<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simona Colagrossi Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/simona-colagrossi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/simona-colagrossi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Simona Colagrossi Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/simona-colagrossi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VINCOLI DA STRASBURGO SULLA INSINDACABILITA’ PARLAMENTARE: PROBLEMI E (POSSIBILI) SOLUZIONI</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/vincoli-da-strasburgo-sulla-insindacabilita-parlamentare-problemi-e-possibili-soluzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/vincoli-da-strasburgo-sulla-insindacabilita-parlamentare-problemi-e-possibili-soluzioni/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/vincoli-da-strasburgo-sulla-insindacabilita-parlamentare-problemi-e-possibili-soluzioni/">VINCOLI DA STRASBURGO SULLA INSINDACABILITA’ PARLAMENTARE: PROBLEMI E (POSSIBILI) SOLUZIONI&lt;br&gt;</a></p>
<p>I “CASI CORDOVA” E IL “CASO DE IORIO” La Corte Europea dei diritti dell’uomo, in tre distinte occasioni, ha analizzato il sistema italiano sulle immunità parlamentari, ex art. 68 Cost., ritenendolo in contrasto con la Convenzione. Le prime due sentenze della Corte europea, le cd. “sentenze Cordova”, traggono origine da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/vincoli-da-strasburgo-sulla-insindacabilita-parlamentare-problemi-e-possibili-soluzioni/">VINCOLI DA STRASBURGO SULLA INSINDACABILITA’ PARLAMENTARE: PROBLEMI E (POSSIBILI) SOLUZIONI&lt;br&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/vincoli-da-strasburgo-sulla-insindacabilita-parlamentare-problemi-e-possibili-soluzioni/">VINCOLI DA STRASBURGO SULLA INSINDACABILITA’ PARLAMENTARE: PROBLEMI E (POSSIBILI) SOLUZIONI&lt;br&gt;</a></p>
<p>I “CASI CORDOVA” E IL “CASO DE IORIO”</p>
<p>La Corte Europea dei diritti dell’uomo, in tre distinte occasioni, ha analizzato il sistema italiano sulle immunità parlamentari, <i>ex</i> art. 68 Cost., ritenendolo in contrasto con la Convenzione.<br />
Le prime due sentenze della Corte europea, le cd. “sentenze Cordova”, traggono origine da due ricorsi presentati nel 1998 dall’allora procuratore della Repubblica presso la Procura di Palmi Agostino Cordova. Il procuratore denunciava l’ampiezza della libertà di espressione riconosciuta a Vittorio Sgarbi e a Francesco Cossiga, che durante un comizio elettorale – per il primo – e attraverso l’invio di lettere e giocattoli al ricorrente – per il secondo – aveva visto leso il suo diritto di godere di una buona reputazione, in quanto le Camere di appartenenza avevano in entrambi i casi ritenuto le condotte come espressione di attività parlamentari, inibendo quindi qualunque difforme pronuncia giudiziale di responsabilità.<br />
La Corte, accogliendo i due ricorsi, ha considerato se nei casi di specie fosse stato garantito al ricorrente il diritto di accesso ad un tribunale, così come previsto dall’art. 6 par. 1 della C.E.D.U; in particolare, la Corte ha analizzato se il rifiuto da parte degli organi giurisdizionali di sollevare conflitto di attribuzioni, avesse privato Cordova della possibilità di ottenere una riparazione rispetto al pregiudizio subito.<br />
La Corte ha basato il suo giudizio valutando con uno <i>strict scrutiny</i> l’esistenza di un rapporto di proporzionalità tra scopo perseguito e mezzi impiegati, giungendo alla conclusione che in entrambi i casi le opinioni contestate risultavano frutto di una contesa di tipo personale (<i>querelle entre particuliers</i>), ed erano palesemente non inquadrabili nell’esercizio di funzioni parlamentari <i>stricto sensu</i>. <br />
Benché la legittimità delle deliberazioni di Camera e Senato sia stata presa in considerazione  dalle autorità giurisdizionali italiane, per la Corte europea non è parso sufficiente ad assimilare una tale valutazione ad una decisione sul diritto del ricorrente a godere di una buona reputazione; né una mera facoltà (del giudice a sollevare un conflitto di attribuzione), può, secondo la Corte, rappresentare un mezzo idoneo per assicurare il diritto di cui all’art. 6, par. 1, C.E.D.U., richiedendo la concreta facoltà concessa a chiunque di contestare un atto che violi i suoi diritti[1].<br />
La Corte ha ritenuto che, nei casi di specie, le decisioni dei due giudici nazionali non abbiano rispettato il giusto equilibrio che deve esistere in materia tra le esigenze dell&#8217;interesse generale della comunità e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell&#8217;individuo.<br />
La Corte ha concluso quindi accogliendo i ricorsi, e condannando l’Italia ad una sanzione pecuniaria, ritenendo violati sia l’art. 6 par. 1, sia l’art. 13 C.E.D.U. ( diritto ad un ricorso effettivo).<br />
A distanza di un anno dalle precedenti sentenze, la Corte europea dei diritti dell’uomo è stata nuovamente chiamata a giudicare del rapporto tra le immunità parlamentari e la tutela dei diritti dei singoli[2], dovendo analizzare un caso analogo[3] &#8211; il cd. “caso De Iorio” &#8211;  analogo è stato anche l’<i>epilogo</i> cui è giunta la Corte, che non ha mutato i cardini del suo percorso giurisprudenziale in tema di limiti alle immunità parlamentari.</p>
<p>
L’ATTUALE SISTEMA ITALIANO SULLE IMMUNITA’</p>
<p>Il sistema italiano delle immunità parlamentari, basato sulla storica sentenza n. 1150 del 1988, attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare se nel caso concreto sussistano i presupposti per l’applicabilità dell’art. 68, 1° c., Cost., ma l’autorità giudiziaria che si trovi a subire il conseguente effetto inibente può invocare l’intervento della Corte costituzionale – attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato &#8211; nell’ipotesi in cui ritenga che il relativo potere parlamentare sia stato esercitato in modo non corretto. Sono quindi le Camere a decidere se le dichiarazioni  rese dal parlamentare vadano considerate alla stregua di opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni, ed è affidato al giudice il compito di attivarsi per invocare l’intervento della Corte costituzionale[4], nei casi il potere giudiziario ed il potere politico si trovino in contrasto. <br />
Nel contesto delle due decisioni “Cordova”, e successivamente con la “sentenza De Jorio”, la presa di posizione della Corte di Strasburgo è molto importante, in quanto essa incide fortemente sulla prassi italiana in materia di limiti al diritto di agire in giudizio davanti a deliberazioni parlamentari favorevoli all’immunità, e sempre che si tratti di opinioni espresse fuori dal Parlamento.<br />
Se l’autorità giudiziaria italiana vuole evitare il ricorso e una ulteriore condanna dello Stato a Strasburgo, essa non ha altra strada che sollevare conflitto di attribuzione. Se non lo fa, la conseguenza è che il ricorrente, qualora vinca a Strasburgo, sarà risarcito dalla Corte europea, e quindi con un indennizzo a carico dello Stato[5].<br />
Tali considerazioni aprono la strada ad un problema particolarmente rilevante: la scelta di una possibile soluzione a tale lacuna dell’ordinamento italiano.<br />
<i></p>
<p></i>POSSIBILI SOLUZIONI</p>
<p>
Maggiore autonomia ai giudici ordinari.</p>
<p>Autorevole dottrina sostiene che l’attuale modello, elaborato a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988, risente dei vecchi orientamenti vigenti al tempo della vecchia autorizzazione a procedere, ed è quindi solo in parte satisfattivo dei principi costituzionali del diritto di difesa nonché del giusto processo,[6] sia perché il terzo non viene ammesso ad intervenire di fronte la Corte, sia perché l’interessato non ha potere di poter attivare il giudizio della Corte.<br />
Si è così proposta[7] una maggiore autonomia lasciata ai magistrati ordinari (civili o penali), di decidere la relativa controversia, in tutti i gradi del giudizio. <br />
Si potrebbe riconoscere ai giudici ordinari il potere di interpretare e applicare direttamente il primo comma dell’art. 68 Cost., dunque si potrebbe  procedere con i giudizi nei confronti dei parlamentari nel caso in cui le manifestazioni del pensiero denunciate non rientrino tra quelle coperte dalla prerogativa; alla Camera sarebbe affidato il potere di sollevare conflitto nell’ipotesi che la sentenza passata in giudicato avesse dato ragione alla parte lesa.<br />
Soluzione che non pregiudicherebbe la prerogativa costituzionale sancita dall’art. 68, 1° c., Cost., in quanto alla Camera di appartenenza resta comunque affidata la facoltà di far valere i propri diritti, nel caso di decisione ritenuta ingiustamente pregiudizievole per essa, e che garantirebbe la &#8220;parità delle parti&#8221; per tutta la durata del giudizio.<br />
Infatti, come già sostenuto in dottrina[8], la prerogativa dell’insindacabilità dovrebbe, al pari di ogni altra libertà costituzionale, essere applicata alla fattispecie da un giudice terzo e imparziale, indipendentemente dalla volontà della maggioranza politica presente volta per volta in Parlamento; esigenza di imparzialità che si rafforza se si analizzano i diritti dei terzi lesi: non si potrebbe giustificare un sacrificio di diritti costituzionalmente garantiti a causa di una interpretazione data da un organo politico. <br />
Per evitare però un eccessivo sbilanciamento nei confronti dell’autorità giudiziaria, occorrerebbe individuare la sussistenza di un rilevante interesse[9] a ricorrere, da valutare oggettivamente nel caso concreto.<br />
Azzariti,[10] invece, sostiene la teoria “intermedia”, che consentirebbe a ciascun potere “di sollevare conflitto ove ritenga venga a menomarsi la propria competenza dal “cattivo uso” dell’altrui potere, lasciando poi, di volta in volta, alle parti, la dimostrazione processuale della concretezza della menomazione denunciata”.<br />
Soluzione che potrebbe modellarsi anche prevedendo il potere di sollevare conflitto di attribuzioni da parte di ciascun membro del Parlamento.<br />
Un’ulteriore sfaccettatura della suddetta soluzione, proposta da Giupponi,[11] inoltre, consiste nella “non automaticità” della sospensione delle attività processuali, di fronte all’eccezione, da parte del parlamentare, di operatività della prerogativa non condivisa dal giudice. <br />
L’autore solleva dei dubbi riguardo il modello italiano; sostiene infatti che gli strumenti perché il parlamentare si attivi nei confronti della Camera di appartenenza non mancano; al giudice spetterà la decisione se prosciogliere il deputato o il senatore. <br />
Come termine di paragone, potrebbe esser d’aiuto la sentenza n. 154 del 2004 &#8211; che ha risolto il cd. “caso Cossiga” &#8211; dove si afferma la legittimazione all’interpretazione della prerogativa <i>ex</i> art. 68 Cost., salva la possibilità riconosciuta al Presidente della Repubblica, di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri.<br />
Anche Romboli sostiene che spetterebbe ai giudici il potere di valutare le condotte addebitate ai membri del Parlamento, affidando alle Camere il potere di sollevare conflitto, a processo concluso.<br />
Non è però certo che affidando il potere di valutazione in capo ai giudici, questi possano garantire in maniera concreta i diritti dei terzi; ciò alla luce anche di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione italiana, v° sez., del 21 gennaio 2005, n. 1154, la cd. sentenza Matacena.[12] <br />
L’on. Matacena, imputato in un processo in cui gli si contestava il reato di diffamazione, veniva condannato dalla Corte d’appello di Messina il 16 marzo.<br />
A seguito però della pronuncia di insindacabilità stabilita della Camera dei Deputati, richiesta precedentemente, ma giunta solo dopo cinque anni, l’on. Matacena richiese la revisione del processo, ai sensi dell’art. 630 c.p.p.[13]. La Corte d’appello di Reggio Calabria, invece, stabilì l’inammissibilità della richiesta, in quanto la tardiva pronuncia della Camera, non avrebbe configurato uno dei casi di revisione del processo.<br />
L’on. Matacena adì quindi la Corte di Cassazione, che considerò la tardiva pronuncia come una “prova nuova”, e non come una diversa valutazione di un fatto[14], e conseguentemente annullò la sentenza ormai passata in giudicato, ed impose la revisione del processo.<br />
Una soluzione, quella della Suprema Corte, che lascia spazio a diverse perplessità, circa l’intangibilità del giudicato, e dell’affidamento dei terzi.<br />
Come già attentamente analizzato[15], il diritto di critica politica riconosciuto ai membri del Parlamento non sembra possa eguagliare sostanzialmente l’intangibilità del giudicato e il conseguente legittimo affidamento dei privati e dei terzi; il punto sta nel fatto che non è previsto un termine entro il quale la Camera di appartenenza debba pronunciarsi per dichiarare l’eventuale applicazione della prerogativa <i>ex</i> art. 68 Cost., il che potrebbe portare a considerare la posizione del terzo come una posizione aleatoria, e meramente provvisoria. <br />
Il legislatore avrebbe potuto inserire un termine dopo il quale non sarebbe stata più possibile una dichiarazione di insindacabilità, nel passaggio in giudicato della sentenza;[16] anche alla luce dell’approvazione della legge n. 140 del 2003, che all’art. 3 prevede che il giudice, avendo stabilito la non applicabilità della prerogativa dell’insindacabilità, nel caso concreto, in assenza di diversa pronuncia camerale[17], possa comunque riprendere il processo.<br />
Seri dubbi quindi in merito alla legittimità costituzionale dell’assenza di un termine entro il quale la Camera debba “decidere”.<br />
Analizzando a fondo l’ipotesi del passaggio dalla valutazione della prerogativa dalle Camere ai giudici, diverse perplessità ci sono in merito alla fattibilità della proposta: innanzitutto perché per effettuare una tale radicale modifica, bisognerebbe ricorrere ad un procedimento di revisione costituzionale, in quanto la Corte, eventualmente con una sentenza, non potrebbe mai ribaltare del tutto il suo orientamento iniziato con la sentenza n. 1150 del 1988, ed in secondo luogo, i contrasti tra potere politico e giurisdizionale verrebbero ad incrementarsi, se, come avvenuto nel caso Matacena, in assenza di un termine, le Camere potrebbero intervenire a procedimento, e processo concluso, portando inevitabilmente ad una lesione dei diritti dei terzi. </p>
<p>
B) Il ricorso individuale alla Corte costituzionale.</p>
<p>Per “risolvere” il problema della scarsa tutela dei terzi, un’ulteriore possibile soluzione potrebbe riscontrarsi nell’introdurre il ricorso individuale alla Corte costituzionale per violazione dei diritti dell’uomo, o ad un’istanza giurisdizionale <i>super partes </i>di egual peso. <br />
Analizzando l’esperienza spagnola, si potrebbe pensare di introdurre anche in Italia il cd. ricorso di <i>amparo</i>, attraverso il quale la parte difende direttamente i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, che in Spagna rappresenta lo strumento maggiormente impiegato nell’ambito dei giudizi di competenza del <i>Tribunal Constitucional</i>[18]<i>.<br />
</i>Il ricorso di <i>amparo</i> rappresenta però uno strumento di tutela sussidiario, esperibile soltanto quando la parte ha esaurito tutti i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento, non costituendo un ulteriore grado di giudizio.<br />
Analizzando a fondo l’ipotesi, occorre evidenziare come una tale iniziativa produrrebbe però un accumulo di ricorsi alla Corte e un ulteriore sovraccarico del lavoro con conseguente ritardo nella risoluzione dei conflitti, come accaduto nell’esperienza spagnola, dove nel tempo il ricorso di <i>amparo</i> ha assunto carattere prevalente nel lavoro del Tribunale Costituzionale, comportando come risultato un allungamento dei tempi di risposta, conseguenti al numero elevatissimo di domande – “costringendo”, attraverso la legge org. n. 6 del 1988 &#8211; una riforma consistente nell’introduzione di un vaglio di ammissibilità del ricorso di <i>amparo.</i><br />
Si potrebbero, ad esempio, istituire più sezioni all’interno della stessa Corte (riservandone una al giudizio in esame), o prevedere un numero maggiore di giudici.</p>
<p>
C) L’ampliamento del contraddittorio nei giudizi sui conflitti di attribuzione.</p>
<p>D’altronde, al di là dell&#8217;auspicio ad un maggior <i>self restraint[19] </i>da parte degli stessi parlamentari sia nell&#8217;espletamento delle funzioni parlamentari sia nell&#8217;utilizzo della prerogativa di cui all&#8217;art. 68, comma 1 Cost., un’altra strada giuridicamente percorribile potrebbe essere rappresentata dall’ampliamento del contraddittorio nei giudizi sui conflitti di attribuzione. <br />
La Corte costituzionale ha da sempre avallato l’orientamento tendente a negare l&#8217;accesso ai soggetti che non fossero &#8220;<i>quelli tra i quali era in discussione la titolarità del potere in contestazione</i>&#8220;, anche se in sporadiche occasioni ha ammesso il loro intervento.<br />
L’orientamento restrittivo della Corte, all’intervento di terzi in giudizio, era più pregnante nei casi di giudizio su legge costituzionale; inizialmente, la Corte si giustificava affermando che nel conflitto di attribuzione non potessero essere presenti soggetti “controinteressati” &#8211; intendendo per “controinteressato” qualsiasi soggetto, diverso dalle parti, che vuole intervenire in giudizio[20] &#8211; per poi estendere il suo orientamento nei casi di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.<br />
Occorre però sottolineare come nei casi di giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, si “discute” su di un atto che coinvolge direttamente i diritti dei singoli, e proprio per quest’ultimo motivo non si potrebbe estendere per analogia l’<i>iter</i> logico seguito dalla Corte nei casi di giudizio su legge costituzionale, dove il conflitto può essere proposto nell’interesse “obiettivo” dell’ordinamento, e potrebbe quindi non coinvolgere posizioni giuridiche ben definite.[21]<br />
L’orientamento restrittivo della Corte si richiamava invece ai caratteri e alla specificità del conflitto intersoggettivo[22], e come sostenuto dalla Corte, giustificato dalla necessità di “<i>salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte</i>” e di “<i>far si che questi non metto capo a controversie di diritto comune</i>”[23].<br />
In sostanza, la preclusione all’intervento del terzo, si ricollegherebbe alla necessità di impedire che la controversia dinanzi alla Corte si confonda con l’oggetto di un contenzioso devoluto o devolvibile alla giurisdizione comune, “<i>cosi da mantenere in capo ai soli contraddittori necessari – e non anche agli eventuali soggetti comunque “interessati” alla risoluzione del giudizio costituzionale – il potere di azione e di resistenza, e quindi il corrispondente potere di partecipare al procedimento davanti a questa Corte</i>”[24]; in altre parole, la Corte non ammette la presenza in giudizio di soggetti terzi portatori di interessi, la cui tutela è prevista in altra sede, quella della giurisdizione comune.[25]<br />
Secondo D’Amico[26], l’ammissibilità o meno dell’intervento di “altri” soggetti nei conflitti di attribuzione, deve essere preceduta da un’analisi in concreto dei soggetti che chiedono l’intervento; al giudice è affidato l’onere di valutare se e in quale misura il terzo potrebbe trovare adeguata tutela in sede amministrativa.<br />
Il discorso, se analizzato attentamente, conduce però alla considerazione che nella maggioranza dei casi, i terzi possono comunque esercitare i loro diritti dinanzi il giudice naturale, ad esclusione di un solo caso: quando al soggetto non resta altra strada che instaurare un giudizio dinanzi alla Corte, non potendo trovare adeguata tutela in altra sede: in quest’ultimo caso, come autorevolmente sostenuto in dottrina[27], la preclusione all’intervento del terzo violerebbe il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost, non sussistendo per il soggetto coinvolto dall’atto, almeno in quel momento, una sede diversa dalla Corte costituzionale per esporre le proprie ragioni, alla stessa stregua del processo amministrativo.</p>
<p>Una ”apertura” interpretativa da parte della Corte si è avuta con la sentenza n. 154 del 2004,[28], che in un conflitto tra poteri insorto tra l’<i>ex</i> Presidente della Repubblica e l’autorità giudiziaria in relazione a due provvedimenti giurisdizionali asseritamene lesivi delle prerogative di insindacabilità garantite al Capo dello Stato dall’art. 90 Cost., richiamandosi al precedente stabilito dalla sentenza n. 76 del 2001, ha dichiarato ammissibili gli interventi in giudizio delle persone offese dalle dichiarazioni dell’ex Presidente della Repubblica[29], facendo riferimento a quanto disposto dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come applicato dalla  giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo nelle due sentenze <i>Cordova c. Italia</i> (I), e <i>Cordova c. Italia</i> (II).<br />
La sentenza del 2004 risulta fondamentale per un’ulteriore profilo: a sostegno della sua decisione la Corte costituzionale ha posto come fondamento, pur se <i>ad aiuvandum</i>, la giurisprudenza della Corte europea. <br />
Le decisioni della Corte di Strasburgo sono state quindi esplicitamente invocate a sostegno della decisione che ha accolto le due richieste di intervento in giudizio, fungendo da vero e proprio <i>monito</i> per il giudice costituzionale, che ha <i>avallato</i> ciò che la Corte europea aveva rilevato, cioè<i> </i>l’assenza di strumenti di tutela che possano fornire adeguate garanzie ai soggetti che perdono il diritto di difendersi in giudizio, a causa della prerogativa dell’insindacabilità.<br />
 Sul primo punto la Corte costituzionale, pur confermando la regola per cui nei conflitti interorganici possono intervenire in giudizio solo i soggetti dai quali e nei confronti dei quali sia stato sollevato il conflitto, ha precisato che tale regola non trova applicazione nei casi in cui “<i>l’oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nella affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio</i>” di chi si reputa leso da una condotta in merito alla quale si discute se debba ritenersi coperta da una delle immunità previste in Costituzione.[30]<br />
In particolare, la Corte afferma che “negare ingresso alla difesa delle parti del giudizio comune, in cui si controverte sull’applicazione dell’immunità, significherebbe esporre tali soggetti all’eventualità di dover subire, senza possibilità di far valere le proprie ragioni, una pronuncia il cui effetto potrebbe essere quello di precludere definitivamente la proponibilità dell’azione promossa davanti alla giurisdizione”, ciò che “contrasterebbe con la garanzia costituzionale del diritto al giudice e ad un pieno contraddittorio, che discende dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, ed è protetto altresì dall’art. 6 par. 1 della C.E.D.U.”<br />
Una gran parte della dottrina ha criticato questo atteggiamento restrittivo seguito dal giudice delle leggi, sulla base di alcune considerazioni: innanzitutto, il fatto che nel conflitto di attribuzioni si discute su un atto concreto, in grado di coinvolgere posizioni ben definite; in secondo luogo, si è ragionato sull&#8217;evoluzione della giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto ammissibile il giudizio per menomazione; infine, si notava come, a seguito delle soluzioni di rigida chiusura prospettate dalla Consulta, vi fossero soggetti a cui era preclusa ogni altra strada per tutelare le proprie ragioni, con conseguente lesione dell&#8217;art. 24 Cost. [31] <br />
Recentemente, quindi, sembra che la Corte ha iniziato a “mettere in pratica” ciò che fino a questo momento aveva solo ipotizzato: la ricostruzione di un sistema processuale a contraddittorio “aperto”, alla luce della recente approvazione della modifica delle norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale[32]: all&#8217;articolo 4, comma 3, 16 marzo 1956, infatti, oltre alla previsione dell’intervento dei poteri tra i quali si delimita la rispettiva sfera di competenza è previsto &#8220;l’intervento di altri soggetti,[33] ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità&#8221;.[34]<br />
Soluzione che dimostra come la Corte abbia preso in considerazione la scarsa tutela dei terzi, ma che mantiene fermo il vaglio affidato al giudice, che come ammonito dalla Corte di Strasburgo, non sempre può garantire il diritto di accesso al giudice.[35]</p>
<p>_______________________________<br />
<u><b>[1]</b></u> Cfr. <i>Cordova v. Italie</i> (n.1), cit, §§ 51-52 e <i>Cordova v. Italie</i> (n.2), cit, §§ 52 – 53, entrambe del 30 gennaio 2003.<br />
<u><b>[2]</b></u> Ricorso n. 73936/2001 disponibile in <u><b>www.echr.coe.int</b></u>, nonché in <u><b>www.associazionedeicostituzionalisti.it</b></u>. <br />
<u><b>[3]</b></u> I fatti riguardavano delle dichiarazioni pubblicate sul noto quotidiano romano “Il Messaggero”, in cui un senatore allora in carica pronunciò nei confronti del De Iorio. Questi, candidato alle elezioni, non raggiunse i voti necessari per l’elezione, ed accusò per la sua sconfitta elettorale le dichiarazioni del senatore, ritenendole false e diffamatorie. <br />
<u><b>[4]</b></u> Principio stabilito dalla Corte nelle sentenze n° 1150 del 1988, n°443/93, n°375/97, n° 265/97, e confermato nelle pronunce successive.<br />
<u><b>[5]</b></u> E conseguentemente, sul contribuente italiano. Cfr. CONFORTI B., <i>I limiti dell’immunità secondo la Corte di Strasburgo, </i>in<i> Giurisprudenza Italiana, 2003.</i><br />
<u><b>[6]</b></u> Cfr. PACE,  Giurisdizione <i>e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali</i>, in <i>Quaderni Costituzionali</i>, 2000, Vol. XX, pag. 292.<br />
<u><b>[7]</b></u> Cfr. PACE, <i>Immunità politiche e principi costituzionali</i>, in <u><i><b>www.associazionedeicostituzionalisti.it</b></i></u>.<br />
<u><b>[8]</b></u> Cfr. GIORGIS, in <i>La legge di attuazione dell’art. 68 Cost.: un’occasione perduta dal Parlamento per iniziare ad arginare un uso distorto delle prerogative dei propri membri?</i> In <u><b>www.costituzionalismo.it</b></u> <br />
<u><b>[9]</b></u> Cfr. PACE, <i>Op. cit.</i>.<br />
<u><b>[10]</b></u> AZZARITI, <i>Cronaca di una svolta: l’insindacabilità dei parlamentari innanzi alla Corte costituzionale</i>, in AZZARITI<i>, Le Camere nei conflitti</i>, Torino, 2003, 243 e ss.<br />
<u><b>[12]</b></u> L’on. Matacena, imputato in un processo in cui gli si contestava il reato di diffamazione, veniva condannato dalla Corte d’appello di Messina il 16 marzo 2001, nonostante avesse richiesto la pronuncia di insindacabilità da parte della Camera dei Deputati. <br />
<u><b>[13]</b></u> Art. 630 c.p.p. Casi di revisione. <br />
La revisione può essere richiesta:<br />
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un`altra sentenza penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice speciale;<br />
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata (395 s. c.p.c.), che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’art. 3 ovvero una delle questioni previste dall’art. 479;<br />
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631;<br />
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.<b> </b><br />
<u><b>[14]</b></u> Come sostiene VERONESI, <i>L’insindacabilità del parlamentare e la revisione del processo</i> in <i>D&#038;G on line</i>, 23 aprile 2005.<br />
<u><b>[15]</b></u> Cfr. SMURRA, <i>La sentenza Matacena e la “post-giudiziale” parlamentare</i>, in corso di pubblicazione.<br />
<u><b>[16]</b></u> Cfr. SMURRA, <i>ult. op. cit.</i><br />
[17] Entro novanta giorni, prorogabili di trenta.<br />
<u><b>[18]</b></u> Cfr. ROMBOLI, <i>L’ampliamento dell’accesso alla Corte costituzionale</i>, in <i>Prospettive di accesso alla giustizia</i> <i>costituzionale</i>, Giappichelli, Torino, pag. 631.<br />
<u><b>[19]</b></u> Si potrebbe iniziare con sanzioni in Aula per chi attacca ingiustamente privati cittadini impossibilitati a reagire. Cfr. CONFORTI,<i> op. cit</i>.<br />
<u><b>[20]</b></u> Anche se la Corte, in una sentenza, finisce con l’affermare che  non muta il proprio precedente orientamento “<i>non essendo stati addotti argomenti che</i> <i>persuadono questa Corte ad abbandonar</i>lo<i>”. </i><br />
<u><b>[21]</b></u> Cfr. D’AMICO, <i>L’intervento nei giudizio per conflitto di attribuzioni</i>, in <i>Giurisprudenza Costituzionale</i>, 1988. <br />
<u><b>[22]</b></u> SMURRA, <i>Conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni aventi ad oggetto un atto giurisdizionale: giudizio sull’atto o sulla competenza?, </i>in <i>Giurisprudenza Italiana</i>, marzo 2003.<br />
<u><b>[23]</b></u> Cfr. sentenza n. 426 del 1999.<br />
<u><b>[24]</b></u> Cfr. sentenza n. 76 del 2001.<br />
<u><b>[25]</b></u> SMURRA, <i>Conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni aventi ad oggetto un atto giurisdizionale: giudizio sull’atto o sulla competenza?, </i>in  <i>Giurisprudenza Italiana</i>, marzo 2003.<br />
<u><b>[26]</b></u> <i>Op. cit.</i><br />
<u><b>[27]</b></u> Cfr. MEZZANOTTE, <i>Appunti sul contraddittorio nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale</i>, in <i>Giurisprudenza costituzionale, </i>1972.<br />
<u><b>[28]</b></u> I fatti sono noti: i senatori Flamini e Onorato, ritenendo lesi i loro diritti di onore e dignità, a seguito di dichiarazioni effettutate dall’allora Presidente della Repubblica Cossiga, proposero  due differenti azioni civili di risarcimento.<br />
Alla condanna risarcitoria pronunciata dal tribunale di Roma, si è opposta la Corte di Appello che ha riformato la sentenza di primo grado. Diversi gli orientamenti: mentre per il tribunale di Roma “fuori dall’esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica risponde come un qualsiasi cittadino”, perché la sua irresponsabilità è “strettamente correlata alla responsabilità dei ministri” che controfirmano gli atti presidenziali, cosicché dall’assenza della controfirma su un atto presidenziale si può “trarre un ragionevole sintomo o indizio della non riferibilità dell’atto medesimo ad una specifica funzione presidenziale”, per la Corte di Appello, invece, “il carattere politico della funzione esercitata” dai titolari degli organi monocratici dello Stato apparato non consentirebbe “di distinguere il <i>munus</i> dalla persona fisica”. In altri termini, secondo il giudice di appello, il capo dello Stato potrebbe esprimere “proprie valutazioni ed orientamenti in quanto, a suo insindacabile giudizio, ritenuti indispensabili per lo svolgimento della funzione di monito e di persuasione oltre che di garante dei valori costituzionali di cui è senz’altro uno dei maggiori esponenti <i>viva vox</i> <i>constitutionis</i>”, senza, per questo, incorrere in responsabilità.<br />
<u><b>[29]</b></u> Punto 2, del <i>considerato in diritto.</i><br />
<u><b>[30]</b></u> Questo principio, formulato nell’ambito di un conflitto intersoggettivo con riferimento alla prerogativa disposta dall’art. 122 Cost. a favore dei consiglieri regionali (sentenza n. 76 del 2001), viene ora esteso ad un conflitto che verte sull’irresponsabilità presidenziale, con la esplicita precisazione, per identità di <i>ratio</i>, che deve ritenersi applicabile anche ai conflitti che riguardano le ipotesi di immunità prevista dall’art. 90 Cost. per gli atti del Presidente della Repubblica compiuti  nell’esercizio delle sue funzioni. Cfr. punto 2 del <i>considerato in diritto, </i>sentenza<i> </i>n. 154 del 2004.<br />
<u><b>[31]</b></u> Troverebbe applicazione, in questo caso, lo stesso principio costituzionale affermato dalla Corte – nella sentenza n. 314/1992 – per il processo incidentale, ed in base al quale non può ammettersi “ un giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive senza che vi sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni di difenderle come parti nel processo stesso”.<br />
<u><b>[32]</b></u> Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, a norma del primo comma dell&#8217;art. 14 della L. 11 marzo 1953, n. 87,  pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 1956, numero 71, edizione speciale.<br />
<u><b>[33]</b></u> Articolo così sostituito dall&#8217;art. 1, Del. Corte Cost. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 151), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.<br />
<u><b>[34]</b></u> Ferme restando le modalità di intervento, che devono essere quelle previste per l’intervento del Presidente della Giunta regionale.<br />
<u><b>[35]</b></u> Cfr. GUAZZAROTTI, <i>Strasburgo condanna i nostri parlamentari “linguacciuti”</i>? In <i>Quaderni Costituzionali</i>, 2003, Vol. XXIII. </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/vincoli-da-strasburgo-sulla-insindacabilita-parlamentare-problemi-e-possibili-soluzioni/">VINCOLI DA STRASBURGO SULLA INSINDACABILITA’ PARLAMENTARE: PROBLEMI E (POSSIBILI) SOLUZIONI&lt;br&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
