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	<title>Sandro Tizzi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Sandro Tizzi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La normativa in materia di stranieri, novellata dalla L. 189/2002 e il patteggiamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-normativa-in-materia-di-stranieri-novellata-dalla-l-189-2002-e-il-patteggiamento/">La normativa in materia di stranieri, novellata dalla L. 189/2002 e il patteggiamento</a></p>
<p>La sentenza del T.A.R Toscana n.1948/2003 che qui si commenta, respinge il ricorso con cui era stato impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale diniego risultava essere motivato in forza della condanna per rapina riportata dal ricorrente in relazione con l’art. 4 d.lgs. 286/98 così come novellato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-normativa-in-materia-di-stranieri-novellata-dalla-l-189-2002-e-il-patteggiamento/">La normativa in materia di stranieri, novellata dalla L. 189/2002 e il patteggiamento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-normativa-in-materia-di-stranieri-novellata-dalla-l-189-2002-e-il-patteggiamento/">La normativa in materia di stranieri, novellata dalla L. 189/2002 e il patteggiamento</a></p>
<p>La sentenza del T.A.R Toscana n.1948/2003 che qui si commenta, respinge il ricorso con cui era stato impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.<br />
Tale diniego risultava essere motivato in forza della condanna per rapina riportata dal ricorrente in relazione con l’art. 4 d.lgs. 286/98 così come novellato dalla L. 189/2002.<br />
A tale motivo, la Questura aggiungeva a fondamento dell’impugnato diniego, l’appartenenza del ricorrente ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della L. 1423/1956, richiamata all’art. 13 comma 2, lett. C, del d.lgs. 286/98.<br />
Il T.A.R. Toscana nel dichiarare che le condanne riportate dal ricorrente in data 22 Novembre 2002 per rapina, per la quale ad oggi pende giudizio d’appello, e in data 2 Gennaio 2001 per favoreggiamento personale, sorreggono adeguatamente la valutazione del Questore riguardo l’appartenenza del ricorrente ad una delle categorie di cui all’art. 1 L. 1423/56, sviluppa, incidentalmente, un discorso interessante riguardo alla valutazione della condanna “patteggiata” ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.<br />
Infatti, il T.A.R. Toscana nel ribadire che l’art. 4 d.lgs. 286/98 così come modificato dalla L.189/2002 non si applica retroattivamente, afferma che da una pregressa richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti unita ad altri elementi di valutazione, l’Amministrazione possa legittimamente trarre elementi ai fini della valutazione di cui all’art. 1 L. 1423/56.<br />
Nel caso de quo, va evidenziato che i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento non risultano essere in alcun modo contestati e che, al contrario, trovavano il loro stesso fondamento nelle ammissioni del ricorrente sia per quanto concerne il reato di rapina che quello di ricettazione.<br />
In generale, alla luce di questo spiraglio aperto dalla giurisprudenza del T.A.R. della Toscana in materia di valutazione della condanna “patteggiata” ai fini dell’applicazione del T.U. sull’immigrazione si impone una riflessione sugli effetti della novella introdotta con la legge “Bossi-Fini”.<br />
La normativa in materia di stranieri, novellata dalla L. 189 del 2002 contempla, all’art. 4 terzo comma, fra le cause di legittimo diniego del rilascio del permesso di soggiorno a favore dello straniero, l’aver riportato sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 e 445 c.p.p.<br />
La legge introduce, dunque, fra i fatti impeditivi del rilascio del titolo di soggiorno sul territorio della Repubblica il cosiddetto “patteggiamento”, ponendo un problema interpretativo che merita un’analisi approfondita in merito all’applicazione della normativa stessa, così come essa risulta modificata in presenza di sentenze di patteggiamento intervenute precedentemente il vigore della modifica in parola.</p>
<p align=center>I </p>
<p></p>
<p align=center><b>LA NATURA GIURIDICA DEL PATTEGGIAMENTO E IL NEGOZIO GIURIDICO</b></p>
<p>La novella legislativa, per certi aspetti é peggiorativa della condizione dello straniero che chieda il permesso di soggiorno, nella necessità di garantire l’ordine pubblico.<br /> <br />
In realtà, occorre tenere ben presente che si definisce la pendenza con richiesta di applicazione della pena anche nei casi di reati che non possono certamente essere annoverati fra quelli minori.<br /> <br />
Basti pensare che, in presenza di un concorso fra attenuanti generiche, possono utilizzare questo rito gli imputati per reati come la violenza sessuale (art.609 bis c.p.), la rapina aggravata (art.628, 3° c.p.) e l’estorsione (art.629 c.p.).<br />
La pena su richiesta delle parti si pone come meccanismo in cui l’accordo delle parti del processo, pubblico ministero ed imputato, svolge una funzione propulsiva ed acceleratoria dell’affermazione della giustizia.<br /> <br />
L’accordo in parola si pone come condizione meramente necessaria per attivare l’iter semplificato, essendo obbligo del giudice verificare i presupposti di applicabilità dell’accordo raggiunto alla luce dei parametri sostanziali e processuali che devono essere rispettati.<br /> <br />
Nel “patteggiamento” si hanno due manifestazioni unilaterali di volontà, provenienti dalle parti principali, il cui incontro non può in alcun modo essere assimilato alla categoria dei negozi giuridici bilaterali di diritto pubblico o privato.<br />
L’accordo determinato in questo senso dall’incontro delle volontà convergenti di pubblico ministero e imputato costituisce il presupposto giuridico per l’applicabilità della pena (1).<br />
Su tale accordo, infatti, interviene la valutazione del giudice che, lungi dall’essere “il convitato di pietra”, deve valutare non solo la corrispondenza della qualificazione giuridica del fatto e l’esattezza della determinazione della pena, ma anche, e forse soprattutto, che non sussistano i requisiti per una sentenza ex art. 129 c.p.p. (2)<br /> <br />
Di più, spetta al giudice valutare se, allo stato degli atti, (il giudizio in parola ha infatti come caratteristica essenziale la sua definizione in base alle risultanze istruttorie del fascicolo del p.m.), la qualificazione giuridica sia esatta, ben potendo contestare sul punto le dichiarazioni di volontà delle parti.<br /> <br />
Scendendo ad analizzare l’intima natura dell’istituto in parola occorre ribadire che la non riconducibilità dell’accordo delle parti ad un negozio giuridico, è collegata alla presenza a monte di una pretesa punitiva dello Stato, esercitata dal pubblico ministero, che non è rinunciabile.<br /> <br />
Il costituente ha previsto all’art.112 della Carta costituzionale l’obbligatorietà dell’azione penale.<br /> <br />
Il suo esercizio, affidato al p.m., prescinde dalla volontà dell’organo, essendo non un diritto disponibile in mano al legale rappresentante pro tempore, ma un obbligo di natura costituzionale che non risulta in alcun modo soggetto a negozi in latu sensu di natura transattiva (3).<br /> <br />
In altri termini, nel “patteggiamento” l’incontro delle volontà delle parti processuali rappresenta una condizione necessaria all’attivazione di un procedimento speciale, condizione che, per quanto necessaria all’attivazione, è tutt’altro che sufficiente.<br />
Non è un caso che l’oggetto del procedimento in parola sia solo ed esclusivamente la pena, e non certo l’assoluzione, rappresentando questa un diritto dell’imputato indisponibile ed, ove ne sussistano i presupposti, un obbligo del giudice di pronunciarla.<br /> <br />
Per quanto le parti concordino la pena, l’interprete non può in alcun modo spingersi a ritenere il “patteggiamento” come un accordo assimilabile, se non speculare, ad accordi in materia di diritti disponibili o, quanto meno, soggetti a transazione.<br />
Punto nodale della disciplina de qua non è, infatti, l’ammissione della colpevolezza da parte dell’imputato, bensì la sua rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza, in guisa che anche la non menzione della condanna nel casellario giudiziale discende quale effetto automatico della pronuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 689, 2 c.p.p.<br />
Il “patteggiamento” si presenta quindi, come espressione di un “negozio” cui sono da collegarsi altri accidentalia negotii che esulano dal suo nucleo centrale legislativamente previsto.<br />
Il negozio giuridico in senso generale non può, ricomprendere il “patteggiamento”.<br />
In tale istituto, anche a voler individuare elementi rimessi alla disponibilità delle parti, questi sono rappresentati solo ed unicamente dal requisito presupposto ed essenziale della richiesta rivolta al giudice di applicazione della pena, così come determinata dall’incontro delle volontà unilaterali e non negoziabili.<br /> <br />
L’istituto in oggetto si palesa, quindi, come un meccanismo premiale di natura processuale, non essendo sufficiente l’accordo a qualificarlo come istituto di diritto sostanziale, con l’effetto di ricondurre nell’alveo della disponibilità delle parti i termini dell’accordo che concernono diritti non disponibili (pretesa punitiva dello Stato, da un lato, assoluzione, dall’altro).<br />
La premialità dell’istituto è facilmente inferibile dagli effetti immediati e mediati del “patteggiamento” stesso rappresentati innanzitutto da una cospicua diminuzione della pena, corrispondente ad un terzo, di quella che risulterebbe applicabile all’esito di un normale dibattimento; poi, dall’affrancamento dalle spese di giudizio per l’imputato, dall’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza salvo la confisca obbligatoria dei corpora delicti ex art.240 comma 2 c.p.p.<br /> <br />
A ciò si aggiungono effetti importanti sotto il profilo della mancanza di pubblicità del processo penale a carico.<br /> <br />
Infatti, pur non essendo tali effetti oggetto di patteggiamento, il legislatore ha voluto riconoscere, sempre in funzione incentivante e premiale, la non menzione della condanna nel casellario giudiziale nonché il mancato pregiudizio dell’imputato in sede di giudizio civile ed amministrativo, non essendo idoneo il “patteggiamento” a far stato (art.445 comma 2 c.p.p.).<br /> <br />
Di più va aggiunto un ulteriore effetto molto importante che è quello della possibilità della sospensione della pena sub condicione, oltre la possibilità che il procedimento possa sfociare in una declaratoria di estinzione del reato (art 445 comma 2 cp.p.).<br /> <br />
L’importanza degli effetti favorevoli del rito speciale inducono a ritenere, data anche la specialità del rito in parola, non estensibili ulteriori effetti premiali oltre quelli previsti dal legislatore.<br />
L’istituto del “patteggiamento”, sorto per il diritto penale, dato atto che la natura di accordo sussiste solo ed unicamente quale attività di natura propulsiva e necessaria per l’attivazione di un istituto processuale premiale, riverbera effetti unicamente nell’ordinamento limitatamente all’ambito penale.<br /> <br />
In altri termini, attesa la natura speciale dell’istituto, esso ha riflessi premiali unicamente per la branca del diritto in cui nasce e sviluppa.<br />
Qualora si intenda estendere i benefici processuali derivanti dal patteggiamento, una tale estensione non può e non deve condurre l’interprete a valutare la specialità del procedimento all’interno dei presupposti amministrativi e civili.<br /> <br />
La giurisprudenza, costante nel negare la natura condannatoria della sentenza che applichi la pena su richiesta delle parti, basa il proprio impianto argomentativo sulla considerazione del fatto che essa non è idonea a produrre gli effetti propri di una sentenza di condanna che contenga l’accertamento incontrastabile della responsabilità penale.<br /> <br />
Ciò non elimina, tuttavia, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, a parere della giurisprudenza largamente maggioritaria, sia in grado di produrre effetti propri di una sentenza di condanna a cognizione piena qualora essa si presenti come titolo per l’esecuzione della pena.<br /> <br />
Premesso quanto sopra in merito agli effetti del “patteggiamento”, infatti, la sentenza in oggetto è, per espresso volere del legislatore, in forza di una ratio di ordine pubblico e di prevenzione dei fattori criminogeni sociali, ritenuta in tutti i suoi effetti equiparabile ed equiparata alla sentenza di condanna a cognizione piena, anche in alcune situazioni in cui dovrebbe aver rilievo il vero e proprio accertamento della responsabilità penale, (come ad esempio, nella normativa antimafia, ove si equipara tale pronuncia alla sentenza di condanna con tutte le conseguenze che ne discendono).<br /> <br />
In realtà l’art 445 c.p.p. a suffragio di una tale affermazione afferma al secondo comma, che salve altre disposizioni di legge, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è equiparata a sentenza di condanna.<br />
Premesso quindi che il patteggiamento, in quanto procedimento speciale di carattere premiale, presenta delle particolarità che non consentono di riconoscere all’accordo che ne è base e momento propulsivo, un carattere assimilabile ad un negozio giuridico bilaterale di natura pubblicistica e, tanto meno, privatistica occorre limitare il suo campo applicativo rispetto ai casi in cui l’esistenza di un tale provvedimento si presenti quale limite ostativo al riconoscimento di determinate facoltà del soggetto.<br /> <br />
Va sottolineato in questo senso che “l’accordo” soggiacente il “patteggiamento” in quanto “accordo” processuale ha un carattere formale che rende irrilevanti le eventuali divergenze tra la volontà del dichiarante e la dichiarazione come risulta riversata in atti processuali cosa che vale ad escludere ulteriormente un carattere negoziale in senso dispositivo dell’istituto in parola.<br />
Per quanto riguarda la questione de qua, in merito alla novellata normativa in tema di rilascio di permessi di soggiorno, appare evidente un problema di coordinamento fra i principi sopra illustrati, concernenti l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, e l’applicazione della normativa in parola.<br />
Il “patteggiamento”, sotto il vigore della nuova legge, si pone come elemento ostativo del rilascio del permesso di permanere in Italia da parte dell’Autorità competente, la quale è chiamata ad assicurarsi che lo straniero extracomunitario che richieda il permesso di soggiorno non risulti condannato ai sensi dell’art. 444 c.p.p.<br />
Il fatto di aver “patteggiato” la pena per i reati in materia di prostituzione, sfruttamento della prostituzione connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti ed altro si presenta, oggi, come presupposto impedente il rilascio del titolo di soggiorno.<br />
La nuova normativa che certamente risulta deteriore per la posizione dello straniero, ha inteso così evitare che vi fosse una palese disparità di trattamento fra i soggetti che erano riusciti ad ottenere il “patteggiamento” (il quale, giova ricordarlo, non è automatico) ed altri che non avevano adito tale beneficio, pur nella commissione di medesime fattispecie di reato.<br />
Non sfugge certamente che, d’altro lato, il legislatore ha limitato l’equiparazione del “patteggiamento” alla sentenza di condanna vera e propria, solo per i reati, quali quello di sfruttamento della prostituzione o quelli legati all’immigrazione clandestina da e per l’Italia, che rappresentano il maggior motivo di allarme sociale in quanto abitualmente commessi da soggetti legati alle organizzazioni criminali che sfruttano le masse di clandestini a fini delittuosi.<br />
In diritto, deve considerarsi che il presupposto di applicazione di una legge che non sia penale, come è quella di cui si discorre, non deve necessariamente venire ad esistenza sotto il vigore della legge che gli riconosca tale valore. </p>
<p align=center>II</p>
<p> </p>
<p align=center><b>IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE ED IL “PATTEGGIAMENTO”</b></p>
<p>In effetti, il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi può essere derogato, permettendo così allo ius superveniens di regolare fattispecie che hanno avuto la loro origine precedentemente, salvo il caso dell’irretroattività assoluta della legge penale, valore costituzionalmente riconosciuto all’art. 25 della Costituzione.<br />
Nel caso della normativa in esame deve escludersi un problema di una applicazione retroattiva della legge in materia di rilascio di permesso di soggiorno, dal momento che essa non si applica alle richieste inoltrate all’Autorità competente precedentemente all’entrata in vigore della novella.<br /> <br />
L’inclusione fra i requisiti impeditivi all’ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno della sentenza “patteggiata”, integra l’inclusione di un nuovo presupposto ostativo del quale non rileva la data della venuta ad esistenza.<br />
Il legislatore non è in alcun modo intervenuto sulla disciplina del “patteggiamento”, talché sotto il vigore della vecchia normativa, la giurisprudenza aveva ritenuto che, attesa la natura di accertamento negativo della non punibilità della sentenza ex art 444 c.p.p., essa non fosse ostativa al rilascio del permesso di soggiorno in favore degli stranieri, procedendosi al diniego della richiesta solo ed unicamente in caso di sentenza di condanna.<br />
Il principio di irretroattività della legge penale non rileva nel caso in esame, infatti, ai sensi dell’art 445 c.p.p. la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, salvo diversa disposizione di legge, è equiparata a sentenza di condanna.<br />
Le diverse disposizioni di legge cui si riferisce il disposto in parola sono quelle che sopra sono state evidenziate come effetti premiali dell’utilizzo del rito speciale.<br />
Premesso questo, solo grazie ad un’interpretazione giurisprudenziale che si pone come suppletiva della volontà del legislatore, se non parzialmente praeter legem, nei confronti del disposto dell’art. 445 c.p.p., durante il vigore della vecchia legge, si era ritenuto di non dover valutare l’intervenuto patteggiamento come requisito ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.<br /> <br />
Anche qualora si debba valutare la posizione del cittadino straniero che si sia determinato a patteggiare la pena al fine di poter usufruire del rinnovo del permesso di soggiorno, non si intravvede come tale eventuale rinnovo possa esser stato collegato quale effetto premiale sic et sempliciter discendete dall’utilizzo del procedimento speciale.<br /> <br />
Il mutamento della normativa non pone quindi problemi di retroattività della legge, nel momento in cui ciò che è stato realmente modificato è un presupposto del rilascio di provvedimento amministrativo di permesso.<br />
Nessun principio ad oggi vigente nell’ordinamento italiano impone al legislatore di non intervenire nella determinazione dei presupposti nuovi ed ulteriori per il rilascio di un provvedimento sia anche abilitativo o in materia di status.<br />
Il principio d&#8217;irretroattività, che pure costituisce regola generale dell&#8217;ordinamento giuridico ai sensi dell&#8217;art. 11 disp. prel. c. c., espresso dall&#8217;antico brocardo tempus regit actum, secondo il quale ciascun fatto deve essere assoggettato alla normativa vigente al momento in cui esso si è verificato, assume rango costituzionale solo in riferimento alle norme penali incriminatrici ed alle altre norme penali di carattere afflittivo.<br />
Il principio di irretroattività della legge non si applica, invece, nei riguardi dei provvedimento restrittivi riguardanti lo straniero, trattandosi di misure non afferenti alla materia penale.<br />
E&#8217; da escludersi, pertanto, che il principio di irretroattività della legge penale possa trovare applicazione nei riguardi delle misure amministrative di competenza dell&#8217;autorità amministrativa, in quanto si tratta di provvedimenti emessi sulla base di leggi civili e amministrative che non riguardano certo la materia penale (4).<br />
La volontà del legislatore di derogare al principio della irretroattività della legge, ove non sia esplicitamente affermata, può essere ricavata dall’interprete qualora il significato letterale della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre esclusivamente per il futuro (5) e, comunque, può ricavarsi in via implicita dal dato normativo nonché dallo spirito della legge.<br />
In ogni caso, anche a voler escludere che la suddetta revoca, esplicita o implicita, sia intervenuta, non può disconoscersi che costituisce principio consolidato nel nostro ordinamento il fatto che lo ius superveniens, pur non applicandosi ai fatti compiuti (vale a dire a quei fatti che il legislatore ha considerato come totalmente passati e che si sono svolti sotto la vigenza della legge anteriore), è pur sempre applicabile ai fatti pregressi (presupposti), che il legislatore stesso consideri nei loro effetti futuri allo scopo di attribuire loro rilevanza o modificarli.<br />
E’ il caso delle norme de qua, di cui si assume la violazione.<br /> <br />
Orbene, l’irretroattività della legge non implica l’impossibilità che essa, benché successiva, regoli fatti e provvedimenti anteriori quando operino su situazioni suscettibili di permanere nel tempo, qualora tali situazioni non siano esaurite al momento dell’emanazione della nuova normativa (6).<br />
Nell’ipotesi che la novità normativa intervenga prima che il rapporto giuridico sorto anteriormente abbia esaurito i suoi effetti e non sia diretta proprio ad incidere sul fatto o atto genetico di quel rapporto, essa deve essere comunque applicata, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della legge (7).<br />
Ne consegue che il principio di irretroattività non preclude l&#8217;applicabilità della nuova legge agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico, sorto anteriormente (8)<br />
Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, allo &#8220;status&#8221;(quale è quello dello straniero) e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato.<br />
Tutti questi elementi (in particolare lo status), ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendo totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati.<br />
Ciò al fine di scongiurare che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica che il legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento.<br />
E’, pertanto, la condizione stessa, ovvero lo status di straniero (che costituisce una minaccia per la sicurezza dei cittadini), che rileva ai fini dell’applicazione della legge de qua.<br />
Molto esplicito il Cons. Stato, Sez. IV, 18/11/1999, n.1718 (9): il principio di irretroattività di disposizioni normative sopravvenute su situazioni coperte da giudicato, non comporta la loro piena operatività per il periodo successivo, atteso che il giudicato non può ipotecare il futuro prevalendo su nuove disposizioni di legge che sopravvengano a regolare la stessa materia, in quanto altrimenti, si verrebbe a compromettere il pieno esercizio della funzione legislativa.<br />
E’ evidente, pertanto, che l&#8217;irretroattività della legge non implichi l&#8217;impossibilità che essa, benché successiva, regoli fatti e provvedimenti anteriori, qualora operino su situazioni suscettibili di permanere nel tempo, purchè tali situazioni non siano esaurite al momento dell&#8217;emanazione della nuova normativa (10).<br /> <br />
Salva la materia penale in cui sovrano ed inderogabile vige il principio del tempus regit actum, negli altri rami dell’ordinamento non si rintracciano principi in grado di limitare il legislatore in materia di modifica o richiesta di nuovi presupposti idonei al rilascio di un provvedimento accrescitivo della sfera giuridica dei cittadini richiedenti.<br /> <br />
Il rinnovo od il rilascio ex novo del permesso di soggiorno in presenza di sentenza “patteggiata” rappresenta, dunque, non una prerogativa quesita da tutti coloro che abbiano deciso di adire il rito speciale, bensì una mera opportunità che era utilizzabile sotto il vigore della vecchia legge ed irrilevante sotto il vigore della attuale.<br />
Le eventuali censure in merito al principio di irretroattività della legge si palesano, qualora fossero poste, come del tutto infondate, disponendo la normativa in parola solo ed unicamente per il futuro ai sensi dell’art.11 delle preleggi.</p>
<p><b></p>
<p align=center>CONCLUSIONI</p>
<p></b></p>
<p>La sentenza del TAR Toscana, pur stabilendo l’irretroattività dell’art. 4, argomentando sulla natura di accordo intervenuto tra le parti in sede di patteggiamento, offre, tuttavia, importanti spunti per una nuova interpretazione della norma volta a non escluderne la portata e, dunque, a non svuotarla di contenuto perdendo di vista la ratio della legge.<br /> <br />
L’interpretazione offerta, infatti, salva da eventuali censure di incostituzionalità la norma, anche alla luce dell’orientamento della Corte costituzionale in merito al “patteggiamento”, ma nello stesso tempo ne garantisce una lettura compatibile con la ratio della legge, volta a tutelare la sicurezza nazionale e dei cittadini.<br />
Le tappe argomentative della sentenza consentono di non considerare vana la sentenza ex 444 c.p.c.. quest’ultima ben può essere utilizzata dall’Amministrazione al fine di valutare se lo straniero è socialmente pericoloso e appartiene ad una delle categorie di cui all’art. 1l 1423/1956, ossia se si tratti di persona che vive, anche in parte, dei proventi delle proprie attività delittuose.<br />
Non solo, ma si precisa che questo tipo di valutazione può ricavarsi anche da altri elementi, che non siano quelli desumibili dalla stessa sentenza di patteggiamento.<br />
Altra novità importante è quella inaugurata dal TAR Toscana relativa alla possibilità di trarre dal contenuto stesso della suddetta sentenza, così come da altri provvedimenti giurisdizionali, ulteriori elementi utili.<br />
Ci si riferisce alla rilevanza conferita alla mancata contestazione dei fatti oggetto del patteggiamento, all’accertamento dei fatti di reati comunque effettuato in quella sede, o all’ipotesi che l’eventuale appello proposto non tende a negare il fatto.<br />
L’equilibrio che la sentenza ha inteso garantire, offre un brillante esempio di come sia possibile, utilizzando gli strumenti giuridici e il quadro normativo vigente, salvaguardare i principi di tutela costituzionale nonché i diritti alla sicurezza dei cittadini, troppo spesso sacrificati in nome di una talvolta astratta quanto vaga tutela dei diritti umani. </p>
<p><b>NOTE</b></p>
<p>(1) Cass. pen., Sez.un., 09/05/2001, n.14, in Cass. Pen., 2001, 2674<br />
(2) Il “patteggiamento”, infatti, mai può trasformarsi su di un accordo in merito alle imputazioni contestate. Su questo punto diffusamente Pulzone in Crit. Dir., 1991, n.4, pp. 37 e ss.<br />
(3) Deve sottolinearsi come la dottrina riconosca, fra gli elementi necessari per la creazione della struttura di contratto e di negozio di natura transattiva, un carattere di patrimonialità, che nel caso de quo, non è possibile rintracciare. Per tutti Bianca.<br />
(4) Ne consegue che il suddetto principio è da ritenersi inderogabile solo nella materia penale: fuori da tale ambito, essendo esso posto da una norma di legge ordinaria e risultando privo di valenza costituzionale, può legittimamente essere derogato.<br />
(5) TAR Toscana, Sez. I, 26.5.1998, n. 271, in Trib. Amm. Reg., 1998, I, 2572<br />
(6) T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 23 febbraio 1998, n. 659<br />
(7) Cass. pen., Sez.un., 09/05/2001, n.14, in Cass. Pen., 2001, 2674<br />
(8) cfr., in materia lavoristica, Cass. civ., Sez. Lav., 05/04/2000, n.4221, in Mass. Giur. It., 2000<br />
(9) in Cons. Stato, 1999, I, 1830<br />
(10) T.A.R. Campania Napoli, Sez.II, 23/02/1998, n.659, in Trib. Amm. Reg., 1998, I, 1513 e in Cons. Stato, 1998, I, 398, cfr. inoltre in dottrina Giuliani, Le disposizioni sulla legge in generale: gli artt. da 1 a 15, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, I, 1, Torino, 1984, 243 e segg.; R. Caponi, In tema di «ius superveniens» sostanziale nel corso del processo civile: orientamenti giurisprudenziali, in Foro It., 1992, I, 132 e segg.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2004/1/5002/g">Sentenza 19 maggio 2003 n. 1948</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-normativa-in-materia-di-stranieri-novellata-dalla-l-189-2002-e-il-patteggiamento/">La normativa in materia di stranieri, novellata dalla L. 189/2002 e il patteggiamento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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