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	<title>Silvana Castagnaro Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Silvana Castagnaro Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulle modalità (in particolare: temporali) di esercizio dell’opzione tempo pieno-tempo definito per i medici universitari attivati assistenzialmente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulle-modalita-in-particolare-temporali-di-esercizio-dellopzione-tempo-pieno-tempo-definito-per-i-medici-universitari-attivati-assistenzialmente/">Sulle modalità (in particolare: temporali) di esercizio dell’opzione tempo pieno-tempo definito per i medici universitari attivati assistenzialmente</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. L’opzione tra regime di esclusività e regime di non esclusività per i Dirigenti sanitari. Profili generali. – 2. Segue: esclusività e non esclusività del rapporto per i medici universitari attivati assistenzialmente. – 3. La riferibilità, al medico “docente universitario”, della normativa di cui al D.P.R. n. 382/80. –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulle-modalita-in-particolare-temporali-di-esercizio-dellopzione-tempo-pieno-tempo-definito-per-i-medici-universitari-attivati-assistenzialmente/">Sulle modalità (in particolare: temporali) di esercizio dell’opzione tempo pieno-tempo definito per i medici universitari attivati assistenzialmente</a></p>
<p align=justify>
SOMMARIO: 1. L’opzione tra regime di esclusività e regime di non esclusività per i Dirigenti sanitari. Profili generali. – 2. <i>Segue</i>: esclusività e non esclusività del rapporto per i medici universitari attivati assistenzialmente. – 3. La riferibilità, al medico “docente universitario”, della normativa di cui al D.P.R. n. 382/80. – 4. L’individuazione della disciplina applicabile all’opzione espressa dal medico docente universitario, con particolare riferimento al profilo temporale: a) il problema – 5. <i>Segue</i>: b) le possibili soluzioni. – 6. Perentoriertà del termine per la scelta?</p>
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<p></p>
<p align=justify>
<i>1. L’opzione tra regime di esclusività e regime di non esclusività per i Dirigenti sanitari</i>. <i>Profili generali. </i>– Intervenendo in uno scenario normativo assai articolato e complesso[1], l’art. 2 <i>septies</i> della L. n. 138 del 2004, modificando l’art. 15 <i>quater</i>, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 (che nella sua versione originaria, come introdotta dall’art. 13 D.Lgs. n. 229/99, non consentiva il passaggio dal regime di esclusività a quello di non esclusività)[2], ha ora stabilito che i dirigenti sanitari  «possono optare, su richiesta da presentare <i>entro il 30 novembre di ciascun anno</i>, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve»[3]. <br />
L’esclusività del rapporto, in particolare, comporta «la totale disponibilità […] nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza» (art. 10, comma 6, CCNL Dirigenza S.S.N. 3 novembre 2005), mentre la non esclusività «comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende – secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture – negoziano con le <i>equipes </i>interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate» (art 10, comma 7, CCNL cit.)[4].</p>
<p>2. Segue: <i>esclusività e non esclusività del rapporto per i medici universitari attivati assistenzialmente</i>. – All’indomani del D. Lgs. n. 229/99, l’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 517/99, aveva stabilito (con disposizione oggi rimasta formalmente invariata) che ai professori e ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende universitarie integrate e le strutture sanitarie accreditate di cui all’articolo 2 dello stesso decreto si applica l’art. 15 <i>quater</i> D. Lgs. n. 502 del 1992[5]. <br />
Tale ultima disposizione (che, in quanto applicabile ai medici docenti universitari, vietava a questi ultimi il passaggio al regime di non esclusività) è stata successivamente modificata, nel 4° comma, nel senso più sopra richiamato, al § 1.<br />
Con riferimento al personale medico docente universitario, d’altra parte, opera anche il disposto specifico dell’art. 5, comma 12, seconda parte, D.Lgs. n. 517/1999[6], a norma del quale «<i>fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario</i> lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l’opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell’attività extramuraria comporta l’opzione per il tempo definito, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382». <br />
Non essendo, ad oggi, intervenuta una legge generale di riordino dello <i>stato giuridico</i> universitario, quest’ultima disposizione deve considerarsi ancora vigente e capace di una autonoma valenza[7].<br />
Ciò significa, pertanto, che il medico docente universitario che abbia optato per l’attività <i>extra moenia</i> (corrispondente, in sostanza, al regime di non esclusività) deve intendersi automaticamente aver prescelto un regime di impegno a tempo definito[8], <i>quanto al rapporto di lavoro universitario</i> (e, viceversa, il docente che abbia optato per l’attività intramuraria (esclusività) deve intendersi, <i>come docente universitario</i>,  con regime di impegno a tempo pieno).</p>
<p>3. <i>La riferibilità, al medico “docente universitario”, della normativa di cui al D.P.R. n. 382/80</i>. – Al quadro normativo così delineato, relativo alla specifica connotazione del docente universitario <i>medico</i>, va peraltro affiancata la previsione normativa di carattere generale, in quanto riferibile a <i>qualsiasi</i> docente universitario, secondo la quale «l’impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore <i>almeno sei mesi prima dell’inizio di ogni anno accademico</i>. Essa obbliga al rispetto dell’impegno assunto per almeno un biennio. L’opzione può essere esercitata non oltre l’inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto […]» (art. 11 D.P.R. n. 382 del 1980)[9].<br />
In proposito, occorre premettere che l’esercizio dell&#8217;attività assistenziale da parte del docente universitario non importa uno stravolgimento del proprio <i>status</i>[10], quanto, piuttosto, l’applicazione della medesima disciplina prevista per il medico ospedaliero <i>limitatamente</i> all’attività assistenziale esercitata[11].<br />
Conseguentemente, lo stato giuridico del medico universitario è fatto salvo (come espressamente stabilito, del resto, dallo stesso art. 5, cpv., D. Lgs. n. 517/99), ancorché la parte di attività da esso prestata a titolo assistenziale comporti una equiparazione di trattamento, <i>limitata a questo ambito</i>, con i medici ospedalieri. <br />
Per il resto, evidentemente, il personale medico docente universitario <i>è </i>e<i> rimane</i> un professore universitario, al cui <i>status</i> giuridico va dunque ricondotto il rapporto di lavoro con l’Ateneo di appartenenza.</p>
<p><i>4. L’individuazione della disciplina applicabile all’opzione espressa dal medico docente universitario, con particolare riferimento al profilo temporale: a) il problema</i> – È in questo contesto che – ferma restando l’assimilazione tra attività extramuraria e regime di impegno a tempo definito (<i>i.e</i>: non esclusività), ed attività <i>intramoenia</i> e regime di impegno a tempo pieno (<i>i.e.</i>: esclusività) – deve essere apprezzata l’indubbia diversità di disciplina recata dagli articoli 11 del D.P.R. n. 382/1980 e 15 <i>quater</i> D.Lgs. n. 502/92, dal momento che:<br />
a) secondo il primo, la scelta tra tempo pieno e tempo definito va esercitata con domanda da presentare al Rettore <i>almeno sei mesi prima</i> dell’inizio di ogni anno accademico; laddove<br />
b) secondo l’art. 15 <i>quater</i> D. Lgs. n. 502/92, come conseguente alla L. n. 138/04, l’opzione può essere cambiata ogni anno entro il <i>30 novembre</i>, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo,  salva l’eventuale previsione, da parte della normativa regionale, di una cadenza temporale più breve. <br />
Come già anticipato, quest’ultima disciplina, espressamente dettata per i dirigenti sanitari, potrebbe a tutta prima intendersi riferita <i>senz’altro </i>altresì ai medici universitari, in virtù del rinvio generico operato dall’art. 5, comma 3, D. Lgs. 517/1999[12]. Non sembra, tuttavia, da trascurare che il richiamo era stato disposto con riguardo ad un contenuto profondamente diverso da quello oggi vigente; ed in assenza di una norma specifica che faccia espressamente salva (s’intende: nell’ambito considerato) la disciplina di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, si profila effettivamente la questione se al <i>personale medico docente universitario</i> che (muovendo da un diverso regime di impegno) voglia optare per l’attività <i>extramoenia</i> (rapporto di non esclusività, cioè, quanto allo <i>status</i> giuridico di docente, regime di impegno a tempo definito; o, viceversa) sia da applicare il termine del 30 novembre di ciascun anno, o quello di almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico.</p>
<p><i>5. </i>Segue:<i> b) le possibili soluzioni.</i> – In proposito, una ragionevole soluzione del problema[13] – al di là delle suggestioni che potrebbero ricavarsi dal mero dato letterale positivo («nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15 <i>bis</i> , 15 <i>ter</i> , 15 <i>quater</i> […] del D. Lgs.  e successive modificazioni»: art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 517/99) – non può prescindere dalla considerazione che lo <i>status</i> giuridico di professore universitario, al quale si riferisce la scelta tra tempo pieno e tempo definito, è regolato dal DPR n. 382/80; e poiché tale <i>status</i> è fatto salvo dallo stesso D. Lgs. n. 517/99, le norme che riguardano il personale ospedaliero, e che il D. Lgs. 517/99 richiama, in quanto applicabili, possono essere applicate solo se non risultano in contrasto con la regolamentazione giuridica dello <i>status</i> di docente universitario[14].<br />
Ne consegue che, plausibilmente, nel contrasto tra l’art. 11 DPR n. 382/80 e l’art. 15 <i>quater</i> del D.Lgs. n. 502/92, oggetto del richiamo operato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 517/99, è la prima disposizione (art. 11 DPR n. 382/80) che dovrebbe ritenersi prevalente.<br />
Questa soluzione sembra, d’altra parte, trovare puntuale conferma in un <i>obiter dictum</i> della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4382/2007[15], che, in un passaggio della motivazione, proprio avendo riguardo al rapporto tra art 11 DPR n. 382/80, e art. 15 <i>quater </i>D. Lgs. n. 502/92, come richiamato dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 517/99, afferma essere ipotizzabile «un possibile coordinamento tra le due normative, magari tenendo in debito conto la specifica normativa dettata dall’art. 11 D.P.R. n. 382/1980, la quale <i>non sembra che debba essere obliterata</i> a vantaggio della previsione che disciplina l&#8217;esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario».<br />
Appare perciò ragionevole concludere, in armonia con il riferito orientamento giurisprudenziale, per la <i>prevalenza</i> della disciplina specifica dettata dall’<i>art.</i> <i>11 DPR n. 382/80</i>, con la conseguenza che, avuto riguardo a personale medico universitario che svolge attività assistenziale l’opzione tra tempo pieno e definito deve essere esercitata nelle forme e nei modi previsti da tale disposizione e, dunque, almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico.</p>
<p><i>6. Perentorietà del termine per la scelta?</i> – In conclusione, sembra anche utile rilevare che il rispetto del termine dettato per la formulazione dell’opzione (sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico), secondo un orientamento giurisprudenziale consistente e pacifico[16], deve considerarsi imprescindibile.<br />
L’esistenza di una diversa determinazione dell’Amministrazione (la quale accogliesse un’opzione per così dire “tardiva”), peraltro, al di là della sua effettiva valenza giuridica, potrebbe avere comunque rilievo sotto il profilo della (valutabilità della) condotta del professore optante che, in quanto assistita da un provvedimento amministrativo conforme, potrebbe ragionevolmente intendersi caratterizzata da “buona fede” (per quanto ciò possa essere utile e rilevante).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Gli artt. 19 R.D. 30 settembre 1938, n. 1631; 13 <i>bis</i> D.L.vo 3 maggio 1948, n. 949 (e v. poi la L. 4 novembre 1951 n. 1188); e 3 della L. 10 maggio 1964, n. 336 variamente vietavano al personale sanitario ospedaliero lo svolgimento di attività professionale estranea a quella dipendente. <br />
Successivamente, il D.Lgs. 27 marzo 1969 n. 130 regolò la distinzione tra regime di “tempo pieno” e regime di “tempo definito” il quale ultimo consentiva il libero esercizio professionale anche fuori dell’ospedale, salve le incompatibilità disposte dall’art. 43 della L n.  132 del 1968 (che, in particolare, ne vietava lo svolgimento in case di cura private).<br />
In seguito, l’art. 35 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 confermò la limitazione dell’attività libero-professionale dei medici ospedalieri a tempo pieno a quella “intramuraria” («nell’ambito dei servizi, presidi e strutture dell’unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali», consentendo, oltre questa, solo «consulti e consulenze non continuativi», autorizzati da norme regionali), mantenendo, per i medici con rapporto di servizio a “tempo definito” la facoltà di svolgere attività “extramuraria”, anche in regime di convenzione, in conformità alle direttive degli accordi nazionali  e compatibilmente con gli interessi di servizio.<br />
Una diversa regolamentazione del problema fu, invece, introdotta dall’art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991 n. 412, vietando ai medici a “tempo definito” la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro in regime convenzionale o presso strutture convenzionate; assicurando, a semplice domanda, il passaggio dal “tempo definito” al “tempo pieno” (ovviamente caratterizzato da una maggiore retribuzione), anche in soprannumero; e consentendo ai medici a “tempo pieno” lo svolgimento di attività extramuraria non convenzionata, senza la precedente limitazione ai soli consulti e consulenze non continuativi (disponeva, in particolare, detta norma, che «l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del <i>Servizio sanitario nazionale</i> è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale»<br />
Successive innovazioni normative hanno comportato un nuovo assetto, in forza del quale, intanto, «a far data dal 31 dicembre 2002» venivano «soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria» (art. 15 <i>bis</i>, comma 3, prima parte, D. Lgs. n. 502/92, inserito dal D.Lgs. n. 229/1999 e modificato dal D.L. n. 347/2001 convertito, con modificazioni, nella L. n. 405/2001); veniva introdotto il rapporto di lavoro ospedaliero con carattere di esclusività (al quale erano connesse misure di carattere “premiale”: v., in particolare, il comma 8 dell’art. 15 <i>quater </i>D. Lgs. n. 502/92), normativamente presunto in mancanza di opzioni tempestivamente comunicate, e si stabiliva che «i dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo» (art. 15 <i>quater</i> D. Lgs. n. 502/92, come inserito dal D.Lgs. n. 229/1999). <br />
[2] Questo il testo originario della norma: «il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo». Sulla portata dell’innovazione legislativa, G. Fares, <i>Il faticoso cammino dell’integrazione fra Università e Servizio sanitario</i>, in G. Corso – P. Magistrelli (a cura di), <i>Il diritto alla salute tra istituzioni e società civile</i>, Torino, 2009, 121 ss.<br />
[3] Per comodità del lettore, si riporta il testo integrale <i>vigente </i>del cit. art. 15 <i>quater</i> D. Lgs. n. 502/92: «I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.<br />
Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.<br />
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.<br />
I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l’esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.<br />
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva»<br />
[4] Per la disciplina collettiva dell’esclusività nel rapporto di lavoro della Dirigenza sanitaria si riporta il testo dell’art. 10 CCNL 3 novembre 2005, mantenuto in vigore dall’art. 28 CCNL del 17 ottobre 2008: <br />
«A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.<br />
I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 12.<br />
Per i dirigenti del comma 1 già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.<br />
L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 &#8211; salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, nella misura stabilita dall’art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 4, lettera b) del citato CCNL come integrato dall’art. 24, comma 14, del presente CCNL.<br />
Per l’acquisizione delle fasce successive dell’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.<br />
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti del comma 1 nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.<br />
Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende &#8211; secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture &#8211; negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.<br />
L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato».<br />
[5] In precedenza, l’art. 4, comma 7, della L. n. 412/91 aveva disposto l’applicabilità del regime da essa introdotto (su cui <i>supra</i>, nt. 1) anche «al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382», con la particolarità che, rispetto ad essi, all&#8217;accertamento delle incompatibilità previste dalla normativa resa applicabile dovessero provvedere «le autorità accademiche competenti».<br />
[6] Per la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzione della norma v. T.A.R. Lazio –  Roma, 25 gennaio 2006, n. 542, in <i>Foro amm. TAR</i>, 2006, 216.<br />
[7] Cfr. Cons. St., sez. VI, 7 agosto 2007, n. 4382, in <i>Foro amm. CDS</i>, 2007, 2776: «L’abrogazione tacita della prima parte del comma 12 dell’art. 5 d.lg. 517 del 1999 ad opera del d.l. n. 81 del 2004, convertito nella l. n. 138 del 2004, non può automaticamente riflettersi sulle conseguenze derivanti dall’aver esercitato l’opzione tra attività intramuraria od extramuraria sull’attività di docente universitario; al contrario, la seconda parte del citato comma 12 dell’art. 5 prevede l’obbligo di opzione per il tempo pieno o per il tempo definito a seconda del regime libero professionale prescelto fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, ma non essendo tale legge ancora stata promulgata, la norma deve considerarsi ancora vigente e capace di una autonoma valenza». Nello stesso senso T.A.R. Lazio – Roma, 13 settembre 2007, n. 8888, in <i>Foro amm. TAR</i>, 2007, 2798.<br />
[8] Naturalmente, come è stato opportunamente precisato in giurisprudenza, «i professori che optano per l’extra moenia percepiscono una riduzione della retribuzione correlata al minor impegno accademico, senza che nulla sia mutato per ciò che riguarda lo svolgimento dell’attività assistenziale. Pertanto, a fronte dello svolgimento della medesima attività assistenziale, l’indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 per l’attività di assistenza extra moenia non può che rimanere invariata» (Cons. St., sez. V, 27 maggio 2008, n. 2845, in <i>Foro amm. CDS</i>, 2008, 1620; Cons. St., sez. V, 29 aprile 2008, n. 2351, <i>ivi</i>, 1263).<br />
[9] La disposizione (testualmente riferita ai “professori ordinari”) è applicabile anche ai professori straordinari, <i>ex</i> art. 6, cpv., DPR n. 382/80; ed ai professori associati per effetto dell’art. 22 dello stesso DPR. <br />
Per l’opzione tempo pieno-tempo definito rispetto ai ricercatori universitari (possibile solo per i ricercatori “confermati“) v. l’art. 1 L. 22 aprile 1987, n. 158.<br />
[10] Per questo rilievo v., da ult., Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1343, in <i>Juris Data Dvd</i>.<br />
[11] Cfr. T.A.R. Lazio – Roma, 13 settembre 2007, n. 8888, in <i>Foro amm. TAR</i>, 2007, 2798; Cons. St., sez. VI, 7 agosto 2007, n. 4382, cit.<br />
[12] In tal senso v. T.A.R. Lazio – Roma, 21 marzo 2007, n. 2456, in <i>Juris Data Dvd</i>, ove la considerazione che venendo «in rilievo la modifica normativa intervenuta con L. n. 138/2004 (art. 15 quater, comma 4, D.Lgs. n. 502/1992: &#8220;I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve”», si deve «osservare come la disposizione normativa richiamata – applicabile anche ai docenti universitari in forza del rinvio operato dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 517/1999 – ha inciso sui commi 8, 9, 10 ed 11 dell’art. 5 D.Lgs. n. 517/1999 che, conseguentemente, devono interpretarsi in armonia con quanto sancito dall’art. 15 quater D.Lgs. n. 502/1992 con riguardo alla possibilità di reiterare annualmente l’opzione tra attività esclusiva o meno».<br />
[13] È stato anche rilevato che «la necessità del coordinamento delle norme sulle modalità e termini di scelta tra attività esclusiva ed attività extramuraria con la normativa di cui all’art. 11 D.P.R. n. 382 del 1980 – anche in riferimento ai tempi ed ai termini dell’opzione per il regime di impegno universitario – vale, quando si tratti di scelta <i>ex ante</i> del tempo (definito o pieno) d’impegno universitario ai fini dell’opzione conseguente e coerente per una determinata attività libero-professionale (extramuraria o intramuraria). Tale necessità non si pone, invece, quando la scelta da effettuare sia […] di mera regolarizzazione <i>a posteriori</i>»: T.A.R. Lazio – Roma, 31 gennaio 2008, n. 797, in <i>Foro amm. TAR</i>, 2008<i>, </i>166.<br />
[14] Si consideri, in particolare, che il comma 2 del cit. art. 5 D Lgs. n. 517/99 fa espressamente salvo lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari attivati assistenzialmente, e il successivo comma 3, nel rinviare (come detto nel testo) al D. Lgs. n. 502/92, prevede l’applicazione delle norme richiamate «salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto»: il che, considerando che la distinzione tra regime di tempo pieno e tempo definito (con le relativa regolamentazione normativa) attiene specificamente allo status di docente universitario, e che essa è disciplinata in modo diverso da quanto previsto dalle norme applicabili (per via del citato richiamo) in ordine al profilo temporale della scelta, dovrebbe appunto convalidare la soluzione offerta nel testo.<br />
[15] La decisione è citata nelle note 7 e 11.<br />
[16] V. Cons. St., sez. VI, 15 giugno 1999, n. 827, in <i>Cons. St.</i>, 1999, I, 980; Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 80, <i>ivi</i>, 115; Cons. St., sez. VI, 7 ottobre 1997, n. 1439, <i>ivi</i>, 1997, I, 1422; Cons. St., Ad. Plen., 28 gennaio 1994, n. 1, in <i>Foro amm.</i>, 1994, 43 ss.; Tar Campania – Napoli, 12 marzo 1998, n. 870; Tar Toscana, sez. I, 18 ottobre 1990, n. 943, consultabili in <i>Juris Data Dvd.</i>.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 30.6.2009)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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