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	<title>Serena Marzucchi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Serena Marzucchi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Privacy e sentenze: il bilanciamento tra esigenze della riservatezza e  pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
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		<title>Art. 18 TCE: il diritto alla circolazione e soggiorno “collegato” del cittadino di un paese terzo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 18:37:12 +0000</pubDate>
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<p>Il principio di effettività- di cui la sentenza in commento è un chiaro esempio- caratterizza da sempre l’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia. In chiave di riconoscimento e tutela dei diritti della persona un tal modo di ragionare consente alla Corte di Lussemburgo di estendere la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/art-18-tce-il-diritto-alla-circolazione-e-soggiorno-collegato-del-cittadino-di-un-paese-terzo/">Art. 18 TCE: il diritto alla circolazione e soggiorno “collegato” del cittadino di un paese terzo.</a></p>
<p>Il principio di effettività- di cui la sentenza in commento è un chiaro esempio- caratterizza da sempre l’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia.<br />
In chiave di riconoscimento e tutela dei diritti della persona un tal modo di ragionare consente alla Corte di Lussemburgo di estendere la portata applicativa di norme comunitarie ben oltre i confini tracciabili da una semplice interpretazione analogica delle stesse. Quest’ultima consente, infatti, di ritenere la disposizione X, prevista per la fattispecie Z, applicabile anche alla fattispecie Y, sulla base del presupposto che Z e Y si assomigliano, mentre il principio di effettività porta ad interpretare la norma in modo teleologico secondo una logica mezzo-risultato. Un esempio potrà chiarire la differenza tra i due istituti: a) le madri godono dei permessi lavorativi in caso malattia del figlio; lo stesso diritto spetta anche al padre perché sono entrambi “genitori” (il diritto del padre è frutto di un’interpretazione analogica); b) le madri hanno la possibilità di assentarsi da lavoro in caso di malattia dei figli; le madri devono essere comunque retribuite durante l’assenza perché altrimenti sarebbero costrette ad andare a lavoro (diritto al permesso retribuito deriva dall’applicazione del principio di effettività).<br />
Leggere una norma alla luce della sua effettività può portare, allora, l’interprete a riconoscere dei diritti ulteriori; ciò accade anche a seguito della interpretazione analogica –se alla madre non spettassero i permessi lavorativi, questi non spetterebbero di certo al padre- ma con una differenza di fondo: il diritto frutto dell’analogia trova un nesso con il diritto preesistente solo in chiave genetica, mantenendo, poi, una propria individualità; il diritto attribuito in virtù del principio di effettività, invece, è un diritto, non solo derivato, ma collegato alla situazione giuridica che va a completare e questa funzione particolare da esso assolta è condizione stessa della sua esistenza.<br />
La sentenza del 19 ottobre 2004, dopo aver affermato che Catherine Zhu, minorenne, gode direttamente in virtù dell’art. 18 TCE del diritto di circolare e soggiornare liberamente nei territori dei Paesi membri, secondo i limiti e le condizioni previste dal diritto comunitario, in particolare dalla direttiva 90/364 che prevede la possibilità per gli Stati di subordinare il soggiorno all’esistenza di un’assicurazione sanitaria e di risorse sufficienti (sull’efficacia diretta del diritto di circolazione e soggiorno, v. sentenza Baumbast, 17 settembre 2002, C-413/99, in Giur. it, 2003, 861, con nota di Marzucchi, S., Efficacia diretta del diritto comunitario di soggiornO: posso andare a vivere dove voglio?, e in Dir. pubbl. comp. eur., 2003, 470, con nota di Lang A., Libera circolazione delle persone ed ipotesi atipiche), si interroga sulla possibilità per Man Lavette Chen, madre di Catherine, di godere della medesima facoltà.<br />
La risposta affermativa della Corte trova le proprie ragioni nel fatto che “il rifiuto di consentire al genitore, che ha la custodia di un figlio, di soggiornare con tale figlio nello Stato membro ospitante, priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo” (punto 45). In base a queste argomentazioni, dunque, qualora, in base a norme comunitarie, un minore abbia la possibilità di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, le stesse disposizioni consentono al genitore affidatario di soggiornare con il figlio alle medesime condizioni.<br />
In un recente precedente la CGCE era giunta, peraltro, a considerazioni analoghe. Nella sentenza Baumbast, infatti, alla Corte veniva posto l’interrogativo circa la configurabilità di un diritto alla circolazione della madre extracomunitaria i cui figli hanno la possibilità di soggiornare in base all’art. 12 del regolamento n. 1612/68; partendo dalla ratio della norma, che per garantire l’effettivo diritto alla circolazione dei lavoratori (sul diritto alla circolazione e al soggiorno del lavoratore, v. da ultimo sentenza Collin, 23 marzo 2004, C-138/02, in Riv. it. dir. lav., 2004, 683, con nota di Borzaga M., Nozione di «lavoratore», libertà di circolazione e diritto di soggiorno in ambito comunitario) ha previsto espressamente una medesima possibilità per i familiari di questi, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che “negare la concessione del diritto di soggiorno al genitore effettivamente affidatario del figlio che eserciti il diritto di proseguire le scuole nel Paese ospitante costituirebbe violazione di tale diritto” (punto 73).<br />
Sebbene il diritto originario alla circolazione e soggiorno, di cui è titolare il minore, trovi la propria fonte in disposizioni diverse, nella sentenza in commento direttamente nell’art. 18 TCE, nel caso Baumbast nel regolamento n.1612/68, le argomentazioni attraverso le quali prende vita il diritto collegato sono le medesime: privare il minore del genitore equivale a costringerlo a risiedere nel paese di origine di quest’ultimo. La semplice constatazione che un bambino non può vivere da solo porta., allora, la Corte a riconoscere che il genitore ha diritto di seguire il figlio, o meglio…il figlio ha diritto di vivere con la madre e con il padre.<br />
Quest’ultima annotazione ci consente di sottolineare come quello che viene presentato come un diritto del genitore è un realtà un completamento del diritto del minore, cittadino comunitario. Ciò comporta non solo che il genitore cittadino di un paese terzo non potrebbe più soggiornare liberamente nello Stato ospitante se il figlio venisse a mancare, ma si potrebbe sostenere anche –nel caso di specie- che la signora Chen non avrà più titolo per risiedere in Gran Bretagna quando la piccola Catherine sarà diventata maggiorenne. Oggi, infatti, la Corte di Giustizia muove la propria decisione dal fatto che la bambina è minorenne, lasciando, così, supporre che la minore età sia un elemento costitutivo del diritto derivato del genitore. Forse un giorno, quando la Corte sarà chiamata a risolvere la questione circa la possibilità di estendere tale diritto a prescindere dall’età anagrafica del figlio, risponderà positivamente ancora una volta, argomentando che il diritto ad vivere con la propria famiglia non può trovare ostacolo in una disciplina che non consente al genitore extracomunitario di vivere con i propri figli. Ci chiederemo, allora, se e quali limiti trovi il principio di effettività applicato ai diritti del cittadino comunitario.</p>
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<p>Note</p>
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