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	<title>Stefania Bisaccia Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Stefania Bisaccia Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Affidamento del privato e procedure di abilitazione professionale (Nota  a Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 9-04-2009) </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:55 +0000</pubDate>
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<p>Sommario : 1. Il caso all’attenzione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia &#8211; 2. Le censure di costituzionalità mosse all’art 4 comma 2 bis del D.L.115/2005 &#8211; 3. La posizione della Corte: tra principio di assorbimento e “nuovo” esercizio del potere amministrativo &#8211; 4. La preminenza dell’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/affidamento-del-privato-e-procedure-di-abilitazione-professionale-nota-a-sentenza-della-corte-costituzionale-n-108-del-9-04-2009/">Affidamento del privato e procedure di abilitazione professionale&lt;br&gt; &lt;i&gt;(Nota  a Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 9-04-2009) &lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/affidamento-del-privato-e-procedure-di-abilitazione-professionale-nota-a-sentenza-della-corte-costituzionale-n-108-del-9-04-2009/">Affidamento del privato e procedure di abilitazione professionale&lt;br&gt; &lt;i&gt;(Nota  a Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 9-04-2009) &lt;/i&gt;</a></p>
<p>Sommario : 1. Il caso all’attenzione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia &#8211; 2. Le censure di costituzionalità mosse all’art 4 comma 2 <i>bis</i> del D.L.115/2005 &#8211; 3. La posizione della Corte: tra principio di assorbimento e “nuovo” esercizio del potere amministrativo &#8211; 4. La preminenza dell’ affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici all’ esito dell’ operazione di bilanciamento per ricondurre a legalità il sistema. &#8211; 5. Conclusioni</p>
<p>Con la sentenza in commento la Corte costituzionale rigetta, dichiarandola non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia[1]. <br />
La prefata disposizione normativa statuisce che “<i>Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela</i>”.</p>
<p>1.  La vicenda all’ attenzione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia era quella di un “aspirante” avvocato, che, non ammesso alla prova orale degli esami di accesso alla professione legale, si era rivolto  al Tar  Catania per ottenere l’ annullamento del giudizio di non idoneità alle prove scritte, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. <br />
L’autorità adita, ritenendo che nel caso di valutazione negativa l’obbligo motivazionale prescritto dalla legge non fosse assolto dalla sola attribuzione del punteggio numerico[2], aveva accolto il ricorso, “<i>invitando la Commissione d’esame, mediante Sottocommissione diversa da quella già espressasi, a valutare ex novo gli elaborati scritti, conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, ed in ogni caso  con garanzia di anonimato</i>”. [3]<br />
Il vincolo che discendeva dal <i>dictum</i> giudiziale era, perciò, quello di rendere trasparenti e, dunque,  riconoscibili <i>ab externo</i> le ragioni del giudizio di “non idoneità”  del candidato.<br />
La Commissione era andata decisamente oltre quanto statuito dalla sentenza; essa, invero, aveva rivalutato gli elaborati attribuendo loro la sufficienza, e deciso, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, di ammettere  il candidato alle prove orali, all’esito positivo delle quali  egli era stato iscritto all’Albo degli Avvocati, senza riserva.<br />
Prima che il suindicato provvedimento giurisdizionale fosse eseguito il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura dello  Stato, aveva proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa.  <br />
La ricorrezione delle prove scritte veniva, dunque, a collocarsi in un periodo successivo rispetto alla proposizione dell’appello, ma, antecedente rispetto all’esame del gravame  stesso[4].<br />
In presenza di una tale situazione il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ritenendo che  l’applicazione del comma 2 <i>bis </i> avrebbe avuto l’effetto di rendere improcedibile lo stesso atto di appello e di impedire perciò al processo di giungere alla sua naturale conclusione, sospendeva lo stesso rimettendo la questione all’ attenzione della Corte.  <br />
A parere dell’ organo remittente, in particolare, la sopravvenuta correzione positiva degli elaborati scritti avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere[5]  per l’intervento, nelle more del giudizio,  di un <i>factum principis qualificato dalla legge</i>, come tale idoneo a ritenere superata la precedente volontà negativa dell’ Amministrazione<i>[6]</i>.<br />
Se, al contrario, il comma 2 <i>bis</i> non fosse stato vigente, l’atto esecutivo del provvedimento giurisdizionale avrebbe avuto una rilevanza provvisoria e meramente interna al processo. <br />
Queste le ragioni che pare abbiano indotto il CGA a ritenere rilevante la  disposizione normativa nel giudizio  a <i>quo; </i>a conferma della non manifesta infondatezza della questione, invece, il fatto che la disposizione in parola  potrebbe esplicare i propri effetti non solo nel caso in cui la nuova valutazione degli elaborati venga ad essere effettuata in esecuzione di una sentenza di primo grado, ma anche nell’ ipotesi in cui sia disposta da un’ ordinanza di tipo propulsivo[7]. <br />
E’ opinione condivisa in giurisprudenza che la locuzione “<i>provvedimenti giurisdizionali</i> “ lasci ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi a qualsivoglia misura processuale, ivi inclusa un&#8217;ordinanza cautelare, in grado di provocare il fatto storico disciplinato, ovvero il superamento delle prove d&#8217;esame[8].<br />
In altri termini, se in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, definitivo o interinale, il candidato ricorrente ottenga una nuova valutazione positiva degli elaborati scritti, e sempre che superi la successiva prova orale, sul gravame eventualmente proposto l’applicazione della disposizione normativa impugnata fa sì che, espone il Collegio remittente, “<i>cada, infatti, la mannaia di una cessata materia del contendere (o di una improcedibilità) imposta per legge, peraltro in presenza di circostanze del tutto estrinseche rispetto a quella della piena verifica della legittimità degli atti impugnati</i>”. <br />
2.  Il CGA, dunque, ritenendo tale improcedibilità in palese violazione di disposizioni costituzionali quali gli artt. 3, 24, 25, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma 2 e 113, aveva sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale del comma  2 <i>bis.</i> <br />
Le censure di illegittimità costituzionale mosse alla disposizione normativa impugnata sono riconducibili a quattro diversi profili della questione.  <br />
<i>In  primis </i> è affermato con fermezza che l’applicazione dell’ enunciato normativo de <i>quo</i> sarebbe tale da comportare la violazione del principio del giusto processo previsto dalla Carta Costituzionale, che garantisce, tra l’altro,  il diritto di agire e difendersi in ogni stato e grado del giudizio in condizioni di parità tra le parti.  <br />
Non sarebbe conforme al predetto principio, dunque, precludere alla sola parte pubblica[9] di  “<i>ottenere un controllo di rispondenza allo schema legale di riferimento</i>” del provvedimento amministrativo di rinnovazione della valutazione della prova di esame, oltre che del provvedimento giurisdizionale a cui questo abbia dato esecuzione.<br />
Inoltre, potendo cessare la materia del contendere anche a seguito  di un provvedimento cautelare si profilerebbe, a parere dell’Collegio remittente, una palese violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza.  	<br />
Se infatti, la rinnovazione della correzione venisse effettuata in esecuzione del “<i>remand</i>” cautelare del giudice amministrativo, la conseguenza immediata e diretta sarebbe il consolidamento definitivo dell’ ordinanza cautelare che acquisirebbe così la medesima forza di una sentenza passata in giudicato.<br />
La sospensiva, dunque, finirebbe così per pregiudicare il merito della causa, perdendo quei caratteri di provvisorietà e di strumentalità che  dovrebbero, invece, contrassegnarla. <br />
Inoltre, l’applicazione dell’ enunciato normativo comporterebbe un’ ingiustificata lesione della <i>par condicio</i> degli esaminandi. <br />
Per un verso, infatti, i candidati che avessero optato per la proposizione del ricorso giurisdizionale otterrebbero la rinnovazione della correzione da parte  di altra Sottocommissione rispetto a quella “originaria”.<br />
Sarebbero  sottratti  alla “Commissione naturale”, al cui giudizio sindacabile restano sottoposti tutti gli altri candidati, e cioè tanto coloro i quali siano stati ammessi all’orale, quanto coloro che abbiano prestato acquiescenza al giudizio di non idoneità espresso sui propri elaborati scritti.<br />
Per altro verso, poi, potrebbe verificarsi una disparità di trattamento tra gli stessi soggetti che avessero adito l’autorità giurisdizionale; a seconda, infatti, della repentinità con cui  l’ Amministrazione esegua il provvedimento giurisdizionale in forza del quale è ordinata la rinnovazione della correzione, l’appello (sia sulla misura cautelare che sulla sentenza) potrebbe rilevarsi o meno improcedibile. <br />
A parere del giudice <i>a quo </i>sarebbe, dunque,<i> </i> un mero elemento di fatto a condizionare le sorti del gravame.<br />
In secondo luogo, è  dedotta la violazione del principio di integrità e tutela del contraddittorio.<br />
Se il comma 2 <i>bis </i> dovesse, dovesse essere applicato anche alle procedure a numero chiuso, afferma il CGA, non potrebbe di certo trascurarsi  “<i>la posizione di quei concorrenti che, in quanto posposti al ricorrente stesso, non trovano posto nel novero dei vincitori pur essendo risultati abili</i><b>”. </b><br />
La disposizione normativa impugnata, oltre a privare del diritto di difesa in grado di appello la parte pubblica, precluderebbe, dunque, ad eventuali terzi controinteressati che non avessero optato per l’ intervento in giudizio tempestivo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente. <br />
In terzo luogo, la  disposizione in questione comporterebbe la violazione del principio della precostituzione del giudice naturale di cui all’art 25 della Costituzione sotto due diversi profili.<br />
Da un lato il precetto costituzionale in parola  non potrebbe ritenersi rispettato poiché, non essendo vigente nel sistema di giustizia amministrativa una disposizione normativa che imponga al giudice di astenersi dall’esaminare la domanda cautelare nel caso in cui risulti privo di <i>potestas decidendi</i>, potrebbe verificarsi che il “<i>provvedimento giurisdizionale</i>” di cui al comma 2 <i>bis</i>, di per sé idoneo a comportare la cessazione della materia del contendere <i>ex lege</i>, sia emesso da un organo giurisdizionale palesemente incompetente. <br />
Il CGA, dunque, torna nuovamente a soffermarsi sul meglio noto fenomeno del c.d. turismo cautelare o <i>forum shopping</i>[10]<i>, </i>sottolineando che già nelle ipotesi di tal fatta  il principio di precostituzione del giudice naturale risulterebbe completamente aggirato  da una scissione di competenza tra tutela interinale e tutela di merito; ancor più lo sarebbe laddove si rendesse definitivo e non più impugnabile il provvedimento cautelare emesso da un organo incompetente, adito dal ricorrente perché forse più sensibile alle pretese di un “aspirante avvocato”.<br />
Dall’altro lato, il comma 2 <i>bis</i> distoglierebbe la parte pubblica dal “<i>suo giudice naturale precostituito per legge che, in questa materia, è ,in grado di appello il Consiglio di Stato”</i>. <br />
Ultimo profilo su cui è posta l’attenzione è la violazione delle norme che consentono l’impugnabilità ed il riesame dei provvedimenti giurisdizionali. <br />
Il principio di tassatività del doppio grado di giudizio vigente sia nell’ambito del giudizio cautelare che nel giudizio di merito sarebbe del tutto eluso dall’applicazione della disposizione impugnata.<br />
 Secondo l’organo remittente il Consiglio di Stato deve poter conoscere dell’ appello avverso provvedimenti giurisdizionali dei Tar  che, come prevede l’art 125  della Costituzione, sono organi di giustizia amministrativa di primo grado.<br />
Queste le ragioni che hanno indotto il CGA a sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<b>  <br />
</b>3. Nell’ esaminare la questione il Giudice delle Leggi, disattendendo quanto sostenuto dal l’Avvocatura dello Stato, <i>in primis </i> esclude che il comma 2 <i>bis</i> possa configurarsi  come una norma di sanatoria poiché la stessa “<i>dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti di adempimenti amministrativi, e non intende sanare vizi o irregolarità già verificatisi”.<br />
</i>Nessuna sanatoria bensì applicazione generalizzata della disposizione normativa a tutte le procedure di abilitazione, e non soltanto alla procedura finalizzata al conseguimento dell’ abilitazione forense.<br />
Il suo scopo è, infatti, quello di evitare che “<i>il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l&#8217;ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione</i>”[11].<br />
Nella prospettazione della Suprema Corte il comma 2 <i>bis </i>non fa altro che cristallizzare in sé il principio dell’assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza in relazione agli esami di maturità[12].<br />
In forza dell’ applicazione del predetto principio alle procedure di abilitazione la nuova valutazione disposta in esecuzione del <i>dictum</i> giudiziale sarebbe, dunque, assorbente della precedente valutazione negativa, oggetto di impugnazione in primo grado.  <br />
In realtà, dalla lettura della sentenza sembra evincersi che l’effetto dell’assorbimento non si realizzi inmodo “automatico”, quanto piuttosto che esso venga ad essere “condizionato”  dal contenuto  del provvedimento giurisdizionale successivo al <i>dictum</i> giudiziale.  <br />
Più precisamente soltanto laddove tale  atto possa configurarsi quale “nuovo” esercizio del potere amministrativo che, sulla scorta di una diversa comparazione degli interessi coinvolti abbia condotto alla adozione di un “nuovo” provvedimento, interamente sostitutivo di quello precedente, si potrebbero ritenere sussistenti i presupposti per l’ applicazione del comma 2 <i>bis</i>. <br />
Che la Consulta abbia aderito ad una simile tesi lo dimostra il fatto che nella sentenza si fa espressamente riferimento ad “<i>un nuovo accertamento dell&#8217;idoneità del candidato”</i>, consistente nella ripetizione delle prove o in una nuova valutazione di esse[13].<i><br />
</i>Da ciò consegue che presumibilmente la disposizione normativa non potrà applicarsi a casi nei quali il candidato sia stato ammesso con riserva alle prove orali[14].  <br />
L’ammissione con riserva è in genere disposta in fase cautelare dal g.a. quando l’Amministrazione contesti al candidato “ricorrente” il possesso dei titoli prescritti dalla legge per la partecipazione[15]; tuttavia, non mancano casi in cui è ordinata anche laddove sia il privato a censurare la legittimità della procedura[16].<br />
In ambedue i casi il principio di assorbimento non pare possa operare.<br />
Nel prima ipotesi sarà necessaria una sentenza di merito del giudice amministrativo che accerti in via definitiva il possesso dei titoli richiesti. Qualora, al contrario, l’accertamento abbia contenuto negativo, l’eventuale ordinanza cautelare del g.a. e tutti gli atti procedimentali ad essa conseguenti saranno caducati[17].<br />
Nella seconda ipotesi, avendo sia le prove scritte che le prove orali una propria valenza autonoma, il superamento di una sola di esse non può di certo assorbire la valutazione negativa espressa dalla Commissione in relazione all’ altra.<br />
Stando così le cose, l’improcedibilità del giudizio d’ appello dovrebbe essere esclusa del tutto con la conseguenza che un’eventuale sentenza di merito che rigetti il ricorso travolgerebbe certamente gli atti procedimentali successivi all’ordinanza cautelare ovverosia il superamento della prova orale avvenuta a seguito di ammissione con riserva.<br />
La ragione è univoca: è proprio il dato normativo a subordinare il conseguimento dell’abilitazione professionale o del titolo al superamento delle ”<i>prove d&#8217;esame scritte ed orali”, </i>anche laddove  questo si<i> </i> sia realizzato  “<i>a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.</i> <br />
Diverso è il caso in cui il g.a. emetta un’ordinanza propulsiva con la quale inviti  l’Amministrazione a rinnovare il proprio giudizio sugli elaborati scritti e questa, pur nell’esecuzione dell’provvedimento cautelare, esprima una valutazione positiva.<br />
In tale ipotesi il nuovo giudizio acquista una forza propria e si sostituisce al precedente atto procedimentale, producendo i suoi effetti anche al di fuori del processo che ne ha determinatol’ adozione.<br />
Conseguenza immediata e diretta è che non  può ritenersi verificato alcun consolidamento del provvedimento cautelare. <br />
L’effetto del conseguimento dell’abilitazione professionale o del titolo, infatti, come sostiene la Consulta, non è prodotto da quest’ultimo, bensì <b> </b>dal riesercizio del potere amministrativo.<br />
La tanto paventata stabilizzazione definitiva degli effetti dell’ ordinanza cautelare non ha, dunque, ragion d’essere, in quanto il provvedimento giurisdizionale ha la sola funzione di dare “impulso” ad un’attività provvedimentale autonoma dell’ Amministrazione. <br />
4. Esaminati gli effetti della disposizione normativa impugnata, la Consulta ricompone a legalità il sistema attraverso il bilanciamento dei valori concorrenti che, a parere di chi scrive, non si presta ad alcuna critica. <br />
La conformità del comma 2 <i>bis</i> all’assetto prefigurato dalla normativa costituzionale si giustifica sulla base del fatto che, pur potendosi ritenere sussistente un interesse alla piena e definitiva verifica non solo della legittimità della nuova correzione posta in essere dall’Amministrazione, ma anche della pronuncia che l’abbia disposta, questo deve essere, comunque, bilanciato con <i>“l&#8217;interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, che la lentezza dei processi ne renda incerto l&#8217;esito e, soprattutto, che l&#8217;affidamento del privato possa essere compromesso”. <br />
</i>L’operazione di bilanciamento, condotta alla stregua del criterio di ragionevolezza, induce, dunque, la Corte a ritenere l’interesse al controllo sull’attività successiva al provvedimento giurisdizionale  come “recessivo” rispetto ad interessi quali l’affidamento del soggetto che ha conseguito il titolo o  degli altri privati che, confidando nella legittimità dello stesso, si siano rivolti a costui per finalità professionali.<br />
La prevalenza dei predetti valori comporta indubbiamente una certa compressione del diritto di difesa.<br />
Si introduce una dissimmetria tra le due parti del processo amministrativo eventualmente avviato: al ricorrente, che soccomba in primo grado o nel giudizio cautelare, è assicurata la possibilità di ricorso o di esame nel merito; se, invece, è l&#8217;Amministrazione a soccombere, è possibile che il giudizio di secondo grado o di merito non abbia luogo a causa dell’ intervenuto superamento delle prove. <br />
<b> </b>Ma la limitazione del diritto di difesa, secondo la Corte, è compatibile con i principi costituzionali qualora venga ad essere il frutto di una scelta legislativa ”ragionevole”[18].<br />
Ciò è ancor più vero ove si tenga presente che nel sistema di giustizia amministrativa il diritto di difesa contro gli atti dell’Amministrazione è costituzionalmente sancito a tutela del cittadino e non già del soggetto pubblico. <br />
Inoltre, poiché la disposizione si applica a tutti i candidati che si trovino nella medesima posizione non si vede come possa riconoscersi la fondatezza della lamentata violazione della <i>par condicio</i> tra i candidati.  <br />
Né può ritenersi, altresì, sussistente la violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, dal momento che i terzi non avrebbero alcun interesse all’intervento in giudizio.<br />
La Consulta, infatti, aderendo ad un orientamento già seguito da parte della giurisprudenza amministrativa[19], ritiene  applicabile la disposizione normativa impugnata alle sole procedure di abilitazione le quali, come è noto, presentano delle radicali ed ontologiche differenziazioni rispetto alle procedure concorsuali o selettive.<br />
Soltanto nelle prime il giudizio della Commissione si pone in termini assoluti e non comparativi, trattandosi di verificare il semplice possesso di una preparazione sufficiente da parte degli aspiranti avvocati. <br />
Ne consegue che, essendo la valutazione degli elaborati di un singolo candidato del tutto indipendente ed autonoma da quella che è stata espressa nei confronti degli altri,  nel giudizio avente ad oggetto l’annullamento di atti della procedura di abilitazione non potranno, perciò, configurarsi controinteressati[20].<br />
Quanto alla violazione del principio di precostituzione del giudice naturale, la Consulta sembra evasiva rispetto al problema del turismo cautelare nel processo amministrativo su cui, che come si è detto,  ha indugiato il CGA nell’ ordinanza di rimessione.<br />
Evidentemente, nessun problema di incostituzionalità si pone laddove il provvedimento cautelare a cui consegua l’estinzione del giudizio sia emesso da un organo giurisdizionale incompetente.<br />
In ultimo, di nessun fondamento è ritenuta la violazione del doppio grado di giurisdizione in quanto <i>“la disposizione impugnata  non esclude l&#8217;appello e non impedisce lo svolgimento né la prosecuzione del processo, ma produce un effetto sostanziale, consistente nel consolidamento di un effetto giuridico, che costituisce un limite alla prosecuzione del processo che non sia ancora concluso.”  <br />
</i>Queste le argomentazioni a sostegno della pronuncia di rigetto della questione, a seguito della quale, con elevata probabilità, il CGA sarà costretto a dichiarare l’improcedibilità del giudizio a <i>quo</i>.  <i>  <br />
</i>5. La sentenza della Corte risulta inappuntabile nella sua <i>ratio decidendi</i> poiché, come rilevatopoc’ anzi, riconosce una particolare valenza al principio di affidamento, in completa sintonia con le modifiche che hanno interessato il diritto amministrativo negli ultimi anni e che hanno incluso, tra i principi generali che devono ispirare l’azione amministrativa, anche <i>“i principi dell’ordinamento comunitario”[21].<br />
</i>E’ noto che proprio in tale ordinamento esso assume una valenza ancor più forte che nell’ordinamento italiano[22]. <br />
Lo stesso trova applicazione concreta, in particolare, quando la p.a. riveda in autotutela le proprie determinazioni, in quanto in nessun caso un mero ripristino della legalità può giustificare l’esercizio della funzione di secondo grado, dovendosi tener conto sempre dell’affidamento che il cittadino ha prestato  nell’ azione amministrativa che è sottoposta al potere di riesame[23].<br />
Non è questo l’oggetto della vicenda giudiziaria che ha stimolato la pronuncia della Suprema Corte. <br />
Anzi, si tratta del caso diametralmente opposto, in cui l’autotutela non “toglie” qualcosa al privato ma piuttosto la “aggiunge”; dà un’utilità che non solo corrisponde alla ricorrezione delle prove scritte, ma anche alla possibilità di sostenere l’esame orale, all’esito positivo  del quale è disposta l’iscrizione nell’ Albo degli Avvocati. <br />
Se il predetto principio deve ispirare l’azione amministrativa, se il potere nel suo farsi atto  ne deve tener conto, non pare coerente e  soprattutto ragionevole che possa essere completamente disatteso nel corso del processo. <br />
La Consulta sembra aver tenuto in debito conto tutto ciò  nell’emettere la pronuncia di rigetto della questione che certamente mira a salvaguardare il diretto destinatario del provvedimento amministrativo i cui effetti sono fatti salvi dalla disposizione normativa sottoposta al suo esame.<br />
Ma oltre a costui meritevoli di tutela sono anche i terzi che, confidando nella legittimità del titolo, si siano rivolti a lui per ragioni professionali.  <br />
Si pensi a quale sarebbe stata la sorte degli atti compiuti dal presunto avvocato se giudizio di legittimità costituzionale avesse avuto esito opposto[24].</p>
<p>_____________________________________<b></p>
<p>[1] Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione normativa <i>de quo</i> con l’ ordinanza  del 05-06-2008, n. 508,  iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />
In verità l’ organo remittente con ordinanza 28 luglio 2006  n. 479, aveva già sollevato la q.l.c. del comma 2-<i>bis</i>  per la violazione degli art. 3, 24, 25, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma 2 e 113 Cost.;  su di essa la Corte Costituzionale si era pronunciata con ordinanza dichiarativa della manifesta inammissibilità poiché disposizione normativa non era rilevante nel giudizio principale.<br />
[2]  Come è noto, sulla sufficienza o meno della espressione numerica del giudizio sulle prove dell&#8217;esame di abilitazione professionale, così come più in generale in tema di pubblici concorsi, la giurisprudenza da tempo è divisa in due orientamenti .<br />
Il primo, prevalentemente seguito dal Consiglio di Stato, che, per ragioni di economicità e di speditezza nell’azione amministrativa, ritiene  l’attribuzione del punteggio numerico rispettoso dell&#8217;obbligo di motivazione: Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2009 n. 2241; Cons. Stato,  sez. IV, 26 gennaio 2009  n. 406; Cons. Stato,  sez. IV, 24 dicembre 2008  <br />
n.6562; Cons. Stato,  sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3747.<br />
Nello stesso senso si è espressa anche parte della giurisprudenza dei tribunali amministrativi; Cfr., ad esempio, T.A.R. Lombardia, sez. II, 18 aprile 2008  n. 712; T.A.R. Lazio, sez. I, 4 febbraio 2008  n. 942; T.A.R. Piemonte,  sez. I, 25 ottobre 2007 n. 3239. <br />
Il secondo orientamento, piuttosto diffuso presso i tribunali amministrativi, censura tale pratica in relazione all&#8217;art. 3 della l. 241/1990; Cfr, ad esempio, da ultimo T.A.R. Lombardia,  sez. III, 3 marzo 2009  n. 1735; T.A.R. Veneto, sez. I, 18 ottobre 2007,  n. 3332. <br />
Recentemente è intervenuta (nuovamente)  sul punto  anche la Corte Costituzionale, che, con la sentenza 30 gennaio del 2009 n. 20,  ha ritenuto non sussistente l’ illegittimità costituzionale della norma che, non prevede l’ obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d’esame per l’ abilitazione alla professione forense. La suindicata sentenza è commentata da VIRGA G., <i>La questione infinita della legittimità o meno della valutazione in forma numerica delle prove di concorso</i>, in <i>Lexitalia.it</i>, febbraio 2009.  <br />
[3] Cfr. TAR Sicilia, sez. staccata Catania, 27 luglio 2007 n. 1327.<br />
[4] Precisa il CGA che, se il superamento delle prove fosse avvenuto nelle more tra il deposito della sentenza di primo grado e la stessa presentazione dell’appello, la vigenza del comma 2 <i>bis</i> avrebbe fatto cessare l’interesse all’appello ancor prima della sua proposizione, rendendo il gravame <i>tout court</i> inammissibile.<br />
[5]  E’ opinione condivisa in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere costituisca una causa estintiva del processo la quale sussiste solo quando la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, così da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo; Cfr. da ultimo Cons. Stato, sez V, 5 marzo 2009 n. 1316.  <br />
Al contrario la sopravvenuta carenza di intesse è collegata alla diversa situazione in cui  viene eliminato il provvedimento impugnato a causa di un nuovo esercizio del potere, senza che però risulti soddisfatta la pretesa del ricorrente, con la conseguenza che l&#8217;originaria impugnazione diviene priva del proprio oggetto, sicché il richiesto annullamento, pur se sorretto da validi motivi, non potrebbe essere pronunciato; Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2009, n. 2390. <br />
Per ragioni di correttezza espositiva è bene, tuttavia, precisare che parte della giurisprudenza amministrativa, ritiene che l’ applicazione del comma 2 <i>bis</i> sia idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non già per cessazione della materia del contendere, contrariamente a quanto sembra sostenere il CGA nell’ ordinanza di rimessione; si veda, tra le diverse pronunce,  Cons. Stato, sez IV, 16 settembre 2008 n. 4358;  Cons. Stato, sez IV, 7 luglio 2008 n. 3389; Cons., Stato, sez IV,  19 febbraio 2008 n. 545. <br />
Ciò non deve affatto stupire dal momento che, come è noto, in dottrina molti dubitano dell’ utilità sul piano teorico della distinzione in parola; ciò è sottolineato da SCOCA F.G. (a cura di), in <i>Giustizia Amministrativa, </i>Seconda edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2006. <br />
[6] In questo senso si esprime anche il Consiglio di Stato in diverse pronunce; Cfr. ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4358;  Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2008 n. 545; Cons. Stato., sez. IV, dicembre 2006  n. 71155; Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno2006 n.3653.<br />
[7]  Tali ordinanze, altrimenti dette ordinanze ordinatorie, sospensive di merito o <i>remand</i> – consentono al g.a., riscontrata la sussistenza dei consueti presupposti del <i>fumus</i> e del <i>periculum</i>, di investestire nuovamente l&#8217;Amministrazione della questione già portata all’ attenzione dell’ autorità giurisdizionale attraverso l&#8217;impugnazione del primo provvedimento amministrativo adottato, perché la stessa faccia luogo ad una riedizione del potere, ovviamente immune dai profili di illegittimità di tipo istruttorio, procedimentale o anche sostanziale <i>prima facie</i> riscontrati nella sede della cognizione cautelare. Esse trovano a pieno titolo ingresso nel nostro ordinamento con l’art 3 della l. 205 del 2000, il quale riconosce quel principio di elasticità e di atipicità della misura cautelare già elaborato in via pretoria e necessario a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale dei c.d. interessi legittimi pretensivi. Si veda Follieri E., <i>Il nuovo giudizio cautelare: art. 3 l. 21 luglio 2000, n. 205</i>, in <i>Cons. Stato</i>, 2001, 479 ss.; GAROFOLI R.,  <i>La tutela cautelare degli interessi negativi. le tecniche del remand e dell&#8217;ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo</i>, in <i>Dir. Proc. Amm</i>. 2002, 04, 857 ss.<br />
[8] Cfr. T.A.R. Lazio, Roma,  sez. I, 4 gennaio 2006  n. 72.  <br />
[9]  Al contrario, la parte privata che non avesse ottenuto in prime cure l’utilità invocata potrebbe senz’altro reiterare le proprie tesi difensive davanti al Consiglio di Stato.<br />
[10] Tale fenomeno non è affatto da sottovalutare dal momento che nella prassi è piuttosto diffuso; soltanto per fare un esempio, il giudizio nel corso del quale il CGA aveva sollevato già in precedenza la q.l.c. del  comma 2 <i>bis</i> (si veda nota 1) traeva origine da un caso di c.d. turismo cautelare o forum shopping, in cui un ricorso di competenza del Tar per la Sicilia, sezione staccata Catania era stato trattato in sospensiva da quello per la Calabria.<br />
Radicare il giudizio dinanzi ad un organo giurisdizionale incompetente al fine di ottenere un provvedimento cautelare è diventata oggi una vera e propria strategia difensiva, qualsiasi sia l’ oggetto su cui verte il giudizio stesso. <br />
Ciò in tanto può verificarsi in quanto nel processo amministrativo il giudice non può rilevare la propria incompetenza d’ufficio ma solo su eccezione di parte; le parti regolarmente costituite possono, infatti, eccepire l’incompetenza del Tar adito entro un termine perentorio attraverso la proposizione dell’ istanza di regolamento di competenza. Nel caso in cui non vi sia un accordo traslativo sulla competenza,  il g.a., anche laddove la ritenga l’ istanza manifestamente fondata e la trasmetta al Consiglio di Stato per la decisione definitiva, non perde il potere di pronunciarsi sulla domanda cautelare. Nonostante nel sistema di giustizia amministrativa non esista una norma che precluda al giudice amministrativo accordare la tutela cautelare richiesta, non manca in dottrina chi ritiene che il Tar adito non possa “ignorare -ai fini dell’accoglimento o meno della tutela cautelare- i risultati ai quali è preliminarmente pervenuto  circa l’eccepita incompetenza territoriale”; Cfr. VIRGA G., <i>La nuova disciplina del regolamento di competenza ed il fenomeno delle migrazioni cautelari,</i> in <i>www.</i>giustamm.it; CORSARO A.,<b> </b><i>Processo amministrativo: rapporti tra regolamento di competenza e tutela cautelare, </i>in <i>Foro amm</i>. <I>CDS</I> 2004, 7-8, 2307. <i>Contra</i> MATTIA S., <i>Dai giudici amministrativi siciliani arriva lo stop al &#8221; turismo cautelare &#8220;,</i> in  <I>D&#038;G</I> , 2004, 37, 86, il quale non ritiene condivisibile, tenuto conto del dato normativo, tale impostazione. <br />
[11]  Ciò, per la verità, sembra evincersi dagli stessi lavori parlamentari che hanno condotto all’ approvazione della disposizione normativa nel testo vigente, nel corso della 14° legislatura; a  giudizio del senatore D’onofrio, componente della 1ª Commissione permanente, lo scopo del  comma 2 <i>bis </i>sarebbe proprio quello di evitare che <i>“si determinino situazioni aberranti tali che persone che hanno superato legittimamente tutte le prove d’esame scritte e orali non ottengano l’abilitazione”.  <b> </b></i><br />
[12] Cfr. Cons. Stato, 22 aprile 1996 n. 474, in <i>Foro Amm</i>. <i>Cds</i> , 1996, 1254; in forza del principio di assorbimento il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l&#8217;ammissione con riserva del candidato agli esami stessi. <br />
E’ bene precisare che alcune sentenze avevano applicato il predetto principio anche alla fattispecie delle prove preselettive del concorso notarile: cfr. Tar Lazio, 28 novembre 2000 n. 9850 in <i>Giorn. dir. amm.</i>, 2001, 302, a detta del quale avendo  la selezione informatica lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minima che renda utile la partecipazione al concorso, il superamento degli esami scritti e orali ai quali il candidato sia stato ammesso con riserva dal g.a. dimostra in modo inconfutabile la sua preparazione e dunque  assorbe la valutazione negativa data alle  prove preselettive. <br />
[13] Sotto tale aspetto può ravvisarsi  una simmetria tra la posizione della Corte e quella espressa dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che,  prima ancora dell’ entrata in vigore del comma 2 <i>bis, </i>riteneva  che soltanto una “nuova”  attività amministrativa posta in essere da parte della p.a. (come la ricorrezione degli elaborati scritti o la ripetizione delle prove seguita da nuova valutazione)  e non già la mera ammissione con riserva, comportassero l’ improcedibilità del relativo giudizio<i>.</i> La rinnovata valutazione delle prove concorsuali, sostiene con fermezza la Plenaria, “<i>va considerata come un quid novi che ha sostituito il precedente giudizio negativo perché 1) discrezionalmente decisa, non vincolativamente eseguita; 2) adottata nell&#8217;esercizio della medesima funzione; 3) incompatibile con la prima e, poiché posteriore, appunto sostitutiva del primo giudizio.</i> Cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 27 febbraio 2003 n.3; commentano la sentenza, ANDREIS M., <i>L’ attività successiva alla sentenza di annullamento tra acquiescenza e principio di assorbimento</i>, <i>Dir. Proc. Amm</i>., 2003, 4, 1201; BACOSI G<i>., La Plenaria e gli esami di ammissione: basta un numero per motivare?</i>, in <i>www.giustizia-amministrativa.it.</i><br />
[14] Sul punto, per la verità, la giurisprudenza amministrativa sembra divisa in due orientamenti. <br />
Un primo, e più condivisibile  secondo il quale la normativa in questione sarebbe idonea a comportare l’ improcedibilità del giudizio di appello solo nel caso l’Amministrazione, sia pure coartata da un provvedimento giurisdizionale, sia pervenuta ad un concreto riesercizio del potere amministrativo; in tal senso e di recente si veda Cons. Stato, sez. IV, 24  dicembre 2008  n. 6562. <br />
Un secondo orientamento che, al contrario, ritiene applicabile il principio dell’ assorbimento anche nei casi in cui il ricorrente, per effetto di un provvedimento cautelare o di una sentenza sia stato ammesso a sostenere le prove orali con riserva e le abbia superate; Cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4358. <br />
[15] Cfr. ad esempio Cons. Stato,  Sez. IV, 19 febbraio  2008  n. 547.<br />
[16] Cfr. ad esempio  T.A.R.  Milano  Lombardia,  sez. III, 3 marzo 2009  n. 1735.<br />
[17] A conferma di ciò è senz’altro il tenore letterale dell’ enunciato normativo ai sensi del quale “<i>Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono… i candidati</i>  <i>in possesso dei titoli per partecipare al concorso”.</i><br />
[18]  La Corte sembra estendere al processo amministrativo le argomentazioni già elaborate in relazione al processo penale  con la sentenza n. 26 del 2007, che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’ art. 1 della legge 20 febbraio 2006  n. 46,  (modifiche all’ art 593 c.p.p. in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento).<br />
 In quella sede, essa, infatti, aveva sostenuto che <i>“ nella cornice dei valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo. In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni &#8211; ferma restando la possibilità per il legislatore, dianzi accennata, di una generale revisione del ruolo e della struttura dell&#8217;istituto dell&#8217;appello &#8211; non contraddice, comunque, il principio di parità l&#8217;eventuale differente modulazione dell&#8217;appello medesimo per l&#8217;imputato e per il pubblico ministero, purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità.”</i> Commenta la sentenza CERESA G.M., in <i>Cass. Pen,</i> 5, 1894, 2007. <br />
[19]  La giurisprudenza amministrativa aveva già escluso la possibilità di un’ interpretazione estensiva del comma 2 <i>bis, </i>precisando che la necessità  di un’interpretazione costituzionalmente orientata e condotta alla stregua del principio di ragionevolezza avrebbe impedito un’applicazione generalizzata della norma alle procedure concorsuali, in cui il conferimento di un numero limitato di posti rende il giudizio della Commissione a carattere relativo e fa sì che la valutazione positiva di un candidato incida sulla posizione degli altri. Per tali ragioni un’ eventuale sua applicazione ai concorsi avrebbe senz’altro l’effetto di ledere in maniera ingiustificata la posizione dei terzi a cui sarebbe precluso un controllo da parte del g.a. sulla “seconda” valutazione effettuata in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale; Cfr. Cons. Stato, sez IV, 21 novembre 2006 n. 6807, che annulla Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 aprile 2005  n. 2685.<br />
[20] Cfr. Tar Veneto, I sez 1439/2001 che rigetta l’eccezione dell’Avvocatura sull’inammissibilità del ricorso perché non notificato ad almeno un controinteressato.<br />
[21] L’articolo 1 della legge 7 agosto n. 241 del 1990, così come modificato dal’ articolo 1 lett. a)  legge 11 febbraio n. 15 del 2005 statuisce che <i>“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell&#8217;ordinamento comunitario.</i><br />
[22] Cfr. CERULLI IRELLI V., Introduzione, in  <i>La Pubblica Amministrazione e la sua azione</i>, <i>Saggi critici sulla legge 241/90 riformata delle leggi 15/2005 e n. 80/2005</i>, (a cura di PAOLANTONIO N. -POLICE A. -ZITO A.), Giappichelli Editore, Torino, 2005. <br />
[23] Sul potere di riesame si veda CONTIERI A., <i>Il riesame nel provvedimento amministrativo</i>, Napoli, 1991. Più di recente lo stesso autore si sofferma sull’ analisi delle modifiche apportate dal legislatore in <i>subiecta materia</i> in <i>Il riesame del provvedimento amministrativo alla luce della l. 15/2005. Prime riflessioni.</i> Relazione svolta nella Giornata di studio su <i>“La nuova disciplina dell’ attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento”</i> tenutasi a Caserta, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, il 20 maggio 2005, in <i>Nuove Autonomie</i>, 2005, fasc. 3, 295, 305.<br />
In particolare del rapporto tra affidamento e autotutela se occupano CARINGELLA F .,  <i>Affidamento e autotutela: la strana coppia</i>, <i>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</i> 2008, 02, 425<b>; </b>MASSERA A., <i>I principi generali dell&#8217;azione amministrativa tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario</i>, in <i>Dir.amm.,</i> 2005,04, 707.</p>
<p>[24] Forse in tale ipotesi l’ordinamento, per non turbare le posizioni giuridiche acquisite da soggetti terzi in buona fede, avrebbe riconosciuto ad essi lo stesso regime giuridico degli atti emanati dal funzionario di fatto, ovvero la validità dei soli atti favorevoli in deroga a quanto previsto dall’ art 21 <i>septies </i>della legge 241/1990.<br />
Per applicazioni giurisprudenziali dell’ istituto del funzionario di fatto si veda Cons. Stato, Ad. Plen., 22 maggio 1993 n. 6, le cui enunciazioni sono state ribadite, con ulteriori puntualizzazioni, da Cons. Stato, sez. IV, 30 aprile 1999 n. 749; Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1999 n. 853; Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3070;  Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004 n. 662.<br />
In dottrina DE PALMA M., <i>Sulla teoria del funzionario di fatto, </i>in <i>Urbanistica e appalti</i>, 2000,4; CESARINI GRIMALDI, <i>La nozione di funzionario di fatto : presupposti e limiti</i>, in <i>Il funzionario di fatto </i>( a cura di CAVALLO), Milano, 2005.</p>
<p align=right><i><br />
(pubblicato il 13.11.2009)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/affidamento-del-privato-e-procedure-di-abilitazione-professionale-nota-a-sentenza-della-corte-costituzionale-n-108-del-9-04-2009/">Affidamento del privato e procedure di abilitazione professionale&lt;br&gt; &lt;i&gt;(Nota  a Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 9-04-2009) &lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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