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	<title>Stefano Bucello Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Stefano Bucello Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’incidenza del favor partecipationis sulle modalità di accreditamento delle liste elettorali alla luce delle più recenti pronunce del Giudice Amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lincidenza-del-favor-partecipationis-sulle-modalita-di-accreditamento-delle-liste-elettorali-alla-luce-delle-piu-recenti-pronunce-del-giudice-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:40:44 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: 1. Il procedimento elettorale preparatorio: due meccanismi di accreditamento &#8211; 2. L’impatto del favor partecipationis sull’evoluzione dell’accreditamento: il principio delle forme strumentali e l’ampliamento della deroga alla raccolta delle sottoscrizioni &#8211; 3. Un coordinamento imperfetto. 1. La recente tornata elettorale, appena giunta al termine, è stata ancora una volta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lincidenza-del-favor-partecipationis-sulle-modalita-di-accreditamento-delle-liste-elettorali-alla-luce-delle-piu-recenti-pronunce-del-giudice-amministrativo/">L’incidenza del favor partecipationis sulle modalità di accreditamento delle liste elettorali alla luce delle più recenti pronunce del Giudice Amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lincidenza-del-favor-partecipationis-sulle-modalita-di-accreditamento-delle-liste-elettorali-alla-luce-delle-piu-recenti-pronunce-del-giudice-amministrativo/">L’incidenza del favor partecipationis sulle modalità di accreditamento delle liste elettorali alla luce delle più recenti pronunce del Giudice Amministrativo</a></p>
<p>Sommario: 1. Il procedimento elettorale preparatorio: due meccanismi di accreditamento &#8211; 2. L’impatto del <em>favor partecipationis</em> sull’evoluzione dell’accreditamento: il principio delle forme strumentali e l’ampliamento della deroga alla raccolta delle sottoscrizioni &#8211; 3. Un coordinamento imperfetto.</p>
<p><strong>1.</strong> La recente tornata elettorale, appena giunta al termine, è stata ancora una volta l’occasione per accendere i riflettori su un tema già ampiamente sottoposto all’attenzione dei commentatori e della giurisprudenza amministrativa: quello delle modalità di accreditamento delle liste che si presentano alle elezioni.<br />
E’ noto come, fin dalla legge regolatrice dell’elezione dell’Assemblea Costituente, la presentazione di ogni candidatura debba essere corredata, a fini di ammissibilità, da una dimostrazione in premessa della sussistenza di una concreta capacità rappresentativa minima del soggetto che si presenti al giudizio degli elettori<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Ciò allo scopo di impedire candidature inconsistenti o strumentali<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Il metodo individuato dal legislatore per pervenire ad una simile prova è storicamente stato quello della raccolta di un dato numero di sottoscrizioni a sostegno di ogni lista di candidati, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del Testo Unico delle leggi elettorali<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, dedicato, appunto, al procedimento elettorale preparatorio. Tale quantitativo deve considerarsi inderogabile sia nella cifra minima sia in quella massima<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, e varia a seconda del tipo di elezione.<br />
La regolamentazione di tale raccolta ha però sofferto di un’atavica instabilità normativa, che ne ha modificato contorni e tratti peculiari praticamente ad ogni tornata elettorale<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Di aggiustamento in aggiustamento, spesso approntato per ragioni contingenti, si è venuto costituendo un <em>corpus</em> giuridico frastagliato, talvolta non chiaro nemmeno agli addetti ai lavori<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Stratificazioni di novazioni sopravvenute e correttivi dell’ultimo minuto hanno di fatto reso sempre più complesso (e difficile da organizzare con opportuno anticipo) lo svolgimento delle operazioni preparatorie per numerose liste, e tale incertezza si è talvolta tradotta nell’incremento di esclusioni discusse o comunque contestate in sede giudiziale.<br />
Si tratta di una problematica particolarmente delicata, considerata la peculiarità della materia: come ribadito anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, infatti, la chiarezza normativa assume, in tema di procedimento elettorale, un valore dirimente, perché rappresenta il presupposto logico necessario per evitare un’illegittima compressione dell’elettorato passivo, in un settore che, all’opposto, proprio a tutela del funzionamento del regime democratico, dovrebbe essere improntato al principio del <em>favor partecipationis</em>.<br />
Un apprezzabile tentativo di mitigazione delle distorsioni derivate dall’ipertrofia normativa è stato portato avanti per via giurisprudenziale dal Consiglio di Stato, che, con una serie di note pronunce del 2016<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, ha operato, tramite l’affermazione del principio di strumentalità delle forme, un netto <em>revirement</em> rispetto ai suoi orientamenti previgenti, proprio allo scopo di valorizzare il principio del <em>favor partecipationis </em>alla competizione elettorale.<br />
Parallelamente ma non simmetricamente, la strada della semplificazione finalizzata a disinnescare il campo minato del procedimento di raccolta delle sottoscrizioni è stata perseguita anche dal Legislatore, che, fin dal 1976, ha elaborato un percorso alternativo di accreditamento, riservato a quelle forze politiche che già annoverassero propri rappresentanti nelle assemblee legislative nazionali o regionali.<br />
Il combinato disposto della legge 23 aprile 1976, n. 136 e del d.l. 3 maggio 1976, n. 161<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, valutato, in un <em>obiter dictum</em>, costituzionalmente conforme dalla Corte<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, ha infatti introdotto una deroga all’onere di collezione delle firme “per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici” che già nella precedente competizione elettorale avessero conquistato almeno un seggio. In questo modo veniva quindi legalmente equiparato un precedente successo elettorale ad un’implicita dimostrazione della titolarità di una capacità rappresentativa sufficiente.<br />
Anche tale “seconda via”, però, è stata oggetto di continui perfezionamenti, che ne hanno rimodellato, caso per caso, i presupposti, spesso – anche in questa ipotesi – per ragioni meramente contingenti. Si è infatti verificato un incremento costante delle fattispecie di deroga, giustificato dal Legislatore sempre con la promozione del principio del <em>favor partecipationis</em>.<br />
Ad un’analisi complessiva, è oggi ad ogni modo possibile affermare che, da un punto di vista strettamente quantitativo, la regola in deroga rappresenti di gran lunga il principale metodo di accreditamento delle liste alla competizione elettorale, nel senso che la grande maggioranza dei rappresentanti delle assemblee legislative oggi operanti è stata eletta da liste che hanno beneficiato dell’esenzione.<br />
In via residuale permane il meccanismo di raccolta delle sottoscrizioni, riservato alle forze politiche minori o del tutto nuove, e guidato oggi, nel suo funzionamento, da un’impostazione esegetica fondata sul principio delle forme strumentali.<br />
I problemi sorgono, però, dal confronto tra le due metodologie di accreditamento, giacché l’asimmetrica evoluzione cronologica dei due sistemi ha originato alcune discrasie, a tutto svantaggio di quelle liste a cui è tuttora richiesto di raccogliere le firme a sostegno delle candidature.<br />
Si procederà quindi ad una rapida ricognizione delle modifiche apportate ai due modelli dall’affermazione del principio del <em>favor partecipationis, </em>per concentrare poi l’attenzione su una recente pronuncia del Giudice Amministrativo<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, che ha messo in luce alcune problematiche di coordinamento.<br />
<strong>2.</strong> Con riferimento alla modalità residuale di accreditamento, a mezzo della raccolta delle sottoscrizioni, è nota l’incidenza di una sequenza di pronunce del 16 maggio 2016<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, con la quale il Consiglio di Stato ha di fatto rimodulato al ribasso il rigore delle disposizioni del procedimento elettorale preparatorio.<br />
E’ stato in particolare con la sentenza 16 maggio 2016, n. 1987 e la riammissione della lista elettorale “Sinistra per Roma – Fassina Sindaco” alle elezioni comunali della Capitale<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, che il Supremo Giudice amministrativo, ribaltando una decisione del Tar<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, che riproponeva di fatto una consolidata giurisprudenza fino ad allora considerata granitica<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, ha determinato che la mancanza della data nelle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione di una lista non dovesse comportare sempre e comunque la nullità delle medesime sottoscrizioni, in forza del principio di strumentalità delle forme del procedimento preparatorio.<br />
Più in generale, secondo il nuovo corso del Consiglio di Stato, la previsione di forme rigorose in materia di accreditamento elettorale deve essere valutata non in termini di assolutezza bensì quale garanzia preordinata alla tutela di determinate finalità di interesse pubblico; di conseguenza, qualora la certezza circa il rispetto di tali finalità dovesse comunque essere stata perseguita per altra via, il vizio formale deve essere declassato ad ipotesi di semplice irregolarità.<br />
Pur in caso di violazione della regola formale, quindi, deve comunque essere ammessa la possibilità di fornire una prova contraria in grado di dimostrare l’ininfluenza sostanziale della violazione, dal momento che, ai sensi del principio di strumentalità delle forme, l’invalidità delle operazioni elettorali “può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto”<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Con questo inatteso <em>revirement</em>, il Giudice Amministrativo ha quindi inteso superare il previgente criterio esegetico che stabiliva l’essenzialità delle forme dell’accreditamento elettorale, ricomprendendo tali adempimenti procedurali nella categoria giuridica delle “forme sostanziali”, mutuata dal diritto amministrativo francese<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. Ai sensi del precedente modello, tutte le formalità inerenti al processo di autenticazione, in quanto elementi costitutivi essenziali dell’autenticazione stessa, sarebbero dovute essere considerate indefettibili ai fini dell’accertamento della validità<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
A ben vedere, un’impostazione così congegnata, che sembrava preservare una certa sacralità della forma<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, si rivelava in realtà stridente con un contesto normativo caratterizzato da un livello di complicazione sempre crescente.<br />
E’ del resto stato lo stesso Consiglio di Stato ad indicare espressamente, nel suo percorso argomentativo, le ragioni della svolta, individuate chiaramente nella necessità di evitare i pericoli di un “quadro normativo… non chiaro né coordinato”<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, potenzialmente in grado di dare origine a discriminazioni inaccettabili in un settore che, ai sensi della giurisprudenza costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, deve essere improntato al rispetto del principio del <em>favor partecipationis.</em><br />
In un intreccio normativo costantemente modificato dagli anni novanta ad oggi e ridotto ad una “scatola semivuota”<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> comprensiva di rinvii, abrogazioni tacite e difetti di coordinamento, la pretesa di un pedissequo rispetto delle regole formali – spesso non chiare – del procedimento elettorale preparatorio si sarebbe infatti potuta tramutare in un onere sproporzionato e non giustificato<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> a carico dei soggetti politici meno attrezzati a farvi fronte. E’ del resto evidente come l’impatto dell’aggravio procedimentale si sarebbe inevitabilmente riversato in maniera molto più violenta sui soggetti meno organizzati, originando una sorta di barriera all’ingresso della competizione elettorale.<br />
Una disciplina immaginata per emarginare le ipotesi di presentazione di liste inconsistenti avrebbe quindi raggiunto l’indesiderato effetto di discriminare i partiti minori ma non meramente strumentali, proprio in un comparto dell’ordinamento in cui, al contrario, in ipotesi di dubbio circa l’effettiva rappresentatività di una lista, sarebbe doveroso optare per un controllo a maglie larghe, che deleghi poi al corpo elettorale l’ultima parola sulle concrete capacità rappresentative del soggetto candidato<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
E’ infatti agilmente comprensibile che, in una materia così delicata, un’illegittima barriera impeditiva dell’accesso rappresenti certamente una patologia molto più dannosa per l’interesse pubblico rispetto all’illegittima ammissione di una lista priva di un reale sostegno, i cui effetti negativi sarebbero probabilmente poi in gran parte disinnescati dall’esito delle votazioni.<br />
La validità di una simile impostazione è stata d’altra parte confermata anche dalla giurisprudenza successiva<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>, che, pur correttamente precisando come il principio del <em>favor partecipationis</em> non possa operare in aperto contrasto con il dettato della norma<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, ha ribadito, anche di recente, la necessità di un canone esegetico che, “prescindendo da inutili formalismi, sia il più possibile aderente al dato sostanziale”<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
Se quindi sul fronte della raccolta delle sottoscrizioni il principio del <em>favor partecipationis</em> ha ispirato una corrente interpretativa che ha in qualche modo cercato di salvaguardare le garanzie delle forze minori di poter prendere parte alla competizione elettorale, con riferimento all’altro metodo di accreditamento, invece, il medesimo principio ha giustificato, per il Legislatore, un processo di un costante allargamento delle ipotesi di deroga, questa volta a vantaggio delle forze politiche più rappresentative.<br />
La regola introdotta nel 1976 sia a livello nazionale<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> sia a livello regionale<a title="" href="#_ftn29">[29]</a> disponeva un’esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per quei soggetti “costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere” o che avessero comunque “presentato candidature con proprio contrassegno”, ottenendo almeno un seggio.<br />
Tale soluzione, giunta all’esito di una discussione parlamentare tutt’altro che immediata<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>, prendeva le mosse dalla condivisibile intenzione di evitare inutili duplicazioni procedimentali. E’ ragionevole, infatti, immaginare che, in linea generale, qualora una forza politica sia riuscita ad esprimere degli eletti, la stessa abbia già dimostrato nei fatti di non avere finalità meramente strumentali, al punto da poter essere sollevata da un’ulteriore dimostrazione in tal senso, quantomeno limitatamente alla competizione elettorale immediatamente successiva.<br />
Le problematiche iniziano a sorgere quando si tratta di perimetrare con precisione una simile deroga, specie considerato che il riferimento per individuare la sussistenza di una rappresentatività presunta non può che essere in qualche modo collegato alla manifestazione esterna dell’appartenenza ad un determinato gruppo politico già radicato, quindi al contrassegno o al simbolo della lista.<br />
Tutto questo entra però in conflitto con il divieto del vincolo di mandato, che permette agli eletti di cambiare gruppo di appartenenza anche nel corso della consiliatura, oltre che di presentarsi alla successiva tornata elettorale in una lista diversa ed in competizione con quella originaria.<br />
La questione riguarda, quindi, la resilienza della presunzione legale di una sufficiente rappresentatività al venir meno del legame tra il soggetto eletto e la lista che lo aveva candidato in un primo momento: tale collegamento, a ben vedere, era infatti parte integrante della giustificazione della deroga alla successiva raccolta delle sottoscrizioni, dal momento che non è dimostrabile che gli elettori si sarebbero comunque affidati al medesimo soggetto, anche qualora lo stesso avesse preso parte alle elezioni in un gruppo politico differente.<br />
Nel dubbio, comunque, il legislatore ha risolto la controversia con una generosa applicazione del principio del <em>favor partecipationis</em>, estendendo, riforma dopo riforma, il diritto ad un’esenzione dalla collezione delle firme in senso sempre più ampio, fino ad arrivare, nella tornata elettorale appena conclusasi, alla massima dilatazione dell’applicazione della deroga. Ne hanno potuto beneficiare, infatti, sia le realtà politiche costituitesi in gruppo autonomo appena prima delle elezioni (dunque mai sottopostesi prima, da sole, al giudizio degli elettori) sia le liste di nuova formazione ma composte a loro volta da più liste, delle quali una soltanto avesse potuto annoverare degli eletti nella competizione elettorale precedente<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Similmente, alle ultime elezioni per la composizione del Parlamento Europeo, l’Ufficio elettorale nazionale ha accolto il ricorso di una forza politica che riteneva di potersi giovare dell’esenzione in ragione del solo collegamento con il partito europeo di riferimento<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>. Era infatti accaduto che, alle precedenti elezioni europee, tale forza, pur autoqualificandosi come emanazione italiana di quel partito europeo, avesse scelto di competere all’interno di una lista differente e non collegata allo stesso. Non avendo poi però superato la soglia di sbarramento e, di conseguenza, eletto alcun rappresentante, tale forza non avrebbe avuto diritto, a stretto rigore, all’esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per la successiva competizione.<br />
Di diversa opinione l’Ufficio elettorale, che, accogliendo la tesi della ricorrente, ha ritenuto sufficiente il dimostrato radicamento del partito europeo di riferimento per estendere l’esenzione anche alla lista nazionale, rientrata formalmente solo in quel secondo momento nella “famiglia” di appartenenza<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
<strong>3. </strong>Si deve quindi prendere atto che l’impatto dell’affermazione del principio del <em>favor partecipationis</em> ha portato il procedimento elettorale preparatorio verso un’agevolazione dell’accreditamento: in un caso tramite un’interpretazione meno rigorosa delle norme esistenti e nell’altro per mezzo di una disciplina di favore tesa ad allargare sempre più il novero dei soggetti ricompresi nel suo ambito.<br />
Considerato – come detto – che l’accreditamento per raccolta di sottoscrizioni è indirizzato prevalentemente alle liste elettorali minori o di nuova costituzione, mentre quello in deroga è riservato alle forze già radicate, non resta quindi che raffrontare le due ipotesi per verificare il loro livello di armonia e l’eventuale presenza di difetti di coordinamento, in grado di configurare ipotesi discriminatorie.<br />
La spia di un malfunzionamento nel raccordo emerge invero dall’esame di una fattispecie verificatasi nel corso delle ultime elezioni per la composizione del Consiglio regionale della Lombardia.<br />
E’ accaduto infatti che una lista di nuova costituzione sia stata limitata nell’accesso alla competizione elettorale perché aveva collezionato un numero complessivo di sottoscrizioni rispettoso, nel complesso, della cifra minima su base regionale, ma mal distribuito a livello circoscrizionale.<br />
Ai sensi della l. n. 108 del 1968<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, infatti, per presentare una lista alle elezioni regionali, è necessario raccogliere un determinato quantitativo di firme a sostegno in ogni circoscrizione in cui è suddiviso il territorio della Regione (circoscrizione che, solitamente, corrisponde al territorio di una Provincia): quantitativo che varia al variare del numero di elettori iscritti al voto nel totale dei Comuni ricompresi in ogni circoscrizione.<br />
In altre parole non viene richiesto solo un numero minimo di sottoscrizioni sul territorio della Regione, ma anche una precisa distribuzione delle stesse tra le circoscrizioni regionali, a seconda delle dimensioni di ognuna di esse, a pena dell’esclusione della lista in quelle circoscrizioni in cui la frazione del totale non sia stata raggiunta.<br />
Questo ulteriore onere sembra però difficile da giustificare se solo si tenga in considerazione la diffusa adozione, anche nel procedimenti elettorali preparatori delle elezioni regionali<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, del contestuale metodo di accreditamento in deroga, riservato alle forze maggiori, le quali possano già annoverare un numero minimo di consiglieri eletti con la precedente votazione.<br />
Si esamini infatti l’ipotesi in cui una lista <em>x</em> si sia presentata alle elezioni regionali <em>a</em> solo in talune circoscrizioni, non essendo stata in grado di raccogliere un numero sufficiente di firme a sostegno in tutte le Province, e poi, all’esito del voto, sia riuscita a vedere eletti alcuni suoi esponenti; tale lista potrà competere alle successive elezioni regionali <em>b</em> in tutte le circoscrizioni e non solo in quelle in cui si era presentata alle elezioni <em>a</em>, in forza dell’applicazione della regola dell’accreditamento in deroga. Invece, contestualmente, una lista di nuova costituzione <em>y</em> che si presenti per la prima volta alle elezioni <em>b</em> dovrà raccogliere le sottoscrizioni in ogni circoscrizione in cui intenda proporsi al corpo elettorale, a pena di parziale esclusione.<br />
In una ricostruzione di questo tipo, all’evidenza, non sembrerebbero sussistere ragioni convincenti per giustificare una simile disparità di trattamento, considerato che la lista <em>x</em>, alle elezioni <em>b</em>, godrebbe, rispetto alla lista <em>y</em> concorrente, di un vantaggio indebito perché non correlato ad alcuna precedente dimostrazione di sufficiente rappresentatività su tutto il territorio chiamato al voto, dal momento che il criterio di accreditamento in deroga (a differenza di quello per raccolta delle sottoscrizioni) non prevede nessun coefficiente circoscrizionale.<br />
Investito della questione, il Giudice Amministrativo, ha rigettato sia in primo grado che in appello<a title="" href="#_ftn36">[36]</a> le argomentazioni della ricorrente, lasciando trasparire l’impossibilità di affrontare la problematica sul piano meramente interpretativo, stante la chiara difformità letterale delle norme di riferimento, e richiamando, in maniera invero non del tutto convincente, una non assimilabilità delle diverse situazioni di fatto<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>.<br />
Pur non volendo entrare nel merito specifico del giudizio, la conclusione che sembra doversi trarre da una simile vicenda è l’evidenza di una sostanziale difficoltà di coordinamento tra due sistemi di accreditamento sviluppatisi a lungo in parallelo ma senza una coerente visione di insieme, poiché generati da fonti diverse: una di matrice giurisprudenziale ed una, invece, di stampo legislativo.<br />
In un settore così centrale dell’ordinamento, in cui gli effetti negativi delle discriminazioni assumono un valore esponenziale rispetto a quanto può accadere in altri ambiti, diviene pertanto auspicabile una riconduzione ad unità dell’intero impianto dell’accreditamento, per mezzo di una riforma complessiva del sistema che, da una parte, individui un giusto punto di equilibrio tra la doverosa promozione del <em>favor partecipationis</em> e l’esigenza di evitare la costituzione di liste artificiose e meramente strumentali e, dall’altra parte, possa pervenire ad un livello di armonizzazione in grado di impedire la formazione di irragionevoli barriere all’ingresso ai danni delle formazioni politiche effettive ma meno radicate.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Cfr. Decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, artt. 14 e ss. Si tratta peraltro del primo testo di legge a regolare il procedimento elettorale preparatorio in base a principi “moderni” ed a configurare il concetto stesso di candidatura. La relazione del Governo, che presenta lo schema di provvedimento alla Consulta nazionale, ricorda infatti che: &#8220;il testo unico 1915 non prevedeva affatto la preventiva presentazione di candidature, in quanto il sistema elettorale adottato lasciava all&#8217;elettore le più ampie facoltà nella scelta delle persone da lui ritenute idonee alle funzioni di amministratori degli Enti locali; ma ciò importava, da un lato, lo sfrenarsi della lotta elettorale tra coloro che per sola ambizione, o per fini ancor meno commendevoli, aspiravano alla conquista del pubblico potere, pur non riscuotendo alcun credito fra la popolazione; dall&#8217;altro, una grande dispersione di voti, che si polverizzavano fra un numero eccessivo di nomi, non essendo l&#8217;elettore vincolato da alcuna lista di candidati&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Parla di “frivolous candidatures”, G. Ferrari, <em>Elezioni (teoria generale) </em>(voce), in <em>Enc. dir.</em>, vol. XIV, 1965, par. 44. Il fenomeno delle liste “civetta”, ad ogni modo, ha rappresentato una problematica costante del nostro procedimento elettorale: v., al riguardo, L. Stroppiana, <em>L’epilogo dei seggi fantasma</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2003, n. 1, pp. 162 e ss.; per una ricostruzione più generale sull’evoluzione della recente legislazione elettorale nazionale, cfr. F. Clementi, <em>Vent’anni di legislazione elettorale (1993 – 2013). Tra il già e il non ancora</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2, 2015, pp. 557 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> D.P.R. 30 marzo 1957, n 361, così come più volte modificato. Il procedimento elettorale preparatorio, in particolare, è oggi disciplinato dagli artt. ricompresi tra l’art. 11 e l’art. 41.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> La previsione di una cifra massima (oltre che minima) di sottoscrizioni a sostegno, a pena di esclusione della lista, è stata peraltro oggetto del sindacato di costituzionalità. Con pronuncia n. 83, del 4 marzo 1992, la Corte ha giudicato tale disposizione costituzionalmente conforme, precisandone così la <em>ratio</em>: “la fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l&#8217;influenza dell&#8217;una o dell&#8217;altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull&#8217;elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Al riguardo, con limitato riferimento alle ultime elezioni politiche, l’opinione pubblica non ha mancato di evidenziare l’ennesimo stravolgimento del procedimento elettorale preparatorio operato da un’inedita successione di novazioni normative: cfr. G. Maestri, <em>Prossime elezioni: l’emendamento tagliafirme, un regalo scomodo</em>, reperibile su http://www.lacostituzione.info, 25 dicembre 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Così, E. Lehner, <em>Il caso Fassina: autenticazioni elettorali e favor partecipationi</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 3, 2016, p. 1237.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Cfr. Corte EDU, sez. II, 19 ottobre 2004, Melnitchenko c. Ucraina, n. 17707/02, par. 59: <em>“In that connection, the Court reiterates that the object and purpose of the Convention requires its provisions to be interpreted and applied in such a way as to make their stipulations not just theoretical or illusory but practical and effective (…) </em><em>The right to stand as a candidate in an election, which is guaranteed by Article 3 of Protocol No. 1 and is inherent in the concept of a truly democratic system, would be illusory if one could be arbitrarily deprived of it at any moment. </em><em>Consequently, while it is true that States have a wide margin of appreciation when establishing eligibility conditions in the abstract, the principle that rights must be effective requires that the eligibility procedure contain sufficient safeguards to prevent arbitrary decisions”</em>; cfr., anche, similmente, Corte EDU, sez. IV, 9 aprile 2002, Podkolzina c. Lettonia, n. 46726/99, par. 35, secondo cui: <em>“the procedure for ruling a candidate ineligible must be such as to guarantee a fair and objective decision and prevent any abuse of power on the part of the relevant authority”.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Tra tutte, v. Cons. St., Sez. III, n. 1987, del 16 maggio 2016, con commento di M. Bombi, <em>Legislatore pasticcione: compito arduo interpretare le disposizioni sulle autenticazioni delle firme in materia elettorale</em>, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em>, 25, 2016, pp. 56 – 57. V. <em>infra</em>, par. 2.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Convertito in l. 14 maggio 1976, n. 249.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> C. Cost., 4 marzo 1992, n. 83, par. 2.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Cons. St., Sez. III, 12 febbraio 2018, n. 885, che ha confermato TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 8 febbraio 2018, n. 360.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Si tratta di: Cons. St., Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987, su ricorso della lista “Sinistra per Roma – Fassina Sindaco”, che si è pronunciato sulle cause di invalidità riguardanti l’autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste di candidati; Cons. St., Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1984, su ricorso della lista “Fuxia People”, in materia riferimento alle cause di incandidabilità nelle dichiarazioni depositate dai candidati; Cons. St., Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1979, su ricorso di “Fratelli d’Italia” e Cons. St., Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1985, su ricorso di “Rete Liberale”, in tema di prorogabilità del termine perentorio per il deposito delle dichiarazioni di assenza di cause di incandidabilità nelle ipotesi di ritardo addebitabile alla stessa P.A.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> La vicenda prendeva le mosse dalla mancata apposizione della data in circa la metà delle sottoscrizioni raccolte a sostegno della lista “Sinistra per Roma – Fassina Sindaco”, presentata alle elezioni comunali di Roma del giugno 2016. L’obbligo di apposizione della data serviva però solamente a dimostrare che tali sottoscrizioni non fossero state raccolte prima del centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (coerentemente con il divieto apposto al riguardo dal c. 3, dell’art. 14, della l. n. 53/1990). Le sottoscrizioni erano però state rese ed autenticate su moduli ministeriali datati 5 giugno 2016 (quindi in una data successiva a quella di indizione delle elezioni comunali, avvenuta il giorno 8 aprile 2016), il che rappresentava una evidente dimostrazione dell’avvenuto rispetto della <em>ratio legis</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> TAR Lazio, Roma, Sez. II-<em>bis</em>, 13 maggio 2016, n. 6723.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> V., <em>ex multis</em>: Cons. St., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920; Cons. St., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 2490; Cons. St., Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 282; Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504; Cons. St., Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4846; Cons. St., Sez. V, 25 luglio 2005, n. 3920.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Cons. St, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987, par. 16, il quale richiama anche Cons. St., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 2920.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> E. Lehner, <em>Il caso Fassina… cit.</em>, p. 1233.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Cfr., al riguardo, Cons. St., Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187, par. 11: “Si tratta di formalità procedurali che non ammettono equipollenti per il semplice motivo che l&#8217;ordinamento riconnette unicamente al &#8220;fatto&#8221; della loro precisa osservanza il valore di &#8220;prova&#8221; dell&#8217;avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il &#8220;valore&#8221; giuridicamente tutelato; ne consegue che il principio della strumentalità delle forme appare nello specifico impropriamente invocato, giacché gli adempimenti formali dei quali si controverte sono strettamente funzionali, secondo un giudizio di necessarietà e di sufficienza effettuato a priori dai <em>conditores juris</em>, alla garanzia dell&#8217;intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente all&#8217;inizio della raccolta delle firme. In presenza di forme vincolate, quindi, non può darsi spazio alcuno al principio di strumentalità, che invece postula logicamente la concreta praticabilità di una valida condotta procedurale alternativa”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Cfr. G. Virga, <em>Il nuovo orientamento della Sez. III del Consiglio di Stato in materia di presentazione delle liste elettorali</em>, 19 maggio 2016, reperibile su blog.lexitalia.it, il quale, comunque, mantiene un approccio piuttosto critico in merito alla nuova posizione del Giudice Amministrativo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Cons. St, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987… <em>cit.</em>, par. 16, primo punto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> <em>Idem</em>, par. 17, la quale richiama Corte Cost., 13 gennaio 2014, n. 1 e Corte EDU, <em>Grande </em>Chambre, 16 marzo 2006, n. 58278, Ždanoka c. Lettonia.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> E. Lehner, <em>Il caso Fassina… cit.</em>, p. 1234.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Corte Cost., 13 gennaio 2014, n. 1, par. 3.1.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Cfr. G. Virga, <em>Il nuovo orientamento…cit.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2016, nn. 2152 e 2165; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 22 maggio 2017, n. 648; TAR Marche, Ancona, Sez. I, 19 maggio 2017, n. 376.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2167; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 2365.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2165.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Art. 1, lett. <em>g)</em>, l. 23 aprile 1976, n. 136.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Art. 1, lett. <em>b)</em>, d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in l. 14 maggio 1976, n. 249.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> All’approvazione del disegno si arrivò, infatti, dopo un dilungato dibattito parlamentare, comprensivo di emendamenti e proposte di modifica: cfr. <em>Atti Parlamentari, VI Legislatura, seduta del 21 aprile 1975, Relatore On. Artali</em>, pp. 21575 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cfr. la ricostruzione di G. Maestri, <em>Prossime elezioni: l’emendamento tagliafirme… cit.</em>, pp. 2–3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Ufficio elettorale nazionale, 18 aprile 2014, decisione su ricorso n. 2, <em>Federazione dei Verdi – Green Italia</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> E’ il caso del ricorso della Federazione dei Verdi, nel procedimento elettorale preparatorio per il rinnovo del Parlamento Europeo del 2014, ricostruito esaustivamente da G. Maestri, <em>Sognando Strasburgo… senza firme: il caso del simbolo dei Verdi europei</em>, in <em>federalismi.it</em>, 30 aprile 2014, n. 9.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> L. 17 febbraio 1968, n. 108, “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, in GU n. 61, del 6 marzo 1968, così come ripetutamente modificata da successivi molteplici interventi legislativi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Per la normativa della Regione Lombardia, v. L.R. 19 gennaio 2018, n. 2, art. 1, c. 1, lett. <em>b)</em>, che modifica il c. 16, dell’art. 1, della L.R. 31 ottobre 2012, n. 17: “<em>i</em><em>n deroga a quanto previsto dal comma 14 bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia, regolarmente costituiti all&#8217;atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi</em>”; si tratta comunque di una disciplina già presente in numerose, analoghe, disposizioni di altre leggi regionali: cfr., a titolo di esempio, art. 13, c. 3, L.R. Liguria, 19 dicembre 2014, n. 41.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Si tratta rispettivamente delle sentenze TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 8 febbraio 2018 e Cons. St., Sez. III, 12 febbraio 2018, n. 885, sul ricorso della lista “+Europa con Emma Bonino”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 8 febbraio 2018, par. 2: “il Collegio non ritiene sussistere la dedotta discriminazione, attesa la disparità di posizione tra le formazioni politiche che già si sono sottoposte al vaglio elettorale (avendo poi costituito un Gruppo in Consiglio regionale), e le nuove formazioni politiche, che lo affrontano per la prima volta”.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Riforma della pubblica amministrazione e conferenza di servizi: alcune insidie da evitare.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-conferenza-di-servizi-alcune-insidie-da-evitare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 18:44:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-conferenza-di-servizi-alcune-insidie-da-evitare/">Riforma della pubblica amministrazione e conferenza di servizi: alcune insidie da evitare.</a></p>
<p>Sommario: 1. Tre questioni problematiche. &#8211; 2. Autotutela, contrarius actus e potere di riesame. &#8211; 3. L’ulteriore riduzione dei termini di conclusione del procedimento &#8211; 4. La conferenza telematica asincrona. &#8211; 5. Conclusioni: la doverosa preminenza della logica del coordinamento. 1.         In data 13 agosto 2015, è stata pubblicata in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-conferenza-di-servizi-alcune-insidie-da-evitare/">Riforma della pubblica amministrazione e conferenza di servizi: alcune insidie da evitare.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-conferenza-di-servizi-alcune-insidie-da-evitare/">Riforma della pubblica amministrazione e conferenza di servizi: alcune insidie da evitare.</a></p>
<p>Sommario: 1. Tre questioni problematiche. &#8211; 2. Autotutela, <em>contrarius actus</em> e potere di riesame. &#8211; 3. L’ulteriore riduzione dei termini di conclusione del procedimento &#8211; 4. La conferenza telematica asincrona. &#8211; 5. Conclusioni: la doverosa preminenza della logica del coordinamento.</p>
<p>1.         In data 13 agosto 2015, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante – al fianco di alcune limitate disposizioni direttamente applicabili &#8211;  la delega al Governo per la riorganizzazione dell’assetto della pubblica amministrazione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>: si tratta di una normativa che si fonda su principi e criteri direttivi in grado di apportare una modifica per certi aspetti strutturale alla l. 241 del 1990.<br />
In attesa di verificare come l’esecutivo porterà a concreta attuazione le indicazioni parlamentari, si ritiene opportuno segnalare talune novazioni riguardanti l’istituto della conferenza di servizi, di cui l’art. 2 della legge delega parrebbe postulare una riforma di tipo organico.<br />
Se un’analisi complessiva del nuovo assetto del modulo conferenziale appare prematura, in presenza delle sole direttive fornite dal testo normativo delegante, dal medesimo testo è però già possibile desumere talune circostanziate indicazioni che si innestano in una direzione parzialmente contraddittoria con i principi fondanti della conferenza di servizi, e che, per tale ragione, meritano un supplemento di indagine.<br />
Il riferimento è, in particolare, a tre ipotesi peculiari: la positivizzazione del procedimento di autotutela in conferenza, accompagnata dalla sibillina previsione di un autonomo potere di riesame in capo alle sole amministrazione preposte alla cura degli interessi sensibili<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>; l’ulteriore riduzione dei termini per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>; l’introduzione della conferenza telematica, esplicitamente immaginata quale conferenza telematica “asincrona”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Come emergerà dall’analisi di tali disposizioni, l’impressione complessiva a cui si perviene è che si sia cercato di ridefinire l’istituto ponendo il massimo accento  sulla <em>ratio</em> della semplificazione amministrativa, anche al prezzo di sacrificare in maniera non marginale quella logica di coodinamento di interessi che rappresenta, a ben vedere, l’essenza più profonda del procedimento conferenziale.<br />
2.         La prima problematica su cui si intende focalizzare l&#8217;indagine è l’introduzione di una disciplina esplicita in tema di provvedimenti di secondo grado, previsione che colma una lacuna perdurante fin dalla versione originaria dell’istituto e da più parti fortemente auspicata.<br />
E’ noto infatti che, pur avendo il legislatore, riforma dopo riforma, avvertito fin troppo frequentemente la necessità di regolarne anche il dettaglio, la disciplina della conferenza di servizi era sempre risultata carente di un’indicazione, sotto qualsiasi forma, con riferimento al metodo di funzionamento del procedimento di autotutela per le ipotesi in cui il provvedimento di primo grado fosse stato adottato a seguito di un modulo conferenziale.<br />
Tale previsione sarebbe invero risultata opportuna fin dal principio, giacché, in un simile settore, un implicito rinvio agli istituti di autotutela regolati in via generale dalla l. 241/1990 non risulta propriamente adeguato a risolvere talune problematiche peculiari, che si rivelano ontologicamente connaturate con la struttura stessa della conferenza e che richiedono, quindi, un’opzione legislativa appositamente dedicata.<br />
Preliminarmente, prendendo le mosse dalla circostanza che, quantomeno nei confronti dell’amministrazione procedente, che ha adottato l’atto di primo grado, debba venire riconosciuto il potere di revocare il medesimo atto o di annullarlo d’ufficio, è possibile riscontrare già in premessa il dubbio su quale debba essere considerato il procedimento da seguirsi per pervenire a tale provvedimento di secondo grado. In altri termini, ci si domanda se l’ente decidente possa intervenire in autotutela <em>sic et simpliciter</em>, come agirebbe in presenza di un qualsiasi altro provvedimento di propria competenza ma emanato a seguito di procedimento classico lineare, oppure se, diversamente, il coinvolgimento di altri soggetti pubblici in conferenza, ovverosia nel processo di formazione della volontà che ha condotto all’emanazione dell’atto di primo grado, abbia una qualche rilevanza anche sotto l’aspetto dell’esercizio dell’autotutela.<br />
Secondariamente, nel silenzio della legge, dottrina e giurisprudenza appaiono altresì profondamente divise sull’eventuale attribuzione di una facoltà di agire in autotutela anche ai soggetti pubblici partecipanti alla conferenza e diversi dall’amministrazione procedente.<br />
In relazione alla prima questione, sia le pronunce del giudice amministrativo<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a> sia i principali commenti intervenuti sulla materia si rivelano ormai solidamente concordi nell’indicare come l’amministrazione procedente, certamente legittimata all’esercizio dello <em>jus poenitendi </em>qualora ne ritenga sussistere i presupposti legali, sia però sempre gravata dall’onere di convocare una nuova conferenza di servizi, composta dai medesimi soggetti che avevano preso parte alla prima riunione, cui sottoporre l’intera vicenda, in applicazione del principio del <em>contrarius actus</em>.<br />
E’ la composizione stessa del modulo procedimentale, infatti, a giustificare l’inibizione di eventuali atti di ritiro unilaterali, che non siano suffragati da una complessiva rivisitazione collegiale dell’originaria posizione, atteso che la determinazione conclusiva del procedimento costituisce atto consequenziale rispetto agli esiti della conferenza<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. In un certo senso, e come evidenziato in dottrina, una volta intervenuto l’assenso dei partecipanti, la materia regolata dalla determinazione finale può dirsi fuoriuscire dalla sfera di disponibilità dei partecipanti medesimi<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>. Ciò, dunque, induce a ritenere che l’esercizio del potere di autotutela sia possibile ma debba obbligatoriamente venire praticato attraverso una nuova, comune e contestuale valutazione globale degli interessi pubblici coinvolti, e, quindi, per il doveroso tramite di una nuova convocazione della conferenza di servizi<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>.<br />
Se, però, l’applicazione della regola del <em>contrarius actus</em> – che pare, invero, perfettamente conforme alla <em>ratio</em> ispiratrice del procedimento conferenziale – risulta ormai unanimemente riconosciuta valida nei confronti dell’amministrazione procedente, la situazione appare invece più confusa in tutte quelle ipotesi in cui si intendesse riconoscere un potere di autotutela in capo alle altre amministrazioni partecipanti. Considerato, d’altra parte, che nessuno dei soggetti presenti in conferenza è positivamente dotato del potere di convocare una nuova riunione strumentale all’esercizio dello <em>jus poenitendi</em>, la risposta al secondo quesito iniziale si risolve nell’indagine sul dubbio circa l’esistenza di un vero e proprio obbligo, ovvero, al contrario, di un mero onere di delibazione discrezionale, a carico dell’amministrazione procedente, a seguito di un’eventuale richiesta di intervento in autotutela, formulato da un ente diverso, tra quelli che abbiano preso parte alla conferenza originaria.<br />
Al riguardo, dottrina e giurisprudenza si sono mostrate profondamente divise tra chi, in forza di un’incisiva applicazione del principio di leale collaborazione, ritiene che l’amministrazione procedente sia a tutti gli effetti obbligata a riconvocare la conferenza, in ipotesi di richiesta da parte di un soggetto terzo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a>, e chi, all’opposto, assimilando tale evenienza alla riemersione di un malcelato ed inammissibile (ai sensi dell’art. 14 <em>quater</em>, comma 1) dissenso postumo, non riconosce affatto la sussistenza di alcun onere di riconvocazione a carico dell’ente decidente, al quale sarebbe più semplicemente richiesto solamente di vagliare la serietà dell’istanza del soggetto terzo e di decidere, in seguito, ed in completa autonomia, dell’opportunità della convocazione di una nuova adunanza<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
La questione appare, invero, delicata e di non agevole soluzione, giacché, all’evidenza, l’estremizzazione dell’una o dell’altra posizione potrebbe condurre ad esiti scarsamente desiderabili: da una parte, infatti, l’attribuzione di un illimitato potere di autotutela a vantaggio di qualsiasi amministrazione partecipante potrebbe facilmente implicare la paralisi dell’istituto ed una situazione di dilagante incertezza giuridica; contemporaneamente, però, un eccessivo indebolimento della facoltà di pentimento a disposizione dei soggetti pubblici diversi dall’ente procedente, potrebbe comportare l’emersione di situazioni incompatibili con il comune senso di giustizia: si consideri, anche solo a titolo di esempio, il verificarsi di un grossolano travisamento dei fatti (che diverrebbe, in ipotesi simili, irrimediabile), compiuto da una delle amministrazioni partecipanti, in corso di prima conferenza, piuttosto che la sopravvenienza di una nuova circostanza in grado di modificare completamente l’orientamento precedentemente formulato da tale amministrazione.<br />
La legge delega detiene l’indubbio merito di intervenire positivamente per la prima volta sulla materia. Alla disciplina dell’autotela è infatti dedicata la lettera <em>m)</em>, dell’art. 2, la quale rimanda esplicitamente agli articoli 21 <em>quinquies </em>e 21 <em>nonies</em>, l. 241/1990.<br />
Ai sensi dei criteri direttivi espressi da tale disposizione, gli enti che abbiano partecipato alla conferenza di servizi e si siano espressi nei termini potranno “chiedere all’amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela”. La norma prende quindi posizione sulla seconda delle questioni sopra menzionate, riconoscendo alle amministrazioni diverse da quella decidente (purchè partecipanti e rispettose dei termini stabiliti dalla legge) la facoltà di richiedere l’avvio del procedimento in autotutela ma non prevedendo nessun obbligo correlato per l’ente procedente, per il quale residurerebbe, quindi, un mero onere di delibazione discrezionale della richiesta.<br />
Se un simile orientamento appare in definitiva coerente con l’impostazione monostrutturata che caratterizza la fase decisionale preordinata alla formazione del provvedimento conclusivo, a seguito dell’ultima riforma dell’art. 14 <em>ter</em>, c. 6 <em>bis<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><strong>[11]</strong></a>,</em> e ribadisce peraltro con vigore la doverosità, per qualsiasi amministrazione, di pronunciarsi all’interno della conferenza (e la conseguente irrilevanza dell’eventuale dissenso postumo, anche ai fini dell’attribuzione della mera facoltà di richiedere l’avvio di un procedimento perordinato all’autotutela), meno chiara risulta invece la ragione della mancata menzione delle modalità tramite le quali l’amministrazione procedente dovrebbe poter espletare l’istruttoria procedimentale. Ragioni di ordine logico, prima ancora che l’unanime posizione di dottrina e giurisprudenza in materia, avrebbero infatti giustificato la sussistenza di una qualche indicazione di massima in merito alla doverosità della riconvocazione della conferenza, secondo la regola del <em>contrarius actus</em>.<br />
Se una simile lacuna – è possibile ed auspicabile immaginare – potrà tuttavia venire agevolmente colmata in sede di redazione del decreto legislativo, molto più problematica appare invece la disposizione tratteggiata dal comma successivo, ovverosia dalla lettera <em>n)</em>, dell’art. 2, della l. 124/2015. L’ultima parte di tale paragrafo delinea infatti, in maniera invero un po’ sbrigativa, la possibilità, per le sole amministrazioni preposte alla cura degli interessi sensibili, di “attivare” non meglio specificate “procedure di riesame” .<br />
La problematica è all’evidenza di stampo meramente terminologico e risiede tutta nell’indagine circa l’effettiva sussistenza di una differenza tra la facoltà di richiesta (attribuita a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza, ai sensi della lett. <em>m)</em>, dell’art. 2) e la facoltà di attivazione (attribuita dalla lettera successiva alle sole amministrazione preposte alla tutela degli interessi sensibili).<br />
Ad una prima analisi pare probabile (nonché augurabile) che una simile discrasia sopravviva solo quale risultato di un errore materiale, frutto di un cattivo coordinamento terminologico e, come tale, che essa sia senza dubbio alcuno superabile dal legislatore delegato. E’ bene comunque segnalare l’insidia, giacché qualora, all’opposto, il decreto legislativo dovesse optare per una valorizzazione di tale differenza si istituirebbe di fatto una deroga alla regola generale di tale vastità da mettere a repentaglio il funzionamento stesso dell’intero istituto conferenziale.<br />
Un auotonomo potere di autotutela attribuito alle sole amministrazioni preposte alla cura degli interessi sensibili<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> non finirebbe solamente per svuotare di contenuto la previsione del comma precedente e l’intera logica del <em>contrarius actus</em>, ma vanificherebbe altresì alcuni dei capisaldi del procedimento in conferenza, quali la nullità del dissenso postumo, l’applicabilità anche alle suddette amministrazioni della regola del silenzio assenso, e, in definitiva, la stabilità della determinazione conclusiva adottata dall’amministrazione procedente e, con essa, lo stesso principio di certezza del diritto applicato all’istituto conferenziale, il quale non apparirebbe invero più credibile quale efficace meccanismo di coordinamento<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
3.         La lett. <em>c)</em>, dell’art. 2, della l. 124/2015 impone al legislatore delegato di prevedere una “riduzione dei termini per la convocazione, per l’acquisizione degli atti di assenso previsti, per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento”.<br />
Si tratta solo, da un punto di vista cronologico, dell’ultimo episodio di restrizione dei termini, da collocarsi al termine di una lunga sequenza di riduzioni, che, puntualmente, hanno accompagnato ogni riforma dell’istituto, nella speranza si potessero rivelare lo strumento più adatto ad imporre autoritativamente, per via normativa, quell’efficienza che talvolta la conferenza non è riuscita a garantire.<br />
Alla luce della sperimentazione maturata si è però costretti a segnalare che il metodo d’azione selezionato ha già dimostrato, nella prassi, una sostanziale inefficienza: la continua riduzione dei termini (ed in particolare dei termini di conclusione del procedimento) senza la contestuale previsione di una forma di automatica sanzione dei danni prodotti dal ritardo si è sempre dimostrata soluzione priva di effetto deterrente.<br />
Se da un parte è vero che l’ordinamento prevede la possibilità, per il danneggiato, di domandare al giudice il risarcimento del danno da ritardo, è tuttavia noto che tale rimedio ha avuto nella prassi scarsissimo utilizzo<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. L’esperienza infatti dimostra che è irragionevole pretendere che le imprese &#8211; in balìa di procedure amministrative lente e nella perdurante attesa di provvedimenti autorizzativi  &#8211; promuovano spontaneamente (oltretutto entro termini piuttosto severi) azioni risarcitorie contro le stesse amministrazioni dalle cui valutazioni ancora dipende l’esito delle loro istanze.<br />
A tali considerazioni bisogna peraltro aggiungere che, ai sensi dell’art. 14 <em>ter</em>, comma 6 <em>bis</em>, “la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato”, restando comunque “salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-<em>bis.</em>”. La risarcibilità del danno da ritardo esige, quindi, l’accertamento della colpa dell’inerzia dell’amministrazione e, dunque, l’insufficienza della mera violazione del termine, potendo la colpa medesima essere esclusa dalla particolare complessità della fattispecie o da sopravvenuti eventi non imputabili all’amministrazione stessa e gravando inoltre sull’attore, conformemente alle regole della responsabilità aquiliana, l’onere della prova a tale riguardo<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup><sup>[15]</sup></sup></a>. Peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a>, sulla scorta della considerazione che “lo scopo della conferenza è la massima semplificazione procedimentale e l’assenza di formalismo”, ha ritenuto che “le forme della conferenza di servizi vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali allo scopo perseguito, e non si può far discendere dalla inosservanza delle forme, automaticamente, l’illegittimità dell’operato della conferenza, se lo scopo è comunque raggiunto”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup><sup>[17]</sup></sup></a>.<br />
Si tratta di una concezione marcatamente restrittiva della risarcibilità del danno derivante dal mancato rispetto dei numerosi termini disseminati lungo tutta la disciplina della conferenza di servizi. Ciononostante un simile orientamento non pare del tutto da contrastarsi, risultando piuttosto poco comprensibile l’affanno del legislatore nell’inserire nuove e più ristrette barriere temporali, riforma dopo riforma, in una sorta di permanente ansia da accelerazione. Appare infatti chiaro come tali pressanti imposizioni cronologiche poste a carico delle amministrazioni partecipanti alla conferenza finirebbero, probabilmente, – qualora venissero interpretate in modo rigoroso dalla giurisprudenza – per ottenere l’effetto diametralmente opposto a quanto auspicato dal legislatore stesso: è assai plausibile, infatti, che, relegate nell’impossibilità di svolgere un’adeguata istruttoria a causa delle brevissime scadenze, le amministrazioni competenti finirebbero, in via prudenziale, per negare assensi che, altrimenti, a seguito di più attenta valutazione, potrebbero più facilmente essere portate ad accordare. Allo stesso modo, è altresì di immediata evidenza come al privato stesso convenga certamente di più attendere un arco temporale superiore a fronte di una maggiore probabilità di pervenire ad un esito positivo del procedimento, piuttosto che vedere riconosciuto a proprio vantaggio un danno da ritardo (sempre difficoltoso da provare) connesso, però, al respingimento della propria istanza<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Per valorizzare l’istituto conferenziale in termini di efficace strumento di coordinamento, pur senza rinunciare alle esigenze di semplificazione ed accelerazione che concorrono a definirne la <em>ratio </em>e che, comprensibilmente, incentivano costantemente il legislatore a ricercare un rimedio di tipo efficientistico, sarebbe quindi probabilmente più opportuno da una parte invertire la tendenza alla perpetua riduzione dei termini di conclusione del procedimento e dall’altra, e contemporaneamente, delineare un sistema di indennizzi di tipo automatico.<br />
Ad una migliore analisi, risulterebbe probabilmente sufficiente dare concreta attuazione al comma 1 <em>bis</em>, dell’art. 2 <em>bis</em>, della l. 241/1990, secondo il quale, fatta salva l’azione risarcitoria “in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l&#8217;obbligo di pronunziarsi, l&#8217;istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge da un regolamento emanato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.<br />
4.         La più problematica delle novazioni delegate al Governo dalla l. 124/2015 appare indubbiamente quella delineata dalla lettera <em>h)</em>, dell’art. 2, che prevede la “possibilità, per l’amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona”.<br />
Già la legge 18 giugno 2009, n. 69 aveva esplicitamente (e meritoriamente) previsto, con un’integrazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 <em>ter</em>, la possibilità di realizzare una conferenza di servizi secondo modalità di funzionamento integralmente telematiche, venendo peraltro incontro agli auspici di parte della dottrina<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup><sup>[19]</sup></sup></a>.<br />
Il successo o l’insuccesso di una simile operazione non potevano (e non possono tuttora) però che derivare dalle modalità concrete con cui il funzionamento materiale di tale conferenza sarebbe stato architettato.<br />
Esistono infatti sia un rischio sia un’opportunità che sembrano essere connaturati all’idea stessa di una riunione conferenziale di stampo digitale. Con specifico riferimento al fattore di potenzialità (evidentemente ulteriore rispetto all’implicito vantaggio di un’accelerazione dei tempi e di una facilitazione della procedura), va sottolineato come un tipo di conferenza gestito interamente da strumenti multimediali rappresenterebbe, probabilmente, un valore aggiunto in termini di trasparenza nel corso delle fisiologiche “contrattazioni” che animano una qualsiasi riunione conferenziale. La consapevolezza dell’estrema facilità con cui sarebbe di fatto possibile effettuare una registrazione di una qualsiasi manifestazione di giudizio o di volontà formulata dal rappresentante di un ente partecipante potrebbe probabilmente indirizzare il rappresentante stesso ad adottare un atteggiamento il più possibile limpido ed efficiente.<br />
Parallelamente, però, sembra palesarsi anche un rischio potenzialmente in grado di danneggiare gravemente la funzionalità dell’intero istituto, per la circostanza che, tramite l’uso di strumenti telematici, si finirebbe inevitabilmente con lo smarrire sempre di più quella possibilità di contestuale contatto “fisico” tra i soggetti partecipanti che rappresenta certamente uno degli aspetti peculiari del procedimento in conferenza, proprio perché incentiva la costruzione di una soluzione comune, discussa e condivisa da soggetti che, materialmente rinchiusi in un’unica stanza, hanno quale solo scopo quello di riuscire ad individuare, tramite un dialogo ed un confronto incessanti, una soluzione adatta per il caso concreto.<br />
Per il tramite delle direttive espresse dalla legge delega del 2015 tale pericolo parrebbe essersi concretizzato in tutta la sua potenzialità distruttiva, giacché prevedere la possibile asincronicità dell’acquisizione istruttoria da parte dell’amministrazione procedente altro non significa che mettere definitivamente in secondo piano la logica della contestualità.<br />
La disposizione sembra ancora una volta ispirata da esigenze di mera accelerazione ma, anche in questo caso, finisce per eclissare la funzionalità pratica dell’istituto quale efficace modulo di coordinamento di interessi.<br />
Tale coordinamento è infatti reso possibile essenzialmente dalla contemporanea partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nell’assemblamento del provvedimento finale e dal loro dialogo continuo e non frazionato: è presupposto logico della stessa esistenza di un simile istituto che sia proprio il confronto contestuale a consentire di individuare la migliore soluzione per il caso concreto “strada facendo”, con confronti tecnici, aggiustamenti e perfezionamenti <em>in fieri </em>(al punto che una delle condizioni di validità del dissenso è proprio la connotazione costruttiva del medesimo), nonché a permettere di arginare la perdurante resistenza all’istituto conferenziale, sistematicamente opposta da numerosi apparati burocratici, nostalgici del previgente sistema che consentiva a ciascuna amministrazione di esercitare indisturbata un paralizzante potere di veto su tutte le altre.<br />
E’ del resto sulla scorta di simili valutazioni che la giurisprudenza amministrativa risulta oggi ferma nel dichiarare la nullità dei pareri resi al di fuori della conferenza di servizi e quindi in violazione del principio di contestualità<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>; pare peraltro di tutta evidenza come una simile giurisprudenza difficilmente potrebbe trovare ulteriore fondamento a proprio sostegno qualora venisse messa in discussione la doverosità del confronto simultaneo.<br />
L’eventuale istituzione di una conferenza telematica asincrona da parte del legislatore delegato rischia quindi, se sbrigativamente declinata, di vanificare il senso ontologico dell’istituto e di azzerare l’utilità pratica della conferenza: un simile pericolo risulterebbe tuttavia ancora scongiurabile se si volesse adottare un modello di interpretazione del criterio direttivo indicato dalla legge di stampo sistematico; qualora, in altre parole, il legislatore delegato tentasse di smorzare la nettezza della previsione della legge delega, bilanciando le esigenze di semplificazione con l’attuale più equilibrata impostazione alla base dell’odierno modulo conferenziale.<br />
Sarebbe infatti ancora possibile, almeno dal punto di vista della coerenza dell’impianto giuridico, delineare una disciplina di dettaglio in grado di tenere separate le ipotesi in cui risultasse sussistere una totalità di pareri favorevoli (in queste fattispecie, essendo tutte le amministrazioni concordi, la contestualità si rivelerebbe in effetti superflua e non residuerebbero quindi ostacoli di sorta ad una più celere disamina asincrona degli interessi) rispetto alle ipotesi nelle quali fosse pervenuto anche un solo parere negativo. Manifestatasi tale opinione dissenziente, solamente un immediato recupero del principio di contestualità potrebbe condurre ad un superamento della medesima in grado di risultare ancora in accordo con la <em>ratio</em> dell’istituto.<br />
5.         In definitiva, ed in attesa di verificare come l’undicesima riforma (in appena 16 anni) dell’articolato della conferenza di servizi verrà concretamente a dispiegarsi in un testo direttamente precettivo, sembra opportuno prendere le mosse dalle questioni problematiche appena analizzate per rimarcare la superficialità di una ricostruzione dell’istituto che si limiti a valorizzarne gli aspetti di semplificazione procedimentale, senza contestualmente offrire il dovuto risalto all’efficacia della conferenza quale strumento di coordinamento di interessi.<br />
Con la progressiva implementazione negli anni del procedimento conferenziale negli episodi di esercizio del potere in fattispecie complesse, dottrina e giurisprudenza hanno cominciato a riconoscere la dovuta centralità di tale istituto che, alle origini della sua esistenza, era stato soventemente derubricato a mera modalità di semplificazione del procedimento amministrativo. Ad oggi, però, non è dato residuare dubbio alcuno sulla circostanza che una simile limitante definizione non possa in nessun modo esaurire la ragione d’essere di tale figura. La conferenza di servizi è prima di tutto un modo, ontologicamente differente dal procedimento classico lineare, di addivenire ad una decisione in presenza di una molteplicità di interessi pubblici coinvolti in una determinata fattispecie<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. In simili ipotesi, anzi, l’istituto si sta sempre più marcatamente affermando come la principale maniera di intendere il procedimento. Da un punto di vista fattuale la conferenza si distanzia per una molteplicità di fattori dal procedimento classico: certamente, in quanto presuppone un’unità di tempo e di luogo, essa dovrebbe garantire una maggiore speditezza delle operazioni, dovuta al superamento della prolissa procedura a “navette”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup><sup>[22]</sup></sup></a> e dei suoi conseguenti ritardi. Ma non si tratta solo (né principalmente) di questo.<br />
Il procedimento in seno alla conferenza di servizi è, prima di tutto, caratterizzato dalla valutazione contestuale e comune degli interessi pubblici coinvolti in un episodio amministrativo complesso<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup><sup>[23]</sup></sup></a>, ed è per questo strutturalmente collegato ad una concezione di dialogo e di confronto tra le amministrazioni che ad esso prendono parte. E’ di immediata evidenza, del resto, come, nella ricerca di una soluzione ad un problema plurisfaccettato, dialogo e confronto rappresentino, già a livello di massima di esperienza comune, metodi per giungere ad una decisione non solo più efficiente ed accelerata, ma anche più efficace. In altre parole: confrontandosi non solo si fa prima ma, spesso, si fa meglio<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup><sup>[24]</sup></sup></a>.<br />
Di conseguenza, pur nella comprensione (e persino nella condivisione) delle ragioni che hanno sollecitato il legislatore a tentare di individuare una risposta concreta alle innumerevoli problematiche di funzionamento di un istituto complesso e poliedrico come la conferenza di servizi, pare doveroso mantenere alto il livello di attenzione affinché, pur nell’espletamento delle migliori intenzioni, non si debba prendere atto in un secondo momento di essere pervenuti ad un risultato persino antitetico rispetto ai <em>desiderata </em>iniziali.<br />
Misure di discutibile utilità quale l’ulteriore riduzione dei termini di conclusione del procedimento o – peggio – disposizioni persino contraddittorie rispetto alla logica del modulo conferenziale, quali un’eventuale moltiplicazione dei procedimenti preordinati all’esercizio dell’autotutela o l’istituzione di una conferenza telematica asincrona, in completo spregio del principio di contestualità, potrebbero rivelarsi – se non disinnescate per tempo dal legislatore delegato – un pericolo per la tenuta stessa dell’istituto.</p>
<p>Stefano Bucello</p>
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<div><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L. 124, 7 agosto 2015, DDL S. 1577-B &#8211; XVII Leg., “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, reperibile <em>online</em> al sito: http<em>://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00937846.pdf</em></div>
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<div><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L. 124, 7 agosto 2015… <em>cit.</em>, art. 2, lett. <em>m)</em> e <em>n)</em>. Ai sensi della lettera <em>m)</em> le amministrazioni potranno “chiedere all’amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini”; La lettera <em>n)</em> prevede, invece, la “definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti”, nonché la “previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame”.</div>
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<div><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L. 124, 7 agosto 2015… <em>cit.</em>, art. 2, lett. <em>c)</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> L. 124, 7 agosto 2015… <em>cit.</em>, art. 2, lett. <em>h)</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr., Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2000, n. 5210; Cons. St., sez. VI, 3 marzo 2006, n. 1023.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Così, F. Sciarretta, <em>Nuove questioni in tema di conferenza di servizi</em>, nota a Cons. St., sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039, in<em> Il Foro amministrativo – CdS, 2012</em>., p. 3047.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> V. F. Caringella, <em>Corso di diritto amministrativo. Profili sostanziali e processuali</em>, VI Ed, Giuffrè, Milano, 2011, vol. II, p. 1755; G. Gardini, <em>La conferenza di servizi: la complicata esistenza di un istituto di semplificazione</em>, in L. Perfetti (a cura di) <em>Le riforme della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato</em>, Cedam, Padova, 2008, pp. 175 e ss.; anche in G. Sciullo (a cura di) <em>Le nuove regole dell’azione amministrativa</em>, Bononia Univerity Press, Bologna, 2006, pp. 89 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> F. G. Scoca, <em>Analisi giuridica della conferenza di servizi</em>, in <em>Dir. amm., </em>n. 2/99, pp. 273 e ss; nel medesimo senso, R. Garofoli, G. Ferrari, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Neldiritto, Roma, 2010, p. 693.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> In dottrina, v. M. D’Arienzo, <em>Limiti all’esercizio del potere di autotutela sul consenso prestato in sede di conferenza di servizi</em>, in <em>questa Rivista</em>, “giova, tuttavia, sottolineare che specificamente nell’ipotesi della conferenza di servizi, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, non è condivisibile l’opinione secondo la quale, a fronte di un’istanza di riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile, proveniente da un soggetto pubblico che ha partecipato ai lavori conferenziali, l’ampia discrezionalità che caratterizza l’autotutela amministrativa valga di per sé ad escludere la sussistenza dell’obbligo di avviare il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso e motivato. Né, per le stesse ragioni, in assenza di uno specifico obbligo in tal senso, può ritenersi che sull’amministrazione procedente – cui spetta l’adozione della determinazione conclusiva della conferenza – se ne ricorrono i presupposti, gravi un mero obbligo di deliberazione dell’istanza. (…) l’obbligo di riesame può ben originare, tra l’altro, dai principi di leale collaborazione tra PP. AA. e buon andamento dell’azione amministrativa”. Inoltre, prosegue l’autrice, “il ricorso ad un modulo generale di composizione degli interessi in gioco, per quanto connesso ad esigenze di semplificazione, non può nei fatti tradursi in una illegittima «espropriazione» del potere di ritiro che, considerato il suo carattere di principio generale, può e deve essere esercitato sia pure attraverso una nuova complessiva valutazione, comune e contestuale, degli interessi pubblici, tramite l’indizione di una nuova conferenza”; vi è inoltre chi ritiene che il potere di autotutela sia pienamente esercitabile, da ogni singola amministrazione partecipante, fino all’adozione della determinazione conclusiva, da parte dell’ente procedente, cfr. F. martinelli &#8211; M. Santini, <em>Sportello unico e conferenza di servizi “derogatoria” al vaglio del giudice costituzionale, </em>in <em>Urb. e appalti</em>, 2002, p. 175. In giurisprudenza, su posizioni favorevoli all’attribuzione del potere di autotutela a favore delle amministrazioni partecipanti, v. Tar Campania, Salerno, sez. II, 6 febbraio 2008, n. 164; Tar Campania, Salerno, sez. II, 31 gennaio 2008, n. 103; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 4289.</div>
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<div><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In dottrina, v. F. Sciarretta, <em>Nuove questioni…</em> cit., p. 3046. In giurisprudenza, cfr. Cons. St., sez. VI, 3 marzo 2006, n. 1023; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 gennaio 2010, n. 45; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 13 maggio 2008, n. 1371.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Sulla natura monostrutturata della decisione conferenziale si segnala e si condividono le posizioni di N. Bassi, <em>Commento agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della l. n. 241/</em>1990, in M. A. Sandulli (a cura di), <em>L’azione amministrativa</em>, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 456 e ss.</div>
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<div><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Che è ipotesi – si badi – ben più invasiva anche rispetto alle posizioni dottrinali (di fatto sconfessate dall’art. 2, lett. <em>m</em>, l. 124/2015) che auspicavano l’istituzione di un obbligo di riconvocazione della conferenza per l’autotutela in capo all’amministrazione procedente, a seguito di una richiesta formulata da un altro ente. Si potrebbe tuttavia ipotizzare (e sarebbe ipotesi non in contrasto con l’impianto generale dell’istituto), invece, proprio una valorizzazione della discrasia letterale summenzionata finalizzata a tenere in debito conto le differenti posizioni della dottrina in merito all’autotutela.</div>
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<div><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Del tutto comprensibile apparirebbe invece uno svolgimento di tale disposizione in grado di delineare un obbligo di convocazione (e quindi non un mero onere di delibazione discrezionale sull’istanza) della conferenza di servizi finalizzata all’esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione procedente qualora la richiesta provenisse da un’amministrazione preposta alla cura di un interesse sensibile. Circostanza che appare, in ogni caso, profondamente differente dall’ipotesi di un’attribuzione <em>sic et simpliciter </em>di un autonomo potere di autotuela in capo ad una amministrazione diversa dall’amministrazione procedente.</div>
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<div><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Per quanto sia dato riscontrare, in talune fattispecie molto recenti, un tendenziale incremento dell’impiego di tale rimedio.</div>
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<div><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Per una ricostruzione più esaustiva della problematica, v. S. Tatti, <em>Il privato nella disciplina in tema di conferenza di servizi</em>, in, <em>Riv. amm.</em>, 2011, pt. II, pp. 319 – 321. In giurisprudenza, v. Tar Toscana, Firenze, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5145.</div>
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<div><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cons. St., sez. VI, 4 gennaio 2002, n. 34.</div>
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<div><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. anche M. A. Quaglia, <em>La conferenza di servizi come strumento di semplificazione e di coordinamento degli interessi nel procedimento amministrativo</em>, in <em>Quaderni regionali</em>, 2006, p. 55.</div>
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<div><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Si segnala al riguardo come la giurisprudenza appaia ad oggi ancora non unanime circa la possibilità di un riconoscimento del danno da ritardo per il solo fatto del ritardo, indipendentemente dall’esistenza di una corrispondenza con l’effettivo accoglimento dell’istanza e quindi con la fondatezza della pretesa del ricorrente. Sempre più numerose, peraltro, appaiono le pronunce che riconoscono la risarcibilità del danno da ritardo mero, per la sola circostanza che “il tempo costituisce un bene della vita” e, come tale, va risarcito a prescindere dalla spettanza del provvedimento favorevole. In questo senso: Cons. St., sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468; Cons. St., sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Cons. St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405; più risalenti, ma nello stesso senso, Cons. St., Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271; Cons. St., sez. V, 21 marzo 2011, n. 1739; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2011, n. 1769; C.G.A., 24 ottobre 2011, n. 684; per quanto riguarda la giurisprudenza conforme dei Tar, cfr. Tar Puglia (Lecce), sez. III, 15 gennaio 2014, n. 112; Tar Abruzzo (L’Aquila), sez. I, 19 dicembre 2013, n. 1064; Tar Puglia (Bari), sez. II, 10 settembre 2013, n. 1318; Tar Puglia (Bari), sez. I, 19 luglio 2013, n. 1148; Tar Sicilia (Catania), sez. II, 1 febbraio 2013, n. 390; Tar Puglia (Lecce), sez. I, 28 gennaio 2013, n. 190. Non mancano tuttavia pronunce che continuano ad affermare l’irrisarcibilità del danno da ritardo mero, scollegato quindi dall’accertamento della spettanza del bene della vita richiesto: cfr. Cons. St., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2899; Cons. St., sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406; Tar Marche (Ancona), sez. I, 10 dicembre 2013, n. 895; Tar Campania (Salerno), sez. II, 18 novembre 2013, n. 2277; Tar Lazio (Roma), sez. III, 19 settembre 2013, n. 7386; Tar Campania (Napoli), sez. II, 12 luglio 2013, n. 3641; Tar Liguria (Genova), sez. I, 2 luglio 2013, n. 985.</div>
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<div><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr. D. D’Orsogna, <em>Conferenza di servizi e amministrazione delle complessità</em>, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 209 – 210, il quale rileva come “una utilizzazione efficace e generale dell’istituto della conferenza di servizi è stata finora ostacolata soprattutto dalle difficoltà materiali per il suo funzionamento: l’utilizzazione di strumenti telematici può agevolare ed accelerare il superamento di tali difficoltà, trasformando anche nella realtà concreta la conferenza di servizi in metodo ordinario dell’agire amministrativo”; v., anche, G. Duni, <em>Il procedimento amministrativo tra conferenza di servizi, multimedialità e teleamministrazione</em>, in <em>Studi in onore di G. Guarino</em>, vol. II, Cedam, Padova, 1998, pp. 85 e ss.</div>
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<div><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Ex </em>multis, cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, n. 1297/2010, n. 578/2010; TAR Sicilia, Palermo, II, n. 975/2015, n. 828/2013, n. 830/2013, n. 831/2013; TAR Sicilia, Catania, III, n. 36/2014, n. 4278/2010; C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032, 11 aprile 2008, n. 295; TAR Molise, n. 522/2013, n. 730/2011, n. 98/2011, n. 109/2011, n. 314/2011, n. 585/2012; TAR Piemonte, n. 1291/2012; pare doveroso tuttavia segnalare anche l’esistenza di una giurisprudenza di senso difforme, cfr. Cons. St., VI, n. 34/2002, Cons. St., VI, n. 5917/2003; più recentemente, su una posizione intermedia, Cons. St., IV, n. 4735/2015; in dottrina, per una ricostruzione in chiave storica della questione, cfr. M. Santini,<em> La conferenza di servizi</em>, Dike Giuridica, Roma, 2008, pp. 99 e ss; più recentemente, sul punto, v. G. Cocozza, <em>La decisione plurale in conferenza di servizi</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 172 e ss.
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<div><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Mette in evidenza la natura propriamente strumentale della Conferenza di servizi al raggiungimento in ogni caso di una decisione amministrativa, G. Sciullo, <em>La Conferenza di servizi come meccanismo di decisione</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm</em>, 2011, fasc. 10, pp. 1138-1147. V. anche M. Cocconi, <em>Promozione europea delle energie rinnovabili e semplificazione</em>, in <em>Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente</em>, 2012, fasc. 1-2, p. 51 e C. Tubertini, <em>La Nuova disciplina della conferenza di servizi: la prima applicazione</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm</em>, n. 5/2007, pp. 557-558, che parla di “modulo procedurale mirato al raggiungimento di una decisione definitiva anche in procedimenti complessi o composti e pur in presenza di qualificati dissensi”.</div>
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<div><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Così chiamata, con un’efficace prestito dalla lingua francese, per evocare la spola (in francese, per l’appunto, <em>navette</em>) ed il suo ripetitivo movimento in avanti ed indietro.</div>
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<div><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> In tal senso v. F. G. Scoca, <em>Analisi giuridica… </em>cit., p. 259, il quale, correttamente, ricorda che “la finalità precipua dell’istituto non è tanto la semplificazione o lo snellimento del procedimento quanto la valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici comunque coinvolti in una determinata operazione amministrativa, intesa quest’ultima come l’insieme delle attività necessarie per conseguire un risultato giuridico, valutabile in termini di (nuovo) assetto di interessi, ovvero anche come il risultato dell’esercizio di uno o più poteri amministrativi”. Il concetto di “operazione amministrativa” sarà poi ripreso e sviluppato da D. D’Orsogna, <em>Note in tema di conferenza di servizi, semplificazione, operazione</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, 2008, fasc. 3-4, p. 558, il quale definirà tale operazione come “un modo ulteriore, del tutto inedito, in cui l’attività amministrativa è presa in considerazione, e disciplinata, dal diritto obiettivo. Ad oggetto di rilevanza giuridica è assunto unitariamente il complesso delle attività necessarie al conseguimento di un unico risultato. Alla tradizionale valutazione organica o soggettiva dell’attività, disarticolata in più poteri e procedimenti, l’ordinamento ha affiancato anche una sua valutazione teleologica, che abbraccia unitariamente, in una ‘funzione complessa’, la unità di un insieme di attività cooperanti ad un unico risultato”.</div>
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<div><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Conformemente v. M. Cocconi, <em>Promozione europea delle energie rinnovabili&#8230;</em> cit., p. 47, la quale precisa che “è necessario tener presente, tuttavia, che gli istituti di semplificazione amministrativa non perseguono unicamente l’efficienza dell’attività amministrativa ma anche il valore del buon andamento dell’azione amministrativa; l’unificazione di diversi procedimenti e gli accorgimenti volti a imprimere al loro svolgimento una maggiore celerità o ad evitare effetti paralizzanti all’omissione di determinati adempimenti istruttori o decisionali soddisfano, quindi, anche l’efficacia dell’attività amministrativa ovvero la sua capacità di conseguire effettivamente gli interessi pubblici affidati alla sua cura”.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-della-pubblica-amministrazione-e-conferenza-di-servizi-alcune-insidie-da-evitare/">Riforma della pubblica amministrazione e conferenza di servizi: alcune insidie da evitare.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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