l’acquirente pubblico era libero di individuare le soluzioni migliori che il mercato poteva offrire, senza incorrere in alcuna violazione delle disposizioni concernenti gli aiuti di Stato.<br />
La Commissione ha poi ritenuto di affrontare più analiticamente la problematica afferente al rapporto fra servizi di ricerca, sviluppo ed innovazione, e gli aiuti di Stato, attraverso la pubblicazione, in data 27 giugno 2014, di una comunicazione ad essa interamente dedicata (comunicazione 2014/C198/01).<br />
In essa la Commissione ha inteso preliminarmente sottolineare come le amministrazioni pubbliche possano sempre reperire servizi di ricerca e sviluppo attraverso le ordinarie procedure di appalto, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi ad uso esclusivo delle medesime, sottolineando che una procedura aperta per l’aggiudicazione di appalti pubblici esperita conformemente alle direttive applicabili consente di ritenere generalmente esclusa la sussistenza di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.<br />
La Commissione ha inteso poi soffermarsi specificamente sugli aspetti regolanti il rapporto fra gli appalti pre-commerciali e la disciplina relativa agli aiuti di stato.<br />
Ha evidenziato al riguardo la Commissione che nell’espletamento degli appalti pre-commerciali potrà ritenersi non concesso alcun aiuto di Stato quando il prezzo pagato per i servizi in questione risulti in grado di riflettere pienamente il valore di mercato dei benefici ottenuti dall’acquirente pubblico ed i rischi assunti dal fornitore partecipante.<br />
Al fine di meglio specificare l’ambito della dedotta circostanza, la Commissione ha ritenuto di dover specificare che la stessa verrebbe a sussistere, in particolare, al verificarsi delle seguenti condizioni:<br />
a) quando la procedura di selezione sia stata aperta, trasparente e non discriminatoria, essendo basata su criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi e predefiniti;<br />
b) quando gli accordi contrattuali disciplinanti tutti i diritti e gli obblighi delle parti, anche avuto riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, siano stati messi a disposizione di tutti gli offerenti interessati prima della procedura della gara;<br />
c) quando l’appalto non abbia conferito ad alcuno dei fornitori partecipanti un trattamento preferenziale nell’offerta di quantità commerciali dei prodotti o servizi finali ad un acquirente pubblico nello Stato membro interessato;<br />
d) quando sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:<br />
&#8211; tutti i risultati che non comportano il sorgere di diritti di proprietà intellettuale siano messi nella condizione di avere larga diffusione, ad esempio mediante pubblicazione, insegnamento o contributo agli organismi di standardizzazione, in modo tale da consentire ad altre imprese di riprodurli, e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale siano integralmente attribuiti all’acquirente pubblico, oppure<br />
&#8211; il prestatore di servizi al quale siano attribuiti i risultati danti luogo al sorgere di diritti di proprietà intellettuale, sia tenuto a concedere all’acquirente pubblico un accesso illimitato e gratuito a tali risultati, ed a concedere l’accesso a terzi, per esempio mediante licenze non esclusive, alle condizioni di mercato.<br />
La Commissione ha inteso inoltre specificare che qualora le citate condizioni non risultassero soddisfatte, rientrerebbe comunque nella facoltà degli Stati membri procedere ad un esame individuale dei termini del contratto tra l’acquirente pubblico e l’impresa, fatto salvo l’obbligo generale di notificazione degli aiuti di Stato, a norma dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato.<br />
Alla luce della dettagliata regolamentazione di cui sopra, pertanto, l’amministrazione procedente è messa nella condizione di conoscere con esattezza le condizioni che determinerebbero, in radice, l’esclusione di ogni problematica afferente alla compatibilità o meno con il mercato interno della procedura di appalto, ancorché, eventualmente, nella stessa potessero riscontrarsi misure di aiuto, le quali, già a monte, nel rispetto delle condizioni in precedenza illustrate,  non potrebbero qualificarsi alla stregua di non consentiti aiuti di Stato.<br />
Trattasi, senza dubbio, di una facoltà di non poco conto, che potrebbe contribuire a richiamare l’attenzione degli Stati membri sulle opportunità,  sino ad ora poco sfruttate, offerte dagli appalti pre-commerciali, il ricorso ai quali potrebbe infatti permettere alle amministrazioni pubbliche di investire risorse sull’acquisizione di attività di ricerca e sviluppo altamente innovative, senza la preoccupazione di poter ricorrere in infrazioni conseguenti alla concessione di non consentiti aiuti di Stato ed alle rilevanti ripercussioni economiche dalle stesse derivanti.</p>
<p><em>La stipulazione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo mediante gli appalti pre-commerciali.</em><br />
Come già evidenziato nei paragrafi che precedono, negli appalti pre-commerciali l’acquirente pubblico non potrà riservare al suo uso esclusivo i risultati ed i benefici dell’attività di ricerca e sviluppo (compresi i diritti di proprietà intellettuale). Parimenti, le imprese che sviluppano il prodotto od il servizio non potranno riutilizzare i risultati per altri potenziali clienti.<br />
La particolarità delle richiamate modalità di sfruttamento dell’oggetto dell’appalto caratterizza indubbiamente l’istituto in esame.<br />
Se ad un primo esame le citate condizioni potrebbero apparire penalizzanti per le parti contraenti, una più attenta disamina porta a diverse conclusioni.<br />
In quest’ottica deve essere evidenziato che, pur riconoscendo come vi siano delle situazioni nelle quali il godimento esclusivo dei risultati della ricerca possa essere indubbiamente giustificato, ed anzi, necessitato<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, nella maggior parte dei casi l’esclusività del godimento dei risultati acquisiti non risulta indispensabile per l’acquirente pubblico, essendo quest’ultimo soltanto uno dei molteplici potenziali utilizzatori della soluzione sviluppata.<br />
Come è stato evidenziato dalla Commissione nella più volte citata comunicazione 799 in data 14.12.2007, inoltre, gli acquirenti pubblici non tengono spesso conto dei costi e dell’attività lavorativa supplementare necessaria per sfruttare i benefici dei risultati della ricerca in modo esclusivo.<br />
Fatta salva la circostanza che veda la pubblica amministrazione godere di un mandato e di piani concreti per sfruttare commercialmente i risultati della ricerca, non vi è spesso, dunque, alcuna ragione per sostenere i costi ed i rischi più elevati connaturati allo sviluppo esclusivo della ricerca.<br />
La Commissione delle Comunità europee giunge addirittura ad affermare che, in questi casi, lo sviluppo esclusivo può essere d’ostacolo al processo innovativo<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
A suffragio di tale affermazione la Commissione rileva che la concessione di diritti esclusivi all’acquirente pubblico potrebbe privare le imprese dell’incentivo ad investire nella successiva commercializzazione, e che il prezzo elevato della proprietà esclusiva dei risultati di un progetto, potrebbe altresì non incentivare la parte pubblica a condividere i risultati con altri potenziali acquirenti pubblici.<br />
Le dedotte conseguenze potrebbero pertanto portare ad una frammentazione del mercato, ed a una conseguente perdita di opportunità di perseguire l’ottenimento di soluzioni più innovative<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Un più ampio ricorso allo strumento degli appalti pre-commerciali potrebbe invece contribuire a facilitare il raggiungimento di risultati più efficienti nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.<br />
In tale ottica la Commissione ha inteso, a titolo esemplificativo, fornire il proprio contributo in ordine all’individuazione dell’approccio da seguire al fine di procedere ad una corretta applicazione dell’istituto in esame.<br />
L’approccio della Commissione si basa su tre distinti aspetti: la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato; lo sviluppo competitivo in fasi; la separazione tra la fase di ricerca e sviluppo e la fase di commercializzazione dei prodotti finali.<br />
Per quanto concerne la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato, la Commissione ha inteso evidenziare le opportunità che potrebbero derivare per l’acquirente pubblico dalla scelta di condividere i risultati delle attività di ricerca e sviluppo con altre autorità pubbliche e imprese, mediante la pubblicazione dei risultati e la loro successiva standardizzazione e commercializzazione. Sia l’amministrazione pubblica che l’impresa aggiudicataria dovrebbero infatti avere interesse a promuovere un’ampia commercializzazione, e conseguente successiva adozione, delle nuove soluzioni individuate mediante la procedura espletata.<br />
Nel caso in cui i benefici condivisi includano diritti di proprietà intellettuale, è necessario che i diritti di proprietà vengano accordati alle imprese partecipanti, in modo da non conferire loro vantaggi ingiusti in eventuali appalti futuri, ed al fine di permettere all’acquirente pubblico di avere accesso ad una catena di approvvigionamento sufficientemente ampia e competitiva. Al riguardo, la Commissione ha inteso esemplificativamente evidenziare come l’acquirente pubblico potrebbe imporre alle imprese partecipanti di concedere in licenza i diritti di proprietà intellettuale a terzi a condizioni di mercato giuste e ragionevoli, potendo contestualmente richiedere la licenza gratuita per lo sfruttamento, ad uso interno, dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo.<br />
Al fine di assicurare che la condivisione dei rischi e dei benefici avvenga alle condizioni di mercato, ogni beneficio derivante dalle attività di ricerca e sviluppo condiviso dall’acquirente pubblico con un’impresa partecipante agli appalti pre-commerciali, dovrà essere necessariamente remunerato dall’impresa all’acquirente pubblico al prezzo di mercato, potendo, ad esempio, procedersi ad una riduzione di prezzo in relazione al costo dello sviluppo esclusivo, corrispondente al valore commerciale dei benefici ricevuti e dei rischi assunti dall’impresa.<br />
La partecipazione dell’acquirente pubblico già dalle prime fasi concernenti le attività di ricerca e sviluppo, potrebbe inoltre generare un considerevole valore aggiunto, consentendo la valutazione delle prestazioni dei prototipi e dei prodotti sperimentali in essa sviluppati in un ambiente operativo reale, così da permettere all’amministrazione procedente di adeguare lo sviluppo dei prodotti alle priorità del cliente, in una fase in cui sarebbe ancora possibile influire sui piani delle imprese e sugli standard in preparazione. Un controllo, già nella fase iniziale, della compatibilità delle attività di ricerca sviluppate dalle imprese, con le esigenze concrete di titolarità della parte pubblica, sarebbe inoltre in grado di migliorare l’efficacia del processo di ricerca, consentendo così di ottimizzarne la spesa, nell’ottica del maggiore sviluppo di soluzioni ad alto contenuto innovativo.<br />
La necessità di garantire che la condivisione dei rischi e dei benefici fra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria avvenga alle giuste condizioni di mercato e che, pertanto, il prezzo pagato per i servizi forniti non sia più elevato del prezzo ivi corrente, è peraltro vieppiù necessaria, alla luce della circostanza che vede sussistere, nell’ipotesi contraria, la presunzione dell’esistenza di un aiuto di Stato, con la conseguente necessità di notifica alla Commissione per consentirne la valutazione, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore di ricerca, sviluppo e innovazione.<br />
Un ulteriore strumento individuato dalla Commissione delle Comunità europee per ridurre i rischi ed i costi delle attività di ricerca e sviluppo, si sostanzia nel cosiddetto <em>“sviluppo competitivo in fasi”</em>, il cui procedimento comporta un processo di aggiudicazione dell’appalto in fasi, nell’arco di un determinato periodo di tempo, al fine di poter maggiormente stimolare la concorrenza tra le imprese, e di assicurare la realizzazione di una diversa gamma di opzioni.<br />
L’appalto potrebbe essere così suddiviso nella fase di <em>“elaborazione della soluzione”</em>, nella fase successiva della <em>“messa a punto di prototipi”</em>, in quella ulteriormente successiva dello <em>“sviluppo iniziale di quantità limitate dei primi prodotti e/o servizi in forma di serie sperimentali”</em>, e nella fase conclusiva della <em>“commercializzazione dei prodotti / servizi”</em>.<br />
Naturalmente l’istituto degli appalti pre-commerciali sarebbe utilizzabile solamente per le prime tre fasi, essendo l’ultima fase della commercializzazione dei prodotti necessariamente da realizzarsi mediante l’espletamento di una procedura di appalto pubblico ordinario, indetto per la produzione commerciale degli stessi.<br />
Secondo la Commissione, l’organizzazione degli appalti mediante l’espletamento di una procedura graduale, in grado di prevedere valutazioni dopo ogni fase di ricerca, contribuirebbe alla selezione di soluzioni effettivamente migliori, ed a garantire <em>“l’interoperabilità e l’intercambiabilità delle soluzioni alternative in corso di elaborazione”</em>, preparando il terreno a standard aperti in grado di scongiurare il rischio che “<em>i primi ad adottare soluzioni innovative siano penalizzati con l’onere supplementare di dover adeguare la loro soluzione a standard fissati a posteriori<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a>”</em>.<br />
La procedura suddivisa in fasi ad evoluzione successiva consentirebbe così agli acquirenti pubblici di orientare la procedura alla massima soddisfazione delle esigenze del settore pubblico.<br />
Il mantenimento di almeno due imprese partecipanti sino alla fase finale della procedura sarebbe poi in grado di garantire migliori condizioni di concorrenza, consentendo agli acquirenti pubblici di ottenere le soluzioni migliori offerte dal mercato ed evitando, allo stesso tempo, di essere legati ad un solo fornitore.<br />
Nell’ottica della Commissione, infine, anche la separazione tra la fase di ricerca e sviluppo e la successiva fase di commercializzazione dei prodotti finali, sarebbe in grado di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse connaturati allo sviluppo efficiente di soluzioni innovative per i servizi pubblici.<br />
A suffragio di siffatta affermazione la Commissione evidenzia, del tutto condivisibilmente, che nel campo dell’innovazione è sicuramente elevato il rischio che l’attività di ricerca non consenta di arrivare sempre all’ideazione di prodotti e/o servizi di interesse pubblico, avuto particolare riferimento all’aleatorietà che ne contraddistingue l’effettuazione.<br />
Solamente all’esito dell’espletamento della procedura di appalto pre-commerciale, pertanto, l’acquirente pubblico potrebbe essere posto nella condizione di disporre degli elementi di confronto in grado di stabilire se le soluzioni sviluppate siano realmente migliori di quelle disponibili sul mercato.<br />
Gli appalti pre-commerciali possono dunque valutarsi alla stregua di una procedura propedeutica, volta a consentire agli acquirenti pubblici di procedere alla stima delle risultanze delle attività di ricerca e sviluppo prima dell’eventuale impegno all’indizione di gare d’appalto ordinarie, volte a valorizzare la produzione commerciale dei prodotti e/o l’effettuazione dei servizi ivi ideati, su vasta scala.<br />
In tale contesto, la separazione fra la fase prodromica di appalto pre-commerciale e la fase successiva di eventuale produzione e commercializzazione dei risultati ottenuti, può indubbiamente consentire alle amministrazioni pubbliche di acquisire le conoscenze necessarie per individuare le migliori soluzioni offerte dal mercato, senza ricorrere ad aiuti di Stato unilaterali a favore delle imprese partecipanti<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p><em>Il campo di applicazione degli appalti pre-commerciali.</em><br />
Nelle considerazioni introduttive si era evidenziato il rilevante impatto della crisi economica sulle attività delle amministrazioni pubbliche, sempre più in difficoltà a raggiungere gli obiettivi di pubblico interesse alle stesse demandati.<br />
In tale contesto la Commissione delle Comunità europee ha inteso qualificare l’istituto degli appalti pre-commerciali quale strumento in grado di contribuire a far fronte alle <em>“sfide sociali”</em> dell’Europa.<br />
Nell’auspicio della Commissione, infatti, lo strumento in esame risulterebbe di particolare rilevanza per contribuire ad <em>“assicurare cure sanitarie di elevate qualità a prezzi accessibili … lottare contro i cambiamenti climatici … accrescere l’efficienza energetica … migliorare l’accesso ad un insegnamento di elevata qualità … gestire più efficacemente le minacce alla sicurezza</em><a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a><em>”.</em><br />
In particolare avuto riguardo all’ambito sanitario, ed in special modo per quanto concerne la necessità di individuare soluzioni innovative nel campo della ricerca medica, il ricorso allo strumento degli appalti pre-commerciali potrebbe rivestire un ruolo particolarmente significativo.<br />
Si pensi, ad esempio, alla cura delle malattie rare ed all’individuazione di profilassi in grado di preservare l’insorgere di epidemie nelle zone a minor sviluppo economico.<br />
In tali ambiti, infatti, il privato non è particolarmente invogliato ad investire cospicue risorse economiche, essendo la remunerazione del capitale non certa, a fronte della rilevanza degli investimenti necessari rispetto al contesto socio economico di riferimento.<br />
Il rapporto intercorrente tra pubblico e privato in ambito sanitario<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, e il non sempre facile contemperamento fra le esigenze del primo (volte a perseguire obiettivi di pubblico interesse) rispetto a quelle del secondo (intente maggiormente a conseguire un’utilità di natura economica), potrebbero pertanto vedere nell’appalto pre-commerciale uno strumento in grado di comportare un considerevole beneficio al sistema.<br />
La necessità di condivisione dei rischi e dei benefici tra amministrazione procedente e impresa aggiudicatrice, potrebbe infatti portare ad un connubio di intenti fra pubblico e privato in grado di porre rimedio alle problematiche illustrate o, quanto meno, di mitigarne le criticità.<br />
Alla luce delle illustrate peculiarità dell’istituto in esame, infatti, il ricorso alla procedura di appalto pre-commerciale potrebbe infatti contribuire sensibilmente al miglioramento del sistema, sviluppando strategie di appalto non limitate all’acquisizione di prodotti e servizi già presenti sul mercato, ma volte all’acquisizione di nuove soluzioni maggiormente efficienti ed innovative rispetto a quelle allo stato disponibili.<br />
A titolo esemplificativo si evidenzia come, negli Stati Uniti, le procedure afferenti all’implementazione delle attività di ricerca e sviluppo in ambito sanitario abbiano consentito alle autorità pubbliche, per quanto concerne la diagnosi del morbo di Alzheimer, di creare nuovi mercati per l’applicazione delle biotecnologie e delle nanotecnologie<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Si auspica, pertanto, che anche nell’Unione Europea, ed in particolare in Italia, le risorse economiche a disposizione delle autorità pubbliche per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo possano (oltre che godere di un sensibile aumento) essere utilizzate in modo sempre più efficiente.<br />
In tale ottica un maggiore e più generalizzato ricorso all’istituto degli appalti pre-commerciali potrebbe indubbiamente concorrere al raggiungimento di tale obiettivo.</p>
<p><em>Considerazioni conclusive.</em><br />
Dalla sintetica illustrazione degli elementi peculiari caratterizzanti l’istituto in esame, si evince come gli appalti pre-commerciali differiscano indubbiamente dagli altri strumenti utilizzati dall’amministrazione pubblica al fine di perseguire l’obiettivo volto a rendere più efficace ed innovativa l’attività di ricerca e sviluppo (si pensi, al riguardo, alle sovvenzioni, alle agevolazioni fiscali, all’accesso al finanziamento, alle iniziative tecnologiche congiunte, di norma utilizzate dalla pubblica amministrazione in ausilio all’attività di ricerca).<br />
Il ricorso alla procedura di appalto pre-commerciale, se correttamente sfruttata, potrebbe peraltro costituire uno strumento in grado di integrare e coordinare, in un unico procedimento, gran parte delle caratteristiche proprie dei richiamati strumenti comunemente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni a sostegno delle attività di ricerca.<br />
Come evidenziato dalla Commissione delle Comunità Europee, in un quadro politico coordinato, volto alla standardizzazione ed alla regolamentazione dell’acquisizione di beni e servizi innovativi, gli appalti pre-commerciali potrebbero infatti contribuire a ridurre i tempi di commercializzazione dei prodotti ivi concepiti, ed a favorire la diffusione commerciale di nuove tecnologie sempre più innovative<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Al fine di poter realizzare tale ambizioso progetto, tuttavia, risulta necessario un più ampio utilizzo dell’istituto in esame e, conseguentemente, una maggiore conoscenza delle sue potenzialità in capo alle amministrazioni ed alle istituzioni pubbliche comunitarie e nazionali.<br />
Soprattutto per quanto concerne l’ambito nazionale, infatti, la conoscenza e l’effettiva utilizzazione delle procedure di appalto pre-commerciale risultano essere assai modeste, così come assai limitata risulta la letteratura in materia (per non dire poi della casistica giurisprudenziale, praticamente inesistente).<br />
Solo con una maggiore consapevolezza delle connotazioni qualificanti l’istituto, potrebbe pertanto concretarsi l’auspicio della Commissione delle Comunità europee, la quale ha individuato negli appalti pre-commerciali il principale strumento di ammodernamento delle politiche di promozione dell’innovazione facenti leva sulla spesa pubblica.<br />
Lo strumento in esame potrebbe così rappresentare un valido ausilio alle strategie di incentivazione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nell’ottica del perseguimento di servizi pubblici sempre più efficienti.
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Gli interventi delle istituzioni europee in materia di appalti pubblici sono, come noto, particolarmente numerosi. In questa sede si intende solamente citare, senza pretesa di esaustività, alcuni significativi interventi che la Commissione delle Comunità europee ha inteso adottare nella forma delle cosiddette “comunicazioni”. Lo strumento più snello e maggiormente programmatico quale, appunto, la comunicazione (atto atipico, non previsto dall’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’UE &#8211; ex art. 249 TCE -) ha permesso infatti alla Commissione di illustrare compiutamente le proprie proposte volte a costituire un sistema europeo degli appalti maggiormente competitivo, efficiente e concorrenziale. In tale contesto si vedano, fra le altre, ed avuto specifico riguardo a quelle specificamente afferenti alle attività di ricerca e sviluppo ed al rapporto pubblico privato nel sistema degli appalti, le seguenti comunicazioni: Comunicazione COM(2000)567. <em>L’innovazione in un’economia fondata sulla conoscenza</em>; Comunicazione COM(2004)327. <em>Libro verde relativo ai partenariati pubblico–privato ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni</em>; Comunicazione COM(2005)488. <em>Potenziare la ricerca e l’innovazione – Investire per la crescita e l’occupazione: una strategia comune”</em>; Comunicazione COM(2005)569 sui partenariati pubblico–privati e sul diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni; Comunicazione COM(2007)182. <em>Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese nell’insieme dell’Europa: per un’innovazione aperta. Attuare l’agenda di Lisbona</em>; Comunicazione COM(2007)661 interpretativa della Commissione europea sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico–privati istituzionalizzati (PPPI); Comunicazione COM(2007)799. <em>Appalti pre–commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa;</em> Comunicazione COM(2009)116. <em>Una strategia per la R&amp;S e l’innovazione in materia di TIC in Europa: passare alla velocità superiore</em>; Comunicazione COM(2009)615. <em>Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico–privato</em>; Comunicazione COM(2011)48. <em>Libro verde: trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione dell’Unione europea</em>; Comunicazione COM(2011)572. <em>Partenariati nella ricerca e nell’innovazione;</em> Comunicazione COM(2012)216. <em>Sul partenariato europeo per l’innovazione relativo all’acqua</em>; Comunicazione COM(2012)79 relativa al partenariato europeo per l’innovazione «produttività e sostenibilità dell’agricoltura»; Comunicazione COM(2012)82. <em>Garantire l’accesso alle materie prime per il futuro benessere dell’Europa. Proposta di partenariato europeo per l’innovazione concernente le materie prime</em>; Comunicazione COM(2012)83.<em> Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento attivo e in buona salute</em>; Comunicazione COM(2014/C 198/01). <em>“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”</em>; Comunicazione COM(2015) 44. <em>Un partenariato mondiale per l&#8217;eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015</em>; Comunicazione COM(2016) 700. <em>Prima relazione sui progressi compiuti relativamente al nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell&#8217;ambito dell&#8217;agenda europea sulla migrazione</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ad esempio, la risoluzione del Parlamento europeo in data11.6.2007 <em>“sui problemi specifici relativi al recepimento e all’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici e al suo rapporto con l’agenda di Lisbona”</em> (2006/2084(INI)), ha esplicitamente incentivato un’utilizzazione più generalizzata degli appalti pubblici pre-commerciale nell’Unione Europea.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Anche la letteratura su tale istituto non è particolarmente abbondante. Volendo soffermarsi su quella nazionale, ed avuto naturalmente riguardo ai soli contributi che si occupano, specificamente, degli appalti pre-commerciali, particolarmente significativo risulta l’approfondimento di, M. Nulli, <em>Gli appalti precommerciali</em>, in  <a href="http://www.osservatorioappalti.unitn.it/">www.osservatorioappalti.unitn.it</a>. In esso l’autore si sofferma analiticamente sull’istituto, esaminato nel contesto della disciplina comunitaria di riferimento. Di sicuro interesse risulta inoltre il terzo “Quaderno” della serie di contributi realizzati nell’ambito del progetto “<em>Sostegno alle politiche di ricerca e innovazione delle Regioni”</em>, avviato nel 2010 su iniziativa congiunta del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione: vedi, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione (a cura di), <em>Gli appalti pre-commerciali per il finanziamento dell’innovazione nelle Regioni</em>. <em>Foresight tecnologico a livello regionale</em>, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2012. Il contributo può essere reperito all’indirizzo www.aginnovazione.gov.it/attivita/collaborazione-pubblicoprivato/quaderni-dellinnovazione/.<br />
Di sicuro interesse risulta, inoltre, il contributo di F. Molinari, <em>Living Labs and Pre-Commercial Public Procurement: A Marriage of Interest?</em>. <em>Paper</em> presentato alla 1° International EIBURSTAIPS Conference sulla: <em>“Innovation in the public sector and the development of e-services”</em>, Università di Urbino, 19-20 aprile 2012. Il contributo è consultabile all’indirizzo: <a href="http://www.econ.uniurb.it/Eiburs-TAIPS_Conference_2012/">www.econ.uniurb.it/Eiburs-TAIPS_Conference_2012/</a>. Fra i contributi presenti nella letteratura internazionale, si vedano, principalmente: J. Edler, &amp; L. Georghiou, <em>Public procurement and innovation: Resurrectin the demand side”</em>. Research Policy, 36(7), pp. 949-963; R. Wilkinson et al, <em>Public procurement for research and innovation: expert group report on developing procurement practices favourable to R&amp;D and innovation. ec Report EUR 21793</em> Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
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<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si veda, al riguardo, M. Nulli, op. cit., 1.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Comunicazione della Commissione delle Comunità europee <em>“Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”</em> COM (2007) 799.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Autorità Nazionale Anticorruzione, comunicato del Presidente in data 9 marzo 2016, avente ad oggetto: <em>“ambito oggettivo degli appalti pubblici pre-commerciali e disciplina di riferimento”</em>. Il comunicato è consultabile sul sito istituzionale dell’Autorità, al seguente indirizzo: www.anticorruzione.it</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Il CPV (<em>Common Procurement Vocabulary</em>) è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell’oggetto degli appalti. Il sistema è stato sviluppato in sede europea ed è in vigore negli stati membri, in specifico in Italia a far data dal settembre 2008.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Si tratta dei servizi contraddistinti dai seguenti CPV:73000000-02 (Research and Development Services and Related Consultancy Services); 73100000-03 (Research and Experimental Development Services); 73110000-06 (Research Service); 73120000-09 (Experimental Development Services); 73300000-05 (Design and Execution of Research and Development); 73420000-02 (Pre-feasibility Study and Technological Demonstration); 73430000-05 (Test and Evaluation).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Si veda, al riguardo, F. Molinari, <em>Appalti pre-commerciali, sulle definizioni l&#8217;Italia diverge dall&#8217;Europa</em>, in <a href="http://www.forumpa.it/riforma-pa/eu-vs-italia-appalti-pre-commerciali-definizione-non-comune">http://www.forumpa.it/riforma-pa/eu-vs-italia-appalti-pre-commerciali-definizione-non-comune</a>. Dello stesso autore si vedano anche i due successivi contributi: <em>“Appalti pre-commerciali, perché i servizi di ricerca rischiano l&#8217;esclusione”</em>, e <em>“Con gli appalti pre-commerciali, addio ad &#8220;aiuti di Stato&#8221;: ecco perché”</em>, pubblicati sul medesimo sito www.forumpa.it</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Dispone l’art. 158 del d.lgs. 150/2016: <em>“Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) i risultati appartengono esclusivamente all&#8217;amministrazione aggiudicatrice e all&#8217;ente aggiudicatore, affinché li usi nell&#8217;esercizio della sua attività; b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice e dall&#8217;ente aggiudicatore. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all&#8217;</em><a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#004"><em>articolo 4 del presente codice</em></a><em>, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all&#8217;amministrazione aggiudicatrice e all&#8217;ente aggiudicatore perché li usi nell&#8217;esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice e dall&#8217;ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l&#8217;esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato”</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Concorda con tale argomentazione, F. Molinari, <em>Appalti pre-commerciali, sulle definizioni l&#8217;Italia diverge dall&#8217;Europa</em>, op. cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La letteratura sugli istituti di partenariato pubblico – privato è ormai estesa. Senza pretesa di esaustività, si rimanda, tra gli altri, a M.P. Chiti (a cura di), <em>Il Partenariato Pubblico-Privato</em>, Napoli, 2009; ID., <em>Introduzione. Luci, ombre e vaghezze nella disciplina del Partenariato Pubblico-Privato</em>, Atti Convegno SPISA, 29 luglio 2005; ID., <em>Il partenariato pubblico privato: profili di diritto amministrativo e di scienza dell’amministrazione</em>, Bologna, 2005; ID.,<a href="http://www.studiolegalechiti.it/novita/21/1/2015/mp-chiti-il-partenariato-pubblico-privato-e-la-nuova-direttiva-concessioni"><em> Il Partenariato Pubblico Privato e la nuova direttiva concessioni</em></a>, in <a href="http://www.studiolegalechiti.it/novita/21/1/2015/mp-chiti-il-partenariato-pubblico-privato-e-la-nuova-direttiva-concessioni">http://www.studiolegalechiti.it/novita/21/1/2015/mp-chiti-il-partenariato-pubblico-privato-e-la-nuova-direttiva-concessioni</a>; M.A. Sandulli, <em>Il Partenariato Pubblico Privato e il diritto europeo degli appalti e delle concessioni</em>, Atti Convegno SPISA, 29 luglio 2005; F. Mastragostino, <em>La collaborazione pubblico–privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme</em>, Giappichelli, Torino, 2012; A. Di Giovanni, <em>Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà</em>, Torino, 2012; E. Iossa-F. Russo, <em>Il Partenariato Pubblico Privato in Italia</em>, in Riv. pol. econ., 2008; R. Di Pace, <em>Partenariato pubblico privato e contratti atipici</em>, Milano, 2006; B. Raganelli-G. Fidone, <em>Public Private Partnerships and Public Works: reducing moral hazard in a competitive market</em>, in Riv. merc. fin. e scienza fin., 1, 2008; S. Fantini, <em>Il partenariato pubblico-privato con particolare riguardo al project financing e al contratto di disponibilità</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Così, Cons. St. Ad. Plen. n. 1 in data 03/03/2008, in www.giustiziaamministrativa.it</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si veda, al riguardo, M. Nulli, op. cit., 6.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si veda, al riguardo, M. Nulli, op. cit., 5. Dello stesso autore si veda anche, <em>Pre-commercial procurement: indicazione di sistema e prime sperimentazioni</em>, in G.A. Bennacchio – M. Cozzio (a cura di), <em>Gli appalti pubblici tra regole europee e nazionali,</em> Milano 2012, 161 ss.</div>
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<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Non rientra fra le specifiche finalità del presente contributo l’approfondimento della materia relativa agli aiuti di Stato, in ordine alla quale è dato peraltro rilevare un considerevole interesse della letteratura. Al riguardo, senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano, principalmente, A. Alemanno, <em>Aiuti di Stato (dir. com.)</em>, in Diz. Dir. pubb., I, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 192 ss; E. Chiti<em>, Le risposte alla crisi della finanza pubblica e il riequilibrio dei poteri dell’Unione</em>, in Giornale di diritto amministrativo, 3/2011, 311 ss; F. Ferraro, <em>L’evoluzione della politica sugli aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria</em>, in Dir. dell’Unione europea, 4/2010, 335 ss; D. Gallo, <em>Finanziamento dei servizi di interesse economico generale e aiuti di Stato nel diritto comunitario</em>, in Riv. it.  dir. pubb. Com., 5/2007, 893 ss.; D. Gallo, <em>I servizi di interesse economico generale: Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea</em>, Milano, 2010. C. Iannone, <em>Gli aiuti di Stato in favore delle imprese pubbliche e le regole nazionali applicabili al loro stato di crisi</em>, in Dir. dell’Unione Europea., 2/2012, 263 ss; G. Napolitano, <em>L’armonizzazione regolatoria dei servizi di interesse economico generale in Europa</em>, in M. P. Ragionieri &#8211; M. Maresca, (a cura di) <em>Servizi di interesse generale, diritti degli utenti e tutela dell’ambiente</em>, Milano, 2006, 41 ss; G. Napolitano, <em>Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell’Unione,</em> in <em>Giorn. Dir. amm.</em>, 5/2012, 461 ss; G.M. Roberti, <em>Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario</em>, Padova, 1997; V. Salomone, <em>L’affidamento dei servizi pubblici tra normativa nazionale e diritto comunitario</em>, in foro amm., TAR, X, 10/2006, 3422 ss; G. Vesperini – G. Napolitano (a cura di), <em>Liberalizzazione e concorrenza</em>, estratto da Annali 1998-1999 – Quaderni dell’Istituto giuridico della Facoltà di Economia dell’Università degli studi della Tuscia, n. 5, 1999.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si pensi ai casi nei quali l’acquirente pubblico ha la necessità di disporre di diritti esclusivi e riservati sui risultati ottenuti, ad esempio in settori legati alla difesa o alla sicurezza, o quando la parte pubblica sia il solo soggetto interessato allo sviluppo dei risultati dell’attività di ricerca.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. Comunicazione della Commissione delle Comunità europee <em>“Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”</em> COM (2007) 799, 6 ss.</div>
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<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Ha evidenziato, al riguardo, la Commissione delle Comunità europee, che la concessione di diritti esclusivi all’acquirente pubblico senza le condizioni che ne rendano opportuno l’esercizio, potrebbe portare alle seguenti conseguenze: <em>“(1) <strong>frammentazione del mercato</strong>: se, nello stesso settore, diversi acquirenti pubblici sviluppano le proprie soluzioni ad un problema analogo senza condividere le informazioni, è poco probabile che le molteplici soluzioni sviluppate siano adatte per i mercati mondiali; (2) <strong>ostacoli finanziari all’aggiudicazione di appalti per soluzioni concorrenti</strong>: quando la soluzione è offerta da molte tecnologie e opzioni di concezione, il costo elevato dello sviluppo esclusivo rende difficilmente accessibile dal punto di vista economico l’aggiudicazione a varie imprese di appalti per sviluppi concorrenti. Gli acquirenti pubblici possono ritrovarsi legati ad un unico fornitore; (3) <strong>opportunità perse di ottenere soluzioni più innovative</strong>: lo sviluppo esclusivo assegna tutti i benefici delle attività di R&amp;S, ma anche tutti i rischi, all’acquirente pubblico. Di conseguenza, gli acquirenti pubblici tendono a concentrarsi sui risultati prossimi alla commercializzazione, perdendo le opportunità offerte dallo sviluppo di soluzioni più innovative che potrebbero avere un maggiore valore aggiunto per il settore pubblico”</em>. Cfr. Comunicazione della Commissione delle Comunità europee <em>“Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”</em> COM (2007) 799, 6-7.
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<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. Comunicazione della Commissione delle Comunità europee <em>“Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”</em> COM (2007) 799, 10.
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<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Come evidenziato dalla Commissione delle Comunità europee, la separazione degli appalti pre-commerciali dagli appalti per la produzione commerciale è anche conforme alle disposizioni dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici e degli accordi bilaterali applicabili. Cfr. Comunicazione della Commissione delle Comunità europee <em>“Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”</em> COM (2007) 799, 11.</div>
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<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. Comunicazione della Commissione delle Comunità europee <em>“Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”</em> COM (2007) 799, 4.</div>
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<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Come è stato osservato in dottrina, già dall’analisi dell’art. 32 della Costituzione, può evincersi come la norma costituzionale non presupponga, come necessario e doveroso, un assetto istituzionale nel quale la sanità sia interamente, e per definizione, pubblicizzata, “nel senso che il “sistema sanità” è dato dal concorso variabile, sia dei soggetti pubblici che di quelli privati, in sintonia con le scelte d’indirizzo politico che vengono effettuate dal legislatore, anche sotto il possibile influsso dei mutevoli e fuggevoli scenari politico-ideologici. Né, d’altro lato, parrebbe sostenibile, al di là della mera suggestione “ideologica” e di ogni pur lecito auspicio, che compito della Repubblica sia quello di assicurare, sempre e a tutti, prestazioni illimitate e, soprattutto, gratuite”. Così, R. Ferrara, <em>Salute (diritto alla), </em>in <em>Digesto disc. Pubbl</em>., XIII, Torino, 1997, 536. Richiamate tali autorevoli considerazioni, deve peraltro essere sottolineato che la tematica relativa all’apporto dei privati in campo sanitario è stata oggetto di particolare attenzione in ambito legislativo solo in tempi relativamente recenti. Carlo Emanuele Gallo ha evidenziato come, volendo risalire alle origini dell’attuale organizzazione amministrativa della sanità, si debba necessariamente partire dal sistema ottocentesco, nel quale sanità ed assistenza erano indissolubilmente connesse, essendo peraltro fondate, per la quasi totalità, sulle determinazioni dei privati e sulle iniziative benefiche dei medesimi o della Chiesa cattolica. In ambito sanitario, l’organizzazione statale interveniva pertanto solamente per fondamentali compiti di regolazione, o per porre rimedio a situazioni eccezionali coinvolgenti l’intera collettività come, ad esempio, nelle ipotesi di epidemie. Si veda, al riguardo, C.E. Gallo, <em>Organizzazione sanitaria e diritto alla salute, </em>in C.E. Gallo, B. Pezzini (a cura di), <em>Profili attuali del diritto alla salute, </em>Milano, 1998, 138 ss.</div>
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<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Si veda, al riguardo, <em>“US defence R&amp;D spending: an analysis of the impacts”</em>, relazione EURAB, PREST, 2004.</div>
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<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Comunicazione della Commissione delle Comunità europee <em>“Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”</em> COM (2007) 799.</div>
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<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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