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		<title>Brevi considerazioni sul silenzio assenso nella pianificazione urbanistica [1]</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-silenzio-assenso-nella-pianificazione-urbanistica-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-silenzio-assenso-nella-pianificazione-urbanistica-1/">Brevi considerazioni sul silenzio assenso nella pianificazione urbanistica [1]</a></p>
<p>1. Il problema Il problema dell’ammissibilità del silenzio assenso in materia di pianificazione urbanistica si è posto in relazione a procedimenti pianificatori complessi, nei quali la legislazione di settore sottopone a silenzio assenso l’approvazione, da parte della regione o della provincia, dello strumento urbanistico adottato dal comune. Singole previsioni legislative,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-silenzio-assenso-nella-pianificazione-urbanistica-1/">Brevi considerazioni sul silenzio assenso nella pianificazione urbanistica [1]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-silenzio-assenso-nella-pianificazione-urbanistica-1/">Brevi considerazioni sul silenzio assenso nella pianificazione urbanistica [1]</a></p>
<p><b>1. Il problema<br />
</b>Il problema<b> </b>dell’ammissibilità del silenzio assenso in materia di pianificazione urbanistica si è posto in relazione a procedimenti pianificatori complessi, nei quali la legislazione di settore sottopone a silenzio assenso l’approvazione, da parte della regione o della provincia, dello strumento urbanistico adottato dal comune. Singole previsioni legislative, di livello sia statale sia regionale, attribuiscono significato ed effetti di approvazione al silenzio mantenuto per un certo tempo dall’amministrazione regionale o provinciale sul piano sottoposto al suo esame. A titolo di esempio si possono citare le disposizioni relative ai piani per gli insediamenti produttivi[2], ai programmi integrati di intervento[3], ai piani comunali di recupero[4], ai programmi per i parcheggi urbani[5]. Le leggi in questione sono state più volte portate al vaglio della Corte costituzionale per la loro dubbia compatibilità con le norme costituzionali in materia di tutela del paesaggio, buon andamento della pubblica amministrazione e riparto di competenze legislative ed amministrative tra Stato e regioni. <br />
Non si può fare a meno di rilevare come l’oggetto delle seguenti brevi considerazioni non sia che un particolare aspetto della più ampia problematica dei limiti costituzionali della disciplina della pubblica amministrazione, che continua a costituire motivo di dibattito da parte della migliore dottrina[6].</p>
<p>
<b>2. La giurisprudenza costituzionale<br />
</b>La giurisprudenza costituzionale ha posto una serie di limiti all’ammissibilità del silenzio assenso nei procedimenti di pianificazione urbanistica. <br />
Innanzitutto il silenzio assenso è stato ritenuto inammissibile nell’ambito di procedimenti, come quelli di pianificazione e programmazione territoriale, caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità, nei quali il principio del buon andamento dell’amministrazione impone l’integrale svolgimento dell’istruttoria e la garanzia del provvedimento espresso[7]. Tuttavia la Corte ha precisato che l’approvazione tacita, non consentita nella formazione dei piani generali, è ammissibile nella pianificazione meramente attuativa ed esecutiva, di per sé connotata da margini di discrezionalità più ridotti. Per tale ragione sono state dichiarate illegittime le disposizioni di legge statale e regionale che prevedevano il silenzio assenso per i programmi integrati di intervento, considerati “provvedimenti programmatori con elevato tasso di discrezionalità”[8], mentre sono state ritenute conformi a Costituzione le previsioni legislative regionali sull’approvazione tacita dei piani di recupero, classificati come piani attuativi[9]. Del pari legittima è stata ritenuta la norma di legge statale che faceva obbligo alle regioni di introdurre procedure semplificate per l’approvazione degli strumenti attuativi in variante ai piani generali e delle varianti ai piani generali volte all’adeguamento agli standard urbanistici[10].<br />
Altro profilo problematico dell’istituto in esame attiene all’equilibrio dei rapporti tra livelli territoriali di governo nel sistema della pianificazione urbanistica. La sostituzione col silenzio assenso dell’approvazione regionale del piano, infatti, incidendo direttamente sul ruolo della regione in materia, è suscettibile di entrare in conflitto con la garanzia costituzionale dell’autonomia regionale, specie ove il meccanismo di semplificazione sia dettato da una legge statale[11]. <br />
La semplificazione <i>per silentium</i> della pianificazione urbanistica può poi compromettere le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio connesse al governo del territorio. A tale proposito la Corte ha più volte affermato che l’attività amministrativa suscettibile di incidere sulla tutela dell’ambiente deve esprimersi con provvedimenti espliciti, non potendo attribuirsi valore di assenso al silenzio dell’amministrazione preposta ad un vincolo ambientale[12]. La valenza ambientale dei programmi integrati di intervento ha avuto infatti un peso determinante nella dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa regionale che ne prevedeva la formazione mediante silenzio assenso[13]. L’argomento della rilevanza ambientale del piano è stato però successivamente ridimensionato, avendo la Corte precisato che detta rilevanza rende inammissibili meccanismi di silenzio assenso solo quando l’approvazione tacita dello strumento urbanistico tiene luogo, per legge, dei singoli provvedimenti di autorizzazione che dovrebbero altrimenti essere rilasciati dall’autorità preposta al vincolo. Se al contrario la legge non prevede l’assorbimento dei puntuali atti di assenso nell’approvazione silenziosa del piano, l’istanza ambientale trova soddisfazione in un momento successivo alla pianificazione, ossia in sede di autorizzazione dei singoli interventi edilizi da parte dell’autorità competente. La mera valenza o rilevanza ambientale del piano non basta, dunque, ad escludere l’ammissibilità del silenzio assenso nel relativo procedimento di formazione[14].</p>
<p>
<b>3. Silenzio assenso e principio dell’atto complesso<br />
</b>Da questo rapido sguardo alla giurisprudenza della Corte costituzionale emerge con chiarezza che il problema dei limiti di ammissibilità del silenzio assenso intercetta immediatamente il ruolo ed il valore che si riconoscano all’approvazione regionale nei procedimenti pianificatori complessi[15]. Lasciando per il momento da parte il problema della tutela dell’ambiente, i profili di possibile incostituzionalità rilevati dalla Corte attengono da un lato alla incisione delle funzioni della regione in materia urbanistica e dall’altro al contenuto altamente discrezionale dell’apporto regionale alla formazione del piano. I due profili appaiono strettamente correlati nell’impostazione del giudice delle leggi, il quale afferma che l’applicazione del silenzio assenso nei procedimenti ad elevata discrezionalità, quali quelli di pianificazione territoriale, “finisce per incidere sull’essenza stessa della competenza regionale”[16]. <br />
Per individuare i limiti di ammissibilità del silenzio assenso in materia urbanistica occorre chiedersi se e in che misura sia costituzionalmente necessaria la partecipazione regionale al procedimento di pianificazione; ovvero che peso debba avere nel procedimento stesso l’approvazione regionale, secondo la Costituzione.<br />
Un punto fermo ricavabile dalla giurisprudenza sopra richiamata è la legittimità costituzionale del silenzio assenso nella pianificazione di mera attuazione. Si è infatti visto che per i piani attuativi o esecutivi, non espressivi di scelte ampiamente discrezionali, la questione dell’ammissibilità del silenzio assenso viene risolta positivamente dalla Corte. <br />
L’interrogativo resta invece aperto per la pianificazione di primo livello, per la quale la legislazione urbanistica è tuttora improntata al c.d. principio dell’atto complesso[17]. Ci si riferisce alla necessità che la formazione dello strumento urbanistico generale sia il frutto della concorrente (sebbene ineguale) volontà del comune e della regione. La Corte ha richiamato tale principio nel pronunciarsi sui programmi integrati di intervento difformi dagli strumenti urbanistici generali, nel momento in cui ha affermato che la previsione del silenzio assenso nel procedimento di formazione di tali piani è incompatibile col principio per cui “gli strumenti urbanistici generali (di ambito comunale e sovracomunale) e anche le relative varianti danno luogo ad un procedimento complesso cui devono partecipare e concorrere necessariamente il comune e la regione sia pure in posizione ineguale (cosiddetto principio dell’atto complesso)”[18]. <br />
Se alla regione si riconosce il potere di esprimere, in sede di approvazione, proprie scelte discrezionali sovrapponibili a quelle comunali, la previsione legislativa di meccanismi di silenzio assenso entra in rotta di collisione con la tutela costituzionale delle prerogative regionali nonché con il principio del buon andamento, che in presenza di un elevato tasso di discrezionalità impone lo svolgimento dell’istruttoria con le connesse garanzie partecipative. Se al contrario si concepisce l’approvazione regionale come mero controllo di conformità alle previsioni di area medio/vasta, privo di contenuto discrezionale, allora la sua formazione tacita non costituisce un’incisione delle competenze della regione, né pone il problema della compatibilità tra silenzio assenso e potere discrezionale[19]. In estrema sintesi, se si abbandona il principio dell’atto complesso e si riduce l’apporto regionale ad una mera verifica di compatibilità con un assetto pianificatorio già determinato, quanto meno viene a cadere uno dei principali ostacoli all’ammissibilità del silenzio assenso nella materia in esame. Allora il problema si risolve in un interrogativo di fondo: è superabile, alla luce della Costituzione, il principio dell’atto complesso?</p>
<p>
<b>4. Atto complesso e nuovo titolo V<br />
</b>Le coordinate tradizionali del dibattito sono fortemente esposte all’influenza del mutato riparto di competenze legislative ed amministrative disegnato dal nuovo titolo V della Costituzione[20]. Senza poter entrare, in questa sede, nel merito delle singole questioni, si vogliono solo prefigurare alcuni dei possibili scenari. <br />
L’eventualità di un superamento del principio dell’atto complesso deve in primo luogo essere vagliata in relazione all’assetto delle funzioni legislative di cui all’art. 117 Cost. <br />
Il principio dell’atto complesso non riveste rango costituzionale, ma è ricavabile dalla legislazione statale in materia urbanistica. Poiché l’urbanistica è fatta confluire, per la sua attinenza al “governo del territorio”, nella potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, c. 3, Cost.[21], potrebbe rappresentare un principio fondamentale della materia posto o desumibile dalla legislazione statale, come tale vincolante per il legislatore regionale[22]. La Corte ha di recente qualificato principio fondamentale della materia, non derogabile dal legislatore regionale, la previsione di cui alla legge n. 47 del 1985 (art. 24, c. 2) che impone ai comuni di trasmettere alla regione i piani urbanistici attuativi (conformi allo strumento generale e pertanto non soggetti ad approvazione regionale) allo scopo di consentire alla regione di conoscere e coordinare l’attività pianificatoria degli enti locali[23].<br />
Se anche il modello dell’atto complesso fosse considerato un principio fondamentale della materia, cogente per i legislatori regionali, il legislatore statale potrebbe nondimeno intervenire sul procedimento di formazione del piano generale, riducendo a mero controllo l’apporto regionale. Va in proposito segnalato il d.d.l. n. 3519 – approvato nella scorsa legislatura dalla Camera il 28 giugno 2005 – recante “Principi in materia di governo del territorio”. Tale disegno di legge affida alle regioni il compito di determinare “i casi in cui il piano urbanistico è sottoposto a verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione economica e con ogni disposizione o piano concernente il territorio, individuando il soggetto responsabile e stabilendone le relative modalità” (art. 8, c. 4). Secondo il disegno di legge, quindi, è principio fondamentale della materia che il piano urbanistico sia sottoposto ad una mera “verifica di coerenza” con la pianificazione di livello superiore, il che pare escludere uno scrutinio che penetri nel merito delle scelte comunali; saranno poi le regioni, nel rispetto di questo principio, a disciplinare in concreto i procedimenti di formazione del piano urbanistico, attribuendo un ruolo più o meno pregnante all’ente di livello territoriale superiore, sia esso provinciale o regionale.<br />
Sul problema in esame si ripercuote poi anche la nuova distribuzione delle funzioni amministrative voluta dall’art. 118 Cost. Se è vero che il legislatore statale è legittimato a dettare i principi fondamentali della materia urbanistica, eventualmente anche rinunciando al modello dell’atto complesso, nel farlo è ovviamente tenuto a rispettare le norme costituzionali, ivi compreso appunto l’art. 118. Riconoscere un valore di mero controllo all’apporto regionale può significare, in questa prospettiva, restituire ai comuni la piena ed esclusiva titolarità del potere discrezionale di pianificare il proprio territorio nei limiti tracciati dalla pianificazione di area vasta. Un simile esito, a ben riflettere, potrebbe ritenersi non solo consentito, ma addirittura imposto dal principio di sussidiarietà e dalla generale allocazione delle funzioni amministrative in capo al comune. </p>
<p>
<b>5. Il limite della tutela ambientale <br />
</b>Posto che l’attuale quadro costituzionale consente, se non impone, di superare il principio dell’atto complesso, diventa possibile giungere ad affermare l’ammissibilità del silenzio assenso, oltre che nella pianificazione di secondo livello, anche in quella di carattere generale[24]. Resta però da sciogliere un ulteriore nodo, quello relativo alla protezione dell’ambiente e del paesaggio. <br />
La potestà legislativa in tema di “tutela dell’ambiente” appartiene, com’è noto, in via esclusiva allo Stato; il che legittima l’intervento statale in qualunque ambito materiale a condizione che sia adeguatamente sorretto da finalità di tutela ambientale[25]. Ne consegue che anche in materia urbanistica – oggetto di competenza concorrente – il legislatore statale può porre limiti alla semplificazione, in particolare all’utilizzo del silenzio assenso, qualora i meccanismi di approvazione tacita degli strumenti urbanistici possano comportare un affievolimento della tutela ambientale. Occorre al riguardo ricordare come la Corte abbia dapprima formulato e poi circoscritto il principio per cui il silenzio delle amministrazioni preposte ai vincoli ambientali e paesaggistici non possa avere il significato di assenso[26]. Come si è già ricordato, l’ambito di applicazione di tale principio è stato successivamente ristretto al caso in cui l’approvazione tacita del piano implica l’automatico rilascio dei singoli atti di autorizzazione da parte delle autorità preposte ai rispettivi vincoli[27]. <br />
Alla giurisprudenza costituzionale si aggiunge poi la nuova formulazione dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, che al comma 4 esclude espressamente l’applicabilità della disciplina relativa al silenzio assenso a tutti gli atti e i procedimenti riguardanti, tra l’altro, il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente. Stando alla lettera di tale disposizione è quindi sufficiente che il procedimento riguardi “l’ambiente” per escludere l’applicabilità del silenzio assenso. Va a questo punto affrontato l’ultimo degli aspetti problematici oggetto di queste brevi osservazioni, ossia l’incidenza del nuovo art. 20 sul problema in discussione.</p>
<p>
<b>6. Atto complesso e nuova disciplina del silenzio assenso<br />
</b>Com’è noto, il c.d. decreto sulla competitività[28], nell’ottica di una sempre maggiore semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, ha generalizzato l’istituto del silenzio assenso riscrivendo l’art. 20 della l. n. 241/90. Con la riforma si è passati da una configurazione del silenzio assenso come fattispecie eccezionale, limitata alle ipotesi individuate mediante apposito regolamento governativo, alla previsione del medesimo come modalità ordinaria di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, con l’esclusione dei soli casi espressamente elencati[29]. Al di là della questione se il silenzio assenso possa effettivamente essere considerato, alla stregua della norma ora citata, istituto di applicazione generale, non è discutibile che la riforma abbia determinato una netta estensione del suo raggio di applicazione. La fattispecie “inclusiva” ora descritta dall’art. 20 prevede che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione procedente abbia il valore di accoglimento dell’istanza tranne che nei casi ivi indicati, tra i quali spicca, ai fini della presente riflessione, quello dell’attività amministrativa inerente il patrimonio paesaggistico e l’ambiente. Si noti invece che manca ogni riferimento sia alla materia urbanistica in quanto tale, sia ai procedimenti di carattere discrezionale, sebbene parte della dottrina affermi l’incompatibilità tra silenzio assenso e discrezionalità[30]. <br />
Il primo problema interpretativo che si pone è se l’urbanistica come materia possa farsi rientrare in uno degli ambiti espressamente esclusi dalla sfera applicativa dell’art. 20, con particolare riguardo al patrimonio paesaggistico e l’ambiente. Se infatti si risponde positivamente a tale quesito, si deve immediatamente concludere che in base alla nuova disciplina il silenzio assenso non è applicabile ai procedimenti di pianificazione urbanistica. Se invece si risponde negativamente, allora si può aprire uno spazio alla semplificazione <i>per silentium</i>, fatta eccezione per i soli procedimenti di pianificazione dotati di una specifica attinenza con la protezione dell’ambiente e del paesaggio. <br />
Prima ancora però, a ben riflettere, si deve sciogliere un altro nodo interpretativo, ossia se il legislatore regionale (al quale è rimessa la disciplina del governo del territorio nei limiti dei principi fondamentali dettati dalla legge dello Stato) sia vincolato dall’art. 20, in altri termini se tale disposizione possa legittimamente dettare un principio fondamentale della materia urbanistica. Si tratta, invero, di una norma della legge sul procedimento amministrativo, che di per sé è applicabile soltanto ai procedimenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali; mentre le regioni sono chiamate a regolare i procedimenti di loro competenza “nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”[31]. Dalla lettera di tale disposizione scaturisce che i legislatori regionali, nel disciplinare i procedimenti – compresi quelli pianificatori – di propria competenza, non sono soggetti <i>tout court</i> alle disposizioni della legge n. 241, ma soltanto a quei principi, da essa stabiliti, costituenti garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. D’altra parte la legge in questione interviene in una “materia” – a voler considerare tale la disciplina del procedimento amministrativo – che non essendo menzionata in alcuno degli elenchi di cui all’art. 117 Cost. potrebbe ritenersi affidata alla potestà regionale residuale, pertanto non tenuta al rispetto dei principi fondamentali della materia stabiliti con legge statale. <br />
In conclusione, nella disciplina dei procedimenti di pianificazione urbanistica, che nei limiti dei principi fondamentali della materia posti o desumibili dalle leggi statali appartiene – in quanto riconducibile al “governo del territorio” – alla potestà legislativa regionale (concorrente), l’art. 20 non è norma idonea a vincolare i legislatori regionali; salvo che per quella parte del suo contenuto riconducibile ad una funzione di garanzia del cittadino nei confronti dell’amministrazione pubblica. Ne consegue che il divieto di applicazione del silenzio assenso ai procedimenti riguardanti l’ambiente e il patrimonio paesaggistico stabilito dall’art. 20 l. n. 241/90 può vincolare il legislatore regionale nella materia urbanistica solo se e nella misura in cui venga inteso come principio posto a presidio del cittadino nei confronti dell’azione amministrativa. Solo in questo caso le regioni si vedrebbero preclusa, in forza dell’art. 20, l’introduzione di meccanismi di semplificazione <i>per silentium</i> nella formazione di piani dotati di rilevanza paesaggistica o ambientale.</p>
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<p>[1]	Intervento all’incontro di studio su “<i>La disciplina del territorio tra regole del mercato e mercato dei diritti</i>” organizzato dal TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, tenutosi presso la Provincia di Pescara il 28 Giugno 2007.<br />
[2]	 Si veda l’art. 2 del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474.<br />
[3]	 Cfr. l’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 nonché, in sede di attuazione regionale, la legge della Regione Campania riapprovata in data 12 ottobre 1994 e la legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995.<br />
[4]	 Il riferimento è all’art. 4 della legge della Regione Lombardia 12 marzo 1984, n. 14.<br />
[5]	 Si consideri l’art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122.<br />
[6]	 Si veda, per tutti, Scoca, <i>Condizioni e limiti alla funzione legislativa nella disciplina della pubblica amministrazione. Riflettendo sul pensiero di Aldo M. Sandulli</i>, in AA.VV., <i>Aldo M. Sandulli (1915-1984). Attualità del pensiero giuridico del maestro</i>, Giuffrè, 2004, 173.<br />
[7]	 L’incompatibilità tra silenzio assenso ed elevata discrezionalità è già implicita nelle argomentazioni di Corte cost., 19 ottobre 1992, n. 393, in <i>Giur. cost.</i>, 1992, 3410, con nota di Morbidelli, <i>Urbanistica incostituzionale per abuso di silenzio-assenso</i>; viene poi apertamente affermata da Corte cost., 27 luglio 1995, n. 408, in <i>Le Regioni</i>, 1996, 269 e ribadita da Corte cost., 12 febbraio 1996, n. 26, <i>ivi</i>, 726, con nota di Passaro, <i>L’urbanistica e il silenzio-assenso: una difficile convivenza</i>.<br />
[8]	 In questo senso Corte cost. n. 408 del 1995 e n. 26 del 1996. <br />
[9]	 Così Corte cost., 17 dicembre 1997, n. 404, in <i>Urb. e app.</i>, 1998, 493, con commento di Tonoletti, <i>Corte costituzionale, semplificazione in materia urbanistica e tutela dell’ambiente</i>; in <i>Foro amm.</i>, 1998, 1321, con nota di Murgia, <i>Il silenzio assenso nel diritto urbanistico</i>; in <i>Le Regioni</i>, 1998, 382, con nota di Marzaro Gamba, <i>Silenzio-assenso, buon andamento dell’Amministrazione e responsabilità del funzionario</i>; in <i>Giur. it.</i>, 1998, 1242, con nota di Tulumello, <i>Procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, valutazione di interessi differenziati e meccanismi di silenzio-assenso</i>.<br />
[10]	 Si tratta dell’art. 25 della legge n. 47 del 1985, al quale la sentenza n. 408 del 1995 fa espresso riferimento per affermarne la legittimità costituzionale. Si noti però che la successiva sentenza n. 404 del 1997 parifica sostanzialmente ai piani generali tutti gli strumenti urbanistici capaci di apportare varianti ai piani generali medesimi. <br />
[11]	 Per il profilo della lesione delle prerogative regionali si veda, in particolare, Corte cost. n. 393 del 1992, nonché Corte cost., 18 novembre 2000, n. 507, in <i>Riv. giur. edil.</i>, 2001, I, 129.<br />
[12]	 Corte cost. n. 302 del 1988 e n. 26 del 1996.<br />
[13]	 Corte cost. n. 26 del 1996. <br />
[14]	 Corte cost. n. 404 del 1997.<br />
[15]	 Il nesso tra introduzione del silenzio assenso nella pianificazione urbanistica e ridimensionamento del ruolo regionale fu messo in luce già da Travi, <i>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</i>, Padova, 1985, 35. <br />
[16]	 Corte cost. n. 408 del 1995.<br />
[17]	 Sull’origine della nozione di atto complesso si rinvia a Comporti, <i>L’atto complesso di Umberto Borsi e il coordinamento procedimentale: ovvero il nome e la cosa</i>, in <i>Riv. dir. amm.</i>, 2005, 275. <br />
[18]	 Corte cost. n. 26 del 1996.<br />
[19]	 Per questo ordine di considerazioni cfr. Filippi, <i>L’approvazione per silenzio-assenso degli strumenti urbanistici</i>, in <i>Riv. giur. edil.</i>, 1994, III, 912; più di recente, con specifico riguardo al ruolo delle regioni e dei comuni nella pianificazione urbanistica, si veda l’approfondito lavoro di Portaluri, <i>Corte costituzionale e atto complesso</i>, in <i>Urb. e app.</i>, 2007, 536.<br />
[20]	 E’ significativo in proposito che la Corte costituzionale, con ordinanza 7 maggio 2002, n. 157, in <i>Giur. Cost.</i>, 2002, 1338, abbia disposto la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale di una legge regionale del Veneto che prevede il silenzio-assenso ai fini dell’approvazione di piani particolareggiati adottati in variante del piano regolatore generale. La restituzione è stata disposta affinché il giudice <i>a quo</i> riesaminasse i termini della questione alla luce del nuovo testo dell’art. 117 Cost., invocato come parametro del giudizio.<br />
[21]	 In questo senso cfr. Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196, in <i>Guida al diritto – Il Sole 24-Ore</i>, n. 27, 2004, 69; si vedano anche Corte cost. n. 303 e n. 362 del 2003. <br />
[22]	 L’osservazione della legislazione regionale, tuttavia, mostra un vistoso mutamento di prospettiva nei rapporti tra gli enti territoriali investiti del potere di pianificazione: in alcune regioni le scelte comunali risultano soggette solo ad una verifica di conformità o coerenza rispetto a quelle di livello superiore, in altre i comuni sono senz’altro titolari del potere di approvare il piano generale. Così Portaluri, <i>Corte costituzionale e atto complesso</i>, cit., 546, con copiosi riferimenti legislativi.<br />
[23]	 Corte cost. n. 343 del 2005, in <i>Riv. giur. edil.</i>, 2005, I, 1383, che ha dichiarato illegittima la legge regionale delle Marche n. 34 del 1992, in materia di formazione di piani attuativi, nella parte in cui, “pur ammettendo opposizioni ed osservazioni da parte di “chiunque”, non prevede specificamente l’invio alla regione”. <br />
[24]	 La legittimità della tecnica del silenzio assenso nella formazione dello strumento urbanistico generale è ammessa dalla giurisprudenza amministrativa. Si vedano, ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2002, n. 547 e 548; Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7253; Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2286, n. 2287, n. 2288.<br />
[25]	 E’ costante nella giurisprudenza della Corte l’affermazione che la tutela dell’ambiente non è una materia in senso tecnico, ma un “valore” costituzionale; affermazione che consente di relativizzare l’elenco letterale delle materie come criterio di riparto e di evidenziare le interferenze che il tema ambientale presenta con altri interessi e funzioni (si parla di materia trasversale). Più che una materia è uno scopo da perseguire attraverso l’esercizio della relativa competenza; una competenza costruita con riferimento ad un fine da raggiungere. In tal senso, tra le tante, cfr. Corte cost. n. 407 del 2002; n. 222 del 2003; n. 62 del 2005; n. 246 del 2006.  <br />
[26]	 Corte cost. n. 26 del 1996.<br />
[27]	 Corte cost. n. 404 del 1997.<br />
[28]	 Ci si riferisce al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. L’art. 3, c. 6-ter del d.l. ha sostituito l’art. 20 della legge n. 241 del 1990. <br />
[29]	 Sul nuovo art. 20 della legge n. 241 del 1990 si vedano almeno Morbidelli, <i>Il silenzio-assenso</i>, in Cerulli Irelli, (a cura di), <i>La disciplina generale dell’azione amministrativa</i>, Jovene, 2006, 265; Giani, <i>Silenzio assenso</i>, in Paolantonio, Police, Zito, (a cura di), <i>La pubblica amministrazione e la sua azione</i>, Giappichelli, 2005, 411.<br />
[30]	 Incline ad escludere l’ammissibilità del silenzio assenso qualora sia necessario procedere a valutazioni discrezionali o tecnico-discrezionali è Morbidelli, <i>Il silenzio-assenso</i>, cit., 271 s.<br />
[31]	 Così l’art. 29 della legge n. 241 del 1990. Sulla questione dell’ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo cfr. Celotto, <i>Ambito di applicazione della legge</i>, in Paolantonio, Police, Zito, (a cura di), <i>La pubblica amministrazione e la sua azione</i>, cit., 795; nonché Fabri, <i>Articolo 22, legge 11 febbraio 2005, n. 15</i>, <i>ibidem</i>, 805.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 7.9.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-silenzio-assenso-nella-pianificazione-urbanistica-1/">Brevi considerazioni sul silenzio assenso nella pianificazione urbanistica [1]</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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