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	<title>Silvana Pagliara Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il doping negli ordinamenti europei e le iniziative mondiali per combatterlo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-doping-negli-ordinamenti-europei-e-le-iniziative-mondiali-per-combatterlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-doping-negli-ordinamenti-europei-e-le-iniziative-mondiali-per-combatterlo/">Il &lt;i&gt;doping&lt;/i&gt; negli ordinamenti europei e le iniziative mondiali per combatterlo</a></p>
<p>Premessa.1) La legge francese del 23 marzo 1999, n&#61616;99-223. 2. La struttura della fattispecie della legge francese e comparazione con quella italiana. Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. 3. La legge svedese del 1 luglio 1992 e l’intervento modificativo del 1 aprile 1999. Breve comparazione con la legislazione italiana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-doping-negli-ordinamenti-europei-e-le-iniziative-mondiali-per-combatterlo/">Il &lt;i&gt;doping&lt;/i&gt; negli ordinamenti europei e le iniziative mondiali per combatterlo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-doping-negli-ordinamenti-europei-e-le-iniziative-mondiali-per-combatterlo/">Il &lt;i&gt;doping&lt;/i&gt; negli ordinamenti europei e le iniziative mondiali per combatterlo</a></p>
<p>Premessa.1) La legge francese del 23 marzo 1999, n&#61616;99-223. 2. La struttura della fattispecie della legge francese e comparazione con quella italiana. Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. 3. La legge svedese del 1 luglio 1992 e l’intervento modificativo del 1 aprile 1999.  Breve comparazione con la legislazione italiana e francese. 4.  La tesi conservatrice4.1 Olanda 4.2.Germania  4.3.Regno Unito  5. Le iniziative a livello mondiale per combattere il doping.</b><br />
<b><br />
Premessa.</b></p>
<p>Il Consiglio d’Europa il 16 novembre del 1989 ha presentato a Strasburgo la “Convenzione contro il doping” per arginare e combattere l’uso indiscriminato di prodotti e metodi dopanti che spesso danneggiano irrimediabilmente la salute degli sportivi.<br />
Alla Convenzione hanno aderito complessivamente 49 Paesi europei, che hanno introdotto sanzioni disciplinari per contrastare l’uso di sostanze dopanti attualmente in vigore.<br />
Nella stessa direzione si è mosso il Parlamento europeo che ha approvato una risoluzione secondo la quale (PE. 205.677, nella seduta del maggio 1994) gli Stati membri vengono direttamente chiamati in causa ed invitati ad “adottare norme giuridiche integrative che vietino il <i>doping</i> nello sport e prevedano sanzioni per i singoli atleti, le società e le federazioni sportive internazionali in caso di violazione” ed inoltre “a rifiutare o revocare le sovvenzioni alle società e federazioni che chiaramente eludono le norme e i regolamenti in materia di <i>doping</i> nello sport e non combattono il fenomeno nelle attività sportive di cui sono responsabili”.Infine, i ministri europei responsabili dello sport nella IX Conferenza, che si è tenuta a Bratislava il 30 e 31 maggio 2000, con la risoluzione n. 1/2000 hanno stabilito i principi essenziali delle politiche comunitarie e, in particolare, hanno previsto che ogni Paese riveda: 1) le misure legislative nel campo del doping, con  modifiche al codice penale; 2) le leggi e i regolamenti relativi ai prodotti farmaceutici e alla sanità pubblica con riferimento alla protezione dell’infanzia; 3) la normativa che concerne i professionisti sanitari che lavorano nel settore sportivo. Mentre le risoluzioni o le raccomandazioni adottate dal Consiglio d’Europa costituiscono semplici inviti ai Governi degli Stati membri ad adottare misure e comportamenti contro il doping, la “Convenzione europea contro il doping nello sport” ha vincolato gli Stati firmatari ad adottare le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni della convezione[1].<br />
Tra gli stati europei che hanno aderito alla Convenzione europea contro il doping solo l’Italia, la Francia e la Svezia hanno emanato una legislazione <i>ad hoc</i> che considera il doping penalmente rilevante, invece, negli altri paesi quali la Germania, l’Olanda ed il Regno Unito vi sono posizioni fortemente critiche all’introduzione di una legge specifica.<br />
<b><br />
1. La legge francese del 23 marzo 1999, n&#61616;99-223.</b></p>
<p>Lo scandalo-doping che si abbatté sul Tour de France del 1998[2] portò all’estromissione della squadra francese Festina dal tour, infatti, otto dei nove corridori confessarono l’uso di sostanze proibite. <br />
Successivamente il processo di Lilla si pronunciò sui fatti di doping della Festina ed emanò una sentenza di assoluzione nei confronti dei rei confessi provocando l’indignazione del popolo sportivo. La confessione tardiva di Virenque, uno dei leader degli arrampicatori alla “Grande Boucle”, ha comportato la condanna a nove mesi di sospensione da parte della federazione cui aderiva con grande disapprovazione di gran parte degli sportivi, in quanto, con il suo diniego il francese ha continuato a correre per due anni, vincendo gare e corse che non avrebbe dovuto vincere se squalificato al momento giusto. <b> </b>Bruno Roussel, invece, direttore sportivo e manager della famigerata Festina si  assunse senza esitazioni responsabilità e colpe del “sistema” da lui stesso messo a punto per dopare i corridori. Nel suo libro[3] ha spiegato che “il sistema era teso sopratutto a evitare esagerazioni individuali; deprecabile, ovviamente, sia dal punto di vista morale ed etico che sportivo, ma tutto sommato a garanzia dell’uomo: in quegli anni di ricorso selvaggio alla farmacia proibita, per nulla contrastata dall’inedia dei dirigenti mondiali, era forse meno rischioso per un atleta poter contare sull’organizzazione della squadra, che rivolgersi ai trafficoni di turno”.<br />
Gli atleti, inoltre, erano a conoscenza delle pratiche doping che venivano loro fatte e addirittura si facevano raccomandare per poter avere i “servigi” dei medici dopatori più “à la page”.<br />
Roussel, inoltre, non ha mai negato le sue responsabilità, ma ha messo a nudo l’ipocrisia di tutto l’ambiente sottolineando come anche il doping possa in qualche occasione diventare, per gli uomini di potere, strumento di ricatto. Il tribunale, infine, ha condannato Bruno Roussell, ad un anno di reclusione (con la condizionale) per aver organizzato e finanziato il doping di squadra alla Festina. <br />
Questa vicenda scatenò una vera e propria bufera che contribuì notevolmente a sensibilizzare l’opinione pubblica al problema doping e soprattutto ne rivelò le sue reali dimensioni.<br />
Tale problema, infatti, non toccava solo gli atleti professionisti del ciclismo, ma molti giovani atleti e dilettanti che praticavano vari tipi di sport.<br />
Lo stesso tipo di problema si è riproposto in Italia a proposito del maxi controllo antidoping che si è abbattuto sul Giro d’Italia 2004 e che ha preso le mosse proprio dalla morte sospetta di alcuni giovani atleti dilettanti. Fu lo sdegno provocato dallo scandalo del Tour sia nel mondo dei tifosi che della stampa a spingere il legislatore francese ad emanare la legge <i>ad hoc</i> n&#61616;99-223 del 23 marzo 1999[4] per regolare il fenomeno doping. Una volta esaminati i motivi che hanno determinato la creazione della nuova legge è il caso di analizzarne i caratteri generali[5]. Tale legge stabilisce all’art.17 “che è vietato a chiunque, nel caso di competizioni o manifestazioni sportive organizzate da una federazione sportiva o in vista della partecipazione ad esse di utilizzare sostanze o processi naturali allo scopo di modificare artificialmente le capacità o di mascherare l’impiego di sostanze aventi tali proprietà; di fare ricorso a sostanze o processi la cui legittima utilizzazione è sottoposta a condizioni restrittive allorché tali condizioni non si siano verificate”.<br />
Per quanto riguarda, invece, l’elenco delle sostanze considerate dopanti l’art. 18 afferma che “è uguale per tutte le discipline ed è stabilito da un atto congiunto dei ministri dello sport e della sanità”. L’art.19 si occupa, invece, della questione di chi fornisce le sostanze e stabilisce che “a chiunque è vietato di prescrivere, salvo nei casi di necessità medica di cui all’art.10, della stessa legge n&#61616; 223 e con le forme previste, nonché di cedere, offrire, somministrare o applicare agli sportivi partecipanti ad una delle competizioni o manifestazioni di cui all’art.17, una delle sostanze menzionate o di istigare al loro uso o ancora di facilitarne l’uso”.<br />
Per quanto riguarda le disposizioni relative ai controlli, oltre agli agenti di polizia giudiziaria che agiscono secondo le disposizioni del codice di procedura penale, l’art.20 stabilisce che “sono abilitati ad effettuare i controlli stabiliti dal Ministero dello sport o demandati dalle federazioni, nonché ad indagare e constatare le infrazioni, i funzionari del Ministero dello Sport ed i medici incaricati dal Ministero dello Sport”.  I medici, inoltre,<i> ex</i> art.21 possono procedere ad esami clinici e prelievi destinati ad evidenziare l’utilizzazione delle sostanze proibite o a scoprirne la presenza  nell’organismo; di tutto ciò deve esser redatto un verbale da inviare ai Ministeri interessati, alle federazioni competenti ed al Consiglio per la prevenzione e la lotta al doping. Infine, i campioni prelevati durante i controlli dovranno essere analizzati nei laboratori incaricati dal Ministero dello sport.<br />
 L’ultimo comma dell’art.21 dispone che “il solo fatto di non sottoporsi agli esami o ai prelievi comporta l’assoggettamento alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 25 e 26”.<br />
Le federazioni sportive, infatti, <i>ex</i> art.25 instaurano procedimenti disciplinari al fine di sanzionare i loro tesserati o membri tesserati di gruppi sportivi che sono loro affiliati e che abbiano tenuto le condotte vietate dagli art.17, 19 e 21. La massima sanzione disciplinare che può essere decisa dagli organi federali sportivi è l’interdizione perpetua a partecipare a competizioni o manifestazioni sportive.  Per quanto riguarda, invece, le sanzioni penali l’art.27 di detta legge al primo comma prevede “la reclusione di sei mesi[6] e l’ammenda di 50.000 franchi (circa 7.746,85 Euro)  per chi si oppone all’esercizio delle funzioni di cui sono incaricati gli agenti ed i medici abilitati ai controlli previsti nell’art.20 e le stesse pene anche per chi non ottempera agli obblighi interdittivi imposti con le pronunce del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il doping applicative dell’articolo 26”.<br />
Il secondo comma prevede “la pena della reclusione di cinque anni e dell’ammenda di 500.000 franchi (circa 77.468,53 Euro) per chi prescrive in violazione delle disposizioni dell’art.10, cede offre, somministra o applica ad uno degli sportivi menzionati dall’art.17 una delle sostanze menzionate nello stesso articolo, oppure ne facilita l’uso o in qualsiasi modo istiga lo sportivo a farne uso”. È prevista, inoltre, una circostanza aggravante che porta la pena a sette anni di reclusione ed a 1.000.000 di franchi (circa 154.937,10 Euro) di ammenda nei casi in cui i fatti siano commessi in banda organizzata oppure nei confronti di un minore.<br />
Il terzo comma, infine, stabilisce che il tentativo di detti delitti è punibile con la medesima pena prevista per la consumazione[7]. Sono previste, inoltre, a carico dei soggetti ritenuti colpevoli delle pene accessorie <i>ex</i> art.27 comma 4 che consistono “nella confisca delle sostanze dei procedimenti e degli oggetti o documenti che sono serviti a commettere il fatto o a facilitarne la commissione; nell’affissione o nella diffusione della decisione pronunciata secondo le condizioni previste dall’art.131-35 del codice penale [8] ; nella chiusura per un anno o più di uno o di tutti gli stabilimenti d’impresa che sono serviti a commettere il fatto; nell’interdizione all’esercizio di un’attività professionale o sociale o di una pubblica funzione nel cui esercizio il fatto è stato commesso secondo le condizioni previste<i> ex</i> art.131-27 del codice penale” [9].  <br />
Anche le persone giuridiche, infine, possono essere dichiarate penalmente responsabili per le infrazioni previste nel primo e secondo comma, secondo le condizioni previste dall’art. 131-2 del codice penale[10].<br />
<b><br />
2. La struttura della fattispecie della legge francese e comparazione con quella italiana. Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.<br />
</b><br />
La legge italiana antidoping emanata il 14 dicembre 2000 n&#61616;376, ha preso le mosse da quella francese pur differenziandosi per alcuni significativi aspetti. <br />
E’opportuno una volta esaminati gli aspetti principali della legislazione francese antidoping, analizzare la struttura della fattispecie comparandola con la legge antidoping italiana ed i rapporti che intercorrono tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva.</p>
<p>1.L’oggetto giuridico.<br />
 La legge francese <i>ex</i> art.17 considera doping sia “l’utilizzo di sostanze o processi naturali allo scopo di modificare artificialmente le capacità”, sia l’utilizzo di dette sostanze allo scopo di “mascherare l’impiego di sostanze aventi tali proprietà”.<br />
Il legislatore francese, inoltre, equipara al doping “il fare ricorso a sostanze o processi la cui legittima utilizzazione è sottoposta a condizioni restrittive allorché tali condizioni non si siano verificate”. Per condizioni restrittive sicuramente deve intendersi l’uso terapeutico di tali sostanze o processi naturali come precisato all’art. 10 di detta legge.<br />
Il legislatore italiano[11], invece, all’art.1 comma 2 della legge n&#61616; 376 /2000 dà una precisa definizione di doping classificandolo come “la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, ovviamente in presenza di patologie dell’atleta documentate dal medico non è vietata l’assunzione di tali farmaci né le pratiche mediche purchè siano rispettate le modalità d’uso terapeutiche indicate nel decreto di registrazione europeo o nazionale (art.2, comma 4).<br />
 Ai fini della presente legge l’art.1 comma 4, inoltre, equipara al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.<br />
Per quanto riguarda l’oggetto giuridico sicuramente la legge italiana presenta una definizione del doping molto più precisa ed accurata, escludendo  entrambe le leggi l’uso terapeutico di determinati farmaci o pratiche mediche, ma sostanzialmente le due leggi non presentano delle rilevanti differenze.</p>
<p>2.La condotta e l’evento.<br />
Il legislatore francese punisce con la<i> </i>reclusione di cinque anni e con l’ammenda di 500.000 franchi (circa 77.468,53 Euro) la condotta di chi fornisce le sostanze e stabilisce all’art.19 che “a chiunque è vietato di prescrivere, salvo nei casi di necessità medica di cui all’art.10, della stessa legge n&#61616; 223 e con le forme previste, nonché di cedere, offrire, somministrare o applicare agli sportivi partecipanti ad una delle competizioni o manifestazioni di cui all’art.17, una delle sostanze menzionate o di istigare al loro uso o ancora di facilitarne l’uso”.<br />
Inoltre, l’art.27 di detta legge al primo comma prevede la reclusione di sei  mesi e l’ammenda di 50.000 franchi (circa 7.746,85 Euro) sia “per chi si oppone all’esercizio delle funzioni di cui sono incaricati gli agenti ed i medici abilitati ai controlli previsti nell’art.20”, sia “per chi non ottempera agli obblighi interdittivi imposti con le pronunce del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il doping applicative dell’articolo 26”.<br />
Non è considerata, invece, penalmente rilevante la condotta dell’atleta che assume sostanze proibite o si sottopone a pratiche vietate, in quanto, tale comportamento è punito solo con sanzioni amministrative. L’atleta, pertanto, è considerato più una vittima che un autore del fenomeno doping.<br />
 Si considera, quindi, doping anche il fatto di assumere un prodotto proibito, pur se innocuo e privo di effetti psicologici e fisici sull’atleta. Di conseguenza perché il reato si perfezioni non occorre la lesione del bene salute, ma la semplice messa in pericolo o lesione potenziale del bene, quindi, tale fattispecie è di mero pericolo astratto come le condotte rilevanti di cui all’art.27.<br />
La novità portante della legge italiana sul doping è data dalle disposizioni penali previste dall’art.9 “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da € 2.582 a € 51.645  chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ricompresi nelle classi previste all’art.2 comma 1[12], che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.<br />
La fattispecie italiana a differenza di quella francese sanziona il doping autogeno punendo in modo inequivocabile l’atleta che assume sostanze dopanti o si sottopone o adotta tecniche dopanti idonee ad alterare le proprie prestazioni agonistiche e stabilendo pene severe (reclusione da tre mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 51.645). Inoltre, anche chi somministra, procura ad altri o in qualche modo agevola l’utilizzo di tali farmaci o sostanze vietate è severamente punito.<br />
L’abuso di farmaci diventa così un vero è proprio reato[13].<br />
La Cassazione penale[14] con una recente sentenza ha osservato che l’art.9 comma 1, l. 376/2000 sanziona la condotta, di procurare ad altri o di somministrare, assumere o favorire comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze ricompresi nelle classi previste all’art.2 comma 1, solo se tale condotta specificatamente risponde “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”. <br />
Il ricorso, pertanto, è stato ritenuto inammissibile perché il fine specifico non risultava essere stato contestato al soggetto in questione che aveva ceduto al prezzo di £ 45.000 del nandrolone, quindi, mancando un elemento costitutivo della fattispecie criminosa non è configurabile la condotta prevista dall’art. 9 comma 1.<br />
L’assunzione o la somministrazione di farmaci biologicamente o farmacologicamente attivi e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche dopanti (non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche degli atleti) non produce un’effettiva menomazione del bene, ma semplicemente il pericolo di pregiudizio per il bene stesso che è dato dalle prestazioni agonistiche degli atleti.<br />
Di conseguenza se per il perfezionamento del reato non occorre la lesione del bene, ma la semplice messa in pericolo o lesione potenziale del bene si tratta di un reato di pericolo e come tale la soglia di punibilità del tentativo si avrà solo in coincidenza con la messa in pericolo del bene protetto.</p>
<p>3.Dolo.<b><br />
</b> Per quanto concerne l’elemento soggettivo, le condotte incriminate dalla legge francese  per essere punite devono essere dolose, di conseguenza sono esclusi dalla punibilità sia i comportamenti colposi sia quelli riferibili alla responsabilità per rischio introdotta dal nuovo codice penale[15].<br />
Il consenso dello sportivo, inoltre, non scrimina le condotte di somministrazione, prescrizione, cessione o applicazione di sostanze o procedimenti proibiti da parte di medici, allenatori o altri soggetti, in quanto la legge non vi attribuisce espressamente nessuna rilevanza. <br />
Il reato previsto dalla legislazione italiana, invece, è caratterizzato dal dolo specifico, in quanto, la legge esige oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale che l’agente agisca per un determinato fine che sta al di là del fatto che costituisce reato, quindi il conseguimento di tale fine non è necessario per la consumazione del reato. Il fine dell’agente in questo caso è dato dall’alterazione delle prestazioni agonistiche degli atleti mediante l’assunzione o la somministrazione di farmaci e la sottoposizione e l’adozione delle pratiche mediche già dette. Questo tipo di dolo specifico è rapportabile alla categoria di dolo specifico di offesa[16], ove la norma fa dipendere l’offesa dall’intenzione dell’agente, svincolato perciò da qualsiasi momento oggettivo, venendosi a punire una condotta di per sé inoffensiva.<br />
Infine, anche secondo la disposizione legislativa italiana il consenso dello sportivo non scrimina, in quanto, la legge mira essenzialmente a tutelare beni indisponibili come l’integrità psicofisica stabilendo che l’attività sportiva non possa essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti, alterando la correttezza della gara.  Per quanto riguarda, infine, il delicato rapporto tra giurisdizione ordinaria e sportiva, la legge francese prevede vari punti di contatto. In primo luogo a proposito dei controlli l’art.20 stabilisce che i controlli possono essere stabiliti dal Ministero dello sport o demandati dalle federazioni, conseguentemente l’art.21 stabilisce che debba essere redatto dai medici un processo verbale contenete i risultati degli esami clinici e dei prelievi destinati ad evidenziare l’utilizzo di sostanze dopanti da inviare ai ministeri interessati, alle federazioni competenti ed al Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il doping.<br />
D’altra parte ogni volta che la federazione sarà a conoscenza di notizie riguardanti pratiche doping dovrà far scattare le proprie procedure disciplinari interne, ma se tali notizie riguarderanno un medico, ci sarà l’obbligo di notificare il tutto all’ordine dei medici nazionale e informare l’autorità giudiziaria per l’apertura obbligatoria di un procedimento penale.<br />
In secondo luogo<i> ex </i>art.25 le federazioni sportive instaurano procedimenti disciplinari al fine di sanzionare i loro tesserati o i membri tesserati di gruppi sportivi loro affiliati che abbiano contravvenuto alle disposizioni contenute dalla nuova legge negli artt.17 e 19 o nell’ultimo comma dell’art.21.  L’art.26, inoltre, estende tali provvedimenti disciplinari anche alle persone non tesserate partecipanti a competizioni o manifestazioni sportive organizzate dalle federazioni o ad allenamenti in previsione di esse, ed a quelle tesserate nei cui confronti la federazione competente non abbia preso una decisione entro i termini fissati dall’art.25.<br />
In Italia, invece, l’atleta che assume doping viene giudicato sia dalla magistratura ordinaria in base alle disposizioni della legge <i>ad hoc</i> già vista, sia da quella sportiva secondo le disposizioni del Regolamento antidoping del CONI del 05-06-2001[17] a cui si richiama espressamente il Codice di Giustizia Sportiva[18] nell’art.39 . A differenza dal passato, però, sono stati creati dei punti di contatto tra la giurisdizione ordinaria e sportiva che per alcuni aspetti richiamano il sistema francese.<br />
Per quanto riguarda il rapporto tra giurisdizione ordinaria e sportiva è necessario evidenziare che il regolamento del CONI ha istituito un nuovo organo l’Ufficio di Procura Antidoping che assume un ruolo quasi di tramite tra le due giurisdizioni, in quanto, provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 di cui acquisisce conoscenza. L’art.4 del regolamento antidoping stabilisce che: “l’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento”.  Inoltre, detto regolamento stabilisce all’art.1 comma 4 ed all’art.11 comma 3 che: “qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n.376, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari e l’eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate”.<br />
Il regolamento antidoping, inoltre, all’art.1 stabilisce che per doping debba intendersi: <br />
“a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;<br />
b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;<br />
c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti”.<br />
L’art.13 di detto regolamento ha stabilito le sanzioni applicabili all’atleta responsabile dell’uso di doping. In caso di positività al doping per la prima volta  le sanzioni sono le seguenti:<br />
“a)Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette: <br />
I) richiamo;<br />
II) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;<br />
III) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;<br />
IV) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da uno a sei mesi.<br />
b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a):<br />
I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;<br />
II) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;<br />
III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti organi federali, potrà essere prevista un’eventuale modifica alla sanzione di due anni.<br />
2. In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti:<br />
a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:<br />
I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive in qualsiasi veste;<br />
II) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;<br />
III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da due a otto anni.<br />
b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a) oppure si tratti di una reiterazione del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva):<br />
I) sospensione a vita a partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in qualsiasi veste;<br />
II) multa fino ad un importo massimo all’equivalente in lire di 1.000.000 dollari USA;<br />
III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva (per un periodo da quattro anni alla sospensione a vita).<br />
Eventuali casi di doping durante una gara determinano automaticamente l’annullamento del risultato riportato (con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia ad eventuali medaglie o premi), a prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere applicate, fermi restando il disposto di cui al punto 4 del presente articolo. In caso di positività al controllo antidoping di un atleta componente di una squadra, è prevista l’applicazione delle disposizioni in materia stabilite dalla Federazione Sportiva e Disciplina Associata interessata. La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei commi 1 e 2 del presente articolo”. Il regolamento stabilisce al comma 8, inoltre, che il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, inclusa la presunzione.<br />
 Anche il traffico di sostanze vietate o il tentativo è punito con la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo.<br />
 Si applicano le sanzioni di cui al precedente punto 2, lettera a) per le condotte di: uso di un agente mascherante; una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo; rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo; caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un dirigente oppure all’entourage dell’atleta; complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un’azione di doping da parte di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa; possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal presente regolamento.<br />
In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano le sanzioni di cui al punto 2, lettera b).</p>
<p><b>3. La legge svedese del 1 luglio 1992 e l’intervento modificativo del 1 aprile 1999.  Breve comparazione con la legislazione italiana e francese.<br />
</b><br />
I casi eclatanti di doping di atleti svedesi di fama mondiale come il lottatore Thomas Johansson, che dovette restituire la medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 ed il tennista Mats Wilander che assunse cocaina ai Campionati Internazionali di Parigi del 1995, suscitarono un forte sdegno nell’opinione pubblica svedese e nella stessa Federazione nazionale sportiva[19].<br />
Lo scandalo, pertanto, portò alla luce le reali dimensioni del problema doping che colpiva non solo gli atleti  professionisti, ma anche gli sportivi amatoriali ed i più giovani che assumevano sostanze dopanti in maniera incontrollata.<br />
Il forte senso di lealtà sportiva insita negli Svedesi e l’esigenza di tutela della salute degli sportivi professionisti ed amatoriali furono determinanti per l’emanazione di una legge <i>ad hoc</i> antidoping<i> </i>che entrò in vigore nel 1992. Ora passiamo ad esaminare gli aspetti principali ed gli elementi costitutivi della fattispecie di detta “legge sul divieto di determinate sostanze dopanti[20]” n&#61616;1969.  <br />
Il § 1 elenca tassativamente le sostanze la cui assunzione è vietata: “steroidi anabolizzanti sintetici, testosterone e suoi derivati, ormoni della crescita e sostanze chimiche, che aumentino la produzione e l’espansione di testosterone e di suoi derivati o di ormoni della crescita”.<br />
Il § 2 considera punibili le condotte:<br />
“di introdurre nel territorio dello Stato, oppure di cedere, di produrre, acquistare con il fine di alienare, mettere in commercio od utilizzare le sostanze tassativamente vietate, salvo il caso di fini medici o scientifici”. Dal testo della legge svedese si evince la punibilità del doping autogeno, infatti, tra le condotte punibili include l’utilizzo di sostanze dopanti salvo il caso di uso terapeutico di dette sostanze. Come già analizzato precedentemente la legge italiana sul doping ha sanzionato il doping autogeno prevedendo pene molto severe, invece, la legge francese non ha considerato penalmente rilevante l’assunzione da parte dell’atleta di sostanze dopanti, ma ha punito tale condotta solo con sanzioni amministrative. <br />
Successivamente è stata introdotta una “legge di modifica alla legge sul divieto di determinate sostanze dopanti”[21] precisamente la n&#61616; 44 del 25 febbraio 1999 che aggiunge a dette condotte “il possesso delle sostanze vietate”.<br />
Per quanto riguarda, invece, l’elemento soggettivo le fattispecie sono di tipo doloso e per la loro integrazione non è richiesta alcuna specifica intenzionalità.<br />
Anche la legge svedese come quella francese richiede il dolo semplice a differenza della legge italiana che richiede il dolo specifico in quanto l’agente deve agire per un fine determinato e cioè l’alterazione delle prestazioni agonistiche mediante l’uso di sostanze o di pratiche mediche dopanti. <br />
 Il consenso dello sportivo, inoltre, non scrimina, in quanto, non è sufficiente a coprire delle conseguenze socialmente inaccettabili in considerazione del danno, dell’offesa o della messa in pericolo che il fatto comporta e del suo scopo. Del resto questa via è stata seguita anche dalle legislazioni francese ed italiana, in quanto, in vista dell’importanza dei valori messi in pericolo il consenso non scrimina. <br />
Il § 3, invece, contiene le sanzioni. Il primo comma stabilisce “la pena massima di due anni di reclusione per chi dolosamente tiene una delle condotte punibili di cui al § 2 eccetto la prima e cioè l’introduzione delle sostanze vietate nel territorio dello Stato alla quale si applicano le sanzioni previste dalla legge sul contrabbando delle merci”.  Il secondo comma stabilisce che “la pena è ridotta ad un massimo di mesi sei di reclusione, con la possibilità alternativa di una pena pecuniaria, se oggetto della commissione del fatto è una quantità scarsamente rilevante di sostanze dopanti o se vi sono altre circostanze attenuanti”.<br />
Il § 3a, introdotto dalla legge modifica del 1999, fissa le circostanze aggravanti e di conseguenza la pena va da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni di reclusione con l’imputazione di doping aggravato.<br />
Il giudice per stabilire se si tratta di un’ipotesi aggravata deve valutare essenzialmente tre elementi:<br />
se la condotta costituisce parte di una attività che viene esercitata su larga scala e con il carattere della professionalità;<br />
se essa ha riguardato quantità notevoli di sostanze dopanti;<br />
se è risultata per altre ragioni particolarmente pericolosa o incosciente.<br />
Dai lavori preparatori emerge che le prime due aggravanti legate rispettivamente all’attività professionale ed alla quantità di sostanze debbano essere  riferite ai casi in cui il soggetto agisca per un mero fine di guadagno o mediante lo sfruttamento di altre persone.<br />
Per quanto riguarda la terza aggravante il requisito dell’incoscienza deve essere riferito ai casi in cui il soggetto approfitta dell’inesperienza di minori.<br />
La legge italiana e quella francese, non prevedono alcuna ipotesi attenuata o aggravata in relazione al quantitativo delle sostanze dopanti, invece, prevedono la circostanza aggravante solo se i fatti sono commessi nei confronti di un minore.<br />
Il § 4, infine, prevede che la punibilità del tentativo è ammessa solo in base al principio di esiguità e cioè se il fatto non appare di scarsa rilevanza.<br />
Il tentativo è configurato solo per le condotte di cessione, produzione, acquisto a fine di alienazione e messa in commercio e non per il tentativo di possesso e di consumo.<br />
Il secondo comma del § 4 prevede che la mera partecipazione cioè l’istigazione o complicità è assoggettabile alla pena  prevista dal cap.3 del codice penale solo per le condotte per le quali è ammesso il tentativo restando esclusi il possesso ed il consumo. <br />
Tuttavia, dai dati statistici, risulta che la durata delle pene detentive inflitte va da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi e da ciò si deduce che le Corti svedesi abbiano fatto un uso abbastanza moderato delle pene a loro disposizione applicando a mala pena la metà del massimo previsto e non utilizzando l’applicazione delle aggravanti.<br />
Per quanto riguarda la giustizia sportiva è la stessa Commissione doping della Federazione sportiva nazionale che ordina ogni anno circa 2300 controlli  sugli atleti sia in occasione di gare che degli allenamenti. Il riscontro della positività degli atleti ed il rifiuto di sottoporsi ai detti controlli  comporta l’istaurazione del procedimento dinnanzi all’organo di giustizia sportiva.<br />
Le sanzioni applicabili sono: l’ammonizione, l’ammenda fino a 25000 corone (30.987,00 Euro circa) e la squalifica fino a due anni.</p>
<p><b>4.  La tesi conservatrice.</p>
<p></b>Passiamo ora ad esaminare i paesi nei quali vi è una posizione fortemente critica all’introduzione di una legge <i>ex novo</i> per regolare il fenomeno doping[22].<br />
La<b> </b>tesi<b> </b>conservatrice<b> </b>sostiene che non sia necessaria una legge <i>ad hoc</i>, in quanto per regolare il fenomeno del doping è sufficiente il diritto vigente per la tutela di beni come la salute, l’integrità fisica e la stessa vita.<br />
Sarebbe, invece, di competenza della giustizia sportiva l’irrogazione di  procedimenti disciplinari e di pesanti sanzioni come la sottrazione dei titoli conquistati o le squalifiche anche a vita dalle competizioni. Ovviamente questi provvedimenti avrebbero una forza deterrente maggiore<b>, </b>in quanto, colpirebbero l’onore degli atleti ed in particolare la possibilità di proseguire la carriera.<br />
Per quanto riguarda, invece, la punibilità dell’atleta che fa uso di doping la tesi conservatrice a riguardo afferma che lo Stato non ha nessuna ragione di rilevanza pubblica idonea a giustificare una penalizzazione di tale comportamento, in quanto, l’atleta  mette in pericolo solo la propria salute e non la salute pubblica. La non punibilità dell’atleta, però, non si estende ai soggetti che distribuiscono le sostanze o inducono alla pratica del doping, quindi, il consenso dell’atleta scrimina le loro condotte solo nei limiti in cui è efficace.<b><br />
</b>A questo punto si deve verificare l’attendibilità della tesi conservatrice esaminando brevemente alcuni ordinamenti europei che l’hanno adottata.  <b><br />
</b><br />
<b>4.1 L’Olanda.<br />
</b><br />
La legislazione olandese non persegue penalmente l’assunzione di sostanze dopanti da parte sia degli sportivi che dei praticanti di palestre.<br />
È colpito solo il commercio di sostanze secondo le disposizioni della legge sugli stupefacenti o di quella sui medicinali. Conseguentemente le condotte penalmente rilevanti si riferiscono alle sostanze vietate dalla legge e non a quelle contenute nell’elenco del Comitato Olimpico Internazionale. I soggetti puniti, quindi, sono i trafficanti, i produttori, i medici, gli allenatori, ma non gli atleti.<br />
Analizzando i principi generali delle leggi sugli stupefacenti gli aspetti  più interessanti ai fini del doping sono dati da alcune disposizioni; innanzi tutto, l’effettivo utilizzo da parte dell’atleta delle sostanze di cui si fa commercio non è condizione obiettiva per la punibilità del traffico;  costituiscono, invece, circostanze aggravanti sia il traffico avente come destinatari i minori, sia il carattere professionale dell’attività di smercio se è svolto da un’organizzazione criminale.<br />
Per quanto riguarda l’applicazione di altre fattispecie al fenomeno doping si deve rilevare che la truffa non è applicabile perché l’assunzione di doping non è ritenuto punibile ed in relazione ai delitti di omicidio e lesioni non vi sono specifici richiami al doping.<br />
La Commissione del Ministero per la salute e lo sport nel 1999 ha evidenziato l’inidoneità dell’attuale legislazione a perseguire le condotte dei produttori e dei trafficanti di sostanze dopanti.<br />
Fino ad ora, però, non è stata attuata nessuna riforma, ma se ci dovesse essere sicuramente non riguarderà la condotta di consumo di sostanze dopanti altrimenti contrasterebbe con la politica seguita dal governo olandese riguardo agli stupefacenti.<br />
 In definitiva, l’utilizzo delle sostanze dopanti da parte dell’atleta è una condotta che viene regolata solo ed esclusivamente dagli organi delle federazioni sportive.</p>
<p><b>4.2 Il  Regno Unito.<br />
</b><br />
In Gran Bretagna il fenomeno del doping è strettamente regolato dalle organizzazioni sportive in collaborazione con un organismo indipendente per le politiche d’intervento contro il doping (United Kingdom Sports Council Doping Control Unit).<br />
Le federazioni sportive non sono enti pubblici, ma organizzazioni autonome che dettano le loro regole e la relative sanzioni in caso di trasgressione basandosi sul potere loro conferito dal consenso dei tesserati.<br />
Il giudizio disciplinare delle federazioni sulla responsabilità per doping di atleti, allenatori o proprietari di animali[23] è soggetto a rimedi giurisdizionali sia di diritto pubblico che di diritto privato.<br />
Per quanto riguarda il diritto pubblico è possibile un ricorso al <i>Judicial Review </i>da parte della <i>English High Court</i>, mediante il quale l’Alta Corte esercita una supervisione su tribunali od organismi che emettono giudizi imponendo obblighi.<br />
Bisogna prendere atto, però, del fatto che l’Alta Corte quando il rimedio è stato esperito per questioni riguardanti la giustizia sportiva ed il doping abbia negato la propria competenza a riesaminare gli aspetti giuridici della decisione[24].<br />
Probabilmente si vuole scoraggiare il ricorso alle corti ordinarie per evitare conseguenze indesiderate quali contenziosi incontrollabili che renderebbero difficoltosa sia l’amministrazione dello sport che quella della giustizia ordinaria.<br />
Per quanto riguarda, invece, il diritto privato[25] la giurisdizione dell’Alta Corte ha titolo per intervenire nel caso di danno civilmente rilevante causato per esempio da controlli antidoping effettuati con colpevole negligenza o al di fuori dei termini contrattualmente pattuiti tra federazioni ed affiliati.<br />
Infine, riguardo i ricorsi fondati sul diritto comunitario non vi sono orientamenti univoci, ma la decisione più recente[26] che riguardava la squalifica per quattro anni di un atleta in cui si contrapponevano le federazioni britannica ed internazionale di atletica leggera, non riconosce l’applicabilità dell’art.59 del Trattato di Roma a casi di squalifica sportiva. <br />
Ancora una volta si è deciso, però, per la legittimità delle misure antidoping adottate  dalla federazione di atletica leggera perché sono rivolte a dettare i principi sulla leale partecipazione degli atleti alle gare.<br />
<b><br />
4.3 La Germania.</p>
<p></b>I numerosi scandali [27]che si verificarono specie nella Repubblica democratica tedesca indussero alcuni politici ad elaborare un progetto di legge volto ad regolare il fenomeno doping anche con disposizioni penali.<br />
La dottrina tedesca da anni discute sull’opportunità di introdurre una legge <i>ad hoc</i> per regolare il doping, ma l’orientamento prevalente è contrario.<br />
La dottrina contraria in primo luogo parte dal presupposto della non punibilità dello sportivo che assume sostanze dopanti violando le regole di lealtà sportiva, in quanto, molte persone (manager) tentano di incrementare le proprie capacità di prestazione mediante preparati di vario genere, ottenendo in modo sleale dei vantaggi, ma non per questo sono puniti penalmente.<br />
In secondo luogo la dottrina afferma che la condotta dell’atleta che metta in pericolo la propria salute o vita mediante l’uso di sostanze vietate non sia da ritenersi punibile, in quanto, non è sanzionabile il soggetto che decide di autodanneggiarsi (come chi fuma o beve) a meno che non siano coinvolti gli interessi della collettività.<br />
Per quanto riguarda, invece, persone diverse dall’atleta la dottrina sostiene che: se il terzo è un medico, che indicando o prescrivendo pratiche dopanti viola i propri doveri professionali di tutelare la vita, deve essere sottoposto alle sanzioni stabilite dagli ordini professionali; se il terzo, invece, non è un medico incorre nelle sanzioni stabilite dall’ordinamento in caso di lesione dell’incolumità dell’atleta. Secondo detta dottrina la lotta contro il doping deve essere regolata essenzialmente dalle organizzazioni sportive, in quanto, sono in grado di  mettere in atto gli strumenti deterrenti nell’ambito della pratica sportiva[28].<br />
L’ordinamento giuridico tedesco al § 25 del codice civile riconosce  il diritto di autodeterminazione delle società ed in particolare conferisce ampia autonomia alle organizzazioni sportive. <br />
Pertanto, le associazioni sportive e le federazioni stabiliscono i metodi dopanti  vietati per i loro affiliati, istituiscono i controlli per far rispettare i divieti fissati e prevedono le sanzioni per gli eventuali violatori. <br />
L’ampia autonomia concessa incontra, però, i limiti sia del controllo statale per verificare la compatibilità dei regolamenti antidoping con le leggi generali, sia di un eventuale riesame in sede giurisdizionale delle misure sanzionatorie adottate dalle federazioni.<br />
Le normative antidoping delle varie federazioni sono talvolta diverse tra di loro, ma hanno in comune delle “linee direttive per la lotta al doping” stabilite dall’Associazione Sportiva Federale ( Deutscher Sportbund-DSB 1992 )[29] quali la necessità di definire il doping, la formazione di liste di sostanze proibite, le modalità dei controlli e le relative sanzioni per i trasgressori. <br />
Il § 2 comma 1di dette linee direttive definisce “doping il tentativo di conseguire un incremento non fisiologico delle capacità di prestazione dello sportivo attraverso l’impiego (assunzione, iniezione o somministrazione) di sostanze dopanti da parte dello stesso sportivo o mediante una terza persona (direttori di squadra, direttori, medici sportivi, massaggiatori, ecc.) nel corso di una gara o prima di essa e nel caso di anabolizzanti ed ormoni peptidi anche al di fuori dell’ambito di una gara”.<br />
Nel secondo comma sono indicati alcuni gruppi di sostanze dopanti che le singole federazioni possono a loro volta integrare con altre sostanze.<br />
L’Associazione Sportiva Federale ha accolto in linea di massima la lista del CIO e distingue tra gruppi di sostanze assolutamente vietate (steroidi anabolizzanti, ormoni della crescita narcotici ecc.), metodi vietati (doping del sangue e manipolazione farmacologica delle urine) e sostanze ammesse con restrizioni (alcool, anestetizzanti locali ecc.).<br />
I §§ da 6 a 15 stabiliscono le modalità relative ai controlli sia durante le competizioni che durante gli allenamenti.<br />
Le linee guida stabiliscono al § 8 comma 2, inoltre, le stesse sanzioni sia per chi fa utilizzo di sostanze o metodi proibiti sia per chi rifiuta di sottoporsi ai controlli.<br />
Nel caso di prima violazione agli atleti è impedito di partecipare alle gare per dodici  mesi; nel caso di prima recidiva la squalifica dalle gare va da un anno a due anni e sei mesi; nel caso di seconda recidiva la squalifica può essere temporanea, superiore a due anni e sei mesi oppure definitiva.<br />
Ci sono, inoltre, ulteriori sanzioni come il disconoscimento dei titoli conquistati e la squalifica dalla competizione nel corso della quale l’atleta ha fatto uso di sostanze vietate.<br />
 <b><br />
</b> <b>5. Le iniziative a livello mondiale per combattere il doping.</b></p>
<p>L’Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), fondazione istituita dal Comitato olimpico internazionale (CIO) il 10 dicembre 1999 con sede a Montreal (Canada), ha lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping nello sport in collaborazione con le organizzazioni intergovernative, i Governi e le autorità pubbliche dei Paesi aderenti.<br />
L’Agenzia ha stabilito che dal 1&#61616; gennaio 2002, alle spese di funzionamento dell’Agenzia, nonché alla realizzazione delle attività di contrasto al doping e di ricerca sulle sostanze dopanti, provvedono per il 50 per cento il CIO e per l’altro 50 per cento i Governi dei Paesi rappresentati nel CIO.<br />
Inoltre, al fine di coordinare a livello internazionale la lotta al doping la Wada-Ama ha approvato il Codice mondiale antidoping e la lista delle sostanze e dei metodi vietati.<br />
Tale Codice prevede che, a partire dai Giochi olimpici di Atene 2004 o dalle Olimpiadi invernali di Torino 2006, i Comitati olimpici nazionali ed i Governi che non siano in regola con l’adesione e il conseguente versamento del contributo annuo non potranno ospitare i Giochi olimpici, i Giochi olimpici invernali<b> </b>o i Campionati del Mondo, né proporne la candidatura.<br />
 A tal proposito il disegno di legge n&#61616; 3918[30] all’art.1 prevede l’impegno da parte del Governo italiano di corrispondere il contributo annuale all’Agenzia mondiale costituita dal Comitato olimpico internazionale, al fine di non mettere a rischio lo svolgimento delle competizioni già assegnate (Giochi olimpici invernali del 2006,Universiadi della neve nel 2007), nonché le future assegnazioni all’Italia di altre competizioni sportive internazionali (candidatura per i Giochi olimpici estivi del 2012 e per i mondiali di nuoto del 2005). L’Italia, inoltre, il 12 settembre 2002 ha sottoscritto il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea antidoping,, impegnandosi in tale modo a riconoscere i controlli effettuati sugli atleti italiani, anche fuori dalle competizioni sportive, dall’Agenzia e per conto della stessa.  Con il recente caso Balco[31], però, si è aperto un altro inquietante scenario a proposito del doping.<br />
Nel giugno scorso l’allenatore Trevor Graham ha inviato in forma anonima all’agenzia antidoping statunitense (USADA) una siringa usata con resti di uno steroide anabolizzante non rintracciabile. Nella lettera allegata alla siringa Graham spiega che la sostanza era stata prodotta dal laboratorio Balco di San Francisco e distribuita a vari atleti di fama internazionale.  <br />
Gli esami condotti presso il laboratorio di analisi sul doping di Los Angeles hanno  mostrato che si trattava di tetraidrogestrinone (THG)[32], uno steroide fino ad allora sconosciuto derivato dal gestrinone. Il laboratorio ha messo a punto un test in grado di rintracciare la sostanza ed ha avvisato l’agenzia antidoping statunitense (USADA). <br />
 Ancora non stati effettuati studi scientifici per rilevare gli effetti del THG sull’aumento delle prestazioni degli atleti, ma partendo dal meccanismo d’azione del gestrinone si può supporre che il THG abbia un notevol1,2,3,e effetto anabolizzante. <br />
Il gestrinone è stato inserito fra gli steroidi anabolizzanti androgeni (AAS) nella lista dell’agenzia mondiale antidoping (ADA) per il 2004. Il THG, invece, non è citato, ma rientra fra le cosiddette sostanze analoghe. Si tratta di uno steroide definito di “design” perché viene prodotto mediante la riduzione della sostanza di base (gestrione) in modo che l’effetto resti simile o venga migliorato, senza che la sostanza venga rilevata con i normali metodi di screening. <br />
Per rilevare che vi è stato l’uso di uno steroide di “design” esistono due vie: la prima su segnalazione di qualcuno che invii il prodotto ad un laboratorio consentendo di adeguare il sistema di analisi alla sostanza nuova; la seconda sulla base di voci su una nuova sostanza o di sospetti che il laboratorio ha su di un prodotto, in questi casi i campioni di urina vengono sottoposti a controlli più accurati per scoprire il motivo delle irregolarità. <br />
Nonostante la difficoltà di individuare le nuove sostanze create in laboratorio nel caso Balco i contatti fra il laboratorio di Los Angeles, l’USADA e la WADA hanno funzionato in modo rapido ed efficace.<br />
 La WADA, infatti, ha invitato tutte le organizzazioni antidoping ad esaminare i campioni B disponibili nei laboratori alla ricerca del THG.<br />
<b> </b>La commissione per la lotta al doping di Swiss Olympic,<b> </b>in primo luogo ha deciso di eseguire esami successivi mirati su tutti i campioni A conservati congelati presso il laboratorio di Losanna. In secondo luogo, in tutti i campioni che  vengono esaminati si cercherà di scoprire se c’è la presenza di THG.<br />
Bisogna, inoltre, sottolineare che nonostante ci siano grosse difficoltà per individuare le nuove sostanze dopanti create in laboratorio ed un dispendio economico maggiore, da una parte in tutto il mondo è cresciuta notevolmente la pressione dell’opinione pubblica sugli atleti colpevoli e sulle loro federazioni, dall’altra lo stesso CIO ha un ruolo molto più attivo rispetto al  passato e con la creazione della WADA-AMA che coinvolge direttamente i governi dei vari paesi partecipanti ha dato una forte impulso alla lotta contro il doping.<br />
È palese, pertanto, che in tutte le parti è maturata una forte volontà di uno sport  pulito e leale facendo ciò ben sperare per il futuro.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>1)DE JULIIS A., VITTORIOSO V.:<i> Normative sulla tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping.</i> Organizzazione Editoriale Medico Farmaceutica, edizione seconda, Milano,1992.<br />
[2]  Vedi in www.la nazione.it; www.sportpro.it /doping/archivio1998-2004; www2raisport.rai.it/news.<br />
[3] BRUNO ROUSSEL: “Tour de vices” Hachette Litterature, France.<br />
[4] Pubblicata nel “Journal Officiel.Lois et Decrets” n° 70 del 24 marzo 1999,p 4399 e ss.<br />
[5] FORNASARI GABRIELE<i>: Il doping come problema penalistico nelle prospettiva deldiritto comparato</i>, CLUEB, Bologna, 2001.<br />
[6] Non si tratta di una pena fissa, in quanto, nel nuovo codice francese ogni fattispecie incriminatrice è accompagnata solo dal massimo della pena (detentiva o pecuniaria ). Ciò significa che il giudice, con un margine notevole di discrezionalità, applicherà per un determinato fatto una pena che va dal minimo legale (un giorno di reclusione e un franco -euro 0,1549- di ammenda) al quantum ogni volta previsto.<br />
[7]  Il diritto penale francese in materia di tentativo stabilisce che è punibile sempre in relazione ai crimini, mai in rapporto alle contravvenzioni e solo in caso di espressa menzione quando si tratta, come in questo caso, di delitti art.121-4. Applicazione dei principi generali è anche la parificazione di trattamento fra consumazione e tentativo, art.121-4 del nuovo codice penale.<br />
[8] Nel caso di affissione il giudice deve precisarne il luogo, la durata, senza che quest’ultima possa comunque superare il termine di due mesi; trattandosi di diffusione, questa può essere assicurata dalla pubblicazione nel Journal Officiel oppure per mezzo di tutti i vari mezzi di comunicazione, dalla stampa scritta ai mezzi audiovisivi; la pubblicazione avviene a spese del condannato entro i limiti dell’ammontare dell’ammenda inflittagli, altrimenti i costi saranno a carico dello Stato. Riguardo alle modalità del messaggio affisso il giudice dispone di una notevole discrezionalità sia per i contenuti che per gli aspetti della pubblicazione.<br />
[9] L’interdizione ad esercitare una attività professionale o sociale può avere carattere perpetuo o temporaneo (in tal caso, deve durare almeno cinque anni); può riferirsi a tutte le attività previste dalla legge che reprime l’infrazione o, come nel nostro caso, soltanto quella nel cui esercizio o in occasione della quale il fatto è stato commesso. L’interdizione all’esercizio di una funzione pubblica segue le medesime regole di principio, con l’eccezione che in relazione ad essa il codice penale stabilisce espressamente i tipi di attività che possono essere interdette, mentre nel caso precedente è pienamente attribuita alla discrezionalità del giudice la scelta del tipo di attività da interdire.<br />
[10] L’ascrizione di una responsabilità penale alle persone giuridiche rappresenta la “ riforma simbolo “ del Codice penale francese del 1994.Significativo a riguardo il saggio di DE SIMONE, <i>Il nuovo codice francese e la</i> <i>responsabilità penale delle personnes morales</i>, RIDPP,1995,189 ss.<br />
[11] PAGLIARA SILVANA: <i>La tutela della salute nelle attività sportive ed il divieto di doping. (l. 14 dicembre 2000, n°376)</i>, in <i>Giustizia Amministrativa </i>on line <i>, </i>del maggio 2004, anno I, n°<i> 5-2004; in www.GiustAmm.it.<br />
[12] V. lista delle classi delle sostanze vietate e metodi proibiti del CIO anno 2003, in http//www.CONI-Antidoping.htm<br />
[13]  FRISONE MARCELLO: Doping: l’abuso di farmaci viene considerato  reato</i>; in<i> Il Sole 24 ore</i> del 18 luglio 2000, pag. 26.<i><br />
[14] Cass. penale sez.III, 20.03.2002, n°11277; in Guida al Diritto (il Sole 24 ore) del 20 aprile  2002, n</i>°15. <br />
[15] Si tratta della “ mise en danger délibérée de la personne d’autrui “ di cui parla in secondo comma dell’art. 121-3; si tratta di una condizione psicologica che ha punti in comune sia con il dolo eventuale che con la colpa cosciente, ma in realtà costituisce una novità non facilmente classificabile secondo gli schemi consueti, di conseguenza la dottrina si divide essenzialmente in due correnti: la prima in DESPORTES-LE GUNEHEC, Le nouveau droit pénal, cit., 364, propende per vedervi una consacrazione normativa del dolo eventuale; mentre la seconda in PRADEL, Il nuovo codice penale francese. Alcune note sulla sua parte generale, IP,1994,10 s., propende per un<i> terzium genus </i>tra dolo e colpa. In Italia la questione è stata affrontata da:FORNASARI, Introduzione ai sistemi penali europei in INSOLERA-MAZZACUVA- PAVARINI-ZANOTTI, Introduzione al sistema penale, vol.1, Torino, 1997, 64 s.<br />
[16] MANTOVANI, <i>Diritto Penale</i>, Padova, 1988, p. 303 ss.; il Mantovani ha distinto tre tipi di reato a dolo specifico:<br />
a) i reati a dolo specifico di offesa, ove la norma fa dipendere l’offesa dall’intenzione dell’agente, svincolata perciò da qualsiasi momento oggettivo, venendosi a punire una condotta di per sé inoffensiva;<br />
b) i reati a dolo specifico di ulteriore offesa, caratterizzati dal fatto che accanto ad un fatto già offensivo e meritevole di pena la norma richiede la necessità di una ulteriore offesa che individuata nell’elemento intenzionale dell’agente, che, pertanto, si pone come momento di delimitazione dell’illiceità penale;<br />
c) i reati a dolo specifico differenziale del trattamento penale, ove la norma individua la differenza tra i vari reati in base all’intenzione dell’agente, la quale diventa arbitro di diversi trattamenti, pur in presenza di fatti di pari gravità oggettiva. <br />
[17] Vedi: in<i> <u>www.sportpro.it/doping/regolamento.</u></i><br />
[18] Vedi: in <u><i>www.figc.it;</u> <u>www.diritto.it;</u> www.lega-calcio.it.<u></i></u><br />
[19] FORNASARI GABRIELE<i>:</i> op.cit. pag.355 e ss. <br />
[20] Lag om forbud mot vissa dopningsmedel.<br />
[21] Lag om andring i lagen om forbud mot vissa dopningsmedel.<br />
[22] FORNASARI GABRIELE<i>:</i> op.cit. pag.367 e ss. <br />
[23] In Britannia i primi casi eclatanti di doping riguardavano le corse truccate di cavalli e levrieri drogati dai loro proprietari.<br />
[24] I casi più noti hanno avuto come protagonista la federazione sportiva che organizza in Gran Bretagna le corse dei levrieri( National Greyhound Racing Club Limited )e l’associazione ippica (Disciplinary Commettee del Jockey Club e risalgono rispettivamente al 1983 ed al 1993. I casi più recenti, invece, riguardano Wilander e Novacek del 1997 per i quali l’Alta Corte ha affermato che la federazione tennistica non è sottoponibile a <i>judical review</i> perché non è un ente pubblico.<br />
[25]  Per approfondimenti vedi BAILEY, Doping Control in the United Kingdom. The Regulatory and Legal Framework, in VIEWEG, Doping. Recht und Realitat, cit., 338 ss.<br />
[26] Riportata in The Times, 30 June 1997.<br />
[27] La vicenda riguarda tre atlete di alto livello (Kristin Krabbe, grit Breuer e Silke Moller) che furono assolte dalla Commissione giuridica della federazione di atletica leggera nel 1992 evidenziando la mancata intenzione di perseguire sospette vittorie.<br />
[28] Vedi LINCK, Doping aus juistischer Sicht, cit., 62.<br />
[29] Risalgono al 30 maggio 1992, data non del tutto causale, perché successiva ad una assoluzione di tre atlete che suscitò scandalo; vedi nota n° 39.<br />
[30] Vedi Disegni di legge e relazioni in http:// <i>www.camera.it.</i><br />
[31] Vedi in: <u><i>www.tgcom.it/sport; www.gazzetta.it; www.corriere.it; http://it.sports.</u>yahoo.com;<u></i></u> <u><i>http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net.</i>;</u><i> http://atletica.datasport.it.</i><br />
[32] Dr. PHIL. NAT. MATTHIAS KAMBER e Dr. med. BRUNO MULLER:<i>Quello che si conosce sul tetraidrogestrinone (THG)</i>; in http://www.dopininfo.ch.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-doping-negli-ordinamenti-europei-e-le-iniziative-mondiali-per-combatterlo/">Il &lt;i&gt;doping&lt;/i&gt; negli ordinamenti europei e le iniziative mondiali per combatterlo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ED IL DIVIETO DI DOPING. ( l. 14 dicembre 2000, n°376 )</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-della-salute-nelle-attivita-sportive-ed-il-divieto-di-doping-l-14-dicembre-2000-n376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-della-salute-nelle-attivita-sportive-ed-il-divieto-di-doping-l-14-dicembre-2000-n376/">LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ED IL DIVIETO DI DOPING.&lt;br&gt; ( l. 14 dicembre 2000, n°376 )</a></p>
<p>1. La disciplina della frode sportiva . In Italia alla fine degli anni settanta si è verificato lo scandalo del c.d. “calcio scommesse”. Alcune partite del campionato italiano di calcio di lega professionista sono state “truccate” con il contributo di alcuni giocatori che, dietro promessa di denaro o di altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-della-salute-nelle-attivita-sportive-ed-il-divieto-di-doping-l-14-dicembre-2000-n376/">LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ED IL DIVIETO DI DOPING.&lt;br&gt; ( l. 14 dicembre 2000, n°376 )</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-della-salute-nelle-attivita-sportive-ed-il-divieto-di-doping-l-14-dicembre-2000-n376/">LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ED IL DIVIETO DI DOPING.&lt;br&gt; ( l. 14 dicembre 2000, n°376 )</a></p>
<p align=center><b>1. La disciplina della frode sportiva</b></p>
<p>.</p>
<p>In Italia alla fine degli anni settanta si è verificato lo scandalo del c.d. “calcio scommesse”. Alcune partite del campionato italiano di calcio di lega professionista sono state “truccate” con il contributo di alcuni giocatori che, dietro promessa di denaro o di altri vantaggi, hanno fatto perdere la propria squadra a vantaggio dell’avversario. <br />
Con comprensibile e profonda amarezza i tifosi scoprirono, dunque, che spesso la partita domenicale non era il frutto di una leale competizione sportiva, ma il risultato di un accordo posto in essere fra gli stessi protagonisti. <br />
La giustizia sportiva è intervenuta infliggendo sanzioni severe ai calciatori risultati responsabili. <br />
L’ordinamento sportivo, infatti, prevede espressamente e sanziona come “illecito sportivo l’alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, o l’assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica” (art. 2 comma 1 C.G.S.). <br />
L’ordinamento giuridico non contemplava invece una norma ad hoc che regolasse la materia e ciò evidenziò sia l’inadeguatezza dei tradizionali strumenti penalistici, sia l’urgenza di un intervento da parte del legislatore. <br />
Prima dell’entrata in vigore della legge n° 401 del 1989 l’unica norma che avrebbe potuto prestarsi a reprimere il fenomeno era quella sulla truffa (art.640 c.p.). <br />
Per poter applicare tale norma occorreva pertanto accertare una sequenza causale rappresentata da tre anelli fondamentali: gli artifici o i raggiri dei giocatori, il risultato artefatto della gara conseguente a tali artifici, il danno patrimoniale conseguente al risultato artefatto. <br />
In definitiva, la difficoltà nell’accertamento concreto degli elementi costitutivi della truffa  portarono sia la dottrina che la giurisprudenza (1) ad esprimere numerose perplessità sulla applicabilità dell’art. 640 c.p. ai comportamenti tipici di frode sportiva. Dopo numerose proposte (2) che suggerivano l’introduzione di specifiche ipotesi di reato, venne dunque approvata la legge n°401/1989 che all’art. 1 configura la nuova fattispecie di frode in competizione sportiva. <br /> <br />
Il legislatore, quindi, ha avvertito l’esigenza di configurare la frode in competizioni sportive quale fatto tipico antigiuridico da perseguire anche nell’ordinamento statale interpretando l’esigenza di garantire solo la regolarità delle competizioni sportive svolte sotto la tutela di determinati enti pubblici quali il CONI, l’UNIRE ed altri enti riconosciuti dallo Stato o associazioni ad essi aderenti (3) . <br />
Il legislatore, inoltre avendo avvertito il disvalore della frode sportiva ha previsto due condotte incriminabili. <br />
La prima si concretizza nell’offerta o nella promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio che devono essere effettuate da un soggetto estraneo e sono rivolte a taluno dei partecipanti. (4) <br />
La seconda condotta si realizza, invece, con il compimento di “altri atti fraudolenti” finalizzati all’alterazione del risultato. <br />
La norma, però, nell’intento di prevedere tutte le possibili estrinsecazioni dell’agire delittuoso lascia troppa discrezionalità individuale in modo particolare quando parla di “atti fraudolenti”, di conseguenza nell’interpretazione si corre il rischio di un’estensione talmente snaturante della norma da renderla uno strumento eccessivamente  repressivo della libertà di azione e di volere dei singoli. <br />
Un problema ancora più grande è emerso di recente ed è costituito dalla riconducibilità o meno del fenomeno doping alla fattispecie di frode sportiva e proprio su questo problema si basa l’indagine avviata in molte procure italiane sulla liceità d’uso di sostanze da parte di molti atleti. </p>
<p align=center><b>2. Il problema della riconducibilità del doping autogeno al delitto difrode sportiva ( ex art.1, legge 13 dic. 1989 n°401).</b></p>
<p>Negli ultimi anni sempre più spesso si è sentito parlare del fenomeno “doping”  che ha assunto vaste dimensioni, con l’interessamento di numerose discipline sportive. <br />
Tutto il mondo dello sport è stato colpito da questo fenomeno che ha insinuato dubbi e veleni, avvilendo così lo stesso spirito di competizione che da sempre ha animato i duri allenamenti degli atleti e gli animi infervorati dei tifosi.<br />
<br /> <br />
In Italia il fenomeno è emerso fragorosamente a seguito di una vasta inchiesta promossa da varie procure che hanno indagato  sull’uso del doping e l’abuso di farmaci nel mondo dello sport. <br />
 Quest’inchiesta ha investito in modo particolare il mondo del calcio fino ad arrivare anche al ciclismo, scatenando il caso Pantani .(5) <br />
Può dirsi che il germe dell’indagine sia nato con la gara ciclistica Milano-Torino  disputatanell’ottobre del 1995, nel corso della quale il famoso ciclista Marco Pantani incorse in un incidente che gli costò la frattura di tibia e perone. Dalle cartelle cliniche acquisite dal pm Guariniello al cto torinese dove il corridore era stato ricoverato dopo l’incidente risultò un tasso di ematocrito fuori dalla norma. <br />
Marco Pantani è stato imputato del reato di cui all’art.1, comma 1 L.13.12.1989 n° 401 “per avere, quale atleta professionista del ciclismo partecipante a competizioni sportive organizzate dal CONI e da associazioni ad esse aderenti, compiuto atti fraudolenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente a corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive ricorrendo in assenza di condizioni climatiche che rientrassero nelle relative indicazioni terapeutiche e che quindi ne giustificassero l’impiego all’assunzione di medicamenti atti a stimolare l’eritropoiesi, così da determinare un più elevato rendimento in gara (ematocrito 60.1%). Commesso in Cesenatico, accertato in Torino il 18.10.1995”. Alla luce del capo d’imputazione deve essere innanzitutto  valutato il fatto se il Pantani aveva assunto eritropoteina prima della Milano-Torino del 18 ottobre 1995. <br />
Ciò ha sollevato una problematica ancora più grande e cioè la riconducibilità  o meno del fenomeno “doping” alla fattispecie di “Frode in competizioni sportive” (6) <br />
 La dottrina essenzialmente si divide in due tesi, una favorevole alla riconducibilità del doping al delitto di frode sportiva e l’altra, invece, sfavorevole.</p>
<p align=center><b>3. La tesi positiva e la sua confutazione</b></p>
<p>.</p>
<p>La tesi positiva, adottata dal GIP di Forlì, (7)  nel procedimento relativo al ciclista Pantani, sostiene che il bene giuridico tutelato dal delitto di frode sportiva sia da individuare nella correttezza e nella lealtà della gara e che l’esclusione dal novero dei possibili autori del reato dei partecipanti alla competizione agonistica conduca a conseguenze inaccettabili sia sul piano del principio di uguaglianza, che su quello della ragionevolezza.<br />
<br /> <br />
 Affermando, infatti, che il “chiunque” del 1° comma dell’art. 1 della l. 401/89 sia il soggetto che regge entrambe le previsioni delittuose, “offrire utilità o vantaggio”, o “compiere atti fraudolenti” significa che coerentemente il soggetto attivo di tutta la previsione normativa, e quindi anche degli atti fraudolenti, non potrebbe essere il partecipante, ma un extraneus in quanto il promittente può essere solo persona diversa dal partecipante. <br />
Questa obiezione, tuttavia, trascura l’eventualità che offerente o promittente possa anche essere un altro partecipante (ciò può verosimilmente avvenire negli sport con due contendenti, tennis, pugilato, ciclismo su pista, ove uno dei due può corrompere l’altro affinché non si impegni e lo lasci vincere). <br />
Ne consegue che, non essendovi ragione, anche per la formulazione letterale della norma (chiunque), di escludere dalla gamma  dei soggetti attivi del reato il partecipante eventualmente corruttore (in quanto ciò sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza davanti alla  legge), neppure vi è ragione di escludere, quale soggetto attivo, il partecipante autore di una frode “unilaterale”. <br />
Appurato che il soggetto attivo del reato di frode in competizione sportiva possa essere anche lo stesso partecipante alla gara sportiva, resta da stabilire se nell’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dello stesso, prima di una gara agonistica, sia da ravvisarsi un “atto fraudolento”  volto a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ai sensi dell’art. 1, primo comma l. 401/1989. <br />
In proposito è opportuno precisare il concetto di atto fraudolento prendendo spunto dalla nozione data espressamente dalla Corte di Cassazione, “qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato” (8) Si ha mezzo fraudolento, quindi, quando viene posta in essere un’immutatio veri, ossia quando, attraverso un’attività di simulazione o dissimulazione viene rappresentata come apparentemente regolare una situazione in realtà irregolare (e d’altronde, ciò, correttamente, corrisponde all’etimo del termine usato dal legislatore, dal latino fraus, truffa, inganno). <br />
Non realizzano una frode, quindi, i casi (uso di tacchetti irregolari nel calcio, di biciclette irregolari nel ciclismo, di attrezzi non nella norma, di pratiche non ortodosse quali spintoni, gomitate, ecc.) in cui la violazione delle norme sportive è immediatamente rilevabile ictu oculi,  oppure attraverso il diretto controllo della sussistenza di requisiti o la diretta applicazione di canoni e misure, senza la mediazione di un’indagine su pratiche o espedienti simulatori o dissimulatori. <br />
Non vi è dubbio che nell’ampio concetto di atto fraudolento si presti ad essere ricondotta l’assunzione di sostanze dopanti da parte dell’atleta in prossimità della gara agonistica, in quanto costituisce un espediente occulto per simulare, e quindi far risultare artificiosamente, una capacità di prestazione che non corrisponde a quella reale dell’atleta.<br />
<br /> <br />
L’autodoping  posto unilateralmente in essere dal partecipante, essendo volto ad alterare con l’inganno la propria prestazione, potendo, quindi, configurarsi come atto fraudolento teso a raggiungere  un risultato diverso da quello conseguente a un corretto e leale svolgimento della competizione, s’inquadra nel pieno rispetto della ratio della legge n° 401/1989, la quale come recita il suo titolo, è anche a “tutela della correttezza dello svolgimento di competizioni agonistiche”. <br />
Di conseguenza tutte le considerazioni sopra esposte conducono a ritenere configurabile il reato di cui all’art.1 comma 1 l. 401/89 in caso di doping unilaterale posto in essere dall’atleta. <br />
Nel caso Pantani, inoltre, il giudice si richiama alle considerazioni fatte sopra anche alle conclusioni della consulenza tecnica che sarebbero sufficientemente indizianti dell’avvenuta assunzione continuata da parte del Pantani di eritropoietina, ma richiedono un ulteriore vaglio tecnico in dibattimento nel contraddittorio delle parti. <br />
Ciò ammesso è tuttavia necessario fare delle precisazioni essenziali. <br />
La prima attiene al carattere fraudolento dell’assunzione di sostanze vietate, in relazione alla partecipazione dell’agente ad una determinata competizione agonistica; questa condotta, che accompagnata dal mascheramento messo in opera dall’atleta durante la gara dell’alterato stato di forma fisica, contribuisce a costituire quel quid pluris che conferisce al fatto rilievo penale. <br />
La seconda attiene alla necessaria verifica condotta secondo un criterio di giudizio ex ante in concreto circa l’effettiva idoneità dell’atto fraudolento posto in essere dall’atleta a conseguire il fine illecito tipizzato dal legislatore. <br />
 Il GIP nella distinzione introdotta precedentemente quando parla di violazione di norme sportive immediatamente rilevabili ictu oculi, fa riferimento probabilmente, e in modo atecnico a quella nozione di idoneità ex ante della condotta qualificata come astrattamente pericolosa dal legislatore che, a seguito di ripetuti interventi della Corte Costituzionale, costituisce un limite ed un contemperamento all’operatività dei reati di pericolo astratto (9) <br />
Questa distinzione operata dal GIP porterebbe a non considerare atti fraudolenti, perché totalmente privi di idoneità offensiva nel senso di potenzialità ingannatoria, casi come quelli di una squadra di calcio che si schieri in campo una formazione con più di undici giocatori, di corridori ciclisti che gareggino con biciclette motorizzate. <br />
  Cosicché il problema non si risolve ritenendo penalizzata una tipologia di scorrettezze finalizzate all’alterazione del risultato della gara previa distinzione tra quelle meno evidenti, bensì valutando quel requisito di idoneità ormai richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.<br />
<br /> <br />
Diversamente la conseguenza di questa tesi sarebbe quella di considerare qualsiasi irregolarità, se accompagnata dall’abile dissimulazione della propria scorrettezza e dalla induzione in errore dell’arbitro (e/o degli altri concorrenti) circa la regolarità del proprio comportamento, e commessa con il fine di modificare il risultato di una leale competizione, mezzo astrattamente idoneo e pericoloso, come tale qualificabile come fraudolento. <br />
Alla luce di tali considerazioni, non potrà dirsi sufficiente ad integrare la fattispecie penale la mera violazione dei precetti di diritto sportivo, ma sarà necessario un agire qualificato, idoneo ad alterare sensibilmente un incontro agonistico. <br />
Il legislatore, pertanto, avendo strutturato la fattispecie incriminatrice alla luce del generale principio di offensività, ha stabilito che non può esservi punibilità al di sotto di atti idonei, prima cioè che si verifichi la situazione di pericolo per il bene tutelato. <br />
Questo criterio applicato alla detta fattispecie consente una più sicura delimitazione del campo di intervento della disciplina sportiva e di quella penale; infatti, la prima va applicata in relazione a qualsiasi violazione dei precetti di diritto sportivo, la seconda potrà essere applicata solo quando la condotta fraudolenta posta in essere dall’atleta raggiunga una soglia di intensità lesiva tale da costituire una reale minaccia al corretto andamento della competizione sportiva, quindi, un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato.</p>
<p align=center><b>4. La tesi negativa e la sua adozione da parte della meno recente giurisprudenza</b></p>
<p> La tesi negativa, contrariamente a quella esaminata precedentemente, sostiene che non sia configurabile a carico dell’atleta partecipante alla gara il reato di frode sportiva. <br />
L’art. 1 l. 401/89, infatti, contempla due tipi di incriminazione, la prima ricalca lo schema “della corruzione”, la seconda, di tipo residuale punisce alla stessa maniera il compimento di “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”. <br />
Si tratta di una norma a più fattispecie, quindi di modalità alternativa e non cumulativa, sorretta da un unico tipo di dolo specifico (10) <br />
Nel caso detto si fa riferimento all’ipotesi del compimento di “altri atti fraudolenti”, consistenti nell’assunzione di sostanze cd. dopanti. <br />
Si pone, pertanto il problema della punibilità dell’atleta che abbia fatto autonomamente ricorso a tali sostanze, del fenomeno cioè del cd “doping autogeno”.<br />
<br /> <br />
La Corte di Cassazione ha risolto questo problema escludendo che rientri nell’ipotesi di reato di cui all’art. 1 l. 401/89, l’assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore, con una sentenza che, facendo ricorso ai generali criteri interpretativi della legge, individua come lo scopo della norma detta sia esclusivamente quello di evitare l’irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine e, pertanto, come le due condotte menzionate pur se alternative debbano essere considerate tra loro strutturalmente omogenee  (11) <br />
Così, “nel caso in specie non par dubbio che gli altri ed innominati” atti fraudolenti volti al medesimo scopo sanzionati dall’art.1 della citata legge n° 401/89 devono essere identificati alla stregua degli atti espressamente indicati nella proposizione principale cioè nell’offerta o promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da alcune delle federazioni riconosciute dal CONI. <br />
 La sentenza della Suprema Corte  prosegue poi rilevando che, accanto all’interpretazione della norma che si fonda sul significato proprio delle parole secondo la loro connessione, nel caso in esame “s’impone all’interprete il congiunto ricorso all’altro criterio ermeneutico suggerito dall’art. 12 delle preleggi, vale a dire alla ratio legis, che, come reso manifesto, oltre che dai lavori preparatori e dall’intestazione stessa della legge, dalle norme in essa raccolte, volte  tutte ad evitare l’irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e scommesse clandestine, dimostrano che l’ambito di applicazione della legge in esame non si estende ai fenomeni autogeni di doping, che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi”. <br />
La Corte Suprema evidenzia, infine, che una diversa lettura della norma porterebbe ad un paradosso: “a contrario è facile osservare dall’altra parte che, se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa alla spinta del gregario al campione ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso di quello cui avrebbe dato luogo  una leale competizione, dovrebbero rientrare nella previsione della normativa in esame: il che all’evidenza non è”. <br />
  La giustizia di merito è pervenuta alle stesse conclusioni della Corte di Regolatricein quanto, ritiene insussistente il reato di frode in competizioni sportive quando ilcomportamento fraudolento sia posto in essere dagli stessi atleti partecipanti allagara in quanto “la ratio della norma mira a evitare che extraneus<br />
(persona ovviamente diversa dal partecipante alla competizione) alteri o tenti di alterare il risultato anche mediante la semplice promessa di denaro o altre utilità&#8221; (12) <br />
 I due atleti in questione furono assolti dalla giustizia ordinaria  perché il loro comportamento non realizzava la fattispecie dell’art. 1 di detta legge e condannati da quella sportiva per aver violato l’art. 32 del codice di giustizia sportiva della Figc che punisce i calciatori professionisti che, con condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, facciano uso di sostanze dopanti con la sanzione della squalifica giusta e vieta il ricorso a dette sostanze a tutela della salute dell’atleta ed a difesa della lealtà e della rettitudine sportiva (13) <br />
Secondo la tesi negativa, abbracciata (14) pienamente dalla difesa nel caso Pantani, la non punibilità dei fenomeni di cd. doping autogeno discende da argomenti in parte coincidenti, in parte diversi da quelli dell’interpretazione prevalente supportata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. <br />
La tesi negativa, analizzando il testo della norma incriminatrice, secondo il principio di stretta interpretazione che caratterizza la materia penale, evidenzia sostanziali differenze che la portano ad affermare la non imputabilità del partecipante alla gara. <br />
In primo luogo il 2° comma dell’art. 1 l. 401/89 prevede espressamente la punibilità anche del partecipante alla competizione in caso di accettazione di denaro o altra utilità o vantaggio o di accoglimento della promessa, configurando così uno schema plurisoggettivo, che manca, invece, per la condotta alternativa consistente nel compimento di “altri atti fraudolenti”. <br />
Già in base all’argomento a contrario (ubi lex voluit dixit) deve pacificamente escludersi che l’ipotesi del compimento di altri atti fraudolenti contempli anche la punibilità dell’atleta a cui siano somministrate sostanze proibite o che se le somministri da sé. <br />
È necessario pervenire a queste conseguenze nell’ambito della tematica dell’illecito plurisoggettivo. <br />
Nel caso esaminato è indiscusso come al Pantani venga contestato  un caso di cd. “doping autogeno”, tale da escludere l’ipotesi di un concorso eventuale con il soggetto esterno alla competizione. <br />
La fattispecie incriminatrice  in questione si configura come una sorta di reato proprio “alla rovescia”, dove autore tipico è il non partecipante alla gara. Il partecipante alla gara è invece punibile per i casi di corruzione in virtù del 2° comma. Deve pertanto escludersi una eguale conclusione nel silenzio della legge circa la punibilità del partecipante alla gara nel caso  di condotta alternativa del compimento di “altri atti fraudolenti”.<br />
<br /> <br />
In secondo luogo, l’interpretazione prospettata dalla tesi negativa è basata sui ragionevolissimi intenti del legislatore di demarcare aree di comportamenti da sottoporre al controllo penale ed aree che, invece, nell’intento della legge del 1989 volta a reprimere l’irruzione nel mondo dello sport di attività di gioco e scommesse clandestine, si vollero affidare alla disciplina degli ordinamenti sportivi. <br />
Dunque, la non punibilità del partecipante è la conseguenza di una necessaria ripartizione di aree di intervento tra ordinamento penale e ordinamenti sportivi, considerata l’indeterminatezza della formula “atti  fraudolenti”. <br />
Di conseguenza la somministrazione di sostanza dopante da parte di un partecipante ad un altro partecipante alla gara non potrebbe essere, quale palese irregolarità sul piano sportivo, sanzionata ex art.1  l. 401/89, bensì dall’ordinamento sportivo. <br />
Secondo l’autorevole commento del Padovani (15) alla legge , la condotta prevista dall’art.1 comma 1 data dal compimento di “altri atti fraudolenti”, costituisce una modalità alternativa e non cumulativa: l’art.1 non costituisce una disposizione a più norme, ma una norma a più fattispecie. Tale conclusione è suggerita, sia dai termini disgiuntivi presenti nella formulazione della stessa disposizione, che dalla stessa dizione “altri” atti fraudolenti che lascia presupporre il carattere fraudolento anche dei primi atti. <br />
La condotta fraudolenta, quindi, alternativa alla corruzione può dipendere “sia da un artificio (incidendo sulla realtà come ad es. attraverso l’alterazione degli attrezzi sportivi, o degli strumenti di misurazione della prova, o mediante il cd. doping degli atleti o degli animali impiegati), sia da un raggiro (ad es., con false indicazioni fornite all’arbitro da un segnalinee). Non può ovviamente costituire atto fraudolento la mera violazione  delle regole del gioco; e, d’altro canto, se l’atleta si è risolto ad adottare tale comportamento dietro compenso, sarà il fatto della corruzione ad acquistare autonoma rilevanza” . <br />
Solo il fenomeno della corruzione porta alla punibilità anche dell’atleta, posto che le condotte finalizzate all’alterazione del risultato della gara poste in essere dai partecipanti finiscono necessariamente per coincidere con violazioni delle regole della gara stessa, così da trasformare, ragionando nei termini ipotizzati dall’accusa, l’intera attività sportiva in una attività costantemente sottoposta a controllo penale. <br />
Ciò comporterebbe il primato della frode sportiva nelle procure della Repubblica considerato il numero di persone che si affrontano nelle varie competizioni riconducibili al concetto di “gara pubblica” della legge 401/89.</p>
<p align=center><b>5. La conclusione del caso Pantani.</b></p>
<p>L’inchiesta a carico di Pantani si è conclusa con la sentenza dell’11-12-2000 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì che lo ha condannato a mesi tre di reclusione con sospensione e non menzione della pena e sei mesi di sospensione dalle gare. <br />
Il giudice per quanto riguarda gli aspetti tecnici ha ritenuto di dover  aderire pienamente alle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del Pubblico Ministero, ritenendole affidabili per il rigore logico argomentativo che le ha supportate. </p>
<p>Dalla motivazione della sentenza, inoltre, emerge che il giudice abbia condiviso pienamente la tesi della riconducibilità del doping al delitto di frode sportiva ed ha asserito che “attesa la statura dell’atleta in oggetto, indiscusso campione del ciclismo professionistico, nazionale e internazionale, e quindi l’entità dell’offesa arrecata al bene giuridico protetto, e cioè la correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche è molto maggiore rispetto alla potenziale offesa arrecabile da atleti dilettanti o comunque, anche nell’ambito del professionismo, da atleti che non abbiano uno standard di prestazione e notorietà quale quello vantato da Marco Pantani”. <br />
Successivamente Pantani ha proposto ricorso in appello. <br />
Il giudice della prima sezione della Corte d’Appello di Bologna con la sentenza 23-10-2001 ha stabilito che non ci sono prove evidenti che Pantani non si sia dopato. Al riguardo, la stessa modalità di somministrazione dell’eritropoietina, esclusivamente per via endovenosa,  esige una collaborazione del soggetto che ne è destinatario e rende non verosimile l’ipotesi di un’assunzione inconsapevole di tale sostanza. <br />
Conseguentemente il giudice ha assolto l’appellante Marco Pantani non con formula di proscioglimento più favorevole ex art. 129 c.c.p. per insussistenza del fatto addebitato o perché l’imputato non lo ha commesso, ma con la formula del “perché il fatto non era previsto dalla legge come reato”. <br />
Il suddetto episodio, infatti, non era punibile in base alla legge 401 dell’ 89, la legge sulla frode sportiva, che aveva portato in primo grado alla condanna di Pantani da parte del Giudice monocratico del Tribunale di Forlì. </p>
<p align=center><b>6. La legge 14 dicembre 2000, n° 376 sulla assunzione e somministrazione di farmaci dopanti .</b></p>
<p>a) La ratio legis. Dalla mancanza di determinatezza della l. 401/89 è scaturita la necessità di predisporre un provvedimento sul doping ad hoc per disciplinare autonomamente questo fenomeno, con la previsione di sanzioni specifiche anche a carico del partecipante alla gara (16). <br />
La nuova legge sul doping del 14 dic. 2000, n° 376 disciplina, infatti, la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping, però, con una grossa novità in quanto considera reato l’abuso di farmaci per l’esaltazione delle prestazioni atletiche.<br />
<br /> <br />
Tale legge disciplina lo spinoso fenomeno del doping e ne precisa il contenuto nell’art. 1 (Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping) che afferma:“1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1995, n° 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare  e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano metter in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti. <br />
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psico-patologiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. <br />
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. <br />
4.  In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle esigenze terapeutiche. In tal caso l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, purchè ciò non metta in pericolo  la sua integrità psicofisica”. <br />
La norma mira a salvaguardare sia la tutela della salute stabilendo che l’attività sportiva non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti, sia la correttezza della gara e nello stesso tempo definisce il doping classificandolo come la somministrazione o l’assunzione di farmaci o la sottoposizione a pratiche mediche che non sono giustificate da condizioni patologiche, ma idonee ad alterare la prestazione agonistica degli atleti, ovviamente non è vietata l’assunzione di tali farmaci né le pratiche mediche per uso terapeutico purchè siano rispettate le modalità d’uso  indicate nel decreto di registrazione europeo o nazionale. <br />
L’art. 7, invece, detta una severa disciplina per i farmaci contenenti  sostanze dopanti, in quanto, i produttori e i distributori di farmaci vietati dal C.I.O. e dei farmaci, delle sostanze biologicamente attive e delle pratiche mediche considerate doping a norma dell’art. 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate e distribuite e vendute al pubblico, alle farmacie o alle palestre. <br />
Le confezioni dei farmaci, inoltre, devono recare un apposito contrassegno stabilito dalla Commissione e le “indicazioni per coloro che praticano attività sportiva”. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza di tali disposizioni. </p>
<p>La novità portante della nuova legge sul doping è data dalle disposizioni penali previste dall’art. 9 “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da € 2.582 a € 51.645 (da lire 5 milioni a lire 100 milioni) chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ricompresi nelle classi previste all’articolo 2 comma 1 (17) che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze. <br />
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dall’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. <br />
3. La pena di cui al comma 1 è aumentata: <br />
a) se dal fatto deriva un danno per la salute; <br />
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; <br />
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI. <br />
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione. <br />
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI. <br />
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci e delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato. <br />
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 5.164 a € 77.468 (da lire 10 milioni a lire 150 milioni)”. <br />
La nuova fattispecie a differenza della precedente legge n°401/89 sanziona il doping autogeno punendo in modo inequivocabile l’atleta che assume sostanze dopanti o si sottopone o adotta tecniche dopanti idonee ad alterare le proprie prestazioni agonistiche. Inoltre, anche chi somministra, procura ad altri o in qualche modo agevola l’utilizzo di tali farmaci o sostanze vietate è severamente punito. <br />
L’abuso di farmaci diventa così un vero è proprio reato (18) <br />
La Cassazione penale (19) con una recente sentenza ha osservato che l’art. 9 comma1, l. 376/2000 sanziona la condotta, di procurare ad altri o di somministrare, assumere o favorire comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze ricompresi nelleclassi previste all’art. 2 comma 1, solo se tale condotta specificatamente risponde“al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”. <br />
Il ricorso, pertanto, è stato ritenuto inammissibile perché il fine specifico non risultava essere stato contestato al soggetto in questione che aveva ceduto al prezzo di £ 45.000 del nandrolone, quindi, mancando un elemento costitutivo della fattispecie criminosa non è configurabile la condotta prevista dall’art. 9 comma 1. Secondo il commento di Oberdan F (20) la sentenza essenzialmente non stabilisce se il commercio di doping ex art. 9 comma 7 debba intendersi come un’attività svolta in modo continuo ed in forma organizzata per la distribuzione ovvero sia sufficiente qualsiasi forma di cessione a titolo oneroso.<br />
<br /> <br />
La problematica nozione di commercio, pertanto, tende a creare una sovrapposizione tra la condotta di commercio ex art. 9 comma 7 con quella di procacciamento ex art. 9 comma 1 non tenendo conto delle caratteristiche che le differenziano. <br />
Il commercio, infatti, è caratterizzato dall’organizzazione per la distribuzione, ma non dal dolo specifico consistente nell’alterazione delle prestazioni agonistiche dell’atleta previsto, invece, dal legislatore per il procacciamento e gli altri reati previsti dall’art. 9 comma 1.  </p>
<p>b) La struttura del reato.  Una volta esaminata la ratio legis ed i caratteri generali della nuova legge è il caso di analizzare la struttura del reato. <br />
1. L’oggetto giuridico della tutela penale. <br />
Il legislatore all’art. 1 comma 2 di detta legge dà una precisa definizione di doping classificandolo come “la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, ovviamente in presenza di patologie dell’atleta documentate dal medico non è vietata l’assunzione di tali farmaci né le pratiche mediche purchè siano rispettate le modalità d’uso terapeutiche indicate nel decreto di registrazione europeo o nazionale (art. 2, comma 4).<br />
<br /> <br />
 Ai fini della presente legge l’art.1 comma 4, inoltre, equipara al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. <br />
2. La condotta e l’evento. <br />
Questa norma all’art. 9 punisce, sia chi procura ad altri o somministra i farmaci dopanti per migliorare le prestazioni atletiche considerando un vero e proprio “spacciatore”, sia chi assume farmaci, adotta o si sottopone a pratiche terapeutiche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a migliorare le prestazioni agonistiche dell’atleta stabilendo pene severe (reclusione da tre mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 51.645), o chi  comunque  favorisce l’utilizzo di detti farmaci. <br />
La pena è aumenta nel caso che l’assunzione di farmaci comporti un danno per la salute, se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne o, infine, se a compiere il reato sia un componente del CONI o di associazioni sportive. <br />
Inoltre, è punita con pene ancora più dure dall’art. 6 (reclusione da due a sei anni e multa da € 5.164 fino a € 77.468) la condotta di chi commercializza i farmaci dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie e da altre strutture che  detengono le sostanze destinate all’utilizzazione sul paziente. <br />
L’assunzione o la somministrazione di farmaci biologicamente o farmacologicamente attivi e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche degli atleti non produce un’effettiva menomazione del bene, ma semplicemente il pericolo di pregiudizio per il bene stesso che è dato dalle prestazioni agonistiche degli atleti. <br />
Di conseguenza se per il perfezionamento del reato non occorre la lesione del bene, ma la semplice messa in pericolo o lesione potenziale del bene si tratta di un reato di pericolo e come tale la soglia di punibilità del tentativo si avrà solo in coincidenza con la messa in pericolo del bene protetto. <br />
3. Il dolo. <br />
Il dolo specifico caratterizza questo reato, in quanto, la legge esige oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale che l’agente agisca per un determinato fine che sta al di là del fatto che costituisce reato, quindi il conseguimento di tale fine non è necessario per la consumazione del reato. <br />
Il fine dell’agente in questo caso è dato dall’alterazione delle prestazioni agonistiche degli atleti mediante l’assunzione o la somministrazione di farmaci e la sottoposizione e l’adozione delle pratiche mediche già dette. <br />
Questo tipo di dolo specifico è rapportabile alla categoria di dolo specifico di offesa, ove la norma fa dipendere l’offesa dall’intenzione dell’agente, svincolato perciò da qualsiasi momento oggettivo, venendosi  a punire una condotta di per sé inoffensiva. <br />
Detta legge  regola anche la parte tecnica per la concreta attuazione delle sue previsioni, infatti, nell’art. 2 le sostanze dopanti e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art.1, sono ripartiti  nel rispetto della  Convenzione di Strasburgo del 1995 n° 522 e delle indicazioni del C.I.O. e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della sanità.  </p>
<p>L’art. 3 prevede l’istituzione presso il Ministero della sanità della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping. <br />
Questa commissione basandosi anche sulle indicazioni del Comitato internazionale olimpico CIO ha il compito di determinare i criteri e le metodologie dei controlli antidoping, inoltre, individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori. <br />
L’art. 4, invece, stabilisce i laboratori dal CIO, o da un altro organismo internazionale riconosciuto, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare il miliardo all’anno. <br />
E’ regolato, inoltre, all’art. 6 l’adeguamento da parte del Coni e delle altre federazioni sportive nazionali dei loro regolamenti alle disposizioni della seguente legge, prevedendo le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli. <br />
Tali enti sono tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute della presente legge.</p>
<p align=center><b>7. I lavori preparatori della l. 14 dic. 2000 n° 376.<br />
 ( La ratio della nuova legge e le prospettive future.)</b></p>
<p>Dai lavori preparatori emerge che la conoscenza della reale diffusione del doping, sia tra gli atleti sia tra gli sportivi in generale, é ancora frammentaria e ciò dipende essenzialmente da alcuni fattori. <br />
In primo luogo la stampa di settore é solita occuparsi di doping solo di fronte al caso che fa notizia, (tipico l’esempio di Pantani), ma non si occupa del doping quotidiano, praticato da tanti atleti  sconosciuti. <br />
In secondo luogo l’epidemiologia doping si é fatta in questi anni con l’anti- doping che ha rilevato dei grossi limiti. Questo metodo di indagine è usato per i test ufficiali eseguiti sia durante le competizioni, sia durante il training o subito prima della competizione. <br />
Infine, l’efficacia dei controlli é fortemente compromessa sia dall’impiego di metodi di assunzione farmacologica che rendono negativo anche l’atleta che assume regolarmente farmaci, sia dal numero limitato di casi sui quali i test vengono eseguiti. <br />
 È emerso da ciò il bisogno di sostituire alla vecchia ed inefficace metodologia dell’anti-doping una nuova metodologia piú complessa. <br />
Inoltre,  sempre dai lavori preparatori emerge che detta legge “nasce quindi dall’esigenza di riportare al centro dell’attenzione l’identità clinico-biologica dell’atleta, riconoscendo che accanto ad un effetto economico-sociale del doping (offesa della lealtà sportiva, alterazione delle regole della libera concorrenza, eccetera) esiste un ben piú grave problema etico-sanitario legato all’illecita manipolazione del corpo umano ed ai gravi esiti per la salute che questa manipolazione comporta”.<br />
<br /> <br />
 Da recenti studi medici (21) effettuati sulle sostanze contenute nella lista anno 2003 del CIO gran parte delle “sostanze illecite” incluse come tali negli elenchi, assunte dall’atleta ai fini ergogenici e cioè di migliorare le prestazioni sportive o “mascheranti” nei riguardi dei controlli antidoping, possono provocare aritmie cardiache di ogni tipo, per via di modificazioni patologiche e metaboliche, endocrine, ioniche indotte dalle sostanze stesse o della loro associazione (cosiddetti cocktail). <br />
Secondo il giudizio del Soprani (22) invece, questa legge, sotto molti aspetti, presenta delle difficoltà di tipo investigativo. <br />
In primo luogo per quanto riguarda l’incoercibilità della condotta di rifiuto dell’atleta che non è stata assoggettata dall’art. 6 di detta legge a pene (come nel caso dell’accertamento dello stato di ebrezza da alcool o da sostanze stupefacenti ex art.186, comma 2 ed art.187, comma 5 codice della strada), ma solo a sanzioni di tipo sportivo. <br />
Con tale scelta il legislatore ha voluto privilegiare la salvaguardia del principio di libertà dell’uomo-atleta rispetto al fine di tutela della sua salute e ciò appare discutibile in un ambito nel quale è in gioco principalmente la tutela di beni indisponibili come l’integrità psicofisica. <br />
A mio avviso, considerando il fatto che la ratio legis  consiste oltre che nella garanzia di un regolare svolgimento delle competizioni sportive, soprattutto nella tutela della salute dell’atleta più che di una scelta del legislatore parlerei di una svista derivata dalla fretta di arginare il complesso e dilagante fenomeno del doping nello sport. <br />
Peraltro, non si può parlare di una vera e propria lacuna della legge, in quanto l’art. 6 rimanda alle sanzioni ed alle procedure disciplinari  nei confronti dei tesserati in caso di rifiuto di sottoporsi ai controlli. <br />
In secondo luogo, Soprani afferma che la punibilità del doping autogeno pur costituendo un fattore di deterrenza in chiave preventiva, comporta il rischio di una repressione penale nei confronti dell’atleta piuttosto che nei confronti di chi opera a monte, quali i gravi fenomeni commerciali che alimentano illecitamente il mondo dello sport.<br />
<br /> <br />
Esaminando la legge pare infondato il rischio di una mancata punibilità di chi commercia o provvede illecitamente farmaci dopanti, in quanto, l’art. 7 detta una severa disciplina per i produttori e distributori di farmaci vietati dal CIO imponendo appositi contrassegni stabiliti dalla Commissione e le indicazioni per coloro che praticano attività sportive, invece, l’art. 9, comma 7 espressamente punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da € 5.164 a € 77.478  chiunque illecitamente commercia i farmaci e le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive vietate ed al comma 1 punisce, chiunque procura ad altri o somministra i farmaci dopanti vietati, considerandolo un vero e proprio spaccciatore. <br />
È previsto, inoltre, l’aumento delle pene ex art. 9 comma 1, se il fatto è commesso da un dipendente del CONI o da associazioni o enti riconosciuti dal CONI,  invece,  l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria. <br />
 In terzo luogo, per quanto riguarda i rapporti tra magistratura sportiva ed ordinaria è prevista la possibilità dall’art. 2, l. 13 dic.1989 n°401 di chiedere copia degli atti del procedimento penale che rifluisce nelle disp. dell’art. 116 c.c.p. La legge tuttavia appare piuttosto carente sotto il profilo del coordinamento tra il procedimento sportivo e quello ordinario. <br />
  L’entrata in vigore della l.376/2000, che originariamente era stata prevista prima delle Olimpiadi 2000, non solo potrà conferire all’Italia un ruolo molto importante per perseguire a livello internazionale politiche che mirino alla tutela della salute degli atleti ed all’etica dei risultati sportivi, ma potrà anche restituire serenità al mondo dello sport, in quanto, è tra le più avanzate in materia di doping. <br />
La strada a livello internazionale sembra essere segnata e va proprio nella direzione indicata dalla presente legge. L’Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), fondazione costituita dal Comitato olimpico internazionale, al fine di coordinare e promuovere a livello internazionale la lotta al doping ha approvato il Codice mondiale antidoping e la lista delle sostanze e dei metodi vietati anno 2003(vedi allegato 1). <br />
Tale Codice prevede che, a partire dai Giochi olimpici di Atene 2004 o dalle Olimpiadi invernali di Torino 2006, i Comitati olimpici nazionali ed i Governi che non siano in regola con l’adesione e il conseguente versamento del contributo annuo non potranno ospitare i Giochi olimpici, i Giochi olimpici invernali o i Campionati del Mondo, nè proporne la candidatura. <br />
 A tal proposito il ministro per i beni e le attività culturali (Urbani) ha presentato il disegno di legge n° 3918 (23) che prevede l’impegno da parte del Governo italiano di corrispondere il contributo annuale all’Agenzia mondiale costituita dal Comitato olimpico internazionale, al fine di non mettere a rischio lo svolgimento delle competizioni già assegnate (Giochi olimpici invernali del 2006,Universiadi della neve nel 2007), nonchè le future assegnazioni all’Italia di altre competizioni sportive internazionali (candidatura per i Giochi olimpici estivi del 2012 e per i mondiali di nuoto del 2005). L’Italia, inoltre, il 12 settembre 2002 ha sottoscritto il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea antidoping,, impegnandosi in tale modo a riconoscere i controlli effettuati sugli atleti italiani, anche fuori dalle competizioni sportive, dall’Agenzia e per conto della stessa.</p>
<p><b>NOTE</b></p>
<p>1. Cass., 30-4-1954, in RDS, 1954, 403 ss.; Id., 12-3 1954, ibidem, 143, con nota adesiva di CHIAROTTI, Dovere giuridico della lealtà nelle competizioni sportive. <br />
2. La dottrina maggioritaria riteneva indispensabile la configurazione di una nuova ipotesi di reato in tal senso: NUVOLONE, L’illecito sportivo nella prospettiva dell’art. 640 c. p., in RDS, 1982, 204, che pur delimita il contorno di un’eventuale fattispecie entro “il quadro di una generale incriminazione della corruzione nell’ambito del diritto privato” ;la dottrina minoritaria riteneva, invece, che fossero sufficienti le sanzioni disciplinari che le Federazioni comminavano agli iscritti in tal senso: VASSALLI, La frode sportiva, in RDS, 1963, 50 s.; MAGNINI, Considerazioni»sull’illecito sportivo», in RGU, 1961, 367.<br />
3. Significativa al riguardo la relazione del Sen. Gallo al disegno di legge n.1888, di iniziativa del Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, in Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, 10 Legislatura, Giunte e Commissioni Parlamentari, Commissione Giustizia (2°), seduta del 9 novembre 1989, 402° Resoconto, p.5.<br />
4. Alcuni ritengono che debbano essere compresi nel novero dei partecipanti anche soggetti diversi dagli atleti come gli allenatori, medici sportivi e coloro che possono influire in virtù delle funzioni svolte sul risultato della gara in tal senso: BOLOGNA, L’illecito sportivo, in Riv. Dir. sport.,1990, 146;LAMBERTIi, La frode sportiva, Napoli, 1990, 213; altri ritengono e pare questa la soluzione più corretta perché conforme ai principi di tassatività che vadano considerati tali solo gli atleti e gli arbitri in virtù dell’art. 36 d.p.r. 157/1986 (Nuove norme di attuazione della l. 16-2-1942 n°426 recante costituzione ed ordinamento del C.O.N.I.) la quale afferma relativamente a questi ultimi che “partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità”.<br />
5. RIZZO SERGIO: Pantani indagato da Guariniello; in Corriere dello Sport del 11 novembre 1999.<br />
6. BORGOGNO R.: Sulla riconducibilità del doping al delitto «Di frode in competizioni sportive» ex art. 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, in Archivio penale,1994, 606. <br />
7. Tribunale di Forlì ufficio del giudice per le indagini preliminari; proc. n. 1038/00 RG NR; proc. n.1357/00 RG GIP. Rigetto richiesta di  archiviazione de PM: 20.aprile.2000.<br />
8. Cass. 17.7.1998, n. 8443, in Guida al diritto, 98, 36, 68, e in Cass. pen. 99, 2, 541.<br />
9. Corte Costituzionale, sentenze n° 437/1989, in Riv. it.dir. Proc. Pen., 1990, 725 ss.; n° 333/1991, in Foro it., 1991, parte I, 2628ss.; n° 360/1995, in Foro it.1995, parte I, 3083 ss.<br />
10. PADOVANI: Commento all’art.1,l. 13/12/1989 n.401; in Legisl. Pen.,1990, p.94; MEYER A.: Sport in diritto penale;in Dig. Disc. Pen., 1992, 579; ALBEGGIANI.: Sport (dir. pen.: La “ frode sportiva” e la sua rilevanza penale); in Voce dell’Enciclopedia del diritto, Milano 1990, 43, pag. 538.<br />
11. Cfr. Cass.pen, sez.V, 25,1,96, Omini, in Cass, pen. 1997, 529 ss.<br />
12. Cfr., GIP Roma, 21 febbraio 1992, Carnevale e Peruzzi, in Riv. Dir. Sport., 1992, 123 ss. con note di V. LEONOCI: Profili penalistici del doping sportivo e G. VIDIRI:La frode sportiva soggetti e condotta del reato (art. 1 l. 1989 n° 401); Tribunale di Roma. Sent. 27 gennaio 1992, Carnevale, Peruzzi, in Archivio penale, 1994, 606 con nota di BORGOGNO R.;G. VIDIRI: Il doping tra normativa sportiva ed ordinamento statale, in Foro it., 1991, 3°, 225; VIGORITA A., Il doping negli atleti nel diritto ordinario ed in quello sportivo; in Riv. Dir. sport., 1971, 273; IZZO UMBERTO: Quando l’atleta è in ritiro: il soggetto attivo l’elemento soggettivo nel reato di frode in competizioni sportive; in Riv. Dir. sport., 1993, 755; MARTONE A.: Il doping nell’ordinamento sportivo; in Corriere giuridico,1990, 1209.<br />
13. In questo caso i due calciatori sono stati puniti, dalle C.D. multe F.I.G.C., con la squalifica per un anno  per aver assunto in prossimità di una gara di campionato di calcio “fentermina”, sostanza vietata dal regolamento dei controlli antidoping dell’UEFA e compresi negli elenchi compilata dalla Federazione medico sportiva italiana<br />
14. Tribunale di Forlì ufficio del giudice per le indagini preliminari; proc. n. 1038/2000 R.G. P.M.; proc. n.1357/2000 R.G. GIP.UDIENZA PRELIMINARE: 06.06.2000. MEMORIA  DIFENSIVA.<br />
15. PADOVANI TULLIO: op. cit. pp.91,ss.<br />
16. Disegno di legge n.1637-1660-1714-1945/A/R- relazione scritta, relatore sen. Carella. Legislatura XIII; Disegno di legge n. 6276: Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; Camera dei deputati.<br />
17. V. lista delle classi delle sostanze vietate e metodi proibiti 2003 in allegato I o in http//www.CONI-Antidoping.htm.<br />
18. FRISONE MARCELLO: Doping: l’abuso di farmaci viene considerato  reato; in Il Sole 24 ore del 18 luglio 2000, pag. 26<br />
19. Cass. penale sez.III, 20.03.2002, n°11277; in Guida al Diritto (il Sole 24 ore) del 20 aprile 2002, n°15. <br />
20. Commento di OBERDAN  F.:Dubbia la sussistenza dell’illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite; in Guida al Diritto (il Sole 24 ore) del 20 aprile 2002  n° 15.<br />
  Prof .Francesco Furlanello: Sostanze dopanti e aritmie cardiache nello sport; in http//www.sportpro.it.<br />
21. SOPRANI PIERGUIDO: Vademecum per dribblare le difficoltà investigative; in Guida al diritto (il Sole 24 ore) 30 dic. 2000 n° 47.<br />
21. V. anche TRICOMI IRENE: Il gioco si fa duro; in Guida al Diritto (il Sole 24 ore) 30 dic. 2000 n° 47;UMANO-RONCHI G., DI LUCA N. M.: Dietro le contraddizioni di una strategia. La partita aperta di un efficace contrasto; in Guida al Diritto (il Sole 24 ore) 30 dic. 2000 n° 47.<br />
23. Vedi Disegni di legge e relazioni in http:// www.camera.it.</p>
<p align=center><b>ALLEGATO I</b></p>
<p align=center><b> I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE CIO anno 2003</b></p>
<p><b>A. Stimolanti</b></p>
<p>Le sostanze vietate della classe (A) includono i seguenti esempi:<br />
amineptina , amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina*, carfedon, cocaina, efedrina**, formoterolo *** , fencamfamina, mesocarbo, pentetrazolo, pipradolo, salbutamolo***, salmeterolo***, terbutalina ***, &#8230;. e sostanze affini </p>
<p>* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell&#8217;urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro.</p>
<p>** Per quanto riguarda la catina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell&#8217;urina risulta superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per l&#8217;efedrina e la metilefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell&#8217;urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell&#8217;urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro.</p>
<p>***Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l&#8217;asma e l&#8217;asma indotta da esercizio. Il Medico di squadra o uno specialista in malattie respiratorie dovranno comunicare per iscritto, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. la presenza di asma e/o di asma indotta da esercizio, corredando tale comunicazione con la documentazione atta a dimostrare la patologia. <br />
NOTA: Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso topico I vasocostrittori possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale, oftalmologica e rettale) contenenti adrenalina e fenilefrina sono consentiti.</p>
<p><b>B. Narcotici</b></p>
<p>Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi:<br />
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina &#8230;.. e sostanze affini<br />
NOTA: E&#8217; consentito l&#8217;impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina , propossifene e tramadolo.</p>
<p><b>C. Agenti anabolizzanti</b></p>
<p>Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi: <br />
1. Steroidi anabolizzanti androgeni <br />
a) clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19 norandrostenediolo, 19 norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo<br />
¼. e sostanze affini<br />
b) androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone* ¼. e sostanze affini<br />
Le informazioni risultanti dall&#8217;esecuzione di profili metabolici e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive. </p>
<p>La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di un atleta costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici. In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.. <br />
Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6, le autorità competenti hanno l&#8217;obbligo di condurre degli accertamenti prima che il campione venga dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un&#8217;analisi dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l&#8217;atleta interessato sarà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti dovranno essere inseriti nella relazione. In assenza di collaborazione all&#8217;esecuzione di tali accertamenti, il risultato verrà considerato positivo.</p>
<p>2. Beta 2 agonisti</p>
<p>Bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo*, reproterolo, salbutamolo*, salmeterolo , terbutalina* &#8230;&#8230;. e sostanze affini</p>
<p>* Uso consentito per via inalatoria, come descritto al punto (I.A)</p>
<p>Per quanto riguarda il salbutamolo, considerato nella categoria degli agenti anabolizzanti, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell&#8217;urina risulta superiore a 1000 nanogrammi per millilitro.</p>
<p><b>D. Diuretici</b></p>
<p>Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi:<br />
acetazolamide, acido etacrinico, bumetanide, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo *, mersalil, spironolattone, triamterene &#8230;&#8230;. e sostanze affini</p>
<p>* Uso vietato per iniezione endovenosa.</p>
<p><b>E. Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica e analoghi</b></p>
<p>Le sostanze vietate della classe (E) includono gli esempi seguenti ed i relativi analoghi, nonché le sostanze ad azione mimetica: <br />
1. Gonadotropina corionica (hCG ) esclusivamente per gli uomini; <br />
2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi esclusivamente per gli uomini; <br />
3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide) <br />
4. Ormone della crescita (hGH) <br />
5. Fattore di crescita insulino simile (IGF 1) <br />
e tutti i rispettivi &#8220;fattori di rilascio&#8221; e loro analoghi<br />
6. Eritropoietina (EPO) <br />
7. Insulina: <br />
uso consentito soltanto per il trattamento di atleti affetti da forme, dichiarate, di diabete insulino dipendente. E&#8217; necessaria la comunicazione scritta rilasciata da un endocrinologo o da un medico di squadra attestante la condizione di diabete insulino dipendente. Tale comunicazione deve essere inviata nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. corredata della documentazione atta a dimostrare la patologia. </p>
<p>La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce un&#8217;infrazione, a meno che non sia stato comprovato in via definitiva che il fenomeno è dovuto esclusivamente ad una condizione fisiologica o patologica.</p>
<p align=center><b>II: PRATICHE VIETATE</b></p>
<p>I seguenti metodi sono proibiti: <br />
1. Doping ematico: consiste nella somministrazione di sangue, globuli rossi e/o emoderivati all&#8217;atleta, procedura che può essere preceduta da un prelievo di sangue sull&#8217;atleta che continua l&#8217;allenamento in uno stato di insufficienza ematica. <br />
2. Somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di sostituti del plasma.<br />
3. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche</p>
<p align=center><b>III. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN DETERMINATE CONDIZIONI</b></p>
<p><b>A. Alcool</b></p>
<p>I CONTROLLI PER IL RILEVAMENTO DELL&#8217;ETANOLO NEI CAMPIONI DI URINA NON SARANNO EFFETTUATI.</p>
<p><b>B. Cannabinoidi</b></p>
<p>Saranno condotte analisi per l&#8217;individuazione di cannabinoidi (ad es. Marijuana, Hashish). In occasione dei Giochi Olimpici, saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi. La concentrazione nelle urine di 11 nor delta 9 tetraidrocannabinolo 9 acido carbossilico (carbossi THC), in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro, configura un caso di doping.</p>
<p><b>C. Anestetici locali</b></p>
<p>L&#8217;uso di anestetici locali tramite iniezione è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: <br />
a) possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, e sostanze affini ma non cocaina.  Gli agenti vasocostrittori (ad es. adrenalina) potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali; <br />
b) possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali od intra articolari; <br />
c) soltanto quando esista una giustificazione medica.</p>
<p>Prima dell&#8217;inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, all&#8217;Ispettore Medico la giustificazione medica dell&#8217;avvenuta somministrazione di anestetici locali nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di prelievo, ai sensi dell&#8217;art. 9 punto 12 lettere b), c) e d) del Regolamento della Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall&#8217;Ufficio di Procura Antidoping del CONI.</p>
<p><b>D. Glicocorticoidi</b></p>
<p>L&#8217;uso sistemico dei glicocorticoidi è vietato nei casi in cui questi ultimi vengano somministrati per via orale, rettale o attraverso iniezione endovenosa o intramuscolare.<br />
In caso di necessità medica, sono consentite iniezioni locali ed intra articolari di glicocorticoidi. <br />
Prima dell&#8217;inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, all&#8217;Ispettore Medico la giustificazione medica dell&#8217;avvenuta somministrazione di glicocorticoidi nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di prelievo, ai sensi dell&#8217;art. 9 punto 12 lettere b), c) e d) del Regolamento della Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall&#8217;Ufficio di Procura Antidoping del CONI.</p>
<p><b>E. Beta bloccanti</b></p>
<p>Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi: <br />
acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propranololo, sotalolo &#8230;&#8230;. e sostanze affini</p>
<p>L&#8217;uso dei Beta bloccanti è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile della Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., al quale deve essere inoltrata specifica richiesta, corredata delle giustificazioni mediche che rendono necessario il loro uso.</p>
<p align=center><b>III &#8211; CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI I LABORATORI ACCREDITATI DAL CIO SONO TENUTI A COMUNICARE I RISCONTRI RELATIVI A SPECIFICHE SOSTANZE</b></p>
<p>CAFFEINA > 12 microgrammi/millilitro<br />
CARBOSSI THC > 15 nanogrammi/millilitro<br />
CATINA > 5 microgrammi/millilitro<br />
EFEDRINA > 10 microgrammi/millilitro<br />
EPITESTOSTERONE > 200 nanogrammi/millilitro<br />
METILEFEDRINA > 10 microgrammi/millilitro<br />
MORFINA > 1 microgrammo/millilitro<br />
19 NORANDROSTERONE > 2 nanogrammi/millilitro, per gli uomini<br />
19 NORANDROSTERONE > 5 nanogrammi/millilitro, per le donne<br />
FENILPROPANOLAMINA > 25 microgrammi/millilitro<br />
PSEUDOEFEDRINA > 25 microgrammi/millilitro</p>
<p>SALBUTAMOLO (come stimolante) > 100 nanogrammi/millilitro (come agente anabolizzante) > 1000 nanogrammi/millilitro</p>
<p><b>IV. CONTROLLI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI</b></p>
<p>I controlli effettuati al di fuori delle competizioni hanno come unico obiettivo quello di svelare le sostanze proibite appartenenti alla classe I.C (agenti anabolizzanti), I.D (diuretici), I.E (ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi) ed alla classe II (metodi proibiti).</p>
<p align=center><b>ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE<br />
 ATTENZIONE: </b></p>
<p>Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse nell&#8217;elenco sono da considerarsi, comunque, vietate, in quanto rientranti nella definizione &#8221; &#8230;. e sostanze affini&#8221;.<br />
Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, i prodotti di supplementazione e le preparazioni vendute liberamente, nonché tutte le altre sostanze utilizzate non contengano alcuna sostanza compresa fra quelle vietate.</p>
<p><b>STIMOLANTI<br /></b><br />
amfepramone, amfetamina, amifenazolo, amineptina, bambuterolo, bromantan, bupropione, caffeina, carfedon, catina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, fendimetrazina, fentermina, fenilefrina, fenilpropanolamina, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesocarbo, metamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.</p>
<p><b>NARCOTICI<br /></b><br />
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.</p>
<p><b>AGENTI ANABOLIZZANTI<br /></b><br />
androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, boldenone, clenbuterolo, clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19 norandrostenediolo, 19 norandrostenedione, noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, ossimesterone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.</p>
<p><b>DIURETICI<br /></b><br />
acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo (per iniezione endovenosa), mersalile, spironolattone, triamterene.</p>
<p><b>AGENTI MASCHERANTI<br /></b><br />
bromantan, diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid.</p>
<p><b>ORMONI PEPTIDICI, SOSTANZE AD AZIONE MIMETICA E ANALOGHI<br /></b><br />
 eritropoietina (EPO), ACTH, hCG*, hGH, insulina, LH*, clomifene*, ciclofenil*,  tamoxifene* , inibitori dell&#8217;aromatasi *</p>
<p>* sostanze vietate esclusivamente negli uomini</p>
<p>BE<b>TA BLOCCANTI<br /></b><br />
acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo,celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.</p>
<p>Gran parte delle &#8220;sostanze illecite&#8221; incluse come tali negli elenchi del CIO, assunte dall’atleta ai fini ergogenici e cioè di migliorare le prestazioni sportive o &#8220;mascheranti&#8221; nei riguardi dei controlli antidoping, possono provocare aritmie cardiache di ogni tipo, a breve, medio e lungo termine, per meccanismi aritmogeni diretti o secondari a modificazioni patologiche e metaboliche, endocrine, ioniche indotte dalle sostanze stesse o della loro associazione (cosiddetti cocktail).</p>
<p>nella risoluzione recentemente approvata dal Parlamento europeo (PE. 205.677, nella seduta del maggio 1994) gli Stati membri vengono direttamente chiamati in causa ed invitati ad «adottare norme giuridiche integrative che vietino il doping nello sport e prevedano sanzioni per i singoli atleti, le società e le federazioni sportive (inter)nazionali in caso di violazione «ed inoltre a» rifiutare o revocare le sovvenzioni alle società e federazioni che chiaramente eludono le norme e i regolamenti in materia di doping nello sport e non combattono il fenomeno nelle attività sportive di cui sono responsabili».</p>
<p>Inoltre, afferma che l’incriminabilità «tout court» dell’atleta rende altresì  più difficoltosa la gestione di eventuali chiamate in correità da parte dell’atleta indagato imponendo all’autorità giudiziaria la ricerca e l’acquisizione dei necessari riscontri probatori.<br />
Qualora, infatti, il procedimento a carico del terzo abbia inizio per effetto di una chiamata in correità da parte di un altro atleta ci si troverà in una situazione probatoria di assenza nei confronti del primo di un riscontro di positività.</p>
<p>Pur essendo condivisibile la difficoltà evidenziata nel caso di chiamata in correità da parte di un altro atleta, invece,</p>
<p align=center><b>CAMERA DEI DEPUTATI N. 3918</b></p>
<p>—</p>
<p align=center><b>DISEGNO DI LEGGE<br />
PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA` CULTURALI (URBANI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) </b></p>
<p>Concessione di un contributo all’Agenzia mondiale antidoping<br />
Presentato il 17 aprile 2003<br />
Il disegno di legge prevede l’impegno da parte del Governo italiano di corrispondere il contributo annuale all’Agenzia mondiale costituita dal Comitato olimpico internazionale, con il supporto e la partecipazione di organizzazioni intergovernative, Governi, autorita` pubbliche e altri soggetti pubblici e privati,<br />
al fine di coordinare e promuovere a livello internazionale la lotta al doping. <br />
L’Agenzia ha approvato il Codice mondiale antidoping e la lista delle sostanze e dei metodi vietati. In tale Codice e` previsto che, a partire dai Giochi olimpici di Atene 2004 o dalle Olimpiadi invernali di Torino 2006, i Comitati olimpici nazionali ed i Governi che non siano in regola con l’adesione e il conseguente versamento del contributo annuo non potranno ospitare i Giochi olimpici, i Giochi olimpici invernali o i Campionati del Mondo, ne´ proporne la<br />
candidatura. <br />
A questo proposito e` opportuno tener presente che l’Italia ospitera` i Giochi olimpici invernali del 2006, per l’organizzazione dei quali sono gia` in corso di realizzazione e adeguamento le strutture, e le Universiadi della neve nel 2007 e che ha presentato la candidatura per i Giochi olimpici estivi del 2012 e per i mondiali di nuoto del 2005. Al fine di non mettere a<br />
rischio lo svolgimento delle competizioni gia` assegnate, nonche´ le future assegnazioni all’Italia di altre competizioni sportive internazionali, e` pertanto opportuno aderire quanto prima al Codice e regolarizzare l’erogazione del contributo annuo, fissato in dollari USA 504,978, a decorrere dall’annualita` 2002.<br />
Infine, e` opportuno ricordare che il 12settembre 2002 l’Italia ha sottoscritto il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea antidoping, impegnandosi in tale modo a riconoscere i controlli effettuati sugli atleti italiani, anche fuori dalle competizioni to della stessa.</p>
<p> (All’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni). <br />
L’Agenzia mondiale antidoping e` una fondazione con sede a Montreal (Canada) istituita dal Comitato olimpico internazionale (CIO) il 10 dicembre 1999, con lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping nello sport, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative, i Governi e le autorita` pubbliche dei Paesi aderenti. <br />
Dal 1o gennaio 2002, alle spese di funzionamento dell’Agenzia, nonche´ alla realizzazione delle attivita` di contrasto al doping e di ricerca sulle sostanze dopanti, provvedono per il 50 per cento il CIO e per l’altro 50 per cento i Governi dei Paesi rappresentati nel CIO. <br />
L’Europa contribuisce con il 47,5 per cento, pari a 4.037.500 , della quota spettante ai Governi. L’Italia, che peraltro e` presente con un proprio delegato nel Foundation Board, deve contribuire nella misura del 5,94 per cento circa del budget dell’Agenzia, ovvero 504.978 .<br />
Il comma 1 dell’articolo unico del disegno di legge autorizza il Governo italiano al pagamento del contributo all’Agenzia mondiale antidoping. <br />
Il contributo a regime e` stato calcolato tenendo conto del cambio di valuta alla data di presentazione del disegno di legge (stabilito in parita` dollaro USA-euro), mentre per il 2003 lo stesso importo e` previsto in misura doppia, perche´ occorre erogare anche il contributo relativo al 2002. <br />
Per quell’anno, infatti, l’Italia e` l’unico tra i grandi Paesi, che non ha ancora provveduto al versamento del contributo. <br />
Pertanto valutato il contributo annuo in 505.000 euro si ha: anno 2003: contributo anni 2002 e 2003 = 505.000 euro ´&#61472;2 = 1.010.000 euro; <br />
anno 2004 e successivi: contributo anni 2004 e successivi = 505.000 euro.</p>
<p><b>ART. 1.</b> <br />
1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping il Ministero per i beni e le attivita` culturali e` autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale « Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) », organizzazione non governativa costituita dal Comitato<br />
olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada). <br />
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 valutato in 1.010.000 euro per l’anno 2003 e 505.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. <br />
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978. <br />
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con<br />
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
_</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-della-salute-nelle-attivita-sportive-ed-il-divieto-di-doping-l-14-dicembre-2000-n376/">LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ED IL DIVIETO DI DOPING.&lt;br&gt; ( l. 14 dicembre 2000, n°376 )</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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