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	<title>Sara Amato Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Sara Amato Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le autenticazioni amministrative e i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme in materia elettorale. I casi “Sinistra per Roma &#8211; Stefano Fassina” e “Rete liberale”: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 e Cons. Stato, 16 maggio 2016, n. 1985.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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<p>Note Allegati Sara Amato - Nota a sentenza (287 KB)Views: 0</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Il perimetro espansivo dell&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza. Considerazioni a margine della più recente giurisprudenza.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 18:31:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-perimetro-espansivo-dellamministrazione-dellemergenza-considerazioni-a-margine-della-piu-recente-giurisprudenza/">Il perimetro espansivo dell&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza. Considerazioni a margine della più recente giurisprudenza.</a></p>
<p>SOMMARIO: Premessa. 1.L&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza nella società del rischio: amministrazione della contingenza, della precauzione, del rischio o della ordinarietà? 2.Disamina del più recente dato giurisprudenziale in materia di limiti al potere di urgenza. 3.Conclusioni. Premessa. Negli ultimi tempi il fenomeno giuridico dell&#8217;emergenza, nell&#8217;alveo del diritto amministrativo, è diventato oggetto di importanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-perimetro-espansivo-dellamministrazione-dellemergenza-considerazioni-a-margine-della-piu-recente-giurisprudenza/">Il perimetro espansivo dell&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza. Considerazioni a margine della più recente giurisprudenza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">
SOMMARIO: Premessa. 1.L&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza nella società del rischio: amministrazione della contingenza, della precauzione, del rischio o della ordinarietà? 2.Disamina del più recente dato giurisprudenziale in materia di limiti al potere di urgenza. 3.Conclusioni.</p>
<p>Premessa.<br />
Negli ultimi tempi il fenomeno giuridico dell&#8217;emergenza, nell&#8217;alveo del diritto amministrativo, è diventato oggetto di importanti interventi normativi ed articolate querelle dottrinali, nonchè di contributi giurisprudenziali che evidenziano come l&#8217;emergenza rilevi non quale evento imprevisto o imprevedibile, bensì quale strappo al protocollo amministrativo ordinario, mediante l&#8217;ingresso di poteri straordinari che derogano al principio di legalità sotto il profilo della tipicità degli atti amministrativi<a title="">[1]</a>.<br />
Quando si parla di emergenza nel diritto amministrativo si suole indicare l&#8217;insieme delle situazioni rispetto alle quali il regolare articolarsi delle fasi, in cui si dipana il procedimento amministrativo, non è idoneo o sufficiente alla cura dell&#8217;interesse pubblico per il quale il relativo potere è stato attribuito dalla legge. A fronte del principio di legalità, che informa il procedimento amministrativo nonchè la regolare attività amministrativa<a title="">[2]</a>, nell&#8217;emergenza rileva quello della precauzione, che implica istruttorie più meticolose, poichè è opportuno valutare le probabili, rischiose implicazioni che comporta il ricorso a strumenti di amministrazione dal carattere eccezionale<a title="">[3]</a>.<br />
La necessità, intesa come situazione straordinaria, impossibile da fronteggiare con gli ordinari mezzi disposti dall&#8217;ordinamento, è la condizione giustificativa, l&#8217;elemento fondante, previsto dalla Costituzione ovvero dalla legge ordinaria, per l&#8217;esercizio di poteri extra ordinem<a title="">[4]</a>. Da qui la querelle, ormai superata, se la necessità debba essere reputata fonte del diritto<a title="">[5]</a>: oggi è pacifico che la necessità sia da intendere come presupposto ovvero prerequisito per l&#8217;emanazione di provvedimenti eccezionali.<br />
Il presente lavoro si colloca in un percorso di studio e di ricerca sullo stato emergenziale nell&#8217;ordinamento giuridico italiano ed in quello europeo, in particolare tedesco<a title="">[6]</a>, che muove dalla disamina dei poteri straordinari del Sindaco in epoca antecedente alla Carta Costituzionale, dal framework storico della contingibilità ed urgenza per giungere a questioni attuali ed impellenti afferenti, ad esempio, agli effetti del decreto Minniti ovvero alla portata applicativa, ed ai confini della stessa, delle norme del TUEL.<br />
Obiettivo principale del presente contributo è quello di individuare il perimetro espansivo dell&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali ed orientamenti dottrinali.</p>
<p>1.L&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza nella società del rischio: amministrazione della contingenza, della precauzione, del rischio o della ordinarietà?<br />
Il rischio è un fattore strutturale della società moderna: le minacce e le incertezze sono costanti della realtà contemporanea. Si pensi ai disastri ambientali, al terrorismo, ai licenziamenti di massa, alle crisi di governo (e annesse conseguenze), alle incertezze che connotano la società liquida<a title="">[7]</a>, ai fenomeni immigratori, tanto da affermare in sociologia che &#8220;lo stato di emergenza minaccia di diventare la normalità&#8221;<a title="">[8]</a>.<br />
L&#8217;attuale società è &#8220;la società del rischio o dell&#8217;emergenza quotidiana endemica<a title="">[9]</a>&#8220;, laddove le emergenze non sono più circostanze eccezionali in ordine a protocolli disciplinati dalla legge, ma fenomeni strutturali rispetto a rischi certi o anche solo potenziali.<br />
Si evidenzia, così, una situazione di &#8220;crisi&#8221; della temporaneità degli stati emergenziali gestiti con i poteri di ordinanza di protezione civile, che concorre a creare quella paradossale situazione definita con l&#8217;ossimorica espressione di &#8220;stabilizzazione&#8221; dell&#8217;emergenza<a title="">[10]</a>.<br />
Incertezza, rischio, emergenza, minaccia sono termini utilizzati dalle scienze politiche per descrivere fenomeni ed aspetti sociali, che sono in piena corrispondenza a fenomeni giuridici. In particolare, &#8220;rischio&#8221; ed &#8220;emergenza&#8221; sono utilizzati in diversi ambiti del diritto, sebbene non esistano nozioni giuridiche esaustive ed unitarie<a title="">[11]</a>.<br />
Il termine &#8220;emergenza&#8221; è mutuato dal vocabolario inglese<a title="">[12]</a>: emergency indica una situazione di eccezionale necessità, fronteggiata con gli strumenti delle ordinanze contingibili e urgenti, aventi quali obiettivo esclusivo la tutela della sicurezza e dell&#8217;incolumità<a title="">[13]</a>, che si qualificano come beni legati alla vita, alla tutela fisica e psichica di ogni cittadino, alla protezione di diritti ed aspettative future attraverso la prevenzione<a title="">[14]</a>.<br />
L&#8217;emergenza è, quindi, una circostanza imprevista ed improvvisa che guasta l&#8217;ordinario protocollo, a fronte della quale si presenta una necessità giuridica di agire con tempestività, derogando in maniera provvisoria all&#8217;ordinamento<a title="">[15]</a>. L&#8217;emergenza coinvolge i binomi &#8220;ordinario/straordinario&#8221;, &#8220;normale/eccezionale&#8221;, &#8220;regola/eccezione&#8221; e si presenta con tale sistematicità e frequenza nel panorama istituzionale da far ritenere che l&#8217;emergenza divenga sempre meno eccezionale<a title="">[16]</a>.<br />
Il rischio, invece, è la probabilità di subire un danno del quale si è tenuti a rispondere<a title="">[17]</a>. Nel diritto romano coincide con il periculum e configura il rischio contrattuale; a partire dal XVII secolo? si connette ad interessi di natura pubblicistica. Se in passato, il rischio coincideva con il fatum, oggi si fonde con il concetto di errore e di responsabilità umana<a title="">[18]</a>.<br />
Pertanto, i due termini hanno una portata semantica diametralmente opposta: il rischio si connette alla prevedibilità dell&#8217;evento; l&#8217;emergenza, all&#8217;opposto, alla imprevedibilità della situazione, da gestire in deroga al protocollo ordinario mediante l&#8217;esercizio di poteri straordinari. Benchè diversi, i due concetti spesso si fondono e, talvolta, sono utilizzati come sinonimi.<br />
In questo quadro gioca un ruolo fondamentale il principio della precauzione, risposta immediata, concreta ed efficace alle situazioni di emergenza: espediente con cui provare a gestire l&#8217;incertezza data dal rischio e dall&#8217;emergenza.<br />
Il principio della precauzione, raffinatissima tecnica del procedere e del decidere<a title="">[19]</a>, non deve essere confuso con quello della prevenzione: sebbene essi siano considerati cumulabili e in stretta connessione<a title="">[20]</a>, la loro natura è profondamente diversa. Mentre il principio della prevenzione si muove all&#8217;interno di logiche probabilistiche, in riferimento a potenziali danni, all&#8217;opposto il principio di precauzione si interfaccia con presupposti caratterizzati da incertezza giuridica, agendo nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione del rischio<a title="">[21]</a>.<br />
In particolare, la salute e l&#8217;ambiente sono i principali ambiti in cui l&#8217;emergenza ed il rischio richiedono da parte della pubblica amministrazione tempestivi interventi per la tutela della salute<a title="">[22]</a>e la salubrità dell&#8217;ambiente. Così, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la sussistenza, nell&#8217;ordinamento italiano, del principio di precauzione quale mezzo di protezione del diritto alla salute e all&#8217;ambiente dinanzi ad una situazione di incertezza scientifica e quale parametro di legittimità costituzionale della legislazione regionale e statale in materia ambientale per effetto del rinvio ex art. 117 Cost<a title="">[23]</a>.<br />
Allo stesso modo, la giurisprudenza amministrativa<a title="">[24]</a>ha definito il principio de quo &#8220;principio che consente alla pubblica amministrazione di adottare tutti i provvedimenti necessari laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto&#8221;. Alla luce dell&#8217;art. 304 cod. amb., il potere precauzionale deve essere esercitato dall&#8217;autorità competente e deve concretizzarsi in misure che siano proporzionali rispetto al livello di protezione che si intende raggiungere, non discriminatorie e coerenti con misure analoghe già adottate, basate sull&#8217;esame dei potenziali vantaggi e oneri.<br />
Le misure precauzionali hanno carattere preventivo e cautelare; il principio di precauzione comporta una accurata fase istruttoria che conduce ad una decisione potenzialmente rischiosa: oltre alle normali verifiche di fatto e di diritto, devono essere prese in esame le possibili e solo ipotizzabili implicazioni di rischio<a title="">[25]</a>. Pertanto, il principio de quo ha una duplice valenza; da un lato è un principio istruttorio; dall&#8217;altro è la regola che concorre, contestualmente agli altri principi dell&#8217;azione amministrativa, alla definizione dei contenuti delle scelte amministrative<a title="">[26]</a>. L&#8217;emergenza ha progressivamente assunto una diversa connotazione: se in età liberale, era una eccezionale necessità, lentamente, nei decenni a seguire, il carattere dell&#8217;eccezionalità si è edulcorato, tanto da considerare l&#8217;emergenza parte integrante della società<a title="">[27]</a>, riconoscendo così all&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza due distinte funzioni, quella delle prevenzione e quella della gestione.</p>
<p>2. Disamina del più recente dato giurisprudenziale in materia di limiti al potere di urgenza.<br />
Il Tar Lombardia, sezione Milano, con la sentenza n. 1527 dello scorso luglio<a title="">[28]</a>definisce, sulla falsariga di una precedente pronuncia emanata dal medesimo Tar Lombardia sezione Brescia, il perimetro espansivo dei poteri eccezionali riconosciuti al Sindaco dagli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del TUEL, precisando che i poteri extra ordinem del Sindaco possono essere utilizzati solo quando sussistono i presupposti per l&#8217;emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell&#8217;incolumità pubblica e della sicurezza urbana ed offrendo l&#8217;occasione per esaminare il dato giurisprudenziale in materia.<br />
Nel 2011 la Corte Costituzionale<a title="">[29]</a>definisce la latitudine contenutistica del potere di ordinanza, concedendo ai sindaci ampia possibilità di intervenire con ordinanze contingibili e urgenti, poiché nel concetto di sicurezza urbana ricadono numerosi interessi pubblici, quali la vita civile, il miglioramento delle condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni eccezionali ed impreviste, che costituiscono minacce concrete per la pubblica incolumità, a fronte delle quali non è possibile ricorrere al protocollo ordinario, disciplinato dall&#8217;ordinamento giuridico<a title="">[30]</a>.<br />
La giurisprudenza precisa che il presupposto per l&#8217;esercizio del potere extra ordinem da parte del sindaco è l&#8217;esistenza di un grave pericolo, tale da recare minaccia all&#8217;incolumità pubblica ovvero alla sicurezza urbana, accompagnata da documentata urgenza nel provvedere.<br />
Cosa si intende per contingibilità? Cosa per urgenza? I giudici amministrativi, con pronunce del 2014<a title="">[31]</a>, hanno tratteggiato definizioni che ben si conciliano sia col dato normativo che con quello dottrinale: per contingibilità si intende una situazione imprevedibile ed eccezionale, a fronte della quale i mezzi previsti dall&#8217;ordinamento risultano essere vacui; per urgenza si intende una situazione, connotata da imminente pericolosità, che richiede l&#8217;adozione di un provvedimento straordinario, temporaneo.<br />
L&#8217;ubi consistam è da ricercare nell&#8217;esistenza di un pericolo che sia grave ed imminente, nel rischio concreto di un danno grave ed irreparabile<a title="">[32]</a>, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento<a title="">[33]</a>. Quindi il potere di ordinanza presuppone la sussistenza di situazioni non tipizzate di pericolo concreto, accertata tramite istruttoria adeguata suggellata da congrua motivazione, che legittima le deroghe alla disciplina vigente<a title="">[34]</a>.<br />
Alla luce di tali precipitati assertivi, pacifici in sede giurisprudenziale<a title="">[35]</a>ed accolti favorevolmente dalla dottrina, si deduce il carattere residuale dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, di chiusura del sistema normativo, da adottare laddove il protocollo ordinario appaia inadeguato a fronteggiare la situazione di emergenza.</p>
<p>3.Conclusioni.<br />
L&#8217;ordinanza contingibile ed urgente è espressione di un potere atipico e residuale, il cui presupposto è il pericolo per l&#8217;incolumità pubblica: dotata del carattere di eccezionalità, rende indispensabile interventi immediati, consistenti in obblighi di fare o non fare.<br />
L&#8217;uso e l&#8217;abuso del potere di ordinanza extra ordinem, che si è registrato negli ultimi decenni, eludono le garanzie costituzionali tese a ridurre al minimo gli effetti perturbatori dello stato di emergenza. Gli autorevoli interventi della Consulta, volti a riportare il decreto legge nel suo alveo costituzionale, non sono stati sufficienti a restituire allo stesso il suo ruolo naturale derogatorio ed eccezionale: ciò perché sarebbe opportuno incidere in maniera decisiva sulle cause effettive che hanno determinato l&#8217;abuso di tale strumento normativo. Al di là delle giustificazioni che si è tentato di dare (mutevolezza del vivere quotidiano, complessità dei sistemi sociali e relazionali, repentini cambiamenti della società globale, crisi economica), si tratta di una questione di non poco conto dal momento che il fenomeno tende a riverberarsi anche sugli squilibri complessivi della forma di governo.<br />
L&#8217;espansione incontrollata dell&#8217;esercizio di tale potere, ma soprattutto gli interventi giurisprudenziali di definizione del perimetro dello stesso, dovrebbero indurre ad un recupero della corretta funzionalità degli istituti previsti dalla Costituzione a tutela, anche nel momento dell&#8217;emergenza, delle istanze sottese alla Carta repubblicana.<br />
Tra le possibili soluzioni si potrebbe configurare l&#8217;ipotesi di un utilizzo delle ordinanze in ruolo &#8220;servente&#8221; rispetto al decreto-legge, il quale rimarrebbe l&#8217;unico atto a disporre la deroga alla legislazione vigente, nei casi di emergenza, mentre l&#8217;ordinanza verrebbe a svolgere una funzione solo applicativa, e non anche di diretta disciplina, del caso straordinario.</p>
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<p style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Ex multis: S. Gardini, <em>Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti. Nuovi scenari e nuovi poteri</em>, in <em>Federalismi</em>, 2018, 15 e ss; G. Cavaggion, <em>L&#8217;abuso delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, non rimediato dal d.l. Minniti</em>, in <em>Il Piemonte delle Autonomie</em>, 2017; R. Cavallo Perin, <em>Il diritto amministrativo dell&#8217;emergenza per fattori esterni all&#8217;amministrazione pubblica</em>, in <em>Dir. Amm</em>., 4/2005, 778 e ss; A. Fioritto, <em>L&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza tra autorità e garanzie</em>, Il Mulino, Bologna, 2008, 13 e ss; G. Amato, A. Barbera, <em>Manuale di diritto pubblico</em>, Il Mulino, 1997; R. Dichmann, S. Staiano, <em>Funzioni parlamentari non legislative. L&#8217;esperienza italiana</em>, Giuffrè, 2008;</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Interessante, in una ottica comparatista, è la disamina di P. Passaglia, <em>Poteri emergenziali e deroghe al principio di legalità</em>, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/">www.cortecostituzionale.it</a>; S. Gambino, A. Scerbo, <em>Diritti fondamentali ed emergenza nel costituzionalismo contemporaneo. Un&#8217;analisi comparata</em>, in <em>Diritto pubblico comparato ed europeo</em>, 2009, 1539 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>G. Morbidelli, <em>Delle ordinanze libere a natura normativa</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, 2016, 33; M.S. Giannini, <em>Potere di ordinanza e atti necessitati</em>, in Giur compl. Cass., 1948, ora in Scritti, II, 1939-1948, Giuffrè, Milano, 954 ss; G. U. Rescigno, <em>Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza (diritto costituzionale e amministrativo)</em>, in <em>Noviss. Dig. it</em>., vol. XII, Torino, 1965, 90 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>T. Perassi, <em>Necessità e stato di necessità nella teoria dommatica della produzione giuridica</em>, in <em>Rivista di diritto pubblico</em>, 1917, 54.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Ex multis: C. Mortati, <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, vol. I, Cedam, 1975; A. Traversa, <em>Lo stato di necessità nel diritto pubblico</em>, Pierro, 1916; F.S. Severi, <em>Un problema antico: la necessità come fonte</em>, in <em>Le Regioni</em>,1989, fasc. 6.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Ex multis: C. Sbailo, <em>Accentramento di potere in caso di emergenza in Germania, in Sicurezza e libertà fondamentali</em>, Istituto di Studi politici, S. Pio V a cura di E. PFOSTIL Roma, 2008, 147 e ss.; L. Mezzetti, <em>Comando costituzionale delle forze armate e gestione degli stati di crisi nella Repubblica federale di Germania</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1991, 307.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Ex multis: Z. Bauman, <em>Modernità liquida</em>, Laterza, 1999; Z. Bauman, <em>Living in an age of uncertainty</em>, Polity Pr, 2006; A. Giddens, <em>Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita</em>, Il Mulino, 2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>U. Beck, <em>La società del rischio. Verso una seconda modernità</em>, Carocci, 2000; A. Giddens, <em>Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo</em>, Il Mulino, 1994.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>M.P. Chiti, <em>Il rischio sanitario e l&#8217;evoluzione dall&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza all&#8217;amministrazione precauzionale</em>, in <em>Annuario Aipda</em>, 2005. Si veda anche: S. Cassese, <em>La crisi dello Stato,</em>Laterza, 2001; R.B. Stewart, <em>Il diritto amministrativo del XXI secolo</em>, in <em>Riv. Trim. dir. pubbl</em>., 1, 2004.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>S. Staiano, <em>Brevi note su un ossimoro: l&#8217;emergenza stabilizzata</em>, in ID. (a cura di) Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. <em>Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni</em>, Atti del Convegno annuale del &#8220;Gruppo di Pisa&#8221;, Capri 3 &#8211; 4 giugno 2005, Torino, 2006, p. 649 e ss. In tal senso, si veda G. Razzano, <em>L&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza. Profili costituzionali</em>, Bari, 2010, p. 53 e ss., che evidenzia come «<em>il sistema introdotto dalla legge 225 ha di fatto assunto un rilievo rispetto alle stesse funzioni di Governo. In questo senso tale legge, della quale si è fin qui evidenziato il carattere derogatorio, è divenuta, al contrario, riguardata sotto il profilo dei poteri governativi, una legge di carattere generale e fondamentale (&amp;). La legge 225 del 1992 consente infatti, a ben vedere, una vera e propria modalità di governo straordinaria ed eccezionale, alternativa a quella normale. (&amp;). Sembra di poter affermare, pertanto, che la legge 225, per quanto apparentemente dettata per situazioni straordinarie, consente invece al Governo, ordinariamente, di attuare con queste modalità derogatorie la sua politica generale, determinando anche così sia l&#8217;indirizzo generale dell&#8217;azione amministrativa, sia l&#8217;indirizzo politico in senso stretto. In tal modo la legge 225 del 1992 rappresenta il riferimento legislativo per governare in modalità derogatoria, laddove la legge 400 del 1988 è invece il riferimento legislativo per governare ordinariamente. Di conseguenza è nella discrezionalità del Governo scegliere come governare alcune situazioni, qualificandole in un modo o nell&#8217;altro</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>P. Grazioli, <em>Il rischio sanitario nel diritto amministrativo dell&#8217;emergenza</em>, in Annuario Aipda 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>M. Simoncini, <em>Introduzione alla nozione di emergenza nel diritto amministrativo. Il caso inglese</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, ottobre 2007</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a><em>Ibid.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>P. Ridola<em>, Le nuove frontiere del principio di libertà nella società del rischio e il diritto alla sicurezza</em>, in <em>Diritti costituzionali</em>, Giappichelli, 2006, 144.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>M.R. Spasiano, <em>Emergenza e poteri sostitutivi tra storia, attualità e prospettive</em>, in <em>Diritto e società</em>, 3/2017; F. Tedeschini, voce Emergenza (dir. amm), in <em>Diritto on line</em>, <a href="http://www.treccani.it/">www.treccani.it</a>: &#8220;<em>L&#8217;emergenza è l&#8217;insieme delle situazioni a fronte delle quali la normale scansione delle fasi in cui si articola ogni procedimento amministrativo non è né idonea, né sufficiente alla cura dell&#8217;interesse pubblico per il quale il relativo potere è stato attribuito a determinate amministrazioni pubbliche da una particolare fonte di produzione normativa</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>C. Marzuoli, <em>Il diritto amministrativo dell&#8217;emergenza: fonti e poteri</em>, in <em>Annuario Aipda</em>, 2005.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>E. Betti, in <em>Nov. Dig. Ital.</em>, UTET,1957, voce <em>Alea</em>, nozione di rischio, p. 469.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>A. Fioritto, <em>op.cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>R. Ferrara, <em>L&#8217;incertezza delle regole tra indirizzo politico e &#8220;funzione definitoria&#8221; della giurisprudenza</em>, in <em>Annuario Aipda</em>2014</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>In giurisprudenza, come in dottrina, è stato sovente affermato che i due principi trovano applicazione in tutti quei settori dove si presenta la necessità di un elevato livello di protezione, indipendentemente dall&#8217;accertamento di un effettivo nesso causale tra fatto dannoso ed effetto pregiudizievole. Ex multis: Tar Toscana, Firenze, sez.II, 31 agosto 2010, n, 5145 in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>G. Manfredi, <em>Note sull&#8217;attuazione del principio di precauzione in diritto pubblico</em>, in <em>Dir. Pubb</em>., 2004, 1086: &#8220;<em>il principio di precauzione si differenzia da quello di prevenzione non solo quantitativamente, perché anticipa la soglia al di là della quale scattano le misure preventive, ma soprattutto qualitativamente, perché è basato su un modo nuovo di percepire i pericoli derivanti dal progresso</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Per uno studio approfondito del rischio sanitario si consigliano: M.P. Chiti, <em>op. cit</em>; P. Grazioli, <em>op.cit;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>Ex multis: Corte Cost., 16 luglio 2009, n. 247 in <em>www.consultaonline.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Ex multis: Tar Campania, Napoli, 3 luglio 2009, n. 3727 in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>P. Grazioli, <em>op. cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Ibid.; De Leonardis, <em>Il principio di precauzione nell&#8217;amministrazione del rischio</em>, Giuffrè Editore, 2005, 335</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>A. Cardone, <em>La normalizzazione dell&#8217;emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo</em>. Giappichelli, 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>La vicenda può essere così sunteggiata. Le proprietarie di un immobile sito nella città di Milano impugnano 1) il provvedimento del Comune del 29 gennaio 2018 prot. Sindaco pg 45020/2018 con cui è negata l&#8217;esistenza delle condizioni per l&#8217;adozione di una ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 e 54 d lgs. 267/00 al fine di disporre lo sgombero dell&#8217;immobile occupato abusivamente; 2) la comunicazione del Comune &#8211; Area Sportello Unico pg 19141/2018 del 15.01.2018 di non accoglimento della richiesta di adozione del provvedimento contingibile e urgente; 3) le considerazioni finali dell&#8217;Ufficio Stabili del 25 gennaio 2018; 4) la perizia tecnica elaborata dal Comune. E&#8217;, inoltre, richiesto il risarcimento di ogni danno materiale e immateriale derivante dall&#8217;inerzia del Comune meneghino. La questione si staglia all&#8217;interno di una complessa vicenda giudiziaria, puntellata da una serie di interventi da parte del Tar Lombardia e del Consiglio di Stato. In particolare, il Tar accoglie il ricorso presentato dalle proprietarie, ordinando al Comune e, in subordine, alla Prefettura di Milano ai sensi dell&#8217;art. 54 comma 11 del TUEL, nell&#8217;ipotesi di persistente inottemperanza del Comune nell&#8217;emanare il provvedimento contingibile e urgente, di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza sulle istanze di sgombero presentate, precisando che &#8220;<em>la sussistenza o meno dei presupposti per l&#8217;esercizio dei poteri extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000 è una questione che è riservata all&#8217;amministrazione e su cui la p.a. si dovrà esprimere in sede di riscontro delle istanze. Su di essa il giudice amministrativo non può, invero, pronunciarsi, essendo preclusa la valutazione della fondatezza dell&#8217;istanza laddove questa &#8211; come accade nel caso di specie &#8211; sia diretta ad ottenere un provvedimento espressione di discrezionalità amministrativa e che comunque richiede adempimenti istruttori che devono essere compiuti dall&#8217;amministrazione (art. 31, c. 3, cod.proc.amm.)</em>&#8220;. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, rigetta le richieste dell&#8217;Amministrazione. Con due comunicazioni, il Comune di Milano afferma l&#8217;inesistenza dei requisiti per l&#8217;esercizio dei poteri extra ordinem del Sindaco, essendo superata l&#8217;emergenza dei fatti, con consolidamento della situazione di occupazione abusiva dell&#8217;immobile, tanto da vanificare ogni potere di intervento da parte dell&#8217;amministrazione milanese. A seguito dell&#8217;annullamento delle suddette note, con sentenza n. 729 del 16.03.15 da parte del Tar Lombardia, perchè viziate da eccesso di potere, ne sono emanate nuove che rilevano carenze a livello di manutenzione, escludendo, però, criticità e rischi per la sicurezza urbana e la salute delle persone. Il Tar Lombardia rigetta l&#8217;istanza di annullamento delle note del 2015, impugnate con motivi aggiunti nel giudizio per l&#8217;ottemperanza alla sentenza n. 729 del 16.03.15. In particolare, il Tar ha ritenuto che la verifica dello stato di degrado urbano e di decadimento strutturale dell&#8217;immobile sia stata tanto perentoria da rendere superflua l&#8217;emissione di un provvedimento espresso da parte del Sindaco, titolare del potere di ordinanza ex. Art. 50 e 54 del d.lgs. 267/00. Avverso il provvedimento del Tar Lombardia è presentato appello al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 5044/17, accoglie il gravame limitatamente alla reiezione della domanda di annullamento delle note del 2015, riconoscendo la discrezionalità amministrativa del Sindaco in ordine all&#8217;adozione del provvedimento de quo, con la precisazione che &#8220;<em>la circostanza che alcuni dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti debbano essere accertati da organi in possesso di adeguate conoscenze di carattere tecnico non determina alcuna conseguenza sulla competenza del Sindaco ad adottare, tenendo conto degli accertamenti preliminari, i provvedimenti conclusivi</em>.&#8221; Il Consiglio di Stato obbliga il Comune a rimuovere il procedimento, a convocare gli appellanti per un sopralluogo, con preavviso di almeno 7 giorni. In adempimento alla sentenza del Consiglio di Stato, il Comune emana il 29.01.18 un provvedimento con cui il Sindaco rende noto che non sussistono le condizioni per una ordinanza ex art. 50E 54 d. Lgs. 2967/00. Avverso tale provvedimento, le ricorrenti presentano ricorso, adducendo quali motivi di ricorso la violazione o falsa applicazione degli art. 50 e 54 d.lgs. 267/00 e degli art. 4, 5 e 11 d.l. 14/17; eccesso di potere, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Probabilmente tutta questa nota potrebbe essere resa più discorsiva, affinando i riferimenti presi dai provvedimenti giurisdizionali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 115 in <em>www.cortecostituzionale.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Tar Puglia, Lecce, sez. I, 10 settembre 2015, n. 2684, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Tar Calabria, Catanzaro, sez II, 4 dicembre 2014, n. 2090; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 1255, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Ex multis: TRGA, Trento, 29 gennaio 2014, n. 19, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; Cons. Stato, sez. V, 26 luglio, n. 3369, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Ex multis: Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>: &#8220;<em>è jus receptum che, in linea d&#8217;astratto principio, l&#8217;emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti, da parte del Sindaco ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, sia funzionale a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l&#8217;incolumità dei cittadini e la salute collettiva (arg. ex Cons. St., V, 27 novembre 2015 n. 5377), ma è parimenti fermo il concetto per cui non basta predicare la sussistenza di tali poteri in capo allo stesso Sindaco ove non si riscontrino nella realtà delle cose quelle straordinarie e imprevedibili esigenze, solo per fronteggiare le quali, cui non è possibile ovviare utilizzando gli ordinari strumenti tipizzati dalla legge, è consentita l&#8217;emanazione di siffatte ordinanze e solo per il tempo strettamente necessario affinché si possa intervenire in via ordinaria</em>&#8220;</p>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-perimetro-espansivo-dellamministrazione-dellemergenza-considerazioni-a-margine-della-piu-recente-giurisprudenza/">Il perimetro espansivo dell&#8217;amministrazione dell&#8217;emergenza. Considerazioni a margine della più recente giurisprudenza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il potere di riqualificazione giudiziale del provvedimento amministrativo impugnato: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-potere-di-riqualificazione-giudiziale-del-provvedimento-amministrativo-impugnato-considerazioni-a-margine-di-cons-stato-sez-iv-7-dicembre-2015-n-5570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 18:37:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-potere-di-riqualificazione-giudiziale-del-provvedimento-amministrativo-impugnato-considerazioni-a-margine-di-cons-stato-sez-iv-7-dicembre-2015-n-5570/">Il potere di riqualificazione giudiziale del provvedimento amministrativo impugnato: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570.</a></p>
<p>Sommario:  1. L’art. 73, comma 3, c.p.a.  2. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570. La vicenda fattuale   3. …..e il principio di diritto. 4. Il potere di riqualificazione giudiziale del provvedimento gravato: osservazioni. 1. L’art. 73, comma 3, c.p.a. Come si rileva dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-potere-di-riqualificazione-giudiziale-del-provvedimento-amministrativo-impugnato-considerazioni-a-margine-di-cons-stato-sez-iv-7-dicembre-2015-n-5570/">Il potere di riqualificazione giudiziale del provvedimento amministrativo impugnato: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-potere-di-riqualificazione-giudiziale-del-provvedimento-amministrativo-impugnato-considerazioni-a-margine-di-cons-stato-sez-iv-7-dicembre-2015-n-5570/">Il potere di riqualificazione giudiziale del provvedimento amministrativo impugnato: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570.</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Sommario:  1. L’art. 73, comma 3, c.p.a.  2. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570. La vicenda fattuale   3. …..e il principio di diritto. 4. Il potere di riqualificazione giudiziale del provvedimento gravato: osservazioni.</p>
<p><strong>1. L’art. 73, comma 3, c.p.a.</strong><br />
Come si rileva dalla Relazione del Governo sullo schema del Codice del processo amministrativo (approvato poi con  decreto legislativo n. 104/2010)[1], il comma 3 dell’art. 73 costituisce una innovazione avente la finalità di evitare che la causa sia decisa in virtù di una questione non discussa nel contraddittorio tra le parti. In capo al giudice si configura l’obbligo di segnalare alle parti la questione rilevabile d’ufficio (difetto di giurisdizione, inammissibilità, improcedibilità), al fine di assicurare sulla stessa un contraddittorio, orale o scritto: l’indicazione a verbale della questione rilevata d’ufficio in udienza realizza formalmente il contraddittorio nei confronti di tutte le parti, comprese quelle che abbiano scelto di non presenziare all’udienza.<br />
La dottrina[2] si domanda se tale obbligo sussista anche quando la questione, ancorché rilevabile d’ufficio, sia stata in concreto prospettata da una delle parti (in tal caso, non potrebbe sostenersi che l’altra parte non abbia avuto modo di sviluppare le sue difese anche in relazione alla questione prospettata).<br />
Il dato normativo è stato poi specificato dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 73 comma 3, c.p.a., le parti sono legittimate a depositare in giudizio memoria e successiva memoria di replica, senza che la produzione di quest’ultima sia subordinata al deposito della prima, dal momento che in sede di replica si esercita il diritto al contraddittorio avverso le difese presentate dalle parti avverse[3]. La facoltà ex art. 73, comma 3, c.p.a. non può certo costituire un espediente per eludere le preclusioni previste dal primo comma della medesima disposizione, che costituiscono espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinario lavoro del giudice[4].<br />
Ha altresì precisato che la suddetta norma è immediatamente applicabile ai processi pendenti alla data di entrata in vigore del codice e risponde alla chiara finalità di contrastare, in ossequio al fondamentale principio del contraddittorio enunciato dall’art. 2 comma 1, c.p.a., il fenomeno delle cd. decisioni a sorpresa. Di conseguenza, la violazione di detto obbligo trova sanzione endoprocessuale nell’art. 105, comma 1, c.p.a., secondo cui il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo grado[5].<br />
Pertanto, il dovere del giudice amministrativo di venire in soccorso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a.  è posto a garanzia del contraddittorio e non di un inesistente diritto delle parti di essere previamente informate su come il giudice valuterà, in termini di qualificazione giuridica, i fatti portati alla sua attenzione[6]. La ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore, di fatto, rinuncia[7].<br />
Inoltre, tale disposizione normativa è applicabile anche in sede cautelare, trattandosi di prescrizione dettata a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, ogni qual volta il giudice deve adottare una decisione, nonché manifestazione del principio del giusto processo[8].</p>
<p><strong>2. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570. La vicenda fattuale.</strong><br />
La vicenda fattuale presa in esame dalla IV sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5570 del 2015[9], concernente un intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato, si snoda in un contenzioso complesso e frastagliato, corredato da una pluralità di motivi aggiunti, dei quali si riportano solo i passaggi più rilevanti al fine del giusto inquadramento dello scopo del presente lavoro.<br />
La IV sezione riforma la sentenza del Tar Puglia, sez. III, n. 368/2015[10], con cui era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, perché volto ad impugnare atti endoprocedimentali, e venivano respinti il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il terzo.<br />
Alla richiesta di accertare se si fosse formato il silenzio sull’istanza di permesso per costruire per lo scadere del termine a provvedere decorrente da una nota qualificata dal Comune come comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza stessa, il Tar escludeva tale eventualità, precisando che, a dispetto del nomen iuris, la nota fosse in realtà un motivato diniego, il quale, ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.P.R. 380/01, aveva impedito la formazione del silenzio significativo (in quanto già preceduto da due preavvisi di rigetto).<br />
Nell’atto di appello è stato evidenziato come il Tar, arbitrariamente e senza procedere al contraddittorio ex art. 73 c.p.a., abbia riqualificato la nota recante preavviso di rigetto quale atto di definitivo diniego. Il potere di riqualificazione riguarderà anche altri atti gravati.<br />
Il Comune, parte appellata, ha chiesto la reiezione del mezzo, poiché il potere di qualificazione dei provvedimenti amministrativi, a dispetto del nomen iuris, era immanente in  capo al Giudice e non necessitava degli incombenti ex art. 73 c.p.a.</p>
<p><strong>3. …..e il principio di diritto.</strong><br />
La Quarta sezione del Consiglio di Stato riconosce la sussistenza del vizio di violazione del contraddittorio ex art. 73, ultimo comma, c.p.a., con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.<br />
Costituisce ius receptum il principio di diritto in virtù del quale rappresenta violazione del diritto di difesa, rilevabile d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., porre a fondamento della sentenza di primo grado una questione rilevata d’ufficio, senza la previa indicazione in udienza o l’assegnazione di un termine per controdedurre  al riguardo, con conseguente obbligo per il giudice di appello di annullamento della sentenza stessa e rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a[11].<br />
La giurisprudenza è pacifica nel sostenere che il nomen iuris attribuito dall’Amministrazione ad un proprio atto o ad un proprio provvedimento non vincola il Giudice adito, che può riqualificarlo. Laddove la riqualificazione riguardi atti regolarmente gravati, v’è onere di provocare il contraddittorio, quale esigenza immanente alla garanzia costituzionale del giusto processo ex art. 111 della Costituzione. Operando diversamente, l’attività riqualificativa si sostanzia in una lesione del diritto di difesa della parte, che aveva gravato i relativi atti confidando nel nomen iuris dato dall’Amministrazione. Di sicuro, gli atti non possono essere gravati “a tutto campo”, formulando censure sdoganate dal contenuto del provvedimento e dal nomen dato, nella paventata possibilità che il giudice riqualifichi gli stessi.<br />
Pertanto, secondo la sentenza in questione, “il contemperamento tra potere riqualificativo giudiziale e diritto di difesa non può avvenire che in sede processuale e ivi il giudice deve assicurare che la sua attività non si risolva in una lesione del diritto di difesa, producendo conseguenze che impediscono al ricorrente di articolare compiutamente tutte le censure che avrebbe potuto formulare laddove ab origine il provvedimento gravato fosse stato qualificato armonicamente a quanto ritenutosi in sede giudiziale.”</p>
<p><strong>4. Il potere di riqualificazione giudiziale del provvedimento gravato: osservazioni</strong>.<br />
Con la sentenza de qua la IV sezione del Consiglio di Stato arricchisce di un nuovo capitolo la materia della riqualificazione del fatto o atto da parte del giudice (civile, penale e amministrativo), oggetto di articolato dibattito, soprattutto a seguito delle vicende comunitarie intervenute negli ultimi anni.<br />
Nel 2007, con la sentenza Drassich, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel condannare il nostro Paese, ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, in ipotesi di modifica della qualificazione giuridica del fatto, all’imputato debba essere garantito il diritto al contraddittorio[12]. E’ pacifica la necessità di garantire il contraddittorio sulla qualificazione giuridica in ossequio alle direttrici convenzionali e, ancor prima, in attuazione dei valori accolti dalla Carta costituzionale, poiché la questione non acquista rilevanza esclusivamente in relazione al diritto di difesa dell’imputato, ma assume una connotazione più rilevante e oggettiva[13]. Infatti, nell’ambito penale, ogni modifica del nomen iuris, ancorché si risolva in una derubricazione, rileva con riguardo alla prova di tutte le parti ed alla necessaria attuazione del contraddittorio nell’ottica del miglior accertamento del fatto[14].<br />
In virtù del principio iura novit curia, la sussunzione del fatto all’interno della fattispecie giuridica è prerogativa del giudice. Sebbene sarebbe superfluo sottolineare che il mutamento della qualificazione giuridica possa comportare una modifica dei profili di rilevanza degli elementi fattuali, solo negli ultimi tempi la giurisprudenza, soprattutto comunitaria, ha dedicato attenzione alla tematica. A tal riguardo, si richiama l’analogo orientamento della Corte di Giustizia secondo il quale il giudice comunitario non può, pena la violazione del principio del contraddittorio ex art. 6 Cedu, fondare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, senza che le parti siano prima state invitate a presentare le proprie osservazioni in merito[15].<br />
La giurisprudenza italiana è concorde nell’affermare che spetta al giudice la qualificazione giuridica dell’azione, potendo egli attribuire al rapporto giuridico dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non venga sostituita la domanda giudiziale, modificandone i fatti o fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella allegata in giudizio[16].<br />
Tale principio trova applicazione anche nel processo amministrativo, con la precisazione che in tale sede il potere del giudice deve essere esercitato nell’ambito e nei limiti dei motivi di censura sollevati dal ricorrente, principale ed eventualmente incidentale[17].<br />
Nel maggio 2013 la Cassazione[18] ha specificato che il potere qualificativo è consentito solo al giudice di primo grado, così che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata (salvo il potere delle parti di censurare l’errore di giudizio relativo alla qualificazione della domanda con apposito motivo di gravame).<br />
Di recente, il Tar Sicilia[19], nel ribadire che, al di là del nomen iuris contenuto del testo del provvedimento,  la sua qualificazione giuridica spetta al giudice, analogamente a quanto avviene nel processo civile in punto di qualificazione del tipo negoziale entro cui vanno sussunti gli atti di autonomia privata, ha affermato che “la riconducibilità delle due tipologie provvedimentali dell’annullamento e della revoca &#8211; fondate su presupposti diversi quanto alle ragioni (illegittimità od opportunità) che giustificano la rimozione di un provvedimento amministrativo &#8211; nell’unitaria categoria degli atti di ritiro, consente di pervenire all’affermazione che la qualificazione come revoca di un provvedimento di autotutela motivato in relazione non già all’opportunità, ma all’illegittimità (per violazione della norma regolante l’esercizio del potere) configura una imprecisione emendabile e non invalidante.”<br />
Dalla disamina della giurisprudenza e del principio di diritto enucleato nella sentenza de qua, acquistano maggior rilievo le considerazioni della dottrina, per la quale il giudice amministrativo deve cogliere le deviazioni dell’azione amministrativa esplorando fatto e norme, che si illuminano vicendevolmente[20]. Il giudice esercita il suo ruolo di garante di legalità e giustizia nell’Amministrazione ricostruendo il fatto nei suoi presupposti, elementi e fini. Egli può, e deve, andare oltre lo schermo dell’atto che sovente offusca le ragioni vere dell’azione amministrativa[21], affinché l’eventuale eccesso di potere,  applicazione ipocrita della legge[22], venga scovato e represso[23]. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante l’attività di riqualificazione giudiziale dell’atto che, però, non deve risolversi in una lesione del diritto di difesa “producendo conseguenze che impediscono al ricorrente di articolare compiutamente tutte le censure che avrebbe potuto formulare laddove ab origine il provvedimento gravato fosse stato qualificato armonicamente a quanto ritenutosi in sede giudiziale.[24]”<br />
[1] Estratto dalla relazione del Governo del 16 giugno 2010 sullo schema di decreto legislativo in G. Leone, L. Maruotti, C. Saltelli, Codice del processo amministrativo, commentato e annotato con la giurisprudenza, Cedam, 2010, 628.</p>
<p>[2] Passarelli di Napoli, in G. Leone, L. Maruotti, C. Saltelli, Codice del processo amministrativo, cit., 628 e ss.</p>
<p>[3] Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2015, n. 4031, in Redazione Giuffrè amm. 2015.</p>
<p>[4] Tar Campania, Napoli, sez. II, 7 giugno 2013, n. 3028, in Foro amm. Tar, 2013, 6, 2025.</p>
<p>[5] Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2015, n. 3992, in Redazione Giuffrè amm. 2015.</p>
<p>[6] Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2015, n. 3364, in Redazione Giuffrè amm. 2015.</p>
<p>[7] Tar Lazio, Roma, sez, II, 6 luglio 2015, n. 9003, in Redazione Giuffrè amm. 2015.</p>
<p>[8] Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5956, in Foro amm., 2013, 12, 3453.</p>
<p>[9] Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570, in www.giustizia-amministrativa.it</p>
<p>[10] Tar Puglia, Bari, sez. III, 26 febbraio 2015, n. 368, in www.giustizia-amministrativa.it</p>
<p>[11] Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4383, in Foro amm., 2014, 7-8, 2016; Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2013, n. 3957, in Foro amm., 2013, 7-8, 2085.</p>
<p>[12] Ex multis: C. Conti, Mutamento della qualificazione giuridica del fatto, in www.treccani.it</p>
<p>[13] Ibid.</p>
<p>[14] Ibid.</p>
<p>[15] Corte Giust. Ce, grande sez., 2 dicembre 2009, in proc. C89/08 Commissione contro Irlanda, in www.curia.europa.eu</p>
<p>[16] Ex multis: Cass. Civ, sez. III, 3 agosto 2012, n. 13945, in Guida al dir., 2012, 44, 72; Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2011, n. 23794, in www.dejure.it ; Cass. civ, sez. II, 10 febbraio 2010, n. 3012, in Gius. Civ. mass., 2010, 2, 181.</p>
<p>[17] Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2014, n. 2078, in www.giustizia-amministrativa.it</p>
<p>[18] Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11542 in Guida al dir., 2013, 32, 43.</p>
<p>[19] Tar Sicilia, Catania, sez. I, 4 novembre 2015, n. 2552, in www.giustizia-amministrativa.it</p>
<p>[20] Relazione del Presidente del Tar Lazio, Latina, Franco Bianchi, anno 2005, Il giudice amministrativo, garante di legalità e di giustizia nell’amministrazione, in www.giustizia-amministrativa.it; G. Abbamonte, Attualità e prospettive di riforma del processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2004, 315.</p>
<p>[21] Relazione del Presidente del Tar Lazio, Latina, Franco Bianchi, anno 2005, cit.: “Il Giudice Amministrativo, forte del potere istruttorio, che oggi la Legge gli riserva, non esercita a pieno il ruolo &#8211; come vuole la Costituzione- di garante di legalità e di giustizia (nell&#8217;Amministrazione), se non ricostruisce il fatto nei suoi presupposti, elementi e nei fini che hanno dato i contenuti alla funzione amministrativa esercitata e finita sotto accertamento giudiziale. Il G.A., fermo sull&#8217;atto, stante il tipo di processo impugnatorio, deve, però, andare oltre lo schermo dell&#8217;atto, che sovente offusca le ragioni vere dell&#8217;azione amministrativa. Lo sappiamo tutti cosa si nasconde, spesso, dietro gli atti dell&#8217;Amministrazione.”</p>
<p>[22] G. Abbamonte, op. loc. cit.</p>
<p>[23] Relazione del Presidente del Tar Lazio, Latina, Franco Bianchi, anno 2005, cit.</p>
<p>[24] Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5570, cit.</p>
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Le azioni risarcitorie proposte anteriormente all’entrata in vigore  del codice del processo amministrativo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 18:37:52 +0000</pubDate>
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<p>Sommario:  1. La vicenda fattuale   2. L’ultrattività della disciplina previgente.  3. Derogabilità al principio del tempus regit actum.   4. Adunanza Plenaria n. 6 del 6 luglio 2015. 1. La vicenda fattuale . Con l’ordinanza n. 57 del 31 Marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità</p>
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<p>Sommario:  1. La vicenda fattuale   2. L’ultrattività della disciplina previgente.  3. Derogabilità al principio del tempus regit actum.   4. Adunanza Plenaria n. 6 del 6 luglio 2015.</p>
<div style="text-align: justify;"><em>1. La vicenda fattuale .</em><br />
Con l’ordinanza n. 57 del 31 Marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2014, sollevata dal Tar Liguria, in riferimento agli art. 3, 24, 103, 113, 117 comma 1 della Costituzione, nonché all’art. 6 Cedu.<br />
Il fatto può ricostruirsi nei termini seguenti. Le società C. s.r.l. e C.T. s.p.a. avevano chiesto la condanna del Comune di Pian Camuno al risarcimento dei danni provocati dalla pianificazione urbanistica relativa agli anni 1997-2007. Nell’ordinanza di rimessione veniva specificato che l’azione risarcitoria proposta era collegata al provvedimento comunale e al suo successivo annullamento, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, risalenti entrambi ad epoca precedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Veniva, altresì, indicato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, poiché con il comma 5 dell’art. 30, applicabile, per la sua natura di norma processuale, anche ai giudizi in corso, il legislatore del 2010 aveva sostituito il previgente termine prescrizionale con il nuovo termine di decadenza (nel caso di specie non osservato), per effetto del quale l’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo) può essere proposta fino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il collegio di primo grado ha, però, ritenuto opportuno sollecitare lo scrutinio di legittimità costituzionale, poiché, come chiarito da “ininterrotto e coerente insegnamento”, la decadenza ha per oggetto un atto, mentre, laddove si tratti di un rapporto, come nel caso de qua, l’estinzione per inerzia del titolare del diritto sarebbe da ricondurre all’istituto della prescrizione[1].<br />
La Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, evidenzia come, in realtà, il Tar Liguria non tenga adeguatamente in considerazione la disposizione di cui all’art. 2 del Titolo II dell’Allegato 3 (Norme transitorie) del decreto stesso. Infatti, la norma in questione precisa che “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti”.  Tale disposizione è pienamente applicabile all’ipotesi di successione tra un termine sostanziale, qual è quello di prescrizione, ed un termine processuale precedentemente non previsto, qual è quello di decadenza: essendo vigente il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune (art. 2947 c.c.) al momento della proposizione dell’azione risarcitoria, è a quel regime che il Tar Liguria avrebbe dovuto far riferimento ai fini della decisione da adottare in ordine alla ammissibilità del ricorso.</p>
<p><em>2. L’ultrattività della disciplina previgente</em>.<br />
L’Allegato 3 al decreto legislativo n. 104/2010 contiene previsioni di diritto transitorio. Più precipuamente, il Titolo I attua la regola di indirizzo contenuta nella legge delega n. 69/2009 tesa “all’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato”, a fronte dell’elevato numero di ricorsi pendenti dinanzi al giudice amministrativo. Ai sensi dell’art.1, infatti, in relazione ai ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice e per i quali non è stata ancora fissata udienza di discussione, entro centottanta giorni[2] le parti presentano una nuova istanza di fissazione dell’udienza, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore. In mancanza, il ricorso è dichiarato perento con decreto presidenziale. Quest’ultimo è revocabile laddove il ricorrente, nei successivi centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, depositi un atto in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa.<br />
Il Titolo II detta disposizioni atte a garantire che ai processi pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice continui ad applicarsi la disciplina previgente, così da evitare le incertezze che hanno segnato pregresse esperienze in altri sistemi processuali[3], pur consapevoli che l’ultrattività, al pari della retroattività, sia contraria alla natura dell’ordinamento giuridico[4].<br />
Giova evidenziare come il dato letterale della norma non consenta di individuarne l’ambito applicativo con riferimento ai termini processuali relativi ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del Codice ma esclusivamente ai termini processuali in via di decorrenza alla data del 16 Settembre 2010 relativamente a tali giudizi[5]. In merito è intervenuto il Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale De Lise, con una nota del 27 Settembre 2010, indirizzata ai presidenti degli organi di giustizia amministrativa[6], superando, così le difficoltà interpretative.</p>
<p><em>3. Derogabilità al principio del tempus regit actum.</em><br />
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al Codice civile “la legge non dispone che per l’avvenire. Essa non ha effetto retroattivo”. E’ notorio che si tratti di una regola fissata da una norma di legge ordinaria, cosicché non può escludersi che una legge disponga anche per il passato, purché la retroattività non contraddica principi e valori costituzionali o propri della Cedu[7]. E’ notorio, altresì, che lo ius superveniens agisca con efficacia abrogativa verso le fattispecie che si attuano successivamente alla sua entrata in vigore. Ma, come precisato dalla giurisprudenza[8], l’abrogazione di una disposizione normativa non comporta la sua cessazione assoluta, bensì delimita la sua sfera di efficacia e la sua applicabilità nel tempo. La norma sopravvenuta costituisce un limite per la vigenza pro futuro di quella abrogata, ma non ne determina definitivamente l’espunzione dall’ordinamento, giacché la norma preesistente continua ad essere applicata ai rapporti sorti nel tempo in cui era vigente.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che “in aderenza al principio ‘tempus regit actum’ non può riconoscersi alcun effetto precettivo ad una legge successiva rispetto ad una vicenda sostanzialmente conclusasi sotto la previgente disciplina con la formazione della volontà dell&#8217;amministrazione definitiva e non più revocabile”.[9] Pertanto, lo ius superveniens incontra il limite dell’intangibilità delle situazioni giuridiche definite[10]. Il legislatore può derogare al principio del tempus regit actum mediante un atto avente forza di legge, poiché, dato il carattere eccezionale di tale deroga,la volontà del legislatore, intesa ad attuarla, deve essere<br />
esplicitamente manifestata o può essere ricavata dall’interprete solo se il significato letterale della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre, ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari, per l’avvenire[11].<br />
Come esaminato nel paragrafo precedente, il codice del processo amministrativo ha previsto che, per i termini ancora in corso alla data della sua entrata in vigore, continui ad applicarsi la precedente disciplina processuale, in deroga al principio tempus regit actum e con previsione, quindi, della ultrattività di tale disciplina. Così l’azione risarcitoria è soggetta, per le controversie sorte prima del 16 settembre 2010, alla disciplina prevista dall’art. 2, all. 3 delle disposizioni transitorie, con conseguente ultrattività del termine quinquennale di prescrizione a cui l’azione risarcitoria era sottoposta prima dell’entrata in vigore del Codice[12].<br />
Non è accoglibile quell’orientamento secondo il quale il termine introdotto dall’art. 30 c.p.a., al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento rispetto alle azioni risarcitorie proposte nel vigore del nuovo codice, dovrebbe trovare applicazione anche per quelle sorte nel vigore della precedente disciplina processuale, ma proposte dopo il 16.9.2010[13]. Né è condivisibile quell’indirizzo per cui la natura processuale del termine di decadenza in questione non osterebbe all’applicazione dell’art. 2, all. 3, disposizioni transitorie c.p.a. e non potrebbe predicarsi la pendenza di alcun termine processuale, poiché prima dell’avvento del codice l’azione risarcitoria non esisteva nella sua definitiva (e positiva) configurazione nell’ordinamento[14].<br />
Tali orientamenti non appaiono condivisibili poiché, come evidenziato dalle Sezioni Unite, alla data di entrata in vigore del codice, l’azione risarcitoria era proponibile anche separatamente rispetto a quella di annullamento ed era, inoltre, soggetta al solo termine quinquennale di prescrizione.<br />
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza in esame, corrobora l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, accolto in questo contributo. D’altra parte, come precisato anche dalla giurisprudenza, se paradossalmente si sostenesse che il termine processuale di decadenza potesse essere applicato retroattivamente a fattispecie anteriori soggette, sul piano sostanziale, al solo termine di prescrizione quinquennale, si determinerebbe una situazione contraria alla ratio dell’art. 2. Accadrebbe che ad una precedente vicenda giuridica sarebbe applicabile un termine di decadenza, introdotto ex post, con conseguente indebita applicazione retroattiva, anche sul piano sostanziale, della innovativa disciplina del c.p.a. Ora, se la volontà del legislatore nella successione tra vecchi e nuovi termini processuali è ben chiara, come esaminato nel paragrafo precedente, tale chiarezza deve essere traslata, in sede interpretativa, alla successione tra un termine sostanziale e un nuovo termine processuale, precedentemente non previsto. Diversamente, si perverrebbe all’iniqua conclusione che una disciplina processuale, nell’introdurre un limite temporale all’esercizio di una situazione giuridica soggettiva, possa modificare in peius e retroattivamente la meno restrittiva disciplina sostanziale applicabile a situazioni già esauritesi, in spregio, peraltro, degli artt. 3, 24 e 111 Cost[15].<br />
Un altro elemento viene all’attenzione: qual è il dies a quo da cui decorre il termine quinquennale di prescrizione? Il danno evento o il danno conseguenza? La formula dell’art. 2947 c.c. fa chiaramente decorrere il termine dal momento in cui il fatto si sia verificato (danno evento); all’opposto, il Codice del processo amministrativo fa decorrere il termine decadenziale anche “dalla conoscenza del provvedimento se il danno derivi direttamente da questo”. Stante la logica del risarcimento del danno e l’ultrattività della disciplina previgente, il termine dovrebbe decorrere dalla percezione della lesione recata alla propria sfera giuridica (danno evento). Ma cosa accade se la parte lesa sia venuta a conoscenza del provvedimento dal quale derivi direttamente il danno? Fin dove, e come, si spinge la portata applicativa dell’art. 2947 c.c.?</p>
<p><em>4. Adunanza Plenaria n. 6 del 6 luglio 2015.</em><br />
Con la pronuncia n. 6 dello scorso Luglio l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato avalla l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria. Richiamando i principi enucleati nell’ordinanza della Corte Costituzionale sopra esaminata e nelle più recenti sentenze del Consiglio di Stato[16], precisa che “il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice”.<br />
Il termine decadenziale di centoventi giorni rappresenta un’innovazione legislativa che comprime il potere di azione giudiziale in una cornice temporale limitata rispetto al previgente regime prescrizionale. Per l’Adunanza non si tratta di un termine schiettamente processuale, bensì di una fattispecie mista, qualificabile come istituto sostanziale a rilievo processuale al pari delle decadenze ex art. 2964 c.c. A tal riguardo, acquista rilievo l’assunto della dottrina che, all’entrata in vigore del codice, evidenziava come il legislatore avesse operato una trasformazione surrettizia di un termine ontologicamente prescrizionale in un termine di decadenza[17].<br />
L’applicabilità dell’art. 2 dell’allegato 3 al Codice è supportata dalle seguenti considerazioni della Plenaria:<br />
“- l’onnicomprensività del riferimento letterale a ogni tipo di termine non consente una differenzazione di regime a seconda della natura processuale, sostanziale o mista dei termini in rilievo;<br />
&#8211; l’adesione a un’opzione diversa, importando l&#8217;applicazione retroattiva del nuovo regime più sfavorevole, colliderebbe con i canoni costituzionali, comunitari ed europei richiamati dall’art. 1 del codice del processo amministrativo;<br />
&#8211; la relazione di accompagnamento al codice pone a fondamento della normativa transitoria le esigenze, con chiarezza operanti anche per il rapporto tra normativa prescrizionale e disciplina decadenziale, di evitare incertezza nella regolazione dei rapporti giuridici anteriori e di garantire l&#8217;ultrattività delle norme precedenti già in corso di attuazione.”<br />
In realtà, perplessità possono sorgere circa “l’onnicomprensività del riferimento letterale a ogni tipo di termine”, evidenziata dall’Adunanza Plenaria, senza differenziazioni di regime a seconda della natura del termine stesso. E’ notorio che la prescrizione e la decadenza abbiano comune finalità: garantire la certezza dei rapporti giuridici. Diverse sono, però, le modalità di attuazione di tale obiettivo. Se la prescrizione mira ad una consolidazione della situazione di fatto in una di diritto, all’opposto, la decadenza limita nel tempo la possibilità di produrre una modificazione giuridica[18]. La decadenza ha una connotazione più rigida poiché è collegata al fatto obiettivo del mancato compimento dell’atto entro il termine prescritto. L’esigenza di certezza da cui nasce l’istituto della decadenza è rigidamente obiettiva, così da prescindere dalla possibilità e libertà che il soggetto abbia di compiere l’atto impeditivo[19]. Al contempo, diversa è la funzione del termine: il termine di decadenza rileva quale punctum temporis; quello di prescrizione quale durata. Il termine di decadenza ha, inoltre, nel diritto sostanziale, funzione diversa da quella che assume nel diritto processuale: se nel procedimento amministrativo è posto a tutela dell’interesse pubblico astrattamente considerato, nel processo, il tempo gioca a tutela dell’interesse pubblico concreto, fermo restando che rimane nella disponibilità dell’amministrazione la possibilità di intervenire in via di autotutela[20]. Nel processo amministrativo il termine di decadenza è strumento di salvaguardia della certezza e della stabilità dell’interesse pubblico in concreto, nonché garanzia di poter agire in giudizio per la tutela delle proprie situazioni giuridiche[21]. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il parametro di riferimento è l’art. 24, comma 1, della Costituzione[22], alla luce del quale il legislatore, nella sua discrezionalità, bilancia i diversi interessi in gioco: la congruità e ragionevolezza della distantia temporis e l’effettiva possibilità di conoscere il momento dal quale il termine si computa (dies a quo). La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che la congruità debba essere verificata caso per caso in relazione all’interesse del soggetto e alla funzione assegnata all’istituto[23]. Alla luce di tali riflessioni e, ancor di più, del dato normativo enucleato dal codice, appare poco condivisibile l’argomentazione dell’Adunanza Plenaria.
</div>
<p>[1] Corte Cost., ordinanza n. 57 del 31 marzo 2015, in www.dejure.it</p>
<p>[2] Tale termine sostituisce quello di novanta giorni, inizialmente formulato dalla Commissione insediata presso il Consiglio di Stato, in adesione ad una osservazione della Commissione Affari costituzionali del Senato. Quest’ultima, infatti, pur condividendo la finalità della norma, tesa a garantire l’esigenza di ridurre il contenzioso attraverso la dichiarazione di estinzione dei giudizi che non presentano profili di attualità, ha ritenuto eccessivamente ristretto il termine di novanta giorni per il deposito di istanza di fissazione con la doppia sottoscrizione della parte e del difensore.<br />
Tale termine non teneva conto, in realtà, dell’attività di ricognizione degli archivi e di ricerca della parte a distanza di anni dalla proposizione del ricorso. Per un maggiore approfondimento: Relazione del Governo del 16 giugno 2010 sullo schema di decreto legislativo e Parere della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in G. Leone, L. Maruotti, C. Saltelli, Codice del processo amministrativo, Cedam, 2010, 1043 e ss.</p>
<p>[3] Ibid.</p>
<p>[4] C. M. Iaccarino, La cd. ultrattività e le norme temporanee di diritto amministrativo, in Foro it., 1933, v. 58, fasc. 13, p. 223: “ […] la retroattività in senso proprio è stata autorevolmente ritenuta contraria alla natura stessa dell’ordinamento giuridico. Possiamo del pari affermare che la ultrattività propria partecipa dello stesso carattere. Come non è naturale che una norma provveda per il tempo precedente alla sua andata in vigore così non è consono al nostro ordinamento giuridico che una norma provveda anche per il tempo successivo alla sua estinzione.”</p>
<p>[5] Così A. Quaranta, V. Lopilato, Il processo amministrativo, Giuffrè 2010, 1154.</p>
<p>[6] Nota interpretativa del 27 Settembre 2010 degli art. 73 e art. 2 All.3 in www.giustizia-amministrativa.it: “Al fine di risolvere la questione prospettata occorre tener conto che nel processo amministrativo documenti, memorie e repliche fanno parte di un&#8217;unica sequenza procedimentale, con la conseguenza che i relativi depositi devono essere soggetti  ad una disciplina unitaria. Corollario obbligato di tale premessa è che per individuare quali sono i &#8220;termini in corso&#8221; è necessario fare riferimento al primo elemento di tale segmento”.</p>
<p>[7] F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, 43.</p>
<p>[8] Corte Cost., 28 aprile 1970, n. 63 in Giur. Cost., 1970, 656. In dottrina,  C. Baseggio, L’efficacia della norma sopravvenuta nei confronti dell’atto amministrativo: il caso del riconoscimento dei crediti formativi universitari in www.giustamm.it</p>
<p>[9] Ex multis: Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 1 ottobre 2007, n. 1420 in Dir. e gir. agr. 2008, 7-8, 510.</p>
<p>[10] C. Baseggio, op.cit.</p>
<p>[11] Ex multis: Cass. Civ., sez. II, 7 aprile 1990, n. 2923, in Giust. Civ., 1991, I, 707. In dottrina, C. Baseggio, op.cit.</p>
<p>[12] Ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2014, n. 297, in Foro amm., 2014, 1, 38; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 524, in Foro amm., 2014, 2, 492.</p>
<p>[13] Ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2635 in Red. Giuffrè Amm. 2014; Tar Umbria, sez. I, 11 giugno 2012, n. 244 in www.giustizia-amministrativa.it</p>
<p>[14] Cons. Stato, sez.  IV,  16 marzo 2015, n. 1351 in www.giustizia-amministrativa.it: “Alla soluzione proposta non osta il disposto dell’art. 2 dell’Allegato 3 al Codice, dal momento che l’azione risarcitoria in discorso non esisteva nella sua definitiva (e positiva) configurazione nell’ordinamento prima dell’avvento del Codice processuale, onde non può predicarsi la pendenza di alcun termine processuale (tale non essendo il generale  termine di prescrizione che opera per i diritti, come causa di estinzione degli stessi, su eccezione di parte, in un ambito applicativo, dunque, totalmente, diverso da quello in esame, che importa non già estinzione ma impedimento all’esercizio di facoltà connesse ad una situazione soggettiva di vantaggio)”.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>[15] Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2014, n. 297, cit.</p>
<p>[16] Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 524, cit.; Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2014, n. 297, cit..</p>
<p>[17] P. Del Vecchio, in G. Leone, L. Maruotti, C. Saltelli, op. cit, 269 e ss: “Il nuovo codice, da un lato, facultizza l’azione risarcitoria pura ma, dall’altro, impone un breve termine di decadenza, pari a 120 giorni, onde non procrastinare lo stato di incertezza dell’Amministrazione troppo a lungo. L’Amministrazione è anch’essa destinataria del servizio-giustizia ed ha, per ciò, “diritto” a vedere giudicati o meno i propri provvedimenti, in un tempo certo e da quel Giudice dell’Amministrazione che censura ma, al contempo, guida l’azione amministrativa. Ciò, tuttavia, ha posto non pochi dilemmi ermeneutici e costruttivi. In primis, il comma 3 dell’art. 30 pare presentare profili di illegittimità costituzionale già prima facie, in quanto, in violazione peraltro dei criteri previsti dalla legge delega reca la previsione di un ridotto termine di 120 giorni per chiedere al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, il risarcimento del danno nei confronti di pubbliche amministrazioni. In tal modo, dunque, ne deriva la trasformazione surrettizia di un termine ontologicamente prescrizionale (quinquennale applicabile tuttora innanzi all’A.G.O.), in un termine di decadenza. Si tratta di una norma che appalesa un evidente contrasto con l’art. 3 Cost. […], ma anche con il principio del giusto processo ormai costituzionalizzato e con gli art. 24 e 113 della Costituzione che assicurano pari tutela innanzi al G.A. ed al giudice ordinario”.</p>
<p>[18] A. Marra, Il termine di decadenza nel processo amministrativo, Giuffrè, 2012, 56 e ss. Per uno studio approfondito della tematica si rinvia ai primi studi del secolo scorso: I. Modica, Teoria della decadenza nel diritto civile italiano, I, Torino, 1906; ed a quelli più recenti di L. Viola, Prescrizione e decadenza. Tutele sostanziali e strategie processuali, Cedam, 2009.</p>
<p>[19] P. Saraceno, Della decadenza. Libro della tutela e dei diritti, Commentario del Codice civile diretto da M. d’Amelio, Firenze, 1943, 1025.</p>
<p>[20] A. Marra, cit, 83.</p>
<p>[21] A. Marra, cit, 121 e 132.</p>
<p>[22] Ex multis: L.P. Comoglio, Rapporti civili. Art. 24, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981, 15. A. Marra, cit, 132.</p>
<p>[23] Ex multis: Corte Cost., 4 luglio 1979, n. 57, in www.cortecostituzionale.it</p>
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<hr />
<p>Note</p>
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