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	<title>Stefania Della Notte Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Stefania Della Notte Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/denuncia-di-inizio-attivita-la-disciplina-sospesa-tra-la-legge-obiettivo-il-t-u-delledilizia-e-le-leggi-regionali/">Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo completo clicca qui. NOTE [1] Sull&#8217;effimera entrata in vigore del T.U. edilizia e sugli effetti che essa ha prodotto v. in questa Rivista CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE &#8211; Sentenza 4 marzo 2002. [2] Il termine di entrata in vigore di tale decreto, fissato al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/denuncia-di-inizio-attivita-la-disciplina-sospesa-tra-la-legge-obiettivo-il-t-u-delledilizia-e-le-leggi-regionali/">Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/denuncia-di-inizio-attivita-la-disciplina-sospesa-tra-la-legge-obiettivo-il-t-u-delledilizia-e-le-leggi-regionali/">Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo completo <a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm">clicca qui</a>.</p>
<p>NOTE</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref1">[1]</a> Sull&#8217;effimera entrata in vigore del T.U. edilizia e sugli effetti che essa ha prodotto v. in questa Rivista CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=2052&#038;visualizza=1">Sentenza 4 marzo 2002</a>.<br />
<a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref2"></p>
<p>[2]</a> Il termine di entrata in vigore di tale decreto, fissato al 1° gennaio 2002,  è stato prima  prorogato al 30.06.2002 con la legge 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002) di conversione e modifica del D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. n. 275 del 26 novembre 2001) e ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2003 con il decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 (in G.U. n. 144 del 21 giugno 2002) . Infine , con la legge  di conversione 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2002) è stato coordinato il testo dell’art. 2 del  D.L. 20 giugno 2002, n. 122, prorogando, ulteriormente, il termine per l’entrata in vigore del T.U. al 30 giugno 2003. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref3">[3]</a> Sono segnalate in corsivo e sottolineate le modifiche ed integrazioni introdotte  dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref4">[4]</a> Art. 10 T.U. &#8211; Interventi subordinati a permesso di costruire</p>
<p>1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: </p>
<p>a)gli interventi di nuova costruzione;</p>
<p>b)gli interventi di ristrutturazione urbanistica;</p>
<p>c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e (d.lgs 301/2002 n.d.r) che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.</p>
<p>omissis</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref5">[5]</a> Viene allargato il regime della Dia: la disposizione non menziona più la necessità della sussistenza di precise disposizioni tipologiche, formali e costruttive. Qualche commentatore ipotizza un problema di legittimità costituzionale per eccesso di delega visto che il legislatore delegato doveva limitarsi a quanto strettamente necessario per adeguare il T.U. alla L. 443/2001.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref6">[6]</a> Va segnalato che una parte della dottrina e della giurisprudenza (Cassazione Penale) hanno sollevato, in base alla contraddittoria formulazione dell’originario art. 4 del D.L. 398/1993, dubbi sull’obbligatorietà o meno della denuncia, che, quindi, sarebbero fugati dalla L. 443/2001. che l’ha resa facoltativa espressamente. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref7">[7]</a> Va osservato che il disposto della L. 443/2001, pur intervenuto dopo l’emanazione del T.U. e prima della sua entrata in vigore, ha fatto rivivere l’autorizzazione edilizia. Il Governo, quindi, con la delega prevista dalla stessa legge obiettivo ed esplicitatasi nel D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, ha eliminato questa incongruenza. Gli interventi per i quali permane la possibilità di richiedere l’autorizzazione sono:</p>
<p>interventi di cui all’art. 7 della L. n. 94/82 in immobili non vincolati (- pertinenze; -occupazioni di suolo ; -opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere); la variazione di destinazione d’uso con o senza opere, se così stabilito dalla legge regionale; gli interventi di utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 26 della L. 10/1991.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref8">[8]</a>  In tal caso secondo il comma 10 bis dell’art. 20 T.U., aggiunto dal Dlgs 301/2002 :”Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all&#8217;articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref9">[9]</a> Rispetto al testo ante D.lgs 301/2002,  tale facoltà viene consentita anche per le varianti ai permessi di costruire (art.22, comma 2).</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref10">[10]</a> Art. 44 &#8211; Sanzioni penali.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref11">[11]</a> Art. 37 &#8211; Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref12">[12]</a> Le varie fasi del procedimento sono  puntualmente  disciplinate nel Testo Unico, sia pur con una disposizione di rango regolamentare (art. 23). La legge obiettivo ignora il problema e rinvia, evidentemente, alla disciplina prevista dalla L.662/96 alla quale si dovrà fare riferimento nel periodo che va dal 12 aprile 2002 e fino  all’entrata in vigore del T.U..</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref13">[13]</a> Tale termine non è stato adeguato a quello previsto dalla L. 443/2001.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref14">[14]</a> Tale comma seppure poco chiaro (quali sono le “corrispondenti” opere?) va inteso nel senso che occorre allegare alla d.i.a. tutta la documentazione (nullaosta, autorizzazioni, pareri etc&#8230;) prescritta da norme nazionali e regionali, relativa al rilascio della c.e. Ad esempio, il deposito dei progetti degli impianti tecnici ex L.46/90, o il deposito del progetto per il contenimento dei consumi energetici ex L.10/91, o la prova del deposito del progetto strutturale ai fini delle norme sismiche ex L.64/74, o ai fini delle norme sul ferro e sul cemento armato ex L.1086/71, il parere preventivo dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi, lo svincolo idrogeologico dei terreni soggetti alle norme di cui al R.D.3267/23 etc…, con la sola esclusione dei nulla osta elativi ai vincolo paesistico-ambientali o storico-architettonici, per i quali non è ammessa la presentazione d.i.a.. Inoltre, secondo il tipo di intervento, potrebbe essere necessario provvedere al versamento degli oneri concessori di cui agli artt. 5, 6 e 10 della L.10/77</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref15">[15]</a> Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref16">[16]</a> Periodo sostituito dal il comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002. L’ispirazione della nuova formulazione è quella di evitare questioni di legittimità costituzionale con le Regioni, cui, per la prima volta, viene riconosciuto il potere di individuare gli interventi soggetti o meno a Dia, fermo restando il regime ordinario (concessione o autorizzazione) nell’ipotesi di mancata scelta della denuncia.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref17">[17]</a> Il legislatore non precisava, come nel caso del successivo comma 3, che in caso di maggiore severità regionale (da DIA a permesso di costruire) non si applicano le sanzioni penali. Ma con il D. lgs 301/2002 viene introdotto il nuovo comma 4 dell’art. 22 che, quasi come norma a chiusura, chiarisce che le Regioni possono ampliare o ridurre l’ambito di applicazione dell’istituto, senza che ciò ovviamente incida sul sistema sanzionatorio penale fissato dal T.U..</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref18">[18]</a> Art. 44 &#8211; Sanzioni penali</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref19">[19]</a> Nella stesura ante D.lgs 301/2002 la questione del rapporto con le norme regionali era affrontata dal comma 4 dell’art. 22: << Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributi di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.>> </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref20">[20]</a> Il contributo di urbanizzazione deve essere autoliquidato dal denunciante e corrisposto al momento della presentazione della denuncia o dell’esito favorevole della conferenza di servizi in caso di immobili vincolati. Il Comune è tenuto ad intervenire, con un apposito provvedimento,  in caso di richiesta di rateizzazione o scomputo degli oneri concessori. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref21">[21]</a> Nella stesura ante D.lgs 301/2002 la questione degli oneri era affrontata sempre dal comma 4 dell’art. 22 sopra riportato.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref22">[22]</a> Nella versione ante D.lgs 301/2002 veniva usata la parola “comunque”.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref23">[23]</a> Si veda anche la fase della “diffida” che individua altre responsabilità in capo ai progettisti.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref24">[24]</a> Anche in questa fase viene evidenziata una possibile responsabilità del progettista. Si individuano, così, due fattispecie di responsabilità di tipo penale: le“dichiarazioni non veritiere” riportate nella relazione e le “false attestazioni” da rilevare all’atto della diffida, a cui corrispondono diversi rimedi.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref25">[25]</a> Leggasi il “dirigente” alla luce delle riforme Bassanini.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref26">[26]</a> In tal caso l’abuso non è costituito dalla formale mancanza o difformità della Dia, ma dalla sostanziale assenza delle condizioni stabilite per eseguire gli interventi mediante denuncia. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref27">[27]</a> In questo caso il concetto di falsità configura in astratto un’ipotesi di reato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere.il dolo potrebbe invece non configurarsi e, pertanto, non registrando il codice penale fattispecie colpose in questa materia, non si delineerebbe un’ ipotesi di reato </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref28">[28]</a> Ci si limita a prescrivere una generica informativa all’ordine, che potrà valutare i fatti con grande discrezionalità, mentre nel caso precedente si assegna testualmente agli ordini esclusivamente il compito di irrogare le sanzioni disciplinari.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref29">[29]</a> Art. 31 &#8211; Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali </p>
<p>Art. 33 &#8211; Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità</p>
<p>Art. 34 &#8211; Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire</p>
<p>Art. 35 &#8211; Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici</p>
<p>Art. 44 &#8211; Sanzioni penali</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref30">[30]</a> Art. 36 &#8211; Accertamento di conformità.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref31">[31]</a> La terminologia del legislatore è meno precisa rispetto al T.U. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref32">[32]</a> Prima dell&#8217;effettivo inizio dei lavori.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref33">[33]</a> Si sottolinea che non si fa riferimento allo Sportello Unico dell’Edilizia.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref34">[34]</a> Dopo l’introduzione delle modifiche del D.lgs 301/2002 nasce l’esigenza di differenziare gli interventi edilizi per i quali è prevista la sola Dia e per i quali vanno applicate apposite sanzioni, rispetto agli interventi ai cui al comma 3 dell’art. 22, secondo il quale la Dia può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire seguendo, però, il regime sanzionatorio previsto per quest’ultimo. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref35">[35]</a> Che si riferisce alla fase di diffida da parte del dirigente e alla successiva possibilità di ripresentare la denuncia di inizio di attività.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref36">[36]</a> Art. 3 lett.c) &#8220;interventi di restauro e di risanamento conservativo&#8221;, gli interventi edilizi rivolti a conservare l&#8217;organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell&#8217;organismo stesso, ne consentano destinazioni d&#8217;uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell&#8217;edificio, l&#8217;inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell&#8217;uso, l&#8217;eliminazione degli elementi estranei all&#8217;organismo edilizio;</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref37">[37]</a> Per tale motivo alcuni hanno ritenuto che fosse stata operata una sorta di depenalizzazione per quegli interventi prima soggetti a concessione, malgrado quanto sostenuto nella stessa relazione illustrativa della legge obiettivo. Si segnala altresì che una parte della giurisprudenza (Tribunale di Ivrea sentenza n. 447 del 3 luglio 2002), subito contraddetta dalla Cassazione, ha sostenuto che le disposizioni della L. 47/85 che prevedono gli illeciti, fossero state abrogate dall’entrata in vigore (dal 1° al 9 gennaio 2002) del T.U..</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref38">[38]</a>  Art. 44 &#8211; Sanzioni penali.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref39">[39]</a>  Art. 31 &#8211; Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali </p>
<p>Art. 33 &#8211; Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità</p>
<p>Art. 34 &#8211; Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire</p>
<p>Art. 35 &#8211; Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici</p>
<p>Art. 44 &#8211; Sanzioni penali</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref40">[40]</a>  Art. 36 &#8211; Accertamento di conformità.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref41">[41]</a> Bisogna considerare che dopo l’emanazione del T.U. e prima della sua entrata in vigore è intervenuta la Legge Costituzionale n.3/2001 che ha notevolmente innovato i rapporti Stato-Regioni creando problemi di incostituzionalità di alcuni articoli del T.U..</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref42">[42]</a> Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref43">[43]</a> Periodo sostituito con il comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002  &#8211; La legge è entrata in vigore per le Regioni a statuto ordinario dal 12 aprile 2002, e varrà fino a che le regioni che non lo hanno ancora fatto, legifereranno sul punto (principio di cedevolezza). Si pone un problema di incostituzionalità per la possibilità data alle regioni di derogare alla legge, con i conseguenti problemi penali</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref44">[44]</a> Il termine originario del 31 dicembre 2002 è stato prorogato con l’art. 7-bis del D. L.  25  ottobre  2002,  n.  236  (in  G.U. n. 254 del 29 ottobre 2002),  come coordinato con la legge di conversione  27  dicembre 2002, n. 284 (in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002),  recante:  &#8220;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref45">[45]</a> Tali adeguamenti si sono resi necessari per chiarire la scelta della Dia per gli “interventi maggiori” comporta, in caso di abuso, l’applicazione dello stesso regime sanzionatorio, penale, amministrativo, civile e fiscale previsto per gli interventi assoggettati a permesso di costruire.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref46">[46]</a> Sono state riportate tutte le modifiche ed integrazioni per meglio comprendere l’evoluzione della norma. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref47">[47]</a> Il comma 10 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 recita: <<L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa">>.</p>
<p><a href=2http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref48">[48]</a> Inserito dal comma 1 dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref49">[49]</a> Abrogato dall&#8217;articolo 1, comma 11, della legge 21 dicembre 2001, n. 443</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref50">[50]</a> Soppresso dal comma 2 dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref51">[51]</a> Inserito dal comma 2 bis dell’art. 11 Legge 23 maggio 1997, n. 135</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref52">[52]</a> Le modifiche ed integrazioni apportate il D.lge 301/2002 sono riportate in corsivo e sottolineate.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref53">[53]</a> Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref54">[54]</a> Art. 6 (L) Attività edilizia libera</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref55">[55]</a> Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire: “1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d&#8217;uso.”</p>
<p>La definizione di “ristrutturazione” è fissata dal comma 1, lettera d), dell’ art. 3 del T.U.: “d) &#8220;interventi di ristrutturazione edilizia&#8221;, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell&#8217;edificio, l&#8217;eliminazione, la modifica e l&#8217;inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell&#8217;ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l&#8217;adeguamento alla normativa antisismica.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref56">[56]</a> In tal caso ai sensi del comma 10-bis dell’art.20 T.U. &#8211; Procedimento per il rilascio del permesso di costruire –: “ Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all&#8217;articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref57">[57]</a> Con il comma 3 dell’art. 22 T.U., introdotto dal D.lgs 301/2002,  che prevede il ricorso alla Dia in “alternativa” al permesso di costruire, si è reso necessario adeguare gli articoli relativi alle sanzioni. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref58">[58]</a> Parte inserita con il comma 7 dell’art. 13 della legge 166/2002. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref59">[59]</a> Periodo sostituito dal comma 8 dell’art. 13 della legge 166/2002.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref60">[60]</a> Il termine originario del 31 dicembre 2002 è stato prorogato con l’art. 7-bis del D. L.  25  ottobre  2002,  n.  236  (in  G.U. n. 254 del 29 ottobre 2002),  come coordinato con la legge di conversione  27  dicembre 2002, n. 284 (in G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002),  recante:  &#8220;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref61">[61]</a> Per meglio far comprendere lo spirito della norma si riporta la relazione illustrativa della legge obiettivo nella parte relativa alla liberalizzazione delle ristrutturazioni di immobili.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref62">[62]</a> Si vedano le notissime pronunce della Terza Sezione (penale) della Corte di Cassazione, n. 204 del 23 gennaio 2001 e n. 263 del 25 gennaio 2001, che prendendo a riferimento lo stesso titolo della legge, hanno escluso che la stessa abbia esteso a tutti gli interventi la Dia, come invece sostenuto da numerose circolari regionali. E viè di più: la Corte ha anche considerato che l&#8217;edificazione assistita da super d.i.a. è talmente estranea all&#8217;ordinamento che è impossibile, per l&#8217;interessato, avere dubbi circa la necessità inderogabile di ottenere la concessione edilizia per gli interventi di nuova costruzione, ne deriva che deve ritenersi sussistente l&#8217;elemento psicologico del reato in chi procede alla costruzione in assenza di concessione ancorché in presenza della super d.i.a.</p>
<p>Ma la Corte non ha investito della vicenda la Consulta: pertanto, in presenza della legge regionale in parola, senza che essa sia stata annullata o riformata con sentenza della Corte Costituzionale, esisteva il preciso dovere, da parte dell&#8217;amministrazione, di applicare la legge medesima, ancorché ritenuta affetta dai sintomi di incostituzionalità. </p>
<p>Questi ultimi, infatti, non sono opponibili dall&#8217;autorità amministrativa locale in un procedimento disciplinato dalla legge.</p>
<p>Se questo è vero, ne consegue che il comportamento di un ufficio tecnico comunale che avesse negato la possibilità di utilizzare la super d.i.a. per pretendere la concessione edilizia, sarebbe stato arbitrario e perseguibile.</p>
<p>Questi problemi sono stati, in parte, risolti con l’entrata in vigore della L. 443/2001.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref63">[63]</a> Il testo integrale di tale allegato viene riportato di seguito.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref64">[64]</a>  L’art. 3 della Legge regionale 23 novembre 2001, n. 18 ha proposto l’interpretazione autentica ed dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22): << 1 . L’espressione "tutti gli interventi edilizi" di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia" è da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.>></p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref65">[65]</a> Articolo abrogato dal decreto legislativo 490/99.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref66">[66]</a> Il punto g) della L. 662/96 viene reinterpretato nel successivo punto e)  escludendo la frase “varianti a concessioni già rilasciate”; il punto h) della L. 662/96 relativo ai parcheggi pertinenziali non viene riportato prechè ai parcheggi viene dedicato il successivo art.6.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref67">[67]</a> La legge 443/2001 parla di “volumetria e sagoma”.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref68">[68]</a> Manca, rispetto alla l. 443/2001 tutta la procedura prevista per i piani approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref69">[69]</a> I punti e), f) e g) non sono contemplati nella L. 443/2001.</p>
<p><a href="http://www.giust.it/articoli/dellanotte_dia.htm#_ftnref70">[70]</a> L’avvio del procedimento per la Dia non è previsto, espressamente, neanche nel T.U</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/denuncia-di-inizio-attivita-la-disciplina-sospesa-tra-la-legge-obiettivo-il-t-u-delledilizia-e-le-leggi-regionali/">Denuncia di inizio attività: la disciplina sospesa tra la legge obiettivo, il T.U. dell’edilizia e le leggi regionali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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